Oltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l`acquisto di

Transcript

Oltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l`acquisto di
Primo piano
Locazione
Mercato immobiliare
Oltre la locazione: il rent to buy,
nuovo contratto per l’acquisto
di immobili
di Vincenzo Cuffaro - Ordinario di diritto privato nell’Università di Firenze
Nel d.l. 12 settembre 2103, n. 133, denominato 'sblocca Italia', una disposizione detta regole per quella
che appare una nuova figura contrattuale, destinata ad incentivare la vendita degli immobili. Del contratto, non riconducibile al tipo della locazione, sono illustrati i caratteri essenziali, rimarcando altresì alcuni
aspetti problematici determinati dalla nuova disciplina
1. Un nuovo contratto?
Se il tema della escogitazione di strumenti utili a
determinare l’auspicata ripresa del mercato immobiliare e la soluzione del problema “casa”, tanto più
avvertito quanto più grave è la situazione economica, è da tempo all’attenzione degli operatori economici e delle categorie professionali interessate (1),
con l’art. 23 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l’alambicco legislativo distilla ora un contratto che
potrebbe effettivamente rappresentare una plausibile risposta a tali esigenze.
La rubrica dell’articolo, nel richiamare l’accordo
tramite il quale il godimento dell’immobile conseguito da un contraente è determinato dallo scopo
del successivo acquisto del bene in vista del quale
il contratto è concluso, rende avvertito l’interprete
che l’intento legislativo è stato non tanto quello di
regolamentare una prassi già diffusa, quanto l’altro,
ben più ambizioso, di indirizzare l’autonomia dei
privati mettendo a disposizione un nuovo e autonomo schema contrattuale.
L’operazione economica cui la disposizione di legge
ha riguardo risponde infatti ad uno schema semplice: in vista dell’acquisto di un immobile, il futuro
acquirente è subito immesso nella detenzione del
bene con l’intesa che sino al momento della stipula
dell’atto di acquisto corrisponderà al proprietario
(1) Con singolare tempismo, la legge recepisce in parte una
delle “proposte del notariato per il rilancio del settore immobiliare” presentata nell’ambito del Congresso Nazionale del Notariato svolto il 22 novembre 2013.
il Corriere giuridico 1/2015
un importo periodico e che una quota parte di tale
importo sarà imputata in conto prezzo.
Si dirà: nulla di nuovo, ben potendo già prima
l’autonomia delle parti attingere il medesimo risultato utilizzando, e combinando tra loro, i tipi contrattuali della locazione, del contratto preliminare,
della compravendita con riserva di proprietà (2), e
tuttavia l’analisi della disciplina dettata nell’art. 23
consente di ritenere che, nella specie, nessuno di
tali modelli può essere integralmente richiamato,
mentre il contratto, che la stampa anche non specialistica individua come ‘rent to buy’, appare segnato da tratti di sicura peculiarità.
2. Il passepartout della trascrizione
Occorre procedere con ordine, anche perché il legislatore ha seguito una strada non lineare, ponendo perentoriamente l’accento su un elemento accessorio alla fattispecie contrattuale. La descrizione
dell’operazione economica, lo schema negoziale
riassunto nella proposizione del primo comma dell’art. 23, «contratti che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il
conduttore di acquistarlo entro un termine determinato
imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di
canone indicata nel contratto», viene infatti enunciato quasi per inciso, in relazione alla possibilità di
trascrivere il contratto.
(2) Ed ovviamente del leasing immobiliare, contratto che
viene infatti richiamato nell’articolo proprio al fine di escluderlo
dall’ambito di applicazione della nuova disciplina.
5
Primo piano
Locazione
Una tecnica, a ben vedere, non dissimile da quella
adottata in precedenti interventi legislativi per gli
atti di destinazione (3) e per i contratti sui diritti
edificatori (4); una tecnica dunque ancora una volta nel segno della trasposizione perché il legislatore
utilizza il sistema della pubblicità legale, ed integra
o, come nel caso, richiama le relative disposizioni
nel libro sesto del codice, per dare invece ingresso
alla disciplina sostanziale degli atti suscettibili di
trascrizione.
Analoga tecnica segue il recente intervento normativo, anche se nella disposizione dell’art. 23 il
percorso appare anche più tortuoso, in quanto realizzato tramite un rinvio che tuttavia è formulato
rispetto a due e diversamente connotate disposizioni.
