tnas - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport
Transcript
tnas - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport
RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT ISSN 1825-6678 Vol. VI, Fasc. 3, 2010 IL TRIBUNALE NAZIONALE ARBITRALE PER LO SPORT (TNAS): ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA (ANNI 2009-2010) E DELLA NATURA DELLE RELATIVE DECISIONI di Enrico Lubrano∗ SOMMARIO: Introuzione – 1. La giurisprudenza del TNAS negli anni 2009-2010 – 1.1 Analisi statistica – 1.1.1 Analisi statistica relativa alla tipologia di settore – 1.1.2 Analisi statistica relativa alla tipologia di questioni – 1.1.3 Analisi statistica relativa alla tipologia delle discipline sportive – 1.1.4 Analisi statistica relativa agli esiti dei giudizi – 1.2 Analisi contenutistica – 1.2.1 Principi relativi a questioni processuali di tipo preliminare – 1.2.1.1 Profili preliminari in senso stretto – 1.2.1.2 Profili relativi alla configurabilità ed all’ampiezza della propria giurisdizione – 1.2.2 Principi relativi al regime probatorio nel procedimento sportivo – 1.2.3 Principi relativi a questioni di tipo sostanziale – 2. La dubbia natura arbitrale del TNAS – Conclusioni Introduzione Il presente articolo è volto ad analizzare: I. la giurisprudenza del TNAS (Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport, istituito presso il CONI all’inizio dell’anno 2009) negli anni 2009 e 2010, sotto un duplice ordine di profili: prima con un’analisi relativa a profili di tipo statistico; poi con un’analisi relativa a profili di tipo contenutistico; II. la questione della natura giuridica del TNAS e, conseguentemente, delle relative decisioni, qualificate dal Regolamento del TNAS stesso e dallo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) come lodi arbitrali (qualificazione discutibile sotto alcuni profili). 1. La giurisprudenza del TNAS negli anni 2009-2010 Sotto un primo profilo, la giurisprudenza del TNAS negli anni 2009-2010 viene ____________________ ∗ Avvocato dello Studio Legale Lubrano & Associati, titolare della Cattedra di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli. 78 Enrico Lubrano presa in esame con un’analisi di tipo statistico: tale analisi può ritenersi statisticamente significativa, avendo ad oggetto oltre un centinaio di decisioni emanate dal TNAS nel periodo indicato.1 L’analisi statistica che seguirà è stata posta in essere sotto quattro distinti profili, ovvero rispettivamente con riferimento: 1) alla tipologia di settore (individuazione delle percentuali di giudizi nel settore professionistico e nel settore dilettantistico); 2) alla tipologia di questioni (individuazione delle percentuali di giudizi relativi alle questioni tecniche, alle questioni disciplinari, alle questioni patrimoniali tra pari-ordinati ed alle questioni amministrative); 3) alla tipologia di disciplina sportiva (individuazione delle percentuali di giudizi relativi alle varie discipline sportive); 4) agli esiti dei giudizi (individuazione delle percentuali di decisioni di accoglimento e di decisioni di inammissibilità e/o rigetto). 1.1 Analisi statistica 1.1.1 Analisi statistica relativa alla tipologia di settore Sotto il primo profilo preso in esame – con riferimento alla tipologia di settore – si rileva che l’analisi statistica posta in essere ha evidenziato come vi sia una sostanziale equivalenza di questioni relative al settore dilettantistico e di questioni relative al settore professionistico. Tale profilo evidenzia come l’esigenza di una giustizia extra-federale sia particolarmente sentita anche nel settore dilettantistico, esigenza verosimilmente determinata dall’esistenza di interessi di tipo anche economico nel settore dilettantistico. 1.1.2 Analisi statistica relativa alla tipologia di questioni Sotto un secondo profilo – con riferimento alla tipologia di questioni portate innanzi al TNAS – l’analisi compiuta ha evidenziato come la maggior parte dell’attività del TNAS abbia ad oggetto questioni di tipo disciplinare; in particolare, si rileva che: a) le questioni di tipo tecnico non risultano essere mai state sollevate innanzi al TNAS; b) le questioni di tipo disciplinare (ovvero impugnazioni di provvedimenti disciplinari irrogati dalle Federazioni nei confronti di propri tesserati) costituiscono l’attività prevalente del TNAS, essendo pari a circa il 70% dei giudizi svoltisi innanzi al TNAS; c) le questioni patrimoniali tra pari ordinati (e specificamente quelle relative ai ____________________ 1 Le pronunce «sostanziali» (ovvero tutte le decisioni che si siano pronunciate su questioni preliminari TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 79 rapporti tra Agenti di calciatori e propri clienti), costituiscono circa un 15% dell’attività del TNAS; d) le questioni di tipo amministrativo (ovvero quelle relative all’affiliazione o al tesseramento oppure alle ammissioni ai campionati delle Società sportive) costituiscono circa un 15% dell’attività del TNAS. Tale analisi evidenzia, pertanto, come il ruolo del TNAS si sia affermato, fondamentalmente, come organo di giustizia extrafederale in materia disciplinare. 1.1.3 Analisi statistica relativa alla tipologia delle discipline sportive Sotto un terzo profilo – con riferimento alla tipologia delle discipline sportive – l’analisi statistica ha evidenziato la maggior parte delle questioni sollevate innanzi al TNAS ha ad oggetto il settore del giuoco del calcio, in particolare: a) circa un 70% di questioni sono relative alla disciplina sportiva del giuoco calcio e tra queste: a1) una minoranza (25% circa) sono relative a questioni patrimoniali tra Agenti di calciatori e propri clienti; a2) la maggioranza (75% circa) sono relative all’impugnazione di provvedimenti di tipo disciplinare o di tipo amministrativo, emanati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC); b) circa un 20% di questioni sono relative alla disciplina sportiva della Pallacanestro (impugnazioni di provvedimenti di tipo disciplinare o di tipo amministrativo, emanati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP)); c) circa un 10% di questioni sono relative a tutte le altre discipline sportive (impugnazioni di provvedimenti di tipo disciplinare o di tipo amministrativo, emanati da tutte le altre Federazioni).2 Il fatto che la richiesta di giustizia statisticamente più rilevante venga dal settore del giuoco calcio deve ritenersi evidentemente fisiologico, in quanto naturale espressione del fatto che gli interessi più rilevanti in ambito sportivo, sia sotto il profilo agonistico e sia sotto il profilo economico, sono ovviamente gli interessi che ruotano intorno al mondo del calcio. 1.1.4 Analisi statistica relativa agli esiti dei giudizi Sotto un quarto profilo – con riferimento agli esiti dei giudizi – l’analisi statistica ha ____________________ o nel merito della questione, con esclusione soltanto di quelle costituenti «prese di atto» della volontà espressa dalle parti del giudizio, quali, ad esempio, rinunce al ricorso, transazioni, cessata materia del contendere ecc.) emesse negli anni 2009 e 2010 sono state esattamente n. 126. 2 A titolo meramente esemplificativo, si precisa che – oltre alla FIGC ed alla FIP (convenute innanzi al TNAS rispettivamente n. 62 volte e n. 24 volte nel periodo preso a riferimento) – sono state convenute in giudizio le seguenti Federazioni: Federazione Italiana Tennis (3 volte), Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (2 volte), Federazione Italiana Rugby, Federazione 80 Enrico Lubrano rilevato come vi sia una percentuale di esiti positivi per i soggetti ricorrenti (accoglimento dei relativi ricorsi da parte del TNAS) piuttosto alta, ovvero pari a oltre il 40% dei giudizi conclusisi con una decisione del TNAS (precisamente n. 54 ricorsi accolti su 126 decisi, senza considerare, ovviamente, tutti i casi in cui i giudizi non si siano conclusi con una decisione del TNAS, ma con una semplice presa di atto di richieste formulate da una o più parti del giudizio, quali, ad esempio, rinunce ai ricorsi, transazioni conclusesi tra le parti ecc., in quanto prive di rilevanza statistica effettiva). Tale dato percentuale – già «confortante» in assoluto, in quanto dà atto di come, sostanzialmente, non vi sia una prevalenza statisticamente rilevante di decisioni favorevoli alle Federazioni sportive rispetto ai ricorsi dei propri tesserati (come era avvenuto, invece, in precedenza nella giurisprudenza