breve giuda interpello con sms

Transcript

breve giuda interpello con sms
BREVE GUIDA AL SISTEMA DI INTERPELLO TRAMITE
SMS
DEI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI
ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
LA DISCIPLINA NORMATIVA
Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n.23-130/Leg
“Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni
scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), ed
in particolare artt. 4 e 5.
Deliberazione della Giunta provinciale 23 agosto 2013 n. 1730
(Criteri e modalità di individuazione del personale docente destinatario di una proposta di assunzione
a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto).
VERIFICA NUMERO TELEFONIA MOBILE
Si ricorda che il numero di telefonia mobile che gli istituti scolastici utilizzano per l’invio delle proposte
contrattuali tramite SMS sono quelli conferiti in sede di inserimento nelle graduatorie provinciali per
titoli (per quanto attiene la I fascia delle grad. di istituto) ovvero di inserimento nelle graduatorie di
istituto (II e III fascia).
A tale proposito si suggerisce il controllo del recapito tramite la visualizzazione via web dei dati conferiti.
LA PROPOSTA DI CONTRATTO DI SUPPLENZA
Gli istituti interpellano gli aspiranti docenti nel rispetto dell’ordine di graduatoria inviando una proposta
contrattuale tramite SMS il cui testo contiene le seguenti informazioni:
•
istituto scolastico proponente
•
tipo posto/classe di concorso
•
durata e tipo contratto
•
numero telefonico da contattare per confermare accettazione oppure rifiuto della proposta.
L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SUPPLENZA
IL COME
Gli aspiranti docenti se interessati alla proposta di assunzione ricevuta via SMS devono contattare
entro le ore
9.00 del giorno indicato nell’SMS l’istituto proponente.
GLI EFFETTI
Alla chiusura del termine di cui sopra l’istituzione scolastica verifica le accettazioni pervenute e
procede alla conferma del contratto nei confronti del docente avente diritto secondo l’ordine di
graduatoria.
L’istituzione scolastica informerà telefonicamente il docente dell’avvenuta conferma informandolo dei
termini di assunzione in servizio.
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà sottoscritto presso l’istituzione scolastica.
IL RIFIUTO DI UNA PROPOSTA DI SUPPLENZA
Gli aspiranti docenti se NON interessati alla proposta di assunzione ricevuta via SMS possono:
•
contattare entro le ore 9.00 del giorno indicato nell’SMS l’istituto proponente e comunicare la
non accettazione della proposta di supplenza
•
non contattare l’istituto proponente entro le ore 9.00 del giorno indicato nell’SMS.
Il silenzio infatti è equiparato a rifiuto.
MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI SUPPLENZA
SANZIONI
La mancata accettazione (tacita o espressa) della proposta di supplenza a tempo orario pieno
comporta l’applicazione di una sanzione differenziata:
•
rifiuto di una supplenza breve di durata (pari) o inferiore ai 60 giorni il docente non potrà
essere interpellato dall’istituto che ha effettuato la chiamata per le successive supplenze
temporanee relative al medesimo insegnamento che si presenteranno entro il 31
gennaio se la proposta rifiutata ricade entro il 31 gennaio; oppure per le successive
supplenze che si presenteranno fino alla fine delle attività didattiche se la proposta viene
effettuata dopo il 31 gennaio.
Conseguentemente per l’anno scolastico in corso l’istituzione scolastica non proporrà le
supplenze
che
si
renderanno
disponibili
successivamente
per
il
medesimo
insegnamento entro i termini stabiliti, ma sarà comunque possibile ricevere proposte di
supplenza sia dalle altre istituzioni scolastiche nelle quali si è presenti in graduatoria di
istituto sia dall’istituto del quale si è rifiutata la supplenza per altre classi di
concorso/posto di insegnamento.
•
rifiuto di incarico annuale o supplenza temporanea superiore ai 60 giorni il docente non
potrà essere interpellato dall’istituto che ha effettuato la chiamata per i successivi
incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili.
