1 LINEA DI INDIRIZZO TECNICO SOMMARIO

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1 LINEA DI INDIRIZZO TECNICO SOMMARIO
Centro Operativo di Eccellenza “LineaVita”
associazione - C.O.E. LineaVita
LINEA DI INDIRIZZO TECNICO
I dispositivi di ancoraggio strutturale impiegati come presidi fissi di sicurezza per la
prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto.
SOMMARIO
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Iter progettuale, decisionale,esecutivo,operativo.
Specifiche tecniche di un dispositivo di ancoraggio strutturale
Contenuti minimi di un elaborato tecnico della copertura
Indicazioni di carattere generale
A cura del Gruppo Tecnico dell’associazione COE LINEA VITA
NR 01.01
Emesso il 20.10.2014, rev. 01
Aggiornato il: - 20/10/2014
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I contenuti del presente documento sono stati elaborati da tecnici e da fabbricanti di dispositivi di ancoraggio, che da anni operano
nel settore della ricerca e sviluppo di sistemi e dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto individuandone le corrette
procedure di utilizzo.
Hanno collaborato anche tecnici abilitati e competenti, specialisti nelle verifiche delle prove di laboratorio per appurare l’ idoneità
dei sistemi/dispositivi.
Questi specialisti rappresentano un supporto tecnico scientifico di alto rilievo per il progettista che deve effettuare scelte tecniche e
tecnologiche atte all’adozione di corrette misure di prevenzione e protezione .
Essendo un testo destinato alla divulgazione, si è privilegiato l’utilizzo di un linguaggio pratico e di facile comprensione piuttosto che
l’uso esasperato di termini tecnici o giuridici, più esatti ma non generalmente noti. Si raccomanda pertanto di considerarlo come un
contributo alla conoscenza di ognuno e non come raccolta di affermazioni/dichiarazioni erga omnes.
Indice
1. Iter progettuale, decisionale,esecutivo,operativo.
2.
3.
4.
5.
Attori processo decisionale
Attori processo esecutivo
Attori processo operativo
Attori processo gestionale
6.
Specifiche tecniche di un dispositivo di ancoraggio strutturale
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Indicazioni sulla vita nominale delle opere e sulla durabilità dei prodotti
Piano di mantenimento
Manutenzioni ordinaria periodica
Ispezione periodica
Verifica periodica
Asseverazione della verifica
Indicazioni specifiche per le modalità di installazione
Documentazione di accompagnamento
Etichettatura
Controllo e accettazione in cantiere
Prescrizioni per il collaudo
Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione
Prove durante il processo di fabbricazione
20.
Contenuti minimi di un elaborato tecnico della copertura
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Elaborati grafici in scala adeguata
Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali
Progetto esecutivo
Progetto operativo
Progetto gestionale
Planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata
Relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale
Dichiarazione di conformità e certificazioni del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio strutturale
Dichiarazione di conformità dell’installatore
Manuale tecnico
31.
32.
33.
34.
35.
Indicazioni di carattere generale
segnaletica –cartelli informativi
informazioni fornite dal fabbricante – documentazione tecnica relativa al dispositivo di ancoraggio strutturale
fabbricante – requisiti
installatore - requisiti
36. guida ala documentazione da fornire dopo all’installazione
37.
Doveri e responsabilità del committente – responsabile dei lavori -Memorandum
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1
Iter progettuale, decisionale,esecutivo,operativo.
2 Attori processo decisionale
Figure coinvolte nella decisione sia delle scelte
a) Committente o Responsabile dei lavori ( partecipa alle scelte, potere economico quindi decisionale)
D.Lgs 81/08 smi Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
b) Coordinatori della sicurezza in fase progettuale ( predispone il fascicolo tecnico delle caratteristiche
dell’opera – )
D.Lgs 81/08 smi Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
c) Tecnici progettisti abilitati/ qualificati ( elaborano i contenuti tecnici e condividono le scelte con il
committente
D.Lgs 81/08 smi Articolo 22 ‐ Obblighi dei progettisti
3
Attori processo esecutivo
Figure coinvolte nel progetto esecutivo
1) Committente o Responsabile dei lavori ( deve controllare, vigilare ….)
D.Lgs 81/08 smi Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
2) Tecnico abilitato e qualificato (“qualificato” Tecnico abilitato alla professione e dotato di notevole capacità e
competenza professionale . Sinonimo: preparato, esperto ) elabora un progetto esecutivo –operativo –
gestionale –verifica e accerta le soluzioni tecniche adottate
3) Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (modifica in fase esecutiva il fascicolo delle caratteristica
dell’opera e lo aggiorna….)
D.Lgs 81/08 smi Articolo 92 ‐ Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
4) Direttore dei lavori (Controllo di accettazione in cantiere)
Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo
professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire
l'andamento regolare del cantiere.
