Diapositiva 1 - Unindustria Reggio Emilia
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INTERNET E LA TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB I Pomeriggi della Proprietà Industriale Avv. Angela Di Blasio Dott.ssa Caterina Caizzone UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 1 Sommario Di che cosa parleremo… • La violazione del marchio nel web • Pratiche di concorrenza sleale nel web • I siti web e la loro tutela • Internet e i social network • Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line • Azioni per prevenire la contraffazione in rete • Azioni per reprimere la contraffazione in rete • La giurisdizione in Internet UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 2 22 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 3 3 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB • Cos’è un “nome a dominio” (“domain name”)? è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet) http://www.bugnion.it Dominio di terzo livello o sottodominio Protocollo livello applicazione Dominio di secondo livello (Second Level Domain – SLD) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 Dominio di primo livello (Top Level Domain - TLD), (ccTLD) Lettura da destra a sinistra 4 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB • Cos’è un “marchio” (di impresa)? è un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi di una certa impresa dai prodotti o servizi della concorrenza • Cos’è il “brand”? è uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 5 5 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Abbiamo individuato almeno 7 violazioni di marchio realizzate in Internet e con Internet Quali funzioni del marchio vengono maggiormente violate? • Funzione distintiva (identificazione della fonte di provenienza del prodotto) effetto: confusione • Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio notorio / di rinomanza / famoso) conseguenza: vantaggio indebito (“traffic diversion”) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 6 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 1) Presenza all’interno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici o affini, recanti marchi identici o simili con conseguente rischio di confusione Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo (…) di usare nell’attività economica (…) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 7 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o analoga) attività economica alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 8 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 3) Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito con cui viene svolta una diversa attività economica Es: apple-shoes.com Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22, co. 2 cpi) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 9 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 4) Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui (“cybersquatting” o “domain grabbing”) Scopo della registrazione: - impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente; - trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c., art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 10 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 5) Uso del marchio altrui come metatag nell’ambito di un servizio di ricerca Internet (es: Google) I motori di ricerca utilizzano per l’indicizzazione dei siti: • • • • • • • il nome del sito il titolo della pagina i metatag description e keywords il testo della pagina frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina i link la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. “google bombing”) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 11 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Cosa sono i meta-tag? I meta-tag sono “etichette nascoste” (tag ovvero “marcatori”) all’interno del codice HTML, che forniscono informazioni sul contenuto della pagina web Scopo: facilitare l’indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati “spiders” UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 12 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L’uso del marchio del concorrente come metatag raramente ha lo scopo di creare confusione con l’attività del sito del terzo (confusione che comunque si verifica nella fase “prevendita”) Lo scopo principale è di sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando così il numero di accessi al proprio sito e il valore del sito UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 13 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L’uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.) (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 14 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 6) Uso del marchio altrui come Internet keyword nell’ambito del servizio di posizionamento dei motori di ricerca (es. AdWords di Google) Tale servizio (a pagamento) consente, mediante l’acquisto di parole chiave (key-words), di far apparire il proprio annuncio come “link sponsorizzato” ogni volta che, attraverso un motore di ricerca, si inizia una ricerca con quella parola chiave Accanto e/o al di sopra dei risultati che compaiono in ordine di attinenza al contenuto o al posizionamento di metatag, si visualizzano i risultati sponsorizzati (in una colonna diversa o su di un livello superiore) che, di solito, recano, la dicitura “annunci” Normalmente è l’inserzionista a stabilire il costo massimo -per-clic UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 15 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB .. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWord UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 16 16 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L’uso del marchio altrui come key-word può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi) c.c.) Posizione prevalente della giurisprudenza concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in quanto, non potendo l’utente rendersi conto dell’uso del segno, la contraffazione sarebbe invisibile. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 17 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009 il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro la condotta di terzi che, nell’interesse ma all’insaputa di Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio “Avis” per l’attivazione del link sponsorizzato Sixt. “Avis” compariva inoltre nell’annuncio stesso cliccando il quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt È stata riconosciuta sia la contraffazione di marchio (ex art 20 cpi) che la concorrenza sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 18 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (CGE, sentenza 22.09.11, caso C323/09) Vendita e consegna di fiori a domicilio Utilizzo di “Interflora” come keyword per pubblicizzare il proprio annuncio relativo a vendita e consegna di fiori a domicilio UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 19 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Interflora affermava un diritto quasi assoluto, da parte del titolare del marchio, ampio fino a coprire tutte le funzioni del marchio. Marks & Spencer affermava che il diritto del titolare del marchio a un uso esclusivo non poteva pregiudicare la libera concorrenza e diventare un modo per impedire l’ingresso di altri soggetti in un mercato UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 20 20 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (1) Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio nell’ambito del “keyword advertising” quando tale uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Funzione di indicazione di origine Viola la funzione di indicazione di origine quando la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all’utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio (o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo) oppure, al contrario, da un terzo. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 21 21 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (2) funzione di pubblicità del marchio. La CG sembra quasi escludere che l’utilizzo da parte di un terzo soggetto di una parola chiave che corrisponda ad un marchio di un concorrente possa di per sé solo configurare una violazione funzione di pubblicità funzione di investimento del marchio qualora l’uso da parte di un terzo di una parola chiave che corrisponda ad un marchio di un concorrente intralci, in modo sostanziale, l’utilizzo da parte del titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli a se fedeli, si deve considerare che questo tipo di utilizzo viola la funzione d’investimento del marchio UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 22 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (3) Marchio che gode di notorietà Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio da parte di un terzo nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 23 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (4) Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio. In effetti La CG ha cercato di trovare una soluzione che contemperasse gli interessi dei titolari dei marchi, gli interessi dei concorrenti ad utilizzare tutte le possibili strategie di marketing e l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni veritiere e non ingannevoli UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 24 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui .. nel testo della pagina web .. nelle didascalie di immagini .. come link .. come “username” per l’account (es: facebook.com/bugnion) Scopo: “traffic diversion”, ossia deviare / dirottare traffico Internet UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 25 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 8) Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna all’interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio (“gripe site”, es: nikesucks.com) Uso illecito? Contemperamento di opposti interessi Libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero Tutela del marchio e della sua reputazione (interesse privatistico) (diritto costituzionalmente garantito) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 26 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 27 27 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro In genere il “surface linking”, ossia il collegamento con la home page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna confusione. Per contro, il “deep linking” (collegamento ad una pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo l’apertura di una nuova finestra del browser) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 28 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB FRAMING Attraverso tale sistema, l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, verrà collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina verrà visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari posti su questo continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 29 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) in quanto induce gli utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento parassitario dell'attività altrui UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 30 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Il Typosquatting è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma contenente un refuso (in inglese, “typo”: refuso tipografico e “squatting”, occupazione abusiva). Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nell’URL (sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato) Contraffazione di marchio e concorrenza sleale UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 31 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro. Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di persone; più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per quel sito UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 32 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Page-jacking: il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web. concorrenza sleale confusoria; possibile violazione del diritto d’autore UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 33 I SITI WEB E LA LORO TUTELA UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 34 34 34 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Un sito web può essere tutelato: • come opera dell’ingegno di carattere creativo attraverso il diritto d’autore (L. 633/41) • attraverso l’art. 2598 c.c. che sanziona gli atti di concorrenza sleale • come opera di design attraverso il disegno e modello industriale (artt. 31 e ss. cpi) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 35 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Un sito web può essere qualificato come opera multimediale dinamica Il diritto d’autore può avere ad oggetto: 1) i singoli contenuti della pagina (es: testi, fotografie, disegni, ecc…); 2) l’opera collettiva derivante dalla scelta, organizzazione / coordinamento degli elementi del punto 1); 3) Il c.d. “look&feel”, ossia la veste grafica del sito quale risulta dall’insieme di colori, forme, linee, caratteri, ecc.. e la struttura operativa del programma UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 36 I SITI WEB E LA LORO TUTELA È tutelato il layout esterno oppure il codice sorgente (l’insieme di comandi che costituisce il linguaggio di programmazione, es: html), o entrambi? UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 37 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Codice sorgente Layout Non esiste una corrispondenza biunivoca tra un dato layout grafico e un dato codice sorgente è possibile avere una medesima pagina Internet partendo da codici sorgente diversi UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 38 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Se fosse tutelato solo il codice sorgente, si arriverebbe all’assurdo di ritenere lecita la copia pedissequa della pagina web che il terzo ha realizzato utilizzando un codice sorgente diverso!! UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 39 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Risposta: Oggetto di tutela è senz’altro il layout esterno / veste grafica del sito, (ossia ciò che è visibile dall’utente fruitore dell’opera) a prescindere dal codice sottostante a condizione che abbia i connotati di un’opera dell’ingegno nuova e originale …. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 40 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Risposta: … Anche la struttura del linguaggio di programmazione (del codice sorgente di un sito web) è oggetto di tutela. La riproduzione totale o di una parte sostanziale della forma di espressione del linguaggio di programmazione può costituire violazione del diritto d’autore UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 41 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Nessuna formalità per la costituzione del diritto d’autore.. È sufficiente la creazione dell’opera perché nasca il diritto! … però problemi di prova per quanto concerne la paternità dell’opera, la data di creazione dell’opera stessa … e tutela limitata La tutela riguarda la copia pedissequa UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 42 I SITI WEB E LA LORO TUTELA La tutela del sito web può infine essere affidata all’art. 2598 c.c. che sanziona gli atti di concorrenza sleale idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente (art. 2598 n. 1) oppure, in generale, contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda (art. 2598 n. 3) Requisiti / limiti: - qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo dell’atto -rapporto di concorrenza (anche potenziale) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 43 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Il sito web può essere tutelato con l’istituto del disegno o modello industriale “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento” Per “prodotto” si intendono anche le “presentazioni” cui è assimilabile il “look&feel” Requisiti: Novità + Carattere individuale (impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato diversa da quella dei disegni / modelli divulgati) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 44 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Design comunitario n. 000834569-0009 e n. 000834569-0011 del 29.11.2007 a nome Norland Managed Services Limited UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 45 I SITI WEB E LA LORO TUTELA The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited design n. 000894522-0001 del 27/02/2008 design n. 000894522-0007 del 27/02/2008 design n. 000894522-0002 del 27/02/2008 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 46 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Deutsche Telekom AG reg. no. 001100598 da 1 a 14, (classe 14.04) Pagine di internet, Homepage, Estratti di progettazioni web UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 47 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Design comunitario registrato: • data certa da cui decorre la tutela; • presunzione di validità del design • tutela massima di 25 anni • tutela che si estende alla imitazione (non solo copia pedissequa) Design comunitario non registrato o “di fatto” • tutela limitata a 3 anni dalla data di prima divulgazione (data di prima visualizzazione della pagina web) • tutela condizionata alla prova della: notorietà del design tra gli ambienti interessati, anteriorità del proprio diritto (data di prima divulgazione), malafede del terzo UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 48 I SITI WEB E LA LORO TUTELA CONCLUSIONE: La tutela del disegno industriale registrato è preferibile rispetto alla tutela derivante dal diritto d’autore e dalla concorrenza sleale UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 49 I SITI WEB E LA LORO TUTELA USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 50 50 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK • I Social network hanno rivoluzionato Internet, con una partecipazione sempre più forte di milioni di persone in tutto il mondo. • Nuove reti sociali che condividono pensieri ed emozioni, musica, foto e video, amicizie e lavoro. • Oggi i Social network sono divenuti una grande opportunità per tutte le aziende. • Assieme ai vantaggi che i social network offrono per la costruzione del brand e per il consolidamento dello stesso vi sono anche grandi rischi: dirottatori di marchi, imitatori e soggetti che tentano di offuscare i marchi dei concorrenti. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 51 51 USO DI MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK • Quanto è diffuso l’uso di marchi sui social? È sufficiente provare a condurre una ricerca su Facebook utilizzando un marchio noto: il risultato è di decine di pagine incentrate su quel determinato marchio, alcune delle quali prendono solo il nome del marchio e ne riportano anche la grafica. Su ciascuna di queste pagine discutono spesso migliaia di persone. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 52 52 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK L’uso dei social network ai fini promozionali e commerciali è divenuta una questione di primo piano per le aziende: Una buona strategia implica: 1. conoscere gli obiettivi da raggiungere, 2. formulare un piano di marketing su misura per i Social network, 3. non dimenticare che il monitoraggio deve essere parte integrante di tale piano! UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 53 53 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK • Importante sapere che L’uso da parte delle imprese del proprio marchio sui social NETWORK ed il numero di soggetti che conoscono o che indicano una preferenza per l‘impresa in questione può aiutare a dimostrare la diffusione del marchio e dell’impresa presso il pubblico. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 54 54 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK • http://www.go-gulf.com/blog/social-networking-user/ UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 55 55 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Facebook è ad oggi il social network che genera più contatti al mondo • Molte aziende e brand, sono attivi su Facebook e parlano ai propri clienti attraverso le Fan Page Ufficiale o pagine create ad hoc per promuovere nuovi servizi e iniziative. • Ma non sempre le pagine relative ad un determinato marchio nascono con il consenso del proprietario dello stesso, ingenerando il rischio che un utente creda di essere in una pagina ufficiale della società. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 56 56 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Consigli per un strategia di marketing sui social network: -Account con logo ufficiale e informazioni di identificazione nei social network di interesse. -Sito web ufficiale che elenchi tutti i canali ufficiali dove il brand è presente con relativo link. -Monitorare le possibili violazioni del marchio per evitare che possano diffondersi informazioni errate a danno della reputazione del proprio brand. -Agire prontamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dai social network, una volta individuate le violazioni. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 57 57 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK I SOCIAL NETWORK METTONO A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DEGLI STRUMENTI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI LE PAGINE DOVE VENGONO USATI I NOMI DEI BRAND IMPROPRIAMENTE VENGONO RIMOSSE UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 58 58 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK http://www.facebook.com/legal/terms Protezione dei diritti di terzi Facebook rispetta i diritti di terzi e si aspetta che l'utente faccia lo stesso. 1. È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che costituiscano violazione dei diritti di terzi o delle leggi vigenti in alcun modo. 2. Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti pubblicano su Facebook, nei casi in cui si ritenga che violino la presente Dichiarazione o le nostre normative. 3. Facebook fornirà gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale. 4. Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del copyright di terzi, e l'utente che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un errore, ha la possibilità di presentare ricorso. 5. Se l'utente viola ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Facebook disabiliterà il suo account nei casi in cui lo riterrà opportuno. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 59 59 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Segue… 5. L'utente non utilizzerà copyright o marchi di Facebook (compreso Facebook, i logo Facebook ed F, FB, Face, Poke, Book e Wall) o simboli simili che possono essere oggetto di confusione, salvo qualora espressamente consentito dalle nostre Linee guida sull'uso dei marchi o dopo aver ottenuto il nostro consenso scritto. 6. Se l'utente raccoglie informazioni da altri utenti, si impegna a: ottenere la loro autorizzazione, specificare di essere lui/lei (e non Facebook) a raccogliere le informazioni, e pubblicare una sua Normativa sulla privacy che spieghi quali informazioni raccoglie e come le utilizza. 7. È vietato pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie sensibili su Facebook. 8. È vietato taggare o inviare inviti via e-mail a persone che non sono utenti di Facebook senza il loro consenso. Facebook offre strumenti di segnalazione sociale per consentire agli utenti di inviare commenti sull'aggiunta dei tag. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 60 60 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Responsabilità dei Social network I social network potrebbero essere, in linea di massima, assimilabili alla figura soggettiva dell'ISP — sub specie dell'hosting provider — nei limiti in cui tali attività siano svolte in modo esclusivamente automatico e passivo, in quanto ``ospitano'' o rinviano tramite link a contenuti forniti da terzi. il c.d. “hosting” rappresenta il contratto atipico in base al quale un soggetto — il prestatore di servizi — si obbliga nei confronti di un altro: . a locare uno spazio di memoria sul proprio server e . a fornire servizi ad esso collegati di varia natura e durata (assistenza tecnica, sviluppo software ecc.) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 61 61 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Responsabilità dei Social network Art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE) 1. Il prestatore di servizi (hosting) non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il medesimo (ISP): a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità compenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Art. 17 del D.Lgs. 70/2003 (assenza di un obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 62 62 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 12.07.2011 C-324/09 può essere ritenuto responsabile della eventuale vendita di prodotti contraffatti ed essere obbligato ad adottare delle misure che consentano l'identificazione dei venditori. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 63 63 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 12.07.2011 C-324/09 Responsabilità del gestore del mercato online la CG chiarisce che l’esonero da responsabilità di cui all’Articolo 14 della Direttiva 2000/31 non è applicabile: • se il prestatore, anziché limitarsi ad una fornitura neutra di un servizio, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico dei dati forniti dai suoi clienti, svolge un ruolo attivo, prestando un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte; • se il prestatore si sia limitato alla fornitura neutra di un servizio, ma sia stato al corrente di fatti o di circostanze che rendevano manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione e non abbia agito immediatamente in conformità con l’art. 14 della Direttiva 2000/31 per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 64 64 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 12.07.2011 C-324/09 La CG chiarisce che se il gestore del mercato online non agisce di propria iniziativa per sospendere l’utente che viola i diritti di proprietà intellettuale in modo da impedire violazioni ulteriori, i Tribunali nazionali possono ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 65 65 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK CONCLUSIONI: - La disciplina disposta dal direttiva n. 2000/31/EC e le recenti sentenze della CG mostrano un chiaro orientamento verso una ampiamente riconosciuta responsabilità dei service provider tutte le volte in cui essi siano stati messi a conoscenza dell’illiceità di determinati contenuti e non si siano attivati per porre fine all’illecito, nonostante l’assenza in capo agli stessi di un obbligo di controllo preventivo e generalizzato dei contenuti caricati dagli utenti. - Sembra si stia andando oltre il sistema repressivo del «notice and take down» verso un sistema sempre più di collaborazione e regolamentazione capace non solo di rimuovere ma anche di impedire future violazioni. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 66 66 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on-line UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 67 67 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Esaurimento Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n° 30 Codice della Proprietà Industriale (Art. 5) 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio Economico Europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 68 68 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Esaurimento Reg. CE 207/2009 (Art.7) Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 69 69 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Il fenomeno delle importazioni parallele (c.d. grey market) è direttamente collegato al principio dell’esaurimento comunitario. Fenomeno per cui operatori economici effettuano importazioni di beni, al di fuori dei circuiti di distribuzione conosciuti dal titolare del marchio o dal licenziatario, allo scopo di trarre profitto dalle differenze di prezzo tra il Paese dove il bene è acquistato ed il Paese in cui questo verrà commercializzato nuovamente. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 70 70 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Per i titolari di marchi diviene molto difficile controllare le vendite dei propri prodotti sul mercato ed la situazione si è sicuramente complicata con l’uso di Internet per la promozione e la vendita di prodotti di qualsiasi genere. Sicuramente lo strumento contrattuale può costituire un valido supporto per regolare i rapporti con i distributori seppur vi sono limitazioni imposte dal TFUE che vietano determinate intese restrittive della concorrenza. Fino a che punto e con quali modalità il titolare di un marchio è legittimato ad impedire contrattualmente ai propri distributori di utilizzare Internet per vendere i prodotti? In linea di principio le intese volte ad impedire ad un distributore la commercializzazione via internet sono contrarie all’ Articolo 101 TFUE (ex art. 81 TCE) non rientrando tra quelle esentate dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE), ma il Reg. CE 330/2010 contiene una esenzione per categoria a favore degli accordi verticali dal divieto di intese di cui all’art. 101 del Trattato CE. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 71 71 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Reg. CE 330/2010 •ha ad oggetto i cosiddetti “accordi verticali”, e cioè, in linea di massima, gli accordi tra operatori che si collocano a livelli diversi della produzione e commercializzazione di beni o servizi (accordi quali tipicamente sono quelli di distribuzione), entrato in vigore il 1° giugno 2010, in sostituzione della precedente disciplina di cui al Reg. CE 2790/1999, contiene una esenzione per categoria a favore degli accordi verticali dal divieto di intese di cui all’art. 101 del Trattato CE. (per il caso in cui nessuna delle parti dell’accordo stesso abbia una quota di mercato superiore al 30%). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 72 72 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Reg. CE 330/2010 Tale esenzione contiene tuttavia delle eccezioni, di cui all’art. 4 del Reg. stesso, per clausole ritenute comunque svantaggiose per il regime di concorrenza anche se inserite in accordi verticali come: -la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l’acquirente che è parte contraente dell’accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti: ..1)la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente (…)”. Viene fatta salva la legittimità di restrizioni delle “vendite attive” nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore, ma restano, invece, illegittime le restrizioni alle c.d. “vendite passive”, da intendersi come “la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti”. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 73 73 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sulle restrizioni verticali” (2010/C 130/01). Fornisce alcune risposte al tema del commercio elettronico ed alla possibilità di limitare contrattualmente la possibilità di accesso a tale canale di vendita. Punto 52 “in linea di principio a qualsiasi distributore deve essere consentito utilizzare Internet per vendere i prodotti”. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 74 74 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sulle restrizioni verticali” (2010/C 130/01). Restrizioni fondamentali delle vendite passive non esonerate Esempio: •accordo con il quale il distributore esclusivo impedisce a clienti situati in un altro territorio (esclusivo) di visualizzare il suo sito Internet o che prevede sul proprio sito reinstradamento automatico dei clienti verso il sito Internet del produttore o di altri distributori (esclusivi); Restrizioni delle vendite attive esonerate Esempio: . “pubblicità on line specificamente indirizzata a determinati clienti” . “banner che mostrino un collegamento territoriale su siti Internet di terzi” che rappresentano una forma di vendita attiva sul territorio in cui tali banner sono visibili . UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 75 75 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line La Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sulle restrizioni verticali” (2010/C 130/01). Punto 54 Nel quadro dell’esenzione per categoria il fornitore può esigere il rispetto di standard qualitativi in relazione all’uso di siti Internet per la rivendita dei suoi beni, come può farlo in relazione alla vendita via catalogo o all’attività pubblicitaria e promozionale in generale. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 76 76 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di giustizia C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Caso di commercializzazione attraverso il canale elettronico di cosmetici di marca da parte di farmacie, a fronte di contratti di distribuzione che implicitamente precludevano tale possibilità. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 77 77 77 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di giustizia C-439/09 La società attrice rivendicava la necessità di commercializzare i propri prodotti in spazi fisici alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato per fornire una consulenza personalizzata al cliente e di assicurare un utilizzo non corretto degli stessi. Tale argomento non è stato accolto in quanto non ritenuto idoneo a giustificare un divieto di vendita via Internet anche sulla base di precedenti sentenze relative alla vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e di lenti a contatto. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 78 78 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di giustizia C-439/09 La CG ha respinto l’argomento invocato dal fornitore circa la “necessità di preservare l’immagine di prestigio dei prodotti di cui trattasi”, affermando che l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell’art. 101, n. 1, TFUE” (ex art. 81 TCE). La CG ha affermato che Internet non può essere considerato un “luogo di stabilimento non autorizzato” così come sostenuto dalla società produttrice dei prodotti cosmetici ma andrebbe, piuttosto, qualificata come “modalità di commercializzazione dei prodotti contrattuali”. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 79 79 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line Conclusioni Alla luce delle recenti Sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA Internet costituisce una modalità di commercializzazione dei prodotti. Precludere, dunque, l’uso di internet ai distributori costituisce una limitazione della concorrenza atta a far perdere all’accordo il beneficio dell’esenzione generale di categoria, salvo in particolari casi. Pertanto, nella redazione di un accordo di distribuzione bisognerà tener presenti tali limitazioni ed inserire solo quelle restrizioni quali, le vendite attive e/o le modalità di vendita su Internet, che potranno tuttavia aiutare l’imprenditore a limitare e a controllare meglio la propria rete distributiva. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 80 80 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line •Cosa è possibile fare se un soggetto promuove e commercializza via Internet prodotti originali acquistati lecitamente, utilizzando il relativo marchio per promuoverli, ma a prezzi al di sotto da quelli normalmente praticati e con modalità non appropriate? •Non è possibile impedire ad un soggetto la vendita dei prodotti ad un prezzo competitivo rispetto agli altri concorrenti sul mercato, eccetto particolari casi, per il principio del c.d. esaurimento comunitario (stiamo parlando sempre di prodotti venduti all’interno della comunità europea!). •L’uso del marchio altrui ai fini di pubblicità commerciale di un prodotto acquistato regolarmente, è sostanzialmente lecito in quanto le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato (principio del c.d. esaurimento comunitario). •Anche secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale degli articoli 5 e 7 della Direttiva 89/104/CE, il rivenditore di prodotti acquistati lecitamente dal titolare del marchio ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita i prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere la vendita di questi ultimi (CG 4-11-1997, Dior, GADI 97, 1131). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 81 81 Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line •Cosa è possibile fare se un soggetto promuove e commercializza via Internet prodotti originali acquistati lecitamente, utilizzando il relativo marchio per promuoverli, ma a prezzi al di sotto da quelli normalmente praticati e con modalità non appropriate? è possibile … - Analisi del sito Internet di controparte per verificare se vengono attuate pratiche non consentite come il “deep link” e/o la riproduzione di pagine di cataloghi originali e/o testi esplicativi degli stessi, senza alcuna indicazione della provenienza di tali immagini, e/o un uso del marchio improprio tale da far ritenere esservi un collegamento diretto tra la società titolare del marchio e retailer. - Nel caso in cui si riscontrasse una di queste pratiche si verrebbe a configurare non solo un illecito sotto il profilo della violazione dei diritti sulle fotografie riprodotte nei cataloghi originali, ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, ma anche sotto il profilo della concorrenza tra imprese quale attività professionalmente scorretta, ai sensi dell’ultimo numero dell’art. 2598 c.c. - Inviare alla controparte una diffida invitandola ad eliminare gli aspetti segnalati e a rendere maggiormente evidente la Sua mera funzione di retailer dei prodotti originali e l’assenza di un reale collegamento con la società titolare del marchio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 82 82 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 83 83 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Una azienda che desidera essere competitiva sul mercato non può non tenere in considerazione l’opportunità di assicurare il proprio marchio/i registrando uno o più nomi a dominio. In questo modo il sito della azienda sarà rintracciabile dagli utenti internet attraverso la digitazione del marchio prescelto. Si possono registrare diversi nomi a dominio con diverse estensioni tra le quali il .it, .eu, .com, .net, .org, .us ,.biz. e la scelta spesso dipende da come si vuole caratterizzare la propria azienda su Internet e dal livello di tutela che si vuole ottenere. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 84 84 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Bloccando i domini con le estensioni più importanti -si tutela il proprio brand online da eventuali utilizzi illeciti che tentano di sfruttare notorietà di terzi per ottenere accessi da reindirizzare sui propri siti web e/o di trarre profitto da trattative commerciali aventi ad oggetto la vendita di nomi a dominio uguali o simili a marchi noti. - si evita di sostenere successivamente spese legali e perdere tempo per iniziare eventuali trattative per il trasferimento o procedure di riassegnazione, come vedremo, dall’esito non scontato. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 85 85 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Bloccare i domini con le estensioni più importanti Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info, .asia, e ai domini nazionali .it e .eu, un’azienda italiana che opera all’ l’estero dovrebbe preoccuparsi di “bloccare” i domini: dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti, dei paesi dove è prossima una espansione, dei paesi dove dispone di un distributore, dei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 86 86 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Registrare possibili varianti • Registrazione dei domini frutto di “mistyping” (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: roccobaroco.com oltre al roccobaroco.com) • Registrazione dei domini “difensivi” (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, a fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e imperial-fashion). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 87 87 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE NUOVI NOMI A DOMINIO GENERICI I nuovi nomi a dominio generici (es: .fashion, .cars, .tyres) sono diventati realtà. 1) Registrare i domini di secondo livello nelle nuove estensioni di interesse nella fase “sunrise” (riservata, per l’appunto, ai titolari di marchi). 2) Impedire a terzi l’assegnazione di domini corrispondenti al proprio marchio che potrebbero creare confusione nella rete. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 88 88 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE NUOVI NOMI A DOMINIO GENERICI “Trademark Clearinghouse” • • consente ai titolari di marchi registrati anche in un solo paese ed utilizzati, di accedere alla fase “sunrise” avendo la possibilità di registrare il dominio di secondo livello (es: armani.fashion, toyota.cars, pirelli.tyres) corrispondente al proprio marchio in preferenza rispetto ai terzi; essere tempestivamente informati qualora un terzo richieda la registrazione di un domain name costituito da o contenente il marchio di interesse, anche in aggiunta ad altri termini meramente descrittivi o dispregiativi (es: armanimoda.fashion, MarchioSucks.fashion), avendo quindi la possibilità di presentare un reclamo. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 89 89 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE social network Prevenire la violazione dei marchi sui "social network" - registrazione dello “user name” aziendale per l’account in Facebook (es: www.facebook.com/furla) e Twitter (es: @furla) per le proprie pagine personali, paragonabili a veri e propri siti Internet. - In caso di violazioni, è possibile utilizzare gli strumenti creati dai social network e dai siti di aste on-line per contrastare violazioni di marchio e altri diritti di proprietà industriale. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 90 90 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Segnalazione di una violazione su facebook UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 91 91 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Segnalazione di una violazione su e-bay Grande piattaforma online dove si possono effettuare compravendite dirette. eBay non verifica la legittimità delle vendite on line ma mette a disposizione dei titolari di diritti di proprietà industriale un programma di verifica dei diritti di proprietà (programma VeRO) che consente ai titolari di un diritto di proprietà intellettuale di segnalare le inserzioni che ne violano la proprietà intellettuale e di far rimuovere le inserzioni che, tramite notifica di violazione del Programma VeRO, sono segnalate come potenzialmente non conformi alle norme di legge. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 92 92 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Programma VeRO UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 93 93 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE E’, altresì, importante individuare i casi nomi di dominio identici o confondibili con i propri marchi per verificare in che modo gli stessi vengono utilizzati (rivendita autonoma di prodotti originali oppure per la promozione di prodotti concorrenti o, addirittura, contraffatti) e attivarsi prontamente per il loro recupero: . Ricerca di identità e di similitudine . Sorveglianza domini (domain watch) nei diversi registri domini, sia gTLD che ccTLD . Sorveglianza del marchio nel web (web watch) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 94 94 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza domini (domain watch) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 95 95 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza del marchio nel web (web watch) Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali: uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo), brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti offensivi all’interno di blogs o social networks), uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione), marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale commerciale). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 96 96 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE TUTELA TECNICA: WATERMARKING Inclusione di informazioni (nascoste) all'interno di un file multimediale, che possono essere successivamente rilevate o estratte per trarre informazioni sulla sua origine e provenienza. Applicabilità: -documenti audio/video; -immagini / fotografie UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 97 97 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE TUTELA TECNICA: WATERMARKING Esempio di watermarking su una fotografia: Alpha Photo S.r.l. - = IMMAGINE CON WATERMARK Comparazione (sottrazione) “Alpha Photo S.r.l.” : WATERMARK nella fotografia NB: chi non possiede immagine originale e non conosce il WATERMARK non può estrarlo né eliminarlo IMMAGINE ORIGINALE “Alpha Photo S.rl.” : WATERMARK estratto dalla fotografia UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 98 98 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE TUTELA TECNICA: WATERMARKING Scopi: dimostrare paternità del documento (Diritto di Autore); dimostrare l'originalità di un documento non contraffatto; evitare la distribuzione di copie non autorizzate; marcare caratteristiche specifiche del documento Tracciare il percorso di vendita del documento, utilizzando un marcatore o chiave differente per ogni acquirente. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 99 99 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP) Efficacia della prevenzione: -copiatura del sito web -Individuare accessi ripetuti di concorrenti (verifica se sito è “sottosorveglianza”) Ulteriori vantaggi: - Design non registrato: prova divulgazione negli ambienti specializzati - analisi del posizionamento / traffico del sito (marketing) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 100 100 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP). 192.168.0.1 13/06/2012 12:00 Fastewb Bologna 162.155.2.122 13/06/2012 12:30 Telecom Italia Bari Ciascun computer connesso ad internet è individuato da un indirizzo IP IP addess: una dimensione fissa di 32 bit, ossia di quattro parti fra 0 e 255. 123.001.096.105 123.001.096.106 Sito web: www.bugnion.it 150.1.123.45 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 101 101 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP). Come eseguirlo? - software dedicato sul sito attenzione a normative privacy - strumenti non proprietari: UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 102 102 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE IDENTIFICATIVO UTENTE account google CODICE SORGENTE GOOGLE PER MONITORAGGIO ACCESSI <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-29945587-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 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UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 109 109 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Marchi e nomi a dominio . Dopo una fase iniziale nella quale il nome a dominio era inquadrato come mero indirizzo telematico i Giudici hanno dovuto prendere atto della enorme potenzialità dello stesso. . Con l’entrata in vigore del CPI è stata confermata la centralità del ruolo del nome a dominio in rete, conferendo allo stesso la tutela degli altri segni distintivi. Art. 22 C.P.I. Unitarietà dei segni distintivi Art. 12 C.P.I. Novità Art.133 C.P.I. Tutela Cautelare Art. 118 C.P.I. Tutela Ordinaria UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 110 110 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Differenze marchi e nomi a dominio La registrazione dei marchi e l’assegnazione del nome a dominio sono di competenza di due diverse autorità completamente autonome ed indipendenti l’una dall’altra; Tale sistema rende possibile a chiunque registrare come nome a dominio un marchio altrui; Il principio di unicità del nome a dominio contrasta con il principio di territorialità e di specialità dei marchi. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 111 111 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE CYBERSQUATTING fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui • Finalità principale: realizzazione di lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse. • Finalità alternativa: concorrenza sleale, es. sviare la clientela del concorrente sul proprio sito o sui propri prodotti. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 112 112 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Niki Grauso: 500.000 domini Il fenomeno del cybersquatting dilaga. Un certo Niki Grauso in brevissimo tempo registra circa 500.000 domini (di cui molti con suffisso .it), nel pieno rispetto delle norme allora vigenti. Fra i nomi registrati, compaiono numerosi marchi noti e nomi di personaggi famosi. Alcuni dei personaggi politici coinvolti intervengono a stimolare una discussione che altrimenti difficilmente sarebbe sorta. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 113 113 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Si tenta una soluzione Si cerca il modo per consentire ai titolari di nomi e marchi di “riconquistare” i corrispondenti nomi a dominio sottratti, senza affrontare i tempi ed i costi connessi ad una causa ordinaria. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 114 114 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE L’ICANN: una soluzione possibile l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) introduce per i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino rapido ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative Proceedings). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 115 115 115 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE DOMAIN GRABBING: POSSIBILI STRADE PERCORRIBILI: • Trattativa commerciale • Procedura di riassegnazione • Arbitrato Irrituale • Ricorso alla procedura giudiziale UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 116 116 116 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE ITALIA: Gestione dei nomi a dominio .it Registro del ccTDL .it - responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio; - responsabile della regolamentazione delle procedure di riassegnazione mediante la definizione delle regole di naming. Principali regole - - Obbligo di registrazione presso il registro. Principio del first come first served. Possibilità di registrazione di più domini, anche per i privati sprovvisti di partita IVA, a differenza di quanto accadeva prima del 2004. Possibilità di assegnazione del nome a dominio .it solo a soggetti appartenenti ad un Paese membro dell’Unione Europea Revocabilità del nome a dominio d’ufficio (mancanza requisiti o documenti richiesti), su richiesta della autorità competente (a seguito di un provvedimento giudiziario o altro provvedimento emesso da una autorità competente). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 117 117 117 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Procedura alternativa di risoluzione delle dispute (ADR Alternative Dispute resolution) modellata sull’analogo procedimento previsto dall’ICANN per i nomi a dominio registrati nel gTLD ed è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento Dispute. Il procedimento viene gestito da organizzazioni denominate Prastatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD), presso le quali sono costituite liste di esperti a cui spetta il compito di verificare la titolarità dei nomi a dominio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 118 118 118 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Scopo • combattere l’accaparramento del nomi a dominio con estensione .it e trasferire l’assegnazione del nome a domino a chi ne ha il diritto. Presupposti • Nome a dominio deve essere oggetto di opposizione. • Solo da soggetti comunitari. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 119 119 119 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione IL PROCEDIMENTO Ispirato a criteri di rapidità semplicità Il Ricorrente inoltra reclamo presso un PSDR potendo stabilire se la procedura verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. IL costo del procedimento è interamente sopportato dal Ricorrente e deve essere versato in anticipo. Il PSDR riceve il ricorso via e-mail e in formato cartaceo provvedendo all’invio al resistente. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 120 120 120 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione I TEMPI ENTRO 25 GIORNI il resistente può replicare Decorso tale termine il PSDR nomina il collegio/arbitro ENTRO 15 GIORNI (Salvo il caso, peraltro raro, di nuove esigenze istruttorie) decisione Entro 4 giorni il PSDR comunica la decisione alle parti UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 121 121 121 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Possibilità di ricorso presso il giudice il Registro provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. L’introduzione di un tale giudizio blocca l’esecuzione della decisione e la riassegnazione del nome a dominio. Se invece nulla perviene al Registro entro tale periodo, il dominio viene revocato al precedente assegnatario e riassegnato al vincitore. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 122 122 122 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Identità/Similitudine Perchè una procedura di riassegnazione possa essere considerata ammissibile è necessario, in primo luogo che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 123 123 123 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Valutazione del rischio di confusione La componente verbale è prevalente Non rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla sola denominazione corrispondente al nome a dominio ma anche da una componente figurativa. La componente verbale è da ritenersi prevalente. Il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica o presenti un elemento figurativo non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il nome a dominio costituito da un espressione verbale identica o molto simile. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 124 124 124 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Valutazione del rischio di confusione Il marchio non deve essere identico – basta la similitudine Il nome a dominio Warnervillage.it è stato riassegnato sulla base dei diritti del ricorrente sul diverso marchio registrato Warner Bros di sicura fama UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 125 125 125 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione Diritti e legittimi interessi L’assegnatario del nome a dominio non deve avere diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio. Il resistente, per poter evitare la soccombenza deve provare: che “prima di avere avuto notizia della contestazione” in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”. di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 126 126 126 Tutela giuridica dei nomi a dominio La procedura di riassegnazione IL caso “TUTTOMOTO.IT” Nella procedura di riassegnazione del nome di dominio TUTTOMOTO.IT il resistente è un rivenditore di motociclette, il ricorrente una nota casa editrice. Il resistente vince dimostrando che: - La sua officina è conosciuta come “tuttomoto” - ll sito internet è attivo da molti mesi nel momento in cui la procedure è stata avviata; - l’offerta di è fatta in buona fede poiché manca ogni rapporto di concorrenza con la richiedente. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 127 127 127 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Circostanze di malafede (Art. 3.7 Regolamento di risoluzione delle Dispute) Il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Es. il resistente ha offerto di vendere il nome a dominio al ricorrente con offerta scritta oppure è un cybersquatter abituale. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 128 128 128 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Circostanze di malafede Il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. Es. il nome a dominio corrisponde ad un marchio noto nel settore dell’abbigliamento ma è utilizzato per illustrare l’attività di un’altra impresa operante nel medesimo settore UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 129 129 129 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Circostanze di malafede Il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente. Es. il nome a dominio corrisponde al nome del concorrente, il consumatore è convinto di trovare i prodotti del concorrente ma trova notizie negative e giudizi poco lusinghieri circa l’attività del concorrente UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 130 130 130 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Circostanze di malafede L’utilizzo per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Es. il nome a dominio gucci.it viene registrato per un progetto di e-commerce comprendente anche prodotti falsamente attribuiti a Gucci. Il collegio può comunque desumere la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da qualsiasi altra circostanza emerga nel corso della procedura di riassegnazione. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 131 131 131 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione Caratteristiche ha natura giurisdizionale”, e come tale non preclude alle parti il ricorso alla magistratura. "non non garantisce la piena liceità di un nome a dominio ma solo la conformità ai criteri previsti dal regolamento e non al complesso delle norme dell’ordinamento giuridico. non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di difesa incontrate dal resistente. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 132 132 132 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO “MEDIASET” Mediaset S.p.A., titolare di altri domain names come “mediaset.it”, “mediaset.net” e “mediaset.info”, dimentica di rinnovare la registrazione relativa a quello www.mediaset.com Il dominio finisce all’asta ed è regolarmente acquistato dal sig. Didier Madiba, proprietario della società Fenicius LLC of Wilmington (Delaware, USA), che lo utilizza per vendere i propri prodotti (come detto, dispositivi di elettronica ovvero media-sets). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 133 133 133 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO “MEDIASET” Mediaset si rivolge all’Arbitration and Mediation Centre della World Intellectual Property Organization (WIPO) ed invocando l’applicazione della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Case No. D2011-1954: Mediaset S.p.A. v. Didier Madiba, Fenicius LLC). Secondo la ricostruzione della fattispecie concreta offerta dai legali di Mediaset S.p.A., il domain name “mediaset.com” è identico a marchi registrati Mediaset, il sig. Didier Madiba non avrebbe avuto alcuno specifico diritto sul nome a dominio e, soprattutto, avrebbe registrato ed utilizzato lo stesso in mala fede. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 134 134 134 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO “MEDIASET” il Panel del WIPO ha ritenuto assolutamente insussistente il presupposto della mala fede sottolineando in particolare come Mediaset S.p.A. non sia riuscita a dimostrare in alcun modo la presenza degli elementi di fatto (Evidence of Registration and Use in Bad Faith”) che avrebbero dovuto far ritenere sussistente la mala fede del sig. Didier Madiba. Il Panel ha posto l’accento sull’acquisto legittimo del nome a dominio all’asta e sulla genericità della dicitura “media set”, indicante in lingua inglese proprio l’oggetto dell’attività d’impresa di Mr. Madiba. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 135 135 135 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Ricorso cautelare IL CASO “MADIASET” Mediaset depsita ricorso cautelare dinnanzi alla magistratura italiana La nona sezione del Tribunale civile di Roma, con ordinanza pronunciata nel procedimento d’urgenza n. 1193/12, riconosce che la registrazione del dominio mediaset.com da parte della Fenicius LLC “è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset” e, pertanto, risulta illecita in quanto contraffattoria del medesimo. Sulla base di tale presupposto, alla Fenicius LLC è stato ordinato di cessare l’uso del dominio con fissazione di una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 136 136 136 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE IL CASO “ARMANI” Luca Armani, semplice artigiano lombardo, registra il dominio armani.it corrispondente al suo cognome e ci pubblicizza la sua attività. La Emporio Armani spa ricorre inizialmente alla procedura di riassegnazione con esito negativo in quanto gli arbitri riconoscono l'interesse legittimo nell'uso del dominio armani.com derivante dal nome dell'assegnatario e l’assenza di una attività parassitaria e di mala fede. La Emporio Armani inizia un procedimento ordinario, più lento e oneroso rispetto alla procedura di riassegnazione, ma che da ragione al più famoso Armani stilista basando le sue argomentazioni proprio sulla notorietà del marchio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 137 137 137 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO “BARBIE” Il dominio www.barbie.it È una delle più note bambole del mondo, prodotta dalla Mattel con gli altri numerosi prodotti regolarmente contraddistinti dal marchio registrato, notorietà confermata in Italia anche dal risalto che trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro). Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse l’esistenza, al momento della registrazione. Sul marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 138 138 138 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO “BARBIE” - La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza – verificabile su internet – che la resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it) - Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività: l’indirizzo www.barbie.it corrisponde ad una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto. - La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 139 139 139 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO “Bruce Springsteen” Il dominio www.brucespringsteen.com La rock star Bruce Springsteen perde la procedura di riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere l'uso del dominio. Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti del musicista, registrandolo. Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il fan club abbia tentato di vendere il nome. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 140 140 140 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale A metà strada tra la procedura di riassegnazione e il procedimento ordinario si colloca l’ARBITRATO. “Il ricorso alla clausola arbitrale può essere esplicitato al momento della registrazione di un nome a dominio, ovvero successivamente…” (Art. 2.1 Regolamento Dispute) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 141 141 141 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale • “Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie difese, i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse…” (Art. 2.4 Regolamento Dispute). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 142 142 142 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale • “Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il Collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal Registro. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il Collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste” (Art. 2.5 Regolamento Dispute). • “Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente “Regolamento dispute” e delle norme dell'Ordinamento italiano…. La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile nel merito” (Art. 2.6 Regolamento Dispute). UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 143 143 143 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale Ciononostante il ricorso al citato arbitrato è statisticamente assai modesto, soprattutto poiché si tratta di un procedimento molto più costoso di una procedura di riassegnazione. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 144 144 144 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Trattative commerciali Proprio il problema dei costi delle procedura per ottenere il trasferimento di un dominio registrato illegittimamente da altri rende spesso preferibile il ricorso alla trattative commerciali anche in casi in cui potrebbe ottenersi facilmente una sentenza o una decisione favorevole. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 145 145 145 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Procedura giudiziale I presupposti per poter ricorrere alla procedura ordinaria sono quelli di cui all’art. 19 comma 2 (mala fede) e 22 C.P.I. ( unitarietà dei segni distintivi) ai sensi del quale un marchio di impresa non rinomato può essere di ostacolo all’uso di un nome di dominio usato nell’attività economica se, a causa dell’interferenza merceologica, può determinarsi un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione Se il marchio anteriore è rinomato, il divieto di uso vale anche in assenza di interferenza merceologica, se indebito vantaggio o pregiudizio. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 146 146 146 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Procedura giudiziale LA TUTELA Art. 118, comma 6 Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità' di registrazione. – situazione di richiesta all’autorità giudiziaria che fa salva l’applicabilità della procedura di riassegnazione. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 147 147 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Procedura giudiziale La tutela cautelare Art 133 Tutela cautelare dei nomi a dominio “1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento”. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 148 148 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Considerazioni Nei casi esaminati abbiamo visto come la via giudiziaria porta a risultati diversi da quella amministrativa (richiesta di riassegnazione) e come non sempre gli esiti delle procedure di riassegnazione sono così scontati. I parametri a cui è ancorata la policy WIPO sono molto rigidi e, pertanto, prima di procedere con l’attivazione di una procedura di riasseganzione è importante valutare bene l’esistenza dei presupposti prima individuati. L’esito negativo di una procedura di riassegnazione non impedisce, comunque, la instaurazione di un procedimento ordinario che potrebbe avere, come nei casi trattati, esito totalmente diverso. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 149 149 149 GIURISDIZIONE IN INTERNET UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 150 150 GIURISDIZIONE IN INTERNET globalità vs. territorialità - INTERNET è per sua natura un fenomeno globale - Ogni comunicazione immessa su INTERNET può essere vista da chiunque in qualunque parte del mondo - Il principio di territorialità dei marchi si scontra con la dimensione universale di INTERNET UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 151 151 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ (1) Unicità del nome a dominio Un nome a dominio identifica un indirizzo (IP) che deve essere unico per garantire raggiungibilità e visibilità di un sito a livello planetario Domain name antitesi del principio di territorialità UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 152 152 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - teoria Parte della dottrina sostiene che si potrebbe applicare a Internet una distinzione territoriale sfruttando la potenzialità del Domain Name System C.C.TLD: .it .fr .es .tr verrebbero applicate norme e giurisdizione degli Stati di riferimento gTLD: norma e giurisdizione statunitense .com .net UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 153 153 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - teoria non può funzionare: - La maggioranza dei siti internet sarebbe sottoposta a regole e giurisdizione statunitense - Gli utenti che registrano gTLD per mezzo di provider potrebbero ignorare a quale normativa devono rifarsi - Le pagine web sono comunque accessibili