Canone Tv in bolletta - Abruzzo Consulting Srl
Transcript
Canone Tv in bolletta - Abruzzo Consulting Srl
Canone Tv in bolletta: l’Agenzia fa piena luce Nella circolare, fra l’altro, le tabelle esplicative che indicano quanto si paga nelle diverse ipotesi e le risposte a casi particolari riguardanti il primo anno di addebito. Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del canone Tv, con particolare riguardo all’individuazione delle utenze addebitabili e alla determinazione degli importi, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento. Utenze addebitabili Sono individuate dall’articolo 3 del Regolamento adottato con decreto 94 del 13 maggio scorso del Mise di concerto con il Mef. Come è noto, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone. La circolare, al riguardo, precisa che le utenze sono individuate o direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, in base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, le cui informazioni sono disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2 del Regolamento). Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Di conseguenza, in caso di più utenze residenziali, l’addebito avverrà su una sola fornitura. Se la coincidenza si verifica per due o più contratti rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di residenza. La voltura non comporta particolari variazioni, se non la disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Anche la voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile. La fase di avvio del nuovo sistema di riscossione prevede che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate le sette rate scadute. Pertanto, in sede di prima applicazione, costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016. Importi da addebitare Il canone Tv è di 100 euro annui. Per gli utenti di energia elettrica residenziale, il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica successive alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. Ai fini dell’addebito, si tiene conto della dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone. La circolare contiene specifiche tabelle esplicative che indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016. Casi particolari L’Agenzia, inoltre, fornisce precisazioni su singole questioni relative al primo anno di addebito, descrivendo il caso e la regola da applicare. Ad esempio, il contribuente con una fornitura residente attiva dal 1° gennaio 2016 e ancora attiva il 1° luglio 2016, pagherà il canone da gennaio a luglio e poi prosegue con ratei mensili. E ancora, il contribuente che ha una fornitura residente attivata successivamente al 1° gennaio 2016 ed entro il 30 settembre 2016, pagherà il canone dalla rata del mese di attivazione. Dichiarazioni sostitutive Il contribuente che ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito modello, la sussistenza di altra utenza elettrica pagante, non dovrà pagare alcun canone. Un apposito punto della circolare (3.3.1.) chiarisce, infine, in quali casi e in che misura è dovuto il canone dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione, in ragione della data di attivazione dell’utenza e di quella di presentazione della dichiarazione stessa. Patrizia De Juliis FONTE: www.fiscooggi.it Per evitare il canone tv in bolletta dichiarazione entro il 16 maggio Più tempo per autocertificare la non detenzione di apparecchi televisivi e scadenza unica indipendentemente dalla modalità di trasmissione adottata, on line o cartacea. Slitta a lunedì 16 maggio il termine a disposizione dei contribuenti per inviare la dichiarazione sostituiva che consente di non vedersi addebitato nella bolletta della luce, da parte delle imprese elettriche, il canone di abbonamento alla Tv. In tal senso, sono stati aggiornati il modello e le relative istruzioni (approvati con provvedimento del 24 marzo scorso), che riportano anche i chiarimenti del ministero dello Sviluppo economico in merito al concetto di apparecchio televisivo. Le novità in un provvedimento del 21 aprile 2016. La dichiarazione presentata entro il prossimo 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016. Quella prodotta successivamente ed entro il 30 giugno, “bloccherà” l’addebito del canone per il secondo semestre dell’anno. Stesso termine del 16 maggio anche per le nuove utenze di energia elettrica attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016: la presentazione della dichiarazione sostitutiva entro quella data avrà effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Le nuove istruzioni, come accennato, tengono conto dei chiarimenti forniti dal Mise in ordine al concetto di apparecchio televisivo. Secondo le precisazioni della nota ministeriale, l’apparecchio televisivo è un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Non