5) Fabbricante (deve dichiarare la perfomance per un impiego come presidio fisso di sicurezza ovvero come un
dispositivo di ancoraggio strutturale, dovrà rilasciare specifica dichiarazione di conformità e relativa
certificazione rilasciata da ente terzo.)
D.Lgs 81/08 smi Articolo 23 ‐ Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
6) Installatore ( addetto all’installazione in possesso dei specifici requisiti)
D.Lgs 81/08 smi Articolo 24 ‐ Obblighi degli installatori
Articolo 26 ‐ Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 ‐ Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
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Attori processo operativo
a)
Tecnici progettisti abilitati/ qualificati ( elaborano i contenuti tecnici e le procedure di utilizzo
riportandole nello specifico allegato tecnico della copertura)
b)
Committente (mette a disposizione il fascicolo tecnico alle imprese,lavoratori per fornire precise
indicazioni sui sistemi di prevenzione e protezione in dotazione all’opera)
c)
Datore di lavoro (dovrà valutare in base alle esigenze operative l’idoneità del sistema prima di darlo
in uso agli addetti)
d)
Addetti ai lavori in quota (lo svolgimento dei lavori che prevede l’utilizzo dei sistemi di anticaduta
dovrà essere eseguito da personale idoneo , con specifica formazione, con specifico addestramento e in
possesso di propri DPI come indicato nell’elaborato tecnico e nelle procedure di impiego )
5 Attori processo gestionale
a)
Tecnici progettisti abilitati/ qualificati ( elaborano il piano di mantenimento riportandolo nello
specifico allegato tecnico della copertura)
b)
Committente (ha l’obbligo di mantenere in buono stato di funzionamento attenendosi alle
prescrizioni e indicazioni del piano di mantenimento riportato nell’elaborato tecnico della copertura)
c)
Installatore ( ha l’obbligo di garantire un servizio di manutenzione e di post vendita - qual’ora non
fosse possibile il servizio deve essere garantito dal fabbricante almeno per 10 anni)
d)
Tecnico abilitato e qualificato ( effettuerà le verifiche periodiche previste ed indicate nel piano di
mantenimento)
e)
Addetti ai lavori in quota ( utilizzeranno i sistemi avendone cura ed eventualmente segnalandone
imperfezioni ,manomissioni,deformazioni al committente)
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Specifiche tecniche di un dispositivo di ancoraggio strutturale
Le Norme tecniche per le costruzioni (nel seguito denominate NTC 2008), pubblicate con DM 14/01/2008,
non contemplano espressamente i dispositivi di ancoraggio strutturale , elementi essenziali nell’adottare
misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota o a rischio di caduta dall’alto, intesi come presidi fissi di
sicurezza in dotazione all’opera o al manufatto o alla struttura .
I dispositivi di ancoraggio strutturale impiegati come componenti di un sistema di anticaduta per essere
considerati un punto sicuro di ancoraggio devono essere dotati dei requisiti minimi presenti nel documento di
indirizzo tecnico per quanto applicabili.
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Indicazioni sulla vita nominale delle opere e sulla durabilità dei prodotti
A ciascuna applicazione deve essere associato una vita nominale, intesa, in accordo
con la definizione data al punto.2.4.1 delle NTC 2008 e successive modifiche, come “il
numero di anni nel quale la struttura purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve
potere essere usata per lo scopo al quale è destinata”.
Alla vita nominale così definita devono essere adattati i criteri di progetto con particolare riferimento alla
durabilità dei dispositivi di ancoraggio , anche in riferimento alla possibilità che in un’opera possano essere
eseguiti o meno sostituzioni di componenti o ripristini, con operazioni di manutenzione ordinaria, nonché in
riferimento alle condizioni di aggressività ambientali. Uno schema di riferimento per il rispetto della prima
condizione può essere ricavato dal seguente prospetto.
Tipo di opera
1 - Opere caratterizzate da media difficoltà di manutenzione
2 - Opere caratterizzate da componenti difficilmente sostituibili senza rifacimento totale
3 – Strutture con elementi non ispezionabili né sostituibili
La scelta del materiale da adottare e della sua protezione dovrà derivare dalla combinazione tra i requisiti di
vita nominale richiesti dal tipo di opera e dalle condizione di aggressività (bassa, media, alta) degli ambienti
nella quale l’opera verrà inserita, secondo i criteri di seguito indicati:
Per la definizione delle condizioni di aggressività ambientale si potrà fare riferimento alle categorie definite
nella norma ISO 9223
In ambienti dove è potenzialmente prevista la presenza di correnti vaganti, ad esempio
in prossimità di impianti, linee ferroviarie e/o di campi di dispersione elettrica, e’ opportuno adottare un
livello di protezione massima, anche mediante uso di rivestimento polimerico, a meno di specifiche verifiche
di dettaglio della particolare situazione in esame.
