Regolazione indipendente e scala provinciale: un
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Regolazione indipendente e scala provinciale: un
febbraio 2016 Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Laboratorio SPL Collana Acqua Abstract La disciplina degli affidamenti nei servizi pubblici locali di interesse economico generale, e tra questi anche del servizio idrico integrato, è stata recentemente oggetto di uno specifico intervento di riforma, con l’emanazione di un Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si è scelto di codificare in un unico corpus normativo le disposizioni contenute in diversi provvedimenti di legge e di offrire un base legislativa omogenea, corente e coordinata con le disposizioni specifiche di settore. Tutti i servizi a rete di ambito locale saranno vigilati da una autorità indipendente: per il caso dei rifiuti il mandato è conferito ad AEEGSI. Un lavoro che contribuisce a riportare chiarezza in settori nei quali la proliferazione di interventi legislativi e il contenzioso istituzionale hanno alimentato negli anni l’incertezza e ostacolato lo sviluppo industriale. The entrustment discipline of the local public services of general economic interest, and among them of the integrated water management, has been recently reformed with the adoption of a Consolidated Law on local public services of general economic interest. The choice has been to code in a single corpus iuris the dispositions included in different laws and to provide a legislative base which is consistent, coherent and coordinated with the specific sectoral laws. An effort that helps to bring clarity in sectors where legislative proliferation and institutional disputes have fueled uncertainty over the years and hampered an industrial development. REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it) Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, CO.MO.I. Group, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana Milanese, Crif Credit Rating Agency, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Casarico e-mail: [email protected] Gli ultimi contributi n. 54 - Acqua - Partecipate pubbliche: le nuove regole dimenticano i servizi a rete di rilevanza economica, febbraio 2016 n. 53 - Acqua - Diffide, impugnative e poteri sostitutivi: la “stretta” via al riassetto della governance, gennaio 2016 n. 52 - Acqua - Metodo Tariffario Idrico 2.0: efficienza, disciplina e dimensioni, dicembre 2015 n. 51 - Acqua - Remunerazione del capitale: chi ha ragione, i mercati o le imprese?, novembre 2015 n. 50 - Acqua - La legge siciliana sul servizio idrico: un'intera Regione ripiomba nel caos, ottobre 2015 n. 49 - Acqua - Verso il nuovo Codice degli Appalti: come conciliare trasparenza e semplificazione, ottobre 2015 n. 48 - Acqua - Verso il nuovo periodo regolatorio: Metodo Tariffario 2.0, ottobre 2015 n. 47 - Acqua - Le infrastrutture idriche: un "patrimonio comune", settembre 2015 n. 46 - Acqua - Remunerazione del capitale alla prova degli investimenti, luglio 2015 n. 45 - Acqua - Convenzioni tipo e valore di subentro: due tasselli verso la “bancabilità” del SII, luglio 2015 Tutti i contributi sono liberamente scaricabili, previa registrazione, dal sito REF Ricerche La missione Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese. Donato Berardi Direttore e-mail: [email protected] tel. 02 87078150 Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL La disciplina degli affidamenti nel nuovo Testo Unico dei servizi pubblici locali Approvato il T.U. sui servizi pubblici di interesse economico generale Norme trasversali ai diversi settori Il Testo Unico dei servizi pubblici locali di interesse generale licenziato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, prevede disposizioni che, con riferimento specifico alla materia dell’affidamento, integrano e prevalgono sulle singole discipline di settore. Se ne desume la volontà del legislatore di pervenire ad un unico corpus di norme trasversali che disciplinano l’affidamento dei servizi pubblici locali di interesse generale1. Ne analizziamo le innovazioni, con particolare riferimento alle ricadute per l’affidamento del servizio idrico integrato. La regolazione indipendente è il viatico della politica industriale AEEGSI diventa ARERA con mandato di regolazione anche per il settore rifiuti Autorità indipendenti artefici di un disegno di politica industriale Tra i servizi di interesse generale una collocazione specifica trovano quelli a rete di ambito locale2, per i quali è esplicitamente prevista la regolazione da parte di una autorità indipendente. Una previsione che per il caso della gestione dei rifiuti urbani e assimilati si traduce nel conferimento di un mandato specifico aggiuntivo all’attuale regolatore dei servizi energetici e idrici, che prenderà il nome di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)3. Nel nuovo assetto della governance dei servizi pubblici a rete di ambito locale le autorità indipendenti di regolazione sono chiamate ad allontanare le tariffe dall’influenza degli Enti locali e a favorire l’approdo ad una gestione industriale. In questo disegno di politica industriale le autorità indipendenti sono tenute a mettere in atto tutte le misure affianchè i servizi, indipendentemente dalla natura pubblica, privata o mista delle loro gestioni, siano erogati secondo standard di qualità omogenei e a costi efficienti. Un percorso che dovrà condurre al raggiungimento di dimensioni organizzative e gestionali adeguate e all’espulsione degli operatori meno qualificati ed efficienti. 1 In materia di affidamenti, per il caso della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, sono fatte salve le specifiche discipline di settore. 2 Rientrano in questo novero la distribuzione di energia elettrica e gas naturale, il trasporto pubblico locale, il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti urbani. 3 Il T.U. precisa anche i contenuti di questo mandato che spaziano dalla tutela degli utenti, alla definizione dei livelli minimi di qualità, alla predisposizione di un metodo tariffario, all’approvazione delle tariffe, ecc. Il tema, che esula dal focus di analisi del presente contributo, sarà oggetto di un successivo approfondimento. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 3 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Le gare per le future concessioni sono il primo banco di prova Un siffatto progetto richiede che questa parte della delega sia attuata rapidamente ed abbia un primo punto di ricaduta, di concerto con il Governo, nella formulazione di criteri omogenei e coerenti per i bandi di gara, non concedendo sconti sul conseguimento del bacino di servizio minimo a livello provinciale. La politica industriale si può e si deve a questo punto attuare attraverso questi complementi della struttura di governance. I principi cardine dell’intervento riformatore I principi cardine del provvedimento Si affermano in primo luogo alcuni principi cardine che informano il provvedimento e tra questi, per la rilevanza che rivestono per il caso del servizio idrico, ricordiamo: • la centralità dell’utente, cui va assicurato un servizio della migliore qualità, in modo continuativo, a fronte di tariffe non discriminatorie, che devono coprire i costi efficien- ti di gestione e investimento; • la concorrenza e la libertà di accesso da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione; • la parità di trattamento tra imprese pubbliche e private. Modalità di affidamento: l’in house è “parificato” Confermate le modalità di affidamento comunitarie Gara ad evidenza pubblica, società mista o in house providing Servizi non a rete: permessa gestione in economia o con enti strumentali Preclusa per il SII la gestione tramite enti strumentali Quanto alle modalità di affidamento si conferma una impostazione coerente con le pronunce giurisprudenziali che si erano succedute negli anni recenti e che avevano individuato un riferimento nelle indicazioni contenute nelle direttive e nei trattati comunitari4. L’ente competente può in sostanza decidere se: • individuare il soggetto affidatario attraverso una gara ad evidenza pubblica; • affidare la gestione ad una società mista (partenariato pubblico privato) in cui il socio privato sia stato scelto sulla base di una gara; • affidare il servizio ad una società intermente pubblica, secondo il modello dell’ in hou- se providing. Per tutti gli altri servizi, esclusi quelli a rete, è prevista la possibilità di una gestione diretta, in economia, ovvero attraverso azienda speciale. Specularmente, se ne desume, che il ricorso alla gestione diretta o quella per il tramite di enti strumentali, quali aziende speciali, è precluso per il caso dei servizi a rete, tra i quali l’idrico e i rifiuti. E’ questa dunque la prima rilevante novità del testo licenziato in queste settimane che arriva a conclusione di alcune intepretazioni giurisprudenziali che nel corso degli anni recenti avevano reso percorribile, per il caso del servizio idrico, la strada della gestione da parte di enti strumentali5. 4 Sentenza C.C. 199/2012. 5 Si segnala, in particolare, il caso di Arin Spa, azienda di gestione del servizio idrico del capoluogo campano, trasformata in azienda speciale nel settembre 2011. Per un approfondimento si rimanda al Contributo n. 10 – Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing - aprile 2010. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 4 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Affidamenti: scelte motivate e ruolo dell’Antitrust Motivazione della scelta della forma di affidamento PEF asseverato da un intermediario finanziario In house: PEF con assetto patrimoniale e revisione triennale Affidamento: discrezionalità dell’ente competente se ben motivata E’ ribadita la necessità di una provvedimento da parte dell’Ente competente (l’Ente di governo d’ambito per il caso del servizio idrico e dei rifiuti) che illustri sia le ragioni del mancato ricorso al mercato sia i motivi che hanno condotto a preferire una forma di affidamento alle altre. Negli anni le pronunce giurisprudenziali hanno sottolineato che scelte in materia di affidamento sono sindacabili ogni qual volta prive di motivazione, palesemente illogiche o irrazionali, da cui l’esigenza di una adeguata istruttoria e motivazione6. Per il caso dei servizi pubblici locali a rete il provvedimento deve altresì contenere un piano economico-finanziario (PEF), che descriva lungo l’intera durata dell’affidamento, l’evoluzione delle grandezze economiche chiave, quali i costi, i ricavi, gli investimenti e relativi finanziamenti. Tale PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione. Nel caso di affidamento in house dovrà essere qualificato anche l’assetto patrimoniale della società, ovvero il capitale proprio investito e l’indebitamento, e il PEF dovrà essere aggiornato a cedenza triennale. La proposta di deliberazione sulla modalità di affidamento unitamente alle sue motivazioni, devono essere inviate all’Autorità per la concorrenza e per il mercato, che esprime un parere entro 30 giorni7. Il parere dell’Antitrust, non è comunque vincolante: l’Ente competente gode infatti della massima discrezionalità di scelta, che pur tuttavia dovrà essere adeguatamente motivata8. Organizzazione dei SPL a rete e poteri sostitutivi Il riassetto della governance ricalca lo “Sblocca Italia”: 6 mesi per conformare le dimensioni degli ATO Il T.U. conferma per i servizi a rete gli elementi del riassetto della governance così come ridisegnata dallo “Sblocca Italia” dell’estate 20149. I servizi pubblici locali a rete sono organizzati per ambiti territoriali ottimali, definiti dalle regioni, il cui perimetro non può essere inferiore a quello della provincia. In presenza di ambiti di dimensione inferiore al territorio provinciale le regioni provvedono ad adeguarne il perimetro entro 6 mesi dall’entra in vigore del decreto. 6 Sentenza C.S. 762/2013 7 Il provvedimento finale dovrà contenere tra le sue motivazioni una risposta ai rilievi specifici che potranno essere formulati dall’Autorità nel suo parere. 8 Giova ricordare che a norma del recente T.U. in materia di partecipate pubbliche, anche la costituzione di ogni nuova società a partecipazione pubblica o l’acquisto di ogni nuova partecipazione deve essere analiticamente motivato con riguardo alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta. L’atto deliberativo deve essere inviato alla Corte dei Conti che può formulare rilievi circa le motivazioni della scelta e la sua coerenza con il piano di razionalizzazione. 9 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164. Per un approfondimento si rimanda al Contributo n. 24, “Sblocca Italia”: tempi certi, poteri sostitutivi e responsabilità erariale, la via al consolidamento del settore, ottobre 2014. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 5 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Rafforzamento dei poteri sostitutivi per vincere le inerzie degli EELL Per tutte le scelte che riguardano l’organizzazione dei SPL a rete (scelta della modalità di gestione, formulazione della proposta tariffaria, vigilanza e controllo, eccetera) è competente l’Ente di governo d’ambito (EGA), cui gli Enti locali aderiscono obbligatoriamente entro 60 giorni dalla sua istituzione. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta l’esercizio di poteri sostitutivi da parte delle Regioni sull’operato degli EGA e da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti delle Regioni. Scadenza degli affidamenti diretti: l’eccezione delle quotate Gli affidamenti diretti senza scadenza cessano a fine 2020 Società quotate entro il 2004: affidamenti diretti fino a scadenza Durata affidamento coerente con ammortamento degli investimenti Approvato di recente lo schema di convenzione tipo Una rilevante innovazione è prevista in relazione agli affidamenti diretti che, laddove non sia prevista una data di scadenza, cessano per legge, senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020. Diverso è il caso degli affidamenti diretti realizzati nei confronti di società quotate prima del 31 dicembre 2004, i quali continuano sino alla scadenza delle relative concessioni. Infine, gli affidamenti diretti realizzati nei confronti di società poste succesivamente sotto il controllo di società quotate in assenza di procedure conformi alle disposizioni comunitarie, cessano alla data del 31 dicembre 2018, ovvero prima, laddove il termine previsto del contratto di servizio sia anteriore. In materia di durata degli affidamenti si prevede che essa sia coerente con il tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti al momento dell’affidamento. Nel caso di servizi pubblici locali di interesse generale non a rete la scadenza non può comunque eccedere i 5 anni. In questo disegno le autorità indipendenti sono chiamate a predisporre gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo. In questo cammino si inserisce la recente approvazione dello schema di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti (EGA) e gestori del servizio idrico da parte di AEEGSI (delibera 656/2015/R/IDR) per il cui approfondimento si rimanda all’Allegato. Valore residuo: una questione interpretativa Valore residuo: occorre chiarimento su tema indennizzi Nei casi di subentro per scadenza della concessione o per cessazione anticipata il T.U. ribadisce la necessità di un indennizzo, pari al valore contabile delle opere non ancora ammortizzate. Indennizzo che, per il caso del servizio idrico, andrà quantificato sulla base delle disposizioni di AEEGSI. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 6 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Previsione da chiarire poichè fonte di potenziali contenziosi Una importante precisazione, che sembra sollevare qualche questione intepretativa, sorge in merito agli eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entra in vigore del decreto. La disciplina AEEGSI aveva chiaramente indicato il prevalere delle proprie disposizioni, mentre ora la lettere del T.U. potrebbe offrire l’appiglio per una “salvaguardia” degli accordi previgenti (articolo 11, comma 4). Una previsione quest’ultima che, pensata per offrire una certezza giuridica ai servizi che attualmente ne sono sprovvisti, può essere foriera di contenziosi: sarebbe dunque auspicabile un correttivo o un chiarimento sul suo ambito di applicazione. Confermati gli incentivi all’aggregazione Confermati gli incentivi alle aggregazioni Assegnazione prioritaria di risorse e proroga delle concessioni Spese in conto capitale escluse da patto di stabilità In ultimo il T.U. sui SPL conferma gli incentivi a supporto delle aggregazioni già previste dalla Legge di Stabilità per l’anno 201510. In particolare, si prevede l’assegnazione prioritaria delle risorse pubbliche agli EGA o alle gestioni che hanno deliberato aggregazioni societarie. Di particolare rilievo è la conferma della possibilità di proroga del termine di tutte o di alcune concessioni, previa verifica da parte dell’autorità competente, laddove ciò sia necessario ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario per la realizzazione del programma degli interventi. Le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi delle dismissioni rimarranno altresì escluse dal patto di stabilità interno. Conclusioni Un corpus di norme coordinate con le discipline specifiche di settore Principale novità: mandato di regolazione dei rifiuti ad AEEGSI Torna chiarezza normativa In questi giorni il Consiglio dei Ministri ha licenziato il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse generale. Il decreto attuativo, che si inserisce nell’ambito delle delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione, codifica in un unico testo norme e principi già presenti in vari provvedimenti di legge varati negli ultimi diciotto mesi e che spaziano dal riassetto della governance, al perimetro degli ambiti territoriali, all’organizzazione del servizio. La principale novità in questo senso è il mandato di regolazione dei rifiuti conferito all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, secondo il principio per cui tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale sono sottoposti alla regolazione di una autorità indipendente. Un lavoro che contribuisce a riportare chiarezza in settori nei quali la proliferazione di interventi legislativi e il contenzioso istituzionale hanno alimentato negli anni l’incertezza e ostacolato lo sviluppo industriale. 10 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. Per un approfondimento si rimanda al Contributo n. 29 - Aggregazioni e in house nella Legge di Stabilità 2015 - gennaio 2015. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 7 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Allegato - La convenzioni tipo del servizio idrico integrato: i contenuti minimi essenziali L’approvazione dello schema di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti (EGA) e gestori del servizio idrico da parte di AEEGSI (delibera 656/2015/R/ IDR) chiarisce aspetti, quali la declinazione del rischio operativo, le regole che governano la vita e la cessazione della concessione e il subentro che rivestono un ruolo centrale nella valutazione di affidabilità data al settore da parte degli investitori. AEEGSI ha confermato gran parte degli orientamenti già espressi in un precedente documento di consultazione. In queste sede ci soffermiamo dunque solo sul alcune innovazioni. Un primo aspetto è la neutralità della regolazione dei rapporti tra EGA e gestore rispetto all’assetto proprietario di quest’ultimo: pubblico, privato e società miste pubblico-privato vengono dunque posti sullo stesso piano. Se la Legge di stabilità per il 2015 aveva già previsto che nel caso di affidamenti in house il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istitito di credito o da un società abilitata, AEEGSI estende l’asseverazione a tutte le tipologie di affidamento, dunque anche agli affidamenti a società private o miste, incluse le quotate. Come noto, il Metodo Tariffario Idrico ha eliminato o almeno calmierato alcuni rischi operativi: tra questi in particolare il rischio volume e il rischio morosità. Pur tuttavia, la nuova convenzione tipo ribadisce come punto cardine il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, sulla base dei criteri e degli strumenti già in parte incorporati nella regolazione tariffaria. Ed è questo principio che giustifica la previsione di misure di riequilibrio nei casi di stress economico-finanziario della gestione dovuti ad eventi non preventivabili in sede di formulazione del piano tariffario, dietro presentazione di una istanza apposita da parte del gestore che motivi i fattori che hanno condotto allo squilibrio, ne rappresenti la relativa quantificazione e le iniziative adottate per evitare il verificarsi dei fattori di squilibrio. Gli strumenti a disposizione sono diversi e vanno dalla revisione della tariffa, alla revisione del piano degli interventi, alla richiesta di accesso alla perequazione finanziaria da parte dell’EGA. Il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario può giustificare anche l’ampliamento del perimetro delle attività oltre ai canonici servizi rientranti nel servizio idrico integrato, nonché l’estensione della durata originaria della concessione (non eccedente comunque il massimo dei 30 anni fissati dal Codice dell’Ambiente) sia nei casi in cui emerga un ingente fabbisogno di investimento a seguito dei processi di aggregazione tra gestori sia in quelli in cui non si concretizza il pagamento del valore residuo da parte del gestore entrante. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 8 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Acqua N°55 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL Infine, AEEGSI cerca di proporre una regolazione più chiara in merito alle procedure di subentro, prevedendo anche opzioni diverse. Innanzitutto, nei casi in cui siano presenti gestioni salvaguardate, AEEGSI chiarisce che il gestore unico d’ambito può subentrare alle salvaguardate non solo alla scadenza delle concessioni, bensì anche a seguito di accordi tra le gestioni interessate tesi ad accelerare il processo di consolidamento. Per quanto concerne la quantificazione del valore residuo, AEEGSI rimanda ai criteri tariffari del MTI 2.0; la novità è la previsione che sia l’EGA a individuare il VR su proposta del gestore uscente e dopo un confronto con i finanziatori di quest’ultimo. Nel caso in cui le valutazione del gestore non siano in linea con quelle determinate dall’EGA, il primo può presentare le proprie osservazioni ad AEEGSI, che ne tiene conto nel processo di verifica e approvazione della proposta dell’EGA. In materia di subentro AEEGSI prevede che le convenzioni del servizio possano contemplare oltre che il pagamento diretto del valore residuo, anche il subentro del nuovo gestore nelle obbligazioni del gestore uscente, a condizioni e nei limiti previsti dall’attuale normativa. Una importante novità riguarda la previsione di un eventuale passaggio diretto del personale dipendente del gestore uscente, qualora ve ne siano i presupposti, anche in base a valutazioni di sostenibilità ed efficienza. Infine, la convenzione regola anche i casi di mancato pagamento del valore residuo da parte del gestore entrante: in questa situazione il termine della convenzione viene prorogato per il tempo necessario a individuare un nuovo candidato e il gestore uscente continua ad assicurare il servizio limitandosi alla sola attività ordinaria. In capo al gestore entrante che non ha osservato i termini per la liquidazione del valore residuo AEEGSI prevede l’escussione delle garanzie ovvero l’applicazione di sanzioni. Acqua n. 55 - febbraio 2016 Pagina 9 Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale per i SPL