CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE
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CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE « INJAD SENZA FRONTIERA » Prodotto assicurativo distribuito da Attjariwafa bank Europe - Società Anonima con capitale sociale di € 39 106 660 i.v. - Sede sociale 6 rue Chauchat 75009 Paris - Francia - RCS Paris 485.031.181 - Codice APE 6419Z - N° P. IVA FR4748503118100244 - Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris - B.P. 8000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia - RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. Questo contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile relative al contratto di assicurazione. E’ composto dalle seguenti Condizioni Generali di assicurazione completate dal Modulo di sottoscrizione valevole come Condizioni Particolari. Versione 01-09-2013 DEFINIZIONI I termini che seguono devono essere intesi con le seguenti accezioni : Assicurati : • Il contraente, cioè la persona fisica, firmataria del presente contratto, con meno di 65 anni alla sottoscrizione, come risultante dal Modulo di sottoscrizione; • I passaggeri trasportati a titolo gratuito nel veicolo assicurato sono coperti per le sole prestazioni di trasporto verso l’officina, l’hôtel o l’ospedale più vicino. Altri assicurati, secondo l’opzione scelta, e semprechè indicati nel Modulo di sottoscrizione: • Il coniuge o il convivente more uxorio del contraente (con meno di 65 anni al momento della sottiscrizione) e/o I figli fisicamente a carico del contraente con meno di 25 anni e residenti residenti in Italia. • I figli di più di 25 anni residenti in Italia e le persone di meno di 65 anni al momento della sottoscrizione, conviventi del contraente, sempre che sia stato pagato il premio aggiuntivo per persona come indicato nel Modulo di sottoscrizione. • I neonati e i bambini nati morti sono coperti semprechè la madre risulti assicurata. I neonati sono coperti automaticamente nei primi tre mesi di vita senza dichiarazione delle generalità all’ Assicuratore. Oltre i tre mesi, le generalità devono essere dicharate all’Assicuratore e devono essere riportate in una apposite appendice al Modulo di sottoscrizione. Il contraente che raggiunge l’età di 65 anni dopo la sottoscrizione, continua a beneficiare del rinnovo del contratto ad ogni scadenza. In questo caso, il rinnovo si estende ugualmente anche agli Assicurati iscritti nel Modulo di sottoscrizione che raggiungono l’età di 65 anni dopo la sottoscrizione. In deroga e con riserva di accettazione da parte dell’Assicuratore, gli Assicurati possono avere più di 65 anni e meno di 70 anni al momento della sottoscrizione, dietro il pagamento di un supplemento individuale. Anche tali soggetti sono beneficiari del rinnovo del contratto alle stesse condizioni citate nel paragrafo precedente. Assicuratore : IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris - B.P. 8000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia - RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi (di seguito definito IMA). Bambini nati morti : Bambini senza vita alla nascita dopo un periodo di gravidanza di almeno 22 settimane. Domicilio : Luogo di residenza in Italia come risultante da certificato anagrafico. Furto : L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri (art. 624 C.P.). Guasto : Guasto meccanico, elettrico, elettronico, o idraulico, avvenuto senza urto, tali da rendere impossibile l’utilizzo dello veicolo in condizioni normali. Incidente : Avvenimento improvviso, involontario, imprevisibile, comportante un urto con un elemento esterno al veicolo che provoca dei danni tali da rendere impossibile l’utilizzo del veicolo, in condizioni normali. Sono assimilati ad un incidente gli eventi naturali di intensità anormala che danneggiano direttamente il veicolo (inondazione, neve, tempesta), come anche gli attentati e gli atti di terrorismo. Incidente con danni alla Persona : Avvenimento impovviso, imprevisibile, occasionato da un avvenimento esteriore all’Assicurato u ai parenti e indipendente della sua volontà, senza rapporto con una Malattia e che comporta dei danni fisici. Infortunio : Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario : Attjariwafa bank Europe - Società Anonima con capitale sociale di € 39 106 660 i.v. - Sede sociale 6 rue Chauchat 75009 Paris - Francia - RCS Paris 485.031.181- Codice APE 6419Z - N° P. IVA FR4748503118100244 - Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. Malattia : Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile. Spese di alloggio : Spese di pernottamento in albergo e dei pasti, eccetto le spese di telefono e di bar. Veicolo assicurato : Auto da turismo con peso non eccedente le 3,5 tonnellate, con lunghezza inferiore a 6 metri, all’eccezione dei veicoli circolanti con targa commerciale o di prova in regola con il controlle tecnico, appartenenti o attribuiti in modo nominativo a una persona assicurata e iscritta alle Condizioni Particolari. I rimorchi con peso inferiore o uguale a 350kg sono garantiti con le stesse garanzie del Veicolo assicurato. 1. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE 1.1 - Durata ed efficacia del contratto La durata del contratto è di un anno e decorrere dal momento in cui diventa efficace. Lo stesso si rinnova ogni anno tacitamente salvo disdetta. Il contratto diventa efficace in ogni sua parte alle ore 12.00 del giorno successivo alla data di sottoscrizione sempre che il premio sia stato pagato. Tuttavia : a. In caso di decesso dell’Assicurato o di un parente stretto (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica) in conseguenza di un incidente con danni alla persona, le garanzie avranno efficacia immediata ; b. In caso di decesso dell’Assicurato o di un parente stretto (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica) per cause diverse da quelle di cui al punto a) le garanzie opereranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Il Periodo di Carenza di cui al punto b) non si applica, tuttavia, agli Assicurati che abbiano sottoscritto con altra compagnia un contratto di assistenza equivalente, purchè quest’ultimo sia già efficace in vigore alla data di efficacia del presente contratto. 