Elenco generale
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Elenco generale
ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l’anno 2015 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COD. REG. ALIQUOTA UNICA SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI NORME DI RIFERIMENTO fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro ABRUZZO 01 1,73% Art. 6 comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1, comma 174, legge n. 311/2004. Art. 1, comma 8, L.R. 12 dicembre 2006 , n. 44. oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro BASILICATA fino a 15.000 euro 1,23% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,23% 02 oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,73% oltre 75.000 euro 2,33% si applica l'aliquota ridotta dell'1,23 in caso di Art. 16, commi 3 e 4, L.R. n. 8/2014 due o piu' figli fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, DPR N. 917/1986 o nel caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili è compresa tra 55,00075,000 euro fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro BOLZANO 03 1,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro A tutti i contribuenti spetta una deduzione di 20.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d’imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi Art. 21-sexiesdecies , L.P. 11 agosto 1998, n. 9. di carico. Nella verifica della soglia per Art. 1, comma 2, L.P. 23 dicembre 2010, n. 15 ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti mentre non si tiene conto della citata deduzione di 20.000 euro. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta. oltre 75.000 euro fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro CALABRIA 04 1,73% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro Art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art.6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68. Art. 1 della L.R. 7 agosto 2002 n.30, come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2006, n.1 oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro CAMPANIA 05 2,03% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro Art. 50, del D.Lgs. n. 446/1997. Art. 28, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. Art. 6, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006. Art. 2, commi 77, 78, 79, 80, 86 legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 16, comma 9, del D.L. n. 83/2012. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013 n. 76; L.R. 16 gennaio 2014, n. 4 EMILIA-ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA 06 07 fino a 15.000 euro 1,33% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,93% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 2,03% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 2,23% oltre 75.000 euro 2,33% fino a 15.000 euro 0,70% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,23% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,23% oltre 75.000 euro 1,23% Art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ed art. 2 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 19, come modificato dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 17. reddito imponibile fino a euro 15.000 aliquota 0,70%; reddito imponibile superiore a euro Art. 50 D.Lgs. 446/1997. L.R. 25 luglio 2012, n.14, art. 1, comma 5 15.000 aliquota 1,23% sull'intero importo LAZIO fino a 15.000 euro 1,73% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 3,33% 08 oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 3,33% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 3,33% oltre 75.000 euro 3,33% Applicazione aliquota addizionale regionale all'IRPEF pari all'1,73% per i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro; b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; c) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro, Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011; Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004 e s.m.i.; Art. 2, comma1, L.R. n. 17/2014 Art. 1, L.R. n. 11/2015 LIGURIA LOMBARDIA MARCHE 09 10 11 fino a 15.000 euro 1,23% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,81% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 2,31% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 2,32% oltre 75.000 euro 2,33% fino a 15.000 euro 1,23% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,58% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,72% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,73% oltre 75.000 euro 1,74% fino a 15.000 euro 1,23% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,53% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,70% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,72% oltre 75.000 euro 1,73% Art. 6, comma 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e art. 28 L.R. 23 dicembre 2013, n. 41 Comma 1-ter , art. 72, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36 Art. 6 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37. Art. 29, comma 3- bis , della L.R. 24 dicembre 2008, n.37. Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 MOLISE PIEMONTE 12 13 fino a 15.000 euro 2,03% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 2,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 2,43% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 2,53% oltre 75.000 euro 2,63% Art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2001 (aliquota base addizionale reg IRPEF). Articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed articolo 2, commi 88 e 88 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 2 della L.R. n. 9/2013. Verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei L.E.A. del 09/04/2015. fino a 15.000 euro 1,62% A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche): oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 2,13% € 250,00 per ogni figlio portatore di handicap; oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 2,75% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 3,32% oltre 75.000 euro 3,33% € 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, L.R. n. 23/2013 compresi i figli naturali riconosciuti, i figli L.R. n. 22/2014 adottivi o affidati. Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicheranno le disposizioni previste per le analoghe agevolazioni nazionali ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c) e commi seguenti del TUIR. PUGLIA 14 fino a 15.000 euro 1,33% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,43% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,71% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,72% oltre 75.000 euro 1,73% Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia per l’anno 2015 1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni previste dal comma 1 dell’articolo 12 del dpr 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, D. Lgs. n. 446/1997 art. 50, comma 2. l’integrazione sociale e i diritti delle persone D. Lgs. n. 68/2011 art. 6, comma 1 handicappate). L.R. n. 52 del 23.12.2014 art. 4 e art. 5 2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 12 del dpr 917/1986. 3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2015, è stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – U.P.B. 05.01.01. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3. fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro SARDEGNA 15 1,23% Art. 50 D.Lgs. n. 446 del 1997 oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro SICILIA 16 1,73% Art. 1 comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; L.R. 2 maggio 2007, n.12, art.1, comma 1, lett. a); Legge 23 dicembre 2009, n.191,art.2, commi 80-87; Art.28 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214; L.R. 28 gennaio 2014, n.5, art.3 comma 12; L.R. 9 febbraio 2015, n.4, art.1 comma 4. oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro TOSCANA 17 fino a 15.000 euro 1,42% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,43% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,68% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,72% oltre 75.000 euro 1,73% L.R. n. 77/2012, modificata da L.R. n. 19/2013 fino a 15.000 euro L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è ridotta a zero per i titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non Art. 16 della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, come modificato dalla L.P. 6 superiore a 15.000 euro. I titolari di reddito da marzo 2015, n. 4. pensione aventi un reddito imponibile superiore a 15.000 euro applicano l'aliquota dell'1,23% sull'intero reddito imponibile. oltre 15.000 e fino a 28.000 euro TRENTO 18 1,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro UMBRIA 19 fino a 15.000 euro 1,23% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 1,63% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 1,68% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 1,73% oltre 75.000 euro 1,83% L.R. n. 29 del 16 dicembre 2013 fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro VALLE D'AOSTA 20 1,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro Art. 50, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come integrato dall’art. 28, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro VENETO 21 1,23% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro Aliquota agevolata pari allo 0,9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000 € e i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000 €. L.R. n. 19/2005 art. 1, comma 5 Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore a euro 45.000.