da chiunque, in qualsiasi parte del mondo Non è possibile riconoscere una territorialità all’interno della rete sfruttando il sistema DNS UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 154 154 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - teoria TEORIA CONTRAPPOSTA Inapplicabilità del principio di territorialità al sistema Internet UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 155 155 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - teoria VIA MEDIANA Per considerare l’evento dannoso verificatosi sul sito Internet come verificatosi in un determinato paese, si richiede vi sia all’interno del sito un’offerta commerciale o un messaggio pubblicitario che permetta di considerare quel sito come rivolto ai navigatori di quel paese UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 156 156 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - problema Uno dei problemi da affrontare è sicuramente la giurisdizione: MARCHI Diritti territoriali INTERNET Non presenta confini Quel è la giurisdizione competente? UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 157 157 GIURISDIZIONE IN INTERNET PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - problema Innanzi a quale giudice, un soggetto può iniziare un giudizio quando vede che il suo diritto di privativa è stato violato nel cyberspazio: Problema: conciliare la dimensione mondiale di Internet con il principio di territorialità dei marchi e di applicazione della giurisdizione nel mondo reale. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 158 158 GIURISDIZIONE IN INTERNET GIURISDIZIONE NEL “MONDO REALE” Regolamento CE 44/201 del Consiglio del 22 dicembre 2000 Competenza giurisdizionale – riconoscimento- esecuzione delle decisioni giurisdizionali in materie civile e commerciale ART. 2 Salve le disposizioni del presente regolamento, la persona domiciliata nel territorio di un determinato stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale stato membro. ART. 5.3 La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro: […] in materia di illeciti civili e colposi, davanti al giudice in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 159 159 GIURISDIZIONE IN INTERNET GIURISDIZIONE NEL “MONDO REALE” Illeciti civili in generale. Convenzione di Bruxelles ART. 5, n. 3 Luogo in cui è avvenuto il fatto doloso ART. 2 Giudice del domicilio del convenuto UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 160 160 GIURISDIZIONE IN INTERNET GIURISDIZIONE NEL “MONDO REALE” Legge 218 del 1996 ART. 3 La giurisprudenza italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia… ART. 62 […] Il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 161 161 GIURISDIZIONE IN INTERNET GIURISDIZIONE NEL “MONDO REALE” Codice di proprietà industriale 120.2 120.6 Luogo in cui il convenuto ha la sua residenza o domicilio e se questi sono sconosciuti, luogo in cui il convenuto ha la sua dimora Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi di […] possono essere proposte anche dinanzi alle autorità giudiziarie dotate di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 162 162 GIURISDIZIONE IN INTERNET GIURISDIZIONE NEL “MONDO REALE” Forum REI Forum commissi delicti UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 163 163 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM REI Il problema è di facile soluzione quando uno dei soggetti nei confronti dei quali sono proposte le domande abbia sede in Italia - Forum Rei - UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 164 164 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Il problema è più difficile da esplorare quando il soggetto nei confronti del quale è preposta la domanda non abbia sede/domicilio in Italia - Forum commissi delicti - UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 165 165 GIURISDIZIONE IN INTERNET Forum commissi delicti quello del luogo del fatto generatore del danno. oppure, in contrapposizione Forum commissi delicti quello del luogo in cui il danno conseguente al fatto illecito si è concretato. Caso tipico: atto illecito perpretrato con mezzi di (tele)comunicazione: giornali, tv, INTERNET UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 166 166 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Sentenza SHEVILL causa C-62/93 La corte ha considerato che in caso di diffamazione avvenuta mezzo stampa diffuso in più contraenti, luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretato Luogo ove è stabilito l’editore (danno nella sua integralità) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 Luogo in cui la pubblicazione è stata diffusa (solo danni…in tale stato) 167 167 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Sentenza C-509/09 (Michael Iaselli) Lesione di un diritto della personalità attraverso Internet Differenza tra pubblicazione su Internet e mezzo stampa. Difficoltà nell’individuazione del forum commissi delicti. In caso di violazione della personalità mezzo Internet, la persona lesa può esperire un’azione di risarcimento. Giudici dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto cha ha emesso dei contenuti (per l’intero danno) UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 Giudici di ogni stato del quale sia accessibile l’informazione anche tramite FACEBOOK (solo danno cagionato in quello Stato) 168 168 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Luogo dell’evento generatore del danno Quando la domanda proposta nei confronti di soggetti stranieri ma il server sui quali è localizzato il sito il cui contenuto sia contestato è nel nostro Paese, la giurisdizione del Giudice Italiano può venire fondata sul FORUM COMMISSI DELECTI come luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno Tribunale di Lecce 16.1.2000 Tribunale di Verona 18.12.2000 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 169 169 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Luogo in cui il danno si è concretato Quando la domande giudiziali siano proposte nei confronti di soggetti stranieri e il sito è localizzato su un server straniero, la giurisdizione del giudice ITALIANO può essere fondata solo sul fatto che nel nostro paese si è verificata una situazione qualificabile come evento dannoso UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 170 170 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Luogo in cui il danno si è concretato - Problema: La semplice accessibilità ai navigatori italiani di un sito il cui nome a dominio o il cui contenuto sia in violazione di un diritto IP in ITALIA può essere considerato come evento dannoso verificatosi in Italia per fondare la giurisprudenza dei giudici italiani? UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 171 171 GIURISDIZIONE IN INTERNET FORUM COMMISSI DELICTI Luogo in cui il danno si è concretato Tribunale di Cagliari ord 28/02/2000 Ratio: dato che Internet è accessibile a tutti, il danno si manifesta ovunque. Tribunale di Verona ord 14/07/1999 Costituisce contraffazione in Italia l’uso confusorio di un marchio italiano altrui nel contesto di un sito Internet straniero e quale DOMAIN NAME del sito stesso le cui pagine web siano scritte in lingua italiana e siano chiaramente rivolte al mercato nazionale. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 172 172 GIURISDIZIONE IN INTERNET CASO PRATICO Tribunale di Roma, ord. 02.02.2000 (ricorso) LE PARTI Carpoint S.p.A.(concess. Gruppo Ford) vs Microsoft Corp. I FATTI - Carpoint è titolare del marchio CARPOINT in classe 12(veicoli) e 37 (riparazioni) e del DN www.carpoint.it - Microsoft registra e usa il DN www.carpoint.msn.com per vendere e pubblicizzare autoveicoli LE DOMANDE Carpoint chiede che venga disposta l’inibitoria nei confronti di Microsoft all’uso del dominio www.carpoint.msn.com UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 173 173 GIURISDIZIONE IN INTERNET CASO PRATICO Ordinanza del giudice: Carenza di giurisdizione del giudice italiano MOTIVI Non è sufficiente la mera visibilità del DN sul territorio italiano, ma è necessaria un’effettiva offerta di prodotti/servizi sul territorio italiano Osservazioni Il tribunale di Roma pretende un quid pluris rispetto ai trib. di Cagliari Effettiva offerta in vendita indicativa dell’avvio di una campagna pubblicitaria Esistenza di un contratto commerciale prodromico alla vendita UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 174 174 GIURISDIZIONE IN INTERNET CASO PRATICO Tribunale di Roma, ord. 09.03.2000 (reclamo) - - Ordinanza del giudice: Ammessa la competenza, a scelta dell’attore, del giudice del luogo ove la lesione dell’interesse tutelato si è realizzata, vale a dire ove è insorto il danno Escluso il rischio di confusione/associazione: valutazione in concreto che tiene conto del fatto che www.carpoint.msn.com è un sito rivolto a consumatori U.S. per i seguenti motivi: 1. Scritto in lingua inglese; 2. prezzi in $; 3. Tasse, servizi assicurativi e finanziari si riferiscono agli U.S.A.; 4. Necessario indicare residenza e CAP statunitensi; 5. Possibilità di ritirare l’autovettura solo presso saloni US UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 175 175 GIURISDIZIONE IN INTERNET CASO PRATICO Osservazioni Anche il tribunale di Roma ha applicato il criterio del domicilio del soggetto danneggiato - - Discutibile la decisione di escludere il rischio di confusione/associazione sulla base di una valutazione in concreto Probabilmente neppure richiesto un rischio di confusione: marchi identici per prodotti/servizi identici! - Decisione corretta, ma motivazione da ricercarsi nel fatto che il sito www.carpoint.msn.com non è idoneo a produrre effetti commerciali in Italia. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 176 176 Grazie per l’attenzione! www.bugnion.it UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013 177 177