Elenco generale

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Elenco generale
ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l’anno 2015
REGIONE
O PROVINCIA
AUTONOMA
COD.
REG.
ALIQUOTA
UNICA
SCAGLIONI DI REDDITO
ALIQUOTA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
NORME DI RIFERIMENTO
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
ABRUZZO
01
1,73%
Art. 6 comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1, comma 174, legge n.
311/2004. Art. 1, comma 8, L.R. 12 dicembre 2006 , n. 44.
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
BASILICATA
fino a 15.000 euro
1,23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,23%
02
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,73%
oltre 75.000 euro
2,33%
si applica l'aliquota ridotta dell'1,23 in caso di Art. 16, commi 3 e 4, L.R. n. 8/2014
due o piu' figli fiscalmente a carico ex art. 12,
comma 2, DPR N. 917/1986 o nel caso di figli
a carico di più soggetti se la somma dei
redditi imponibili è compresa tra 55,00075,000 euro
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
BOLZANO
03
1,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
A tutti i contribuenti spetta una deduzione di
20.000 euro.
Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale Irpef non superiore
a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una
detrazione d’imposta di 252 euro per ogni
figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi Art. 21-sexiesdecies , L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
di carico. Nella verifica della soglia per
Art. 1, comma 2, L.P. 23 dicembre 2010, n. 15
ottenere la detrazione figli (70.000) si deve
tener conto anche del reddito assoggettato a
cedolare secca sugli affitti mentre non si tiene
conto della citata deduzione di 20.000 euro.
Se l’imposta dovuta è minore della detrazione
non sorge alcun credito d’imposta.
oltre 75.000 euro
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
CALABRIA
04
1,73%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
Art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art.6, comma
1, lettera a), del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68. Art. 1 della L.R. 7 agosto
2002 n.30, come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2006, n.1
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
CAMPANIA
05
2,03%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
Art. 50, del D.Lgs. n. 446/1997. Art. 28, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011
n. 201. Art. 6, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1, comma 174,
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 1, comma 796, lett. b), della legge
n. 296/2006. Art. 2, commi 77, 78, 79, 80, 86 legge 23 dicembre 2009,
n. 191. Art. 16, comma 9, del D.L. n. 83/2012. Art. 11, comma 15, D.L.
28 giugno 2013 n. 76; L.R. 16 gennaio 2014, n. 4
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
06
07
fino a 15.000 euro
1,33%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,93%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
2,03%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
2,23%
oltre 75.000 euro
2,33%
fino a 15.000 euro
0,70%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,23%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,23%
oltre 75.000 euro
1,23%
Art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ed art. 2 della L.R. 20 dicembre
2006, n. 19, come modificato dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 17.
reddito imponibile fino a euro 15.000 aliquota
0,70%; reddito imponibile superiore a euro
Art. 50 D.Lgs. 446/1997. L.R. 25 luglio 2012, n.14, art. 1, comma 5
15.000 aliquota 1,23% sull'intero importo
LAZIO
fino a 15.000 euro
1,73%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
3,33%
08
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
3,33%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
3,33%
oltre 75.000 euro
3,33%
Applicazione aliquota addizionale regionale
all'IRPEF pari all'1,73% per i soggetti:
a) con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale all’IRPEF non
superiore a 35.000,00 euro;
b) con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale all’IRPEF non
superiore a 50.000,00 euro, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi) e successive
modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli.
Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la
maggiorazione non si applica solo nel caso in
cui la somma dei redditi imponibili ai fini
dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali
soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La
soglia di reddito imponibile di cui al presente
comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni
figlio a carico oltre il terzo;
c) con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale all’IRPEF non
superiore a 50.000,00 euro, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986
e successive modifiche, aventi fiscalmente a
carico uno o più figli portatori di handicap ai
sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate). Qualora i figli siano a carico di
più soggetti, la maggiorazione non si applica
solo nel caso in cui la somma dei redditi
imponibili ai fini dell’addizionale regionale
all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a
50.000,00 euro,
Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011;
Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004 e s.m.i.;
Art. 2, comma1, L.R. n. 17/2014
Art. 1, L.R. n. 11/2015
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
09
10
11
fino a 15.000 euro
1,23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,81%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
2,31%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
2,32%
oltre 75.000 euro
2,33%
fino a 15.000 euro
1,23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,58%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,72%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,73%
oltre 75.000 euro
1,74%
fino a 15.000 euro
1,23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,53%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,72%
oltre 75.000 euro
1,73%
Art. 6, comma 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e art. 28 L.R. 23 dicembre
2013, n. 41
Comma 1-ter , art. 72, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, introdotto dall'art. 2,
comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36
Art. 6 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37. Art. 29, comma 3- bis , della
L.R. 24 dicembre 2008, n.37. Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446. Art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
MOLISE
PIEMONTE
12
13
fino a 15.000 euro
2,03%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
2,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
2,43%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
2,53%
oltre 75.000 euro
2,63%
Art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2001 (aliquota base addizionale reg
IRPEF). Articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed
articolo 2, commi 88 e 88 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art.
