quadro rb - IPSOA Dichiarazioni Fiscali

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quadro rb - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
QUADRO RB
QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI
ASPETTI GENERALI
Compilano il Quadro i soggetti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono
essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di
usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il fabbricato.
Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana e determinato mediante applicazione delle tariffe
d’estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e, quindi, non devono essere dichiarati:
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le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o
all’affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli
(vanno invece dichiarate le unità immobiliari non aventi i requisiti di ruralità
e, in ogni caso, quelle iscrivibili nelle categorie catastali A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso);
le costruzioni strumentali alle attività agricole;
i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le
quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. (in questo caso, però,
l’esenzione dalla dichiarazione vale solo per il periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere utilizzata);
gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun
reddito dall’utilizzazione dell’immobile per l’intero anno. Questa circostanza deve essere comunicata agli uffici finanziari entro 3 mesi dalla data in cui ha avuto inizio la destinazione agevolata;
le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi
i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze, a
meno che non siano concesse in locazione;
i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che vengono ristrutturati nel
rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo che ne sia
proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo per almeno 5 anni, ai fini
delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e,
comunque, per non più di 9 anni, poiché sono considerati compresi nel reddito
dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
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Gli immobili relativi alle imprese commerciali eventualmente esercitate dagli enti non
commerciali vanno dichiarati nei Quadri relativi al reddito d’impresa; i redditi
derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane devono essere dichiarati nel Quadro
relativo agli altri redditi.
Nel Quadro RB devono invece essere dichiarati gli immobili adibiti alle attività di cui
all’art. 74, comma 2, del TUIR nonché gli immobili strumentali all’attività
istituzionale degli altri enti non commerciali e delle ONLUS. Tali immobili acquistano
autonoma efficacia come produttivi di reddito fondiario.
Gli immobili del condominio di proprietà comune, a cui è attribuita (o attribuibile)
un’autonoma rendita catastale (alloggio del portiere, sala riunioni, lavanderia,
stireria ecc.) non concorrono a formare il reddito di ciascun condomino, se il reddito
spettante ad ognuno per ogni singola unità immobiliare condominiale è inferiore o
uguale ad € 25,82.
Se gli immobili di proprietà comune del condominio sono dati in locazione o se si
tratta di negozi, il reddito dovrà essere comunque dichiarato interamente da ciascun
condomino in base alla quota di possesso.
Determinazione del reddito dei fabbricati
Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite per ogni categoria e classe. Fino
all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane
sono rivalutate del 5%.
Il reddito delle unità immobiliari urbane non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
In caso di locazione, per gli immobili non relativi all’impresa, posseduti dagli enti non
commerciali, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del
15% del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione
ordinaria (lettera a), comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risulti
superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
Per i soggetti diversi dagli enti non commerciali residenti che compilano il Quadro
RB del Modello UNICO 2012 ENC, invece, per i fabbricati dati in locazione, il reddito è dato dal maggiore tra il reddito catastale ed il canone di locazione risultante
dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15% a titolo di spese generali.
Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25%.
L’ammontare del canone di locazione da prendere a riferimento è quello risultante
dal contratto (compresa l’eventuale rivalutazione automatica sulla base
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dell’indice ISTAT e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione), indipendentemente dall’effettiva percezione. Devono, in ogni caso essere escluse le
spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se
comprese nel canone.
I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti
non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi, si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore. In questo caso, però, la rendita catastale deve essere
comunque assoggettata a tassazione.
Per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il
reddito imponibile è sempre determinato in misura pari al canone di locazione
ridotto delle spese di manutenzione ordinaria.
Il reddito imponibile degli immobili ad uso abitativo, concessi in locazione e situati:
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nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, ed in quelli con questi confinanti;
negli altri comuni capoluoghi di provincia;
nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera
CIPE 30 maggio 1985, n. 37;
nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152;
nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003;
nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei
primi anni ottanta,
è ridotto del 30%. L’agevolazione compete qualora i fabbricati siano stati locati
mediante contratti stipulati o rinnovati, definendo il valore “convenzionale” del canone e la durata del contratto sulla base di appositi accordi definiti in sede locale
fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Per usufruire del beneficio è necessario indicare nella dichiarazione gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile
ai fini dell’ICI ed il comune di ubicazione dello stesso.
Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, comma 1,
della legge n. 9/2007 il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione
del reddito imponibile per la durata di sospensione legale dell’esecuzione di sfratto,
con un massimo di 8 mesi a decorrere dal 15 febbraio 2007. Nel caso in cui i proprietari rientrino in una delle categorie elencate al comma 3 dell’art. 1, la durata
massima del periodo di esclusione dal reddito imponibile è stabilita in 18 mesi.
Sono agevolati solo gli immobili adibiti ad uso abitativo situati in comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000
abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa e locati a soggetti che si trovano in
particolari condizioni di disagio (soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 € che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, ovvero conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli
fiscalmente a carico).
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Le disposizioni previste dalla legge n. 9/2007 sono state prorogate fino al 31 dicembre
2012.
Si applica la riduzione del 30% del reddito per gli immobili, situati nei comuni colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, concessi in locazione o in comodato in favore
dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
COLONNA 1: Rendita catastale rivalutata del 5%
Nella Colonna 1 deve essere indicata la rendita catastale rivalutata del 5%; nel
caso in cui la rendita catastale non sia disponibile (ad esempio, per fabbricati non
censiti o con rendita non più adeguata), deve essere indicata la rendita catastale
presunta, rivalutata del 5%.
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o
fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con
interventi di manutenzione) si può porre in essere la procedura catastale volta a far
risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del
fabbricato e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
La procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Territorio di una denuncia di
variazione, corredata dell’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori
organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata
prodotta e per gli anni successivi. In tal caso, dovrà essere indicata, nella Colonna 1, la
nuova rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita
presunta. Se non è stata messa in atto la procedura di variazione, il reddito delle unità
immobiliari deve essere assoggettato a tassazione secondo i criteri ordinari.
Per gli immobili di interesse storico o artistico, riconosciuti dal Ministero per i beni e le
attività culturali, il reddito fondiario deve essere determinato applicando la minore
tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale
l’immobile è collocato. Il criterio di tassazione agevolata in base alla minore delle
tariffe d’estimo si applica a tutti i contratti di locazione relativi agli immobili
“patrimoniali” (non solo, quindi, a quelli ad uso abitativo).
La determinazione del reddito ai fini IRES degli immobili di interesse storico –
artistico è stata modificata, a decorrere dal 2012, per effetto del D.L. n. 16/2012. In
sede di determinazione dell’acconto nel modello UNICO 2012 ENC è però necessario
assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le nuove disposizioni. In particolare, dal 2012, per gli immobili di interesse
storico-artistico detenuti da enti non commerciali il reddito medio ordinario è ridotto
del 50% e non si applica la norma che dispone l’aumento di un terzo delle unità
immobiliari “a disposizione”. Se tali immobili sono concessi in locazione il reddito si
determina in misura pari al maggior valore tra il canone di locazione ridotto del 35% e
il reddito medio ordinario dell’immobile (ridotto al 50%).
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COLONNA 2: Utilizzo
Nella Colonna 2 devono essere indicati i codici di utilizzo degli immobili in base alla
seguente ripartizione:
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2 – unità immobiliare tenuta a disposizione (per la quale si applica l’aumento
di un terzo della rendita catastale rivalutata);
3 – unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”;
4 – unità immobiliare locata ad equo canone;
8 – unità immobiliare situata in un comune ad alta tensione abitativa, concessa in affitto ad un canone “convenzionale” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini;
9 – unità immobiliare che non rientra nei casi individuati con i precedenti codici;
11 – pertinenza di immobile tenuto a disposizione,
12 – unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti
all’estero;
13 – bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di
reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
14 – immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti
residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo
quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre
2009;
15 – immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti
residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo
quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre
2009.
Da quest’anno il Modello prevede anche il Codice 16, da utilizzare per indicare che il
fabbricato oggetto di dichiarazione appartiene alla categoria degli immobili di
interesse storico-artistico concessi in locazione. In questo caso, il canone di locazione,
anche se irrilevante ai fini della determinazione del reddito, deve comunque essere
indicato nella Colonna 5.