sono, quindi, apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Si ricorda che sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento i detentori di apparecchi radiofonici, purché collocati esclusivamente presso abitazioni private. Le modifiche apportate dal provvedimento odierno concedono più tempo ai contribuenti per l’invio del modello, senza per questo impedire la corretta fatturazione del canone da parte delle imprese elettriche a partire dal prossimo mese di luglio. Riguardano, quindi, solo il primo periodo di applicazione della nuova procedura di riscossione del canone tv. A regime, i termini restano invariati: la dichiarazione di non detenzione andrà presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento, per aver effetto per l’intero anno. Patrizia De Juliis FONTE: http://www.fiscooggi.it Canone Rai in bolletta: l’esenzione va dichiarata La dichiarazione di non detenzione della televisione per non pagare il canone Rai di 100 euro, inserito nella bolletta elettrica, a partire da luglio 2016 (a regime da gennaio a ottobre), dovrà essere presentata ogni anno alla direzione provinciale I di Torino con le modalità definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In sede di sottoscrizione dei nuovi contratti di fornitura elettrica sarà la società ad acquisire la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica. E sarà il cliente tenuto a comunicare ogni successiva variazione. Sono queste alcune delle novità sulla riforma del pagamento del canone Rai in bolletta introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016. Il nuovo canone Rai L’importo sarà di 100 euro e i contribuenti lo ritroveranno in bolletta elettrica. Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016, dove saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. L’Autorità per l’energia elettrica ha già informato che provvederà a modificare la bolletta. Gli utenti troveranno infatti, in bolletta, una distinta indicazione nella fattura. A regime il pagamento avviene in 10 rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica. La scadenza del pagamento è successiva alla scadenza delle rate e queste ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. Per chi ha l’addebito sul conto corrente l’opzione si intende estesa anche al pagamento del canone televisivo anche per chi ha le autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità. Niente trucchi per rinunciare al pagamento del canone La legge di Stabilità manda in soffitta la pratica del suggellamento. La facoltà cioè di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento attraverso la copertura con fogli del televisore. La norma ribadisce che restano ferme le disposizioni in tema di accertamento e riscossione coattiva. Le società avranno venti giorni per riversare i canoni riscossi Per il mancato versamento e per la violazione dei canoni si applicano le sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (sanzione da un minimo di 300 euro) e per i ritardati o omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (sanzioni parametrate ai giorni di ritardo). Scambio dati L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti dal pagamento sia in base alle previsione di legge (pensionati con una certa soglia di reddito ) e l’elenco dei soggetti esenti che hanno presentato la dichiarazione. Inoltre Agenzia, Autorità per l’energia, Acquirente unico e i comuni nonché anche soggetti privati a ciò autorizzati potranno scambiare e utilizzare i dati di famiglie anagrafiche, utenze per l’energia elettrica, soggetti tenuti al pagamento del canone nonché i soggetti esenti dal pagamento del canone. FONTE: lavorofisco.it Canone RAI in bolletta, si paga in dieci rate Canone Rai mai più evaso. Il Senato ha approvato la disposizione che prevede l’inserimento del canone nella bolletta della luce, rendendo di fatto impossibile la sua evasione. Per capire cosa sia il canone Rai, bisogna fare un balzo indietro fino al 1938, anno in cui risale il R.D.L. n. 246/1938, convertito dalla Legge 4 giugno 1938, n. 880. “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”, recitava l’incipit dell’art. 1. Insomma, già al tempo di Vittorio Emanuele III re d’Italia e imperatore d’Etiopia si parlava di canone televisivo. La tassa forse più odiata – ed evasa – dagli italiani è stata più volte messa in discussione dai Governi, senza per altro essere cancellata. Fino ad oggi. Perché, come è noto, la Stabilità per il 2016 introdurrà una vera e rivoluzione in materia. Il canone “sparirà” e “ricomparirà” in bolletta nella misura di 100 euro, contro i 113 attuali. La proposta non è stata bocciata da palazzo Madama, e veleggia verso l’approvazione del Parlamento. La grande novità introdotta dalla Stabilità 2016 è dunque l’introduzione del vincolo