EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 9/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
SSeetttteem
mbbrree
22000066
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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La Corte di Giustizia sancisce a gran voce il diritto degli avvocati europei di svolgere
stabilmente la propria attività, inclusa quella di domiciliatario di società, in qualsiasi Stato
membro, avvalendosi del titolo d’origine e senza previa verifica delle loro capacità linguistiche
In data 19 settembre, la Corte del Lussemburgo ha risolto due procedimenti, ovvero una questione
pregiudiziale ex art. 234 CE ed un ricorso della Commissione ex art. 226 CE, relativi: il primo (causa C506/04), all’interpretazione degli artt. 3 e 9 della direttiva 98/5/CE (in seguito “la direttiva”), volta a
facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata acquisita la qualifica, e sollevato da un giudice lussemburghese che dubitava della
compatibilità con la detta direttiva di alcune disposizioni del diritto interno; il secondo (causa C-193/05),
ad un ricorso per inadempimento presentato dall’esecutivo europeo contro il Granducato di
Lussemburgo, ritenendo che quest’ultimo, avendo mantenuto, nei confronti degli avvocati che abbiano
acquisito la propria qualifica professionale in un altro Stato membro e intendano stabilirsi sul suo
territorio con il loro titolo professionale di origine, taluni obblighi relativi alle conoscenze linguistiche, il
divieto di esercitare l’attività di domiciliatario di società e l’obbligo di presentare ogni anno il certificato
d’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, fosse venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza della direttiva. Entrambe le cause mettono quindi in discussione la
possibilità di imporre determinati requisiti, quali prove di conoscenze linguistiche, o limiti, come il divieto
di svolgere attività di domiciliazione di società, all’esercizio della professione legale in Europa. Nel
risolvere la questione pregiudiziale nonché la parallela censura della Commissione relativa alla
legittimità di una verifica delle competenze linguistiche dello Stato membro ospitante in cui un avvocato
europeo vuole esercitare la sua professione, la Suprema Corte, ricordando lo scopo della direttiva cosi
come enunciato nel suo sesto considerando, ovvero quello di porre fine alle disparità tra le norme
nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ostacoli e
ineguaglianze relativi alla libera circolazione dei professionisti ed al libero esercizio della professione,
afferma che, per essere iscritti al foro dello Stato membro ospitante, è sufficiente, come peraltro
stabilito dall’art. 3 della direttiva, l’attestazione dell’iscrizione di un avvocato europeo presso l’autorità
competente dello Stato membro d’origine. Secondo la Corte, infatti, l’art. 3 della direttiva ha compiuto
una completa armonizzazione dei requisiti preliminari richiesti ai fini dell’esercizio del diritto conferito
dalla direttiva stessa. I giudici del Lussemburgo sottolineano inoltre come, a fronte della rinuncia ad una
verifica preventiva delle conoscenze linguistiche, esistono norme professionali e deontologiche, sia
dello Stato membro d'origine, sia dello Stato membro ospitante, che garantiscono la tutela dei singoli e
la buona amministrazione della giustizia e che l'avvocato europeo è tenuto a rispettare a pena di
sanzioni disciplinari, come l’obbligo di non trattare cause che richiedano conoscenze linguistiche di cui
l’avvocato non dispone. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della direttiva, un avvocato europeo che intenda
integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante deve comprovare un'attività effettiva e
regolare di almeno tre anni nel diritto di tale Stato membro. Nella prima causa, la Corte precisa inoltre
che, ai fini dell’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva, l’organo chiamato a
decidere dei ricorsi contro un diniego d’iscrizione al foro dello Stato membro ospitante non può essere
un collegio disciplinare composto esclusivamente o prevalentemente da avvocati locali, in quanto esso
non presenta le caratteristiche proprie della nozione di giudice (tra cui imparzialità, indipendenza,
terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso), nozione delineata dal
caselaw della Corte stessa e a cui deve corrispondere l’organo che giudica di tali ricorsi. Nell’esaminare
poi la censura della Commissione relativa al divieto per gli avvocati europei di svolgere attività di
domiciliazione di società in Lussemburgo, la Suprema Corte, richiamando ancora una volta l’obiettivo di
armonizzazione della direttiva, ribadisce come l’avvocato europeo debba poter svolgere legittimamente
le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro
ospitante, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva, tra cui non rientra appunto l’esclusione delle
attività di domiciliazione. Quanto infine alla censura inerente all’obbligo per l’avvocato europeo di
produrre ogni anno il certificato d’iscrizione presso l’autorità dello Stato membro d’origine, la Corte
ricorda come la direttiva, all’art. 7 n. 2, preveda già un obbligo di reciproca assistenza tra le autorità
competenti degli Stati membri, in base al quale lo Stato membro d’origine deve informare lo Stato
membro ospitante dell’avvio di un procedimento disciplinare contro un avvocato europeo. La direttiva
non ammette dunque ulteriori oneri o formalità amministrative. La Corte conclude quindi la seconda
pronuncia condannando il Granducato del Lussemburgo per essere venuto meno ai suoi obblighi
derivanti dal diritto comunitario ed in particolare dalla direttiva 98/5/CE.
