Rel_Pp2_Regolamento Edilizio e Urbanistico
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COMUNE DI CROTONE Piano Strutturale Comunale Responsabile Unico del Procedimento: Ufficio Piani –settore 4, Comune di Crotone Arch. Elisabetta Dominijanni ______________________________ Assistenza tecnico - scientifica: DIATIC – Università della Calabria Prof. Arch. Paola Cannavò Arch. Giuseppe Bonavita, Ph.D. _____________________________________ Gruppo di Progettazione: Ing. Elisabetta Arena Dott. Agr. Massimiliano Figliuzzi Arch. Sante Foresta Geol. Francesco Palmieri Rel. Pp.2 APPROVATO Regolamento Edilizio e Urbanistico ADOTTATO VISTO INDICE PREMESSA OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO pag. 1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Piano Strutturale Comunale Art. 2 – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Art. 3 – Adozione, entrata in vigore e validità del PSC Art. 4 – Elaborati costitutivi del PSC Art. 5 – Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data di adozione del PSC Art. 6 – Modifiche al PSC ed al REU Art. 7 – Incentivi e deroghe 5 5 6 7 8 9 9 Titolo II - TUTELA DEL TERRITORIO Art. 8 – I vincoli di Tutela Art. 9 – Ambito dei vincoli conformativi Art. 10 – Ambito dei vincoli ricognitivi Art. 11– Beni monumentali e ulteriori beni oggetto di Tutela 12 12 18 25 Titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 12 – Modalità di attuazione del PSC Art. 13 – Intervento diretto Art. 14 – Utilizzo dei POT Art. 15 – Piani Attuativi Unitari (PAU) Art. 16 – Attività edilizia in ambiti soggetti a PAU Art. 17 – Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari Art. 18 – Contenuto e presentazione dei PAU Art. 19 – Perequazione urbanistica Art. 20 – Comparto edificatorio Art. 21 – Interventi edilizi Art. 22 – Interventi di conservazione Art. 23 – Interventi di trasformazione fisica Art. 24 – Interventi di trasformazione funzionale Art. 25 – Interventi di trasformazione edilizia 29 29 29 31 32 33 35 39 41 42 42 44 46 48 Art. 26 – Parametri urbanistici Art. 27 – Parametri edilizi Art. 28 – Norme sulle distanze Art. 29 – Criteri per l’applicazione dell’indice VL (visibilità) 48 51 58 59 Titolo IV - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO Art. 30 – Prescrizioni generali Art. 31 – Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili Art. 32 – Usi specifici compresi nel RFO A: funzioni residenziali Art. 33 – Usi specifici compresi nel RFO B: funzioni produttive Art. 34 – Usi specifici compresi nel RFO C: funzioni industriali Art. 35 – Usi specifici compresi nel RFO D: servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale Art. 36 – Usi specifici compresi nel RFO E: funzioni agricole 61 62 64 65 66 67 69 TITOLO V - DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE Art. 37 – Classificazione e suddivisione del territorio comunale Art. 38 – Territorio Urbanizzato – TU. Art. 39 – Aree soggette a specifiche prescrizioni ambientali Art. 40 – Territorio Agricolo e Forestale (TAF) Art. 41 – Condizioni di insediamento e di intervento nel TAF Art. 42 – Interventi edilizi al servizio della produzione agricola Art. 43 – Interventi edilizi ad uso abitativo nel TAF Art. 44 – Ambiti Territoriali Unitari per il Territorio Agricolo e Forestale (TAF) Art. 45 – Modalità per il Rilascio del Permesso di Costruire nei TAF 72 74 114 114 116 116 117 119 123 TITOLO VI - DISCIPLINA DEI SISTEMI STRUTTURALI URBANI Art. 46 - Definizione (DT) Art. 47 – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti Art. 48 – Realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti Art. 49 – Attrezzature e spazi collettivi Art. 50 – Realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi 124 126 127 128 129 Art. 51 – Cessione delle aree per attrezzature e spazi collettivi Art. 52 – Cessione di aree per dotazioni territoriali: casi di monetizzazione Art. 53 – Contributo di costruzione Art. 54 – Oneri di urbanizzazione Art. 55 – Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione Art. 56 – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza Art. 57 – Infrastrutture per la Mobilità Art. 58 – Parcheggi pubblici e pertinenziali Art. 59 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup) Art. 60 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (Pus) Art. 61 – Parcheggi e autorimesse private di pertinenza delle unità immobiliari che compongono le unità edilizie o edifici (Pp) Art. 62 - Impianti di distribuzione dei carburanti 130 130 131 132 133 134 135 138 138 140 141 144 TITOLO VII - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE Art. 63 - Sportello Unico Art. 64 - Ufficio del Piano Art. 65 - Attività edilizia libera Art. 66 - Comunicazioni e titoli abilitativi Art. 67 - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) Art. 68 - Disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) Art. 69 - Verifiche a seguito della Comunicazione di Inizio Lavori Art. 70 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Art. 71 - Disciplina Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Art. 72 - Controllo sulle opere eseguite con PAS Art. 73 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Art. 74 - Disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Art. 75 - Controllo sugli interventi edilizi soggetti a SCIA Art. 76 - Interventi soggetti a Permesso di Costruire (PC) Art. 77 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) alternativa al Permesso di Costruire Art. 78 - Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire Art. 79 - Documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire Art. 80 – Disciplina del Permesso di Costruire Art. 81 – Permesso di Costruire in deroga 146 146 146 147 149 152 152 153 154 155 156 158 160 161 162 163 165 169 171 Art. 82 – Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo Art. 83 – Variazioni minori in corso d'opera Art. 84 – Variazioni essenziali Art. 85 – Valutazione preventiva Art. 86 - Comunicazione di fine lavori e Scheda Tecnica Descrittiva Art. 87 – Certificato di conformità edilizia e agibilità Art. 88 – Certificato di destinazione urbanistica ALLEGATO I omissis* NORME IGIENICO SANITARIE, FUNZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE DELL’EDIFICATO ALLEGATO II omissis* REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE * allegati al Documento Definitivo 172 172 173 174 174 175 178 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone PREMESSA OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO L’attuazione delle scelte di Pianificazione territoriale del Comune di Crotone è determinata sulla base dei contenuti di tre strumenti principali: - La Relazione di Pianificazione e Programmazione, nella quale sono descritti gli indirizzi programmatici e gli obiettivi prestazionali che la strategia di governo del territorio deve perseguire: il documento fissa le caratteristiche iniziali dello scenario ambientale di Piano e prefigura lo scenario territoriale desiderato, risultante dalle analisi di sostenibilità preliminari alla formazione del PSC. Il processo utilizzato, basato sul modello “as-is” e “to-be”, limita il ricorso a decisioni deterministiche e progettuali nella formazione del quadro strategico legando, di fatto, quest’ultimo al raggiungimento di obiettivi connessi agli effetti determinati sull’ambiente naturale e antropizzato dalle condizioni di trasformabilità del territorio, con particolare riguardo dalla tipologia di soluzioni adottate nel contesto ambientale. Tale ultimo aspetto oltre a rimarcare la differenza tra la precedente conformazione del Piano Regolatore rispetto alla natura del Piano Strutturale è decisiva affinché lo strumento di governo del territorio possa esprimere la sua efficacia nel tempo e possa adattarsi in modo resiliente alla modificazione degli scenari territoriali e socio economici globali. - Il Regolamento Edilizio e Urbanistico, a cui compete la disciplina generale delle parti del Territorio Urbano strutturato e del Territorio Agricolo e Forestale. Nel REU allegato al PSC di Crotone gli obiettivi delle strategie di pianificazione sono riferite alle caratteristiche ed alla casistiche rinvenibili nel territorio e declinate in norme, prescrizioni, procedure e limitazioni che insieme alla regolamentazione delle attività di trasformazione del territorio perseguono gli obiettivi di natura qualitativa fissati dal PSC. Il REU specifica gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce la disciplina degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, delle modalità di monetizzazione delle dotazioni territoriali. Definisce le grandezze urbanistico-edilizie e le relative modalità di calcolo delle procedure urbanistico-edilizie, la modalità di distribuzione della Capacità Edificatoria nonché dei criteri di progettazione della città pubblica e dell’edificato secondo criteri di sostenibilità e sicurezza. - Gli Elaborati grafici allegati Piano, che operano in sinergia con il REU in modo da localizzare spazialmente l’Ambito di applicazione delle regole, delineano inoltre lo schema delle trasformazioni fisiche dei sistemi strutturali 0 necessari al funzionamento del territorio ed alla costruzione degli scenari di Piano. Il presente testo normativo organizza in sette parti i contenuti della disciplina urbanistico - edilizia ed in aggiunta reca in allegato, nella versione definitiva, due volumi contenenti norme tecniche e costruttive. - il Titolo I individua obiettivi e competenze del REU, ruolo e funzioni dello strumento in relazione con la riforma del sistema di pianificazione della LR. n.19 del 2002. - nel Titolo II sono evidenziate le condizioni limitanti presenti nel territorio del comune di Crotone. Sono in particolare distinte aree e beni tutelati per il valore storico, culturale, paesaggistico e monumentale e le porzioni di territorio oggetto di vincoli riguardanti la protezione del suolo, dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini. - il Titolo III contiene gli strumenti normativi e metodologici preposti all’attuazione degli interventi di trasformazione regolamentati dal Piano. - il Titolo IV definisce e classifica le destinazioni d’uso ammesse nel territorio in funzione dello scenario prefigurato dal Piano e della compatibilità delle stesse. Disciplina inoltre le modalità di mutamento di usi e funzioni per suoli e fabbricati. - il Titolo V classifica il territorio comunale rispettivamente in aree Urbanizzate e Territorio Agricolo e Forestale. Disciplina gli interventi ammessi e le modalità di attuazione del Piano negli Ambiti territoriali Unitari individuati nel REU e perimetrati negli elaborati grafici allegati al PSC. Specifica, per ogni partizione di Ambito, un articolato disciplinare di dettaglio, differenziato per interpretare al meglio il complesso normativo, urbanistico e ambientale rinvenibile nelle differenti porzioni del territorio comunale. - il Titolo VI regola le modalità di attuazione dei sistemi strutturali territoriali. Disciplina in particolare la tipologia di attrezzature e degli elementi della città pubblica nonché le quantità di dotazioni territoriali e gli standard di qualità e funzionalità che tutte le opere di interesse collettivo devono soddisfare. - nel Titolo VII è definito il quadro delle procedure a cui devono attenersi i processi urbanistico-edilizi, con specifico riferimento all'attività edilizia e alla trasformazione dello spazio pubblico. Sono in particolare individuati gli interventi e le opere cui le procedure si riferiscono, i soggetti legittimati, gli adempimenti richiesti ai soggetti promotori degli interventi nelle diverse fasi, i documenti richiesti, le forme di controllo, le sanzioni previste. Gli allegati al REU definitivo sono composti da due volumi, nel primo sono contenute norme specifiche in merito alla qualità ambientale dell’edificato, comprese prescrizioni riguardanti il decoro e l’armonizzazione del costruito e dell’arredo urbano. Il secondo documento descrive i requisiti tecnici delle 1 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone opere edilizie con riferimento alle normative di settore ed ai requisiti tecnici e prestazionali che i fabbricati e gli impianti tecnologici e costruttivi devono soddisfare. OPERATIVITÀ DEL REU Il REU in sinergia con gli altri strumenti che compongono il Piano costituisce il riferimento normativo per il governo del territorio. Il suo contenuto conferisce valore regolamentare a norma di legge agli indirizzi programmatici delineati nella Relazione di Pianificazione e Programmazione e a sua volta si avvale degli elaborati Grafici di Piano per localizzare e delimitare gli Ambiti di applicazione delle norme. Il REU di Crotone è strutturato per perseguire con la maggiore efficacia e comprensibilità gli obiettivi programmatici del PSC. L’articolato normativo premette una regolamentazione generale e di principi, opzionalmente valida in tutto il territorio comunale distinguendo tra due modalità di attuazione del Piano: Il Piano Attuativo Unitario (PAU) introdotto dalla LR.n.19 e l’intervento diretto con o senza convenzione. I principi di base che regolano l’applicazione di tali strumenti, sono ampiamente sedimentati nella normativa giudico-amministrativa per cui il ricorso all’attuazione indiretta è per lo più prescritta nei casi in cui l’intervento di trasformazione edilizia del territorio debba recare con se interventi di urbanizzazione primaria e secondaria della città è pertanto limitata dal PSC alle sole aree di trasformazione che ne risultano sprovviste. L’intervento diretto, trasforma invece porzioni di territorio intercluse nel tessuto urbano o comunque poste in diretta prossimità con le opere di urbanizzazione. E’ utilizzato per lo più nella forma convenzionata, attraverso cui il proponente è chiamato a partecipare alla costruzione della città pubblica: componente strutturante di cui il sistema urbano crotonese è estremamente carente. Il Regolamento definisce gli interventi e le procedure che di seguito sono approfondite nella Disciplina del Territorio Comunale. Le regole elaborate per ciascun Ambito Territoriale fanno infatti riferimento alla Disciplina degli Interventi di Trasformazione per specificare la tipologia di usi e azioni consentite, i parametri urbanistici da considerare e i titoli abilitativi richiesti. La combinazione di questi fattori è strumentale al raggiungimento degli Obiettivi Prestazionali individuati per ogni partizione d’Ambito. Gli Ambiti Territoriali Unitari si riferiscono a porzioni di territorio urbano, omogeneo per caratteristiche fisiche, ambientali e funzionali, e caratterizzate da uno status normativo e di diritto il più possibile uniforme. Il REU opera su contesti conformati da strumenti di pianificazione precedenti e anche piuttosto recenti i quali conservano in alcuni casi una validità 2 giuridica formale che gli conferisce ancora presupposti di legittimità. Per tale motivo uno degli obiettivi chiave che ha guidato la formazione del PSC ha riguardato l’armonizzazione delle regole con lo stato di diritto esistente nonché con la normativa sovraordinata allo scopo di riprodurre un effetto sinergico rispetto agli orientamenti di sviluppo già impressi. In base a tale determinazione per ogni Ambito si predispone un sistema di azioni e provvedimenti concepiti in ottica migliorativa rispetto alle condizioni ambientali ed alle differenti occorrenze determinatesi in sede di attuazione del documento previgente: non di rado, le aspettative dei cittadini e dei privati proponenti non hanno trovato corrispondenza con quanto prefigurato dalle scelte di pianificazione succedutesi nel tempo. Il REU, senza intaccare i diritti acquisti, restituisce all’iniziativa privata le potenzialità di trasformazione del territorio indirizzandola con regole chiare ma flessibili e mediante disposizioni normative in grado di stimolare un rinnovamento coerente e sostenibile del tessuto urbano. Una efficiente gestione delle capacità edificatorie assentibili diviene il fulcro su cui fanno leva le azioni riformatrici di una politica di sviluppo urbano improntata al contenimento del consumo di suolo, alla costruzione della città pubblica ed all’incremento dei fattori di resilienza ambientale. In tal senso alcune importanti disposizioni integrate nelle prescrizioni di Ambito rielaborano il concetto di perequazione dei diritti edificatori alfine di incentivare un processo di concentrazione sostenibile delle quantità edilizie in aree logisticamente più idonee e ambientatemene meno impattanti. Si tratta di un modello di perequazione ambientale che opera una distribuzione bilanciata delle quantità edilizie, potenzialmente estensibile a tutto il territorio di completamento urbano, che quindi rimane “aperto” alla introduzione di ulteriori fattori e variabili di natura ecologica e produttivo-agricola in grado di agire attivamente sui criteri di modellazione geometrica delle superfici urbanizzate e sulla quantificazione del carico urbanistico ammissibile. 3 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Piano Strutturale Comunale Il Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui all’art.20 della L.R. n.19 del 23 aprile 2002, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che riguarda tutto il territorio comunale con il quale il Comune di Crotone definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, promuove gli obiettivi di sostenibilità di cui all’art.1 della L.R. n.41 del 2001, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione, gli indirizzi e le prescrizioni espresse dal Quadro Territoriale Regionale (QTRP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Art. 2 – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Il presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) che, ai sensi dell’art.21 della L.R. n.19 del 2002, è annesso al PSC, costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano Generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile. Il REU è annesso al PSC ed in conformità agli obiettivi prestazionali e programmatici stabiliti nel Documento di Programmazione e Pianificazione, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce: a) le modalità d’intervento negli Ambiti Territoriali Unitari definiti dal Piano; b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti; d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti; e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente; f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all’art.54 della L.R. n.19 del 2002. 4 Art. 3 – Adozione, entrata in vigore e validità del PSC 1. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’approvazione e dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art.27 della L.R. n.19 del 2002. 2. Dalla medesima data, cessa di avere applicazione ogni disposizione, atto deliberativo, circolare o altro atto comunale comunque denominato di natura regolamentare, che abbia ad oggetto la materia disciplinata dal presente REU e/o che risulti con esso incompatibile. 3. Il Consiglio Comunale adotta il PSC ai sensi dell’art.27, comma 4 della L.R. n.19 del 2002, successivamente a quanto previsto dall’art. 27 commi 2 e 3 e dall’art.10 comma 4 della suddetta Legge. 4. Dalla data di adozione del presente REU e fino alla sua entrata in vigore trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art.60 della L.R. n. 19 del 2002. 5. Al tal fine l’amministrazione comunale: a) sospende ogni determinazione in merito all’approvazione di tutti gli atti amministrativi o strumenti di pianificazione urbanistici o settoriali che siano in contrasto con le previsioni del presente REU adottato o tale da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione; b) sospende ogni determinazione in merito alle domande di Permesso di Costruire e alle domande di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, di cui al DPR n.160 del 2010, che siano in contrasto con le previsioni del presente REU; c) notifica al soggetto che ha presentato Denuncia di Inizio Attività o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in contrasto con le previsioni del presente REU, l’ordine motivato di non effettuare ovvero di interrompere il previsto intervento; d) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato, l’eventuale contrasto con il presente REU adottato, assumendo le conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche o integrazioni. 6. È fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda di Permesso di Costruire o la Comunicazione Unica di cui al DPR. n.160 del 2010 alle previsioni del presente REU adottato, ovvero di ripresentare la Denuncia di Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità al medesimo REU adottato. 7. Ogni altra amministrazione pubblica operante nel territorio comunale è tenuta a non pregiudicare e a non rendere più gravosa l’attuazione del 5 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone REU adottato, astenendosi dall’assumere determinazioni in contrasto con le sue previsioni. 8. Eventuali norme urbanistiche statali o regionali che dovessero subentrare dopo l’approvazione del presente Regolamento, qualora in contrasto con esso, si intendono prevalenti e devono essere recepite con atto aggiuntivo di conformazione, senza che ciò costituisca variante al REU. Art. 4 – Elaborati costitutivi il PSC Definitivo Rel. QC.1 QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE Tav. QC.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE Tav. QC.2 INQUADRAMENTO NELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA Tav. QC.3 BASE CARTOGRAFICA Tav. QC.4 PIANFICAZIONE COMUNALE VIGENTE Tav. QC.5 QUADRO STRUTTURALE E MORFOLOGICO Tav. QC.6 QUADRO VINCOLISTICO E DELLE TUTELE Rel. PP.1 RELAZIONE DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Tav. PP.2 MASTERPLAN Rel. PP.3 REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO Tav. PP.4 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO Tav. PP.5 AMBITI TERRITORIALI UNITARI Tav. PP.6 SCHEMA STRUTTURALE TERRITORIALE Rel. SA.1 STUDIO AGROPEDOLOGICO Tav. SA.2 PEDOLOGIA Tav. SA.3 USO REALE DEL SUOLO Tav. SA.4 CAPACITÀ D’USO REALE DEI SUOLI Tav. SA.5 POTENZIALITÀ PRODUTTIVE Tav. SA.6 ZONAZIONE AGRICOLA Rel. SG.1 STUDIO GEOMORFOLOGICO Tav. SG.2 GEOLITOLOGIA Tav. SG.3 VINCOLI PAI Tav. SG.4 GEOMORFOLOGIA E FRANOSITÀ Tav. SG.5 PERMEABILITÀ Tav. SG.6 PENDENZE Tav. SG.7 POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE Tav. SG.8 MICROZONAZIONE SISMICA Tav. SG.9 FATTIBILITÀ GEOLOGICA Tav. SG.10 INDAGINI 6 Tav. SS. 1 ZONAZIONE ACUSTICA ED ELETTROMAGNETICA Rel. VA.0 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE Rel. VA.1 RAPPORTO AMBIENTALE Rel. VA.3 VALUTAZIONI DI INCIDENZA Rel. VA.4 SINTESI NON TECNICA Art. 5 – Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data di adozione del PSC 1. I Permessi di Costruire, le Denunce di Inizio Attività e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate prima della data di adozione del PSC, ancorché in contrasto con le previsioni dello stesso, mantengono la propria efficacia purché i lavori previsti vengano ultimati nei termini fissati dagli stessi titoli abilitativi e dalla legge, comunque entro e non oltre mesi trentasei dalla data di entrata in vigore del PSC e del presente REU. 2. Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di Recupero, convenzioni ed accordi di pianificazione a supporto di interventi diretti, ecc.) approvati nei modi di legge, alla data di adozione del PSC, nel rispetto del PRG previgente, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di approvazione e dalla legislazione in materia comunque non oltre i 10 anni dalla loro formazione. In particolare, per detti strumenti restano confermate le condizioni di intervento ed i parametri urbanistici ed edilizi previsti per la loro attuazione fino allo scadere dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Allo scadere di tale termine le aree saranno assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia del PSC adottato e alle eventuali prescrizioni particolari. 3. Nel caso di previsioni del PSC e del REU difformi rispetto ai contenuti degli strumenti attuativi di cui al comma precedente, le stesse possono intendersi operanti a far tempo dalla scadenza di validità di tali strumenti. 4. Per i piani particolareggiati approvati ed in corso di attuazione alla data di adozione del PSC e del REU e fino alla scadenza della loro validità, possono essere approvate varianti di assetto interno che non modifichino le quantità complessivamente edificabili e la dotazione di aree standard dello strumento preventivo oggetto di convenzione attuativa se non in conformazione alle disposizioni del PSC. L’Amministrazione, laddove ravvisi, direttamente con proprio provvedimento o, se del caso, all’esito di accordo di programma ai sensi 7 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone dell’art.15 della L.R. n.19 del 2002, ovvero ancora all’esito di positiva valutazione di proposta formulata ai sensi dell’art.1 comma 19 del D.lgs. n.152 del 2008 così come recepito dal D.lgs. n.163 del 2006, la sussistenza di un rilevante pubblico interesse per la comunità locale, avrà facoltà di adottare e approvare varianti ai piani attuativi di iniziativa pubblica approvati e in corso di attuazione alla data di adozione del PSC, varianti aventi quale possibile contenuto, oltre a quanto previsto alla prima parte del presente comma, un incremento della capacità edificatoria delle aree comprese nel comparto di piano attuativo e una modifica o una estensione delle destinazioni d’uso previste dal medesimo PAU. 5. Dette varianti ai piani attuativi dovranno rispettare le procedure previste dalla L.R. n.19 del 2002 per i PAU. Art. 6 – Modifiche al PSC ed al REU Le prescrizioni del PSC e dell’annesso REU e il loro campo di applicazione possono essere modificati solo in modo esplicito ed attraverso la variante generale o parziale al PSC comprensiva di modificazioni al REU. Nei confronti del REU, la variante deve indicare espressamente le norme che intende modificare o della quale si intende limitare il campo di applicazione e deve riportare, in allegato, il testo coordinato della versione modificata del REU. Nelle prescrizioni di Ambito di cui al successivo Titolo e con rimando ad appositi grafismi negli Elaborati di Piano si evidenzia la presenza di aree o porzioni di esse che in virtù dell’attuazione delle presenti norme subiscono un’automatica riclassificazione in altro Ambito. Tale processo non reversibile, in quanto definito e regolamentato dal presente REU non costituisce variante ma attua il disegno di un Piano Strutturale a “geometria variabile” esplicitamente finalizzato al continuo recepimento di soluzioni in grado di garantire un minor consumo di suolo. Art. 7 – Incentivi e deroghe 1. L’attività edificatoria e gli interventi di trasformazione in deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e/o di rilevante interesse socio-economico previa deliberazione del Consiglio Comunale, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n.42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme degli strumenti urbanistici generali 8 3. 4. 5. 6. ed attuativi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n.1444 del 1968. Il REU introduce in appositi Ambiti di cui al Titolo V, indici di utilizzazione territoriali (UT) differenziati e premiali come incentivazione alla concentrazione di capacità edificatorie (CE) in comparti anche non contigui, purché i comparti di trasferimento vengano contestualmente acquisti al patrimonio indisponibile del comune per opere di pubblica di utilità o riclassificati nel territorio agricolo qualora esprimano potenzialità di sviluppo agro-naturalistico o sono già asserviti a tale uso. Al fine di migliorare la qualità tecnologica, di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici e con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito, in attuazione del PSC, il recupero a fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati in merito a quanto disposto dall’art. 49 della L.R. n.19 del 2002 e dall’art. 11 della L.R. n.41 del 2011 per le finalità promosse da tale legge. Ai fini dell’art. 53 bis della L.R. n.19 del 2002, anche in deroga a quanto disposto dal REU, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, si applicano le “Norme per l’abitare sostenibile” definite dalla L.R. n.41 del 2011. Il presente REU prevede, in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico e dalle linee guida per la valutazione della sostenibilità degli edifici di cui all’art.10 della L.R. n.41 del 2011, gli incentivi opzionali previsti dall’art.12, comma c, della suddetta legge, nella seguente misura: - incremento di SU del 20% per interventi di nuova costruzione (NC) e di ampliamento (A), di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (RE) che hanno come obiettivo la classificazione dell’edificio in classe energetica A e per il quali è rilasciata certificazione di sostenibilità di cui all’art. 9 della L.R. n.41 del 2011; - incremento di SU del 15% per gli interventi di nuova edificazione (NC) e di ampliamento (A), di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (RE) che hanno come obiettivo la classificazione dell’edificio in classe energetica A; - incremento del 10% per gli interventi di ampliamento (A), di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (RE) che hanno come obiettivo la classificazione dell’edificio in classe energetica B; Gli incentivi previsti dal precedente comma 4 sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali. 9 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 7. Ai sensi dell’art.37 bis della L.R. n.19 del 2002, il Comune, anche su proposta di operatori privati, può individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio. Per le suddette finalità il Comune può approvare Programmi di Recupero degli edifici, che possono prevedere il rifacimento delle volumetrie mediante interventi di ristrutturazione edilizia (RE) anche con demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), pervenendo allo spostamento di sagoma nella medesima area o in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazione primaria e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi. Gli interventi consentiti in attuazione dei suddetti programmi nonché la possibilità di prevedere misure premiali e incentivi sono subordinate alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 37 bis della L.R. n.19 del 2002. 10 TITOLO II – CONDIZIONI LIMITANTI Art. 8 – Tutela attiva del territorio Il PSC recepisce ed integra le prescrizioni derivanti da vincoli di tutela e salvaguardia del territorio come parte strutturante della pianificazione comunale con l’obiettivo di conformare il processo di attuazione delle prescrizioni urbanistiche e degli usi del suolo secondo il duplice obiettivo della salvaguardia dal rischio idrogeologico e della piena inclusione dei beni di interesse culturale, paesaggistico e ambientale nel tessuto urbano e socio economico. Per tale ultimo fine sono inclusi negli strumenti di attuazione del PSC i piani di gestione dei siti, ove presenti, ed è promossa l’attività di copianificazione e gli interventi finalizzati alla creazione di una rete regionale dei beni culturali e ambientali di cui all’ art.17 Tomo 4 del QTR/p. Art. 9 – Ambito dei Vincoli conformativi Il PSC individua e perimetra le aree sottoposte a vincoli che gravano su un particolare oggetto territoriale allo scopo di non compromettere le funzioni di un altro oggetto che riveste interesse pubblico. Con tale espressione si indicano tutte quelle aree in cui per un superiore interesse pubblico, in esecuzione di specifiche norme, l’attività edilizia e di trasformazione in genere è soggetta a particolari limitazioni. Sono tutti vincoli indiretti e per la quasi totalità di carattere inibitorio ove si determinino particolari condizioni di rischio indotte dalla prossimità ad aree sensibili dalle quali possono scaturire pericoli e per la salute e la sicurezza in ordine alla presenza di rischi ambientali e di natura idrogeologica. AREE SOGGETTE A VINCOLO 1. Categorie di Vincoli ambientali 2. Categorie di Vincoli paesaggistici 3. Fasce di rispetto 1. Categorie di vincoli ambientali A) Acque pubbliche in presenza delle quali si dispone l’inedificabilità assoluta per una profondità di 10 mt. dalle sponde o piede degli argini, 4 mt per piantagioni di alberi, siepi e movimento di terreno. Ai sensi dell’art.96, comma.1, lett f) del R.D.523/1094 e riportato alla lettera a) art. 25 del QTRP. 11 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone B) Fasce di rispetto da pozzi e sorgenti determinate con criterio geometrico: consiste nel prefissare le dimensioni delle aree di salvaguardia, a prescindere da eventuali considerazioni di carattere tecnico. Di norma è adottato per la delimitazione della zona di tutela assoluta con almeno 10 mt di raggio dal punto di captazione”, e della zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali: 200 mt. di raggio, rispetto al punto di captazione o di derivazione. Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento e le attività di cui all’art. 94, comma 4 del D.lgs. n.152/2006. C) Per le Discariche di RSU, fascia di rispetto pari a 1000 mt. dai centri abitati, con deroghe rispetto alle case isolate. Per le discariche di rifiuti speciali, fascia di rispetto di almeno 2000 mt. dai centri abitati mentre la distanza da funzioni sensibili: scuole, ospedali e altre strutture sensibili deve essere di almeno 1000 mt. Ai sensi del D.lgs. 36/2003 in Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del D.L. 208/2008, convertito con L.13/2009: - Discariche di Tufolo e Farina. D) Salvaguardia da area SIN in funzione di ulteriori Aree individuate in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali, come disposto dal D.M. 468/0, dalla L.179/2002 e dal D.M. Ambiente, 26.11.2002 - Sito di Interesse Nazionale: ex Montedison e Pertusola. 2. Categorie di Vincoli paesaggistici A) Zone di rispetto delle cose d’interesse artistico e storico: tali zone sono determinate dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali al fine di evitare che sia in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. In tali zone l’attività edilizia, oltre a rispettare le prescrizioni contenute nel provvedimento che determina la zona stessa, dovrà essere sottoposta al visto della competente Sovrintendenza; Art. 21 comma 1° L. 1089/1939. 12 3. Fasce di rispetto A) Fascia di rispetto dal demanio marittimo anche dal ciglio dei terreni elevati sul mare per una distanza di 30 mt. Ai sensi dell’Art. 55 Codice della Navigazione, R.D.327/1942 L’esecuzione di nuove opere è subordinata all’autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima. La predetta autorizzazione non è richiesta quando la costruzione sui terreni prossimi al mare è prevista in Piani Regolatori o Piani Particolareggiati delle Spiagge, già approvati dalla Autorità Marittima. Si deve intendere per “nuova opera” tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare a tutte le esigenze durevoli di chi ne ha la disponibilità. B) Zone di rispetto dalle opere militari determinate con decreto del comandante militare competente per territorio ai sensi della L. 898/1976, e relativo regolamento approvato con D.P.R. 780/1979 e s.m.i. C) Fascia di rispetto alle attrezzature cimiteriali. E’ vietato costruire nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 mt. dal perimetro del cimitero stesso. Deroghe a tale distanza e a questi divieti sono stati portati dall'art. 28 della legge n.166 del 2002 per i cimiteri inglobati nel tessuto urbano. Le modifiche interessano le dimensioni del vincolo cimiteriale, che rimane di 200 mt, ma che consentirà all'interno di tale fascia interventi più ampi: non si avranno più divieti estesi all'attività di rimessaggio di roulottes, a parcheggi progettati secondo la legge Tognoli, ai manufatti interrati, alle pertinenze, a silos metallici. Non sono più vietate le ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione, con variazione di sagoma e destinazione d'uso. Ciò che prima era ammesso solo in limitati casi, cioè costruzioni di esiguo volume in fasce di rispetto, non residenziali, recinzioni, riporti di tema, campi sportivi di modeste dimensioni, deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili è consentito. Allo stesso modo attrezzature sportive, impianti tecnici e serre potranno essere realizzate, comunque lasciando sempre una zona di rispetto con raggio di 100 mt. per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; Regolamento riportato all’ Art. 338 del TU delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 803/1990 e, D.P.R. 285/1990. D) Distanza di Prima Approssimazione e fascia di rispetto dagli elettrodotti e dalle cabine elettriche ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003 e del D.M. 29/06/2008: la Distanza di Prima Approssimazione fornisce un indicazione 13 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone di massima a cui possono riferirsi gli enti territoriali e i progettisti per definire l’edificabilità dei siti in presenza di impianti elettrici; nei casi in cui gli edifici di nuova progettazione non rispettassero tale DPA, si deve calcolare con precisione la Fascia di Rispetto, per determinare l’avvicinamento minimo degli stessi dalle parti attive degli impianti elettrici nel caso specifico. Nella fascia di rispetto dagli elettrodotti non possono essere previste destinazioni d’uso che comportino una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere. Le aree ricadenti entro tali fasce di rispetto, ai fini della destinazioni d’uso possibili, sono assimilate agli usi previsti per la sottozona agricola E5. E) Fasce di rispetto ai metanodotti ai sensi del D.M. 24.11.1984 e s.m.i. D.M. 17.04.2008; Le distanze minime di sicurezza dai fabbricati dalle condotte, sono determinate in base alla tipologia delle stesse, alla pressione massima di esercizio, al diametro della condotta e alla natura del terreno. F) Distanza dagli aerogeneratori Ogni aerogeneratore deve rispettare una distanza, con un minimo 500 mt. dalla più vicina unità permanentemente abitata, regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano, tale da soddisfare il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la L.n. 447/1995. Il punto dal quale deve essere misurata la distanza di 500 mt. corrisponde al centro torre dell’aerogeneratore. L’istallazione è soggetta VIA per i grandi impianti eolici come riportato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 30 gennaio 2006, n. 55. G) Fascia di rispetto dalla linea ferroviaria: lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980. È vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni ad una distanza minore di 6 mt. dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di 2 mt. dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. 14 Le distanze potranno essere diminuite di 1 mt. per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di 1,50 mt. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4 mt. non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di 2 mt. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino all'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato. Tale distanza non potrà mai essere minore di 3 mt. anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda. Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di 50 mt. dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Art.49 D.P.R.753/1980. H) Fascia di rispetto dalla strada: il Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., e relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto Presidente Repubblica 26 aprile 1993 n. 147 e s. m. i.), stabilisce fasce di rispetto stradale, finalizzate a mantenere condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli; tali fasce sono soggette ai vincoli di seguito specificati. Le fasce di rispetto sono destinate alla tutela e all'ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Al fine dell'applicazione del Codice della strada alle strade pubbliche è associata una fascia di rispetto all'interno della quale non sono ammessi gli interventi NC e l’ampliamento di fabbricati nel lato prospiciente il fronte stradale. L'ampiezza della fascia è determinata in ragione della classificazione delle strade e della loro inclusione nel centro abitato; l’ampiezza della fascia si calcola a partire dal confine stradale, come definito al punto 10 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 285 del 1992: "limite della 15 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è stabilito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea". In funzione della classificazione delle strade l'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere uguale a: Extraurbano (TAF) Urbano (TU, TDU) Classificazione m m A - Autostrade 60 30 B - Strade extraurbane 40 20 principali C - Strade extraurbane 30 10 secondarie D - Strade urbane di PSC (7 m) scorrimento E - Strade urbane di PSC (5 m) quartiere F - Strade locali 20 PSC (5 m) (provinciali) F - Strade locali 10 PSC (3 m) (comunali e vicinali) Nelle intersezioni a raso, sia interne che esterne ai centri abitati, alle fasce di rispetto deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo aventi due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di assenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m. 6,00. Per l'impianto di siepi e piantagioni, recinzioni in rete metallica, ecc. Nelle fasce di rispetto stradale, valgono le disposizioni particolari del Codice della Strada e il suo Regolamento di applicazione. 16 Art. 10 – Ambito dei Vincoli ricognitivi Il PSC individua e perimetra le aree vincolate che includono categorie di beni non indennizzabili per effetto del vincolo in quanto espressione di un interesse collettivo, sia che il bene sia pubblico o che sia privato. I seguenti vincoli possono essere tutori o inibitori ovvero riportare entrambi i contenuti. Il contenuto esatto del vincolo e delle categorie di beni vincolati è determinato con il Decreto di Vincolo, dal D.lgs. 42/2004, dal D.lgs. 152/2006 o dal QTR/P nonché da altre normative di settore, le quali costituiscono riferimento e indirizzo rispetto alla natura del bene vincolato, alla sua tutela, alla sua valorizzazione e alla salvaguardia della sicurezza delle persone e dell’ambiente. I vincoli ricognitivi sono per lo più vincoli diretti in quanto riferiti al bene in oggetto, in alcuni casi possono avere un’estensione ed un carattere indiretto di durata temporanea, come ad esempio nel caso delle aree archeologiche, laddove si rendano necessarie indagini tese ad accertare la reale estensione del bene da vincolare. L’ente preposto alla gestione del vincolo è chiamato a determinarsi rispetto ai procedimenti e alle azioni che interessano direttamente o indirettamente il bene nell’applicazione del vincolo tutorio ovvero nell’esecuzione del vincolo inibitorio. In quest’ultimo caso sebbene ci si riferisca alle attività di trasformazione, in genere sono ammessi, oltre ad ogni azione rivolta alla conservazione del bene, anche interventi straordinari in caso di eventi e circostanze che costituiscono rischio per l’integrità del bene stesso e per la sicurezza. AREE SOGGETTE A VINCOLO RICOGNITIVO 1. Categorie di vincoli paesaggistici 2. Categorie di vincoli ambientali 3. Categorie di vincoli archeologici 4. Categorie di vincoli per la sicurezza e la difesa del suolo 5. Beni monumentali e ulteriori beni oggetto di tutela 6. Categorie di vincoli paesaggistici 7. Categorie di vincoli ambientali 8. Categorie di vincoli archeologici 1. Categorie di vincoli paesaggistici A) Vincolo paesaggistico per i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare ai sensi della lettera a) dell’ art. 142 del D.lgs.42/2004. 17 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone B) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001 e aree assimilate a boschi di cui ai commi 2 e 6 dell'art.2 del D.lgs. n.227/2001: tali aree sono oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico. Ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione. Il vincolo paesaggistico è determinato ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art.142 del D.lgs.42/2004 e degli artt.17 e 20 del R.D.3267/1923, e riportato alla Lettera b art. 25 del QTRP. C) Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto tutelata con Decreto del 26/5/2009 e dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” attraverso cui si attuano le prescrizioni del D.M. 19/02/2002 “Modifica del D.L. 27/12/1991, istitutivo della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto”. Sono individuate tre zone di Riserva Integrale, corrispondenti ai tratti di mare circostanti Capo Colonna e Capo Cimiti, e al tratto di mare antistante Capo Bianco, nelle quali è previsto un regime di tutela più rigido. D) Beni paesaggistici tutelati con specifici D.M. ai sensi della L.1497/39. Ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo rispetto ai contenuti del Decreto di vincolo: R.D. n.1357/1940. E) Emergenze oromorfologiche costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali) tutelati dal piano paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) e dell’art. 143, com. 1 lett. d) del D.lgs.n.42 del 2004 riportati all’ Art.3 del QTRP: sono identificate nel PSC come aree contigue e affini al sito di interesse comunitario nell'Area SIC delle Colline di Crotone IT9320104 e “Base di calanchi argillosi”: formazioni calanchive caratterizzanti il paesaggio collinare. F) Area del geosito di rilevante interesse internazionale tutelata nel rispetto delle prescrizioni specifiche definite dal relativo decreto di vincolo. D.M. 13/10/1989: Area di interesse paleontologico e geologico di Vrica-Stuni. G) Dichiarazione di notevole interesse pubblico DNIP con decreto di vincolo del 27/07/1978. Vincolo 8.a - 180003: la zona perimetrata ha notevole interesse pubblico perché costituita da una lunga fascia costiera che da 18 Crotone si snoda toccando Capocolonna. Possiede caratteristiche paesistiche di notevole bellezza. L’area sopracitata è formata da tre settori ben definiti, i lungomari che profilano l’abitato di Crotone, una lunga fascia pedecollinare percorsa dalla strada Crotone-Capocolonna e la suddetta landa di Capocolonna, sulla quale sorgono i resti del famoso santuario di Hera Lacinia. L’area è modificabile solo previa autorizzazione. Le aree vincolate si suddividono in quattro sub aree: 1 - Area ad alta valenza ambientale; 2 - Area a media valenza ambientale; 3 - Area a bassa valenza ambientale; 4 - Area a modestissima o nulla valenza ambientale. 2. Categorie di vincoli ambientali A) Aree percorse dal fuoco ai sensi dell’Art. 10 della legge quadro sugli incendi boschivi n.353 del 2000: le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. È fatto divieto per 10 anni, sulle predette zone, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per 5 anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente. Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. B) Siti di Interesse Comunitario sottoposti a Vincolo paesaggistico e Valutazione di Incidenza esclusiva, per fini di tutela e mantenimento dell’habitat e dell’ecosistema ai sensi del D.lgs.42/2004, del D.P.R.120/ 2003 e dell’art.7 del QTRP: - Foce del Neto n. IT9320094 - Capo Colonna n. IT9320101 - Colline di Crotone n. IT9320104 - Fondali di Gabella Grande n. IT9320096 - Fondali di Crotone e Le Castella n. IT9320097. 19 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone C) Zone di Protezione Speciale mirate a proteggere i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione dell’avifauna di cui al D.P.R.120/ 2003 e dell’art.7 del QTRP e sottoposte a Valutazione di Incidenza esclusiva, per fini di tutela e mantenimento dell’habitat e dell’ecosistema ai sensi del Dlgs.152/ 2006. - Marchesato e Fiume Neto n. IT9320302 3. Categorie di vincoli archeologici Aree sottoposte a vincolo archeologico di cui alla L.1089/39, L.1497/39, L.142/90, LR 23/90 e dell’art. 10 del D.lgs.63/08. Il vincolo paesaggistico sulle zone di interesse archeologico, istituito direttamente dalla legge è di tipo puntuale e areale e prescinde dall’avvenuto accertamento, in via amministrativa o legale, del loro interesse archeologico, in quanto le due tutele, paesaggistica ed archeologica sono distinte ed autonome. Tali aree individuate nel PSC rivestono un interesse paesaggistico in quanto caratterizzate dalla presenza di beni archeologici emergenti e sono tutelate non per la loro facies bensì per l’attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale. Il Vincolo è riferito alla Parte III del D.lgs.42/2004, Art. 142 lett. m) - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"). Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono sottoposte alle disposizioni di tutela e di valorizzazione dei beni paesaggistiche contenute nel D.lgs.42/2004. Aree tutelate e decreti di vincolo numerate in base all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle Tutele allegato: 1 - Notifica del 5 febbraio 1913, Località Capo Colonna. Tempio di Hera Lacinia. 2 - R.R. 9 giugno 1959, Località Capo Colonna. Area limitrofa al Tempio di Hera Lacinia. 3 - D.M. 22 ottobre 1974, tra Via Paternostro e Pantusa. Abitazioni e strade Kroton, Foglio di mappa n. 36, particella n. 169. 4 - A.R. 24 ottobre 1975, Contrada Vigna di Galluccio. Resti antica Kroton. 5 - A.R. 30 giugno 1977, Fosso Pignataro nei pressi del Palazzo di Giustizia. Resti di frequentazione antica. 6 - D.M. 28 novembre 1977. Antica cinta difensiva. Foglio di mappa n. 33, particella n. 9. 7 - A.R. 20 aprile 1978, Località Carrara. Necropoli greca di Crotone. Foglio di mappa n. 45, particella n. 11. 20 8 - D.M. 13 maggio 1978, Località Villa Morelli e Fondo Trappeto. Impianto urbano di quartieri di epoca greca a sinistra del fiume Esaro. Foglio di mappa n. 26, particelle n. 56, 60 (in parte), 61, 133, 134, 200, 243, 287, 288, 305, 318 e 319. 9 - D.M. 13 maggio 1978, Vigna di Galluccio. Impianto urbano di quartieri di epoca greca a sinistra del fiume Esaro. Foglio di mappa n. 25, particelle n. 44, 45. Foglio di mappa n. 26, particella n. 327. 10 - A.R. 17 maggio 1978 (rettifica della nota n. 676 del 14 febbraio 1978), Contrada Vigna di Galluccio e Villa Morelli. Ruderi quartieri settentrionali della Città. Foglio di mappa n. 25, particelle n. 89, 101, 102, frazione della particella n. 20, 43, 44, 46, 47, 49, 100. Foglio di mappa n. 26, particelle n. 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 88, 89, 116, 122, 131, 160, 174, 240, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 346, 347, 476, 477, 478, 479, 480, frazione delle particelle n. 46, 48, 49, 118, 127, 239, 327, 344. 11 - A.R. 12 giugno 1981, Sistemazione incrocio tra Via Cutro e Via Vittorio. Resti antichi. 12 - D.M. 12 ottobre 1981, area adiacente al campo sportivo. Settore Città Greca, mate-riale ceramico. Foglio di mappa n. 45, particelle n. 1 (in parte), 2 (in parte) 3, 44, 98 (in parte), 434, 437 (in parte), 404 (in parte), 435 (in parte), 436 (in parte), 465. 13 - D.M. 7 novembre 1981, Propaggine Nord-Orientale Capo Colonna. Temenos, Torri, Propileo, Oikoi ed altre pertinenze del Santuario. Foglio di mappa n. 56, particelle n. 5 (in parte), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 (in parte), 28, 51 (in parte), 54, 55, 68, 154, 155 (in parte), 156 (in par-te), 157, 165, 166, 167 (in parte). 14 - A.R. 15 gennaio 1982, Vigna Nova. Santuario e parte cinta muraria. 15 - D.M. 21 settembre 1984, Area adiacente Via XXV aprile. Abitato antica Kroton. Foglio di mappa n. 34, particella n. 380. 16 - A.R. 11 gennaio 1988, Via Veneto. Strutture urbane antica Kroton, tombe. Foglio di mappa n. 35, particelle n. 721 e 722. Foglio di mappa n. 36, particella n. 6. 17 - D.M. 18 luglio 1989, Via Tommaso Campanella. Frammento abitato Kroton. Foglio di mappa n. 44, particella 75. 18 - D.M. 13 ottobre 1989, Vrica e Stuni. Rocce argillose con presenza di microfossili. Foglio di mappa n. 51, particelle n. 9 e 10 (in parte). Foglio di mappa n. 52, particelle 8 e 60 (in parte). Foglio 21 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone di mappa n. 55, particelle 3, 6, 7, 10, 11, 12, 26, 42, 43, 44, 56. Foglio di mappa n. 51, particelle n. 9 e 10 (in parte), immobili. Foglio di mappa n. 52, particelle n. 8 e 60 (in parte), immobili. Foglio di mappa n. 55, particelle n. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 26, 42, 43, 44, 56 (in parte). 19 - D.M. 12 dicembre 1992, Pignera. Pertinenza quartiere operaio. Foglio di mappa n. 34, particelle n. 165, 166, 252, 298, immobili. 20 - V. Domus Romana in Via Discesa Fosso (rinvenimento recente). 21 - Piazza Villa Roja (rinvenimento recente). AGGIORNAMENTO: - D.M. 20 dicembre 2000, Via Telesio. Reperti coroplastici, numismatici e metallici e stratificazioni relative agli impianti del VII e VI secolo a.C. - D.D.R. 55 del 20 ottobre 2005, Località Capo Alfiere. Resti archeologici dell’insediamento neolitico di Capo Alfiere. - A.R. 19 agosto 1978 (rettifica della nota n. 1617 del 31 maggio 1975). Ceramiche antiche e resti di strutture murarie risalenti probabilmente alle mura difensive della greca Kroton. - A.R. 24 ottobre 1983, Via dei Mille. Complesso archeologico databile tra il VII secolo a.C. e il IV secolo a.C. 4. Categorie di Vincoli per la sicurezza e la difesa del suolo A) Vincolo idrogeologico apposto su terreni che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità, turbare il regime delle acque o innescare fenomeni erosivi individuati a norma del R.D.3267/1923: nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte nei seguenti punti - 1. Il PSC recepisce, individua e perimetra le prescrizioni del PAI per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L. n.431 del 1985, della L. n.180 del 1998, della L. n.365 del 2000 e del D.lgs. n.152 del 2006. Nelle aree individuate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), come aree di golena non è possibile alcuna trasformazione se non in uso agricolo coerente con la destinazione in coerenza con il RD n.523/1904. 22 - 2. La pericolosità idraulica, con particolare riferimento ai corsi d’acqua principali e loro affluenti, è stata valutata evidenziando le aree di attenzione, sulla base del rischio idraulico derivante dalle valutazioni del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), con le relative norme di attuazione e misure di salvaguardia per zone e ambiti di rischio e attenzione. - 3. In termini di instabilità dei suoli (franosità attiva e quiescente) sono state censite tutte le aree con evidente criticità (ai sensi dell’art. 1-bis della L. n.365 del 2000; art. 17 della L. n.183 del 1989 e adeguate all’applicazione del D.lgs. n.152 del 2006) che interessano, quasi, tutti i versanti. - 4. Il complesso degli interventi previsti dal REU per l’attuazione degli ATU ricadenti nelle aree di rischio idrogeologico e di erosione costiera individuate dal PAI e dai successivi aggiornamenti è soggetto alle limitazioni ad alle prescrizioni di cui al Titolo II del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico in relazione alle diverse classi di rischio. - 5. Le aree classificate a rischio R4 ai fini della destinazioni d’uso consentite, sono assimilate agli usi previsti per la sottozona agricola E5. - 6. Per le aree a rischio R3 e R4, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l’utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici. Il Comitato Istituzionale dell’ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l’efficacia, in caso di esito positivo, all’esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto. - 7. La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui al punto precedente, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell’ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione. Per ottenere detta notifica, il Comune interessato dovrà documentare all’Autorità di Bacino l’avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR. Dopo l’approvazione da parte del Comitato Istituzionale, il Comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L’esecutività di tali assensi edilizi è comunque condizionata all’ottenimento della suddetta notifica. 23 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone C) Piano di Bacino, Si adottano le misure di salvaguardia e protezione del territorio contenute nel “Piano Versace” e nel piano di Protezione Civile. D) Area di tutela dei territori costieri non antropizzati: fascia di rispetto 300 mt. dal confine di demanio marittimo, Lettera e art. 25 del QTRP. E) Area di tutela corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al R.D. n.1775/1933 Vincolo paesaggistico per i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n.1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna; Lettera c) dell' art.1 del D.lgs.42/2004. - Fiume Neto A 1949319; - Fiume Vitravo A 12966; - Fiume Esaro di Crotone B 4245847; - Torrente Ponticelli D 2461106; - T. Migliarello E 1865352; - T. S. Anna E 603602; - Timp.ne Rosso E 2033184; - Torrente Fallao E 2236256; - Fosso del Passovecchio F 3134532; - Fosso Lampos F 3275376; - V.ne di Mezzaricotta F 519059; - Vallone Perrotta F 660101. Art. 11 - Beni monumentali e ulteriori beni oggetto di tutela A) Architetture religiose: ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo. Tali beni sono oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque trasformazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto inserimento. Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs.42/2004 e art. 27 del QTRP. Di seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle Tutele allegato: 1 - Monastero di S. Chiara; 2 - Chiesa di S. Giuseppe; 3 - Duomo della Madonna dell'Assunta; 4 - Chiesa della Beata Vergine Maria di Capocolonna; 24 5 - Chiesa dell’Immacolata; 6 - Chiesa di Sant’Antonio da Padova; 7 - Chiesa della Beata Vergine del Carmelo; 8 - Chiesa di Santa Margherita; 9 - Chiesa di Santa Maria di Prothospatariis; 10 - Chiesa di San Pietro; 11 - Chiesa del SS. Salvatore; 12 - Chiesa di San Leonardo; 13 - Chiesa di Santa Veneranda e Santa Anastasia; 14 - Chiesa della beata vergine Maria del Rosario di Pompei; 15 - Complesso monastero di Santo Stefano; 16 - Chiesa di Santa Maria di Portosalvo (annessa al convento dei Cappuccini); 17 - Chiesa di Santa Maria della Pietà (Papanice); 18 - Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (Papanice); 19 - Chiesa di San Giovanni Evangelista (Apriglianello). B) Opere fortificate: per i Beni paesaggistici valgono le norme di Salvaguardia e sono assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo. Tali beni sono oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque trasformazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto inserimento.Torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R.23/1990. Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs.42/2004 e art. 27 del QTRP. Di seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle Tutele allegato: 1- Castello Aragonese detto di Carlo V; 2 - Torre di Capocolonna Torre; 3 - Torre di Scifo; 4 - Torre di Mariello o Nao. C) Beni Monumentali Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico. La finalità principale del decreto di imposizione del vincolo storicoartistico consiste nell’individuare singoli beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l’intera collettività 25 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone nazionale. Il riferimento normativo è alla Parte II del D.lgs.42/2004, art. 10, Beni culturali (recepite da L.1089/1939) e riportato nel QTRP. Di seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle Tutele allegato: 1 - Bastione Di S. Caterina, Avanzo dell'antico Castello di Crotone D.M. 12.10.1923; 2 - Palazzo Olivieri - Portale In Pietra Tufacea del luogo, Opera di Maestranza Locale Del sec. XV I Con Iscrizione e Stemma Gentilizio D.M. 09.06.1959; 3 - Crotone Resti Del Santuario Dedicato Ad" Hera Lacinia" D.M. 07.11.1981; 4 - Crotone Ex Palazzo Albani D.M. 229 Del 12.12.1984; 5 - Crotone Palazzo Morelli D.M. 03.05.1991; 6 - Crotone Chiesa Di Ss. Veneranda e Anastasia D.M. 03.06.1992; 7- Crotone Palazzo Berlingieri D.M. 03.06.1992; 8 - Crotone Palazzo "Fonte" D.M. 30.06.1993; 9 - Crotone Palazzo De Mayda D.M. 22.04.1995; 10 - Crotone Faro Porto Vecchio D.D.R. n.24/2004 Del 20.02.2004; 11- Crotone Faro Capo Colonna D.D.R. n.26/2004 del 20.02.2004; 12- Crotone Antico Palazzo Morelli D.D.R. n.35 del 26/04/2005; 13- Crotone Torre Scifo ed Area Di Rispetto D.D.R. n.927 del 26.08.2011; Decreto Di Annullamento D.D.R. n.974 del 13.10.11, nuovo D.D.R. n.19 Del 15.02.2012. D) Architetture e paesaggi rurali e del lavoro per i quali valgono le norme di Salvaguardia per i Beni Paesaggistici e sono assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo. Tali beni sono oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque trasformazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto inserimento. Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs.42/2004 e art. 27 del QTRP. Di seguito si riporta l’elenco dei beni vincolati numerati in base all’identificativo fornito nella Tavola del Quadro Vincolistico e delle Tutele allegato: 1 - Villaggio rurale Apriglianello (primo insediamento legato al latifondo e al mondo contadino); 2 - Villaggio rurale Salica (primo insediamento legato al latifondo e al mondo contadino); 26 3 - Villaggio rurale Alfieri (primo insediamento legato al latifondo e al mondo contadino). E) Il PSC individua ulteriori beni e insiemi che per importanza e memoria storica collettiva saranno oggetto di tutela, conservazione e valorizzazione. I beni di seguito elencati rappresentano i segni storici del Latifondo, della Riforma Agraria e della Cassa per il Mezzogiorno e sono cosi classificati rispetto agli ambiti di tutela: Componenti territoriali ambientali e naturali a. Bosco Corazzello b. Timpone Brasimato c. Timponi di Santa Marina d. Timpone della quercia e. Timpone erbe bianche f. Cimone Rapignere g. Monte Vescovatello h. Poggio Pudano i. Timpone S. Esposito l. Timpone Rosso m. Bosco Carbonara n. Bosco Salica Elementi fisici del paesaggio agrario 1. 2. 3. Abbeveratoio 4. Trappeto del Fellao 5. Beviere di petrarella 6. Ruderi di molino 7. Beviere di Brauso 8. 9. Abbeveratoio Trechiese 10. 11. 12. 13. 14. 15. Abbeveratoio 16. Abbeveratoio della mortella 17. Abbeveratoio l’abate 18. Abbeveratoio acqua di Cristo 19. Torre Lucifero 20. Torre massa nuova 21. Torre Mariedda 22. Torre 27 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 12 – Modalità di attuazione del PSC Il PSC si attua mediante intervento diretto, eventualmente convenzionato, ovvero attraverso PAU, secondo quanto indicato nei successivi articoli. L’Amministrazione comunale può eventualmente prevedere il ricorso al POT (in quanto strumento facoltativo della pianificazione comunale) secondo quanto specificato all’art.14. Art. 13 – Intervento diretto 1. Possono essere realizzati attraverso intervento diretto, eventualmente supportato da convenzione attuativa negli Ambiti ove prevista: a) gli interventi dichiarati ammissibili per intervento diretto dal presente REU nei diversi Ambiti individuati dal PSC; b) gli interventi per la realizzazione del sistema delle Dotazioni Territoriali (DT) e cioè dei sistemi delle attrezzature e spazi collettivi, per la mobilità, per l’urbanizzazione degli insediamenti; c) gli interventi relativi alla manutenzione e all’eliminazione del rischio negli Ambiti interessati da rischi naturali; d) le trasformazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza ammessi nel territorio rurale; e) l’attività edilizia libera sul patrimonio edilizio esistente così come definita dall’art. 65; f) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti a seguito della scadenza dei vincoli urbanistici sulle aree per la formazione delle dotazioni territoriali e in ambiti eventualmente soggetti a PAU; g) gli interventi di realizzazione di opere di proprietà di enti pubblici su terreni in proprietà di enti pubblici. 2. Detti interventi diretti sono tenuti all'osservanza della disciplina del PSC e del REU e sono in ogni caso subordinati all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ovvero all'impegno dei soggetti attuatori alla loro realizzazione contemporaneamente all’esecuzione delle opere oggetto del titolo abilitativo. Art. 14 – Interventi Convenzionati 1. L'Amministrazione Comunale propone a soggetti privati e interessati specifiche convenzioni per sollecitare, indirizzare e facilitare la realizzazione di interventi di particolare rilevanza. Le convenzioni possono essere ricondotte a tre principali tipologie, in relazione a progetti di recupero e/o trasformazione di: 28 edifici, spazi e tessuti della "città storica"; edifici e spazi del territorio agricolo; edifici, spazi e tessuti di altre parti del territorio comunale. Per ogni tipo di convenzione, il Regolamento Urbanistico individua i temi e gli obiettivi principali che possono interessare in particolare gli interventi previsti nelle aree di trasformazione e in quelle soggette a piano attuativo, i criteri che ne garantiscano coerenza e trasparenza. Per i progetti norma, gli obiettivi principali della convenzione sono individuati nei corrispondenti articoli delle presenti norme. 2. Edifici, spazi e tessuti della "città storica": l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere nella città storica determinate attività e una buona quantità di residenti, soprattutto giovani, anziani e famiglie di recente formazione. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, gli interventi di recupero della residenza, la quantità di alloggi destinati dal concessionario alla cessione o locazione a prezzi convenzionati, la durata degli obblighi. 3. Parti, edifici e spazi del territorio agricolo (zone E): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere l'uso agricolo del suolo, la conservazione dei suoi caratteri morfologici, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, paesistico e architettonico. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, percorsi e spazi d'uso pubblico, attrezzature, il recupero del patrimonio culturale, l'introduzione e/o il mantenimento di determinate colture, opere di mitigazione e compensazione ambientale. 4. Altre parti del territorio comunale: l'obiettivo principale delle convenzioni è l'innalzamento della qualità spaziale e architettonica delle nuove realizzazioni, la riqualificazione e il recupero di aree destinate ad accogliere nuovi standard territoriali con caratteristiche tali da rispondere alle esigenze espresse dalla collettività e delle nuove normative. La convenzione potrà riguardare per la residenza, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico e delle pertinenze, degli edifici qualora si evidenzino fenomeni di degrado, superfetazioni, non finito, cattivo stato di conservazione e manutenzione, interventi per l'edilizia convenzionata (unità immobiliari destinata alla locazione e/o cessione a prezzi concordati), il ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, recupero di edifici pubblici. 5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre incentivi per accrescere la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi nelle aree di trasformazione e favorire "buone pratiche" che permettano il miglioramento della qualità urbana e del paesaggio: può, ad esempio, "premiare" e incentivare gli interventi dove siano previsti alloggi in locazione a canone controllato, gli interventi di edilizia sostenibile finalizzati al risparmio 29 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone energetico e idrico, l'uso di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, l'autocostruzione, gli interventi di riqualificazione di aree degradate del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica in particolare nelle aree ad elevata resilienza ambientale individuate dalla cartografia allegata. 6. In tutte le zone, per le aree destinate a servizi sportivi o altre attrezzature d'uso pubblico, in luogo dell'esproprio potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale e i proprietari un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, la durata, le modalità di gestione dei servizi e delle attrezzature. 7. Le aree interessate dai percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di uso pubblico, il passo pedonale e/o ciclabile. 8. La monetizzazione delle aree a standard è ammessa esclusivamente nei casi in cui le stesse siano considerate non necessarie (in termini di quantità e qualità) e quelle esistenti risultino già sufficienti e verificate: la proposta di monetizzazione deve comunque essere approvata dall'Amministrazione Comunale. Art. 15 – Piani Attuativi Unitari (PAU) 1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) di cui all’art. 25 della L.R. n.19 del 2002, sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del PSC o del Piano Operativo Temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l’efficacia: a) dei piani particolareggiati, di cui all’art. 13 della L. n.1150 del 1942 e s.m.i. b) dei piani di lottizzazione, di cui all’art. 28 della L. n.1150 del 1942 e s.m.i. c) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla L. n.167 del 1962 e s.m.i. e) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all’art. 27 della L. n. 865 del 1971 e s.m.i. f) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della L. n. 457 del 1978 e s.m.i. g) dei piani di protezione civile. 2. Il PAU, in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del Permesso di Costruire nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero quando sia espressamente richiesto dalle norme del PSC. 30 3. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PAU comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. 4. I contenuti dei piani urbanistici attuativi, gli elaborati costitutivi dei medesimi, le relative procedure di formazione approvazione e notifica, ed i tempi di attuazione e validità sono disciplinati dalla legge L.R. n.19 del 2002 e dalle norme del REU. 5. In sede di approvazione del PAU il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di Permesso di Costruire di cui all’art.76, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio di Permesso di Costruire. Le eventuali varianti al Permesso di Costruire, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative. Art. 16 – Attività edilizia in ambiti soggetti a PAU 1. Negli Ambiti Territoriali Unitari eventualmente assoggettati a PAU, nei quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti come presupposto per le trasformazioni edilizie e l’edificazione, fino all’approvazione del medesimo strumento sono consentiti ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DPR. n.380 del 2001 e s.m.i., fatta salva l'attività edilizia libera previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a: - interventi di manutenzione ordinaria; - risanamento conservativo; - interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25% delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a corrispondere il contributo di costruzione. 2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono consentiti anche negli ambiti pianificati attraverso POT, che non ha assunto il valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PAU), a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R. 19 del 2002 ovvero qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto 31 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone all'approvazione del PAU o alla reiterazione del vincolo secondo le modalità previste dalla legge. Art. 17 – Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari 1. Il processo di formazione, informazione e approvazione dei PAU in esecuzione di quanto stabilito dal PSC e dal REU, o nel caso, dal POT, è disciplinato dall'art. 30 della L.R. n.19 del 2002 e s.m.i. 2. Ai sensi dell'art. 30, comma 11, della L.R. n.19 del 2002 e s.m.i, il PAU di iniziativa privata, sostitutivo dei piani di lottizzazione di cui all'art.28 della L. n.1150 del 1942 e s.m.i., conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale. 3. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al PSC o al POT, con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino: a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%; b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete; c) l’inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del PSC; d) miglioramenti all’articolazione degli spazi e delle localizzazioni; e) l’inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'art. 3 della L. n.167 del 1962. 4. L’attuazione dei PAU è subordinata alla stipula di apposita convenzione, da redigersi in conformità alle previsioni normative e del REU. La medesima attuazione dovrà riguardare l'intero PAU ovvero un suo stralcio, a condizione che questo sia caratterizzato da autonomia attuativa e funzionale. 5. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune. 6. In conformità al comma 8 dell’art.5 del D.L. n.70 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n.106 del 2011, il PAU non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC già sottoposto a VAS abbia definito per gli Ambiti ad attuazione indiretta, ognuno di questi aspetti: - l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali; - gli indici di edificabilità, gli usi ammessi; 32 - i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 7. Nei casi in cui il PAU comporti variante al PSC, la Valutazione Ambientale Strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal D.lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia. 8. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell’art. 5 del D.L. n.70 del 2011 così come modificato dalla legge di conversione n.106 del 2011, qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale. 9. In conformità all’art. 31, comma 3, della L.R. n.19 del 2002 i Piani Attuativi Unitari che individuano i comparti edificatori di cui all’art.16 del REU, devono stabilire, ovvero, qualora si faccia riferimento a quanto già stato stabilito nel PSC, riportare: a) l’estensione territoriale e la superficie complessiva edificabile; b) le modalità d’intervento definendo il modello geologico-tecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all’art. 20, comma 4, lett. b) della L.R. n.19 del 2002; c) le funzioni ammissibili; d) le tipologie d’intervento; e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi; f) gli schemi di convenzione da sottoscriversi da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandatari ed all’Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permute tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla L. n.448 del 2001. 33 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Art. 18 – Contenuto e presentazione dei PAU 1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) presentati per l’approvazione, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi per il PAU di iniziativa privata oppure l’elenco delle proprietà comprese nel piano per il PAU di iniziativa pubblica, dovranno contenere la seguente documentazione: a) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative disposizioni del REU; b) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:1000 o 1:2000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei PAU pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare; c) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, con l’individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello e contenente tra l’altro: - rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze arboree ed arbustive da conservare; - costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; - viabilità e toponomastica; - altri eventuali vincoli. d) documentazione fotografica, con indicazione dei relativi punti di vista; e) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000, indicante tra l’altro: - numerazione dei lotti e relative tipologie edilizie e destinazioni d’uso; - strade e percorsi pedonali e ciclabili; - piazze e spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato); - eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; - spazi per servizi; - spazi di parcheggio e di sosta pubblici; - spazi di parcheggio privati; f) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con indicazione delle altezze massime degli edifici; g) studio urbanistico sul corretto inserimento delle opere nel contesto, in relazione a possibili alternative, dal quale si evidenzi l’effettiva e migliore rispondenza agli obiettivi programmatici e prestazionali per l’Ambito considerato. In particolare sia per le proposta di PAU in carico al privatoche per gli interventi di trasformazione edilizia convenzionata è essenziale che gli interventi e la configurazione del comparto siano definiti in modo da: - non recare pregiudizio all’accessibilità ed alla possibilità di sviluppo urbano delle proprietà contigue in funzione del raccordo con lo 34 schema geometrico distributivo delle maglie stradali principali e rispetto agli allineamenti edilizi prevalenti; - non saturare i varchi lungo le strade adiacenti le proprietà; - non prevedere la realizzazione di strade a fondo cieco o ad esclusivo servizio delle unità edilizie; - porre le costruzioni in continuità fisica e visiva con i fronti urbani sia in altezza che in ampiezza, con le direttrici pedonali e con gli areali di verde attrezzato eventualmente presenti nelle aree adiacenti; - reperire tutte le aree per gli standard e le opere di urbanizzazione primaria all’interno del PAU o della frazione minima individuata. h) schema degli impianti tecnici quali rete gas e acqua, rete fognante ed eventuali impianti di depurazione, rete energia elettrica; rete di pubblica illuminazione con evidenziate le opere di allacciamento ai servizi esistenti e le eventuali infrastrutture fuori comparto necessarie per la sostenibilità degli insediamenti; i) relazione tecnica illustrativa di descrizione del progetto con verifica degli standard; j) relazione finanziaria con la descrizione delle scelte tecniche adottate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per le sistemazioni generali previste dal PAU; k) schema di convenzione; l) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; m) dichiarazione del progettista attestante che il PAU in questione ricade o meno: - all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.lgs. n. 490 del 1999 e s.m.i; - all’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico–forestale; - all’interno del tessuto insediativo storico ovvero in ambiti o aree di tutela naturalistica o di particolare interesse paesaggistico – ambientale; - in area soggetta a consolidamento dell’abitato; - in area dichiarata sismica. n) per i soli comparti di nuovo insediamento a carattere residenziale o produttivo è inoltre richiesto: - progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale delle aree destinate a verde pubblico e delle aree di arredo verde di strade e parcheggi, redatto da un tecnico abilitato, oltre alla definizione di indirizzi per la sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici, secondo le modalità prescritte dal REU; - eventuale relazione sulle caratteristiche dell’area sotto il profilo archeologico; 35 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - documentazione di impatto acustico, redatta a cura di un tecnico abilitato, comprendente: - analisi del clima acustico esistente, previsioni del clima acustico di progetto; - interventi di mitigazione dell’impatto acustico come previsto nelle specifiche norme della vigente pianificazione di settore e/o dalla legislazione vigente in materia; - relazione idraulica riportante le seguenti informazioni: proprietario, superficie territoriale dell’intervento, superficie impermeabile prevista, numero abitanti previsti (per gli insediamenti residenziali) o numero addetti (per gli insediamenti produttivi), portata di calcolo, descrizione rete fognaria, quota di allacciamento, tipo di materiale impiegato, specificazione manufatti particolari. Lo schema di convenzione di cui al precedente punto k) dovrà prevedere che la titolarità dello scarico in fognatura del comparto resta in carico al concessionario fino al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso. 2. Per quanto riguarda i piani di sviluppo aziendale in area agricola, ai quali si applicano le procedure approvative del piano particolareggiato di iniziativa privata, sono allegati obbligatori: a) planimetria di individuazione dell’intervento (scala 1:2000); b) documentazione catastale, riguardante l’intera proprietà aziendale e la dotazione di fabbricati esistenti nello stato di fatto; c) documentazione fotografica dell’area o degli edifici e le condizioni del contorno che identifichino lo stato di fatto nell’ambito in cui si intende intervenire; d) relazione tecnica agronomica, atta ad illustrare le ipotesi di intervento con particolare riguardo all’assortimento ed al dimensionamento delle destinazioni d’uso, alle forme di stoccaggio e smaltimento delle deiezioni e dei liquami, ai contenuti economici dell’intervento proposto e ai tempi che vengono previsti per l’attuazione; e) schema di massima dell’assetto planivolumetrico in scala 1:500 finalizzato a mettere in relazione edifici eventualmente esistenti ed edifici di progetto. 3. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 1, lettera k), deve contenere: a) l’indicazione dell’entità dell’intervento sia in termini di superficie territoriale che di superficie complessiva edificabile, relativamente a tutte le destinazioni d’uso previste; b) il numero degli abitanti o degli addetti insediabili; 36 c) la quantificazione e delimitazione delle dotazioni territoriali e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; d) le modalità ed i tempi della realizzazione e della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione; e) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune; f) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi edificatori nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell’intervento; g) le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per l’inosservanza delle prescrizioni fissate nello strumento attuativo; h) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili; i) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, siano opportuni o necessari, per una corretta attuazione degli interventi previsti. 4. Per i PAU nei quali ricadono immobili vincolati, dovrà essere valutata in sede di PAU la compatibilità delle funzioni e delle destinazioni d’uso proposte con le caratteristiche dell’impianto tipologico degli edifici; a tale fine, oltre alla documentazione richiesta ai punti precedenti per l’approvazione di rito del PAU, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione: a) rilievo dei fabbricati esistenti in scala minima 1:200 contenente: - rilievo di tutti i piani, compresa la copertura, prospetti principali ed almeno una sezione; - destinazione d’uso dei locali; - caratteristiche costruttive; - indicazione dell’epoca di costruzione e di eventuali modificazioni sostanziali; - stato di conservazione; - viabilità esistente con indicazione del tipo di pavimentazione; - elementi di arredo degli spazi scoperti; - quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati; b) documentazione fotografica relativa ai fabbricati oggetto di intervento sia per gli esterni che per gli interni; c) planimetria di progetto dell’area di pertinenza, in scala 1:500, orientata e contenente: 37 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - ubicazione e dimensione di strade e parcheggi; - ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con indicazione delle essenze eventualmente piantumate, distinguendo con apposita simbologia il verde privato e il verde condominiale; d) schema di progetto per il recupero di ciascun fabbricato in scala minima 1:200 contenente: - progetto di tutti i piani, prospetti principali ed almeno una sezione; - destinazione d’uso proposta; - caratteristiche costruttive; - materiali da utilizzare e tipologie d’intervento; - inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto ambientale; - schema della circolazione veicolare e pedonale. 5. Per garantire la realizzazione delle finalità dei Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art.28 della L. n.457 del 1978 e s.m.i., il PAU deve essere integrato dall’apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all’interno del PSC in adempimento dell’art. 20 comma 5 della L.R. n.19 del 2002, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’art.69, comma 3, della suddetta Legge. Art. 19 – Perequazione urbanistica 1. Prescrizioni a. Lo strumento perequativo è applicato ai fini della congrua distribuzione di compensazioni e incentivi derivanti dai processi di trasformazione o costruzione, al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e inderogabile di standard urbanistici. Ogni nuova trasformazione edilizia dovrà prevedere una quota di superficie, all’interno dell’Ambito Territoriale Unitario di riferimento, riservata per spazi pubblici o per attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, nonché delle aree da destinare alla viabilità, da cedere al comune. b. Le aree che non sono necessarie per realizzare le costruzioni nonché gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permute necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal PSC ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza. c. All’interno dei Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata (PAU) saranno individuate le aree nelle quali andranno “concentrate” le volumetrie edificabili previste per l’intero comparto nonché le volumetrie 38 spettanti ai proprietari delle aree destinate dal piano attuativo alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie. d. Le determinazioni di cui al precedente comma c. ovvero in merito ad ulteriori forme di compensazione perequativa quali: trasferimento dei diritti edificatori, permuta, monetizzazione (pagamento dei diritti edificatori) o credito edilizio (diritti commerciabili nello spazio e nel tempo), dovranno essere formalizzate mediante apposito accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti, secondo le modalità previste del presente REU per l’attuazione del PSC all’interno dell’Ambito di riferimento. e. Salvo quanto diversamente disposto dal PAU, o dalle disposizioni specifiche di Ambito, la quantità di aree da cedere al comune è calcolata come la somma della dotazione di standard urbanistici definita dalle indicazioni del D.M. n.1444 del 1968, come percentuali minime inderogabili rispetto ad una quota minima complessiva stabilita al Titolo VI in funzione delle diverse destinazioni d’uso ammesse. 2. Regole perequative: a. Ai sensi dell’art. 54 della L.R. n.19 del 2002, il PSC riconosce la medesima possibilità edificatoria per le aree che presentino caratteristiche di omogeneità fisica, morfologica, urbana e infrastrutturale, classificando tali aree in Ambiti Territoriali Unitari, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio. b. Il PSC, attraverso il REU, attribuisce per ogni Ambito una specifica capacità edificatoria (CE), fissando la capacità massima che ogni Ambito è in grado di sostenere. In questo modo tutte le aree destinate ad usi urbani possono godere di una loro edificabilità indifferente dalle destinazioni d'uso attribuite dal Piano. c. Il PSC individua gli Ambiti Territoriali Unitari soggetti a perequazione e prescrive con particolare riferimento a meccanismi di compensazione, incentivazione e distribuzione dei diritti edificatori le regole Attuative per la trasformazione di ciascun Ambito soggetto a PAU. I diritti edificatori spettanti possono essere utilizzati da tutti i proprietari secondo le modalità di attuazione specificate per ogni Ambito nei seguenti modi: - perequazione inter-Ambito: concentrando la capacità edificatoria su aree edificabili successivamente individuate nell’Ambito dai PAU all’interno di comparti edificatori del medesimo Ambito; - perequazione extra-Ambito: trasferendo la capacità edificatoria su comparti edificatori in un altro Ambito Territoriale Unitario; 39 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone d. L’Amministrazione comunale può prevedere una Tesoreria Perequativa che diventa luogo virtuale nel quale depositare temporaneamente: - le quote spettanti al Comune; - i diritti edificatori acquisiti e non spesi; - aree (lotti) che potranno essere oggetto di future permute, in attuazione di mobilità orizzontale dei diritti edificatori o Accordi di Programma. e. All’interno dei PAU verranno individuate le aree nelle quali concentrare la capacità edificatoria prevista per l’intero Ambito e le aree di trasferimento dei diritti edificatori f. Laddove le superfici soggette a trasferimento dei diritti edificatori eccedano la quota di superficie da destinare a dotazioni territoriali tali aree sono: - riclassificate nel territorio agricolo se in zona produttiva o in prossimità del Territorio Agricolo e Forestale; - acquisite comunque al patrimonio indisponibile del Comune e accorpata alle dotazioni ecologiche o utilizzata per opere di utilità collettiva. g. I PAU possono: - modificare, senza necessità di variante al PSC e per sopravvenute necessità l’estensione della superficie da destinare ad usi pubblici (in aumento o diminuzione) in un determinato comparto, solo se legate a programmi pubblici a scala sovracomunale o anche pubblici/privati (Accordi di Programma) a scala comunale in attuazione di Pianificazione concertata. Ricorrendo tale evenienza, il Comune potrà consentire deroghe ai limiti di Distanza e all’Altezza dei fabbricati; - distribuire, per i casi di bonus premiali, una capacità edificatoria aggiuntiva, rispetto alle previsioni del PSC. Art. 20 – Comparto edificatorio 1. Il comparto edificatorio di cui all’art.24 comma 3, lettera l), della L.R. n.19 del 2002 è lo strumento di attuazione e controllo urbanistico disciplinato dall’art.31 della suddetta Legge, attraverso cui è individuata l’area sottoposta agli strumenti attuativi ovvero per l’attuazione delle finalità di perequazione di cui al precedente art.19. 