RASSEGNA STAMPA 15 - 21 Novembre 2016
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RASSEGNA STAMPA 15 - 21 Novembre 2016
RASSEGNA STAMPA 15 - 21 Novembre 2016 MBWPSP QSPGFTTJPOJ /07&.#3& < *-$"40 > 1BOTJOJ"OG i$BTTB[JPOFJOUBTBUBEBMGJTDPw 5 .*-*0/*%*&630 °JMSFEEJUPMJCFSP QSPGFTTJPOBMFQSPEPUUP EBHMJQTJDPMPHJOFMDPOUSP JNJMJPOJEFM SFTVJQSPDFEJNFOUJTFSJBMJTJQFOTJBMDPOUFO[JPTPQSFWJ EFO[JBMF FTVRVFMMJDIFWFEPOPDPJOWPMUBMBQVCCMJDBBN NJOJTUSB[JPOFTJQPTTBEFMJOFBSFVORVBESPBODPSBQJÜ QSFDJTPEFMMPTUBUPEFMMBHJVTUJ[JBDJWJMFEBUPDIFDPNQMFT TJWBNFOUFJQSPDFTTJDJWJMJQFOEFOUJTPOPDJS DBv*OPMUSFjNFOUSFJHJVEJDJEJ1BDFFJUSJCVOBMJSJFTDP OPBHFTUJSFGJTJPMPHJDBNFOUFMBOEBNFOUPEFJQSPDFEJ NFOUJQFOEFOUJSJTQFUUBOEPJQBSBNFUSJGJTTBUJEBMMBMFHHF 1JOUPJQSPDFEJNFOUJEJOBO[JBMMF$PSUJEJ"QQFMMPFBMMB $PSUFEJ$BTTB[JPOFTPOPJODIJBSPBGGBOOPvBC SJCVOBMJJOUBTBUJQFSJDPOUFO[JPTJDPMMFHBUJBMMFUBT TFj(VBSEBOEPMFTUBUJTUJDIFBMTFUUFNCSF mEJDFJMTFHSFUBSJPEFMM"TTPDJB[JPOF/B[JPOBMF'PSFOTF -VJHJ1BOTJOJSJTBMUBOPDPOFWJEFO[BJMEBUPEFMQFTPQFS DFOUVBMFEFMMBNBUFSJBUSJCVUBSJBTVMMBSSFUSBUPEFMMB$BT TB[JPOFFTTFOEPCFOJMFJODSFTDJUBDPTUBOUFOFHMJVM 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Anzi, l'occasione potrebbe essere di particolare interesse per progettare un codice 'nativo digitale', cioè ab origine pensato per un uso telematico, che a regime fra breve diverrà obbligatorio anche per il processo telematico". Lo ha detto, in audizione in commissione Giustizia al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario all'esame dei senatori. È "positiva", ha aggiunto, "la finalità di dotare di un adeguato e sistematico codice di rito la giurisdizione tributaria, evitando per quanto possibile i meri rinvii ad altri ordinamenti processuali". (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161516 Nov 2016 -------------------- Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016 GIUSTIZIA,CAVALLARO: ADEGUARE CODICE TRIBUTARIA A FASE MEDIAZIONE PRE PROCESSO GIUSTIZIA,CAVALLARO: ADEGUARE CODICE TRIBUTARIA A FASE MEDIAZIONE PRE PROCESSO (Public Policy) - Roma, 16 nov - "Adeguare" il Codice ad hoc per la giustizia tributaria "alla fase di mediazione pre processuale già introdotta nell'ordinamento; trattandosi di fase obbligatoria dal contenuto deflattivo, meriterebbe forse di essere regolata nel codice di rito e rideterminata secondo i criteri di terzietà anche della funzione di mediazione finalizzata alla conciliazione preventiva della lite fiscale". Lo ha detto, in audizione in commissione Giustizia al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario all'esame dei senatori. (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161526 Nov 2016 -------------------- Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016 GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: PIÙ AMPIO STOP IMPUGNAZIONI E COMPITI CORTI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: PIÙ AMPIO STOP IMPUGNAZIONI E COMPITI CORTI (Public Policy) - Roma, 16 nov - "Ampliare le preclusioni impugnatorie di merito, l'area della competenza di legittimità delle corti tributarie di secondo grado" e "il regime delle inammissibilità delle impugnazioni di legittimità innanzi alla Suprema Corte". Lo ha chiesto, in audizione in commissione Giustizia al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario. (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161533 Nov 2016 -------------------- Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016 GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: ANCORA DUBBI SU DIFENSORI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: ANCORA DUBBI SU DIFENSORI (Public Policy) - Roma, 16 nov - "Permangono le perplessità, già manifestate dal Consiglio in altre occasioni, ma disattese dal legislatore, sulla pletora di soggetti legittimati alla difesa tecnica del contribuente innanzi alle Corti tributarie, contraddittoria con l'esigenza di peculiare qualificazione professionale di tutte le parti del processo tributario, e non solo dei giudici". A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario. (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161542 Nov 2016 -------------------- Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016 GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: DISCUTIBILE POTERE CAUTELARE RIMBORSI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: DISCUTIBILE POTERE CAUTELARE RIMBORSI (Public Policy) - Roma, 16 nov - "È discutibile il previsto potere cautelare innominato, anticipatorio della sentenza, a valere soprattutto per i rimborsi". A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario. (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161546 Nov 2016 -------------------- Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016 GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: INDIVIDUARE ED ESTENDERE VALORE LITE GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: INDIVIDUARE ED ESTENDERE VALORE LITE (Public Policy) - Roma, 16 nov - "Il valore della lite andrebbe individuato ed esteso, anche ai fini delle spese, laddove il lordo è previsto da tabelle liquidatorie". A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario. (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161549 Nov 2016 -------------------- Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016 GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: TESTIMONIANZA? SOLO SE IMPOSSIBILE PROVA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: TESTIMONIANZA? SOLO SE IMPOSSIBILE PROVA (Public Policy) - Roma, 16 nov - "La prova orale", ovvero la testimonianza, "andrebbe prevista solo quando sia impossibile o estremamente difficile fornire la prova documentale. Dovrebbe prevedersi un utilizzo della dichiarazione testimoniale introdotta nel codice di procedura penale e comunque confermata dal sistema per ufficializzare la dichiarazione di terzi". A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice del processo tributario. (Public Policy) @PPolicy_News SOR 161553 Nov 2016 -------------------- •• 8 MACERATA MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016 SFERISTERIO MESSI: NON È UN GIUDIZIO NEGATIVO SULLA QUALITÀ ARTISTICA Le analisi dell’Asur sono negative Rientra l’emergenza acqua potabile Fondi tagliati alla lirica «Colpa del regolamento, meccanismo perverso» «LA DECURTAZIONE subita dallo Sferisterio non deve essere messa in relazione agli aspetti artistici e gestionali del Macerata Opera Festival, bensì ai meccanismi di un regolamento, entrato in vigore nel 2015, che penalizza l’arena maceratese, non cogliendone le caratteristiche di teatro lirico all’aperto». Luciano Messi, sovrintendente dello Sferisterio, conferma che, il taglio di 50mila euro ai fondi Fus 2016, non è dovuto a un giudizio negativo sulla qualità artistica maceratese, che si conferma tra le più alte in Italia, ma a un «meccanismo perverso» per cui le caratteristiche dello Sferisterio rischiano di diventare un limite. «Certe lacune ci penalizzano – continua Messi –, ma questo lo abbiamo subito segnalato al Ministero. Le critiche, però, sono state condivise anche da altri, tanto che il decreto doveva restare in vigore solo nel 2015, ma quest’anno si sono sviluppati talmente tanti ricorsi che hanno paralizzato la situazione e rischiano di far rimanere il decreto in vigore per il triennio». Una paralisi che ha spinto lo Sferisterio a premere sul Ministero affinché i suoi requisiti di unicità vengano valutati, come veniva fatto negli anni Novanta, quando «le attività liriche all’aperto godevano di un contributo maggiorato del 10%». Aspetti che poi, fino al 2014, L’APPELLO Il sovrintendente si rivolge ai privati: servono 150 mecenati sono stati compresi nella valutazione artistica. «Con la normativa attuale – spiega Messi – la valutazione di qualità invece incide solo per 30 punti su 100. Lo Sferisterio si attesta al terzo posto per valutazione qualitativa, con un punteggio in crescita, mentre il resto della valutazione è composto da elementi quantitativi (numero di reci- te, giornate lavorate, spettatori) e da altri indicatori di qualità indicizzata (incremento del pubblico, riempimento delle sale). A causa del valore dimensionale della manifestazione, che viene utilizzato per creare sottogruppi, lo Sferisterio è inquadrato nel secondo gruppo, che comprende nove soggetti, tra cui l’arena esprime i maggiori valori di quantità (32,74 su 40) e si inquadra nella media dei valori di qualità indicizzata (13,91 su 30). Nonostante tutti questi aspetti penalizzanti, il punteggio complessivo dello Sferisterio è stabile (71,65 contro 71,79). Purtroppo, poiché l’attività del sottogruppo è aumentata, nel 2016 ogni punto ha un valore economico inferiore di quasi 700 euro». E, se la battaglia al Ministero è ancora lunga, per affrontare la prossima stagione Messi lancia un nuovo appello ai privati. «Visto che abbiamo risposto al taglio di 100mila con i cento mecenati, lancerei un appello per aumentarli a 150», conclude. Chiara Sentimenti L’ARENA Serata allo Sferisterio (foto Calavita) Motorino incendiato «La Cantinetta non c’entra» «IL MIO locale La Cantinetta non ha nulla a che fare con l’episodio dell’incendio del motorino». Così Marco Giuggioloni riferendosi al rogo avvenuto alle tre tra sabato e domenica davanti al suo locale in borgo San Giuliano. «Non erano tra i miei clienti le persone che hanno dato alle fiamme il motorino - precisa -. Anzi, se dovessero verificarsi altri episodi del genere, sarò il primo a denunciarli. Dopo i sacrifici fatti per riaprire il locale, e dopo che ci stiamo impegnando con iniziative di solidarietà, non accetto che il nome della Cantinetta finisca in qualcosa di spiacevole». LA CAMPAGNA IL COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CANCRO AL PANCREAS Lotta ai tumori, il monumento ai caduti si colora di viola DOMANI il monumento ai caduti in piazza della Vittoria si vestirà di viola, in occasione della terza giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. Anche il Comune di Macerata, concedendo il patrocinio all’iniziativa, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione «Facciamo luce sul tumore al pancreas», pro- PIEDIRIPA mossa dell’associazione no profit Nastro Viola che ha proposto di illuminare di viola luoghi pubblici e privati per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia. Novembre è il mese dedicato alla consapevolezza del tumore al pancreas. In tutto il mondo si svolgeranno iniziative allo scopo di divulgare le informazio- ni su questo tumore ancora oggi così poco conosciuto eppure tanto aggressivo. Il monumento ai caduti diventerà viola grazie all’illuminazione che verrà fornita dallo sponsor I Guzzini. Per maggiori informazioni www.nastroviola.org o www.worldpancreaticcancerday.org. LE BUONE notizie possono arrivare anche di lunedì. Dall’altroieri è finalmente rientrata l’emergenza legata all’inquinamento batteriologico dell’acqua a Piediripa e San Claudio. Dopo quelle dell’Apm di cui avevamo già parlato domenica, anche i risultati delle controanalisi effettuate dall’Asur hanno dato esito positivo, o meglio negativo. L’aumento della clorazione, il metodo per la disinfezione, ha riportato tutto nella normalità, cancellando la presenza dell’enterococco che era stato rilevato durante i prelievi settimanali nella fontanella adiacente la chiesa di San Vincenzo Maria Strambi. Va ricordato che la percentuale del batterio (di origine fecale ma non solo) era bassa, appena 1 ogni 100 ml quando solitamente per acqua inquinata si intende un rapporto di circa 15-20/100. Nel primo pomeriggio di lunedì, una volta che i Comuni di Macerata e Corridonia hanno revocato l’ordinanza che vietava precauzionalmente l’uso dell’acqua del rubinetto, si è messa in moto la macchina organizzatrice. E proprio una vettura munita di fonica è tornata a transitare per le vie delle due frazioni avvisando la popolazione della novità attesa. Per i quasi cinquemila abitanti complessivi un gradito ritorno alle abitudini di sempre, anche se non pochi cittadini (per la serie «fidarsi è bene, non fidarsi è meglio..») ieri hanno continuato ad usufruire dell’acqua potabile garantita dalle autobotti che ancora non erano state portate via. Le giornate da giovedì a lunedì rimarranno un ricordo particolare, un disagio tendenzialmente abbinato a tragedie o all’Italia povera che fu. Andrea Scoppa VILLA POTENZA EXPO SPOSI CON LA CROCE ROSSA TRIBUTARISTI Un weekend per il fatidico sì all’insegna della solidarietà Misure cautelari, confronto in ateneo DUE GIORNI dedicati al grande sì della vita: sabato e domenica il centro fiere di Villa Potenza ospiterà l’Expo Sposi e arredo casa, ad ingresso gratuito con finalità benefica. Il ricavato dei pasti verrà devoluto alla Croce rossa per le zone colpite dal sisma. «Dobbiamo ringraziare – spiega Gianluca Di Iorio, titolare Cirix e organizzatore – le aziende che hanno donato gli alimenti per i pasti, alcune direttamente coinvolte nel terremoto. Il menù ricorderà la tradizione marchigiana e norcina. Abbiamo pronti 600 pasti». Gli orari saranno per sabato 19 dalle ore 14 alle 24, per domenica 20 dalle ore 9 fino alle 20. Le prime 20 coppie di sposi che prenoteran- no la cena per sabato avranno la consumazione offerta dall’organizzazione. Previsti per entrambi i giorni spettacolo e defilé. «Come Confesercenti – ha spiegato la direttrice Lucia Biagioli – offriamo un corso per la professione di wedding planner. Un’altra attività sarà invece il corso di ricamo, una tradizione antica ma che sta ritrovando la sua importanza». «Siamo contenti di partecipare con le nostre ragazze del settore moda e quello benessere – spiega Anna Gallina, docente dell’istituto Frau di Sarnano – e presenteremo sia abiti completamente realizzati dalle nostre allieve fin dalla progettazione, sia prodotti come ad esempio profumi creati VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjoyODoyMlojIyNWRVI= dalle ragazze dell’indirizzo benessere. Alcuni dei nostri ragazzi non rientreranno nelle nostre sedi, per noi è importante riprendere con la normalità». «I nostri volontari – conclude Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente Cri Macerata – aiuteranno in cucina e organizzeranno una pesca di beneficenza. Le donazioni saranno usate sia per affrontare l’emergenza immediata sia per la stabilizzazione: abbiamo in progetto la realizzazione di ambulatori mobili che siano immediatamente in servizio in casi come questi». Elisa Frare LE MISURE cautelari reali in materia tributaria. È il tema che sarà trattato mercoledì 23 nell’Antica biblioteca dell’Università di Macerata dalle 15. Relatori saranno Lorenzo Del Federico, Thomas Tassani e Giuseppe Rivetti. Interverranno il rettore Francesco Adornato, il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria Mario Cavallaro, i presidenti degli ordini degli avvocati, Maria Cristina Ottavianoni, e dei commercialisti, Giorgio Piergiacomi. Seguirà la tavola rotonda con docenti e avvocati, come Valeria Nucera, Marisa Abbatantuoni, Giuseppe Ripa, Alberto Renda. LETTERE E COMMENTI 29 Domenica 20 novembre 2016 DE TOMASO Il fantasma dell’Italicum >> CONTINUA DALLA PRIMA E poi. Per dirla con gli inglesi, i sistemi elettorali servono a dar vita a una maggioranza e a un governo, non a rappresentare i sentimenti di una comunità. Il Lettore ci perdoni se l’abbiamo presa un po’ da lontano, ma volevamo sottolineare l’inutilità e la pericolosità, per tutti i governi, di un intervento in presa diretta sulla normativa elettorale. Alle corte. Se il Sì perderà la sfida referendaria del 4 dicembre, il presidente del Consiglio non dovrà recriminare sul contenuto della riforma Boschi, ma sulla stesura dell’Italicum, ossia sulla bozza della nuova legge elettorale, giudicata a torto o a ragione più inaccettabile del pesante affondo del presidente campano Vincenzo De Luca contro Rosy Bindi. Non si capirebbe altrimenti l’esito paradossale del sondaggio pubblicato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore. Un esito contraddittorio, in cui pur prevalendo il Sì su tutti i temi specifici della riforma, il No è risultato in testa nel giudizio complessivo sulla riforma. Vediamo in dettaglio domande e risposte. Fiducia al governo solo da parte della Camera: Sì (53%), No (47%). Nuovo Senato: Sì (51%), No (49%). La maggioranza delle leggi va approvata solo dalla Camera: Sì (57%), No (43%). Corsia preferenziale in Aula per i provvedimenti del governo: Sì (83%), No (17%). Clausola di supremazia del governo sulle Regioni: Sì (52%), No (48%). Giudizio complessivo sulla riforma costituzionale: positivo (48%), negativo (52%). Ricapitolando. Ogni singolo punto della riforma Boschi ottiene il placet della maggioranza degli intervistati, viceversa il testo nel suo complesso resta al di sotto del 50%. Ora. O gli italiani sono così bravi nella dissimulazione delle proprie intenzioni BOSCHI La riforma porta il suo nome di voto da oscurare quei dilettanti degli americani che hanno votato per Trump pur dichiarando che avrebbero votato per la Clinton. Oppure, dietro questo plateale ossimoro sondaggistico (il Sì vincente sui singoli quesiti, ma perdente sul quesito complessivo), si nascondono altre motivazioni. Una potrebbe riguardare il giudizio negativo sul governo in carica. Un’altra potrebbe scaturire dall’insoddisfazione nel Paese, in particolare nel Mezzogiorno, per le difficoltà economiche e occupazionali. Un’altra ancora potrebbe essere cercata nell’insofferenza della gente verso la politica in genere. Ma siccome resta difficilmente comprensibile lo iato tra i Sì al cuore della riforma e il No all’intera revisione costituzionale, l’unica spiegazione plausibile, oltre al giudizio su Renzi e governo, chiama in causa il cosiddetto Italicum, ossia le nuove regole del voto. Del resto, il tam tam più ricorrente, in molti settori del Fronte del No, si fonda su questo assioma: la riforma costituzionale non è così malvagia, peccato che è accompagnata da una riforma elettorale tesa a irrobustire i poteri del premier. Opinione che è tutta da dimostrare, ma che ha già assunto le sembianze di un dogma. Dunque. È l’Italicum a trasformare parecchi Sì in No. Di qui il paradosso emerso nel sondaggio del Sole: la riforma potrebbe pure andare bene, ma il No diventa inevitabile a causa del discusso Italicum. Da più di due mesi Renzi va ripetendo che l’Italicum non è il vangelo e che lui è disposto a cambiarlo senza particolari patemi d’animo. Anticipò questa intenzione in settembre, alla vigilia della Fiera del Levante, in un’intervista alla Gazzetta. Nulla da fare. L’Italicum, pur congelato, aleggia come un fantasma attorno al referendum anche se non c’entra nulla con l’evento del 4 dicembre. In diversi strati della popolazione si è diffusa l’idea che la riforma costituzionale sia accettabile e che l’Italicum sia inaccettabile, di conseguenza meglio rimandare al mittente il lavoro della Boschi. Il che spiegherebbe perché il No è in vantaggio sul Sì. La partita fino al 4 dicembre è ancora lunga. Tutto può succedere, ma il Fattore Italicum è destinato a svolgere un ruolo decisivo. Renzi ha liberato il campo, aprendo alle modifiche della riforma elettorale. Ma non basta. Lui dovrebbe fugare tutti i dubbi sulla questione elettorale. Dovrebbe promuovere, in tal senso, un’iniziativa più