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Piano di mantenimento e stato di servizio
Le informazioni relative alle manutenzioni, ispezioni periodiche e verifiche periodiche devono essere
elaborate dal progettista dell’intervento o del progetto almeno nella lingua del paese di destinazione
Il programma di mantenimento prevede
1. la manutenzione ordinaria programmata,
2. l’ispezione periodica
3. la verifica periodica.
Il programma è obbligatorio quando rientra nei contenuti minimi dell’elaborato tecnico della copertura,
previsto nei regolamenti tecnici Regionali, oppure nelle prescrizioni indicate nella relazione tecnica
illustrativa elaborata da tecnico abilitato o dal fabbricante nel manuale tecnico del prodotto.
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Il committente/proprietario prima di mettere a disposizione i sistemi di prevenzione e protezione in
dotazione all’opera, deve garantire che siano in buono stato di efficienza.
Il programma di mantenimento quindi è indispensabile alla messa in regolare servizio del sistema prima di
essere dato in uso.
Il datore di lavoro prima di procedere all’ utilizzo di un sistema di prevenzione e protezione dovrà accertarsi
che sia in regolare servizio ed idoneo all’attività che andrà a svolgere
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Manutenzione ordinaria periodica:
Le modalità delle manutenzioni devono essere fornite dal costruttore del dispositivo di ancoraggio. Se per le
caratteristiche tecniche non è necessario eseguire delle manutenzioni, il fabbricante ne dovrà comunque
rilasciare l’informativa.
Lo scopo della manutenzione periodica è quella di mantenere in buono stato di funzionamento dei dispositivi
di ancoraggio.
La manutenzione deve essere eseguita da personale competente o autorizzato
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Ispezione periodica
Lo scopo dell’ispezione è puramente di carattere generale, serve per osservare nel suo insieme se il sistema
presenta delle imperfezioni e il suo stato di conservazione.
Le variabili delle situazioni ambientali, strutturali e frequenza di impiego obbligano il committente a
mantenere in buono stato di conservazione i dispositivi di ancoraggio strutturale e la struttura di supporto.
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Verifiche periodica
Lo scopo della verifica periodica è quello di accertarsi che la struttura di supporto e l’ancoraggio strutturale
abbiano mantenuto nel tempo le caratteristiche di integrità iniziali In condizioni ritenute standard e non
gravose le verifiche devono essere svolte :
1. La prima verifica viene eseguita al termine dell’installazione (messa in servizio) dall’installatore qualificato
o da tecnico abilitato
2. Le successive devono essere eseguite a cadenza di cinque anni dalla prima messa in servizio. e devono
essere asseverate da tecnico abilitato.
Informazioni generali sulle modalità per la verifica della resistenza degli elementi di fissaggio e della
struttura di supporto :
A fine installazione la verifica consiste nell’eseguire una prova statica applicando un carico pari alla forza
MAX di esercizio esercitata sull’ancoraggio strutturale, dichiarata dal fabbricante, al momento della massima
sollecitazione.
Con apposita strumentazione è necessario rilevare il mantenimento di detta forza per almeno 15’.
Per le verifiche programmate si deve ripetere la prova indicata nel paragrafo precedente .
La prova permette di verificare :
1. Se l’esecuzione del lavoro è stato eseguito in modo corretto secondo i contenuti del progetto di
installazione .
2. Se la struttura di supporto ha caratteristiche tecniche idonee all’applicazione
3. Se nel tempo il materiale di supporto mantiene inalterate le caratteristiche
originarie
Le modalità della verifica devono essere fornite dal produttore .
Esse devono includere almeno consigli o informazioni, a seconda dei casi, come segue:
• Le modalità della verifica
• La documentazione da rilasciare a seguito dell’avvenuto controllo
• I carichi di esercizio da applicare sullo specifico ancoraggio strutturale.
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La verifica deve essere asseverata da tecnico abilitato
Quando questo tipo di prova non può essere eseguita ,a causa delle eventuali deformazioni plastiche del
dispositivo di ancoraggio o della struttura , dovrà essere eseguita su un campione tipo che poi verrà rimosso .
Nel caso di esito negativo il dispositivo di ancoraggio strutturale deve essere rimosso dalla struttura.
13 Indicazioni specifiche per le modalità di installazione
Obblighi degli installatori
Aspetti generali
Adempiere agli obblighi indicati nel D.L.gs 81/08 s.m.i.
L’installazione dei dispositivi di ancoraggio strutturale richiede la massima attenzione,etica professionale e la
capacità nell’applicazione delle misure tecniche individuate.
Affidare i lavori a personale non competente causa la realizzazione di opere inefficaci poiché non conformi ai
progetti appositamente studiati per quella determinata situazione.
L’anello debole del sistema è proprio questo ed è spesso sottovalutato dagli operatori del settore.
Punti critici
In modo sintetico sembra che ciò che debba fare l’installatore sia semplice, ma in realtà il pericolo di
incorrere in errori è frequente.
