guida ai servizi amministrativi per il commercio estero

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guida ai servizi amministrativi per il commercio estero
GUIDA
AI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
PER IL
COMMERCIO ESTERO
INDICE
Attestato di libera vendita
Pag. 1
Carnet A.T.A.
Pag . 2
Certificato di origine
Pag . 8
Legalizzazione firma
Pag. 10
Visto di conformità firma su atti e documenti
Pag. 11
Visto di deposito su fatture e altri documenti
Pag. 12
Numero meccanografico
Pag. 13
Carnet TIR
Pag. 15
ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
L'attestato di libera vendita è un documento rilasciato dal Servizio Economia locale, cui sono
attribuite le competenze in materia di commercio estero e serve a dimostrare che uno o più prodotti fabbricati e commercializzati da un'impresa - sono liberamente venduti sul mercato italiano.
Il documento viene richiesto da alcuni stati esteri tra i quali Thailandia, Corea del Sud, Venezuela,
Colombia, Perù, per accertare che la merce importata abbia libera circolazione nel paese d'origine e
sia quindi sottoposta ai controlli della legislazione nazionale.
La Camera di commercio può rilasciare questo attestato a seguito della verifica dei documenti
esibiti dal richiedente intesi a confermare che i prodotti sono realmente ed abitualmente venduti in
Italia.
Per ottenere il certificato è necessario presentare:
- una richiesta su carta intestata della ditta;
- le copie delle fatture di vendita dell'ultimo trimestre dei prodotti per i quali si richiede l'attestato;
-fotocopia di un documento di riconoscimento.
I diritti di segreteria ammontano a 3 euro per ogni attestato richiesto.
La relativa modulistica (Richiesta Attestato Libera Vendita,Fac-Simile Attestato) oltre
all'indicazione dei nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito camerale nella presente sezione
commercio estero.
1
CARNET ATA
Il carnet ATA (Admission Temporaire /Temporary Admission) è un documento doganale
internazionale che permette di esportare temporaneamente determinate merci ed attrezzature in
alcuni Paesi extraUE.
La dotazione base del Carnet A.T.A consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei
seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:
a) copertina verde
b) tre fogli contenenti ciascuno quattro coppie di souches, rispettivamente di colore giallo, bianco e
azzurro per le operazioni di export e re-import, import e re-export e transito; c)
4 volets di esportazione(di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;
d) 4 volets di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE; e) 4
volets di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo;
f) 4 volets di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo;
g) 8 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese
estero.
La durata del Carnet A.T.A. è di 12 mesi per merci varie e non è prorogabile.
Il carnet ATA deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente entro il termine di otto
giorni dalla data di scadenza di validità del documento.
E' importante che il carnet restituito presenti la vidimazione delle souches (fogli) di
esportazione e reimportazione da parte delle Autorità doganali italiane ed estere.
La merce esportata con il carnet solo in via eccezionale può essere venduta in tutto o in parte ad un
acquirente estero.
In questo caso la merce venduta va subito fatturata e vanno pagati i diritti doganali presentando il
carnet alla dogana estera per le annotazioni di vendita e alla dogana comunitaria di apertura del
carnet per la trasformazione in esportazione definitiva. In tal caso il carnet si considera
correttamente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di commercio una bolletta doganale da
cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l'annotazione della dogana estera
attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell'Ue
contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva.
L' intestatario del carnet è l'unico responsabile del suo utilizzo e del pagamento dei diritti
doganali in caso di uso irregolare.
Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo del carnet?
- I Carnet ATA riducono i costi per gli esportatori, eliminando i diritti doganali e l'imposta sul
valore aggiunto;
- I titolari del carnets ATA non devono depositare garanzie alle dogane;
2
I Carnet ATA semplificano l'attraversamento delle frontiere e riducono le lungaggini burocratiche
consentendo agli esportatori di usare un unico documento per tutte le formalità doganali.