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EuroDejalex n. 9/2006
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De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
Osservatorio
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MERCATO INTERNO
Settore finanziario: procedure più rigorose per l’approvazione di concentrazioni ed acquisizioni (12.09.2006)
La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a migliorare considerevolmente la certezza giuridica, la
chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione, da parte delle autorità di vigilanza nazionali, delle acquisizioni e degli
incrementi di partecipazioni nei settori bancario, assicurativo e mobiliare. La nuova disciplina proposta modificherebbe varie
direttive in materia, in particolare la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi (2006/48/CE), la terza direttiva
assicurazione non vita (92/49/CEE), la rifusione della direttiva vita (2002/83/CE), la direttiva relativa alla riassicurazione
(2005/68/CE) e la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE). La proposta ridefinisce l’intera procedura che
le autorità competenti dovranno applicare per valutare le acquisizioni da un punto di vista prudenziale ed introduce inoltre un
processo di notifica e decisionale chiaro e trasparente per le imprese e per le autorità competenti. I termini di valutazione vengono
abbreviati da 3 mesi a 30 giorni e la sospensione del loro decorso da parte delle autorità competenti viene assoggettata a chiare
condizioni; sono poi definiti con precisione i criteri da applicare per la valutazione prudenziale, che saranno pertanto noti in anticipo
ai partecipanti al mercato. Tra questi, si rinviene in particolare un elenco chiuso di parametri per valutare l’idoneità dell’acquirente,
determinando così un’armonizzazione completa in materia di valutazione dell’idoneità a livello dell’Unione europea. Tali criteri sono:
la reputazione del candidato acquirente, la reputazione e l’esperienza di qualsiasi persona che potrebbe dirigere la derivante entità
o impresa, la solidità finanziaria del candidato acquirente, la capacità di continuare a rispettare le direttive settoriali applicabili, il
rischio di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Il testo della proposta è disponibile al seguente
sito: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/cross-sector/mergers/directive-proposal_it.pdf
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AIUTI DI STATO
La Commissione presenta una nuova proposta di regolamento di esenzione per gli aiuti de minimis (20.09.2006)
La Commissione europea ha presentato una nuova versione del progetto di regolamento sugli aiuti de minimis, che prevede
l’esenzione degli aiuti di importanza minore dall’obbligo di notifica previsto dall’art. 88.3 del Trattato CE. Secondo il regolamento
sugli aiuti de minimis attualmente in vigore, gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro erogati nell’arco di tre esercizi finanziari
a favore di una determinata impresa sono considerati privi di effetti sostanziali sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri,
e non configurano pertanto aiuti di Stato. La nuova versione tiene conto delle opinioni espresse durante la consultazione pubblica
sul progetto iniziale presentato dalla Commissione nel mese di marzo, che aveva innalzato la soglia a 150.000 euro, estendendola
ulteriormente. Il nuovo progetto prevede, infatti, che gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro non saranno considerati aiuti
di Stato purché, però, sia possibile calcolarne in anticipo l’importo preciso (aiuti “trasparenti”). Tale massimale si applica a
prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dall’origine comunitaria o meno delle risorse con cui
viene finanziato. Il periodo di riferimento (tre esercizi finanziari) é determinato facendo riferimento agli esercizi utilizzati dal
beneficiario nello Stato membro interessato. Il nuovo progetto di regolamento estende tra l’altro l’esenzione alla
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e al settore dei trasporti (eccetto quello stradale). Rispetto al progetto
precedente, sono poi fornite indicazioni più precise riguardo a prestiti, conferimenti di capitale, capitali di rischio e garanzie
pubbliche sui prestiti. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a piccole e medie imprese che non sono imprese in
difficoltà sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se il prestito totale che sottende la garanzia individuale fornita nell’ambito di
tale regime non supera 1 700 000 euro per impresa beneficiaria e la garanzia non supera l’80% del prestito; ciò consentirà agli Stati
membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del diritto.