Si individuano i seguenti punti critici:
• Non possedere e conoscere l’utilizzo di strumentazione di controllo, come le chiavi dinamometriche
per il controllo delle coppie di serraggio
• Ignorare le prescrizioni tecniche dei fissaggi
• Apportare modifiche non verificate;
• L’utilizzo della propria esperienza come metodologia di lavoro.
La professionalità e capacità dell’installatore
1. Un installatore deve possedere attrezzature idonee all’attività che andrà a svolgere;
2. Possedere la conoscenza delle tecniche di fissaggio;
3. Conoscenza dei disegni tecnici;
4. Capacità nell’utilizzo di mezzi informatici;
5. Adeguata formazione e addestramento nei lavori in quota.
Cosa deve fare l’installatore
1. Apporre e compilare l’apposita cartellonistica;
2. Firmare una dichiarazione attestante che l’installazione è stata eseguita secondo le prescrizioni fornite e
dichiarate;
3. Utilizzare solo componenti originali del sistema;
4. Attenersi alle istruzioni di montaggio dei dispositivi di ancoraggio;
5. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa degli elementi di fissaggio e verificare la corrispondenza
della struttura di supporto a cui va fatta l’applicazione;
6. Garantire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
7. Eseguire operazioni di ispezione , verifica e collaudi.
Requisiti degli installatori
L’installazione dei dispositivi di ancoraggio strutturale deve essere eseguita da personale competente o
qualificato o autorizzato e in possesso di idoneità tecnico professionale.
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Documentazione di accompagnamento
Ogni fornitura di materiale in cantiere, proveniente direttamente dal fabbricante, da distributori o da
eventuali importatori, deve essere accompagnata dalla Dichiarazione di conformità/prestazione CE e dalla
relativa marcatura CE rilasciate sulla base di un ETA, oppure dal Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale.
Di norma tali documenti riportano:
•
tipo e nome commerciale del prodotto
•
descrizione del prodotto (identificazione, impiego previsto, ecc);
•
condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego del
prodotto in determinate condizioni, ecc.);
•
caratteristiche dimensionali e tecniche
•
nome della Fabbricante;
•
stabilimento di produzione.
•
identificativo dell’ organismo di certificazione terzo ed indipendente autorizzato;
•
condizioni e periodo di validità dei documenti;
Nella documentazione commerciale di accompagnamento dovranno essere inoltre indicate:
•
•
•
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nome della ditta a cui viene consegnato il prodotto
la località del cantiere e le quantità fornite
estremi della marcatura CE e relativo ETA di riferimento, oppure il riferimento del Certificato di Idoneità
Tecnica all’Impiego.
Etichettatura
Ciascun prodotto, nella confezione fornita dal fabbricante, deve chiaramente e
costantemente essere riconoscibile attraverso idonea etichettatura dalle quale risultino, in
modo inequivocabile, il riferimento al fabbricante, allo stabilimento di produzione ed al lotto di produzione,
alle caratteristiche tecniche tipologiche e prestazionali del materiale ed il
riferimento del Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego oppure gli estremi della marcatura CE e relativo
ETA di riferimento
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Controllo di accettazione in cantiere
L’accettazione dei materiali, oltre che alla verifica della completezza della
documentazione di accompagnamento in accordo con il Capitoli 11.1 delle NTC 2008, può essere subordinata
all’esito di prove specifiche di accettazione, eseguite su richiesta del Direttore dei Lavori presso laboratori di
cui all’art.59 del DPR 380/2001, su campioni secondo le indicazioni di prova descritte al punto 4.1.
Ai fini dell’accettazione i valori delle caratteristiche tecniche riscontrate nelle prove dovranno essere
confrontati con quelli dichiarati dai produttori nella documentazione di accompagnamento di cui al punto
4.2.
Comunque risulti qualificato il prodotto, resta onere del direttore dei lavori, in fase di
accettazione in cantiere, la verifica della prescritta documentazione di qualificazione; in
particolare non potranno essere impiegati nelle opere prodotti non corredati della
documentazione indicata al punto 4.2, oppure per i quali quanto dichiarato nella suddetta
documentazione non sia conforme ai requisiti ed ai livelli di sicurezza previsti dalle norme
tecniche per le costruzioni nazionali e/o dagli specifici documenti contrattuali o progettuali.
Le opere stesse dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto della normativa
nazionale applicabile e, quindi, delle NTC 2008.
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Prescrizioni per il collaudo
Il collaudo di manufatti o dispositivi basati sull’impiego di dispositivi di ancoraggio strutturale , in aggiunta a
quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente, deve in tutti i casi comprendere la verifica della
conformità e delle completezza della documentazione e delle certificazioni previste nelle presenti Linee
Guida. Queste potranno essere verificate, a discrezione del Collaudatore, sulla base anche di eventuali prove
di controllo .
A tale scopo è pertanto da considerare buona norma quella di prevedere che il collaudo
venga svolto in corso d’opera.
