Rel_Pp2_Regolamento Edilizio e Urbanistico

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Rel_Pp2_Regolamento Edilizio e Urbanistico
COMUNE DI
CROTONE
Piano Strutturale Comunale
Responsabile Unico del Procedimento:
Ufficio Piani –settore 4, Comune di Crotone
Arch. Elisabetta Dominijanni
______________________________
Assistenza tecnico - scientifica:
DIATIC – Università della Calabria
Prof. Arch. Paola Cannavò
Arch. Giuseppe Bonavita, Ph.D.
_____________________________________
Gruppo di Progettazione:
Ing. Elisabetta Arena
Dott. Agr. Massimiliano Figliuzzi
Arch. Sante Foresta
Geol. Francesco Palmieri
Rel. Pp.2
APPROVATO
Regolamento Edilizio e Urbanistico
ADOTTATO
VISTO
INDICE
PREMESSA
OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E
URBANISTICO
pag.
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Piano Strutturale Comunale
Art. 2 – Regolamento Edilizio ed Urbanistico
Art. 3 – Adozione, entrata in vigore e validità del PSC
Art. 4 – Elaborati costitutivi del PSC
Art. 5 – Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data
di adozione del PSC
Art. 6 – Modifiche al PSC ed al REU
Art. 7 – Incentivi e deroghe
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Titolo II - TUTELA DEL TERRITORIO
Art. 8 – I vincoli di Tutela
Art. 9 – Ambito dei vincoli conformativi
Art. 10 – Ambito dei vincoli ricognitivi
Art. 11– Beni monumentali e ulteriori beni oggetto di Tutela
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Titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 12 – Modalità di attuazione del PSC
Art. 13 – Intervento diretto
Art. 14 – Utilizzo dei POT
Art. 15 – Piani Attuativi Unitari (PAU)
Art. 16 – Attività edilizia in ambiti soggetti a PAU
Art. 17 – Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari
Art. 18 – Contenuto e presentazione dei PAU
Art. 19 – Perequazione urbanistica
Art. 20 – Comparto edificatorio
Art. 21 – Interventi edilizi
Art. 22 – Interventi di conservazione
Art. 23 – Interventi di trasformazione fisica
Art. 24 – Interventi di trasformazione funzionale
Art. 25 – Interventi di trasformazione edilizia
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Art. 26 – Parametri urbanistici
Art. 27 – Parametri edilizi
Art. 28 – Norme sulle distanze
Art. 29 – Criteri per l’applicazione dell’indice VL (visibilità)
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Titolo IV - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO
Art. 30 – Prescrizioni generali
Art. 31 – Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli
immobili
Art. 32 – Usi specifici compresi nel RFO A: funzioni residenziali
Art. 33 – Usi specifici compresi nel RFO B: funzioni produttive
Art. 34 – Usi specifici compresi nel RFO C: funzioni industriali
Art. 35 – Usi specifici compresi nel RFO D: servizi pubblici o di
interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale
Art. 36 – Usi specifici compresi nel RFO E: funzioni agricole
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TITOLO V - DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 37 – Classificazione e suddivisione del territorio comunale
Art. 38 – Territorio Urbanizzato – TU.
Art. 39 – Aree soggette a specifiche prescrizioni ambientali
Art. 40 – Territorio Agricolo e Forestale (TAF)
Art. 41 – Condizioni di insediamento e di intervento nel TAF
Art. 42 – Interventi edilizi al servizio della produzione agricola
Art. 43 – Interventi edilizi ad uso abitativo nel TAF
Art. 44 – Ambiti Territoriali Unitari per il Territorio Agricolo e
Forestale (TAF)
Art. 45 – Modalità per il Rilascio del Permesso di Costruire nei TAF
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TITOLO VI - DISCIPLINA DEI SISTEMI STRUTTURALI URBANI
Art. 46 - Definizione (DT)
Art. 47 – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
Art. 48 – Realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti
Art. 49 – Attrezzature e spazi collettivi
Art. 50 – Realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi
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Art. 51 – Cessione delle aree per attrezzature e spazi collettivi
Art. 52 – Cessione di aree per dotazioni territoriali: casi di
monetizzazione
Art. 53 – Contributo di costruzione
Art. 54 – Oneri di urbanizzazione
Art. 55 – Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
Art. 56 – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza
Art. 57 – Infrastrutture per la Mobilità
Art. 58 – Parcheggi pubblici e pertinenziali
Art. 59 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup)
Art. 60 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (Pus)
Art. 61 – Parcheggi e autorimesse private di pertinenza delle unità
immobiliari che compongono le unità edilizie o edifici (Pp)
Art. 62 - Impianti di distribuzione dei carburanti
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TITOLO VII - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
TRASFORMAZIONE
Art. 63 - Sportello Unico
Art. 64 - Ufficio del Piano
Art. 65 - Attività edilizia libera
Art. 66 - Comunicazioni e titoli abilitativi
Art. 67 - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Art. 68 - Disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Art. 69 - Verifiche a seguito della Comunicazione di Inizio Lavori
Art. 70 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
Art. 71 - Disciplina Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
Art. 72 - Controllo sulle opere eseguite con PAS
Art. 73 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA)
Art. 74 - Disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
Art. 75 - Controllo sugli interventi edilizi soggetti a SCIA
Art. 76 - Interventi soggetti a Permesso di Costruire (PC)
Art. 77 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA)
alternativa al Permesso di Costruire
Art. 78 - Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire
Art. 79 - Documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire
Art. 80 – Disciplina del Permesso di Costruire
Art. 81 – Permesso di Costruire in deroga
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Art. 82 – Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo
Art. 83 – Variazioni minori in corso d'opera
Art. 84 – Variazioni essenziali
Art. 85 – Valutazione preventiva
Art. 86 - Comunicazione di fine lavori e Scheda Tecnica Descrittiva
Art. 87 – Certificato di conformità edilizia e agibilità
Art. 88 – Certificato di destinazione urbanistica
ALLEGATO I
omissis*
NORME IGIENICO SANITARIE, FUNZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE
DELL’EDIFICATO
ALLEGATO II
omissis*
REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE
* allegati al Documento Definitivo
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
PREMESSA
OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E
URBANISTICO
L’attuazione delle scelte di Pianificazione territoriale del Comune di Crotone
è determinata sulla base dei contenuti di tre strumenti principali:
- La Relazione di Pianificazione e Programmazione, nella quale sono descritti
gli indirizzi programmatici e gli obiettivi prestazionali che la strategia di
governo del territorio deve perseguire: il documento fissa le caratteristiche
iniziali dello scenario ambientale di Piano e prefigura lo scenario territoriale
desiderato, risultante dalle analisi di sostenibilità preliminari alla formazione
del PSC. Il processo utilizzato, basato sul modello “as-is” e “to-be”, limita il
ricorso a decisioni deterministiche e progettuali nella formazione del quadro
strategico legando, di fatto, quest’ultimo al raggiungimento di obiettivi
connessi agli effetti determinati sull’ambiente naturale e antropizzato dalle
condizioni di trasformabilità del territorio, con particolare riguardo dalla
tipologia di soluzioni adottate nel contesto ambientale. Tale ultimo aspetto
oltre a rimarcare la differenza tra la precedente conformazione del Piano
Regolatore rispetto alla natura del Piano Strutturale è decisiva affinché lo
strumento di governo del territorio possa esprimere la sua efficacia nel
tempo e possa adattarsi in modo resiliente alla modificazione degli scenari
territoriali e socio economici globali.
- Il Regolamento Edilizio e Urbanistico, a cui compete la disciplina generale
delle parti del Territorio Urbano strutturato e del Territorio Agricolo e
Forestale. Nel REU allegato al PSC di Crotone gli obiettivi delle strategie di
pianificazione sono riferite alle caratteristiche ed alla casistiche rinvenibili
nel territorio e declinate in norme, prescrizioni, procedure e limitazioni che
insieme alla regolamentazione delle attività di trasformazione del territorio
perseguono gli obiettivi di natura qualitativa fissati dal PSC.
Il REU specifica gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edilizio
esistente, definisce la disciplina degli oneri di urbanizzazione, del costo di
costruzione, delle modalità di monetizzazione delle dotazioni territoriali.
Definisce le grandezze urbanistico-edilizie e le relative modalità di calcolo
delle procedure urbanistico-edilizie, la modalità di distribuzione della
Capacità Edificatoria nonché dei criteri di progettazione della città pubblica
e dell’edificato secondo criteri di sostenibilità e sicurezza.
- Gli Elaborati grafici allegati Piano, che operano in sinergia con il REU in
modo da localizzare spazialmente l’Ambito di applicazione delle regole,
delineano inoltre lo schema delle trasformazioni fisiche dei sistemi strutturali
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necessari al funzionamento del territorio ed alla costruzione degli scenari di
Piano.
Il presente testo normativo organizza in sette parti i contenuti della disciplina
urbanistico - edilizia ed in aggiunta reca in allegato, nella versione definitiva,
due volumi contenenti norme tecniche e costruttive.
- il Titolo I individua obiettivi e competenze del REU, ruolo e funzioni dello
strumento in relazione con la riforma del sistema di pianificazione della LR.
n.19 del 2002.
- nel Titolo II sono evidenziate le condizioni limitanti presenti nel territorio del
comune di Crotone. Sono in particolare distinte aree e beni tutelati per il
valore storico, culturale, paesaggistico e monumentale e le porzioni di
territorio oggetto di vincoli riguardanti la protezione del suolo, dell’ambiente e
la sicurezza dei cittadini.
- il Titolo III contiene gli strumenti normativi e metodologici preposti
all’attuazione degli interventi di trasformazione regolamentati dal Piano.
- il Titolo IV definisce e classifica le destinazioni d’uso ammesse nel territorio
in funzione dello scenario prefigurato dal Piano e della compatibilità delle
stesse. Disciplina inoltre le modalità di mutamento di usi e funzioni per suoli e
fabbricati.
- il Titolo V classifica il territorio comunale rispettivamente in aree
Urbanizzate e Territorio Agricolo e Forestale. Disciplina gli interventi
ammessi e le modalità di attuazione del Piano negli Ambiti territoriali Unitari
individuati nel REU e perimetrati negli elaborati grafici allegati al PSC.
Specifica, per ogni partizione di Ambito, un articolato disciplinare di dettaglio,
differenziato per interpretare al meglio il complesso normativo, urbanistico e
ambientale rinvenibile nelle differenti porzioni del territorio comunale.
- il Titolo VI regola le modalità di attuazione dei sistemi strutturali territoriali.
Disciplina in particolare la tipologia di attrezzature e degli elementi della città
pubblica nonché le quantità di dotazioni territoriali e gli standard di qualità e
funzionalità che tutte le opere di interesse collettivo devono soddisfare.
- nel Titolo VII è definito il quadro delle procedure a cui devono attenersi i
processi urbanistico-edilizi, con specifico riferimento all'attività edilizia e alla
trasformazione dello spazio pubblico. Sono in particolare individuati gli
interventi e le opere cui le procedure si riferiscono, i soggetti legittimati, gli
adempimenti richiesti ai soggetti promotori degli interventi nelle diverse fasi, i
documenti richiesti, le forme di controllo, le sanzioni previste.
Gli allegati al REU definitivo sono composti da due volumi, nel primo sono
contenute norme specifiche in merito alla qualità ambientale dell’edificato,
comprese prescrizioni riguardanti il decoro e l’armonizzazione del costruito e
dell’arredo urbano. Il secondo documento descrive i requisiti tecnici delle
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
opere edilizie con riferimento alle normative di settore ed ai requisiti tecnici e
prestazionali che i fabbricati e gli impianti tecnologici e costruttivi devono
soddisfare.
OPERATIVITÀ DEL REU
Il REU in sinergia con gli altri strumenti che compongono il Piano costituisce
il riferimento normativo per il governo del territorio. Il suo contenuto
conferisce valore regolamentare a norma di legge agli indirizzi programmatici
delineati nella Relazione di Pianificazione e Programmazione e a sua volta si
avvale degli elaborati Grafici di Piano per localizzare e delimitare gli Ambiti di
applicazione delle norme.
Il REU di Crotone è strutturato per perseguire con la maggiore efficacia e
comprensibilità gli obiettivi programmatici del PSC.
L’articolato normativo premette una regolamentazione generale e di principi,
opzionalmente valida in tutto il territorio comunale distinguendo tra due
modalità di attuazione del Piano: Il Piano Attuativo Unitario (PAU) introdotto
dalla LR.n.19 e l’intervento diretto con o senza convenzione.
I principi di base che regolano l’applicazione di tali strumenti, sono
ampiamente sedimentati nella normativa giudico-amministrativa per cui il
ricorso all’attuazione indiretta è per lo più prescritta nei casi in cui l’intervento
di trasformazione edilizia del territorio debba recare con se interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria della città è pertanto limitata dal PSC
alle sole aree di trasformazione che ne risultano sprovviste. L’intervento
diretto, trasforma invece porzioni di territorio intercluse nel tessuto urbano o
comunque poste in diretta prossimità con le opere di urbanizzazione. E’
utilizzato per lo più nella forma convenzionata, attraverso cui il proponente è
chiamato a partecipare alla costruzione della città pubblica: componente
strutturante di cui il sistema urbano crotonese è estremamente carente.
Il Regolamento definisce gli interventi e le procedure che di seguito sono
approfondite nella Disciplina del Territorio Comunale. Le regole elaborate per
ciascun Ambito Territoriale fanno infatti riferimento alla Disciplina degli
Interventi di Trasformazione per specificare la tipologia di usi e azioni
consentite, i parametri urbanistici da considerare e i titoli abilitativi richiesti.
La combinazione di questi fattori è strumentale al raggiungimento degli
Obiettivi Prestazionali individuati per ogni partizione d’Ambito.
Gli Ambiti Territoriali Unitari si riferiscono a porzioni di territorio urbano,
omogeneo per caratteristiche fisiche, ambientali e funzionali, e caratterizzate
da uno status normativo e di diritto il più possibile uniforme.
Il REU opera su contesti conformati da strumenti di pianificazione precedenti
e anche piuttosto recenti i quali conservano in alcuni casi una validità
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giuridica formale che gli conferisce ancora presupposti di legittimità. Per tale
motivo uno degli obiettivi chiave che ha guidato la formazione del PSC ha
riguardato l’armonizzazione delle regole con lo stato di diritto esistente
nonché con la normativa sovraordinata allo scopo di riprodurre un effetto
sinergico rispetto agli orientamenti di sviluppo già impressi. In base a tale
determinazione per ogni Ambito si predispone un sistema di azioni e
provvedimenti concepiti in ottica migliorativa rispetto alle condizioni
ambientali ed alle differenti occorrenze determinatesi in sede di attuazione
del documento previgente: non di rado, le aspettative dei cittadini e dei privati
proponenti non hanno trovato corrispondenza con quanto prefigurato dalle
scelte di pianificazione succedutesi nel tempo.
Il REU, senza intaccare i diritti acquisti, restituisce all’iniziativa privata le
potenzialità di trasformazione del territorio indirizzandola con regole chiare
ma flessibili e mediante disposizioni normative in grado di stimolare un
rinnovamento coerente e sostenibile del tessuto urbano.
Una efficiente gestione delle capacità edificatorie assentibili diviene il fulcro
su cui fanno leva le azioni riformatrici di una politica di sviluppo urbano
improntata al contenimento del consumo di suolo, alla costruzione della città
pubblica ed all’incremento dei fattori di resilienza ambientale. In tal senso
alcune importanti disposizioni integrate nelle prescrizioni di Ambito
rielaborano il concetto di perequazione dei diritti edificatori alfine di
incentivare un processo di concentrazione sostenibile delle quantità edilizie
in aree logisticamente più idonee e ambientatemene meno impattanti. Si
tratta di un modello di perequazione ambientale che opera una distribuzione
bilanciata delle quantità edilizie, potenzialmente estensibile a tutto il territorio
di completamento urbano, che quindi rimane “aperto” alla introduzione di
ulteriori fattori e variabili di natura ecologica e produttivo-agricola in grado di
agire attivamente sui criteri di modellazione geometrica delle superfici
urbanizzate e sulla quantificazione del carico urbanistico ammissibile.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Piano Strutturale Comunale
Il Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui all’art.20 della L.R. n.19 del 23
aprile 2002, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che
riguarda tutto il territorio comunale con il quale il Comune di Crotone
definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, promuove
gli obiettivi di sostenibilità di cui all’art.1 della L.R. n.41 del 2001, in coerenza
con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di
pianificazione, gli indirizzi e le prescrizioni espresse dal Quadro Territoriale
Regionale (QTRP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
Art. 2 – Regolamento Edilizio ed Urbanistico
Il presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) che, ai sensi
dell’art.21 della L.R. n.19 del 2002, è annesso al PSC, costituisce la sintesi
ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova
costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal
Piano Generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle
edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di
telecomunicazione e di telefonia mobile.
Il REU è annesso al PSC ed in conformità agli obiettivi prestazionali e
programmatici stabiliti nel Documento di Programmazione e Pianificazione,
oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio,
stabilisce:
a) le modalità d’intervento negli Ambiti Territoriali Unitari definiti dal Piano;
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere
architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali
e regionali vigenti;
e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche
ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei
procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione
vigente;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano,
ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi
di cui all’art.54 della L.R. n.19 del 2002.
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Art. 3 – Adozione, entrata in vigore e validità del PSC
1. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso
dell’approvazione e dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art.27 della L.R.
n.19 del 2002.
2. Dalla medesima data, cessa di avere applicazione ogni disposizione, atto
deliberativo, circolare o altro atto comunale comunque denominato di
natura regolamentare, che abbia ad oggetto la materia disciplinata dal
presente REU e/o che risulti con esso incompatibile.
3. Il Consiglio Comunale adotta il PSC ai sensi dell’art.27, comma 4 della
L.R. n.19 del 2002, successivamente a quanto previsto dall’art. 27 commi
2 e 3 e dall’art.10 comma 4 della suddetta Legge.
4. Dalla data di adozione del presente REU e fino alla sua entrata in vigore
trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art.60 della L.R. n.
19 del 2002.
5. Al tal fine l’amministrazione comunale:
a) sospende ogni determinazione in merito all’approvazione di tutti gli atti
amministrativi o strumenti di pianificazione urbanistici o settoriali che
siano in contrasto con le previsioni del presente REU adottato o tale da
comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione;
b) sospende ogni determinazione in merito alle domande di Permesso di
Costruire e alle domande di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, di cui al DPR n.160 del 2010, che siano in contrasto con le
previsioni del presente REU;
c) notifica al soggetto che ha presentato Denuncia di Inizio Attività o la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in contrasto con le previsioni
del presente REU, l’ordine motivato di non effettuare ovvero di
interrompere il previsto intervento;
d) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni
altra sede nella quale è chiamata ad esprimere il proprio parere,
autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato,
l’eventuale contrasto con il presente REU adottato, assumendo le
conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche o
integrazioni.
6. È fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la
domanda di Permesso di Costruire o la Comunicazione Unica di cui al
DPR. n.160 del 2010 alle previsioni del presente REU adottato, ovvero di
ripresentare la Denuncia di Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività in conformità al medesimo REU adottato.
7. Ogni altra amministrazione pubblica operante nel territorio comunale è
tenuta a non pregiudicare e a non rendere più gravosa l’attuazione del
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
REU adottato, astenendosi dall’assumere determinazioni in contrasto con
le sue previsioni.
8. Eventuali norme urbanistiche statali o regionali che dovessero subentrare
dopo l’approvazione del presente Regolamento, qualora in contrasto con
esso, si intendono prevalenti e devono essere recepite con atto aggiuntivo
di conformazione, senza che ciò costituisca variante al REU.
Art. 4 – Elaborati costitutivi il PSC Definitivo
Rel. QC.1 QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE
Tav. QC.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Tav. QC.2 INQUADRAMENTO NELLA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA
Tav. QC.3 BASE CARTOGRAFICA
Tav. QC.4 PIANFICAZIONE COMUNALE VIGENTE
Tav. QC.5 QUADRO STRUTTURALE E MORFOLOGICO
Tav. QC.6 QUADRO VINCOLISTICO E DELLE TUTELE
Rel. PP.1 RELAZIONE DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Tav. PP.2 MASTERPLAN
Rel. PP.3 REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO
Tav. PP.4 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Tav. PP.5 AMBITI TERRITORIALI UNITARI
Tav. PP.6 SCHEMA STRUTTURALE TERRITORIALE
Rel. SA.1 STUDIO AGROPEDOLOGICO
Tav. SA.2 PEDOLOGIA
Tav. SA.3 USO REALE DEL SUOLO
Tav. SA.4 CAPACITÀ D’USO REALE DEI SUOLI
Tav. SA.5 POTENZIALITÀ PRODUTTIVE
Tav. SA.6 ZONAZIONE AGRICOLA
Rel. SG.1 STUDIO GEOMORFOLOGICO
Tav. SG.2 GEOLITOLOGIA
Tav. SG.3 VINCOLI PAI
Tav. SG.4 GEOMORFOLOGIA E FRANOSITÀ
Tav. SG.5 PERMEABILITÀ
Tav. SG.6 PENDENZE
Tav. SG.7 POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
Tav. SG.8 MICROZONAZIONE SISMICA
Tav. SG.9 FATTIBILITÀ GEOLOGICA
Tav. SG.10 INDAGINI
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Tav. SS. 1 ZONAZIONE ACUSTICA ED ELETTROMAGNETICA
Rel. VA.0 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
Rel. VA.1 RAPPORTO AMBIENTALE
Rel. VA.3 VALUTAZIONI DI INCIDENZA
Rel. VA.4 SINTESI NON TECNICA
Art. 5 – Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data di
adozione del PSC
1. I Permessi di Costruire, le Denunce di Inizio Attività e le Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività presentate prima della data di adozione del
PSC, ancorché in contrasto con le previsioni dello stesso, mantengono la
propria efficacia purché i lavori previsti vengano ultimati nei termini fissati
dagli stessi titoli abilitativi e dalla legge, comunque entro e non oltre mesi
trentasei dalla data di entrata in vigore del PSC e del presente REU.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani per l’Edilizia Economica e
Popolare, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di
Recupero, convenzioni ed accordi di pianificazione a supporto di interventi
diretti, ecc.) approvati nei modi di legge, alla data di adozione del PSC, nel
rispetto del PRG previgente, anche se non attuati, rimangono a tutti gli
effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed
efficacia nella delibera di approvazione e dalla legislazione in materia
comunque non oltre i 10 anni dalla loro formazione. In particolare, per detti
strumenti restano confermate le condizioni di intervento ed i parametri
urbanistici ed edilizi previsti per la loro attuazione fino allo scadere dei
termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Allo scadere di tale termine le aree saranno assoggettate
alla disciplina urbanistica ed edilizia del PSC adottato e alle eventuali
prescrizioni particolari.
3. Nel caso di previsioni del PSC e del REU difformi rispetto ai contenuti degli
strumenti attuativi di cui al comma precedente, le stesse possono
intendersi operanti a far tempo dalla scadenza di validità di tali strumenti.
4. Per i piani particolareggiati approvati ed in corso di attuazione alla data di
adozione del PSC e del REU e fino alla scadenza della loro validità,
possono essere approvate varianti di assetto interno che non modifichino
le quantità complessivamente edificabili e la dotazione di aree standard
dello strumento preventivo oggetto di convenzione attuativa se non in
conformazione alle disposizioni del PSC.
L’Amministrazione,
laddove
ravvisi,
direttamente
con
proprio
provvedimento o, se del caso, all’esito di accordo di programma ai sensi
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
dell’art.15 della L.R. n.19 del 2002, ovvero ancora all’esito di positiva
valutazione di proposta formulata ai sensi dell’art.1 comma 19 del D.lgs.
n.152 del 2008 così come recepito dal D.lgs. n.163 del 2006, la
sussistenza di un rilevante pubblico interesse per la comunità locale, avrà
facoltà di adottare e approvare varianti ai piani attuativi di iniziativa
pubblica approvati e in corso di attuazione alla data di adozione del PSC,
varianti aventi quale possibile contenuto, oltre a quanto previsto alla prima
parte del presente comma, un incremento della capacità edificatoria delle
aree comprese nel comparto di piano attuativo e una modifica o una
estensione delle destinazioni d’uso previste dal medesimo PAU.
5. Dette varianti ai piani attuativi dovranno rispettare le procedure previste
dalla L.R. n.19 del 2002 per i PAU.
Art. 6 – Modifiche al PSC ed al REU
Le prescrizioni del PSC e dell’annesso REU e il loro campo di applicazione
possono essere modificati solo in modo esplicito ed attraverso la variante
generale o parziale al PSC comprensiva di modificazioni al REU. Nei
confronti del REU, la variante deve indicare espressamente le norme che
intende modificare o della quale si intende limitare il campo di applicazione e
deve riportare, in allegato, il testo coordinato della versione modificata del
REU.
Nelle prescrizioni di Ambito di cui al successivo Titolo e con rimando ad
appositi grafismi negli Elaborati di Piano si evidenzia la presenza di aree o
porzioni di esse che in virtù dell’attuazione delle presenti norme subiscono
un’automatica riclassificazione in altro Ambito. Tale processo non reversibile,
in quanto definito e regolamentato dal presente REU non costituisce variante
ma attua il disegno di un Piano Strutturale a “geometria variabile”
esplicitamente finalizzato al continuo recepimento di soluzioni in grado di
garantire un minor consumo di suolo.
Art. 7 – Incentivi e deroghe
1. L’attività edificatoria e gli interventi di trasformazione in deroga agli
strumenti urbanistici sono consentiti per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico e/o di rilevante interesse socio-economico previa
deliberazione del Consiglio Comunale, comunque nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.lgs. n.42 del 2004 e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui alle norme degli strumenti urbanistici generali
8
3.
4.
5.
6.
ed attuativi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui
agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n.1444 del 1968.
Il REU introduce in appositi Ambiti di cui al Titolo V, indici di utilizzazione
territoriali (UT) differenziati e premiali come incentivazione alla
concentrazione di capacità edificatorie (CE) in comparti anche non
contigui, purché i comparti di trasferimento vengano contestualmente
acquisti al patrimonio indisponibile del comune per opere di pubblica di
utilità o riclassificati nel territorio agricolo qualora esprimano potenzialità di
sviluppo agro-naturalistico o sono già asserviti a tale uso.
Al fine di migliorare la qualità tecnologica, di agevolare l'attuazione delle
norme sul risparmio energetico degli edifici e con l’obiettivo di contenere il
consumo di nuovo territorio è consentito, in attuazione del PSC, il
recupero a fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani
seminterrati ed interrati in merito a quanto disposto dall’art. 49 della L.R.
n.19 del 2002 e dall’art. 11 della L.R. n.41 del 2011 per le finalità
promosse da tale legge.
Ai fini dell’art. 53 bis della L.R. n.19 del 2002, anche in deroga a quanto
disposto dal REU, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle
norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, si applicano le
“Norme per l’abitare sostenibile” definite dalla L.R. n.41 del 2011.
Il presente REU prevede, in favore di coloro che effettuano interventi di
edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico e dalle
linee guida per la valutazione della sostenibilità degli edifici di cui all’art.10
della L.R. n.41 del 2011, gli incentivi opzionali previsti dall’art.12, comma
c, della suddetta legge, nella seguente misura:
- incremento di SU del 20% per interventi di nuova costruzione (NC) e di
ampliamento (A), di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti
(RE) che hanno come obiettivo la classificazione dell’edificio in classe
energetica A e per il quali è rilasciata certificazione di sostenibilità di cui
all’art. 9 della L.R. n.41 del 2011;
- incremento di SU del 15% per gli interventi di nuova edificazione (NC) e
di ampliamento (A), di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici
esistenti (RE) che hanno come obiettivo la classificazione dell’edificio in
classe energetica A;
- incremento del 10% per gli interventi di ampliamento (A), di sostituzione
e di ristrutturazione degli edifici esistenti (RE) che hanno come obiettivo
la classificazione dell’edificio in classe energetica B;
Gli incentivi previsti dal precedente comma 4 sono cumulabili con altri
contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli
incentivi nazionali.
9
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
7. Ai sensi dell’art.37 bis della L.R. n.19 del 2002, il Comune, anche su
proposta di operatori privati, può individuare edifici, anche con
destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia
stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per
dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico,
urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di
salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio.
Per le suddette finalità il Comune può approvare Programmi di Recupero
degli edifici, che possono prevedere il rifacimento delle volumetrie
mediante interventi di ristrutturazione edilizia (RE) anche con demolizione
e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le
parti interessate (Comune e proprietario), pervenendo allo spostamento di
sagoma nella medesima area o in aree diverse, purché dotate di opere di
urbanizzazione primaria e di servizi a rete essenziali, individuate anche
attraverso meccanismi perequativi.
Gli interventi consentiti in attuazione dei suddetti programmi nonché la
possibilità di prevedere misure premiali e incentivi sono subordinate alla
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 37 bis della L.R. n.19 del
2002.
10
TITOLO II – CONDIZIONI LIMITANTI
Art. 8 – Tutela attiva del territorio
Il PSC recepisce ed integra le prescrizioni derivanti da vincoli di tutela e
salvaguardia del territorio come parte strutturante della pianificazione
comunale con l’obiettivo di conformare il processo di attuazione delle
prescrizioni urbanistiche e degli usi del suolo secondo il duplice obiettivo
della salvaguardia dal rischio idrogeologico e della piena inclusione dei beni
di interesse culturale, paesaggistico e ambientale nel tessuto urbano e socio
economico. Per tale ultimo fine sono inclusi negli strumenti di attuazione del
PSC i piani di gestione dei siti, ove presenti, ed è promossa l’attività di
copianificazione e gli interventi finalizzati alla creazione di una rete regionale
dei beni culturali e ambientali di cui all’ art.17 Tomo 4 del QTR/p.
Art. 9 – Ambito dei Vincoli conformativi
Il PSC individua e perimetra le aree sottoposte a vincoli che gravano su un
particolare oggetto territoriale allo scopo di non compromettere le funzioni di
un altro oggetto che riveste interesse pubblico. Con tale espressione si
indicano tutte quelle aree in cui per un superiore interesse pubblico, in
esecuzione di specifiche norme, l’attività edilizia e di trasformazione in
genere è soggetta a particolari limitazioni. Sono tutti vincoli indiretti e per la
quasi totalità di carattere inibitorio ove si determinino particolari condizioni di
rischio indotte dalla prossimità ad aree sensibili dalle quali possono scaturire
pericoli e per la salute e la sicurezza in ordine alla presenza di rischi
ambientali e di natura idrogeologica.
AREE SOGGETTE A VINCOLO
1. Categorie di Vincoli ambientali
2. Categorie di Vincoli paesaggistici
3. Fasce di rispetto
1. Categorie di vincoli ambientali
A) Acque pubbliche in presenza delle quali si dispone l’inedificabilità assoluta
per una profondità di 10 mt. dalle sponde o piede degli argini, 4 mt per
piantagioni di alberi, siepi e movimento di terreno. Ai sensi dell’art.96,
comma.1, lett f) del R.D.523/1094 e riportato alla lettera a) art. 25 del
QTRP.
11
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
B) Fasce di rispetto da pozzi e sorgenti determinate con criterio geometrico:
consiste nel prefissare le dimensioni delle aree di salvaguardia, a
prescindere da eventuali considerazioni di carattere tecnico. Di norma è
adottato per la delimitazione della zona di tutela assoluta con almeno 10
mt di raggio dal punto di captazione”, e della zona di rispetto per le
derivazioni da corpi idrici superficiali: 200 mt. di raggio, rispetto al punto di
captazione o di derivazione. Nella zona di rispetto sono vietati
l’insediamento e le attività di cui all’art. 94, comma 4 del D.lgs.
n.152/2006.
C) Per le Discariche di RSU, fascia di rispetto pari a 1000 mt. dai centri
abitati, con deroghe rispetto alle case isolate. Per le discariche di rifiuti
speciali, fascia di rispetto di almeno 2000 mt. dai centri abitati mentre la
distanza da funzioni sensibili: scuole, ospedali e altre strutture sensibili
deve essere di almeno 1000 mt. Ai sensi del D.lgs. 36/2003 in Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del D.L.
208/2008, convertito con L.13/2009:
- Discariche di Tufolo e Farina.
D) Salvaguardia da area SIN in funzione di ulteriori Aree individuate in
relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini
di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali, come disposto dal D.M. 468/0, dalla L.179/2002 e dal D.M.
Ambiente, 26.11.2002
- Sito di Interesse Nazionale: ex Montedison e Pertusola.
2. Categorie di Vincoli paesaggistici
A) Zone di rispetto delle cose d’interesse artistico e storico: tali zone sono
determinate dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali al fine di evitare
che sia in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni
della legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate
le condizioni di ambiente e di decoro. In tali zone l’attività edilizia, oltre a
rispettare le prescrizioni contenute nel provvedimento che determina la
zona stessa, dovrà essere sottoposta al visto della competente
Sovrintendenza; Art. 21 comma 1° L. 1089/1939.
12
3. Fasce di rispetto
A) Fascia di rispetto dal demanio marittimo anche dal ciglio dei terreni elevati
sul mare per una distanza di 30 mt. Ai sensi dell’Art. 55 Codice della
Navigazione, R.D.327/1942 L’esecuzione di nuove opere è subordinata
all’autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima.
La predetta autorizzazione non è richiesta quando la costruzione sui
terreni prossimi al mare è prevista in Piani Regolatori o Piani
Particolareggiati delle Spiagge, già approvati dalla Autorità Marittima.
Si deve intendere per “nuova opera” tutti i manufatti ancorati stabilmente
al suolo e destinati a soddisfare a tutte le esigenze durevoli di chi ne ha la
disponibilità.
B) Zone di rispetto dalle opere militari determinate con decreto del
comandante militare competente per territorio ai sensi della L. 898/1976, e
relativo regolamento approvato con D.P.R. 780/1979 e s.m.i.
C) Fascia di rispetto alle attrezzature cimiteriali. E’ vietato costruire nuovi
edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 mt. dal
perimetro del cimitero stesso. Deroghe a tale distanza e a questi divieti
sono stati portati dall'art. 28 della legge n.166 del 2002 per i cimiteri
inglobati nel tessuto urbano. Le modifiche interessano le dimensioni del
vincolo cimiteriale, che rimane di 200 mt, ma che consentirà all'interno di
tale fascia interventi più ampi: non si avranno più divieti estesi all'attività di
rimessaggio di roulottes, a parcheggi progettati secondo la legge Tognoli,
ai manufatti interrati, alle pertinenze, a silos metallici. Non sono più vietate
le ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione, con variazione di
sagoma e destinazione d'uso. Ciò che prima era ammesso solo in limitati
casi, cioè costruzioni di esiguo volume in fasce di rispetto, non
residenziali, recinzioni, riporti di tema, campi sportivi di modeste
dimensioni, deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili è
consentito. Allo stesso modo attrezzature sportive, impianti tecnici e serre
potranno essere realizzate, comunque lasciando sempre una zona di
rispetto con raggio di 100 mt. per i Comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti; Regolamento riportato all’ Art. 338 del TU delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e Regolamento di Polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 803/1990 e, D.P.R. 285/1990.
D) Distanza di Prima Approssimazione e fascia di rispetto dagli elettrodotti e
dalle cabine elettriche ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003 e del D.M.
29/06/2008: la Distanza di Prima Approssimazione fornisce un indicazione
13
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
di massima a cui possono riferirsi gli enti territoriali e i progettisti per
definire l’edificabilità dei siti in presenza di impianti elettrici; nei casi in cui
gli edifici di nuova progettazione non rispettassero tale DPA, si deve
calcolare con precisione la Fascia di Rispetto, per determinare
l’avvicinamento minimo degli stessi dalle parti attive degli impianti elettrici
nel caso specifico.
Nella fascia di rispetto dagli elettrodotti non possono essere previste
destinazioni d’uso che comportino una permanenza prolungata di persone
per tempi superiori alle quattro ore giornaliere. Le aree ricadenti entro tali
fasce di rispetto, ai fini della destinazioni d’uso possibili, sono assimilate
agli usi previsti per la sottozona agricola E5.
E) Fasce di rispetto ai metanodotti ai sensi del D.M. 24.11.1984 e s.m.i. D.M.
17.04.2008;
Le distanze minime di sicurezza dai fabbricati dalle condotte, sono
determinate in base alla tipologia delle stesse, alla pressione massima di
esercizio, al diametro della condotta e alla natura del terreno.
F) Distanza dagli aerogeneratori
Ogni aerogeneratore deve rispettare una distanza, con un minimo 500 mt.
dalla più vicina unità permanentemente abitata, regolarmente censita nel
catasto terreni o edilizio urbano, tale da soddisfare il D.P.C.M. 1° marzo
1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la L.n. 447/1995. Il
punto dal quale deve essere misurata la distanza di 500 mt. corrisponde al
centro torre dell’aerogeneratore.
L’istallazione è soggetta VIA per i grandi impianti eolici come riportato alla
Deliberazione della Giunta Regionale del 30 gennaio 2006, n. 55.
G) Fascia di rispetto dalla linea ferroviaria: lungo i tracciati delle linee
ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di
qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale,
minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina
rotaia. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell’art. 60
del D.P.R. 753/1980.
È vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati
o recinzioni ad una distanza minore di 6 mt. dalla più vicina rotaia, da
misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le
anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di 2 mt. dal
ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
14
Le distanze potranno essere diminuite di 1 mt. per le siepi, muriccioli di
cinta e steccati di altezza non maggiore di 1,50 mt.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima
superiore a 4 mt. non potranno essere piantati ad una distanza dalla più
vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile
aumentata di 2 mt.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale
distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o
dal piede del rilevato.
Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale
deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura
dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere
ferroviarie.
La distanza del ciglio più vicino all'escavazione o canale non deve
comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più
esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano, oppure dal
ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata
se la ferrovia è in rilevato.
Tale distanza non potrà mai essere minore di 3 mt. anche se
l'escavazione del terreno sia meno profonda. Lungo le linee ferroviarie
fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una
distanza minore di 50 mt. dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione
orizzontale. Art.49 D.P.R.753/1980.
H) Fascia di rispetto dalla strada: il Codice della strada (Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., e relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto Presidente Repubblica 26 aprile 1993 n. 147 e s.
m. i.), stabilisce fasce di rispetto stradale, finalizzate a mantenere
condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli; tali fasce sono
soggette ai vincoli di seguito specificati. Le fasce di rispetto sono destinate
alla tutela e all'ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di
nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi
pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato
di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano.
Al fine dell'applicazione del Codice della strada alle strade pubbliche è
associata una fascia di rispetto all'interno della quale non sono ammessi
gli interventi NC e l’ampliamento di fabbricati nel lato prospiciente il fronte
stradale. L'ampiezza della fascia è determinata in ragione della
classificazione delle strade e della loro inclusione nel centro abitato;
l’ampiezza della fascia si calcola a partire dal confine stradale, come
definito al punto 10 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 285 del 1992: "limite della
15
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è stabilito dal
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada è in trincea".
In funzione della classificazione delle strade l'ampiezza delle fasce di
rispetto deve essere uguale a:
Extraurbano (TAF)
Urbano (TU, TDU)
Classificazione
m
m
A - Autostrade
60
30
B - Strade extraurbane
40
20
principali
C - Strade extraurbane
30
10
secondarie
D - Strade urbane di
PSC (7 m)
scorrimento
E - Strade urbane di
PSC (5 m)
quartiere
F - Strade locali
20
PSC (5 m)
(provinciali)
F - Strade locali
10
PSC (3 m)
(comunali e vicinali)
Nelle intersezioni a raso, sia interne che esterne ai centri abitati, alle fasce
di rispetto deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo
aventi due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui
lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite e il terzo lato costituito dal
segmento congiungente i punti estremi.
Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare per
impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla
massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di assenza a
completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m. 6,00.
Per l'impianto di siepi e piantagioni, recinzioni in rete metallica, ecc. Nelle
fasce di rispetto stradale, valgono le disposizioni particolari del Codice
della Strada e il suo Regolamento di applicazione.
16
Art. 10 – Ambito dei Vincoli ricognitivi
Il PSC individua e perimetra le aree vincolate che includono categorie di beni
non indennizzabili per effetto del vincolo in quanto espressione di un
interesse collettivo, sia che il bene sia pubblico o che sia privato.