della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI) – risulta ulteriormente «confortante» in quanto confermato anche con riferimento ai casi in cui è stata convenuta la FIGC (in quanto, anche in tali casi, la percentuale degli accoglimenti si attesta a oltre il 40%, precisamente n. 27 ricorsi accolti su 62 proposti contro la FIGC). Tale dato statistico – sia in generale, sia in relazione ai giudizi instaurati avverso la FIGC – evidenzia come vi sia verosimilmente una effettiva indipendenza e «distanza» del TNAS e dei propri componenti rispetto al «Sistema dello Sport», in quanto dà oggettivamente atto di come via sia una buona percentuale di decisioni favorevoli ai ricorrenti anche nei confronti dei c.d. «poteri forti» dello Sport (FIGC in primis). Tale indipendenza deve ricondursi verosimilmente all’alto livello di qualificazione dei componenti del TNAS realizzato – nell’ambito della riforma della giustizia sportiva, posta in essere nell’anno 2009, con la soppressione della «vecchia» Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI e con la contestuale istituzione di due nuovi organismi di giustizia extrafederale, ovvero TNAS ed Alta Corte di Giustizia dello Sport – in espressione del nuovo regime di nomina dei componenti di tali due nuovi organismi, nominati dal CONI a seguito di scrutinio per merito comparativo (anziché in maniera del tutto arbitraria, come era avvenuto nel precedente regime, con riferimento ai componenti della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport). Tale nomina dei componenti del TNAS (nonché dell’Alta Corte) a seguito di scrutinio per merito comparativo (relativo ai titoli professionali ed all’esperienza specifica nel settore sportivo, risultanti dai curricula di tutti gli istanti) ha determinato certamente un innalzamento della qualità dei componenti degli organismi di giustizia sportiva presso il CONI e, conseguentemente, una piena ed effettiva indipendenza di tali organismi dal sistema sportivo stesso. ____________________ Italiana Ginnastica, Federazione Italiana Hockey, Federazione Danza Sportiva, Federazione Italiana Judo, Lotta e Karate e Arti Marziali (1 volta); le rimanenti questioni sono relative a controversie, nell’ambito del settore del calcio, tra Agenti di calciatori e propri clienti. TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 1.2 81 Analisi contenutistica La seconda parte della analisi relativa alla giurisprudenza del TNAS viene svolta sotto un profilo sostanziale-contenutistico della stessa.3 In particolare, è stata individuata una serie di principi fondamentali – processuali e sostanziali – di particolare rilevanza giuridica (alcuni di tali principi sono già consolidati, per il fatto di essere stati espressi in una pluralità di decisioni). Si rileva, inoltre, come, salvo rare eccezioni, non risultano sussistere dei contrasti giurisprudenziali sui principi fondamentali che sono stati espressi dal TNAS: si sta, pertanto, delineando una certa uniformità della giurisprudenza di tale organismo, aspetto questo estremamente importante anche in considerazione della funzione nomofilattica che deve essere riconosciuta al TNAS da parte di tutti i sottordinati sistemi di giustizia endofederale delle singole Federazioni. L’analisi dei profili contenutistici si soffermerà su tre tipologie di principi che sono stati espressi dalla giurisprudenza del TNAS, ovvero sui: A) principi relativi a questioni processuali di tipo preliminare; B) principi relativi al regime probatorio nel procedimento sportivo; C) principi relativi a questioni di tipo sostanziale. 1.2.1 Principi relativi a questioni processuali di tipo preliminare Per quanto riguarda le questioni di tipo preliminare, il TNAS ha affermato alcuni principi relativi: A.1. sia ad alcuni profili preliminari in senso stretto; A.2. sia a profili relativi alla configurabilità ed all’ampiezza della propria giurisdizione. ____________________ 3 Preliminarmente, si rileva – con riferimento all’analisi contenutistica, nell’ambito della quale saranno indicate in nota le massime delle varie decisioni del TNAS – che la stessa prenderà in considerazione una buona parte delle decisioni emanate dal TNAS nel biennio 2009-2010 (quelle, in particolare, nelle quali sono stati espressi principi generali di una certa rilevanza giuridica) e che le parti che saranno indicate tra virgolette in corsivo non corrispondono al dato testuale delle relative decisioni del TNAS richiamate, ma corrispondono alla «massimazione» di tali decisioni, effettuata da un Gruppo di lavoro diretto e coordinato dallo scrivente. In ogni caso, le decisioni integrali del TNAS sono tutte liberamente accessibili sul sito www.coni.it. Per completezza, si evidenzia che tale Gruppo di lavoro, oltre a tutte le decisioni emanate dal TNAS, ha «massimato» tutte le decisioni emanate da tutti gli organismi di vertice della giustizia sportiva internazionale e nazionale, ovvero rispettivamente tutte le decisioni del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna (TAS), della Alta Corte di Giustizia presso il CONI, del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (TNAS) e della «vecchia» Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport (CCAS), dal momento della loro istituzione sino ad oggi; al momento attuale è in corso la revisione finale di tale lavoro, al fine di inserirlo interamente in un sito internet che consentirà a tutti gli operatori del settore, anche mediante un motore di ricerca, di trovare con facilità tutta la giurisprudenza «massimata» di tali organismi di giustizia sportiva). 82 Enrico Lubrano 1.2.1.1 Profili preliminari in senso stretto Per quanto riguarda i profili preliminari in senso stretto, il TNAS ha espresso i seguenti principi: 1) 2) il necessario espletamento della c.d. «pregiudiziale federale» (avvenuto esaurimento dei gradi di giustizia federale), quale condizione di procedibilità indispensabile prima di presentare il ricorso innanzi al TNAS;4 la decorrenza del termine per ricorrere al TNAS dal momento della emanazione della decisione di ultimo grado di giustizia federale in forma completa (comprensiva delle motivazioni) e non dal momento dell’emanazione del solo dispositivo;5 ____________________ 4 Decisione 9 febbraio 2010 (A.S.D. Beachman Club Adriatico / FIPSAS): «Non è ammissibile, ai sensi dell’art. 5 del Codice TNAS, il ricorso presentato da una società affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) avverso il provvedimento che, riformulando la classifica finale, ne comportava l’esclusione dal Campionato nazionale; avverso tale provvedimento, infatti, la società era tenuta ad esperire preventivamente i rimedi previsti dallo Statuto FIPSAS (giudizio innanzi al Giudice Unico) e, solo successivamente, poteva adire il TNAS». Nello stesso senso: a) Decisione 7 settembre 2009 (Pallavolo Pineto Dilettantistica srl / FIPAV & LEGA Pallavolo di Serie A maschile); b) Decisione 4 novembre 2010 (Abbondanza e Rugby Roma Olimpic S.S.D.r.l. / FIR e altri): «Il presupposto del ricorso al TNAS del previo esaurimento dei ricorsi interni deve essere inteso nel senso di osservanza, da parte dei ricorrenti, delle formalità procedurali e dei termini previsti per la proposizione del ricorso considerato». 