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Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione
I dispositivi di ancoraggio devono essere prodotti con un sistema permanente
di controllo interno della produzione in stabilimento e di gestione della qualità del prodotto
(controllo permanente della produzione in fabbrica), in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 , che deve
assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito e
l’affidabilità delle prestazioni indipendentemente dal processo di produzione.
L’identificazione e qualificazione del prodotto, la valutazione del controllo di produzione in
stabilimento e del prodotto finito sono effettuate mediante la procedura di Marcatura CE in conformità ad
ETA, ovvero, in alternativa tramite procedura per il rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego
conformemente a quanto previsto al punto 11.1, caso C, delle NTC 2008.
Le prove possono essere effettuate anche presso lo stabilimento del Produttore, qualora
le attrezzature utilizzate siano tarate e la loro idoneità sia accettata e documentata.
Le prove devono essere ripetute per i diversi tipi e per i diversi tipi di combinazione
Per tutti gli impieghi strutturali previsti, il produttore deve comunque far eseguire le
prove di seguito elencate anche presso uno dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/01 dotati di
adeguata competenza, attrezzatura ed organizzazione, previo nulla-osta del Servizio, e a seguito
dell’esecuzione di tali prove deve presentare i rapporti di prova relativi a tutte le caratteristiche
sopramenzionate, con data di esecuzione non antecedente a 1 anno dalla consegna dei materiali.
A tal fine il produttore nell’istanza di rilascio del certificato di idoneità tecnica deve indicare il laboratorio
prescelto.
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Prove durante il processo di fabbricazione
Durante il processo di fabbricazione sono previste prove di tipo meccanico e di
accertamento della resistenza meccanica, della resistenza a fatica e durabilità da effettuarsi su campioni .
Le prove possono essere effettuate, anche presso lo stabilimento del Produttore, qualora le attrezzature
utilizzate siano tarate e la loro idoneità sia accettata e documentata.
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Contenuti minimi dell’elaborato tecnico della copertura
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Elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati:
1) l’area di intervento:
2) l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi:
3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei
lavori in copertura:
4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti:
5) l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta:
6) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso:
7) le aree della copertura non calpestabili;
8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
9) le misure relative al recupero in caso di caduta.
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Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali
nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive ; nel caso di
adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio la relazione esplicita le motivazioni che
impediscono l’adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle
soluzioni alternative previste nel progetto
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Progetto esecutivo
(progetto esecutivo in cui vengono fatte le analisi ed elaborate le soluzioni tecniche )
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•
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•
•
•
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Analisi delle attività da svolgere
Analisi del rischio assoluto “caduta dall’alto”
Analisi dei rischi residui “danni a seguito di caduta”
Analisi e sviluppo di fattibilità “verifica di resistenza della struttura di supporto”
Sviluppo del progetto del sistema di anticaduta ( fattibilità,progetto di installazione)
Sviluppo di un elaborato grafico con le indicazioni della tipologia e posizione dei dispositivi di
ancoraggio strutturale,presidi fissi di sicurezza,punto di accesso,percorso.
Progetto operativo
(progetto operativo in cui vengono elaborate e fornite le procedure di installazione e di utilizzo del sistema )
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•
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•
•
Elaborazione delle specifiche tecniche da eseguire nella fase di installazione
Procedure di sicurezza da attuare nella fase di installazione
Predisposizione di un manuale d’uso e manutenzione in italiano
Rilascio di Certificazione dei prodotti secondo le normative vigenti o il rilascio di specifica
conformità all’impiego
Rapporto delle verifiche di calcolo o di prova elaborate da tecnico abilitato ai fini della verifica di
resistenza alle sollecitazioni esercitate dal sistema alla struttura di supporto.
Manuale tecnico dei prodotti (schede tecniche specifiche)
Elaborati grafici informativi sulla metodologia operativa da attuare nelle attività.
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Progetto gestionale
( un progetto gestionale in cui vengono elaborate e fornite le istruzioni per il buon mantenimento dei sistemi )
La responsabilità del committente è legata alla gestione del buon mantenimento del sistema .
La regolare messa in servizio, prima di darla in uso agli addetti ai lavori (sia che siano propri dipendenti o
ad aziende esterne) deve rispettare rigorosamente le prescrizioni indicate dal fabbricante e dal tecnico
progettista che ne ha elaborato la relazione tecnica
Il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione,
è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo
aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile secondo quanto riportato nel
manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura .
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•
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Aggiornamento del fascicolo delle caratteristiche dell’opera
Allegato tecnico della copertura completo ed aggiornato
Istruzioni per la manutenzione periodica
Istruzioni per la ispezione periodica
Istruzioni per la verifica periodica
Modello della dichiarazione di manleva da far sottoscrivere all’impresa che prende in uso il sistema
Contratto di mantenimento impianti con installatori qualificati
Dichiarazione di conformità in rispetto alle disposizioni vigenti e alle soluzioni progettuali firmata da
tecnico abilitato e qualificato nello settore specifico
Istruzioni tecniche sulle procedure di utilizzo in formato semplice,potabile di facile intuizione
(grafico, fotografico,video)
Garanzia sui prodotti di 10+2 anni
Copertura assicurativa - RC PRODOTTI –
Planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata
nella quale siano evidenziati gli elementi specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio strutturale,
il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei,
nonché il richiamo alle specifiche del manuale d’uso per l’impiego e per il piano di mantenimento;
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Relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale
Relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale dovrà contenere la verifica del sistema
di fissaggio e l’accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime
sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta.
Al fine di elaborare la relazione il tecnico abilitato dovrà eseguire una serie di analisi e verifiche puntuali.
Verifica del sistema di fissaggio
Analisi delle caratteristiche della struttura
Elaborazione del progetto preliminare
Elaborazione del progetto esecutivo
Rapporto di verifica di resistenza del fissaggio dei dispositivi di ancoraggio alla struttura di supporto
Verifica di resistenza del fissaggio dei dispostivi di ancoraggio alla struttura di supporto
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica degli elementi di fissaggio
Tavola grafica specifica della struttura di supporto con le specifiche per l'applicazione del dispositivo di
ancoraggio alla struttura
Definizione delle azioni vincolari agenti sugli elementi di fissaggio
Accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura
2.1 accertamento mediante calcolo ( se applicabile il modello matematico)
2.2 accertamento mediante prova (secondo i criteri previsti e indicati dal fabbricante)
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Dichiarazione di conformità e certificazioni del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio
strutturale
Il fabbricante dei dispositivi di ancoraggio strutturale dovrà rilasciare :
a) dichiarazioni delle specifiche per l’impiego ( perfomance *)
b) dichiarazione di conformità ( autodichiarazione)
c) conformità rilasciata da ente terzo ( laboratorio prove autorizzato)
*
La dichiarazione delle perfomance devono comprendere che i dispositivi di ancoraggio strutturale sono
appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le
cadute in conformità alla UNI EN 363,idonei all’arresto di una caduta libera di una massa complessiva di
….( il fabbricante ne darà specifica) per un numero max di utilizzatori in contemporanea,su quale tipologia
di struttura è applicabile
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Dichiarazione di conformità dell’installatore
riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio strutturale deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
1.che l installazione è stata eseguita secondo le istruzioni fornite dal fabbricante
2. che l’installazione è stata eseguita secondo il progetto elaborato da tecnico abilitato/qualificato e indicato
negli elaborati grafici
3. che il fissaggio alla struttura di supporto è stata eseguito secondo le modalità indicate dal tecnico abilitato
al calcolo e indicato nelle schede tecniche del fabbricante
4. che la messa in esercizio è avvenuta secondo le informazioni fornite dal fabbricante
ALLEGATI :
a) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non
risultasse più visibile dopo aver completato l’installazione
b) Dichiarazione di collaudo - Verifica tramite prova statica ( se previsto dal fabbricante o richiesto nel
progetto esecutivo)
c) Documentazione fotografica dell’avvenuto collaudo
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Manuale tecnico
Rilasciato dal fabbricante contenete :
Istruzioni di montaggio
Manuale d’uso
Scheda tecnica del prodotto
Dichiarazione dei massimi carichi registrati alle estremità del dispositivo di ancoraggio
Dichiarazione delle massime deformazioni del dispositivo di ancoraggio
Modalità per effettuare la verifica statica dell’applicazione
Grado di protezione alla corrosione dei dispositivi di ancoraggio
Garanzia sul prodotto
Marcatura
Indicazioni per la manutenzione –ispezione periodica- verifica periodica
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Indicazioni di carattere generale
Criteri generali di progettazione
1.
Nel rispetto dei criteri nell’adottare idonee misure preventive e protettive al fine di poter eseguire
successivi interventi impiantistici o di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure
preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
2.
I percorsi devono essere di tipo fisso o permanente e gli accessi devono essere di tipo fisso.
3.
Il transito e l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere
garantiti attraverso elementi protettivi di tipo fisso o permanente.
4.
Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso o
permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l’ancoraggio dei sistemi anticaduta,
o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato
dall’intervento, nella relazione tecnica devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure
risultano non realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in
sostituzione, tali comunque da garantire l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della
copertura in condizioni di sicurezza.
1.
Fermo restando l’obbligo di prevenire il rischio di caduta con i criteri e le modalità di cui al presente
documento eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di
calpestio devono essere comunque raggiungibili, protette ed adeguatamente segnalate.
6.
Negli interventi impiantistici comportanti l’installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari
devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l’installazione e l’uso di un sistema
anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione
non si applica nei casi di adozione di misure di prevenzione collettiva permanenti.
7.
L’obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nella zona
di accesso alla copertura.
8.