Sotto questo profilo, la proposta integra gli orientamenti sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio
pubblicati durante l’estate (Cfr. Eurodejalex n. 7/2006). Contemporaneamente, la fissazione di una soglia massima per quanto
riguarda l’importo complessivo del prestito sotteso alla garanzia assicura che non vi siano abusi. L'adozione del regolamento é
prevista entro la fine dell'anno affinché possa entrare in vigore nel gennaio 2007. Gli Stati membri e le altre parti interessate
potranno nuovamente, entro il 20 ottobre, formulare osservazioni sul progetto di regolamento, consultabile al sito:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/dm2_it.pdf
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MERCATO INTERNO
Liberalizzazione degli imballaggi: raggiunto un accordo politico sulla semplificazione della normativa UE (25.09.2006)
Il Consiglio competitività ha raggiunto una posizione comune sulla proposta modificata della Commissione volta a semplificare la
normativa europea in materia di imballaggio delle merci. Se la proposta sarà confermata dal Parlamento, essa comporterà una vera
e propria liberalizzazione dei formati degli imballaggi per i prodotti preconfezionati, ad eccezione del vino e delle altre bevande
alcoliche, per le quali i formati obbligatori attualmente previsti sono stati tuttavia semplificati. La proposta introduce pertanto
un’armonizzazione totale, vietando agli Stati membri di legiferare in materia di dimensioni degli imballaggi, salvo quelle
regolamentate dalla legislazione comunitaria. Tale testo sostituirà, infatti, le diverse normative nazionali e le precedenti normative
comunitarie sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE). Tali direttive avevano
individuato una serie di formati per gruppi di prodotto, che avrebbero dovuto costituire una sorta di passaporto per la
commercializzazione dei prodotti nella Comunità; tuttavia, parallelamente, gli Stati membri utilizzano le disposizioni nazionali sui
formati degli imballaggi come strumento per ostacolare il commercio. Tale atteggiamento è stato oggetto di una serie di pronunce
della Corte di Giustizia, che con la sentenza Cassis de Dijon (causa C-120/78) aveva proibito i limiti alle importazioni sulla base del
formato dei prodotti, ed in seguito, nel 1999, con la pronuncia Cidrerie-Ruwet (C-3/99), aveva affermato che la "giurisprudenza
Cassis de Dijon" si applica anche alle dimensioni degli imballaggi nazionali, per cui gli Stati membri devono accettare nei propri
mercati i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro, salvo che non vi siano ragioni imperative
d'interesse generale. Maggiori informazioni in materia sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/enterprise/prepack/index_en.htm
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ALLARGAMENTO
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Bruxelles
Confermata l’adesione di Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007, seppur con rigorosi accorgimenti (26.09.2006)
La Commissione europea ha definitivamente dato il via libera all’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea a partire dal 1°
gennaio 2007, attraverso le valutazioni contenute nella sua ultima relazione semestrale relativa ai progressi compiuti da tali paesi.