5 Decisione 20 dicembre 2010 (Tuttolomondo / FIP): «Al fine di valutare la tempestività dell’istanza di arbitrato, ex art. 10 del Regolamento TNAS, è necessario tener conto non già della data di comunicazione del dispositivo del provvedimento oggetto di ricorso, ma delle motivazioni che sostengono la decisione». Nello stesso senso: a) Decisione 21 maggio 2010 (Ruaro / FIP); b) Decisione 12 maggio 2010 (Tosti & Basket Rende / FIP); c) Decisione 14 gennaio 2010 (Marschalek / FIP). Nello stesso senso, il TNAS ha chiarito che – anche con riferimento ai termini per la proposizione di nuove doglianze a seguito della conoscenza di nuovi documenti (c.d. «motivi aggiunti») – che tali termini decorrano dal momento della conoscenza integrale di essi; si veda, in proposito, la Decisione 25 maggio 2010 (Potenza Sport / FIGC): «Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., non può decorrere dal momento nel quale il ricorrente ha ottenuto le sommarie informazioni circa l’esistenza di fatti o documenti idonei a comportare, ove precedentemente acquisiti, una diversa pronuncia. Il momento dal quale far decorrere il termine di trenta giorni, al contrario, deve coincidere con la data nella quale la Procura Federale ha ottenuto dalla Procura della Repubblica la copia degli atti del procedimento penale. È solo in questo momento, infatti, che la Procura Federale ha potuto acquisire una conoscenza piena dei fatti e dei documenti sui quali ha, successivamente, fondato il proprio ricorso per revocazione». In senso contrario, si veda, invece, la Decisione 30 ottobre 2009 (Pasqualin & D’amico / FIGC): «Consapevole di precedenti contrasti interpretativi, con riferimento alla decorrenza del termine di cui all’art. 10 Cod. TNAS, il Collegio ritiene di non dover aderire all’orientamento secondo il quale il termine per impugnare un provvedimento innanzi al TNAS decorre dalla data in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione». TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 3) 4) 5) 83 la legittimità della brevità dei termini di impugnazione nell’ambito della giustizia endofederale;6 l’effetto «sanante» della costituzione in giudizio della parte convenuta, anche in mancanza di notifica dell’atto introduttivo del giudizio;7 la ammissibilità di un ricorso al TNAS sottoscritto soltanto dalla parte (e non dal legale)8 o soltanto dal legale munito di procura (e non dalla parte).9 1.2.1.2 Profili relativi alla configurabilità ed all’ampiezza della propria giurisdizione Sotto il profilo relativo alla configurabilità ed all’ampiezza della propria giurisdizione, il TNAS ha sancito i seguenti principi. 1. Con riferimento alla configurabilità della propria giurisdizione, il TNAS: a) ha riconosciuto di non avere giurisdizione: a1) con riferimento all’impugnazione di lodo arbitrale emanato da un Collegio Arbitrale presso una Federazione in materia di lavoro sportivo;10 ____________________ 6 Tale principio è stato espresso sulla base della considerazione che tale brevità si configura come necessaria e funzionale a garantire che l’espletamento della giustizia federale avvenga effettivamente nei tempi richiesti dal sistema sportivo. In tal senso, si veda, in particolare, Decisione 11 novembre 2009 (S.S.D. Basket San Severo / FIP): «La procedura di cui all’art. 89 del Regolamento di Giustizia FIP è assolutamente legittima in quanto compatibile con i principi dettati dal CONI: infatti, la brevità dei termini della giustizia sportiva, lungi dal configurare una compressione del diritto di difesa, è invece posta a garanzia della certezza dei risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati». Nello stesso senso, si veda anche: a) Decisione 12 maggio 2010 (Tosti e Basket Rende / FIP); b) Decisione 9 novembre 2009 (Pallacanestro Lago Maggiore / FIP). 7 Decisione 22 aprile 2010 (Polisportiva Alghero / FIGC): «Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’istanza arbitrale in ragione della mancata notifica alla FIGC quando la stessa Federazione, costituitasi in giudizio, abbia comunque articolato le proprie difese in termini assolutamente esaustivi: in ossequio ai principi di logicità e, tra l’altro, alla giurisprudenza di legittimità, deve convenirsi che il vizio denunziato non abbia prodotto alcun effetto concreto». 8 Decisione 2 febbraio 2010 (Morandi / FIGC): «L’articolo 9, lettera i), del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS, da un lato stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione di inammissibilità nel caso in cui l’istanza risulti sprovvista di tale requisito. Per questo motivo il Collegio ritiene che l’istanza di arbitrato sprovvista della sottoscrizione di un difensore abilitato alla pratica forense non possa formare oggetto di una declaratoria di inammissibilità». Nello stesso senso, si veda anche la Decisione 3 novembre 2009 (Buguggiate / FIGC). 9 Decisione 12 giugno 2009 (Isola Farnese / FIGC): «Ai sensi dell’art. 9, lett. i) del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, l’istanza arbitrale deve essere sottoscritta anche dalle parti; tuttavia, l’assenza di tale sottoscrizione non può determinare l’inammissibilità dell’istanza, quando la stessa sia fornita di giusta procura rilasciata dalle parti, come tale conferente una piena rappresentanza legale che assorbe senz’altro la mancata sottoscrizione dell’istanza arbitrale». 10 Decisione 22 novembre 2010 (Rovigo Calcio / Adami): «Nelle controversie in materia di rapporti di lavoro sportivo in ambito calcistico, va esclusa la competenza del TNAS a giudicare 84 Enrico Lubrano a2) sulle richieste di esecuzione delle ordinanze del Giudice Amministrativo (spettando tale competenza esclusivamente al Giudice Amministrativo stesso;11 a3) sulle sanzioni disciplinari inferiori a 10.000,00 euro di multa o a 120 giorni di squalifica;12 a4) sulla sanzione disciplinare della perdita della gara nel settore del calcio (in ragione della relativa limitazione prevista dalla normativa della FIGC);13 b) ha riconosciuto, invece, di avere giurisdizione: b1) sulla sanzione disciplinare della perdita della gara nei settori diversi dal calcio (salve specifiche limitazioni previste dalla normativa delle relative Federazioni);14 b2) sulle questioni relative alla omologazione dei risultati di gara;15 ____________________ dell’impugnazione di un lodo emesso dal collegio arbitrale istituito in seno alla FIGC, in virtù della previsione di cui all’art. 30, comma 3 dello Statuto FIGC, il quale espressamente esclude che controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi possano essere poi sindacate innanzi al TNAS». 11 Decisione 14 luglio 2009 (Paparesta / FIGC e AIA): «Non è ammissibile la domanda di arbitrato con cui si richiede l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice Amministrativo al termine del giudizio di impugnazione di una decisione emessa dal TNAS: ai sensi dell’art. 21, penultimo comma, L. n. 1034/1971, con riferimento ai provvedimenti cautelari emessi dal G.A. è esperibile il solo giudizio di ottemperanza innanzi al medesimo giudice che emesso il provvedimento». 12 Decisione 5 febbraio 2010 (Antonelli / FIGC): «Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport «…non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto… sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi…». Nel caso di specie, pertanto, è inammissibile l’istanza di arbitrato avente ad oggetto la sanzione dell’ammenda di valore inferiore a €10.000 e la sanzione dell’inibizione per un periodo inferiore a 120 giorni». Si veda anche la Decisione 15 dicembre 2009 (Ascoli Calcio / FIGC). 13 Decisione 16 aprile 2010 (A.C. Giacomense / FIGC e altri): «Non può essere devoluta alla cognizione arbitrale del TNAS, stante l’art. 30, comma 3, lett. b), dello Statuto FIGC, la controversia avente per oggetto la sanzione della perdita della gara, in assenza di una valida clausola compromissoria; e non rileva affatto la censura che la suddetta disposizione si riferisca alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS) presso il CONI». 14 Decisione 29 aprile 2010 (Ass. Dilettantistica A. Galli / FIP e altri): «Il TNAS è senza dubbio competente a conoscere dell’impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Giudicante Nazionale FIP nei casi previsti dall’art. 68 del Regolamento di Giustizia FIP (i.e.: in tutti quei casi in cui la Commissione opera quale giudice federale di secondo grado): non si produce, in tal modo, alcuno snaturamento del sistema di giustizia sportiva e non vengono, altresì, intaccate le competenze della Federazione. È legittima la sanzione della perdita della gara a tavolino (20-0) inflitta ai danni della società di basket che abbia schierato in panchina, in qualità di “Capo Allenatore”, uno degli “Aiuto Allenatori” (circostanza tuttavia espressamente prevista dall’art. 46, comma 6 del Regolamento Esecutivo FIP), senza essere stata a ciò espressamente autorizzata». 