I seguenti vincoli possono essere tutori o inibitori ovvero riportare entrambi i
contenuti. Il contenuto esatto del vincolo e delle categorie di beni vincolati è
determinato con il Decreto di Vincolo, dal D.lgs. 42/2004, dal D.lgs. 152/2006
o dal QTR/P nonché da altre normative di settore, le quali costituiscono
riferimento e indirizzo rispetto alla natura del bene vincolato, alla sua tutela,
alla sua valorizzazione e alla salvaguardia della sicurezza delle persone e
dell’ambiente. I vincoli ricognitivi sono per lo più vincoli diretti in quanto riferiti
al bene in oggetto, in alcuni casi possono avere un’estensione ed un
carattere indiretto di durata temporanea, come ad esempio nel caso delle
aree archeologiche, laddove si rendano necessarie indagini tese ad
accertare la reale estensione del bene da vincolare.
L’ente preposto alla gestione del vincolo è chiamato a determinarsi rispetto ai
procedimenti e alle azioni che interessano direttamente o indirettamente il
bene nell’applicazione del vincolo tutorio ovvero nell’esecuzione del vincolo
inibitorio. In quest’ultimo caso sebbene ci si riferisca alle attività di
trasformazione, in genere sono ammessi, oltre ad ogni azione rivolta alla
conservazione del bene, anche interventi straordinari in caso di eventi e
circostanze che costituiscono rischio per l’integrità del bene stesso e per la
sicurezza.
AREE SOGGETTE A VINCOLO RICOGNITIVO
1. Categorie di vincoli paesaggistici
2. Categorie di vincoli ambientali
3. Categorie di vincoli archeologici
4. Categorie di vincoli per la sicurezza e la difesa del suolo
5. Beni monumentali e ulteriori beni oggetto di tutela
6. Categorie di vincoli paesaggistici
7. Categorie di vincoli ambientali
8. Categorie di vincoli archeologici
1. Categorie di vincoli paesaggistici
A) Vincolo paesaggistico per i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare ai sensi della lettera a) dell’ art. 142 del D.lgs.42/2004.
17
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
B) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001 e aree assimilate a boschi di
cui ai commi 2 e 6 dell'art.2 del D.lgs. n.227/2001: tali aree sono oggetto di
tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico. Ogni movimento
di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di
destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e
saldi sono soggetti ad autorizzazione. Il vincolo paesaggistico è
determinato ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art.142 del D.lgs.42/2004
e degli artt.17 e 20 del R.D.3267/1923, e riportato alla Lettera b art. 25 del
QTRP.
C) Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto tutelata con Decreto del 26/5/2009 e
dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina
Protetta “Capo Rizzuto” attraverso cui si attuano le prescrizioni del D.M.
19/02/2002 “Modifica del D.L. 27/12/1991, istitutivo della riserva naturale
marina denominata Capo Rizzuto”. Sono individuate tre zone di Riserva
Integrale, corrispondenti ai tratti di mare circostanti Capo Colonna e Capo
Cimiti, e al tratto di mare antistante Capo Bianco, nelle quali è previsto un
regime di tutela più rigido.
D) Beni paesaggistici tutelati con specifici D.M. ai sensi della L.1497/39.
Ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente
alla gestione del vincolo rispetto ai contenuti del Decreto di vincolo: R.D.
n.1357/1940.
E) Emergenze oromorfologiche costituenti patrimonio identitario della
comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali) tutelati dal
piano paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) e dell’art. 143, com. 1
lett. d) del D.lgs.n.42 del 2004 riportati all’ Art.3 del QTRP: sono
identificate nel PSC come aree contigue e affini al sito di interesse
comunitario nell'Area SIC delle Colline di Crotone IT9320104 e “Base di
calanchi argillosi”: formazioni calanchive caratterizzanti il paesaggio
collinare.
F) Area del geosito di rilevante interesse internazionale tutelata nel rispetto
delle prescrizioni specifiche definite dal relativo decreto di vincolo. D.M.
13/10/1989: Area di interesse paleontologico e geologico di Vrica-Stuni.
G) Dichiarazione di notevole interesse pubblico DNIP con decreto di vincolo
del 27/07/1978. Vincolo 8.a - 180003: la zona perimetrata ha notevole
interesse pubblico perché costituita da una lunga fascia costiera che da
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Crotone si snoda toccando Capocolonna. Possiede caratteristiche
paesistiche di notevole bellezza. L’area sopracitata è formata da tre settori
ben definiti, i lungomari che profilano l’abitato di Crotone, una lunga fascia
pedecollinare percorsa dalla strada Crotone-Capocolonna e la suddetta
landa di Capocolonna, sulla quale sorgono i resti del famoso santuario di
Hera Lacinia. L’area è modificabile solo previa autorizzazione.
Le aree vincolate si suddividono in quattro sub aree:
1 - Area ad alta valenza ambientale;
2 - Area a media valenza ambientale;
3 - Area a bassa valenza ambientale;
4 - Area a modestissima o nulla valenza ambientale.
2. Categorie di vincoli ambientali
A) Aree percorse dal fuoco ai sensi dell’Art. 10 della legge quadro sugli
incendi boschivi n.353 del 2000: le zone boscate ed i pascoli i cui
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche
necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
È fatto divieto per 10 anni, sulle predette zone, la realizzazione di edifici
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività produttive.
Sono vietate per 5 anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente.
Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
B) Siti di Interesse Comunitario sottoposti a Vincolo paesaggistico e
Valutazione di Incidenza esclusiva, per fini di tutela e mantenimento
dell’habitat e dell’ecosistema ai sensi del D.lgs.42/2004, del D.P.R.120/
2003 e dell’art.7 del QTRP:
- Foce del Neto n. IT9320094
- Capo Colonna n. IT9320101
- Colline di Crotone n. IT9320104
- Fondali di Gabella Grande n. IT9320096
- Fondali di Crotone e Le Castella n. IT9320097.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
C) Zone di Protezione Speciale mirate a proteggere i territori più idonei in
numero e superficie alla conservazione dell’avifauna di cui al D.P.R.120/
2003 e dell’art.7 del QTRP e sottoposte a Valutazione di Incidenza
esclusiva, per fini di tutela e mantenimento dell’habitat e dell’ecosistema ai
sensi del Dlgs.152/ 2006.
- Marchesato e Fiume Neto n. IT9320302
3. Categorie di vincoli archeologici
Aree sottoposte a vincolo archeologico di cui alla L.1089/39, L.1497/39,
L.142/90, LR 23/90 e dell’art. 10 del D.lgs.63/08. Il vincolo paesaggistico
sulle zone di interesse archeologico, istituito direttamente dalla legge è di
tipo puntuale e areale e prescinde dall’avvenuto accertamento, in via
amministrativa o legale, del loro interesse archeologico, in quanto le due
tutele, paesaggistica ed archeologica sono distinte ed autonome. Tali aree
individuate nel PSC rivestono un interesse paesaggistico in quanto
caratterizzate dalla presenza di beni archeologici emergenti e sono
tutelate non per la loro facies bensì per l’attitudine alla conservazione del
contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale. Il Vincolo è
riferito alla Parte III del D.lgs.42/2004, Art. 142 lett. m) - Aree tutelate per
legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"). Le zone di interesse
archeologico individuate alla data di entrata in vigore del Codice dei beni
culturali e del paesaggio sono sottoposte alle disposizioni di tutela e di
valorizzazione dei beni paesaggistiche contenute nel D.lgs.42/2004.
Aree tutelate e decreti di vincolo numerate in base all’identificativo fornito
nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle Tutele allegato:
1 - Notifica del 5 febbraio 1913, Località Capo Colonna. Tempio di
Hera Lacinia.
2 - R.R. 9 giugno 1959, Località Capo Colonna. Area limitrofa al
Tempio di Hera Lacinia.
3 - D.M. 22 ottobre 1974, tra Via Paternostro e Pantusa. Abitazioni e
strade Kroton, Foglio di mappa n. 36, particella n. 169.
4 - A.R. 24 ottobre 1975, Contrada Vigna di Galluccio. Resti antica
Kroton.
5 - A.R. 30 giugno 1977, Fosso Pignataro nei pressi del Palazzo di
Giustizia. Resti di frequentazione antica.
6 - D.M. 28 novembre 1977. Antica cinta difensiva. Foglio di mappa
n. 33, particella n. 9.
7 - A.R. 20 aprile 1978, Località Carrara. Necropoli greca di Crotone.
Foglio di mappa n. 45, particella n. 11.
20
8 - D.M. 13 maggio 1978, Località Villa Morelli e Fondo Trappeto.
Impianto urbano di quartieri di epoca greca a sinistra del fiume
Esaro. Foglio di mappa n. 26, particelle n. 56, 60 (in parte), 61,
133, 134, 200, 243, 287, 288, 305, 318 e 319.
9 - D.M. 13 maggio 1978, Vigna di Galluccio. Impianto urbano di
quartieri di epoca greca a sinistra del fiume Esaro. Foglio di
mappa n. 25, particelle n. 44, 45. Foglio di mappa n. 26, particella
n. 327.
10 - A.R. 17 maggio 1978 (rettifica della nota n. 676 del 14 febbraio
1978), Contrada Vigna di Galluccio e Villa Morelli. Ruderi quartieri
settentrionali della Città. Foglio di mappa n. 25, particelle n. 89,
101, 102, frazione della particella n. 20, 43, 44, 46, 47, 49, 100.
Foglio di mappa n. 26, particelle n. 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 88, 89,
116, 122, 131, 160, 174, 240, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 346,
347, 476, 477, 478, 479, 480, frazione delle particelle n. 46, 48,
49, 118, 127, 239, 327, 344.
11 - A.R. 12 giugno 1981, Sistemazione incrocio tra Via Cutro e Via
Vittorio. Resti antichi.
12 - D.M. 12 ottobre 1981, area adiacente al campo sportivo. Settore
Città Greca, mate-riale ceramico. Foglio di mappa n. 45, particelle
n. 1 (in parte), 2 (in parte) 3, 44, 98 (in parte), 434, 437 (in parte),
404 (in parte), 435 (in parte), 436 (in parte), 465.
13 - D.M. 7 novembre 1981, Propaggine Nord-Orientale Capo
Colonna. Temenos, Torri, Propileo, Oikoi ed altre pertinenze del
Santuario. Foglio di mappa n. 56, particelle n. 5 (in parte), 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 (in parte), 28, 51 (in
parte), 54, 55, 68, 154, 155 (in parte), 156 (in par-te), 157, 165,
166, 167 (in parte).
14 - A.R. 15 gennaio 1982, Vigna Nova. Santuario e parte cinta
muraria.
15 - D.M. 21 settembre 1984, Area adiacente Via XXV aprile. Abitato
antica Kroton. Foglio di mappa n. 34, particella n. 380.
16 - A.R. 11 gennaio 1988, Via Veneto. Strutture urbane antica
Kroton, tombe. Foglio di mappa n. 35, particelle n. 721 e 722.
Foglio di mappa n. 36, particella n. 6.
17 - D.M. 18 luglio 1989, Via Tommaso Campanella. Frammento
abitato Kroton. Foglio di mappa n. 44, particella 75.
18 - D.M. 13 ottobre 1989, Vrica e Stuni. Rocce argillose con
presenza di microfossili. Foglio di mappa n. 51, particelle n. 9 e 10
(in parte). Foglio di mappa n. 52, particelle 8 e 60 (in parte). Foglio
21
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
di mappa n. 55, particelle 3, 6, 7, 10, 11, 12, 26, 42, 43, 44, 56.
Foglio di mappa n. 51, particelle n. 9 e 10 (in parte), immobili.
Foglio di mappa n. 52, particelle n. 8 e 60 (in parte), immobili.
Foglio di mappa n. 55, particelle n. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 26, 42, 43,
44, 56 (in parte).
19 - D.M. 12 dicembre 1992, Pignera. Pertinenza quartiere operaio.
Foglio di mappa n. 34, particelle n. 165, 166, 252, 298, immobili.
20 - V. Domus Romana in Via Discesa Fosso (rinvenimento recente).
21 - Piazza Villa Roja (rinvenimento recente).
AGGIORNAMENTO:
- D.M. 20 dicembre 2000, Via Telesio. Reperti coroplastici,
numismatici e metallici e stratificazioni relative agli impianti del VII
e VI secolo a.C.
- D.D.R. 55 del 20 ottobre 2005, Località Capo Alfiere. Resti
archeologici dell’insediamento neolitico di Capo Alfiere.
- A.R. 19 agosto 1978 (rettifica della nota n. 1617 del 31 maggio
1975).
Ceramiche antiche e resti di strutture murarie risalenti probabilmente
alle mura difensive della greca Kroton.
- A.R. 24 ottobre 1983, Via dei Mille. Complesso archeologico
databile tra il VII secolo a.C. e il IV secolo a.C.
4. Categorie di Vincoli per la sicurezza e la difesa del suolo
A) Vincolo idrogeologico apposto su terreni che possono con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità, turbare il regime delle
acque o innescare fenomeni erosivi individuati a norma del
R.D.3267/1923: nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici
ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti
mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell’uso dei boschi e
dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati
alle modalità esecutive prescritte nei seguenti punti
- 1. Il PSC recepisce, individua e perimetra le prescrizioni del PAI per le
aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L. n.431 del
1985, della L. n.180 del 1998, della L. n.365 del 2000 e del D.lgs.
n.152 del 2006. Nelle aree individuate dal PAI (Piano di Assetto
Idrogeologico), come aree di golena non è possibile alcuna
trasformazione se non in uso agricolo coerente con la destinazione in
coerenza con il RD n.523/1904.
22
- 2. La pericolosità idraulica, con particolare riferimento ai corsi d’acqua
principali e loro affluenti, è stata valutata evidenziando le aree di
attenzione, sulla base del rischio idraulico derivante dalle valutazioni
del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), con le relative norme di
attuazione e misure di salvaguardia per zone e ambiti di rischio e
attenzione.
- 3. In termini di instabilità dei suoli (franosità attiva e quiescente) sono
state censite tutte le aree con evidente criticità (ai sensi dell’art. 1-bis
della L. n.365 del 2000; art. 17 della L. n.183 del 1989 e adeguate
all’applicazione del D.lgs. n.152 del 2006) che interessano, quasi,
tutti i versanti.
- 4. Il complesso degli interventi previsti dal REU per l’attuazione degli
ATU ricadenti nelle aree di rischio idrogeologico e di erosione
costiera individuate dal PAI e dai successivi aggiornamenti è
soggetto alle limitazioni ad alle prescrizioni di cui al Titolo II del Piano
Stralcio per l'Assetto Idrogeologico in relazione alle diverse classi di
rischio.
- 5. Le aree classificate a rischio R4 ai fini della destinazioni d’uso
consentite, sono assimilate agli usi previsti per la sottozona agricola
E5.
- 6. Per le aree a rischio R3 e R4, vincolate dal PAI, per le quali gli
strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i
soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza,
corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o
ridurlo ad un livello compatibile con l’utilizzo previsto dai suddetti
strumenti urbanistici. Il Comitato Istituzionale dell’ABR, previo parere
del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta
richiesta di riclassificazione condizionandone l’efficacia, in caso di
esito positivo, all’esecuzione e collaudo delle opere, così come
previste in progetto.
- 7. La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui al punto
precedente, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte
dell’ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della
precedente perimetrazione. Per ottenere detta notifica, il Comune
interessato dovrà documentare all’Autorità di Bacino l’avvenuta
esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza
previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.
Dopo l’approvazione da parte del Comitato Istituzionale, il Comune è
abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle
aree in oggetto. L’esecutività di tali assensi edilizi è comunque
condizionata all’ottenimento della suddetta notifica.
23
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
C) Piano di Bacino, Si adottano le misure di salvaguardia e protezione del
territorio contenute nel “Piano Versace” e nel piano di Protezione Civile.
D) Area di tutela dei territori costieri non antropizzati: fascia di rispetto 300
mt. dal confine di demanio marittimo, Lettera e art. 25 del QTRP.
E) Area di tutela corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al R.D.
n.1775/1933 Vincolo paesaggistico per i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n.1775/1933, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna;
Lettera c) dell' art.1 del D.lgs.42/2004.
- Fiume Neto A 1949319;
- Fiume Vitravo A 12966;
- Fiume Esaro di Crotone B 4245847;
- Torrente Ponticelli D 2461106;
- T. Migliarello E 1865352;
- T. S. Anna E 603602;
- Timp.ne Rosso E 2033184;
- Torrente Fallao E 2236256;
- Fosso del Passovecchio F 3134532;
- Fosso Lampos F 3275376;
- V.ne di Mezzaricotta F 519059;
- Vallone Perrotta F 660101.
Art. 11 - Beni monumentali e ulteriori beni oggetto di tutela
A) Architetture religiose: ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta
dell’autorità competente alla gestione del vincolo. Tali beni sono
oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque trasformazione è
soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto
inserimento.
Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali
limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs.42/2004 e art. 27 del QTRP. Di
seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base
all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle
Tutele allegato:
1 - Monastero di S. Chiara;
2 - Chiesa di S. Giuseppe;
3 - Duomo della Madonna dell'Assunta;
4 - Chiesa della Beata Vergine Maria di Capocolonna;
24
5 - Chiesa dell’Immacolata;
6 - Chiesa di Sant’Antonio da Padova;
7 - Chiesa della Beata Vergine del Carmelo;
8 - Chiesa di Santa Margherita;
9 - Chiesa di Santa Maria di Prothospatariis;
10 - Chiesa di San Pietro;
11 - Chiesa del SS. Salvatore;
12 - Chiesa di San Leonardo;
13 - Chiesa di Santa Veneranda e Santa Anastasia;
14 - Chiesa della beata vergine Maria del Rosario di Pompei;
15 - Complesso monastero di Santo Stefano;
16 - Chiesa di Santa Maria di Portosalvo (annessa al convento dei
Cappuccini);
17 - Chiesa di Santa Maria della Pietà (Papanice);
18 - Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (Papanice);
19 - Chiesa di San Giovanni Evangelista (Apriglianello).
B) Opere fortificate: per i Beni paesaggistici valgono le norme di
Salvaguardia e sono assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni
trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente
alla gestione del vincolo. Tali beni sono oggetto di conservazione e
tutela, pertanto qualunque trasformazione è soggetta ad autorizzazione
paesaggistica e alle procedure di corretto inserimento.Torri
costiere,
castelli e cinte murarie di cui alla L.R.23/1990.
Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali
limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs.42/2004 e art. 27 del QTRP. Di
seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base
all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle
Tutele allegato:
1- Castello Aragonese detto di Carlo V;
2 - Torre di Capocolonna Torre;
3 - Torre di Scifo;
4 - Torre di Mariello o Nao.
C) Beni Monumentali
Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico.
La finalità principale del decreto di imposizione del vincolo storicoartistico consiste nell’individuare singoli beni che, pur essendo di
proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi
e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l’intera collettività
25
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
nazionale. Il riferimento normativo è alla Parte II del D.lgs.42/2004, art.
10, Beni culturali (recepite da L.1089/1939) e riportato nel QTRP.
Di seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base
all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle
Tutele allegato:
1 - Bastione Di S. Caterina, Avanzo dell'antico Castello di Crotone D.M.
12.10.1923;
2 - Palazzo Olivieri - Portale In Pietra Tufacea del luogo, Opera di
Maestranza Locale Del sec. XV I Con Iscrizione e Stemma Gentilizio
D.M. 09.06.1959;
3 - Crotone Resti Del Santuario Dedicato Ad" Hera Lacinia" D.M.
07.11.1981;
4 - Crotone Ex Palazzo Albani D.M. 229 Del 12.12.1984;
5 - Crotone Palazzo Morelli D.M. 03.05.1991;
6 - Crotone Chiesa Di Ss. Veneranda e Anastasia D.M. 03.06.1992;
7- Crotone Palazzo Berlingieri D.M. 03.06.1992;
8 - Crotone Palazzo "Fonte" D.M. 30.06.1993;
9 - Crotone Palazzo De Mayda D.M. 22.04.1995;
10 - Crotone Faro Porto Vecchio D.D.R. n.24/2004 Del 20.02.2004;
11- Crotone Faro Capo Colonna D.D.R. n.26/2004 del 20.02.2004;
12- Crotone Antico Palazzo Morelli D.D.R. n.35 del 26/04/2005;
13- Crotone Torre Scifo ed Area Di Rispetto D.D.R. n.927 del
26.08.2011; Decreto Di Annullamento D.D.R. n.974 del 13.10.11,
nuovo D.D.R. n.19 Del 15.02.2012.
D) Architetture e paesaggi rurali e del lavoro per i quali valgono le norme
di Salvaguardia per i Beni Paesaggistici e sono assoggettati ad un
vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta
dell’autorità competente alla gestione del vincolo. Tali beni sono
oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque trasformazione è
soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto
inserimento.
Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali
limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs.42/2004 e art. 27 del QTRP. Di
seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base
all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle
Tutele allegato:
1 - Villaggio rurale Apriglianello (primo insediamento legato al latifondo
e al mondo contadino);
2 - Villaggio rurale Salica (primo insediamento legato al latifondo e al
mondo contadino);
26
3 - Villaggio rurale Alfieri (primo insediamento legato al latifondo e al
mondo contadino).
E) Il PSC individua ulteriori beni e insiemi che per importanza e memoria
storica collettiva saranno oggetto di tutela, conservazione e
valorizzazione. I beni di seguito elencati rappresentano i segni storici
del Latifondo, della Riforma Agraria e della Cassa per il Mezzogiorno e
sono cosi classificati rispetto agli ambiti di tutela:
Componenti territoriali
ambientali e naturali
a. Bosco Corazzello
b. Timpone Brasimato
c. Timponi di Santa Marina
d. Timpone della quercia
e. Timpone erbe bianche
f. Cimone Rapignere
g. Monte Vescovatello
h. Poggio Pudano
i. Timpone S. Esposito
l. Timpone Rosso
m. Bosco Carbonara
n. Bosco Salica
Elementi fisici del paesaggio
agrario
1. 2. 3. Abbeveratoio
4. Trappeto del Fellao
5. Beviere di petrarella
6. Ruderi di molino
7. Beviere di Brauso
8. 9. Abbeveratoio Trechiese
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Abbeveratoio
16. Abbeveratoio della mortella
17. Abbeveratoio l’abate
18. Abbeveratoio acqua di Cristo
19. Torre Lucifero
20. Torre massa nuova
21. Torre Mariedda
22. Torre
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 12 – Modalità di attuazione del PSC
Il PSC si attua mediante intervento diretto, eventualmente convenzionato,
ovvero attraverso PAU, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
L’Amministrazione comunale può eventualmente prevedere il ricorso al POT
(in quanto strumento facoltativo della pianificazione comunale) secondo
quanto specificato all’art.14.
Art. 13 – Intervento diretto
1. Possono essere realizzati attraverso intervento diretto, eventualmente
supportato da convenzione attuativa negli Ambiti ove prevista:
a) gli interventi dichiarati ammissibili per intervento diretto dal presente
REU nei diversi Ambiti individuati dal PSC;
b) gli interventi per la realizzazione del sistema delle Dotazioni Territoriali
(DT) e cioè dei sistemi delle attrezzature e spazi collettivi, per la
mobilità, per l’urbanizzazione degli insediamenti;
c) gli interventi relativi alla manutenzione e all’eliminazione del rischio
negli Ambiti interessati da rischi naturali;
d) le trasformazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione ambientale e
messa in sicurezza ammessi nel territorio rurale;
e) l’attività edilizia libera sul patrimonio edilizio esistente così come definita
dall’art. 65;
f) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti a seguito della
scadenza dei vincoli urbanistici sulle aree per la formazione delle
dotazioni territoriali e in ambiti eventualmente soggetti a PAU;
g) gli interventi di realizzazione di opere di proprietà di enti pubblici su
terreni in proprietà di enti pubblici.
2. Detti interventi diretti sono tenuti all'osservanza della disciplina del PSC e
del REU e sono in ogni caso subordinati all'esistenza delle infrastrutture
per l'urbanizzazione degli insediamenti ovvero all'impegno dei soggetti
attuatori alla loro realizzazione contemporaneamente all’esecuzione delle
opere oggetto del titolo abilitativo.
Art. 14 – Interventi Convenzionati
1. L'Amministrazione Comunale propone a soggetti privati e interessati
specifiche convenzioni per sollecitare, indirizzare e facilitare la realizzazione
di interventi di particolare rilevanza. Le convenzioni possono essere
ricondotte a tre principali tipologie, in relazione a progetti di recupero e/o
trasformazione di:
28
edifici, spazi e tessuti della "città storica";
edifici e spazi del territorio agricolo;
edifici, spazi e tessuti di altre parti del territorio comunale.
Per ogni tipo di convenzione, il Regolamento Urbanistico individua i temi e gli
obiettivi principali che possono interessare in particolare gli interventi previsti
nelle aree di trasformazione e in quelle soggette a piano attuativo, i criteri
che ne garantiscano coerenza e trasparenza.
Per i progetti norma, gli obiettivi principali della convenzione sono individuati
nei corrispondenti articoli delle presenti norme.
2. Edifici, spazi e tessuti della "città storica": l'obiettivo principale delle
convenzioni è mantenere nella città storica determinate attività e una buona
quantità di residenti, soprattutto giovani, anziani e famiglie di recente
formazione. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, la riqualificazione
degli spazi d'uso pubblico, gli interventi di recupero della residenza, la
quantità di alloggi destinati dal concessionario alla cessione o locazione a
prezzi convenzionati, la durata degli obblighi.
3. Parti, edifici e spazi del territorio agricolo (zone E): l'obiettivo principale
delle convenzioni è mantenere l'uso agricolo del suolo, la conservazione dei
suoi caratteri morfologici, la valorizzazione e la tutela del patrimonio
ambientale, paesistico e architettonico. La convenzione potrà riguardare, ad
esempio, percorsi e spazi d'uso pubblico, attrezzature, il recupero del
patrimonio culturale, l'introduzione e/o il mantenimento di determinate
colture, opere di mitigazione e compensazione ambientale.
4. Altre parti del territorio comunale: l'obiettivo principale delle convenzioni è
l'innalzamento della qualità spaziale e architettonica delle nuove
realizzazioni, la riqualificazione e il recupero di aree destinate ad accogliere
nuovi standard territoriali con caratteristiche tali da rispondere alle esigenze
espresse dalla collettività e delle nuove normative.
La convenzione potrà riguardare per la residenza, ad esempio, la
riqualificazione degli spazi d'uso pubblico e delle pertinenze, degli edifici
qualora si evidenzino fenomeni di degrado, superfetazioni, non finito, cattivo
stato di conservazione e manutenzione, interventi per l'edilizia convenzionata
(unità immobiliari destinata alla locazione e/o cessione a prezzi concordati), il
ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, recupero di edifici
pubblici.
5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre incentivi per accrescere
la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi nelle aree di
trasformazione e favorire "buone pratiche" che permettano il miglioramento
della qualità urbana e del paesaggio: può, ad esempio, "premiare" e
incentivare gli interventi dove siano previsti alloggi in locazione a canone
controllato, gli interventi di edilizia sostenibile finalizzati al risparmio
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
energetico e idrico, l'uso di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili,
l'autocostruzione, gli interventi di riqualificazione di aree degradate del
territorio con tecniche di ingegneria naturalistica in particolare nelle aree ad
elevata resilienza ambientale individuate dalla cartografia allegata.
6. In tutte le zone, per le aree destinate a servizi sportivi o altre attrezzature
d'uso pubblico, in luogo dell'esproprio potrà essere stipulata fra
l'Amministrazione Comunale e i proprietari un'apposita convenzione che fissi
le modalità di realizzazione, la durata, le modalità di gestione dei servizi e
delle attrezzature.
7. Le aree interessate dai percorsi di uso pubblico non saranno espropriate
qualora il proprietario accetti la servitù di uso pubblico, il passo pedonale e/o
ciclabile.
8. La monetizzazione delle aree a standard è ammessa esclusivamente nei
casi in cui le stesse siano considerate non necessarie (in termini di quantità e
qualità) e quelle esistenti risultino già sufficienti e verificate: la proposta di
monetizzazione deve comunque essere approvata dall'Amministrazione
Comunale.
Art. 15 – Piani Attuativi Unitari (PAU)
1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) di cui all’art. 25 della L.R. n.19 del 2002,
sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in
attuazione del PSC o del Piano Operativo Temporale, ove esistente, ed
hanno i contenuti e l’efficacia:
a) dei piani particolareggiati, di cui all’art. 13 della L. n.1150 del 1942 e
s.m.i.
b) dei piani di lottizzazione, di cui all’art. 28 della L. n.1150 del 1942 e
s.m.i.
c) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla L. n.167
del 1962 e s.m.i.
e) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all’art. 27 della L. n. 865
del 1971 e s.m.i.
f) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28
della L. n. 457 del 1978 e s.m.i.
g) dei piani di protezione civile.
2. Il PAU, in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è
richiesto come presupposto per il rilascio del Permesso di Costruire nel
caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio
assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero quando sia
espressamente richiesto dalle norme del PSC.
30
3. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di
approvazione del PAU comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere ivi previste.
4. I contenuti dei piani urbanistici attuativi, gli elaborati costitutivi dei
medesimi, le relative procedure di formazione approvazione e notifica, ed i
tempi di attuazione e validità sono disciplinati dalla legge L.R. n.19 del
2002 e dalle norme del REU.
5. In sede di approvazione del PAU il Comune può attribuire all'atto
deliberativo valore di Permesso di Costruire di cui all’art.76, per tutti o
parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui
è subordinato il rilascio di Permesso di Costruire. Le eventuali varianti al
Permesso di Costruire, relative a tali interventi, possono essere rilasciate,
a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce
deliberative.
Art. 16 – Attività edilizia in ambiti soggetti a PAU
1. Negli Ambiti Territoriali Unitari eventualmente assoggettati a PAU, nei
quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti
come presupposto per le trasformazioni edilizie e l’edificazione, fino
all’approvazione del medesimo strumento sono consentiti ai sensi dell’art.
9, comma 2, del DPR. n.380 del 2001 e s.m.i., fatta salva l'attività edilizia
libera previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
relativi a:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse.
Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o più edifici e modifichino fino al 25% delle destinazioni preesistenti,
purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a corrispondere il contributo di
costruzione.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono consentiti anche negli ambiti
pianificati attraverso POT, che non ha assunto il valore e gli effetti di piano
urbanistico attuativo (PAU), a seguito della scadenza del termine di
efficacia del piano, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R. 19 del 2002
ovvero qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto
31
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
all'approvazione del PAU o alla reiterazione del vincolo secondo le
modalità previste dalla legge.
Art. 17 – Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari
1. Il processo di formazione, informazione e approvazione dei PAU in
esecuzione di quanto stabilito dal PSC e dal REU, o nel caso, dal POT, è
disciplinato dall'art. 30 della L.R. n.19 del 2002 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 11, della L.R. n.19 del 2002 e s.m.i, il PAU di
iniziativa privata, sostitutivo dei piani di lottizzazione di cui all'art.28 della
L. n.1150 del 1942 e s.m.i., conserva i contenuti ed il procedimento di cui
alla normativa statale.
3. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in
variante al PSC o al POT, con le procedure previste dal presente articolo,
a condizione che le modifiche riguardino:
a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;
b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della
rete;
c) l’inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili
con le previsioni del PSC;
d) miglioramenti all’articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
e) l’inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui
all'art. 3 della L. n.167 del 1962.
4. L’attuazione dei PAU è subordinata alla stipula di apposita convenzione,
da redigersi in conformità alle previsioni normative e del REU. La
medesima attuazione dovrà riguardare l'intero PAU ovvero un suo stralcio,
a condizione che questo sia caratterizzato da autonomia attuativa e
funzionale.
5. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro
il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative
convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di
competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale
d’obbligo a favore del Comune.
6. In conformità al comma 8 dell’art.5 del D.L. n.70 del 2011 convertito con
modificazioni dalla legge di conversione n.106 del 2011, il PAU non è da
sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di
assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC già sottoposto a
VAS abbia definito per gli Ambiti ad attuazione indiretta, ognuno di questi
aspetti:
- l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali;
- gli indici di edificabilità, gli usi ammessi;
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- i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi,
dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste.
7. Nei casi in cui il PAU comporti variante al PSC, la Valutazione Ambientale
Strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli
aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica
quanto disposto dal D.lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. e dalla normativa
regionale in materia.
8. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell’art. 5 del D.L. n.70 del 2011
così come modificato dalla legge di conversione n.106 del 2011, qualora il
PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con
POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione,
approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui
ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale.
9. In conformità all’art. 31, comma 3, della L.R. n.19 del 2002 i Piani Attuativi
Unitari che individuano i comparti edificatori di cui all’art.16 del REU,
devono stabilire, ovvero, qualora si faccia riferimento a quanto già stato
stabilito nel PSC, riportare:
a) l’estensione territoriale e la superficie complessiva edificabile;
b) le modalità d’intervento definendo il modello geologico-tecnico del
sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all’art. 20,
comma 4, lett. b) della L.R. n.19 del 2002;
c) le funzioni ammissibili;
d) le tipologie d’intervento;
e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la
localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la
realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;
f) gli schemi di convenzione da sottoscriversi da parte dei partecipanti al
comparto unitamente agli eventuali mandatari ed all’Amministrazione
comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i
valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le
eventuali permute tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla
realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla
ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da
suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i
quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla L. n.448 del
2001.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Art. 18 – Contenuto e presentazione dei PAU
1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) presentati per l’approvazione, oltre al titolo in
base al quale si richiede di effettuare gli interventi per il PAU di iniziativa
privata oppure l’elenco delle proprietà comprese nel piano per il PAU di
iniziativa pubblica, dovranno contenere la seguente documentazione:
a) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative disposizioni
del REU;
b) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative
superfici in scala 1:1000 o 1:2000, nonché elenco catastale delle
proprietà e, nel caso dei PAU pubblici, elenco catastale delle proprietà
da espropriare o da vincolare;
c) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, con l’individuazione di
un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello e
contenente tra l’altro:
- rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze arboree ed
arbustive da conservare;
- costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
- viabilità e toponomastica;
- altri eventuali vincoli.
d) documentazione fotografica, con indicazione dei relativi punti di vista;
e) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000, indicante tra
l’altro:
- numerazione dei lotti e relative tipologie edilizie e destinazioni d’uso;
- strade e percorsi pedonali e ciclabili;
- piazze e spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato);
- eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati;
- spazi per servizi;
- spazi di parcheggio e di sosta pubblici;
- spazi di parcheggio privati;
f) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con indicazione delle
altezze massime degli edifici;
g) studio urbanistico sul corretto inserimento delle opere nel contesto, in
relazione a possibili alternative, dal quale si evidenzi l’effettiva e
migliore rispondenza agli obiettivi programmatici e prestazionali per
l’Ambito considerato.
In particolare sia per le proposta di PAU in carico al privatoche per gli
interventi di trasformazione edilizia convenzionata è essenziale che gli
interventi e la configurazione del comparto siano definiti in modo da:
- non recare pregiudizio all’accessibilità ed alla possibilità di sviluppo
urbano delle proprietà contigue in funzione del raccordo con lo
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schema geometrico distributivo delle maglie stradali principali e
rispetto agli allineamenti edilizi prevalenti;
- non saturare i varchi lungo le strade adiacenti le proprietà;
- non prevedere la realizzazione di strade a fondo cieco o ad esclusivo
servizio delle unità edilizie;
- porre le costruzioni in continuità fisica e visiva con i fronti urbani sia in
altezza che in ampiezza, con le direttrici pedonali e con gli areali di
verde attrezzato eventualmente presenti nelle aree adiacenti;
- reperire tutte le aree per gli standard e le opere di urbanizzazione
primaria all’interno del PAU o della frazione minima individuata.
h) schema degli impianti tecnici quali rete gas e acqua, rete fognante ed
eventuali impianti di depurazione, rete energia elettrica; rete di pubblica
illuminazione con evidenziate le opere di allacciamento ai servizi
esistenti e le eventuali infrastrutture fuori comparto necessarie per la
sostenibilità degli insediamenti;
i) relazione tecnica illustrativa di descrizione del progetto con verifica degli
standard;
j) relazione finanziaria con la descrizione delle scelte tecniche adottate per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per le sistemazioni
generali previste dal PAU;
k) schema di convenzione;
l) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
m) dichiarazione del progettista attestante che il PAU in questione ricade o
meno:
- all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.lgs. n. 490
del 1999 e s.m.i;
- all’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico–forestale;
- all’interno del tessuto insediativo storico ovvero in ambiti o aree di
tutela naturalistica o di particolare interesse paesaggistico –
ambientale;
- in area soggetta a consolidamento dell’abitato;
- in area dichiarata sismica.
n) per i soli comparti di nuovo insediamento a carattere residenziale o
produttivo è inoltre richiesto:
- progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale delle aree
destinate a verde pubblico e delle aree di arredo verde di strade e
parcheggi, redatto da un tecnico abilitato, oltre alla definizione di
indirizzi per la sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli
edifici, secondo le modalità prescritte dal REU;
- eventuale relazione sulle caratteristiche dell’area sotto il profilo
archeologico;
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- documentazione di impatto acustico, redatta a cura di un tecnico
abilitato, comprendente:
- analisi del clima acustico esistente, previsioni del clima acustico di
progetto;
- interventi di mitigazione dell’impatto acustico come previsto nelle
specifiche norme della vigente pianificazione di settore e/o dalla
legislazione vigente in materia;
- relazione idraulica riportante le seguenti informazioni: proprietario,
superficie territoriale dell’intervento, superficie impermeabile prevista,
numero abitanti previsti (per gli insediamenti residenziali) o numero
addetti (per gli insediamenti produttivi), portata di calcolo, descrizione
rete fognaria, quota di allacciamento, tipo di materiale impiegato,
specificazione manufatti particolari.
Lo schema di convenzione di cui al precedente punto k) dovrà prevedere
che la titolarità dello scarico in fognatura del comparto resta in carico al
concessionario fino al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste
nel comparto stesso.
2. Per quanto riguarda i piani di sviluppo aziendale in area agricola, ai quali si
applicano le procedure approvative del piano particolareggiato di iniziativa
privata, sono allegati obbligatori:
a) planimetria di individuazione dell’intervento (scala 1:2000);
b) documentazione catastale, riguardante l’intera proprietà aziendale e la
dotazione di fabbricati esistenti nello stato di fatto;
c) documentazione fotografica dell’area o degli edifici e le condizioni del
contorno che identifichino lo stato di fatto nell’ambito in cui si intende
intervenire;
d) relazione tecnica agronomica, atta ad illustrare le ipotesi di intervento
con particolare riguardo all’assortimento ed al dimensionamento delle
destinazioni d’uso, alle forme di stoccaggio e smaltimento delle
deiezioni e dei liquami, ai contenuti economici dell’intervento proposto e
ai tempi che vengono previsti per l’attuazione;
e) schema di massima dell’assetto planivolumetrico in scala 1:500
finalizzato a mettere in relazione edifici eventualmente esistenti ed
edifici di progetto.
3. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 1, lettera k), deve
contenere:
a) l’indicazione dell’entità dell’intervento sia in termini di superficie
territoriale che di superficie complessiva edificabile, relativamente a
tutte le destinazioni d’uso previste;
b) il numero degli abitanti o degli addetti insediabili;
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c) la quantificazione e delimitazione delle dotazioni territoriali e delle altre
aree pubbliche o di uso pubblico;
d) le modalità ed i tempi della realizzazione e della cessione gratuita delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
e) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del
Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a
spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi
progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro
esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al
Comune;
f) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi edificatori nonché delle
opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell’intervento;
g) le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi
stabiliti nella convenzione nonché per l’inosservanza delle prescrizioni
fissate nello strumento attuativo;
h) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di
cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
i) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio dell’Amministrazione
Comunale, siano opportuni o necessari, per una corretta attuazione
degli interventi previsti.
4. Per i PAU nei quali ricadono immobili vincolati, dovrà essere valutata in
sede di PAU la compatibilità delle funzioni e delle destinazioni d’uso
proposte con le caratteristiche dell’impianto tipologico degli edifici; a tale
fine, oltre alla documentazione richiesta ai punti precedenti per
l’approvazione di rito del PAU, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore
documentazione:
a) rilievo dei fabbricati esistenti in scala minima 1:200 contenente:
- rilievo di tutti i piani, compresa la copertura, prospetti principali ed
almeno una sezione;
- destinazione d’uso dei locali;
- caratteristiche costruttive;
- indicazione dell’epoca di costruzione e di eventuali modificazioni
sostanziali;
- stato di conservazione;
- viabilità esistente con indicazione del tipo di pavimentazione;
- elementi di arredo degli spazi scoperti;
- quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati;
b) documentazione fotografica relativa ai fabbricati oggetto di intervento
sia per gli esterni che per gli interni;
c) planimetria di progetto dell’area di pertinenza, in scala 1:500, orientata
e contenente:
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- ubicazione e dimensione di strade e parcheggi;
- ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con
indicazione delle essenze eventualmente piantumate, distinguendo
con apposita simbologia il verde privato e il verde condominiale;
d) schema di progetto per il recupero di ciascun fabbricato in scala minima
1:200 contenente:
- progetto di tutti i piani, prospetti principali ed almeno una sezione;
- destinazione d’uso proposta;
- caratteristiche costruttive;
- materiali da utilizzare e tipologie d’intervento;
- inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto ambientale;
- schema della circolazione veicolare e pedonale.