Entrambi i futuri Stati membri hanno compiuto notevoli passi avanti nelle riforme previste per allinearsi all’acquis comunitario;
tuttavia, per scongiurare potenziali rischi nei settori che ancora necessitano di ulteriori interventi, l’esecutivo europeo ha definito una
serie di misure di salvaguardia nell’ambito delle politiche di giustizia e affari interni, nel settore del mercato interno (comprensivo
non solo delle quattro libertà fondamentali, ma anche di politiche settoriali quali concorrenza, agricoltura, trasporti,
telecomunicazioni, energia, tutela dei consumatori e della salute, ecc.) ed ha previsto una clausola di salvaguardia economica
generale invocabile per far fronte a gravi difficoltà eventualmente incontrate in un settore economico dagli Stati membri. Quanto alle
misure di accompagnamento, è prevista la creazione di un meccanismo per la cooperazione e la verifica dei progressi in materia di
riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Il 26 settembre è stato inoltre adottato un regolamento
speciale in materia di spesa agricola onde tutelare gli interessi finanziari dell’UE e garantire la corretta gestione dei fondi agricoli e
dei fondi strutturali. Infine, va precisato come nel settore della sicurezza alimentare vengano applicate alcune misure specifiche:
attualmente, la Bulgaria e la Romania non possono esportare nell’UE determinati animali e prodotti di origine animale a causa della
presenza di epizoozie: tali limitazioni saranno mantenute, se necessario, anche dopo gennaio 2007. L’adesione della Bulgaria e
della Romania, che deve ancora essere ratificata in 4 Stati membri (Francia, Germania, Belgio e Danimarca), segnerà l’ingresso di
altri 30 milioni di persone nell’UE, completando il suo quinto allargamento storico e dando vita ad un’Unione di quasi mezzo miliardo
di cittadini. La relazione della Commissione è consultabile al seguente link:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/sept/report_bg_ro_2006_it.pdf
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CONCORRENZA - MERGERS
Lanciata una consultazione pubblica sulla proposta di nuove guidelines consolidate in materia di controllo delle
concentrazioni (28.09.2006)
La Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione che chiarifica le attuali pratiche dell’esecutivo europeo in merito alla
competenza in materia di controllo delle operazioni di concentrazione. Tali linee guida consoliderebbero in un unico testo le quattro
comunicazioni adottate dalla Commissione nel 1998: la comunicazione sulla nozione di concentrazione, la comunicazione sulla
nozione di full-function joint ventures, quella sulla nozione di impresa interessata e quella sul calcolo del fatturato. Un testo
consolidato ne semplificherà la consultazione permettendo alle parti di determinare con maggior facilità, e senza dover previamente
contattare l’esecutivo, se l’operazione progettata rientra nella competenza di quest’ultimo. Inoltre, il draft tiene conto dei
cambiamenti apportati, a livello di regole sulla competenza, dal nuovo regolamento concentrazioni n. 139/2004, e della prassi
decisionale della Commissione, il tutto alla luce delle recenti pronunce in materia dei giudici europei. In particolare, vengono
specificate le condizioni alle quali più operazioni sono considerate costituire un’unica concentrazione, oggetto dell’obbligo di
notificazione ai sensi del regolamento 139/2004 e le circostanze che danno luogo ad una concentrazione allorché un’impresa
appalti a terzi la fornitura di servizi o la produzione di beni, precedentemente svolta all’interno dell’impresa stessa. Il progetto di
comunicazione, che resterà aperto alla consultazione pubblica fino al prossimo 1° dicembre, è consultabile al link:
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/jn.pdf
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CONCORRENZA
Proposto un nuovo draft di Leniency Notice unitamente ad un modello di collaborazione per le autorità della Rete Europea
per la Concorrenza (29.09.2006)
La Commissione europea ha adottato un progetto di modifica alla Comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, che prevede
l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo per le imprese partecipanti ad un cartello che ne denuncino l’esistenza o