15 Decisione 1 ottobre 2009 (A.S.C. Settebagni calcio Salario / FIGC e altri): «La controversia avente ad oggetto l’omologazione del risultato di una determinata gara rientra nell’ambito della competenza del TNAS. L’articolo 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, infatti, stabilisce che la competenza del suddetto organo arbitrale operi, una volta esperiti i ricorsi interni alle Federazioni, su tutte le controversie escluse quelle di minima entità e quelle in materia di doping». TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 85 b3) sulle controversie tra gli Arbitri (essenzialmente di Calcio e di Pallacanestro) e le relative Associazioni Arbitri.16 2. Con riferimento, invece, all’ampiezza della propria giurisdizione, il TNAS ha chiarito di avere una giurisdizione di merito piena sulle questioni devolutegli, non limitata all’analisi della mera legittimità del provvedimento impugnato (con facoltà, quindi, di riformulare anche nel merito la tipologia o la durata delle sanzioni impugnate).17 1.2.2 Principi relativi al regime probatorio nel procedimento sportivo La giurisprudenza del TNAS ha sancito una serie di principi particolarmente interessanti con riferimento al regime probatorio nell’ambito dei procedimenti di giustizia sportiva; in particolare: 1) la piena utilizzabilità, da parte della giustizia sportiva, delle intercettazioni assunte nell’ambito dei procedimenti penali,18 anche se non acquisite al ____________________ 16 Decisione 14 dicembre 2010 (Bognetti / AIA): «La controversia nascente tra un arbitro di calcio e l’AIA, ben lungi dall’avere carattere meramente endoassociativo, è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC, stante che “gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati all’AIA” (art. 38 Reg. AIA)”, come da giurisprudenza costante della CCAS». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 24 giugno 2010 (Dondarini / AIA); b) Decisione 14 luglio 2009 (Paparesta / AIA). 17 L’espressione di tale principio determina conseguentemente la configurabilità di un potere di revisione pieno del TNAS, con integrale devoluzione della questione sottopostagli, anche nel merito: tale profilo assume rilevanza soprattutto con riferimento alle sanzioni disciplinari, in quanto consente allo stesso TNAS non solo il mero annullamento semplice della sanzione o il mero annullamento della sanzione con rinvio alla giustizia federale per l’esplicazione del potere di riedizione della sanzione stessa, ma determina il conferimento al TNAS del potere anche di sancire direttamente la giusta entità della sanzione e di rideterminarla nel quomodo e/o nel quantum rispetto a quanto era stato fatto nel provvedimento di giustizia federale. In tal senso, si vedano le seguenti decisioni. Decisione 23 dicembre 2009 (Rosi c. FIP): «L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il potere di cognizione dell’organo adito si esercita direttamente sulla violazione disciplinare attribuita al soggetto ritenuto responsabile e non è limitata alla verifica della legittimità formale della decisione impugnata». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 14 dicembre 2010 (Alessandro Bognetti / FIGC e AIA); b) Decisione 14 gennaio 2010 (Garibotti / FIP); c) Decisione 30 ottobre 2009 (Pasqualin e D’Amico / FIGC); d) Decisione 26 giugno 2009 (Ginnastica Amsicora e altri / FIH). La sussistenza di un potere di revisione pieno determina, di conseguenza, il fatto che eventuali vizi procedimentali dei precedenti gradi di giudizio non abbiano effetti sui poteri decisionali del TNAS; si veda, in tal senso, la Decisione 23 giugno 2009 (Ambrosino / FIGC): «Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al TNAS consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare e alla Corte di Giustizia Federale FIGC inficino la facultas decidendi del Collegio (l’eventuale mancata astensione di un componente della Corte di Giustizia Federale non si riverbera, perciò, sul giudizio arbitrale)». 18 Decisione 2 febbraio 2010 (Perlasca / FIP): «Le intercettazioni telefoniche acquisite nell’ambito di un’inchiesta penale possono essere pienamente utilizzate anche nei procedimenti innanzi alla 86 Enrico Lubrano dibattimento penale;19 2) la non necessità che il grado di prova della colpevolezza del soggetto deferito sia provato “in maniera piena” (ovvero oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il modello processual-penalistico) e la sufficienza che esso sia provato in via “ridotta” (ovvero che la colpevolezza sia comprovata secondo una valutazione in termini probabilistici e non di certezza vera e propria);20 3) la sussistenza di una presunzione di colpevolezza, per violazione del principio di «lealtà sportiva» (art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), nei confronti dell’Arbitro di calcio che sia stato trovato in possesso di una scheda straniera rientrante tra quelle del cosiddetto «sistema Moggi»;21 ____________________ Giustizia sportiva. La normativa vigente, infatti, consente l’acquisizione e l’utilizzazione delle indagini svolte nei procedimenti penali, tra le quali rientrano le intercettazioni telefoniche, nei giudizi instaurati innanzi agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 21 maggio 2010 (Ruaro / FIP); b) Decisione 14 gennaio 2010 (Marschalek / FIP); c) Decisione 14 gennaio 2010 (Garibotti / FIP); d) Decisione 23 dicembre 2009 (Rosi / FIP). 19 Sotto tale specifico profilo, si veda, in particolare la Decisione 3 febbraio 2010 (Alessandro Moggi / FIGC): «Come più volte affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, le regole della formazione e della rilevanza dei mezzi di prova tipiche del processo penale non trovano immediata e diretta applicazione nei procedimenti amministrativi in genere e sportivi in specie. La prescrizione di cui all’articolo 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della decisione, dunque, non risulta applicabile ai procedimenti instaurati dinnanzi agli organi della Giustizia sportiva, nei quali, pertanto, possono essere utilizzate le intercettazioni telefoniche non acquisite al dibattimento nel procedimento penale». Nello stesso senso si vedano anche: a) Decisione 3 febbraio 2010 (Gallo / FIGC); b) Decisione 3 febbraio 2010 (Zavaglia / FIGC). 20 Decisione 14 gennaio 2010 (Marschalek / FIP): «Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa necessaria per la condanna di un illecito né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta, né il superamento del ragionevole dubbio. Tale principio, che è stato espressamente codificato in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009), secondo il Collegio ha una portata generale». Nello stesso senso: a) Decisione 14 gennaio 2010 (Garibotti / FIP); b) Decisione 26 agosto 2009 (Fabiani / FIGC); c) Decisione 14 luglio 2009 (Cassarà / FIGC); d) Decisione 23 dicembre 2009 (Rosi / FIP); e) Decisione 23 dicembre 2009 (Monteleone / FIP); f) Decisione 23 giugno 2009 (Ambrosino / FIGC). In senso contrario, si veda Decisione 2 febbraio 2010 (Morandi / FIGC): «Il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità in ambito sportivo, così come in ambito penale, è quello della colpevolezza fuori da ogni ragionevole dubbio. In entrambi gli ambiti, infatti, si tratta di responsabilità che possono che possono fondare l’adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo». 21 Decisione 30 ottobre 2009 (Pieri / FIGC e AIA): «Va respinto il ricorso presentato dall’arbitro TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 4) 5) 6) 1.2.3 87 la piena rilevanza probatoria del rapporto dell’Arbitro di gara, salvo casi estremamente limitati;22 la irrilevanza probatoria di una scrittura privata che non sia stata redatta sul relativo formulario federale, come invece prescritto dalla normativa di settore;23 la rilevanza dell’eventuale contumacia del convenuto come elemento di conferma degli elementi di prova addotti dal ricorrente.24 Principi relativi a questioni di tipo sostanziale Con riferimento ai profili sostanziali, il TNAS ha sancito una serie di interessanti principi nell’ambito delle varie tipologie di questioni (disciplinari, patrimoniali tra pari-ordinati e amministrative) costituenti oggetto dei relativi giudizi. 1. Nell’ambito dei giudizi relativi a questioni disciplinari, il TNAS ha ritenuto: a) la configurabilità dell’illecito sportivo anche nei soli casi di tentativo, trattandosi ____________________ di calcio che abbia usato schede telefoniche straniere fornite dal sig. Moggi, quando egli non abbia offerto in giudizio prova di fatti atti a dimostrare la sua estraneità alla vicenda e a vincere la presunzione che quelle utenze siano state utilizzate nell’ambito di un sistema privilegiato di comunicazione con altri esponenti del mondo arbitrale e dirigenziale sportivo». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 14 luglio 2009 (Cassarà / FIGC e AIA); b) Decisione 23 giugno 2009 (Ambrosino / FIGC). 22 Decisione 29 settembre 2009 (Bonometti / FIGC): «Se è vero che l’art. 22, comma 2, del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34, comma 5, CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35, comma 1.1, CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 11 novembre 2009 (Volpi e altri / FIGC); b) Decisione 29 settembre 2009 (Soloni / FIGC); c) Decisione 12 giugno 2009 (Isola Farnese / FIGC). 