Infatti, mentre nel primo comma dell’art. 23 il rinvio all’art. 2645 bis c.c. vale a precisare le condizioni di opponibilità del contratto ai terzi (5), nel medesimo primo comma della disposizione si legge un
ulteriore rinvio, espresso con una formula: «la trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all’articolo 2643, comma primo, numero otto del
codice civile», resa ambigua dalla particella congiuntiva che sembrerebbe voler rimandare ad effetti ulteriori, come se la regola sulla trascrivibilità dei
contratti di locazione rivestisse una funzione diversa dalla opponibilità.
Si viene in tal modo a determinare una sovrapposizione di rinvii a norme che comunque attengono
alla pubblicità dichiarativa, con una ridondanza
che nuoce all’esatta intelligenza della vicenda che
si è inteso disciplinare. Per vero, il riferimento alla
disposizione sulla pubblicità delle locazioni ultranovennali (6) sembrerebbe privilegiare una tanto
precisa quanto superflua connotazione della fattispecie (7), determinando sul piano ermeneutico
maggiori incertezze di quelle che la precisazione
aveva forse inteso risolvere.
In sintesi, una volta chiarito che il contratto è suscettibile di trascrizione, appare discutibile la tecnica del duplice richiamo a disposizioni che en-
trambe hanno riferimento alla pubblicità dichiarativa. Sul punto si avrà modo di tornare, mentre occorre prestare attenzione agli elementi qualificanti
dello schema contrattuale.
(3) Sul tema, di recente, Amore, La trascrizione ex art.
2645 ter c.c. fra destinazione e separazione patrimoniale, in
Nuove leggi civ. comm., 2014, 869 ss.
(4) Per una esauriente ricostruzione v. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Tratt. Trascr. diretto da Gabrielli
e Gazzoni, Tomo I, Torino, 2012, 205 ss.
(5) Si parla al riguardo di c.d. effetto prenotativo, ma «l’alternativa alla mera prenotazione è quella di attribuire, con
maggiore plausibilità e rigore ricostruttivo in termini sostanziali, alla trascrizione del preliminare un effetto di opponibilità,
pur se risolutivamente condizionato alla mancata successiva
trascrizione del definitivo»: così puntualmente Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., Tomo II, 132.
(6) Sul significato da attribuire alla previsione dell’art. 2643
n. 8 in relazione alla durata della locazione, sia consentito rinviare a Cuffaro, art. 1572, in Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione, in Codice civile commentato, diretto da Busnelli, Milano,
2014, 66 ss.
(7) Procedimento, questo, su cui invita a riflettere Irti, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, 36 ss.
(8) Osserva Lipari, Le categorie del diritto civile, Milano,
2014, 18:«Lo si riconosca o no, la categoria costituisce per il
giurista una sorta di tranquillizzante punto di riferimento », ma
avverte, ivi, 220, la necessità di «intendere che le categorie sono il risultato, non il presupposto, del procedimento applicativo del giurista»
6
3. Il patchwork delle norme
Il contratto appare certo segnato dall’esplicito collegamento funzionale che per suo tramite si instaura tra godimento del bene e acquisto successivo, e
tra pagamento periodico e corresponsione del prezzo di acquisto del bene.
Il collegamento ricavabile dalla descrizione esposta
nel primo comma dell’art. 23 appare dunque idoneo, sul piano causale, a delineare, volendo richiamare le categorie giuridiche funzionali alla classificazione delle situazioni soggettive (8), un contenuto contrattuale funzionale a passaggio da una situazione obbligatoria, come tale essenzialmente strumentale, ad una situazione reale, come tale essenzialmente finale.
Si ripete, apparentemente nulla di nuovo, ben potendo già prima le parti stipulare un contratto preliminare nel quale pattuire l’immediata immissione
del promissario acquirente nella detenzione del bene, il differimento del pagamento del prezzo al momento del definitivo ed il pagamento di acconti sino a tale data, solo che le stesse parti non erano
particolarmente interessate a porlo in essere, in
quanto il contratto così strutturato da un lato poteva essere inteso come contratto definitivo di compravendita ovvero come contratto di locazione,
dall’altro, risultava comunque particolarmente a rischio per il promittente in caso di inadempimento
del promissario acquirente.