comunque collaborino con l’esecutivo europeo. Gli emendamenti sono stati formulati tenendo conto delle problematiche emerse nel
corso dei quattro anni di applicazione della normativa, in particolare per la mancanza di chiarezza e quindi ridotta efficacia. I
cambiamenti proposti mirano a garantire che la Leniency Notice: 1) espliciti chiaramente il tipo di informazioni e di prove che devono
fornire le imprese che richiedono l’immunità, precisando altresì che i richiedenti devono rendere nota la loro partecipazione al cartello;
2) colleghi il livello della prova richiesta per accordare l’immunità alle informazioni necessarie all’esecutivo europeo per effettuare
un’indagine mirata relativamente al presunto cartello; 3) renda più flessibile il termine entro cui i richiedenti sono tenuti a cessare la loro
partecipazione alle attività del cartello; 4) chiarisca l’obbligo di cooperazione ed estenda l’obbligo di non distruggere, falsificare o
nascondere informazioni anche al periodo in cui il richiedente sta valutando l’ipotesi di richiedere il trattamento di clemenza; 5) precisi
(in tal modo recependo l’orientamento della Corte di giustizia e garantendo una maggiore certezza del diritto) che l’obbligo di
collaborazione totale e continuata riguarda anche coloro che fanno richiesta di riduzione dell’ammenda; 6) specifichi chiaramente che
l’immunità non sarà accordata nel caso in cui la Commissione sia già in possesso di prove sufficienti per procedere ad un’indagine o
addirittura la procedura d’indagine sia già iniziata; 7) preveda un sistema di ordine d’arrivo delle richieste (marker system) in cui la
posizione del richiedente nell’ordine d’arrivo sia protetta tutelando le imprese che necessitano di più tempo per raccogliere le
informazioni e la prove necessarie per poter compilare la richiesta di leniency, e impedendo contemporaneamente che nei loro
confronti la Commissione avvii un’autonoma indagine che impedirebbe la presentazione della richiesta; 8) descriva la procedura di
protezione delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese; 9) precisi espressamente che la Commissione non prenderà posizione sulle
richieste di immunità relative ad infrazioni già prescritte. Le predette modifiche sono perfettamente in linea con il modello di programma
di Leniency lanciato, anch’esso il 28 settembre, dall’European Competition Network (ECN). Con tale modello, le Autorità garanti della
concorrenza dei diversi Stati membri perseguono l’obiettivo di armonizzare le procedure e i requisiti per le richieste di trattamento
favorevole, in modo da agevolare le imprese richiedenti nel caso in cui non sappiano quale sia l’autorità competente a conoscere del
caso, ed evitare i pregiudizi derivanti dalle discrepanze delle diverse discipline nazionali. Il modello di programma di leniency dell’ECN
è consultabile al link: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/ecn/model_leniency_en.pdf
Il draft della nuova Comunicazione sul trattamento favorevole della Commissione è consultabile al link:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/leniency/draft_revised_notice_en.pdf. I terzi interessati potranno far pervenire le
proprie osservazioni entro il 27 ottobre.
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Finestra europea sulla fiscalità
Fiscalità indiretta: Causa C-228/05 – Detrazione IVA sulle autovetture aziendali
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 14 settembre 2006, ha confermato il parere espresso dall’Avvocato generale
Sharpston il 22 giugno scorso definendo incompatibile con l’articolo 17, n. 7 della Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, la
disposizione contenuta nella legislazione nazionale in materia di IVA (più precisamente l’art. 19-bis 1 par. 1 lett. c) del D.P.R
26.10.1972, n. 633) ove prevede l’esclusione dalla detraibilità dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto o dell’importazione di
autovetture, autoveicoli, ciclomotori, motocicli e dei relativi componenti o ricambi nonché di quella relativa alle prestazioni di
servizi e di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio (“beni e servizi”), cosi come laddove prevede la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione
solo nel caso sia ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti.
