Procedura MUT – denuncia mensile

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Procedura MUT – denuncia mensile
Alle Imprese Iscritte
Loro sedi
Ai Consulenti del Lavoro
Loro sedi
Savona, 6 novembre 2014
Prot. 010851/dir
Oggetto: Circolare n. 7/2014
Semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure a servizio della Utenza
La Cassa Edile di Savona ha deliberato le seguenti modifiche agli adempimenti in carico alla Utenza con lo
scopo di semplificare e razionalizzazione le procedure a servizio degli Utilizzatori.
Nello specifico:
Procedura M.U.T. – denuncia mensile
A decorrere dalla denuncia del mese di ottobre 2014 (scadenza 30 novembre 2014)
Abolizione dell’obbligo di invio del frontespizio cartaceo
A decorre dalla denuncia del mese di ottobre 2014 (scadenza 30 novembre) viene abolito l’obbligo di “invio della
denuncia cartacea timbrata e firmata dal legale rappresentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
raccomandata a mano entro il mese successivo al periodo di paga” previsto dall’art. 12 del C.C.P.L.
Resta per altro vigente l’obbligo di invio del modello cartaceo per le mensilità anteriori al mese di settembre 2014.
Il modello cartaceo veniva richiesto dalla Cassa Edile di Savona in quanto era preteso dal Tribunale di Savona in caso di
procedure Giudiziarie quale documento provante il credito. La Cassa Edile di Savona nei recenti giorni ha ottenuto la
necessaria dispensa.
Ovviamente decadendo l’obbligo di invio del cartaceo, tale requisito non è più richiesto neppure per beneficiare della
norma premiale. In sostanza si intende soppressa all’art. 32, comma 4) la seguente espressione: “e la denuncia dei
lavoratori occupati (mod.1) per posta raccomandata o a mano”
MUT - Attivazione nuova gestione certificati malattia – Esonero invio
certificati cartacei.
Come avrete avuto modo di osservare a decorrere dalla denuncia del mese di paga luglio 2014 è stata introdotta una
sostanziale modifica nella sezione “Eventi di malattia/infortunio” per permettere di inserire direttamente i numeri di
protocollo dei certificati telematici di malattia degli operai (copia per il datore di lavoro).
Circolare n. 07-2014 - pagina 1
A decorrere dalla denuncia del mese di ottobre 2014 (scadenza 30 novembre) l’utilizzo dei nuovi campi diventa
obbligatorio; cioè, al mancato inserimento corrisponderà solo un Avviso, controllo Bloccante.
L’introduzione è finalizzata alla semplificazione e automazione della procedura di gestione della malattia.
Infatti, grazie all’inserimento dei inserire i numeri di protocollo dei certificati di malattia, il M.U.T. sarà in grado di
interrogare direttamente il portale INPS; quindi, la Cassa Edile riceverà autonomamente i dati relativi alla malattia è potrà
prelevare direttamente copia del certificato stesso.
L’Utente (Impresa/Consulente) sarà pertanto esonerato dall’obbligo di invio del certificato cartaceo di malattia in allegato
alla denuncia.
Lo scopo è quello - una volta che la procedura sarà “rodata” ed entrerà definitivamente a regime - di semplificare e
velocizzare le modalità di erogazione dei rimborsi.
Per le sole imprese in regola con gli adempimenti contributivi, la liquidazione degli eventi di malattia sarà possibile in
prossimo futuro, infatti, esponendo la somma come credito dell’impresa nella denuncia del mese successivo. Il credito
pertanto andrà a conguagliare l’importo del debito risultante dalla denuncia compilata. L’Impresa sarà, quindi, tenuta
corrispondere alla Cassa Edile solo l’ammontare della differenza tra il totale da versare e l’importo a credito della
denuncia MUT.
Altra modifica introdotta è stata l’estensione a cinque del numero di eventi malattia per mese.