2. Il REU con riferimento alla Tav. PP.5 allegata al PSC suddivide ogni Ambito Territoriale Unitario in Comparti perimetrati e numerati la cui attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato al Comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso. 40 3. Sulla base del progetto approvato o di pianificazione attuativa esistente, i Comparti possono essere attuati per stralci attraverso lotti funzionali denominati Comparti Operativi (CO) individuati al Titolo IV per gli Ambiti in cui operano. Sono consentite ulteriori suddivisioni in frazioni funzionali interne ai Comparti a condizione che il proponente dimostri con apposito studio urbanistico, allegato al PAU, l’effettiva realizzabilità delle opere di urbanizzazione primaria, delle Dotazioni Territoriali previste e, in giusta proporzione, l’attuazione della quota parte di CE proveniente dalle aree di trasferimento. A seguito di approvazione, il Comparto Operativo può essere attuato per frazioni funzionali, convenzionabili separatamente. 4. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell’intero comparto in base all’imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della proposte di attuazione dell’intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso inutilmente il suddetto termine si procede secondo quanto stabilito dall’art.31 commi 5, 6, 7 e 8 della L.R. n.19 del 2002. Art. 21 – Interventi edilizi Per intervento edilizio si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente o organizzativamente, finalizzate alla modificazione fisica o funzionale degli immobili di cui ai seguenti articoli: Art. 22: Interventi di conservazione; Art. 23: Interventi di trasformazione fisica; Art. 24: Interventi di trasformazione funzionale. Costituisce intervento di trasformazione edilizia ogni successione di operazioni finalizzate alla costruzione di nuova volumetria o di nuova trasformazione urbanistica del territorio di cui all’ Art. 25: Interventi di trasformazione edilizia. Art. 22 – Interventi di conservazione 1. MO – interventi di manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di parti degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; - senza modifica dei materiali e delle tecnologie; - senza modifica dell’utilizzo dei locali. 2. MS – interventi di manutenzione straordinaria: 41 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone a. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali fatiscenti degli edifici senza modificarne la posizione e la quota quali: - porzioni limitate di muratura portante, utilizzando materiali coerenti con l'esistente; - porzioni limitate di solai piani e di copertura che presentano solo alcuni elementi strutturali fatiscenti, utilizzando materiali coerenti con l'esistente; b. le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 3. RS – interventi di restauro: interventi che riguardano organismi edilizi che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici o testimoniali. Gli interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede: a. il restauro degli aspetti architettonici e il ripristino delle parti alterate, mediante: - il restauro dei fronti principali e secondari; - il restauro degli ambienti interni; - la conservazione dell'impianto distributivo-organizzativo originale; - la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; - la conservazione degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, gli orti, i giardini, i chiostri; b. il consolidamento e/o ripristino delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali originari: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto; c. l'eliminazione delle superfetazioni e di altre parti o strutture incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti; e. l’intervento di miglioramento strutturale. 42 Gli interventi di restauro dovranno essere definiti sulla base di preliminari indagini storiche, stratigrafiche, materiche, del degrado. 4. RC – interventi di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono: a. il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; b. l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; c. l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d. la modifica degli usi; e. il mutamento del numero e dimensione delle unità immobiliari; f. l’aumento di superfici utili (tramite ad esempio attraverso il recupero dei sottotetti, la realizzazione di soppalchi); g. l’intervento di miglioramento strutturale. 5. RT – ripristino tipologico: gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede: - il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; - il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; - il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. 6. RAL – recupero e risanamento delle aree libere: gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. Art. 23 – Interventi di trasformazione fisica 1. RE – interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: 43 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone a. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; b. l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; c. la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici; d. nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma planivolumetrica, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. e. gli interventi di ristrutturazione edilizia possono attuarsi anche: - con la demolizione senza ricostruzione del corpo edilizio, qualora superfetativo, e il risanamento dell’area libera (RAL); - con la demolizione e la ricostruzione del corpo edilizio, pertinenziale e di recente costruzione, senza aumento del volume complessivo ma con eventuale modifica della sagoma e/o dell’area di sedime finalizzate ad una sua migliore contestualizzazione nel tessuto storico e del rapporto spazio costruito/area libera; f. per le finalità relative ai Programmi di Recupero degli edifici di cui all’art.7, comma 7, è ammesso il rifacimento delle volumetrie mediante interventi di ristrutturazione edilizia (RE) anche con spostamento di sagoma e ampliamento (A) ai fini delle eventuali premialità di SU, nella medesima area o in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazione primaria e di servizi a rete essenziali. g. Eventuali opere di trasformazione fisica connesse al cambio d’uso dell’immobili (CD con opere) di cui al successivo art.24 anche senza aumento di CU costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia (RE). 2. D – interventi di demolizione: gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento (RE). La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne. 3. A – ampliamento di edificio esistente: gli interventi rivolti a ingrandire una costruzione esistente con la creazione di superficie complessiva e/o volume aggiuntivi, realizzati mediante organiche addizioni orizzontali e/o verticali. L’ampliamento può essere associato a RE, RU, NC ad eccezione del RS e del RC conservativo. Gli ampliamenti all’esterno della sagoma esistente ed in sopraelevazione sono equiparati a interventi di nuova costruzione 44 (NC) ai sensi dell’art.3, comma1, lett. e.1) del DPR. n.380 del 2001 e sono consentiti, nel rispetto dei parametri urbanistici e edilizi fissati dalle norme del PSC e del REU, su tutte le costruzioni non soggette a vincolo conservativo, su tutte le costruzioni non ubicate in aree interne agli ambiti dichiarati, in atti formali, a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata, secondo le categorie individuate dagli strumenti nazionali e regionali di rilevazione del rischio ed in aree inserite nel “Piano Generale per la Difesa del Suolo” (o.p.c.m. 3741 del 2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto; purché l'edificio non presenti parziali incompiutezze strutturali, architettoniche e stilistiche inerenti alla proprietà del richiedente o soltanto dopo il completamento di tali incompiutezze; Costituiscono interventi di ampliamento (A) gli incrementi di SU previsti dall’art.7 comma 4. 4. MT – significativi movimenti di terra si considerano tali gli interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, ovvero le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili. Si considerano significative ai sensi della disciplina urbanistica edilizia le modifiche di cui sopra qualora aumentino o diminuiscano la quota del suolo preesistente l’intervento per più di mt. 1,5. 5. MIT – miglioramenti tecnologici ai sensi e per le finalità dell’art.49 della L.R. n.19 del 2002: complesso di interventi finalizzati a migliorare la qualità tecnologica e ad agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti compresi il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati previsti in relazione agli obiettivi di contenimento del consumo di nuovo territorio. Art. 24 – Interventi di trasformazione funzionale 1. CD – cambio d’uso non connesso a trasformazioni fisiche: mutamento di destinazione d’uso, tra quelli definiti compatibili dal PSC, disciplinato dall’art.32 del REU in attuazione dell’art.57 della L.R. n.19 del 2002. a. Ai fini dell’applicazione presente REU, costituisce modifica di destinazione d’uso il passaggio tra i diversi usi specifici compresi nei raggruppamenti (RFO) di cui al Titolo IV, nonché tra gli Ambiti Territoriali Unitari stabiliti dal PSC. 45 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone b. Ai fini dell’applicabilità delle indicazioni contenute nell’art.57 della L.R. n.19 del 2002, è indicata all’art.86 del REU specifica corrispondenza tra le zone omogenee di cui al D.M. n.1444 del 1968 e gli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC. c. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi riguardanti l’esecuzione delle trasformazioni in oggetto è specificato quanto segue: - per i mutamenti della destinazione d’uso che implichino variazioni del CU, il rilascio del Permesso di Costruire è comunque subordinato alla verifica del reperimento degli standard; - il mutamento di destinazione d’uso, anche non connesso a trasformazioni fisiche, comporta l’obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, ovvero quando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico (CU) della zona: rapporto tra insediamenti e servizi. d. Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della L. n.765 del 1967 il cambio d’uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Sostituzione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art.89 nonché all’obbligo di denuncia di variazione catastale. e. E’ soggetto a Sostituzione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 75 il diverso uso all’interno dello stesso raggruppamento (RFO) tra quelli elencati al Titolo IV e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati. f. Non costituisce cambio d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della SU dell'unità stessa e comunque compreso entro mq. 30. Non costituisce inoltre cambio d'uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di mq. 250. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici. g. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. 46 Art. 25 – Interventi di trasformazione edilizia 1. NC – interventi di nuova costruzione: gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto dalla presente definizione; - gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi realizzati da soggetti diversi dal Comune; - la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio–ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; - gli interventi pertinenziali, qualora comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificati. 2. RU – interventi di ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico–edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Art. 26 – Parametri urbanistici Ai fini dell’applicazione del presente REU sono definiti i seguenti parametri urbanistici: 1. Gli Ambiti Territoriali Unitari (ATO) rappresentano le parti di territorio comunale che per caratteri propri, strategie, obiettivi di piano e regole di trasformazione, sono evidenziate graficamente nel PSC e disciplinate nel REU con criteri di omogeneità rispetto a quanto indicato all’ art. 20, comma 3, della L.R. n.19 del 2002, sia in riferimento alle funzioni e agli usi ammessi in osservanza della normativa urbanistica ed edilizia sia con riguardo della tutela del territorio in ordine al rischio idrogeologico, sismico e ambientale; 47 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 2. La Superficie Territoriale (ST) è la superficie (espressa in ettari) degli ambiti del territorio individuati dalla pianificazione comunale negli elaborati grafici allegati. Alla ST si applica l’indice di utilizzazione territoriale (UT) per determinare la capacità insediative teorica e la superficie (SUL) edificabile in sede di piano urbanistico attuativo (PAU). In sede di progettazione attuativa, nell’ambito della ST verranno ricavati: - la superficie fondiaria (SF); - la superficie per le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Sup); - la superficie per le attrezzature e spazi collettivi (Sus); - la superficie per le dotazioni ecologiche e ambientali (Sea). 3. La Superficie fondiaria (SF) è la superficie (espressa in metri quadrati) suscettibile di edificazione diretta, risultante dalla ST una volta dedotte le aree per le infrastrutture di urbanizzazione ed eventualmente le aree per attrezzature e spazi collettivi e per dotazioni ecologiche e ambientali, previste dalle norme della pianificazione comunale o dai PAU. La SF può essere suddivisa in lotti, la cui superficie minima viene fissata dalle norme della pianificazione comunale. Alla SF si applica l’indice di utilizzazione fondiaria (UF) per calcolare la superficie utile lorda edificabile. Per l’applicazione delle norme che riguardano il territorio rurale per SF si deve intendere la SAU dell’azienda interessata. 4. La Superficie minima di intervento (Sm) è l’area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie territoriale (ST) minima necessaria per predisporre e realizzare un intervento urbanistico attuativo. 5. Il Lotto minimo (Lm) è l’area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento edilizio preventivo, l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria (SF). 6. Si definisce Carico Urbanistico (CU), il fabbisogno di dotazioni territoriali (DT) di cui all’art. 136 e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza; tale CU si calcola applicando le relative quote standard delle DT alle unità di superficie rappresentative del fabbisogno relativo alla destinazione d’uso dell’insediamento: costituisce pertanto aumento del CU, l’aumento delle superfici e dei parametri dimensionali degli edifici e/o del numero di unità immobiliari (Ui), come pure il cambio della destinazione d’uso (CD) rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta l’aumento delle esigenze di cui sopra, sempreché tale cambio di destinazione riguardi più di mq. 30. e/o più del 30% della superficie complessiva SC dell’unità edilizia. 48 7. Si definisce Capacità insediativa (Ci) di un intervento urbanistico o edilizio, il numero di abitanti teorici insediabili secondo il rapporto medio convenzionale di un abitante ogni 33 mq. di superficie utile lorda (SUL). 8. La distanza di un edificio (DF), da un altro edificio o da un confine considerato (DC), è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini, posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta (SQ) dell'edificio stesso, e su quello della SQ dell'altro edificio oppure sul confine considerato. Ai fini della misura della D, non si tiene conto delle recinzioni e delle strutture leggere da giardino che non presentino SQ. Nel caso di pareti prospicienti non parallele, la DF è la misura minima relativa all'affacciamento diretto della veduta più svantaggiata. 9. L'indice di Visuale Libera (VL) di un fronte edilizio, rispetto a un altro fronte del medesimo edificio o a un confine considerato, è il rapporto tra la distanza D del fronte preso in considerazione misurata rispetto all'altro fronte del medesimo edificio o al confine considerato, e la sua altezza Hf. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: VL = D/Hf 10. In generale la distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso, finestrato o non finestrato. Le misure delle distanze da considerare sono: - la distanza da un confine di proprietà (DC); - la distanza da un altro edificio (DF); - la distanza da un confine di zona urbanistica (DZ); - la distanza dalle strade, dai canali e dalle zone d’acqua (DS). Per la misura di tali distanze, nonché per gli indici di visuale libera VL, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti, fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nelle norme d’Ambito del REU ed i limiti di arretramento dalle strade evidenziati nel REU che andranno osservati nella nuova edificazione, negli ampliamenti e negli interventi di recupero con modifica della sagoma. Le norme sulle misure minime delle distanze stabilite agli articoli seguenti non si applicano per la realizzazione di recinzioni e strutture leggere da giardino, per le quali sono però da rispettare il Codice Civile e le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e le prescrizioni specifiche contenute nel presente Regolamento. 11. La Superficie permeabile (Sp) è la porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. 49 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Sono considerate permeabili al 100% le strade bianche, le altre superfici carrabili inghiaiate e i grigliati carrabili plastici per manti erbosi; sono considerate permeabili al 40% le pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti cavi. Art. 27 – Parametri edilizi Salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni (NC) e per il recupero degli edifici esistenti, ai sensi e per le finalità dell’art.7 comma 3 del REU si considera, in deroga al presente articolo, limitatamente al computo per la determinazione dei volumi (V), delle superfici (S), delle distanze (D) e nei rapporti di copertura (RQ), fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale, quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n.41 del 2011. Ai fini dell’applicazione del presente REU sono definiti i seguenti parametri edilizi: 1. Edificio è qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell’atto di svolgere un’attività o in riposo. Rientrano tra gli edifici, tra l’altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse. 2. Si definisce Unità edilizia (Ue) l’unità organica costituita da un edificio, quale oggetto dominante, nonché dall’area di pertinenza e dalle eventuali altre pertinenze. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione che presenta caratteri di autonomia dal punto di vista funzionale è identificabile come autonomo edificio e dà luogo ad una propria unità edilizia. Qualora due edifici aderenti costruiti originariamente come due unità edilizie indipendenti, siano stati organicamente connessi dal punto di vista funzionale e distributivo, sono da considerare come un’unica unità edilizia. Gli organismi edilizi sono costituiti da: - spazi di fruizione dell’utenza per attività principale; - spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria; - spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari); - locali e vani tecnici. L’organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti. 50 3. Si definisce Unità immobiliare (Ui), con o senza area di pertinenza, la minima entità edilizia, così come censita nel Catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente. 4. Sono pertinenze di un edificio gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o delle funzioni dell’edificio: area di pertinenza o lotto, corpi accessori staccati dall’edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali garages, cantine, centrale termica, magazzini, altri impianti), ed inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, etc. Qualora l’edificio non abbia alcuna pertinenza esso coincide con la unità edilizia. 5. Si definisce Unità poderale agricola (Upa) l’unità organica costituita, quale oggetto dominante, dai terreni di una azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda. 6. La Superficie Coperta (SQ) è l’area corrispondente alla proiezione orizzontale di tutte le parti fuori terra dell’edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e pensiline di larghezza inferiori a m. 1,50. Vanno invece incluse nella superficie coperta le proiezioni orizzontali di logge, balconi chiusi, bow windows e porticati. 7. Il Rapporto massimo di Copertura (RQ) è il rapporto massimo consentito tra la superficie coperta (SQ) e la SF, e viene espresso in valore percentuale. Per le finalità di cui all’art. 41 della L.R. n.19 del 2002 non sono considerati nei computi per la determinazione dei rapporti copertura: a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente cm. 30 per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori cm. 25; b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente cm. 20 se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica. 8. La Superficie Utile Lorda (SUL) dell'unità edilizia è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra comprese le superfici occupate dagli elementi verticali: murature interne e perimetrali fino ad uno spessore di cm. 30, escludendo fino ad un massimo di ulteriori cm. 25, locali di servizio con esclusione: a) delle superfici porticate a piano terreno asservite ad uso pubblico; b) dei porticati a piano terra asserviti ad uso privato e delle logge, limitatamente ad una superficie complessivamente non superiore al 20% della SUL esistente o in progetto, la parte eccedente va pertanto computata nella SUL; 51 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone c) dei balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte; d) delle superfici dei piani di ingresso alle unità immobiliari; tale superficie non può superare il 20% della SUL del piano. La parte eccedente il 20% va pertanto computata nella SUL; e) dei locali per volumi tecnici e delle parti comuni destinate all'ingresso ed al collegamento nell’unità edilizia costituita da più unità immobiliari, quali androni di ingresso, pozzi scala condominiali, passerelle e ballatoi, ascensori, ecc. (fermo restando che gli stessi elementi costituiscono SUL quando interni a singole unità immobiliari); f) dei locali per volumi tecnici intesi come gli spazi necessari a contenere ed a consentire l'accesso ad impianti tecnici (locale macchine ascensore, centrale termica, elettrica o di condizionamento, autoclave, ecc.) che, per esigenze tecniche e di funzionamento, non possono trovare posto entro il corpo del fabbricato; g) delle superfici del piano parzialmente interrato che non ecceda dal perimetro dell’edificio fuori terra, purché di altezza interna inferiore m. 2,40 e sempre che i locali seminterrati (lavanderia, ripostiglio, cantina ecc.) siano ad uso dei residenti e non emergano dal suolo di oltre m. 1,40, precisando come nel caso di terreni comunque inclinati si debba assumere il valore medio; h) delle superfici delle autorimesse con i relativi spazi di manovra e di accesso, utilizzate esclusivamente dai residenti dell’edificio, se emergenti dal suolo non oltre m. 1,40; i) delle superfici dei sottotetti la cui altezza interna (Hi), misurata nel punto più alto, sia inferiore a m. 2,10. Nel computo della superficie utile SUL sono invece compresi: j) gli ambienti di cui ai punti g) e h), se emergenti dal piano del terreno circostante oltre m.1,40; k) gli ambienti di sottotetti e le soffitte la cui altezza interna (Hi) sia superiore m. 2,10; l) i soppalchi di cui all’ Allegato I del REU; 9. La Superficie Utile (SU) ai sensi del D.M. n. 801 del 1977 è data dalla superficie di pavimento delle unità immobiliari misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. La superficie utile di una unità edilizia (Ue) è data dalla somma delle superfici utili (Ui) delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: - le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; - le cantine che hanno altezza interna (Hi) uguale o superiore a m. 2,70; 52 - i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità (Hi maggiore o uguale a m. 2,40). Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: - i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; - le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). 10. La Superficie Accessoria di un'unità edilizia (SA), si calcola escludendo comunque dal computo quelle parti dell'unità edilizia che per definizione costituiscono superficie Utile di cui al precedente comma rispetto alla intera SUL. Tale superficie si definisce come somma di tutte le superfici nette di pavimento, al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni accessorie degli usi cui l'unità edilizia è destinata. Costituiscono pertanto SA: a. le cantine e gli altri locali di servizio posti al piano interrato, seminterrato, rialzato e/o terra; b. le superfici dei locali ad uso privato localizzati al piano sottotetto per la porzione con altezza interna compresa tra m. 2,10 e m. 2,40; c. le autorimesse e i posti auto coperti; d. le scale interne all'alloggio o alle superfici produttive anche se di collegamento tra la superficie utile e la superficie accessoria computati in proiezione orizzontale a terra, una sola volta; e. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. f. i serbatoi, i silos, le tettoie aperte su più di due lati e di profondità superiore a m. 1,50, le cisterne destinati allo stoccaggio di prodotti e materie prime purché non costituiscano essi stessi superfici e volumi d’esercizio di attività produttive specifiche quali cantine, depositi carburanti, attività molitorie e assimilabili. 11. La Superficie Complessiva (SC) di un'unità edilizia o di un’unità immobiliare è una misura convenzionale che dipende dalla sua superficie utile (SU) e dalla sua superficie accessoria (SA), e che si calcola applicando la seguente formula: SC = SU + 60% SA. Tale superficie si utilizza ai fini della determinazione del costo di Costruzione. La SC si calcola escludendo comunque dal computo quelle parti dell'unità edilizia o immobiliare che per definizione non costituiscono SU né SA, secondo quanto specificato ai commi precedenti. 53 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 12. Per la Superficie catastale (Sca) si veda l’Allegato C del D.M. n.138 del 1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”. 13. Per Superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art.4 del D.lgs. n.114 del 1998, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce Sv quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti all’esposizione di merci. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionaria auto e relativi accessori, rivendite di legname, di materiale per l’edilizia e di mobili, ecc.) è computata, ai fini della determinazione degli standard pertinenziali, nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 mq. Per le superfici eccedenti i 2500 mq. la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino a tale limite e di 1/4 per la superficie eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore commerciale, con il quale l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. 14. Il Volume di un fabbricato (V) è dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili SUL di ciascun piano, (esclusi gli incrementi apportati da soppalchi di cui all’art. 71) per le relative altezze lorde (Hl). Ai fini del calcolo del V lo spessore del solaio è fissato convenzionalmente in cm. 30. Per le finalità di cui all’art. 41 della L.R. n.19 del 2002 non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi: a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente cm. 30, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori cm. 25; b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica; c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle 54 strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale. 15. Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze interne (Hi); il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. 16. L’Indice di fabbricabilità Territoriale (IT) rappresenta il rapporto tra il volume massimo edificabile espresso in metri cubi per ogni ettaro di ST. 17. L’Indice di fabbricabilità Fondiario (IF) rappresenta il volume massimo edificabile espresso in metri cubi per ogni metro quadrato di SF. Per interventi sul territorio rurale è da intendersi riferito alla SAU e non alla SF. 18. L’Indice di utilizzazione Territoriale (UT) definisce la massima SUL edificabile ammessa per ogni ettaro sulla superficie territoriale ST (mq/ha), ovvero in ab/ha per definire la SUL corrispondente agli abitanti teorici ammessi su ogni ettaro di ST. 19. L’Indice di Utilizzazione Fondiario (UF) definisce la massima SUL edificabile espressa in metri quadri per ogni metro quadrato di SF (mq/mq). Per interventi sul territorio rurale è da intendersi riferito alla SAU e non alla SF. 20. La Capacità Edificatoria (CE) di un’area (sia essa già edificata o meno) definisce la massima quantità di SUL, espressa attraverso un indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, realizzabile sulla medesima. 21. La Capacità Edificatoria Teorica (CET) di un’area definisce la massima quantità di SUL, espressa attraverso un indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, traducibile in diritti edificatori trasferibili per fini perequativi. 22. Per Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si intende la superficie di pertinenza di una unità poderale agricola, depurata dalle tare improduttive. Per le norme relative al territorio rurale, si fa riferimento alla SAU della azienda agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico–unitaria autonoma. 23. La Sagoma del fabbricato è la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio (compreso bow–windows, esclusi sporti aggettanti, balconi inferiori a m. 1,50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali. 24. Numero dei piani dell’unità edilizia (Np) a) il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili, compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano il requisito tecnico–funzionale per essere considerati tali e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati; 55 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone b) dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di m. 1,40. 25. Al fine della determinazione dell’altezza del fabbricato, l’altezza del fronte di un fabbricato (Hf) è data dalla differenza tra la quota del terreno sistemato e la quota dell’estradosso del solaio di copertura (o se più alti del bordo superiore della gronda o della sommità del parapetto in muratura nel caso di coperture piane) misurata nel punto medio sul piano verticale di facciata. Nel caso di fronti ad altezza variabile l’altezza del fronte è data dal rapporto tra superficie e sviluppo dello stesso. Per il fronte interessato dagli accessi alle autorimesse, al fine del calcolo dell’altezza del fabbricato, si fa riferimento al piano della zona di accesso alle autorimesse. 26. L’altezza di un fabbricato (H) è data dalla media delle altezze dei vari fronti (Hf), calcolati secondo i criteri di cui al comma precedente. I valori di H espressi nelle norme di edificazione sono da intendersi come valori massimi raggiungibili. La chiusura tra i fronti di diversa altezza ove non avvenga con copertura inclinata ma si realizzi attraverso solai orizzontali posizionati su quote differenti (copertura a gradoni) è ammessa solo se completamente inscrivibile entro la sagoma geometrica di un piano inclinato con pendenza massima del 35 percento. 27. L’altezza interna del piano (Hi) di un locale è data dalla distanza tra pavimento finito e soffitto finito misurata in metri ortogonalmente alle superfici; nel caso di solai nervati o scatolari, l’altezza interna è misurata sottotrave, ad eccezione del solaio in legno dove l’altezza viene misurata con esclusione della trave portante dell’orditura principale. 28. L’altezza lorda del piano (Hl) è data dall’altezza del piano misurato tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. In caso di copertura inclinata, l’altezza lorda si ottiene come distanza media tra il piano di calpestio e l’estradosso della copertura. 29. Rapporto di aero-illuminazione (RAI) ai sensi del D.M. 05/07/1975 e dei requisiti igienico sanitari delle abitazioni. Tale indice esprime, in frazione, il rapporto fra la superficie illuminante e aerante (finestre, abbaini, superfici vetrate apribili etc.) prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata di un vano. Il RAI è calcolato per ogni vano in cui ai sensi delle alle suddette norme è prevista l’apertura di superfici per aerazione esterna ed illuminazione naturale. 56 Art. 28 – Norme sulle distanze 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo del REU, relativamente agli edifici a destinazione abitativa si considerano "pareti finestrate" le pareti perimetrali verticali, sulle quali si apra almeno un infisso esterno verticale che permetta di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente , di uno spazio chiuso (vano o locale), destinato alla fruizione dell'utenza di una unità immobiliare; relativamente ad edifici a destinazione produttiva non si considerano pareti finestrate le pareti perimetrali verticali di edifici ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente infissi esterni verticali posti a non meno di m. 4 di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto. 2. Qualora le seguenti norme prevedano specificazioni di distanze relative a pareti cieche, nuove finestre possono essere aperte su pareti esistenti, compatibilmente con le altre norme del presente REU, solo a condizione che siano rispettate le distanze minime stabilite. In caso differente potranno essere realizzate luci che non permettano la possibilità di vedute. Analogamente si opera nel caso di cambio di utilizzazione di vani o locali. 3. Relativamente alle distanze DC e DS: - negli interventi MO, MS, RC: DC e DS = valore preesistente; - negli interventi RE: DC e DC maggiore o uguale al valore preesistente; - negli interventi NC: DC e DS maggiore o uguale a m. 5; - quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto a interventi di RE anche tramite demolizione e fedele ricostruzione e ampliamenti sul confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso; - in base ad un accordo con la proprietà confinante, è consentito costruire sul confine anche qualora su detto confine non vi siano edifici. 4. Relativamente alle distanze DF, la distanza tra edifici (che non siano uniti o aderenti) deve rispettare i seguenti valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni degli strumenti urbanistici vigenti: - negli interventi MO, MS, RC, RE: DF = valore preesistente; - negli interventi NC: DF maggiore o uguale a m. 10; DF minori solo per accordo e progetto unitario tra confinanti. - gli interventi di ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai punti precedenti, a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata. 5. Le norme di cui ai precedenti commi 3 e 4, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, non si applicano nei seguenti casi: 57 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - per i manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio; - per le strutture di arredo urbano; - per i corpi di fabbrica completamente interrati, che possono essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza dei confini; - per la realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi sui fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche; - per gli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti; - per le scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti. 6. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planovolumetriche. Art. 29 – Criteri per l’applicazione dell’indice VL (visibilità) 1. La distanza fra i fronti del medesimo edificio ovvero tra i fronti di un edificio e i confini di proprietà, i confini di zona e, per le zone destinate alla viabilità ove la viabilità sia già realizzata, dai cigli stradali, è determinata mediante l’applicazione dell’indice di visuale libera (VL), sia che si tratti di fronti finestrate che non finestrate. La distanza minima non deve comunque essere inferiore a mt. 5. 2. L'indice VL si applica anche alla distanza tra fronti prospicienti di fabbricati distinti nel solo caso in cui gli stessi siano collocati sul medesimo lotto. In questo caso, la distanza fra i fabbricati situati sul medesimo lotto ed aventi fronti prospicienti, delle quali entrambi o anche una sola siano provviste di finestre illuminanti locali di abitazione, è data dalla somma delle distanze che competono alle singole fronti in base all’indice di visuale libera. La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 10, eccezion fatta per le costruzioni al servizio diretto dell’agricoltura e per gli allevamenti industriali compresi nelle zone agricole, nonché per gli edifici industriali. 3. Nel caso di cui al comma 2, qualora i fronti prospicienti non siano dotate di finestre illuminanti locali di abitazione, la distanza che deve intercorrere fra i fabbricati, si calcola in base all’indice di visuale libera relativa al fronte più alto. La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 5. 4. Qualora i fronti siano parzialmente prospicienti, la misura della prospicienza non deve essere superiore alla distanza intercorrente fra i fabbricati. Nei tratti delle fronti reciprocamente prospicienti ad una 58 distanza inferiore a m. 10 è vietata l’apertura di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione, fatti salvi i casi di recupero del patrimonio edilizio esistente dove le normative d’ambito consentono il mantenimento della visuale libera esistente. 5. Qualora i fronti di uno stesso fabbricato siano disposti in modo da formare un angolo uguale o maggiore a 90°, le parti dei fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera possono essere dotate di finestre destinate ad illuminare locali delle unità immobiliari. 6. Nel caso in cui i fronti di uno stesso fabbricato siano disposti in modo da formare un angolo inferiore a 90°, le parti dei fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera pertinenti a ciascun fronte possono essere dotate esclusivamente di finestre illuminanti locali accessori o di servizio. 7. Negli ambiti relativi al tessuto insediativo storico del PSC, al solo fine della conservazione dei valori storici, architettonici e morfologici dell’ambiente urbano e solo in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio da attuarsi tramite restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con vincolo alla trasformazione planivolumetrica, l’indice di visuale libera si applica esclusivamente allo scopo di determinare la possibilità di aprire finestre illuminanti locali abitabili verso gli spazi privati e non per determinare la posizione del fabbricato rispetto alle strade e piazze pubbliche. In tali casi è consentito il mantenimento delle finestre esistenti ed anche l’apertura di nuove finestre e luci tanto sui fronti che prospettano su spazi pubblici quanto sui fronti che prospettano su spazi privati, nel rispetto del Codice Civile. 59 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Titolo IV - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO Art. 30 – Prescrizioni generali 1. Il PSC individua per Ambiti Unitari del territorio pianificato di cui al Titolo IV del REU o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d’uso specifiche e quelle ricomprese in gruppi omogenei di cui al successivo comma 3 e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili. 2. Le destinazioni d’uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi. 3. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili negli Ambiti Territoriali del PSC, hanno carattere vincolante. Gli usi specifici distinti nel REU sono classificati in base ai raggruppamenti funzionali omogenei (RFO) di cui all’art. 57, comma 4 della L.R. n.19 del 2002, di seguito elencati: A) - residenziale, turistico-ricettivo e direzionale, sanitario; B) - produttivo, (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione); C) - industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori); D) - servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale; E) - agricolo. 4. L'elenco degli usi si utilizza: - per definire gli usi previsti e/o gli usi complementari e compatibili (ed eventualmente gli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun Ambito o comparto individuato dagli strumenti urbanistici comunali; - per definire i requisiti urbanistici necessari per un determinato uso; - per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione; - per le finalità di cui al seguente art. 27. 5. Gli usi non espressamente indicati dalle presenti norme potranno essere ammessi per analogia, assimilandoli a quelli previsti dalla normativa del PSC e del REU che hanno analoghi effetti sul territorio, sull’ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi. 60 6. Oltre alle destinazioni d’uso espressamente indicate dalle presenti norme per ciascun Ambito, si intendono sempre ammesse, salvo esplicito divieto riportato nelle specifiche norme d’Ambito, d’area o di comparto, le infrastrutture per l’urbanizzazione nonché la realizzazione delle aree a verde pubblico e l’insieme delle dotazioni territoriali 7. Ai sensi e per le specifiche finalità dell’art.57 della L.R. n.19 del 2002 è indicata ammissibilità delle destinazioni d’uso comprese nei RFO rispetto alle zone di cui al D.M. n.1444 del 1968, in riferimento ai corrispondenti Ambiti Territoriali Unitari (ATO): - le destinazioni d’uso del RFO - A possono essere insediate negli ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con zone di tipo A), B) e C) di cui al D.M. n.1444 del 1968; - le destinazioni d’uso dei RFO - B e - C possono essere insediate negli ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con zone di tipo D) di cui al D.M. n.1444 del 1968; - le destinazioni d’uso dei RFO - B e - C possono essere insediate negli ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con zone di tipo D) di cui al D.M. n.1444 del 1968; - le destinazioni d’uso del RFO - D possono essere insediate negli ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con zone di tipo F) di cui al D.M. n.1444 del 1968; - le destinazioni d’uso del RFO - E possono essere insediate negli ATU per i quali all’art.33 del REU è indicata specifica corrispondenza con zone di tipo E) di cui al D.M. n.1444 del 1968; 8. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti di cui all’art.29, sono ammessi in tutti gli ATU ad eccezione di quelli corrispondenti alle zone E. Art. 31 – Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili 1. La destinazione d’uso dei suoli, degli immobili e di ciascuna unità immobiliare deve essere indicata nei progetti di intervento. 