Dove si utilizza
Il Carnet ATA può essere utilizzato solamente verso i Paesi che hanno aderito alla convenzione
A.T.A. di seguito elencati :
Algeria, Andorra, Australia, Austria,Belgio, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti(1) Bosnia Erzegovina
( 2 );Messico( 3 );M,Bulgaria,Canada, Cile, Cina,Cipro,Corea , Costa d'Avorio, Croazia,
Danimarca,Estonia, Finlandia, Francia, Germania,Giappone, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, India,
Iran,Irlanda, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Lettonia, Libano, Lituana,Lussemburgo, Macedonia,
Malesia, Malta, Marocco, Mongolia, Montenegro,Moldava Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi
Bassi,Pakistan, Polonia,Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,Repubblica Slovacca,Romania
,Russia, Senegal, Serbia Singapore, Slovenia,Spagna, Sri-Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,
Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina;Ungheria.
Alcuni Paesi hanno limitato l'utilizzo del carnet a particolari merci o motivi di esportazione
temporanea (ad es. fiere, ecc.).
Giova ricordare che il documento non occorre per visitare gli altri Stati membri dell'UE, esistendo
libera circolazione delle merci.
Ulteriori informazioni suddivise per Paese ed aggiornate in tempo reale - sono disponibili sul sito di
Unioncamere all'indirizzo: www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm.
Come ottenere il rilascio
Il Carnet ATA viene rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio alle imprese
iscritte al Registro Imprese, non assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione
controllata o ad altri procedimenti similari oltre a privati cittadini residenti nella provincia di
Brindisi .
Per ottenere il Carnet occorre:
MODULO DI DOMANDA
LISTA DELLE MERCI
TITOLO DI GARANZIA (Polizza)
1
Dal 1 aprile 2011
2
Dal 18 aprile 2011
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Dal 16 maggio 2011; Per tale Paese c'è bisogno di una dichiarazione preventiva di utilizzo del carnet da richiedere
alle autorità locali attraverso il sito www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata/.
il modulo online è disponibile soltanto in lingua spagnola e inglese.
Le autorità doganali messicane consentiranno la permanenza delle merci nel territorio doganale locale per un periodo
di sei mesi. Tale limite potrà essere prorogato per ulteriori sei mesi, a condizione che venga presentata una richiesta
precedente alla scadenza dei primi sei mesi.
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MODULO DI DOMANDA: la domanda del Carnet va redatta su apposito modello rilasciato dalla
Camera di Commercio in triplice copia, firmato dal titolare/legale rappresentante. Sul modello
vanno indicati:
i dati completi della ditta, il numero d'iscrizione al REA, la validità del Carnet (sempre 12 mesi);
il nome delle persone che effettueranno le operazioni doganali (omettere se trattasi di
spedizionieri doganali);
il valore totale espresso in euro;
l'utilizzo (campioni commerciali/ materiale professionale/ fiere e mostre);
i Paesi che si prevede saranno visitati e il numero dei viaggi in ciascuno degli Stati indicati,
allo scopo di determinare il numero dei fogli da aggiungere al Carnet nel caso in cui la
dotazione di base non sia sufficiente ;
la lista delle merci.
LISTA DELLE MERCI: va riportata su ciascun volet, nel caso in cui lo spazio disponibile non sia
sufficiente per la descrizione, si utilizzano i fogli supplementari. In alternativa, la lista può essere
redatta su carta intestata Ciascun prodotto deve essere contraddistinto, nella lista, da un numero
d'ordine che dovrà essere apposto, quando è possibile, anche sulle merci stesse, allo scopo di
facilitare i controlli da parte delle dogane.
TITOLO DI GARANZIA: la merce trasportata tramite Carnet ATA deve essere obbligatoriamente
assicurata per garantire alla dogana straniera il pagamento dei dazi doganali per utilizzo irregolare o in
caso la merce non rientri in Italia (mancata riesportazione) . In quest'ultimo caso la dogana estera
chiederà direttamente all'intestatario del carnet il pagamento dei dazi. L'assicurazione subentra solo nel
caso di mancato versamento di quanto dovuto. Ciò comporterà per il titolare anche l'impossibilità
permanente di ottenere ulteriori Carnet ATA. Le modalità di pagamento sono diverse a seconda del
tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso
dell'anno solare alla stessa ditta o se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese
come meglio di seguito specificato.