23 Decisione 28 luglio 2009 (Pasqualin / Zapata Valencia): «Non può essere riconosciuto alcun valore, sul piano giuridico, per una completa quantificazione del compenso spettante all’agente, ad una scrittura privata conclusa tra un calciatore e una società con riferimento a presunti premi dovuti dalla seconda al primo: in primis, per difetto di forma, non essendo conclusa sui prescritti moduli federali; in secundis, in quanto non conoscibile, per assoluto difetto di potestas iudicandi, dal Collegio trattandosi di un atto tra privati». 24 Decisione 25 marzo 2010 (Tinti / Mantova srl): «In virtù della contumacia della parte intimata e in presenza di idonea documentazione presentata dal ricorrente (fatturazioni attestanti i compensi spettanti all’agente di calciatori), ben può il Collegio, ai sensi dell’art. 116, secondo comma c.p.c., trarre un serio argomento che corrobora gli altri elementi di prova documentale circa l’inadempimento della parte convenuta e la condanna della stessa». 88 Enrico Lubrano di illecito a consumazione anticipata;25 b) la non perentorietà dei termini relativi alla durata del giudizio disciplinare (con la conseguenza che l’eventuale violazione degli stessi non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale);26 c) l’illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata nei confronti di soggetti che abbiano adito la giustizia penale senza richiedere l’autorizzazione alla propria Federazione di appartenenza;27 d) la legittimità della sanzione disciplinare irrogata, per omessa denuncia di un potenziale illecito sportivo, nei confronti di un soggetto avente un obbligo di informazione degli organismi federali;28 e) la legittimità di una sanzione disciplinare di 5 anni di squalifica emanata nei ____________________ 25 Decisione 14 gennaio 2010 (Marschalek / FIP): «Le condotte di cui all’art. 43 del Regolamento Generale della FIP, infatti, sono strutturate quali ipotesi di illecito a consumazione anticipata, giacché l’evento antisportivo dedotto non deve necessariamente realizzarsi in quanto è sufficiente, perché si realizzi l’illecito, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno scopo fraudolento». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 14 gennaio 2010 (Garibotti / FIP); b) Decisione 23 dicembre 2009 (Monteleone / FIP); c) Decisione 9 novembre 2009 (Pallacanestro Lago Maggiore / FIP). 26 Decisione 3 febbraio 2010 (Alessandro Moggi / FIGC): 1. «La disposizione di cui all’articolo 27, comma 8, del CGS FIGC è inapplicabile ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti degli agenti di calciatori sotto la vigenza del REAAC 2001. Tale Regolamento, infatti, aveva introdotto per gli agenti di calciatori un regime derogatorio nel quale non trovava applicazione il termine perentorio previsto per la conclusione delle indagini. 2. Il termine per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell’Amministrazione, ai fini dell’azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89». Nello stesso senso si vedano anche: a) Decisione 3 febbraio 2010 (Gallo / FIGC); b) Decisione 3 febbraio 2010 (Zavaglia / FIGC); c) Decisione 14 gennaio 2010 (Garibotti / FIP); d) Decisione 23 dicembre 2009 (Rosi / FIP); e) Decisione 29 settembre 2009 (Bonometti / FIGC); f) Decisione 29 settembre 2009 (Soloni / FIGC). 27 Decisione 23 novembre 2010 (Guerra / FIGC): «Dato che “subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost.” (lodo Setten/Treviso contro FIGC, cit), l’irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali». 28 Si veda Decisione 21 maggio 2010 (Ruaro / FIP): «Commette omessa denuncia degli atti di frode quel Commissario degli arbitri che non informa la Procura Federale sulle pressioni ricevute dal designatore dei commissari speciali per attribuire voti ai direttori di gara a prescindere dalla prestazione resa da questi ultimi in campo. Ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento di Giustizia della FIP, infatti, il dirigente, il tesserato o chiunque rivesta incarichi federali ha l’obbligo di informare prontamente la Procura Federale di quei fatti – quale che sia il modo in cui ne abbia avuto conoscenza – “che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi”». Nello stesso senso, si veda anche la Decisione 2 febbraio 2010 (Perlasca / FIP). TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 89 confronti di un soggetto che abbia colpito l’Arbitro di gara con un calcio;29 f) la eccessività di una sanzione disciplinare di 4 anni di squalifica emanata nei confronti di un di un soggetto che abbia colpito l’Arbitro di gara con un “pestone”, con conseguente riduzione della stessa (a 30 mesi);30 g) la eccessività di una sanzione disciplinare di 5 anni di squalifica emanata nei confronti di un Arbitro di gara responsabile di avere «accomodato» alcuni incontri, con conseguente riduzione della stessa (a 3 anni o a 3 anni e 4 mesi, a seconda dei casi).31 2. Nell’ambito delle questioni patrimoniali tra pari-ordinati (Agenti-clienti), il TNAS ha ritenuto: a) l’applicazione del regime degli interessi previsto dalla legge n. 231/2002 (pagamento di interessi «aggravati» in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali) alle controversie tra Agenti e clienti;32 b) la illegittimità di eventuali accordi tra Società e calciatore in base ai quali la Società si accolli il debito del calciatore nei confronti del relativo Agente;33 ____________________ 29 Decisione 19 aprile 2010 (Gonnella / FIGC): «È legittima le squalifica della durata di cinque anni (massimo della sanzione) inflitta al giocatore accusato di aver colpito al termine della gara, con calci in stile karate, il Direttore di Gara, mostrando così una condotta del tutto incompatibile con il rispetto dei principi di lealtà e correttezza che sono alla base di qualsiasi disciplina sportiva: la sanzione è pienamente rispettosa di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, lett. h) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC». 30 Decisione 12 giugno 2009 (Isola Farnese e altri / FIGC): «Il Collegio valuta come irragionevole e sproporzionata la sanzione della squalifica di anni quattro inflitta al calciatore che abbia sferrato un “pestone” all’arbitro: ferma restando la deprecabilità del gesto, e in considerazione – specialmente in ambito sportivo – della funzione rieducativa che deve avere la sanzione e del fatto che il direttore di gara non abbia riportato lesioni personali, appare congrua una riduzione della squalifica di mesi trenta». 31 Decisione 23 dicembre 2009 (Rosi / FIP): «Si ritiene eccessiva la sanzione dell’inibizione di anni cinque (massimo della pena) inflitta all’arbitro che abbia accomodato alcuni incontri da lui diretti del campionato di basket, in ragione, fra l’altro, della sua posizione di oggettiva soggezione nei confronti dei dirigenti federali rispetto alla commissione dell’illecito; la sanzione, perciò, va rideterminata in tre anni di inibizione (minimo della pena)». Nello stesso senso Decisione 23 dicembre 2009 (Monteleone / FIP), che ha rideterminato la sanzione in 3 anni e 4 mesi di squalifica. 32 Decisione 22 luglio 2010 (Pasqualin / Gallipoli): «La disciplina prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applica «[...] ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale [...]» (art. 1 D.Lgs. cit.). Per transazione commerciale si intendono «[...] i contratti, comunque denominati, tra imprese [...]» (art. 2 lett. a) D.Lgs. cit.) e, il lemma «imprenditore» individua «[...] ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione [...]» (art. 2 lett. c) D.Lgs. cit.). Pertanto, sussistono sia le condizioni oggettive che soggettive per l’applicabilità al contratto di mandato tra società sportiva ed agente di calciatori degli interessi relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali». Nello stesso senso, si veda anche la Decisione 8 luglio 2010 (Gabetto / Società Mantova). 