tra il canone e la fornitura di energia elettrica: “La detenzione o l’utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. E, prosegue il DdL: “Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”. Ciò detto, il Senato ha aggiunto la rateizzazione del pagamento: saranno dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica. “Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali”. La parte più controversa di tutta questa norma, che “nasconderà” il canone nella bolletta, è certamente la presunzione di possesso; presunzione che potrà essere superata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte di coloro che affermeranno di non possedere alcun apparecchio televisivo; tenendo presente, però, che una falsa dichiarazione sfocerà nel penale: “Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 del medesimo decreto, da presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio”. FONTE: http://fiscopiu.it Canone Rai. Come evitare di pagarlo due volte È confermato che il canone si pagherà con la bolletta elettrica. Il canone Rai si pagherà in bolletta – dove verrà indicato con una voce distinta- il suo importo per il 2016 sarà di 100 euro e verrà addebitato sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza per il pagamento. È quanto prevede la legge di Stabilità per il 2016, che cambia le modalità di pagamento dell’abbonamento TV – allo scopo di colpire i molti italiani che non lo pagano – e che lascia invece inalterato la causa di esenzione e la natura della tassa: rimane infatti una tassa sul possesso “di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive” esclusi computer, tablet e smartphone. Restano ferme anche la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare. La misura antievasiva ideata dal Governo non è piaciuta a molti; e ciò si deve anche al fatto che la RAI può contare sia sul canone sia sugli introiti pubblicitari. E sotto tale profilo è il Codacons – attraverso il suo fondatore e presidente Rienzi – a chiedere al Governo “di disporre l’eliminazione totale della pubblicità dai canali Rai a partire dal 2016, perché le immense risorse di cui potrà beneficiare la rete di Stato grazie all’inserimento del canone in bolletta rendono del tutto superflua e lesiva degli interessi degli utenti la trasmissioni di spot”. Staremo a vedere se il Governo coglierà l’invito. Intanto la legge di Stabilità per il 2016 afferma che il canone non sarà gravato “ai fini fiscali”, e pertanto l’IVA riguarderà solo il consumo elettrico. A pagare materialmente il canone Rai sarà l’intestatario dell’utenza elettrica in quanto destinatario della bolletta. Se però l’intestatario della bolletta elettrica è uno dei coniugi, poniamo il marito, mentre il canone televisivo di solito lo paga la moglie, quest’ultima riceverà il bollettino postale e il pagamento del canone avverrà secondo le vecchie modalità. Bisognerà dichiarare che si paga il canone per conto del nucleo familiare. Sul punto la Relazione di accompagnamento alla manovra fiscale precisa: “Resta fermo che, nei casi in cui l’utenza elettrica sia intestata ad un soggetto diverso dal detentore dell’apparecchio, quest’ultimo dovrà effettuare il pagamento secondo le modalità tradizionali del versamento in conto corrente postale”. La famiglia verserà in ogni caso un solo canone. Chi non possiede un televisore potrà avvalersi di un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. L’autocertificazione dovrà essere presentata con raccomandata A/r all’Agenzia delle Entrate territoriale, con la precisazione di non avere un televisore, dunque di non essere tenuti al pagamento del canone televisivo. La persona che non ha la TV potrà pagare solamente ciò che deve rispetto al consumo elettrico (il canone è indicato con una voce distinta in bolletta). Nel caso dell’autocertificazione è bene ricordare che può avere conseguenze penali: l’articolo 76 del D.P.R. 445/00 infatti precisa che: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Alla responsabilità penale si aggiunge la sanzione amministrativa fino a 500 euro. Nel caso di domiciliazione bancaria della bolletta elettrica, il pagamento automatico si estenderà anche al canone. La banca, dunque, pagherà sia il consumo elettrico sia l’abbonamento TV. L’autorizzazione alla Banca può essere tranquillamente revocata. Per quanto riguarda i proprietari di due case che abbiano intestate entrambe le utenze elettriche a loro nome, il canone sarà dovuto solo una volta. Se però una casa è intestata alla moglie e l’altra al marito, si dovranno pagare due canoni se la moglie è intestataria della relativa utenza elettrica e se nella seconda abitazione c’è un televisore. Per evitare il versamento del canone occorrerà autocertificare che la seconda casa è sprovvista di un televisore. FONTE: fiscal-focus.it Alcuni potrebbero pensare di aggirare la tassa intestando l’utenza elettrica a un familiare anziano, sfruttando la causa di esenzione prevista per legge (è esente dal pagamento del canone il soggetto di età pari o superiore a 75 anni di età, non convivente con altri soggetti titolari di un proprio reddito – escluso il coniuge – e con reddito non superiore – sommato a quello del coniuge – a 516,46 euro mensili – pari a 6.713,98 annui). Inutile dire che in questo modo ci si pone fuori dalla legalità. Rai: “canone zero” per gli over 75. Ancora pochi giorni per la domanda Le persone anziane con redditi bassi entro fine mese possono inviare la dichiarazione sostitutiva che li dispensa dalla tassa sul possesso di apparecchi radiotelevisivi. Giovedì 30 aprile scadono i termini per inviare la domanda di esenzione dal pagamento del canone Rai destinata agli ultra75enni. Per avere diritto all’esonero è necessario aver compiuto quell’età entro il 31 gennaio scorso e non aver oltrepassato nel 2014, insieme al coniuge, il reddito complessivo di 6.713,98 euro. Occorre, inoltre, non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di reddito proprio. Redditi “in” e “out” Per verificare la sussistenza del requisito reddituale, va considerato che concorrono al raggiungimento del limite: il reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. In caso di esonero dalla dichiarazione, si deve fare riferimento al reddito indicato nella Certificazione unica i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, i proventi di quote di investimenti) le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica i redditi di fonte estera non tassati in Italia. Viceversa, ne sono esclusi: i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni di invalidità) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni altri redditi soggetti a tassazione separata. Modalità di invio della domanda Per ottenere l’esenzione, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il modello è reperibile sul sito dell’Agenzia, in un qualunque ufficio delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai) e una fotocopia del documento di identità. La documentazione può essere consegnata direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. – Casella postale 22 – 10121 – Torino. FONTE: fiscooggi.it Canone Rai over 75: per l’esonero, invio del modello entro fine mese Ancora pochi giorni per consegnare alle Entrate la dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari. C’è tempo fino a giovedì 31 luglio per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Per fruire dell’agevolazione, occorre aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone, aver posseduto nell’anno precedente (insieme con il coniuge convivente) un reddito complessivo non superiore a 6.714 euro, non convivere con altre persone – diverse dal coniuge – titolari di reddito. La scadenza del 31 luglio riguarda tutti coloro che sono interessati a beneficiare dell’agevolazione a partire dal secondo semestre e che, prima di tale data, hanno maturato i requisiti (quando si fruisce dell’esenzione per la prima volta, la richiesta va presentata entro il 30 aprile). L’abolizione del canone per i non più giovanissimi è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007). Le regole per poterne usufruire e per richiedere l’eventuale rimborso di quanto versato per gli anni 2008-2010, sono state chiarite dalla circolare 46/E del 2010. I requisiti devono essere riferiti ai redditi dell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’esenzione. Confluiscono nel reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione, oltre a quanto dichiarato con Unico (o con il 730) ovvero a quanto indicato nel Cud, anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (ad esempio gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di stato), le retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o altri enti della Chiesa cattolica, e i redditi esteri non tassati in Italia; ne restano esclusi, invece, i redditi esenti (ad esempio le pensioni di guerra o di invalidità), i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le relative anticipazioni, i redditi dell’abitazione principale e delle sue pertinenze e quelli soggetti a tassazione separata. Per le annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Ovviamente, se si perdono i requisiti (ad esempio, per superamento della soglia del reddito), il canone tornerà a essere dovuto e andrà versato spontaneamente. La dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviata con plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 – Torino, oppure, in alternativa, può essere consegnata a uno degli uffici territoriali delle Entrate. FONTE: Fiscooggi.it Scarica il Modello di Dichiarazione Sostitutiva