Privati, Enti pubblici o privati
Valore merce
Fino a € 10.000
Superiore a €10.000
Costo assicurazione
€ 56,25
0,5625% del valore
Modalità stipula
Polizza c/o Agenzia
Polizza c/o Agenzia
Costo assicurazione
€ 56,25
Modalità pagamento
Polizza c/o Agenzia
0,2812% calcolato sul 50% del
valore totale
Polizza c/o Agenzia
Imprese con merci orafe
Valore merce
Fino a € 40.000
(val. assicurato € 20.000)
Superiore a € 40.000
(val. assicurato superiore a €
20.000)
4
Altre imprese
Valore merce
Fino a € 10.000
Costo assicurazione
€ 56,25
Superiore a € 10.000
0.5625% del valore
Modalità pagamento
Bollettino postale o Polizza c/o
Agenzia (4)
Bollettino postale o Polizza c/o
Agenzia (4)
Le polizze non devono essere restituite al titolare ma rimangono agli atti della Camera a corredo
della pratica .
Esempio di calcolo
Valore merce € 21.500,00. Quota assicurazione = € 21.500 x 0,3375 / 100 = € 72,56 (si arrotonda
sempre alla seconda cifra decimale).
Come stipulare la polizza
Al momento della presentazione del modulo di richiesta il competente l'ufficio comunica le
modalità di stipula della polizza in modo che l'interessato possa attivarsi.
Il carnet verrà rilasciato solo dopo la consegna della polizza sottoscritta da parte del richiedente.
I titoli di garanzia necessari sono:
ricevuta di versamento in c/c postale intestato a INA Assitalia , da effettuarsi sul bollettino
di conto corrente postale n. 45536059;
o in alternativa
polizza di cauzionamento per Carnet A.T.A. rilasciata dall'agenzia INA Assitalia sede di
Brindisi- Piazza Cairoli, 5 (dietro presentazione della seguente documentazione:
modulo di richiesta di polizza, precedentemente vistato dalla Camera di Commercio
visura camerale e copia degli ultimi due bilanci (o documentazione relativa allo stato
patrimoniale per i privati)
Quanto costa
Il Carnet ATA costa €60,50 ( €50,00 + IVA) da versare in contanti al momento della richiesta o del
ritiro. Per ogni foglio aggiuntivo è dovuto il corrispettivo di €0,61 ( €0,50 +iva).
4
Le imprese devono stipulare la polizza c/o l'Agenzia quando:
- il valore della merce per un singolo carnet superai € 75.000
- l'importo di € 75.000 viene superato considerando la somma dei carnet richiesti nell'anno solare
- l'azienda richiedente ha sede in altra provincia o è plurilocalizzata (con stabilimenti in diverse province)
5
A queste spese si aggiungono le spese (obbligatorie) di assicurazione a favore di Unioncamere sopra
indicate.
Tempi di Rilascio
Il Carnet ATA viene rilasciato di norma entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della
documentazione completa.
Come si utilizza
Attivazione della validità del Carnet
Dopo il ritiro vanno apposti timbro e firma del legale rappresentante nel foglio verde a inizio carnet.
Le seguenti operazioni vanno poi effettuate ad ogni viaggio.
A) Apertura del Carnet in uscita dall'Italia (o altro stato Comunitario)
Il carnet e la merce vanno presentate alla dogana per consentire il controllo dei prodotti In caso di
esito positivo la dogana timbra il primo spazio disponibile della souche gialla e viene staccato il
primo volet giallo disponibile (con dicitura exportation).
B) Apertura del Carnet in entrata nello Stato Terzo.
Il carnet e la merce vanno presentate alla dogana per consentire il controllo dei prodotti. In caso di
esito positivo la dogana timbra sul primo spazio disponibile della souche bianca e viene staccato il
primo volet bianco disponibile (con dicitura importation).
C) Chiusura del Carnet in uscita dallo Stato Terzo.
L'utilizzatore alla conclusione dell'esportazione temporanea deve obbligatoriamente fermarsi alla
dogana. Questo passaggio è fondamentale per evitare future contestazioni da parte delle dogane del
paese di destinazione. La dogana verifica l'esatta corrispondenza tra merce esportata/riesportata.
In caso di esito positivo la dogana timbra il primo spazio disponibile della seconda souche bianca e
trattiene il secondo volet bianco disponibile (con dicitura re-exportation).
D) Chiusura del Carnet alla dogana italiana (o altro Stato Comunitario)
Il carnet e la merce vanno presentate alla dogana per consentire il controllo della merce. La dogana
verifica l'esatta corrispondenza tra merce esportata/riesportata .