2. La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento di recupero; in assenza o indeterminatezza del titolo, la destinazione d’uso in atto è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti conformi alla legislazione e alla strumentazione urbanistica comunale. 3. La destinazione d’uso in atto per le unità immobiliari abitative in ambito agricolo che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con 61 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone concessione edilizia o Permesso di Costruire gratuito ai sensi dell’articolo 9 lettera a) della L. n.10 del 1977 in virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d’uso (CD), è quella di residenza agricola. 4. La modifica della destinazione d’uso (CD), è disciplinata dal presente REU in funzione delle condizioni di compatibilità con le prescrizioni d’ambito, d’area o di zona. L’uso in atto può, in ogni caso, essere modificato per renderlo conforme alla destinazione d’uso stabilita dal REU per ciascun ambito, area o zona. 5. Non costituisce mutamento d'uso (CD) ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della Superficie complessiva (SC) dell'unità stessa purché comunque compreso entro mq. 30; non costituisce altresì mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a SV diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20% della SC degli immobili e comunque entro il limite di mq. 250. 6. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d’uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente art.30, nonché tra gli Ambiti per i quali all’art.37 del REU è indicata specifica corrispondenza con le zone omogenee di cui al D.M. n.1444 del 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. 7. Si ha mutamento di destinazione d’uso (CD) quando l’immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione (RFO) di cui all’art. 30, comma 3, diversa da quella in atto ovvero mutamento per diverso uso quando l’immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato con diverso uso specifico tra quelli citati negli artt. 32, 33, 34, 35, 36, incluso nello stesso RFO. 8. Il mutamento di destinazione d’uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l’obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del DPR. n.380 del 2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. 9. Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6.8.1967 n. 765 il mutamento di destinazione d’uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a 62 titolo abilitativo tra quelli di cui al seguente comma 10, nonché all’obbligo di denuncia di variazione catastale. 10. In base alle caratteristiche dell’intervento di mutamento d’uso (CD) trovano applicazione i seguenti Titoli abilitativi: - SCIA (art. 73) = CD senza opere, tra diversi usi specifici all’interno dello stesso RFO e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, ai sensi dell’art.57 comma 14, della L.R. n.19 del 2002. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Segnalazione gli interventi di CD su immobili ricadenti negli ATU corrispondenti alle zone A di cui al D.M. n.144 del 1968, nonché tutti gli interventi su immobili vincolati ai sensi del D.L. n.42 del 2004. - DIA alternativa al Permesso di Costruire (art. 77) = CD con opere, tra diversi usi specifici all’interno dello stesso RFO e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni territoriali aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Dichiarazione gli interventi di CD su immobili ricadenti negli ATU corrispondenti alle zone A di cui al D.M. n.144 del 1968, nonché tutti gli immobili vincolati ai sensi del D.L. n.42 del 2004. - Permesso di Costruire (art. 76) = in tutti gli altri casi, previo rilascio dei nulla osta necessari per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del D.L. n.42 del 2004. Art. 32 – Usi specifici compresi nel RFO A: funzioni residenziali A1. Residenza: comprende oltre agli spazi abitativi, anche spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, etc.), spazi condominiali di servizio (scale, androni, lavanderie condominiali, stenditoi, depositi biciclette, stanze da gioco condominiali, etc.) ed autorimesse private, oltre ad attività economiche esercitate da persone residenti nell’abitazione. Comprende inoltre piccole costruzioni accessorie pertinenziali agli spazi abitativi, in particolare depositi attrezzi, legnaie, piccole serre, gazebo, voliere, piccoli forni e pozzi coperti. A2. Attività ricettive: comprendono alberghi, pensioni, locande, residence, case per vacanze, ostelli per la gioventù, bungalow, aree attrezzate per il campeggio stabile oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, etc.) e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi e convegni, attrezzature sportive e ricreative. A3. Residenza collettiva: 63 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone comprende collegi, convitti, conventi, case per studenti, case di riposo, ospizi, caserme etc., sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio. centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, etc., oltre agli spazi complementari e di servizio (funzioni ricettive, sale riunioni, sedi di rappresentanza, attività commerciali al dettaglio, mense, pubblici esercizi, servizi per il personale, etc.). A4. Piccoli uffici e studi professionali: comprendono le attività direzionali, finanziarie, bancarie, amministrative e terziarie in genere, di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, a modesto concorso di pubblico, con superficie massima di mq. 300. A5. Attività terziarie e direzionali: comprendono attività direzionali pubbliche o private, istituti di credito, cambio, assicurazione, attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza, centri congressuali, attività terziarie di servizio alle imprese, servizi per la ricerca applicata, gli uffici per import-export, gestione industriale, marketing, factoring, leasing, informatica e telematica applicata, servizi complementari per lo sviluppo e l’innovazione e in genere il terziario specializzato e altre attività assimilabili, che determinano un elevato concorso di pubblico, con superficie superiore a mq. 300. A6. Attrezzature socio-sanitarie: comprendono ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, ambulatori con superficie superiore a mq. 200, servizi per gli anziani, servizi per i portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi cliniche. Art. 33 – Usi specifici compresi nel RFO B: funzioni produttive B1. Esercizi commerciali di vicinato: comprendono gli esercizi commerciali di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a mq. 200, oltre alle superfici per servizi e magazzini relativi agli stessi esercizi. B2. Artigianato di servizio: comprende tutte i tipi di attività di artigianato di servizio. Si articola in: a) artigianato di servizio non produttivo alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, ai piccoli automezzi (cicli e moto), alla persona, palestre e centri di estetica e cura del corpo, di dimensioni non superiori a mq. 100 oltre agli spazi di servizio e di magazzino. b) Piccole officine, botteghe e laboratori artigianali per attività non inquinanti con dichiarazione formale dell’Autorità Sanitaria, sulla base di specifica procedura istruttoria prevista dagli artt. 216 e 217 del R.D. n.1265 del 1934 e di dimensioni non superiori a mq. 200 oltre agli spazi di servizio e di magazzino. B3. Medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita: 64 a) Medio-piccole strutture di vendita Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di SV compresa fra mq. 200 e mq. 800. Si distinguono in: - medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto; - medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare. b) Medio-grandi strutture di vendita: Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli aventi una SV compresa fra mq. 800 e mq. 1500. Si distinguono in: - medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto; - medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare. B4. Artigianato di servizio agli automezzi: comprende tutte le attività di artigianato di servizio agli automezzi e ai mezzi agricoli (esclusi quelli compresi nella categoria relativa al comma 13.b), oltre agli spazi di servizio e di magazzino. B5. Attività di rimessaggio veicoli e imbarcazioni: comprendono garage ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli spazi di servizio e alle attività complementari (officine, lavaggi mezzi, piccoli uffici, spazi di servizio), nonché locali per il rimessaggio delle imbarcazioni. B6. Distributori di carburante: comprendono le attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi. Art. 34 – Usi specifici compresi nel RFO C: funzioni industriali C1. Grandi strutture di vendita: Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV superiore a mq. 1500. Si distinguono in: a) Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto; b) Grandi strutture di vendita del settore non alimentare. C2. Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi, comprendono: magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso, nei settori alimentari ed extra-alimentari, centri merci e funzioni doganali, finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione delle merci, con i relativi spazi di servizio, uffici, mense e spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari, con esclusione delle attività commerciali al dettaglio. C3. Attività artigianali e industriali: Comprendono tutti i tipi di attività artigianale e industriale di tipo produttivo ed i relativi edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, espositive e 65 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone commerciali direttamente correlate all’attività principale, oltre agli spazi di servizio. C4. Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero: Comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, attività espositive e commerciali e aree direttamente correlate ad una attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati. C5. Attività di rottamazione e di smaltimento e/o recupero dei rifiuti: comprendono attività di rottamazione, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici), di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse. Comprendono inoltre le attività operanti nel settore dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti. C6. Attività estrattive: questo uso comprende le attività di estrazione delle cave e tutte le attività direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge. Art. 35 – Usi specifici compresi nel RFO D: servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale; D1. Attrezzature di interesse comune: comprendono le attrezzature di interesse comune, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di quartiere, le sedi degli uffici di decentramento amministrativo e i servizi complementari quali uffici postali, ambulatori, laboratori di analisi, etc.), i servizi di tipo religioso (edifici per il culto ed attrezzature complementari quali servizi parrocchiali, canoniche, attrezzature didattiche, assistenziali, culturali, ricreative e sportive), i centri per educazione ambientale. D2. Servizi per l’istruzione: comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie. D3. Attrezzature per il verde: comprendono gli impianti ed i servizi necessari per la ricreazione, il gioco e lo sport (campi e piste per la pratica sportiva di modeste dimensioni) chioschi, gazebo ed altre strutture di servizio e di arredo urbano. D4. Attrezzature per l’istruzione superiore: comprendono le scuole oltre l’obbligo (scuole medie superiori pubbliche o private, scuole di formazione professionale, scuole di specializzazione, sedi universitarie e post-universitarie, attività di ricerca scientifica) e le attività correlate (funzioni ricettive, attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi). 66 D5. Attrezzature culturali: comprendono sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni culturali, ricreative e per il tempo libero, musei, biblioteche, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali e pubblici, con esclusione per le funzioni comprese nella categoria relativa alla uso classificato come D8., compresi gli spazi di servizio e complementari all’attività principale (pubblici esercizi, etc.). D6. Pubblici esercizi: comprendono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande quali ristoranti, trattorie, bar, sale ritrovo, con esclusione dei locali per lo spettacolo come discoteche e night club, oltre agli spazi di servizio e magazzino. D7. Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali: comprendono attrezzature politico-amministrative quali sedi amministrative comunali, sedi di associazioni sindacali, economiche, politiche, di volontariato, sedi e attrezzature periferiche di amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato, amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori, edifici e strutture tecnologiche per la Difesa Nazionale con relative strutture logistiche, etc. D8. Esposizioni, mostre di carattere commerciale: comprendono strutture per esposizioni e mostre di carattere commerciale ed usi analoghi, oltre agli spazi di servizio e a quelli per usi complementari alla attività principale (uffici, pubblici esercizi, agenzie bancarie etc.). D9. Locali per lo spettacolo: comprendono cinema, teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in genere, locali da ballo, sale di ritrovo, compresi gli spazi di servizio e complementari all’attività principale (pubblici esercizi, etc.). inclusi i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzanti compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto ai sensi del DPCM. n.215 del 1999. Queste attività sono soggette al rispetto del “limite differenziale di rumore” ai sensi della legge quadro n.447 del 1995 e s.m.i.. D10. Attrezzature sportive: comprendono gli impianti e i servizi necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività motoria, sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, quali palestre, palazzetti per lo sport, piscine, campi e piste per la pratica sportiva, laghetti per la pesca sportiva, maneggi, centri benessere, con relativi spogliatoi e tribune. 67 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone D11. Infrastrutture tecniche e tecnologiche: comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani (centrali e sottostazioni tecnologiche, cabine di trasformazione o di trattamento, attrezzature per la captazione, potabilizzazione, distribuzione e stoccaggio di acqua, per la raccolta di reflui, per la trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti, impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi (discariche, inceneritori, aree di stoccaggio, impianti di depurazione), infrastrutture per la tutela idrogeologica. D12. Attrezzature per la mobilità: comprendono stazioni ferroviarie, autostazioni, autoporti, interporti, attrezzature per lo scambio intermodale, sedi delle aziende di trasporto pubblico e simili, oltre agli spazi complementari e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, sedi sindacali, etc.). D13. Sedi cimiteriali: comprendono le attrezzature, le strutture tecnologiche e le aree per la tumulazione, l’inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi correlati. D14. Campeggi e campi temporanei: questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in strutture abitative temporanee/precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge. D15. Opere di salvaguardia ecologico–ambientale: questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di opere per la salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale; comprende altresì le opere inerenti la realizzazione di aree di riequilibrio ecologico. Art. 36 – Usi specifici compresi nel RFO E: funzioni agricole E1. Residenza agricola: comprende, oltre agli spazi abitativi necessari alla conduzione del fondo, anche gli spazi privati di servizio (rimesse, cantine, lavanderie, etc.). E2. Attrezzature di servizio all’agricoltura: comprendono edifici e attrezzature di servizio per attività di coltivazione agricola, di floricoltura (serre di tipo aziendale ed interaziendale), di allevamento di animali domestici destinati all’autoconsumo, di vinificazione, di piscicoltura, per attività faunistico-venatorie, depositi di attrezzi, materiali e prodotti direttamente connessi all’attività produttiva agricola (fertilizzanti, sementi, antiparassitari, etc.), silos, rimesse per 68 macchine agricole e simili, al servizio di una azienda singola o di più aziende associate. E3. Allevamenti zootecnici di tipo civile: comprendono gli edifici e le attrezzature di servizio per attività zootecniche aziendali connesse con l’utilizzazione del suolo agricolo, oltre agli spazi di servizio complementari. Costituisce insediamento civile, l’azienda agricola che dispone di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente connesso con l’attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 Kg di azoto contenuto negli effluenti di allevamento. E4. Allevamenti zootecnici di tipo produttivo: comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, fabbricati ed attrezzature di servizio e aree direttamente correlate ad attività di allevamento di animali, di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici, oltre agli spazi di servizio complementari. E5. Impianti produttivi aziendali ed interaziendali: per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici comprendono edifici e attrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli di tipo aziendale o interaziendale, quali caseifici, cantine, macelli e strutture per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi, oltre agli spazi complementari e di servizio. E6. Serre di tipo industriale: comprendono le serre fisse destinate alle colture ortofrutticole, floricole e vivaistiche non facenti parte di un’azienda agricola. E7. Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo: comprendono le strutture per la produzione di servizi diretti alle attività agricole e zootecniche, al servizio delle aziende singole o associate, non appartenenti ad una specifica azienda, quali silos, depositi, rimesse per attività di noleggio macchine agricole conto terzi, serbatoi. E8. Infrastrutture agricole funzionali all’agricoltura: comprendono le infrastrutture di qualsiasi tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole quali opere stradali (strade poderali), opere idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, oltre alle costruzioni accessorie. Sono compresi impianti di depurazione dei liquami quando non collegati ad una specifica azienda. E9. Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici: comprendono i bacini per l’accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destinati allo spandimento, oltre alle costruzioni accessorie. 69 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone E10. Strutture ricettive agrituristiche: sono considerate strutture ricettive agrituristiche, nell’ambito di edifici esistenti, quelle definite dalla L.R. n.14 del 2009. E11. Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre: sono compresi recinti e piccole strutture per il ricovero dei cavalli, finalizzate allo sviluppo dell’escursionismo equestre. 70 TITOLO V – DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE Art. 37 – Classificazione e suddivisione del territorio comunale a) Ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n.19 del 2002, il PSC classifica il territorio comunale in Urbanizzato, Urbanizzabile, Agricolo e Forestale. La relativa perimetrazione è riportata nelle Tavole P.p.1 allegata al PSC in scala 1:10.000. Esso, definisce, in funzione delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili, i limiti dello sviluppo del territorio comunale sulla base delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali, nonché sulla base degli indirizzi strategici di piano rivolti in modo specifico alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle risorse naturali e delle potenzialità di sviluppo. b) Il PSC individua gli Ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dalla L.R. n.19 del 2002 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi strategici attraverso prescrizioni funzionali, ambientali e morfologiche e i relativi requisiti prestazionali. Nel presente REU, sono definite le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, convenzionato e indiretto. c) Ai fini dell’applicabilità delle norme che fanno riferimento alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. n.1444 del 1968, al comma 4 è indicata specifica corrispondenza con ciascun Ambito Territoriale Unitario individuato dal PSC. d) Con riferimento alla classificazione dell’intero territorio comunale, gli Ambiti Territoriali Unitari (ATO) perimetrati nelle Tavole Pp.2 sono: TU - TERRITORIO URBANIZZATO ATU 1: Ambito Urbano Storico ATU 2: Ambito Urbano Consolidato ATU 3: Ambito Urbano Portuale corrispondenti ZTO - D.M.1444/68 Zona A Zona B, F Zona F ATU 4: Ambito Urbano di Consolidamento Zona B, F ATU 5 Ambito Urbano di Riqualificazione Zona B, F ATU 6: Ambito Urbano di Completamento Zona B, F ATU 7: Ambito Urbano di Qualificazione Residenziale Zona B, F ATU 8: Ambito Urbanizzato Costiero Zona B 71 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 9: Ambito Urbano di Trasformazione Multifunzionale Zona F ATU 10: Ambito Urbano dei Villaggi Rurali Zona B / E ATU 11: Ambito Urbanizzato in Territorio Agricolo Zona B / E ATU 12: Ambito dei Parchi Urbani Zona F / E ATU13: Ambito Urbano per attrezzature turisticoricettive Zona F ATU14: Ambito Urbano delle attrezzature territoriali Zona E ATU15: Ambito Industriale e artigianale Zona D/F e) Ogni a ATU è a sua volta suddiviso in “Comparti” numerati ed elencati nelle schede redatte per ogni Ambito al seguente art.38 e riportati nelle Tavole Pp.2 allegate al PSC f) Con riferimento alla Pianificazione Attuativa in corso di validità alla data di approvazione del PSC, sono individuati ulteriori “Comparti Operativi” (CO), interni agli ATU e riportati nelle Tavole Qc.4 allegate al PSC. 5. Il PSC suddivide il territorio comunale agricolo e forestale in Ambiti Territoriali Unitari (ATU), ricomprendenti zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo. Con riferimento alla sistematica definizione degli interventi edilizi e urbanistici ammessi, gli Ambiti Territoriali Unitari individuati sono: b) TAF - TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE sottozona ZTO D.M.1444/68 Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva E1 Zona E Aree di produzione agricola specializzata E2 Zona E Aree di preesistenza insediative per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività agricole E3 Zona E Aree boscate o da rimboschire E4 Zona E Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico -ambientali non sono suscettibili di insediamenti E5 Zona E 72 6. L’attuazione degli Ambiti specificati nel presente Titolo è subordinata al rispetto prioritario della disciplina e delle condizioni limitanti di cui Titolo II ai sensi delle Normative vigenti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni preposte alla gestione dei Vincoli. 7. Il REU specifica, per ogni Ambito Territoriale Unitario definito dal PSC, le modalità di intervento previste, le destinazioni d’uso consentite e i parametri urbanistici. Art. 38 – Territorio urbanizzato: TU a. Per territorio urbanizzato si intende il raggruppamento di tutte le aree in cui sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria UP, urbanizzazione secondaria US e dove sono concentrate le dotazioni territoriali (DT) di cui al Titolo VI. Gli Ambiti Urbanizzati sono articolati in Comparti e in frazioni funzionali denominate Comparti Operativi ove previsti, in cui, sulla base delle tipologie edilizie prevalenti, sono ammessi interventi edilizi e di nuova costruzione al fine di attuare il completamento, la qualificazione funzionale ed edilizia del tessuto urbano e degli edifici esistenti. b. Le aree urbanizzate delimitate dal PSC includono le porzioni di territorio classificate rispettivamente nelle ZTO A, B, C per la parte attuata, di cui al D.M. 1444 del 1968, secondo la zonizzazione del PRG previgente, comprese le aree sottoposte a piani attuativi già approvati e non ancora ultimati. c. La nuova perimetrazione del TU urbanizzato comprende, oltre a quanto indicato al comma precedente, anche: - le aree intercluse o poste in diretta prossimità del tessuto urbano consolidato che per tale condizione rientrano tra le porzioni di territorio potenzialmente servite dalle opere di UP, US e dal sistema delle Dotazioni Territoriali (DT), che ne costituiscono completamento o diretta espansione. - gli agglomerati di piccole unità edilizie sorte per aggregazione di residenze agricole, o originariamente tali, intorno a preesistenze insediative o ai nodi della rete stradale, collegate alle reti distribuzione idropotabile e fognaria e che possiedono le altre dotazioni minime prescritte per gli usi specifici di UP e US e DT o che sono comunque poste prossimità diretta con tali DT. d. Il PSC delinea il quadro strutturale e definisce i seguenti obiettivi generali per il TU: 73 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone SISTEMA Sistema economico e sociale Sistema ambientale e paesaggistico Sistema relazionale e insediativo 74 OBIETTIVI GENERALI - TU 1. Sviluppo congruente con le reali vocazioni territoriali; 2. Diminuzione della tendenza allo spopolamento; 3. Incremento della competitività dell’offerta turistica; 4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; 5. Efficienza dei sistemi territoriali e delle reti infrastrutturali. 1. Protezione della popolazione e del territorio 2. Riduzione dei detrattori ambientali; 3. Salvaguardia delle risorse ambientali 4. Valorizzazione del paesaggio 5. Rinaturalizzazione degli ecosistemi 6. Sviluppo sostenibile 1. Salvaguardare l’identità insediativa locale 2. Diffondere usi e funzioni urbane sostenibili 3. Integrazione funzionale e morfologica del territorio urbanizzato 4. Migliorare la qualità di vita e della città pubblica ATU 1: AMBITO URBANO STORICO Comparto n.1 - Centro Storico. ST. 204.085 mq Tale Ambito, localizzato nel nucleo originario del Comune di Crotone, arroccato sulla sommità del promontorio, è caratterizzato da un tessuto urbano denso, di prevalente impianto medievale con una scala urbana molto ridotta e fitte maglie stradali. Dal punto di vista urbanistico si rileva una spiccata tipizzazione morfologica e architettonica delle espressioni edilizie. Si distinguono infatti numerosi edifici di pregio architettonico contornati e abbelliti da sistemazioni a verde e giardini di altrettanto valore. Un importante significato culturale e identitario è contenuto nell’insieme del particolato storico residenziale che si snoda fino al Castello detto di “Carlo V” ed ai resti di altre fortificazioni medievali. Come emerso dalle recenti ricerche condotte nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria PIC Urban II, il sovrapporsi di uno stato complessivo di carente conservazione e delle necessità di recupero del patrimonio storico pongono all’attenzione dei tecnici e dell’amministrazione la questione del mantenimento e del recupero dei caratteri identitari del patrimonio anche in funzione degli interventi di consolidamento e restauro edilizio prefigurato dal PIC Urban II. A. Obiettivi specifici: - attivazione di programmi di riqualificazione e recupero; - rigenerazione e diversificazione funzionale dell’abitato storico; - mantenimento dei caratteri storici, urbanistici e ambientali dell’abitato; - salvaguardia delle peculiarità architettoniche e tipologiche del singolo edificio; - mantenimento delle quote di residenzialità; - riqualificazione tecnologica e abitativa del patrimonio edilizio. B. Azioni e norme: - l’Ambito è oggetto di inclusione all’ interno di Programmi Urbani Complessi finalizzati al recupero del Centro Storico; - l’Ambito è da ritenersi saturo e non può accogliere ulteriore CE convenzionale attribuibile dal presente REU o da normativa eventualmente prevalente, ove sia riservata all’Amministrazione Comunale la facoltà di individuarne gli Ambiti di applicazione. - si possono prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) o edilizia (RE) mediante riprogettazione planivolumetrica e accorpamento o frazionamento di unità residenziali contigue con opere o con incremento di CE qualora sia riconosciuto l’elevato profilo architettonico e compositivo dell’intervento, purché non si alteri in alcun modo l’integrità stilistica e architettonica dei fabbricati, gli allineamenti e l’assetto morfologico desunti dall'organizzazione del contesto e dalla lettura dell'impianto storico rilevata nell’ Ambito del PIC Urban II e da ulteriori o successivi contributi condivisi dall’Amministrazione; - sono consentiti interventi di manutenzione su spazi liberi pavimentati, per i quali è prescritto il mantenimento della pavimentazione originaria e/o il ripristino con materiali tradizionali; - sono consentiti interventi su spazi verdi privati quali orti o giardini, per i quali è prescritto il miglioramento della destinazione e dell’assetto arboreo–arbustivo esistente; 75 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - condizione preliminare all’assentimento di ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria MO è la contestuale rimozione di strutture e corpi edilizi incongrui o di altri elementi recanti pregiudizio alla qualità estetica e funzionale eventualmente presenti nelle parti in proprietà. - l’area è considerata di interesse prioritario per la sperimentazione di politiche di valorizzazione e promozione turistica e culturale: applicativi Smart city, incontri culturali, eventi temporanei; - è prescritta una riduzione delle aliquote fiscali comunali per gli edifici, che per conservazione e manutenzione dei fronti e delle pertinenze, concorrono alla qualificazione dello spazio pubblico. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) per interventi diversi dalla MO su unità immobiliari interessate da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ove in convenzione, il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alla realizzazione delle opere in progetto, al ripristino delle parti in proprietà ovvero dell’intera unità edilizia se gli interventi riguardano le parti comuni; - indiretta (art.15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue. C2. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, CD, RU. - ad eccezione della MO gli interventi edilizi in tale ambito sono soggetti a Permesso di Costruire o a preventiva valutazione di congruenza con le prescrizioni del Piano, con asseverazione dello stato tecnico, estetico e funzionale del fabbricato; - per interventi di RS e RC è prescritto il riutilizzo e il recupero, quando possibile, dei medesimi materiali utilizzati e dei colori tradizionali per tutti gli edifici; - eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono realizzabili esclusivamente attraverso la redazione dello strumento attuativo; C3. Destinazioni d’uso consentite: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 a), D1, D3, D5, D6. - gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) o urbanistica (RU) che prevedono il cambio d’uso (CD) potranno avvenire solo fra usi dello stesso raggruppamento funzionale omogeneo RFO di cui alla L.R.n.19 del 2002 con eccezione degli usi connessi ad attività culturali, collettive, didattiche. 76 ATU 2: AMBITO URBANO CONSOLIDATO Comparto n.2 - Centro urbano. ST. 420.000 mq Il PSC identifica e perimetra la porzione di territorio urbanizzato formatosi generalmente fra la fine dell’800 e la prima metà del secolo scorso nel nucleo principale di Crotone mentre individua il nucleo più denso della frazione di Papanice. In quest’area della città si concentrano la maggior parte dei servizi pubblici, delle attività commerciali terziarie e culturali. Sono aree dove si riscontra la migliore qualità insediativa ed una buona articolazione della città pubblica. Nell’abitato di Crotone il tessuto urbano è compatto e si sviluppa in modo regolare ed fino alla Marina dove il fronte mare aggiunge ulteriore qualità e valorizza questa parte di città. E’ graduale è ben mediato il rapporto con la città storica, ancora irrisolto è il rapporto con l’area portuale turistica antistante. L’area di via Marinella a nord e l’espansione urbana ad ovest rappresentano per tale ambito un limite fisico evidente, per qualità e configurazione del costruito. Comparto n.3 - Papanice Centro. ST. 70.620 mq Nell’abitato di Papanice il tessuto urbano ha un articolazione tipica dei borghi di origine rurale con una scala molto ridotta, un disegno irregolare ma compatto. Una configurazione troppo compressa dell’edificato ed una assente costruzione dello spazio pubblico evidenzia conseguenti e strutturali carenze nelle dotazioni territoriali ed in tutte le opere complementari alla viabilità veicolare e pedonale. Il patrimonio edilizio è povero ed in cattive condizioni tuttavia è tipologicamente omogeneo, abbondano superfetazioni. In proporzione, l’area individuata benché posta in un contesto differente rispetto al centro principale riveste nell’ambito della frazione un ruolo funzionale simile. L’Ambito in oggetto è da ritenersi saturo. A. Obiettivi specifici: - qualificazione delle unità edilizie e del tessuto urbano; - incremento delle dotazioni territoriali; - miglioramento della qualità dell’ambiente urbano; - connessione degli spazi pubblici; - qualificazione degli assi commerciali e dei servizi; - utilizzo di aree libere e residuali per usi collettivi; - pianificazione urbana integrata con l’ambito portuale. B. Azioni e norme: - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria la predisposizione di circuiti stradali ciclabili e la progressiva pedonalizzazione dell’area; - l’Ambito è da ritenersi saturo e non può accogliere ulteriore CE convenzionale attribuibile dal presente REU o da normativa temporaneamente prevalente ove sia riservata all’Amministrazione Comunale la facoltà di individuarne gli ambiti di applicazione; - si possono prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia mediante con incremento di CE qualora sia riconosciuto l’elevato profilo architettonico e compositivo dell’intervento; - è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche; 77 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - è prescritta una riduzione delle aliquote fiscali comunali per gli edifici, che per buona conservazione e manutenzione dei fronti e delle pertinenze, concorrono alla qualificazione dello spazio pubblico. - condizione preliminare all’assentimento di ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria MO è la contestuale rimozione di strutture e corpi edilizi incongrui o di altri elementi recanti pregiudizio alla qualità estetica e funzionale eventualmente presenti nelle parti in proprietà. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) per interventi diversi dalla MO su unità immobiliari interessate da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ove in convenzione, il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alla realizzazione delle opere in progetto, al ripristino delle parti in proprietà ovvero dell’intera unità edilizia se gli interventi riguardano le parti comuni; - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue. C2. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, RU. - Gli Interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) possono avvenire esclusivamente nel rispetto del tessuto urbanistico esistente in modo da riprodurre esclusivamente tipi edilizi in linea o singoli multipiano. C3. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. - è consentito il CD fra usi dello stesso raggruppamento funzionale omogeneo RFO di cui alla L.R.n.19 del 2002 e con usi connessi ad attività culturali, collettive, didattiche; - la variazione del Carico Urbanistico prodotto dal CD è calcolato in funzione delle aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione determinate al TITOLO VI del REU. - in alternativa alla realizzazione delle DT da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia l’Amministrazione può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali (art. 14), la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva anche in altro Ambito del Territorio Urbanizzato. 78 ATU 3: AMBITO URBANO PORTUALE Comparto n.4 - Fronte Porto e Viale Regina Margherita ST. 112.000 mq L’Ambito identifica e perimetra l’area compresa tra il porto di Crotone e l’abitato storico. Presenta valenze ambientali e funzionali legate al contesto. Tale Ambito necessita di trasformazioni urbanistiche orientate alla riqualificazione unitaria in grado di elevare la qualità dell’ambiente urbano e il complesso di relazioni e flussi con l’area portuale attraverso la creazione di spazi collettivi e usi ricettivi e commerciali connessi con la vocazione dell’area. Gli indirizzi generali sulla qualità degli interventi in ambito portualeturistico e dei relativi criteri costituiscono un necessario complemento per gli aspetti di pianificazione e progettazione delle strutture portuali-turistiche, intese come parti integranti di un sistema insediativo urbano complesso che non può prescindere dalla riappropriazione di questa area. A. Obiettivi specifici: - riconnessione tra spazio urbano e ambito portuale; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed alla sosta come spazi di comunicazione e non come barriere infrastrutturali; - integrazione della dotazione di servizi commerciali e ricettivi connessi alla funzione di retroporto. B. Azioni e norme: - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria la creazione di spazi di connessione trasversale tra il fronte porto e la banchina; - è prevista la creazione di un’area mista ciclabile-pedonale; - in tale Ambito sono ammesse strutture smontabili e installazioni temporanee; - è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU inclusivo dell’Ambito Portuale di competenza dell’Autorità Portuale. C2. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. C3. Destinazioni d’uso consentite: nuova costruzione NC di unità immobiliari con destinazione d’uso B1, B2, B3 a), B5, D1, D3, D5, D6, D8, D9. - è consentito il cambio d’uso (CD) esclusivamente verso i RFO: B1, B2, B3 a), B5, D1, D3, D5, D6, D8, D9. - la variazione del Carico Urbanistico prodotto dal CD è calcolato in funzione delle aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione determinate al TITOLO VI del REU; - in alternativa alla realizzazione delle DT da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia l’Amministrazione può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali (art.14), la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva anche in altro Ambito del Territorio Urbanizzato. 79 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 4: AMBITO URBANO DI CONSOLIDAMENTO Comparti: n.5 - Via XXV Aprile e Via G. Da Fiore; n.6 - Via M. Nicoletta; n.7 - Via L. Gallucci; n.8 - Vescovatello. ST. 1.290.000 mq Tali aree presentano un tessuto insediativo disomogeneo e a tratti interrotto anche per via dalla presenza di impianti sportivi, del complesso ospedaliero e di ampie aree verdi. Queste alterazioni si ripercuotono sulla scala dei singoli quartieri che spesso presentano accostamenti incoerenti ed una debole percezione del tessuto urbano. Gli assi principali di sviluppo aggirano il parco Pignera e includono la zona compresa tra via Giovanni Paolo II e Corso Mazzini fino a Via Gallucci. Lungo gli assi non mancano recenti episodi di nuova costruzione mescolati ad aree vuote e degradate, nell’interno si rilevano manifestazioni edilizie meno recenti, come nell’area del quartiere San Francesco e di Via Libertà, dove la scarsità di relazioni funzionali con il centro e di funzioni extra residenziali ha prodotto una progressiva marginalizzazione di ampie zone dell’abitato. Manca una definizione precisa e continua nell’articolazione della città pubblica, degli assi di servizio e degli spazi attrezzati. Molte aree non hanno una destinazione chiara ed uno sviluppo compiuto, vi sono agglomerati residenziali che necessitano di incisivi interventi di riqualificazione. La costruzione di un fronte urbano omogeneo contestualmente alla riqualificazione degli assi viari principali e dello spazio pubblico è decisiva per il consolidamento dell’assetto urbano. A. Obiettivi specifici: - riqualificazione dello spazio pubblico e dell’edilizia sociale; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - integrazione della dotazione di servizi commerciali di vicinato; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali; - gerarchizzazione dello spazio urbano. B. Azioni e norme: - l’Ambito è considerato come area obiettivo per l’attivazione di Programmi Urbani Complessi; - gli interventi di riqualificazione devono riguardare in via prioritaria il recupero edilizio e degli spazi pubblici; - è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche; - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) per interventi diversi dalla MO che riguardano edifici interessati da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ovvero in cattivo stato di conservazione o non ultimati, ove in convenzione, il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alle opere proposte in progetto, al recupero del fabbricato e delle pertinenze o della spettante quota parte. - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso 80 di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nelle aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto: 5 CO 3.1b, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP; CO 3.6, UT = 1,0 mq/mq; CO 3.13, UT = 0,29 mq/mq; CO 3.14, UT = 0,3 mq/mq; CO 3.10, UT = 1,28 mq/mq. Comparto:7 CO 3.8, UT = 0,4 mq/mq; CO 3.9, UT = 0,15 mq/mq; CO 3.11, UT = 0,36 mq/mq; CO 3.12, UT = 0,07 mq/mq. - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 81 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Comparti: n.9 - Papanice, Via E. De Nicola; n.10 - Papanice, Corso G. Mameli. ST. 194.800 mq Nell’abitato di Papanice il tessuto urbano ha uno sviluppo compatto e uniformemente disposto lungo gli assi viari. Sono assenti opere di urbanizzazione secondaria, arredo urbano e servizi complementari alla viabilità pubblica. L’area si caratterizza per un uso insediativo quasi esclusivo, supportato da un’esigua quantità di servizi primari. Sono presenti episodi edilizi di recente costruzione ma il resto del patrimonio edilizio non è in buono stato di manutenzione, frequenti sono le superfetazioni e le costruzioni informali e rurali. L’ambito è da ritenersi saturo, è infatti necessario che l’esigua superficie libera sia riservata per usi collettivi e dotazioni territoriali. Il limite dell’edificato è percettivamente ben definito e destinato ad usi agricoli. A. Obiettivi specifici: - riqualificazione dello spazio pubblico; - riconnessione tra spazio pubblico e dotazioni territoriali; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - incentivazione della qualificazione del patrimonio edilizio. B. Azioni e norme: - gli interventi di riqualificazione devono riguardare in via prioritaria il recupero edilizio e degli spazi pubblici; - è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte di esse in condizioni degrado o alterati da corpi incongrui; - gli interventi di trasformazione edilizia devono includere la costruzione dei marciapiedi e la predisposizione delle aree di parcheggio. - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per gli interventi edilizi su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14), per interventi edilizi diversi dalla MO, che riguardano edifici interessati da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ovvero in cattivo stato di conservazione o non ultimati, ove in convenzione, il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alle opere proposte in progetto, al recupero del fabbricato e delle pertinenze o della spettante quota parte. - indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nel Comparto di cui al punto C4. ovvero per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. 