La compilazione dei nuovi campi presenti sul M.U.T. sarà possibile:
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manualmente, digitando il numero del protocollo telematico nelle caselle previste all’interno di ciascun evento
di malattia;
in forma automatica, importando nella denuncia il flusso XML del certificato messo a disposizione da INPS ai
datori di lavoro (per i riferimenti tecnici e normativi si può fare riferimento alla circolare INPS numero 117 del
09/09/2011 “Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia INPS. Ulteriori modalità di invio degli
attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari”).
in forma automatica dal flusso prodotto dai software per la gestione delle Paghe,
Per i dettagli della procedura e per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla lettura del Manuale M.U.T. – Gestione
certificati di malattia visionabile e qui scaricabile o dal nostro sito www.cassaedilesavona.com – Area Manuali – Sezione
M.U.T.
Ai fini di una corretta compilazione dei campi si precisa che:
− in caso di continuazione della malattia, non occorre inserire il numero di certificato, se già inserito il mese
precedente;
− in presenza di più certificati nel mese, occorre inserire tutti i numeri dei certificati;
− bisogna inserire solo i numeri dei certificati relativi al mese per il quale si sta presentando il MUT (evitare di inserire
i dati dei certificati relativi a mesi precedenti o successivi)
Si tiene a sottolineare che per nel caso in cui debba essere denunciato un evento con certificato senza numero
(ricovero ospedaliero, certificato estero o certificato cartaceo per momentanei problemi del sito INPS, ecc.) sarà
necessario inserire nel campo ID Malattia il codice numerico 99999999 (otto volte nove).
Si tiene a sottolineare che per il momento nulla cambia per gli eventi di infortunio/malattia professionale. In questi casi
resta l’obbligo di invio dei certificati cartacei permane.
Circolare n. 07-2014 - pagina 2
La Cassa Edile si riserva comunque, soprattutto in questa prima fase, di richiedere copia dei certificati cartacei anche a
chi ha compilato i campi “ID CERTIFICATO”, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie o incongruenze a seguito dei
controlli interni.
MUT – Controlli ore non lavorate
Si comunica inoltre che sempre a far data dalla prossima denuncia (periodo di paga ottobre 2014) verrà attivato nel MUT
un sistema di controllo delle ore denunciate ma non lavorate; il sistema avrà effetto bloccante e riguarderà:
A) Per quanto riguarda i campi appresso elencati il controllo consentirà l’inserimento di un numero di ore massimo
pari a quello contrattualmente previsto:
1. Ore ferie
Viene introdotto un controllo sulle ore, suddiviso per ferie Anno Corrente e ferie Anno Precedente.
In conformità al contratto potranno essere indicate nel corso dell’anno solare al massimo 160 ore. Il caso di
superamento del limite sarà oggetto di chiarimento, da parte della impresa interessata, in ordine al godimento di
ferie residue degli anni precedenti.
Il limite va rapportato all’orario di lavoro svolto e, quindi, riproporzionato per i lavoratori part-time.
2. Ore permessi retribuiti
Viene introdotto un controllo sulle ore, suddiviso per Anno Corrente e Anno Precedente.
In conformità al contratto potranno essere indicate nel corso dell’anno solare al massimo 88 ore. Considerato che i
permessi retribuiti possono essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo, in caso di superamento del limite,
l’impresa dovrà riportare delle segnalazioni nelle note del lavoratore, in caso contrario, la Cassa Edile chiederà
chiarimenti.
Il limite va rapportato all’orario di lavoro svolto e, quindi, riproporzionato per i lavoratori part-time.
B) Per quanto riguarda invece le seguenti tipologie di ore l’inserimento sarà consentito solo esclusivamente previa
richiesta mensile alla Cassa Edile ed ottenimento della necessaria autorizzazione. La domanda da presentarsi in
forma scritta a mezzo e-mail o fax su apposito modello (disponibile sul ns. sito) dovrà essere accompagnata da
idonea documentazione atta a dimostrare l’evento. In particolare:
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11)
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13)
14)
15)
ore congedo matrimoniale
ore congedo maternità/paternità
ore congedo servizio militare
ore permessi sindacali
ore assemblee sindacali
ore astensione facoltativa maternità/paternità
ore corsi formazione
ore assenza provvedimenti disciplinari
ore assenza funzioni elettive
ore congedi parentali
ore assenza provvedimenti Autorità Giudiziale
ore sciopero
ore donazione sangue
ore assenza ingiustificate sanzionate
ore permessi non retribuiti
Si raccomanda le Imprese e i Consulenti un corretto utilizzo del campo “corsi di formazione”.