5. Per garantire la realizzazione delle finalità dei Piani di Recupero del
patrimonio edilizio esistente, di cui all’art.28 della L. n.457 del 1978 e
s.m.i., il PAU deve essere integrato dall’apposita relazione per i manufatti
da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento
strutturale tra quelli individuati all’interno del PSC in adempimento dell’art.
20 comma 5 della L.R. n.19 del 2002, firmata da un tecnico abilitato
esperto di cui all’art.69, comma 3, della suddetta Legge.
Art. 19 – Perequazione urbanistica
1. Prescrizioni
a. Lo strumento perequativo è applicato ai fini della congrua distribuzione
di compensazioni e incentivi derivanti dai processi di trasformazione o
costruzione, al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da
insediare, la dotazione minima e inderogabile di standard urbanistici.
Ogni nuova trasformazione edilizia dovrà prevedere una quota di
superficie, all’interno dell’Ambito Territoriale Unitario di riferimento,
riservata per spazi pubblici o per attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, nonché delle aree da destinare alla viabilità, da cedere al
comune.
b. Le aree che non sono necessarie per realizzare le costruzioni nonché
gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del
patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed
attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia
per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le
permute necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal
PSC ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.
c. All’interno dei Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata (PAU)
saranno individuate le aree nelle quali andranno “concentrate” le
volumetrie edificabili previste per l’intero comparto nonché le volumetrie
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spettanti ai proprietari delle aree destinate dal piano attuativo alla
realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
d. Le determinazioni di cui al precedente comma c. ovvero in merito ad
ulteriori forme di compensazione perequativa quali: trasferimento dei
diritti edificatori, permuta, monetizzazione (pagamento dei diritti
edificatori) o credito edilizio (diritti commerciabili nello spazio e nel
tempo), dovranno essere formalizzate mediante apposito accordo di
tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o
acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti, secondo le modalità
previste del presente REU per l’attuazione del PSC all’interno
dell’Ambito di riferimento.
e. Salvo quanto diversamente disposto dal PAU, o dalle disposizioni
specifiche di Ambito, la quantità di aree da cedere al comune è
calcolata come la somma della dotazione di standard urbanistici definita
dalle indicazioni del D.M. n.1444 del 1968, come percentuali minime
inderogabili rispetto ad una quota minima complessiva stabilita al Titolo
VI in funzione delle diverse destinazioni d’uso ammesse.
2. Regole perequative:
a. Ai sensi dell’art. 54 della L.R. n.19 del 2002, il PSC riconosce la
medesima possibilità edificatoria per le aree che presentino
caratteristiche di omogeneità fisica, morfologica, urbana e
infrastrutturale, classificando tali aree in Ambiti Territoriali Unitari, in
modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale
misura del diritto edificatorio.
b. Il PSC, attraverso il REU, attribuisce per ogni Ambito una specifica
capacità edificatoria (CE), fissando la capacità massima che ogni
Ambito è in grado di sostenere. In questo modo tutte le aree destinate
ad usi urbani possono godere di una loro edificabilità indifferente dalle
destinazioni d'uso attribuite dal Piano.
c. Il PSC individua gli Ambiti Territoriali Unitari soggetti a perequazione e
prescrive con particolare riferimento a meccanismi di compensazione,
incentivazione e distribuzione dei diritti edificatori le regole Attuative per
la trasformazione di ciascun Ambito soggetto a PAU. I diritti edificatori
spettanti possono essere utilizzati da tutti i proprietari secondo le
modalità di attuazione specificate per ogni Ambito nei seguenti modi:
- perequazione inter-Ambito: concentrando la capacità edificatoria su
aree edificabili successivamente individuate nell’Ambito dai PAU
all’interno di comparti edificatori del medesimo Ambito;
- perequazione extra-Ambito: trasferendo la capacità edificatoria su
comparti edificatori in un altro Ambito Territoriale Unitario;
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
d. L’Amministrazione comunale può prevedere una Tesoreria Perequativa
che diventa luogo virtuale nel quale depositare temporaneamente:
- le quote spettanti al Comune;
- i diritti edificatori acquisiti e non spesi;
- aree (lotti) che potranno essere oggetto di future permute, in
attuazione di mobilità orizzontale dei diritti edificatori o Accordi di
Programma.
e. All’interno dei PAU verranno individuate le aree nelle quali concentrare
la capacità edificatoria prevista per l’intero Ambito e le aree di
trasferimento dei diritti edificatori
f. Laddove le superfici soggette a trasferimento dei diritti edificatori
eccedano la quota di superficie da destinare a dotazioni territoriali tali
aree sono:
- riclassificate nel territorio agricolo se in zona produttiva o in prossimità
del Territorio Agricolo e Forestale;
- acquisite comunque al patrimonio indisponibile del Comune e accorpata
alle dotazioni ecologiche o utilizzata per opere di utilità collettiva.
g. I PAU possono:
- modificare, senza necessità di variante al PSC e per sopravvenute
necessità l’estensione della superficie da destinare ad usi pubblici (in
aumento o diminuzione) in un determinato comparto, solo se legate a
programmi pubblici a scala sovracomunale o anche pubblici/privati
(Accordi di Programma) a scala comunale in attuazione di
Pianificazione concertata. Ricorrendo tale evenienza, il Comune potrà
consentire deroghe ai limiti di Distanza e all’Altezza dei fabbricati;
- distribuire, per i casi di bonus premiali, una capacità edificatoria
aggiuntiva, rispetto alle previsioni del PSC.
Art. 20 – Comparto edificatorio
1. Il comparto edificatorio di cui all’art.24 comma 3, lettera l), della L.R. n.19
del 2002 è lo strumento di attuazione e controllo urbanistico disciplinato
dall’art.31 della suddetta Legge, attraverso cui è individuata l’area
sottoposta agli strumenti attuativi ovvero per l’attuazione delle finalità di
perequazione di cui al precedente art.19.
2. Il REU con riferimento alla Tav. PP.5 allegata al PSC suddivide ogni
Ambito Territoriale Unitario in Comparti perimetrati e numerati la cui
attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in
consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari
stessi possono conferire mandato al Comune in qualità di proponente o
mandatario esso stesso.
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3. Sulla base del progetto approvato o di pianificazione attuativa esistente, i
Comparti possono essere attuati per stralci attraverso lotti funzionali
denominati Comparti Operativi (CO) individuati al Titolo IV per gli Ambiti in
cui operano. Sono consentite ulteriori suddivisioni in frazioni funzionali
interne ai Comparti a condizione che il proponente dimostri con apposito
studio urbanistico, allegato al PAU, l’effettiva realizzabilità delle opere di
urbanizzazione primaria, delle Dotazioni Territoriali previste e, in giusta
proporzione, l’attuazione della quota parte di CE proveniente dalle aree di
trasferimento. A seguito di approvazione, il Comparto Operativo può
essere attuato per frazioni funzionali, convenzionabili separatamente.
4. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del
valore dell’intero comparto in base all’imponibile catastale, è sufficiente a
costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della
proposte di attuazione dell’intero comparto e del relativo schema di
convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione
del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto
sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso inutilmente il suddetto
termine si procede secondo quanto stabilito dall’art.31 commi 5, 6, 7 e 8
della L.R. n.19 del 2002.
Art. 21 – Interventi edilizi
Per intervento edilizio si intende ogni successione di operazioni, tra loro
correlate temporalmente o organizzativamente, finalizzate alla modificazione
fisica o funzionale degli immobili di cui ai seguenti articoli:
Art. 22: Interventi di conservazione;
Art. 23: Interventi di trasformazione fisica;
Art. 24: Interventi di trasformazione funzionale.
Costituisce intervento di trasformazione edilizia ogni successione di
operazioni finalizzate alla costruzione di nuova volumetria o di nuova
trasformazione urbanistica del territorio di cui all’ Art. 25: Interventi di
trasformazione edilizia.
Art. 22 – Interventi di conservazione
1. MO – interventi di manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di parti
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
- senza modifica dei materiali e delle tecnologie;
- senza modifica dell’utilizzo dei locali.
2. MS – interventi di manutenzione straordinaria:
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
a. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche
strutturali fatiscenti degli edifici senza modificarne la posizione e la
quota quali:
- porzioni limitate di muratura portante, utilizzando materiali coerenti
con l'esistente;
- porzioni limitate di solai piani e di copertura che presentano solo
alcuni elementi strutturali fatiscenti, utilizzando materiali coerenti con
l'esistente;
b. le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso.
3. RS – interventi di restauro: interventi che riguardano organismi edilizi che
hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale per
specifici pregi o caratteri architettonici o artistici o testimoniali. Gli
interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne
consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone
possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a. il restauro degli aspetti architettonici e il ripristino delle parti alterate,
mediante:
- il restauro dei fronti principali e secondari;
- il restauro degli ambienti interni;
- la conservazione dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o
demolite;
- la conservazione degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, gli orti, i
giardini, i chiostri;
b. il consolidamento e/o ripristino delle parti non recuperabili senza
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali
originari:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto;
c. l'eliminazione delle superfetazioni e di altre parti o strutture incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel
rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
e. l’intervento di miglioramento strutturale.
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Gli interventi di restauro dovranno essere definiti sulla base di preliminari
indagini storiche, stratigrafiche, materiche, del degrado.
4. RC – interventi di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono:
a. il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio;
b. l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso;
c. l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d. la modifica degli usi;
e. il mutamento del numero e dimensione delle unità immobiliari;
f. l’aumento di superfici utili (tramite ad esempio attraverso il recupero dei
sottotetti, la realizzazione di soppalchi);
g. l’intervento di miglioramento strutturale.
5. RT – ripristino tipologico: gli interventi che riguardano le unità edilizie
fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata
documentazione della loro organizzazione tipologica originaria
individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e
della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede:
- il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni,
blocchi scale, portici;
- il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra
unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura
delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di
finitura.
6. RAL – recupero e risanamento delle aree libere: gli interventi che
riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di
risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento
prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di
opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle
aree e degli spazi liberi.
Art. 23 – Interventi di trasformazione fisica
1. RE – interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono:
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
a. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
b. l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
c. la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la
revisione di impianti tecnologici;
d. nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma
planivolumetrica, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici.
e. gli interventi di ristrutturazione edilizia possono attuarsi anche:
- con la demolizione senza ricostruzione del corpo edilizio, qualora
superfetativo, e il risanamento dell’area libera (RAL);
- con la demolizione e la ricostruzione del corpo edilizio, pertinenziale e
di recente costruzione, senza aumento del volume complessivo ma
con eventuale modifica della sagoma e/o dell’area di sedime
finalizzate ad una sua migliore contestualizzazione nel tessuto storico
e del rapporto spazio costruito/area libera;
f. per le finalità relative ai Programmi di Recupero degli edifici di cui
all’art.7, comma 7, è ammesso il rifacimento delle volumetrie mediante
interventi di ristrutturazione edilizia (RE) anche con spostamento di
sagoma e ampliamento (A) ai fini delle eventuali premialità di SU, nella
medesima area o in aree diverse, purché dotate di opere di
urbanizzazione primaria e di servizi a rete essenziali.
g. Eventuali opere di trasformazione fisica connesse al cambio d’uso
dell’immobili (CD con opere) di cui al successivo art.24 anche senza
aumento di CU costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia (RE).
2. D – interventi di demolizione: gli interventi di demolizione senza
ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e
corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento (RE). La
loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale
delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento
prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere
esterne.
3. A – ampliamento di edificio esistente: gli interventi rivolti a ingrandire una
costruzione esistente con la creazione di superficie complessiva e/o
volume aggiuntivi, realizzati mediante organiche addizioni orizzontali e/o
verticali.
L’ampliamento può essere associato a RE, RU, NC ad eccezione del RS e
del RC conservativo. Gli ampliamenti all’esterno della sagoma esistente
ed in sopraelevazione sono equiparati a interventi di nuova costruzione
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(NC) ai sensi dell’art.3, comma1, lett. e.1) del DPR. n.380 del 2001 e sono
consentiti, nel rispetto dei parametri urbanistici e edilizi fissati dalle norme
del PSC e del REU, su tutte le costruzioni non soggette a vincolo
conservativo, su tutte le costruzioni non ubicate in aree interne agli ambiti
dichiarati, in atti formali, a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto
elevata, secondo le categorie individuate dagli strumenti nazionali e
regionali di rilevazione del rischio ed in aree inserite nel “Piano Generale
per la Difesa del Suolo” (o.p.c.m. 3741 del 2009) e come tali oggetto di
proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo
preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente
preposto; purché l'edificio non presenti parziali incompiutezze strutturali,
architettoniche e stilistiche inerenti alla proprietà del richiedente o soltanto
dopo il completamento di tali incompiutezze;
Costituiscono interventi di ampliamento (A) gli incrementi di SU previsti
dall’art.7 comma 4.
4. MT – significativi movimenti di terra si considerano tali gli interventi di
modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, ovvero le opere che
comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e
significative di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la
realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati,
realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica,
opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili. Si
considerano significative ai sensi della disciplina urbanistica edilizia le
modifiche di cui sopra qualora aumentino o diminuiscano la quota del
suolo preesistente l’intervento per più di mt. 1,5.
5. MIT – miglioramenti tecnologici ai sensi e per le finalità dell’art.49 della
L.R. n.19 del 2002: complesso di interventi finalizzati a migliorare la
qualità tecnologica e ad agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio
energetico degli edifici, nuovi o esistenti compresi il recupero ai fini
abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed
interrati previsti in relazione agli obiettivi di contenimento del consumo di
nuovo territorio.
Art. 24 – Interventi di trasformazione funzionale
1. CD – cambio d’uso non connesso a trasformazioni fisiche: mutamento di
destinazione d’uso, tra quelli definiti compatibili dal PSC, disciplinato
dall’art.32 del REU in attuazione dell’art.57 della L.R. n.19 del 2002.
a. Ai fini dell’applicazione presente REU, costituisce modifica di
destinazione d’uso il passaggio tra i diversi usi specifici compresi nei
raggruppamenti (RFO) di cui al Titolo IV, nonché tra gli Ambiti
Territoriali Unitari stabiliti dal PSC.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
b. Ai fini dell’applicabilità delle indicazioni contenute nell’art.57 della L.R.
n.19 del 2002, è indicata all’art.86 del REU specifica corrispondenza tra
le zone omogenee di cui al D.M. n.1444 del 1968 e gli Ambiti Territoriali
Unitari individuati dal PSC.
c. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi riguardanti l’esecuzione delle
trasformazioni in oggetto è specificato quanto segue:
- per i mutamenti della destinazione d’uso che implichino variazioni del
CU, il rilascio del Permesso di Costruire è comunque subordinato alla
verifica del reperimento degli standard;
- il mutamento di destinazione d’uso, anche non connesso a
trasformazioni fisiche, comporta l’obbligo di corrispondere al Comune
il contributo di costruzione, per la quota-parte commisurata agli oneri
di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto
dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, ovvero
quando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento
quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico (CU) della zona:
rapporto tra insediamenti e servizi.
d. Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della L. n.765
del 1967 il cambio d’uso, pur non dovendo corrispondere al Comune
alcun contributo di costruzione, è soggetto a Sostituzione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) di cui all’art.89 nonché all’obbligo di denuncia di
variazione catastale.
e. E’ soggetto a Sostituzione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui
all’art. 75 il diverso uso all’interno dello stesso raggruppamento (RFO)
tra quelli elencati al Titolo IV e comunque il mutamento da cui non derivi
la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici
o privati.
f. Non costituisce cambio d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso
in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della SU dell'unità
stessa e comunque compreso entro mq. 30. Non costituisce inoltre
cambio d'uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa,
purché contenuta entro il limite del 20% della superficie totale degli
immobili e comunque entro il limite di mq. 250. Tale attività di vendita
può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi
stabiliti dagli strumenti urbanistici.
g. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è
quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o
l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del
titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
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Art. 25 – Interventi di trasformazione edilizia
1. NC – interventi di nuova costruzione: gli interventi di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto dalla presente
definizione;
- gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per l’urbanizzazione
degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio–ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
- gli interventi pertinenziali, qualora comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificati.
2. RU – interventi di ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico–edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 26 – Parametri urbanistici
Ai fini dell’applicazione del presente REU sono definiti i seguenti parametri
urbanistici:
1. Gli Ambiti Territoriali Unitari (ATO) rappresentano le parti di territorio
comunale che per caratteri propri, strategie, obiettivi di piano e regole di
trasformazione, sono evidenziate graficamente nel PSC e disciplinate nel
REU con criteri di omogeneità rispetto a quanto indicato all’ art. 20,
comma 3, della L.R. n.19 del 2002, sia in riferimento alle funzioni e agli usi
ammessi in osservanza della normativa urbanistica ed edilizia sia con
riguardo della tutela del territorio in ordine al rischio idrogeologico, sismico
e ambientale;
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
2. La Superficie Territoriale (ST) è la superficie (espressa in ettari) degli
ambiti del territorio individuati dalla pianificazione comunale negli elaborati
grafici allegati.
Alla ST si applica l’indice di utilizzazione territoriale (UT) per determinare
la capacità insediative teorica e la superficie (SUL) edificabile in sede di
piano urbanistico attuativo (PAU). In sede di progettazione attuativa,
nell’ambito della ST verranno ricavati:
- la superficie fondiaria (SF);
- la superficie per le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
(Sup);
- la superficie per le attrezzature e spazi collettivi (Sus);
- la superficie per le dotazioni ecologiche e ambientali (Sea).
3. La Superficie fondiaria (SF) è la superficie (espressa in metri quadrati)
suscettibile di edificazione diretta, risultante dalla ST una volta dedotte le
aree per le infrastrutture di urbanizzazione ed eventualmente le aree per
attrezzature e spazi collettivi e per dotazioni ecologiche e ambientali,
previste dalle norme della pianificazione comunale o dai PAU. La SF può
essere suddivisa in lotti, la cui superficie minima viene fissata dalle norme
della pianificazione comunale. Alla SF si applica l’indice di utilizzazione
fondiaria (UF) per calcolare la superficie utile lorda edificabile. Per
l’applicazione delle norme che riguardano il territorio rurale per SF si deve
intendere la SAU dell’azienda interessata.
4. La Superficie minima di intervento (Sm) è l’area individuata dagli
strumenti urbanistici come superficie territoriale (ST) minima necessaria
per predisporre e realizzare un intervento urbanistico attuativo.
5. Il Lotto minimo (Lm) è l’area minima necessaria per operare un
intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento edilizio preventivo, l’area
minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria (SF).
6. Si definisce Carico Urbanistico (CU), il fabbisogno di dotazioni territoriali
(DT) di cui all’art. 136 e di infrastrutture per la mobilità di un determinato
immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità
dell’utenza; tale CU si calcola applicando le relative quote standard delle
DT alle unità di superficie rappresentative del fabbisogno relativo alla
destinazione d’uso dell’insediamento: costituisce pertanto aumento del
CU, l’aumento delle superfici e dei parametri dimensionali degli edifici e/o
del numero di unità immobiliari (Ui), come pure il cambio della
destinazione d’uso (CD) rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o
a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta
l’aumento delle esigenze di cui sopra, sempreché tale cambio di
destinazione riguardi più di mq. 30. e/o più del 30% della superficie
complessiva SC dell’unità edilizia.
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7. Si definisce Capacità insediativa (Ci) di un intervento urbanistico o
edilizio, il numero di abitanti teorici insediabili secondo il rapporto medio
convenzionale di un abitante ogni 33 mq. di superficie utile lorda (SUL).
8. La distanza di un edificio (DF), da un altro edificio o da un confine
considerato (DC), è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i
due punti più vicini, posti rispettivamente sul perimetro della superficie
coperta (SQ) dell'edificio stesso, e su quello della SQ dell'altro edificio
oppure sul confine considerato. Ai fini della misura della D, non si tiene
conto delle recinzioni e delle strutture leggere da giardino che non
presentino SQ. Nel caso di pareti prospicienti non parallele, la DF è la
misura minima relativa all'affacciamento diretto della veduta più
svantaggiata.
9. L'indice di Visuale Libera (VL) di un fronte edilizio, rispetto a un altro fronte
del medesimo edificio o a un confine considerato, è il rapporto tra la
distanza D del fronte preso in considerazione misurata rispetto all'altro
fronte del medesimo edificio o al confine considerato, e la sua altezza Hf.
Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: VL = D/Hf
10. In generale la distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine
considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio
stesso, finestrato o non finestrato. Le misure delle distanze da considerare
sono:
- la distanza da un confine di proprietà (DC);
- la distanza da un altro edificio (DF);
- la distanza da un confine di zona urbanistica (DZ);
- la distanza dalle strade, dai canali e dalle zone d’acqua (DS).
Per la misura di tali distanze, nonché per gli indici di visuale libera VL,
debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti, fatte
salve le prescrizioni specifiche contenute nelle norme d’Ambito del REU
ed i limiti di arretramento dalle strade evidenziati nel REU che andranno
osservati nella nuova edificazione, negli ampliamenti e negli interventi di
recupero con modifica della sagoma. Le norme sulle misure minime delle
distanze stabilite agli articoli seguenti non si applicano per la realizzazione
di recinzioni e strutture leggere da giardino, per le quali sono però da
rispettare il Codice Civile e le prescrizioni contenute nel Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada e le prescrizioni specifiche contenute
nel presente Regolamento.
11. La Superficie permeabile (Sp) è la porzione inedificata di una
determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti
permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di
raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Sono considerate permeabili al 100% le strade bianche, le altre superfici
carrabili inghiaiate e i grigliati carrabili plastici per manti erbosi; sono
considerate permeabili al 40% le pavimentazioni realizzate con elementi
autobloccanti cavi.
Art. 27 – Parametri edilizi
Salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa
del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni (NC) e per il
recupero degli edifici esistenti, ai sensi e per le finalità dell’art.7 comma 3 del
REU si considera, in deroga al presente articolo, limitatamente al computo
per la determinazione dei volumi (V), delle superfici (S), delle distanze (D) e
nei rapporti di copertura (RQ), fermo restando il rispetto delle distanze
minime previste dalla normativa statale, quanto previsto dall’art. 11 della L.R.
n.41 del 2011.
Ai fini dell’applicazione del presente REU sono definiti i seguenti parametri
edilizi:
1. Edificio è qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale
tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi,
anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell’atto di
svolgere un’attività o in riposo. Rientrano tra gli edifici, tra l’altro, quelli
costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture,
cupole geodetiche, stadi coperti (anche parzialmente), parcheggi
multipiano, serre fisse.
2. Si definisce Unità edilizia (Ue) l’unità organica costituita da un edificio,
quale oggetto dominante, nonché dall’area di pertinenza e dalle eventuali
altre pertinenze. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna
porzione che presenta caratteri di autonomia dal punto di vista funzionale
è identificabile come autonomo edificio e dà luogo ad una propria unità
edilizia. Qualora due edifici aderenti costruiti originariamente come due
unità edilizie indipendenti, siano stati organicamente connessi dal punto di
vista funzionale e distributivo, sono da considerare come un’unica unità
edilizia.
Gli organismi edilizi sono costituiti da:
- spazi di fruizione dell’utenza per attività principale;
- spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria;
- spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla
singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);
- locali e vani tecnici.
L’organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola
unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari. Esclusi i locali e
vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.
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3. Si definisce Unità immobiliare (Ui), con o senza area di pertinenza, la
minima entità edilizia, così come censita nel Catasto, che risulti idonea ad
assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente.
4. Sono pertinenze di un edificio gli immobili che, pur autonomamente
individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in
rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o
delle funzioni dell’edificio: area di pertinenza o lotto, corpi accessori
staccati dall’edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali
garages, cantine, centrale termica, magazzini, altri impianti), ed inoltre
alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, etc.
Qualora l’edificio non abbia alcuna pertinenza esso coincide con la unità
edilizia.
5. Si definisce Unità poderale agricola (Upa) l’unità organica costituita, quale
oggetto dominante, dai terreni di una azienda agricola e dalle relative
costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda.
6. La Superficie Coperta (SQ) è l’area corrispondente alla proiezione
orizzontale di tutte le parti fuori terra dell’edificio, delimitate dalle superfici
esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti
aperte come balconi, sporti di gronda e pensiline di larghezza inferiori a m.
1,50. Vanno invece incluse nella superficie coperta le proiezioni orizzontali
di logge, balconi chiusi, bow windows e porticati.
7. Il Rapporto massimo di Copertura (RQ) è il rapporto massimo consentito
tra la superficie coperta (SQ) e la SF, e viene espresso in valore
percentuale. Per le finalità di cui all’art. 41 della L.R. n.19 del 2002 non
sono considerati nei computi per la determinazione dei rapporti copertura:
a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente cm. 30 per le
nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori cm. 25;
b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte
eccedente cm. 20 se contribuisce al miglioramento statico degli edifici,
e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di
inerzia termica.
8. La Superficie Utile Lorda (SUL) dell'unità edilizia è la somma delle
superfici di tutti i piani fuori ed entro terra comprese le superfici occupate
dagli elementi verticali: murature interne e perimetrali fino ad uno
spessore di cm. 30, escludendo fino ad un massimo di ulteriori cm. 25,
locali di servizio con esclusione:
a) delle superfici porticate a piano terreno asservite ad uso pubblico;
b) dei porticati a piano terra asserviti ad uso privato e delle logge,
limitatamente ad una superficie complessivamente non superiore al
20% della SUL esistente o in progetto, la parte eccedente va pertanto
computata nella SUL;
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
c) dei balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte;
d) delle superfici dei piani di ingresso alle unità immobiliari; tale superficie
non può superare il 20% della SUL del piano. La parte eccedente il
20% va pertanto computata nella SUL;
e) dei locali per volumi tecnici e delle parti comuni destinate all'ingresso ed
al collegamento nell’unità edilizia costituita da più unità immobiliari,
quali androni di ingresso, pozzi scala condominiali, passerelle e ballatoi,
ascensori, ecc. (fermo restando che gli stessi elementi costituiscono
SUL quando interni a singole unità immobiliari);
f) dei locali per volumi tecnici intesi come gli spazi necessari a contenere
ed a consentire l'accesso ad impianti tecnici (locale macchine
ascensore, centrale termica, elettrica o di condizionamento, autoclave,
ecc.) che, per esigenze tecniche e di funzionamento, non possono
trovare posto entro il corpo del fabbricato;
g) delle superfici del piano parzialmente interrato che non ecceda dal
perimetro dell’edificio fuori terra, purché di altezza interna inferiore m.
2,40 e sempre che i locali seminterrati (lavanderia, ripostiglio, cantina
ecc.) siano ad uso dei residenti e non emergano dal suolo di oltre m.
1,40, precisando come nel caso di terreni comunque inclinati si debba
assumere il valore medio;
h) delle superfici delle autorimesse con i relativi spazi di manovra e di
accesso, utilizzate esclusivamente dai residenti dell’edificio, se
emergenti dal suolo non oltre m. 1,40;
i) delle superfici dei sottotetti la cui altezza interna (Hi), misurata nel punto
più alto, sia inferiore a m. 2,10.
Nel computo della superficie utile SUL sono invece compresi:
j) gli ambienti di cui ai punti g) e h), se emergenti dal piano del terreno
circostante oltre m.1,40;
k) gli ambienti di sottotetti e le soffitte la cui altezza interna (Hi) sia
superiore m. 2,10;
l) i soppalchi di cui all’ Allegato I del REU;
9. La Superficie Utile (SU) ai sensi del D.M. n. 801 del 1977 è data dalla
superficie di pavimento delle unità immobiliari misurate al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali
scale interne, di logge e di balconi. La superficie utile di una unità edilizia
(Ue) è data dalla somma delle superfici utili (Ui) delle singole unità
immobiliari che la compongono.
Si computano nella superficie utile:
- le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;
- le cantine che hanno altezza interna (Hi) uguale o superiore a m. 2,70;
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- i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i
requisiti di abitabilità (Hi maggiore o uguale a m. 2,40).
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano
altresì nella superficie utile:
- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali
adibiti ad uffici e archivi;
- le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività
economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati).
10. La Superficie Accessoria di un'unità edilizia (SA), si calcola escludendo
comunque dal computo quelle parti dell'unità edilizia che per definizione
costituiscono superficie Utile di cui al precedente comma rispetto alla
intera SUL. Tale superficie si definisce come somma di tutte le superfici
nette di pavimento, al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di
porte e finestre, di tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni
accessorie degli usi cui l'unità edilizia è destinata.
Costituiscono pertanto SA:
a. le cantine e gli altri locali di servizio posti al piano interrato,
seminterrato, rialzato e/o terra;
b. le superfici dei locali ad uso privato localizzati al piano sottotetto per la
porzione con altezza interna compresa tra m. 2,10 e m. 2,40;
c. le autorimesse e i posti auto coperti;
d. le scale interne all'alloggio o alle superfici produttive anche se di
collegamento tra la superficie utile e la superficie accessoria computati
in proiezione orizzontale a terra, una sola volta;
e. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i
depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o
corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi
comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.
f. i serbatoi, i silos, le tettoie aperte su più di due lati e di profondità
superiore a m. 1,50, le cisterne destinati allo stoccaggio di prodotti e
materie prime purché non costituiscano essi stessi superfici e volumi
d’esercizio di attività produttive specifiche quali cantine, depositi
carburanti, attività molitorie e assimilabili.
11. La Superficie Complessiva (SC) di un'unità edilizia o di un’unità
immobiliare è una misura convenzionale che dipende dalla sua superficie
utile (SU) e dalla sua superficie accessoria (SA), e che si calcola
applicando la seguente formula: SC = SU + 60% SA. Tale superficie si
utilizza ai fini della determinazione del costo di Costruzione.
La SC si calcola escludendo comunque dal computo quelle parti dell'unità
edilizia o immobiliare che per definizione non costituiscono SU né SA,
secondo quanto specificato ai commi precedenti.
53
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
12. Per la Superficie catastale (Sca) si veda l’Allegato C del D.M. n.138 del
1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”.
13. Per Superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale si intende, ai
sensi dell’art.4 del D.lgs. n.114 del 1998, la misura dell’area o delle aree
destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature,
vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione
delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce
Sv quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici,
servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto
l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti
all’esposizione di merci. La superficie di vendita degli esercizi commerciali
che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non
immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionaria auto e
relativi accessori, rivendite di legname, di materiale per l’edilizia e di
mobili, ecc.) è computata, ai fini della determinazione degli standard
pertinenziali, nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa
non sia superiore a 2.500 mq. Per le superfici eccedenti i 2500 mq. la
superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino a tale limite e di
1/4 per la superficie eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra
disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra
l’Amministrazione Comunale e l’operatore commerciale, con il quale
l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da
quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente
all’Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intenda apportare alle
merceologie commercializzate.
14. Il Volume di un fabbricato (V) è dato dalla somma dei prodotti delle
superfici utili SUL di ciascun piano, (esclusi gli incrementi apportati da
soppalchi di cui all’art. 71) per le relative altezze lorde (Hl). Ai fini del
calcolo del V lo spessore del solaio è fissato convenzionalmente in cm.
30.
Per le finalità di cui all’art. 41 della L.R. n.19 del 2002 non sono
considerati nei computi per la determinazione dei volumi:
a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente cm. 30, per le
nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori cm. 25;
b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte
eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico
degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica,
acustica o di inerzia termica;
c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo
delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle
54
strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione
statale.
15. Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per
le relative altezze interne (Hi); il volume utile di un vano può risultare dalla
somma di più parti con altezze diverse.
16. L’Indice di fabbricabilità Territoriale (IT) rappresenta il rapporto tra il
volume massimo edificabile espresso in metri cubi per ogni ettaro di ST.
17. L’Indice di fabbricabilità Fondiario (IF) rappresenta il volume massimo
edificabile espresso in metri cubi per ogni metro quadrato di SF. Per
interventi sul territorio rurale è da intendersi riferito alla SAU e non alla SF.
18. L’Indice di utilizzazione Territoriale (UT) definisce la massima SUL
edificabile ammessa per ogni ettaro sulla superficie territoriale ST (mq/ha),
ovvero in ab/ha per definire la SUL corrispondente agli abitanti teorici
ammessi su ogni ettaro di ST.
19. L’Indice di Utilizzazione Fondiario (UF) definisce la massima SUL
edificabile espressa in metri quadri per ogni metro quadrato di SF
(mq/mq). Per interventi sul territorio rurale è da intendersi riferito alla SAU
e non alla SF.
20. La Capacità Edificatoria (CE) di un’area (sia essa già edificata o meno)
definisce la massima quantità di SUL, espressa attraverso un indice di
utilizzazione fondiaria o territoriale, realizzabile sulla medesima.
21. La Capacità Edificatoria Teorica (CET) di un’area definisce la massima
quantità di SUL, espressa attraverso un indice di utilizzazione fondiaria o
territoriale, traducibile in diritti edificatori trasferibili per fini perequativi.
22. Per Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si intende la superficie di
pertinenza di una unità poderale agricola, depurata dalle tare improduttive.
Per le norme relative al territorio rurale, si fa riferimento alla SAU della
azienda agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti
a gestione tecnico–unitaria autonoma.
23. La Sagoma del fabbricato è la figura piana definita dal contorno esterno
dell’edificio (compreso bow–windows, esclusi sporti aggettanti, balconi
inferiori a m. 1,50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale
che sui piani verticali.
24. Numero dei piani dell’unità edilizia (Np)
a) il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o
agibili, compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che
posseggano il requisito tecnico–funzionale per essere considerati tali e
di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte,
fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con
esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati;
55
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
b) dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di
calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per
più di m. 1,40.
25. Al fine della determinazione dell’altezza del fabbricato, l’altezza del fronte
di un fabbricato (Hf) è data dalla differenza tra la quota del terreno
sistemato e la quota dell’estradosso del solaio di copertura (o se più alti
del bordo superiore della gronda o della sommità del parapetto in
muratura nel caso di coperture piane) misurata nel punto medio sul piano
verticale di facciata.
Nel caso di fronti ad altezza variabile l’altezza del fronte è data dal
rapporto tra superficie e sviluppo dello stesso. Per il fronte interessato
dagli accessi alle autorimesse, al fine del calcolo dell’altezza del
fabbricato, si fa riferimento al piano della zona di accesso alle
autorimesse.
26. L’altezza di un fabbricato (H) è data dalla media delle altezze dei vari
fronti (Hf), calcolati secondo i criteri di cui al comma precedente. I valori di
H espressi nelle norme di edificazione sono da intendersi come valori
massimi raggiungibili.
La chiusura tra i fronti di diversa altezza ove non avvenga con copertura
inclinata ma si realizzi attraverso solai orizzontali posizionati su quote
differenti (copertura a gradoni) è ammessa solo se completamente
inscrivibile entro la sagoma geometrica di un piano inclinato con pendenza
massima del 35 percento.
27. L’altezza interna del piano (Hi) di un locale è data dalla distanza tra
pavimento finito e soffitto finito misurata in metri ortogonalmente alle
superfici; nel caso di solai nervati o scatolari, l’altezza interna è misurata
sottotrave, ad eccezione del solaio in legno dove l’altezza viene misurata
con esclusione della trave portante dell’orditura principale.
28. L’altezza lorda del piano (Hl) è data dall’altezza del piano misurato tra le
quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. In caso di
copertura inclinata, l’altezza lorda si ottiene come distanza media tra il
piano di calpestio e l’estradosso della copertura.
29. Rapporto di aero-illuminazione (RAI) ai sensi del D.M. 05/07/1975 e dei
requisiti igienico sanitari delle abitazioni. Tale indice esprime, in frazione, il
rapporto fra la superficie illuminante e aerante (finestre, abbaini, superfici
vetrate apribili etc.) prospiciente spazi liberi esterni e la superficie
pavimentata di un vano. Il RAI è calcolato per ogni vano in cui ai sensi
delle alle suddette norme è prevista l’apertura di superfici per aerazione
esterna ed illuminazione naturale.
56
Art. 28 – Norme sulle distanze
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo del REU, relativamente agli
edifici a destinazione abitativa si considerano "pareti finestrate" le pareti
perimetrali verticali, sulle quali si apra almeno un infisso esterno verticale
che permetta di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente , di uno spazio chiuso (vano o locale), destinato alla fruizione
dell'utenza di una unità immobiliare; relativamente ad edifici a
destinazione produttiva non si considerano pareti finestrate le pareti
perimetrali verticali di edifici ad un solo piano fuori terra, che presentano
esclusivamente infissi esterni verticali posti a non meno di m. 4 di altezza
da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto.
2. Qualora le seguenti norme prevedano specificazioni di distanze relative a
pareti cieche, nuove finestre possono essere aperte su pareti esistenti,
compatibilmente con le altre norme del presente REU, solo a condizione
che siano rispettate le distanze minime stabilite. In caso differente
potranno essere realizzate luci che non permettano la possibilità di
vedute. Analogamente si opera nel caso di cambio di utilizzazione di vani
o locali.
3. Relativamente alle distanze DC e DS:
- negli interventi MO, MS, RC: DC e DS = valore preesistente;
- negli interventi RE: DC e DC maggiore o uguale al valore preesistente;
- negli interventi NC: DC e DS maggiore o uguale a m. 5;
- quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto a interventi di RE
anche tramite demolizione e fedele ricostruzione e ampliamenti sul
confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio
stesso;
- in base ad un accordo con la proprietà confinante, è consentito costruire
sul confine anche qualora su detto confine non vi siano edifici.
4. Relativamente alle distanze DF, la distanza tra edifici (che non siano uniti
o aderenti) deve rispettare i seguenti valori minimi, fatte salve diverse
esplicite regolamentazioni degli strumenti urbanistici vigenti:
- negli interventi MO, MS, RC, RE: DF = valore preesistente;
- negli interventi NC: DF maggiore o uguale a m. 10; DF minori solo per
accordo e progetto unitario tra confinanti.
- gli interventi di ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui
l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai punti precedenti, a
condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata.
5. Le norme di cui ai precedenti commi 3 e 4, per quanto di competenza
comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, non si
applicano nei seguenti casi:
57
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- per i manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del
territorio;
- per le strutture di arredo urbano;
- per i corpi di fabbrica completamente interrati, che possono essere
realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza
dei confini;
- per la realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi sui
fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere
architettoniche;
- per gli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati
esistenti;
- per le scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza
o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti.
6. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli
nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi
con previsioni planovolumetriche.
Art. 29 – Criteri per l’applicazione dell’indice VL (visibilità)
1. La distanza fra i fronti del medesimo edificio ovvero tra i fronti di un edificio
e i confini di proprietà, i confini di zona e, per le zone destinate alla
viabilità ove la viabilità sia già realizzata, dai cigli stradali, è determinata
mediante l’applicazione dell’indice di visuale libera (VL), sia che si tratti di
fronti finestrate che non finestrate. La distanza minima non deve
comunque essere inferiore a mt. 5.
2. L'indice VL si applica anche alla distanza tra fronti prospicienti di fabbricati
distinti nel solo caso in cui gli stessi siano collocati sul medesimo lotto. In
questo caso, la distanza fra i fabbricati situati sul medesimo lotto ed aventi
fronti prospicienti, delle quali entrambi o anche una sola siano provviste di
finestre illuminanti locali di abitazione, è data dalla somma delle distanze
che competono alle singole fronti in base all’indice di visuale libera. La
distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 10, eccezion
fatta per le costruzioni al servizio diretto dell’agricoltura e per gli
allevamenti industriali compresi nelle zone agricole, nonché per gli edifici
industriali.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora i fronti prospicienti non siano dotate di
finestre illuminanti locali di abitazione, la distanza che deve intercorrere fra
i fabbricati, si calcola in base all’indice di visuale libera relativa al fronte più
alto. La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 5.
4. Qualora i fronti siano parzialmente prospicienti, la misura della
prospicienza non deve essere superiore alla distanza intercorrente fra i
fabbricati. Nei tratti delle fronti reciprocamente prospicienti ad una
58
distanza inferiore a m. 10 è vietata l’apertura di finestre destinate ad
illuminare locali di abitazione, fatti salvi i casi di recupero del patrimonio
edilizio esistente dove le normative d’ambito consentono il mantenimento
della visuale libera esistente.