82 C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto:9 Area 8.1.5, UT = 0,58 mq/mq DS = 2 m DS = in linea con gli edifici adiacenti, con riferimento al valore più distante dalla strada; DF = m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; - il 10% della SUL è destinato ad ERP. - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione del Comparto 9 per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire, oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 83 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 5: AMBITO URBANO DI RIQUALIFICAZIONE Comparti: n.12 - Fondo Gesù, Marinella; n.13 - San Francesco; n.14 - Gabelluccia. ST. 1.020.000 mq L’ Ambito in oggetto perimetra un’area posta in relazione con l‘alveo del Fiume Esaro nella zona del quartiere denominato “Gabelluccia” e si estende fino alla periferia nord-est di Crotone comprendendo l’intera area del Contratto di Quartiere II: “Fondo Gesù”, costituito prevalentemente da alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’area già soggetta ad un mosaico di piani di recupero urbano, si caratterizza per una marcata deregolazione delle manifestazioni edilizie nonché per una carente organizzazione spaziale di base. Sono presenti aree degradate, fenomeni edilizi casuali e precari, assenza di urbanizzazioni secondarie, impercettibile distinzione tra città pubblica, ove presente, e spazio privato. Le aree di “margine” rilevabili alla scala urbana: il fiume Esaro, la linea ferroviaria e il fronte del porto, devono costituire gli elementi ordinatori con cui dialogare e su cui innestare un processo caratterizzazione progettuale e di riconnessione. A. Obiettivi specifici: - definizione delle maglie urbane principali e secondarie; - normalizzazione delle aliquote spettanti alle dotazioni territoriali; - riconnessione urbana con gli ambiti limitrofi; - omogeneizzazione del tessuto insediativo; - riqualificazione paesaggistica dell’alveo fluviale urbano. B. Azioni e norme: - l’Ambito è considerato come area obiettivo per l’attivazione di Programmi Urbani Complessi che prevedono la riurbanizzazione dell’area anche attraverso la concentrazione di capacità edificatorie (CE) in trasferimento dall’ATU 10: AMBITO URBANO DEI VILLAGGI RURALI; - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria il recupero edilizio e la costruzione di spazi pubblici; - la sicurezza idrogeologica dell’area e delle abitazioni vicine sarà parte integrante dei progetti di riqualificazione ambientale ed urbanistica; - è incentivato il rinnovamento edilizio con demolizione e ricostruzione. - il Comparto n.14 corrispondente all’area di Gabelluccia è incluso nelle aree da assoggettare a programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA), secondo le modalità esplicitate dall’art. 36 della LR 19/02. - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio di MO e MS su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14), per interventi edilizi diversi dalla MO che riguardano edifici interessati da superfetazioni o alterazioni funzionali ed estetiche ovvero in cattivo stato di conservazione o non ultimati, ove in convenzione, il promotore dell’intervento si impegna, contestualmente alle opere proposte in progetto, al recupero del fabbricato e delle pertinenze o della spettante quota parte. 84 - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nei Comparti elencati al punto C4. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto:12 CO 1.1, UT = 0,35 mq/mq; CO 1.5, UT = 0.64 mq/mq; CO 3.1, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SLP è destinato ad ERP; CO 3.1a, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SLP è destinato ad ERP; CO 3.2, UT = 0,57 mq/mq; CO 3.3, UT = 0,57 mq/mq; il 20% della SLP è destinato ad ERP; CO 3.4, UT = 0,61 mq/mq; CO 3.5a, UT = 0,21 mq/mq; CO 3.7, UT = 2,1 mq/mq. Comparto: 13 CO 3.1c, UT = 0,56 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP; Comparto:14 CO 3.30, UT = 0,2 mq/mq. - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - L’indice di Utilizzazione Perequativa (UP) risultante dalla concentrazione di Capacità Edificatoria in trasferimento dall’ ATU 10 può incrementare l’indice di UT dei Comparti in misura non superiore al 50%. - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 85 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 6: AMBITO URBANO DI COMPLETAMENTO Comparti: n.15 – Via G. Da Fiore; n.16 – Via P. Impastato; n.17 – Viale Ghandi; n.18 - Via G. da Fiore sud; n.19 - Via de Curtis. ST= 1.060.000 mq L’Ambito perimetra le parti del territorio di recente espansione localizzate lungo l’asse sud del tratto urbano della S.P. 51 e Via G. Da Fiore. Tale ambito esprime una buona qualità insediativa ed un soddisfacente mixing funzionale. Dal punto di vista urbanistico si caratterizza per uno sviluppo prevalentemente ordinato su uno schema additivo e insularizzato dei comparti edificatori, lungo un’asse stradale forte, dal quale si dirama un reticolo di accessi funzionali. La configurazione assunta, derivata dagli schemi attuativi, ha sostanzialmente sottratto tali aree ad una composizione unitaria, penalizzando sia percettivamente che fisicamente la creazione di uno spazio urbano compiuto. L’abitato presenta ancora caratteri indefiniti e significativi margini di trasformazione sia edilizia che urbana. Il completamento urbano è inteso rispetto ad una serie di interventi di pianificazione finalizzati a riprodurre, attraverso un’attuazione particolareggiata ed unitaria, la città nel suo complesso: organicità, densità, multifunzionalità, spazi pubblici. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - riqualificazione dello spazio pubblico e dell’edilizia sociale; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - integrazione della dotazione di servizi commerciali di vicinato; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali; - gerarchizzazione dello spazio urbano. B. AZIONI E NORME: - l’attività edificatoria può riprodurre esclusivamente tipi edilizi in linea, a schiera o singoli multipiano; - l’edificazione deve avvenire nelle porzioni meno acclive delle aree interessate dagli interventi edilizi; - gli interventi di trasformazione edilizia devono soddisfare i criteri di corretto inserimento delle opere nel contesto urbano, con particolare riferimento alle dimensioni dei fabbricati, alla connessione della maglia stradale con il reticolo esistente, alla continuità fisica e architettonica dello spazio pubblico di pertinenza dell’edificio con lo spazio pubblico esistente; - gli interventi di trasformazione edilizia devono porsi il più possibile in continuità con i valori plano-altimetrici delle aree già trasformate; - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, anche nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. 86 - indiretta (art. 15), disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nei Comparti elencati al punto C4. ovvero per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav. Qc. 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto 16: CO 4.2, UT = 0,31 mq/mq, il 10% della SUL è destinato ad ERP. Il comparto è soggetto a ridistribuzione interna della CE con individuazione delle aree di trasferimento. - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. Comparto n.20 - Poggio Pudano. ST= 726.000 mq L’abitato di Poggio Pudano si caratterizza per una configurazione dello spazio urbano poco articolata. La prima fase di sviluppo ha assunto una forma prevalentemente lineare disponendosi lungo il tracciato della S.S. 106 Jonica. Molte aree sono in una fase di sviluppo transitoria, nonostante la presenza di rigide disposizioni attuative, il territorio non ha espresso ancora una vocazione urbana definita. Il tessuto insediativo si ramifica trasversalmente all’asse principale seguendo la disposizione dei comparti secondo uno schema apparentemente privo di vantaggi localizzativi e spazi collettivi. In generale l’area, nello stato in cui si trova, costituisce un elemento di criticità oltre che per la qualità dei luoghi anche per la sostenibilità ambientale: la presenza di ampi slarghi cementificati, di spazi informali ed una sostanziale autoreferenzialità degli interventi di trasformazione, incrementano il consumo di suolo ed il graduale deterioramento del substrato agricolo. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali; 87 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - gerarchizzazione dello spazio urbano; - miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del reticolo stradale. B. AZIONI E NORME: - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il completamento delle dotazioni territoriali e degli elementi di base dello spazio pubblico: marciapiedi, aree verdi, alberature, pubblica illuminazione, arredo urbano; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte di esse non ultimate o in condizioni degrado; - l’edificazione deve avvenire nelle porzioni meno acclive delle aree interessate dagli interventi edilizi; - è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi; - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta e convenzionata (art. 14) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia, anche in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta, (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nelle aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav. Qc. 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto n.20 CO 8.3.4, UT = 0,36; CO 8.3.6, UT = 0,41 mq/mq; CO 8.3.7, UT = 0,56 mq/mq; CO 8.3.9, UT = 0,36 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP; CO 8.3.11, UT = 0,42 mq/mq, il 25% della SUL è destinato ad ERP; CO 8.3.12, UT = 0,35 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP; CO 8.3.13, UT = 0,36 mq/mq; CO 8.3.15, UT = 0,36 mq/mq. 88 - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire, oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. Comparti: n.22 - Papanice, Via E. De Nicola; n.21 - Apriglianello. ST. 274.180 mq Nell’abitato di Papanice il tessuto urbano ha uno sviluppo compatto e uniformemente disposto lungo gli assi viari. Sono assenti opere di urbanizzazione secondaria, arredo urbano e servizi complementari alla viabilità pubblica. L’area si caratterizza per un uso insediativo quasi esclusivo, supportato da un’esigua quantità di servizi primari. Sono presenti episodi edilizi di recente costruzione ma il resto del patrimonio edilizio non è in buono stato di manutenzione, frequenti sono le superfetazioni e le costruzioni informali e rurali. L’Ambito è da ritenersi saturo, è infatti necessario che l’esigua superficie libera sia riservata per usi collettivi e dotazioni territoriali. Il limite dell’edificato è percettivamente ben definito e destinato ad usi agricoli. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - riqualificazione dello spazio pubblico; - riconnessione tra spazio pubblico e dotazioni territoriali; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - incentivazione della qualificazione del patrimonio edilizio e eliminazione dei corpi incongrui. B. AZIONI E NORME: - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria il recupero edilizio e degli spazi pubblici; - è regolamentato il riequilibrio tra funzione abitativa e attività economiche; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte di esse in condizioni degrado o alterati da corpi incongrui; - gli interventi di Nuova Costruzione (NC) o Ristrutturazione Urbanistica (RU) con demolizione ricostruzione dei fabbricati devono includere la costruzione dei marciapiedi e la predisposizione delle aree di parcheggio. - le aree sottoposte a Pianificazione Attuativa non attuate o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo quanto disposto al punto C1. C. Disciplina: C1. Modalità di attuazione: - diretta e convenzionata (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità 89 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone immobiliare o per l’intera unità edilizia, anche in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nelle aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav. Qc. 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto n.21 CO 8.1.1, UT = 0,49, il 10% della SUL è destinato ad ERP; CO 8.1.2, UT = 0,35 mq/mq, il 20% della SUL è destinato ad ERP; CO 8.1.3, UT = 0,23 mq/mq; CO 8.1.4, UT = 0,42 mq/mq, il 25% della SUL è destinato ad ERP; CO 8.1.9, UT = 0,42 mq/mq. - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire, oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 90 ATU 7: AMBITO URBANO DI QUALIFICAZIONE RESIDENZIALE Comparti: n.23 - Via Paolo VI ovest; n.24 - Via Unione Europea; n.25 - Via Nazioni Unite; n.26 - loc. Farina; ST= 2.504.000 mq n.27 - Via Stati Uniti; n.28 - loc. Maiorano; n.29 - Via Nazioni Unite sud. Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio urbanizzato di recente trasformazione residenziale collocate nelle località di “Farina” e “Tufolo”. Tale ambito si sviluppa lungo un’asse principale rappresentato dal tratto urbano della SP. 51: Via Nazioni Unite e si articola prevalentemente attraverso diramazioni di servizio ai comparti edificatori o in altri casi attraverso circuiti viari perimetrali alle aree di intervento attuativo. Il tessuto urbano, in via di formazione, appare organizzato secondo molteplici schemi seriali di aggregazione edilizia assumendo, nel complesso, una configurazione informe. Il distanziamento dei fabbricati e la frammentazione dello spazio pubblico riproducono un accostamento di nuclei edilizi insularizzati. L’assetto futuro di tale Ambito è legato ad una ricomposizione dei piani attuativi sul disegno unitario della città pubblica come elemento strutturante, interrompendo la continua addizione di spazi privati. Di importanza strategica è la pianificazione dell’esteso limite urbano, sia in senso fisico che percettivo. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - integrazione della dotazione di servizi commerciali di vicinato; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali; - gerarchizzazione dello spazio urbano; - definizione del limite periurbano; - costruzione della città pubblica; - aggregazione dei fronti urbani. B. AZIONI E NORME: - L’attività edificatoria lungo gli assi stradali principali e le piazze può riprodurre esclusivamente tipi edilizi multipiano in aderenza ovvero in linea o a schiera a formare il più possibile un fronte urbano omogeneo e continuo, allineato con la maglia stradale; - gli interventi di trasformazione edilizia devono soddisfare i criteri di corretto inserimento delle opere nel contesto urbano, con particolare riferimento alle dimensioni dei fabbricati, alla connessione della maglia stradale con il reticolo esistente, alla continuità fisica e architettonica dello spazio urbano con le aree di pertinenza degli edifici; - gli interventi di trasformazione edilizia devono porsi il più possibile in continuità con i valori plano-altimetrici delle aree già trasformate e del piano stradale esistente. - gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti posti lungo gli assi stradali principali devono valutare preliminarmente la rimozione di recinzioni, muri di cinta e di altre barriere che interrompono la continuità fisica e percettiva dello spazio della città. - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. - il PSC individua e perimetra per ogni Comparto sottoposto a Pianificazione Attuativa, aree di trasferimento della CE da concentrare all’interno dei Comparti Operativi 91 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone individuati al punto C4. - In conseguenza dell’attuazione dei Comparti Operativi (CO) le aree di trasferimento della CE sono acquisite al patrimonio del Comune a scomputo delle aliquote standard dovute per la realizzazione delle Dotazioni Territoriali (DT) di cui al TITOLO V del REU. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art.14) in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 per la singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia nei Comparti 23 e 25 di cui al punto C4, nonché in aree urbanizzate intercluse, interne ai restanti Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta (art.15) disciplinata per mezzo di PAU per interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nelle restanti aree individuate dal PSC al punto C4. ovvero per interventi edilizi estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, allegati al PSC (Tav.Qc 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto 23: CO 5.1, UT = 0,19 mq/mq; Comparto 24: CO 4.3, UT = 0,28 mq/mq; CO 4.12, UT = 0,10 mq/mq; Comparto 25: CO 5.2, 5.3, UT = 0,28 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP; Comparto 26: CO 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, UT = 0,21 mq/mq; il 10% della SLP è destinato ad ERP; Comparto 27: CO 5.2, UT = 0,27 mq/mq; CO 5.4, UT = 0,13 mq/mq; CO 5.8, UT = 0,25 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP. Comparto 28 CO 4.6, UT = 0,21 mq/mq; 92 CO 4.7, UT = 0,18 mq/mq; CO 4.8, UT = 0,31 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP. CO 5.7, UT = 0,29 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP. Comparto 29 CO 5,5, UT = 0,2 mq/mq; CO 5.6, UT = 0,29 mq/mq, il 10% della SLP è destinato ad ERP. - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Ogni Comparto Operativo o frazione di esso deve prevedere l’attuazione di CE, proveniente dalle aree di trasferimento, almeno in quota proporzionale alla propria estensione. - Il trasferimento di CE edificatoria può avvenire per acquisizione onerosa al prezzo di mercato o attraverso l’attuazione in consorzio tra i proprietari. - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. Comparti: n.30 Poggio Pudano est; n.31 - Via Belvedere Spinello; n.32 - Poggio Pudano sud; n.33 - Via Petilia Policastro; n.34 - Poggio Pudano aree libere; n.35 - Poggio Pudano ovest; n.36 - Via Pallagorio; n.37 - Aprglianello. ST= 1.076.580 mq I comparti si riferiscono ad aree perimetrate già soggette a pianificazione attuativa, poste per lo più intorno agli attuali margini urbani dei nuclei abitati di Poggio Pudano e in misura minore nella località di Apriglianello. Le aree pianificate sono prossimali ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria tuttavia il loro sviluppo secondo le prescrizioni vigenti o eventualmente per mezzo di nuovo piano attuativo sarà orientato al perseguimento di modalità insediative che limitino il consumo di suolo e creino un limite fisico e percettivo che salvaguardi il territorio agricolo circostante. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - riqualificazione dello spazio pubblico e ambientale; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali; - miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del reticolo stradale. B. AZIONI E NORME: - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il completamento delle dotazioni territoriali e degli elementi di base dello spazio pubblico: marciapiedi, aree verdi, alberature, pubblica illuminazione, arredo urbano; 93 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte di esse non ultimate o in condizioni degrado; - l’edificazione deve avvenire nelle porzioni meno acclive delle aree interessate dagli interventi edilizi; - è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi; - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25 nei Comparti 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 di cui al punto C4; - indiretta, (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU nel Comparto 31 di cui al punto C4, ovvero nel caso in cui interventi edilizi siano estesi a più unità immobiliari contigue di un Comparto perimetrato. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc. 4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto 30: UT = 0,38 mq/mq; il 30% della SUL è destinato ad ERP; Comparto 31: UT = 0,33 mq/mq, la ST soggetta a trasferimento di CE è inclusa nel Territorio Agricolo e Forestale - Ogni Comparto Operativo o frazione di esso deve prevedere l’attuazione di CE proveniente dalle aree di trasferimento, almeno in quota proporzionale alla propria estensione rispetto Comparto di riferimento. - Il trasferimento di CE edificatoria può avvenire per acquisizione onerosa al prezzo di mercato o attraverso l’attuazione in consorzio tra i proprietari. - Non sono assentibili nuove costruzioni al di fuori delle superfici di concentrazione edilizia. Comparto 32: UT = 0,23 mq/mq; 94 Comparto 33: UT = 0,39 mq/mq, il 30% della SUL è destinato ad ERP; Comparto 34: UT = 0,36 mq/mq; il 20% della SUL è destinato ad ERP; Comparto 35: E’ consentito per una sola volta l’incremento del 10% della SUL esistente, esclusivamente per interventi di adeguamento tecnologico o finalizzati alla riqualificazione di spazi ed fabbricati. Comparto 36 UT = 0,03 mq/mq; Comparto 37 UT = 0,24 mq/mq; - È ammessa, a seguito di approvazione dell’Ufficio del Piano, l’attuazione dei Comparti Operativi (CO) per mezzo di frazioni funzionali minime o con diversa perimetrazione, purché il privato proponente dimostri, in progetto, che gli interventi previsti rispettino i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 95 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 8: AMBITO URBANIZZATO COSTIERO Comparti: n.38, n.39 - Litorale sud; n.40 loc. Casarossa; n.41 - Località Alfieri. ST= 940.000 mq Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio urbanizzato poste su litorale sud sviluppatosi lungo l’asse urbano della S.P. 49 - via Magna Grecia in direzione del villaggio “Casarossa”. Tale Ambito, collocato nell’area costiera di Crotone, per via della localizzazione e della presenza di usi residenziali e usi ricettivi e attrezzature per il turismo che ivi si concentrano. L’edificato, a bassa densità, è composto prevalentemente da un accostamento di lotti occupati da tipologie di case singole o in residence, ed episodicamente da attrezzature alberghiere. Il tessuto edilizio è orientato secondo il crinale o lungo le strade di penetrazione esistenti, mancando altri elementi di configurazione dello spazio urbano. A livello regolativo più che pianificatorio tale contesto deve assumere dei principi ordinatori univoci e condivisi in grado di determinare una configurazione paesaggistica riconoscibile e percettivamente attraente. La riperimetrazione del sistema vincolistico ricognitivo ha delimitato le superfici edificabili ed ha introdotto prescrizioni inerenti la limitazione dei fattori predisponenti a situazioni di pericolo derivante dal rischio idrogeologico. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - limitazione del consumo di suolo; - razionalizzazione della viabilità e dei servizi complementari; - integrazione paesaggistica delle costruzioni; - qualificazione delle attrezzature turistiche; - protezione del territorio e valorizzazione del paesaggio; - rinaturalizzazione della fascia costiera. B. AZIONI E NORME: - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il completamento delle dotazioni territoriali e degli elementi di base dello spazio pubblico: marciapiedi, aree verdi, alberature, pubblica illuminazione, arredo urbano; - ogni intervento edilizio è subordinato all’ottenimento del nullaosta paesaggistico e deve essere contestuale recupero di eventuali aree in condizioni degrado; - le superfici libere intorno agli edifici dovranno essere piantumate a verde ornamentale; - le aree a parcheggio dovranno essere reperite alle spalle delle strutture alberghiere all’interno della superficie fondiaria e devono essere realizzate all’interno di un’area alberata con sistemazione superficiale in grigliato erboso o terra battuta o ghiaia (superficie permeabile); - le aree a parcheggio dovranno avere una densità arborea di 2 alberi ogni posto auto; - le aree alberate dovranno avere una densità arborea minima di 2 alberi ogni 100 mq con alberi di alto fusto comunque tipici dell’area geografica; - non è ammessa la realizzazione di alcun genere di strutture stagionali o provvisorie. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio di su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate 96 intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU di iniziativa privata nel caso in cui gli interventi di trasformazione edilizia siano estesi a più unità immobiliari contigue a per le finalità di raggiungimento delle superfici minime di intervento. C2. Destinazioni d’uso consentite: A1, A2, A3, B1, D3, D5, D6, D9, D10, D14, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. - nelle aree elencate al punto C.4, la nuova costruzione (NC) è consentita in riferimento alle disposizioni per i Comparti Operativi (CO) recepiti dalla Pianificazione Attuativa vigente, e allegati al PSC (Tav.Qc.4). C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto 38: UT = 0,15 mq/mq; H max = 2p. FT UT = 0,17 mq/mq per usi specifici A2; H max = 3p. FT per usi specifici A2; Comparto 39: E’ consentito per una sola volta l’incremento del 10% della SUL esistente, esclusivamente per interventi di adeguamento tecnologico o finalizzati alla riqualificazione di spazi e fabbricati. Comparto 40: E’ consentito per una sola volta l’incremento del 10% della SUL esistente, esclusivamente per interventi di adeguamento tecnologico e funzionale delle unità immobiliari ad uso A2. Comparto 41: Solo usi specifici A2 RQ = 20%ST H. max = 3p. FT - Gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - E’ consentito cambio di Destinazione d’Uso con o senza opere esclusivamente in favore degli usi A2 e D6. - Non sono ammessi incrementi di SUL che modificano il numero di piani fuori terra esistenti; - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 97 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Comparti: n.42, n.43 - costa sud; n.44 - costa di Casarossa. 232.000 mq Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio costiero urbanizzato a sud dell’abitato di Crotone. Gli spazi individuati si caratterizzano per la presenza di strutture leggere o temporanee, in parte, utilizzate come attrezzature per attività ricettive turistiche prevalentemente connesse alla fornitura di servizi complementari quali ristorazione, bar, piccole attività commerciali, tempo libero e servizi balneari. L’insieme delle strutture esistenti si configura come un accostamento eterogeneo di volumi e costruzioni di vario genere caratterizzate da soluzioni compositive e costruttive per lo più disadorne e schematiche. Le attività di trasformazione in tale contesto assumono prescrizioni regolative e pianificatorie strumentali ad una migliore integrazione paesaggistica ed alla caratterizzazione compositiva e progettuale del contesto. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - rinaturalizzazione e limitazione del consumo di suolo; - reversibilità e flessibilità dei processi di trasformazione edilizia; - qualificazione estetica ed ambientale delle aree turistica; - limitata impermeabilizzazione del suolo; - integrazione paesaggistica delle costruzioni temporanee. B. AZIONI E NORME: - L’Ambito perimetrato e per estensione tutto il litorale demaniale sono regolati dalle norme del Piano Comunale Spiagge; - le disposizioni progettuali e normative del Piano Spiagge devono assicurare l’ottimale raccordo con la viabilità esistente e con la rete degli impianti e delle dotazioni territoriali presenti. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - disciplinata per mezzo del PCS; - disciplinata da apposita pianificazione attuativa di iniziativa pubblica nel caso di opere di tutela ambientale, opere di interesse collettivo territoriale o opere di infrastrutturazione urbana. C2. Destinazioni d’uso consentite: A2 (servizi ricettivi per la balneazione), D3, D6, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RAL, RE, D, MIT, NC. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: H. max = 3,50 m - sono comunque vietati getti in opera di calcestruzzo e movimenti di terreno superiori ad un 1 mc. - per i lidi esistenti devono essere presentati specifici progetti di sistemazione, riferiti all’intera estensione del lido, che riguardano sia la sistemazione degli edifici esistenti che la sistemazione degli spazi non edificati di pertinenza; 98 - il progetto di sistemazione dei lidi esistenti dovrà garantire visibilità a verso il mare fin dalla strada retrostante; - le superfici non occupate devono essere lasciate al loro stato naturale; - sono vietati accumuli di materiale di ogni genere anche se temporaneo al di fuori delle aree destinate in progetto a stoccaggio e magazzino; - non sono ammesse strutture temporanee in elevazione (bandiere, stendardi, cartelloni pubblicitari, insegne, recinti, alberi di medio fusto in vaso) che possono costituire intrusività visiva verso il mare ed il paesaggio costiero; - le aree adibite alla sosta temporanea di autoveicoli deve essere ubicata in diretta prossimità dei raccordi di accesso. 99 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 9: AMBITO URBANO DI TRASFROMAZIONE MULTIFUNZIONALE Comparto n.45 - Stazione RFI, Parco dell’Esaro. ST= 353.290 mq Il PSC localizza e perimetra le parti del territorio urbanizzato da sottoporre a specifici interventi di trasformazione funzionale, ristrutturazione urbanistica e recupero. Tale Ambito, collocato nell’area compresa tra la stazione RFI e l’alveo del fiume Esaro, si caratterizza per la presenza di ampi spazi urbani sottoutilizzati e aree degradate o abbandonate. L’Ambito risulta sconnesso e marginalizzato rispetto al resto della città, nonostante la sua posizione, risente del rapporto irrisolto con i limiti fisici e percettivi determinati dall’infrastruttura ferroviaria e dal fiume. La posizione baricentrica tra il centro urbano consolidato, l’Ambito portuale, la stazione ferroviaria e i principali raccordi stradali, predispone tale porzione di territorio alla pianificazione di progetti di qualificazione funzionale come principale nodo di scambio modale integrato con funzioni commerciali, direzionali e terziarie. La qualificazione dell’area si innesta in un più ampio disegno di delocalizzazione di funzioni commerciali, direzionali e logistiche in aree strategicamente accessibili, già dotate di infrastrutture di collegamento. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - realizzazione di spazi mercatali e fieristici; - efficientamento e modernizzazione dei nodi infrastrutturali; - riconnessione locale e globale del territorio; - incremento di attività terziare e direzionali di rango elevato; - favorire il rinnovamento dei fabbricati e degli spazi pubblici; - migliorare la qualità dell’ambiente urbano e il mixing funzionale; - creazione di spazi contemporanei e architettonicamente qualificati. B. AZIONI E NORME: - l’Ambito deve trovare attuazione, prioritariamente, attraverso Programmazione Integrata di Intervento (P.I.N.T.) di cui all’art.33 della L.R. 19/2002 ed è pertanto sottoposto a Pianificazione Attuativa di iniziativa pubblico-privata; - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano interesseranno in via prioritaria il recupero edilizio e degli spazi pubblici; - ogni intervento edilizio deve essere contestuale al recupero del rapporto urbanistico e funzionale con l’area fluviale anche mediante la costruzione di nuovi attraversamenti sul fiume Esaro; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero di aree e costruzioni o parte di esse in condizioni degrado o alterate da corpi incongrui; - la sicurezza idrogeologica dell’area sarà parte integrante dei progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’alveo fluviale dell’Esaro e di ogni intervento di trasformazione edilizia; - è incentivato il rinnovamento edilizio con demolizione e ricostruzione; - è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU. 100 C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A (tutte le destinazioni d’uso), RFO B (tutte le destinazioni d’uso), D1, C1, C2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto 42: CE = recupero della SUL esistente riutilizzabile in ogni RFO consentito al punto C2. E’ consentito l’incremento del 20% della SUL esistente per servizi e attrezzature tecnologiche. - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo. Comparto n.64 - Asse di Via Antiche Masserie. ST= 940.000 mq Il comparto è utilizzato per l’insediamento di funzioni commerciali di servizio e grande distribuzione, deposito e stoccaggio merci, funzioni direzionali e vendita all’ingrosso. Si caratterizza per la presenza di strutture prefabbricate, edifici misti residenziali-commerciali, strutture di deposito e vendita intervallate da aree vuote. Si rilevano episodi di edilizia residenziale e costruzioni abbandonate. Complessivamente si rileva un aggregato senza una solida logica organizzativa o localizzativa di insieme. Lo spazio urbano è scandito da un eterogeneo filare di recinzioni, muri perimetrali e accessi su estesi piazzali. Ogni attività di trasformazione in tale contesto è subordinata all’assunzione di prescrizioni regolative e pianificatorie finalizzate alla riduzione del consumo di suolo, al completamento delle dotazioni territoriali e al recupero di aree libere o residuali. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - limitazione del consumo di suolo; - basso impatto ambientale; - salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici; - protezione del territorio da rischi ambientali; - definizione del limite urbano. B. AZIONI E NORME: - l’Ambito prevede la concentrazione di capacità edificatorie (CE) in trasferimento da aree di perequazione individuate dall’Amministrazione Comunale; - qualificazione ecologica e ambientale dello spazio urbanizzato; - le costruzioni devono seguire l’allineamento delle strade principali; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero o demolizione dei manufatti in condizioni di degrado o non in uso e alla riqualificazione ambientale delle aree libere; - è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare 101 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne ai Comparti elencati al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: A1, A2 max 25% SUL, A4, A5, RFO B (tutte le destinazioni d’uso), C1, C2, D8. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: ATU15: UF = 0,6 mq/mq; Sp = 10%; H max = 12 m ad esclusione dei volumi tecnici Alberature = 1 albero/200 mq; Ar = 2 arbusti/200 mq; 1 albero ogni due posti auto - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. - Le aree a verde devono essere localizzate lungo la strada principale o lungo i perimetri delle aree di pertinenza dei lotti edificabili. 102 ATU 10: AMBITO URBANO DEI VILLAGGI RURALI Comparti: n.46 - Cantorato, Iannello, Bucchi; n.47 - loc. Gabella; n.48 - loc. Margherita; n.49 - loc. Margherita ovest; 50, 51 - Papaniciaro. ST= 11.193.090 mq Tale Ambito, perimetra aree già soggette a pianificazione attuativa, poste lungo assi stradali che si diramano in un’ampia zona a nord dell’area industriale, nelle località denominate Margherita, Gabella e nelle contrade di Bucchi, Iannello e Cantorato. Le aree pianificate sono caratterizzate da preesistenze rurali-residenziali, a bassa densità. Risultano carenti o inesistenti molte opere di complementari agli usi urbani-residenziali previsti. Le maggiori problematicità dell’area sono rappresentate dall’assenza di un disegno di distribuzione dell’edificazione che produce un forte spreco del territorio agricolo e che per via della bassa densità non permette l’organizzazione economica dei servizi pubblici minimi. La pianificazione vigente prefigura il consolidamento dei nuclei esistenti attraverso la concentrazione delle quantità edificatorie residue. Lo sviluppo in senso urbano-residenziale di tali aree secondo le prescrizioni vigenti, ove attuate nei limiti temporali di legge, o eventualmente per mezzo di nuovo piano attuativo sarà orientato al perseguimento di modalità insediative che limitino il consumo di suolo e creino un limite fisico e percettivo che salvaguardi il territorio agricolo circostante. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - integrazione paesaggistica delle costruzioni; - limitazione del consumo di suolo agricolo; - basso impatto ambientale; - salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici; - protezione del territorio e della popolazione da areali di rischio; - riqualificazione dello spazio pubblico; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali; B. AZIONI E NORME: - L’attività di trasformazione edilizia può riprodurre esclusivamente tipi edilizi a bassa densità come case singole unifamiliari e bifamiliari anche a schiera, allineate con la maglia stradale esistente; - gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano riguardano in via prioritaria il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle dotazioni territoriali; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero in senso agricolo e ambientale delle aree libere; - è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi; - le aree soggette a Pianificazione Attuativa, non attuate, attuate in parte o non in corso di attuazione possono essere assoggettate a nuovo PAU di iniziativa privata ovvero attuate secondo i casi elencati al punto C1. - il PSC individua e perimetra aree di trasferimento della CE da concentrare all’interno di specifiche aree nei Comparti Operativi; - in conseguenza dell’attuazione dei Comparti Operativi (CO) le aree di trasferimento della CE sono incluse nel Territorio Agricolo e Forestale. 103 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25, nelle aree urbanizzate intercluse, interne al Comparto elencato al punto C4, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della città pubblica. - indiretta, disciplinata per mezzo di PAU, nel caso in cui gli interventi edilizi siano estesi ad un Comparto perimetrato comprendente più unità immobiliari contigue ovvero nel caso in cui gli interventi edilizi riguardino un Comparto in cui è prevista la concentrazione CE dalle aree di trasferimento individuate dal PSC. C2. Destinazioni d’uso consentite: RFO A; B1; B3 a). C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: ATU 10: La Capacità Edificatoria (CE) può essere esclusivamente utilizzata nelle superfici di concentrazione edilizia individuate nel PSC per ciascun comparto; UT = 0,06 mq/mq; la ST soggetta a trasferimento di CE è inclusa nel Territorio Agricolo e Forestale - Gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Ogni Comparto o frazione di esso deve prevedere l’attuazione di CE, proveniente dalle aree di trasferimento, almeno in quota proporzionale alla propria estensione. - Il trasferimento di CE può avvenire per acquisizione onerosa al prezzo di mercato o attraverso l’attuazione in consorzio tra i proprietari. - Non sono assentibili nuove costruzioni al di fuori delle superfici di concentrazione edilizia. - La realizzazione dell’intervento di trasformazione edilizia è subordinata all’asservimento del fondo agricolo. - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. 104 ATU 11: NUCLEI EDIFICATI IN TERRITORIO AGRICOLO Comparti: n.52 - loc. Migliarello; n.53 - Località Cipolla; ST= 382.771 mq n.54 - Tonnara di Capo Colonna. Tale Ambito, perimetra i piccoli nuclei insediativi sviluppatisi in modo spontaneo da preesistenze rurali e residenziali, a bassa densità. Risultano carenti o inesistenti molte opere complementari agli usi urbani-residenziali esistenti. Il consolidamento urbano di tali aree è subordinato al perseguimento di modalità di trasformazione atte a limitare il consumo di suolo e a creare un limite fisico e percettivo che salvaguardi il territorio agricolo circostante. A livello regolativo più che pianificatorio tale contesto assume principi normativi e prescrittivi finalizzati a minimizzare l’impatto paesaggistico ed ambientale delle opere. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - limitazione del consumo di suolo agricolo; - basso impatto ambientale; - riqualificazione dello spazio pubblico e ambientale; - razionalizzazione del disegno degli spazi destinati alla mobilità ed agli accessi privati; - completamento del sistema delle dotazioni territoriali. B. AZIONI E NORME: - Laddove sussistano determinazioni giuridico-amministrative prevalenti, l’Ambito è incluso nelle aree assoggettate a programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA), secondo le modalità esplicitate dall’art. 36 della LR 19/02; - ogni intervento edilizio è subordinato al contestuale recupero in senso agricolo e ambientale delle aree libere ed alla limitazione dell’impatto visivo delle costruzioni, con opere, attraverso l’eliminazione di parti non strettamente necessarie come muretti e superfetazioni e con il ricorso alla piantumazione di specie arboree endemiche; - è fatto obbligo di sostituire le parti pavimentate scoperte con materiali drenanti; - non è ammesso alcun cambio di destinazione d’uso; - l’Ambito non può accogliere alcun tipo di CE aggiuntiva. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta e convenzionata (art. 14) per ogni intervento diverso dalla MO su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; C2. Destinazioni d’uso consentite: A1. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT. C4. Prescrizioni - ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria (MO) è soggetto a valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione comunale; - sono ammessi interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria (MO) solo contestualmente alla esecuzione di opere per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree e dei fabbricati. 105 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ATU 12: AMBITO DEI PARCHI URBANI Comparti: n.55, n.56, n.59 - Rete ecologica; n.57- Parco Pignera; n.58 - Vescovatello. ST= 1.070.000 mq Tale ambito, cosi come individuato nell’elaborato degli ATU allegato al PSC, identifica e perimetra le porzioni di territorio urbanizzato ad uso collettivo adibite ad aree verdi attrezzate: Parco Pignera, Parco Zanotti Bianco, Parco delle Rose, Parco Comunale di Via Vittorio, La Villa Comunale e tutte le altre aree previste nel presente PSC. Le aree periurbane destinate a tale funzione prevalente costituiranno gli elementi strutturali di una rete ecologica che includerà aree verdi primarie e aree agricole suburbane. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - riqualificazione ecologica e paesaggistica; - miglioramento dell’accessibilità e delle connessioni ecologiche; - incremento dei fattori di resilienza ecologica. B. AZIONI E NORME: - l’Ambito non può accogliere alcun tipo di CE; - non è ammesso alcun cambio di destinazione d’uso rispetto all’attuale destinazione prevalente; - è consentita la costruzione di strutture temporanee completamente smontabili esclusivamente per le finalità di fruizione dei parchi e per la predisposizione di eventi pubblici. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta e convenzionata; C2. Destinazioni d’uso consentite: D3. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RT, RAL, D, MIT. C4. Prescrizioni - Ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria (MO) è soggetto a valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione comunale; - Sono ammessi interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria (MO) solo se compatibili con i piani di gestione del verde, ove presenti. 106 ATU 13: AMBITO URBANO PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE Comparti: n.60, n.61 - Margherita; n.62, n.63 - Gabella. ST= 940.000 mq Tale ambito, cosi come individuato nell’elaborato degli ATU allegato al PSC perimetra diverse porzioni di territorio localizzate lungo il litorale a nord tra l’area ASI e la valle del Neto, pianificate per l’insediamento di attrezzature ricettive alberghiere dal contenuto impatto paesaggistico. E’ inoltre consentita la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero che non prevedano la costruzione di ulteriore volumetria edilizia rispetto a quella prevista. Il territorio del litorale nord si caratterizza per la presenza di ampie superfici pianeggianti coltivate, costellate da nuclei rurali-residenziali aggregatisi lungo il reticolo stradale. Gli interventi di trasformazione sono subordinati alla migliore integrazione paesaggistica ed al mantenimento di equivalenti aree di suolo agricolo. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - limitazione del consumo di suolo; - riqualificazione dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici; - razionalizzazione della viabilità e dei servizi complementari; - integrazione paesaggistica delle costruzioni; - qualificazione delle attrezzature turistiche; - protezione del territorio e valorizzazione del paesaggio. B. AZIONI E NORME: - è incentivata la formazione di PAU con superfici maggiori a 30.000 mq; - la trasformazione edilizia delle aree è subordinata alla stipula di una convenzione all’interno della quale deve essere garantita l’accessibilità pubblica verso il mare, definite le modalità di allaccio alle reti di servizi e di depurazione delle acque; - le superfici libere intorno agli edifici dovranno essere piantumate a verde ornamentale; - le aree a parcheggio dovranno essere reperite alle spalle delle strutture alberghiere, all’interno della superficie fondiaria, e devono essere realizzate all’interno di un’area alberata con sistemazione superficiale in grigliato erboso o terra battuta o ghiaia (superficie permeabile); - le aree a parcheggio dovranno avere una densità arborea di 1 alberi ogni 2 posti auto; - non è ammessa la realizzazione di alcun genere di strutture stagionali o provvisorie. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13) per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25. - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue. e per le finalità di raggiungimento delle superfici minime di intervento (Sm). 107 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone C2. Destinazioni d’uso consentite: A2, con validità ventennale. D3, D6, D9, D10, D14. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RS, RC, RT, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: ATU14: Sm = 10.000 mq; UT = 0,15 mq/mq; UT = 0,2 mq/mq nei seguenti casi: - per i PAU con ST superiore a 30.000 mq o per i PAU che attuano parte della CE proveniente dalle aree di Perequazione Ambientale di cui all’art. 39, ove l’indice di UT = 0,2 mq/mq si configura come Indice della sola superficie di Perequazione Ambientale in trasferimento. RQ = 30%; H. max = 3p. FT; - è consentita la formazione di PAU anche tra proprietà non contigue purché siano specificate le aree di trasferimento e di concentrazione della CE; - la CE edificatoria spettante al PAU deve confluire in un’area di concentrazione continua e non può essere frazionata su eventuali aree non contigue incluse nel PAU. - la ST soggetta a trasferimento di CE è inclusa nel Territorio Agricolo e Forestale; - è consentito cambio di destinazione d’uso esclusivamente in favore degli usi specifici A2; - Gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare i criteri di corretto inserimento e di sviluppo del tessuto urbano di cui all’ art. 18 comma g). - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VI del REU. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo. 108 ATU 14: AMBITO URBANO DELLE ATTREZZATURE TERRITORIALI: Comparto n.74 - Area portuale. 482.378 mq Il PSC perimetra l’area occupata dal porto di Crotone. Il porto “vecchio”, sito in corrispondenza del centro storico, ospita 330 imbarcazioni da diporto e 70 imbarcazioni da pesca, oltre alle imbarcazioni della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. Lo sviluppo della banchina interessa l'intero specchio del porto, rendendolo utilizzabile per fini collettivi (oltre che, ovviamente, per l'utilizzo diportistico). L’infrastruttura è oggi di primaria importanza dal punto di vista commerciale e turistico in particolare rispetto allo sviluppo del comparto crocieristico mediante la realizzazione di una banchina dedicata e di una stazione marittima. Nell'area del porto è presente un cantiere per piccole riparazioni e manutenzione, utilizzabile per le imbarcazioni da diporto e per piccoli pescherecci. A. Obiettivi specifici: - riqualificazione dell’area del porto in connessione con l’area di retroporto; - progettazione degli elementi di connessione con il tessuto urbano; - qualificazione paesaggistica e ambientale degli ambiti dedicati ai servizi turistici. B. AZIONI E NORME: - il Piano promuove forme di copianificazione tra l’Autorità Portuale e l’Amministrazione Comunale per la gestione di parte dell’area portuale alfine di rafforzare l’attrattività turistica e la fruibilità collettiva. - promozione di proposte progettuali di elevata qualità architettonica; - predisposizione di tracciati di collegamento per la mobilità pubblica e ciclopedonale; C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - disciplinata per mezzo del PRP; - la programmazione di futuri scenari di copianificazione prevede l’attivazione di forme di pianificazione negoziata con l’Autorità Portuale Comparti: n.69 - cimitero; n.70 - centrale elettrica; n.72 - campo nomadi; n.73 - fermata in loc. Margherita. 17.550 mq Il PSC perimetra le porzioni di territorio occupate da attrezzature territoriali di uso collettivo come destinazione prevalente o esclusiva. Tale ambito individua sul litorale sud la struttura cimiteriale, l’area della centrale di derivazione Enel e gli impianti di depurazione a ridosso dell’area industriale, ed il campo nomadi. Individua una vasta area in Località Torre Tonda e riserva una porzione di territorio adiacente alla linea ferroviaria per la realizzazione di una stazione urbana in località di Margherita. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - basso impatto ambientale; - salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici; - protezione del territorio da pericoli ambientali; 109 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - integrazione paesaggistica. B. AZIONI E NORME: - Gli interventi su tali aree sono regolamentati in base alle necessità dell’Amministrazione o degli gli Enti Gestori per le finalità di erogazione dei servizi. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - disciplinata da apposita pianificazione attuativa di iniziativa pubblica. C2. Destinazioni d’uso consentite: D1, D3, D5, D7, D11, D12, D15. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RC, RAL, RE, D, A, MIT, NC, RU. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: RQ = 50% della SF; - Le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono determinate in base a quanto stabilito al TITOLO VII del REU. 110 ATU 15: AMBITO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE Comparti: n.65 - Area ASI; n.66 - area di riconversione; n.67 - Parco Archeologico antica Kroton. 9.917.648 mq Tale Ambito identifica e perimetra l’area industriale di Crotone. La zona localizzata immediatamente a nord della foce dell’Esaro, è caratterizzata dai grandi insediamenti industriali di più vecchia fondazione ed è ormai in fase di completa dismissione (aree Pertusola, Montedison). La seconda zona, estesa fino al fiume Passovecchio e tuttora in fase attiva, ed è caratterizzata da edifici produttivi di piccole dimensioni. Entrambe le zone industriali sono distribuite dalla Strada Statale 106. La prima area rientra tra i siti dimessi da bonificare individuati nel D.M. (Ministero dell’Ambiente) n. 468/2001, mentre alcune aree dismesse (ex Fosfotech) sottoposte a disinquinamento, possono essere utilizzate a servizio delle attività culturali e turistiche. Il recupero delle aree non più utilizzate a fini industriali è un fattore decisivo per il rilancio dell’intero sistema urbano crotonese. Il Piano individua nello schema Strutturale di Piano almeno due tipologie di aree che per vocazione e posizione potrebbero avere un ruolo chiave per l’installazione di servizi ed attrezzature di rango elevato legate anche alla valorizzazione dell’offerta turistica: attrezzature sportive, centro congressi, parco archeologico e altre strutture connesse allo sviluppo di attività nautiche. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - riqualificazione ambientale dell’area; - riduzione della superficie attualmente classificata come Area di Sviluppo Industriale; - predispostone e attuazione dei piani di riconversione e riuso; - qualificazione paesaggistica e ricettiva dei punti di interesse turistico; - promozione di proposte di riconversione caratterizzate da elevata qualità architettonica. B. AZIONI E NORME: - l’area è soggetta alle norme ed alle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Industriale; - programmazione pianificazione dei futuri scenari di riuso attraverso la predisposizione di studi progettuali e di fattibilità tecnica ed economica. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - disciplinata dalle norme del PRI; - la trasformazione dell’area è demandata all’attuazione di apposita Programmazione Integrata per la riconversione e riuso dell’area. C2. Destinazioni d’uso individuate dal Piano di Riconversione e riuso: A2, A5, B3, B5, C1, C2, D1, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12. 111 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Comparto n.68 – Papanice. 232.000 mq Il comparto perimetra una porzione di territorio pianificata per l’insediamento di attrezzature produttive non inquinanti e non pericolose e attrezzature per lavorazioni artigianali. Le area è localizzata a ridosso dell’area industriale in corrispondenza della S.P. 52 tra la frazione di Papanice e Apriglianello. Si caratterizza per la presenza di un’ampia superficie pianeggiante sulla quale insistono poche costruzioni. Gli interventi di trasformazione dell’ambito individuato sono subordinati alla formazione di strumenti attuativi finalizzati alla pianificazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard previsti per gli usi consentiti. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - integrazione paesaggistica delle costruzioni; - limitazione del consumo di suolo; - basso impatto ambientale; - salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici; - definizione del limite urbanizzato. B. AZIONI E NORME: - l’intervento prevede la realizzazione di un’area produttiva polifunzionale; - è fatto obbligo, ove le condizioni di carico e di salubrità lo permettono, di utilizzare superfici drenanti per la pavimentazione di spazi aperti, slarghi e parcheggi; - l’accesso alle superfici edificabili disposte ai due lati della strada dovrà avvenire da un unico snodo viario; - i parcheggi pubblici e privati avranno accesso dalla viabilità interna all’area. C. DISCIPLINA: C1. Modalità di attuazione: - diretta (art. 13), per ogni intervento edilizio su singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; - diretta e convenzionata (art. 14) su proposta dell’Amministrazione Comunale in caso di interventi di trasformazione edilizia di cui all’art 25. - indiretta (art. 15) disciplinata per mezzo di PAU solo nel caso in cui gli interventi edilizi siano estesi ad un comparto perimetrato comprendente più unità d'intervento contigue. C2. Destinazioni d’uso consentite: B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4. C3. Categorie di intervento: MO, MS, RAL, RE, D, A, MIT, CD, NC, RU. C4. Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: Comparto n.67: UT = 0,5 mq/mq; RQ = 40% della SF; H.max = 10,50 m. - le aliquote standard per le Dotazioni Territoriali (DT) delle aree in trasformazione sono 112 determinate in base a quanto stabilito al TITOLO V del REU. - la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto promotore della trasformazione edilizia è precondizione necessaria al rilascio del titolo abilitativo, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione che può stabilire oneri equivalenti prevedendo, per mezzo di accordi convenzionali, la monetizzazione o la realizzazione di opere di utilità collettiva. - le aree a verde devono essere localizzate lungo la strada principale o lungo i perimetri delle aree di pertinenza dei lotti edificabili. Art. 39 – Aree soggette a specifiche prescrizioni ambientali Il PSC individua porzioni di Ambito o parti di territorio comuni a più Ambiti Territoriali Unitari all’interno delle quali si applicano specifiche prescrizioni in grado di salvaguardare l’ambiente e favorire condizioni di sviluppo idonee all’uso ottimale del territorio. (art. 39 comma a) Aree di Precauzione e Resilienza Ambientale ATU 5; ATU 9; ATU 12. Le aree individuate negli elaborati cartografici allegati al REU individuano diverse porzioni di territorio localizzate lungo il corso del fiume Esaro di Crotone, in aree ricomprese nelle zone di probabile inondabilità in caso di piena e forti precipitazioni. La perimetrazione include specialmente le porzioni di territorio urbano che presentano ancora margini di trasformabilità rispetto alla possibilità di attuare misure in grado di incrementare i fattori di resilienza generale e specifica del territorio rispetto ad eventi climatici avversi e agli effetti ambientali. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo; - integrazione paesaggistica e ambientale del costruito; - incremento della sicurezza delle costruzioni; - difesa del suolo e del territorio urbanizzato. B. AZIONI E NORME: - rimozione di superfici impermeabilizzate non necessarie o non correntemente utilizzate; - utilizzo di i superfici e pavimentazioni permeabili; - efficientamento e potenziamento dei sistemi di deflusso e drenaggio delle acque meteoriche e di piena; - impermeabilizzazione e sopraelevazione degli accessi e delle unità abitative più basse fino ad 1 mt dal suolo livellato; - utilizzo di opere di ingegneria naturalistica per l’efficientamento dei sistemi di arginatura; - messa in scurezza e divieto di nuova costruzione di volumi interrati. - divieto di costruzione di vani ad uso abitativo sul primo livello fuori terra. 113 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone (art. 39 comma b) Aree di Perequazione Ambientale e Standard ATU 7; ATU 13. Le aree individuate negli elaborati cartografici allegati al REU individuano diverse porzioni di territorio localizzate in Ambiti Territoriali Unitari che prevedono ancora ampie potenzialità di trasformazione. Generalmente ci si riferisce a porzioni di territorio collocate sui margini periurbani o in prossimità del litorale che, benché siano classificate negli strumenti come aree urbanizzate conservano ancora una elevata qualità ambientale, paesaggistica ed una buona produttività agricola. A. OBIETTIVI SPECIFICI: - limitazione del consumo di suolo; - pianificazione del limite urbano; - densificazione del costruito. B. AZIONI E NORME: - incentivazione al trasferimento delle Capacità Edificatorie su aree di minor valore ambientale; - applicazione di indici premiali di utilizzazione perequativa nei PAU attuati al di fuori delle aree di valore ambientale e agricolo; - aggregazione delle superfici verdi e delle dotazioni territoriali previste dalle trasformazioni urbanistiche, sul limite del territorio agricolo. - Art. 40 - Territorio agricolo e forestale (TAF) 1. Comprende la parte di territorio comunale con attuale caratteristica agricola e boschiva nella quale si intende mantenere e valorizzare ulteriormente tale funzione, stabilendo le modalità di intervento per favorirne lo sviluppo economico, produttivo mantenendo integre le radici culturali e storiche del territorio. 2. La classificazione del territorio agro-forestale, di seguito riportata, evidenzia le diversità fisiche, agronomiche ed ambientali dello stato dei luoghi: - Ambito (E1): Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva; - Ambito (E2): Aree di produzione agricola specializzata; - Ambito (E3): Aree di preesistenza insediative per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività agricole; - Ambito (E4): Aree boscate o da rimboschire; - Ambito (E5): Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali che non sono suscettibili di insediamenti. La zonizzazione delle aree agricole in differenti ambiti territoriali si rende necessaria per attuare interventi programmatori che si armonizzano con la 114 salvaguardia delle aziende agricole e forestali, con gli assetti organizzativi, produttivi e sociali che le popolazioni hanno instaurato con il territorio, in sintonia con lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali. Art. 41 – Condizioni di insediamento e di intervento nel TAF 1. Nel territorio rurale sono ammessi interventi edilizi a fini abitativi effettuati dai seguenti soggetti: a) coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L. n.454 del 1961; b) imprenditore agricolo ai sensi del D.lgs. n.99 del 2004. Per soggetti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) sono ammissibili di norma solamente interventi conservativi. 2. Nuovi interventi edilizi diversi da quelli indicati al precedente comma, purché al servizio della produzione agricola e delle attività ad essa connesse, sono consentiti ai seguenti soggetti: a) coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L n.454 del 1961; b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs. n.99 del 2004; c) imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, purché in possesso dei requisiti minimi di accesso al sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole, stabiliti dal piano regionale di sviluppo rurale e dai relativi piani operativi provinciali, e le condizioni generali di insediamento previste dal presente piano. 3. Qualora l’intervento riguardi la realizzazione di nuovi interventi edilizi a fini abitativi nonché a servizio della produzione agricola, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo, debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, con vincolo di asservimento della superficie utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in scala 1: 2000 o 1:5000 indicante l’area asservita all'intervento. 4. Qualora l’intervento riguardi il riutilizzo a fini non agricoli di edifici asserviti ad unità poderali agricole, il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo che ne attesti le condizioni derivanti dalle presenti norme, debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, con allegata cartografia in scala 1:2000 o 1:5000 indicante l’area asservita all'intervento. Art. 42 – Interventi edilizi al servizio della produzione agricola 1. Per la realizzazione di nuovi interventi edilizi nel territorio rurale la soglia minima è costituita della Unità aziendale minima UAM, rapportata al tipo di coltura praticata e comunque non inferiore a mq. 10.000. Tale soglia va riferita ad una superficie accorpata, vicina e non necessariamente 115 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone contigua, dalla quale si intendono esclusi i terreni in affitto. Salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in mq. 500. 2. L'azienda agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di Comuni diversi confinanti; tali terreni possono concorrere alla formazione della UAM e così anche gli edifici eventualmente ivi esistenti concorrono alla determinazione della Superficie complessiva abitativa e di servizio aziendale. Lo stato di fatto di tali aree in termini di superfici, di edificato esistente e potenziale dovrà essere documentato e quantificato su apposita dichiarazione redatta dall’U.T. dei Comuni confinanti interessati e sarà da rapportarsi con le presenti Norme ai fini del rilascio del titolo abilitativo; di quest’ultimo sarà dato comunicazione al Sindaco dei Comuni confinanti interessati. 3. Limiti e condizioni degli interventi: - DS = l’intervento deve essere coerente con i distacchi imposti dal C.d.S. - DC = m. 10,00, è inoltre consentita l’edificazione a minore distanza o sul confine, a norma di codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti; - SUL massima ammessa per ogni edificio mq. 1.200; - DF abitativi esterni all’unità agricola = m. 50 per le stalle; - DZ dal territorio urbano = m. 300; - H massima = m. 7,50, (salvo costruzioni particolari: silos, ecc.); - Le serre non costituiscono SUL. Art. 43 – Interventi edilizi ad uso abitativo nel TAF 1. La nuova edificazione ad uso abitativo riguarda esclusivamente le esigenze dei soggetti di cui al comma 1 dell’art.41 e del loro nucleo familiare, ed in ragione dei seguenti elementi: a) sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all’azienda e non siano stati scorporati dall’azienda agricola edifici ad uso abitativo; b) sia verificata l’inesistenza, sugli appezzamenti facenti parte della azienda agricola, di altre unità edilizie abitative suscettibili di un recupero a tali fini; c) l’azienda agricola, abbia l’estensione minima (UAM) di mq. 10.000; d) sia rispettato l’indice massimo di SU 0,013 mq/mq di SAU ai sensi dell’art.52 della L.R. n.19 del 2002, per le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale. e) per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, i limiti indicati al punto di sono 116 incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale. f) Nel caso di nuova costruzione (NC) gli annessi agricoli debbono essere strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza. 2. Negli interventi di RE e A di edifici esistenti o di NC, i criteri di dimensionamento dell’abitazione aziendale, sono definiti in funzione dell’effettivo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e, quindi, in funzione della dimensione del nucleo/nuclei familiari dei soggetti di cui all’art. 41 comma 1. La superficie complessiva abitativa aziendale, inclusi i servizi residenziali, è la seguente: a) per ogni soggetto con i requisiti di cui all’art.41 e per ogni componente del relativo nucleo familiare e/o per addetto regolarmente occupato come unità lavoro nell’azienda: mq 20 di SU per la realizzazione di un edificio residenziale e relativi servizi; b) alla SU risultante andrà sottratta quella eventualmente esistente. 3. Nel caso in cui l’edificio abitativo esistente sia di valore storico testimoniale o siano presenti limitazioni e/o vincoli di carattere ambientale che non permettano l’intervento di ampliamento dell’edificio residenziale esistente, l’intervento potrà attuarsi tramite la realizzazione di un secondo edificio abitativo. La progettazione deve garantire la continuità e compatibilità tipologica con le preesistenze. 4. Limiti e condizioni degli interventi: - DS = l’intervento deve essere coerente con i distacchi imposti dal C.d.S. comunque non inferiore a m. 5; - DC = m. 7,50, è inoltre consentita l’edificazione a minore distanza o sul confine, a norma di codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti; - H massima: m 7,50 o in caso di ampliamento, l’altezza massima dell’edificio esistente se maggiore di m. 7,50. 5. L’ammissibilità degli interventi è comunque subordinata all'adeguamento alle disposizioni vigenti sulla funzionalità ed efficienza della rete fognaria e depurativa. Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno, con ingombro massimo di m. 3,00 x m. 6,00, non ancorati stabilmente a terra, per il ricovero delle attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche non residenziali. 117 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Art. 44 - Ambiti Territoriali Unitari per il Territorio Agricolo e Forestale (TAF) 1. Ambito (E1): Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva. Comprendono le aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti e uliveti che si caratterizzano per la tipicità, sono aree vocazionali per colture specializzate. a) Modalità di attuazione: Con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per attuazione diretta gli interventi di: MO, MS, RS, RC, RE, D, A, MIT, CD (interno al RFO E; RFO A: A1; RFO B: B2; RFO D: D6), NC. b) Funzioni ammesse: RFO E, c) Prescrizioni - indici urbanistici: - SU= 0,013 mq/mq di SAU per unità edilizie a uso residenziale; - SUL= 0,1 mq/mq di SAU per strutture produttive e di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e agriturismo. 2. Ambito (E2): Aree di produzione agricola specializzata. Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi una buona organizzazione produttiva. Per tali ambiti il PSC si ispira a strategie di conservazione del territorio e di salvaguardia del suolo agricolo produttivo perseguendo obbiettivi di contenimento delle espansioni urbane e incentivando interventi di razionalizzazione della viabilità, di riordino degli assetti poderali, di riqualificazione delle risorse naturali. a) Modalità di attuazione: Con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per attuazione diretta interventi gli interventi di: MO, MS, RS, RC, RE, D, A, MIT, CD (interno al RFO E; RFO A: A1, A2; RFO B: B1, B2; RFO D: D6). NC. b) Funzioni ammesse: RFO E c) Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: - SU = 0,013 mq/mq di SAU per unità edilizie a uso residenziale; - SUL = 0,1 mq/mq di SAU per attività produttive e di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e agriturismo. 3. Ambito (E3): Aree di preesistenza insediative per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività agricole. 118 Rientrano in questo ambito tutte le aree ad elevata frammentazione e polverizzazione aziendale, ove l’attività agricola viene spesso svolta per sole esigenze familiari e non per la commercializzazione dei prodotti dati i modesti livelli quantitativi. Sono i territori caratterizzati da una elevata concentrazione abitativa, o agglomerati abitativi dove sono presenti tipologie edilizie rurali storiche e di vecchio impianto realizzativo. Aree agricole che, pur conservando la loro funzione produttiva e residenziale di centri rurali, svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, di protezione dell’ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell’ambiente. a) Modalità di attuazione: Con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per attuazione diretta interventi gli interventi di: MO, MS, RS, RC, RE, D, A, MIT, CD (interno al RFO E; RFO A: A1, A2, A3, A4; RFO B: B1, B2; RFO D: D1, D6). NC (RFO E). b) Funzioni ammesse: RFO E c) Prescrizioni - indici urbanistici ed edilizi: - SU = 0,013 mq/mq di SAU per unità edilizie a uso residenziale; - SUL = 0,1 mq/mq di SAU per attività produttive e di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e agriturismo. 4. Ambito (E4): Aree boscate o da rimboschire. Tale ambito racchiude le aree boscate e marginali per l’attività agricola, nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza e sostenibilità ambientale, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della complessità delle risorse presenti. In tale ambito si evidenzia, quindi, la necessità di pianificare e gestire in maniera adeguata l’utilizzazione delle risorse boschive, al fine di impedire la riduzione delle formazioni forestali, nonché di intervenire nelle aree nude con attività di riforestazione, anche al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico. a) Modalità di attuazione: Tale ambito comprende aree forestali e macchie di bosco ricadenti in zone fortemente accidentate caratterizzate da impluvi e aste fluviali. In generale il loro carattere è di inedificabilità assoluta. In presenza di immobili eventualmente notificati ai sensi del D.lgs. n.490 del 1999, con le modalità descritte nel TITOLO VII, in tali aree sono consentiti per attuazione diretta interventi gli interventi di: MO, MS, RC, D. b) Funzioni ammesse: 119 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone In tali aree, si possono realizzare degli interventi se previsti da appositi Piani di Utilizzazione, di iniziativa pubblica, privata e/o mista, da sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le utilizzazioni da effettuare nell’arco temporale del piano stesso. In assenza di detto Piano, per le aree in esame dovrà essere vietato qualsiasi intervento, compreso il taglio ordinario, salvo, per quest’ultimo intervento, specifiche approvazioni da parte dei competenti uffici regionali. Il predetto Piano dovrà prevedere, oltre le ordinarie operazioni colturali e di taglio, anche gli interventi migliorativi e la identificazione e la regolamentazione delle attività praticabili nel bosco con particolare riferimento: - all’allevamento zootecnico, con la quantificazione delle necessarie strutture per il ricovero, l’alimentazione ecc; - all’attività di pascolo e riforestazione, quando compatibili con l’utilizzo agricolo, oltre alla manutenzione e miglioramento del verde; - al consolidamento vegetale, idrogeologico, e degli impianti tecnologici e di protezione ambientale, purché con modalità individuate e prescritte con esplicito elaborato a firma di tecnico esperto competente redatto a cura e spese del proponente, che non alterino l’equilibrio e la consistenza delle caratteristiche ambientali e morfologiche, non costituiscano disturbo visivo per il paesaggio e non siano nocivi per l’ambiente e per l’uomo (linee di alta tensione, ecc.). c) Prescrizioni: - I progetti di nuove strutture o impianti da realizzare in aree ricadenti sotto il vincolo idrogeologico, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un Geologo iscritto al relativo Albo Professionale, sulla compatibilità della richiesta costruzione con le condizioni geologiche dei terreni. Il progetto va redatto da competente tecnico laureato che attesti l’idoneità ed il rispetto dell’intorno, sia nel caso di intervento pubblico che di Enti preposti alle infrastrutturazioni; - i progetti per interventi di trasformazione a carattere edificatorio o infrastrutturale, devono essere accompagnati da idonea relazione ambientale redatta da tecnico laureato regolarmente abilitato all’esercizio della professione. 5. Ambito (E5): Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesisticoambientali non sono suscettibili di insediamenti. 120 Comprende aree agricole caratterizzate da scarsa produttività, dove il costo di eventuali interventi migliorativi risulta dispendioso ed eccessivo rispetto ai benefici ottenibili, per cui da un punto di vista agricolo sono da considerare marginali. La loro individuazione è stata effettuata in base alla validità dei vincoli ambientali, in quanto trattasi di aree a forte rischio dato dalle eccessive pendenze ed instabilità idro-geologica. Tale Ambito, data la funzione paesaggistica ed ambientale, include le aree boscate che non danno luogo a produzioni tipiche, esse sono interessate da interventi di rimboschimento o forestazione produttiva. In questo Ambito vanno incluse tutte le aree in cui siano già operanti vincoli diversi (idrogeologici e paesaggistici di rispetto fluviale e P.A.I., zone Parco ecc.) già perimetrate e con specifiche limitazioni di destinazione d’uso. a) Modalità di attuazione: - in tali aree possono essere consentite attività agro-ambientali e biologiche, allevamenti alternativi a carattere estensivo, allevamenti faunistici ed apicoltura; - le azioni di trasformazione del territorio sono esclusivamente finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. b) Funzioni ammesse: I progetti di tutela ammessi, nell’ambito di dette zone, definiscono: - gli interventi e le attività destinate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri; - le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti (percorsi, aree sosta, posti ristoro, rifugi, ecc.); - l’eventuale nuova edificazione edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività agricola. c) Prescrizioni I progetti per interventi di trasformazione a carattere edificatorio o infrastrutturale, devono essere accompagnati da idonea relazione ambientale redatta da tecnico laureato, regolarmente abilitato all’esercizio della professione. 121 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Art. 45 - Modalità per il Rilascio del Permesso di Costruire nei TAF 1. I Permessi di Costruire possono essere rilasciati ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo, ai sensi del DPR. 06 giugno 2001 n. 380, in funzione delle esigenze della conduzione del fondo. Per gli Ambiti “E” ogni intervento di NC deve essere comprovato da un Piano Aziendale. 2. L’unità edilizia deve essere strumentale, cioè utilizzata per abitazione o per usi collegati all’attività agricola del terreno da parte del proprietario, dell’affittuario, oppure da dipendenti che lavorino almeno per 100 giorni l’anno alla coltivazione del fondo o che comunque svolgano localmente la loro attività almeno per la stessa durata. 3. Il Permesso di Costruire sarà rilasciato con esonero dai contributi commisurati alle opere di urbanizzazione ed ai costi di costruzione solo nel caso che il richiedente sia imprenditore agricolo e realizzi manufatti per l’esercizio agricolo. Nel caso in cui la destinazione d’uso venga modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’avvenuta variazione (art. 19, ultimo comma del DPR. n.380 del 2001). 4. Per quanto qui non riportato farà naturalmente fede quanto prescritto agli artt. 51 e 52 della L.R. n.19 del 2002. 5. I Permessi di Costruire relativi agli interventi di cui al presente titolo sono rilasciati previa sottoscrizione di apposite convenzioni o atti di obbligo unilaterali di durata non inferiore a 10 anni in cui i richiedenti diano garanzie per la effettuazione degli interventi sul fondo eventualmente previsti dal Piano Aziendale per rendere effettiva la capacità produttiva, e si impegnino per sé e per i loro aventi causa a: a) non modificare la destinazione d’uso delle costruzioni; b) non frazionare ne’ alienare separatamente dalla costruzione il fondo per la quota di pertinenza del fabbricato abitativo e per la quota sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli edifici rurali e gli annessi agricoli. Nelle convenzioni o negli atti d’obbligo sono fissate altresì le sanzioni per l’inadempimento degli impegni assunti. Gli atti sono trascritti, a cura ed a spese del richiedente, sui pubblici registri della proprietà immobiliare. 122 TITOLO VI – DISCIPLINA DEI SISTEMI STRUTTURALI URBANI Art. 46 - Definizione (DT) 1.Il presente Titolo del REU definisce e disciplina il sistema delle Dotazioni Territoriali, costituito dall’insieme degli impianti, opere e spazi “attrezzati” che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico– ambientale. a) SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI DT Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (da art. 47 a art. 48) Attrezzature e spazi collettivi (da art. 49 a art. 52) Infrastrutture per la mobilità (da art. 57 a art. 62) 2. Il REU stabilisce, per ciascun Ambito del territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare per concretizzare le strategie di riassetto territoriale e conseguire gli obiettivi di riqualificazione urbanistico – edilizia ed ambientale delineati per i medesimi ambiti dal PSC e dalla pianificazione Regionale. La quota da destinare è ripartita in funzione delle destinazioni d’uso previste per ogni Ambito in base alle seguenti quantità: DT - USI SPECIFICI A1. Residenza A3. Residenza collettiva DOTAZIONE MINIMA 25 mq/ 30 mq di SUL nelle percentuali di cui al DM. 1444/68 E1. Residenza agricola A2. Attività ricettive A4. Piccoli uffici e studi professionali 100mq/100mq di SUL di cui min. il 50% per Pup A5. Attività terziarie e direzionali A6. Attrezzature sociosanitarie B1. Esercizi commerciali di vicinato B3. a) Medio-piccole strutture di vendita B3. b) Medio-grandi strutture di vendita C1. Grandi strutture di vendita D5. Attrezzature culturali D4. Attrezzature per l’istruzione superiore D7. Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 123 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone D9. Locali per lo spettacolo D8. Esposizioni, mostre di carattere commerciale D6. Pubblici esercizi B2. Artigianato di servizio 150mq/100mq di SUL di cui min. mq. 70 per Pup 20% della ST C3./C4. Attività artigianali e industriali C2. Attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi 3. Il sistema delle dotazioni territoriali si articola nei seguenti sottosistemi: A) Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti comprendenti gli spazi, gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico – sanitaria degli insediamenti, nonché le aree di parcheggio pubblico e di verde pubblico attrezzato previste a diretto servizio degli insediamenti esistenti e di progetto. B) Attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale comprendenti il complesso degli impianti, opere e spazi pubblici attrezzati destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire lo sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita. C) Dotazioni ecologiche e ambientali (Dea) comprendenti l’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi sia pubblici che privati che concorrono: alla tutela e risanamento dell’aria e dell’acqua e alla prevenzione dal rischio del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico – ambientale; alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le dotazioni ecologiche non rientrano nelle quantità stabilite al comma 2. e laddove non espressamente specificato nelle norme di Ambito si intendono attuabili in misura non inferiore al 5% della ST. 124 Art. 47 – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici (Pup) al diretto servizio degli insediamenti. g) le aree a verde pubblico attrezzato da considerare a diretto servizio degli insediamenti in quanto la loro estensione, in rapporto al carico urbanistico dell’insediamento cui si riferiscono, e la loro articolazione spaziale e funzionale non possono farle rientrare nelle attrezzature e spazi di US. Ai fini del presente REU sono da considerare aree a “verde pubblico attrezzato a diretto servizio degli insediamenti”, e quindi di urbanizzazione primaria (UP), quelle di superficie inferiore a mq. 500. 2. Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è costituita dalla disponibilità, nell’area di intervento, di una adeguata dotazione di infrastrutture di cui al comma 2 dell’art. 136, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli previsti. Ciascun intervento deve, considerare le infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, il loro collegamento con la rete generale e la potenzialità complessiva della rete stessa. 3. Nel Territorio urbanizzabile (TDU) le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti sono definite dal PAU; cosi come negli Ambiti di riqualificazione del Territorio urbanizzato (TU). Nel caso di interventi circoscritti le DT necessarie sono definite all’interno di titoli abilitativi convenzionati. 4. Nel Territorio urbanizzato (TU) gli insediamenti devono disporre di efficienti e funzionali: a) allacciamenti alla rete di distribuzione idrica; b) allacciamenti ad un collettore fognario pubblico o un impianto di depurazione conforme alle disposizioni di legge vigenti; c) spazi destinati ai contenitori per la raccolta dei rifiuti; d) accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione; e) allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica e altre fonti energetiche; 125 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone f) efficaci e sicuri collegamenti stradali spazi di parcheggio pubblico (Pup); Qualora tali opere non esistano o esistano in misura non adeguata o nel caso di interventi che comportano incremento del carico urbanistico (CU) in funzione di un aumento delle SU: RE, A, NC, CD o un aumento delle Unità immobiliari, l’intervento edilizio è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo contenente l'impegno dell’interessato all'esecuzione delle opere per le dotazioni in oggetto contestualmente all'intervento edilizio. Sono fatti salvi i casi previsti per la monetizzazione di seguito dettagliati. 5. Nel territorio agricolo e forestale (TAF) nel caso di interventi di: RS, RC, RE, NC, o incremento di CU in funzione di un aumento di SU o CD o aumento delle Unità immobiliari, devono essere garantite: a) l’accessibilità (anche mediante strada non asfaltata) b) l’allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o l’approvvigionamento mediante fonti alternative; c) l’approvvigionamento alla rete di distribuzione dell'acqua e solo in assenza di questa a pozzo di acqua potabile purché già esistente ed approvato dai competenti uffici pubblici; d) l’allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dal ASL e da ARPA. Art. 48 – Realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 1. La realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da attuarsi sul TU e sul TDU, eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, comporta lo scomputo della relativa quota degli oneri di urbanizzazione e l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune. 2. La realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti è sempre a carico del soggetto attuatore degli interventi che, oltre a realizzare gli interventi in oggetto ha altresì l’obbligo di cedere gratuitamente, al Comune o ai soggetti gestori delle reti tecnologiche, tutte le aree e le opere di UP a diretto servizio degli insediamenti ricadenti sulla sua proprietà prima del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, a meno che non ne sia regolato l’uso pubblico con specifico atto da concordare con l’Amministrazione Comunale e con vincolo da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del medesimo soggetto attuatore. 3. Ove alla realizzazione delle opere di UP abbia provveduto in tutto o in parte la pubblica Amministrazione, il soggetto attuatore è tenuto al completamento di quelle mancanti o carenti nello stato di fatto e a farsi 126 carico dell’allacciamento ai pubblici servizi senza nulla pretendere a ristoro per l’eventuale maggiore costo documentato sostenuto e, viceversa, avendo l’obbligo di conguaglio nel caso di eventuale costo documentato inferiore agli oneri di UP di competenza dell’intervento in progetto, secondo le delibere comunali in materia, vigenti al momento di presentazione della SCIA, della DIA o di ritiro del Permesso di Costruire e di stipula della eventuale convenzione attuativa. 4. L’Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica utilità e/o per esigenze di coordinamento nella esecuzione delle opere di UP, può avocare a sé la realizzazione delle medesime opere facendosene rimborsare in tutto o in parte il costo dal soggetto attuatore degli interventi edilizi sulla base di specifico accordo e/o specifica convenzione attuativa. Art. 49 – Attrezzature e spazi collettivi 1. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di assicurare agli insediamenti esistenti e di progetto la dotazione di attrezzature e spazi collettivi in conformità ai minimi richiesti dalla legislazione vigente, o laddove indicati secondo meglio specificate indicazioni per ciascun Ambito dal PSC, dal REU o dal PAU. 2. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi, il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 3. Sono definite attrezzature e spazi collettivi: a) strutture per l’istruzione dell’obbligo (scuole materne, elementari e medie); b) strutture per i servizi socio-assistenziali di base (asili nido, strutture per gli anziani) e strutture igienico sanitarie (strutture sanitarie territoriali e di prevenzione, presidi di primo intervento, cimiteri); c) strutture per la Pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) strutture per attività culturali, associative e politiche; e) luoghi per il culto; f) spazi aperti attrezzati a verde (V) per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione nel suo complesso ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali e cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica; g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) parcheggi pubblici (Pus) di livello urbano (diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento (Pup) e da quelli pertinenziali (Pp). 127 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 4. Nel Territorio urbanizzabile (TDU) e negli Ambiti di riqualificazione le aree di cui al comma 3 sono individuate nei PAU o comunque all’interno di convenzioni, secondo le quantità di cui all’art.46. 5. Nel TU e nel TAF, la cessione o la monetizzazione delle aree per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi si attua secondo quanto disposto ai successivi artt. 50, 51, 52, inoltre, i PAU possono definire le integrazioni e le modifiche al sistema delle attrezzature e spazi collettivi esistenti stabilendo specifiche condizioni per il loro adeguamento e/o potenziamento. 6. Nelle aree di cui al comma 3 sono ammesse tutte le funzioni di pubblico servizio, è inoltre ammissibile, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, il commercio al dettaglio ambulante per fiere e mercati rionali, attività del terzo settore e pubbliche. 