Se vengono indicati i codici di utilizzo “8” e/o “14” e/o “15” si deve compilare la Sezione II del Quadro RB. L’indicazione di tali codici comporta la riduzione del 30%
del reddito imponibile.
In caso di unità immobiliari destinate ad abitazione e tenute a disposizione la
rendita catastale deve essere maggiorata di 1/3.
Sono considerate “a disposizione” non solo le unità immobiliari utilizzate dai soci,
associati o partecipanti, ma tutte quelle per uso abitazione o assimilabili che non
formino oggetto dell’attività di vendita dell’impresa, non costituiscano beni
strumentali e non siano destinate alla locazione.
Sono escluse dall’aumento di un terzo le unità immobiliari appartenenti ad enti
non commerciali (quali opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di
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categoria ecc.), che siano strumentali per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’ente, anche se censite tra quelle per uso di abitazione e non destinate alla
locazione. Si tratta, ad esempio, di foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi
ecc. che, ai fini della tassazione, si considerano assimilate ai beni strumentali per
l’esercizio di imprese commerciali.
Qualora l’unità immobiliare sia a disposizione solo per una parte dell’anno, la
maggiorazione di un terzo della rendita deve essere applicata limitatamente al
periodo dell’anno in cui si è verificata la condizione di disponibilità del possessore. La
maggiorazione di un terzo non si applica, in ogni caso, alle pertinenze delle abitazioni
tenute a disposizione.
COLONNA 3: Giorni di possesso
Nella Colonna 3 deve essere indicato il periodo di possesso espresso in giorni: se
l’immobile è stato posseduto per l’intero anno dovrà essere indicato 365. Se vengono utilizzati più Righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli Righi non può essere superiore a 365.
Nel caso di fabbricati di nuova costruzione il reddito relativo dovrà essere dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato stesso è divenuto atto all’uso cui è
destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore: questa circostanza si può
verificare anche in mancanza del certificato di abitabilità, il cui rilascio può avvenire anche successivamente.
L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.
COLONNA 4: Percentuale di possesso
Nella Colonna 4 del Quadro RB deve essere indicata la percentuale di possesso del
fabbricato con l’avvertenza che, se la percentuale di possesso è variata nel corso
dell’anno, dovrà essere compilato un Rigo per ogni singola situazione.
Se l’ente non è proprietario al 100% o non ha posseduto i fabbricati per tutto il periodo d’imposta, deve essere indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale
di possesso; in particolare:
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se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest’ultima, eventualmente maggiorata di 1/3, va rapportata al periodo e alla percentuale di
possesso;
se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione,
quest’ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.
COLONNA 5: Canone di locazione
La Colonna 5 deve essere compilata solo se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione. Gli enti non commerciali devono indicare in questa Colonna
l’ammontare del canone di locazione risultante dal contratto (compresa l’eventuale
rivalutazione Istat e la maggiorazione in caso di sublocazione).
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I soggetti diversi dagli enti non commerciali residenti devono indicare in questa Colonna l’85% del canone di locazione (ridotto al 75% per i fabbricati situati nella
città di Venezia e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano).
In caso di comproprietà, l’ammontare del canone deve essere indicato, in questa Colonna, per l’intero, indipendentemente dalla quota di possesso. L’ammontare del
canone deve essere considerato anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia
stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Nel caso in cui il fabbricato sia stato locato per una parte dell’anno, deve essere
indicato il canone relativo al periodo di locazione. Questo valore va confrontato
con la rendita catastale relativa all’intero anno.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze iscritte in catasto con autonoma rendita deve essere indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone a essa relativa, determinata ripartendo il
canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
COLONNA 6: Spese di manutenzione ordinaria
Questa Colonna deve essere compilata solo dagli enti non commerciali residenti.
In questa Colonna vanno indicate le spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria
di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (si tratta, in pratica, delle
opere di ordinaria manutenzione, cioè quelle necessarie a mantenere in efficienza e
in buono stato di conservazione gli edifici esistenti). Nel caso in cui le spese siano
state sostenute da più comproprietari, l’ammontare complessivo delle stesse non
può essere superiore al predetto limite.