Percorsi di accesso alla copertura
1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire
il passaggio degli operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in condizioni di sicurezza.
9.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessaria l’adozione delle seguenti misure
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente
segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) ove sia prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale,
deve essere garantito un illuminamento conforme alla norma UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2. I
corpi illuminanti devono essere installati in modo da prevenire i rischio d’urto;
c) deve essere previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei
prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60
metri per il solo transito dell’operatore;
13
d)
deve essere garantita un’altezza libera superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In
presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta limitatamente ad un
unico e breve tratto;
e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere protetti contro il rischio di caduta nei lati prospicienti il
vuoto o esposti verso superfici sfondabili;
f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite le seguenti strutture:
1) scale per il trasferimento in quota opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
2) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
3) ponteggi;
g) i percorsi verticali costituiti da scale fisse devono essere predisposti secondo il seguente ordine di
priorità:
1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;
2) scale retrattili fisse a gradino;
3) scale fisse a chiocciola;
4) scale fisse a pioli con inclinazione minore o uguale a 75°;
5) scale fisse a pioli con inclinazione superiore a 75°.
10.
Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di
eventuali norme di tutela riguardanti l’immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti
dotazione permanente dell’edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a
sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all’operatore. In
tali casi nell’elaborato tecnico della copertura è indicato il vano dell’edificio nel quale dette scale portatili
sono custodite.
11.
Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi fissi o permanenti,
ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti in contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile,
devono essere individuati spazi in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte.
12.
Per il raggiungimento di accessi interni ed esterni comportante il superamento di un dislivello
inferiore a 2 metri è ammissibile il ricorso ad idonee soluzioni temporanee.
13.
I percorsi verticali con esclusiva funzione di accesso alla copertura devono essere muniti di
sbarramento che ne impedisca l’utilizzo ai soggetti non autorizzati.
14.
Accessi alla copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di
garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.
Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi di accesso
fissi, permanenti o mobili.
15.
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture deve essere garantito da un adeguato livello di
sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti
elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l’utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in
opera di eventuali ulteriori dispositivi.
Nella scelta degli elementi protettivi deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione
previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
.
14
32
Segnaletica - Cartelli informativi
In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le
indicazioni di minima su:
l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei
dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;
L’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema
di ancoraggio).
Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate
nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.
33
Informazioni fornite dal fabbricante
Documentazione tecnica relativa al dispositivo di ancoraggio strutturale
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite almeno nella lingua del paese di destinazione.
deve contenere almeno le seguenti indicazioni e informazioni:
Scheda tecnica del dispositivo di ancoraggio strutturale;
Caratteristiche del dispositivo di ancoraggio (numero operatori collegabili,carico di esercizio,carico di
prova di resistenza,carico a rottura,deformazioni )
Denominazione commerciale
Classe o tipologia
Marcatura
Garanzia sulla difettosità del prodotto (minimo 10+2 anni)
Materiale
Protezione alla corrosione
Applicazioni
Durabilità
B) Manuale d’uso e manutenzione
C) Istruzioni tecniche per il corretto assemblaggio e montaggio
D) Informazioni sulle modalità per l’ispezione periodica
E) Informazioni sulle modalità per la verifica della resistenza degli elementi di fissaggio e della struttura di
supporto
F) Dichiarazione di conformità del prodotto
G) Copia del certificato alla idoneità dell’impiego rilasciata da laboratorio prove autorizzato
Il fabbricante deve includere una dichiarazione di conformità che i dispositivi di ancoraggio strutturale sono
conformi secondo quanto previsto nella gestione della qualità nel processo progettuale e produttivo
Indicando i riferimenti della qualificazione del prodotto rilasciato da ente terzo.
15
34
Fabbricante : requisiti
«fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia
progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovvero essere in possesso di :
certificazione del controllo di produzione in fabbrica.
certificazione del Sistema di qualità aziendale (secondo le norme ISO 9001);
Con :
l’individuazione delle unità produttive e la descrizione dell’impianto di produzione;
la descrizione dettagliata del processo di produzione, con l’indicazione delle eventuali attività
effettuate in outsourcing;
l’organizzazione e le procedure del controllo interno di produzione in fabbrica (controlli di
accettazione delle materie prime, controlli durante la produzione e controlli sul prodotto finito), con
riferimento specifico ai prodotti oggetto dell’istanza di rilascio del certificato di idoneità tecnica;
le condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento delle materie prime secondo le
norme ISO 9001-2000;
le modalità di marchiatura e rintracciabilità del prodotto, nei documenti del produttore e nel
documento di trasporto;
il modello del Registro del fabbricante;
il modello di Dichiarazione di conformità e di Dichiarazione delle caratteristiche del prodotto, da
unire alla documentazione di accompagnamento del prodotto stesso;
la proposta del Piano dei controlli periodici;
la documentazione inerente gli aspetti dell'attuazione del Sistema di garanzia di qualità (Manuale di
qualità);
l’indicazione dei nominativi del direttore tecnico, del responsabile di produzione, del responsabile
attrezzature/officine, del responsabile della qualità aziendale e degli eventuali responsabili delle
singole procedure di controllo di produzione;
ogni altra documentazione ritenuta dal produttore pertinente ed utile ai fini dell’istruttoria del
Servizio.
