Regolamento per l`attuazione del divieto di fumo nelle sedi luogo di

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Regolamento per l`attuazione del divieto di fumo nelle sedi luogo di
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
COMUNALI
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19/11/2012
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INDICE
Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 - Definizione del divieto
Articolo 3 - Compiti dei Datori di Lavoro e dei Dirigenti
Articolo 4 - Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni
Articolo 5 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione
Articolo 6 - Regime sanzionatorio
Articolo 7 - Normativa di riferimento
Articolo 8 – Norma finale
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Articolo 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo assoluto nei locali chiusi del Comune di Busto Arsizio,
al fine della tutela del diritto alla salute dei Lavoratori e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
Ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, inoltre, l’identificazione delle aree dove è proibito fumare e la
regolamentazione sul fumo nelle altre aree è una delle misure per ridurre i pericoli d’incendio causati da
sorgenti di calore.
Articolo 2 - Definizione del divieto
Il divieto di fumare, oggetto del presente Regolamento, trova applicazione in tutti i luoghi chiusi con accesso
ai Lavoratori, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici.
E’ consentito fumare nei locali chiusi privati non accessibili ai Lavoratori.
Articolo 3 - Compiti del Datore di lavoro e dei Dirigenti
Il Datore di Lavoro e i Dirigenti provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o
comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto,
completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
-
“VIETATO FUMARE”;
-
indicazione della norma che impone il divieto;
-
sanzioni applicabili;
-
soggetto cui spetta la vigilanza sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni;
Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.
Per ciascuna delle strutture sedi di lavoro dei dipendenti comunali, spetterà ai soggetti individuati con atto
formale dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti, lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 5 del presente
Regolamento.
Articolo 4 - Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni
Viene istituito l'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni presso il Datore di Lavoro – Ufficio
Sicurezza sul lavoro, con compiti di coordinamento e controllo dell'attività di vigilanza sul rispetto del
divieto di fumo nell'intero Ente e di comunicazione delle infrazioni rilevate all’Autorità competente ai sensi
dell’articolo 9 della Legge 584/1975.
Presso l'Ufficio confluiscono, in copia, i verbali delle contestazioni e le comunicazioni di eventuali
provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei dipendenti inadempienti.
Articolo 5 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione
L'incaricato preposto alla vigilanza:
a. vigila sul rispetto del divieto di fumare;
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b. richiama il trasgressore e deve richiedere l’intervento dei Pubblici Ufficiali incaricati ossia del
personale delle ASL o della Polizia locale ai fini dell’accertamento e della contestazione delle
violazioni;
c. fa pervenire copia dei verbali delle contestazioni redatti dai Pubblici Ufficiali del personale delle ASL
o della Polizia Locale all’Ufficio di Coordinamento presso il Datore di Lavoro – Ufficio Sicurezza sul
lavoro.
Articolo 6 – Regime sanzionatorio
In caso di violazione della normativa sul divieto di fumare si applicano le sanzioni previste ai sensi
dell’articolo 7 della Legge 584/1975, dell’art. 52 della Legge 448/2001, dell’art. 51 della Legge 3/2003 e
dell’articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311. Tutto il procedimento amministrativo
sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 9, 10, 14, 16 e 17 nonché dalla
Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e dalla Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6, comma 58-quinquies
oltre che dalle loro s.m.i.
Le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sul divieto di fumare sono le seguenti:
a. fumare in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, è sanzionato con una
sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00;
b. fumare in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni è sanzionato
con una sanzione amministrativa da € 55,00 a € 550,00.
Ai soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all’interno di un locale o di
una struttura comunale che non ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 della Legge n.
584/1975 ed ai commi 1, 2 e 3 della Legge 3/2003, si applicano le sanzioni di cui al primo e secondo
comma dell’articolo 7 della Legge 584/1975, all’articolo 52 comma 20 della Legge 448/2001, all’articolo 51
comma 5 della Legge 3/2003 e all’articolo 1 comma 189 della Legge 311/2004. L’entità della sanzione è
prevista:
 da € 220,00 a € 2.200,00 per chi omette di apporre i cartelli di divieto di fumo con le indicazioni
previste, per chi omette di richiamare il trasgressore, per chi omette di richiedere l’intervento dei
pubblici ufficiali incaricati dell’accertamento e contestazione delle violazioni;
 da € 330,00 a € 3.300,00 per la non ottemperanza all’osservanza della disposizioni circa il corretto
funzionamento degli impianti di condizionamento o ventilazione ed ai requisiti tecnici previsti
dall’allegato 1 del D.P.C.M. 23.12.2003 per il locale eventualmente riservato ai fumatori.
La violazione al divieto impone, in ogni caso, l’applicazione da parte dei soggetti preposti alla vigilanza,
delle sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori;
Per le suddette violazioni è previsto, da parte del trasgressore o, in sua vece, da parte dell’obbligato in solido,
ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il
termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale steso dal funzionario incaricato
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ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81, del doppio del minimo della sanzione prevista. E’ facoltà del
trasgressore e/o dell’obbligato in solido inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o
notificazione del verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale
a ASL della
Provincia di Varese - Organo Giudicante Sanzioni Depenalizzate – Dipartimento di Prevenzione Medico –
Via Ottorino Rossi 9 CAP 21100 VARESE.
La violazione al divieto, costituendo un illecito nei luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, oltre che alla luce
della normativa specifica sul divieto di fumo, anche in relazione alle sanzioni previste dalla normativa a
tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori. A tal fine è necessario valutare il carattere continuativo o
occasionale della condotta omissiva, applicando nel caso della ripetitività, anche la sanzione penale per la
violazione della normativa a tutela del Lavoratore.
Articolo 7 – Normativa di riferimento
1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 recante norme in materia di divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico;
2. Legge n. 689 del 1981, recante norme in materia di sanzioni amministrative;
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati
locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
4. Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.03.2001;
5. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003, “Attuazione dell'art. 51, comma 2
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in
materia di «tutela della salute dei non fumatori».”
6. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, Ministro della Giustizia e le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori;
7. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191 per il nuovo importo della
sanzione;
8. Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute, “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti
conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16/01/2003, n.3”;
9. Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
10. Statuto comunale;
11. Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
Articolo 8 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge
vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.
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