2 della L.R. n. 9/2013. Verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per
la verifica dei L.E.A. del 09/04/2015.
fino a 15.000 euro
1,62%
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni
per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del
TUIR sono maggiorate delle seguenti
detrazioni regionali (teoriche):
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
2,13%
€ 250,00 per ogni figlio portatore di handicap;
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
2,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
3,32%
oltre 75.000 euro
3,33%
€ 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a
carico, per ciascun figlio, a partire dal primo,
L.R. n. 23/2013
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
L.R. n. 22/2014
adottivi o affidati.
Per determinare gli importi delle detrazioni
effettivamente spettanti si applicheranno le
disposizioni previste per le analoghe
agevolazioni nazionali ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lettera c) e commi seguenti del
TUIR.
PUGLIA
14
fino a 15.000 euro
1,33%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,43%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,71%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,72%
oltre 75.000 euro
1,73%
Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF
per carichi di famiglia per l’anno 2015
1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni
previste dal comma 1 dell’articolo 12 del dpr
917/1986 sono maggiorate, nell’ambito
dell’addizionale regionale all’IRPEF e
secondo quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 6 del d.lgs. 68/2011, dei seguenti
importi:
a) 20 euro per i contribuenti con più di tre
figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal
primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della
lettera a) è aumentata di un importo pari a
375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
D. Lgs. n. 446/1997 art. 50, comma 2.
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
D. Lgs. n. 68/2011 art. 6, comma 1
handicappate).
L.R. n. 52 del 23.12.2014 art. 4 e art. 5
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione
delle detrazioni si applicano le disposizioni
previste dalla lettera c) del comma 1 e dal
comma 2 dell’articolo 12 del dpr 917/1986.
3. Qualora il livello di reddito e la relativa
imposta, calcolata su base familiare, non
consenta la fruizione delle detrazioni di cui al
comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di
misure di sostegno economico diretto
equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine,
per l’esercizio finanziario 2015, è stanziato
l’importo, in termini di competenza e cassa, di
2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo
di spesa n. 783034 – U.P.B. 05.01.01.
4. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, disciplina le modalità
meramente applicative per l’accesso alle
misure di cui al comma 3.
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
SARDEGNA
15
1,23%
Art. 50 D.Lgs. n. 446 del 1997
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
SICILIA
16
1,73%
Art. 1 comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; L.R. 2
maggio 2007, n.12, art.1, comma 1, lett. a); Legge 23 dicembre 2009,
n.191,art.2, commi 80-87; Art.28 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito
con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214; L.R. 28 gennaio 2014,
n.5, art.3 comma 12; L.R. 9 febbraio 2015, n.4, art.1 comma 4.
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
TOSCANA
17
fino a 15.000 euro
1,42%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,43%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,68%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,72%
oltre 75.000 euro
1,73%
L.R. n. 77/2012, modificata da L.R. n. 19/2013
fino a 15.000 euro
L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
è ridotta a zero per i titolari di reddito da
pensione aventi un reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale all'IRPEF non
Art. 16 della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, come modificato dalla L.P. 6
superiore a 15.000 euro. I titolari di reddito da marzo 2015, n. 4.
pensione aventi un reddito imponibile
superiore a 15.000 euro applicano l'aliquota
dell'1,23% sull'intero reddito imponibile.
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
TRENTO
18
1,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
UMBRIA
19
fino a 15.000 euro
1,23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
1,63%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
1,68%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
1,73%
oltre 75.000 euro
1,83%
L.R. n. 29 del 16 dicembre 2013
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
VALLE D'AOSTA
20
1,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
Art. 50, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come
integrato dall’art. 28, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
VENETO
21
1,23%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
Aliquota agevolata pari allo 0,9% per i
soggetti disabili con un reddito imponibile non
superiore a euro 45.000 € e i contribuenti con
un familiare disabile fiscalmente a carico e
con un reddito imponibile non superiore a
euro 45.000 €.
L.R. n. 19/2005 art. 1, comma 5
Se la persona con disabilità è fiscalmente a
carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si
applica a condizione che la somma dei redditi
delle persone di cui è a carico non sia
superiore a euro 45.000.