7. Nelle aree di cui al comma 3 lettere f), g) e h) sono inoltre ammessi chioschi per ristoro, edicole, gazebi, tettoie aperte e servizi igienici realizzati con strutture prefabbricate mobili o amovibili. 8. Il Comune può, su richiesta del soggetto attuatore, attraverso apposita convenzione, consentire a quest’ultimo di realizzare in tutto o in parte le attrezzature e gli spazi collettivi. Ciò comporta lo scomputo della relativa quota degli oneri di urbanizzazione e l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune. Art. 50 – Realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi 1. La competenza della realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi è della Pubblica Amministrazione o dei soggetti da essa delegati ai sensi di legge. 2. Ove alla realizzazione dei servizi, delle reti, degli impianti e alla attrezzatura delle aree provveda il soggetto privato che abbia il titolo (in forza di atti convenzionali per l’attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi) il costo documentato sostenuto per la loro realizzazione potrà essere scomputato in tutto o in parte dal contributo di costruzione secondo quanto verrà in dettaglio concordato in fase attuativa tra Amministrazione Comunale e soggetto attuatore. 3. Nel caso in cui, alla data di adozione del PSC, nelle aree di cui al presente articolo, siano presenti SU destinate ad usi compatibili, è possibile il mantenimento degli usi in atto e il loro eventuale mantenimento attraverso interventi di MO, MS, RS, RC, RE purché in ogni caso la variazione proposta sia compatibile dal punto di vista ecologico – ambientale e non determini un aumento di SU rispetto a quella presente nello stato di fatto. 4. In nessuna fase del processo attuativo della strumentazione urbanistica comunale, le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi da prevedere negli 128 ambiti di nuovo insediamento e con aumento di CU, potrà essere inferiore a quanto indicato al comma 2 dell’art.52. Art. 51 – Cessione delle aree per attrezzature e spazi collettivi In ogni caso, ove si sia già realizzata e ceduta una quota di aree per attrezzature e spazi collettivi in sede di primo insediamento, la quantità di aree da cedere è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto di seguito indicato. Art. 52 – Cessione di aree per dotazioni territoriali: casi di monetizzazione 1. Gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro monetizzazione, previo parere favorevole dell’U.T. nei seguenti casi: a) in presenza di aree di cessione per i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup) con superficie inferiore a quella necessaria a ricavare almeno un posto macchina di mq. 12,50 (m. 5 x m. 2,50) a diretto servizio degli insediamenti e non integrabili con altre dotazioni territoriali confinanti; b) in presenza di aree per il verde pubblico attrezzato in caso di UP inferiori a mq. 50 e non integrabili con altre dotazioni territoriali confinanti; c) quando l’Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, ritenga più opportuno realizzare la dotazione di verde in luogo di UP dovuti su aree più funzionali alla realizzazione del sistema del verde del PSC anche fuori comparto; d) quando nell’ambito interessato all’intervento siano già state realizzate interamente le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista e l’Amministrazione Comunale non valuti prioritario procedere al loro incremento; e) quando per evidenti condizionamenti dello stato di fatto dell’edificato non sia fisicamente possibile reperire aree di UP effettivamente utilizzabili ovvero quando tale atto renda più onerosa o ostacoli l’applicazione delle norme vigenti. 2. In tutti i casi in cui siano previsti interventi di: a) NC; b) RE attuata mediante la Demolizione e Ricostruzione; c) aumento delle SU degli edifici in seguito a RE con ampliamento (A); d) CD (con o senza opere che determini aumento del CU); e) RU. 129 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone devono essere reperite, realizzate (salvo casi di monetizzazione) e cedute gratuitamente al Comune, le aree per attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. 48. 3. Negli interventi di cui al comma 2 le quantità stabilite al comma 4 dell’art.49 vanno calcolate: a) per l'intera ST relativa alla NC; b) in base ai parametri aggiornati dal PSC di seguito specificati qualora la quota di spazi già ceduti risulti inferiore, o per la SU dell'edificio demolito e ricostruito ove non sia possibile calcolare il suddetto aggiornamento; c) per la sola SU della parte ampliata; d) per la SC interessata dal CD che costituisce incremento di CU. 4. La Giunta Comunale, con apposita delibera, determina il valore delle aree da monetizzare e provvede al suo aggiornamento periodico in ragione del valore di mercato ove significativamente determinabile ovvero in base alla variazione ISTAT dei costi di costruzione. 5. L’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio e senza che ciò costituisca variante al PSC, può definire ulteriori e specifici casi in cui gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro monetizzazione. Art. 53 – Contributo di costruzione 1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti dalla legge e del REU, il proprietario dell’immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del Permesso di Costruire o per presentare la Denuncia di Inizio Attività nonché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 2. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni Regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al Permesso di Costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5% al 20%, che viene determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come 130 individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il Permesso di Costruire, ovvero dall’interessato per quelli da realizzare con DIA alternativa al Permesso di Costruire o mediante SCIA. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) compresi gli interventi di miglioramento tecnologico (MIT), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni. 3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione di cui al seguente art.54 va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del Permesso di Costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art.2, comma 5, della L. n.109 del 1994, e s.m.i., (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art.122, comma 8, del D.lgs. n.163 del 2006 con le modalità e le garanzie stabilite dal REU e dalle disposizioni comunali con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 5. Una quota parte del contributo di costruzione è utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste dalla legge, ivi compresa la nomina di tecnici verificatori. Art. 54 – Oneri di urbanizzazione 1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) compresi gli interventi di miglioramento tecnologico MIT, o agli interventi che comportano nuova edificazione (NC) o che comunque determinano un incremento CU in funzione di: a) un aumento delle superfici utili (SU) degli edifici; b) un mutamento delle destinazioni d'uso (CD) degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali; c) un aumento del numero e delle SU delle unità immobiliari (Ui). 2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali. 131 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 3. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni. Art. 55 – Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione 1. Il contributo di costruzione non è dovuto per: a) gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale; b) gli interventi di manutenzione straordinaria (MS); c) gli interventi di restauro scientifico (RS) e di restauro e risanamento conservativo (RC); d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; e) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; g) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. n.122 del 1989 (parcheggi in deroga alle norme urbanistico – edilizie vigenti); h) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; i) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) anche con ampliamento (A) purché in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari; j) gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; k) gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; l) i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 2. Il Comune applica riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque 132 reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate ove esistenti. 3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto a cui fa capo il titolo abilitativo comunque denominato si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare determinati prezzi di vendita e canoni di locazione. 4. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione. Art. 56 – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza 1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza delle opere è stabilita dal Comune in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il titolo7 abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10% del costo di costruzione. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale in funzione delle conduzione del fondo agricolo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 133 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Art. 57 – Infrastrutture per la Mobilità Lo Schema Strutturale di Piano e gli elaborati grafici allegati individuano le misure e le opere di riqualificazione della mobilità comunale. Le strade interne all’attuazione dei Comparti dovranno seguire un’articolazione armonica rispetto alla viabilità comunale. 1. Il PSC provvede alla individuazione delle infrastrutture di maggiore rilevanza per dimensione e funzione. Come tali devono essere considerate: 2. Nelle zone del Piano destinate alla viabilità, l'intervento spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione. Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma. L'indicazione di piano corrisponde all'ampiezza delle sedi viarie, esclude quindi eventuali spazi complementari alla sede viaria stessa. Il tracciato stradale ha valore direttamente attuativo, mentre in sede di progettazione esecutiva potranno essere apportate modifiche all'organizzazione ed all'ampiezza della viabilità senza che ciò comporti variante al piano. Nelle zone destinate alla viabilità è istituito il vincolo di inedificabilità assoluto. Le sedi stradali indicate nelle tavole di Piano rappresentano la viabilità della rete stradale primaria; principale e secondaria, che può essere completata con la rete locale all'interno dei singoli isolati. 3. Requisiti tipologici delle strade urbane: Nella progettazione delle nuove strade, come nell’adeguamento di quelle esistenti, si dovranno rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. del 5 Novembre 2001. Ove sia a fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno. Qualora il PSC individui all'interno dei comparti di attuazione dei tracciati stradali da realizzare, in sede di PAU può essere proposto un 134 posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal PSC. Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del PAU, qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa anche in relazione ai pareri dei tecnici comunali. 4. Percorsi pedonali e piste ciclabili: Le individuazioni cartografiche eventualmente contenute nei PAU relative ai percorsi ciclabili e pedonali hanno valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,5. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano – altimetrica delle superfici, si dovrà ottenere una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a m. 2,5 e garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di m. 2. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano – altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. 5. Strade private in territorio rurale 135 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l’allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. E’ tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16%. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto o cemento. 6. Accessi sulle strade extraurbane primarie e secondarie: le strade extraurbane primarie e secondarie (tipo B e C del nuovo codice della strada) sono accessibili attraverso le immissioni attualmente esistenti o quelle previste da piani urbanistici vigenti, nonché attraverso nuove immissioni purché distanti non meno di m. 300 da quelle preesistenti o già previste sul medesimo lato della strada. 7. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al pagamento di apposita tassa. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione. Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a m 2.50 se la rampa è rettilinea, e m. 3.50 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine della carreggiata, o dell'eventuale marciapiede, o porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m. 4,50, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e/o visiva delle auto in uscita. I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e spazi pubblici, con esclusione delle sole ”strade urbane locali”, devono 136 essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno m. 5, in modo da permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita. Art. 58 – Parcheggi pubblici e pertinenziali 1. I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup) e secondaria (Pus) ed i parcheggi privati di pertinenza delle costruzioni (Pp) richiesti dal REU, si suddividono nelle seguenti categorie: - Pup = Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria a diretto servizio degli insediamenti - Pus = Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria, di rilevanza urbana - Pp = Parcheggi e autorimesse private di pertinenza delle unità immobiliari che compongono le unità edilizie o edifici di cui alla L. n.122 del 1989. 2. Gli stalli per stazionamento autovetture nei parcheggi Pup; Pus; Pp devono avere dimensioni minime di m. 3,50 x m. 5,00 nel caso di parcheggi riservati a veicoli per portatori di handicap e di m 2,50 x m. 5,00 negli altri casi. 3. Gli stalli per lo stazionamento degli autotreni, con particolare riferimento alle zone produttive, nonché per la sosta e fermata dei veicoli di trasporto collettivo devono avere dimensioni adeguate a consentire la sosta degli autoarticolati, dei camion con il rimorchio e degli autobus (m. 3,50 x m. 20,00). Art. 59 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (Pup) 1. I parcheggi di urbanizzazione primaria Pup sono parcheggi pubblici (o privati di uso pubblico) per, le esigenze di sosta e di parcheggio dovute al carico urbanistico (CU) indotto dagli insediamenti. 2. I parcheggi Pup fanno parte della superficie UP e, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di un'area edificabile, in senso tecnico, e quindi per la sua effettiva edificabilità. Essi vanno sempre progettati e realizzati esternamente alle recinzioni, in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono elemento complementare indispensabile, e in posizione idonea al raggiungimento degli accessi. Le aree relative devono essere attrezzate contestualmente alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto, sia nel caso di intervento urbanistico preventivo e successivamente cedute gratuitamente al Comune. 3. Le aree per parcheggi di tipo Pup non sono individuate graficamente negli elaborati del PSC. Esse devono essere di norma localizzate sul fronte 137 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone strada, fuori dalla sede stradale e comunque nelle immediate adiacenze e al diretto servizio delle attività insediate. 4. Nel caso di intervento urbanistico preventivo sarà l'intervento stesso a definire graficamente la localizzazione e distribuzione dei parcheggi di tipo Pup. 5. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi Pup sono complementari all’attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi entro cui sono compresi; esse vanno realizzate nella misura prescritta per le diverse destinazioni d'uso degli edifici oppure ove indicato come quota funzionale ai singoli Ambiti Territoriali Unitari del PSC. 6. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio pertinenziale (Pp), in sede di piano attuativo deve essere reperita un'area pari a mq. 8 ogni 100 mq. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico (Pup). 7. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a parcheggio pubblico (Pup) debbono essere almeno pari a mq. 30 ogni 100 mq. di SUL. 8. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio deve essere incrementata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 17 del 1999. La norma di cui al presente comma vale anche per la parte commerciale di edifici a destinazione mista (residenziale/commerciale). 9. Ai fini della distanza dal confine di zona DS (distanza dalla strada), non si tiene conto dei parcheggi Pup, facendo invece riferimento solo al limite della sede stradale maggiorata comunque di m. 1,50. 10. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi Pup, si considera mediamente un posto auto pari a 20 mq (stallo + area di manovra). L'area di accesso e manovra compresa nel calcolo dello standard Pup per le parti ad esclusivo servizio del parcheggio, non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento. 11. Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione è prescritto l’impiego di tecniche e materiali di pavimentazione consoni alla qualificazione dell’ambiente urbano in cui si collocano ed un efficace drenaggio superficiale delle aree interessate. 12. Per interventi su immobili ad uso specifico B.3, e C.1, C.2, ove la superficie da destinare a Pp risulti superiore al 30% della SF, almeno la metà della superficie prevista per i Pp dovrà essere interrata. 13. In caso di recupero con ampliamento (A), sopraelevazione e/o cambio di destinazione d’uso (CD) di edifici esistenti, i parcheggi di tipo Pup sono richiesti in rapporto all’aumento di SU per la destinazione residenziale, di SC per le altre destinazioni, di unità immobiliari (Ui) e comunque di carico urbanistico (CU) che il progetto determina. 138 14. In caso di demolizione e ricostruzione (DR) con o senza aumento di carico urbanistico (CU) ed in caso di nuova costruzione (NC), i parcheggi Pup sono richiesti in rapporto alla SC dell’edifico in progetto. 15. Negli Ambiti Territoriali edificati alla data di adozione del REU e negli Ambiti del Territorio agricolo (ove si verifichi variazione di destinazione d’uso), l’Amministrazione comunale può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse secondo quanto previsto al precedente art. 52. 15. Dotazione minima di parcheggi di urbanizzazione primaria Pup: in sede di intervento i parcheggi Pup vanno reperiti in rapporto all’aumento di carico urbanistico (CU) indotto dall’intervento stesso secondo le quantità di seguito evidenziate. Art. 60 – Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (Pus) 1. I parcheggi di urbanizzazione secondaria Pus sono parcheggi pubblici di interesse generale che debbono soddisfare, in modo puntuale, all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio della popolazione comunale, della popolazione turistica e del fabbisogno di parcheggi dovuto al carico urbanistico CU indotto dalle attrezzature collettive. 2. I parcheggi Pus fanno parte della superficie US e, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di un nuovo insediamento. In tutti gli interventi urbanistici soggetti a PAU, ove richiesti dalle norme d’Ambito, tali spazi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con il sistema del verde, della viabilità, dei servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e delle attrezzature collettive generali. 3. Le aree necessarie per la realizzazione dei parcheggi Pus sono sempre complementari all’attuazione degli interventi diretti, convenzionati o attuativi, nella misura stabilita da apposita convenzione e nelle aree individuate dal REU; le opere necessarie per la loro realizzazione possono essere eseguite con il concorso dei relativi oneri di urbanizzazione, secondo programmi concordati con l’Amministrazione Comunale in sede di apposita convenzione attuativa. 4. Ai fini della distanza dal confine di zona DZ, non si considera il parcheggio Pus come una zona urbanistica distinta dalle altre zone per servizi pubblici. 5. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi Pus, si considera mediamente un posto auto pari a 25 mq (stallo + area di manovra). L'area di accesso e manovra compresa nel calcolo dello standard Pus per le parti 139 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone ad esclusivo servizio del parcheggio, non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento. 6. Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione è prescritto l’impiego di tecniche e materiali di pavimentazione consoni alla qualificazione dell’ambiente urbano in cui si collocano ed un efficace drenaggio superficiale delle aree interessate. Art. 61 – Parcheggi e autorimesse private di pertinenza delle unità immobiliari che compongono le unità edilizie o edifici (Pp) 1. I parcheggi e le autorimesse Pp di cui alla L. n.122 del 1989 sono spazi scoperti e coperti di pertinenza degli edifici per le finalità di sosta e rimessaggio privato e/o condominiale degli autoveicoli. Tali spazi da intendersi ad uso dei privati non sono oggetto di cessione da parte del soggetto che presenta o chiede il rilascio dei titoli abilitativi. Per i parcheggi Pp connessi ad edifici destinati a usi specifici di tipo commerciale, direzionale, di pubblici esercizi, dovrà essere assicurato l’uso da parte della clientela. 2. I parcheggi Pp fanno parte della superficie fondiaria (SF) di pertinenza dei singoli edifici e vanno progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura prescritta, per le diverse destinazioni d'uso, ai successivi commi. Per le destinazioni non specificatamente previste si procede per analogia o secondo normativa di settore. 3. Al fine di contenere il consumo di suolo per aree parcheggio è fatto obbligo, in attuazione degli interventi di NC di RE ove sia prevista l’attuazione di interventi di demolizione e ricostruzione di procedere secondo quanto segue: a. per interventi su immobili aventi SU maggiore di mq 200 con funzione residenziale o per i quali è previsto tale uso prevalente, ove la superficie da destinare a Pp risulti superiore al 20% della SF, almeno la metà della superficie prevista per i Pp dovrà essere collocata all’interno della sagoma del fabbricato ovvero interrata; b. per interventi su immobili ad uso specifico B.3, e C.1, C.2, ove la superficie da destinare a Pp risulti superiore al 30% della SF, almeno la metà della superficie prevista per i Pp dovrà essere interrata. Sono esclusi i casi che pur rientrando nell’ambito di applicazione della presente norma, presentino oggettive problematiche di fattibilità e di sicurezza ovvero che rendano più onerosa o pregiudichino l’applicazione delle norme del presente REU e della normativa di settore prevista per le autorimesse. 4. In caso di RE con ampliamento (A), sopraelevazione e/o cambio di destinazione d’uso (CD) di edifici esistenti, l’area destinata ai parcheggi di 140 tipo Pp deve essere ampliata in proporzione all’aumento di SU, di Sv o altro parametro richiesto, di unità immobiliari (Ui) e comunque di carico urbanistico (CU) che l’intervento determina. 5. In caso di demolizione e ricostruzione (DR) con o senza aumento di carico urbanistico (CU) ed in caso di nuova costruzione (NC), i parcheggi Pp sono richiesti in rapporto alla SU in progetto. 6. Quando nella stessa unità edilizia vi sia compresenza di più usi, la quota di parcheggi di pertinenza da realizzare dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso. 7. Le dimensioni minime del posto auto devono essere di m 2,50 x 5,00 e ai fini del dimensionamento dello standard minimo espresso in mq. di superficie destinata a parcheggio ad ogni posto auto non possono corrispondere più di mq. 25. Nel computo totale dell’area richiesta sono compresi gli spazi di accesso e manovra. 8. I parcheggi Pp, e comunque tutti quelli realizzati ai sensi dell'art.9 della L. n.122 del 1989 e successive modifiche e integrazioni per la quota necessaria al raggiungimento del minimo standard richiesto dalle presenti norme, restano vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare, rispetto a cui costituiscono pertinenza. 9. Al solo fine della quantificazione dello standard di parcheggi di tipo Pp di pertinenza di edifici destinati ad usi produttivi, terziari o di servizio pubblico che abbiano altezze utili superiori a m. 3,50, si utilizza per il calcolo del volume utile (Vu) una altezza convenzionale di m. 3,50 e ciò indipendentemente dalla altezza interna (Hi) effettiva. 10. Previa stipula di convenzione con il Comune è possibile, ove la normale attuazione in prossimità degli edifici non sia possibile, renda più onerosa o pregiudichi l’applicazione delle norme del presente REU nonché le norme di sicurezza e tutela, il reperimento dei parcheggi Pp in altre aree di cui il richiedente del titolo abilitativo dimostri la effettiva disponibilità e che siano ubicate in modo idoneo a garantire funzionalità all’intervento. Tali aree potranno essere garantite all’uso stabilito con atto d’obbligo o convenzione per tutto il tempo in cui resterà in essere l’attività che richiede tale dotazione di parcheggi. 11. Nell’area a parcheggi di tipo Pp relativi ad usi commerciali andrà ricavato 1 posto/bici–motociclo ogni 5 posti/auto. 12. La dotazione minima di parcheggi di tipo Pp per le diverse destinazioni d'uso degli edifici, compresi gli spazi di accesso e manovra, nonché fatto salvo l’obbligo di rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 12 per le nuove costruzioni, è la seguente: 141 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone USI SPECIFICI DOTAZIONE MINIMA A1. Residenza 30 mq/100 mq di SU, minimo 1 posto auto/ Ui. A2. Attività ricettive A3. Residenza collettiva 40 mq/100 mq di SU, minimo 3 posti auto 30 mq/100 mq di SU o un posto auto per camera A4. Piccoli uffici e studi professionali 40 mq/100 mq di SU, minimo 2 posti auto A5. Attività terziarie e direzionali 100 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto A6. Attrezzature sociosanitarie 30 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto B1. Esercizi commerciali di vicinato 50 mq/100 mq di SV B2. Artigianato di servizio 30% SUL B3. a) Medio-piccole strutture di vendita - per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita 50 mq/100 mq di SV - per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita 75 mq/100 mq di SV B3. b) Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto - per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di sup. di vendita 100 mq/100 mq di SV B3. b) Medio-grandi Strutture di vendita del settore non alimentare - per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di sup. di vendita 75 mq/100 mq di SV C1. a) Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto 150 mq /100 mq SV C1. b) Grandi strutture di vendita del settore non alimentare 100 mq/100 mq di SV C2. Attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi 75 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto C3./C4. Attività artigianali e industriali da progetto: attivi e logistica, minimo 5 posti auto D1. Attrezzature di interesse comune 50 mq /100 mq di SC D2. Servizi per l’istruzione 25 mq/100 mq di SC D3. Attrezzature per il verde D4. Attrezzature per l’istruzione superiore D5. Attrezzature culturali 3 mq/100 mq di area a parco 30 mq/100 mq di SC 30 mq/100 mq di SU, minimo 2 posti auto D6. Pubblici esercizi - per esercizi fino a 400 mq. 142 50 mq/100 mq di SUL, minimo 3 posti auto - per esercizi da 400 mq. a 1.000 mq. 60 mq/100 mq di SUL, minimo 8 posti auto - per esercizi oltre 1.000 mq. 100 mq/100 mq di SUL minimo 20 posti auto - per impianti coperti 80 mq/100 mq di SUL D7. Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 30 mq/100 mq di SUL D8. Esposizioni, mostre di carattere commerciale 120 mq/100 mq di SU, minimo 10 posti auto D9. Locali per lo spettacolo 180 mq/100 mq di SU, minimo 10 posti auto D10. Attrezzature sportive D11. Infrastrutture tecniche e tecnologiche D12. Attrezzature per la mobilità E1. Residenza agricola 1 posto auto ogni due spettatori, minimo 5 posti auto 10% area d’intervento 15% SF 30 mq/100 mq di SU, minimo 1 posto auto/ Ui Art. 62 - Impianti di distribuzione dei carburanti 1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto delle norme seguenti: - del D.lgs. n. 32 del 1998 n. 32 e s.m.i.; - della normativa regionale vigente; - dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20 ottobre 1998 e s.m.i. 2. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere localizzati esclusivamente: - nelle zone destinate a sede stradale su rete primaria, principale e secondaria (solo in ambito extraurbano); - negli Ambiti specializzati per attività produttive AAP e ANP; - nel TAF, esclusivamente nelle zone destinate a sede stradale su rete primaria e principale; - nel TAF l’impianto può occupare una fascia della profondità massima di m. 50 dal limite della sede stradale. 3. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in Ambiti o aree soggette vincoli di valore naturale, paesaggistico, ambientale e idrogeologico. 4. La realizzazione degli impianti è soggetta al rispetto dei seguenti parametri edilizi: - UF massima = 0,1 mq/mq (con esclusione delle pensiline) 143 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 5. 6. 7. 8. - H massima = m. 5,0 ad eccezione delle pensiline; - (nei soli impianti di nuova realizzazione) SF minima = mq. 3.000 mq. e SF max = mq.10.000; - DF (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale in ambito extraurbano = pari all’ampiezza della fascia di rispetto stradale comunque non inferiore a m. 20; - DF (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale in ambito urbano = m.10, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti dell’impianto, se inferiore a m.10; - DS delle pensiline dalla carreggiata stradale = m. 3; - DC minima di edifici e impianti dai confini di proprietà = m. 10. Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari: - attività di commercio al dettaglio di vicinato, nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n.32 del 1998, pubblici esercizi RFO D: D6.), servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli. Al fine della mitigazione ambientale degli interventi, in ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Negli impianti situati al di fuori del territorio urbano si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione. Negli impianti di distribuzione preesistenti interni al TU la cui collocazione viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico e igienico– sanitario possono essere realizzati tutti i tipi di interventi edilizi nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, a prescindere dalle norme della zona in cui ricadono. 144 Titolo VII - Disciplina degli interventi di trasformazione edilizia Art. 63 – Sportello Unico 1. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvede anche mediante l’esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del dell’art. 71 della L.R. n.19 del 2002 a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l’edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l’Amministrazione comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’attuazione delle attività edilizie. Art. 64 – Ufficio del Piano 1. Provvede anche mediante l’esercizio in forma associata, alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi. Assume, anche avvalendosi di un Ufficio gestionale di cui al comma 2 dell’art. 71 della L.R. n.19 del 2002, le principali scelte di natura strategico - urbanistica e sottopone il progetto all’approvazione del soggetto amministrativo decisionale. 2. L’Ufficio del piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, di cui all’art. 8 della L.R. n.19 del 2002, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali. 3. La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio è affidata all’Ufficio di Piano. 4. L’Ufficio di piano fornisce una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici comunali ed edilizi. Art. 65 – Attività edilizia libera 1. In conformità alle prescrizioni del PSC e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n.42 del 2004, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria (MO); b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di 145 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone manufatti che alterino la sagoma planivolumetrica dell'edificio (possono essere realizzati unicamente nel caso in cui siano a favore di portatori di handicap); c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; f) l’installazione di elementi di arredo a carattere urbano. 2. Limitatamente alle opere di manutenzione ordinario (MO) è previsa una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune, con cui si dichiara la tipologia e l'inizio dei lavori. Questa comunicazione in carta semplice è utilizzata anche ai fini dell’eventuale accesso agli "incentivi per ristrutturazione edilizia”. Art. 66 – Comunicazioni e titoli abilitativi 1. I titoli abilitativi disciplinati al Titolo VII del REU sono: - la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CIL); - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS); - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); - la Denuncia di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (DIA); - il Permesso di Costruire (PC). Sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi. 2. I titoli abilitativi possono essere: a) gratuito; b) oneroso; c) convenzionato. 3. Hanno titolo a richiedere il Permesso di Costruire (PC) o la DIA sostitutiva, a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL) i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi: a) il proprietario dell'immobile; b) il beneficiario dei diritti di superficie nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; 146 c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria; e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo; f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile o eventualmente rientranti nel contratto; g) l'affittuario agrario (L. n.11 del 1971 e L. n.203 del 1982) ed il concessionario di terre incolte (D.L. n.279 del 1944), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali; h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: − il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario; − il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; − per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale; − colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice. i) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali, purché sia stato sottoscritto un accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento; l) in luogo del titolare possono presentare domanda: − il delegato, procuratore o mandatario; − il curatore fallimentare; − il commissario giudiziale; − l'aggiudicatario di vendita fallimentare. 4. Il titolo deve essere attestato nei casi su indicati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. - nei casi in cui il titolo derivi da un contratto, lo stesso deve essere attestato dalla copia autentica del contratto o da certificazioni delle Associazioni di categoria; - nei casi in cui la facoltà derivi da poteri atipici conferiti dal titolo o compresi nei punti precedenti, è fatto obbligo di allegare alla domanda, oltre all’atto notorio, copia conforme del contratto. 147 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Art. 67 - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) In conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42 del 2004, previa Comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato, con allegata Relazione tecnica asseverata dal progettista, all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti i seguenti interventi: a. Gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) 1. ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che: - non riguardino le parti strutturali dell'edificio; - non comportino aumento del numero delle unità immobiliari; - non implichino incremento dei parametri urbanistici. 2. gli impianti solari fotovoltaici nei seguenti casi: - (riferimento art. 123 del DPR. n.380 del 2001) impianti in edifici ed impianti industriali esistenti, in quanto assimilati alla manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del DPR. n.380 del 2001, in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw; (Per ulteriori specifiche si fa espresso riferimento alla normativa della materia) b. Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c. Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare al di fuori degli Ambiti individuati dal PSC per i quali nel è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968, nei seguenti casi: 1. impianti solari fotovoltaici rispondenti alle seguenti caratteristiche: - (riferimento D.lgs. n.115 del 2008) impianti a servizio degli edifici per i quali devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici 148 esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. n.42 del 2004, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. n.115 del 2008; - (riferimento DPR. n.380 del 2001) impianti a servizio degli edifici: devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw; realizzati al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al DM n.1444 del 1968; 2. impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas rispondenti alle seguenti caratteristiche: - impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della L. n. 99 del 2009): operanti in assetto cogenerativo; aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione); - impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art.123, comma 1, secondo periodo e dell’art. 6, comma 1, lettera a) del DPR. n.380 del 2001): i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, fino a 200 Kw; 3. impianti eolici rispondenti alle seguenti caratteristiche: - impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n.115 del 2008): installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione D.lgs. n.42 del 2004, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. n.115 del 2008; 149 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone - torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi; entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. 4. impianti solari termici rispondenti alle seguenti caratteristiche: - (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n.115 del 2008) devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n.42 del 2004. - (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) e dell’articolo 123, comma 1, del DPR n.380 del 2001) devono essere rispettati contemporaneamente le seguenti condizioni: gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; gli impianti siano realizzati al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968. 5. sono altresì soggetti a PAS gli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.28 del 2011, da realizzare al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968: impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diverse da quelle solare e geotermica: (ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) e dell’art. 123, comma 1, del DPR. n.380 del 2001) impianti negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici. (Per ulteriori specifiche si fa espresso riferimento alla normativa della materia). e. Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo, nel rispetto delle tipologie indicate nel relativo Regolamento, delle aree pertinenziali degli edifici. 150 Art. 68 - Disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) 1. La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (MS) che presentano i requisiti di cui al precedente art.67 richiede la preventiva trasmissione allo Sportello Unico per l’edilizia di: a) Comunicazione di Inizio Lavori sottoscritta dal proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento o di altro soggetto avente titolo; b) elaborati predisposti da un tecnico abilitato contenti un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura; c) eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore, secondo quanto disposto al successivo articolo, inclusa la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati. 2. La Comunicazione di Inizio Lavori è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intende affidare i lavori (con allegazione del DURC) ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di inizio e quella di conclusione dei lavori. 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuova comunicazione di inizio attività. 4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo, il nulla osta o il parere devono essere allegati alla comunicazione. Art. 69 - Verifiche a seguito della Comunicazione di Inizio Lavori 1. Lo Sportello Unico per l’edilizia, sulla base della documentazione e delle informazioni a propria disposizione: a) verifica la corrispondenza dell’intervento da realizzare agli interventi di cui al precedente art. 68; b) controlla la completezza e regolarità formale della Comunicazione di Inizio Lavori e della documentazione allegata (elaborati del tecnico abilitato o documentazione richiesta dalla normativa di settore). 2. Nel caso di rilevata incompletezza o irregolarità formale della Comunicazione di Inizio Lavori o della documentazione allegata, lo Sportello Unico per l’edilizia chiede le necessarie integrazioni. Qualora la documentazione integrativa non sia trasmessa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, lo sportello dell’edilizia inserisce la relativa pratica nel campione degli interventi sottoposti a controllo di merito. 3. L’accertamento della mancanza di un’autorizzazione o di altro atto di assenso richiesto dalla normativa di settore quale presupposto necessario 151 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone all’inizio dei lavori, comporta l’adozione dei provvedimenti, cautelari o definitivi, previsti dalla normativa di settore che risulti non rispettata. 4. L’accertamento della mancata corrispondenza indicata al precedente comma 1 lettera a) ove sia riscontrata l’assenza dei requisiti di cui al precedente art.68, il responsabile dello Sportello Unico ordina la sospensione dei lavori. 5. Lo Sportello Unico per l’edilizia può inoltre effettuare il controllo di corrispondenza del progetto e dell’opera in corso di realizzazione a quanto asseverato dal professionista abilitato. Tale controllo deve essere effettuato in corso d’opera, entro la scadenza del termine di tre anni dalla data di Comunicazione di Inizio Lavori, ovvero entro la data di fine lavori indicata nella stessa comunicazione. Il controllo di corrispondenza è effettuato a campione e riguarda una percentuale del 30% degli interventi in corso di realizzazione o eseguiti mediante una procedura di sorteggio da effettuarsi trimestrale. Art. 70 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 1. Sono soggetti a PAS gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui all’art. 6 del D.lgs. 28 del 2011, non indicati al precedente art. 30 lettere a2 e d, da realizzare al di fuori degli Ambiti per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al DM n.1444 del 1968 nei seguenti casi: a. impianti solari fotovoltaici rispondenti alle seguenti caratteristiche: - impianti aventi le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; - impianti aventi capacità di generazione inferiore a 1 MW D.lgs.n.28 del 2011 b. impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione a biogas: - impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della L. n.99 del 2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 KWt; - impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non 152 ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi una capacità di generazione inferiore: i. a 200 Kw se alimentati da biomassa; ii. a 250 Kw se alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; (soglia indicata alla tabella A allegata al D.lgs. n.387 del 2003, come introdotta dall’art.2, comma 161, della L. n.244 del 2007). c. impianti eolici: - impianti eolici aventi capacità di generazione inferiore a 60 Kw (soglia indicata alla tabella A allegata al D.lgs. n.387 del 2003 come introdotta dall’art. 2, comma 161, della L. n.244 del 2007); - torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. sia previsto la rilevazione con durata superiore ai 36 mesi; iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. Art. 71 - Disciplina Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto alimentato da energia rinnovabile e dalle opere connesse presenta al allo Sportello Unico per l’edilizia, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la PAS accompagnata dalla relativa documentazione, inclusa la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della L. n.241 del1990, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5 dell’art. 20 della L. n.241 del 1990. 