In caso di esito positivo la dogana timbra il primo spazio disponibile della seconda souche gialla e
stacca il secondo volet giallo disponibile (con dicitura re-importation).
E) Restituzione del Carnet alla Camera di Commercio.
Al termine del suo utilizzo - e comunque entro 8 giorni dalla data di scadenza - il Carnet deve essere
restituito alla Camera di Commercio previa chiusura presso la Dogana comunitaria.
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Smarrimento o furto
In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare e operazioni
doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità di Polizia. Esaminata
la denuncia, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all' Unioncamere il duplicato della
copertina del documento in questione, che dovrà essere compilata in modo identico all' originale e
completerà il Carnet con il numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi.
In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere
denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata
reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà
presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione
doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia volet relativo o dichiarazione
sostitutiva). In mancanza della documentazione di reimportazione, la Camera dovrà trasmettere
copia della denuncia alla Direzione Generale Assitalia - Ramo Cauzioni - Ufficio Sinistri -Corso
d'Italia, 33 - 00198 ROMA - e all'Unioncamere e il rilascio di ulteriori Carnets A.T.A. potrà
avvenire solo dietro nulla osta dell'Unioncamere.
Reimportazione ritardata
Se la reimportazione avviene entro un mese dal termine di scadenza e la merce risulta in dogana, la
dogana può consentire la reimportazione ritardata delle merci.
Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla dogana competente
l'autorizzazione alla reimportazione, allegando alla domanda il benestare della Camera di
Commercio emittente (rimessa in termini). Questo non esenta il titolare dall'eventuale pagamento di
diritti doganali se le merci hanno lasciato in ritardo il territorio del paese estero.
Riesportazione dai paesi esteri dopo la data di scadenza
La riesportazione dopo tali termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere, ma
può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti.
Mancata Restituzione del Carnet
Nel caso di mancata restituzione di carnet scaduti entro il termine di 8 giorni dalla scadenza la
Camera dovrà invitare la ditta o la persona interessata a restituire il documento o a fornire
chiarimenti sul mancato adempimento. Il rilascio di ulteriori documenti è subordinato alla
restituzione dei carnet scaduti.
La relativa modulistica ((Manuale Unioncamere Norme e procedure per il rilascio dei carnet Ata )
oltre all'indicazione dei nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito camerale nella presente
sezione commercio estero.
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CERTIFICATI D'ORIGINE
Tale documento certifica il paese dì origine delle merci destinate all'esportazione ed accompagna le
merci esportate in via definitiva.
Il Certificato d'origine può essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il
richiedente ha il domicilio (se persona fisica) o ha la sede legale (se impresa o società con
personalità giuridica). Il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato d'origine anche dalla
Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha un' Unità Locale (Sede Operativa, Stabilimento,
Filiale), oppure dalla Camera di Commercio ove si trova la merce da spedire all'estero con
l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente territorialmente .
Cosa fare per il rilascio
Il richiedente deve :
Richiedere i formulari disponibili presso gli uffici della Camera compilando un apposita
domanda a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (se il titolare/legale
rappresentante non può presentarsi agli sportelli, delega un'altra persona- munita di
documento di identità- a ritirare i formulari). La delega può essere fatta utilizzando lo stesso
modulo di richiesta dei formulari;
Compilare i cinque fogli (4 fogli su carta arabescata e 1 foglio su carta rosa che costituisce
la domanda) che compongono il modulo
Apporre la firma del legale rappresentante dell'impresa sul foglio in carta rosa;
Consegnare il modulo al competente ufficio della Camera di Commercio unitamente alla
seguente documentazione :
a) fattura di vendita in originale o in copia timbrata e sottoscritta in originale dal legale
rappresentante ;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;
c) fattura d'acquisto solo nel caso in cui la merce non sia prodotta dal venditore. Nel caso
in cui questo documento non fosse disponibile, può essere sostituito da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa nella quale il legale
rappresentante dichiara l'origine delle merci;
d) fatture dei fornitori, bolle di importazione e certificati di origine per merce di origine
extra CEE;
e) eventuali documentazione aggiuntiva per casi particolari.
