EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - SSeetttteem mbbrree 22000066 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 La Corte di Giustizia sancisce a gran voce il diritto degli avvocati europei di svolgere stabilmente la propria attività, inclusa quella di domiciliatario di società, in qualsiasi Stato membro, avvalendosi del titolo d’origine e senza previa verifica delle loro capacità linguistiche In data 19 settembre, la Corte del Lussemburgo ha risolto due procedimenti, ovvero una questione pregiudiziale ex art. 234 CE ed un ricorso della Commissione ex art. 226 CE, relativi: il primo (causa C506/04), all’interpretazione degli artt. 3 e 9 della direttiva 98/5/CE (in seguito “la direttiva”), volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, e sollevato da un giudice lussemburghese che dubitava della compatibilità con la detta direttiva di alcune disposizioni del diritto interno; il secondo (causa C-193/05), ad un ricorso per inadempimento presentato dall’esecutivo europeo contro il Granducato di Lussemburgo, ritenendo che quest’ultimo, avendo mantenuto, nei confronti degli avvocati che abbiano acquisito la propria qualifica professionale in un altro Stato membro e intendano stabilirsi sul suo territorio con il loro titolo professionale di origine, taluni obblighi relativi alle conoscenze linguistiche, il divieto di esercitare l’attività di domiciliatario di società e l’obbligo di presentare ogni anno il certificato d’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva. Entrambe le cause mettono quindi in discussione la possibilità di imporre determinati requisiti, quali prove di conoscenze linguistiche, o limiti, come il divieto di svolgere attività di domiciliazione di società, all’esercizio della professione legale in Europa. Nel risolvere la questione pregiudiziale nonché la parallela censura della Commissione relativa alla legittimità di una verifica delle competenze linguistiche dello Stato membro ospitante in cui un avvocato europeo vuole esercitare la sua professione, la Suprema Corte, ricordando lo scopo della direttiva cosi come enunciato nel suo sesto considerando, ovvero quello di porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ostacoli e ineguaglianze relativi alla libera circolazione dei professionisti ed al libero esercizio della professione, afferma che, per essere iscritti al foro dello Stato membro ospitante, è sufficiente, come peraltro stabilito dall’art. 3 della direttiva, l’attestazione dell’iscrizione di un avvocato europeo presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Secondo la Corte, infatti, l’art. 3 della direttiva ha compiuto una completa armonizzazione dei requisiti preliminari richiesti ai fini dell’esercizio del diritto conferito dalla direttiva stessa. I giudici del Lussemburgo sottolineano inoltre come, a fronte della rinuncia ad una verifica preventiva delle conoscenze linguistiche, esistono norme professionali e deontologiche, sia dello Stato membro d'origine, sia dello Stato membro ospitante, che garantiscono la tutela dei singoli e la buona amministrazione della giustizia e che l'avvocato europeo è tenuto a rispettare a pena di sanzioni disciplinari, come l’obbligo di non trattare cause che richiedano conoscenze linguistiche di cui l’avvocato non dispone. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della direttiva, un avvocato europeo che intenda integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante deve comprovare un'attività effettiva e regolare di almeno tre anni nel diritto di tale Stato membro. Nella prima causa, la Corte precisa inoltre che, ai fini dell’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva, l’organo chiamato a decidere dei ricorsi contro un diniego d’iscrizione al foro dello Stato membro ospitante non può essere un collegio disciplinare composto esclusivamente o prevalentemente da avvocati locali, in quanto esso non presenta le caratteristiche proprie della nozione di giudice (tra cui imparzialità, indipendenza, terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso), nozione delineata dal caselaw della Corte stessa e a cui deve corrispondere l’organo che giudica di tali ricorsi. Nell’esaminare poi la censura della Commissione relativa al divieto per gli avvocati europei di svolgere attività di domiciliazione di società in Lussemburgo, la Suprema Corte, richiamando ancora una volta l’obiettivo di armonizzazione della direttiva, ribadisce come l’avvocato europeo debba poter svolgere legittimamente le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva, tra cui non rientra appunto l’esclusione delle attività di domiciliazione. Quanto infine alla censura inerente all’obbligo per l’avvocato europeo di produrre ogni anno il certificato d’iscrizione presso l’autorità dello Stato membro d’origine, la Corte ricorda come la direttiva, all’art. 7 n. 2, preveda già un obbligo di reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri, in base al quale lo Stato membro d’origine deve informare lo Stato membro ospitante dell’avvio di un procedimento disciplinare contro un avvocato europeo. La direttiva non ammette dunque ulteriori oneri o formalità amministrative. La Corte conclude quindi la seconda pronuncia condannando il Granducato del Lussemburgo per essere venuto meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto comunitario ed in particolare dalla direttiva 98/5/CE. -1- EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • MERCATO INTERNO Settore finanziario: procedure più rigorose per l’approvazione di concentrazioni ed acquisizioni (12.09.2006) La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a migliorare considerevolmente la certezza giuridica, la chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione, da parte delle autorità di vigilanza nazionali, delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nei settori bancario, assicurativo e mobiliare. La nuova disciplina proposta modificherebbe varie direttive in materia, in particolare la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi (2006/48/CE), la terza direttiva assicurazione non vita (92/49/CEE), la rifusione della direttiva vita (2002/83/CE), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE). La proposta ridefinisce l’intera procedura che le autorità competenti dovranno applicare per valutare le acquisizioni da un punto di vista prudenziale ed introduce inoltre un processo di notifica e decisionale chiaro e trasparente per le imprese e per le autorità competenti. I termini di valutazione vengono abbreviati da 3 mesi a 30 giorni e la sospensione del loro decorso da parte delle autorità competenti viene assoggettata a chiare condizioni; sono poi definiti con precisione i criteri da applicare per la valutazione prudenziale, che saranno pertanto noti in anticipo ai partecipanti al mercato. Tra questi, si rinviene in particolare un elenco chiuso di parametri per valutare l’idoneità dell’acquirente, determinando così un’armonizzazione completa in materia di valutazione dell’idoneità a livello dell’Unione europea. Tali criteri sono: la reputazione del candidato acquirente, la reputazione e l’esperienza di qualsiasi persona che potrebbe dirigere la derivante entità o impresa, la solidità finanziaria del candidato acquirente, la capacità di continuare a rispettare le direttive settoriali applicabili, il rischio di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Il testo della proposta è disponibile al seguente sito: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/cross-sector/mergers/directive-proposal_it.pdf • AIUTI DI STATO La Commissione presenta una nuova proposta di regolamento di esenzione per gli aiuti de minimis (20.09.2006) La Commissione europea ha presentato una nuova versione del progetto di regolamento sugli aiuti de minimis, che prevede l’esenzione degli aiuti di importanza minore dall’obbligo di notifica previsto dall’art. 88.3 del Trattato CE. Secondo il regolamento sugli aiuti de minimis attualmente in vigore, gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro erogati nell’arco di tre esercizi finanziari a favore di una determinata impresa sono considerati privi di effetti sostanziali sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, e non configurano pertanto aiuti di Stato. La nuova versione tiene conto delle opinioni espresse durante la consultazione pubblica sul progetto iniziale presentato dalla Commissione nel mese di marzo, che aveva innalzato la soglia a 150.000 euro, estendendola ulteriormente. Il nuovo progetto prevede, infatti, che gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro non saranno considerati aiuti di Stato purché, però, sia possibile calcolarne in anticipo l’importo preciso (aiuti “trasparenti”). Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dall’origine comunitaria o meno delle risorse con cui viene finanziato. Il periodo di riferimento (tre esercizi finanziari) é determinato facendo riferimento agli esercizi utilizzati dal beneficiario nello Stato membro interessato. Il nuovo progetto di regolamento estende tra l’altro l’esenzione alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e al settore dei trasporti (eccetto quello stradale). Rispetto al progetto precedente, sono poi fornite indicazioni più precise riguardo a prestiti, conferimenti di capitale, capitali di rischio e garanzie pubbliche sui prestiti. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a piccole e medie imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se il prestito totale che sottende la garanzia individuale fornita nell’ambito di tale regime non supera 1 700 000 euro per impresa beneficiaria e la garanzia non supera l’80% del prestito; ciò consentirà agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del diritto. Sotto questo profilo, la proposta integra gli orientamenti sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio pubblicati durante l’estate (Cfr. Eurodejalex n. 7/2006). Contemporaneamente, la fissazione di una soglia massima per quanto riguarda l’importo complessivo del prestito sotteso alla garanzia assicura che non vi siano abusi. L'adozione del regolamento é prevista entro la fine dell'anno affinché possa entrare in vigore nel gennaio 2007. Gli Stati membri e le altre parti interessate potranno nuovamente, entro il 20 ottobre, formulare osservazioni sul progetto di regolamento, consultabile al sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/dm2_it.pdf • MERCATO INTERNO Liberalizzazione degli imballaggi: raggiunto un accordo politico sulla semplificazione della normativa UE (25.09.2006) Il Consiglio competitività ha raggiunto una posizione comune sulla proposta modificata della Commissione volta a semplificare la normativa europea in materia di imballaggio delle merci. Se la proposta sarà confermata dal Parlamento, essa comporterà una vera e propria liberalizzazione dei formati degli imballaggi per i prodotti preconfezionati, ad eccezione del vino e delle altre bevande alcoliche, per le quali i formati obbligatori attualmente previsti sono stati tuttavia semplificati. La proposta introduce pertanto un’armonizzazione totale, vietando agli Stati membri di legiferare in materia di dimensioni degli imballaggi, salvo quelle regolamentate dalla legislazione comunitaria. Tale testo sostituirà, infatti, le diverse normative nazionali e le precedenti normative comunitarie sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE). Tali direttive avevano individuato una serie di formati per gruppi di prodotto, che avrebbero dovuto costituire una sorta di passaporto per la commercializzazione dei prodotti nella Comunità; tuttavia, parallelamente, gli Stati membri utilizzano le disposizioni nazionali sui formati degli imballaggi come strumento per ostacolare il commercio. Tale atteggiamento è stato oggetto di una serie di pronunce della Corte di Giustizia, che con la sentenza Cassis de Dijon (causa C-120/78) aveva proibito i limiti alle importazioni sulla base del formato dei prodotti, ed in seguito, nel 1999, con la pronuncia Cidrerie-Ruwet (C-3/99), aveva affermato che la "giurisprudenza Cassis de Dijon" si applica anche alle dimensioni degli imballaggi nazionali, per cui gli Stati membri devono accettare nei propri mercati i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro, salvo che non vi siano ragioni imperative d'interesse generale. Maggiori informazioni in materia sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/enterprise/prepack/index_en.htm • ALLARGAMENTO -2- EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Confermata l’adesione di Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007, seppur con rigorosi accorgimenti (26.09.2006) La Commissione europea ha definitivamente dato il via libera all’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2007, attraverso le valutazioni contenute nella sua ultima relazione semestrale relativa ai progressi compiuti da tali paesi. Entrambi i futuri Stati membri hanno compiuto notevoli passi avanti nelle riforme previste per allinearsi all’acquis comunitario; tuttavia, per scongiurare potenziali rischi nei settori che ancora necessitano di ulteriori interventi, l’esecutivo europeo ha definito una serie di misure di salvaguardia nell’ambito delle politiche di giustizia e affari interni, nel settore del mercato interno (comprensivo non solo delle quattro libertà fondamentali, ma anche di politiche settoriali quali concorrenza, agricoltura, trasporti, telecomunicazioni, energia, tutela dei consumatori e della salute, ecc.) ed ha previsto una clausola di salvaguardia economica generale invocabile per far fronte a gravi difficoltà eventualmente incontrate in un settore economico dagli Stati membri. Quanto alle misure di accompagnamento, è prevista la creazione di un meccanismo per la cooperazione e la verifica dei progressi in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Il 26 settembre è stato inoltre adottato un regolamento speciale in materia di spesa agricola onde tutelare gli interessi finanziari dell’UE e garantire la corretta gestione dei fondi agricoli e dei fondi strutturali. Infine, va precisato come nel settore della sicurezza alimentare vengano applicate alcune misure specifiche: attualmente, la Bulgaria e la Romania non possono esportare nell’UE determinati animali e prodotti di origine animale a causa della presenza di epizoozie: tali limitazioni saranno mantenute, se necessario, anche dopo gennaio 2007. L’adesione della Bulgaria e della Romania, che deve ancora essere ratificata in 4 Stati membri (Francia, Germania, Belgio e Danimarca), segnerà l’ingresso di altri 30 milioni di persone nell’UE, completando il suo quinto allargamento storico e dando vita ad un’Unione di quasi mezzo miliardo di cittadini. La relazione della Commissione è consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/sept/report_bg_ro_2006_it.pdf • CONCORRENZA - MERGERS Lanciata una consultazione pubblica sulla proposta di nuove guidelines consolidate in materia di controllo delle concentrazioni (28.09.2006) La Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione che chiarifica le attuali pratiche dell’esecutivo europeo in merito alla competenza in materia di controllo delle operazioni di concentrazione. Tali linee guida consoliderebbero in un unico testo le quattro comunicazioni adottate dalla Commissione nel 1998: la comunicazione sulla nozione di concentrazione, la comunicazione sulla nozione di full-function joint ventures, quella sulla nozione di impresa interessata e quella sul calcolo del fatturato. Un testo consolidato ne semplificherà la consultazione permettendo alle parti di determinare con maggior facilità, e senza dover previamente contattare l’esecutivo, se l’operazione progettata rientra nella competenza di quest’ultimo. Inoltre, il draft tiene conto dei cambiamenti apportati, a livello di regole sulla competenza, dal nuovo regolamento concentrazioni n. 139/2004, e della prassi decisionale della Commissione, il tutto alla luce delle recenti pronunce in materia dei giudici europei. In particolare, vengono specificate le condizioni alle quali più operazioni sono considerate costituire un’unica concentrazione, oggetto dell’obbligo di notificazione ai sensi del regolamento 139/2004 e le circostanze che danno luogo ad una concentrazione allorché un’impresa appalti a terzi la fornitura di servizi o la produzione di beni, precedentemente svolta all’interno dell’impresa stessa. Il progetto di comunicazione, che resterà aperto alla consultazione pubblica fino al prossimo 1° dicembre, è consultabile al link: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/jn.pdf • CONCORRENZA Proposto un nuovo draft di Leniency Notice unitamente ad un modello di collaborazione per le autorità della Rete Europea per la Concorrenza (29.09.2006) La Commissione europea ha adottato un progetto di modifica alla Comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, che prevede l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo per le imprese partecipanti ad un cartello che ne denuncino l’esistenza o comunque collaborino con l’esecutivo europeo. Gli emendamenti sono stati formulati tenendo conto delle problematiche emerse nel corso dei quattro anni di applicazione della normativa, in particolare per la mancanza di chiarezza e quindi ridotta efficacia. I cambiamenti proposti mirano a garantire che la Leniency Notice: 1) espliciti chiaramente il tipo di informazioni e di prove che devono fornire le imprese che richiedono l’immunità, precisando altresì che i richiedenti devono rendere nota la loro partecipazione al cartello; 2) colleghi il livello della prova richiesta per accordare l’immunità alle informazioni necessarie all’esecutivo europeo per effettuare un’indagine mirata relativamente al presunto cartello; 3) renda più flessibile il termine entro cui i richiedenti sono tenuti a cessare la loro partecipazione alle attività del cartello; 4) chiarisca l’obbligo di cooperazione ed estenda l’obbligo di non distruggere, falsificare o nascondere informazioni anche al periodo in cui il richiedente sta valutando l’ipotesi di richiedere il trattamento di clemenza; 5) precisi (in tal modo recependo l’orientamento della Corte di giustizia e garantendo una maggiore certezza del diritto) che l’obbligo di collaborazione totale e continuata riguarda anche coloro che fanno richiesta di riduzione dell’ammenda; 6) specifichi chiaramente che l’immunità non sarà accordata nel caso in cui la Commissione sia già in possesso di prove sufficienti per procedere ad un’indagine o addirittura la procedura d’indagine sia già iniziata; 7) preveda un sistema di ordine d’arrivo delle richieste (marker system) in cui la posizione del richiedente nell’ordine d’arrivo sia protetta tutelando le imprese che necessitano di più tempo per raccogliere le informazioni e la prove necessarie per poter compilare la richiesta di leniency, e impedendo contemporaneamente che nei loro confronti la Commissione avvii un’autonoma indagine che impedirebbe la presentazione della richiesta; 8) descriva la procedura di protezione delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese; 9) precisi espressamente che la Commissione non prenderà posizione sulle richieste di immunità relative ad infrazioni già prescritte. Le predette modifiche sono perfettamente in linea con il modello di programma di Leniency lanciato, anch’esso il 28 settembre, dall’European Competition Network (ECN). Con tale modello, le Autorità garanti della concorrenza dei diversi Stati membri perseguono l’obiettivo di armonizzare le procedure e i requisiti per le richieste di trattamento favorevole, in modo da agevolare le imprese richiedenti nel caso in cui non sappiano quale sia l’autorità competente a conoscere del caso, ed evitare i pregiudizi derivanti dalle discrepanze delle diverse discipline nazionali. Il modello di programma di leniency dell’ECN è consultabile al link: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/ecn/model_leniency_en.pdf Il draft della nuova Comunicazione sul trattamento favorevole della Commissione è consultabile al link: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/leniency/draft_revised_notice_en.pdf. I terzi interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni entro il 27 ottobre. -3- EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità Fiscalità indiretta: Causa C-228/05 – Detrazione IVA sulle autovetture aziendali La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 14 settembre 2006, ha confermato il parere espresso dall’Avvocato generale Sharpston il 22 giugno scorso definendo incompatibile con l’articolo 17, n. 7 della Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, la disposizione contenuta nella legislazione nazionale in materia di IVA (più precisamente l’art. 19-bis 1 par. 1 lett. c) del D.P.R 26.10.1972, n. 633) ove prevede l’esclusione dalla detraibilità dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto o dell’importazione di autovetture, autoveicoli, ciclomotori, motocicli e dei relativi componenti o ricambi nonché di quella relativa alle prestazioni di servizi e di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio (“beni e servizi”), cosi come laddove prevede la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione solo nel caso sia ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti. A seguito della sentenza della Corte non trova più applicazione il regime di detrazione limitata (15% dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto) presente nella legislazione nazionale. Ciò non implica, tuttavia, che l’IVA pagata sull’acquisto di tali beni e servizi sia dal 14 settembre 2006 interamente detraibile, essendo tale possibilità strettamente legata alla dimostrazione della effettiva destinazione di tali beni e servizi interamente all’attività d’impresa e/o professionale. In attesa di un adeguamento della disciplina IVA nazionale alla pronuncia della Corte emergono, pertanto, difficoltà oggettive per il contribuente nel determinare la quota parte di IVA detraibile in relazione a beni e servizi utilizzati promiscuamente sia nell’attività aziendale/professionale sia ad uso privato. A tal proposito la sentenza della Corte non contiene delle linee guida specifiche alle quali il contribuente possa attenersi per individuare, in ipotesi di utilizzo promiscuo dei beni e servizi, la quota parte relativa all’utilizzo per finalità d’impresa ovvero professionale e quindi la quota detraibile dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto. La Corte ha, infatti, soltanto ribadito che coerentemente alla regola generale prevista per i beni aziendali/professionali la detrazione debba essere operata in funzione dell’effettivo utilizzo del bene nell’attività da parte di ciascun contribuente. Sotto il profilo temporale, inoltre, la Corte ha ritenuto di non limitare la retroattività degli effetti della sentenza rinviando a quanto contenuto nella legislazione nazionale per la definizione delle modalità e del dies a quo a partire dal quale è ammesso il recupero dell’IVA pagata dai contribuenti su i beni e servizi. Il Governo italiano è “corso ai ripari” in tempi brevissimi mettendo a punto il D.L. 15.09.2006 n. 258 (entrato in vigore il 15.09.2006, giorno della sua pubblicazione) con il quale ha stabilito la necessita del contribuente di presentare un’apposita istanza di rimborso, per recuperare l’IVA non detratta dal 2003 al 2006 sull’acquisto di beni e servizi. Il provvedimento ha escluso, tuttavia, la possibilità da parte del contribuente di effettuare la detrazione diretta dell’IVA tramite compensazione. *** -4- EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza DIRITTO SOCIETARIO Il Tribunale, ritenendo l’analisi della Commissione non sufficientemente approfondita, invalida parzialmente la decisione che sanziona le condizioni generali di vendita di medicinali della controllata spagnola di Glaxo Una società madre può essere tassata per gli utili realizzati da una società controllata estera solo se quest’ultima risulta essere, da una serie di elementi oggettivi, una costruzione fiscale di puro artifizio Tribunale di primo Grado, sentenza del 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline/Commissione Corte di Giustizia, sentenza del 12 settembre 2006, causa C196/04, Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue “… Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/791/CE … [Caso: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome …] … sono annullati …”. “… Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all’inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta. L’applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive …”. *** CONCORRENZA - INTESE N.B.: Il caso a quo trae origine dal ricorso presentato al Tribunale dalla Glaxo nel luglio 2001 e volto ad ottenere l’annullamento della decisione con cui la Commissione, condannando come accordo diretto a restringere la concorrenza le condizioni generali di vendita adottate dalla detta società, in base alle quali i medicinali venivano venduti ai grossisti spagnoli a prezzi differenziati in funzione del luogo in cui venivano presi a carico, respingeva anche la richiesta di esenzione ex art. 81.3 CE, sostenendo che la Glaxo non aveva dimostrato che il suddetto accordo avrebbe contribuito all’innovazione nel settore farmaceutico. Per quanto riguarda l'esistenza di una restrizione della concorrenza, il Tribunale ritiene che la conclusione a cui è giunta la Commissione, secondo cui le condizioni generali di vendita sono restrittive perché prevedono prezzi differenziati che limitano il commercio parallelo di medicinali, sia erronea. La giurisprudenza, infatti, impone alla Commissione di analizzare gli accordi tenendo conto del loro contesto giuridico ed economico, mentre l’esecutivo non sembra aver considerato la specificità del settore farmaceutico, ove i prezzi dei medicinali presi a carico dai sistemi nazionali di assicurazione malattia sono fissati dagli Stati membri e sottratti alla libera concorrenza: non si può quindi presumere che il commercio parallelo riduca i prezzi ed accresca il benessere dei consumatori finali. Inoltre, la Commissione non ha effettuato un esame adeguato della richiesta di esenzione della Glaxo, in quanto, secondo il giudice europeo, non ha verificato se le condizioni generali di vendita protessero determinare un vantaggio economico contribuendo all'innovazione, né ha suffragato le sue conclusioni in modo sufficiente. L’esecutivo dovrà dunque riesaminare, visto l’effetto retroattivo attribuito dal Tribunale alla sentenza, la richiesta di esenzione della Glaxo. *** La Corte conferma l’ammenda inflitta a JCB Service dalla Commissione rendendo palese la sua intolleranza per i ricorsi in appello“gratuiti” e prolissi. Corte di Giustizia, sentenza del 21 settembre 2006, causa C167/04P, JCB Service/Commissione “… il ricorso d’impugnazione è respinto. 2) L’impugnazione incidentale della Commissione è accolta. 3) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale … è annullato. 4) L’importo dell’ammenda inflitta alla JCB Service … è fissato in EUR 30.864.000 …”. N.B.: La causa in esame nasce da un ricorso presentato alla Corte dall’impresa JCB, attiva nella produzione e commercializzazione di macchine da costruzione, e volto ad annullare la sentenza del Tribunale che aveva in parte confermato la decisione della Commissione che condannava come “molto gravi” le pratiche poste in essere da JCB, in particolare le restrizioni sulle vendite dei distributori ufficiali fuori dei territori assegnati in esclusiva, l’applicazione di sanzioni sulle vendite effettuate, la concertazione sul mantenimento dei prezzi di rivendita, nonché le restrizioni sulle fonti di approvvigionamento che impedivano le forniture incrociate. La Corte respinge le censure di JCB concernenti il mancato rispetto dei diritti di difesa e del principio della presunzione di innocenza e ribadisce che una decisione assunta dalla Commissione a seguito della notificazione di un accordo non diviene illegittima per il semplice fatto di essere stata adottata oltre un termine ragionevole. Il giudice europeo ritiene che la Commissione non abbia commesso alcun errore nella valutazione dell’infrazione, mentre considera che il Tribunale, nel sostenere che la Commissione non poteva legittimamente infliggere un’ammenda per una misura di ritorsione (sanzione ai distributori imposta da JCB), sia incorso in un errore di diritto. Tale misura può infatti costituire una circostanza aggravante anche se connessa all’applicazione di una clausola di un accordo regolarmente notificato. La Corte riporta pertanto l’ammenda di JCB all’originario importo fissato all’esecutivo. *** CONCORRENZA – SETTORE FARMACEUTICO LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI Condannate le golden shares detenute dallo Stato olandese nelle neo privatizzate società KPN e TPG Corte di Giustizia, sentenza del 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e 283/04, Commissione/Paesi Bassi “… il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE. ...”. N.B.: La Corte ha statuito come l’introduzione da parte dello Stato olandese negli statuti delle società responsabili dei servizi di telecomunicazione e posta di alcune golden shares che gli conferiscono, da un lato, un’influenza sulla gestione delle suddette società che non è giustificata dall’importanza del suo investimento e che è notevolmente più importante di quella che la sua partecipazione ordinaria in tali società gli consentirebbe normalmente di ottenere e, dall’altro, limitano l’influenza degli altri azionisti in rapporto all’importanza della loro partecipazione nella KPN e nella TPG, dissuadendo peraltro i potenziali investitori, non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale e pertanto ostacolano la libera circolazione dei capitali violando l’art. 56. 1 CE. -5- EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea MERGER & ACQUISITION le reti a banda larga di DT, rimediando in tal modo alla situazione di dominanza di quest’ultima sul mercato tedesco della banda larga. Nelle osservazioni indirizzate all’autorità tedesca a norma dell’art. 7 della direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche (dir. 2002/21/CE), la Commissione ha precisato chiaramente che le misure previste dovranno essere applicate senza ritardo, che dovrà essere imposto a breve l’accesso alla banda larga senza l’obbligo di acquistare allacciamenti telefonici da DT, che i prezzi d’accesso andranno fissati in modo da prevenire ogni compressione dei margini e dovranno essere inferiori ai prezzi al dettaglio applicati da DT, o calcolati sulla base dei costi reali, come previsto dal diritto comunitario. Infine, l’esecutivo europeo ha sollecitato la BNetzA a notificarle senza ulteriore ritardo le misure che essa intende adottare in materia di fornitura all’ingrosso per l’accesso ATM bitstream ad alta velocità (accesso che permette di offrire servizi di alta qualità quali videoconferenze), mercato sul quale DT occupa tuttora una posizione dominante. Suez e Gaz de France modificano il loro progetto di fusione per superare l’opposizione dell’esecutivo europeo (20.09.2006) I gruppi energetici francesi Suez e Gaz de France (GDF) hanno presentato una serie di correttivi al loro progetto di fusione per superare le obiezioni sollevate dalla Commissione in una comunicazione degli addebiti inviata loro lo scorso 18 agosto, ove si metteva in evidenza come il merger proposto avrebbe avuto effetti pregiudizievoli sulla concorrenza nei mercati francese e belga del gas, sul mercato belga dell’elettricità e su quello delle reti di riscaldamento in Francia. In particolare, Suez e GDF hanno previsto la creazione di una nuova impresa energetica, che verrebbe poi ceduta a terzi e a cui sarebbero trasferite una serie di attività tra cui l’intero portfolio dei contratti di vendita con i clienti industriali di Distrigaz in Belgio e Francia; i due gruppi hanno proposto inoltre un “programma di distribuzione del gas” per Belgio e Francia, i cui volumi e tempistiche verrebbero concordati con la DG Concorrenza; GDF si è poi impegnato a cedere la quota detenuta, pari al 25,5%, nell’azionariato di SPE, produttore belga di elettricità, e a ritirarsi dalle attività relative alla rete di riscaldamento in Francia attualmente svolte tramite la sussidiaria Cofathec. Infine, sono state proposte varie misure per aumentare l’indipendenza della gestione delle infrastrutture ed aprirne l’accesso ai concorrenti. Tali correttivi saranno oggetto di negoziazioni con le parti interessate, a seguito delle quali la Commissione adotterà una decisione entro il 17 novembre. MERGER & ACQUISITION La Commissione condanna le misure adottate dall’autorità spagnola in relazione al riacquisto di Endesa da parte della tedesca E.ON (26.09.2006) La Commissione ha ritenuto che la decisione con cui il CNE, autorità garante spagnola del settore energetico, subordina a condizioni l’offerta di riacquisto di Endesa da parte di E.ON violi l’art. 21 del Reg. 139/2004 sulle concentrazioni, che attribuisce all’esecutivo europeo una competenza esclusiva nella valutazione dell’incidenza concorrenziale delle concentrazioni di dimensioni comunitarie. Nell’aprile 2006, infatti, la Commissione aveva autorizzato il progetto di concentrazione regolarmente notificatole da E.ON. In seguito, la Spagna ha adottato una misura legislativa urgente che estendeva le competenze del CNE, il quale subordinava l’operazione Endesa/E.ON al rispetto di svariate condizioni, tra cui la dismissione di attivi importanti, senza comunicarle previamente alla Commissione e senza che sussistesse l’esigenza di tutela di interessi legittimi (quali la pubblica sicurezza) che fanno venir meno, in base al succitato regolamento, l’obbligo di previa comunicazione all’esecutivo europeo. ANTITRUST - INTESE Ammende per 314,7 milioni di euro ai produttori di raccordi in rame per un cartello di fissazione dei prezzi (20.09.2006) La Commissione ha inflitto ammende per un totale di ben 314,7 milioni di euro a 30 imprese appartenenti a 11 gruppi (Aalberts, IMI, Delta, Advanced Fluid Connections, Legris, Frabo, Mueller, Tomkins, Flowflex, Viegener e Sanha Kaimer) per aver partecipato tra il 1988 ed il 2004 ad un cartello nel settore dei raccordi in rame fissando prezzi, sconti e ribassi, concordando meccanismi per coordinare gli aumenti dei prezzi, la distribuzione dei clienti e lo scambio di informazioni commerciali importanti e riservate. L’indagine ha preso il via con la richiesta di trattamento favorevole presentata dall’impresa americana Mueller nel gennaio 2001, ai sensi della Leniency Notice del 1996. La successiva richiesta di informazioni da parte dell’esecutivo europeo ha condotto ad una riduzione delle ammende per alcune imprese cooperanti, nonché alla immunità totale per la Mueller. Le ammende comminate ad Aalberts, Delta, Advanced Fluid Connections e Legris sono invece state aumentate del 60% in quanto tali imprese hanno proseguito gli accordi illegali dopo gli accertamenti iniziali della Commissione, mentre quella di Advanced Fluid Connections è stata ulteriormente accresciuta del 50% in quanto l’impresa aveva fornito informazioni fuorvianti. L’importo totale delle ammende si classifica al quinto posto per entità fra tutte quelle comminate dalla Commissione ad un singolo cartello. AIUTI DI STATO Poste Italiane: autorizzata la compensazione degli obblighi di servizio pubblico ed avviata un’indagine sui tassi di interesse dei conti correnti postali (26.09.2006) La Commissione non ha sollevato obiezioni sulla compensazione degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico pari a 2,4 milioni di euro, accordata a Poste Italiane (PI) per il periodo 2000-2005, nonostante la detta compensazione non rispetti tutti i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia nel caso Altmark (C-288/00, in particolare PI non è stata selezionata tramite procedura di appalto pubblico). Secondo l’esecutivo, infatti, l’onere sostenuto dall’impresa per garantire il servizio postale universale nel quinquennio di riferimento è stato superiore all’intervento statale. Tuttavia, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sul livello dei tassi d’interesse applicato ai fondi raccolti da PI tramite i conti correnti postali depositati presso il Tesoro. L’interesse pagato dal Tesoro su tali depositi costituisce una risorsa statale e la Commissione ritiene che la definizione del relativo tasso, prevista dalla legge finanziaria 2006, possa comportare una remunerazione per PI più elevata di quella di mercato e tale da conferirle un vantaggio economico in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, in violazione delle regole in materia di aiuti di Stato. ANTITRUST - TELECOMUNICAZIONI La Commissione approva, formulando osservazioni, misure per l’accesso di nuovi operatori nelle reti a banda larga di Deutsche Telekom (DT) (21.09.2006) L’esecutivo ha approvato il provvedimento proposto dall’autorità tedesca per le telecomunicazioni (BNetzA) volto a consentire a nuovi concorrenti un accesso rapido ai consumatori finali (accesso internet ad alta velocità) tramite -6- EuroDejalex n. 9/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di settembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: Concorrenza Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, par. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (2006/C 210, GUUE C 210 del 01.09.2006) Diritto delle società Regolamento recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, GUUE L 241 del 02.09.2006) Direttiva recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, GUUE L 241del 02.09.2006) Aiuti di Stato Pubblicazione di un elenco di misure considerate dalla Commissione aiuti esistenti, ai sensi dell'art. 88, par. 1, del trattato CE, al momento dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea (2006/C 227, GUUE C 227 del 21.09.2006) Diritto delle società Direttiva che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, GUUE L 264 del 25.09.2006) Tra gli eventi comunitari del mese di ottobre 2006, si segnalano in particolare: MARTEDÌ 03 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-475/03, Banca Popolare di Cremona – Fiscalità GIOVEDÌ 05 - VENERDÌ 06 LUSSEMBURGO Consiglio Giustizia e affari interni VENERDÌ 06 LUSSEMBURGO Rinnovo parziale dei membri della Corte di Giustizia MARTEDÌ 10 LUSSEMBURGO Consiglio ECOFIN MERCOLEDÌ 11 – GIOVEDÌ 12 BRUXELLES Sessione plenaria del Parlamento europeo LUNEDÌ 16 LUSSEMBURGO Consiglio Affari generali e relazioni esterne LUNEDÌ 23 – GIOVEDÌ 26 STRASBURGO Sessione plenaria del Parlamento europeo NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-