Conseguentemente per l’anno scolastico in corso l’istituzione scolastica non proporrà
più nessuna supplenza, ma sarà comunque possibile ricevere proposte di supplenza da
parte dalle altre istituzioni scolastiche nelle quali si è presenti in graduatoria di istituto
anche per la classe di concorso per la quale si è rifiutata la proposta di supplenza.
La mancata accettazione di una proposta di supplenza ad uno spezzone orario non
prevede l’applicazione di nessuna sanzione.
Non si applicano le sanzioni relative alla mancata accettazione della proposta di
supplenza nel caso in cui l’aspirante abbia in corso un contatto di lavoro come docente
nelle scuole provinciali a carattere statale, nelle istituzioni formative provinciali e nelle
scuole dell’infanzia provinciali.
MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO A SEGUITO
DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SUPPLENZA
SANZIONI
Se a seguito della formale accettazione della proposta di assunzione il docente individuato quale
avente diritto non assume servizio entro il termine comunicato dall’istituzione scolastica si applica
la sanzione che prevede l’impossibilità di conseguire sia incarichi annuali sia supplenze
temporanee (supplenze brevi e supplenze fino al termine delle attività didattiche) per tutte le
graduatorie del medesimo insegnamento.
Conseguentemente per l’anno scolastico in corso non si riceveranno altre proposte di supplenza
da tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento per il posto/classe di concorso per il
quale non si è assunto servizio a seguito della formale accettazione, sarà invece possibile
ricevere proposte di supplenza per le eventuali altre graduatorie in cui si risulti inseriti.
RINUNCIA AD UNA PROROGA O CONFERMA DEL CONTRATTO
Il docente che rinuncia ad una proroga o ad una conferma contrattuale relativa ad un posto orario
pieno docente non potrà essere interpellato dall’istituto che ha effettuato la chiamata per i
successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili.
Conseguentemente per l’anno scolastico in corso l’istituzione scolastica non proporrà più
nessuna supplenza, ma sarà comunque possibile ricevere proposte di supplenza da parte dalle
altre istituzioni scolastiche nelle quali si è presenti in graduatoria di istituto anche per la classe di
concorso per la quale si è rifiutata la proroga/conferma contrattuale.
Nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto della proroga o conferma del contratto quando si
tratta di spezzone orario.
ABBANDONO DEL SERVIZIO
Se a seguito dell’assunzione in servizio il docente presenta le proprie dimissioni, perde la
possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutti gli insegnamenti e in
tutte le istituzioni scolastiche.
Conseguentemente per l’anno scolastico in corso il docente che abbandona il servizio non
riceverà nessuna ulteriore proposta di supplenza.
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Entro il 30 aprile il docente in servizio con un contratto con scadenza anteriore alla fine delle
lezioni può risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro in essere per accettarne un altro fino al
termine delle lezioni, dell’attività didattica o dell’anno scolastico.
FAQ
1) Sono un docente che ha ricevuto una proposta di supplenza cosa devo fare?
R. Se interessato alla proposta di supplenze deve contattare l’istituzione scolastica entro le
ore 9.00 del giorno indicato nell’SMS per comunicare la sua accettazione.
2) Se non contatto l’istituzione scolastica entro le ore 9.00 cosa succede?
R. Se non contatta l’istituzione scolastica per accettare la proposta di supplenza viene
considerato rinunciatario alla stessa.
3) Posso contattare la scuola tramite e-mail o fax?
R. NO
4) Quali sono le conseguenze in caso di rinuncia ad una proposta di supplenza di uno
spezzone orario?
R. Nessuna, se la proposta di supplenza è relativa ad uno spezzone orario (< alle 24 ore per
la scuola primaria e < alle 18 per la scuola secondaria di I e II grado).