5. Qualora i fronti di uno stesso fabbricato siano disposti in modo da formare
un angolo uguale o maggiore a 90°, le parti dei fronti in cui si verifica la
sovrapposizione delle linee di visuale libera possono essere dotate di
finestre destinate ad illuminare locali delle unità immobiliari.
6. Nel caso in cui i fronti di uno stesso fabbricato siano disposti in modo da
formare un angolo inferiore a 90°, le parti dei fronti in cui si verifica la
sovrapposizione delle linee di visuale libera pertinenti a ciascun fronte
possono essere dotate esclusivamente di finestre illuminanti locali
accessori o di servizio.
7. Negli ambiti relativi al tessuto insediativo storico del PSC, al solo fine della
conservazione dei valori storici, architettonici e morfologici dell’ambiente
urbano e solo in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio da
attuarsi tramite restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia con vincolo alla trasformazione planivolumetrica,
l’indice di visuale libera si applica esclusivamente allo scopo di
determinare la possibilità di aprire finestre illuminanti locali abitabili verso
gli spazi privati e non per determinare la posizione del fabbricato rispetto
alle strade e piazze pubbliche. In tali casi è consentito il mantenimento
delle finestre esistenti ed anche l’apertura di nuove finestre e luci tanto sui
fronti che prospettano su spazi pubblici quanto sui fronti che prospettano
su spazi privati, nel rispetto del Codice Civile.
59
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Titolo IV - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO
Art. 30 – Prescrizioni generali
1. Il PSC individua per Ambiti Unitari del territorio pianificato di cui al Titolo IV
del REU o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari
dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d’uso specifiche e quelle
ricomprese in gruppi omogenei di cui al successivo comma 3 e quelle da
escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee,
convenzionate a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili.
2. Le destinazioni d’uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità
e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di
funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in
coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma
urbano dei parcheggi.
3. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili negli
Ambiti Territoriali del PSC, hanno carattere vincolante. Gli usi specifici
distinti nel REU sono classificati in base ai raggruppamenti funzionali
omogenei (RFO) di cui all’art. 57, comma 4 della L.R. n.19 del 2002, di
seguito elencati:
A) - residenziale, turistico-ricettivo e direzionale, sanitario;
B) - produttivo, (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali
stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese
e di trasformazione);
C) - industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in
materia di imprese maggiori);
D) - servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o
comprensoriale;
E) - agricolo.
4. L'elenco degli usi si utilizza:
- per definire gli usi previsti e/o gli usi complementari e compatibili (ed
eventualmente gli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun
Ambito o comparto individuato dagli strumenti urbanistici comunali;
- per definire i requisiti urbanistici necessari per un determinato uso;
- per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione;
- per le finalità di cui al seguente art. 27.
5. Gli usi non espressamente indicati dalle presenti norme potranno essere
ammessi per analogia, assimilandoli a quelli previsti dalla normativa del
PSC e del REU che hanno analoghi effetti sul territorio, sull’ambiente, sul
traffico e sulla domanda di servizi.
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6. Oltre alle destinazioni d’uso espressamente indicate dalle presenti norme
per ciascun Ambito, si intendono sempre ammesse, salvo esplicito divieto
riportato nelle specifiche norme d’Ambito, d’area o di comparto, le
infrastrutture per l’urbanizzazione nonché la realizzazione delle aree a
verde pubblico e l’insieme delle dotazioni territoriali
7. Ai sensi e per le specifiche finalità dell’art.57 della L.R. n.19 del 2002 è
indicata ammissibilità delle destinazioni d’uso comprese nei RFO rispetto
alle zone di cui al D.M. n.1444 del 1968, in riferimento ai corrispondenti
Ambiti Territoriali Unitari (ATO):
- le destinazioni d’uso del RFO - A possono essere insediate negli ATU
per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con
zone di tipo A), B) e C) di cui al D.M. n.1444 del 1968;
- le destinazioni d’uso dei RFO - B e - C possono essere insediate negli
ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con
zone di tipo D) di cui al D.M. n.1444 del 1968;
- le destinazioni d’uso dei RFO - B e - C possono essere insediate negli
ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con
zone di tipo D) di cui al D.M. n.1444 del 1968;
- le destinazioni d’uso del RFO - D possono essere insediate negli ATU
per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con
zone di tipo F) di cui al D.M. n.1444 del 1968;
- le destinazioni d’uso del RFO - E possono essere insediate negli ATU
per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con
zone di tipo E) di cui al D.M. n.1444 del 1968;
8. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non
inquinanti di cui all’art.29, sono ammessi in tutti gli ATU ad eccezione di
quelli corrispondenti alle zone E.
Art. 31 – Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli
immobili
1. La destinazione d’uso dei suoli, degli immobili e di ciascuna unità
immobiliare deve essere indicata nei progetti di intervento.
2. La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella
stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo
intervento di recupero; in assenza o indeterminatezza del titolo, la
destinazione d’uso in atto è quella risultante dalla classificazione catastale
attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti
probanti conformi alla legislazione e alla strumentazione urbanistica
comunale.
3. La destinazione d’uso in atto per le unità immobiliari abitative in ambito
agricolo che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
concessione edilizia o Permesso di Costruire gratuito ai sensi dell’articolo
9 lettera a) della L. n.10 del 1977 in virtù dei requisiti soggettivi del
richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati
cambiamenti d’uso (CD), è quella di residenza agricola.
4. La modifica della destinazione d’uso (CD), è disciplinata dal presente REU
in funzione delle condizioni di compatibilità con le prescrizioni d’ambito,
d’area o di zona. L’uso in atto può, in ogni caso, essere modificato per
renderlo conforme alla destinazione d’uso stabilita dal REU per ciascun
ambito, area o zona.
5. Non costituisce mutamento d'uso (CD) ed è attuato liberamente, il cambio
dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della Superficie
complessiva (SC) dell'unità stessa purché comunque compreso entro mq.
30; non costituisce altresì mutamento d'uso la destinazione di parte degli
edifici dell’azienda agricola a SV diretta al dettaglio dei prodotti
dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20% della SC degli
immobili e comunque entro il limite di mq. 250.
6. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d’uso il
passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente art.30, nonché
tra gli Ambiti per i quali all’art.37 del REU è indicata specifica
corrispondenza con le zone omogenee di cui al D.M. n.1444 del 1968,
secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Si ha mutamento di destinazione d’uso (CD) quando l’immobile, o parte di
esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e
momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle
categorie di destinazione (RFO) di cui all’art. 30, comma 3, diversa da
quella in atto ovvero mutamento per diverso uso quando l’immobile, o
parte di esso, viene ad essere utilizzato con diverso uso specifico tra quelli
citati negli artt. 32, 33, 34, 35, 36, incluso nello stesso RFO.
8. Il mutamento di destinazione d’uso, anche se attuato senza la
realizzazione di opere edilizie, comporta l’obbligo di corrispondere al
Comune il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del DPR. n.380 del
2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in
misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova
destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova
destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o
qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra
insediamenti e servizi.
9. Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge
6.8.1967 n. 765 il mutamento di destinazione d’uso, pur non dovendo
corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a
62
titolo abilitativo tra quelli di cui al seguente comma 10, nonché all’obbligo
di denuncia di variazione catastale.
10. In base alle caratteristiche dell’intervento di mutamento d’uso (CD)
trovano applicazione i seguenti Titoli abilitativi:
- SCIA (art. 73) = CD senza opere, tra diversi usi specifici all’interno dello
stesso RFO e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di
dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, ai sensi
dell’art.57 comma 14, della L.R. n.19 del 2002. Sono esclusi dall’ambito
di applicazione della Segnalazione gli interventi di CD su immobili
ricadenti negli ATU corrispondenti alle zone A di cui al D.M. n.144 del
1968, nonché tutti gli interventi su immobili vincolati ai sensi del D.L. n.42
del 2004.
- DIA alternativa al Permesso di Costruire (art. 77) = CD con opere, tra
diversi usi specifici all’interno dello stesso RFO e comunque il
mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni territoriali
aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati. Sono esclusi
dall’ambito di applicazione della Dichiarazione gli interventi di CD su
immobili ricadenti negli ATU corrispondenti alle zone A di cui al D.M.
n.144 del 1968, nonché tutti gli immobili vincolati ai sensi del D.L. n.42
del 2004.
- Permesso di Costruire (art. 76) = in tutti gli altri casi, previo rilascio dei
nulla osta necessari per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del
D.L. n.42 del 2004.
Art. 32 – Usi specifici compresi nel RFO A: funzioni residenziali
A1. Residenza:
comprende oltre agli spazi abitativi, anche spazi privati di servizio (cantine,
lavanderie, etc.), spazi condominiali di servizio (scale, androni, lavanderie
condominiali, stenditoi, depositi biciclette, stanze da gioco condominiali,
etc.) ed autorimesse private, oltre ad attività economiche esercitate da
persone residenti nell’abitazione. Comprende inoltre piccole costruzioni
accessorie pertinenziali agli spazi abitativi, in particolare depositi attrezzi,
legnaie, piccole serre, gazebo, voliere, piccoli forni e pozzi coperti.
A2. Attività ricettive:
comprendono alberghi, pensioni, locande, residence, case per vacanze,
ostelli per la gioventù, bungalow, aree attrezzate per il campeggio stabile
oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, etc.)
e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi e convegni,
attrezzature sportive e ricreative.
A3. Residenza collettiva:
63
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
comprende collegi, convitti, conventi, case per studenti, case di riposo,
ospizi, caserme etc., sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio.
centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, etc., oltre agli spazi
complementari e di servizio (funzioni ricettive, sale riunioni, sedi di
rappresentanza, attività commerciali al dettaglio, mense, pubblici esercizi,
servizi per il personale, etc.).
A4. Piccoli uffici e studi professionali:
comprendono le attività direzionali, finanziarie, bancarie, amministrative e
terziarie in genere, di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, a
modesto concorso di pubblico, con superficie massima di mq. 300.
A5. Attività terziarie e direzionali:
comprendono attività direzionali pubbliche o private, istituti di credito,
cambio, assicurazione, attività amministrative, finanziarie e di
rappresentanza, centri congressuali, attività terziarie di servizio alle
imprese, servizi per la ricerca applicata, gli uffici per import-export,
gestione industriale, marketing, factoring, leasing, informatica e telematica
applicata, servizi complementari per lo sviluppo e l’innovazione e in
genere il terziario specializzato e altre attività assimilabili, che determinano
un elevato concorso di pubblico, con superficie superiore a mq. 300.
A6. Attrezzature socio-sanitarie:
comprendono ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, ambulatori
con superficie superiore a mq. 200, servizi per gli anziani, servizi per i
portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi cliniche.
Art. 33 – Usi specifici compresi nel RFO B: funzioni produttive
B1. Esercizi commerciali di vicinato:
comprendono gli esercizi commerciali di piccola dimensione aventi
superficie di vendita non superiore a mq. 200, oltre alle superfici per
servizi e magazzini relativi agli stessi esercizi.
B2. Artigianato di servizio:
comprende tutte i tipi di attività di artigianato di servizio. Si articola in:
a) artigianato di servizio non produttivo alla casa, ai beni di produzione,
alle imprese, ai piccoli automezzi (cicli e moto), alla persona, palestre e
centri di estetica e cura del corpo, di dimensioni non superiori a mq. 100
oltre agli spazi di servizio e di magazzino.
b) Piccole officine, botteghe e laboratori artigianali per attività non
inquinanti con dichiarazione formale dell’Autorità Sanitaria, sulla base di
specifica procedura istruttoria prevista dagli artt. 216 e 217 del R.D.
n.1265 del 1934 e di dimensioni non superiori a mq. 200 oltre agli spazi
di servizio e di magazzino.
B3. Medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita:
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a) Medio-piccole strutture di vendita
Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di SV
compresa fra mq. 200 e mq. 800. Si distinguono in:
- medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto;
- medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare.
b) Medio-grandi strutture di vendita:
Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli aventi una SV
compresa fra mq. 800 e mq. 1500. Si distinguono in:
- medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
- medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
B4. Artigianato di servizio agli automezzi:
comprende tutte le attività di artigianato di servizio agli automezzi e ai
mezzi agricoli (esclusi quelli compresi nella categoria relativa al comma
13.b), oltre agli spazi di servizio e di magazzino.
B5. Attività di rimessaggio veicoli e imbarcazioni:
comprendono garage ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli spazi di
servizio e alle attività complementari (officine, lavaggi mezzi, piccoli uffici,
spazi di servizio), nonché locali per il rimessaggio delle imbarcazioni.
B6. Distributori di carburante:
comprendono le attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione
del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a
piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli
autoveicoli e pubblici esercizi.
Art. 34 – Usi specifici compresi nel RFO C: funzioni industriali
C1. Grandi strutture di vendita:
Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV
superiore a mq. 1500.
Si distinguono in:
a) Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
b) Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
C2. Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi, comprendono:
magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso, nei settori alimentari
ed extra-alimentari, centri merci e funzioni doganali, finalizzati alla
raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione delle merci, con i
relativi spazi di servizio, uffici, mense e spazi destinati a modesti processi
produttivi strettamente complementari, con esclusione delle attività
commerciali al dettaglio.
C3. Attività artigianali e industriali:
Comprendono tutti i tipi di attività artigianale e industriale di tipo produttivo
ed i relativi edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, espositive e
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
commerciali direttamente correlate all’attività principale, oltre agli spazi di
servizio.
C4. Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero:
Comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, attività
espositive e commerciali e aree direttamente correlate ad una attività di
raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione
di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati.
C5. Attività di rottamazione e di smaltimento e/o recupero dei rifiuti:
comprendono attività di rottamazione, recupero e preparazione per il
riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici), di rifiuti solidi
urbani o industriali e di biomasse. Comprendono inoltre le attività operanti
nel settore dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti.
C6. Attività estrattive:
questo uso comprende le attività di estrazione delle cave e tutte le attività
direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle
infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla
specifica normativa di legge.
Art. 35 – Usi specifici compresi nel RFO D: servizi pubblici o di
interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
D1. Attrezzature di interesse comune:
comprendono le attrezzature di interesse comune, i servizi per gli anziani
e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di quartiere, le sedi degli
uffici di decentramento amministrativo e i servizi complementari quali uffici
postali, ambulatori, laboratori di analisi, etc.), i servizi di tipo religioso
(edifici per il culto ed attrezzature complementari quali servizi parrocchiali,
canoniche, attrezzature didattiche, assistenziali, culturali, ricreative e
sportive), i centri per educazione ambientale.
D2. Servizi per l’istruzione:
comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie.
D3. Attrezzature per il verde:
comprendono gli impianti ed i servizi necessari per la ricreazione, il gioco
e lo sport (campi e piste per la pratica sportiva di modeste dimensioni)
chioschi, gazebo ed altre strutture di servizio e di arredo urbano.
D4. Attrezzature per l’istruzione superiore:
comprendono le scuole oltre l’obbligo (scuole medie superiori pubbliche o
private, scuole di formazione professionale, scuole di specializzazione,
sedi universitarie e post-universitarie, attività di ricerca scientifica) e le
attività correlate (funzioni ricettive, attività commerciali al dettaglio e
pubblici esercizi).
66
D5. Attrezzature culturali:
comprendono sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di
associazioni culturali, ricreative e per il tempo libero, musei, biblioteche,
sale per incontri e dibattiti, servizi sociali e pubblici, con esclusione per le
funzioni comprese nella categoria relativa alla uso classificato come D8.,
compresi gli spazi di servizio e complementari all’attività principale
(pubblici esercizi, etc.).
D6. Pubblici esercizi:
comprendono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande quali
ristoranti, trattorie, bar, sale ritrovo, con esclusione dei locali per lo
spettacolo come discoteche e night club, oltre agli spazi di servizio e
magazzino.
D7. Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali:
comprendono
attrezzature
politico-amministrative
quali
sedi
amministrative comunali, sedi di associazioni sindacali, economiche,
politiche, di volontariato, sedi e attrezzature periferiche di amministrazioni
provinciali, regionali e dello Stato, amministrazione della giustizia,
protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia
di Finanza, carceri e riformatori, edifici e strutture tecnologiche per la
Difesa Nazionale con relative strutture logistiche, etc.
D8. Esposizioni, mostre di carattere commerciale:
comprendono strutture per esposizioni e mostre di carattere commerciale
ed usi analoghi, oltre agli spazi di servizio e a quelli per usi complementari
alla attività principale (uffici, pubblici esercizi, agenzie bancarie etc.).
D9. Locali per lo spettacolo:
comprendono cinema, teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in
genere, locali da ballo, sale di ritrovo, compresi gli spazi di servizio e
complementari all’attività principale (pubblici esercizi, etc.). inclusi i luoghi
di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzanti compresi i circoli
privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici
esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di
diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto ai
sensi del DPCM. n.215 del 1999. Queste attività sono soggette al rispetto
del “limite differenziale di rumore” ai sensi della legge quadro n.447 del
1995 e s.m.i..
D10. Attrezzature sportive:
comprendono gli impianti e i servizi necessari per la pratica sportiva, il
gioco e l’attività motoria, sia di tipo coperto (con coperture fisse o
smontabili) che scoperto, quali palestre, palazzetti per lo sport, piscine,
campi e piste per la pratica sportiva, laghetti per la pesca sportiva,
maneggi, centri benessere, con relativi spogliatoi e tribune.
67
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
D11. Infrastrutture tecniche e tecnologiche:
comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi allo sviluppo e
alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani (centrali e
sottostazioni tecnologiche, cabine di trasformazione o di trattamento,
attrezzature per la captazione, potabilizzazione, distribuzione e stoccaggio
di acqua, per la raccolta di reflui, per la trasmissione di informazioni,
immagini, suoni mediante reti, impianti per il trattamento e lo smaltimento
di rifiuti solidi (discariche, inceneritori, aree di stoccaggio, impianti di
depurazione), infrastrutture per la tutela idrogeologica.
D12. Attrezzature per la mobilità:
comprendono stazioni ferroviarie, autostazioni, autoporti, interporti,
attrezzature per lo scambio intermodale, sedi delle aziende di trasporto
pubblico e simili, oltre agli spazi complementari e di servizio (depositi,
rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, sedi sindacali, etc.).
D13. Sedi cimiteriali:
comprendono le attrezzature, le strutture tecnologiche e le aree per la
tumulazione, l’inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i
servizi e gli uffici civili e religiosi correlati.
D14. Campeggi e campi temporanei:
questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per
l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in strutture
abitative temporanee/precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso
è regolato dalla specifica normativa di legge.
D15. Opere di salvaguardia ecologico–ambientale:
questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di opere per la
salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo
idrogeologico, ecologico ed ambientale; comprende altresì le opere
inerenti la realizzazione di aree di riequilibrio ecologico.
Art. 36 – Usi specifici compresi nel RFO E: funzioni agricole
E1. Residenza agricola:
comprende, oltre agli spazi abitativi necessari alla conduzione del fondo,
anche gli spazi privati di servizio (rimesse, cantine, lavanderie, etc.).
E2. Attrezzature di servizio all’agricoltura:
comprendono edifici e attrezzature di servizio per attività di coltivazione
agricola, di floricoltura (serre di tipo aziendale ed interaziendale), di
allevamento di animali domestici destinati all’autoconsumo, di
vinificazione, di piscicoltura, per attività faunistico-venatorie, depositi di
attrezzi, materiali e prodotti direttamente connessi all’attività produttiva
agricola (fertilizzanti, sementi, antiparassitari, etc.), silos, rimesse per
68
macchine agricole e simili, al servizio di una azienda singola o di più
aziende associate.
E3. Allevamenti zootecnici di tipo civile:
comprendono gli edifici e le attrezzature di servizio per attività zootecniche
aziendali connesse con l’utilizzazione del suolo agricolo, oltre agli spazi di
servizio complementari. Costituisce insediamento civile, l’azienda agricola
che dispone di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente
connesso con l’attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni
340 Kg di azoto contenuto negli effluenti di allevamento.
E4. Allevamenti zootecnici di tipo produttivo:
comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, fabbricati ed
attrezzature di servizio e aree direttamente correlate ad attività di
allevamento di animali, di conservazione, trattamento e alienazione dei
prodotti zootecnici, oltre agli spazi di servizio complementari.
E5. Impianti produttivi aziendali ed interaziendali:
per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici
comprendono edifici e attrezzature di servizio per la raccolta,
trasformazione, prima lavorazione, conservazione e vendita di prodotti
agricoli di tipo aziendale o interaziendale, quali caseifici, cantine, macelli e
strutture per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi, oltre agli spazi
complementari e di servizio.
E6. Serre di tipo industriale:
comprendono le serre fisse destinate alle colture ortofrutticole, floricole e
vivaistiche non facenti parte di un’azienda agricola.
E7. Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole,
singole o associate e per il territorio agricolo:
comprendono le strutture per la produzione di servizi diretti alle attività
agricole e zootecniche, al servizio delle aziende singole o associate, non
appartenenti ad una specifica azienda, quali silos, depositi, rimesse per
attività di noleggio macchine agricole conto terzi, serbatoi.
E8. Infrastrutture agricole funzionali all’agricoltura:
comprendono le infrastrutture di qualsiasi tipo al servizio del territorio e
delle aziende agricole quali opere stradali (strade poderali), opere
idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, oltre alle costruzioni
accessorie. Sono compresi impianti di depurazione dei liquami quando
non collegati ad una specifica azienda.
E9. Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici:
comprendono i bacini per l’accumulo e la maturazione di liquami di origine
zootecnica destinati allo spandimento, oltre alle costruzioni accessorie.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
E10. Strutture ricettive agrituristiche:
sono considerate strutture ricettive agrituristiche, nell’ambito di edifici
esistenti, quelle definite dalla L.R. n.14 del 2009.
E11. Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre:
sono compresi recinti e piccole strutture per il ricovero dei cavalli,
finalizzate allo sviluppo dell’escursionismo equestre.
70
TITOLO V – DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 37 – Classificazione e suddivisione del territorio comunale
a) Ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n.19 del 2002, il PSC
classifica il territorio comunale in Urbanizzato, Urbanizzabile, Agricolo e
Forestale. La relativa perimetrazione è riportata nelle Tavole P.p.1
allegata al PSC in scala 1:10.000. Esso, definisce, in funzione delle
condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili,
i limiti dello sviluppo del territorio comunale sulla base delle caratteristiche
geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed
ambientali, nonché sulla base degli indirizzi strategici di piano rivolti in
modo specifico alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle risorse
naturali e delle potenzialità di sviluppo.
b) Il PSC individua gli Ambiti del territorio comunale secondo quanto
disposto dalla L.R. n.19 del 2002 e definisce le caratteristiche urbanistiche
e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi strategici attraverso
prescrizioni funzionali, ambientali e morfologiche e i relativi requisiti
prestazionali. Nel presente REU, sono definite le trasformazioni che
possono essere attuate attraverso intervento diretto, convenzionato e
indiretto.
c) Ai fini dell’applicabilità delle norme che fanno riferimento alle Zone
Territoriali Omogenee di cui al D.M. n.1444 del 1968, al comma 4 è
indicata specifica corrispondenza con ciascun Ambito Territoriale Unitario
individuato dal PSC.
d) Con riferimento alla classificazione dell’intero territorio comunale, gli
Ambiti Territoriali Unitari (ATO) perimetrati nelle Tavole Pp.2 sono:
TU - TERRITORIO URBANIZZATO
ATU 1: Ambito Urbano Storico
ATU 2: Ambito Urbano Consolidato
ATU 3: Ambito Urbano Portuale
corrispondenti ZTO
- D.M.1444/68
Zona A
Zona B, F
Zona F
ATU 4: Ambito Urbano di Consolidamento
Zona B, F
ATU 5 Ambito Urbano di Riqualificazione
Zona B, F
ATU 6: Ambito Urbano di Completamento
Zona B, F
ATU 7: Ambito Urbano di Qualificazione Residenziale
Zona B, F
ATU 8: Ambito Urbanizzato Costiero
Zona B
71
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 9: Ambito Urbano di Trasformazione
Multifunzionale
Zona F
ATU 10: Ambito Urbano dei Villaggi Rurali
Zona B / E
ATU 11: Ambito Urbanizzato in Territorio Agricolo
Zona B / E
ATU 12: Ambito dei Parchi Urbani
Zona F / E
ATU13: Ambito Urbano per attrezzature turisticoricettive
Zona F
ATU14: Ambito Urbano delle attrezzature territoriali
Zona E
ATU15: Ambito Industriale e artigianale
Zona D/F
e) Ogni a ATU è a sua volta suddiviso in “Comparti” numerati ed elencati
nelle schede redatte per ogni Ambito al seguente art.38 e riportati nelle
Tavole Pp.2 allegate al PSC
f) Con riferimento alla Pianificazione Attuativa in corso di validità alla data
di approvazione del PSC, sono individuati ulteriori “Comparti
Operativi” (CO), interni agli ATU e riportati nelle Tavole Qc.4 allegate
al PSC.
5. Il PSC suddivide il territorio comunale agricolo e forestale in Ambiti
Territoriali Unitari (ATU), ricomprendenti zone agricole a diversa
vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo. Con
riferimento alla sistematica definizione degli interventi edilizi e urbanistici
ammessi, gli Ambiti Territoriali Unitari individuati sono:
b) TAF - TERRITORIO AGRICOLO E
FORESTALE
sottozona
ZTO D.M.1444/68
Aree di primaria importanza per la funzione
agricola e produttiva
E1
Zona E
Aree di produzione agricola specializzata
E2
Zona E
Aree di preesistenza insediative per
l’organizzazione e lo sviluppo delle attività
agricole
E3
Zona E
Aree boscate o da rimboschire
E4
Zona E
Aree che per condizioni morfologiche,
ecologiche, paesistico -ambientali non
sono suscettibili di insediamenti
E5
Zona E
72
6. L’attuazione degli Ambiti specificati nel presente Titolo è subordinata al
rispetto prioritario della disciplina e delle condizioni limitanti di cui Titolo II
ai sensi delle Normative vigenti e delle prescrizioni degli Enti e delle
Amministrazioni preposte alla gestione dei Vincoli.
7. Il REU specifica, per ogni Ambito Territoriale Unitario definito dal PSC, le
modalità di intervento previste, le destinazioni d’uso consentite e i
parametri urbanistici.
Art. 38 – Territorio urbanizzato: TU
a. Per territorio urbanizzato si intende il raggruppamento di tutte le aree in cui
sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria UP, urbanizzazione
secondaria US e dove sono concentrate le dotazioni territoriali (DT) di cui
al Titolo VI. Gli Ambiti Urbanizzati sono articolati in Comparti e in frazioni
funzionali denominate Comparti Operativi ove previsti, in cui, sulla base
delle tipologie edilizie prevalenti, sono ammessi interventi edilizi e di
nuova costruzione al fine di attuare il completamento, la qualificazione
funzionale ed edilizia del tessuto urbano e degli edifici esistenti.
b. Le aree urbanizzate delimitate dal PSC includono le porzioni di territorio
classificate rispettivamente nelle ZTO A, B, C per la parte attuata, di cui al
D.M. 1444 del 1968, secondo la zonizzazione del PRG previgente,
comprese le aree sottoposte a piani attuativi già approvati e non ancora
ultimati.
c. La nuova perimetrazione del TU urbanizzato comprende, oltre a quanto
indicato al comma precedente, anche:
- le aree intercluse o poste in diretta prossimità del tessuto urbano
consolidato che per tale condizione rientrano tra le porzioni di territorio
potenzialmente servite dalle opere di UP, US e dal sistema delle
Dotazioni Territoriali (DT), che ne costituiscono completamento o diretta
espansione.
- gli agglomerati di piccole unità edilizie sorte per aggregazione di
residenze agricole, o originariamente tali, intorno a preesistenze
insediative o ai nodi della rete stradale, collegate alle reti distribuzione
idropotabile e fognaria e che possiedono le altre dotazioni minime
prescritte per gli usi specifici di UP e US e DT o che sono comunque
poste prossimità diretta con tali DT.
d. Il PSC delinea il quadro strutturale e definisce i seguenti obiettivi generali
per il TU:
73
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
SISTEMA
Sistema economico e
sociale
Sistema ambientale e
paesaggistico
Sistema relazionale e
insediativo
74
OBIETTIVI GENERALI - TU
1. Sviluppo congruente con le reali vocazioni
territoriali;
2. Diminuzione della tendenza allo
spopolamento;
3. Incremento della competitività dell’offerta
turistica;
4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali;
5. Efficienza dei sistemi territoriali e delle reti
infrastrutturali.
1. Protezione della popolazione e del
territorio
2. Riduzione dei detrattori ambientali;
3. Salvaguardia delle risorse ambientali
4. Valorizzazione del paesaggio
5. Rinaturalizzazione degli ecosistemi
6. Sviluppo sostenibile
1. Salvaguardare l’identità insediativa locale
2. Diffondere usi e funzioni urbane sostenibili
3. Integrazione funzionale e morfologica del
territorio urbanizzato
4. Migliorare la qualità di vita e della città
pubblica
ATU 1: AMBITO URBANO STORICO
Comparto n.1 - Centro Storico.
ST. 204.085 mq
Tale Ambito, localizzato nel nucleo originario del Comune di Crotone, arroccato sulla
sommità del promontorio, è caratterizzato da un tessuto urbano denso, di prevalente
impianto medievale con una scala urbana molto ridotta e fitte maglie stradali. Dal punto di
vista urbanistico si rileva una spiccata tipizzazione morfologica e architettonica delle
espressioni edilizie. Si distinguono infatti numerosi edifici di pregio architettonico contornati
e abbelliti da sistemazioni a verde e giardini di altrettanto valore. Un importante significato
culturale e identitario è contenuto nell’insieme del particolato storico residenziale che si
snoda fino al Castello detto di “Carlo V” ed ai resti di altre fortificazioni medievali. Come
emerso dalle recenti ricerche condotte nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria
PIC Urban II, il sovrapporsi di uno stato complessivo di carente conservazione e delle
necessità di recupero del patrimonio storico pongono all’attenzione dei tecnici e
dell’amministrazione la questione del mantenimento e del recupero dei caratteri identitari
del patrimonio anche in funzione degli interventi di consolidamento e restauro edilizio
prefigurato dal PIC Urban II.
A. Obiettivi specifici:
- attivazione di programmi di riqualificazione e recupero;
- rigenerazione e diversificazione funzionale dell’abitato storico;
- mantenimento dei caratteri storici, urbanistici e ambientali dell’abitato;
- salvaguardia delle peculiarità architettoniche e tipologiche del singolo edificio;
- mantenimento delle quote di residenzialità;
- riqualificazione tecnologica e abitativa del patrimonio edilizio.
B. Azioni e norme:
- l’Ambito è oggetto di inclusione all’ interno di Programmi Urbani Complessi finalizzati al
recupero del Centro Storico;
- l’Ambito è da ritenersi saturo e non può accogliere ulteriore CE convenzionale
attribuibile dal presente REU o da normativa eventualmente prevalente, ove sia
riservata all’Amministrazione Comunale la facoltà di individuarne gli Ambiti di
applicazione.
- si possono prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) o edilizia (RE)
mediante riprogettazione planivolumetrica e accorpamento o frazionamento di unità
residenziali contigue con opere o con incremento di CE qualora sia riconosciuto
l’elevato profilo architettonico e compositivo dell’intervento, purché non si alteri in
alcun modo l’integrità stilistica e architettonica dei fabbricati, gli allineamenti e l’assetto
morfologico desunti dall'organizzazione del contesto e dalla lettura dell'impianto storico
rilevata nell’ Ambito del PIC Urban II e da ulteriori o successivi contributi condivisi
dall’Amministrazione;
- sono consentiti interventi di manutenzione su spazi liberi pavimentati, per i quali è
prescritto il mantenimento della pavimentazione originaria e/o il ripristino con materiali
tradizionali;
- sono consentiti interventi su spazi verdi privati quali orti o giardini, per i quali è
prescritto il miglioramento della destinazione e dell’assetto arboreo–arbustivo
esistente;
75
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- condizione preliminare all’assentimento di ogni intervento edilizio diverso dalla
manutenzione ordinaria MO è la contestuale rimozione di strutture e corpi edilizi
incongrui o di altri elementi recanti pregiudizio alla qualità estetica e funzionale
eventualmente presenti nelle parti in proprietà.
- l’area è considerata di interesse prioritario per la sperimentazione di politiche di
valorizzazione e promozione turistica e culturale: applicativi Smart city, incontri
culturali, eventi temporanei;
- è prescritta una riduzione delle aliquote fiscali comunali per gli edifici, che per
conservazione e manutenzione dei fronti e delle pertinenze, concorrono alla
qualificazione dello spazio pubblico.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) per interventi diversi dalla MO su unità immobiliari
interessate da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ove in convenzione,
il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alla realizzazione delle opere
in progetto, al ripristino delle parti in proprietà ovvero dell’intera unità edilizia se gli
interventi riguardano le parti comuni;
- indiretta (art.15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi
siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue.
C2. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, CD, RU.
- ad eccezione della MO gli interventi edilizi in tale ambito sono soggetti a Permesso di
Costruire o a preventiva valutazione di congruenza con le prescrizioni del Piano, con
asseverazione dello stato tecnico, estetico e funzionale del fabbricato;
- per interventi di RS e RC è prescritto il riutilizzo e il recupero, quando possibile, dei
medesimi materiali utilizzati e dei colori tradizionali per tutti gli edifici;
- eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono realizzabili esclusivamente
attraverso la redazione dello strumento attuativo;
C3. Destinazioni d’uso consentite: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 a), D1, D3, D5, D6.
- gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) o urbanistica (RU) che prevedono il cambio
d’uso (CD) potranno avvenire solo fra usi dello stesso raggruppamento funzionale
omogeneo RFO di cui alla L.R.n.19 del 2002 con eccezione degli usi connessi ad
attività culturali, collettive, didattiche.
76
ATU 2: AMBITO URBANO CONSOLIDATO
Comparto n.2 - Centro urbano.
ST. 420.000 mq
Il PSC identifica e perimetra la porzione di territorio urbanizzato formatosi generalmente fra
la fine dell’800 e la prima metà del secolo scorso nel nucleo principale di Crotone mentre
individua il nucleo più denso della frazione di Papanice. In quest’area della città si
concentrano la maggior parte dei servizi pubblici, delle attività commerciali terziarie e
culturali. Sono aree dove si riscontra la migliore qualità insediativa ed una buona
articolazione della città pubblica. Nell’abitato di Crotone il tessuto urbano è compatto e si
sviluppa in modo regolare ed fino alla Marina dove il fronte mare aggiunge ulteriore qualità
e valorizza questa parte di città. E’ graduale è ben mediato il rapporto con la città storica,
ancora irrisolto è il rapporto con l’area portuale turistica antistante. L’area di via Marinella a
nord e l’espansione urbana ad ovest rappresentano per tale ambito un limite fisico
evidente, per qualità e configurazione del costruito.
Comparto n.3 - Papanice Centro.
ST. 70.620 mq
Nell’abitato di Papanice il tessuto urbano ha un articolazione tipica dei borghi di origine
rurale con una scala molto ridotta, un disegno irregolare ma compatto. Una configurazione
troppo compressa dell’edificato ed una assente costruzione dello spazio pubblico evidenzia
conseguenti e strutturali carenze nelle dotazioni territoriali ed in tutte le opere
complementari alla viabilità veicolare e pedonale. Il patrimonio edilizio è povero ed in
cattive condizioni tuttavia è tipologicamente omogeneo, abbondano superfetazioni. In
proporzione, l’area individuata benché posta in un contesto differente rispetto al centro
principale riveste nell’ambito della frazione un ruolo funzionale simile. L’Ambito in oggetto è
da ritenersi saturo.
A. Obiettivi specifici:
- qualificazione delle unità edilizie e del tessuto urbano;
- incremento delle dotazioni territoriali;
- miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
- connessione degli spazi pubblici;
- qualificazione degli assi commerciali e dei servizi;
- utilizzo di aree libere e residuali per usi collettivi;
- pianificazione urbana integrata con l’ambito portuale.
B. Azioni e norme:
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria la
predisposizione di circuiti stradali ciclabili e la progressiva pedonalizzazione dell’area;
- l’Ambito è da ritenersi saturo e non può accogliere ulteriore CE convenzionale
attribuibile dal presente REU o da normativa temporaneamente prevalente ove sia
riservata all’Amministrazione Comunale la facoltà di individuarne gli ambiti di
applicazione;
- si possono prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia mediante con
incremento di CE qualora sia riconosciuto l’elevato profilo architettonico e compositivo
dell’intervento;
- è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche;
77
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- è prescritta una riduzione delle aliquote fiscali comunali per gli edifici, che per buona
conservazione e manutenzione dei fronti e delle pertinenze, concorrono alla
qualificazione dello spazio pubblico.
- condizione preliminare all’assentimento di ogni intervento edilizio diverso dalla
manutenzione ordinaria MO è la contestuale rimozione di strutture e corpi edilizi
incongrui o di altri elementi recanti pregiudizio alla qualità estetica e funzionale
eventualmente presenti nelle parti in proprietà.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) per interventi diversi dalla MO su unità immobiliari
interessate da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ove in convenzione,
il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alla realizzazione delle opere
in progetto, al ripristino delle parti in proprietà ovvero dell’intera unità edilizia se gli
interventi riguardano le parti comuni;
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi
siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue.
C2. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, RU.
- Gli Interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) possono avvenire esclusivamente nel
rispetto del tessuto urbanistico esistente in modo da riprodurre esclusivamente tipi
edilizi in linea o singoli multipiano.
C3. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
- è consentito il CD fra usi dello stesso raggruppamento funzionale omogeneo RFO di
cui alla L.R.n.19 del 2002 e con usi connessi ad attività culturali, collettive, didattiche;
- la variazione del Carico Urbanistico prodotto dal CD è calcolato in funzione delle
aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
determinate al TITOLO VI del REU.
- in alternativa alla realizzazione delle DT da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia l’Amministrazione può stabilire oneri equivalenti prevedendo,
per mezzo di accordi convenzionali (art. 14), la monetizzazione o la realizzazione di
opere di utilità collettiva anche in altro Ambito del Territorio Urbanizzato.
78
ATU 3: AMBITO URBANO PORTUALE
Comparto n.4 - Fronte Porto e Viale Regina Margherita
ST. 112.000 mq
L’Ambito identifica e perimetra l’area compresa tra il porto di Crotone e l’abitato storico.
Presenta valenze ambientali e funzionali legate al contesto. Tale Ambito necessita di
trasformazioni urbanistiche orientate alla riqualificazione unitaria in grado di elevare la
qualità dell’ambiente urbano e il complesso di relazioni e flussi con l’area portuale
attraverso la creazione di spazi collettivi e usi ricettivi e commerciali connessi con la
vocazione dell’area. Gli indirizzi generali sulla qualità degli interventi in ambito portualeturistico e dei relativi criteri costituiscono un necessario complemento per gli aspetti di
pianificazione e progettazione delle strutture portuali-turistiche, intese come parti integranti
di un sistema insediativo urbano complesso che non può prescindere dalla riappropriazione
di questa area.
A. Obiettivi specifici:
- riconnessione tra spazio urbano e ambito portuale;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed alla sosta come
spazi di comunicazione e non come barriere infrastrutturali;
- integrazione della dotazione di servizi commerciali e ricettivi connessi alla funzione di
retroporto.
B. Azioni e norme:
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria la
creazione di spazi di connessione trasversale tra il fronte porto e la banchina;
- è prevista la creazione di un’area mista ciclabile-pedonale;
- in tale Ambito sono ammesse strutture smontabili e installazioni temporanee;
- è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU inclusivo dell’Ambito Portuale di
competenza dell’Autorità Portuale.
C2. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
C3. Destinazioni d’uso consentite: nuova costruzione NC di unità immobiliari con
destinazione d’uso B1, B2, B3 a), B5, D1, D3, D5, D6, D8, D9.
- è consentito il cambio d’uso (CD) esclusivamente verso i RFO: B1, B2, B3 a), B5,
D1, D3, D5, D6, D8, D9.
- la variazione del Carico Urbanistico prodotto dal CD è calcolato in funzione delle
aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
determinate al TITOLO VI del REU;
- in alternativa alla realizzazione delle DT da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia l’Amministrazione può stabilire oneri equivalenti prevedendo,
per mezzo di accordi convenzionali (art.14), la monetizzazione o la realizzazione di
opere di utilità collettiva anche in altro Ambito del Territorio Urbanizzato.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 4: AMBITO URBANO DI CONSOLIDAMENTO
Comparti: n.5 - Via XXV Aprile e Via G. Da Fiore;
n.6 - Via M. Nicoletta; n.7 - Via L. Gallucci;
n.8 - Vescovatello.