Tempi
I Certificati d'origine vengono consegnati di norma il giorno stesso. L'Ente camerale, in caso di
modalità di compilazione difformi da quelle indicate o in caso in cui valuti che le richieste di
giustificazioni non siano prodotte o qualora le stesse non siano ritenute soddisfacenti, può rifiutare il
rilascio del certificato stesso.
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Costi e modalità di pagamento
diritti di segreteria :
per ogni certificato d'origine: 5,00 euro
per ogni copia di certificato d'origine : 5,00 euro
I diritti potranno essere versati :
in contanti presso lo sportello cassa sito al IV° piano della Camera di Commercio;
con carta POS (Bancomat) allo sportello ubicato nella sede camerale sito al III° piano presso
il registro imprese;
con versamento sul C/C postale n. 239723 intestato a Camera di Commercio Brindisi.
La relativa modulistica (Richiesta formulari certificati d'origine Modalità di compilazione dei
certificati d'origine Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta') oltre all'indicazione dei
nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito camerale nella presente sezione commercio estero.
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LEGALIZZAZIONE FIRMA
La legalizzazione di firma è un atto formale richiesta da numerosi Consolati e Ambasciate estere in
Italia, specie dei paesi arabi. con il quale si dichiara vera ed autentica la firma del funzionario
camerale che ha già firmato uno specifico documento da valere per l'estero .
Generalmente è richiesta per esigenze commerciali e doganali in relazione a esportazione di merci, in
particolare quando la documentazione richiesta dal cliente estero deve essere vistata o dalla Camera
di Commercio italiana all'estero o da un Consolato straniero in Italia (D.P.R. 28-12-2000, n. 445,
art.33).
La legalizzazione della firma può essere richiesta al Servizio Economia Locale della Camera di
Commercio per la vidimazione di documentazione doganale, certificati di origine, fatture ed altri
documenti da valere all'estero.
Il costo di ciascuna legalizzazione è di Euro 3,00.
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VISTO DI CONFORMITÀ FIRMA SU ATTI E DOCUMENTI
Il visto di conformità della firma viene richiesto per esigenze commerciali e doganali, in relazione a
esportazioni di merci nei Paesi terzi, su dichiarazioni o certificazioni redatte dall'impresa
esportatrice (D.P.R. 28-12-2000, n. 445).
Con esso la Camera di Commercio attesta che la firma del titolare di una Ditta o del legale
rappresentante di una società apposta su un documento dell'impresa è conforme a quella depositata
agli atti della Camera di Commercio. Il deposito della firma è effettuato utilizzando l'apposito
registro disponibile presso il Servizio Economia Locale.
I diritti di segreteria ammontano a 3 euro per ogni richiesta
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VISTO DI DEPOSITO SU FATTURE E ALTRI DOCUMENTI
Alcuni Paesi esteri richiedono che sulle fatture destinate all'esportazione delle merci sia apposto un
visto dalla Camera di commercio. Può essere apposto su documenti per l'esportazione quando serva a
perfezionare operazioni con l'estero. Non potendo accertare l'esattezza delle indicazioni contenute nei
documenti emessi da organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti nazionali di certificazione, ONU),
l'Ufficio si limita ad apporre il visto conservando agli atti copia dei documenti stessi.
I diritti di segreteria ammontano a 3 euro per ogni richiesta
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NUMERO MECCANOGRAFICO PER OPERATORI CON L'ESTERO -ITALIANCOM
E' un codice alfanumerico (due caratteri e sei cifre) che viene rilasciato dalla Camera di Commercio
della provincia in cui l'impresa ha la sede legale ed attribuito alle imprese che svolgono
abitualmente un'attività commerciale con l'estero . Ha funzione di rilevanza statistica ed è richiesto
dalle banche ai fini del rilascio della Comunicazione Valutaria statistica (CVS).
I dati raccolti dalla camera attraverso l'assegnazione del numero meccanografico vanno a confluire
nella banca dati ITALIANCOM che a partire dal mese di novembre 2007 ha sostituito la banca dati
SDOE.
Ai sensi della Circolare n. 3576/C del 06.05.2004 del Ministero delle Attività Produttive, il rilascio
del numero meccanografico può avvenire solo a favore di imprese attive, iscritte al Registro delle
imprese tenuto dalla Camera di commercio competente per territorio (avendo riguardo alla sede
legale ovvero all'unità locale), in regola con il versamento del diritto annuale e che abbiano
dimostrato il possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.