A seguito della sentenza della Corte non trova più applicazione il regime di detrazione limitata (15% dell’IVA pagata all’atto
dell’acquisto) presente nella legislazione nazionale. Ciò non implica, tuttavia, che l’IVA pagata sull’acquisto di tali beni e
servizi sia dal 14 settembre 2006 interamente detraibile, essendo tale possibilità strettamente legata alla dimostrazione della
effettiva destinazione di tali beni e servizi interamente all’attività d’impresa e/o professionale.
In attesa di un adeguamento della disciplina IVA nazionale alla pronuncia della Corte emergono, pertanto, difficoltà oggettive
per il contribuente nel determinare la quota parte di IVA detraibile in relazione a beni e servizi utilizzati promiscuamente sia
nell’attività aziendale/professionale sia ad uso privato.
A tal proposito la sentenza della Corte non contiene delle linee guida specifiche alle quali il contribuente possa attenersi per
individuare, in ipotesi di utilizzo promiscuo dei beni e servizi, la quota parte relativa all’utilizzo per finalità d’impresa ovvero
professionale e quindi la quota detraibile dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto. La Corte ha, infatti, soltanto ribadito che
coerentemente alla regola generale prevista per i beni aziendali/professionali la detrazione debba essere operata in
funzione dell’effettivo utilizzo del bene nell’attività da parte di ciascun contribuente.
Sotto il profilo temporale, inoltre, la Corte ha ritenuto di non limitare la retroattività degli effetti della sentenza rinviando a
quanto contenuto nella legislazione nazionale per la definizione delle modalità e del dies a quo a partire dal quale è
ammesso il recupero dell’IVA pagata dai contribuenti su i beni e servizi. Il Governo italiano è “corso ai ripari” in tempi
brevissimi mettendo a punto il D.L. 15.09.2006 n. 258 (entrato in vigore il 15.09.2006, giorno della sua pubblicazione) con il
quale ha stabilito la necessita del contribuente di presentare un’apposita istanza di rimborso, per recuperare l’IVA non
detratta dal 2003 al 2006 sull’acquisto di beni e servizi. Il provvedimento ha escluso, tuttavia, la possibilità da parte del
contribuente di effettuare la detrazione diretta dell’IVA tramite compensazione.
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
DIRITTO SOCIETARIO
Il Tribunale, ritenendo l’analisi della Commissione non
sufficientemente approfondita, invalida parzialmente la
decisione che sanziona le condizioni generali di vendita
di medicinali della controllata spagnola di Glaxo
Una società madre può essere tassata per gli utili
realizzati da una società controllata estera solo se
quest’ultima risulta essere, da una serie di elementi
oggettivi, una costruzione fiscale di puro artifizio
Tribunale di primo Grado, sentenza del 27 settembre 2006,
causa T-168/01, GlaxoSmithKline/Commissione
Corte di Giustizia, sentenza del 12 settembre 2006, causa C196/04, Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes
Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue
“… Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 8
maggio 2001, 2001/791/CE … [Caso: IV/36.957/F3 Glaxo
Wellcome …] … sono annullati …”.
“… Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel
senso che ostano all’inclusione, nella base imponibile di una
società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati
da una società estera controllata stabilita in un altro Stato
allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo
inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale
inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate
ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta.
L’applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò
essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da
parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di
natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello
Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche
effettive …”.
***
CONCORRENZA - INTESE
N.B.: Il caso a quo trae origine dal ricorso presentato al
Tribunale dalla Glaxo nel luglio 2001 e volto ad ottenere
l’annullamento della decisione con cui la Commissione,
condannando come accordo diretto a restringere la
concorrenza le condizioni generali di vendita adottate dalla
detta società, in base alle quali i medicinali venivano venduti
ai grossisti spagnoli a prezzi differenziati in funzione del
luogo in cui venivano presi a carico, respingeva anche la
richiesta di esenzione ex art. 81.3 CE, sostenendo che la
Glaxo non aveva dimostrato che il suddetto accordo avrebbe
contribuito all’innovazione nel settore farmaceutico. Per
quanto riguarda l'esistenza di una restrizione della
concorrenza, il Tribunale ritiene che la conclusione a cui è
giunta la Commissione, secondo cui le condizioni generali di
vendita sono restrittive perché prevedono prezzi differenziati
che limitano il commercio parallelo di medicinali, sia erronea.