Circolare n. 07-2014 - pagina 3
Infatti, ai sensi del contratto provinciale CCPL 2010 la Cassa Edile provvede al rimborso delle ore impiegate nella
frequenza ai corsi di formazione tenuti presso l’Ente Scuola Edile e il CPT di Savona.
A decorrere dalla denuncia di competenza del mese di ottobre 2014 verranno rimborsate solo le ore dichiarate dai
due Enti paritetici di formazione che risulteranno correttamente indicate in denuncia mensile M.U.T..
C) Vengono invece disattivati campi relativi alle seguenti tipologie di ore:
16) Ferie collettive
17) Ore altre Casse Edili
Tutte le ferie, di qualsiasi natura, dovranno essere inserite nel campo Ore ferie.
Nel caso in cui il lavoratore abbia operato nel mese della denuncia anche in cantieri di competenza di altre Casse
Edili dovrà essere utilizzata la procedura di cessazione di rapporto per trasferimento ad altre Casse Edili
specificando le date corrette.
D) Viene messo a disposizione un nuovo campo ore di libero inserimento (senza cioè alcun blocco limitante):
18) Permesso non retribuito sanzionato
Le ore in eccedenza rispetto a quelle giustificate necessarie a raggiungimento del numero delle ore lavorabili nel mese
dovranno essere indicate nel campo M.U.T. “ore permesso non retribuito sanzionato”
Le ore indicate in tale tipologia a decorrere dalla denuncia di competenza del mese di novembre 2014 (scadenza
dicembre 2014) saranno soggette al contributo Cassa Edile (non all’accantonamento GNF) e verranno considerate ai
fini del raggiungimento dei quorum ore per sussidi e prestazioni.
Il limite va rapportato all’orario di lavoro svolto e, quindi, riproporzionato per i lavoratori part-time.
La scelta operata è conforme al disposto delle Comunicazione n. 346 del C.N.C.E del 21 marzo 2008 “Note alle regole
del DURC” la quale chiarisce in maniera esplicita l’obbligo delle Imprese/Consulenti di fornire chiarimenti delle ore
indicate nelle denunce mensili ogniqualvolta la Cassa Edile riscontri anomalie di indicazione (e, cioè, utilizzo oltre il
normale delle fattispecie di ore esenti dal pagamento dei contributi) o intenda comunque a sua discrezione effettuarne
una verifica a campione.
E non potrebbe, anche a logica, essere diversamente in un sistema che è fondamentalmente basato sulla solo
autodichiarazione delle ore.
Non solo ma il medesimo documento precisa pure che “per tutte le fattispecie di ore di norma esenti da pagamento dei
contributi Cassa Edile (permessi non retribuiti, ferie e permessi retribuiti), nel caso in cui l’impresa non fornisca alla
Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari (ad esempio nel
caso di lavoratori stranieri), la posizione [che quindi viene considerata a priori irregolare] potrà essere regolarizzata
dall’impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all’importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile,
esclusi gli accantonamenti, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti.”
Ovviamente, qualora si tratti della diversa ipotesi di lavoro prestato e non denunciato alla Cassa Edile, dovranno essere
corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi.”
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MUT – Introduzione della possibilità di integrare una denuncia già presentata
Fino ad oggi l’Impresa o il suo Consulente quando si trovavano nella necessità di dovere integrare una denuncia già
presentata dovevano richiedere alla Cassa Edile di riaprire la denuncia e dovevano ricompilarla integralmente ex novo.
Dalla denuncia di competenza del mese di ottobre viene introdotta anche la possibilità di richiedere una mera
integrazione di una denuncia originaria già inviata mediante la compilazione di una denuncia supplettiva.
La procedura che non consente di modificare i dati della denuncia originaria da modo al compilatore di integrare il
documento già inviato con la sola aggiunta dei dati mancanti. E’ comoda nel caso di regolarizzazione di rapporti di
lavoro in sede di verifica di cantiere o nel caso di lacune riscontrare nella denuncia originaria.
MUT – Arrotondamento di ufficio
Capita di sovente che i dati imponibili della denuncia M.U.T. inviati dalla Impresa/Consulente differiscono in modo
modesto (per qualche euro) da quelli calcolati dalla Cassa Edile. E ciò semplicemente per un problema di
arrotondamento delle somme derivante dall’utilizzo di un numero di decimali diversi utilizzati dai programmi software
paghe rispetto al gestionale Cassa Edile.