La nuova disposizione dovrebbe sopperire a tale
novero di problemi delineando una diversa figura
di contratto, la cui disciplina è tuttavia ottenuta
(siamo in epoca di risparmio) cucendo insieme
norme diverse ed affidando alla sommatoria l’individuazione degli elementi costitutivi del negozio.
Per metterne a fuoco il significato occorre dunque
il Corriere giuridico 1/2015
Primo piano
Locazione
muovere dalla struttura dell’articolo di legge che
ne detta la disciplina.
La previsione dell’art. 23 è scandita in otto commi (9). Il primo comma reca la descrizione del
contratto, i commi 3, 4 e 6 individuano per relationem le norme applicabili al rapporto che dal
contratto deriva; i commi 1-bis, 2 e 5 disciplinano
il contenuto di clausole contrattuali e precisano
gli effetti conseguenti la risoluzione; il comma 7
reca una regola fiscale apparentemente estranea al
contratto.
La difficoltà di governare la figura contrattuale così
introdotta nel sistema, con una «disciplina “a maglie larghe” per consentire all’autonomia privata di
meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell’ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le
parti» (10), emerge tuttavia sul piano lessicale dal
tenore dei diversi commi della disposizione, nei
quali le parti del contratto sono individuate con
termini, “concedente” e “conduttore”, che, tra loro
eterogenei, tradiscono comunque l’intenzione di
non far riferimento a schemi tipici.
Il termine “concedente” rinvia infatti genericamente alla posizione del titolare del diritto che tramite il contratto ne dispone, pur mantenendo la signoria sul bene, mentre il termine “conduttore” è
più impegnativo sul piano lessicale in quanto tradizionalmente utilizzato per indicare nel tipo locativo il contraente titolare del diritto personale di godimento. La intenzionale eterogeneità dei termini
appare, sul piano ermeneutico, argomento idoneo
ad escludere che l’operazione legislativamente individuata possa essere collocata all’interno di uno
schema tipico, segnatamente dello schema locativo, rimarcando come nel dettato della legge manchi il riferimento al “locatore” (11). I termini possono dunque essere utilizzati per individuare le parti del contratto, nella consapevolezza che il loro
uso non rinvia necessariamente ad un tipo contrattuale.
Quanto all’ambito dei destinatari della disposizione, l’esigenza alla base dell’intervento legislativo,
dichiarata nel Titolo del Capo V del provvedimento «Misure per il rilancio dell’edilizia», fa apparire
ragionevole che al contratto dovrebbe soprattutto
far ricorso l’imprenditore, utilizzandolo come in-
centivo per promuovere l’acquisto di costruzioni di
recente realizzazione, mentre è prematuro stabilire
se lo schema sarà adottato anche nei rapporti tra
privati. In questa prospettiva si può leggere la previsione del comma 6 dell’art. 23 che nel considerare il fallimento del proprietario dell’immobile precisa che «il contratto prosegue», considerando altresì l’ipotesi speculare che sia il “conduttore” ad
essere sottoposto alla procedura concorsuale e
quindi richiamando la disciplina dettata dall’art.
72 l.fall. per i rapporti pendenti al momento della
dichiarazione di fallimento.
Manca una specifica previsione sulla forma, ma la
prescrizione si ricava dal rinvio all’art. 2645-bis
c.c., in quanto l’accordo è appunto soggetto al regime di pubblicità proprio del contratto preliminare;
quindi solo il contratto risultante da atto pubblico
o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata
è a seguito della trascrizione opponibile ai terzi entro il termine che, come indicato nel comma 3, è
elevato a dieci anni.
A quest’ultimo riguardo, merita osservare come in
tal modo risulti individuato un ulteriore elemento
di caratterizzazione del contratto, nel senso che l’operazione economica disciplinata non può avere
una estensione temporale superiore ai dieci anni,
venendosi altrimenti a caducare l’effetto della opponibilità, dettato a garanzia della parte interessata
all’acquisto dell’immobile.