1.2 - Disdetta, risoluzione e recesso Entrambe le Parti possono disdettare il presente contratto alla sua scadenza con un preavviso di sessanta giorni. Il contraente puo’ disdettare il contratto in caso di modificazione del premio da parte dell’Assicuratore, fino a quindici giorni prima della scadenza annuale del contratto. Inoltre, l’Assicuratore puo’ risolvere il contratto con lettera raccomandata ar al Domicilio del contraente indicato nelle Condizioni Particolari nei seguenti casi : - mancato pagamento del premio da parte del contraente nei dieci giorni seguenti la scadenza e l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza stessa. Nell’ ipotesi di cui sopra il contratto è risolto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese; - di dichiarazione inesatta di un rischio o di nondichiarazione di aggravamento del rischio. Le comunicazioni di cui sopra effettuate dal contraente possono essere svolte: - con l’invio di una lettera raccomandata ar alla agenzia AWB E presso la quale è attestato il contratto o direttamente presso l’Assicuratore - tramite una dichiarazione con ricevuta presso la sua agenzia AWB E o tramite costatazione di un ufficiale giudiziario. Il preavviso decorre dalla data di invio della lettera attestata dal timbro postale. 1.3 - Surrogazione L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. 1.4 - Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 1.5 - Premio e modifica tariffaria 1.5.1 Al momento della sottoscrizione Il giorno della sottoscrizione, il contraente deve pagare il premio totale annuo citato nelle Condizioni Particolari. Il pagamento è effettuato in contanti il giorno della sottoscrizione oppure tramite prelievo sul conto corrente indicato nell’ autorizzazione al prelievo. 1.5.2 Rinnovo del contratto Ad ogni rinnovo del contratto giunto a scadenza, il contraente deve pagare il premio totale annuo indicato sull’avviso di scadenza entro i dieci giorni successivi che seguono il ricevimento dell’avviso, il pagamento del premio si effettua tramite prelievo automatico sul conto corrente descritto nelle Condizioni Particolari. 1.5.3 Non pagamento del premio Il non pagamento del premio nei tempi stabiliti comporta la sospensione delle garanzie o la resiliazione del contratto secondo le condizioni dell’articolo 1.2. Se il pagamento del premio e delle altre somme messe in mora secondo l’articolo 1.2 è effettuato durante il periodo di sospensione del contratto, il contratto riprende 24 ore dopo il pagamento. Se il pagamento del premio è effettuato dopo la resiliazione del contratto, il premio resta acquisito alla IMA a titolo di indennizzo. 1.5.4 Modifica del premio Il premio puo’ essere rivisto alla scadenza del contratto. In questo caso, il contraente puo’ resiliare il contratto in conformità all’articolo 1.2. 1.6 - Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali, La informiamo di quanto segue: Titolare del trattamento Titolare del trattamento è IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – B.P. 8000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel -: 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell’Assicurato, nonché delle connesse attività gestionali e contabili. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento: • avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; • è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; • è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Comunicazione dati a soggetti terzi I dati potranno essere comunicati a: • prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza assicurativa; • enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. ISVAP, ANIA ), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici. • a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge. Consenso al trattamento Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta. Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto. Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato. Diritti dell’interessato L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Servizi Scarl – Ufficio Protezione Dati -, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI). Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 1.7 - Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Servizi Scarl, Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dell’Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 1.8 - Domanda di modifica Per ogni domanda di modifica del contratto (combiamento di indirizzo, di dati bancari, aggiunta o soppressione di un assicurato, cambiamento di beneficiario del forfetto funerario...) il contraente invia la sua richiesta per lettera alla sua agenzia AWB E, oppure presentandosi di persona presso la sua agenzia. 1.9 - Legge applicabile Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. 1.10 - Facolta di ritrattazione Per ogni sottoscrizione fuori agenzia, il contraente ha un diritto di recesso da far valere senza dover giustificarne il motivo e senza alcuna penalità, entro quattordici giorni. Il termine di cui sopra decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla data di ricezione dei documenti contrattuali. Questo diritto di recesso non si applica ai contratti resi completamente esecutivi dalle due parti in seguito alla richiesta espressa del contraente prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso. In questo caso, il premio totale annuale è dovuto. Questa facoltà di recesso si esercita tramite l’invio di una lettera raccomandata al agente AWB E, non oltre il quattordicesimo giorno a partire dalla data di sottoscrizione. 