Fino ad oggi in caso di difformità di calcolo si chiedeva al denunciante di rettificare la denuncia.
Dalla denuncia di competenza del mese di ottobre nel caso in cui le differenze siano nei limiti di €. 5,00 la Cassa Edile
provvederà di ufficio alle necessarie rettifiche, adeguando direttamente l’importo del bollettino freccia.
Procedura di iscrizione in Cassa Edile
Invio delle domande di iscrizione anche solo a mezzo fax o via e-mail
Verrà accettata la documentazione di iscrizione alla Cassa Edile inviata a nostri uffici a mezzo e-mail, posta elettronica,
purché completa di tutti gli allegati, senza più pretendere la successiva spedizione postale o la successiva consegna
mano dei medesimi moduli sottoscritti in originale.
Accesso ai dati Cassa Edile
Nuove aree riservate
Le vecchie aree riservate alle Imprese accessibili dal sito www.cassaedilesavona.it vengono dismesse e sostituite da
nuove sezione più complete integrate nel portale delle DNL. (aree Siceweb) accessibili dalla pagina iniziale del nuovo
sito www.cassaedilesavona.com dal Menù “Procedure”, Sezione “DNL e aree riservate” alla voce “Accesso al portale
siceweb”. (indirizzo http://www.cassaedileweb.it/siceweb/ce_savona).
Circolare n. 07-2014 - pagina 5
In particolare gli Utenti avranno modo di controllare in tempo reale i principali archivi di loro interesse direttamente dal
computer del proprio ufficio o abitazione. In particolare:
1. Le Imprese accederanno ai dati riguardante la loro posizione in Cassa Edile
2. I Consulenti (funzione non prima disponibile) avranno modo di accedere ai tutti i dati delle Imprese
rappresentate.
Le funzioni a disposizione:
1) Dati amministrativi anagrafici
2) Sedi impresa
3) Dati di iscrizione
4) Denunce
5) Lavoratori in forza
6) Prestazioni delle Imprese
7) Canteri denunciati
8) Durc richiesti (elenco e dettaglio)
9) Estratto conto (per anno e mese denuncia) e saldo contabile
Sono descritte nel manuale disponibile sul nostro sito www.cassaedilesavona.com nella sezione “Manuali” voce “Aree
riservate sito” (indirizzo http://www.cassaedilesavona.com/manuali/imprese.html)
Procedura taglie vestiario
La procedura, rimasta inalterata, viene però integrata in siceweb e risulta pertanto accessibile solo dalle nuove aree
riservate.
Scarico bollettini freccia
I bollettini freccia sono scaricabili solo dalla nuova area riservata.
Password di accesso
Con la creazione delle nuove aree riservate viene ottimizzato il sistema di rilascio delle password da parte della Cassa
Edile.
Ai Nuovi Consulenti ed Imprese verrà assegnata un unico nome utente univoco e una password provvisoria.
All’Utente in occasione del primo accesso sul portale MUT (http://mut.cnce.it) o delle aree riservate
(http://www.cassaedileweb.it/siceweb/ce_savona ) verrà richiesto di cambiare la password provvisoria con una definita di
suo gradimento; successivamente l’Utente con il “nome utente” (a lui assegnato dalla Cassa Edile) e la nuova password
potrà accedere indistintamente a tutti i servizi con la Cassa Edile di Savona, indifferentemente dal portale utilizzato:
1)
2)
3)
4)
5)
Denuncia MUT
Denuncia nuovo cantiere DNL
Accesso agli archivi
Scarico Bollettino freccia
Inserimento dati procedura vestiario
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Sondaggi prestazioni
Inoltre la Cassa Edile provvederà periodicamente a creare dei sondaggi on-line riservati alla propria Utenza.
I sondaggi effettuati nella forma di questionari verranno pubblicati sul proprio sito internet e serviranno a raccogliere le
opinioni, la percezione dell’Utenza sulle prestazioni rese.
I risultati verranno utilizzati in forma anonima per cogliere suggerimenti destinati a un miglioramento dei servizi.
Distinti saluti
Il direttore
(dott. ing. Roberto Marson)
Circolare n. 07-2014 - pagina 7