ST. 1.290.000 mq
Tali aree presentano un tessuto insediativo disomogeneo e a tratti interrotto anche per via
dalla presenza di impianti sportivi, del complesso ospedaliero e di ampie aree verdi. Queste
alterazioni si ripercuotono sulla scala dei singoli quartieri che spesso presentano
accostamenti incoerenti ed una debole percezione del tessuto urbano. Gli assi principali di
sviluppo aggirano il parco Pignera e includono la zona compresa tra via Giovanni Paolo II e
Corso Mazzini fino a Via Gallucci. Lungo gli assi non mancano recenti episodi di nuova
costruzione mescolati ad aree vuote e degradate, nell’interno si rilevano manifestazioni
edilizie meno recenti, come nell’area del quartiere San Francesco e di Via Libertà, dove la
scarsità di relazioni funzionali con il centro e di funzioni extra residenziali ha prodotto una
progressiva marginalizzazione di ampie zone dell’abitato. Manca una definizione precisa e
continua nell’articolazione della città pubblica, degli assi di servizio e degli spazi attrezzati.
Molte aree non hanno una destinazione chiara ed uno sviluppo compiuto, vi sono
agglomerati residenziali che necessitano di incisivi interventi di riqualificazione. La
costruzione di un fronte urbano omogeneo contestualmente alla riqualificazione degli assi
viari principali e dello spazio pubblico è decisiva per il consolidamento dell’assetto urbano.
A. Obiettivi specifici:
- riqualificazione dello spazio pubblico e dell’edilizia sociale;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- integrazione della dotazione di servizi commerciali di vicinato;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali;
- gerarchizzazione dello spazio urbano.
B. Azioni e norme:
- l’Ambito è considerato come area obiettivo per l’attivazione di Programmi Urbani
Complessi;
- gli interventi di riqualificazione devono riguardare in via prioritaria il recupero edilizio e
degli spazi pubblici;
- è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche;
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso
di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero
attuate secondo i casi elencati al punto C1.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) per interventi diversi dalla MO che riguardano edifici
interessati da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ovvero in cattivo
stato di conservazione o non ultimati, ove in convenzione, il promotore dell’intervento
si impegna, contestualmente alle opere proposte in progetto, al recupero del
fabbricato e delle pertinenze o della spettante quota parte.
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
80
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate
intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riqualificazione della città pubblica.
- indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25 nelle aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per
interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità
immobiliari contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione
Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto: 5
CO 3.1b, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP;
CO 3.6, UT = 1,0 mq/mq;
CO 3.13, UT = 0,29 mq/mq;
CO 3.14, UT = 0,3 mq/mq;
CO 3.10, UT = 1,28 mq/mq.
Comparto:7
CO 3.8, UT = 0,4 mq/mq;
CO 3.9, UT = 0,15 mq/mq;
CO 3.11, UT = 0,36 mq/mq;
CO 3.12, UT = 0,07 mq/mq.
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Comparti: n.9 - Papanice, Via E. De Nicola;
n.10 - Papanice, Corso G. Mameli.
ST. 194.800 mq
Nell’abitato di Papanice il tessuto urbano ha uno sviluppo compatto e uniformemente
disposto lungo gli assi viari. Sono assenti opere di urbanizzazione secondaria, arredo
urbano e servizi complementari alla viabilità pubblica. L’area si caratterizza per un uso
insediativo quasi esclusivo, supportato da un’esigua quantità di servizi primari. Sono
presenti episodi edilizi di recente costruzione ma il resto del patrimonio edilizio non è in
buono stato di manutenzione, frequenti sono le superfetazioni e le costruzioni informali e
rurali. L’ambito è da ritenersi saturo, è infatti necessario che l’esigua superficie libera sia
riservata per usi collettivi e dotazioni territoriali. Il limite dell’edificato è percettivamente ben
definito e destinato ad usi agricoli.
A. Obiettivi specifici:
- riqualificazione dello spazio pubblico;
- riconnessione tra spazio pubblico e dotazioni territoriali;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- incentivazione della qualificazione del patrimonio edilizio.
B. Azioni e norme:
- gli interventi di riqualificazione devono riguardare in via prioritaria il recupero edilizio e
degli spazi pubblici;
- è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o
parte di esse in condizioni degrado o alterati da corpi incongrui;
- gli interventi di trasformazione edilizia devono includere la costruzione dei marciapiedi
e la predisposizione delle aree di parcheggio.
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso
di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero
attuate secondo i casi elencati al punto C1.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per gli interventi edilizi su singola unità immobiliare o per l’intera unità
edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14), per interventi edilizi diversi dalla MO, che
riguardano edifici interessati da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche
ovvero in cattivo stato di conservazione o non ultimati, ove in convenzione, il
promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alle opere proposte in
progetto, al recupero del fabbricato e delle pertinenze o della spettante quota parte.
- indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25 nel Comparto di cui al punto C4. ovvero per interventi edilizi
estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
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C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione
Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto:9
Area 8.1.5, UT = 0,58 mq/mq
DS = 2 m
DS = in linea con gli edifici adiacenti, con riferimento al valore più
distante dalla strada;
DF = m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- il 10% della SUL è destinato ad ERP.
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione del Comparto
9 per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il
privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di
corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono
determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo
diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire, oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione
di opere di utilità collettiva.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 5: AMBITO URBANO DI RIQUALIFICAZIONE
Comparti: n.12 - Fondo Gesù, Marinella; n.13 - San Francesco;
n.14 - Gabelluccia.
ST. 1.020.000 mq
L’ Ambito in oggetto perimetra un’area posta in relazione con l‘alveo del Fiume Esaro nella
zona del quartiere denominato “Gabelluccia” e si estende fino alla periferia nord-est di
Crotone comprendendo l’intera area del Contratto di Quartiere II: “Fondo Gesù”, costituito
prevalentemente da alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’area già soggetta ad un
mosaico di piani di recupero urbano, si caratterizza per una marcata deregolazione delle
manifestazioni edilizie nonché per una carente organizzazione spaziale di base. Sono
presenti aree degradate, fenomeni edilizi casuali e precari, assenza di urbanizzazioni
secondarie, impercettibile distinzione tra città pubblica, ove presente, e spazio privato. Le
aree di “margine” rilevabili alla scala urbana: il fiume Esaro, la linea ferroviaria e il fronte del
porto, devono costituire gli elementi ordinatori con cui dialogare e su cui innestare un
processo caratterizzazione progettuale e di riconnessione.
A. Obiettivi specifici:
- definizione delle maglie urbane principali e secondarie;
- normalizzazione delle aliquote spettanti alle dotazioni territoriali;
- riconnessione urbana con gli ambiti limitrofi;
- omogeneizzazione del tessuto insediativo;
- riqualificazione paesaggistica dell’alveo fluviale urbano.
B. Azioni e norme:
- l’Ambito è considerato come area obiettivo per l’attivazione di Programmi Urbani
Complessi che prevedono la riurbanizzazione dell’area anche attraverso la
concentrazione di capacità edificatorie (CE) in trasferimento dall’ATU 10: AMBITO
URBANO DEI VILLAGGI RURALI;
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria il
recupero edilizio e la costruzione di spazi pubblici;
- la sicurezza idrogeologica dell’area e delle abitazioni vicine sarà parte integrante dei
progetti di riqualificazione ambientale ed urbanistica;
- è incentivato il rinnovamento edilizio con demolizione e ricostruzione.
- il Comparto n.14 corrispondente all’area di Gabelluccia è incluso nelle aree da
assoggettare a programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA), secondo le
modalità esplicitate dall’art. 36 della LR 19/02.
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso
di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero
attuate secondo i casi elencati al punto C1.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio di MO e MS su singola unità immobiliare o
per l’intera unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14), per interventi edilizi diversi dalla MO che riguardano
edifici interessati da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ovvero in
cattivo stato di conservazione o non ultimati, ove in convenzione, il promotore
dell’intervento si impegna, contestualmente alle opere proposte in progetto, al
recupero del fabbricato e delle pertinenze o della spettante quota parte.
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- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate
intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riqualificazione della città pubblica.
- indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25, nei Comparti elencati al punto C4.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione
Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto:12
CO 1.1, UT = 0,35 mq/mq;
CO 1.5, UT = 0.64 mq/mq;
CO 3.1, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SLP è destinato ad ERP;
CO 3.1a, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SLP è destinato ad ERP;
CO 3.2, UT = 0,57 mq/mq;
CO 3.3, UT = 0,57 mq/mq; il 20% della SLP è destinato ad ERP;
CO 3.4, UT = 0,61 mq/mq;
CO 3.5a, UT = 0,21 mq/mq;
CO 3.7, UT = 2,1 mq/mq.
Comparto: 13
CO 3.1c, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP;
Comparto:14
CO 3.30, UT = 0,2 mq/mq.
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- L’indice di Utilizzazione Perequativa (UP) risultante dalla concentrazione di Capacità
Edificatoria in trasferimento dall’ ATU 10 può incrementare l’indice di UT dei
Comparti in misura non superiore al 50%.
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 6: AMBITO URBANO DI COMPLETAMENTO
Comparti: n.15 – Via G. Da Fiore; n.16 – Via P. Impastato;
n.17 – Viale Ghandi; n.18 - Via G. da Fiore sud;
n.19 - Via de Curtis.
ST= 1.060.000 mq
L’Ambito perimetra le parti del territorio di recente espansione localizzate lungo l’asse sud
del tratto urbano della S.P. 51 e Via G. Da Fiore. Tale ambito esprime una buona qualità
insediativa ed un soddisfacente mixing funzionale. Dal punto di vista urbanistico si
caratterizza per uno sviluppo prevalentemente ordinato su uno schema additivo e
insularizzato dei comparti edificatori, lungo un’asse stradale forte, dal quale si dirama un
reticolo di accessi funzionali. La configurazione assunta, derivata dagli schemi attuativi, ha
sostanzialmente sottratto tali aree ad una composizione unitaria, penalizzando sia
percettivamente che fisicamente la creazione di uno spazio urbano compiuto. L’abitato
presenta ancora caratteri indefiniti e significativi margini di trasformazione sia edilizia che
urbana. Il completamento urbano è inteso rispetto ad una serie di interventi di pianificazione
finalizzati a riprodurre, attraverso un’attuazione particolareggiata ed unitaria, la città nel suo
complesso: organicità, densità, multifunzionalità, spazi pubblici.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- riqualificazione dello spazio pubblico e dell’edilizia sociale;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- integrazione della dotazione di servizi commerciali di vicinato;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali;
- gerarchizzazione dello spazio urbano.
B. AZIONI E NORME:
- l’attività edificatoria può riprodurre esclusivamente tipi edilizi in linea, a schiera o singoli
multipiano;
- l’edificazione deve avvenire nelle porzioni meno acclive delle aree interessate dagli
interventi edilizi;
- gli interventi di trasformazione edilizia devono soddisfare i criteri di corretto inserimento
delle opere nel contesto urbano, con particolare riferimento alle dimensioni dei
fabbricati, alla connessione della maglia stradale con il reticolo esistente, alla continuità
fisica e architettonica dello spazio pubblico di pertinenza dell’edificio con lo spazio
pubblico esistente;
- gli interventi di trasformazione edilizia devono porsi il più possibile in continuità con i
valori plano-altimetrici delle aree già trasformate;
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di
attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero
attuate secondo i casi elencati al punto C1.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, anche nelle aree urbanizzate
intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riqualificazione della città pubblica.
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- indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25, nei Comparti elencati al punto C4. ovvero per interventi edilizi
estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento
alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa
vigente, e allegati al PSC (Tav. Qc. 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto 16:
CO 4.2, UT = 0,31 mq/mq, il 10% della SUL è destinato ad ERP.
Il comparto è soggetto a ridistribuzione interna della CE con
individuazione delle aree di trasferimento.
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
Comparto n.20 - Poggio Pudano.
ST= 726.000 mq
L’abitato di Poggio Pudano si caratterizza per una configurazione dello spazio urbano poco
articolata. La prima fase di sviluppo ha assunto una forma prevalentemente lineare
disponendosi lungo il tracciato della S.S. 106 Jonica. Molte aree sono in una fase di sviluppo
transitoria, nonostante la presenza di rigide disposizioni attuative, il territorio non ha
espresso ancora una vocazione urbana definita. Il tessuto insediativo si ramifica
trasversalmente all’asse principale seguendo la disposizione dei comparti secondo uno
schema apparentemente privo di vantaggi localizzativi e spazi collettivi. In generale l’area,
nello stato in cui si trova, costituisce un elemento di criticità oltre che per la qualità dei luoghi
anche per la sostenibilità ambientale: la presenza di ampi slarghi cementificati, di spazi
informali ed una sostanziale autoreferenzialità degli interventi di trasformazione,
incrementano il consumo di suolo ed il graduale deterioramento del substrato agricolo.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali;
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- gerarchizzazione dello spazio urbano;
- miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del reticolo stradale.
B. AZIONI E NORME:
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il
completamento delle dotazioni territoriali e degli elementi di base dello spazio pubblico:
marciapiedi, aree verdi, alberature, pubblica illuminazione, arredo urbano;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte
di esse non ultimate o in condizioni degrado;
- l’edificazione deve avvenire nelle porzioni meno acclive delle aree interessate dagli
interventi edilizi;
- è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare
superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi;
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di
attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate
secondo i casi elencati al punto C1.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta e convenzionata (art. 14) per ogni intervento edilizio su singola unità
immobiliare o per l’intera unità edilizia, anche in caso di interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati
al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città
pubblica.
- indiretta, (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25 nelle aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per
interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari
contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla
Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav. Qc. 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto n.20
CO 8.3.4, UT = 0,36;
CO 8.3.6, UT = 0,41 mq/mq;
CO 8.3.7, UT = 0,56 mq/mq;
CO 8.3.9, UT = 0,36 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP;
CO 8.3.11, UT = 0,42 mq/mq, il 25% della SUL è destinato ad ERP;
CO 8.3.12, UT = 0,35 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP;
CO 8.3.13, UT = 0,36 mq/mq;
CO 8.3.15, UT = 0,36 mq/mq.
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- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire, oneri
equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
Comparti: n.22 - Papanice, Via E. De Nicola; n.21 - Apriglianello.
ST. 274.180 mq
Nell’abitato di Papanice il tessuto urbano ha uno sviluppo compatto e uniformemente
disposto lungo gli assi viari. Sono assenti opere di urbanizzazione secondaria, arredo
urbano e servizi complementari alla viabilità pubblica. L’area si caratterizza per un uso
insediativo quasi esclusivo, supportato da un’esigua quantità di servizi primari. Sono presenti
episodi edilizi di recente costruzione ma il resto del patrimonio edilizio non è in buono stato
di manutenzione, frequenti sono le superfetazioni e le costruzioni informali e rurali. L’Ambito
è da ritenersi saturo, è infatti necessario che l’esigua superficie libera sia riservata per usi
collettivi e dotazioni territoriali. Il limite dell’edificato è percettivamente ben definito e
destinato ad usi agricoli.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- riqualificazione dello spazio pubblico;
- riconnessione tra spazio pubblico e dotazioni territoriali;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- incentivazione della qualificazione del patrimonio edilizio e eliminazione dei corpi
incongrui.
B. AZIONI E NORME:
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria il
recupero edilizio e degli spazi pubblici;
- è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte
di esse in condizioni degrado o alterati da corpi incongrui;
- gli interventi di Nuova Costruzione (NC) o Ristrutturazione Urbanistica (RU) con
demolizione ricostruzione dei fabbricati devono includere la costruzione dei marciapiedi e
la predisposizione delle aree di parcheggio.
- le aree sottoposte a Pianificazione Attuativa non attuate o non in corso di attuazione
possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo
quanto disposto al punto C1.
C. Disciplina:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta e convenzionata (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
immobiliare o per l’intera unità edilizia, anche in caso di interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati
al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città
pubblica.
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia
di cui all’art 25 nelle aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per interventi edilizi
estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento
alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa
vigente, e allegati al PSC (Tav. Qc. 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto n.21
CO 8.1.1, UT = 0,49, il 10% della SUL è destinato ad ERP;
CO 8.1.2, UT = 0,35 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP;
CO 8.1.3, UT = 0,23 mq/mq;
CO 8.1.4, UT = 0,42 mq/mq, il 25% della SUL è destinato ad ERP;
CO 8.1.9, UT = 0,42 mq/mq.
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire, oneri
equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
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ATU 7: AMBITO URBANO DI QUALIFICAZIONE RESIDENZIALE
Comparti: n.23 - Via Paolo VI ovest; n.24 - Via Unione Europea;
n.25 - Via Nazioni Unite; n.26 - loc. Farina;
ST= 2.504.000 mq
n.27 - Via Stati Uniti; n.28 - loc. Maiorano;
n.29 - Via Nazioni Unite sud.
Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio urbanizzato di recente trasformazione
residenziale collocate nelle località di “Farina” e “Tufolo”. Tale ambito si sviluppa lungo
un’asse principale rappresentato dal tratto urbano della SP. 51: Via Nazioni Unite e si
articola prevalentemente attraverso diramazioni di servizio ai comparti edificatori o in altri
casi attraverso circuiti viari perimetrali alle aree di intervento attuativo. Il tessuto urbano, in
via di formazione, appare organizzato secondo molteplici schemi seriali di aggregazione
edilizia assumendo, nel complesso, una configurazione informe. Il distanziamento dei
fabbricati e la frammentazione dello spazio pubblico riproducono un accostamento di nuclei
edilizi insularizzati. L’assetto futuro di tale Ambito è legato ad una ricomposizione dei piani
attuativi sul disegno unitario della città pubblica come elemento strutturante, interrompendo
la continua addizione di spazi privati. Di importanza strategica è la pianificazione dell’esteso
limite urbano, sia in senso fisico che percettivo.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- integrazione della dotazione di servizi commerciali di vicinato;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali;
- gerarchizzazione dello spazio urbano;
- definizione del limite periurbano;
- costruzione della città pubblica;
- aggregazione dei fronti urbani.
B. AZIONI E NORME:
- L’attività edificatoria lungo gli assi stradali principali e le piazze può riprodurre
esclusivamente tipi edilizi multipiano in aderenza ovvero in linea o a schiera a formare il
più possibile un fronte urbano omogeneo e continuo, allineato con la maglia stradale;
- gli interventi di trasformazione edilizia devono soddisfare i criteri di corretto inserimento
delle opere nel contesto urbano, con particolare riferimento alle dimensioni dei fabbricati,
alla connessione della maglia stradale con il reticolo esistente, alla continuità fisica e
architettonica dello spazio urbano con le aree di pertinenza degli edifici;
- gli interventi di trasformazione edilizia devono porsi il più possibile in continuità con i
valori plano-altimetrici delle aree già trasformate e del piano stradale esistente.
- gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti posti lungo gli assi stradali principali devono
valutare preliminarmente la rimozione di recinzioni, muri di cinta e di altre barriere che
interrompono la continuità fisica e percettiva dello spazio della città.
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di
attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate
secondo i casi elencati al punto C1.
- il PSC individua e perimetra per ogni Comparto sottoposto a Pianificazione Attuativa,
aree di trasferimento della CE da concentrare all’interno dei Comparti Operativi
91
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
individuati al punto C4.
- In conseguenza dell’attuazione dei Comparti Operativi (CO) le aree di trasferimento della
CE sono acquisite al patrimonio del Comune a scomputo delle aliquote standard dovute
per la realizzazione delle Dotazioni Territoriali (DT) di cui al TITOLO V del REU.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art.14) in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui
all’art 25 per la singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia nei Comparti 23
e 25 di cui al punto C4, nonché in aree urbanizzate intercluse, interne ai restanti
Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
riqualificazione della città pubblica.
- indiretta (art.15) disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione
edilizia di cui all’art 25 nelle restanti aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero
per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità
immobiliari contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla
Pianificazione Attuativa vigente, allegati al PSC (Tav.Qc 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto 23:
CO 5.1, UT = 0,19 mq/mq;
Comparto 24:
CO 4.3, UT = 0,28 mq/mq;
CO 4.12, UT = 0,10 mq/mq;
Comparto 25:
CO 5.2, 5.3, UT = 0,28 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP;
Comparto 26:
CO 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, UT = 0,21 mq/mq; il 10% della SLP è destinato ad ERP;
Comparto 27:
CO 5.2, UT = 0,27 mq/mq;
CO 5.4, UT = 0,13 mq/mq;
CO 5.8, UT = 0,25 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP.
Comparto 28
CO 4.6, UT = 0,21 mq/mq;
92
CO 4.7, UT = 0,18 mq/mq;
CO 4.8, UT = 0,31 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP.
CO 5.7, UT = 0,29 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP.
Comparto 29
CO 5,5, UT = 0,2 mq/mq;
CO 5.6, UT = 0,29 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP.
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- Ogni Comparto Operativo o frazione di esso deve prevedere l’attuazione di CE,
proveniente dalle aree di trasferimento, almeno in quota proporzionale alla propria
estensione.
- Il trasferimento di CE edificatoria può avvenire per acquisizione onerosa al prezzo di
mercato o attraverso l’attuazione in consorzio tra i proprietari.
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
Comparti: n.30 Poggio Pudano est; n.31 - Via Belvedere Spinello;
n.32 - Poggio Pudano sud; n.33 - Via Petilia Policastro;
n.34 - Poggio Pudano aree libere; n.35 - Poggio Pudano
ovest; n.36 - Via Pallagorio; n.37 - Aprglianello.
ST= 1.076.580 mq
I comparti si riferiscono ad aree perimetrate già soggette a pianificazione attuativa, poste per
lo più intorno agli attuali margini urbani dei nuclei abitati di Poggio Pudano e in misura
minore nella località di Apriglianello. Le aree pianificate sono prossimali ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria tuttavia il loro sviluppo secondo le prescrizioni vigenti
o eventualmente per mezzo di nuovo piano attuativo sarà orientato al perseguimento di
modalità insediative che limitino il consumo di suolo e creino un limite fisico e percettivo che
salvaguardi il territorio agricolo circostante.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- riqualificazione dello spazio pubblico e ambientale;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali;
- miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del reticolo stradale.
B. AZIONI E NORME:
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il
completamento delle dotazioni territoriali e degli elementi di base dello spazio pubblico:
marciapiedi, aree verdi, alberature, pubblica illuminazione, arredo urbano;
93
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte
di esse non ultimate o in condizioni degrado;
- l’edificazione deve avvenire nelle porzioni meno acclive delle aree interessate dagli
interventi edilizi;
- è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare
superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi;
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di
attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate
secondo i casi elencati al punto C1.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nei Comparti 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37 di cui al punto C4;
- indiretta, (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU nel Comparto 31 di cui al punto C4,
ovvero nel caso in cui interventi edilizi siano estesi a più unità immobiliari contigue di
un Comparto perimetrato.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4,
B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla
Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc. 4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto 30:
UT = 0,38 mq/mq; il 30% della SUL è destinato ad ERP;
Comparto 31:
UT = 0,33 mq/mq, la ST soggetta a trasferimento di CE è inclusa nel Territorio
Agricolo e Forestale
- Ogni Comparto Operativo o frazione di esso deve prevedere l’attuazione di CE
proveniente dalle aree di trasferimento, almeno in quota proporzionale alla propria
estensione rispetto Comparto di riferimento.
- Il trasferimento di CE edificatoria può avvenire per acquisizione onerosa al prezzo di
mercato o attraverso l’attuazione in consorzio tra i proprietari.
- Non sono assentibili nuove costruzioni al di fuori delle superfici di concentrazione
edilizia.
Comparto 32:
UT = 0,23 mq/mq;
94
Comparto 33:
UT = 0,39 mq/mq, il 30% della SUL è destinato ad ERP;
Comparto 34:
UT = 0,36 mq/mq; il 20% della SUL è destinato ad ERP;
Comparto 35:
E’ consentito per una sola volta l’incremento del 10% della SUL esistente,
esclusivamente per interventi di adeguamento tecnologico o finalizzati alla
riqualificazione di spazi ed fabbricati.
Comparto 36
UT = 0,03 mq/mq;
Comparto 37
UT = 0,24 mq/mq;
- È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei
Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa
perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi
previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di
cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 8: AMBITO URBANIZZATO COSTIERO
Comparti: n.38, n.39 - Litorale sud; n.40 loc. Casarossa;
n.41 - Località Alfieri.
ST= 940.000 mq
Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio urbanizzato poste su litorale sud
sviluppatosi lungo l’asse urbano della S.P. 49 - via Magna Grecia in direzione del villaggio
“Casarossa”. Tale Ambito, collocato nell’area costiera di Crotone, per via della localizzazione
e della presenza di usi residenziali e usi ricettivi e attrezzature per il turismo che ivi si
concentrano. L’edificato, a bassa densità, è composto prevalentemente da un accostamento
di lotti occupati da tipologie di case singole o in residence, ed episodicamente da
attrezzature alberghiere. Il tessuto edilizio è orientato secondo il crinale o lungo le strade di
penetrazione esistenti, mancando altri elementi di configurazione dello spazio urbano. A
livello regolativo più che pianificatorio tale contesto deve assumere dei principi ordinatori
univoci e condivisi in grado di determinare una configurazione paesaggistica riconoscibile e
percettivamente attraente. La riperimetrazione del sistema vincolistico ricognitivo ha
delimitato le superfici edificabili ed ha introdotto prescrizioni inerenti la limitazione dei fattori
predisponenti a situazioni di pericolo derivante dal rischio idrogeologico.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- limitazione del consumo di suolo;
- razionalizzazione della viabilità e dei servizi complementari;
- integrazione paesaggistica delle costruzioni;
- qualificazione delle attrezzature turistiche;
- protezione del territorio e valorizzazione del paesaggio;
- rinaturalizzazione della fascia costiera.
B. AZIONI E NORME:
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il
completamento delle dotazioni territoriali e degli elementi di base dello spazio pubblico:
marciapiedi, aree verdi, alberature, pubblica illuminazione, arredo urbano;
- ogni intervento edilizio è subordinato all’ottenimento del nullaosta paesaggistico e deve
essere contestuale recupero di eventuali aree in condizioni degrado;
- le superfici libere intorno agli edifici dovranno essere piantumate a verde ornamentale;
- le aree a parcheggio dovranno essere reperite alle spalle delle strutture alberghiere
all’interno della superficie fondiaria e devono essere realizzate all’interno di un’area
alberata con sistemazione superficiale in grigliato erboso o terra battuta o ghiaia
(superficie permeabile);
- le aree a parcheggio dovranno avere una densità arborea di 2 alberi ogni posto auto;
- le aree alberate dovranno avere una densità arborea minima di 2 alberi ogni 100 mq con
alberi di alto fusto comunque tipici dell’area geografica;
- non è ammessa la realizzazione di alcun genere di strutture stagionali o provvisorie.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio di su singola unità immobiliare o per
l’intera unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate
96
intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riqualificazione della città pubblica.
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU di iniziativa privata nel caso in cui gli
interventi di trasformazione edilizia siano estesi a più unità immobiliari contigue a per
le finalità di raggiungimento delle superfici minime di intervento.
C2. Destinazioni d’uso consentite: A1, A2, A3, B1, D3, D5, D6, D9, D10, D14, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
- nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in
riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla
Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc.4).
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto 38:
UT = 0,15 mq/mq;
H max = 2p. FT
UT = 0,17 mq/mq per usi specifici A2;
H max = 3p. FT per usi specifici A2;
Comparto 39:
E’ consentito per una sola volta l’incremento del 10% della SUL esistente,
esclusivamente per interventi di adeguamento tecnologico o finalizzati alla
riqualificazione di spazi e fabbricati.
Comparto 40:
E’ consentito per una sola volta l’incremento del 10% della SUL esistente,
esclusivamente per interventi di adeguamento tecnologico e funzionale delle
unità immobiliari ad uso A2.
Comparto 41:
Solo usi specifici A2
RQ = 20%ST
H. max = 3p. FT
- Gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare i criteri di corretto inserimento
e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g).
- E’ consentito cambio di Destinazione d’Uso con o senza opere esclusivamente in
favore degli usi A2 e D6.
- Non sono ammessi incrementi di SUL che modificano il numero di piani fuori terra
esistenti;
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono
determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo
diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione
di opere di utilità collettiva.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Comparti: n.42, n.43 - costa sud; n.44 - costa di Casarossa.
232.000 mq
Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio costiero urbanizzato a sud dell’abitato di
Crotone. Gli spazi individuati si caratterizzano per la presenza di strutture leggere o
temporanee, in parte, utilizzate come attrezzature per attività ricettive turistiche
prevalentemente connesse alla fornitura di servizi complementari quali ristorazione, bar,
piccole attività commerciali, tempo libero e servizi balneari. L’insieme delle strutture esistenti
si configura come un accostamento eterogeneo di volumi e costruzioni di vario genere
caratterizzate da soluzioni compositive e costruttive per lo più disadorne e schematiche. Le
attività di trasformazione in tale contesto assumono prescrizioni regolative e pianificatorie
strumentali ad una migliore integrazione paesaggistica ed alla caratterizzazione compositiva
e progettuale del contesto.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- rinaturalizzazione e limitazione del consumo di suolo;
- reversibilità e flessibilità dei processi di trasformazione edilizia;
- qualificazione estetica ed ambientale delle aree turistica;
- limitata impermeabilizzazione del suolo;
- integrazione paesaggistica delle costruzioni temporanee.
B. AZIONI E NORME:
- L’Ambito perimetrato e per estensione tutto il litorale demaniale sono regolati dalle norme
del Piano Comunale Spiagge;
- le disposizioni progettuali e normative del Piano Spiagge devono assicurare l’ottimale
raccordo con la viabilità esistente e con la rete degli impianti e delle dotazioni territoriali
presenti.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- disciplinata per mezzo del PCS;
- disciplinata da apposita pianificazione attuativa di iniziativa pubblica nel caso di
opere di tutela ambientale, opere di interesse collettivo territoriale o opere di
infrastrutturazione urbana.
C2. Destinazioni d’uso consentite: A2 (servizi ricettivi per la balneazione), D3, D6,
D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RAL, RE, D, MIT, NC.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
H. max = 3,50 m
- sono comunque vietati getti in opera di calcestruzzo e movimenti di terreno superiori
ad un 1 mc.
- per i lidi esistenti devono essere presentati specifici progetti di sistemazione, riferiti
all’intera estensione del lido, che riguardano sia la sistemazione degli edifici esistenti
che la sistemazione degli spazi non edificati di pertinenza;
98
- il progetto di sistemazione dei lidi esistenti dovrà garantire visibilità a verso il mare fin
dalla strada retrostante;
- le superfici non occupate devono essere lasciate al loro stato naturale;
- sono vietati accumuli di materiale di ogni genere anche se temporaneo al di fuori delle
aree destinate in progetto a stoccaggio e magazzino;
- non sono ammesse strutture temporanee in elevazione (bandiere, stendardi, cartelloni
pubblicitari, insegne, recinti, alberi di medio fusto in vaso) che possono costituire
intrusività visiva verso il mare ed il paesaggio costiero;
- le aree adibite alla sosta temporanea di autoveicoli deve essere ubicata in diretta
prossimità dei raccordi di accesso.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 9: AMBITO URBANO DI TRASFROMAZIONE MULTIFUNZIONALE
Comparto n.45 - Stazione RFI, Parco dell’Esaro.
ST= 353.290 mq
Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio urbanizzato da sottoporre a specifici
interventi di trasformazione funzionale, ristrutturazione urbanistica e recupero. Tale Ambito,
collocato nell’area compresa tra la stazione RFI e l’alveo del fiume Esaro, si caratterizza per
la presenza di ampi spazi urbani sottoutilizzati e aree degradate o abbandonate. L’Ambito
risulta sconnesso e marginalizzato rispetto al resto della città, nonostante la sua posizione,
risente del rapporto irrisolto con i limiti fisici e percettivi determinati dall’infrastruttura
ferroviaria e dal fiume. La posizione baricentrica tra il centro urbano consolidato, l’Ambito
portuale, la stazione ferroviaria e i principali raccordi stradali, predispone tale porzione di
territorio alla pianificazione di progetti di qualificazione funzionale come principale nodo di
scambio modale integrato con funzioni commerciali, direzionali e terziarie. La qualificazione
dell’area si innesta in un più ampio disegno di delocalizzazione di funzioni commerciali,
direzionali e logistiche in aree strategicamente accessibili, già dotate di infrastrutture di
collegamento.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- realizzazione di spazi mercatali e fieristici;
- efficientamento e modernizzazione dei nodi infrastrutturali;
- riconnessione locale e globale del territorio;
- incremento di attività terziare e direzionali di rango elevato;
- favorire il rinnovamento dei fabbricati e degli spazi pubblici;
- migliorare la qualità dell’ambiente urbano e il mixing funzionale;
- creazione di spazi contemporanei e architettonicamente qualificati.
B. AZIONI E NORME:
- l’Ambito deve trovare attuazione, prioritariamente, attraverso Programmazione Integrata
di Intervento (P.I.N.T.) di cui all’art.33 della L.R. 19/2002 ed è pertanto sottoposto a
Pianificazione Attuativa di iniziativa pubblico-privata;
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria il
recupero edilizio e degli spazi pubblici;
- ogni intervento edilizio deve essere contestuale al recupero del rapporto urbanistico e
funzionale con l’area fluviale anche mediante la costruzione di nuovi attraversamenti sul
fiume Esaro;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte
di esse in condizioni degrado o alterate da corpi incongrui;
- la sicurezza idrogeologica dell’area sarà parte integrante dei progetti di riqualificazione
ambientale e paesaggistica dell’alveo fluviale dell’Esaro e di ogni intervento di
trasformazione edilizia;
- è incentivato il rinnovamento edilizio con demolizione e ricostruzione;
- è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare
superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU.
100
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), RFO B (tutte le
destinazioni d’uso), D1, C1, C2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto 42:
CE = recupero della SUL esistente riutilizzabile in ogni RFO consentito al punto
C2.
E’ consentito l’incremento del 20% della SUL esistente per servizi e attrezzature
tecnologiche.
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono
determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo.
Comparto n.64 - Asse di Via Antiche Masserie.
ST= 940.000 mq
Il comparto è utilizzato per l’insediamento di funzioni commerciali di servizio e grande
distribuzione, deposito e stoccaggio merci, funzioni direzionali e vendita all’ingrosso. Si
caratterizza per la presenza di strutture prefabbricate, edifici misti residenziali-commerciali,
strutture di deposito e vendita intervallate da aree vuote. Si rilevano episodi di edilizia
residenziale e costruzioni abbandonate. Complessivamente si rileva un aggregato senza
una solida logica organizzativa o localizzativa di insieme. Lo spazio urbano è scandito da un
eterogeneo filare di recinzioni, muri perimetrali e accessi su estesi piazzali. Ogni attività di
trasformazione in tale contesto è subordinata all’assunzione di prescrizioni regolative e
pianificatorie finalizzate alla riduzione del consumo di suolo, al completamento delle
dotazioni territoriali e al recupero di aree libere o residuali.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- limitazione del consumo di suolo;
- basso impatto ambientale;
- salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici;
- protezione del territorio da rischi ambientali;
- definizione del limite urbano.
B. AZIONI E NORME:
- l’Ambito prevede la concentrazione di capacità edificatorie (CE) in trasferimento da aree
di perequazione individuate dall’Amministrazione Comunale;
- qualificazione ecologica e ambientale dello spazio urbanizzato;
- le costruzioni devono seguire l’allineamento delle strade principali;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero o demolizione dei manufatti
in condizioni di degrado o non in uso e alla riqualificazione ambientale delle aree libere;
- è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate
intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riqualificazione della città pubblica.
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi
edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento
contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: A1, A2 max 25% SUL, A4, A5, RFO B (tutte le
destinazioni d’uso), C1, C2, D8.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
ATU15:
UF = 0,6 mq/mq;
Sp = 10%;
H max = 12 m ad esclusione dei volumi tecnici
Alberature = 1 albero/200 mq; Ar = 2 arbusti/200 mq; 1 albero ogni due posti
auto
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono
determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo
diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione
di opere di utilità collettiva.
- Le aree a verde devono essere localizzate lungo la strada principale o lungo i
perimetri delle aree di pertinenza dei lotti edificabili.
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ATU 10: AMBITO URBANO DEI VILLAGGI RURALI
Comparti: n.46 - Cantorato, Iannello, Bucchi;
n.47 - loc. Gabella; n.48 - loc. Margherita;
n.49 - loc. Margherita ovest; 50, 51 - Papaniciaro.
ST= 11.193.090 mq
Tale Ambito, perimetra aree già soggette a pianificazione attuativa, poste lungo assi stradali
che si diramano in un’ampia zona a nord dell’area industriale, nelle località denominate
Margherita, Gabella e nelle contrade di Bucchi, Iannello e Cantorato. Le aree pianificate
sono caratterizzate da preesistenze rurali-residenziali, a bassa densità. Risultano carenti o
inesistenti molte opere di complementari agli usi urbani-residenziali previsti. Le maggiori
problematicità dell’area sono rappresentate dall’assenza di un disegno di distribuzione
dell’edificazione che produce un forte spreco del territorio agricolo e che per via della bassa
densità non permette l’organizzazione economica dei servizi pubblici minimi. La
pianificazione vigente prefigura il consolidamento dei nuclei esistenti attraverso la
concentrazione delle quantità edificatorie residue. Lo sviluppo in senso urbano-residenziale
di tali aree secondo le prescrizioni vigenti, ove attuate nei limiti temporali di legge, o
eventualmente per mezzo di nuovo piano attuativo sarà orientato al perseguimento di
modalità insediative che limitino il consumo di suolo e creino un limite fisico e percettivo che
salvaguardi il territorio agricolo circostante.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- integrazione paesaggistica delle costruzioni;
- limitazione del consumo di suolo agricolo;
- basso impatto ambientale;
- salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici;
- protezione del territorio e della popolazione da areali di rischio;
- riqualificazione dello spazio pubblico;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali;
B. AZIONI E NORME:
- L’attività di trasformazione edilizia può riprodurre esclusivamente tipi edilizi a bassa
densità come case singole unifamiliari e bifamiliari anche a schiera, allineate con la
maglia stradale esistente;
- gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il
completamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle dotazioni territoriali;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero in senso agricolo e
ambientale delle aree libere;
- è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare
superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi;
- le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di
attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate
secondo i casi elencati al punto C1.
- il PSC individua e perimetra aree di trasferimento della CE da concentrare all’interno di
specifiche aree nei Comparti Operativi;
- in conseguenza dell’attuazione dei Comparti Operativi (CO) le aree di trasferimento della
CE sono incluse nel Territorio Agricolo e Forestale.
103
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate
intercluse, interne al Comparto elencato al punto C4, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di riqualificazione della città pubblica.
- indiretta, disciplinata per mezzo di PAU, nel caso in cui gli interventi edilizi siano
estesi ad un Comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue
ovvero nel caso in cui gli interventi edilizi riguardino un Comparto in cui è prevista la
concentrazione CE dalle aree di trasferimento individuate dal PSC.
C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A; B1; B3 a).
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
ATU 10:
La Capacità Edificatoria (CE) può essere esclusivamente utilizzata nelle
superfici di concentrazione edilizia individuate nel PSC per ciascun comparto;
UT = 0,06 mq/mq; la ST soggetta a trasferimento di CE è inclusa nel Territorio
Agricolo e Forestale
- Gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare i criteri di corretto
inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g).
- Ogni Comparto o frazione di esso deve prevedere l’attuazione di CE, proveniente
dalle aree di trasferimento, almeno in quota proporzionale alla propria estensione.
- Il trasferimento di CE può avvenire per acquisizione onerosa al prezzo di mercato o
attraverso l’attuazione in consorzio tra i proprietari.
- Non sono assentibili nuove costruzioni al di fuori delle superfici di concentrazione
edilizia.
- La realizzazione dell’intervento di trasformazione edilizia è subordinata
all’asservimento del fondo agricolo.
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo,
salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la
realizzazione di opere di utilità collettiva.
104
ATU 11: NUCLEI EDIFICATI IN TERRITORIO AGRICOLO
Comparti: n.52 - loc. Migliarello; n.53 - Località Cipolla;
ST= 382.771 mq
n.54 - Tonnara di Capo Colonna.
Tale Ambito, perimetra i piccoli nuclei insediativi sviluppatisi in modo spontaneo da
preesistenze rurali e residenziali, a bassa densità. Risultano carenti o inesistenti molte opere
complementari agli usi urbani-residenziali esistenti. Il consolidamento urbano di tali aree è
subordinato al perseguimento di modalità di trasformazione atte a limitare il consumo di
suolo e a creare un limite fisico e percettivo che salvaguardi il territorio agricolo circostante.
A livello regolativo più che pianificatorio tale contesto assume principi normativi e prescrittivi
finalizzati a minimizzare l’impatto paesaggistico ed ambientale delle opere.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- limitazione del consumo di suolo agricolo;
- basso impatto ambientale;
- riqualificazione dello spazio pubblico e ambientale;
- razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati;
- completamento del sistema delle dotazioni territoriali.