2. AMBITO D’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE 2.1 - Sinistri coperti IMA interviene 24 ore/24 ore e 365 giorni all’anno in caso di: • Malattia, Incidente Corporeo o decesso di un Assicurato; • Decesso di un familliare (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica); • Guasto, Incidente d’auto o Furto concernente un Veicolo assicurato; • Problemi giuridici legati all’uso del Veicolo assicurato; • Furto o perdita di beni. Le garanzie prestate da IMA sono prestate: • senza franchigia kilometrica in caso di decesso; • a più di 50 kilometri dal domicilio dell’Assicurato per le altre garanzie. Le garanzie di assistenza medica, l’auto e l’assistenza giuridica all’estero, sono prestate solo in caso di incidente occorso durante uno spostamento degli Assicurati verso o in partenza dal Marocco. Le garanzie si applicano per i soggiorni in Marocco nel limite di novanta (90) giorni consecutivi per anno. 2.2 - Territorialita’ L’Assicurato deve essere domiciliato in Italia. Le garanzie di assistenza sono prestate quando il sinistro avviene in Algeria, Germania, Andorra, Austria, Baleari, Belgio, Bulgaria, Canarie, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gibraltar, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia e le sue isole, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Pologna, Portogallo, Rumania, Repubblica Ceca, San Marini, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Vaticano. 3. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE GARANZIE 3.1 - Denuncia di sinistro Salvo caso fortuito o di forza maggiore, l’Assicurato deve, sotto pena di decadenza, denuncia a IMA, al più tardi entro tre giorni, ogni sisnistro che potrebbe attivare la messa in opera delle garanzie di assistenza. Si puo’ contattare la IMA 24 ore su 24 per telefono ai numeri seguenti: N° : 02 24 12 83 48 Oppure dall’estero N° : + 39 02 24 12 83 48 Le garanzie di assistenza prestate direttamente da IMA oppure messe in opera previo il suo accordo preliminare. Sono escluse le spese che l’Assicurato o i Parenti (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica) hanno sostenuto senza l’accordo preliminare di IMA con l’attribuzione di un numero di sinistro, salvo i seguenti casi: - spostamento rimborsato dalla IMA (articolo 5.5.3); - traino fuori dall’Italia (articolo 7.2.1); - traino in Marocco, rimborsato, fino a concorrenza di 130€ (IVA inclusa). IMA non puo’ sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso pubblico d’urgenza (soccorso primario, polizia, protezione civile, pompieri) ne prendere a carico le spese derivanti da tali interventi. Inoltre, IMA puo’ intervenire solo nei limiti posti dalle autorità locali. 3.2 - Documenti giustificativi L’attivazione delle garanzie è subordinata all’invio di documenti giustificativi. In assenza di questi elementi,IMA potrà richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute, per la messa in opera precedente alla ricezione dei documenti giustificativi. 3.3 - Rimborsi I rimborsi delle fatture in divisa estera sono effettuati in euro, sulla base del tasso di cambio in vigore alla data di fatturazione. I rimborsi sono effettuati nel termine di 30 giorni a partire dalla ricezione di un fascicolo completo integrante tutti i documenti giustificativi richiesti. 3.4 - Relazione con l’assicurato e AWB E 3.4.1Modifiche L’Assicurato deve informare immediatamente la sua agenzia AWB E in Italia di ogni modificazione dei dati riportati sul modulo di sottoscrizione, in particolare la variazione del suo indirizzo, dei suoi dati bancari e dei beneficiari citati nel modulo di sottoscrizione. 3.4.2 Contatto L’Assicurato puo’ contattare dall’Italia il numero telefonico 02 24 12 83 48 oppure dall’ estero il numero telefonico +39 02 24 12 83 68: • per ogni informazione amministrativa relativa al suo contratto, • per ogni informazione relativa alle sue garanzie, • per ogni domanda di assistenza, in Italia e all’estero, • per la messa in opera delle garanzie : IMA SERVIZI - Dipartimento Assistenza - Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI). 4. LIMITAZIONI ALL’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE 4.1 - Dichiarazione inesatte o reticenze Ogni falsa dichiarazione, reticenza, inesattezza o omissione nella dichiarazione del rischio è sanzionata con la nullità del contratto o una riduzione delle garanzie. Ogni dichiarazione inessatta o reticente al momento del sinistro comporterà la perdita di tutti i diritti alla garanzia; peraltro, IMA potrà richiedere il rimborso totale o parziale delle spese che sono considerate come la conseguenza diretta di questo comportamento. 4.2 - Forza maggiore IMA non sarà ritenuta responsabile della mancata o ritardata esecuzione delle sue obbligazioni nei casi di forza maggiore o a fronte di eventi quali la pandemia, atto di terrorismo, guerra o guerra civile rivoluzione, movimento popolare, sommossa, sciopero, sequestro o provvedimenti delle pubbliche Autorità, pirateria, esplosione di ordigni, effeti nucleari o radioattivi, eventi naturali aventi caratteristiche di calamità. 4.3 - Altre esclusioni A - Esclusioni comuni Sono comunque esclusi i sinistri derivanti da: - partecipazione dell’Assicurato a competizioni sportive, concorsi, gare automobilistiche o motociclistiche, o alle loro prove preparatorie; - fatto volontario o doloso commesso dall’ Assicurato in violazione della legislazione in vigore nel paese dove si trova. Sono in ogni caso escluse le spese di ricerca e di soccorso delle persone e dei Veicoli assicurati, in montagna, in mare o nel deserto. B - Esclusioni relative all’assistenza medica - Le spese mediche coperte dal Sistema Sanitario Nazionale; - Le spese relative ad una malattia cronica, o alle sue conseguenti complicazioni ; - Le spese per protesi; - Le spese di rieducazione o di cure termali; - Le ricadute di malattie precedenti al viaggio comportanti un rischio di aggravamento acuto in caso di spostamento; - Le malattie mentali, le conseguenze di mutilazione volontaria e di suicidio; - Gli effetti e le conseguenze per uso di droghe e stupefacenti, ubriachezza e le conseguenze di uno stato etilico; - La participazione a sommosse, risse, attentati, atti di terrorismo, sabotaggi, crimini o delitti intenazionali; - Gli atti di temerarietà o esplorazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo; - Gli stati di gravidanza dopo il 6° mese, tranne complicazioni non prevedibili. Nel caso in cui lo stato di salute necessiti di trasporti ripetuti, solo il 1° trasporto sanitario andata e ritorno sono presi a carico da IMA. C - Esclusioni applicabili all’assistenza al veicolo - I danni subiti dal Veicolo assicurato quando il conducente guida sotto l’influenza di alcolici (come risultante dal verbale delle Autorità); - I danni subiti dal Veicolo assicurato quando il conducente ha utilizzato sostanze classificate come stupefacenti (come risultante dal verbale delle Autorità); - I guasti sui Veicoli assicurati con più di 10 anni di vetustà; - I rimorchi specialmente allestiti per il trasporto di animali, barche, altri veicoli, merci o di persone che pagano il trasporto; - I veicoli a noleggio; - Le spese di riparazione del Veicolo assicurato; - I diritti di dogana; - Le spese di carburante del Veicolo, le spese di traghetto, le spese di pedaggio e per bagagli eccedenti; - I Guasti occasionati da una cattiva manutenzione o da incuria: guasto della batteria, cambio olio, livello dei liquidi e filtri, errato rifornimento di carburante. D - Esclusioni applicabili all’assistenza in caso di decesso: - Ogni sinistro avvenuto prima della sottoscrizione, - L’accompagnamento del defunto quando la data viaggio non corrisponde con quella del rimpatrio della salma. - Il rimborso sulla base di fotocopie di giustificativi di spesa. - Per le garanzie descritte negli articoli 5.1.5, 5.2, 5.3 e 5.5.3, la presa a carico sarà effettuata solo se la lettera di richiesta di rimborso arriva ad IMA entro 3 mesi dalla data di decesso (come da data del timbro postale). - Le richieste di rimborso delle spese di viaggio per il Marocco per decesso di un parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica), anteriori a 30 giorni e posteriori a 2 mesi rispetto alla data del decesso del parente . - Il versamento di un forfetto funerario per il decesso di bimbi nati morti e quelli di meno di tre mesi. - Les garanzie previste in caso di decesso quando lo stesso è causato da una malattia la cui insorgenza è anteriore alla data di sottoscrizione e di cui è scientificamente provato che la stessa non poteva insorgere senza che la persona assicurata ne fosse al corrente. - Il rimpatrio della salma di bambini di più di tre mesi se essi non sono stati comunicati ad IMA. - Il decesso dell’Assicurato o di un parente stretto (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica) per cause diverse dall’Incidente con danno alla persona, che si verifichi entro 3 mesi dalla data di efficacia del contrato o dalla data di dichiarazione di un nuovo assicurato in relazione al presente contratto. 5. GARANZIE IN CASO DI DECESSO 5.1 - Rimpatrio della salma verso il luogo di inumazione Nel caso del decesso di un Assicurato in uno dei paesi indicati nell’articolo 2.2, IMA applica le garanzie definite qui di seguito. - Il transporto del corpo al luogo di sepoltura scelto dalla famiglia, in Italia o Marocco, alle condizioni definite aldi sotto. - Il transporto del corpo al luogo di sepoltura, fino a 2700€, se il luogo scelto dalla famiglia si trova in un paese della territorialità (altro que Italia e Marocco) alle condizioni definite aldi sotto. In tutti i casi, le spese di cerimonia, di accessori, di corteo funebre, di inumazione , di concessione o di cremazione sono a carico dei famigliari. 5.1.1Preparazione della salma Secondo i desideri della famiglia, IMA prende a carico: • Le cure di conservazione, • La pulizia rituale, • L’affitto della sala per la pulizia rituale, • Il personale per la messa in bara della salma. 5.1.2Bara IMA prende a carico le spese del feretro necessarie al trasporto: • Una bara export dello spessore di 22mm con 4 manici, • Una imbottitura in taffetas, • Una piastra d’identità, • Un oblo’ con sportellino, • Una bara in zinco e filtro depuratore. 5.1.3Trasporto della salma IMA prende a carico : • Il personale alla partenza della salma, • Il passaggio in un luogo di preghiera comune più vicino (trasporto e personale), secondo i desideri della famiglia, • Il trasporto dopo la messa in bara verso l’aeroporto più vicino al luogo della messa in bara, • Le pratiche consolari, se necessarie, • Le pratiche e formalità di rimpatrio, se necessarie, • Il trasporto aereo, se necessarie, • Le autorizzazioni di polizia, • Le spese come segue: formalità aeroportuali, preparazione della bara, consegna in compagnia, tasse di LTA e Dogane, tassa IRC, condizionamento specifico, deposito di una notte e di pedaggio, se necessarie, • Le spese di pedaggio. 5.1.4 Formalità per il trasporto della salma verso il luogo di inumazione IMA prende a carico: • Le pratiche e le formalità aeroportuali e il trasporto verso il luogo di inumazione, • Le pratiche amministrative necessarie all’inumazione. 5.1.5 Rimborso delle spese di rimpatrio della salma Secondo le disposizioni dell’articolo 3.1 del presente contratto, se la famiglia organizza da sola il rimpatrio della salma, IMA rimborsa alla persona fisica risultante dall’intestazione del giustificativo fiscale originale le spese di rimpatrio. Il rimborso non potrà essere superiore a 2700€ tasse comprese. La denuncia a IMA e la trasmissione dei documenti giustificativi deve essere effettuata entro i 3 mesi (90 giorni) seguenti la data di decesso: • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni sua parte, deve anche figurare il nome del compania, • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale. 5.2 - Decesso fuori territorialita’ In caso di decesso di un Assicurato sopravvenuto al di fuori di un paese coperto (Articolo 2.2), se la famiglia organizza da sola il rimpatrio del corpo verso il luogo dell’inumazione che si trova in uno dei paesi della territorialità IMA rimborsa alla persona fisica risultante dall’intestazione del giustificativo fiscale originale, le spese di rimpatrio. Il rimborso non potrà essere superiore a 4300€ tasse comprese. La denuncia a IMA e la trasmissione dei documenti giustificativi seguenti devono essere effettuate entro i 3 mesi (90 giorni) che seguono la data del decesso: • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni sua parte, deve anche figurare il nome del compania, • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale. 5.3 - Costi del trasporto di una salma preso a carico da un istituto di previdenza sociale Se il costo del trasporto della salma dell’Assicurato deceduto è stato preso a carico parzialmente da una istituto di Previdenza Sociale, IMA versa la differenza restata a carico della famiglia con un massimale di 1700€ tasse comprese. Questa somma sarà rimborsata da IMA alla persona che sostenuto tale spesa (come attestato dal gisutificativo fiscale). La denuncia a IMA e la trasmissione dei documenti giustificativi seguenti devono essere effettuate entro i 3 mesi (90 giorni) che seguono la data del decesso: • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni sua parte, deve anche figurare il nome del compania, • Fotocopia del certificato medico attestante il de cesso, • Certificato anagrafico di morte in originale, • Certificato anagrafico di presa in carico dal istituto di previdenza sociale. Questa garanzia non è cumulabile con le garanzie di rimborso delle spese di rimpatrio di una salma verso il Marocce o l’Italia citate negli articoli 5.1.5 e 5.2. 