Il richiamo al dettato dell’art. 2645-bis in tema di
preliminare è integrato dall’espresso, e forse superfluo, rinvio alle altre disposizioni che hanno altresì riguardo agli effetti della trascrizione del contratto preliminare (12). Nel dettaglio, la trascrizione rende il contratto opponibile ai terzi, ponendo al riparo il futuro acquirente innanzitutto
dagli atti di disposizione del bene che il proprietario ponga in essere successivamente alla conclusione del contratto, ma anche dall’eventuale fallimento del proprietario poiché per espressa previsione (art. 23, comma 6) è prescritta la prosecuzione del rapporto contrattuale. Ancora in relazione all’eventuale fallimento del proprietario, il
contraente non è esposto all’azione revocatoria
nei limiti segnati dall’art. 67, comma 3, l.fall.
(art. 23, comma 6) e il suo credito è assistito dal
privilegio speciale sull’immobile ai sensi dell’art.
(9) Il comma 8 non riguarda la disciplina del contratto ma
l’efficacia sospesa della previsione tributaria dettata nel comma precedente.
(10) Così la Relazione alle Conversione in legge del d.l. 12
settembre 2014, n. 133 che riprende pressoché alla lettera la
Relazione illustrativa della proposta formulata in occasione del
Consiglio Nazionale del Notariato, di cui alla nt. 1.
(11) D’altra parte, anche il termine “canone” è riferito ad un
pagamento periodico una parte del quale non è corrispettivo
del godimento del bene, ma anticipo del prezzo.
(12) In tema, v. per tutti, Gazzoni, op. cit.
il Corriere giuridico 1/2015
7
Primo piano
Locazione
2775-bis c.c. (richiamato dall’art. 23, comma 3);
inoltre, ove l’immobile abbia destinazione abitativa è imposto l’obbligo di cancellazione o frazionamento dell’ipoteca costituita sull’intero stabile anteriormente o contestualmente alla conclusione
del contratto (art. 23, comma 4 che rinvia all’art.
8 d.lgs. n. 122/2005).
Del contratto la legge stabilisce il novero degli effetti, prestando particolare attenzione a quelli che
si determinano nel momento patologico del mancato adempimento degli obblighi che dal contratto
derivano. La previsione del comma 2 riguarda la
determinazione della gravità dell’inadempimento
del “conduttore”, secondo un parametro percentuale rispetto al numero complessivo dei canoni, mentre nel comma 5 sono individuati gli obblighi restitutori conseguenti l’inadempimento di ciascun
contraente.
Quanto all’inadempimento, rispetto ad un contratto che produce immediati effetti obbligatori, tra i
quali quello che impegna il proprietario a consentire all’altro contraente il godimento immediato dell’immobile, la legge prevede una specifica ipotesi
di risoluzione per inadempimento, espressa in una
formula certo non piana: «Il contratto si risolve in
caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di
un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo». Viene in tal modo fissata la misura quantitativa dell’inadempimento rilevante, misura che
comunque è maggiore dell’ammontare di una sola
mensilità del corrispettivo, nel senso che il mancato pagamento di una mensilità non potrà di per
sé (13) essere motivo di risoluzione, ben potendo le
parti concordare una soglia più elevata di inadempimento non “grave”. L’inciso «anche non consecutivo» vale a significare che la gravità dell’inadempimento è quantitativa, riguarda cioè l’ammontare
complessivo del debito.
Nel quinto comma della disposizione sono invece
regolate le conseguenze restitutorie che la risoluzione determina. Conseguenze diversamente caratterizzate in quanto l’obbligazione restitutoria ha per
oggetto, in caso di inadempimento del “concedente”, la sola parte dei canoni imputata a prezzo di
acquisto; mentre, nel caso di inadempimento del
conduttore, questi ha l’obbligo di restituire l’immobile ma non può pretendere il rimborso di quanto
sino ad allora corrisposto periodicamente, restando
tale importo in toto acquisito al patrimonio del
concedente.
Viene in tal modo a configurarsi una clausola penale di fonte legale, rispetto alla quale è da chiedersi se possa operare la regola della riduzione ad
equità come previsto dalla norma dell’art. 1384
c.c.