33 Decisione 3 febbraio 2010 (Alessandro Moggi / FIGC): «L’accollo da parte delle società calcistiche dei compensi dovuti dai calciatori ai loro agenti per l’attività procuratoria determina una violazione dell’articolo 10, comma 3, REAAC 2001, ai sensi del quale “l’Agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi”». Nello stesso senso si vedano anche: 90 Enrico Lubrano c) la validità del contratto di mandato anche in caso di mancata indicazione di durata e scadenza dello stesso.34 3. Nell’ambito delle questioni di tipo amministrativo – e, in particolare, nell’ambito delle questioni relative all’ammissione delle Società ai campionati di competenza – il TNAS ha ritenuto: a) di ribadire la perentorietà dei termini fissati dai Regolamenti delle varie Federazioni con riferimento alla documentazione da presentare per ottenere l’ammissione al campionato di competenza;35 b) di ammettere la sussistenza di una facoltà di sanare il rapporto ricaviindebitamenti anche con modalità diverse da quelle individuati dai regolamenti federali.36 2. La dubbia natura arbitrale del TNAS Per quanto riguarda, invece, la natura giuridica del TNAS, si rileva come la natura arbitrale del TNAS e delle relative decisioni – qualificati rispettivamente come organismo arbitrale e come lodi arbitrali sia dal relativo Regolamento, sia dallo ____________________ a) b) Decisione 3 febbraio 2010 (Gallo / FIGC); Decisione 3 febbraio 2010 (Zavaglia / FIGC). 34 Decisione 10 dicembre 2010 (Immobile / Genovese): «Non può ritenersi nullo il contratto in esame, potendo la sua durata massima, pur in assenza di esplicita previsione introdotta dalle parti contraenti, chiaramente essere determinata sia da quanto espressamente stabilito dall’art. 3 del modulo sottoscritto dalle parti stesse, che, come si è già detto, dispone che la durata non può essere superiore a due anni, sia dal disposto del citato art. 10, comma 3, RE.A.C., che statuisce che l’incarico, conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni». 35 Si veda, in proposito, la Decisione 22 aprile 2010 (Polisportiva Alghero / FIGC): «È legittimo il provvedimento di esclusione dal campionato della società di calcio che abbia depositato, oltre il termine perentoriamente previsto dalla norma (Comunicato Ufficiale FIGC n. 142/A), la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRPEF ed IVA: accertato tale inadempimento, inoltre, non è dato al Collegio sindacare né l’entità della sanzione stabilita, né la sua opportunità». Nello stesso senso, si vedano anche: a) Decisione 18 aprile 2010 (US Foggia / FIGC); b) Decisione 9 novembre 2009 (Ars et Labor Grottaglie / FIGC); c) Decisione 13 agosto 2009 (Formia / FIGC); d) Decisione 4 giugno 2009 (Setten e Treviso / FIGC); e) Decisione 13 maggio 2009 (Juve Stabia / FIGC). 36 Tale principio assume particolare importanza, in quanto esprime la opportunità di fare una valutazione di tipo sostanzialistico e non meramente formalistico dei profili relativi alle ammissioni Campionati delle Società e del relativo uso del potere di controllo, ai sensi dell’art. 12 della legge 91/1981, da parte delle Federazioni sportive. Si veda, in particolare, la Decisione 19 ottobre 2009 (Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti s.r.l. / FIP): «Nonostante il regolamento esecutivo della FIP preveda delle forme specifiche e dei termini per ottemperare all’invito della COMTEC di riequilibrare il parametro Ricavi/Indebitamento, in difetto di una puntuale previsione normativa, si ritiene che né le operazioni né i termini siano stabiliti in maniera tassativa, per cui il riequilibrio dei parametri può essere realizzato anche con modalità alternative a quelle indicate nel Regolamento, purché idonee allo scopo e, ovviamente, non vietate». TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 91 Statuto del CONI37 – sia piuttosto discutibile, alla luce del quadro normativo e dei precedenti giurisprudenziali in materia. Sotto tale profilo, deve preliminarmente essere evidenziato il fatto che, prima dell’istituzione del TNAS, anche l’organismo di giustizia sportiva precedentemente esistente presso il CONI (ovvero la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport) era configurato dai Regolamenti sportivi come un organismo di natura arbitrale. Tale inquadramento della Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso il CONI come organismo arbitrale e delle relative decisioni come lodi arbitrali è stato dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che – con una serie di decisioni (la prima è stata la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, poi seguita da una serie di decisioni conformi in tal senso)38 – ha sancito che le decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI non costituivano lodi arbitrali, ma provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che, in ordine ad esse, si doveva ammettere una giurisdizione piena, ovvero estesa ai vizi di legittimità (e non limitata all’analisi dei vizi di nullità, come nel caso di ____________________ 37 Il TNAS viene, infatti, espressamente definito come organismo arbitrale e le decisioni dello stesso sono espressamente definite come lodi arbitrali: a) dal Regolamento del TNAS e , in particolare: a1) dall’art. 1, comma 1: «Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di cui all’articolo 12 ter dello Statuto del CONI (d’ora innanzi Tribunale) amministra gli arbitrati disciplinati dal presente Codice e, senza pregiudizio delle competenze spettanti all’Alta Corte di giustizia sportiva di cui all’articolo 12 bis dello Statuto del CONI (d’ora innanzi Alta Corte), il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali»; a2) dall’art. 28 (intitolato «Azioni di nullità dinanzi alla Corte d’Appello»): «I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell’articolo 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI, anche in presenza della cosiddetta “clausola di giustizia” eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile»; b) dall’art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI: «Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile». 38 La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, prima con una serie di ordinanze cautelari (ordinanze in data 9 agosto 2005, nn. 3853, 3856, 3857, 3860 e 3865, relative rispettivamente ai ricorsi di Gela, Perugia, Torino, Bologna e Torres) e poi con la sentenza 9 febbraio 2006, n. 527, ha ribadito di non intendere in alcun modo discostarsi dalla propria univoca linea interpretativa sancita con la sentenza sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025 (da sempre coerentemente seguita dai giudici di Palazzo Spada) in base alla quale le decisioni della Camera di Conciliazione, per il fatto di essere emanate in materia in cui sono configurabili posizioni di interesse legittimo (come tale non arbitrabile), non hanno natura di lodo arbitrale, ma di provvedimento amministrativo, impugnabile, come tale, innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa e da questi sindacabile, in forma piena, per vizi di legittimità. Tale posizione è stata poi ulteriormente ribadita dai giudici di Palazzo Spada con la sentenza sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3559 (SPAL / FIGC), ai sensi della quale «l’art. 2 della legge n. 280/2003 ha previsto che gli atti delle Federazioni sportive possano essere impugnati in sede giurisdizionale solo dopo la preventiva impugnazione, quale condizione di procedibilità, innanzi alla Camera Arbitrale, la cui decisione ha natura di atto amministrativo e non di lodo arbitrale (sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 527; 9 luglio 2004, n. 5025)». 