Sentenza Consiglio di Stato n. 5693/03
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Sentenza Consiglio di Stato n. 5693/03
N.5693/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.5827/1998, proposto da STASI Carmela, rappresentata e difesa dall’avv. Franco CARROZZO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Edoardo BRUNO, in Roma, viale Giulio Cesare, n.95; contro Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, e Provveditorato agli Studi di Brindisi, in persona del Provveditore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, Via dei Portoghesi n.12; per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, sez. I, 26 marzo 1998, n. 317, resa tra le parti. Visto il ricorso con i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l’avv. Carrozzo per l’appellante e l'avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per il DFR Reg.Dec. N. 5827 Reg.Ric. ANNO 1998 N.R.G. 5827/98 2 Ministero appellato; ritenuto e considerato quanto segue. FATTO E DIRITTO 1. L’odierna appellante impugnava innanzi al T.A.R. per la Puglia – Lecce, il provvedimento del Provveditore agli studi di Brindisi, 23 maggio 1991, n.50205, con cui le veniva negato il riconoscimento del servizio prestato come insegnante di scuola materna, sia pre-ruolo (anni scolastici 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974) sia di ruolo (anni scolastici dal 1974 al 1987-1988), nel passaggio a decorrere dal 1° settembre 1988 al ruolo della scuola di istruzione secondaria di secondo grado. Deduceva violazione dell’art.83, D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, dell’art.57, L. 11 luglio 1980, n.312, e osservava che avendo l’art.57, L. n.312 del 1980 consentito il passaggio ai ruoli della scuola superiore anche dei docenti della scuola materna, l’art.83, D.P.R. n.417/1974 deve essere interpretato nel senso che anche ai docenti che abbiano conseguito il passaggio dal ruolo della scuola materna ad un ruolo della scuola secondaria va riconosciuta l’anzianità di servizio maturata nel precedente ruolo ai fini giuridici ed economici. Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso, osservando che le norme non prevedono la valutazione del servizio prestato presso la scuola materna, e tale sistema non sarebbe costituzionalmente illegittimo, perché N.R.G. 5827/98 3 rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore la scelta se valutare o meno le pregresse esperienze professionali. 2. Ha interposto appello l’originaria ricorrente ribadendo le censure di cui al ricorso di primo grado e muovendo motivate critiche alla sentenza gravata. 3. L’appello è parzialmente fondato, limitatamente al mancato riconoscimento del pregresso servizio quale docente di scuola materna di ruolo, mentre è infondato in ordine al mancato riconoscimento del pregresso servizio quale docente di scuola materna non di ruolo. 3.1. Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento. Gli artt.1 e 2, D.L. 19 giugno 1970, n.370, conv. nella L. 26 giugno 1970, n.576, riconoscevano in determinati casi di passaggio del personale docente da ruoli inferiori a ruoli superiori il pregresso servizio, sia di ruolo che non di ruolo. Tra tali casi di riconoscimento del pregresso servizio di ruolo o non di ruolo non era espressamente contemplato quello del passaggio di docente di scuola materna al ruolo dei docenti della scuola superiore di secondo grado. La giurisprudenza ha sempre affermato che nel pubblico impiego statale, e nel pubblico impiego scolastico in particolare, i casi in cui nei passaggi di ruolo viene riconosciuta l’anzianità pregressa costituiscono benefici eccezionali a fronte dell’opposta regola generale secondo cui il passaggio di ruolo non comporta la conservazione della N.R.G. 5827/98 4 pregressa anzianità. Sicché tali casi hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica (C. Stato, sez.VI, 8 luglio 1982, n.536; C. Stato, sez.VI, 25 ottobre 1996, n.1405; C. Stato, sez.VI, 3 novembre 1997, n.1586; C. Stato, sez.VI, 29 ottobre 1998, n.1294). Alla luce del dettato degli articoli 1 e 2, D.L. n.370 del 1970, l’amministrazione scolastica sostiene che all’odierna appellante, transitata dal ruolo dei docenti della scuola materna al ruolo dei docenti della scuola secondaria superiore, non competerebbe il riconoscimento della pregressa anzianità. 