L'abitualità ad operare con l'estero dovrà essere comprovata da apposita documentazione che
dimostri il possesso, da parte dell'operatore, di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: DPR 633/1972, D.L. 746/83
convertito con la legge 17/1984 e D.L..331/93 convertito con la legge 427/93);
2. effettuazione diretta e/o in diretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana,
p.e. trading company ) di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno in entrata
e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a €12.500,00;
3. permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale; 4.
partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
5. realizzazione di partnership con società estere;
6. costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;
7. apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE) ;
8. investimenti diretti all'estero (IDE);
9. adozione del franchising in Paesi esteri;
10. stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o agenzia all'estero;
11. costituzione di società all'estero;
12. partecipazione a consorzio temporaneo di imprese all'estero.
Il requisito della abitualità ad operare con l'estero dovrà essere confermato annualmente. A tal
fine ogni operatore titolare di numero meccanografico dovrà, entro il 31 dicembre di ogni
anno - a partire dal 2008 - convalidare la propria posizione anche qualora non siano
intervenute modifiche. Alla convalida, redatta sul modello ItalianCom, dovrà essere allegata
idonea documentazione che attesti l'effettuazione di operazioni con l'estero nei ventiquattro mesi
precedenti (fotocopie di fatture, atti costitutivi, visure camerali all'estero o altri certificati che
attestino una permanenza stabile all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; protocolli di intesa,
contratti di franchising, statuti, ecc. che attestino una partecipazione o un accordo con società
estere). La Camera di commercio sospenderà il rilascio delle attestazioni alle imprese che nell'arco di
ventiquattro mesi non abbiano effettuato operazioni con l'estero ovvero non abbiano confermato
annualmente la loro qualità di esportatori abituali.
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COSA FARE PER OTTENERE IL NUMERO MECCANOGRAFICO
La procedura per il rilascio del "numero meccanografico" richiede la presentazione della seguente
documentazione:
1) questionario ITALIANCOM (Italian Companies Around the world), i cui dati confluiscono
nell'apposita Banca Dati;
2) fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente; 3)
attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali;
4) documentazione attestante la qualifica di operatore abituale con l'estero ( fotocopie di atti
costitutivi, fatture, visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza
stabile all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; protocolli di intesa, contratti di
franchising o statuti che attestino una partecipazione o un accordo con società estere).
Le dichiarazioni poste sul modulo di domanda e i successivi aggiornamenti hanno valore di
dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del
dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni stesse.
COSTI
Il costo dei diritti di segreteria da corrispondere è il seguente:
per nuova assegnazione = € 31,00 euro
per convalida annuale = € 3,00 euro
I diritti potranno essere versati :
in contanti presso lo sportello cassa sito al IV° piano della Camera di Commercio;
con carta POS (Bancomat) allo sportello ubicato nella sede camerale sito al III° piano presso
il registro imprese;
con versamento sul C/C postale n. 239723 intestato a Camera di Commercio Brindisi
La relativa modulistica(Modello ItalianCom per la richiesta/convalida del numero meccanografico), la
normativa di riferimento, oltre all'indicazione dei nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito
camerale nella presente sezione commercio estero.
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CARNET TIR
Il carnet TIR (Transports Internationaux Routiers) è un documento doganale internazionale che
permette, a chi trasporta merci all' estero (extra UE) su strada, l' attraversamento delle frontiere
senza essere sottoposti all' ispezione doganale negli uffici doganali di passaggio, esonerando
così le merci dall' obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all' importazione o all'
esportazione.
Il documento ha validità solo nei paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di
merci, la quale è stata stipulata a Ginevra presso la sede dell' IRU (International Road Transport
Union).
La Camera di commercio di Brindisi non è delegata al rilascio di tale documento
Per il rilascio del Carnet TIR occorre rivolgersi a:
Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio) Ufficio Commercio Estero
Tel.: 06.4704.230/378/235 Fax:06.4871995 e-mail: [email protected]
Orario: lun-ven 09.00 - 13.00
Informazioni e moduli sono scaricabili dal sito: www.unioncamere.net selezionare "Documenti
commercio estero" e poi "Il carnet TIR".
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