92 Enrico Lubrano impugnazione di lodi arbitrali), da parte del Giudice Amministrativo. Tale giurisprudenza si fondava sui seguenti passaggi:39 a) le questioni poste innanzi alla Camera di Conciliazione hanno ad oggetto provvedimenti amministrativi, emanati dalle relative Federazioni (aventi natura di soggetti di diritto pubblico) ed incidenti su posizioni subordinate dei destinatari degli stessi, qualificabili come di interesse legittimo; b) i provvedimenti amministrativi avente carattere autoritativo e incidenti su interessi legittimi non sono sottoponibili ad arbitrato (essendo questo ammesso soltanto con riferimento ai diritti soggettivi – e non agli interessi legittimi – come sancito dall’art. 6, L. n. 205/2000); c) di conseguenza, non è riconoscibile come procedimento arbitrale la procedura svolta innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, in quanto relativa all’impugnazione di provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi, come tali non sottoponibili ad arbitrato. Nell’anno 2009 il CONI ha soppresso la «vecchia» Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport ed ha sostituito la stessa con due nuovi organismi, ovvero il TNAS e l’Alta Corte di Giustizia (oltre al Tribunale Nazionale Antidoping presso il CONI, già esistente), prevedendo un riparto di competenza tra essi; in particolare: a) l’Alta Corte di Giustizia ha una giurisdizione sulle questioni di notevole rilevanza ____________________ 39 Con tale decisione, il Consiglio di Stato ha, infatti, testualmente chiarito quanto segue. «Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, prima richiamata, sono configurabili posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche, delegato dal CONI alla Federazione e che attengono non alla sfera dell’organizzazione interna delle federazioni, come tale irrilevante per l’ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della FIGC. La conseguenza di tale qualificazione è costituita anche dalla indisponibilità della res litigiosa e dalla impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie. L’art. 6, della Legge 21 luglio 2000, n. 205, nel prevedere che “le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”, ha definitivamente superato quell’orientamento della Cassazione, che fondava il criterio circa l’ammissibilità dell’arbitrato non sulla natura della situazione giuridica fatta valere, ma sulla natura del giudice cui la controversia era attribuita, escludendo la possibilità di arbitrato nel caso di controversie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. n. 7643/1995). Lo stesso art. 6 non ha fatto però venire meno il principio, secondo cui non è ammessa la devoluzione ad arbitri di controversie aventi ad oggetto interessi legittimi (anzi sembra avere dato una base normativa a tale principio, affermando espressamente la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo)» (pp. 17-18 della sentenza). Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha concluso che «pertanto, l’impugnata decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Di conseguenza si tratta di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., ritenuta sussistente invece dal TAR» (p. 18 della sentenza). TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 93 per l’ordinamento sportivo (art. 1, comma 3, del relativo Regolamento, oltre testualmente riportato in nota); b) il TNAS ha una giurisdizione avente prevalentemente ad oggetto (come si è visto anche nella parte relativa all’analisi statistica) le questioni di tipo disciplinare (salvo quelle in materia di doping, devolute al Tribunale Nazionale Antidoping). In tale nuovo contesto del «sistema» di giustizia sportiva presso il CONI – mentre non sono stati posti dubbi sulla natura amministrativa dell’Alta Corte di Giustizia e delle relative decisioni (come tali, impugnabili innanzi al TAR Lazio ai sensi della L. n. 280/2003 e sindacabili dal Giudice Amministrativo in forma piena) – il TNAS è stato configurato come organismo avente natura arbitrale. Orbene, tale configurazione deve ritenersi di dubbia legittimità con riferimento al quadro di sistema e con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata, che già si era espressa in relazione alla posizione e alla natura dei provvedimenti della Camera di Conciliazione. In particolare – seppure non vi siano dubbi sulla natura arbitrale del TNAS e delle relative decisioni per tutto ciò che attiene alla competenza dello stesso in materia di controversie tra Agenti di calciatori e propri clienti (trattandosi indiscutibilmente di rapporti patrimoniali tra pari-ordinati, come tali incidenti su posizioni di diritto soggettivo, liberamente sottoponibili a procedimento arbitrale) – sussistono, invece, forti perplessità con riferimento alla natura arbitrale delle decisioni del TNAS su tutte le altre questioni sulle quali lo stesso ha giurisdizione (ovvero sulle questioni relative all’impugnazione di provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive con riferimento a questioni di tipo disciplinare o di tipo amministrativo) per almeno quattro ordini di ragioni: 1) in primo luogo, per le stesse ragioni già evidenziate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025 e decisioni successive) con riferimento alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, in quanto le stesse ragioni sono riferibili anche alla posizione del TNAS, che ha sostanzialmente sostituito la vecchia Camera di Conciliazione; 2) in secondo luogo, perché il Sistema dello Sport – complessivamente inteso come ordinamento sportivo che fa capo al CONI e che si articola nelle varie Federazioni sportive – riceve annualmente dall’ordinamento statale un contributo pari a circa cinquecento milioni di euro, finalizzato a garantire l’organizzazione e la regolarità dei Campionati sportivi; ne consegue che l’insieme delle attività volte a garantire l’organizzazione e la regolarità dei Campionati sportivi, poste in essere dal CONI e dalle singole Federazioni – anche mediante l’espressione del potere disciplinare40 – non può che ____________________ 40 Pertanto, tutta l’attività posta in essere dalle Federazioni – essendo complessivamente volta a perseguire il fine pubblicistico di garanzia di organizzazione e di regolarità dei campionati sportivi (fine istituzionale, in ragione dell’espletamento del quale il sistema sportivo è «profumatamente» sovvenzionato dall’ordinamento statale) – è complessivamente qualificabile come attività 94 Enrico Lubrano configurarsi come una attività di carattere pubblicistico, che si esercita mediante provvedimenti amministrativi, incidenti su interessi legittimi, come tali non sottoponibili a procedimenti arbitrali; 3) in terzo luogo, in ragione del fatto che il TAR Lazio – con ordinanza 14 febbraio 2010, n. 241, che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. b), L. n. 280/2003, che riserva alla giustizia sportiva tutte le questioni di tipo disciplinari – ha configurato il potere disciplinare come potere di tipo amministrativo incidente su posizioni subordinate di interesse legittimo, tanto da sollevare la questione non solo con riferimento all’art. 24 della Costituzione, ma anche con riferimento agli artt. 103 e 113 Cost.;41 ____________________ amministrativa, e ciò anche con riferimento all’esercizio del potere disciplinare (volto proprio al «ripristino» della regolarità ed a garantire il rispetto delle regole predisposte per tutelare la regolarità delle competizioni). 41 Si riportano i passi salienti di tale decisione, che, dopo avere ricostruito tutto il quadro delle varie interpretazioni della questione fornite dai vari organismi giudicanti sopra citati, ha sottolineato la illegittimità della «riserva» delle questioni disciplinari in favore della giustizia sportiva (art. 2, lett. b), Legge 17 ottobre 2003, n. 280 in Gazz. Uff. n. 243 del 18 ottobre 2003) non solo sotto il profilo della violazione del diritto di difesa in sede giurisdizionale (art. 24), ma anche sotto il profilo della violazione del principio in base al quale tutti i provvedimenti amministrativi devono potere essere sottoposti al sindacato del Giudice Amministrativo (artt. 103 e 113), con ciò evidentemente riconoscendo il fatto che il potere disciplinare delle Federazioni sportive si esplica mediante veri e propri provvedimenti amministrativi che, come tali, laddove ledano interessi giuridicamente (ed economicamente) rilevanti anche per l’ordinamento statale, devono potere essere impugnati innanzi al Giudice Amministrativo. «A fronte del recente arresto del giudice di appello la Sezione ritiene di dover far proprie le conclusioni alle quali questo è pervenuto e di sollevare la questione di costituzionalità affinché il giudice delle leggi decida se l’art. 2, primo comma, lett. b), D.L. n. 220 del 2003 deve essere eliminato dall’ordinamento perché contrastante con i principi fondamentali che la Carta costituzionale detta a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini e preclusiva, in questo caso, della possibilità di far ricorso finale al giudice statale ove la pronuncia del giudice sportivo sia ritenuta errata o comunque non satisfattiva. Appare infatti dubbia la legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, lett. b), e in parte qua del secondo comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, non tecniche (id est non dirette ad assicurare la regolarità della gara ma che, ancorché occasionate da una gara, riguardano gli ordinari rapporti di correttezza fra associati e organi sportivi), inflitte a atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche se i loro effetti vanno oltre i confini assegnati dalla legge a detto ordinamento, ma incidono su diritti e interessi la cui