B. AZIONI E NORME:
- Laddove sussistano determinazioni giuridico-amministrative prevalenti, l’Ambito è incluso
nelle aree assoggettate a programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA),
secondo le modalità esplicitate dall’art. 36 della LR 19/02;
- ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero in senso agricolo e
ambientale delle aree libere ed alla limitazione dell’impatto visivo delle costruzioni, con
opere, attraverso l’eliminazione di parti non strettamente necessarie come muretti e
superfetazioni e con il ricorso alla piantumazione di specie arboree endemiche;
- è fatto obbligo di sostituire le parti pavimentate scoperte con materiali drenanti;
- non è ammesso alcun cambio di destinazione d’uso;
- l’Ambito non può accogliere alcun tipo di CE aggiuntiva.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta e convenzionata (art. 14) per ogni intervento diverso dalla MO su singola
unità immobiliare o per l’intera unità edilizia;
C2. Destinazioni d’uso consentite: A1.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT.
C4. Prescrizioni
- ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria (MO) è soggetto a
valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione comunale;
- sono ammessi interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria (MO) solo
contestualmente alla esecuzione di opere per il recupero ambientale e paesaggistico
delle aree e dei fabbricati.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ATU 12: AMBITO DEI PARCHI URBANI
Comparti: n.55, n.56, n.59 - Rete ecologica; n.57- Parco Pignera;
n.58 - Vescovatello.
ST= 1.070.000 mq
Tale ambito, cosi come individuato nell’elaborato degli ATU allegato al PSC, identifica e
perimetra le porzioni di territorio urbanizzato ad uso collettivo adibite ad aree verdi
attrezzate: Parco Pignera, Parco Zanotti Bianco, Parco delle Rose, Parco Comunale di Via
Vittorio, La Villa Comunale e tutte le altre aree previste nel presente PSC. Le aree
periurbane destinate a tale funzione prevalente costituiranno gli elementi strutturali di una
rete ecologica che includerà aree verdi primarie e aree agricole suburbane.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- riqualificazione ecologica e paesaggistica;
- miglioramento dell’accessibilità e delle connessioni ecologiche;
- incremento dei fattori di resilienza ecologica.
B. AZIONI E NORME:
- l’Ambito non può accogliere alcun tipo di CE;
- non è ammesso alcun cambio di destinazione d’uso rispetto all’attuale destinazione
prevalente;
- è consentita la costruzione di strutture temporanee completamente smontabili
esclusivamente per le finalità di fruizione dei parchi e per la predisposizione di eventi
pubblici.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta e convenzionata;
C2. Destinazioni d’uso consentite: D3.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, D, MIT.
C4. Prescrizioni
- Ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria (MO) è soggetto a
valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione comunale;
- Sono ammessi interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria (MO) solo se
compatibili con i piani di gestione del verde, ove presenti.
106
ATU 13: AMBITO URBANO PER ATTREZZATURE TURISTICO
RICETTIVE
Comparti: n.60, n.61 - Margherita; n.62, n.63 - Gabella.
ST= 940.000 mq
Tale ambito, cosi come individuato nell’elaborato degli ATU allegato al PSC perimetra
diverse porzioni di territorio localizzate lungo il litorale a nord tra l’area ASI e la valle del
Neto, pianificate per l’insediamento di attrezzature ricettive alberghiere dal contenuto impatto
paesaggistico. E’ inoltre consentita la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero
che non prevedano la costruzione di ulteriore volumetria edilizia rispetto a quella prevista. Il
territorio del litorale nord si caratterizza per la presenza di ampie superfici pianeggianti
coltivate, costellate da nuclei rurali-residenziali aggregatisi lungo il reticolo stradale. Gli
interventi di trasformazione sono subordinati alla migliore integrazione paesaggistica ed al
mantenimento di equivalenti aree di suolo agricolo.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- limitazione del consumo di suolo;
- riqualificazione dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici;
- razionalizzazione della viabilità e dei servizi complementari;
- integrazione paesaggistica delle costruzioni;
- qualificazione delle attrezzature turistiche;
- protezione del territorio e valorizzazione del paesaggio.
B. AZIONI E NORME:
- è incentivata la formazione di PAU con superfici maggiori a 30.000 mq;
- la trasformazione edilizia delle aree è subordinata alla stipula di una convenzione
all’interno della quale deve essere garantita l’accessibilità pubblica verso il mare, definite
le modalità di allaccio alle reti di servizi e di depurazione delle acque;
- le superfici libere intorno agli edifici dovranno essere piantumate a verde ornamentale;
- le aree a parcheggio dovranno essere reperite alle spalle delle strutture alberghiere,
all’interno della superficie fondiaria, e devono essere realizzate all’interno di un’area
alberata con sistemazione superficiale in grigliato erboso o terra battuta o ghiaia
(superficie permeabile);
- le aree a parcheggio dovranno avere una densità arborea di 1 alberi ogni 2 posti auto;
- non è ammessa la realizzazione di alcun genere di strutture stagionali o provvisorie.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di
interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25.
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi
siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue.
e per le finalità di raggiungimento delle superfici minime di intervento (Sm).
107
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
C2. Destinazioni d’uso consentite: A2, con validità ventennale. D3, D6, D9, D10, D14.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
ATU14:
Sm = 10.000 mq;
UT = 0,15 mq/mq;
UT = 0,2 mq/mq nei seguenti casi:
- per i PAU con ST superiore a 30.000 mq o per i PAU che attuano parte della CE
proveniente dalle aree di Perequazione Ambientale di cui all’art. 39, ove l’indice
di UT = 0,2 mq/mq si configura come Indice della sola superficie di
Perequazione Ambientale in trasferimento.
RQ = 30%;
H. max = 3p. FT;
- è consentita la formazione di PAU anche tra proprietà non contigue purché siano
specificate le aree di trasferimento e di concentrazione della CE;
- la CE edificatoria spettante al PAU deve confluire in un’area di concentrazione
continua e non può essere frazionata su eventuali aree non contigue incluse nel
PAU.
- la ST soggetta a trasferimento di CE è inclusa nel Territorio Agricolo e Forestale;
- è consentito cambio di destinazione d’uso esclusivamente in favore degli usi specifici
A2;
- Gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare i criteri di corretto inserimento
e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g).
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione
sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU.
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo.
108
ATU 14: AMBITO URBANO DELLE ATTREZZATURE TERRITORIALI:
Comparto n.74 - Area portuale.
482.378 mq
Il PSC perimetra l’area occupata dal porto di Crotone. Il porto “vecchio”, sito in
corrispondenza del centro storico, ospita 330 imbarcazioni da diporto e 70 imbarcazioni da
pesca, oltre alle imbarcazioni della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e dei
Carabinieri. Lo sviluppo della banchina interessa l'intero specchio del porto, rendendolo
utilizzabile per fini collettivi (oltre che, ovviamente, per l'utilizzo diportistico). L’infrastruttura è
oggi di primaria importanza dal punto di vista commerciale e turistico in particolare rispetto
allo sviluppo del comparto crocieristico mediante la realizzazione di una banchina dedicata e
di una stazione marittima. Nell'area del porto è presente un cantiere per piccole riparazioni e
manutenzione, utilizzabile per le imbarcazioni da diporto e per piccoli pescherecci.
A. Obiettivi specifici:
- riqualificazione dell’area del porto in connessione con l’area di retroporto;
- progettazione degli elementi di connessione con il tessuto urbano;
- qualificazione paesaggistica e ambientale degli ambiti dedicati ai servizi turistici.
B. AZIONI E NORME:
- il Piano promuove forme di copianificazione tra l’Autorità Portuale e l’Amministrazione
Comunale per la gestione di parte dell’area portuale alfine di rafforzare l’attrattività turistica
e la fruibilità collettiva.
- promozione di proposte progettuali di elevata qualità architettonica;
- predisposizione di tracciati di collegamento per la mobilità pubblica e ciclopedonale;
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- disciplinata per mezzo del PRP;
- la programmazione di futuri scenari di copianificazione prevede l’attivazione di forme
di pianificazione negoziata con l’Autorità Portuale
Comparti: n.69 - cimitero; n.70 - centrale elettrica; n.72 - campo nomadi;
n.73 - fermata in loc. Margherita.
17.550 mq
Il PSC perimetra le porzioni di territorio occupate da attrezzature territoriali di uso collettivo
come destinazione prevalente o esclusiva. Tale ambito individua sul litorale sud la struttura
cimiteriale, l’area della centrale di derivazione Enel e gli impianti di depurazione a ridosso
dell’area industriale, ed il campo nomadi. Individua una vasta area in Località Torre Tonda e
riserva una porzione di territorio adiacente alla linea ferroviaria per la realizzazione di una
stazione urbana in località di Margherita.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- basso impatto ambientale;
- salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici;
- protezione del territorio da pericoli ambientali;
109
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- integrazione paesaggistica.
B. AZIONI E NORME:
- Gli interventi su tali aree sono regolamentati in base alle necessità dell’Amministrazione o
degli gli Enti Gestori per le finalità di erogazione dei servizi.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- disciplinata da apposita pianificazione attuativa di iniziativa pubblica.
C2. Destinazioni d’uso consentite: D1, D3, D5, D7, D11, D12, D15.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RAL, RE, D, A, MIT, NC, RU.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
RQ = 50% della SF;
- Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono
determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VII del REU.
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ATU 15: AMBITO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
Comparti: n.65 - Area ASI; n.66 - area di riconversione;
n.67 - Parco Archeologico antica Kroton.
9.917.648 mq
Tale Ambito identifica e perimetra l’area industriale di Crotone. La zona localizzata
immediatamente a nord della foce dell’Esaro, è caratterizzata dai grandi insediamenti
industriali di più vecchia fondazione ed è ormai in fase di completa dismissione (aree
Pertusola, Montedison). La seconda zona, estesa fino al fiume Passovecchio e tuttora in
fase attiva, ed è caratterizzata da edifici produttivi di piccole dimensioni. Entrambe le zone
industriali sono distribuite dalla Strada Statale 106. La prima area rientra tra i siti dimessi da
bonificare individuati nel D.M. (Ministero dell’Ambiente) n. 468/2001, mentre alcune aree
dismesse (ex Fosfotech) sottoposte a disinquinamento, possono essere utilizzate a servizio
delle attività culturali e turistiche. Il recupero delle aree non più utilizzate a fini industriali è un
fattore decisivo per il rilancio dell’intero sistema urbano crotonese. Il Piano individua nello
schema Strutturale di Piano almeno due tipologie di aree che per vocazione e posizione
potrebbero avere un ruolo chiave per l’installazione di servizi ed attrezzature di rango
elevato legate anche alla valorizzazione dell’offerta turistica: attrezzature sportive, centro
congressi, parco archeologico e altre strutture connesse allo sviluppo di attività nautiche.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- riqualificazione ambientale dell’area;
- riduzione della superficie attualmente classificata come Area di Sviluppo Industriale;
- predispostone e attuazione dei piani di riconversione e riuso;
- qualificazione paesaggistica e ricettiva dei punti di interesse turistico;
- promozione di proposte di riconversione caratterizzate da elevata qualità architettonica.
B. AZIONI E NORME:
- l’area è soggetta alle norme ed alle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore
Industriale;
- programmazione pianificazione dei futuri scenari di riuso attraverso la predisposizione di
studi progettuali e di fattibilità tecnica ed economica.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- disciplinata dalle norme del PRI;
- la trasformazione dell’area è demandata all’attuazione di apposita Programmazione
Integrata per la riconversione e riuso dell’area.
C2. Destinazioni d’uso individuate dal Piano di Riconversione e riuso: A2, A5, B3, B5,
C1, C2, D1, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Comparto n.68 – Papanice.
232.000 mq
Il comparto perimetra una porzione di territorio pianificata per l’insediamento di attrezzature
produttive non inquinanti e non pericolose e attrezzature per lavorazioni artigianali. Le area è
localizzata a ridosso dell’area industriale in corrispondenza della S.P. 52 tra la frazione di
Papanice e Apriglianello. Si caratterizza per la presenza di un’ampia superficie pianeggiante
sulla quale insistono poche costruzioni. Gli interventi di trasformazione dell’ambito
individuato sono subordinati alla formazione di strumenti attuativi finalizzati alla
pianificazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard previsti per gli usi
consentiti.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- integrazione paesaggistica delle costruzioni;
- limitazione del consumo di suolo;
- basso impatto ambientale;
- salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici;
- definizione del limite urbanizzato.
B. AZIONI E NORME:
- l’intervento prevede la realizzazione di un’area produttiva polifunzionale;
- è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare
superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi;
- l’accesso alle superfici edificabili disposte ai due lati della strada dovrà avvenire da un
unico snodo viario;
- i parcheggi pubblici e privati avranno accesso dalla viabilità interna all’area.
C. DISCIPLINA:
C1. Modalità di attuazione:
- diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera
unità edilizia;
- diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso
di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25.
- indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi
edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento
contigue.
C2. Destinazioni d’uso consentite: B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4.
C3. Categorie di intervento: MO, MS, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU.
C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
Comparto n.67:
UT = 0,5 mq/mq;
RQ = 40% della SF;
H.max = 10,50 m.
- le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono
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determinate in base a quanto stabilito al TITOLO V del REU.
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della
trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo
diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti
prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione
di opere di utilità collettiva.
- le aree a verde devono essere localizzate lungo la strada principale o lungo i perimetri
delle aree di pertinenza dei lotti edificabili.
Art. 39 – Aree soggette a specifiche prescrizioni ambientali
Il PSC individua porzioni di Ambito o parti di territorio comuni a più Ambiti
Territoriali Unitari all’interno delle quali si applicano specifiche prescrizioni in
grado di salvaguardare l’ambiente e favorire condizioni di sviluppo idonee
all’uso ottimale del territorio.
(art. 39 comma a) Aree di Precauzione e Resilienza Ambientale
ATU 5; ATU 9; ATU 12.
Le aree individuate negli elaborati cartografici allegati al REU individuano diverse porzioni di
territorio localizzate lungo il corso del fiume Esaro di Crotone, in aree ricomprese nelle zone
di probabile inondabilità in caso di piena e forti precipitazioni. La perimetrazione include
specialmente le porzioni di territorio urbano che presentano ancora margini di trasformabilità
rispetto alla possibilità di attuare misure in grado di incrementare i fattori di resilienza
generale e specifica del territorio rispetto ad eventi climatici avversi e agli effetti ambientali.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo;
- integrazione paesaggistica e ambientale del costruito;
- incremento della sicurezza delle costruzioni;
- difesa del suolo e del territorio urbanizzato.
B. AZIONI E NORME:
- rimozione di superfici impermeabilizzate non necessarie o non correntemente utilizzate;
- utilizzo di i superfici e pavimentazioni permeabili;
- efficientamento e potenziamento dei sistemi di deflusso e drenaggio delle acque
meteoriche e di piena;
- impermeabilizzazione e sopraelevazione degli accessi e delle unità abitative più basse fino
ad 1 mt dal suolo livellato;
- utilizzo di opere di ingegneria naturalistica per l’efficientamento dei sistemi di arginatura;
- messa in scurezza e divieto di nuova costruzione di volumi interrati.
- divieto di costruzione di vani ad uso abitativo sul primo livello fuori terra.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
(art. 39 comma b) Aree di Perequazione Ambientale e Standard
ATU 7; ATU 13.
Le aree individuate negli elaborati cartografici allegati al REU individuano diverse porzioni di
territorio localizzate in Ambiti Territoriali Unitari che prevedono ancora ampie potenzialità di
trasformazione. Generalmente ci si riferisce a porzioni di territorio collocate sui margini
periurbani o in prossimità del litorale che, benché siano classificate negli strumenti come
aree urbanizzate conservano ancora una elevata qualità ambientale, paesaggistica ed una
buona produttività agricola.
A. OBIETTIVI SPECIFICI:
- limitazione del consumo di suolo;
- pianificazione del limite urbano;
- densificazione del costruito.
B. AZIONI E NORME:
- incentivazione al trasferimento delle Capacità Edificatorie su aree di minor valore
ambientale;
- applicazione di indici premiali di utilizzazione perequativa nei PAU attuati al di fuori delle
aree di valore ambientale e agricolo;
- aggregazione delle superfici verdi e delle dotazioni territoriali previste dalle trasformazioni
urbanistiche, sul limite del territorio agricolo.
-
Art. 40 - Territorio agricolo e forestale (TAF)
1. Comprende la parte di territorio comunale con attuale caratteristica
agricola e boschiva nella quale si intende mantenere e valorizzare
ulteriormente tale funzione, stabilendo le modalità di intervento per
favorirne lo sviluppo economico, produttivo mantenendo integre le radici
culturali e storiche del territorio.
2. La classificazione del territorio agro-forestale, di seguito riportata,
evidenzia le diversità fisiche, agronomiche ed ambientali dello stato dei
luoghi:
- Ambito (E1): Aree di primaria importanza per la funzione agricola e
produttiva;
- Ambito (E2): Aree di produzione agricola specializzata;
- Ambito (E3): Aree di preesistenza insediative per l’organizzazione e lo
sviluppo delle attività agricole;
- Ambito (E4): Aree boscate o da rimboschire;
- Ambito (E5): Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali che non sono suscettibili di insediamenti.
La zonizzazione delle aree agricole in differenti ambiti territoriali si rende
necessaria per attuare interventi programmatori che si armonizzano con la
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salvaguardia delle aziende agricole e forestali, con gli assetti organizzativi,
produttivi e sociali che le popolazioni hanno instaurato con il territorio, in
sintonia con lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, paesaggistiche
ed ambientali.
Art. 41 – Condizioni di insediamento e di intervento nel TAF
1. Nel territorio rurale sono ammessi interventi edilizi a fini abitativi effettuati
dai seguenti soggetti:
a) coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L. n.454 del 1961;
b) imprenditore agricolo ai sensi del D.lgs. n.99 del 2004.
Per soggetti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) sono
ammissibili di norma solamente interventi conservativi.
2. Nuovi interventi edilizi diversi da quelli indicati al precedente comma,
purché al servizio della produzione agricola e delle attività ad essa
connesse, sono consentiti ai seguenti soggetti:
a) coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L n.454 del 1961;
b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs. n.99 del 2004;
c) imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, purché in
possesso dei requisiti minimi di accesso al sostegno per gli investimenti
nelle aziende agricole, stabiliti dal piano regionale di sviluppo rurale e
dai relativi piani operativi provinciali, e le condizioni generali di
insediamento previste dal presente piano.
3. Qualora l’intervento riguardi la realizzazione di nuovi interventi edilizi a fini
abitativi nonché a servizio della produzione agricola, il rilascio del titolo
abilitativo è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo,
debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei registri
immobiliari, con vincolo di asservimento della superficie utilizzata e di
destinazione decennale, con allegata cartografia in scala 1: 2000 o 1:5000
indicante l’area asservita all'intervento.
4. Qualora l’intervento riguardi il riutilizzo a fini non agricoli di edifici asserviti
ad unità poderali agricole, il rilascio del titolo abilitativo è inoltre
subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo che ne attesti le
condizioni derivanti dalle presenti norme, debitamente trascritto presso la
competente Conservatoria dei registri Immobiliari, con allegata cartografia
in scala 1:2000 o 1:5000 indicante l’area asservita all'intervento.
Art. 42 – Interventi edilizi al servizio della produzione agricola
1. Per la realizzazione di nuovi interventi edilizi nel territorio rurale la soglia
minima è costituita della Unità aziendale minima UAM, rapportata al tipo di
coltura praticata e comunque non inferiore a mq. 10.000. Tale soglia va
riferita ad una superficie accorpata, vicina e non necessariamente
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
contigua, dalla quale si intendono esclusi i terreni in affitto. Salvo per
quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli e impianti vivaistici,
per i quali è stabilita in mq. 500.
2. L'azienda agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di
Comuni diversi confinanti; tali terreni possono concorrere alla formazione
della UAM e così anche gli edifici eventualmente ivi esistenti concorrono
alla determinazione della Superficie complessiva abitativa e di servizio
aziendale. Lo stato di fatto di tali aree in termini di superfici, di edificato
esistente e potenziale dovrà essere documentato e quantificato su
apposita dichiarazione redatta dall’U.T. dei Comuni confinanti interessati e
sarà da rapportarsi con le presenti Norme ai fini del rilascio del titolo
abilitativo; di quest’ultimo sarà dato comunicazione al Sindaco dei Comuni
confinanti interessati.
3. Limiti e condizioni degli interventi:
- DS = l’intervento deve essere coerente con i distacchi imposti dal
C.d.S.
- DC = m. 10,00, è inoltre consentita l’edificazione a minore distanza o
sul confine, a norma di codice civile, solo a seguito di progetto
unitario tra confinanti;
- SUL massima ammessa per ogni edificio mq. 1.200;
- DF abitativi esterni all’unità agricola = m. 50 per le stalle;
- DZ dal territorio urbano = m. 300;
- H massima = m. 7,50, (salvo costruzioni particolari: silos, ecc.);
- Le serre non costituiscono SUL.
Art. 43 – Interventi edilizi ad uso abitativo nel TAF
1. La nuova edificazione ad uso abitativo riguarda esclusivamente le
esigenze dei soggetti di cui al comma 1 dell’art.41 e del loro nucleo
familiare, ed in ragione dei seguenti elementi:
a) sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente
asserviti all’azienda e non siano stati scorporati dall’azienda agricola
edifici ad uso abitativo;
b) sia verificata l’inesistenza, sugli appezzamenti facenti parte della
azienda agricola, di altre unità edilizie abitative suscettibili di un
recupero a tali fini;
c) l’azienda agricola, abbia l’estensione minima (UAM) di mq. 10.000;
d) sia rispettato l’indice massimo di SU 0,013 mq/mq di SAU ai sensi
dell’art.52 della L.R. n.19 del 2002, per le strutture a scopo residenziale,
al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale.
e) per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle
attività di turismo rurale e agriturismo, i limiti indicati al punto di sono
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incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente
nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale.
f) Nel caso di nuova costruzione (NC) gli annessi agricoli debbono essere
strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza.
2. Negli interventi di RE e A di edifici esistenti o di NC, i criteri di
dimensionamento dell’abitazione aziendale, sono definiti in funzione
dell’effettivo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e, quindi, in funzione
della dimensione del nucleo/nuclei familiari dei soggetti di cui all’art. 41
comma 1.
La superficie complessiva abitativa aziendale, inclusi i servizi residenziali,
è la seguente:
a) per ogni soggetto con i requisiti di cui all’art.41 e per ogni componente
del relativo nucleo familiare e/o per addetto regolarmente occupato
come unità lavoro nell’azienda: mq 20 di SU per la realizzazione di un
edificio residenziale e relativi servizi;
b) alla SU risultante andrà sottratta quella eventualmente esistente.
3. Nel caso in cui l’edificio abitativo esistente sia di valore storico testimoniale
o siano presenti limitazioni e/o vincoli di carattere ambientale che non
permettano l’intervento di ampliamento dell’edificio residenziale esistente,
l’intervento potrà attuarsi tramite la realizzazione di un secondo edificio
abitativo. La progettazione deve garantire la continuità e compatibilità
tipologica con le preesistenze.
4. Limiti e condizioni degli interventi:
- DS = l’intervento deve essere coerente con i distacchi imposti dal
C.d.S. comunque non inferiore a
m. 5;
- DC = m. 7,50, è inoltre consentita l’edificazione a minore distanza o
sul confine, a norma di codice civile, solo a seguito di progetto
unitario tra confinanti;
- H massima: m 7,50 o in caso di ampliamento, l’altezza massima
dell’edificio esistente se maggiore di m. 7,50.
5. L’ammissibilità degli interventi è comunque subordinata all'adeguamento
alle disposizioni vigenti sulla funzionalità ed efficienza della rete fognaria e
depurativa.
Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare
esclusivamente piccoli manufatti in legno, con ingombro massimo di m.
3,00 x m. 6,00, non ancorati stabilmente a terra, per il ricovero delle
attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche non
residenziali.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Art. 44 - Ambiti Territoriali Unitari per il Territorio Agricolo e Forestale
(TAF)
1. Ambito (E1): Aree di primaria importanza per la funzione agricola e
produttiva.
Comprendono le aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate
quali vigneti e uliveti che si caratterizzano per la tipicità, sono aree
vocazionali per colture specializzate.
a) Modalità di attuazione:
Con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per
attuazione diretta gli interventi di: MO, MS, RS, RC, RE, D, A, MIT, CD
(interno al RFO E; RFO A: A1; RFO B: B2; RFO D: D6), NC.
b) Funzioni ammesse: RFO E,
c) Prescrizioni - indici urbanistici:
- SU= 0,013 mq/mq di SAU per unità edilizie a uso residenziale;
- SUL= 0,1 mq/mq di SAU per strutture produttive e di
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e
agriturismo.
2. Ambito (E2): Aree di produzione agricola specializzata.
Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori
agronomicamente di buona qualità, ad ampia base territoriale, con
aziende aventi una buona organizzazione produttiva. Per tali ambiti il PSC
si ispira a strategie di conservazione del territorio e di salvaguardia del
suolo agricolo produttivo perseguendo obbiettivi di contenimento delle
espansioni urbane e incentivando interventi di razionalizzazione della
viabilità, di riordino degli assetti poderali, di riqualificazione delle risorse
naturali.
a) Modalità di attuazione:
Con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per
attuazione diretta interventi gli interventi di: MO, MS, RS, RC, RE, D, A,
MIT, CD (interno al RFO E; RFO A: A1, A2; RFO B: B1, B2; RFO D:
D6). NC.
b) Funzioni ammesse: RFO E
c) Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
- SU = 0,013 mq/mq di SAU per unità edilizie a uso residenziale;
- SUL = 0,1 mq/mq di SAU per attività produttive e di
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e
agriturismo.
3. Ambito (E3): Aree di preesistenza insediative per l’organizzazione e lo
sviluppo delle attività agricole.
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Rientrano in questo ambito tutte le aree ad elevata frammentazione e
polverizzazione aziendale, ove l’attività agricola viene spesso svolta per
sole esigenze familiari e non per la commercializzazione dei prodotti dati i
modesti livelli quantitativi. Sono i territori caratterizzati da una elevata
concentrazione abitativa, o agglomerati abitativi dove sono presenti
tipologie edilizie rurali storiche e di vecchio impianto realizzativo. Aree
agricole che, pur conservando la loro funzione produttiva e residenziale di
centri rurali, svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema
idrogeologico, di protezione dell’ambiente naturale, del paesaggio agrario
e dell’ambiente.
a) Modalità di attuazione:
Con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per
attuazione diretta interventi gli interventi di: MO, MS, RS, RC, RE, D, A,
MIT, CD (interno al RFO E; RFO A: A1, A2, A3, A4; RFO B: B1, B2;
RFO D: D1, D6). NC (RFO E).
b) Funzioni ammesse: RFO E
c) Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi:
- SU = 0,013 mq/mq di SAU per unità edilizie a uso residenziale;
- SUL = 0,1 mq/mq di SAU per attività produttive e di
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e
agriturismo.
4. Ambito (E4): Aree boscate o da rimboschire.
Tale ambito racchiude le aree boscate e marginali per l’attività agricola,
nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire adeguate condizioni di
sicurezza e sostenibilità ambientale, finalizzate alla tutela e alla
valorizzazione della complessità delle risorse presenti.
In tale ambito si evidenzia, quindi, la necessità di pianificare e gestire in
maniera adeguata l’utilizzazione delle risorse boschive, al fine di impedire
la riduzione delle formazioni forestali, nonché di intervenire nelle aree
nude con attività di riforestazione, anche al fine di evitare fenomeni di
dissesto idrogeologico.
a) Modalità di attuazione:
Tale ambito comprende aree forestali e macchie di bosco ricadenti in
zone fortemente accidentate caratterizzate da impluvi e aste fluviali. In
generale il loro carattere è di inedificabilità assoluta.
In presenza di immobili eventualmente notificati ai sensi del D.lgs.
n.490 del 1999, con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree
sono consentiti per attuazione diretta interventi gli interventi di:
MO, MS, RC, D.
b) Funzioni ammesse:
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
In tali aree, si possono realizzare degli interventi se previsti da appositi
Piani di Utilizzazione, di iniziativa pubblica, privata e/o mista, da
sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali, in cui siano
previste tutte le utilizzazioni da effettuare nell’arco temporale del piano
stesso.
In assenza di detto Piano, per le aree in esame dovrà essere vietato
qualsiasi intervento, compreso il taglio ordinario, salvo, per quest’ultimo
intervento, specifiche approvazioni da parte dei competenti uffici
regionali.
Il predetto Piano dovrà prevedere, oltre le ordinarie operazioni colturali
e di taglio, anche gli interventi migliorativi e la identificazione e la
regolamentazione delle attività praticabili nel bosco con particolare
riferimento:
- all’allevamento zootecnico, con la quantificazione delle necessarie
strutture per il ricovero, l’alimentazione ecc;
- all’attività di pascolo e riforestazione, quando compatibili con
l’utilizzo agricolo, oltre alla manutenzione e miglioramento del
verde;
- al consolidamento vegetale, idrogeologico, e degli impianti
tecnologici e di protezione ambientale, purché con modalità
individuate e prescritte con esplicito elaborato a firma di tecnico
esperto competente redatto a cura e spese del proponente, che
non alterino l’equilibrio e la consistenza delle caratteristiche
ambientali e morfologiche, non costituiscano disturbo visivo per il
paesaggio e non siano nocivi per l’ambiente e per l’uomo (linee di
alta tensione, ecc.).
c) Prescrizioni:
- I progetti di nuove strutture o impianti da realizzare in aree ricadenti
sotto il vincolo idrogeologico, devono essere accompagnati da una
relazione tecnica, redatta da un Geologo iscritto al relativo Albo
Professionale, sulla compatibilità della richiesta costruzione con le
condizioni geologiche dei terreni. Il progetto va redatto da competente
tecnico laureato che attesti l’idoneità ed il rispetto dell’intorno, sia nel
caso di intervento pubblico che di Enti preposti alle infrastrutturazioni;
- i progetti per interventi di trasformazione a carattere edificatorio o
infrastrutturale, devono essere accompagnati da idonea relazione
ambientale redatta da tecnico laureato regolarmente abilitato
all’esercizio della professione.
5. Ambito (E5): Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesisticoambientali non sono suscettibili di insediamenti.
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Comprende aree agricole caratterizzate da scarsa produttività, dove il
costo di eventuali interventi migliorativi risulta dispendioso ed eccessivo
rispetto ai benefici ottenibili, per cui da un punto di vista agricolo sono da
considerare marginali. La loro individuazione è stata effettuata in base alla
validità dei vincoli ambientali, in quanto trattasi di aree a forte rischio dato
dalle eccessive pendenze ed instabilità idro-geologica. Tale Ambito, data
la funzione paesaggistica ed ambientale, include le aree boscate che non
danno luogo a produzioni tipiche, esse sono interessate da interventi di
rimboschimento o forestazione produttiva.
In questo Ambito vanno incluse tutte le aree in cui siano già operanti
vincoli diversi (idrogeologici e paesaggistici di rispetto fluviale e P.A.I.,
zone Parco ecc.) già perimetrate e con specifiche limitazioni di
destinazione d’uso.
a) Modalità di attuazione:
- in tali aree possono essere consentite attività agro-ambientali e
biologiche, allevamenti alternativi a carattere estensivo, allevamenti
faunistici ed apicoltura;
- le azioni di trasformazione del territorio sono esclusivamente
finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque,
della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione
di tali componenti, nonché attraverso il mantenimento delle attività
produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva
per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
b) Funzioni ammesse:
I progetti di tutela ammessi, nell’ambito di dette zone, definiscono:
- gli interventi e le attività destinate alla conservazione od al ripristino
delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla
fruizione collettiva delle predette componenti (percorsi, aree sosta,
posti ristoro, rifugi, ecc.);
- l’eventuale nuova edificazione edilizi, anche ad uso abitativo,
strettamente funzionale allo svolgimento delle attività agricola.
c) Prescrizioni
I progetti per interventi di trasformazione a carattere edificatorio o
infrastrutturale, devono essere accompagnati da idonea relazione
ambientale redatta da tecnico laureato, regolarmente abilitato
all’esercizio della professione.
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Art. 45 - Modalità per il Rilascio del Permesso di Costruire nei TAF
1. I Permessi di Costruire possono essere rilasciati ai proprietari dei fondi o a
chi abbia titolo, ai sensi del DPR. 06 giugno 2001 n. 380, in funzione delle
esigenze della conduzione del fondo. Per gli Ambiti “E” ogni intervento di
NC deve essere comprovato da un Piano Aziendale.
2. L’unità edilizia deve essere strumentale, cioè utilizzata per abitazione o
per usi collegati all’attività agricola del terreno da parte del proprietario,
dell’affittuario, oppure da dipendenti che lavorino almeno per 100 giorni
l’anno alla coltivazione del fondo o che comunque svolgano localmente la
loro attività almeno per la stessa durata.
3. Il Permesso di Costruire sarà rilasciato con esonero dai contributi
commisurati alle opere di urbanizzazione ed ai costi di costruzione solo
nel caso che il richiedente sia imprenditore agricolo e realizzi manufatti per
l’esercizio agricolo. Nel caso in cui la destinazione d’uso venga modificata
nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, i contributi di cui al
comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla
nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’avvenuta
variazione (art. 19, ultimo comma del DPR. n.380 del 2001).
4. Per quanto qui non riportato farà naturalmente fede quanto prescritto agli
artt. 51 e 52 della L.R. n.19 del 2002.
5. I Permessi di Costruire relativi agli interventi di cui al presente titolo sono
rilasciati previa sottoscrizione di apposite convenzioni o atti di obbligo
unilaterali di durata non inferiore a 10 anni in cui i richiedenti diano
garanzie per la effettuazione degli interventi sul fondo eventualmente
previsti dal Piano Aziendale per rendere effettiva la capacità produttiva, e
si impegnino per sé e per i loro aventi causa a:
a) non modificare la destinazione d’uso delle costruzioni;
b) non frazionare ne’ alienare separatamente dalla costruzione il fondo per
la quota di pertinenza del fabbricato abitativo e per la quota sulla cui
capacità produttiva sono stati dimensionati gli edifici rurali e gli annessi
agricoli.
Nelle convenzioni o negli atti d’obbligo sono fissate altresì le sanzioni per
l’inadempimento degli impegni assunti. Gli atti sono trascritti, a cura ed a
spese del richiedente, sui pubblici registri della proprietà immobiliare.
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TITOLO VI – DISCIPLINA DEI SISTEMI STRUTTURALI URBANI
Art. 46 - Definizione (DT)
1.Il presente Titolo del REU definisce e disciplina il sistema delle Dotazioni
Territoriali, costituito dall’insieme degli impianti, opere e spazi “attrezzati”
che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico–
ambientale.
a) SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
DT
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (da art. 47 a art. 48)
Attrezzature e spazi collettivi (da art. 49 a art. 52)
Infrastrutture per la mobilità (da art. 57 a art. 62)
2. Il REU stabilisce, per ciascun Ambito del territorio comunale il fabbisogno
di dotazioni, tenendo conto degli standard di qualità urbana ed ecologico
ambientale da realizzare per concretizzare le strategie di riassetto
territoriale e conseguire gli obiettivi di riqualificazione urbanistico – edilizia
ed ambientale delineati per i medesimi ambiti dal PSC e dalla
pianificazione Regionale. La quota da destinare è ripartita in funzione delle
destinazioni d’uso previste per ogni Ambito in base alle seguenti quantità:
DT - USI SPECIFICI
A1. Residenza
A3. Residenza collettiva
DOTAZIONE MINIMA
25 mq/ 30 mq di SUL nelle
percentuali di cui al DM. 1444/68
E1. Residenza agricola
A2. Attività ricettive
A4. Piccoli uffici e studi professionali
100mq/100mq di SUL di cui min. il
50% per Pup
A5. Attività terziarie e direzionali
A6. Attrezzature sociosanitarie
B1. Esercizi commerciali di vicinato
B3. a) Medio-piccole strutture di vendita
B3. b) Medio-grandi strutture di vendita
C1. Grandi strutture di vendita
D5. Attrezzature culturali
D4. Attrezzature per l’istruzione superiore
D7. Attrezzature politico-amministrative e
sedi istituzionali
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
D9. Locali per lo spettacolo
D8. Esposizioni, mostre di carattere
commerciale
D6. Pubblici esercizi
B2. Artigianato di servizio
150mq/100mq di SUL di cui
min. mq. 70 per Pup
20% della ST
C3./C4. Attività artigianali e industriali
C2. Attività commerciali all’ingrosso,
magazzini e depositi
3. Il sistema delle dotazioni territoriali si articola nei seguenti sottosistemi:
A) Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti comprendenti gli
spazi, gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e
la qualità igienico – sanitaria degli insediamenti, nonché le aree di
parcheggio pubblico e di verde pubblico attrezzato previste a diretto
servizio degli insediamenti esistenti e di progetto.
B) Attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale comprendenti il
complesso degli impianti, opere e spazi pubblici attrezzati destinati a
servizi di interesse collettivo, necessari per favorire lo sviluppo della
comunità e per elevare la qualità della vita.
C) Dotazioni ecologiche e ambientali (Dea) comprendenti l’insieme degli
spazi, delle opere e degli interventi sia pubblici che privati che
concorrono: alla tutela e risanamento dell’aria e dell’acqua e alla
prevenzione dal rischio del loro inquinamento; alla gestione integrata
del ciclo idrico; alla riduzione dell’inquinamento acustico ed
elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al
riequilibrio ecologico – ambientale; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Le dotazioni ecologiche non rientrano nelle quantità stabilite al comma
2. e laddove non espressamente specificato nelle norme di Ambito si
intendono attuabili in misura non inferiore al 5% della ST.
124
Art. 47 – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione
delle acque meteoriche;
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione
dell'energia elettrica, del gas e di altre forme di energia;
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e
telecomunicazioni;
f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le
stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici (Pup)
al diretto servizio degli insediamenti.
g) le aree a verde pubblico attrezzato da considerare a diretto servizio
degli insediamenti in quanto la loro estensione, in rapporto al carico
urbanistico dell’insediamento cui si riferiscono, e la loro articolazione
spaziale e funzionale non possono farle rientrare nelle attrezzature e
spazi di US. Ai fini del presente REU sono da considerare aree a “verde
pubblico attrezzato a diretto servizio degli insediamenti”, e quindi di
urbanizzazione primaria (UP), quelle di superficie inferiore a mq. 500.
2. Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia è costituita dalla disponibilità,
nell’area di intervento, di una adeguata dotazione di infrastrutture di cui al
comma 2 dell’art. 136, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli
previsti. Ciascun intervento deve, considerare le infrastrutture di
pertinenza dell’insediamento, il loro collegamento con la rete generale e la
potenzialità complessiva della rete stessa.
3. Nel Territorio urbanizzabile (TDU) le infrastrutture per l’urbanizzazione
degli insediamenti sono definite dal PAU; cosi come negli Ambiti di
riqualificazione del Territorio urbanizzato (TU). Nel caso di interventi
circoscritti le DT necessarie sono definite all’interno di titoli abilitativi
convenzionati.
4. Nel Territorio urbanizzato (TU) gli insediamenti devono disporre di efficienti
e funzionali:
a) allacciamenti alla rete di distribuzione idrica;
b) allacciamenti ad un collettore fognario pubblico o un impianto di
depurazione conforme alle disposizioni di legge vigenti;
c) spazi destinati ai contenitori per la raccolta dei rifiuti;
d) accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;
e) allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica e altre fonti
energetiche;
125
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
f) efficaci e sicuri collegamenti stradali spazi di parcheggio pubblico (Pup);
Qualora tali opere non esistano o esistano in misura non adeguata o nel
caso di interventi che comportano incremento del carico urbanistico (CU)
in funzione di un aumento delle SU: RE, A, NC, CD o un aumento delle
Unità immobiliari, l’intervento edilizio è subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione o atto d'obbligo contenente l'impegno dell’interessato
all'esecuzione delle opere per le dotazioni in oggetto contestualmente
all'intervento edilizio.
Sono fatti salvi i casi previsti per la monetizzazione di seguito dettagliati.
5. Nel territorio agricolo e forestale (TAF) nel caso di interventi di: RS, RC,
RE, NC, o incremento di CU in funzione di un aumento di SU o CD o
aumento delle Unità immobiliari, devono essere garantite:
a) l’accessibilità (anche mediante strada non asfaltata)
b) l’allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o
l’approvvigionamento mediante fonti alternative;
c) l’approvvigionamento alla rete di distribuzione dell'acqua e solo in
assenza di questa a pozzo di acqua potabile purché già esistente ed
approvato dai competenti uffici pubblici;
d) l’allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di
smaltimento dei reflui approvati dal ASL e da ARPA.