3.2. Siffatta conclusione non può però essere condivisa, per quel che riguarda il pregresso servizio di ruolo quale docente di scuola materna (ed escluso quello non di ruolo), alla luce delle norme legislative sopravvenute al D.L. n.370 del 1970 (secondo quanto già statuito dalla sezione, con la pronuncia 27 agosto 2001, n.4512). In particolare, dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art.77) e ha altresì disposto in termini generali che <<in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo N.R.G. 5827/98 5 ruolo, mediante ricostruzione di carriera>> (art.83). Successivamente, l’art.57, L. 11 luglio 1980, n.312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell’art.77, D.P.R. n.417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). Sebbene il dato testuale dell’art.57, L. n.312 del 1980, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati; in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall’inciso secondo cui <<I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (…)>> (art.57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall’inciso: <<I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, possono essere disposti (…) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi>> (art. 57, comma 1); 6 N.R.G. 5827/98 3) la mobilità verticale verso l’alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall’inciso secondo cui: <<Detti passaggi sono consentiti altresì (…) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417>> (art. 57, comma 2). Quanto, in particolare, all’art.57, co. 2, L. n.312 del 1980, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l’alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna. La giurisprudenza di questo Consesso ha del resto già avuto modo di statuire che l'art.57 della legge 11 luglio 1980 n.312 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica>> (C. Stato, sez.VI, 8 luglio 1992, n.536; C. Stato, sez.VI, 17 febbraio 1999, n.151; C. Stato, sez.VI, 27 dicembre 2000, n.6861; C. Stato, sez.VI, 27 agosto 2001, n.4712). 3.3. Questa Sezione ha inoltre già statuito che in applicazione del combinato disposto degli artt.57, L. n.312 del 7 N.R.G. 5827/98 1980 e 83, D.P.R. n.417 del 1974, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna, con argomenti da cui non c’è ragione di discostarsi nel caso di specie, e che di seguito si riportano (C. Stato, sez.VI, 27 dicembre 2000, n.6861). Vero è che l’art.57, L. n.312 del 1980, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell’anzianità maturata nel ruolo precedente. Ma l’art.57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n.417 del 1974, deve ritenersi operare un rinvio anche all’art.83, D.P.R. n.417 del 1974, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell’art.57, L. n.312/1980, l’art.83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici. 3.4. Dunque, se in passato gli artt.1 e 2, D.L. n.370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l’art.57, L. n.312 8 N.R.G. 5827/98 del 1980 e l’art.83, D.P.R. n.417 del 1974 generalizzano la mobilità verticale verso l’alto, consentendo la conservazione dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo. 3.5. Va precisato che il pregresso servizio che va riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera dell’appellata è solo quello maturato <<nel ruolo>> inferiore, ai sensi dell’art.83, D.P.R. n.417 del 1974, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest’ultimo, non previsto dal citato art. 83. E, invero, da un lato, il riconoscimento del pregresso servizio <<non di ruolo>> è previsto in casi tassativi dagli articoli 1 e 2, D.L. n.370 del 1970, casi tra cui non è contemplato quello, odierno, del passaggio di docente dalla scuola materna alla scuola superiore. Dall’altro, lato, l’art.83, D.P.R. n.417 del 1974, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità <<di ruolo>> e non anche a quella <<non di ruolo>> (C. Stato, sez.VI, 27 agosto 2001, n.4512; C. Stato, sez.VI, 8 luglio 1992, n.536). 3.6. Pertanto, nel caso di specie, alla odierna appellante l’amministrazione doveva riconoscere, in sede di ricostruzione della carriera, il servizio prestato quale docente di ruolo della scuola materna, e non anche il servizio prestato quale docente della scuola materna non di ruolo. Sotto tale profilo, l’appello merita parziale accoglimento. N.R.G. 5827/98 9 5. In considerazione della parziale riforma della sentenza gravata, le spese di lite possono essere interamente compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte. Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2003, con la partecipazione di: Giorgio Giovannini - Presidente Sergio Santoro - Consigliere Luigi Maruotti - Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere Rosanna De Nictolis - Cons. rel ed est. Presidente Consigliere Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il..................................... (Art.55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione 10 N.R.G. 5827/98 CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria