Servizio di documentazione tributaria Corte di Cassazione

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Servizio di documentazione tributaria Corte di Cassazione
Corte di Cassazione
Sezione V
SENTENZA CIVILE
Sentenza del 26/09/2003 n. 14291
Servizio di documentazione tributaria
Intitolazione:
CONTENZIOSO - IN
GENERE Imposte indebitamente pagata
Triennale - Fondamento.
Imposta comunale sugli immobili (ICI) Rimborso
- Prescrizione - Termine
-
Massima:
In tema di rimborso di somme non dovute e versate per ICI, ai sensi
dell'art.13 del D.Lgs. n.504 del 1992, il contribuente deve chiedere il
rimborso al comune al quale e' stata erroneamente versata l'imposta, nel
termine prescrizionale di tre anni ivi stabilito, atteso che la disposizione
tributaria non opera distinzioni tra i due tipi di indebito (oggettivo e
soggettivo) conosciuti dal codice civile.
Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo:
La F... di E.R. & C. S.a.s. ricorreva alla Commissione tributaria
provinciale di
Milano,
segnalando di aver a suo tempo presentato la
dichiarazione ICI relativamente ad un complesso produttivo, sito in parte
nel comune di Verano Brianza e in parte in quelli di Giussano. Proseguiva la
ricorrente affermando che negli anni 1993-1995 aveva provveduto a pagare
l'Ici al concessionario competente, indicando per mero errore formale come
avente diritto il comune di Giussano anziche' quello di Verano, sul quale
invece insisteva la maggior area del fabbricato e che, conseguentemente,
aveva richiesto il rimborso di quanto indebitamente pagato al Comune di
Giussano.
Quest'ultimo aveva
provveduto, secondo la contribuente, al rimborso
diretto al comune di Verano per gli anni 1996-1998, ma non aveva rimborsato
alla F... l'Ici degli anni 1993-1995, per il decorso del termine di tre anni
dal versamento.
Argomentava la ricorrente che il termine di decadenza di tre anni non
poteva valere nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di mero errore
formale, ma che doveva applicarsi il termine di prescrizione ordinario.
Infatti, nella specie si trattava di somme comunque dovute sia pure ad un
soggetto non legittimato a ricevere il versamento.
Il comune
di
Giussano
si
costituiva
in
giudizio ribadendo la
legittimita' del suo operato.
La Commissione adita stabiliva che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
504/1992, il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui era stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione, e cio' si era avuto
solo con la deliberazione del comune di Giussano del 1999 con la quale si
riconosceva l'indebito, sia pur restituendo l'imposta per le annualita' non
soggette a
decadenza.
La Commissione provinciale quindi accoglieva il
ricorso.
Appellava la
decisione
il
comune di Giussano, rilevando come la
Commissione fosse in sostanza andata ultra petitum, stabilendo una causa di
inapplicabilita' della decadenza diversa da quella sottesa alla domanda
della F..., che aveva insistito per la prescrizione decennale. Con appello
incidentale, la F... sosteneva la fondatezza della motivazione del primo
giudice e sottoponeva quella decisione a gravame per la parte concernente le
spese.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello
del comune
di
Giussano e respingeva l'appello incidentale della F...
rigettando conseguentemente la richiesta di rimborso dell' lei avanzata da
quest'ultima Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un unico
motivo.
Resiste con controricorso il comune di Giussano
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Servizio di documentazione tributaria
Sentenza del 26/09/2003 n. 14291
Diritto - Con l'unico motivo di ricorso la Feg deduce l'inapplicabilita'
del termine prescrizionale triennale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.
504/1992 poiche' questo si riferisce al rimborso delle imposte versate e non
dovute mentre nel caso di specie le somme erano effettivamente dovute e per
un mero errore formale erano state versate al comune di Giussano anziche' a
quello di Verano Brianza.
Il motivo e' infondato.
E' sufficiente
rilevare
che
l'art.
13
del
D.Lgs. n. 504/1992
espressamente stabilisce che "il contribuente puo' richiedere al comune al
quale e' stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non
dovute...". Cio' sta a significare che la norma non si riferisce ad una
imposta astrattamente intesa bensi' a quella dovuta ad un comune particolare
per gli immobili che si trovano sul suo territorio. Dal che si deduce che la
non debenza va valutata in relazione a quel determinato comune cui e' stato
effettuato il versamento delle somme senza che rilevino altre ulteriori
condizioni. E'
del
resto noto che il pagamento indebito, secondo le
previsioni del codice civile, puo' essere tanto soggettivo che oggettivo e,
non avendo la norma tributaria in esame previsto alcuna distinzione tra i
due, deve ritenersi che anche all'indebito soggettivo si applica il termine
di prescrizione triennale.
Nel caso di specie e' pacifico che le imposte di cui la societa'
contribuente chiede la restituzione sono state pagate, per errore o per
qualsivoglia altra ragione, al comune di Giussano senza che ve ne fosse una
giustificazione, senza cioe', che le stesse fossero dovute al comune in
questione e da cio' inevitabilmente discende che la contribuente doveva
chiederne il rimborso nel termine triennale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.
504/1992. II ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M. - Rigetta il ricorso. Spese compensate
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