forte e più chiara, che metta definitivamente fuori gioco il Fattore Italicum, dovrebbe lanciare un’iniziativa che faccia leva sugli indecisi e su quei sostenitori del No che avrebbero votato Sì se l’Italicum non fosse mai partito. Altrimenti. Altrimenti la rimonta non sarà facile. Giuseppe De Tomaso [email protected] MIRABELLA Le esternazioni di De Luca >> CONTINUA DALLA PRIMA D iciamo che, pur in assenza di condanne passate in giudicato, la Bindi aveva dichiarato di ritenere delle persone non candidabili in base al codice di autoregolamentazione approvato dai partiti. Impresentabile anche la candidatura per la poltrona di governatore della Campania del detto De Luca, suo compagno di partito. Renzi aveva detto: «Pronto a scommettere che nessuno verrà eletto». Ha perso la scommessa. Diciamo pure che il De Luca si infuriò e la spuntò comunque. Oggi governa la Campania e, prima della prodezza di cui sopra, la più recente impresa ha attirato molte critiche: ha stanziato tre milioni di euro per le luminarie natalizie della sua città: Salerno. Una pacchiana esagerazione in un territorio così difficile è così bisognevole di altro tipo di luci, magari capaci di illuminare l'orizzonte della scuola e della cultura o del lavoro. Comunque, quando si comanda, può capitare che la tentazione di trasformare il proprio mandato in una esorbitante e continua campagna elettorale prenda la mano. Ma, anche tentando di essere indulgenti, non possiamo non indignarci per la frase: auspicio di uccisione dell'avversaria. I sostenitori dell' ex sindaco di Salerno si prodigano nel minimizzare la cosa con la scusa dell'abitudine che sarebbe ben nota di De Luca alla violenza verbale e al turpiloquio. Una faccenda poco più che goliardica. A pensarci bene, pur volendo considerare la difesa di ufficio, mi viene un altro sospetto, un'attenuante generica: l'offensore potrebbe essere la vittima di un luogo comune noto in Italia. Chi non ricorda la popolarità della considerazione che «comandare è meglio che fottere»? Comprende il divertimento d'essere triviali e violenti con l'attenuante del ruolo. Il termine «fottere» è rifiutato dal mio programma di scrittura col computer il quale, automaticamente, lo cambia in sfottere. Com’è pudico il mio programma! Troppo, visto che il termine è italiano e, sia pur per incerti percorsi, deriva dal latino. E sfottere, scrutino nel vocabolario, sempre da fottere viene, anche se vuol dire altro, vuol dire prendersi gioco di qualcuno. Ecco, ci siamo: De Luca si sarebbe accanito, alla luce della stagionata saggezza popolaresca, per liberamente dar sfogo alla petulanza dell'animo plebeo. I detrattori sono considerati anime belle dalla sufficienza cinica dai difensori di ufficio della volgarità, fraintesa come sapore aggiunto della genuinità di un popolo che abita solo le loro teste. Nel linguaggio popolare e non plebeo chi usa la violenza verbale si chiama «scostumato». Nel «secolo breve», come lo storico Hobsbawm ha definito il 1900, si cominciò a impensierirsi per la rudezza della contesa politica. Un ricorso storico agli Italiani ben noto che perdura nel secolo nuovo. Recentemente ha avuto successo una locuzione bizzarra che VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjoyNTowN1ojIyNWRVI= CAMPANIA Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca consiste nell’indicare in inglese il giorno dedicato a un'istanza sociale importante, a una protesta, a una rivendicazione, sensibilizzazione, proclamazione, amplificazione, pubblicizzazione. Il procedimento è semplice, facilitato dalla brevità del termine: day. Basta aggiungere una parola. Non importa che non sia inglese. La si traduce. Per cui annoveriamo Victoria-day, Liberation-day, Memory day, negli Stati Uniti il Columbus-day, ma, anche, parole storpiate in italo-inglese. Ricordiamo il tax-day tra le giornate più frequentate. Ma, forse ricordo male, forse era il No-tax-day, più consono agli italiani. Poi c’è la conosciuta assonanza celebrativa del Gay-pride Day. Non so perché non si preferisca la parola italiana: giorno. Giorno della libertà, dell'equità fiscale, dei lavoratori, della memoria, il Giorno dell’orgoglio di essere omosessuale. Un po’ lungo per lo slogan da ritmare in coro, ma schietto. Da ultimo è stato proclamato il Vaffa-day. Non mi dilungo sulla contrazione «Vaffa». È italiana e nota nel mondo. C'è di che essere orgogliosi del successo popolare dell’idioma nostro coniugato con quel piccolo, prezioso «day». A pensarci, tutto sarà cominciato il 6 giugno del 1944, chiamato, in codice, D-Day, quando cominciò lo sbarco degli Alleati in Normandia e si cominciò a vedere la vittoria contro il nazifascismo. Quel D-day fu data fatidica del secolo breve. Oggi si traduce il dialettale «vulèss accis» e lo si assolve nella traduzione deluchiana e si celebra Il V-day, cioè il «vaffanculo-day». Nel secolo greve. Michele Mirabella GIUSTIZIA TRIBUTARIA di CARLO CIMINIELLO Le prostitute tenute a pagare le tasse L a prostituta, ancorché non abituale, è sempre tenuta al pagamento dell’Irpef sui proventi realizzati. Inoltre, ove ricorra anche l’abitualità dell’attività di meretricio, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati alle imposte indirette (Iva) ai sensi dell’art. 5 dpr 633/72, a norma del quale costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’Iva, lo svolgimento per professione abituale «di qualsiasi attività di lavoro autonomo». è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione depositata lo scorso 4 novembre n. 22413/2016 (Presidente: A. Cappabianca; Relatore: G. Locatelli). LA VICENDA - L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei confronti di una donna che, pur non avendo mai presentato dichiarazioni dei redditi, risultava intestataria di numerose autovetture (anche di lusso), acquirente di un appartamento, titolare di vari contratti di locazione immobiliare e intestataria di ben dieci conti correnti bancari attivi. A seguito delle indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per otto anni di imposta, recuperando redditi diversi per importi annuali varianti da 40 a 100 mila euro. La donna destinataria degli accertamenti li impugnava dinanzi al giudice tributario, sostenendo la non tassabilità dei redditi accertati in quanto provento «dell’attività di prostituzione» da lei esercitata. In primo grado le ragioni della «meretrice» venivano parzialmente accolte, ritenendo i giudici sì tassabili i proventi realizzati dalla donna, ma soltanto quelli risultanti dai versamenti effettuati in contanti. Escludendo quindi quelli effettuati mediante versamento di assegni. Segnatamente, in relazione a questi ultimi, i giudici ritenevano gli stessi non connessi con l’attività di prostituzione, attribuendo valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’emittente gli assegni medesimi. In secondo grado la posizione dei giudici in sostanza non cambiava, se non in relazione al quantum dei versamenti mediante assegni recuperati a tassazione. La CTR confermava che il reddito da meretricio non costituisce reddito esente o non imponibile e neppure provento di attività illecita, «ma rientra tra i redditi diversi, tassabili a norma degli artt. 6 e 67 del D.P.R. 917/86». Con ricorso principale da parte dell’Agenzia delle Entrate e ricorso incidentale da parte della contribuente veniva adita la Suprema Corte di Cassazione che si è espressa nei termini che seguono. LA SENTENZA - In primo luogo i giudici hanno accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta in giudizio, ricordando che la stessa, stante il divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario, ha il valore proprio degli elementi indizianti, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. Se ciò è corretto, del pari, a nostro avviso, anche l’Agenzia delle Entrate dovrà tener conto di tale assunto, mentre non di rado la stessa conferisce valenza probatoria proprio alle dichiarazioni di terzi contenute nei processi verbali di constatazione. Dichiarazioni che talvolta vengono impropriamente assurte a mezzo di prova dell’evasione con conseguente violazione del divieto testimoniale. Entrando poi nel merito dei proventi da prostituzione, le ragioni della donna non hanno fatto breccia nelle convinzioni dei giudici di Cassazione, che hanno corroborato la posizione del collegio di appello in quanto lo stesso «non ha qualificato i proventi dell’esercizio dell’attività di prostituzione quale “redditi di impresa”, ma li ha qualificati “quali redditi diversi derivanti dall’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare”». La pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui ha affermato che «la contribuente svolgeva attività di prostituzione in forma occasionale pur avendo clienti abituali, è comunque circostanza irrilevante». Difatti, l’esercizio dell’attività di prostituzione, «occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall’art. 6 comma 1 lett. f) dpr 917/86». Invero, il requisito dell’abitualità è «rilevante ai diversi fini dell’assoggettamento dei proventi dell’attività di prostituzione anche alle imposte indirette (Iva) a norma dell’art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’Iva, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo». CONCLUSIONI - L’argomento, che per la sua particolarità cattura facilmente l’attenzione dell’operatore del diritto, è stato oggetto di diverse pronunce negli ultimi tempi. Secondo un filone ormai consolidatosi, i proventi dell’attività di prostituzione sono comunque tassabili, sebbene tale attività non sia attualmente regolamentata dal nostro ordinamento. Del resto non ci risulta codificata una partita Iva (Cod. Ateco) per il meretricio e nemmeno si conosce la posizione assicurativa da attribuirsi. Tant’è che giacciono numerosi disegni di legge in Parlamento. La questione trova riscontri anche nel diritto internazionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia europea, secondo la quale la prostituzione può qualificarsi in termini di «prestazioni di servizi retribuita» che rientra nella nozione di attività economiche, ed è compito del giudice nazionale di accertare, caso per caso, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta realmente ed effettivamente come lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione. A F FA R I L E G A L I Lunedì 21 Novembre 2016 V Cassazione tributaria su un caso di impugnazione di un avviso sulle ipocatastali Il notaio nel contraddittorio Integrazione per il professionista parte nel giudizio DI MARIA DOMANICO D ovrà disporsi l’integrazione del contraddittorio per il notaio rogante che era stato parte nel giudizio di prime cure. Così la sezione tributaria della Cassazione (sentenza n. 20533 del 12 ottobre). Nel fattispecie, non ci si trovava nell’ipotesi di cause scindibili perché, come già sottolineato dalla giurisprudenza della stessa Suprema corte (Cass. n. 12759 del 2016): «In tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario e obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente». La controversia concerneva l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’ufficio aveva notificato al notaio rogante Tizio una richiesta di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (in luogo di quan- to già corrisposto nella misura fissa), relativamente alla registrazione di un atto con il quale la società Alfa Spa aveva rinunciato a titolo gratuito al diritto all’usufrutto ad essa spettante su un fabbricato nei confronti dei nudi proprietari Beta Spa e Delta Spa. Con il medesimo avviso l’ufficio, rilevato che con la registrazione dell’atto in questione era stato corrisposto un importo a titolo di imposta di registro, ma che effettivamente era dovuta l’imposta sulle donazioni in un importo pari a quello corrisposto (ad erroneo titolo, secondo l’ufficio), «compensava» la somma incassata con quella (che sarebbe stata) correttamente dovuta, correggendo il codice relativo al pagamento da cod. 9800 (quello «erroneamente» utilizzato) a cod. 9284 (quello corrispondente al giusto titolo). Il notaio rogante e la società contribuente con unico ricorso impugnavano l’avviso di liquidazione contestando la pretesa erariale relativa alle imposte ipotecarie e catastali chieste nella misura proporzionale in luogo di quella in misura fissa e Assegno divorzile, decide sproporzione tra i redditi Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è decisiva la sproporzione dei redditi fra le parti: lo ha ribadito il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 217/16, intervenendo sulla domanda di riconoscimento dell’assegno di divorzio ex art. 5 della legge n. 898/1970. A parere dei giudici della I sezione civile, nel caso di specie, a nulla rilevava il fatto che mancavano le prove che l’onerato, cancellato dall’albo degli avvocati, continuava a praticare la professione forense ed incassava in nero i canoni per la locazione di un immobile. In base al dettato normativo, spiegano all’uopo i magistrati, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che potrebbe essere presumibilmente portato avanti in caso di continuazione dello stesso, ovvero che potrebbe essere ragionevolmente rappresentato sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale; detto tenore di vita può infatti desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali ed andrebbe quantificato nella «misura necessaria in relazione alla situazione economica di ciascuna parte a rendere tendenzialmente possibile il suo mantenimento». Detto altrimenti, sarebbe proprio la nozione stessa di adeguatezza, continua a spiegare il collegio giudicante, a postulare un esame comparativo tra la situazione reddituale e patrimoniale attuale di colui che richiede l’assegno e quella della famiglia con la quale conviveva fino al momento della cessazione della vita in comune; esame comparativo che dovrebbe tener conto finanche dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato «anche se successivi alla cessazione della convivenza». Così argomentando, persistendo la sproporzione tra i redditi delle parti, ha posto a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere una somma a titolo di assegno divorzile alla donna, cosa che era stato lo stesso ex coniuge ad ammettere, stante l’offerta del riconoscimento di un La sentenza una tantum, prisul sito www.italia- assegno ma rifiutato. oggi.it/docio7 Adelaide Caravaglios reclamando il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta di registro, che l’Ufficio aveva dichiarato non dovuta, escludendo allo stesso tempo che fosse però dovuta l’imposta sulle donazioni in ragione dell’applicabilità nella specie del dlgs 346/90, art. 1, comma 4-bis. La Commissione adita accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso di quanto (erroneamente) corrisposto a titolo di imposta di registro a favore del notaio rogante. L’appello dell’Ufficio, notificato alla sola società contribuente, era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale riconosceva che la sentenza di prime cure era passata in giudicato nei confronti del notaio rogante e i relativi effetti dovevano ritenersi estesi ex art. 1306 cc, alla società contribuente. Avverso tale sentenza l’amministrazione proponeva ricorso per cassazione. SCUOLA E PATOLOGIE DELLO STUDENTE La palla ai genitori In assenza di una comunicazione delle difficoltà di apprendimento dello studente non potrà imputarsi alla scuola di non aver adottato tutte quelle iniziative che possono venire incontro ai bisogni educativi speciali. Così i giudici della prima sezione del Tar Emilia-Romagna con sentenza n. 803 del 9 settembre. Tizio e Caia impugnavano gli atti in virtù dei quali l’alunno Tizietto non era stato ammesso alla seconda classe del liceo per insufficiente valutazione in diverse materie. Si faceva presente che lo studente soffriva fin dall’infanzia di una patologia che comporta la comparsa di determinati fenomeni. Il percorso scolastico dello scolaro era stato regolare fino alla licenza di scuola media inferiore, mentre nell’anno scolastico 2014/2015 non era stato ammesso alla classe successiva per i pessimi risultati conseguiti. Nell’aprile 2015 a Tizietto era stato diagnosticato una patologia, comunicata alla scuola in occasione del colloquio in cui era stata comunicata ai genitori la non ammissione alla classe successiva. Tizietto iniziava un percorso terapeutico e all’inizio del successivo anno scolastico vi erano tutte le condizioni per attivare un Piano didattico personalizzato da parte del consiglio di classe. Il profitto nel primo quadrimestre mostrava insufficienze in sei materie e l’alunno frequentava tutte le lezioni di recupero pomeridiane e qualche insegnante aveva somministrato prove con rimedi compensativi. Ad aprile 2016 La sentenza veniva diagnosticato un’altra patologia. sul sito www.italiaIl primo dei cinque motivi di ricorso denuncia la mancata oggi.it/docio7 applicazione da parte dell’Istituto scolastico della direttiva sui Bisogni educativi speciali (Bes) che devono essere riconosciuti a coloro che hanno disturbi specifici nell’apprendimento attraverso la redazione di piani di studio personalizzati. Si denunciava una violazione sia della legge In tema di forniture alla pubblica amministrazione, la 170/2010 sia della legge pendenza di un giudizio risarcitorio per una precedente 53/2003 poiché soltanto revoca non rende il ripristino dell’aggiudicazione atto in due discipline i docendovuto, ma costituisce, semmai, uno degli elementi da ti hanno somministrato ponderare in sede di valutazione sul modo di conseguire verifiche con strumenti la fornitura ritenuta necessaria. Lo hanno affermato i compensativi. Infine la giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la valutazione finale trascusentenza n. 4613 dello scorso 3 novembre. I giudici del rava, secondo i ricorrenti, Consiglio di stato hanno, altresì, osservato che, stante il la possibilità dell’alunno principio di immodificabilità dell’offerta e il quinquennio di raggiungere gli obieteventualmente trascorso, sarà onere della stazione aptivi formativi e di seguire paltante dar conto della ricomprensione delle modifiche proficuamente il programnell’ambito dell’aggiornamento tecnologico, e sembra ma di studi dell’anno sucindiscutibile che tale valutazione vada fatta, o comunque cessivo, ma si era limitata debba essere adeguatamente esternata. Nel caso sottoa una media aritmetica posto all’attenzione dei supremi giudici amministrativi, a dei voti conseguiti, senza distanza di cinque anni dalla presentazione dell’offerta, tener conto dei migliorain un settore soggetto a rapida evoluzione/obsolescenza e menti conseguiti in alcune con prezzi in tendenziale continua diminuzione (a fronte materie. Secondo il Tar il della medesima prestazione), una valutazione aggiornata ricorso non meritava accoe comparativa della convenienza economica dell’offerglimento. Dalla documenta, a parere dei giudici di palazzo Spada era certamente tazione trasmessa dalla necessaria, e, oltre che dell’opportunità di ottenere una scuola risulta che l’istituto diminuzione del prezzo dell’8%, di definire la fornitura in è stato reso edotto della sitempi brevi e di eliminare i rischi altrimenti derivanti dal tuazione psicologica di Ticontenzioso in essere (elementi favorevoli considerati zietto solamente alla fine nel provvedimento), sarebbe stato opportuno prendere del mese di maggio 2016 in considerazione anche le condizioni economiche ottequando è stata consegnata nibili sul mercato e rilevabili, anzitutto, dalle forniture una relazione di una psicopubbliche effettuate in tempi più recenti. Il thema deciloga libero professionista dendum prendeva le mosse dal fatto che la Ausl aveva che attestava difficoltà di espletato una gara per l’affidamento della fornitura in ordine psicologico senza noleggio di un sistema RIS/PACS (a supporto dell’attività far riferimento a particodi gestione, archiviazione, stampa e trasmissione delle lari patologie. Altri motiimmagini, dei referti e dei dati clinici prodotti dalle Unità vi vanno a sindacare nel Operative di Radiologia) per un periodo di 6 anni con merito le votazioni attriopzione di riscatto, aggiudicandola con deliberazione alla buite dagli insegnati con Alfa Spa. A seguito della trasformazione in ambulatori considerazioni che sono di alcuni ospedali, con delibera la gara e l’aggiudicazione inammissibili poiché envenivano revocate. La Alfa impugnava la revoca dinanzi trano nel merito dell’atto al Tar, chiedendo il riconoscimento del diritto alla condi giudizio, intangibile da clusione del contratto nonché la condanna della Ausl questo giudice. al risarcimento dei danni. Angelo Costa Maria Domanico Aggiudicazione, ripristino non è un atto dovuto VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjozMzozMlojIyNWRVI= I M P O S T E E TA S S E Venerdì 18 Novembre 2016 29 Lo prevede un emendamento segnalato dalla commissione finanze alla legge di bilancio Per le casse investimenti in pmi Il vincolo su questi prodotti avrà durata di tre anni DI CRISTINA BARTELLI L e casse di previdenza potranno scegliere di orientare i propri investimenti anche in strumenti finanziari di piccole e medie imprese quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana, con l’effetto che il vincolo a mantenere l’investimento invece dei cinque anni previsti sarà di tre anni. È questo un emendamento presentato dalla VI commissione finanze della camera e segnalato all’esame della commissione bilancio sempre della camera alla legge di bilancio 2017. Il voto sul pacchetto degli emendamenti segnalati che sono circa 900 inizierà domenica. Intanto oggi e domani proseguiranno le riunioni tra governo e maggioranza. L’orientamento è di affrontare subito i nodi su pensioni e Sud e rinviare il capitolo giochi e famiglia alla seconda lettura del senato. Domenica il voto della Commissione partirà dagli emendamenti che riguardano le entrate e dal pacchetto produttività. Da lunedì si affronterà il capitolo enti locali e previdenza e martedì la scuola. L’Ape (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) e il Rita (rendita integrativa anticipata) saranno monitorati. Con un emendamento della XI commissione lavoro, si prevede che il governo trasmetta alle camere, entro il 10 settembre 2018, una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione Modifiche anche alla concessione dell’indennità agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata: accanto al requisito dello stato di disoccupazione, avendo i 30 anni di contributi, è estesa anche a chi abbia cessato definitivamente l’attività artigianale con chiusura della partita Iva, cancellazione dall’Albo e dal registro delle Caselle e generalità vuote La notifica per sempre ko Quando sulla ricevuta di ritorno relativa alla notifica della cartella di pagamento non sia stata barrata alcuna casella e non siano riscontrabili le generalità del destinatario, la relativa notifica sarà insanabilmente nulla senza bisogno di querela di falso. Lo hanno stabilito i giudici della sesta sezione della Commissione tributaria regionale di Roma, depositata in segreteria il 20 ottobre scorso. La vertenza riguarda un ricorso presentato avverso una cartella di pagamento relativa a tributi per gli anni ricompresi tra il 1995 ed il 1997. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica di quanto preteso; di aver avuto notizia della pretesa erariale solo a seguito di interrogazione presso il Concessionario della riscossione. La Commissione provinciale di Roma, dopo aver constatato che, agli atti, risultava depositata la ricevuta di ritorno attestante la notifica della cartella, aveva rigettato il ricorso. La decisione è stata completamente riformata dai giudici capitolini di secondo grado. «Dall’esame della ricevuta di ritorno prodotta dall’agente della riscossione», si legge nella sentenza, «non è dato rilevare quale sia stato il soggetto che abbia ricevuto effettivamente la notifica della cartella impugnata; come indicato dal contribuente ricorrente, la sottoscrizione presente sulla cartolina sembra indicare tutt’altre generalità del soggetto destinatario dell’atto, e in ogni caso non sono riferibili a quest’ultimo». Il Collegio aggiunge che, sulla cartolina, non risulta barrata alcuna casella indicante la qualifica del soggetto che abbia in concreto ricevuto l’atto. Nel caso specifico, la Commissione precisa come sia inammissibile il ricorso alla querela di falso; dice anche che deve trovare applicazione il principio fissato dalla cassazione nella sentenza n. 7838/15, secondo cui la nullità dell’atto di notifica dipende non già dalla illeggibilità della firma (non attribuibile in concreto al contribuente) ma dalla impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario (Cassazione n. 16407/2003) e ciò anche in assenza di una barra sulla casella La testo della relativa alla qualità del decisione sul sito sottoscrittore. Benito Fuoco www.italiaoggi.it/ e Nicola Fuoco © Riproduzione riservata documenti imprese artigiane. Inoltre si amplia l’elenco dei lavori considerati gravosi ai fini dell’erogazione delle nuove misure pensionistiche di Ape, Ape sociale e Rita: lavoratori marittimi; lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell’amianto; lavoratori in altezza; operai agricoli; stuntman; operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature; operatori socio sanitari; pescatori imbarcati a bordo. Arriva inoltre l’estensione alle lavoratrici autonome del congedo per le violenze di genere, nella misura massima di tre mesi. Durante il periodo di congedo, si legge nell’emendamento della commissione lavoro, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402. Non solo arrivano anche misure agevolative per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenze di genere e inserite in percorsi di protezione. Arriva poi il tetto Isee (indicazione di situazione equivalente) per poter usufruire del bonus per gli asili nido. In uno degli emendamenti segnalati della commissione XII affari sociali è previsto che il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25 mila euro annui. Inoltre sempre per chi ha un Isee non superiore ai 13 mila euro è prevista la cumulabilità del bonus da 1.000 euro con gli altri esistenti. Alla disposizione che prevede misure per attrarre investimenti esteri è previsto che chi volesse godere del permesso di soggiorno agevolato lo po- trà avere se uno dei requisiti sarà un investimento di euro 500 mila nel caso la società italiana prescelta per attrarre l’investimento sia una startup innovativa. Arrivano poi misure antielusive in tema di raccolta di tartufi. Un emendamento segnalato della XII commissione affari sociali prevede che i raccoglitori di tartufo, come i produttori agricoli, che prevede di avere un volume di affari non superiore ai 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. Intervenendo sempre sulla disciplina dedicata a questa categoria di imprenditori è stabilito inoltre che la ritenuta si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell’anno solare in corso, un volume d’affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro. © Riproduzione riservata CTR PESCARA: L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE È NULLO Niente contraddittorio, addio Iva Accertamento Iva nullo se l’Agenzia del- plicazione ogni qual volta l’amministrazione le entrate non consente al contribuente di intenda emettere nei confronti di un soggetto poter chiarire la propria posizione prima un atto lesivo, sicché il destinatario di tale dell’emissione dell’atto impositivo. Questo provvedimento, pena la caducazione dell’atto quanto affermato dalla Commissione tribu- stesso, deve essere messo preventivamente taria regionale di Pescara, nella sentenza n. in condizione di manifestare utilmente il suo 861/6/2016 del 28/9/2016 in relazione a un punto di vista in ordine agli elementi sui quaavviso di accertamento in materia Iva emes- li l’ufficio intende fondare la propria pretesa. so Centro operativo di Pescara, nei confronti Tuttavia perché la violazione dell’obbligo di di una società non residente. contraddittorio produca la nullità dell’atto è In tema di contraddittorio non vi è coinci- necessario che l’eventuale attivazione dello denza tra disciplina europea e disciplina stesso «avrebbe potuto comportare un rinazionale. La prima infatti prevede il con- sultato diverso» (Causa C129-130/13). Al traddittorio procedimentale quale principio riguardo le citate sezioni unite della Casdi generale applicazione, la seconda invece sazione hanno chiarito che «l’effetto della quale obbligo gravante sull’amministrazione, nullità dell’atto si verifica allorché, in sede a pena di nullità dell’atto, limitatamente a giudiziale, risulti che il contraddittorio proquegli atti per cui è esplicitamente previsto cedimentale, se vi fosse stato, non si sareb(Cass. ss.uu. 24823/2015). Nell’ambito dei tri- be risolto in un puro simulacro, ma avrebbe buti «armonizzati», tra cui l’Iva (che inerendo rivestito una sua ragion d’essere, consenalle competenze dell’Unione, sono investiti tendo al contribuente di addurre elemendalla diretta applicazione del relativo diritto), ti difensivi non del tutto vacui e, dunque, l’obbligo del contraddittorio assume pertanto non puramente fittizi o strumentali». Nella rilievo generalizzato. Tale principio è attual- sentenza in commento, i giudici abruzzesi, mente codificato dall’art. 4 della Carta dei riconoscendo l’applicabilità del generale diritti fondamentali dell’Unione europea che diritto al contraddittorio di derivazione coprevede «il diritto di ogni persona a essere munitaria, hanno dichiarato l’illegittimità ascoltata prima che nei suoi confronti ven- degli avvisi di accertamento in quanto l’ecga adottato un provvedimento individuale cezione di omesso contraddittorio sollevata che le rechi pregiudizio». Il riconoscimento dal contribuente «non appare meramente e l’essenzialità della tutela del diritto del pretestuosa e tale da configurare, in relacontribuente al contraddittorio preventivo è zione al canone generale di correttezza e stata peraltro costantemente affermata dal- buona fede […], sviamento dello strumento la Corte di giustizia. In particolare, i giudici difensivo». Infatti, qualora la società fosse comunitari hanno avuto modo di sostenere stata ammessa al contraddittorio preventivo che il diritto inviolabile del contribuente avrebbe potuto sottoporre all’ufficio elementi al contraddittorio anticipato con l’ammini- importanti che, se fossero stati accettati da strazione finanziaria costituisce necessaria quest’ultimo, avrebbero potuto comportare espressione di un più ampio degli esiti dell’azione impoprincipio di diritto (e di civiltà sitiva almeno parzialmente La sentenza sul giuridica), vale a dire il diritdiversi da quelli che poi hansito www.italiaogto alla difesa (C276/12; C129no portato al contenzioso. 190/13; C395/00 e C349/07). Claudia Marinozzi gi.it/documenti Tale diritto deve trovare ap© Riproduzione riservata VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjoyMjoyNVojIyNWRVI= I M P O S T E E TA S S E Sabato 19 Novembre 2016 33 La Commissione regionale del Lazio si esprime sui ritardi della pubblica amministrazione La p.a. è lumaca? È un’esimente Alla società non si applicano le sanzioni tributarie DI I Pagina a cura GIOVANNI CATALDI l ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione è una esimente all’applicazione delle sanzioni tributarie. È l’importante principio espresso dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza 26 maggio 2016, n. 4203. Una società ricorreva presso la Commissione tributaria provinciale di Latina impugnando una cartella di pagamento notificata a seguito dell’omesso versamento di ritenute per lavoratori dipendenti e per lavoratori autonomi (ex art. 36-bis, dpr n. 633 del 1973). La ricorrente rilevava la non applicabilità delle sanzioni poiché gli omessi versamenti erano scaturiti da una contingente situazione di difficoltà economico finanziaria dovuta ai ritardati pagamenti da parte delle Regione Lazio per prestazioni in precedenza erogate. Invocava quindi la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, dlgs n. 472 del 1997 (i.e. causa di forza maggiore). La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate, la quale riteneva non sussistente la causa di forza maggiore poiché l’Ente pubblico, seppure in ritardo, aveva provveduto ai versamenti e in secondo luogo, perché è da ritenersi insito nell’attività imprenditoriale il rischio di omissioni o ritardi nei pagamenti. La Commissione tributaria regionale, in primis evidenziava la buona fede e il comportamento collaborativo del contribuente che aveva regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi quantificando correttamente le imposte e le ritenute dovute benché non versate. Tale modus operandi evidenziava l’assenza di intenti evasivi, a maggior ragione in presenza di una regolare tenuta delle scritture contabili e avuto riguardo dell’assolvimento di tutti gli adempimenti dichiarativi. I Giudici ritenevano invece sussistente una causa di forza maggiore e l’assoluta assenza di colpevolezza, condizione necessaria ai sensi dell’art. 5, dlgs n. 472 del 1997 ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. In particolare era stato dimostrato che la Regione Lazio aveva, in modo reiterato, adempiuto alle proprie obbligazioni in ritardo. E la crisi economico finanziaria della società era stata aggravata da ulteriori vicen- BREVI Le imprese italiane hanno bisogno di una marcia in più per compensare i maggiori costi e gli oneri burocratici che zavorrano la loro concorrenzialità rispetto a chi opera in altri sistemi economico/amministrativi: una ricerca Irs - Istituto per la ricerca sociale mette in evidenza l’impatto economico, organizzativo e concorrenziale di uno strumento disponibile da quasi 100 anni ma non ancora adottato sistematicamente. Si tratta delle norme tecniche consensuali (le cosiddette «norme Uni»), il cui uso può fare aumentare fino a un massimo del 14,1% il fatturato, investendo ogni anno al massimo lo 0,002% del fatturato stesso per l’acquisto e lo 0,007% per la formazione e/o consulenza necessarie al loro migliore utilizzo. È quanto emerge da uno studio sui benefici economici della normazione, presentato ieri a Milano. La ricerca analizza in particolare tre de giudiziarie sempre riconducibili a ritardi, anche burocratici, della Regione Lazio. Si riteneva che l’inosservanza dal pagamento delle imposte era stato cagionato esclusivamente da una «forza esterna» al soggetto obbligato e quindi veniva meno il presupposto per l’irrogazione delle sanzioni, in applicazione dell’art. 6, comma 5, dlgs. n. 472 del 1997 che prevede la non punibilità di «(…) chi ha commesso il fatto per forza maggiore (…)». La Commissione tributaria regionale di Roma rigettando il ricorso, ha qualificato come forza maggiore l’impossibilità del versamento del tributo per causa imputabile a terzi, che se non costituisce chiaramente motivo di esclusione dal pagamento del tributo, rappresenta ipotesi idonea all’esclusione dall’applicazione delle sanzioni, a maggior ragione in presenza di un comportamento collaborativo, caratterizzato da buona fede e non finalizzato all’evasione delle imposte da parte del contribuente. Accertamento fiscale illegittimo se non motivato È illegittimo l’accertamento se l’autorizzazione del pm all’accesso presso l’abitazione, dal quale sono emersi elementi probatori idonei all’istruzione dell’atto impositivo, non motiva circa i «gravi indizi dell’illecito fiscale» previsti dall’art. 52 del dpr n. 633 del 1972. È il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sentenza 24 maggio 2016, n. 1417. L’Agenzia delle entrate di Rimini, sulla base degli elementi probatori desunti da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, notificava ad una società un avviso di accertamento. In detto verbale, i cui rilievi venivano integralmente trasposti nell’atto impositivo, veniva evidenziato come mediante l’accesso presso l’abitazione della madre del rappresentante legale della società, autorizzato dal pm ai sensi dell’art. 52 del dpr n. 633 del 1972, fosse stata rinvenuta documentazione extracontabile riguardante la società. In sostanza, gli elementi documentali reperiti presso l’abitazione di un soggetto terzo rispetto alla contribuente società sono stati posti alla base del pvc prima e dell’atto impositivo poi. Impugnava l’avviso di accertamento la società, eccependo l’illegittimità dell’autorizzazione del pm all’accesso presso l’abitazione per carenza di motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di violazioni tributarie (ex art. 52 del dpr n. 633 del 1972), e in secondo luogo contestando che la documentazione acquisita fosse riconducibile alla ricorrente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per difetto di prova relativamente al secondo motivo. La contribuente proponeva appello incidentale presso la Commissione tributaria regionale ecce© Riproduzione riservata pendo nuovamente l’illegittimità dell’autorizzazione. I Giudici dell’Appello, richiamando le sentenze delle La sentenza SS.UU. della Cassazione nn. 16424, 18017 e 18018 sul sito www.italiadel 2002, hanno ribadito che in ragione dell’invasività della specifica attività istruttoria posta in essere, oggi.it/documenti una deroga al principio di inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. può essere attuata solo ove sussistano, ab origine, i gravi indizi di settori: quello degli ascensori (dove novembre dalle 16 presso la sede dell’asviolazione di norme la produzione non può prescindere sociazione (sala Einaudi, Palazzo Bertributarie dei quali si dalla normazione tecnica, anche eu- nini al Corso, via Borgognona 47). deve dare opportuno ropea, e in Italia ne sono installati rilievo nella motivazioquasi un milione), quello delle mac- Con l’inserimento del ddl di bilancio, ne dell’autorizzazione. chine utensili per la lavorazione dei oltre che di dati e di grafici di sintesi, si Nel caso di specie tale metalli e quello dell’arredamento per arricchisce di contenuti e di funzionalielemento mancava del case e uffici (entrambi caratterizzati tà «Bilancio Aperto», l’app realizzata in luglio dalla Ragioneria generale dello tutto, poiché l’autorizda un fortissimo «Made in Italy»). stato in collaborazione con Sogei (partzazione si fondava in primis su non meglio L’obbligo di esporre la tabella dei ner tecnologico del Mef) con l’obiettivo specificate segnalazio«giochi proibiti» prevista dalle norme di rendere accessibile a tutti i cittadini, ni anonime, difettando di pubblica sicurezza non solo agli addetti ai lavori, il bilanil requisito della «gravale per tutti i locali, cio dello Stato italiano. Lo ha reso noto vità degli indizi» che gli esercizi e i circoli ieri la stessa Ragioneria. la norma impone, con privati a prescindere conseguente illegittimo «dal fatto che all’in- La Commissione tributaria regioaccesso, inutilizzabilità terno del locale si pra- nale della Lombardia ha accolto gli dei riscontri probatori tichino o meno detti appelli proposti da Baxter World Trade e nullità dell’atto acgiochi». È quanto ri- Corporation e dalla consociata Bieffe certativo. Si aggiunge, badisce, come riporta Medital Spa aventi ad oggetto un cona fortiori, che trattanAgipronews, la Terza tenzioso fiscale in materia di transfer dosi di attività ispetsezione penale della pricing. I giudici d’appello, riformando tiva posta in essere Corte di cassazione, la decisione di primo grado, hanno presso l’abitazione di che con una sentenza ha accolto il ri- annullato gli atti fiscali impugnati, un soggetto «esterno» corso della Procura di Asti, annullando accertando l’erroneità delle ragioni e terzo alla società acl’assoluzione del titolare di un circolo di erariali in merito alla determinazione certata, occorreva una poker live e rinviando la questione alla del valore normale delle transazioni infragruppo e riconoscendo invece la motivazione «rafforzaCorte d’appello di Torino. correttezza dell’operato delle società. ta» dell’autorizzazione, idonea a equilibrare le «Le nuove soluzioni di finanziamento Baxter World Trade Corporation e esigenze istruttorie da immobiliare. Il rent to buy, il leasing im- Bieffe Medital, parti del gruppo mulun lato e le tutele che la mobiliare abitativo, il prestito vitalizio tinazionale farmaceutico Baxter, sono costituzione garantisce ipotecario e il ‘‘patto marciano’’». Questo state assistite da Foglia Cisternino & dall’altro (i.e. inviolail tema del convegno organizzato da Partners con un team composto dai soci bilità del domicilio). Confedilizia che si terrà mercoledì 30 Giuliano Foglia e Duccio Casciani. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjozMjoyMFojIyNWRVI= LAVO RO E PREVIDENZA Mercoledì 16 Novembre 2016 39 I chiarimenti del ministero del lavoro per le aree di crisi industriale ELEZIONI CNI Cigs, termini ampliati Vince la lista Zambrano Accordo sottoscrivibile anche dopo il 31/12 DI deroga alle norme ordinarie, possa essere concessa nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro «per l’anno 2016». DANIELE CIRIOLI C igs a maglie larghe nelle aree di crisi industriale. Nei casi di sospensione o riduzione d’orario di lavoro con inizio entro quest’anno, la cassa integrazione straordinaria verrà concessa anche se l’accordo in sede ministeriale viene sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e/o anche se la domanda è presentata oltre l’anno 2016. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 35/2016 correggendo le precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 30/2016 (si veda ItaliaOggi del 15 ottobre) in merito al trattamento d’integrazione salariale introdotto dal dlgs n. 185/2016 (correttivo Jobs act) a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (l’elenco dei territori è pubblicato su ItaliaOggi del 15 ottobre). La questione. I nuovi BREVI Al 14 novembre sono 16.429 i contratti aziendali e territoriali depositati che prevedono premi di produttività. Ad annunciarlo tramite una nota diffusa ieri, il ministero del lavoro. Nel dettaglio, il dicastero di via Veneto ha sottolineato come delle «16.429 dichiarazioni compilate, 11.307 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015. Inoltre, 12.877 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 9.553 di redditività, 7.377 di qualità. Per quanto riguarda, invece, le misure previste dagli accordi depositati: 1.736 prevedono un piano di partecipazione e 3.113 prevedono misure di welfare aziendale». «Il terzo settore alla prova dei decreti attuativi» è il titolo del convegno organizzato dal Cndcec, in programma a Roma il prossimo 17 novembre presso il Bernini Bristol, in Piazza Barberini 23. I lavori saranno aperti alle ore 10.30 da un intervento del presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi. A seguire una tavola rotonda alla quale parteciperanno esponenti del mondo politico e istituzionale. Giuliano Poletti, ministro del lavoro chiarimenti riguardano l’applicazione della norma del comma 11-bis dell’art. 44 del dlgs n. 148/2015, aggiunto dal dlgs n. 185/2016, nella parte in cui dispone che la nuova cassa integrazione salariale straordinaria, in DALL’UNCAT Giurisdizione tributaria da tutelare Conservare i pregi della giurisdizione tributaria, in particolare per quanto attiene la celerità, e curarne invece gli aspetti critici, introducendo un giudice togato e a tempo pieno, e sottraendo completamente il processo alla gestione di una delle parti in causa. Queste le linee di condotta che dovrebbero essere seguite per dare inizio all’iter di riforma del processo tributario ad avviso dell’Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi), presieduta da Bruno Lo Giudice. «Solo quando i processi civili saranno veloci come il processo tributario potrà avere un senso pensare a una riunificazione delle due giurisdizioni», ha precisato Lo Giudice tramite una nota diffusa ieri, «fino a quel momento, però, proprio la difesa di quell’esigenza di celerità che certamente è molto importante impone la difesa da parte dell’Uncat della giurisdizione tributaria la quale, nei gradi di merito», ha concluso il presidente, «già soddisfa tale esigenza nella maggior parte dei casi o almeno a confronto con tutte le altre giurisdizioni italiane». I chiarimenti. Nelle prime istruzioni (circolare n. 30/2016), a proposito della durata della Cigs, il ministero aveva previsto la possibilità di concedere il trattamento per la durata di 12 mesi anche oltre il 31 dicembre 2016, a patto però sia di stipulare l’accordo, sia di presentare la domanda e iniziare le sospensioni o le riduzioni di orario di lavoro entro il 31 dicembre 2016. In merito a tale previsione il ministero dice di aver ricevuto numerose manifestazioni di difficoltà nel rispettare i limiti temporali da parte delle imprese, delle parti sociali e delle regioni, ragione per cui ha deciso di rettificare le indicazioni. Con il nuovo indirizzo il ministero stabilisce che, in considerazione della specialità della disposizione e della complessità del procedimento per la concessione della Cigs, al fine di garantire una effettiva fruibilità da parte delle imprese, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nell’anno 2016 è possibile concedere la cassa integrazione straordinaria anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e anche se l’istanza è presentata oltre tale data. Per le medesime motivazioni, infine, il ministero ritiene che in caso d’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo (euro 216 milioni) e quello delle risorse assegnate alla singola regione. DI BEATRICE MIGLIORINI Armando Zambrano verso la riconferma per la guida del Consiglio nazionale degli ingegneri per il quinquennio 2016-2021. Sono, infatti, stati eletti tutti i 15 componenti della squadra OfficinaCni, da lui capeggiata. Formalmente, la nomina dovrebbe arrivare entro la fine del mese dopo che il nuovo consiglio si sarà riunito per assegnare l’incarico. Tra i nuovi consiglieri eletti Stefano Calzolari, Felice Monaco, Roberto Orvieto, Domenico Perrini, Luca Scappini e Remo Vaudano. Confermati, invece, Giovanni Cardinale, Gaetano Fede, Michele Lapenna, Massimo Mariani, Gianni Massa, Raffaele Solustri, Angelo Valsecchi. Come La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti Psicologi, mercato proficuo nonostante la concorrenza È proficuo il mercato della psicologia professionale, in Italia: il valore annuale complessivo si aggirava nel 2014 sugli «800 milioni di euro», avendo compiuto un (consistente) balzo in avanti rispetto alla performance del 1996, quando era pari a 110 milioni. Nonostante le cifre considerevoli, però, la categoria fa i conti con la «salita in auge» di figure nuove come il «counselor», il «life coach», o il «personal trainer» che offrono alla clientela prestazioni della stessa matrice di chi ha seguito un corso di laurea e si è iscritto a un apposito albo. Sono gli esiti di un’indagine promossa dall’Enpap (l’Ente di previdenza e assistenza degli psicologi), iniziativa scaturita, ha premesso il presidente Felice Damiano Torricelli, dalla «esigenza di migliorare i trattamenti pensionistici» degli iscritti, giacché il metodo contributivo cui sono sottoposti prevede accantonamenti e conseguenti assegni «proporzionali ai redditi percepiti», e la Cassa «ha il dovere di impegnarsi per rendere più dignitoso possibile l’importo» delle prestazioni, individuando strade per incrementare i guadagni. Pertanto, l’ammontare di 800 milioni del giro d’affari del comparto «si evince dal complesso» delle entrate di chi versa i contributi, considerando che il contributo soggettivo (la quota che paga il professionista) fornito all’Enpap «corrisponde al 10% del reddito netto degli psicologi nel corso degli anni». Se, dunque, da un lato è apprezzabile che la società, pur afflitta da quasi un decennio di crisi economica, continui ad avvalersi dei servizi di assistenza e di supporto psicologico, dall’altro la categoria subisce la competizione di personale con preparazione e competenze differenti. Del resto, i dati sui redditi ne testimoniano le difficoltà: nel 2014 l’intera platea di psicologi che esercitano la libera attività (poco più di 51.000 professionisti) presentava entrate medie nette di 13.360 euro all’anno e un chiaro divario di genere, con 15.984 euro per la componente maschile e 10.875 per quella «rosa» (si veda ItaliaOggi del 16 aprile 2016). Simona D’Alessio VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozMToxMVojIyNWRVI= Armando Zambrano componente della sezione B dell’albo, infine, è stato eletta Ania Lopez. «Dopo il riconoscimento che abbiamo ottenuto da parte della categoria con queste elezioni», ha spiegato a ItaliaOggi Zambrano, «ci apprestiamo a portare avanti con convinzione i prossimi cinque anni all’insegna della continuità con in lavoro svolto in precedenza». E gli obiettivi della nuova governance sono chiari. «Come prima cosa», ha precisato Zambrano, «vogliamo assolutamente portare avanti una riorganizzazione interna che ci permetta di offrire maggiori servizi agli iscritti sul territorio. In secondo luogo», ha proseguito Zambrano, «è nostra intenzione fare in modo che il Cni resti quell’interlocutore privilegiato con il mondo delle istituzioni che è stato fino ad ora, in modo da poter lavorare per garantire sempre più tutele per i liberi professionisti. A tutto questo, poi», ha concluso, «continueremo ad affiancare un impegno di costante miglioramento dell’offerta formativa e dei percorsi universitari». 34 Mercoledì 16 Novembre 2016 I M P O S T E E TA S S E Dopo le ultime modifiche al decreto fiscale si completa il quadro della dichiarazione L’integrativa al gran completo Gli errori commessi avranno spazio nel contenzioso la correzione a favore del conDUILIO LIBURDI tribuente può essere effettuauadro completo sulla di- ta spontaneamente mediante chiarazione integrativa una dichiarazione integrativa a favore del contribuen- ovvero in un momento succeste: le modifiche apporta- sivo a fronte dell’attività di acte alla disciplina Iva nonché la certamento da parte dell’ufficio possibilità di evidenziare anche ovvero, anche, in sede di contenin sede contenziosa gli errori zioso. Se rispetto all’intervento commessi, rendono preciso il dell’ufficio, il concetto è di fatto principio introdotto dalle nuove quello della autotutela (che podisposizioni di legge. È questo trà essere totale o parziale), è quanto può essere rilevato alla evidente come la questione fonluce della nuova formulazione, damentale attiene alla possibilità di far valere dopo gli emendaeventuali errori menti, dell’articolo commessi anche 5 del dl n. 193 del Il principio in sede ammini2016 che ha introbeneficia strativa o contendotto, come noto, anche delle ziosa. Si pensi, il principio della modifiche per esempio, alla dichiarazione inapportate possibilità che tegrativa a favore sull’Iva avverso una codel contribuente municazione di nel caso in cui, in irregolarità o un sede di prima dichiarazione, siano stati com- avviso di accertamento, anche messi degli errori che hanno in sede di reclamo o di adesione, danneggiato il contribuente si prospetti l’avvenuto errore nella dichiarazione originaria. stesso. La possibilità di far va- Di fatto, quindi, il nuovo sistelere l’errore in sede con- ma si delinea con: - la possibilità di far valere tenziosa. L’emendamento ha introdotto una disposizione che, gli errori commessi a proprio sostanzialmente, è di chiusura danno con una dichiarazione del sistema. Infatti, sia il nuovo integrativa da presentare encomma 8-bis dell’articolo 2 del tro il termine di presentazione dpr n. 322 del 1998 che il nuovo della dichiarazione successiva comma 6-quinquies dell’articolo ed immediato utilizzo in com8 del medesimo dpr prevedono pensazione del credito; - decorso questo termine, esplicitamente che resta ferma in ogni caso per il contribuente, fermo restando il principio di la possibilità di far valere, an- integrazione della dichiarache in sede di accertamento o zione, la compensazione della di giudizio, eventuali errori di differenza slitta a un momento fatto o di diritto, che abbiano successivo; - in caso di contestazione da inciso sulla obbligazione tributaria, determinando l’indicazio- parte dell’Agenzia delle enne di un maggior imponibile, di trate o comunque di richiesta un maggior debito di imposta o istruttoria o anche in sede concomunque di un minor credito o tenziosa, potrà essere sempre di una minore eccedenza detrai- fatto valere l’errore commesso bile. Detto che dunque le norme a proprio danno e anche in coprono di fatto tutti i settori assenza di una presentazione impositivi, l’intervento aggiun- della dichiarazione integrativa. tivo rispetto alla prima stesura Appare infatti evidente come della norma si pone in linea con questa possibilità «postuma», la nota sentenza della Corte di prescinda dalla presentazione cassazione a sezioni unite che della dichiarazione integratiha fissato esattamente questo va. La specificazione sugli principio. In concreto, dunque, DI Q errori di competenza. La nuova formulazione della norma preserva comunque quanto evidenziato dall’amministrazione finanziaria nella circolare n. 31 del 2013. In altri termini, laddove l’errore commesso abbia in primis una matrice civilistica in quanto attinente all’errore contabile sulla competenza, viene mantenuto l’impianto della correzione interna e dell’integrazione dell’ultima dichiarazione. In modo tale che l’ultima dichiarazione rappresenti ancora, come spiegato dall’Agenzia delle entrate, la modalità concreta con la quale procedere immediatamente in compensazione con la differenza a proprio favore. Più in generale, inoltre, va segnalato come dopo l’emendamento sia scomparsa la parte della norma che obbligava a evidenziare nella dichiarazione corrente il credito già utilizzato in compensazione come derivante dalla dichiarazione integrativa. Il contenuto della correzione. Il nuovo comma 8 dell’articolo 2 è stato leggermente modificato e ora afferma come la dichiarazione integrativa si possa presentare per correggere errori o omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o minore imponibile, o, comunque, di un maggiore o minore debito di imposta. Il rinvio letterale non è più dunque al maggiore o minore reddito ma alla differenza di imponibile e, dunque, in tale ipotesi potrebbe anche rientrare la differenza in relazione alla perdita dichiarata nella prima dichiarazione e poi corretta computando elementi inizialmente non considerati. Fermo restando che, anche sulla base della precedente locuzione, l’introduzione del principio della rettificabilità a favore del contribuente dovrebbe includere tutte quelle posizioni che comportano una seconda dichiarazione «migliore» rispetto a quella originaria. RAPPRESENTAZIONE NELLA COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE Commercialisti vs tributaristi «Un passo avanti nella progressiva erosione sociazioni sottolineando che tali soggetti sono delle competenze dei commercialisti, una beffa indicati come «professionisti di cui alla norma che si aggiunge ai nuovi aggravi di obblighi e Uni 11511 certificati e qualificati ai sensi della adempimenti contenuti nel decreto fiscale». Lo legge 2013 n. 4». La novità rilevante del provaffermano le associazioni dei commercialisti vedimento, si sottolinea, non è tanto quella (Adc, Aidc, Anc, Andoc , Unagraco, Ungdcec, dell’accesso agli uffici (già stabilito nella legUnico) in una nota che fa riferimento alle ge di Stabilità 2014), ma la possibilità per i nuove competenze attribuite ai tributaristi. tributaristi di rappresentare il cliente in sede «Apprendiamo che le commissioni congiun- di composizione stragiudiziale. «Assistiamo, te finanze e bilancio della camera dei depu- ancora una volta, ad aperture nei confronti di tati hanno approvato lo scorso 10 novembre operatori che non possono garantire, al pari dei professionisti iscritti all’ordine, un emendamento al decreto adeguati livelli di preparaziolegge fiscale 193/2016 (art. Il testo del dl ne atti ad assicurare al contri6-bis), nel quale si prevede fi scale sul sito buente le competenze e le tutele l’aggiunta di soggetti ammessi a rappresentare e assistere www.italiaoggi.it/ necessarie alla corretta interlocuzione con l’amministrazione», i contribuenti presso gli uffici documenti conclude la nota. finanziari», affermano le as- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozNToyN1ojIyNWRVI= Cessione intersocietaria per le perdite fiscali Via alla cessione intersocietaria delle perdite fiscali. Per le società fra le quali vi sia una percentuale di diritto di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 20% è consentita la cessione delle perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi. Lo prevede Il disegno di legge di bilancio 2017, all’esame della camera. La cessione deve essere perfezionata con le modalità dettate per la cessione dei crediti d’imposta dall’art. 43-bis del dpr 602/1973, il quale richiede, inter alia, che l’atto di cessione sia notificato all’amministrazione finanziaria. Sia la società partecipata sia quella partecipante dovrebbero poter assumere tanto il ruolo di cedente quanto quello di cessionario. Invece, non appare chiaro se la nuova disposizione sia applicabile alle stabili organizzazioni italiane di società Ue/See; la loro esclusione potrebbe comportare una illegittima violazione del principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento di cui, rispettivamente, agli artt. 18 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e agli artt. 4 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. La cessione, che deve avere a oggetto l’integrale ammontare di tali perdite fiscali, è consentita solo qualora (a) le azioni della cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli stati membri dell’Ue/See con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (dovrebbe potersi includere anche il Liechtenstein) e (b) la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. Ulteriori condizioni richieste sono (a) la sussistenza di identità dell’esercizio sociale della cedente e della cessionaria; la sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d’imposta in cui è posta in essere la cessione e (c) il perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. A seguito della cessione, le perdite fiscali continueranno a godere in capo al cessionario del medesimo regime di riportabilità che era previsto in capo al cedente, ossia continueranno a essere considerate quali perdite illimitatamente riportabili purché si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del Tuir (i.e. la cedente non sia stata costituita a seguito di una operazione straordinaria). Inoltre, è previsto l’obbligo in capo alla cessionaria di remunerare la cedente in relazione al vantaggio fiscale ricevuto; tale remunerazione non assume alcuna rilevanza fiscale né in capo al cedente né in capo al cessionario. Dal tenore letterale si dovrebbe desumere che tale remunerazione non debba essere, in ogni caso, inferiore al vantaggio fiscale ricevuto, determinato applicando, all’ammontare delle perdite acquisite, l’aliquota Ires relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente. Tuttavia, occorre rilevare che, qualora le perdite cedute siano generate da società costituite a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tale disposizione potrebbe dar luogo a discutibili vantaggi fiscali, non tenendo in opportuna considerazione la diversa misura dell’aliquota complessiva applicabile a decorrere dal medesimo periodo d’imposta alle società industriali (24%) e agli enti finanziari (27,5%). In principio, il medesimo tema si dovrebbe porre tutte le volte in cui tra cedente e cessionario sia riscontrabile un differenziale tra le aliquote Ires. Infine, nonostante l’oscuro tenore letterale del comma 5, lo stesso dovrebbe potersi interpretare nel senso di escludere la cessione delle perdite fiscali generatesi in periodi di imposta durante i quali la cedente partecipasse ai regimi della trasparenza e del consolidato fiscale (nazionale e mondiale). Alberto Fuccio e Raffaele Villa © Riproduzione riservata Altro servizio sul ddl Bilancio a pag. 36 18 Giovedì 17 Novembre 2016 COMMENTI & ANALISI Nel welfare la carenza di risorse non è affatto un alibi. Bisogna organizzarsi CONTRARIAN DOVE SARÀ IL FOCUS DEL NUOVO PIANO DI MEDIOBANCA E Mediobanca presenta oggi il nuovo piano industriale 2016-2019, che evidenzierà in modo più marcato il progressivo cambiamento di pelle di Piazzetta Cuccia e la sempre maggiore focalizzazione sui nuovi business voluta dall’ad Alberto Nagel. Gli analisti di Icbpi si aspettano infatti che il nuovo piano si concentri su una più efficiente allocazione del capitale, con un’ulteriore spinta sul retail e sull’asset management. «Mentre la redditività del core business (Cib) dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato, le strategie del management sul capitale saranno ancora influenzate, come per l’intero settore bancario italiano, dall’attuale revisione normativa», precisano gli analisti di Icbpi. Il focus sarà naturalmente anche sul trattamento prudenziale della partecipazione del 13% in Generali. Alberto A questo Nagel gli analisti di Equita aggiungono un MEDIOBANCA focus crescente quotazioni in euro su CheBanca!, 7,1 come asset 6,7 gatherer di nuova 6,3 generazione; IERI una spinta 5,9 sul credito al 6,96 € consumo, anche -1,49% 5,5 con eventuali 16 ago ’16 16 nov ’16 acquisizioni; indicazioni sui progetti di crescita nell’alternative asset management e un’accelerazione dei ricavi esteri. In ogni caso le stime aggiornate lo scorso 2 novembre da Kepler Cheuvreux non assumono alcuna acquisizione o cessione di azioni Generali (la compagnia contribuisce al 44% dell’utile netto rispetto al 42% dello scorso anno). «Non ci aspettiamo alcun cambiamento drastico di strategia da parte di Mediobanca, anche se il management ha ribadito l’intenzione di cedere il 3% della sua attuale quota del 13% nel Leone, senza dare una specifica scadenza», affermano gli analisti della banca d’affari. In particolare, gli esperti per l’esercizio 2019 si aspettano un utile netto a 777 milioni (+11% su base annua, 750 milioni la stima per il 2017 dai 590 milioni del 2015) il che implica un Rote dell’8,3%, a fronte di ricavi complessivi pari a 2,45 miliardi di euro (1,909 miliardi nel 2017), un rapporto cost/ income del 42% e un costo del rischio di 90bps. «Ci aspettiamo anche un payout ratio del 39%, un dividendo a fine piano di 0,35 euro per azione (a 0,32 euro nel 2018, a 0,30 euro nel 2017 e a 0,27 euro quest’anno dai 0,25 euro del 2015, ndr), il che implica un rendimento superiore al 5%», prevedono a Kepler Cheuvreux. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno un rating buy e un target price a 7,4 euro su Mediobanca, prezzo obiettivo che deriva per un 51% dal valore del core business, per un 41% dal fair value della partecipazione del 13% in Generali (10% sulla base del target price sulla compagnia a 13,7 euro e 3% sulla base del prezzo di mercato) e per un 8% dagli altri investimenti. Anche Equita consiglia l’acquisto (buy) dell’azione con un target price a 7,9 euro, mentre Icbpi ha ribadito neutral con un prezzo obiettivo a 7,3 euro. (riproduzione riservata) S enza evocare profezie su conflitti tra generazioni, fare welfare in carenza di risorse richiede alcune scelte. La prima possibilità è quella di restituire ai singoli le proprie responsabilità, arretrando le protezioni sociali offerte nel secolo del progresso. In questa direzione sembra muoversi il Giappone, dove si sta immaginando la fine delle pensioni di vecchiaia e si chiede ai giovani di concentrare i propri studi universitari su scienza, tecnologia e matematica, ma anche l’Inghilterra, che consente ai pensionandi di ritirare i propri contributi previdenziali per farne l’uso che ritengono più utile. Che cosa accadrà se di questi contributi viene fatto un cattivo uso, o per dirla più semplicemente, se ci saranno molte persone che sopravvivranno al proprio reddito? La semplice diminuzione delle protezioni pubbliche che scarica le incertezze sui cittadini non sembra un modello convincente, dato che la logica conseguenza è quella di delegare le politiche sociali al mercato privato, che non ha finora dimostrato di essere solidamente orientato all’equità. Una seconda strada invita invece a realizzare antidoti, che si situano in due categorie principali non disgiunte: i welfare generativi e i welfare di comunità. Il welfare generativo consiste nella creazione di circolarità nell’assistenza, ossia nel chiedere a chi ottiene benefici di restituire in qualche modo quanto ricevuto mettendo a disposizione le proprie energie per la comunità. In questa prospettiva, l’utente dei servizi diviene anch’esso produttore di benessere, apportando tempo, risorse, energie, competenze di Alessandro Rosina e Sergio Sorgi ed esperienze utili per altri. Un’altra forma interessante è rappresentata dalla cosiddetta premialità, un modo di incentivare buone pratiche nei cittadini per via razionale o psicologica. Ne sono esempio le deduzioni o detrazioni fiscali, che riconoscono la valenza di alcuni comportamenti e li incentivano o supportano. Diverso è il tema dell’influenza positiva attuata per via comportamentale. Diversi studi evidenziano che si possono incentivare comportamenti virtuosi partendo dalle predisposizioni psicologiche degli utenti. Tra obbligatorietà e laissez-faire vi sono da qualche anno in corso sistemi di spinta gentile (nudge) che, senza obbligare i cittadini ad assumere comportamenti virtuosi ne sostengono gli sforzi: sono meccanismi che adoperano l’inerzia decisionale dei cittadini a loro favore o attribuendo rating di cittadino virtuoso e vantaggi a chi mette in atto comportamenti utili alla collettività. (…) Il modo più naturale per ampliare i supporti in assenza di risorse consiste tuttavia nel welfare di comunità, un’alleanza forte tra componenti della società che si basa sul concetto di network. I welfare in rete aggregano le componenti della società interessate a costruire benessere nei propri utenti. Tipicamente ne fanno parte le pubbliche amministrazioni, il terzo settore, le imprese (storicamente coinvolte nel benessere dei propri lavoratori dai tempi di Olivetti, Enrico Mattei, Pirelli), la famiglia, le associazioni e il mercato finanziario, assicurativo e previdenziale. Ognuno di questi soggetti può interpretare la propria partecipazione al network in due dimensioni: societaria e comunitaria. Il welfare societario è un’alleanza tattica, che massimizza i benefici per ogni soggetto istituzionale che partecipa. Il welfare di comunità, strategico, mette al centro dei propri risultati l’utente, sapendo che questo orientamento alla persona darà benessere, per riflesso, all’intera società e dunque anche alle componenti della rete. Il welfare di comunità è solidaristico, mutualistico e sottintende il valore che deriva dal mettere in comune le responsabilità del benessere. Se ci sono pochi figli, un welfare promozionale e prospettico aiuterà le coppie a poter fare scelte desiderate di procreazione, facilitandone le decisioni e la gestione familiare in un contesto favorevole. Se il mercato del lavoro sottoutilizza l’esperienza dei senior, un welfare attento metterà in atto provvedimenti atti a facilitare la permanenza dei senior nel mondo del lavoro, mediante forme di parttime agevolato o rivedendo il rapporto tra reddito e produttività in età avanzate. Se, come accade, il lavoro femminile è poco agevolato e mal pagato, si interverrà con politiche di conciliazione che, per esempio, rendano asincroni gli orari di inizio scuola, inizio del lavoro e fruizione di servizi pubblici. Insomma, serve un nuovo welfare che non arretri, non chiuso in difesa, ma in grado di porsi in felice sintonia con le trasformazioni in corso. * brano tratto dal saggio Il Futuro che (non) c’è, Bocconi Editore Fiscalisti arruolati nella lotta all’evasione T ira una brutta aria per i professionisti del Fisco. Gli Stati europei non sono ancora riusciti a superare la crisi del 2008 che ha provocato una forte dilatazione del debito pubblico nella quasi totalità di essi. Non possono tagliare la spesa pubblica (per non aggravare la recessione), hanno quindi un bisogno disperato di aumentare le entrate tributarie: da qui la campagna condotta in modo deciso già da qualche anno contro i paradisi fiscali, che ha già smantellato il tradizionale segreto bancario di piazzeforti come la Svizzera. La trasparenza bancaria, la costruzione di enormi banche dati in grado di segnalare tutte le transazioni economiche dei cittadini e delle imprese, lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie diverse, la fatturazione elettronica, sono altrettanti passi avanti nella lotta a evasione ed elusione. Ma non basta. Anche perché l’accumulo di quantità enormi di informazioni, per ora, sembra essere più un deterrente che un’azione di contrasto reale. Molti dei dati contenuti nell’anagrafe tributaria sono imprecisi. Forse manca ancora la capacità di utilizzare a fondo tali strumenti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, al Festival dell’economia di Trento del 4 giugno ha riconosciuto: è un mito che l’Agenzia possa sconfiggere evasio- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozMzozNVojIyNWRVI= di Marino Longoni ne ed elusione pigiando il tasto di un computer, e «con 11 mila addetti ai controlli è umanamente impossibile controllare 40 milioni di dichiarazioni fiscali». Da qui la scelta di puntare in modo deciso sulla compliance. L’amministrazione finanziaria sta riducendo il numero di accertamenti per puntare su alert preventivi e avvisi bonari. Da tempo, in realtà, la politica fiscale sta cercando in diversi modi di arruolare o intimorire coloro che sono sempre stati al fianco dei contribuenti, i professionisti, blandendoli o accusandoli di essere gli ispiratori dell’evasione. Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, sono il perno di questa nuova strategia. Non a caso sono stati obbligati a trasmettere masse sempre più pervasive di dati sui contribuenti: invio online della dichiarazione dei redditi, spesometro trimestrale, comunicazioni trimestrali Iva, fatturazione elettronica, sono solo gli ultimi passi in questa direzione. Ma anche quando l’anagrafe tributaria sarà in grado di monitorare ogni singolo movimento del contribuente, nulla potrà contro le complesse operazioni finanziarie tipiche delle grandi imprese, perciò il passo successivo sarà responsabilizzare i professionisti sulle eventuali mancanze commesse dai clienti. Qualcosa in tal senso è già stato fatto con il 730 online. Anche la giurisprudenza è sempre più convinta sul rendere responsabile il consulente dell’azienda per l’evasione o l’elusione da questa commessa. Ora anche la Commissione Ue ha aperto una consultazione per trovare il modo di dissuadere gli intermediari dal progettare operazioni fiscali elusive. Il dato di partenza è che l’elusione ha sottratto, nel 2013, 50-70 miliardi di euro dalle casse degli Stati europei. Misure più severe contro gli intermediari sono state già chieste da Parlamento europeo, Ecofin e Ocse. Obiettivo della Commissione Ue è ora creare deterrenti efficaci per evitare che i consulenti fiscali propongano schemi di pianificazione fiscale aggressivi. Pierre Moscovici, commissario per gli Affari economici e finanziari, ha dichiarato: «Piani di finanziamento aggressivi e strutture societarie opache non sono frutto del caso». Il messaggio è chiaro: commercialisti e avvocati vanno disincentivati dal prendersi troppo a cuore l’interesse delle società. In pratica si punterà a creare un conflitto d’interesse tra il professionista e il suo cliente, come già fatto con la disciplina antiriciclaggio. In altri termini, se gli Stati non riescono più a controllare i contribuenti, ci pensino i professionisti. (riproduzione riservata) Giovedì 17 Novembre 2016 www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI t LE NOVITÀ NELLA REDAZIONE DEI BILANCI LEGGE «DOPO DI NOI» Cagnoni e Germani u pagina 52 Mauro Pizzin u pagina 53 Piani personalizzati per i disabili gravi Passività potenziali in nota integrativa SPECIALE DECRETO FISCALE. Modificata la sanatoria delle cartelle che riguarderà anche i ruoli 2016 e potrà essere divisa in cinque rate Più tempo per la rottamazione Slitta al 31 marzo il termine per la presentazione dell’istanza di adesione Luigi Lovecchio pEstensione ai ruoli 2016, dif- ferimento del termine per la domanda di rottamazione alla fine di marzo 2017 e allungamento a cinque rate della tempistica del pagamento delle somme dovute. L’emendamento inserito in sede di conversione del Dl n. 193/2016, approvato ieri dalla Camera, ridisegna le scadenze della definizione dei ruoli di Equitalia. Si prevede inoltre la possibilità per Regioni e enti locali di approvare appositi regolamenti per rottamare le entrate riscosse tramite ingiunzioni fiscali. La prima novità importante riguarda l’inclusione nella sanatoria di tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine di quest’anno. Allo scopo di agevolare il debitore nella individuazione delle partite definibili, si prevede che Equitalia con avviso inviato per posta ordinaria avverte l’interessato dell’esistenza di partite affidate per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero trasmessa la raccomandata informativa che segue gli accertamenti esecutivi ovvero ancora notificato l’avviso di addebito. Questa innovazione si rende necessaria per il fatto che, per le partite affidate alla fine di quest’anno, l’agente della riscossione non ha ovviamente ancora potuto eseguire gli adempimenti di sua competenza e potrebbe non farlo neppure entro la nuova scadenza di marzo prossimo. Si dispone anche, ad ogni buon conto, che i dati necessari per la definizione sono messi a disposizione dei debitori sia presso gli uffici di Equitalia che nell’area dedicata del sito istituzionale. La consultazione di tali fonti sarà importante anche per stabilire con certezza la data di trasmissione del carico da definire, che non si ricava dalla cartella di pagamento. L’inclusione delle partite 2016 comporta lo spostamento in avanti di tutte le scadenze. Pertanto, la domanda di rottamazione potrà essere presentata o integrata entro la fine di marzo 2017, la comunicazione di Equitalia che conterrà l’indicazione delle somme da versare sarà recapitata entro la fine di maggio 2017. Il numero massimo di rate è stato portato a cinque e il relativo calendario è stato stabilito con maggiore precisione. Per l’anno 2017, le scadenze sono luglio, settembre e novembre; nell’anno 2018, i termini di pagamento sono aprile e settembre. Si prevede inoltre che, in caso di presentazione della domanda, sono sospesi tutti i pagamenti delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2017 fino alla data della prima o unica rata della rottamazione. Inoltre, in caso di decadenza della sanatoria, è ancora possibile dilazionare il debito residuo, qualora alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito. Vengono escluse dalla sanatoria tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie o correlate ad obblighi previdenziali e assistenziali (ad esempio le sanzioni per violazioni amministrative). L’altra grossa novità riguarda gli enti, soprattutto Comuni, che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione coattiva. In tale ipotesi, si hanno 60 giorni di tempo per approvare un apposito regolamento che disciplini le modalità di definizione delle ingiunzioni di pagamento ancora non riscosse. Lo sconto è rappresentato dalle sole sanzioni, e non anche dagli interessi di mora. Il regolamento locale stabilisce la scadenza delle rate, che non possono andare oltre il 30 settembre 2017, nonché modalità e termini con i quali il debitore manifesta la volontà di avvalersi della sanatoria. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjoyODo1M1ojIyNWRVI= © RIPRODUZIONE RISERVATA Contenzioso. Possibilità di pagamento rateizzato Accise, liti ante 2010 sanabili versando l’80% del dovuto Benedetto Santacroce Ettore Sbandi Le principali novità pLa conversione del decreto 01 I CARICHI COMPRESI Possono essere definiti tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine di quest’anno nei mesi di aprile e settembre 2018. Il 70% dell’importo complessivo deve essere pagato entro l’anno prossimo 02 LA SCADENZA L’istanza deve essere presentata entro il 31 marzo 2017 05 DILAZIONI IN CORSO Con riferimento ai debiti oggetto di definizione, è sospeso il pagamento delle rate che scadono dal primo gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata della sanatoria. Resta fermo l’obbligo di pagare le rate in scadenza tra il 1° ottobre e la fine di dicembre 2016 03 LA COMUNICAZIONE La comunicazione con l’indicazione dell’importo del debito e delle singole rate deve arrivare entro il 31 maggio 2017 04 NUMERO E SCADENZA RATE Il numero massimo di rate è 5. Tre scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, due 06 ENTRATE ESCLUSE Non possono essere definite le somme dovute a titolo di sanzioni diverse da quelle tributarie e connesse a contributi previdenziali e assistenziali 07 OBBLIGHI INFORMATIVI L’agente della riscossione avvisa il debitore, con posta ordinaria, dell’esistenza di debiti per i quali non è stata ancora notificata la cartella, l’avviso di addebito ovvero la raccomandata informativa prevista in caso di accertamento esecutivo. In ogni caso, il debitore può ottenere tutte le notizie per la definizione recandosi presso gli sportelli di Equitalia oppure accedendo all’area dedicata del sito 08 LA DECADENZA È confermato che la rottamazione decade con il ritardato, omesso o insufficiente versamento di una sola rata. In tale eventualità, riprendono le azioni di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato 09 INGIUNZIONI DEI COMUNI I comuni che riscuotono con ingiunzione possono adottare un regolamento entro 60 giorni che disciplini modalità e termini della definizione. Lo sconto è rappresentato dalle sanzioni I vincoli. Se si decade dalla definizione agevolata l’importo residuo non può più essere dilazionato Il 70% del debito va pagato entro il 2017 pLa strada della rottamazione resta molto stretta, sia sotto il profilo della durata della dilazione concessa, sia sotto l’aspetto del rigore della disciplina della decadenza. Sotto il primo punto di vista, l’allungamento delle scadenze a settembre 2018 si rivela molto al di sotto delle attese. Tanto più che il 70% del debito complessivo deve essere comunque pagato entro la fine dell’anno prossimo. Si sarebbe dovuto, invece, prevedere quantomeno una dilazione più ampia per i debiti di importo maggiore. L’adesione va quindi valutata molto attentamente, poiché se si decade dalla definizione il debito residuo non può più essere dilazionato. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l’importo definito è contenuto in una cartella o avviso esecutivo o avviso di addebito notificato prima di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Si pensi all’ipotesi in cui sia ritenuto sussistente il pericolo per la riscossione delle entrate erariali. In tale eventualità, l’affidamento del carico tributario può avvenire prima del termine ordinario. Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente. Non trova applicazione neppure l’istituto del lieve inadempimento che tollera ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. In questa eventualità, viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi e Equitalia riprende le azioni esecutive sospese. Ne consegue che chi ha dilazioni molto ampie, pari a esempio a 6 o 10 anni, dovrà considerare bene la convenienza alla definizione agevolata. Va in proposito ricordato che le dilazioni ordinarie decadono con il mancato pagamento di 8 o 5 rate, a seconda della data di concessione della stessa. Inoltre, se si decade si può sempre essere riammessi versando l’importo delle quote scadute. Anche in considerazione del rigore delle regole sulla decadenza della rottamazione è indispensabile chiarire con urgenza il momento in cui la sanatoria si inten- LA PAROLA CHIAVE Lieve inadempimento 7Nella procedura di definizione agevolata delle cartelle non trova applicazione l’istituto del lieve inadempimento: si tratta di una regola che prevede la tolleranza per i ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. A introdurre il «lieve inadempimento» è stato il decreto legislativo 159/2015. Secondo la circolare n. 17/E/2016 il lieve inadempimento ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione de perfezionata. Al momento di presentazione della domanda, infatti, il debitore non ha ancora certezza del costo della definizione. Soprattutto se ci sono giudizi pendenti il rischio dell’errore è consistente. L’entità del debito si conosce ufficialmente solo dopo la comunicazione di Equitalia. Deve pertanto essere dichiarato apertamente che il debitore può sempre ripensarci prima di pagare la prima rata. Potrebbe essere utilmente valorizzata, a tal fine, la disposizione che sospende tutti i pagamenti in scadenza dal 1° gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata. In questo modo, se il contribuente si accorge di non poter far fronte alle somme della sanatoria può riprendere il pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo egli possa essere considerato moroso. Al contrario, una volta versata la prima o unica rata, per espressa previsione di legge, la rateazione pregressa decade irreversibilmente. L.Lo. © RIPRODUZIONE RISERVATA legge 193/2016 concede ai contribuenti una sanatoria per la definizione delle liti pendenti in materia di accise e Iva afferente. La sanatoria ha per oggetto le pretese che sono in contenzioso per rilievi relativi ad anni anteriori al 2010. Il contribuente potrà attivare una transazione con l’agenzia delle Dogane, pagando una somma ridotta fino all’80% a titolo di imposta, senza applicazione di interessi, more o sanzioni. La disposizione segue una serie di novità che, non solo con il Dl in esame, il legislatore ha inteso apportare al regime nazionale delle accise e consentirà di sgravare dal ruolo una ingente mole di contenziosi attualmente pendenti dinanzi i giudizi di merito e di legittimità. L’art. 5 bis del Dl fiscale dispone infatti che l’agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, da ultimarsi entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di conversione del decreto ed aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Anzitutto, dunque, la norma precisa il perimetro oggettivo della sanatoria, sia dal punto di vista dei tributi in gioco, sia dal punto di vista dell’istituto giuridico che consente la definizione dei contesti in essere, sebbene già in questa fase sorgono alcuni dubbi interpretativi. Per quanto attiene le imposte, queste sono individuate nelle accise(enellarelativaIva)gravanti su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Sebbene non ne sia ben chiara la ratio, forse collegata a ragioni di cassa, restano dunque escluse, a quanto pare, le accise gravanti su altri prodotti sottoposti ad accisa, come i tabacchi o l’energia elettrica. In secondo luogo, la norma concede la possibilità di abbattimento dell’accisa e dell’Iva relativa, confermandosi qui un discusso tema per cui non sempre l’accertamento della prima comporta, di per sé, la pretesa della seconda, restando i due tributi, comunque, riferiti a due quadri giuridici separati con presupposti applicativi distinti e non sempre convergenti. Inoltre, la disposizione in esame attribuisce la possibilità, alle Dogane, di procedere con la definizione di transazioni che si innestanonelcorsodiungiudizio.Così facendo ripercorre con non pochenovitàdisostanzaprecedenti iniziative di definizione di liti pendenti che avevano già superato il vaglio della Corte di giustizia e della Corte costituzionale. La sanatoria, poi, è soggetta ad ulteriori articolazioni. Anzitutto, le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010, innestandosi dunque l’agevolazione solo con riferimento a contenziosi già in essere e tuttavia anche di recente introduzione, atteso il termine prescrizionale quinquennale che, di norma, governa il sistema delle accise. In secondo luogo, ed è questo un ulteriore punto chiave, nell’ambito della transazione è data la facoltà, per il soggetto passivo d’imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento,entrosessantagiornidalla stipula della transazione, oppure in forma rateizzata, di un importo almeno pari al 20% dell’accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni. Anche qui, appare forse troppo variabile e discrezionale il potere di transazione delle parti (specie di quella pubblica), al momento disancorato da parametri applicativi oggettivi che rendano il contribuente edotto circa il quantum pagabile. In chiusura, è bene precisare che, in caso di transazione, i giudizi sono sospesi e il pagamento determina l’estinzione delle liti fiscali pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Al contempo, in caso di attivazione di un procedimento penale parallelo a quello tributario, la sanatoria è attivabile solo in assenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave del contribuente. © RIPRODUZIONE RISERVATA Norme e tributi 15 Il Sole 24 Ore Sabato 19 Novembre 2016 - N. 318 FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Persone fisiche. L’apertura delle Entrate con la circolare 43/E di ieri che menziona anche le spese di ristrutturazione ed ecobonus Box auto, l’atto notorio salva il bonus Possibile rimediare alla mancanza o all’errore nei bonifici per l’acquisto del garage dall’impresa Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi pDetrazione fiscale sull’acqui- sto di box auto da impresa costruttrice possibile anche in assenza di bonifico bancario o postale. A chiarirlo è la circolare 43/ E/2016 di ieri nella quale le Entrate forniscono le istruzioni da seguire per conservare il diritto all’agevolazione, anche se il pagamento non è stato disposto mediante bonifico, o se quest’ultimo è stato effettuato in modo non corretto. Dichiarazione di atto notorio Nel documento di prassi l’Agenzia chiarisce che, pure in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall’atto notarile (che dovrà altresì certificare anche il vincolo pertinenziale) risulta accompagnato oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente che sostiene che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa. Allo stesso modo è possibile usufruire dell’agevolazione anche in caso di bonifico bancario/ postale errato, ossia compilato in modo tale da non consentire all’istituto di credito di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8 per cento. Anche in questo caso basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nel reddito dell’impresa. Alla luce di quanto qui chiarito risulta così superato il precedente intervento di prassi contenuto nella risoluzione 55/E del 2012, secondo cui la non completa compilazione del bonifico tale da non consentire il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del Dl 78 del 2010, pregiudicava in maniera definitiva il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. La circolare 43/E di ieri richiama anche i pagamenti dei «lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica», salvando la detrazione quando il bonifico usato per i pagamenti è stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e alle Poste di applicare la ritenuta. Si tratterebbe di un chiarimento di portata generale, peraltro inserito in un documento di prassi “concentrato” su un’agevolazione specifica, con probabili ricadute positive anche per il contenzioso in essere. Il pagamento prima del rogito La circolare 43/E/2016 in questione chiarisce inoltre che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati con bonifico bancario corretto, dal promissario acquirente prima ancora dell’atto notarile, pur in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale. Il tutto a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Risulta così, anche in questo caso, superato il precedente pLe testate on line godono, a La spesa agevolabile © RIPRODUZIONE RISERVATA QUOTIDIANO DEL FISCO La nuova sfida degli avvisi telematici di Benedetto Santacroce «La giungla normativa che caratterizza l’ordinamento tributario italiano necessiterebbe un intervento di semplificazione ampio e sistematico, anche per ripristinare alcuni diritti fondamentali che per far fronte al dilagare di un’evasione fiscale preoccupante sono stati inopinatamente calpestati. Al In breve CIRCOLARE INAIL Sospensione premi in zone terremotate È stata pubblicata ieri la circolare Inail 41/16 con i chiarimenti sulla sospensione dei premi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 indicati nell’allegato 1 del Dl 189/2016 (si veda l’articolo più ampio pubblicato sul sito del Sole 24 Ore nella sezione “Norme & Tributi”). Nel documento sono indicate, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di sospensione e le tipologie di versamenti e adempimenti sospesi. CONFPROFESSIONI Dote di 1,5 miliardi per le imprenditrici Operativo il protocollo tra dipartimento Pari opportunità, ministero dello Sviluppo economico, Abi, Confprofessioni e associazioni imprenditoriali che dà il via a tre linee di finanziamento per agevolare i rapporti tra le banche, le imprese femminili e le libere professioniste. Il protocollo prevede che 47 istituti di credito aderenti mettano a disposizione un plafond da 1,5 miliardi destinato a finanziamenti per realizzare nuovi investimenti materiali e immateriali (linea “Investiamo nelle donne”); per favorire la costituzione di nuove imprese o l’avvio della libera professione (“Donne in start up”); per sostenere la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici autonome che, per la crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà(“Donne in ripresa”). INPS Assegni familiari, così l’autorizzazione Con il messaggio 4638/16 di ieri l’Inps fornisce alcuni chiarimenti sulle domande di autorizzazione per la percezione dell’assegno per il nucleo familiare (Anf). L’Istituto precisa che l’autorizzazione (Mod. Anf 43) per l’erogazione degli Anf è rilasciata dall’Inps al richiedente esclusivamente se sia un lavoratore dipendente e la prestazione familiare vada corrisposta dal datore di lavoro, che anticipa gli importi. In tutti i casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps il lavoratore non deve presentare invece alcuna richiesta di autorizzazione. contrario, le semplificazioni introdotte in sede di conversione del Dl 193/2016 sono dei piccoli interventi chirurgici che rispondono, però, all’esigenza immediata di consentire un riequilibrio del rapporto fisco-contribuente con lo scopo principale di eliminare presunzioni e adempimenti che non sono più in linea con l’attuale quadro normativo (...) Sul piano delle comunicazioni tra fisco e contribuenti la previsione di estendere a tutti gli atti di accertamento del fisco l’utilizzo della Pec, semplifica notevolmente l’attività dell’amministrazione finanziaria che può ricorrere in modo più ampio all’utilizzo di documenti informatici. Questa regola, però, impone ai contribuenti operatori economici (imprese, società e professionisti) di gestire in modo più attento e puntuale la propria casella di Pec per evitare di perdersi qualche termine». www.quotidianofisco.ilsole24ore.com La versione integrale dell’analisi INFORMAZIONE PROMOZIONALE GLUTEN FREE EXPO – Salone internazionale dei prodotti senza glutine – Rimini Fiera 19/22 novembre 2016 Apre a Rimini l’unico salone internazionale dedicato ai prodotti senza glutine A Gluten Free Expo sono presenti i maggiori leader del settore food senza glutine che coprono tutta la filiera produttiva: dalle materie prime, alle attrezzature, dai semilavorati ai prodotti finiti. Gluten Free Expo anche quest’anno si conferma come una manifestazione dal forte carattere internazionale, non solo per la presenza di espositori provenienti da tutto il mondo, ma anche per quanto riguarda i professionisti. Infatti, è stato attivato il programma di incoming che porterà più di 242 incontri B2B con buyers provenienti da tutta Europa ed è stata confermata anche la presenza di delegazioni estere da tutto il mondo. - www.glutenfreeexpo.eu NONNA ANITA: il nuovo dolcissimo brand “free from” FOODNESS, il wellness in una tazzina Gruppo Eurovo lancia sul mercato italiano la prima linea di preparati per dolci senza glutine, senza olio di palma, senza grassi idrogenati, con già all’interno le uova da allevamento a terra Dall’esperienza del Gruppo Eurovo, leader nel settore uova e ovoprodotti, nasce Nonna Anita, il brand di preparati per dolci “free from”, con all’interno già uova da allevamento a terra. Nonna Anita assicura la rapidità e la semplicità di esecuzione delle ricette, perché i suoi preparati per dolci non hanno bisogno di altri ingredienti: solo di acqua, olio oppure panna e sono gli unici sul mercato italiano a contenere al loro interno già uova di galline allevate a terra. Nonna Anita è attenta alla sicurezza alimentare e si rivolge a chi soffre di intolleranze. Dieci referenze, delle 27 che compongono la linea, sono iscritte nel Registro Nazionale dei Prodotti Destinati ad un’Alimentazione Particolare, ovvero rientrano tra i prodotti rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale. In Italia 6,8 milioni di persone consumano cibi “free from“ ed ogni anno il numero di diagnosi e di intolleranze e allergie aumenta esponenzialmente. Nonna Anita sarà presente al Gluten Free Expo di Rimini con show-cooking dove si potrà verificare la semplicità e la facilità delle preparazioni. Viva la Nonna Gluten Free! www.nonna-anita.it - Hall A7 Stand 4AB SALUMIFICIO LOVISON, da quattro generazioni salumi friulani solo di altissima qualità Dal 1903 lavora carni fresche di suino provenienti da allevamenti selezionati nel Friuli Venezia Giulia. Diete esclusive di cereali e vegetali OGM free L’esperienza di quattro generazioni e l’amore per le cose ben fatte, sono ingredienti unici che fanno del Salumificio Lovison il riferimento dei salumi friulani. Le carni provengono da maiali nati esclusivamente in Friuli Venezia Giulia, allevati e macellati secondo una consolidata tradizione entro 20 km dall’azienda. I maiali sono allevati nel rispetto delle normative sul benessere animale, seguendo una dieta esclusiva di cereali e vegetali OGM free. La lavorazione delle carni avviene ‘a caldo’ entro due ore dalla macellazione, ai tagli selezionati vengono, quindi, aggiunte le spezie secondo ricette esclusive della casa. I salumi Lovison vengono ancora legati a mano con cura dai norcini. Il processo di asciu- Buono, sano ed ecosostenibile scelto dai migliori Chef italiani VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjozMTozMVojIyNWRVI= Foodness, forte di un’esperienza pluri-decennale di professionisti del settore ho.re.ca. e di un costante lavoro di R&D, è un brand che ha fatto del “free from” la sua filosofia proponendo prodotti liberi da OGM, da grassi idrogenati, da olio di palma e dove possibile dal glutine e dal lattosio. Innovazione, qualità e attenzione al consumatore: i valori di un marchio che dalla colazione alla pausa pomeridiana, propone il wellness per il consumo “fuori casa”, con una gamma completa di prodotti buoni, funzionali per il corpo e accessibili a tutti, compreso chi soffre di intolleranze alimentari. www.foodness.it - Hall A7 Stand 23BD IL PARODI, prodotti di qualità superiore Olio, Farina, Pasta, Crema spalmabile e Pandolce genovese Materie prime selezionatissime, passione per la qualità senza compromessi rendono i prodotti Il Parodi funzionali al piacere e al benessere. L’OLIO: di qualità superiore ottenuto dalla semplice spremitura a freddo. LA FARINA: è senza glutine, ad alto contenuto di proteine vegetali e ricchis- sima di fibre. CREMA SPALMABILE: di nocciole liguri di bosco raccolte a mano. Un vero e proprio sodalizio di prodotti d’eccellenza da cui nasce così il gusto speciale che unisce gourmet e salute www.ilparodi.com Hall A7 Stand X13 Consumare cibi salutari senza rinunciare al gusto e alla bontà si può BIA Italian Food, gli specialisti del Couscous Azienda leader a livello europeo nella produzione di couscous e a livello mondiale di biologico, Bia Spa è una realtà dinamica con sede ad Argenta, in provincia di Ferrara, che in poco più di 10 anni è diventata leader di mercato. Prodotto della tradizione magrebina il couscous è ormai un cibo cosmopolita protagonista di mille piatti gustosi, sani e nutrienti. Con impianti tecnologici all’avanguardia, Bia ha trasformato un prodotto in un processo, realizzando quasi 30 tipologie di couscous: dal convenzionale all’integrale, dal kamut al farro e quinoa, dai 4 cereali all’orzo, dai senza glutine alla linea benessere ricca di fibre e/o proteine, ricavata da materie prime come lenticchie e ceci. Cinque le referenze senza glutine presentate Il brand di Olibar srl tra i primi ad affermare la filosofia del “free from” nel canale ho.re.ca. – Massima attenzione verso il consumatore Il sapore unico di FELICIA a Gluten Free Expo gatura e stagionatura segue i tempi e le modalità della tradizione friulana arricchita dalla centenaria esperienza dell’azienda. Tutti i prodotti Lovison sono certificati AIC con marchio Spiga Barrata. www.salumilovison.it - Hall C7 Stand X15 A darne prova sono le referenze di Andriani Spa, che ha fatto dell’innovazione tecnologica l’elemento distintivo della produzione di pasta senza glutine di qualità Felicia. Nella formulazione delle proprie ricette dal sapore unico, il brand utilizza ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche come riso integrale, mais, quinoa, grano saraceno, lenticchie e piselli. La vasta gamma Felicia, incentrata su cereali che rappresentano al contempo elementi tradizionali e innovativi, è adatta per essere consumata non solo da chi è sensibile al glutine, ma anche da chi è attento alla propria alimentazione e pratica una dieta sana ed equilibrata. - www.glutenfreefelicia.com Hall A7 Stand 14BD Orsell presenta i nuovi prodotti GlutenTox®Pro e GlutenTox®Home Leader nella diagnostica agro-alimentare, ORSELL Srl propone GlutenTox®Pro e GlutenTox®Home, kits prodotti dall’azienda spagnola Biomedal. GlutenTox®Pro determina la presenza di glutine in alimenti e bevande (sia materie prime che prodotti finiti), in acque di lavaggio e superfici. Può lavorare a 5, 10, 20 e 40 ppm ed è approvato AOAC. GlutenTox®Home è pensato per il privato non sicuro di ciò che mangia (in vacanza, a scuola, in viaggio per lavoro, al ristorante, a un matrimonio). www.orsell.it - Hall A7 Stand 8A parità di requisiti, della stessa tutela riservata alla stampa. Così, per garantire la libertà di stampa, non si può preventivamente impedire che resti su internet un articolo per il solo dubbio che sia diffamante: per le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 23469) l’articolo 21 della Costituzione va applicato anche al giornale o al periodico pubblicato, in esclusiva o meno, in forma telematica . La garanzia scatta solo se il giornale o il periodico on line hanno gli stessi tratti che caratterizzano il giornale o il periodico su carta. Perché il diritto all’onore faccia un passo indietro rispetto alla libertà di stampa, riguardo all’applicazione di misure cautelari urgenti, occorre che il giornale telematico abbia una testata, sia diffuso e aggiornato con regolarità e organizzato in una struttura con un direttore responsabile. La testata web deve avere una redazione e un editore iscritto nel registro degli operatori della comunicazione, «finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati». Se questi requisiti ci sono, il giornale telematico - nel caso si contesti un contenuto diffamatorio - non può essere «oggetto in tutto o in parte di un provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione». Ciò vale solo nel caso in cui si invochi una misura cautelare preventiva, non in casi diversi regolati da norme specifiche, come quella sulla protezione dei dati personali. Per la lesione all’onore, però, la tutela piena e il risarcimento sono subordinati alla pronuncia del giudice che dovrà essere «almeno esecutiva , se non definitiva ed irretrattabile». La priorità tra i due diritti fondamentali, libertà di stampa e reputazione, può essere ribaltata solo dal magistrato che avrà conosciuto in modo non sommario la vicenda. La par condicio tra testate web e carta è già stata affermata dalle Sezioni unite penali (sentenza 31022 del 2015) e in molte pronunce sia della Corte dell’unione europea sia della Corte dei diritti dell’Uomo. Proprio i giudici di Strasburgo hanno valorizzato il grande contributo dato da Internet migliorare l’accesso del pubblico alle notizie. Le Sezioni unite sono consapevoli che il rove- scio della medaglia della diffusione globale è un rischio amplificato di attentare a diritti e a libertà fondamentali, come quello alla vita privata. Ma proprio nella capacità di diffusione del mezzo sta la sua forza rivoluzionaria e limitarlo in via cautelare equivarrebbe a sterilizzarlo o svuotarlo dei suoi contenuti e delle sue potenzialità. I giudici escludono che si possa trattare in via interpretativa la libertà di stampa in mo- NIENTE «SEQUESTRO» Per le sezioni Unite civili la tutela dell’articolo 21 della Costituzione va assicurata se la testata telematica ha gli stessi requisiti di quella su carta do peggiore rispetto al passato solo perché ora è tecnicamente più facile avvalersene. Le Sezioni unite affermano il principio nell’interesse della legge (articolo 363 del Codice di procedura civile). Una funzione di nomofilachia esercitata su input del procuratore generale, dopo che un Tribunale aveva deciso in senso opposto su due richieste di rimuovere un articolo dal web, con provvedimento d’urgenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA MASSIMA La tutela costituzionale assicurata (...) alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato (...) con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato (...), finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali. Cassazione, sentenza 23469/2016 Cassazione/2. Non basta condividere il primo grado Anche la sentenza d’appello va motivata Laura Ambrosi pÈ viziata da omessa motiva- Novità nelle analisi alimentari: GLUTENTOX® a Gluten Free: mais, riso, mais e riso, ceci e lenticchie e grano saraceno. Tutti i Biacouscous sono buoni, sani ed ecosostenibili e possono essere preparati in 5 minuti, anche fuori dalla cucina, senza alcuno spreco. 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Infine è il caso di ricordare che nell’ipotesi in cui si decida di realizzare in “economia” un nuovo box o posto auto pertinenziale alla propria abitazione la detrazione (circolare 24/E/2004) spetta ugualmente e si applica su tutte le spese sostenute per la costruzione. Cassazione/1. Diffamazione verificata dal giudice zione la sentenza della Commissione tributaria regionale che si limita alla acritica condivisione delle conclusioni del primo giudice senza dettagliarne le ragioni. Conferma quest’orientamento la Cassazione con la sentenza n. 23484 depositata ieri. L’agenzia delle Entrate notificava a una società immobiliare un avviso di accertamento con il quale rettificava i ricavi derivanti dalla vendita di alcuni immobili. La contribuente impugnava l’atto lamentando vizi di legittimità e di merito. Sia la Ctp sia la Ctr rigettavano il ricorso e in particolare i giudici regionali rilevavano che correttamente in primo grado l’atto impositivo era statoritenutocorrispondentealle previsioni normative e quindi le censure della società erano infondate. Contro la decisione, la contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando un’omessa motivazione. La Suprema Corte, riformando la decisione, ha rilevato che effettivamente i giudici di seconde cure si erano limitati ad affer- mazioni generiche che esternavano un’acritica condivisione dell’operato della Ctp. Nella decisione era stato infatti genericamente affermato che l’ufficio aveva proceduto secondo legge, senza indicare la legge di riferimento; erano stati ritenuti insussistenti i vizi sollevati dalla contribuente, senza indicare quali fossero nello specifico; erano state richiamate perizie tecniche e un sopralluogo, senza precisarelafonteditaledocumentazione e i dati utili da queste desumibili ai fini della decisione. Mancava, così, una spiegazione sulla fondatezza e sull’iter logico seguito dai giudici per giungere a condividere le conclusioni della Ctp. Peraltro, tali giustificazioni erano oltremodo necessarie alla luce delle dettagliate critiche mosse dall’appellante. La Cassazione ha così rinviato ad altra sezione della Ctr. La decisione è interessante poiché richiama l’attenzione sull’esigenza di “rispondere” compiutamente alle eccezioni formulate nell’appello. A maggior ragione, forse, quando intendano confermare il primo grado. © RIPRODUZIONE RISERVATA Norme e tributi 51 Il Sole 24 Ore Mercoledì 16 Novembre 2016 - N. 315 FISCO E SENTENZE www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Redditi d’impresa. La presenza nella catena partecipativa di un soggetto non white list sterilizza tutto il conferimento Il socio black list blocca l’Ace Le Entrate scelgono la soluzione più restrittiva rispetto a quella proporzionale Riscossione. Le regole per l’Agenzia quando agisce per conto di amministrazioni straniere Un avviso trasparente per i debiti tributari esteri Enrico Holzmiller Luca Miele pLa presenza nella catena partecipativa di un socio black list, anche di minoranza, è sufficiente, ai fini del calcolo dell’agevolazione Ace, a sterilizzare in capo al soggetto conferitario italiano l’intero importo del conferimento ricevuto. La risposta dell’agenzia delle Entrate a un interpello sul tema della norma antielusiva specifica Ace rende oltremodo penalizzante la disciplina dei conferimenti indirettamente provenienti da fonte black list. Si pensi ai casi molto diffusi di catene societarie con soggetto italiano controllato da una holding white listed a sua volta partecipata, tra l’altro, da un socio black list. L’articolo 10, comma 3, lettera d, del Dm 14 marzo 2012 prevede la sterilizzazione del beneficio Ace in ipotesi di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini fiscali. La circolare 21/E/2015 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che per individuare i conferimenti “provenienti” occorre procedere secondo un approccio di «look through» risalendo la catena societaria sino alla “cima”. Il quesito Il dubbio riguardava il quantum del conferimento da sterilizzare; più precisamente ci si è chiesti se fosse possibile fare riferimento a criteri di proporzionalità. In altre parole, laddove non sia possibile una ricostruzione analitica del flusso di denaro proveniente dal socio black list, anche di minoranza, è possibile fare riferimento a criteri di proporzionalità al fine di attribuire rilevanza al “peso” effettivo dei soci black list nella compagine della società confe- rente? La risposta positiva appare ragionevole in quanto in caso contrario la sola presenza nella catena partecipativa di un socio black, a prescindere dall’entità della partecipazione e a prescindere dal suo contributo al conferimento, determina la sterilizzazione del beneficio in capo al conferitario italiano per l’intero importo del conferimento ricevuto. Risposta negativa La risposta all’interpello è tuttavia negativa. Pertanto, se non è possibile individuare i flussi di denaro proveniente da soggetti non white listed, il conferitario REGOLE ESTESE Per le quotate all’estero il «look through approach» si applica sui sottoscrittori oltre la soglia per l’obbligo di comunicazione deve sterilizzare l’intero conferimento ricevuto dal soggetto non residente. In sostanza, qualora il conferitario non sia in grado di individuare in modo analitico le somme di denaro provenienti da soggetti conferenti residenti in paesi non white listed, esso non potrà limitare la sterilizzazione del conferimento ricevuto in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dal medesimo soggetto non white listed. Si tratta di una applicazione della normativa Ace in chiave antielusiva molto rigida e che certo non “aiuta” il flusso di capitali da parte degli investitori esteri. Si è determinato un assetto normativo e di prassi amministrativa del beneficio secondo cui l’applicazione del «look through approach» non consente di fermarsi lungo la catena di controllo della eventuale holding white listed quando si incontra una partecipazione di minoranza e ciò rende spesso ingestibile dal punto di vista pratico l’applicazione dell’agevolazione. Inoltre, in caso di partecipazione indiretta di una società black list, nessun criterio proporzionale è consentito in modo da limitare la sterilizzazione del conferimento in capo al soggetto italiano. In sintesi Chiarimento sulle quotate La risposta all’interpello reca anche un chiarimento in relazione al caso di società conferente quotata nei mercati borsistici. L’agenzia ha già chiarito che l’approccio «look through» non si applica alle società quotate italiane aventi sottoscrittori esteri che partecipino la società in misura pari o inferiore al 2% (ora 3%). Quindi, l’indagine sui sottoscrittori esteri deve essere esperita solo fra quelli che partecipano la società conferente in misura superiore al 3 per cento. Tale chiarimento, reso nella circolare 21/E/2015, è ora esteso dall’interpello anche alle società quotate in mercati regolamentati non italiani; in altre parole, ai fini dell’applicazione della disposizione antielusiva di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), nella individuazione di soggetti non white listed nell’ambito della catena societaria, la società deve limitare l’analisi ai soci sottoscrittori di quote di partecipazioni eccedenti la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione. Ad esempio, il 3% previsto dalla normativa inglese. 01 L’INTERPELLO La richiesta all’agenzia delle Entrate riguardava l’entità del conferimento da sterilizzare ai fini Ace nel caso catene partecipative in cui sono presenti soci black list, anche di minoranza. In particolare si chiedeva se, quando non sia possibile una ricostruzione analitica del flusso di denaro proveniente da quel socio, è possibile fare riferimento a criteri di proporzionalità per attribuire rilevanza al “peso” effettivo dei soci black list nella compagine della conferente 02 LA RISPOSTA Le Entrate hanno risposto negativamente al quesito, offrendo così un’interpretazione restrittiva al problema. Perciò se non è possibile individuare i flussi di denaro proveniente da soggetti non white listed, il conferitario deve sterilizzare l’intero conferimento ricevuto dal soggetto non residente 03 MERCATI ESTERI Nell’interpello si chiarisce anche che ai fini dell’applicazione del «look through approach», nella individuazione di soggetti non white listed nell’ambito della catena societaria, la società deve limitare l’analisi ai soci sottoscrittori di quote di partecipazioni eccedenti la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione, come, ad esempio, il 3% previsto dalla normativa inglese © RIPRODUZIONE RISERVATA Concordato Preventivo, Accordi di Ristrutturazione Problemi Operativi ed Interpretativi a un anno dalla Conversione del D.L 83/2015 in Legge 132/2015 Milano, 28 Novembre 2016 Hotel Principe di Savoia anche in Videoconferenza Intervengono: Dott. Mauro Vitiello · Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo Dott. Ignazio Arcuri · Studio Arcuri Dottori Commercialisti, Milano Avv. Salvatore Sanzo · SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati, Gestore Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Milano Programma: t Mutamento genetico della Procedura del Concordato Preventivo – Approvazione per voto espresso – Concordato Liquidatorio e Percentuale minima vincolante superiore al 20% – Proposta “chiusa” e Offerte Concorrenti t Nuovi contenuti necessari del Piano e della Proposta di Concordato t Nuovi contenuti delle Attestazioni del Professionista t Continuità Aziendale e Finanziamenti Autoliquidanti t Approfondimento. Il compito del Consulente del Debitore in Crisi: Piano Concordatario e Finanziamenti Interinali; possibile deroga al principio della Garanzia Patrimoniale; Procedimento per l’Erogazione; Garanzie per gli Intermediari Finanziari t Concordato Preventivo tra Tutela dei Creditori Chirografari e Proposte Concorrenti dei Creditori – Nuovo ruolo del Commissario Giudiziale e nuovi Contenuti della Relazione ex art. 172 L. Fall. t Commissario Giudiziale ed Esecuzione della Proposta di Concordato Concorrente t Concordato Preventivo Conservativo dell’Azienda – Proposta di Concordato aperta alle Offerte Concorrenti – Commissario Giudiziale e Gara Competitiva t Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis, dopo l’introduzione della Convenzione di Moratoria e degli Accordi con gli Intermediari Finanziari Quote di Partecipazione: t In Sala a Milano t Online (singola postazione) t Online (modalità riunione) * Più IVA ai sensi di legge VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjoyOTo1NVojIyNWRVI= € 590,00 * € 590,00 * € 990,00 * pNel caso in cui l’agenzia del- Presentata domanda di accreditamento agli Ordini competenti: la partecipazione in Sala è utile ai fini della Formazione continua di Avvocati e Dottori Commercialisti QUOTIDIANO DEL FISCO Immobili all’estero, senza modifiche niente monitoraggio «Niente più indicazione degli immobili detenuti all’estero ai fini del monitoraggio fiscale, qualora non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta. È una delle modifiche introdotte nel decreto fiscale (Dl 193/2016) durante l’esame presso le commissioni Finanze e Bilancio della Camera. Nel caso in cui non vi siano, quindi, variazioni, non vi è più l’obbligo di indicare in dichiarazione i fabbricati ma la norma specifica, letteralmente, che sono «fatti salvi i versamenti sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero». In altre parole rimane fermo l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), ma ciò comporta la compilazione comunque della dichiarazione». Michele Brusaterra www.quotidianofisco.ilsole24ore.com La versione integrale dell’approfondimento le Entrate proceda nei confronti di un soggetto nazionale in nome e per conto di una amministrazione finanziaria estera, deve attenersi alle modalità operative per la riscossione disciplinate dalla convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988. La normativa nazionale, espressamente richiamata dalla succitata convenzione internazionale, prevede che l’atto notificato debba rendere edotto il soggetto nazionale destinatario delle motivazioni per le quali l’amministrazione italiana procede per la riscossione di un debito tributario estero, atteso che il contribuente italiano ha il diritto di verificare da dove scaturisca la pretesa erariale. Questo, in sintesi, è il contenuto della sentenza 5812/2016, emessa dalla Ctr di Milano e depositata l’11 novembre. La materia in contenzioso La vicenda trae origine da un invito al pagamento notificato dalla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate a una società di capitali italiana, su richiesta dell’amministrazione finanziaria islandese, formulata nell’ambito della mutua assistenza tra paesi aderenti alla convenzione Ocse/Coe, secondo le modalità operative per la riscossione disciplinate dalla convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, ratificata