5.4 - Accompagnamento del defunto 5.4.1Inumazione in Marocco di un Assicurato deceduto in uno dei paesi coperti (Articolo 2.2) IMA prenderà a carico fino a 2 biglietti andata/ritorno per i parenti (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica, fratelli e sorelle, residenti in Italia) del defunto dal loro luogo di residenza o dal luogo di decesso fino al luogo di inumazione in Marocco in treno prima classe e/o aereo classe economica. Sono anche comprese le spese di taxi per i collegamenti quando necessari fino ad un massimale di 50€ tasse comprese. I bambini nati morti o il decesso di bambini di meno di 3 mesi danno diritto a un solo titolo di trasporto per l’accompagnamento della salma. In caso di decesso di un Assicurato non avente parenti (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica, fratelli e sorelle) nel suo paese di residenza, IMA prende a carico un titolo di trasporto a favore di una persona residente in Italia, designata dai parenti in Marocco o dalla comunità del paese di residenza. Queste prese a carico sono accolte solo se il rimpatrio della salma è stato organizzato da IMA. 5.4.2 Inumazione in Italia di un Assicurato deceduto in un paese coperto (Articolo 2.2) Un parente residente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica, fratelli e sorelle) in Italia puo’ accompagnare la salma fino al luogo di inumazione. IMA prenderà a carico le spese di trasporto dal luogo di residenza del parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica, fratelli e sorelle) o dal luogo di decesso, fino al luogo di inumazione in Italia, con un biglietto andata/ritorno in seconda classe e/o aereo classe economica. Sono anche comprese le spese di taxi per i collegamenti quando necessari fino ad un massimale di 50€ tasse comprese. Queste prese a carico sono accolte solo se il rimpatrio della salma è stato organizzato da IMA. 5.5 - Viaggio in caso di decesso di un parente 5.5.1Viaggio in Marocco organizzato da IMA Quando l’Assicurato residente in Italia trovandosi in un paese elencato nell’Articolo 2.2 deve racarsi in Marocco a causa del decesso di un parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica), IMA mette a sua disposizione un biglietto di treno in prima classe andata/ritorno e/o di aereo in classe economica per permettergli di assistere all’inumazione. 5.5.2 Rientro anticipato in Italia organizzato da IMA Quando l’Assicurato residente in Italia trovandosi in un paese elencato nell’Articolo 2.2 deve rientrare al suo Domicilio in Italia a causa del decesso di un parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica), IMA prende a carico un biglietto di treno in prima classe e/o di aereo in classe economica per permettergli di assistere all’inumazione. Questa garanzia è operante solo ed esclusivamente nel caso in cui il titolo di trasporto già in possesso dell’Assicurato non possa essere utilizzato o modificato senza spese. 5.5.3 Rimborso spese di viaggio in caso di decesso di un parente Nel caso in cui l’Assicurato organizzi lui stesso il suo spostamento in Marocco, da uno dei paesi elencati nell’Articolo 2.2, a causa del decesso di un parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica), IMA procederà al rimborso dei titoli di trasporto dell’Assicurato : autobus, treno, nave o aereo (nel limite delle tariffe in classe economica), con esclusione di tutte le altre spese, l’Assicurato dovrà presentare ad IMA i seguenti documenti : • Copia del certificato medico di decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale, • Attestazione originale del legame di parentela con il defunto o fotocopia di documenti accertanti il legame di parentela (libretto di famiglia), • Giustificativi originali dei titoli di trasporto, • Fotocopia delle pagine del passaporto con il timbro di entrata e di uscita dal Marocco corrispondenti a questo spostamento. Se l’Assicurato decide di utilizzare un veicolo per effettuare lo spostamento verso il Marocco a causa del decesso di un parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica), IMA partecipa alle spese nel limite di 300€ (tasse comprese) su presentazione dei documenti seguenti : • Copia del certific3ato medico di decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale, • Attestazione originale del legame di parentela con il defunto o fotocopia di documenti accertanti il legame di parentela (libretto di famiglia), • Giustificativi originali dei titoli di trasporto, • Fotocopia delle pagine del passaporto con il timbro di entrata e di uscita dal Marocco corrispondenti a questo spostamento, • L’original del biglietto marittimo utilizzato per la traversata. il ritorno in Italia al suo Domicilio, con ogni mezzo appropriato. IMA effettuerà la presa a carico unicamente se la richiesta di rimborso gli perviene nei 3 mesi che seguono la data del decesso (come da data del timbro postale). Ú Il trasporto potrà effettuarsi in aereo sanitario spe- Questa garanzie è valida unicamente se il viaggio viene effettuato in un tempo compreso tra i 30 giorni prima ed i 2 mesi dopo il decesso. 5.6 - Participazione alle spese funerarie Nel caso di decesso di un Assicurato, IMA partecipa alle spese funerarie sostenute fino ad un massimo di 1300€ (tasse comprese). Questo rimborso alle spese funerarie sarà effettuato sul conto del contraente in caso di decesso di una persona assicurata. Nel caso di decesso del contraente assicurato, il rimborso delle spese funerarie verrà effettuato a favore della persona nominativamente designata dal contraente nel modulo di sottoscrizione, in mancanza, del convivente coniuge o more uxorio assicurato del contraente al momento del suo decesso.in mancanza della persona assicurata più anziana avente almeno 18 anni e vivente sotto lo stesso tetto del contraente al momento del suo decesso. In mancanza dei soggetti di cui sopra il rimborso sarà effettuato agli aventi diritto del contraente deceduto con un versamento bancario sul conto del contraente. IMA chiedera la trasmissione dei seguenti documenti giustificativi : • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale, • Gistificativi fiscali originali delle spese funerari. 6. ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DA E PER IL MAROCCO 6.1 - Trasposto sanitario in Italia IMA organizza e prenda a carico il trasporto dell’Assicurato ammalato o infortunato, con accompagnamento medico se necessario, con ogni mezzo appropriato, fino a un centro ospedaliero idoneo a trattare il problema o, se il suo stato non necessita di un ricovero in ospedale, fino al suo Domicilio. Questa prestazione è garantita solo nel caso in cui l’Assicurato non possa essere curato in un istituto medico o ospedaliero vicino al luogo del sinistro. 6.2 - Trasposto sanitario fuori dall’Italia Fuori Italia, se le condizioni dell’Assicurato, ammalato o infortunato, necessitano di un trasporto IMA organizza e prende a carico questo trasporto con il mezzo più appropriato, sotto sorveglianza medica se necessario, verso il centro ospedaliero idoneo a trattare il problema più viciono al luogo del sinistro. Il trasporto non potrà essere messo in opera se le persona non è amministrativamente in regola con le autorità e non possiede un passaporto in corso di validità. 6.3 - Rientro in Italia Quando sono necessarie terapie o cure complementari all’Assicurato, ammalato o infortunato ,non eseguibili sul posto, IMA organizza e prende a carico La decisione sul mezzo di trasporto idoneo sarà presa in tutti i casi dai medici di IMA, in accordo con il medico curante dell’Assicurato. Ú ciale, in aereo di linea regolare in barella o in posto seduto, con ambulanza o con ogni altro mezzo appropriato. 6.4 - Accompagnamento di un ammalato Se la persona assicurata trasportata verso l’Italia nelle condizioni sopra definite, deve farsi accompagnare da un parente (Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica, fratelli e sorelle), IMA mette al disposizione di costui un biglietto di andata semplice. Questa garaniza è operativa solo nel caso in cui il rimpatrio sanitario della persona assicurata è organizzato da IMA. Tutte le formalità amministrative legate a questo accompagnamento sono a carico dell’accompagnatore in particolare il visto ed il passaporto. 6.5 - Anticipo delle spese mediche In caso di ricovero in ospedale di un Assicurato, in seguito a una Malattia o un Incidente Corporeo, nel corso di un viaggio fuori Italia, IMA anticipa, se necessario , le spese mediche occasionate per le sue cure fino a 3500€ (tasse compese). L’Assicurato dovrà restituire ad IMA l’importo anticipato entro 30 giorni dalla data di pagamento delle spese mediche. Tale anticipo sarà erogato da IMA solo ed esclusivamente dopo aver firmato un riconoscimento di debito, dall’Assicurato o dalla persona da Lui indicata. L’anticipo delle spese mediche è unico e a concorrenza del limite massimo contrattuale.Nel caso in cui il massimale non sia raggiunto, l’Assicurato non puo’ richiederne la differnza ne utilizzare la somma residua per una seconda assistenza anche nel quadro della stessa malattia. 6.6 - Presenza di un famigliare Se il ricovero dell’Assicurato, ammalato o infortunato, dura piu’ di dieci giorni consecutivi, ed il suo stato di salute impedisce il rimpatrio o il rientro immediato, IMA mette a disposizione di un famigliare o di una persona indicata dall’assicurato un biglietto di viaggio andata-ritorno in autobus, treno 1° classe o aereo in classe economica per raggiungere l’assicurato ammalato o, con esclusione di tutte le altre spese. 6.7 - Visita al capezzale del contraente ricoverato in Italia In caso di ricovero in ospedale del contraente in Italia, superiore a quindici giorni consecutivi e nel caso in cui non sia residente nello stesso luogo del ricovero, un famigliare, IMA mette a disposizione di un membro della famiglia o di una persona designata dal contraente, un biglietto andata/ritorno in autobus, treno 1° classe o aereo in classe economica per recarsi al capezzale dell’ammalato o infortunato, con esclusione di tutte le altre spese. 7. ASSISTENZA AL VEICOLO DURANTE IL VIAGGIO DA E PER IL MAROCCO 7.1 - Veicolo immobilizzato in Italia 7.1.1 Traino del veicolo In caso di immobilizzo, in seguito a un Guasto o a un Incidente del Veicolo assicurato non riparabile sul posto, IMA invia un carro attrezzi per trainare il Veicolo assicurato dal luogo di immobilizzazione fino ad un garage più vicino. I costi del traino sono a carico di IMA fino a concorrenza di 220€ (tasse comprese). Ogni eccedenza di questo massimale sarà pagato dall’Assicurato direttamente al soccorritore. Gli occupanti del Veicolo assicurato traspotati a titolo gratuito, saranno trasportati verso il centro urbano più vicino. 7.1.2 Spese di ritorno In caso di immobilizzo del Veicolo assicurato, in seguito a Guasto o Incidente, superiore ai 5 giorni, IMA mette a disposizione di ogni Assicurato un biglietto di semplice andata, di autobus, di treno 1° classe o di aereo in classe economica per permettere loro di ritornare al loro Domicilio. Se gli Assicurati chiedono di proseguire il viaggio per raggiungere il loro punto di destinazione, IMA prenderà a carico le loro spese fino all’ammontare che essa avrebbe speso per farli rientrare al loro Domicilio. 7.2 - Veicolo assicurato immobilizzato fuori Italia 7.2.1 Traino del Veicolo assicurato In caso di immobilizzo, in seguito a un Guasto o a un Incidente del Veicolo assicurato non riparabile sul posto, IMA invia un carro attrezzi per trainare il Veicolo assicurato dal luogo di immobilizzazione fino ad un garage più vicino. I costi del traino sono a carico di IMA fino a concorrenza di 220€ (tasse comprese). Ogni eccedenza di questo massimale sarà pagato dall’Assicurato direttamente al soccorritore. Gli occupanti del Veicolo assicurato traspotati a titolo gratuito, saranno trasportati verso il centro urbano più vicino. 