5) Se non accetto una proposta di supplenza ad uno spezzone orario per tutto l’anno
scolastico non vengo sanzionato?
R. Non viene irrogata alcuna sanzione in quanto la durata della supplenza (incarico annuale,
supplenza fino al termine delle attività didattiche, supplenza breve) non rileva.
6) Quali sono le conseguenze in caso di rinuncia ad una proposta di supplenza di uno
posto orario pieno?
R. Se la proposta di supplenza è relativa ad un posto orario pieno si applicano le sanzioni che
cambiano in relazione alla durata della supplenza. (cfr faq 6 e 7)
7) Se rinuncio ad una proposta di supplenza a posto orario pieno pari o inferiore ai 60
giorni cosa succede?
R. L’istituto che Le ha proposto la supplenza non le proporrà più altre supplenze relative a
quell’insegnamento fino al 31 gennaio, se invece la supplenza rifiutata era stata proposta
dopo il 31 gennaio non riceverà ulteriori supplenze relative a quell’insegnamento/posto che
dovessero rendersi disponibili dal 1 febbraio alla fine delle lezioni.
7. 1 Potrò ricevere altre proposte di supplenza da quell’istituto presso il quale ho
rinunciato ad una supplenza pari o inferiore ai 60 giorni?
R. L’istituto le potrà proporre le supplenze relative alle classi di concorso per le quali lei non
ha rinunciato; e successivamente decorsi i termini di applicazione della sanzione anche le
supplenze per la classe di concorso per la quale ha rifiutato.
7.2 Le altre istituzioni scolastiche mi possono proporre delle supplenze?
R. Si, le altre istituzioni scolastiche nelle quali è presente nelle graduatorie di istituto potranno
proporle altre supplenze.
8) Se rinuncio ad una proposta di supplenza a posto orario superiore ai 60 giorni cosa
succede?
R. L’istituto che Le ha proposto la supplenza non le proporrà per l’anno scolastico in corso
nessuna altra supplenza né relativa alla graduatoria per cui ha rifiutato l’incarico né da altre
graduatorie nelle quali risulti inserito.
8.1 Le altre istituzioni scolastiche mi potranno proporre delle supplenze?
R. Si, le altre istituzioni scolastiche nelle quali è presente nelle graduatorie di istituto potranno
proporle altre supplenze, in quanto la sanzione riguarda solamente la scuola che le proposto
la supplenza
9) Ho ricevuto una proposta di supplenza ma ho già un contratto di lavoro come docente
presso una scuola provinciale posso rinunciare senza che mi vengano applicate
sanzioni
R. Si
10) Ho ricevuto una proposta di supplenza ma ho già un contratto di lavoro come docente
presso un’istituzione formativa provinciale posso rinunciare senza che mi vengano
applicate sanzioni?
R. Si
11) Ho ricevuto una proposta di supplenza ma ho già un contratto di lavoro come docente
presso una scuola dell’infanzia provinciale posso rinunciare senza che mi vengano
applicate sanzioni?
R. Sì
12) Ho accettato una proposta di supplenza e l’istituto mi ha richiamato per comunicarmi
che sono stato individuato quale avente diritto posso rinunciare?
R. Si, ma se non assume servizio presso l’istituto che l’ha individuata quale avente diritto non
potrà ricevere per l’intero anno scolastico per quell’insegnamento altre proposte di supplenza.
12. 1 Potrò ricevere altre proposte di supplenza da quell’istituto?
R. Per altre classi di concorso.
12.2 Le altre istituzioni scolastiche mi potranno proporre delle supplenze?
R. Per altre classi di concorso.
13) Ho accettato una proposta di supplenza per uno spezzone orario e successivamente
un’altro istituto mi propone una supplenza per uno spezzone orario oppure per un
posto orario pieno sulla stessa classe di concorso posso accettarla?