COLONNA 7: Casi particolari
Nella Colonna 7 del Quadro devono essere evidenziati, riportando i rispettivi codici, alcuni casi particolari. Si tratta di:
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1 – per le unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità del
fabbricato);
3 – per le unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione
della rendita;
4 – per le unità immobiliari per le quali non sono stati percepiti i canoni di locazione e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
5 – per le unità immobiliari possedute in comproprietà e concesse in locazione
soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da 3 comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso, nella Colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione
spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;
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6 – per le unità immobiliari, situate in comuni capoluoghi di provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa e locata a soggetti che si trovano in particolari
condizioni di disagio (soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 € che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, ovvero conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico) per la quale è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto di cui alla legge n. 9/2007.
COLONNA 8: Continuazione
La casella di Colonna 8 deve essere barrata qualora siano compilati diversi Righi
per lo stesso fabbricato.
COLONNA 9: Imponibile
Nella Colonna 9 deve essere indicata la quota di reddito imponibile in relazione al
periodo e alla percentuale di possesso. Per esempio, se il fabbricato è tenuto a disposizione ed è posseduto interamente dall’ente non commerciale per tutto l’anno,
nella Colonna 9 dovrà essere indicato l’importo di Colonna 1 maggiorato di un terzo
e rapportato al periodo e alla percentuale di possesso.
COLONNA 10: Codice Comune
In questa Colonna deve essere indicato il Codice catastale del Comune dove è situata l’unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più Righi, il Codice
catastale deve essere riportato solo sul primo Rigo del Quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
COLONNA 11: ICI dovuta per il 2011
Va segnalato in questa Colonna l’importo complessivo dell’ICI dovuta in acconto e a
saldo per l’anno 2011 riferita all’unità immobiliare indicata nel Rigo. Se i dati del
fabbricato sono indicati su più Righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato
solo sul primo Rigo del Quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
L’imposta dovuta va indicata anche se non è stata versata o è stata versata in misura inferiore.
Se l’immobile è posseduto per una parte dell’anno e/o in comproprietà, va indicato
l’importo dell’ICI dovuta in relazione ai giorni e/o alla percentuale di possesso. La
Colonna deve essere sempre compilata, a eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta.
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QUADRO RB
Nel Rigo RB35 dovrà essere riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei
Righi da RB1 a RB34. Tale importo dovrà essere riportato nel Quadro RN, al Rigo RN2 o nel Quadro PN.
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti
di locazione
Per usufruire della riduzione del 30% del reddito è necessario compilare questa Sezione, contenente i Righi da RB36 a RB50. Per ogni Rigo, dovranno essere indicati i seguenti dati:
Colonna 1
Numero progressivo del Rigo nel quale sono stati riportati, nella Sezione I del Quadro RB, i dati
dell’unità immobiliare locata o concessa in comodato
Colonna 2
Numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell’unità immobiliare locata o concessa
in comodato (se sono stati utilizzati più Modelli)
Colonna 3
Data di registrazione del contratto di locazione
Colonna 4
Codice relativo alla modalità di registrazione
Colonna 5
numero ed eventuale sottonumero di registrazione del contratto
Colonna 6
Codice di identificazione dell’Ufficio delle Entrate dove è stato registrato il contratto
Colonna 7
Casella da barrare in caso di contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno (in questo caso non è stata fatta la registrazione)
Colonna 8
Anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile locato
CASI PRATICI
FABBRICATO POSSEDUTO PER UNA SOLA PARTE DELL’ANNO
L’ente non commerciale è stato proprietario, fino al 31 ottobre 2011, del 75% di un
fabbricato tenuto a disposizione la cui rendita catastale è di 500 € (cui corrisponde
una rendita rivalutata di 525 €).
La compilazione del Quadro RB avviene in questo modo:
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QUADRO RB
Nella Colonna 9 deve essere indicata la quota di reddito imponibile, rapportata al
periodo (304 giorni) e alla percentuale di possesso (75%): si avrà quindi 525 : 365
× 304 = 437,26 × 75% = 327,94. Avendo indicato il Codice 2 nella Colonna 2, il
predetto importo dovrà essere maggiorato di 1/3: si avrà quindi 327,94 + (327,94 :
3) = 437,25, pari al reddito imponibile del fabbricato.