Art. 48 – Realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti
1. La realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
da attuarsi sul TU e sul TDU, eseguita dai soggetti attuatori degli
interventi, comporta lo scomputo della relativa quota degli oneri di
urbanizzazione e l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del
Comune.
2. La realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
è sempre a carico del soggetto attuatore degli interventi che, oltre a
realizzare gli interventi in oggetto ha altresì l’obbligo di cedere
gratuitamente, al Comune o ai soggetti gestori delle reti tecnologiche, tutte
le aree e le opere di UP a diretto servizio degli insediamenti ricadenti sulla
sua proprietà prima del rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità, a meno che non ne sia regolato l’uso pubblico con specifico atto
da concordare con l’Amministrazione Comunale e con vincolo da
trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del
medesimo soggetto attuatore.
3. Ove alla realizzazione delle opere di UP abbia provveduto in tutto o in
parte la pubblica Amministrazione, il soggetto attuatore è tenuto al
completamento di quelle mancanti o carenti nello stato di fatto e a farsi
126
carico dell’allacciamento ai pubblici servizi senza nulla pretendere a ristoro
per l’eventuale maggiore costo documentato sostenuto e, viceversa,
avendo l’obbligo di conguaglio nel caso di eventuale costo documentato
inferiore agli oneri di UP di competenza dell’intervento in progetto,
secondo le delibere comunali in materia, vigenti al momento di
presentazione della SCIA, della DIA o di ritiro del Permesso di Costruire e
di stipula della eventuale convenzione attuativa.
4. L’Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica utilità e/o per
esigenze di coordinamento nella esecuzione delle opere di UP, può
avocare a sé la realizzazione delle medesime opere facendosene
rimborsare in tutto o in parte il costo dal soggetto attuatore degli interventi
edilizi sulla base di specifico accordo e/o specifica convenzione attuativa.
Art. 49 – Attrezzature e spazi collettivi
1. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di assicurare agli insediamenti
esistenti e di progetto la dotazione di attrezzature e spazi collettivi in
conformità ai minimi richiesti dalla legislazione vigente, o laddove indicati
secondo meglio specificate indicazioni per ciascun Ambito dal PSC, dal
REU o dal PAU.
2. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi, il complesso degli impianti,
opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo,
necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la
qualità della vita individuale e collettiva.
3. Sono definite attrezzature e spazi collettivi:
a) strutture per l’istruzione dell’obbligo (scuole materne, elementari e
medie);
b) strutture per i servizi socio-assistenziali di base (asili nido, strutture per
gli anziani) e strutture igienico sanitarie (strutture sanitarie territoriali e
di prevenzione, presidi di primo intervento, cimiteri);
c) strutture per la Pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la
protezione civile;
d) strutture per attività culturali, associative e politiche;
e) luoghi per il culto;
f) spazi aperti attrezzati a verde (V) per il gioco, la ricreazione, il tempo
libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione nel suo
complesso ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali e
cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute
pubblica;
g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
h) parcheggi pubblici (Pus) di livello urbano (diversi da quelli al diretto
servizio dell'insediamento (Pup) e da quelli pertinenziali (Pp).
127
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
4. Nel Territorio urbanizzabile (TDU) e negli Ambiti di riqualificazione le aree
di cui al comma 3 sono individuate nei PAU o comunque all’interno di
convenzioni, secondo le quantità di cui all’art.46.
5. Nel TU e nel TAF, la cessione o la monetizzazione delle aree per la
realizzazione di attrezzature e spazi collettivi si attua secondo quanto
disposto ai successivi artt. 50, 51, 52, inoltre, i PAU possono definire le
integrazioni e le modifiche al sistema delle attrezzature e spazi collettivi
esistenti stabilendo specifiche condizioni per il loro adeguamento e/o
potenziamento.
6. Nelle aree di cui al comma 3 sono ammesse tutte le funzioni di pubblico
servizio, è inoltre ammissibile, attraverso concessioni temporanee di
occupazione di suolo pubblico, il commercio al dettaglio ambulante per
fiere e mercati rionali, attività del terzo settore e pubbliche.
7. Nelle aree di cui al comma 3 lettere f), g) e h) sono inoltre ammessi
chioschi per ristoro, edicole, gazebi, tettoie aperte e servizi igienici
realizzati con strutture prefabbricate mobili o amovibili.
8. Il Comune può, su richiesta del soggetto attuatore, attraverso apposita
convenzione, consentire a quest’ultimo di realizzare in tutto o in parte le
attrezzature e gli spazi collettivi. Ciò comporta lo scomputo della relativa
quota degli oneri di urbanizzazione e l’acquisizione delle aree al
patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 50 – Realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi
1. La competenza della realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi è
della Pubblica Amministrazione o dei soggetti da essa delegati ai sensi di
legge.
2. Ove alla realizzazione dei servizi, delle reti, degli impianti e alla
attrezzatura delle aree provveda il soggetto privato che abbia il titolo (in
forza di atti convenzionali per l’attuazione degli interventi urbanistici ed
edilizi) il costo documentato sostenuto per la loro realizzazione potrà
essere scomputato in tutto o in parte dal contributo di costruzione secondo
quanto verrà in dettaglio concordato in fase attuativa tra Amministrazione
Comunale e soggetto attuatore.
3. Nel caso in cui, alla data di adozione del PSC, nelle aree di cui al presente
articolo, siano presenti SU destinate ad usi compatibili, è possibile il
mantenimento degli usi in atto e il loro eventuale mantenimento attraverso
interventi di MO, MS, RS, RC, RE purché in ogni caso la variazione
proposta sia compatibile dal punto di vista ecologico – ambientale e non
determini un aumento di SU rispetto a quella presente nello stato di fatto.
4. In nessuna fase del processo attuativo della strumentazione urbanistica
comunale, le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi da prevedere negli
128
ambiti di nuovo insediamento e con aumento di CU, potrà essere inferiore
a quanto indicato al comma 2 dell’art.52.
Art. 51 – Cessione delle aree per attrezzature e spazi collettivi
In ogni caso, ove si sia già realizzata e ceduta una quota di aree per
attrezzature e spazi collettivi in sede di primo insediamento, la quantità di
aree da cedere è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e
quanto di seguito indicato.
Art. 52 – Cessione di aree per dotazioni territoriali: casi di
monetizzazione
1. Gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione
delle aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro
monetizzazione, previo parere favorevole dell’U.T. nei seguenti casi:
a) in presenza di aree di cessione per i parcheggi pubblici di
urbanizzazione primaria (Pup) con superficie inferiore a quella
necessaria a ricavare almeno un posto macchina di mq. 12,50 (m. 5 x
m. 2,50) a diretto servizio degli insediamenti e non integrabili con altre
dotazioni territoriali confinanti;
b) in presenza di aree per il verde pubblico attrezzato in caso di UP
inferiori a mq. 50 e non integrabili con altre dotazioni territoriali
confinanti;
c) quando l’Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse,
ritenga più opportuno realizzare la dotazione di verde in luogo di UP
dovuti su aree più funzionali alla realizzazione del sistema del verde del
PSC anche fuori comparto;
d) quando nell’ambito interessato all’intervento siano già state realizzate
interamente le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista e
l’Amministrazione Comunale non valuti prioritario procedere al loro
incremento;
e) quando per evidenti condizionamenti dello stato di fatto dell’edificato
non sia fisicamente possibile reperire aree di UP effettivamente
utilizzabili ovvero quando tale atto renda più onerosa o ostacoli
l’applicazione delle norme vigenti.
2. In tutti i casi in cui siano previsti interventi di:
a) NC;
b) RE attuata mediante la Demolizione e Ricostruzione;
c) aumento delle SU degli edifici in seguito a RE con ampliamento (A);
d) CD (con o senza opere che determini aumento del CU);
e) RU.
129
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
devono essere reperite, realizzate (salvo casi di monetizzazione) e
cedute gratuitamente al Comune, le aree per attrezzature e spazi
collettivi di cui all’art. 48.
3. Negli interventi di cui al comma 2 le quantità stabilite al comma 4
dell’art.49 vanno calcolate:
a) per l'intera ST relativa alla NC;
b) in base ai parametri aggiornati dal PSC di seguito specificati qualora la
quota di spazi già ceduti risulti inferiore, o per la SU dell'edificio
demolito e ricostruito ove non sia possibile calcolare il suddetto
aggiornamento;
c) per la sola SU della parte ampliata;
d) per la SC interessata dal CD che costituisce incremento di CU.
4. La Giunta Comunale, con apposita delibera, determina il valore delle aree
da monetizzare e provvede al suo aggiornamento periodico in ragione del
valore di mercato ove significativamente determinabile ovvero in base alla
variazione ISTAT dei costi di costruzione.
5. L’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio e senza che ciò
costituisca variante al PSC, può definire ulteriori e specifici casi in cui gli
interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle
aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro
monetizzazione.
Art. 53 – Contributo di costruzione
1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti dalla legge e del REU, il
proprietario dell’immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del
Permesso di Costruire o per presentare la Denuncia di Inizio Attività
nonché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è tenuto a
corrispondere un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente
dalla Regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni Regionali, ovvero
in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT). Il contributo afferente al Permesso di Costruire
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5% al 20%, che viene
determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie
delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come
130
individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il
Permesso di Costruire, ovvero dall’interessato per quelli da realizzare con
DIA alternativa al Permesso di Costruire o mediante SCIA. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia (RE) compresi gli interventi di miglioramento
tecnologico (MIT), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le
nuove costruzioni.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione di cui al
seguente art.54 va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del
Permesso di Costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art.2, comma 5, della L. n.109 del 1994, e
s.m.i., (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art.122, comma 8, del D.lgs. n.163
del 2006 con le modalità e le garanzie stabilite dal REU e dalle
disposizioni comunali con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
5. Una quota parte del contributo di costruzione è utilizzata per garantire i
controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste
dalla legge, ivi compresa la nomina di tecnici verificatori.
Art. 54 – Oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di
ristrutturazione edilizia (RE) compresi gli interventi di miglioramento
tecnologico MIT, o agli interventi che comportano nuova edificazione (NC)
o che comunque determinano un incremento CU in funzione di:
a) un aumento delle superfici utili (SU) degli edifici;
b) un mutamento delle destinazioni d'uso (CD) degli immobili con
variazione delle dotazioni territoriali;
c) un aumento del numero e delle SU delle unità immobiliari (Ui).
2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla
manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti,
alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le
dotazioni ecologiche ed ambientali.
131
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
3. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita
con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
che la regione definisce per classi di comuni.
Art. 55 – Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non è dovuto per:
a) gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria (MS);
c) gli interventi di restauro scientifico (RS) e di restauro e risanamento
conservativo (RC);
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività
sportive senza creazione di volumetria;
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la
realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti;
g) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. n.122 del 1989
(parcheggi in deroga alle norme urbanistico – edilizie vigenti);
h) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
i) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) anche con ampliamento (A)
purché in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari;
j) gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
k) gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
l) i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
2. Il Comune applica riduzioni del contributo di costruzione per la
realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi
di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto
l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle
emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque
132
reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate
ove esistenti.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici
esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli
oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto a cui
fa capo il titolo abilitativo comunque denominato si impegni, attraverso una
convenzione con il Comune, ad applicare determinati prezzi di vendita e
canoni di locazione.
4. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il
contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di
urbanizzazione.
Art. 56 – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza
1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di
urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle
opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. L'incidenza delle opere è stabilita dal Comune in
relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il titolo7 abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta
la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non
superiore al 10% del costo di costruzione.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2, nonché
di quelle realizzate nel territorio rurale in funzione delle conduzione del
fondo agricolo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo
principale, sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori,
il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
133
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Art. 57 – Infrastrutture per la Mobilità
Lo Schema Strutturale di Piano e gli elaborati grafici allegati individuano le
misure e le opere di riqualificazione della mobilità comunale. Le strade
interne all’attuazione dei Comparti dovranno seguire un’articolazione
armonica rispetto alla viabilità comunale.
1. Il PSC provvede alla individuazione delle infrastrutture di maggiore
rilevanza per dimensione e funzione. Come tali devono essere
considerate:
2. Nelle zone del Piano destinate alla viabilità, l'intervento spetta unicamente
alla Pubblica Amministrazione. Le zone per la viabilità sono destinate alla
conservazione, all'ampliamento ed alla nuova creazione di spazi per il
traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.
L'indicazione di piano corrisponde all'ampiezza delle sedi viarie, esclude
quindi eventuali spazi complementari alla sede viaria stessa. Il tracciato
stradale ha valore direttamente attuativo, mentre in sede di progettazione
esecutiva potranno essere apportate modifiche all'organizzazione ed
all'ampiezza della viabilità senza che ciò comporti variante al piano. Nelle
zone destinate alla viabilità è istituito il vincolo di inedificabilità assoluto. Le
sedi stradali indicate nelle tavole di Piano rappresentano la viabilità della
rete stradale primaria; principale e secondaria, che può essere completata
con la rete locale all'interno dei singoli isolati.
3. Requisiti tipologici delle strade urbane:
Nella progettazione delle nuove strade, come nell’adeguamento di quelle
esistenti, si dovranno rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti con D.M. del 5 Novembre 2001. Ove sia a fondo cieco, la
viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.
Qualora il PSC individui all'interno dei comparti di attuazione dei tracciati
stradali da realizzare, in sede di PAU può essere proposto un
134
posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la
funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal PSC. Tale proposta di
diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal Consiglio
Comunale, in sede di approvazione del PAU, qualora sia giudicata idonea
e non peggiorativa anche in relazione ai pareri dei tecnici comunali.
4. Percorsi pedonali e piste ciclabili:
Le individuazioni cartografiche eventualmente contenute nei PAU relative
ai percorsi ciclabili e pedonali hanno valore di massima per quanto
riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti,
andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici
progetti comunali di coordinamento. La sezione dei percorsi pedonali, ivi
compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,5. Tale
larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in
corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di
arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine,
contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori
manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque
rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.
I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali,
dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un
opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno
essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle
carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la
continuità plano – altimetrica delle superfici, si dovrà ottenere una
adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso
pedonale. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una
superficie continua e non sdrucciolevole.
Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a m. 2,5 e
garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti
singolari deve essere comunque garantita la larghezza di m. 2. Le piste
ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da
elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il
percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di
attraversamento della carreggiata.
Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la
continuità plano – altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le
segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo
comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista
ciclabile.
5. Strade private in territorio rurale
135
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in
territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non
superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo
tratti con pendenza superiore al 16%. Non è ammessa di norma
l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate
in precedenza, né l’allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00,
salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli
pesanti. E’ tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con
pendenza superiore al 16%.
La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in
territorio rurale è ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e
paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta,
con esclusione di asfalto o cemento.
6. Accessi sulle strade extraurbane primarie e secondarie: le strade
extraurbane primarie e secondarie (tipo B e C del nuovo codice della
strada) sono accessibili attraverso le immissioni attualmente esistenti o
quelle previste da piani urbanistici vigenti, nonché attraverso nuove
immissioni purché distanti non meno di m. 300 da quelle preesistenti o già
previste sul medesimo lato della strada.
7. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla
autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al pagamento di apposita
tassa. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro
ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna
rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto
della circolazione e pedonalizzazione. Le rampe di accesso ad
autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere
inferiore a m 2.50 se la rampa è rettilinea, e m. 3.50 se curva; tale
larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà
non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 15%,
eventualmente aumentabile fino a un massimo del 20% se la rampa è
rettilinea. Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine della
carreggiata, o dell'eventuale marciapiede, o porticato pubblico, dovrà
essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m. 4,50, atto
alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può
essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni
tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno
previsti dispositivi di presegnalazione acustica e/o visiva delle auto in
uscita.
I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e
spazi pubblici, con esclusione delle sole ”strade urbane locali”, devono
136
essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno m. 5, in modo da
permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita.
Art. 58 – Parcheggi pubblici e pertinenziali
1. I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup) e secondaria (Pus)
ed i parcheggi privati di pertinenza delle costruzioni (Pp) richiesti dal REU,
si suddividono nelle seguenti categorie:
- Pup = Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria a diretto servizio
degli insediamenti
- Pus = Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria, di rilevanza
urbana
- Pp = Parcheggi e autorimesse private di pertinenza delle unità
immobiliari che compongono le unità edilizie o edifici di cui alla L. n.122
del 1989.
2. Gli stalli per stazionamento autovetture nei parcheggi Pup; Pus; Pp
devono avere dimensioni minime di m. 3,50 x m. 5,00 nel caso di
parcheggi riservati a veicoli per portatori di handicap e di m 2,50 x m. 5,00
negli altri casi.
3. Gli stalli per lo stazionamento degli autotreni, con particolare riferimento
alle zone produttive, nonché per la sosta e fermata dei veicoli di trasporto
collettivo devono avere dimensioni adeguate a consentire la sosta degli
autoarticolati, dei camion con il rimorchio e degli autobus (m. 3,50 x m.
20,00).
Art. 59 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup)
1. I parcheggi di urbanizzazione primaria Pup sono parcheggi pubblici (o
privati di uso pubblico) per, le esigenze di sosta e di parcheggio dovute al
carico urbanistico (CU) indotto dagli insediamenti.
2. I parcheggi Pup fanno parte della superficie UP e, in quanto opere di
urbanizzazione primaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di
un'area edificabile, in senso tecnico, e quindi per la sua effettiva
edificabilità. Essi vanno sempre progettati e realizzati esternamente alle
recinzioni, in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono elemento
complementare indispensabile, e in posizione idonea al raggiungimento
degli accessi. Le aree relative devono essere attrezzate contestualmente
alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto, sia nel caso di
intervento urbanistico preventivo e successivamente cedute gratuitamente
al Comune.
3. Le aree per parcheggi di tipo Pup non sono individuate graficamente negli
elaborati del PSC. Esse devono essere di norma localizzate sul fronte
137
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
strada, fuori dalla sede stradale e comunque nelle immediate adiacenze e
al diretto servizio delle attività insediate.
4. Nel caso di intervento urbanistico preventivo sarà l'intervento stesso a
definire graficamente la localizzazione e distribuzione dei parcheggi di tipo
Pup.
5. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi Pup sono
complementari all’attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi entro cui
sono compresi; esse vanno realizzate nella misura prescritta per le
diverse destinazioni d'uso degli edifici oppure ove indicato come quota
funzionale ai singoli Ambiti Territoriali Unitari del PSC.
6. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio pertinenziale (Pp), in sede
di piano attuativo deve essere reperita un'area pari a mq. 8 ogni 100 mq.
di costruzione da destinare a parcheggio pubblico (Pup).
7. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da
destinare a parcheggio pubblico (Pup) debbono essere almeno pari a mq.
30 ogni 100 mq. di SUL.
8. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle
aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio deve essere
incrementata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 17
del 1999. La norma di cui al presente comma vale anche per la parte
commerciale di edifici a destinazione mista (residenziale/commerciale).
9. Ai fini della distanza dal confine di zona DS (distanza dalla strada), non si
tiene conto dei parcheggi Pup, facendo invece riferimento solo al limite
della sede stradale maggiorata comunque di m. 1,50.
10. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi Pup, si considera
mediamente un posto auto pari a 20 mq (stallo + area di manovra). L'area
di accesso e manovra compresa nel calcolo dello standard Pup per le parti
ad esclusivo servizio del parcheggio, non può essere maggiore di quella
destinata allo stazionamento.
11. Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione è prescritto l’impiego di
tecniche e materiali di pavimentazione consoni alla qualificazione
dell’ambiente urbano in cui si collocano ed un efficace drenaggio
superficiale delle aree interessate.
12. Per interventi su immobili ad uso specifico B.3, e C.1, C.2, ove la
superficie da destinare a Pp risulti superiore al 30% della SF, almeno la
metà della superficie prevista per i Pp dovrà essere interrata.
13. In caso di recupero con ampliamento (A), sopraelevazione e/o cambio di
destinazione d’uso (CD) di edifici esistenti, i parcheggi di tipo Pup sono
richiesti in rapporto all’aumento di SU per la destinazione residenziale, di
SC per le altre destinazioni, di unità immobiliari (Ui) e comunque di carico
urbanistico (CU) che il progetto determina.
138
14. In caso di demolizione e ricostruzione (DR) con o senza aumento di
carico urbanistico (CU) ed in caso di nuova costruzione (NC), i parcheggi
Pup sono richiesti in rapporto alla SC dell’edifico in progetto.
15. Negli Ambiti Territoriali edificati alla data di adozione del REU e negli
Ambiti del Territorio agricolo (ove si verifichi variazione di destinazione
d’uso), l’Amministrazione comunale può prevedere, in luogo della
cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione
delle stesse secondo quanto previsto al precedente art. 52.
15. Dotazione minima di parcheggi di urbanizzazione primaria Pup: in sede di
intervento i parcheggi Pup vanno reperiti in rapporto all’aumento di carico
urbanistico (CU) indotto dall’intervento stesso secondo le quantità di
seguito evidenziate.
Art. 60 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (Pus)
1. I parcheggi di urbanizzazione secondaria Pus sono parcheggi pubblici di
interesse generale che debbono soddisfare, in modo puntuale, all'interno
del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al
servizio della popolazione comunale, della popolazione turistica e del
fabbisogno di parcheggi dovuto al carico urbanistico CU indotto dalle
attrezzature collettive.
2. I parcheggi Pus fanno parte della superficie US e, in quanto opere di
urbanizzazione secondaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di
un nuovo insediamento. In tutti gli interventi urbanistici soggetti a PAU,
ove richiesti dalle norme d’Ambito, tali spazi vanno sempre progettati e
realizzati in stretto rapporto con il sistema del verde, della viabilità, dei
servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e delle
attrezzature collettive generali.
3. Le aree necessarie per la realizzazione dei parcheggi Pus sono sempre
complementari all’attuazione degli interventi diretti, convenzionati o
attuativi, nella misura stabilita da apposita convenzione e nelle aree
individuate dal REU; le opere necessarie per la loro realizzazione possono
essere eseguite con il concorso dei relativi oneri di urbanizzazione,
secondo programmi concordati con l’Amministrazione Comunale in sede
di apposita convenzione attuativa.
4. Ai fini della distanza dal confine di zona DZ, non si considera il parcheggio
Pus come una zona urbanistica distinta dalle altre zone per servizi
pubblici.
5. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi Pus, si considera
mediamente un posto auto pari a 25 mq (stallo + area di manovra). L'area
di accesso e manovra compresa nel calcolo dello standard Pus per le parti
139
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
ad esclusivo servizio del parcheggio, non può essere maggiore di quella
destinata allo stazionamento.
6. Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione è prescritto l’impiego di
tecniche e materiali di pavimentazione consoni alla qualificazione
dell’ambiente urbano in cui si collocano ed un efficace drenaggio
superficiale delle aree interessate.
Art. 61 – Parcheggi e autorimesse private di pertinenza delle unità
immobiliari che compongono le unità edilizie o edifici (Pp)
1. I parcheggi e le autorimesse Pp di cui alla L. n.122 del 1989 sono spazi
scoperti e coperti di pertinenza degli edifici per le finalità di sosta e
rimessaggio privato e/o condominiale degli autoveicoli. Tali spazi da
intendersi ad uso dei privati non sono oggetto di cessione da parte del
soggetto che presenta o chiede il rilascio dei titoli abilitativi. Per i
parcheggi Pp connessi ad edifici destinati a usi specifici di tipo
commerciale, direzionale, di pubblici esercizi, dovrà essere assicurato
l’uso da parte della clientela.
2. I parcheggi Pp fanno parte della superficie fondiaria (SF) di pertinenza dei
singoli edifici e vanno progettati e realizzati nell'ambito di ciascun
intervento edilizio, nella misura prescritta, per le diverse destinazioni
d'uso, ai successivi commi. Per le destinazioni non specificatamente
previste si procede per analogia o secondo normativa di settore.
3. Al fine di contenere il consumo di suolo per aree parcheggio è fatto
obbligo, in attuazione degli interventi di NC di RE ove sia prevista
l’attuazione di interventi di demolizione e ricostruzione di procedere
secondo quanto segue:
a. per interventi su immobili aventi SU maggiore di mq 200 con funzione
residenziale o per i quali è previsto tale uso prevalente, ove la
superficie da destinare a Pp risulti superiore al 20% della SF, almeno la
metà della superficie prevista per i Pp dovrà essere collocata all’interno
della sagoma del fabbricato ovvero interrata;
b. per interventi su immobili ad uso specifico B.3, e C.1, C.2, ove la
superficie da destinare a Pp risulti superiore al 30% della SF, almeno la
metà della superficie prevista per i Pp dovrà essere interrata.
Sono esclusi i casi che pur rientrando nell’ambito di applicazione della
presente norma, presentino oggettive problematiche di fattibilità e di
sicurezza ovvero che rendano più onerosa o pregiudichino l’applicazione
delle norme del presente REU e della normativa di settore prevista per le
autorimesse.
4. In caso di RE con ampliamento (A), sopraelevazione e/o cambio di
destinazione d’uso (CD) di edifici esistenti, l’area destinata ai parcheggi di
140
tipo Pp deve essere ampliata in proporzione all’aumento di SU, di Sv o
altro parametro richiesto, di unità immobiliari (Ui) e comunque di carico
urbanistico (CU) che l’intervento determina.
5. In caso di demolizione e ricostruzione (DR) con o senza aumento di carico
urbanistico (CU) ed in caso di nuova costruzione (NC), i parcheggi Pp
sono richiesti in rapporto alla SU in progetto.
6. Quando nella stessa unità edilizia vi sia compresenza di più usi, la quota di
parcheggi di pertinenza da realizzare dovrà risultare dalla somma delle
singole quantità prescritte per ogni singolo uso.
7. Le dimensioni minime del posto auto devono essere di m 2,50 x 5,00 e ai
fini del dimensionamento dello standard minimo espresso in mq. di
superficie destinata a parcheggio ad ogni posto auto non possono
corrispondere più di mq. 25. Nel computo totale dell’area richiesta sono
compresi gli spazi di accesso e manovra.
8. I parcheggi Pp, e comunque tutti quelli realizzati ai sensi dell'art.9 della L.
n.122 del 1989 e successive modifiche e integrazioni per la quota
necessaria al raggiungimento del minimo standard richiesto dalle presenti
norme, restano vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere
ceduti separatamente dall'unità immobiliare, rispetto a cui costituiscono
pertinenza.
9. Al solo fine della quantificazione dello standard di parcheggi di tipo Pp di
pertinenza di edifici destinati ad usi produttivi, terziari o di servizio pubblico
che abbiano altezze utili superiori a m. 3,50, si utilizza per il calcolo del
volume utile (Vu) una altezza convenzionale di m. 3,50 e ciò
indipendentemente dalla altezza interna (Hi) effettiva.
10. Previa stipula di convenzione con il Comune è possibile, ove la normale
attuazione in prossimità degli edifici non sia possibile, renda più onerosa o
pregiudichi l’applicazione delle norme del presente REU nonché le norme
di sicurezza e tutela, il reperimento dei parcheggi Pp in altre aree di cui il
richiedente del titolo abilitativo dimostri la effettiva disponibilità e che siano
ubicate in modo idoneo a garantire funzionalità all’intervento. Tali aree
potranno essere garantite all’uso stabilito con atto d’obbligo o convenzione
per tutto il tempo in cui resterà in essere l’attività che richiede tale
dotazione di parcheggi.
11. Nell’area a parcheggi di tipo Pp relativi ad usi commerciali andrà ricavato
1 posto/bici–motociclo ogni 5 posti/auto.
12. La dotazione minima di parcheggi di tipo Pp per le diverse destinazioni
d'uso degli edifici, compresi gli spazi di accesso e manovra, nonché fatto
salvo l’obbligo di rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 12
per le nuove costruzioni, è la seguente:
141
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
USI SPECIFICI
DOTAZIONE MINIMA
A1. Residenza
30 mq/100 mq di SU, minimo 1 posto auto/ Ui.
A2. Attività ricettive
A3. Residenza collettiva
40 mq/100 mq di SU, minimo 3 posti auto
30 mq/100 mq di SU o un posto auto per camera
A4. Piccoli uffici e studi professionali
40 mq/100 mq di SU, minimo 2 posti auto
A5. Attività terziarie e direzionali
100 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto
A6. Attrezzature sociosanitarie
30 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto
B1. Esercizi commerciali di vicinato
50 mq/100 mq di SV
B2. Artigianato di servizio
30% SUL
B3. a) Medio-piccole strutture di vendita
- per esercizi fino a 400 mq. di
superficie di vendita
50 mq/100 mq di SV
- per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di
superficie di vendita
75 mq/100 mq di SV
B3. b) Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto
- per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq.
di sup. di vendita
100 mq/100 mq di SV
B3. b) Medio-grandi Strutture di vendita del settore non alimentare
- per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di
sup. di vendita
75 mq/100 mq di SV
C1. a) Grandi strutture di vendita del
settore alimentare o misto
150 mq /100 mq SV
C1. b) Grandi strutture di vendita del
settore non alimentare
100 mq/100 mq di SV
C2. Attività commerciali all’ingrosso,
magazzini e depositi
75 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto
C3./C4. Attività artigianali e industriali
da progetto: attivi e logistica, minimo 5 posti
auto
D1. Attrezzature di interesse comune
50 mq /100 mq di SC
D2. Servizi per l’istruzione
25 mq/100 mq di SC
D3. Attrezzature per il verde
D4. Attrezzature per l’istruzione
superiore
D5. Attrezzature culturali
3 mq/100 mq di area a parco
30 mq/100 mq di SC
30 mq/100 mq di SU, minimo 2 posti auto
D6. Pubblici esercizi
- per esercizi fino a 400 mq.
142
50 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto
- per esercizi da 400 mq. a 1.000 mq.
60 mq/100 mq di SUL, minimo 8 posti auto
- per esercizi oltre 1.000 mq.
100 mq/100 mq di SUL minimo 20 posti auto
- per impianti coperti
80 mq/100 mq di SUL
D7. Attrezzature politico-amministrative e
sedi istituzionali
30 mq/100 mq di SUL
D8. Esposizioni, mostre di carattere
commerciale
120 mq/100 mq di SU, minimo 10 posti auto
D9. Locali per lo spettacolo
180 mq/100 mq di SU, minimo 10 posti auto
D10. Attrezzature sportive
D11. Infrastrutture tecniche e
tecnologiche
D12. Attrezzature per la mobilità
E1. Residenza agricola
1 posto auto ogni due spettatori, minimo 5 posti
auto
10% area d’intervento
15% SF
30 mq/100 mq di SU, minimo 1 posto auto/ Ui
Art. 62 - Impianti di distribuzione dei carburanti
1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano
nel rispetto delle norme seguenti:
- del D.lgs. n. 32 del 1998 n. 32 e s.m.i.;
- della normativa regionale vigente;
- dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di
cui al Decreto 20 ottobre 1998 e s.m.i.
2. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere localizzati
esclusivamente:
- nelle zone destinate a sede stradale su rete primaria, principale e
secondaria (solo in ambito extraurbano);
- negli Ambiti specializzati per attività produttive AAP e ANP;
- nel TAF, esclusivamente nelle zone destinate a sede stradale su rete
primaria e principale;
- nel TAF l’impianto può occupare una fascia della profondità massima di
m. 50 dal limite della sede stradale.
3. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di
tutte le condizioni e vincoli di tutela; non è comunque ammesso
l'insediamento di nuovi impianti in Ambiti o aree soggette vincoli di valore
naturale, paesaggistico, ambientale e idrogeologico.
4. La realizzazione degli impianti è soggetta al rispetto dei seguenti parametri
edilizi:
- UF massima = 0,1 mq/mq (con esclusione delle pensiline)
143
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
5.
6.
7.
8.
- H massima = m. 5,0 ad eccezione delle pensiline;
- (nei soli impianti di nuova realizzazione) SF minima = mq. 3.000 mq.
e SF max = mq.10.000;
- DF (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale in ambito
extraurbano = pari all’ampiezza della fascia di rispetto stradale
comunque non inferiore a m. 20;
- DF (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale in ambito
urbano = m.10, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti
dell’impianto, se inferiore a m.10;
- DS delle pensiline dalla carreggiata stradale = m. 3;
- DC minima di edifici e impianti dai confini di proprietà = m. 10.
Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso
complementari:
- attività di commercio al dettaglio di vicinato, nei limiti di quanto consentito
ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n.32 del 1998, pubblici esercizi RFO D:
D6.), servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività
artigianali di servizio ai veicoli.
Al fine della mitigazione ambientale degli interventi, in ogni impianto deve
essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il
piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima
pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore
pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato.
Negli impianti situati al di fuori del territorio urbano si prescrive la
formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine
dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto
fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.
La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può
avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una
convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione
delle opere di mitigazione.
Negli impianti di distribuzione preesistenti interni al TU la cui collocazione
viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico e igienico–
sanitario possono essere realizzati tutti i tipi di interventi edilizi nel rispetto
delle norme di cui al presente articolo, a prescindere dalle norme della
zona in cui ricadono.
144
Titolo VII - Disciplina degli interventi di trasformazione edilizia
Art. 63 – Sportello Unico
1. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, provvede anche mediante l’esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del dell’art. 71 della L.R. n.19 del 2002 a costituire
un ufficio denominato Sportello Unico per l’edilizia che cura tutti i rapporti
fra i soggetti privati, l’Amministrazione comunale e ove occorra, le altre
Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’attuazione delle attività
edilizie.
Art. 64 – Ufficio del Piano
1. Provvede anche mediante l’esercizio in forma associata, alla formazione e
gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla
definizione dei programmi complessi.
Assume, anche avvalendosi di un Ufficio gestionale di cui al comma 2
dell’art. 71 della L.R. n.19 del 2002, le principali scelte di natura strategico
- urbanistica e sottopone il progetto all’approvazione del soggetto
amministrativo decisionale.
2. L’Ufficio del piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi
compatibili con il SITO regionale, di cui all’art. 8 della L.R. n.19 del 2002,
aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di
riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri
servizi comunali.
3. La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio
è affidata all’Ufficio di Piano.
4. L’Ufficio di piano fornisce una adeguata e continua informazione ai cittadini
sui contenuti degli strumenti urbanistici comunali ed edilizi.
Art. 65 – Attività edilizia libera
1. In conformità alle prescrizioni del PSC e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e,
in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al D.lgs. n.42 del 2004, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun
titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria (MO);
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
145
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
manufatti che alterino la sagoma planivolumetrica dell'edificio (possono
essere realizzati unicamente nel caso in cui siano a favore di portatori
di handicap);
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi,
e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su
impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attività agricola;
f) l’installazione di elementi di arredo a carattere urbano.
2. Limitatamente alle opere di manutenzione ordinario (MO) è previsa una
semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al
Comune, con cui si dichiara la tipologia e l'inizio dei lavori. Questa
comunicazione in carta semplice è utilizzata anche ai fini dell’eventuale
accesso agli "incentivi per ristrutturazione edilizia”.
Art. 66 – Comunicazioni e titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi disciplinati al Titolo VII del REU sono:
- la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CIL);
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- la Denuncia di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (DIA);
- il Permesso di Costruire (PC).
Sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli
abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito
della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori.
Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.
2. I titoli abilitativi possono essere:
a) gratuito;
b) oneroso;
c) convenzionato.
3. Hanno titolo a richiedere il Permesso di Costruire (PC) o la DIA sostitutiva,
a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la
Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL) i seguenti soggetti, nei limiti del
proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell'immobile;
b) il beneficiario dei diritti di superficie nei limiti del contratto di costituzione
del diritto di superficie;
146
c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente
agli interventi di manutenzione straordinaria;
e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie,
limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi
eventualmente rientranti nel suo titolo;
f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti,
ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile o eventualmente rientranti nel
contratto;
g) l'affittuario agrario (L. n.11 del 1971 e L. n.203 del 1982) ed il
concessionario di terre incolte (D.L. n.279 del 1944), limitatamente a
miglioramenti ai fabbricati rurali;
h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
− il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale
beneficiario;
− il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento
amministrativo o per sentenza;
− per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato
dai competenti organi dell'amministrazione statale;
− colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò
autorizzato per ordine del giudice.
i) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano
proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei
loro compiti istituzionali, purché sia stato sottoscritto un accordo
preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure un
impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla
servitù necessaria per l'intervento;
l) in luogo del titolare possono presentare domanda:
− il delegato, procuratore o mandatario;
− il curatore fallimentare;
− il commissario giudiziale;
− l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
4. Il titolo deve essere attestato nei casi su indicati mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
- nei casi in cui il titolo derivi da un contratto, lo stesso deve essere
attestato dalla copia autentica del contratto o da certificazioni delle
Associazioni di categoria;
- nei casi in cui la facoltà derivi da poteri atipici conferiti dal titolo o
compresi nei punti precedenti, è fatto obbligo di allegare alla domanda,
oltre all’atto notorio, copia conforme del contratto.
147
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Art. 67 - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
In conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42 del 2004, previa Comunicazione
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato, con allegata Relazione tecnica
asseverata dal progettista, all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti i seguenti interventi:
a. Gli interventi di manutenzione straordinaria (MS)
1. ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che:
- non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;
- non implichino incremento dei parametri urbanistici.
2. gli impianti solari fotovoltaici nei seguenti casi:
- (riferimento art. 123 del DPR. n.380 del 2001) impianti in edifici ed
impianti industriali esistenti, in quanto assimilati alla manutenzione
straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del DPR. n.380 del
2001, in cui gli impianti hanno una capacità di generazione
compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw;
(Per ulteriori specifiche si fa espresso riferimento alla normativa della
materia)
b. Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c. Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree
di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati;
d. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare al di fuori degli
Ambiti individuati dal PSC per i quali nel è indicata specifica
corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968, nei
seguenti casi:
1. impianti solari fotovoltaici rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- (riferimento D.lgs. n.115 del 2008) impianti a servizio degli edifici
per i quali devono essere rispettati contemporaneamente le
seguenti condizioni: impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici
148
esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi; la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato; gli interventi non ricadono nel campo di
applicazione del D.lgs. n.42 del 2004, nei casi previsti dall'art. 11,
comma 3, del D.lgs. n.115 del 2008;
- (riferimento DPR. n.380 del 2001) impianti a servizio degli edifici:
devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti
condizioni: realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto, fino a 200 Kw; realizzati al di fuori degli Ambiti
per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui
al DM n.1444 del 1968;
2. impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della L. n. 99 del
2009): operanti in assetto cogenerativo; aventi una capacità di
generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al
punto a ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'art.123, comma 1, secondo periodo e dell’art. 6, comma 1,
lettera a) del DPR. n.380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso,
non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto, fino a 200 Kw;
3. impianti eolici rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n.115 del 2008): installati sui tetti
degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1
metro; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione D.lgs.
n.42 del 2004, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.lgs.
n.115 del 2008;
149
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
- torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del
vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzate mediante
strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; installate in aree
non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il
consenso del proprietario del fondo; sia previsto che la rilevazione
non duri più di 36 mesi; entro un mese dalla conclusione della
rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature
ripristinando lo stato dei luoghi.
4. impianti solari termici rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n.115 del
2008) devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti
condizioni: siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi; la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato; gli interventi non ricadano nel campo di
applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.lgs. n.42 del 2004.
- (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) e dell’articolo 123,
comma 1, del DPR n.380 del 2001) devono essere rispettati
contemporaneamente le seguenti condizioni: gli impianti siano
realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i
rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; gli impianti
siano realizzati al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica
corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968.
5. sono altresì soggetti a PAS gli impianti per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.28 del 2011,
da realizzare al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica
corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968: impianti
di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diverse da quelle
solare e geotermica: (ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) e
dell’art. 123, comma 1, del DPR. n.380 del 2001) impianti negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici.
(Per ulteriori specifiche si fa espresso riferimento alla normativa della
materia).
e. Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo, nel rispetto
delle tipologie indicate nel relativo Regolamento, delle aree pertinenziali
degli edifici.
150
Art. 68 - Disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
1. La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (MS) che
presentano i requisiti di cui al precedente art.67 richiede la preventiva
trasmissione allo Sportello Unico per l’edilizia di:
a) Comunicazione di Inizio Lavori sottoscritta dal proprietario dell’immobile
oggetto dell’intervento o di altro soggetto avente titolo;
b) elaborati predisposti da un tecnico abilitato contenti un progetto grafico
rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura;
c) eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore, secondo
quanto disposto al successivo articolo, inclusa la dichiarazione del
progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice
Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie,
nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
adottati o approvati.