dall’Italia con legge 10 febbraio 2005 n° 19 (articolo 11: «Lo Stato richiesto adotta … le misure necessarie al recupero dei crediti tributari … come se si trattasse di crediti tributari propri»). In particolare, con nota ufficiale, l’amministrazione finanziaria islandese attestava di aver formulato tale richiesta in base ad un titolo esecutivo e definitivo, al fine di riscuotere le imposte pretese per una annualità non prescritta. La società ricorrente si era vista rigettare il ricorso nel primo grado di giudizio, che la Ctr riforma a favore della contribuente. La competenza degli uffici In primo luogo, la Commissione in appello ha valutato la competenza della direzione provinciale all’emissione dell’atto contestato, partendo proprio dall’articolo 11 della legge 19/2015: in base a tale disposizione e richiamando alcune sentenze di legittimità (Cassazione 5826/94, 2646/84, 4277/80) i giudici lombardi con- PROCEDURE DA RISPETTARE Se nella motivazione c’è il riferimento a un altro atto le Entrate sono obbligate ad allegarlo come prevede lo Statuto del contribuente vengono che la “competenza” dell’ufficio assume valenza funzionale ed inderogabile, a pena di nullità assoluta, rilevabile anche d’Ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Ciò anche con riguardo al recupero dei crediti esteri, contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio nelle relative controdeduzioni. Sulla base di questo presupposto, la Commissione ha verificato quindi come era strutturata la competenza degli uffici nell’anno oggetto di pretesa erariale (2009). In base all’articolo 27, comma 3, del Dl 185/2009 e al provvedimento direttoriale del 6 aprile 2009, risultava così determinata: le direzioni regionali per i contribuenti con volumi d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro; le direzioni provinciali, per i contribuenti sotto tale limite. Poiché la società ricorrente risultava avere, nel periodo contestato, un volume d’affari superiore ai 100 milioni, l’emissione dell’atto da parte di una direzione provinciale è stato considerato nullo ab origine. Comunicazione insufficiente Ancor più interessante pare essere il riferimento riguardante le modalità di “comunicazione” delle motivazioni sottostanti la pretesa erariale. I giudici lombardi infatti hanno rilevato che la normativa nazionale impone all’ufficio di rendere edotto il contribuente del come e del perché l’amministrazione finanziaria italiana procede per la riscossione di un debito tributario estero, nonché della natura e delle caratteristiche del debito stesso e del relativo titolo esecutivo, atteso che il contribuente ha il diritto di verificare da dove scaturisce la pretesa, potendo muovere contestazioni, sia pure nel ristretto ambito delle questioni devolute alla giurisdizione tributaria italiana. La motivazione recata nell’avviso di pagamento, invece, si fondava interamente su un mero richiamo alla nota ufficiale emanata dal Fisco islandese, senza che tale atto fosse allegato, in spregio ai dettami dell’articolo 7, legge 212/2000 (Statuto del contribuente) che testualmente recita: «Se nella motivazione si fa richiamo ad altro atto questo deve essere allegato all’atto che lo richiama», a nulla valendo l’eccezione dell’ufficio, secondo cui il contribuente avrebbe potuto comunque contattare l’amministrazione finanziaria straniera per ottenere informazioni circa il debito fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA I Professionisti iscritti agli Ordini e le Aziende che parteciperanno con almeno tre Collaboratori riceveranno in omaggio l’accesso illimitato a Video e Atti dell’intero Ciclo “Crediti” E-Learning Oltre 40 Incontri registrati con illustri Magistrati (tra i quali il Pres. Filippo Lamanna, il Pres. Mauro Vitiello, il Cons. Fabrizio Di Marzio ed il Dott. Filippo D’Aquino) e Consulenti di chiara fama, strutturati in tre Aree Tematiche: 1. Area Fallimentare 21 Eventi in tema di Concordato, Restructuring, Sovraindebitamento, Attestazione, Curatore Fallimentare, novità Fallimentari 2. Area Processo Esecutivo 11 Eventi in tema di Esecuzione e Pignoramento Presso Terzi (Obbligo del Terzo, Ricerca Telematica dei Beni da Pignorare, Pignoramento Stipendio, Conto Corrente, Quote Societarie, Pubbliche Amministrazioni) 3. Area Anatocismo e Usura 8 Incontri che hanno approfondito sia gli aspetti Legali che quelli Tecnici Il Ciclo è utile ai fini della Formazione Continua per i Dottori Commecialisti (fino a 20 CFP) 26 CFP La partecipazione congiunta in Sala e al Ciclo “Crediti” permette ai Dottori Commercialisti di maturare fino a In conformità al regolamento per Formazione Professionale Continua, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i Crediti Formativi Professionali (CFP) sono attribuiti sulla base del principio 1 ora = 1 CFP. La competenza esclusiva per l’accreditamento del Partecipante è dell’Ordine territoriale di appartenenza dello stesso Iscritto. Per informazioni : www.gammabinar.com t 348 5430183 t 011 19694410 50 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Mercoledì 16 Novembre 2016 - N. 315 FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Dl fiscale/2. Solo il prossimo anno l’adempimento sarà semestrale, poi diventerà trimestrale - Primo invio il 25 luglio Comunicati i dati di tutte le fatture Tra le informazioni: nome e codice dei contribuenti, imponibile e tipo di operazione Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce pCorrezione dei termini di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie Iva, rimodulazione dei profili sanzionatori, anticipazione di un anno della soppressione della comunicazione black-list: queste le principali novità apportate, in sede di conversione, all’articolo 4 del Dl 193/2016 con cui si punta a contrastare l’evasione Iva attraverso un’anticipazione dei controlli rispetto al mo- mento di presentazione della dichiarazione annuale. Queste misure sono completate dalla riduzione di due anni dei termini di accertamento in caso di opzione per la trasmissione dei dati di tutte le fatture e, sussistendone i requisiti, anche dei corrispettivi: per beneficiare di quest’agevolazione continua ad essere obbligatorio, tuttavia, garantire la tracciabilità piena di tutti i pagamenti, effettuati e ricevuti, per un importo pari o superiore a 30 euro. Per sostenere l’adeguamento tecnologico necessario, il credito di imposta di 50 euro viene esteso anche a coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica dei dati di fatturazione. Dal 1° gennaio 2017 l’elenco clienti e fornitori, cosiddetto spesometro, è abrogato e sostituito dall’obbligo di trasmissione delle comunicazioni trime- strali dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni periodiche Iva. Il nuovo articolo 21 del Dl 78/2010 impone infatti di trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati, da trasmettere in forma analitica, comprendono almeno dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota LA STRATEGIA L’obiettivo è contrastare l’evasione e anticipare i controlli rispetto alla presentazione della dichiarazione applicata, imposta e tipologia di operazione. La seconda comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre i quali vanno trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno, invece che entro il termine il 31 agosto. Inoltre, solamente per il 2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la prima trasmissione dell’intero semestre gennaio-giugno andrà effettuata entro il 25 luglio 2017. Le deroghe alla scadenza del 31 agosto di ogni anno previste per le comunicazioni obbligatorie dei dati e delle liquidazioni relative al secondo semestre determinano un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione opzionale dei dati delle fatture di cui al Dlgs 127/2016. L’opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2016, garantisce di per sé l’esonero dall’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati di fattura secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 127/2015. Non esercitare l’opzione entro il prossimo 31 dicembre 2016 determina, invece, per i contribuenti la perdita dei benefici del rimborso prioritario Iva e della riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento. In caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati e i versamen- ti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. In sede di conversione del Dl 193 del 2016 sono state ridotte le correlate sanzioni originariamente previste. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è introdotta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, in caso di trasmissione ovvero di correzione dei dati effettuate entro i 15 giorni successivi all’originaria scadenza. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni, la sanzione va da 500 euro a 2.000 euro, riducibili alla metà in caso di trasmissione o correzione effettuate entro i 15 giorni successivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Dichiarazioni rettificative a favore. Per le correzioni contabili di competenza Il credito è subito compensabile Gian Paolo Ranocchi pVia libera alla compensazio- ne immediata dei crediti derivanti dalle rettificative a favore in presenza di correzioni contabili di competenza. Sembra questo l’effetto di un emendamento approvato all’articolo 5 del Dl 193/2016, che integra il comma 8-bis,articolo 2, Dpr 322/1998. Prima del varo del Dl 193/2016 l’Agenzia aveva già sdoganato la possibilità di utilizzare in compensazione il credito emerso a seguito didichiarazionirettificativeafavore relative a periodi d’imposta antecedenti a quello individuato per l’intervento nel “termine breve” (quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello oggetto di integrazione). La circolare 31/E/2013 aveva infatti illustrato le modalità da seguire per gestire fiscalmentelacorrezionedeglierrori contabili commessi nella redazione del bilancio, tenendo conto della necessità di evitare una doppia tassazione e di rispettare la competenza economica. Ipotizzando l’emersione nel periodo «n+3» di un costo di competenza dell’anno N, occorre: e rilevare la componente econo- mica nell’anno di emersione dell’errore con sterilizzazione della stessa tramite una variazione in aumento in DR; rimputare la citata componente al periodo di effettiva competenza con rettifica “in house” della dichiarazione originaria; t riliquidare tutti i periodi d’imposta interessati dalle modifiche tramite la gestione del prospetto contenuto nel quadro RS in modo da trascinare il credito fino all’ultima dichiarazione emendabile nel cosiddetto termine “breve” e conseguente presentazione della correttiva. Si presenta ora il problema di comprenderecomeilsistematracciatoconlacircolare31/Esiponerispetto alle modifiche apportate dal Dl 193/2016. Prima dell’emendamento, infatti, le due diverse procedure previste per la rettifiche dichiarative a favore oltre il termine breve in conseguenza di errori contabili, sembrava si ponessero in via alternativa. Con il trascinamento previsto dalla circolare 31/ E/2013, infatti, il credito che emerge dalla correzione “interna” della dichiarazione originaria e che in conclusione del processo monitorato nel quadro RS emerge dalla TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE FALL. n. 734/14 R.F. G.D. Dott. Claudio Tedeschi – Curatore: Avv. Raffaele Cappiello. Il curatore fallimentare Avv. Raffaele Cappiello, con studio in Roma alla Via San Sebastianello 6, tel. 06/6793523; fax 06/6793540; mail [email protected], PEC [email protected], AVVISA di aver ricevuto offerte irrevocabili di acquisto per i beni immobili di seguito descritti e, pertanto, in conformità al programma di liquidazione approvato, INVITA a presentare offerte irrevocabili di acquisto migliorative di quelle già pervenute. Lotto 1: N. 2 immobili siti in Bologna, con accessi da Via Clavature n. 1/c e Via De’ Musei 7-9/A, attualmente condotti in locazione, unitamente ad altre porzioni immobiliari intestate ad altri soggetti, da società commerciale esercente attività ristorativa, consistenti in locale deposito di circa 4 mq e in un locale a destinazione commerciale di circa 190 mq; durata del contratto 6+6, scadenza 6 luglio 2020, canone annuale € 20.400,00 oltre IVA soggetto a rivalutazione. La procedura ha già ricevuto offerta irrevocabile di acquisto per € 308.744,00. Lotto 2: N. 2 immobili siti in Riccione, Viale Milano 54, attualmente liberi, entrambi porzione di un unico edificio a destinazione alberghiera (ex Hotel Sixty), cat. 4 stelle, consistenti in un locale commerciale di 180 mq piano terra e 130 mq piano interrato ed in una struttura ricettiva di cinque piani, per 40 stanze doppie, oltre tutti i beni mobili in essa contenuti. L’immobile presenta vizi catastali meglio descritti nelle perizie, che dovranno essere regolarizzati a cura e spese dell’aggiudicatario. La procedura ha già ricevuto offerta irrevocabile di acquisto per € 2.650.518,00. Entrambi i compendi immobiliari sono meglio descritti nelle perizie redatte dalla Tecnocasa Advisory Group e nei Report due diligence urbanistico-catastali redatti dalla De Marinis, De Pinedo & Partners s.r.l., pubblicati sul sito www.astegiudiziarie.it. Le offerte dovranno essere presentate presso lo studio del Curatore in Roma, Via San Sebastianello 6, entro e non oltre il 20 dicembre 2016, ore 12.00, redatte in conformità al regolamento di vendita, unitamente ad assegno circolare a cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto. In caso di ricezione offerte migliorative rispetto a quelle già pervenute tutte le offerte verranno messe a gara davanti al Curatore, presso il suo studio, in data da definirsi, con rilanci minimi di € 10.000,00. Fermo restando il rispetto, qualora applicabili, di quanto disposto dall’art. 59 del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2014) in tema di prelazione artistica e dall’art. 38 della l. 392/78 in tema di prelazione urbana del conduttore, gli atti di trasferimento, allegati in bozza, saranno redatti dal dott. Federico Basile, con studio in Roma, Viale Liegi 1, all’uopo nominato dal G.D. ex art. 104-ter, 3° co., l.f. Onorari del notaio rogante gli atti di trasferimento, come da allegato preventivo, di € 2300 oltre IVA per gli immobili di cui al Lotto 1 ed € 9000 oltre IVA per gli immobili di cui al Lotto 2; onorari notarili, imposte connesse al trasferimento, costi cancellazione iscrizioni indicate nelle relazioni notarili, che verranno cancellate con decreto del G.D. ex art. 108, 2° co., l.f., e costi di trascrizione tutti a carico dell’acquirente. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore tel. 06/6793523; fax 06/6793540; mail [email protected]; PEC [email protected] oltre che sul sito www.astegiudiziarie.it (vendite immobiliari – Cod. A364916 e A364917), ove è pubblicata tutta la documentazione di interesse. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozNDo1MlojIyNWRVI= rettificativa inviata telematicamente, è immediatamente fruibile in compensazione. Nel caso in cui, invece, la rettificativa a favore sia gestita emendando la dichiarazione originaria come previsto dal nuovo comma 8-bis, articolo 2, Dpr 322/1998, il credito può essere usato in compensazione in via postergata per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Con l’emendamento approvato viene ora previsto che in presenza di errori contabili di competenza, resta sempre ferma l’utilizzabilità immediata in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997 del credito che scaturisce dalla rettifi- cativa. L’inciso, collocato all’inizio del secondo periodo del nuovo comma 8-bis, articolo 2, sembra infatti voglia fissare una regola generale a prescindere dal momento in cui si interviene rispetto alla dichiarazione da emendare (termine breve o termine lungo). In pratica, quindi, in questi casi non opererebbe mai la postergazione dell’utilizzo del credito e ci sarebbe la copertura normativa alla soluzione riconosciuta dalla prassi con la circolare 31/E/2013. Se è così si tratta di vedere comunque come il sistema di controllo automatizzato potrà riconoscere la genesi del credito senza anomalie che potrebbero condurre ad un avviso bonario. © RIPRODUZIONE RISERVATA Rappresentanza. Per rappresentare il cliente Per i tributaristi l’auto-procura con «bollino» Uni Federica Micardi pI tributaristi iscritti a un’associazione registrata presso il ministero, che hanno l’attestato di qualità e ottengono la certificazione Uni 11511 potranno autenticare da soli la procura necessaria a rappresentare e assistere i clienti presso gli uffici finanziari senza dover ricorrere all’autentica notarile. Lo prevede un emendamento al decreto fiscale, Dl 193/2016, approvato giovedì scorso dalle Commissioni congiunte Finanze e Bilancio della Camera. L’emendamento modifica l’articolo 63 del Dpr 600/73; si tratta dell’articolo che disciplina la «Rappresentanza e assistenza dei contribuenti» in caso di accertamento fiscale, un articolo già oggetto di modifiche in passato (tre dal 2005 a oggi, quattro se si include quest’ultimo emendamento). Itributaristiiscrittiadassociazioni registrate presso il ministero dello Sviluppo economico ex lege 4/2013 sono circa 13mila (quelli che operano con il codice Ateco 692013 circa 40mila) e la norma appena introdotta potrebbe, secondo il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi Riccardo Alemanno, riguardare circa il 30 per cento. La possibilità di “autentica” infatti, è già riconosciuta dal Dpr 600/73 a diversi soggetti: i laureati in economia o giurisprudenza da almeno due anni, i revisori legali in attività da cinque anni, i dipendenti della Pa che hanno svolto l’attività di ragioniere per almeno dieci anni. «La novità – sottolinea Alemanno – è che viene identificato un percorso nuovo per arrivare alla possibilità di autenticare in proprio e che si richiama alla normativa Uni: la nuova norma in pratica dice che il tributarista che ora ha bisogno dell’autentica notarile può “fare da solo” se si iscrive a un’associazione riconosciuta, che rilascia l’attestato di qualità – attestato annuale che comporta l’obbligatorietà della polizza, la formazione continua e il rispetto del codice etico – e poi consegue la certificazione Uni 11511, che è una certificazione terza». La nuova norma non è piaciuta alle associazioni sindacali dei commercialisti. In un comunicato congiunto diffuso ieri Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec e Unico parlano di «un L’ITER Non si passa più dal notaio con l’appartenenza a un’associazione, l’attestato di qualità e la certificazione Uni passo avanti nella progressiva erosione delle competenze dei commercialisti». Per le sigle sindacali si tratta di «aperture nei confronti di operatori che non possono garantire, al pari dei professionisti iscritti all’Ordine, adeguati livelli di preparazione atti ad assicurare al contribuente le competenze e le tutele necessarie alla corretta interlocuzione con l’amministrazione». Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc)ricorda che già nella legge di Stabilità per il 2014 era prevista la rappresentanza presso gli uffici finanziari dei tributaristi, ma con dei limiti; ora il livello si è alzato e, secondo Cuchel, rischia di essere il «preludio al contenzioso tributario» . © RIPRODUZIONE RISERVATA