R. No, l’istituto presso il quale non ha assunto servizio applicherà la sanzione (cfr faq 8).
14) Ho accettato una proposta di supplenza per uno spezzone orario e successivamente
un’altro istituto mi propone una supplenza per uno spezzone orario oppure per un
posto orario pieno sulla altra classe di concorso posso accettarla?
R. Si.
15) Sono un docente che ha accettato una proposta di supplenza a posto orario pieno fino
al 21 dicembre, successivamente un altro istituto mi propone una supplenza per uno
spezzone orario che termina il 9 giugno posso accettarla?
R. Si, entro il 30 aprile è possibile risolvere anticipatamente il contratto con scadenza
anteriore al termine delle lezioni per accettarne uno con scadenza alla fine delle lezioni,
dell’attività didattica (30 giugno), dell’anno scolastico (31 agosto).
16) Sono un docente in servizio con un contratto di 12 ore fino al termine delle attività
lezioni, e mi propongono una supplenza di 24 ore fino al termine delle attività
didattiche e quindi più favorevole come orario posso abbandonare il servizio senza
l’applicazione di sanzioni?
R. No, salvo quanto indicato nella fax n.14 l’abbandono del servizio prevede l’applicazione
della sanzione che comporta l’impossibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze
temporanee per tutti gli insegnamenti e in tutte le istituzioni scolastiche per l’anno scolastico
in corso.
17) Ho un contratto a posto orario pieno in scadenza e l’istituto mi ha proposto una
proroga/conferma se non la accetto ci sono delle sanzioni?
R. Si, nel caso di non accettazione di una proroga/conferma a posto orario pieno, l’istituzione
scolastica che le ha fatto la proposta non la chiamerà per l’anno scolastico in corso più per
tutte le successive supplenze che dovessero rendersi disponibili.
Le altre istituzioni scolastiche mi potranno proporre delle supplenze?
R. Si, le altre istituzioni scolastiche nelle quali è presente nelle graduatorie di istituto potranno
proporle altre supplenze.
18) Ho un contratto per uno spezzone orario in scadenza e l’istituto mi ha proposto una
proroga/conferma se non la accetto ci sono delle sanzioni?
R. No, nel caso di non accettazione di una proroga/conferma per uno spezzone orario non ci
sono sanzioni.
19) Dove posso consultare gli elenchi dei posti disponibili per il conferimento degli
incarichi?
R. Sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche sono pubblicati sia i posti disponibili
dopo le operazioni di convocazione svoltesi presso il Servizio competente, che gli ulteriori
posti destinabili a supplenza ed il cui conferimento è di diretta competenza delle istituzioni
scolastiche medesime.
20) Dove posso consultare la mia posizione in graduatoria di istituto?
R. Sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche.
21) Quando prendono avvio le operazioni di interpello da parte delle istituzioni
scolastiche?
R. Le singole istituzioni scolastiche possono avviare le operazioni di interpello dopo il nulla
osta rilasciato dal Servizio competente. in ogni caso tale nulla osta non viene rilasciato mai
prima del primo settembre di ciascun anno.
22) Le istituzioni scolastiche scelgono liberamente l’ordine di avvio degli interpelli?
R. Le prime tre giornate di interpello sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche
secondo il calendario stabilito dal servizio competente. Esaurite le prime tre giornate
ciascuna istituzione scolastica procede liberamente all’interpello per completare il proprio
fabbisogno organico.
23) Come faccio a conoscere il calendario di avvio degli interpelli?
R. Il calendario è pubblicato sia sui siti delle istituzioni scolastiche che sul portale tematico
della scuola trentina www.vivoscuola.it almeno il giorno prima dell’avvio delle operazioni. Si
suggerisce quindi di tenere monitorati i predetti siti a partire dal 1 settembre.
24) Il sistema di interpello tramite SMS vale solo per le operazioni in avvio di anno
scolastico?
R. NO: le istituzioni scolastiche procedono al conferimento di supplenze tramite SMS per tutti
gli incarichi anche in corso di anno scolastico.