l’imballaggio (criteri e modalità impiegati per preservare il prodotto );
lo stoccaggio del prodotto finito (modalità di stoccaggio del prodotto finito e criteri adottati per
assicurare la rintracciabilità, la movimentazione, l’etichettatura ecc.);
16
35
Installatori : requisiti
La verifica della idoneità tecnica professionale dell’installatore art 26 D.Lgs 81/08 smi
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
la verifica viene eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell’art. 47 ( dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
La competenza dell’installatore deve essere appurata in :
• Visura camerale riportante la descrizione dell’attività di :
“installazione e manutenzione di dispositivi di ancoraggio strutturali, linee di ancoraggio, sistemi di
sicurezza contro le cadute dall’alto, dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altra
attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto inerente o connesso all’attività specificate.”
•
Auto dichiarazione di comprovata esperienza relativa all’attività svolta nel settore specialistico negli
ultimi 5 anni ( supportate da una relazione dei lavori svolti )
La qualifica dell’installatore deve essere attestata da:
Attestato di frequenza per la qualifica di installatore di dispositivi di ancoraggio strutturali rilasciato da Ente
erogatore accreditato secondo i criteri indicati nel D.lgs 81/08 s.m.i. o nella legge nr 4/2013
•
Attestato di formazione ed addestramento richiesti dalla normativa vigente per lavori in quota
(utilizzo di DPI di 3° categoria) attestata dal proprio datore di lavoro o tramite la partecipazione a
corsi erogati da enti o ditte specializzate nel settore accreditate presso Enti territoriali od altri
Organismi indicati dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;Il requisito è posseduto anche da chi possiede i requisiti
definiti dalla legge vigente per il lavoro con funi o per il montaggio di ponteggi.
L’autorizzazione deve essere rilasciata da :
•
Formazione erogata dal fabbricante con rilascio di attestato di partecipazione secondo i criteri della
formazione previsti nel D.lgs 81/08 smi.
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36
•
•
•
37
Guida alla documentazione da fornire dopo l'installazione
Per l'utente, la documentazione di installazione fornisce la prova che l'installazione è stata effettuata
correttamente. Inoltre è la base essenziale per l'ulteriore esame del dispositivo di ancoraggio
strutturale, dato che in molti casi non è visibile o accessibile.
Dopo l'installazione, copia della documentazione di installazione deve essere consegnato all'utente e
sarà parte integrante del fascicolo tecnico (elaborato tecnico della copertura in caso di presidi fissi
installati sulla copertura).
La documentazione di installazione (dichiarazione di corretto montaggio) deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
Indirizzo e luogo di installazione;
I dati anagrafici dell’impresa installatrice; (idoneità tecnica )
i dati anagrafici della persona esecutore della installazione; ( attestato di qualificazione)
l’identificazione del prodotto (produttore del dispositivi di ancoraggio ,tipo, modello, articolo)
data di installazione e di messa in servizio
Doveri e responsabilità del committente – responsabile dei lavori
Memorandum
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Nel momento in cui impartisci ordini, metti a disposizione le tue attrezzature ;
sei responsabile della salute del lavoratore
Sei sempre responsabile anche in caso di errore del lavoratore perché la norma antinfortunistica
lo tutela sempre
Controlla sempre la ditta appaltante ed i suoi lavoratori rispettino le normative sulla sicurezza
Impedisci alle imprese appaltanti ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto
verificare l’osservanza di tali norme
Verifica l’operato del responsabile del servizio prevenzione e protezione; la sua presenza non ti
esonera dalle tue responsabilità
Verifica attentamente l’idoneità tecnica dell’appaltatore
Informa immediatamente e con completezza l’appaltatore circa i rischi del lavoro assegnato
Invia tali informazioni anche in forma scritta
Ispeziona frequentemente il cantiere per verificare che l’appaltatore ed i suoi dipendenti rispettino le
norme e blocca immediatamente i lavori in caso di inosservanza
La prima cosa da fare dopo aver assegnato i lavori all’appaltatore è convocare una riunione per
definire e promuovere gli interventi di prevenzione e protezione
Tali riunioni devono essere fatte periodicamente
Assegna i lavori solo ad imprese dotate di adeguata organizzazione tecnica, in caso contrario sarai tu
a rivestire di «fatto» la figura di datore di lavoro degli operatori
Nomina immediatamente un responsabile dei lavori e delegalo ad adempiere a tutti gli obblighi in
tema di sicurezza
Informa immediatamente di tale nomina l’ispettorato del lavoro
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