P08 -FS-Vendita per corrispondenza, televisione, internet

Transcript

P08 -FS-Vendita per corrispondenza, televisione, internet
Sportello Settimo Milanese
P08 -FS-Vendita per corrispondenza, televisione, internet - rev.5-14.9.2015
Definizione
La “vendita per corrispondenza” è quella che si effettua esclusivamente nei riguardi del consumatore finale e si svolge
mediante scelta sul catalogo (del quale sono in possesso gli acquirenti o che esibisce l’incaricato) della merce che
s’intende acquistare: a ciò segue il conferimento dell’ordine o della commissione all’azienda commerciale e la spedizione
della merce, solitamente a mezzo pacco “in contrassegno”, per l’importo della stessa e delle spese di spedizione. La
vendita può anche essere svolta tramite la televisione o altri sistemi di comunicazione (in particolare il commercio
elettronico o tramite internet). Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente
televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero
della partita IVA.Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività per agenzia d’affari ex art. 115 del TULPS.
Normativa di riferimento
-
Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59"
-
Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
Prerequisiti
La vendita per corrispondenza, televisione, internet, si distingue in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Per esercitare il commercio nel settore non alimentare è necessario essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.
http://www.sportello-settimomilanese.mi.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 14 March, 2017, 17:20
Sportello Settimo Milanese
Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario possedere oltre ai requisiti morali anche quelli
professionali (previsti anch’essi dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010) di seguito indicati:
-
aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
-
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera,
presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
-
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
-
essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari)
Cosa Occorre
Chi desidera vendere per corrispondenza deve presentare al Comune di residenza o, in caso di società, al Comune di cui
la società ha la propria sede legale una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
http://www.sportello-settimomilanese.mi.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 14 March, 2017, 17:20
Sportello Settimo Milanese
Per aprire o modificare un’attività di vendita per corrispondenza occorre presentare esclusivamente per via telematica al
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Settimo Milanese una Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA). Per maggiori dettagli CLICCA QUI·
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell’attività è necessario presentare Modello A (mod. 6-SU45), scheda 1 (mod. 6-SU-47), scheda 2 (mod. 6-SU-48), ricevuta di versamento oneri ASL per il settore alimentare.
Per comunicare subentro e variazioni dell’attività è necessario presentare Modello B (mod. 6-SU-46), scheda 2 (mod. 6-SU48), ricevuta di versamento oneri ASL per il settore alimentare.
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO ASL
La tariffa da versare è di Euro 35,00. Il versamento deve essere effettuato su bollettino di conto corrente postale n.
41078205, intestato a ASL della Provincia di Milano n. 1 - Via Al Donatore di Sangue, 50 - 20013 Magenta. Nella causale
indicare: Cod.66 versamento SCIA
Note
TEMPI DI LEGGE
Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle
di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui sopra.
http://www.sportello-settimomilanese.mi.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 14 March, 2017, 17:20
Sportello Settimo Milanese
TEMPI DI QUALITA’
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la S.C.I.A., l’accertamento dei requisiti e l’inoltro agli altri Enti / uffici
competenti per il controllo di loro pertinenza, vengono effettuati entro 50 giorni dalla data di protocollazione della SCIA. Il
termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa.
http://www.sportello-settimomilanese.mi.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 14 March, 2017, 17:20