FABBRICATO DATO IN LOCAZIONE
Il canone di locazione annuo è pari a 8.400 €, escluse le spese condominiali, per un
appartamento con rendita catastale pari a 900 €, per il quale non ci sono state spese di manutenzione a carico del proprietario.
Nel Rigo dedicato alla dichiarazione del fabbricato nel Quadro RB va indicato, nella
Colonna 1, la rendita catastale rivalutata (945), nella Colonna 2, il Codice “3”,
nella Colonna 3, “365” in quanto l’appartamento è stato posseduto per tutto
l’anno, nella Colonna 4 “100” in quanto l’appartamento è interamente posseduto
dall’ente, nella Colonna 5 l’intero importo del canone di locazione (8.400), corrispondente al reddito imponibile da indicare nella Colonna 9.
RIPARTIZIONE TRA FABBRICATO E GARAGE
Il contratto di locazione prevede un canone mensile di 1.300 € per l’appartamento e
per il garage. La rendita catastale rivalutata dell’appartamento è 775 mentre la
rendita catastale rivalutata del garage è 77,5. Il canone va ripartito tra
l’appartamento e il garage in questo modo:
Rendita
Rendita/Totale rendite
Quota di canone
Appartamento
775
91%
14.196
Garage
78
9%
1.404
Totale
853
100%
15.600
TASSAZIONE DELLA SEDE SOCIALE
Un’associazione culturale che svolge attività esclusivamente nei confronti dei soci
ed è proprietaria dell’immobile dov’è la propria sede, deve indicare nel Quadro RB
del Modello UNICO 2012 ENC, in riferimento al Rigo destinato alla dichiarazione
del fabbricato dov’è la propria sede, nella Colonna 1, la rendita catastale rivaluta76
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ta del 5%, nella Colonna 2 il Codice “9” e nelle Colonne 3 e 4 il periodo e la percentuale di possesso. Nella Colonna 9 deve essere indicato il corrispondente reddito imponibile. Nelle Colonne 10 e 11 vanno indicati i dati relativi all’ICI.
CASI PARTICOLARI
IMMOBILI ADIBITI A MUSEO
Una fondazione proprietaria di un museo non deve indicare il reddito derivante
dalla proprietà dello stesso nella dichiarazione dei redditi se si verificano le condizioni indicate nell’art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973. Secondo questa norma non concorrono alla formazione del reddito delle persone giuridiche, ai fini della relativa
imposta (e non devono, quindi, essere dichiarati), i redditi catastali degli immobili
totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni,
quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile.
AGEVOLAZIONI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE
Nel caso in cui si fruisca dell’agevolazione di cui alla legge n. 9/2007, è necessario
compilare due distinti Righi, barrando la casella continuazione di Colonna 8. Nel
primo Rigo devono essere esposti i dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione, nell’altro vanno indicati i dati dello stesso fabbricato relativi alla restante
parte dell’anno. Pertanto, nel Rigo utilizzato per esporre i dati relativi al periodo di
sospensione va indicato:
- nella Colonna 3, il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione;
- nella Colonna 5, il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
- nella Colonna 7, “Casi particolari” il Codice “6”.
Nell’altro Rigo, utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell’anno, va indicato:
- nella Colonna 3, il numero dei giorni dell’anno non compresi nel periodo di sospensione;
- nella Colonna 5, il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.
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CHECK LIST DI VERIFICA
Redditi dei fabbricati
Verifica dei dati contenuti nella dichiarazione precedente
Verifica della rendita catastale e delle visure aggiornate
Cessioni avvenute nel 2011
Acquisizioni avvenute nel 2011
Modifiche nell’utilizzo
Modifiche alla percentuale di possesso
Immobile concesso in locazione
SI
NO
(se SI fare elenco)
(se SI indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni
)
Verificare il sostenimento di spese di manutenzione ordinaria
Casi particolari
SI
NO
(se SI fare elenco)
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DICHIARAZIONI FISCALI 2012 - UNICO ENC