7.2.2 Garanzie in caso di immobilizzazione del Veicolo assicurato Fermo del Veicolo assicurato inferiore a 5 giorni In caso di immobilizzo del Veicolo assicurato in seguito a un Guasto o un Incidente e che sia stato trainato, IMA organizza e prende a carico le spese di soggiorno degli Assicurati presso un hôtel, fino ad un massimo di 50€ (tasse comprese) per giorno e per persona. In totale le spese di hotel prese a carico non potranno superare i 250€ (tasse comprese) al giorno per l’insieme degli Assicurati, con un massimo di 5 giorni. Fermo del Veicolo assicurato superiore a 5 giorni In caso di immobilizzo del Veicolo assicurato in seguito a un Guasto o un Incidente la cui riparazione necessiti più di 5 giorni, gli Assicurati possono scegliere senza possibilità di cumulo una delle garanzie seguenti : Ú Rientro degli Assicurati e del Veicolo assicurato, oragnizzato da IMA che : - mette a disposizione per ogni persona trasportata sul Veicolo assicurato immobilizzato, un biglietto di sola andata in treno 1° classe o aereo in classe economica per rientrare al loro Domicilio in Italia; - rimpatrio del Veicolo assicurato fino allo stesso Domicilio nel limite del suo valore commerciale residuo. Proseguimento del viaggio degli Assicurati e rimpatrio o trasporto del Veicolo assicurato per raggiungere la destinazione in Marocco, organizzati da IMA che : - proseguimento del viaggio degli Assicurati verso la destinazione fino a a concorrenza della somma che essa avrebbe sostenuto per il rientro al Domicilio degli stessi; - il rimpatrio (o il trasposto fino alla destinazione) presso un’ officina indicata dall’Assicurato nel luogo del suo Domicilio o in mancanza fino al conessionario della marca più vicino al luogo del suo Domicilio. Ú Spese di albergo (senza rimpatrio del Veicolo assicurato) degli Assicurati che chiedono di restare sul posto nell’attesa della riparazione del Veicolo assicurato: in questo caso, IMA organizza il loro soggiorno in albergo e tiene a carico una somma pari a 50 € (tasse comprese) per giorno e per persona, per un massimo di 250€ (tasse comprese) al giorno per tutti i passeggeri. Il massimale generale per ogni evento non può comunque superare la somma totale di 1250€ (tasse comprese). Ú Messa a disposizione di un’auto sostitutiva : in caso di Guasto o Incidente che immobilizzi il Veicolo assicurato per più di 5 giorni, la garanzia può essere richiesta se nessuna delle altre garanzie di cui sopra non è stata prestata da IMA mette a disposizione dell’Assicurato un’auto sostitutiva (gruppo B) per una durata massima di 5 giorni secondo le seguenti condizioni : - l’auto sostitutiva fornita all’Assicurato è assicurata. Tuttavia, le assicurazioni individuali o personali come anche l’assicurazione degli effetti personali e delle merci trasportate sono escluse; - le spese di carburante sono a carico dell’Assicurato; - l’Assicurato deve lui stesso ritirare l’auto ipresso la società di noleggio indicata da IMA, all’indirizzo indicato, e restituirlo a questo stesso indirizzo o all’indirizzo del noleggiatore nella città di destinazione dopo accordo preliminare di IMA; - nel caso in cui l’Assicurato desidera ottenere un veicolo di categoria superiore, la differenza dei costi di noleggio gli è fatturata direttamente dal noleggiatore; - L’Assicurato dovrà fornire al noleggiatore adeguate garanzie come la carta di credito o una cauzione in denaro laddove previsto. Ú Recupero del Veicolo assicurato riparato Quando gli Assicurati sono rientrati al loro Domicilio o condotti verso il loro punto di destinazione e se il Veicolo assicurato incidentato o guasto è stato riparato sul posto, IMA mette alla disposizione del contraente o di un’altra persona da lui designata, un biglietto andata semplice, in autobus, in treno 1° classe o aereo in classe economica per recarsi sul luogo dove il Veicolo assicurato è rimasto in riparazione. IMA contatterà innanzitutto l’officina per assicurarsi che il Veicolo assicurato sia stato riparato. Se la riparazione del Veicolo assicurato è antieconomica e l’Assicurato decide di non procedere alla stessa, IMA non terrà a proprio carico le spese di cui al presente paragrafo. Invio di un autista o rimpatrio del Veicolo assicurato tramite trasportatore Nei casi seguenti, IMA puo’ inviare un autista per recuperare il Veicolo assicurato o rimpatriare lo stesso tramite trasportatore : - il conduttore assicurato è stato rimpatriato secondo una delle garanzie di assistenza medicale; - il conduttore assicurato è nell’impossibilità di guidare il Veicolo assicurato a causa di Malattia o di Incidente Corporeo come valutato in accordo con un medico di IMA; - il conduttore assicurato è deceduto. In tutti i casi IMA organizza e prende a carico il il rientro del Veicolo assicurato fino al Domicilio del conduttore assicurato. L’invio di un autista o il rimpatrio del veicolo tramite trasportatore è effettuato da IMA solo nel caso in cui nessuno degli altri passaggeri possa condurre il Veicolo assicurato. Spese di custodia del Veicolo assicurato fuori dall’Italia CNel caso in cui, nell’attesa del rimpatrio, il Veicolo assicurato incidentato sia in deposito, IMA prende a suo carico le spese di custodia fino a concorrenza di 5€ (tasse comprese) al giorno con un limite totale di 90€ (tasse comprese). Invio di pezzi di ricambio In caso di immobilizzazione del Veicolo assicurato e nell’impossibilità costatata di poter procurarsi sul posto i pezzi di ricambio indispensabili alla sua rimessa in stato, IMA organizza, con i mezzi più rapidi, l’invio di questi pezzi di ricambio a condizione che questi siano ancora in fabbricazione presso il costruttore. IMA effettua l’anticipo del prezzo dei pezzi che l’Assicurato s’impegna a rimborsare appena rientrato al suo Domicilio, su presentazione dei giustificativi fiscali da parte di IMA. Se, per ragioni di rapidità di consegna, i pezzi sono recapitati presso la dogana dell’aereoporto più vicino al luogo dove si trova il Veicolo assicurato, IMA prende a suo carico le spese di trasporto dell’Assicurato o di un’altra persona da lui designata (autobus o treno 1° classe) per andare a ritirarli. Abbandono del Veicolo assicurato fuori dall’Italia Nel caso il Veicolo assicurato venga abbandonato all’ estero dall’ assicurato