Ancora con riferimento alla posizione del conduttore inadempiente, il comma 1-bis, aggiunto
frettolosamente in sede di conversione del decreto, detta un’ulteriore prescrizione, là dove impone di definire contrattualmente «la quota del canone imputata al corrispettivo che il concedente deve
restituire in caso di mancato esercizio del diritto di
acquistare la proprietà dell’immobile». La previsione
aggiunge un ulteriore fattore di opacità per la
messa a fuoco dello schema negoziale, in quanto
sembra contraddire la possibilità di leggere il contratto come vincolante per entrambi i contraenti
in ordine al trasferimento dell’immobile ed invece suggerire lo schema dell’opzione. Se è vero
che, come in precedenza ricordato, l’intento perseguito era quello di dettare una “disciplina a maglie larghe”, l’interprete deve ancora una volta
prendere atto di una mediocre tecnica legislativa,
giacché il comma 1-bis non è coerente con la previsione del secondo periodo del comma 5: questa
ha riguardo all’inadempimento del conduttore
che ben può consistere nel rifiuto all’acquisto in
vista del quale il contratto è concluso, dunque sul
presupposto che l’acquisto configuri un obbligo e
non già un diritto del conduttore. Anche a voler
intendere che con la previsione si sia voluto far
riferimento ad un diverso schema negoziale, quello appunto del patto di opzione, resta la constatazione di una poco perspicua espressione del dettato legislativo, fonte di perplessità per gli interpreti.
La legge, al fine di contemperare le opposte esigenze delle parti e nel probabile intento di escludere
la possibilità di qualificare il contratto come locazione, con la conseguente applicabilità delle disposizioni imperative in materia (14), fa uso di una
tecnica elementare, dichiarando applicabili al rapporto, nel periodo intercorrente tra la conclusione
del contratto ed il momento dell’acquisto del bene,
le norme che riguardano gli obblighi nascenti dall’usufrutto, alle quali occorre quindi far riferimento.
(13) Neanche per effetto di una clausola risolutiva espressa,
stante la imperatività della previsione legale.
(14) Come è noto, il profilo della imperatività delle regole è
circoscritto per le locazioni ad uso di abitazione alla sola durata del rapporto, mentre ancora sussiste ed è ancora più estero
per le locazioni non abitative cfr. Cuffaro, op. loc. cit., 25 ss.
8
il Corriere giuridico 1/2015
Primo piano
Locazione
Non è possibile, in questa sede, un esame analitico
delle singole regole numericamente richiamate (15), ma in termini generali merita osservare
che alcune norme riguardano la garanzia richiesta
al momento iniziale del rapporto e come tali appaiono di dubbia applicazione alla vicenda contrattuale disciplinata; altre norme individuano il riparto delle spese inerenti l’immobile secondo un modello, che distingue spese ordinarie e riparazioni
straordinarie, non dissimile da quello che distingue
per il contratto di locazione tra spese di ordinaria e
straordinaria manutenzione; altre ancora attengono
ai giudizi sorti durante lo svolgersi del rapporto.
Si tratta, a ben vedere, di norme dispositive in misura tale che le parti restano quindi libere di adottare una diversa e più pertinente regolamentazione
di tali profili del rapporto contrattuale.
4. La causa del contratto
deve ritenersi che - salva, ovviamente, la diversa
volontà dei contraenti - venuto meno l’impegno
reciproco alla compravendita non residui un rapporto locativo suscettibile di proseguire (18). Correlativamente, non potranno trovare diretta applicazione le regole che attengono alla cessazione del
rapporto locativo, sia sul piano sostanziale: art.
1526 c.c., sia sul piano processuale: artt. 657 ss.
c.p.c. (19)
L’individuazione di una autonoma connotazione
causale vale così a dar conto della pattuizione che
costituisce il tratto caratterizzante del contratto,
per ciò che i contraenti non soltanto definiscono il
prezzo di cessione dell’immobile, ma stabiliscono
altresì la misura del corrispettivo periodico, che la
legge individua con il termine “canone”, una parte
del quale sarà computata in conto prezzo al momento della definitiva realizzazione dello scopo in
vista del quale il contratto è stato concluso. La
clausola pattizia che definisce la quota di “canone”
destinata ad essere imputata a corrispettivo dell’acquisto costituisce, in tale prospettiva, la chiave di
volta dell’operazione sul piano economico, idonea
a rendere concretamente appetibile il negozio per
entrambe le parti, e non a caso intorno a tale clausola ruota la disciplina dettagliata degli effetti conseguenti la risoluzione del contratto, dei quali prima si è riferito.
Da ultimo, merita prestare attenzione al requisito
della causa e dunque verificare se la descrizione ricavabile dal primo comma della disposizione valga
ad individuare un nuovo contratto la cui disciplina
possa essere letta nelle regole specifiche sin qui
riassunte e naturalmente nelle norme generali contenute nel Titolo II del Libro quarto del Codice.