2. La PAS è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori mediante certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera alla PAS presentata. 153 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuova PAS. 4. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell’amministrazione comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. 5. Gli estremi del titolo abilitativo sono riportati nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal REU. 6. La realizzazione delle trasformazioni con PAS è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l’esecuzione delle corrispondenti opere. Art. 72 - Controllo sulle opere eseguite con PAS 1. Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della PAS provvede: a) a verificare la completezza della documentazione presentata; b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi assoggettati a PAS. 2. Il responsabile dello Sportello Unico, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la PAS, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 3. Sono inoltre individuate le seguenti modalità di controllo: a) controllo di merito. il Responsabile dello Sportello Unico, entro il termine stabilito per l’inizio dei lavori (trenta giorni) provvede a verificare la completezza della documentazione, ad accertare che la tipologia d’intervento rientri nei casi assoggettati a PAS; b) controllo di corrispondenza. Tale controllo di corrispondenza del progetto e dell’opera in corso di realizzazione o ultimata, a quanto asseverato dal professionista abilitato deve essere effettuato in corso d’opera o comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine lavori ovvero entro dodici mesi dal termine di ultimazione indicato nel titolo abilitativo (per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia il controllo è effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio del medesimo certificato). Il controllo di corrispondenza è effettuato a campione e riguarda una percentuale del 154 30% degli interventi in corso di realizzazione o eseguiti mediante una procedura di sorteggio da effettuarsi trimestralmente. Art. 73 – Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 1. Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.10 e all'art.6 del DPR. n.380 del 2001, che siano conformi alle previsioni del PSC e della disciplina urbanistico - edilizia vigente; nonché le varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire. 2. Sono altresì realizzabili mediante SCIA: a. gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) che riguardano le parti strutturali dell’edificio, che comportano aumento del numero delle unità immobiliari (Ui) e che implicano incremento dei parametri urbanistici come tali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.26 comma 1; b. gli interventi di risanamento conservativo (RC) e restauro (RS); c. gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.lgs. n.490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico–architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio; d. gli interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare (Ui) in due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere “interne”, per ottenere la fisica separazione o fusione dell'unità. e. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nonché il recupero dei locali interrati e seminterrati per la funzione commerciale/terziaria, comunque tutti gli interventi di (MIT) di cui all’art.19, comma 5, nei casi e nei limiti dell’art. 49 della L.R. n.19 del 2002; f. i mutamenti di destinazione d'uso (CD) senza opere, tra funzioni interne allo stesso raggruppamento (RFO) tra quelli elencati al Titolo IV e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati; g. le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive o altro senza creazione di volumetria; h. l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici di edifici o di attrezzature esistenti; 155 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone i. l’installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico, ai sensi dell’art.11 comma 7 della L.R. n.41 del 2011, da realizzare all’interno degli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968; j. le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 40 e 41; varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso; k. le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; l. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art.9, comma 1, della L. n.122 del 1989, al piano terra ovvero nel sottosuolo esclusi gli immobili collocati nelle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili; m. le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di NC; n. i significativi movimenti di terra non connessi all'attività agricola (MT) e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, salvo quanto normato da apposita disciplina comunale; o. gli interventi di demolizione senza ricostruzione al di fuori degli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968; p. il recupero e risanamento delle aree libere (RAL) fuori dagli ambiti di cui al comma precedente; q. la realizzazione di manufatti accessori in legno nelle aree a verde privato; r. le serre permanenti, di h. max. inferiore a m. 3,00 e superficie coperta minore di mq. 50; s. tende parasole; 3. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi del D.lgs. 267/2000, non è richiesta la SCIA per le sole opere ingiunte. 4. E’ comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art.16 del DPR. n.380 del 2001 salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 del suddetto Decreto. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.44 del DPR. n.380 del 2001 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.37 del suddetto DPR. per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA. 156 Art. 74 – Disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, che sia finalizzato all’attuazione degli interventi previsti dall’art.73 del REU, è sostituito da una Segnalazione (SCIA) da parte del proprietario dell’immobile o da chi ne abbia titolo, con la sola esclusione dei casi di cui al successivo comma 4. 2. La Segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari o comunque richiesti in ragione della tipologia e della complessità dell’intervento oggetto della Segnalazione, al fine di consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione Comunale, degli enti sovraordinati ovvero di tutti gli altri enti, organismi o soggetti interessati. L’amministrazione comunale dispone, con apposita emanazione regolamentare, i contenuti minimi, i livelli di informazione e approfondimento e le linee guida per la redazione delle asseverazioni e degli elaborati tecnici richiesti. 3. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la Segnalazione presenta allo Sportello Unico la SCIA, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La Segnalazione è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori, è allegata inoltre la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, la dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art.38, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133 del 2008, nonché il relativo documento unico regolarità contributiva (DURC). 4. Laddove la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente articolo riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggisticaambientale, o nel caso siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla 157 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone normativa comunitaria, ai sensi dell’art.19 della L. n.241 del 1990, la SCIA deve obbligatoriamente essere corredata dagli atti di assenso, del parere o delle autorizzazioni richieste dalle vigenti previsioni normative degli enti competenti alla tutela dei vincoli. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.lgs. n.42 del 2004. 5. Nei casi di cui al precedente comma 4 ovvero per gli interventi da attuarsi negli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968, laddove sia stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale per gli immobili interessati ovvero negli altri casi previsti ai sensi dell’art.21, comma 3, della L.R. n.19 del 2002, è obbligatorio allegare alla Segnalazione apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato. 6. La Segnalazione completa della documentazione richiesta e dei relativi elaborati tecnici, è presentata allo Sportello Unico che provvederà nell’ambito delle sue competenze ad acquisire la restante documentazione. La Segnalazione può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la Segnalazione si considera presentata al momento dell’avvenuta ricezione da parte dell'amministrazione. 7. L'intervento oggetto della Segnalazione può essere iniziato dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico o comunque dalla comunicazione di avvenuta ricezione, ad eccezione dei casi previsti dal comma 4 per i quali l’attuazione dell’intervento edilizio è eventualmente sottoposto ai termini di cui al seguente comma 9. La Segnalazione è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori. 8. Il reperimento degli atti di assenso necessari nei casi di cui al comma 4 rientra di norma tra le competenze dello Sportello Unico ai sensi dell’art.5, del DPR. n.380 del 2001, salvo diverse disposizioni emanate in accordo con il soggetto a cui fa capo la Segnalazione, esclusivamente laddove si riscontri l’opportunità di rendere meno onerosa e più rapida la formazione o il reperimento di tali atti. 9. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 4, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, quest’ultima in quanto soggetto preposto alla tutela si esprime 158 entro trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione. Nel caso in cui la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il soggetto a cui compete la tutela del vincolo si esprime entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. Ove tali atti non siano favorevoli, la Segnalazione è priva di efficacia. 10. In caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 4, l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’art.14, 14bis, 14 tris e 14 quater della L. n.241 del 1990 e s.m.i. 11. La sussistenza del titolo è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della Segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto e della documentazione relativa ad atti di notorietà, atti di assenso e autocertificazioni necessarie, a firma del tecnico incaricato. 12. La realizzazione per le parti non completate alla data di ultimazione dei lavori o decorso il tempo di efficacia della Segnalazione, è subordinata a nuova Segnalazione, con la sola eccezione per quelle categorie di interventi rientranti tra quelli previsti dall’art. 65. Per le eventuali variazioni progettuali in corso d’opera non riconducibili ai sensi del REU nell’ambito applicativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività si dovrà procedere ad acquisizione di diverso titolo abilitativo. 13. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi della SCIA, del nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 14. Ultimato l'intervento, il tecnico incaricato ne dà comunicazione allo Sportello Unico, contestualmente il medesimo, in qualità di progettista, o un tecnico abilitato rilascia un Certificato di collaudo finale, che va presentato allo Sportello Unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA e presenta altresì la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art.37, comma 5 del DPR. n.380 del 2001. Art. 75 – Controllo sugli interventi edilizi soggetti a SCIA 1. Il Responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dal REU per la presentazione della Segnalazione, ai sensi dell’art.19 comma 6bis della L. 159 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 2. 3. 4. 5. 6. n.241 del 1990 e s.m.i., nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione, adotta e notifica all’interessato motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a ulteriori 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n.241 del 1990 e s.m.i. In caso di Dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’atto di notorietà false o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al DPR n.445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la Segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. Restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal DPR. n.380 del 2001 e dalla L.R. n.19 del 2002. La SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art.31, commi 1, 2 e 3 del DL. n.104 del 2010. Art. 76 – Interventi soggetti a Permesso di Costruire (PC) 1. Sono soggetti a Permesso di Costruire i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica: a. gli interventi di nuova costruzione (NC); b. gli interventi di restauro (RS); c. gli ampliamenti (A) che comportino un incremento di SUL superiore al 20%; 160 d. gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) con spostamento di sagoma in attuazione dei Programmi di Recupero degli edifici, previa stipula di apposito accordo e convenzione con il Comune; d. gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) da realizzare all’interno degli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968; e. gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU); f. i mutamenti di destinazione d’uso (CD) senza opere, qualora comportino un incremento del CU; g. i mutamenti di destinazione d’uso (CD) con opere; h. le opere pertinenziali qualora qualificate come interventi di NC; i. la collocazione di manufatti quali edicole, chioschi per la vendita di giornali, e alimenti o bevande ed i dehors; j) la realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi coperti ad uso privato; k) la realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi ad uso pubblico; l) le serre permanenti, di H max. superiore m. 3,00 o SQ maggiore di mq. 50; m) demolizioni (D) negli Ambiti Territoriali Unitari individuati dal PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968; n) opere di urbanizzazione; o) torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti. 2. Sono altresì subordinate a nuovo Permesso di Costruire le modifiche a permessi nei casi di cui all’art. 82 o nel caso intervengano variazioni essenziali di cui all’art. 84 qualora rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo abilitativo. Art. 77 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) alternativa al Permesso di Costruire 1. Sono assoggettati a Denuncia di inizio attività in alternativa al Permesso di Costruire gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, del DPR. n.380 del 2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari (Ui), modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici attuate al di fuori degli Ambiti Territoriali Unitari corrispondenti alle zone omogenee A di cui al D.M. n.1444 del 1968. b) gli interventi di nuova costruzione (NC) ovvero di ristrutturazione urbanistica (RU) qualora siano disciplinati da piani attuativi (PAU) o comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano161 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dei piani attuativi; c) Gli interventi di nuova costruzione (NC) in diretta esecuzione del PSC per i quali è riportata precisa disposizione plano-volumetrica. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art.16. della L.R. n.19 del 2002. 3. La Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al PC è disciplinata dal REU mediante l’applicazione degli artt.22 e 23 del DPR. n.380 del 2001. Art. 78 – Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire 1. La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art.11 del DPR. n.380 del 2001, va presentata allo Sportello Unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali specificati nel successivo art.79. 2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed al REU e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. 3. Lo Sportello Unico comunica entro 10 giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. 4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello Unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente. 5. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 4. 6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che 162 integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello Sportello Unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti, della L. n.241 del 1990, e s.m.i. 8. Il provvedimento finale, che lo Sportello Unico notifica all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dello Sportello Unico, entro il termine di 30 giorni dalla proposta di cui al comma 4. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 7, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta in tale sede è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di durata della consultazione è fissato in 40 giorni. 9. Dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio e iscritto al relativo registro. Gli estremi del Permesso di Costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del committente, del progettista, del D.L., delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dello Sportello Unico non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di Permesso di Costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 12 e 13. 12. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di Permesso di Costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 163 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone 13. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 7. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di Permesso di Costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 14. Il termine per il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi di cui all'art. 32, comma 4, del DPR. n.380 del 2002 è di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda. 15. Per i mutamenti della destinazione d’uso (CD) che implichino variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del Permesso di Costruire è comunque subordinato alla verifica del reperimento degli standard. Art. 79 – Documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire 1. La richiesta di Permesso di Costruire (PC) è composta dei seguenti atti: a) domanda indirizzata all’Autorità comunale, presentata presso lo Sportello Unico, contenente: - generalità del richiedente; - numero del codice fiscale o della partita IVA, nel caso si tratti di Società, del proprietario e del richiedente; - estremi catastali e ubicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire; b) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abiliti a richiedere l’atto di assenso edilizio a norma di legge; c) elaborati di progetto. 2. Salvo quanto disposto all'art. 78 il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ai sensi dell’art.76. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al comma 1, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto, completo di computo metrico estimativo e di un apposito capitolato, concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 3. Gli elaborati di progetto di cui al comma 1 lettera c., da presentare di norma in duplice copia, oltre alle copie eventualmente da trasmettere agli enti esterni al Comune per acquisire i necessari atti di assenso comunque denominati, devono essere ripiegati in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni o riporti. 4. Gli elaborati progettuali sono corredati da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, completa di calcoli volumetrici, indicazione dei materiali da 164 impiegare e tutto quanto serva per documentare in modo chiaro ed esaustivo l’opera da realizzare. 5. Per gli interventi da attuarsi su immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 del 2004 ovvero in Ambiti Territoriali Unitari del PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968 laddove sia stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa di interesse culturale per gli immobili interessati nonché negli altri casi previsti ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. n.19 del 2002, è obbligatorio allegare alla domanda di Permesso di Costruire apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato. 6. Qualora l’intervento in oggetto ponga in essere le condizioni per l’utilizzo degli incentivi previsti al comma 4 dell’art.7 è necessario attestare la sostenibilità dell’edificio ai sensi dell’art.12 della L.R. n.41 del 2011. Restano ferme le disposizioni in merito alla Certificazione energetica obbligatoria degli edifici di cui al D.lgs. n.192 del 2005 e s.m.i. 7. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere l’indicazione e l’ubicazione dell’intervento, la firma del soggetto avente titolo ove occorra e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti, individuando se del caso il coordinatore referente per l’intera opera, indicando per ognuno l’incarico ricoperto e il recapito. 8. Gli elaborati di progetto richiesti, quando il tipo di intervento li renda necessari, sono: a) planimetria generale, in scala 1:1000, che consenta l’esatta individuazione dell’area e dell’edificio oggetto dell’intervento, sia ai fini degli Ambiti del PSC che delle proprietà, nonché dei vincoli di rispetto e delle distanze comunque denominate, pertinenti all’area oggetto di trasformazione. La planimetria generale è corredata dagli estratti delle planimetrie di Piano utili a definire l’intervento nella scala in cui sono redatte e da estratto della mappa catastale; b) rilievo plano altimetrico quotato dello stato di fatto dell’intera area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto reale e normativo del progetto; 165 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone c) rilievo edilizio quotato in scala 1:200 o 1:100 dello stato di fatto degli eventuali edifici esistenti nell’area oggetto di trasformazione, ovvero degli edifici oggetto di intervento con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti, con la precisa indicazione della concordanza con lo stato legittimato da provvedimenti amministrativi pregressi risultanti dall’Archivio Comunale; d) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, che consenta l’individuazione della sagoma dell’edificio e tutte le eventuali trasformazioni planimetriche effettuate in funzione dell’intervento in oggetto con l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza; ove la tipologia di intervento lo richieda, la planimetria generale di progetto è corredata da minimo due sezioni territoriali con indicazione del profilo altimetrico originario, laddove venga modificato; e) planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100 della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la rappresentazione planovolumetrica dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle specifiche essenze arboree ed arbustive, dell’organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche; f) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi degli edifici, con l’indicazione degli ingressi, delle funzioni dei singoli locali e della relativa superficie complessiva e superficie accessoria e indicazione del rapporto di aero–illuminazione; per interventi sull’esistente, le stesse piante indicheranno dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie); g) sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due; per interventi sull’esistente, le stesse sezioni indicheranno dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie); h) prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti 166 dovranno rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi sull’esistente gli stessi prospetti indicheranno dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie); i) piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all’esterno dell’edificio, la posizione delle macchine e di ogni tipo di impianto visibile, le canne di smaltimento e di captazione, gronde, pluviali e discendenti, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale compresa indicazione (anche simbolica) della collocazione degli apparati di ricezione radio televisiva; j) particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali e delle finiture, per gli interventi da eseguirsi su immobili di cui al comma 5, e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada; k) per gli interventi da attuarsi negli Ambiti Territoriali Unitari del PSC per i quali è indicata specifica corrispondenza con le zone A di cui al D.M. n.1444 del 1968, laddove sia stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale per gli immobili interessati ovvero negli altri casi previsti ai sensi dell’art.21, comma 3, della L.R. n.19 del 2002, è obbligatorio allegare alla richiesta di Permesso di Costruire apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato; l) progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici servizi; m) progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti di cui al D.L. n.37 del 2008 e la relazione tecnica di cui all’art.125 del DPR. n.380 del 2001, andranno presentati, rispettivamente, prima del rilascio del Permesso di Costruire e prima dell’inizio dei lavori. 9. Il progetto deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall’ordinamento vigente o al fine di ottenere specifiche provvidenze o agevolazioni per le quali sono richieste preventive approvazioni; in particolare, nei casi di seguito specificatamente indicati, quando il tipo di intervento li renda necessari, il titolare dovrà inoltre allegare alla richiesta i seguenti documenti integrativi del progetto: a) relazione geognostica di valutazione dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con opere di sicurezza rispetto al rischio di sismicità, di esondazione e di frana, secondo le 167 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone classificazioni adottate dalle vigenti leggi e piani regionali, anche in base ad indagini di dettaglio fatte proprie dal Comune; b) relazione geotecnica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di progetto, quando esso comporti nuove opere di fondazione o nuovi carichi su opere esistenti; c) domanda di autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue, ai sensi della legislazione vigente in materia, per interventi che comportino nuovi scarichi fognari di progetto; d) certificato del requisito di operatore agricolo a titolo principale, per la costruzione in zona agricola di nuove abitazioni o di ampliamenti di abitazioni agricole per beneficiare della gratuità del Permesso di Costruire; e) modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove costruzioni e di ampliamenti. 10. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la procedura di cui all’art.78 ed è corredata dalla medesima documentazione indicata ai commi precedenti: l’occorrente per la domanda e gli elaborati di progetto devono documentare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all’istanza originaria. 11. È comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, in considerazione della tipologia e dell’entità dell’intervento per cui si intende ottenere titolo abilitativo, richiedere ulteriore e distinta documentazione progettuale: preventivamente con proprio provvedimento volto a disciplinare la rappresentazione di interventi specifici; direttamente attraverso il responsabile del procedimento in fase di valutazione preventiva di cui all’art.85 ovvero nei termini di cui al comma 6 dell’art. 78. Art. 80 – Disciplina del Permesso di Costruire 1. Il Permesso di Costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente. 2. Il Permesso di Costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di Permesso di Costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, 168 ovvero 5 anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto dall’Amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. 4. A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il Presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. 5. La Regione disciplina attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di sua competenza, per il caso di mancato rilascio del Permesso di Costruire entro i termini di cui all’art.78 del REU. 6. L’eventuale diniego del Permesso di Costruire è formulato dal Dirigente dello Sportello Unico. Il provvedimento di diniego è sempre motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o del REU, che impediscono il suo rilascio ed è notificato al richiedente a mezzo raccomandata AR o PEC. 7. Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 8. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. 9. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l’inizio stesso. - qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni 8 dall’avvenuta variazione. - per le nuove costruzioni (NC), gli ampliamenti (A) e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell’inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi; - qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi del presente comma, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 10. I lavori si intendono iniziati, allorché: 169 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone a) per le nuove costruzioni, oltre alla messa a punto del cantiere, siano realizzati la maggior parte dei lavori di sterro e delle fondazioni in conformità del progetto; b) per le modifiche alle opere preesistenti, sopraelevazioni incluse, allorché sia avvenuta la messa a punto del cantiere e completati i lavori preparatori di predisposizione degli interventi strutturali a cui è subordinata la definitiva sistemazione. 11. Alla data di ultimazione dei lavori il titolare del Permesso di Costruire ne dà comunicazione allo Sportello Unico e presenta, relativamente agli interventi per cui è richiesta, domanda per il rilascio del certificato di agibilità di cui all’art. 87. 12. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA ai sensi dell’art. 73 ovvero mediante DIA alternativa al nuovo Permesso. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 13. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio. Per le eventuali variazioni progettuali in corso d’opera di cui agli artt. 82, 83, 84, non riconducibili ai sensi del REU nell’ambito applicativo del Permesso di Costruire si dovrà procedere ad acquisizione di diverso titolo abilitativo. 14. Il titolare del Permesso di Costruire deve adempiere a quanto previsto in merito alla Denuncia di realizzazione dei lavori e relazione a struttura ultimata di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica nonché, anche ai fini dell’ottenimento del certificato di agibilità, in merito all’esecuzione del collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del DPR. n.380 del 2001. Lo Sportello Unico provvede di norma a trasmettere tali atti al competente ufficio tecnico regionale. Art. 81 – Permesso di Costruire in deroga 1. Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. n.42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 170 2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’art.7 della L. n.241 del 1990 e s.m.i. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui al presente REU e alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n.1444 del 1968. Art. 82 – Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo 1. Le modifiche a Permessi di Costruire, DIA alternativa al Permesso di Costruire o SCIA, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di DIA, SCIA o alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite all'art.84, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed al comma 2. 2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari. 3. In tali casi, il Permesso di Costruire, la DIA o la SCIA costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario. Art. 83 – Variazioni minori in corso d'opera 1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso (CD) all’interno del medesimo raggruppamento funzionale (RFO) tra quelli indicati all’art. 85 e senza aumento del carico urbanistico (CU), ovvero scostamenti e aumenti di volume (V) e di superficie (SU) fino ai limiti stabiliti dall'art. 84, comma 1, lettere b), c) e d). 2. La SCIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. 3. La SCIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo. 171 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone Art. 84 – Variazioni essenziali 1. Sono variazioni essenziali rispetto al Permesso di Costruire alla DIA o alla SCIA: a) il mutamento della destinazione d’uso (CD) tra usi appartenenti a diversi raggruppamenti funzionali (RFO) di cui al Titolo IV ovvero che comporta una variazione del carico urbanistico (CU); b) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta (SQ), al rapporto di copertura (RQ), al perimetro, all’altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza; c) gli aumenti del volume (V) rispetto al progetto del 10% e comunque superiori a mc. 300, con esclusione di quelli che riguardino soltanto i volumi accessori ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati del REU; d) gli aumenti della superficie utile (SU) superiori a mq. 100; e) le violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali; 2. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal Permesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 44 del DPR. n.380 del 2001. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. 3. Ai fini dell’applicazione della norma devono essere considerati sottoposti a particolari prescrizioni gli immobili per i quali il PSC abbia determinato l’obbligo di intervenire mediante restauro scientifico e risanamento conservativo. 4. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano applicazione ai fini: a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo; b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti all'art. 83; c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio. 5. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità dei volumi accessori, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari (Ui). 172 Art. 85 – Valutazione preventiva 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione delle istanze per l’ottenimento dei titoli abilitativi può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. 2. I contenuti minimi della relazione di inquadramento dell’intervento sono: - localizzazione; - categoria d’intervento; - verifica degli indici urbanistici ed edilizi; - destinazione d’uso attuale e richiesta; 3. La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico entro 45 giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata. 4. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, ovvero del controllo della DIA alternativa al permesso o della SCIA a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al REU. 5. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune in relazione alla complessità dell'intervento. Art. 86 - Comunicazione di fine lavori e Scheda Tecnica Descrittiva 1. L’ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto nell’atto abilitativo all’esecuzione dei lavori e comunicata al Sindaco entro 15 giorni inviando apposito modello predisposto dal Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, debitamente firmato dal titolare dell’atto e dal direttore dei lavori. 2. Per ogni immobile oggetto di intervento edilizio alla fine dei lavori deve essere compilata o aggiornata una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, sottoscritta da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario o dai soggetti aventi titolo all’intervento edilizio. Tale scheda è redatta sulla base di apposito modello predisposto dal Comune e sottoscritta per gli effetti di cui art. 481 del Codice Penale. 3. La scheda deve essere compilata in duplice copia e deve contenere: 173 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone a. i dati catastali e urbanistici utili all’esatta individuazione dell’immobile stesso, con l’eventuale riferimento all’unità edilizia originaria; b. i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati; c. la dichiarazione di conformità ai requisiti generali, tecnologici e igienico ambientali; d. nel caso di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente, le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. La scheda dovrà altresì contenere: e. la dichiarazione di conformità, resa dal professionista incaricato, per gli effetti dell’art. 481 del Codice Penale, che sono stati regolarmente effettuati controlli in corso d’opera e finali, prescritti dal REU e che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti. Alla scheda tecnica sono allegati: f. i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previste dalle normative vigenti. 4. La scheda è documento necessario per il rilascio del Certificato di conformità e agibilità e dovrà essere compilata all’atto della fine dei lavori per tutti gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, SCIA o CIL/a. 5. Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è rilasciata a richiesta dei soggetti aventi titolo. Art. 87 – Certificato di conformità edilizia e agibilità 1. Il Certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuova costruzione (NC) o ampliamento (A); b) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE); c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU); d) interventi che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del Permesso di Costruire ovvero il soggetto che ha presentato la DIA o la SCIA ovvero i loro successori o aventi causa. 4. Per gli interventi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all’articolo precedente tiene luogo del certificato di conformità edilizia e 174 agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica è trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori. 5. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è richiesto per l’intero intervento indipendentemente dal numero delle unità immobiliari. E’ ammessa anche la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità parziale per una o più unità immobiliari, quando le parti comuni o di interesse generale risultino regolarmente costruite, siano rispettate le condizioni igienico sanitarie atte a garantire la salubrità dei locali, nonché eventuali specifiche condizioni contenute nei titoli abilitativi. 6. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art.6 del R.D. n.652 del 1939 e s.m.i. 7. La richiesta del certificato di conformità Edilizia e agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico per l’edilizia entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. Deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) ricevuta della richiesta di accatastamento dell’edificio con copia delle planimetrie presentate all’Agenzia del Territorio; b) copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati di cui fanno parte, a seconda del tipo di intervento, i seguenti documenti: - certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica; - certificato di conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche per le opere di rilevante interesse pubblico, oppure autocertificazione ex art. 25 L. n.64 del 1974 con la quale il direttore dei lavori attesta la conformità dell’opera al progetto depositato ed alle norme di cui alla suddetta legge; - certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. o copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comando Provinciale VV.FF.; - autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del DPR. n.203 del 1988 quando richiesta, ovvero dichiarazione da parte dei soggetti titolari dell’attività, della sussistenza delle condizioni di poca significatività dell’inquinamento atmosferico (qualora le attività che si svolgono sono tra quelle elencate nell’allegato A al DPR. 25/07/1991); - autorizzazione allo scarico del fabbricato alla fognatura pubblica per gli insediamenti civili, oppure autorizzazione delle acque reflue secondo le disposizioni della L. n.319 del 1976, della L.R. n.7 del 1983 e del D.lgs. n.152 del 2006; - dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere 175 REU / Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di Crotone architettoniche di cui all’art. 11 del D.M. n. 236 del 1989, L. n.13 del 1989 e L. n.104 del 1992 (in caso di edifici privati: dichiarazione sostitutiva di notorietà; per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico: perizia giurata); - dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea resa ai sensi della L. n.10 del 1991 e s.m.i. sul contenimento dei consumi energetici; - dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea resa ai sensi della L. n.447 del 1995 e DPCM. 14/11/97 e s.m.i. sulla limitazione dei rumori, quando trattasi di edifici soggetti; - dichiarazione dell’installatore, dotato di idonea abilitazione, resa ai sensi della L. n.46 del 1990 modificata ed integrata sulla conformità degli impianti tecnologici, comprensiva degli allegati prescritti; - dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 6 del DPR. n.162 del 1999 redatta dall’impresa installatrice in merito alla sicurezza degli impianti ascensori oppure esito del collaudo nei casi previsti dall’art. 19 del sopraccitato DPR.; - collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione; - documentazione fotografica del fabbricato per attestazione avvenuta tinteggiatura; - ogni altro documento eventualmente richiesto da specifiche norme. 8. Lo Sportello Unico comunica il nominativo del responsabile del procedimento, il quale può richiedere entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell’amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma successivo, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti. 9. Il Responsabile dello Sportello Unico, entro 90 giorni dalla richiesta del Certificato di conformità edilizia ed agibilità ove completa, vista la documentazione, viste le risultanze dei controlli e dei collaudi, rilascia il certificato di Conformità edilizia e agibilità. 10. La conformità edilizia e agibilità, si intende assentita qualora, trascorso il termine di cui al comma precedente pur non essendo stato rilasciato alcun certificato, non ne venga motivato il diniego. In tal caso la scheda tecnica tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Art. 88 – Certificato di destinazione urbanistica 1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell’area interessata ovvero dal professionista da essi incaricato; essa deve indicare le generalità del 176 richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l’immobile a cui il certificato si riferisce, inoltre in allegato deve contenere estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l’immobile interessato, con la dichiarazione che lo stesso, così come indicato sull’estratto di mappa, corrisponde nella rappresentazione planimetrica allo stato attuale. 2. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dall’Autorità comunale entro 30 giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l’immobile; b) l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse; c) le modalità d’intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull’immobile. 3. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. In caso di mancato rilascio nel termine previsto (art.30 del DPR. n.380 del 2001), il certificato di destinazione urbanistica può essere sostituito dalla dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti che attesti l’avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell’area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi, e che specifichi, infine, se l’area è sottoposta o meno a strumento urbanistico attuativo. 177