2. La Comunicazione di Inizio Lavori è corredata dall’indicazione del direttore
dei lavori e dell’impresa cui si intende affidare i lavori (con allegazione del
DURC) ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni
decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa.
L’interessato è tenuto a comunicare la data di inizio e quella di
conclusione dei lavori.
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nei termini è
soggetta a nuova comunicazione di inizio attività.
4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo, il
nulla osta o il parere devono essere allegati alla comunicazione.
Art. 69 - Verifiche a seguito della Comunicazione di Inizio Lavori
1. Lo Sportello Unico per l’edilizia, sulla base della documentazione e delle
informazioni a propria disposizione:
a) verifica la corrispondenza dell’intervento da realizzare agli interventi di
cui al precedente art. 68;
b) controlla la completezza e regolarità formale della Comunicazione di
Inizio Lavori e della documentazione allegata (elaborati del tecnico
abilitato o documentazione richiesta dalla normativa di settore).
2. Nel caso di rilevata incompletezza o irregolarità formale della
Comunicazione di Inizio Lavori o della documentazione allegata, lo
Sportello Unico per l’edilizia chiede le necessarie integrazioni. Qualora la
documentazione integrativa non sia trasmessa entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, lo sportello dell’edilizia inserisce la relativa pratica nel
campione degli interventi sottoposti a controllo di merito.
3. L’accertamento della mancanza di un’autorizzazione o di altro atto di
assenso richiesto dalla normativa di settore quale presupposto necessario
151
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
all’inizio dei lavori, comporta l’adozione dei provvedimenti, cautelari o
definitivi, previsti dalla normativa di settore che risulti non rispettata.
4. L’accertamento della mancata corrispondenza indicata al precedente
comma 1 lettera a) ove sia riscontrata l’assenza dei requisiti di cui al
precedente art.68, il responsabile dello Sportello Unico ordina la
sospensione dei lavori.
5. Lo Sportello Unico per l’edilizia può inoltre effettuare il controllo di
corrispondenza del progetto e dell’opera in corso di realizzazione a quanto
asseverato dal professionista abilitato. Tale controllo deve essere
effettuato in corso d’opera, entro la scadenza del termine di tre anni dalla
data di Comunicazione di Inizio Lavori, ovvero entro la data di fine lavori
indicata nella stessa comunicazione.
Il controllo di corrispondenza è effettuato a campione e riguarda una
percentuale del 30% degli interventi in corso di realizzazione o eseguiti
mediante una procedura di sorteggio da effettuarsi trimestrale.
Art. 70 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
1. Sono soggetti a PAS gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui
all’art. 6 del D.lgs. 28 del 2011, non indicati al precedente art. 30 lettere a2 e d, da realizzare al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica
corrispondenza con le zone A di cui al DM n.1444 del 1968 nei seguenti
casi:
a. impianti solari fotovoltaici rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- impianti aventi le seguenti caratteristiche:
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono
collocati;
- impianti aventi capacità di generazione inferiore a 1 MW D.lgs.n.28 del
2011
b. impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione a biogas:
- impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi
tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della
L. n.99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe
(piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 KWt;
- impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non
152
ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi una capacità di
generazione inferiore:
i. a 200 Kw se alimentati da biomassa;
ii. a 250 Kw se alimentati da gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas; (soglia indicata alla tabella A
allegata al D.lgs. n.387 del 2003, come introdotta dall’art.2, comma
161, della L. n.244 del 2007).
c. impianti eolici:
- impianti eolici aventi capacità di generazione inferiore a 60 Kw (soglia
indicata alla tabella A allegata al D.lgs. n.387 del 2003 come
introdotta dall’art. 2, comma 161, della L. n.244 del 2007);
- torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che
vi sia il consenso del proprietario del fondo;
iii. sia previsto la rilevazione con durata superiore ai 36 mesi;
iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare
rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.
Art. 71 - Disciplina Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili
interessati dall'impianto alimentato da energia rinnovabile e dalle opere
connesse presenta al allo Sportello Unico per l’edilizia, almeno 30 giorni
prima dell’effettivo inizio dei lavori la PAS accompagnata dalla relativa
documentazione, inclusa la dichiarazione del progettista abilitato che
asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati.
Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso
nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della L. n.241 del1990, e tali atti
non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati
tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5 dell’art. 20
della L. n.241 del 1990.
2. La PAS è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa
cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di
validità pari a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella
denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di
ultimazione dei lavori mediante certificato di collaudo finale con il quale si
attesta la conformità dell’opera alla PAS presentata.
153
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nei termini è
soggetta a nuova PAS.
4. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della
comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte
dell’amministrazione comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo
del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
5. Gli estremi del titolo abilitativo sono riportati nel cartello esposto nel
cantiere, secondo le modalità stabilite dal REU.
6. La realizzazione delle trasformazioni con PAS è soggetta alla disciplina
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l’esecuzione
delle corrispondenti opere.
Art. 72 - Controllo sulle opere eseguite con PAS
1. Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione della PAS provvede:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal
professionista abilitato rientri nei casi assoggettati a PAS.
2. Il responsabile dello Sportello Unico, ove entro il termine indicato al
comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite,
notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’
comunque salva la facoltà di ripresentare la PAS, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia.
3. Sono inoltre individuate le seguenti modalità di controllo:
a) controllo di merito. il Responsabile dello Sportello Unico, entro il termine
stabilito per l’inizio dei lavori (trenta giorni) provvede a verificare la
completezza della documentazione, ad accertare che la tipologia
d’intervento rientri nei casi assoggettati a PAS;
b) controllo di corrispondenza. Tale controllo di corrispondenza del
progetto e dell’opera in corso di realizzazione o ultimata, a quanto
asseverato dal professionista abilitato deve essere effettuato in corso
d’opera o comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine
lavori ovvero entro dodici mesi dal termine di ultimazione indicato nel
titolo abilitativo (per gli interventi soggetti a certificato di conformità
edilizia il controllo è effettuato entro la data di presentazione della
domanda di rilascio del medesimo certificato). Il controllo di
corrispondenza è effettuato a campione e riguarda una percentuale del
154
30% degli interventi in corso di realizzazione o eseguiti mediante una
procedura di sorteggio da effettuarsi trimestralmente.
Art. 73 – Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
1. Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività tutti gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.10 e all'art.6 del DPR.
n.380 del 2001, che siano conformi alle previsioni del PSC e della
disciplina urbanistico - edilizia vigente; nonché le varianti a Permessi di
Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
Permesso di Costruire.
2. Sono altresì realizzabili mediante SCIA:
a. gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) che riguardano le parti
strutturali dell’edificio, che comportano aumento del numero delle unità
immobiliari (Ui) e che implicano incremento dei parametri urbanistici
come tali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.26 comma 1;
b. gli interventi di risanamento conservativo (RC) e restauro (RS);
c. gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili
compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.lgs. n.490 del 1999,
nonché gli immobili aventi valore storico–architettonico individuati dagli
strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali
dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d. gli interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare
(Ui) in due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere “interne”,
per ottenere la fisica separazione o fusione dell'unità.
e. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nonché il recupero
dei locali interrati e seminterrati per la funzione commerciale/terziaria,
comunque tutti gli interventi di (MIT) di cui all’art.19, comma 5, nei casi
e nei limiti dell’art. 49 della L.R. n.19 del 2002;
f. i mutamenti di destinazione d'uso (CD) senza opere, tra funzioni interne
allo stesso raggruppamento (RFO) tra quelli elencati al Titolo IV e
comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni
aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati;
g. le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività
sportive o altro senza creazione di volumetria;
h. l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la
realizzazione di volumi tecnici di edifici o di attrezzature esistenti;
155
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
i. l’installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico, ai sensi
dell’art.11 comma 7 della L.R. n.41 del 2011, da realizzare all’interno
degli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata
specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968;
j. le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 40
e 41; varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso;
k. le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
l. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità
immobiliari, nei casi di cui all'art.9, comma 1, della L. n.122 del 1989, al
piano terra ovvero nel sottosuolo esclusi gli immobili collocati nelle zone
omogenee di tipo A o ad esse assimilabili;
m. le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di NC;
n. i significativi movimenti di terra non connessi all'attività agricola (MT) e
l'apposizione di cartelloni pubblicitari, salvo quanto normato da apposita
disciplina comunale;
o. gli interventi di demolizione senza ricostruzione al di fuori degli Ambiti
Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata specifica
corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968;
p. il recupero e risanamento delle aree libere (RAL) fuori dagli ambiti di cui
al comma precedente;
q. la realizzazione di manufatti accessori in legno nelle aree a verde
privato;
r. le serre permanenti, di h. max. inferiore a m. 3,00 e superficie coperta
minore di mq. 50;
s. tende parasole;
3. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze urgenti
emanate dal Sindaco ai sensi del D.lgs. 267/2000, non è richiesta la SCIA
per le sole opere ingiunte.
4. E’ comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del
Permesso di Costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art.16 del DPR. n.380 del 2001 salvo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 5 del suddetto Decreto. In questo caso la violazione
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art.44 del DPR. n.380 del 2001 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.37 del suddetto DPR. per
interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.
156
Art. 74 – Disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, che
sia finalizzato all’attuazione degli interventi previsti dall’art.73 del REU, è
sostituito da una Segnalazione (SCIA) da parte del proprietario
dell’immobile o da chi ne abbia titolo, con la sola esclusione dei casi di cui
al successivo comma 4.
2. La Segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e le
qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari o comunque richiesti in
ragione della tipologia e della complessità dell’intervento oggetto della
Segnalazione, al fine di consentire le verifiche di competenza
dell’amministrazione Comunale, degli enti sovraordinati ovvero di tutti gli
altri enti, organismi o soggetti interessati. L’amministrazione comunale
dispone, con apposita emanazione regolamentare, i contenuti minimi, i
livelli di informazione e approfondimento e le linee guida per la redazione
delle asseverazioni e degli elaborati tecnici richiesti.
3. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
Segnalazione presenta allo Sportello Unico la SCIA, accompagnata da
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie. La Segnalazione è corredata dall’indicazione
del direttore dei lavori, è allegata inoltre la Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dell'impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori, la dichiarazione di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’art.38, comma 4, del D.L. n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133 del 2008, nonché il
relativo documento unico regolarità contributiva (DURC).
4. Laddove la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente articolo
riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggisticaambientale, o nel caso siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo,
alla
cittadinanza,
all’amministrazione
della
giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
157
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
normativa comunitaria, ai sensi dell’art.19 della L. n.241 del 1990, la SCIA
deve obbligatoriamente essere corredata dagli atti di assenso, del parere
o delle autorizzazioni richieste dalle vigenti previsioni normative degli enti
competenti alla tutela dei vincoli. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.lgs. n.42 del 2004.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4 ovvero per gli interventi da attuarsi
negli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata
specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968,
laddove sia stata effettuata e proposta, e non ancora completata la
procedura amministrativa, di interesse culturale per gli immobili interessati
ovvero negli altri casi previsti ai sensi dell’art.21, comma 3, della L.R. n.19
del 2002, è obbligatorio allegare alla Segnalazione apposita relazione
contenente le prescrizioni per la conservazione dell’organismo
architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell’intervento, redatta
da un tecnico esperto abilitato.
6. La Segnalazione completa della documentazione richiesta e dei relativi
elaborati tecnici, è presentata allo Sportello Unico che provvederà
nell’ambito delle sue competenze ad acquisire la restante
documentazione. La Segnalazione può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso
la Segnalazione si considera presentata al momento dell’avvenuta
ricezione da parte dell'amministrazione.
7. L'intervento oggetto della Segnalazione può essere iniziato dalla data di
presentazione della SCIA allo Sportello Unico o comunque dalla
comunicazione di avvenuta ricezione, ad eccezione dei casi previsti dal
comma 4 per i quali l’attuazione dell’intervento edilizio è eventualmente
sottoposto ai termini di cui al seguente comma 9. La Segnalazione è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione
dei lavori.
8. Il reperimento degli atti di assenso necessari nei casi di cui al comma 4
rientra di norma tra le competenze dello Sportello Unico ai sensi dell’art.5,
del DPR. n.380 del 2001, salvo diverse disposizioni emanate in accordo
con il soggetto a cui fa capo la Segnalazione, esclusivamente laddove si
riscontri l’opportunità di rendere meno onerosa e più rapida la formazione
o il reperimento di tali atti.
9. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma
4, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, quest’ultima in quanto soggetto preposto alla tutela si esprime
158
entro trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione. Nel caso in cui
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il soggetto a cui
compete la tutela del vincolo si esprime entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.
Ove tali atti non siano favorevoli, la Segnalazione è priva di efficacia.
10. In caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso
da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli e delle
materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 4, l’amministrazione
procedente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’art.14, 14bis, 14
tris e 14 quater della L. n.241 del 1990 e s.m.i.
11. La sussistenza del titolo è provata con la copia della SCIA da cui risulti la
data di ricevimento della Segnalazione, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto e della documentazione relativa ad atti di notorietà,
atti di assenso e autocertificazioni necessarie, a firma del tecnico
incaricato.
12. La realizzazione per le parti non completate alla data di ultimazione dei
lavori o decorso il tempo di efficacia della Segnalazione, è subordinata a
nuova Segnalazione, con la sola eccezione per quelle categorie di
interventi rientranti tra quelli previsti dall’art. 65. Per le eventuali variazioni
progettuali in corso d’opera non riconducibili ai sensi del REU nell’ambito
applicativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività si dovrà
procedere ad acquisizione di diverso titolo abilitativo.
13. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione
dell'opera, degli estremi della SCIA, del nominativo del committente, del
progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile
del cantiere, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente
dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
14. Ultimato l'intervento, il tecnico incaricato ne dà comunicazione allo
Sportello Unico, contestualmente il medesimo, in qualità di progettista, o
un tecnico abilitato rilascia un Certificato di collaudo finale, che va
presentato allo Sportello Unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la SCIA e presenta altresì la ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all'art.37, comma 5 del DPR. n.380 del 2001.
Art. 75 – Controllo sugli interventi edilizi soggetti a SCIA
1. Il Responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dal REU per la
presentazione della Segnalazione, ai sensi dell’art.19 comma 6bis della L.
159
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
2.
3.
4.
5.
6.
n.241 del 1990 e s.m.i., nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
Segnalazione, adotta e notifica all’interessato motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a ulteriori
30 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n.241 del 1990 e s.m.i.
In caso di Dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’atto di notorietà
false o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del
testo unico di cui al DPR n.445 del 2000, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la Segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1
all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo
di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal DPR.
n.380 del 2001 e dalla L.R. n.19 del 2002.
La SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile.
Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione
di cui all'art.31, commi 1, 2 e 3 del DL. n.104 del 2010.
Art. 76 – Interventi soggetti a Permesso di Costruire (PC)
1. Sono soggetti a Permesso di Costruire i seguenti interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica:
a. gli interventi di nuova costruzione (NC);
b. gli interventi di restauro (RS);
c. gli ampliamenti (A) che comportino un incremento di SUL superiore al
20%;
160
d. gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) con spostamento di sagoma
in attuazione dei Programmi di Recupero degli edifici, previa stipula di
apposito accordo e convenzione con il Comune;
d. gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) da realizzare all’interno degli
Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata
specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968;
e. gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU);
f. i mutamenti di destinazione d’uso (CD) senza opere, qualora comportino
un incremento del CU;
g. i mutamenti di destinazione d’uso (CD) con opere;
h. le opere pertinenziali qualora qualificate come interventi di NC;
i. la collocazione di manufatti quali edicole, chioschi per la vendita di
giornali, e alimenti o bevande ed i dehors;
j) la realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi coperti ad uso privato;
k) la realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi ad uso pubblico;
l) le serre permanenti, di H max. superiore m. 3,00 o SQ maggiore di mq.
50;
m) demolizioni (D) negli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i
quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M.
n.1444 del 1968;
n) opere di urbanizzazione;
o) torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti.
2. Sono altresì subordinate a nuovo Permesso di Costruire le modifiche a
permessi nei casi di cui all’art. 82 o nel caso intervengano variazioni
essenziali di cui all’art. 84 qualora rientranti nell’ambito di applicazione del
presente titolo abilitativo.
Art. 77 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) alternativa
al Permesso di Costruire
1. Sono assoggettati a Denuncia di inizio attività in alternativa al Permesso di
Costruire gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, del DPR. n.380 del 2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino aumento di unità immobiliari (Ui), modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici attuate al di fuori degli
Ambiti Territoriali Unitari corrispondenti alle zone omogenee A di cui al
D.M. n.1444 del 1968.
b) gli interventi di nuova costruzione (NC) ovvero di ristrutturazione
urbanistica (RU) qualora siano disciplinati da piani attuativi (PAU) o
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano161
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in
sede di approvazione dei piani attuativi;
c) Gli interventi di nuova costruzione (NC) in diretta esecuzione del PSC
per i quali è riportata precisa disposizione plano-volumetrica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai
sensi dell'art.16. della L.R. n.19 del 2002.
3. La Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al PC è disciplinata dal REU
mediante l’applicazione degli artt.22 e 23 del DPR. n.380 del 2001.
Art. 78 – Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire
1. La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta da uno
dei soggetti legittimati ai sensi dell'art.11 del DPR. n.380 del 2001, va
presentata allo Sportello Unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali specificati nel successivo
art.79.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato
che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati
ed adottati ed al REU e alle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica, nonché alla
valutazione preventiva, ove acquisita.
3. Lo Sportello Unico comunica entro 10 giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello
Unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e
valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.
5. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
Permesso di Costruire sia necessario apportare modifiche di modesta
entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al
comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di
adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 4.
6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal
Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
162
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le intese, i
concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre
amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato
sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello Sportello
Unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti, della
L. n.241 del 1990, e s.m.i.
8. Il provvedimento finale, che lo Sportello Unico notifica all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile dello Sportello Unico, entro il
termine di 30 giorni dalla proposta di cui al comma 4. Qualora sia indetta
la conferenza di servizi di cui al comma 7, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta in tale sede è, ad ogni effetto,
titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di durata della
consultazione è fissato in 40 giorni.
9. Dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire è data notizia al pubblico
mediante affissione all’albo pretorio e iscritto al relativo registro. Gli
estremi del Permesso di Costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo
abilitativo, del nominativo del committente, del progettista, del D.L., delle
ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, completi
degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle
pubbliche affissioni.
10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dello Sportello Unico non
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di Permesso di Costruire
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 12 e 13.
12. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di Permesso di
Costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
163
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
13. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all’amministrazione comunale, il competente ufficio
comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di
servizi di cui al comma 7. In caso di esito non favorevole, sulla domanda
di Permesso di Costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
14. Il termine per il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi di cui
all'art. 32, comma 4, del DPR. n.380 del 2002 è di 75 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
15. Per i mutamenti della destinazione d’uso (CD) che implichino variazioni
degli standard urbanistici, il rilascio del Permesso di Costruire è comunque
subordinato alla verifica del reperimento degli standard.
Art. 79 – Documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire
1. La richiesta di Permesso di Costruire (PC) è composta dei seguenti atti:
a) domanda indirizzata all’Autorità comunale, presentata presso lo
Sportello Unico, contenente:
- generalità del richiedente;
- numero del codice fiscale o della partita IVA, nel caso si tratti di
Società, del proprietario e del richiedente;
- estremi catastali e ubicazione dell’immobile sul quale si intende
intervenire;
b) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abiliti a richiedere
l’atto di assenso edilizio a norma di legge;
c) elaborati di progetto.
2. Salvo quanto disposto all'art. 78 il rilascio del Permesso di Costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ai sensi
dell’art.76. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecuzione diretta
di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al comma 1, lett. a), deve
essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad
eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto, completo di
computo metrico estimativo e di un apposito capitolato, concordati con gli
uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
3. Gli elaborati di progetto di cui al comma 1 lettera c., da presentare di
norma in duplice copia, oltre alle copie eventualmente da trasmettere agli
enti esterni al Comune per acquisire i necessari atti di assenso comunque
denominati, devono essere ripiegati in formato UNI A4, ed essere privi di
correzioni, abrasioni o riporti.
4. Gli elaborati progettuali sono corredati da una relazione tecnica descrittiva
dell’intervento, completa di calcoli volumetrici, indicazione dei materiali da
164
impiegare e tutto quanto serva per documentare in modo chiaro ed
esaustivo l’opera da realizzare.
5. Per gli interventi da attuarsi su immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n.42
del 2004 ovvero in Ambiti Territoriali Unitari del PSC per i quali è indicata
specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968
laddove sia stata effettuata e proposta, e non ancora completata la
procedura amministrativa di interesse culturale per gli immobili interessati
nonché negli altri casi previsti ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R.
n.19 del 2002, è obbligatorio allegare alla domanda di Permesso di
Costruire apposita relazione contenente le prescrizioni per la
conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo specifico
oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato.
6. Qualora l’intervento in oggetto ponga in essere le condizioni per l’utilizzo
degli incentivi previsti al comma 4 dell’art.7 è necessario attestare la
sostenibilità dell’edificio ai sensi dell’art.12 della L.R. n.41 del 2011.
Restano ferme le disposizioni in merito alla Certificazione energetica
obbligatoria degli edifici di cui al D.lgs. n.192 del 2005 e s.m.i.
7. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere l’indicazione e l’ubicazione
dell’intervento, la firma del soggetto avente titolo ove occorra e la firma ed
il timbro professionale del progettista o dei progettisti, individuando se del
caso il coordinatore referente per l’intera opera, indicando per ognuno
l’incarico ricoperto e il recapito.
8. Gli elaborati di progetto richiesti, quando il tipo di intervento li renda
necessari, sono:
a) planimetria generale, in scala 1:1000, che consenta l’esatta
individuazione dell’area e dell’edificio oggetto dell’intervento, sia ai fini
degli Ambiti del PSC che delle proprietà, nonché dei vincoli di rispetto e
delle distanze comunque denominate, pertinenti all’area oggetto di
trasformazione.
La planimetria generale è corredata dagli estratti delle planimetrie di
Piano utili a definire l’intervento nella scala in cui sono redatte e da
estratto della mappa catastale;
b) rilievo plano altimetrico quotato dello stato di fatto dell’intera area di
intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o
1:200, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e
dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle
infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche
vegetazionali, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni
altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto reale
e normativo del progetto;
165
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
c) rilievo edilizio quotato in scala 1:200 o 1:100 dello stato di fatto degli
eventuali edifici esistenti nell’area oggetto di trasformazione, ovvero
degli edifici oggetto di intervento con l’indicazione dettagliata della
consistenza, dello stato di conservazione e della destinazione d’uso
delle singole parti, con la precisa indicazione della concordanza con lo
stato legittimato da provvedimenti amministrativi pregressi risultanti
dall’Archivio Comunale;
d) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200,
che consenta l’individuazione della sagoma dell’edificio e tutte le
eventuali trasformazioni planimetriche effettuate in funzione
dell’intervento in oggetto con l’indicazione quotata dei confini, delle
caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici, delle
infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi
d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le
altre indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto
di appartenenza; ove la tipologia di intervento lo richieda, la planimetria
generale di progetto è corredata da minimo due sezioni territoriali con
indicazione del profilo altimetrico originario, laddove venga modificato;
e) planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100 della sistemazione del
suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade
limitrofe, con la rappresentazione planovolumetrica dei fabbricati
esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai,
delle pavimentazioni, delle specifiche essenze arboree ed arbustive,
dell’organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti di
manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli
allacciamenti alle reti tecnologiche;
f) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i
livelli non ripetitivi degli edifici, con l’indicazione degli ingressi, delle
funzioni dei singoli locali e della relativa superficie complessiva e
superficie accessoria e indicazione del rapporto di aero–illuminazione;
per interventi sull’esistente, le stesse piante indicheranno
dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire e quelle da
sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);
g) sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da
descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno
di due; per interventi sull’esistente, le stesse sezioni indicheranno
dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire e quelle da
sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);
h) prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici,
con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei
colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti
166
dovranno rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi
sull’esistente gli stessi prospetti indicheranno dettagliatamente le parti
da demolire, quelle da costruire e quelle da sostituire o da consolidare
(con apposite distinte grafie);
i) piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti
tecnologiche all’esterno dell’edificio, la posizione delle macchine e di
ogni tipo di impianto visibile, le canne di smaltimento e di captazione,
gronde, pluviali e discendenti, i contatori e ogni altro elemento tecnico
principale compresa indicazione (anche simbolica) della collocazione
degli apparati di ricezione radio televisiva;
j) particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei
materiali e delle finiture, per gli interventi da eseguirsi su immobili di cui
al comma 5, e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri
elementi a filo strada;
k) per gli interventi da attuarsi negli Ambiti Territoriali Unitari del PSC per i
quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M.
n.1444 del 1968, laddove sia stata effettuata e proposta, e non ancora
completata la procedura amministrativa, di interesse culturale per gli
immobili interessati ovvero negli altri casi previsti ai sensi dell’art.21,
comma 3, della L.R. n.19 del 2002, è obbligatorio allegare alla richiesta
di Permesso di Costruire apposita relazione contenente le prescrizioni
per la conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo
specifico oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato;
l) progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei
casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere
di allacciamento ai pubblici servizi;
m) progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti di cui
al D.L. n.37 del 2008 e la relazione tecnica di cui all’art.125 del DPR.
n.380 del 2001, andranno presentati, rispettivamente, prima del rilascio
del Permesso di Costruire e prima dell’inizio dei lavori.
9. Il progetto deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati,
prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di
specifiche situazioni tutelate dall’ordinamento vigente o al fine di ottenere
specifiche provvidenze o agevolazioni per le quali sono richieste
preventive approvazioni; in particolare, nei casi di seguito
specificatamente indicati, quando il tipo di intervento li renda necessari, il
titolare dovrà inoltre allegare alla richiesta i seguenti documenti integrativi
del progetto:
a) relazione geognostica di valutazione dell’adeguatezza delle condizioni
di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con opere di sicurezza
rispetto al rischio di sismicità, di esondazione e di frana, secondo le
167
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
classificazioni adottate dalle vigenti leggi e piani regionali, anche in
base ad indagini di dettaglio fatte proprie dal Comune;
b) relazione geotecnica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli
usi di progetto, quando esso comporti nuove opere di fondazione o
nuovi carichi su opere esistenti;
c) domanda di autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue, ai
sensi della legislazione vigente in materia, per interventi che comportino
nuovi scarichi fognari di progetto;
d) certificato del requisito di operatore agricolo a titolo principale, per la
costruzione in zona agricola di nuove abitazioni o di ampliamenti di
abitazioni agricole per beneficiare della gratuità del Permesso di
Costruire;
e) modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove
costruzioni e di ampliamenti.
10. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la procedura di
cui all’art.78 ed è corredata dalla medesima documentazione indicata ai
commi precedenti: l’occorrente per la domanda e gli elaborati di progetto
devono documentare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto
all’istanza originaria.
11. È comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, in considerazione
della tipologia e dell’entità dell’intervento per cui si intende ottenere titolo
abilitativo, richiedere ulteriore e distinta documentazione progettuale:
preventivamente con proprio provvedimento volto a disciplinare la
rappresentazione di interventi specifici; direttamente attraverso il
responsabile del procedimento in fase di valutazione preventiva di cui
all’art.85 ovvero nei termini di cui al comma 6 dell’art. 78.
Art. 80 – Disciplina del Permesso di Costruire
1. Il Permesso di Costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente.
2. Il Permesso di Costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di Permesso di
Costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
168
ovvero 5 anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto dall’Amministrazione competente all’approvazione entro un
anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il Presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
5. La Regione disciplina attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di sua
competenza, per il caso di mancato rilascio del Permesso di Costruire
entro i termini di cui all’art.78 del REU.
6. L’eventuale diniego del Permesso di Costruire è formulato dal Dirigente
dello Sportello Unico. Il provvedimento di diniego è sempre motivato e
deve indicare le disposizioni, di legge o del REU, che impediscono il suo
rilascio ed è notificato al richiedente a mezzo raccomandata AR o PEC.
7. Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
8. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata, non può superare i 3 anni dalla data di rilascio del
provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza,
entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con
provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del
permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte
non eseguita.
9. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto
all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l’inizio stesso.
- qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al
Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di
giorni 8 dall’avvenuta variazione.
- per le nuove costruzioni (NC), gli ampliamenti (A) e le recinzioni, il
Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita
visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche,
prima o al momento dell’inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi
capisaldi;
- qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi del
presente comma, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino
alla regolarizzazione amministrativa.
10. I lavori si intendono iniziati, allorché:
169
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
a) per le nuove costruzioni, oltre alla messa a punto del cantiere, siano
realizzati la maggior parte dei lavori di sterro e delle fondazioni in
conformità del progetto;
b) per le modifiche alle opere preesistenti, sopraelevazioni incluse,
allorché sia avvenuta la messa a punto del cantiere e completati i lavori
preparatori di predisposizione degli interventi strutturali a cui è
subordinata la definitiva sistemazione.
11. Alla data di ultimazione dei lavori il titolare del Permesso di Costruire ne
dà comunicazione allo Sportello Unico e presenta, relativamente agli
interventi per cui è richiesta, domanda per il rilascio del certificato di
agibilità di cui all’art. 87.
12. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso per le opere ancora
da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante SCIA ai sensi dell’art. 73 ovvero mediante DIA alternativa al
nuovo Permesso. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
13. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di 3 anni dalla data di inizio.
Per le eventuali variazioni progettuali in corso d’opera di cui agli artt. 82,
83, 84, non riconducibili ai sensi del REU nell’ambito applicativo del
Permesso di Costruire si dovrà procedere ad acquisizione di diverso titolo
abilitativo.
14. Il titolare del Permesso di Costruire deve adempiere a quanto previsto in
merito alla Denuncia di realizzazione dei lavori e relazione a struttura
ultimata di opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica nonché, anche ai fini
dell’ottenimento del certificato di agibilità, in merito all’esecuzione del
collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del DPR. n.380 del 2001.
Lo Sportello Unico provvede di norma a trasmettere tali atti al competente
ufficio tecnico regionale.
Art. 81 – Permesso di Costruire in deroga
1. Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. n.42 del 2004 e delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia.
170
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai
sensi dell’art.7 della L. n.241 del 1990 e s.m.i.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui al presente REU e alle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n.1444 del 1968.
Art. 82 – Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo
1. Le modifiche a Permessi di Costruire, DIA alternativa al Permesso di
Costruire o SCIA, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono
soggette rispettivamente alla presentazione di DIA, SCIA o alla richiesta di
rilascio del Permesso di Costruire qualora riguardino anche una sola
variazione tra quelle definite all'art.84, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed
al comma 2.
2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati se conformi
agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia,
previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di
assenso necessari.
3. In tali casi, il Permesso di Costruire, la DIA o la SCIA costituiscono parte
integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima
della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo
abilitativo originario.
Art. 83 – Variazioni minori in corso d'opera
1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), se
conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed
edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in
corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso (CD)
all’interno del medesimo raggruppamento funzionale (RFO) tra quelli
indicati all’art. 85 e senza aumento del carico urbanistico (CU), ovvero
scostamenti e aumenti di volume (V) e di superficie (SU) fino ai limiti
stabiliti dall'art. 84, comma 1, lettere b), c) e d).
2. La SCIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione
delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei
lavori.
3. La SCIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo.
171
REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
Art. 84 – Variazioni essenziali
1. Sono variazioni essenziali rispetto al Permesso di Costruire alla DIA o alla
SCIA:
a) il mutamento della destinazione d’uso (CD) tra usi appartenenti a
diversi raggruppamenti funzionali (RFO) di cui al Titolo IV ovvero che
comporta una variazione del carico urbanistico (CU);
b) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta
(SQ), al rapporto di copertura (RQ), al perimetro, all’altezza dei
fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di
proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla
localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza;
c) gli aumenti del volume (V) rispetto al progetto del 10% e comunque
superiori a mc. 300, con esclusione di quelli che riguardino soltanto i
volumi accessori ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati del
REU;
d) gli aumenti della superficie utile (SU) superiori a mq. 100;
e) le violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando
non attenga a fatti procedurali;
2. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal Permesso, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 31 e 44 del DPR. n.380 del 2001. Tutti gli altri interventi
sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
3. Ai fini dell’applicazione della norma devono essere considerati sottoposti a
particolari prescrizioni gli immobili per i quali il PSC abbia determinato
l’obbligo di intervenire mediante restauro scientifico e risanamento
conservativo.
4. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano
applicazione ai fini:
a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo
abilitativo;
b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti
all'art. 83;
c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.
5. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono
sulla entità dei volumi accessori, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità immobiliari (Ui).
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Art. 85 – Valutazione preventiva
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione delle
istanze per l’ottenimento dei titoli abilitativi può chiedere preliminarmente
allo Sportello Unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento,
allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato,
contenente i principali parametri progettuali.
2. I contenuti minimi della relazione di inquadramento dell’intervento sono:
- localizzazione;
- categoria d’intervento;
- verifica degli indici urbanistici ed edilizi;
- destinazione d’uso attuale e richiesta;
3. La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico entro 45 giorni
dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione
preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione
presentata.
4. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente
assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di Costruire,
ovvero del controllo della DIA alternativa al permesso o della SCIA a
condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato
nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria
validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani
urbanistici ed al REU.
5. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una
somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune in
relazione alla complessità dell'intervento.
Art. 86 - Comunicazione di fine lavori e Scheda Tecnica Descrittiva
1. L’ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto
nell’atto abilitativo all’esecuzione dei lavori e comunicata al Sindaco entro
15 giorni inviando apposito modello predisposto dal Comune mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, debitamente firmato dal
titolare dell’atto e dal direttore dei lavori.
2. Per ogni immobile oggetto di intervento edilizio alla fine dei lavori deve
essere compilata o aggiornata una scheda tecnica descrittiva, articolata
per le diverse unità immobiliari che lo compongono, sottoscritta da un
tecnico abilitato incaricato dal proprietario o dai soggetti aventi titolo
all’intervento edilizio.
Tale scheda è redatta sulla base di apposito modello predisposto dal
Comune e sottoscritta per gli effetti di cui art. 481 del Codice Penale.
3. La scheda deve essere compilata in duplice copia e deve contenere:
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
a. i dati catastali e urbanistici utili all’esatta individuazione dell’immobile
stesso, con l’eventuale riferimento all’unità edilizia originaria;
b. i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
c. la dichiarazione di conformità ai requisiti generali, tecnologici e igienico
ambientali;
d. nel caso di attività produttive caratterizzate da significative interazioni
con l’ambiente, le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
La scheda dovrà altresì contenere:
e. la dichiarazione di conformità, resa dal professionista incaricato, per gli
effetti dell’art. 481 del Codice Penale, che sono stati regolarmente
effettuati controlli in corso d’opera e finali, prescritti dal REU e che
l’opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti.
Alla scheda tecnica sono allegati:
f. i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previste dalle normative
vigenti.
4. La scheda è documento necessario per il rilascio del Certificato di
conformità e agibilità e dovrà essere compilata all’atto della fine dei lavori
per tutti gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, SCIA o CIL/a.
5. Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è rilasciata a
richiesta dei soggetti aventi titolo.
Art. 87 – Certificato di conformità edilizia e agibilità
1. Il Certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata
corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista
dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed
in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuova costruzione (NC) o ampliamento (A);
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE);
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU);
d) interventi che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2,
il titolare del Permesso di Costruire ovvero il soggetto che ha presentato la
DIA o la SCIA ovvero i loro successori o aventi causa.
4. Per gli interventi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità
del professionista abilitato contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui
all’articolo precedente tiene luogo del certificato di conformità edilizia e
174
agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica è trasmessa
al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
5. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è richiesto per l’intero
intervento indipendentemente dal numero delle unità immobiliari. E’
ammessa anche la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità
parziale per una o più unità immobiliari, quando le parti comuni o di
interesse generale risultino regolarmente costruite, siano rispettate le
condizioni igienico sanitarie atte a garantire la salubrità dei locali, nonché
eventuali specifiche condizioni contenute nei titoli abilitativi.
6. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'art.6 del R.D. n.652 del 1939 e s.m.i.
7. La richiesta del certificato di conformità Edilizia e agibilità deve essere
presentata allo Sportello Unico per l’edilizia entro 15 giorni dalla
comunicazione di ultimazione dei lavori. Deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) ricevuta della richiesta di accatastamento dell’edificio con copia delle
planimetrie presentate all’Agenzia del Territorio;
b) copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati di cui fanno
parte, a seconda del tipo di intervento, i seguenti documenti:
- certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato o
a struttura metallica;
- certificato di conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche per
le opere di rilevante interesse pubblico, oppure autocertificazione ex
art. 25 L. n.64 del 1974 con la quale il direttore dei lavori attesta la
conformità dell’opera al progetto depositato ed alle norme di cui alla
suddetta legge;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale
VV.FF. o copia della dichiarazione di inizio attività presentata al
Comando Provinciale VV.FF.;
- autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del DPR. n.203 del
1988 quando richiesta, ovvero dichiarazione da parte dei soggetti
titolari dell’attività, della sussistenza delle condizioni di poca
significatività dell’inquinamento atmosferico (qualora le attività che si
svolgono sono tra quelle elencate nell’allegato A al DPR. 25/07/1991);
- autorizzazione allo scarico del fabbricato alla fognatura pubblica per
gli insediamenti civili, oppure autorizzazione delle acque reflue
secondo le disposizioni della L. n.319 del 1976, della L.R. n.7 del 1983
e del D.lgs. n.152 del 2006;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
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REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone
architettoniche di cui all’art. 11 del D.M. n. 236 del 1989, L. n.13 del
1989 e L. n.104 del 1992 (in caso di edifici privati: dichiarazione
sostitutiva di notorietà; per gli edifici pubblici o privati aperti al
pubblico: perizia giurata);
- dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea resa ai sensi
della L. n.10 del 1991 e s.m.i. sul contenimento dei consumi
energetici;
- dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea resa ai sensi
della L. n.447 del 1995 e DPCM. 14/11/97 e s.m.i. sulla limitazione dei
rumori, quando trattasi di edifici soggetti;
- dichiarazione dell’installatore, dotato di idonea abilitazione, resa ai
sensi della L. n.46 del 1990 modificata ed integrata sulla conformità
degli impianti tecnologici, comprensiva degli allegati prescritti;
- dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 6 del DPR. n.162 del 1999
redatta dall’impresa installatrice in merito alla sicurezza degli impianti
ascensori oppure esito del collaudo nei casi previsti dall’art. 19 del
sopraccitato DPR.;
- collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione;
- documentazione fotografica del fabbricato per attestazione avvenuta
tinteggiatura;
- ogni altro documento eventualmente richiesto da specifiche norme.
8. Lo Sportello Unico comunica il nominativo del responsabile del
procedimento, il quale può richiedere entro i successivi 30 giorni dalla data
di presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione
dell’amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa
autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma
successivo, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data di
ricevimento degli atti.
9. Il Responsabile dello Sportello Unico, entro 90 giorni dalla richiesta del
Certificato di conformità edilizia ed agibilità ove completa, vista la
documentazione, viste le risultanze dei controlli e dei collaudi, rilascia il
certificato di Conformità edilizia e agibilità.
10. La conformità edilizia e agibilità, si intende assentita qualora, trascorso il
termine di cui al comma precedente pur non essendo stato rilasciato alcun
certificato, non ne venga motivato il diniego. In tal caso la scheda tecnica
tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità.
Art. 88 – Certificato di destinazione urbanistica
1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica può essere formulata
dal proprietario o dal possessore dell’area interessata ovvero dal
professionista da essi incaricato; essa deve indicare le generalità del
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richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare
l’immobile a cui il certificato si riferisce, inoltre in allegato deve contenere
estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di
frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l’immobile
interessato, con la dichiarazione che lo stesso, così come indicato
sull’estratto di mappa, corrisponde nella rappresentazione planimetrica
allo stato attuale.
2. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dall’Autorità comunale
entro 30 giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l’area interessata, in particolare:
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali
è assoggettato l’immobile;
b) l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso
ammesse;
c) le modalità d’intervento consentite;
d) la capacità edificatoria consentita;
e) i vincoli incidenti sull’immobile.
3. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla
data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio nel termine previsto (art.30 del DPR. n.380 del
2001), il certificato di destinazione urbanistica può essere sostituito dalla
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti che attesti l’avvenuta
presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione
urbanistica dell’area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,
ovvero l’inesistenza di questi, e che specifichi, infine, se l’area è
sottoposta o meno a strumento urbanistico attuativo.
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