Il richiamo a regole dettate per il diritto reale di
godimento; il ripetuto rinvio alla disciplina del
contratto preliminare sia per quanto attiene la trascrizione, sia per quanto riguarda la tutela in forma
specifica (16); la regolamentazione dettagliata delle
conseguenze della risoluzione; da ultimo, per quel
che vale, l’intento del legislatore (17), appaiono
elementi idonei a far ritenere che la causa concreta
del contratto va effettivamente ravvisata in un
nuovo assetto di interessi, sinora non apprezzato ed
ora introdotto autonomamente nel sistema che
giustifica il diritto personale di godimento solo in
funzione del divisato acquisto del bene.
La individuazione di un autonomo tratto causale
non è senza conseguenze sul piano applicativo.
Escluso che la vicenda contrattuale possa essere
qualificata come contratto di locazione cui accede
un preliminare di acquisto dell’immobile locato,
Chi abbia avuto la pazienza di seguire l’esposizione
necessariamente sommaria degli elementi che caratterizzano il c.d. “rent to buy”, si porrà a questo
punto alcune domande: perché un nuovo contratto
se le parti potevano già prima raggiungere risultati
se non identici, quanto meno analoghi? Cosa potrà
spingere il proprietario a consegnare subito l’immobile al futuro acquirente, con l’aspettativa di incassare il prezzo ormai definito al momento della futura vendita e con il rischio invece immediato di subire gli effetti dell’inadempimento? Come potrà
funzionare il congegno negoziale, considerato che
il contratto è rivolto «a quelle categorie che hanno
(15) Per una recente ricognizione sulle disposizioni v. Marzo, Dell’usufrutto, in Jannarelli e Macario (a cura di) Della proprietà, nel Comm. del cod. civ. diretto da Gabrielli, Torino,
2012.
(16) V. art. 23, comma 3:«In caso di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile».
(17) Nella Relazione alla Camera sulla legge di conversione
è esplicito il riferimento alla «nuova tipologia contrattuale a valenza generale».
(18) Da qui la perplessità esposta in precedenza in merito
all’equivoco richiamo alla trascrizione delle locazione ultranovennali.
(19) Ma, stipulato il contratto nella forma dell’atto pubblico,
il proprietario potrà essere utilizzare ai fini del rilascio la previsione dell’art. 474, comma 3, c.p.c. come novellata dal d.l. 14
marzo 2005, n. 2005, convertito il legge 14 maggio 2005, n.
80: cfr. Cuffaro, Novità e problemi in tema di rilascio di immobili, in Corr. merito, 2005, 749 ss.
il Corriere giuridico 1/2015
5. Il convitato di pietra: il regime fiscale
del contratto
9
Primo piano
Locazione
maggiori difficoltà ad acquistare per contanti» (20)
che quindi ben difficilmente saranno in grado di
pagare un corrispettivo mensile sufficientemente
elevato da comprendere anche una significativa
quota parte del prezzo?
La risposta a questa e ad altre connesse domande
ruota intorno al tema del regime di tassazione del
contratto e dei corrispettivi periodicamente corrisposti dal conduttore. Non è dubbio che l’operazione economica delineata dall’art. 23 del decreto in
tanto sarà attuata, in quanto potrà usufruire di una
tassazione ragionevole, nel senso che l’imposizione
fiscale dovuta sul trasferimento dell’immobile non
sarà anticipata al momento della conclusione del
contratto come invece da molti paventato.
Chi scrive non azzarda indicazioni in merito, ma
segnala al lettore curioso che nel d.l. 28 marzo
2014, n. 47, convertito con modificazioni in legge
23 maggio 2014, n. 80 (sì, proprio il decreto nel
quale è contenuto l’art. 8 che ora è integrato, sub
condicione dell’autorizzazione comunitaria, dalla disposizione contenuta nel comma 7 della norma in
esame) è dettata, con riferimento al riscatto degli
alloggi sociali, una articolata disciplina incentivante anche in ordine ai corrispettivi periodici.
Un profilo che merita di essere approfondito.
(20) Sono sempre le parole della relazione illustrativa.
10
il Corriere giuridico 1/2015