tutela è affidata al giudice statale. La questione è certamente rilevante nella presente controversia, atteso che presupposto per poter esaminare i motivi dedotti dal sig. Cirelli avverso gli atti impugnati è che il giudice adito sia competente a decidere. Il Collegio ritiene peraltro che la questione, oltre che rilevante, sia anche non manifestamente infondata, ove sia ritenuto corretto e assorbente il rilievo esclusivo assegnato dal Consiglio di Stato al testo letterale del cit. art. 2 e invece additivo il tentativo di questa Sezione di offrirne una lettura congiunta con il disposto del precedente art. 1, nella parte in cui detta il generale criterio di riparto della giurisdizione fra giudice sportivo e giudice statale. TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 95 4) in quarto luogo, per il fatto che la stessa materia disciplinare è riconosciuta come espressione di attività di tipo amministrativo con riferimento: a) alle decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nel settore disciplinare del doping (impugnabili al TAR Lazio ai sensi della L. n. 280/2003); b) alle decisioni dell’Alta Corte di giustizia presso il CONI nel settore delle questioni disciplinari di «notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale»42 ____________________ In questo caso risulta in primo luogo violato l’art. 24 Cost. che, definendo la difesa come un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e affida tale compito al giudice statale. Risultano altresì violati gli artt. 103 e 113 Cost., che consentono sempre l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, senza che si possa, al contrario, dubitare della natura degli atti adottati dal CONI e dalle Federazioni sportive e, dunque, della loro riconducibilità all’art. 103 Cost., atteso che l’art. 3 dello stesso D.L. n. 220 del 2003 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi proposti avverso detti atti, salvi i casi previsti dal precedente art. 2, primo comma, lett. a) e b). L’art. 2, primo comma, lett. b), e in parte qua secondo comma, viola dunque gli artt. 24, 103 e 113 Cost., dal cui combinato disposto si evince che a nessuno può essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo che sia. L’innanzi richiamata norma riserva invece agli organi della giustizia sportiva – e, dunque, ad organi la cui composizione è affidata ad una sola delle parti in causa – la competenza a risolvere, in via definitiva, le controversie insorte tra l’ordinamento sportivo e i suoi affiliati ove oggetto delle stesse siano l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive … E non è certo l’incontestata autonomia di cui gode l’ordinamento sportivo (riconosciuta e favorita ex art. 1 D.L. n. 220 del 2003), rispetto a quello statale, a contrastare tale affermazione. Autonomia sta, infatti, a significare inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Tale situazione non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali che, a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e dal settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso all’esame del Collegio – atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nelle misure interdittive comminate, nel giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile negare il diritto all’odierno ricorrente ad accedere a colui che di dette vicende è incontestabilmente il giudice naturale. Per le ragioni sopra esposte il Collegio solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, lett. b), e, in parte qua, secondo comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari “non tecniche”, ma con effetti che vanno oltre l’ambito sportivo, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole allo scrutinio del giudice amministrativo, ancorché a giudizio di quest’ultimo sia palese la loro incidenza su diritti e interessi legittimi che dall’ordinamento generale egli è chiamato a tutelare». 42 L’art. 1, commi 3 e 4, del Regolamento dell’Alta Corte di Giustizia prevede, infatti, la competenza 96 Enrico Lubrano (impugnabili al TAR Lazio ai sensi della L. n. 280/2003). La discrasia e illogicità di sistema propria della configurazione del TNAS come organismo arbitrale (con riferimento ai quattro argomenti sopra esposti e specificamente all’ultimo di essi, che ha evidenziato come questioni dello stesso genere sono decise con lodo arbitrale o con provvedimento amministrativo a seconda della diversa rilevanza del caso specifico) risulta talmente evidente ed irragionevole da porre seri dubbi sulla effettiva natura arbitrale del TNAS e delle relative decisioni. Conclusioni Alla luce di quanto sopra evidenziato con riferimento alla giurisprudenza del TNAS ed alla natura dello stesso, si ritiene, pertanto: I) alla luce di quanto evidenziato nel primo paragrafo (analisi statistica ed analisi contenutistica della giurisprudenza), che risulta estremamente positiva l’esperienza giurisprudenziale fornita dal TNAS, in termini di: 1) ragionevolezza e qualità dei principi fondamentali dallo stesso espressi (tutti oggettivamente condivisibili ed effettivamente condivisi dallo scrivente); 2) uniformità di principi dallo stesso fornita (non risultando rilevanti contrasti giurisprudenziali nell’ambito di esso), particolarmente utile al fine di garantire una effettiva funzione nomofilattica per la giurisprudenza della giustizia sportiva delle singole Federazioni; II) alla luce di quanto evidenziato nel secondo paragrafo (la natura del TNAS), che: ____________________ della stessa per tutte le questioni di «notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale», ivi comprese quelle di tipo disciplinare. Si riporta, per completezza, il testo dei commi richiamati: «3. Condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all’Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata dall’Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame, e l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale. 4. Sono escluse dalla competenza dell’Alta Corte le controversie concernenti le sanzioni pecuniarie e sospensioni di minore entità di cui all’articolo 3, comma 1, Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (d’ora innanzi Codice TNAS), quelle in materia di doping, nonché quelle aventi a oggetto una pronuncia della Giunta nazionale del CONI, emessa su parere dell’Alta Corte ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI, su ricorsi relativi a revoca o diniego di affiliazione di società sportive». Ne deriva che, nell’attuale sistema di giustizia sportiva: a) le questioni disciplinari «ordinarie» (ad esempio, squalifica del campo di una Società di Serie B) sono devolute alla competenza del TNAS e decise con lodo arbitrale, non impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo, ma impugnabili innanzi alla Corte di Appello e per soli vizi di nullità; b) le questioni disciplinari di notevole rilevanza (ad esempio, squalifica del campo della Juventus, devoluta all’Alta Corte in ragione della particolare importanza della questione e decisa dalla stessa con provvedimento 14 maggio 2009) sono devolute alla competenza dell’Alta Corte e decise provvedimento amministrativo, impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo e da questo sindacabile in forma piena per vizi di legittimità. TNAS: Analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni 1) 2) 97 risulta opportuno ripensare la natura giuridica del TNAS, nel senso di riconfigurarlo come organismo espletante attività amministrativa, con la conseguenza che le relative decisioni non dovrebbero essere qualificate come lodi arbitrali, ma come provvedimenti amministrativi e, come tali, essere impugnabili innanzi al Giudice Amministrativo e da questo sindacabili in forma piena, ovvero per vizi di legittimità e non meramente per vizi di nullità (e ciò anche per evitare il rischio che tale “ripensamento” venga imposto dalla Giustizia Amministrativa, come è già avvenuto per la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport); in ogni caso, fino a quando il TNAS continuerà ad essere configurato come organismo avente carattere arbitrale (quindi, alternativo rispetto alla Giustizia Amministrativa), si deve necessariamente escludere il carattere obbligatorio di tale grado di giustizia all’interno della pregiudiziale sportiva, con la conseguenza che, esauriti i gradi di giustizia federale, al soggetto interessato deve essere riconosciuta la facoltà di scelta alternativa tra adire il TNAS oppure direttamente il TAR Lazio.