in quanto non più riparabile, IMA prende a carico le spese di trasporto del rottame nel caso che la legislazione locale non consenta la rottamazione del relitto sul posto. Tali spese comprendono solo ed esclusivamente le spese di perizia e/o le spese di trasporto del relitto. Sono pertanto escluse tutte le altre spese, quali i diritti di dogana, le multe, le spese amministrative ecc. Anticipo di fondi per la riparazione del Veicolo assicurato Quando in seguito a un Guasto o un Incidente del veicolo, l’Assicurato non puo’ far fronte alle spese di riparazione del Veicolo assicurato, IMA mette anticipa per suo conto il denaro necessario fiono ad un massimo di 1700€ (tasse comprese) L’Assicurato dovrà restituire ad IMA l’importo anticipato entro 30 giorni dalla data di pagamento delle spese mediche. Tale anticipo sarà erogato da IMA solo ed esclusivamente dopo aver firmato un riconoscimento di debito, dall’Assicurato o dalla persona da Lui indicata. 7.2.3 Assistenza in caso di furto del Veicolo assicurato Rientro degli Assicurati Se il Veicolo assicurato viene rubato e non ritrovato entro 48 ore dopo la denuncia di furto presso le autorità competenti, IMA mette alla disposizione di ogni Assicurato un biglietto di treno 1° classe o di aereo in classe economica per permettere loro di ritornare al loro Domicilio in Italia. Nel caso in cui l’Assicurato desideri raggiungere il suo punto di destinazione, IMA prende a carico le spese fino a concorrenza del montante che essa avrebbe utilizzato per il ritorno al Domicilio. Trasporto del Veicolo assicurato ritrovato dopo furto Se il Veicolo assicurato rubato viene ritrovato entro 6 mesi dalla data effettiva del Furto, (come da denuncia di Furto fatta presso le autorità locali), IMA mette a disposizione dell’Assicurato o di un’altra persona da lui designata, un biglietto di sola andata di treno 1° classe o d’aereo in classe economica per recarsi sul luogo dove il Veicolo assicurato è stato ritrovato. Se il Veicolo assicurato ritrovato non è in grado di marciare, IMA prende a carico, le spese di traino dal luogo dove il Veicolo assicurato è stato ritrovato fino a un garage più vicino, fino al massimale di 220€ (tasse comprese). 8. ASSISTENZA GIURIDICA ALL’ESTERO 8.1 - Anticipo di cauzione penale In caso l’Assicurato, in viaggio all’estero, sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale logato all’uso del Veicolo assicurato e sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potendo provvedere direttamente al pagamento, contattando IMA, la stessa provvederà con versamento all’estero, a titolo di prestito, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale pari a € 4300 (tasse incluse) al pagamento della cauzione. L’Assicurato deve fornire immediatamente a IMA adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. 8.2 - Anticipo di onorari Nell’ipotesi in cui l’Assicurato sottoposto a procedimento penale in un paese estero in rapporto ad un fatto colposo derivante dalla circolazione del Veicolo assicurato, IMA anticipa gli onorari Legale intervenuto fino ad un massimo di 870€ (tasse comprese). L’Assicurato deve fornire immediatamente a IMA adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. 8.3 - Anticipo di denaro in caso di furto o smarrimento di documenti o mezzi di pagamento Nel caso in cui l’Assicurato sia vittima di urto o abbia smarrito i documenti personali (quali, passaporto, titoli di trasporto, patente, carta di circolazione, carta verde, attestazione di assicurazione) o mezzi di pagamento (quali carte di credito, bancomat ecc.) indispensabili al proseguimento del suo viaggio IMA mette a sua disposizione un’anticipo di 430€ nella valuta del paese in cui si trova. Questo anticipo, destinato a far fronte alle spese di prima necessità, è concesso su presentazione della denuncia di Furto o di smarrimento fatta alle autorità locali accompagnata da adeguate garanzie di restituzione fornite dall’Assicurato. comportare effetti sulla prestazione sino alla cessazione dell’assicurazione stessa. Al suo rientro l’Assicurato provvederà a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Il contraente deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la società IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – B.P. 8000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel -: 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa - Ammontare complessivo del patrimoni netto : 14 177 182 euros; Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale : 7.000.000 euros; Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali : 7 177 182 euros; - Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente : 2,3%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con tacito rinnovo salvo disdetta di una parte comunicata all’altra parte tramite raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte consistono in prestazioni di assistenza ai funerali, come meglio precisate nell’Art 5, 6, 7 e 8. Le prestazioni di cui sopra sono soggette alle limitazioni ed esclusioni evidenziate nell’ Art. 4. Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Si ribadisce che eventuali dichiarazioni false o reticenti del contraente sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 6. Rivalse Le condizioni di assicurazione non prevedono rivalse che coinvolgano il contraente o l’Assicurato. 7. Diritto di recesso Salvo il diritto non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal contratto. 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. 9. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto alla legge italiana. 10. Regime fiscale Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 dicembre 1990, n. 428, trattandosi di contratto di assicurazione per interventi di assistenza, per la determinazione dell’imposta sui premi sarà applicata un’aliquota del 10%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Trattandosi di prestazione assistenziali, l’Assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro all’ Assicuratore, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Servizi Scarl, Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dell’Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. IMA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.