La giurisprudenza, infatti, impone alla Commissione di
analizzare gli accordi tenendo conto del loro contesto
giuridico ed economico, mentre l’esecutivo non sembra aver
considerato la specificità del settore farmaceutico, ove i
prezzi dei medicinali presi a carico dai sistemi nazionali di
assicurazione malattia sono fissati dagli Stati membri e
sottratti alla libera concorrenza: non si può quindi presumere
che il commercio parallelo riduca i prezzi ed accresca il
benessere dei consumatori finali. Inoltre, la Commissione
non ha effettuato un esame adeguato della richiesta di
esenzione della Glaxo, in quanto, secondo il giudice
europeo, non ha verificato se le condizioni generali di vendita
protessero
determinare
un
vantaggio
economico
contribuendo all'innovazione, né ha suffragato le sue
conclusioni in modo sufficiente. L’esecutivo dovrà dunque
riesaminare, visto l’effetto retroattivo attribuito dal Tribunale
alla sentenza, la richiesta di esenzione della Glaxo.
***
La Corte conferma l’ammenda inflitta a JCB Service
dalla Commissione rendendo palese la sua intolleranza
per i ricorsi in appello“gratuiti” e prolissi.
Corte di Giustizia, sentenza del 21 settembre 2006, causa C167/04P, JCB Service/Commissione
“… il ricorso d’impugnazione è respinto. 2) L’impugnazione
incidentale della Commissione è accolta. 3) Il punto 2 del
dispositivo della sentenza del Tribunale … è annullato. 4)
L’importo dell’ammenda inflitta alla JCB Service … è fissato
in EUR 30.864.000 …”.
N.B.: La causa in esame nasce da un ricorso presentato alla
Corte dall’impresa JCB, attiva nella produzione e
commercializzazione di macchine da costruzione, e volto ad
annullare la sentenza del Tribunale che aveva in parte
confermato la decisione della Commissione che condannava
come “molto gravi” le pratiche poste in essere da JCB, in
particolare le restrizioni sulle vendite dei distributori ufficiali
fuori dei territori assegnati in esclusiva, l’applicazione di
sanzioni sulle vendite effettuate, la concertazione sul
mantenimento dei prezzi di rivendita, nonché le restrizioni
sulle fonti di approvvigionamento che impedivano le forniture
incrociate. La Corte respinge le censure di JCB concernenti il
mancato rispetto dei diritti di difesa e del principio della
presunzione di innocenza e ribadisce che una decisione
assunta dalla Commissione a seguito della notificazione di
un accordo non diviene illegittima per il semplice fatto di
essere stata adottata oltre un termine ragionevole. Il giudice
europeo ritiene che la Commissione non abbia commesso
alcun errore nella valutazione dell’infrazione, mentre
considera che il Tribunale, nel sostenere che la
Commissione non poteva legittimamente infliggere
un’ammenda per una misura di ritorsione (sanzione ai
distributori imposta da JCB), sia incorso in un errore di diritto.
Tale misura può infatti costituire una circostanza aggravante
anche se connessa all’applicazione di una clausola di un
accordo regolarmente notificato. La Corte riporta pertanto
l’ammenda di JCB all’originario importo fissato all’esecutivo.
***
CONCORRENZA – SETTORE FARMACEUTICO
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Condannate le golden shares detenute dallo Stato
olandese nelle neo privatizzate società KPN e TPG
Corte di Giustizia, sentenza del 28 settembre 2006, cause
riunite C-282/04 e 283/04, Commissione/Paesi Bassi
“… il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad
esso incombenti ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE. ...”.
N.B.: La Corte ha statuito come l’introduzione da parte dello
Stato olandese negli statuti delle società responsabili dei
servizi di telecomunicazione e posta di alcune golden shares
che gli conferiscono, da un lato, un’influenza sulla gestione
delle suddette società che non è giustificata dall’importanza
del suo investimento e che è notevolmente più importante di
quella che la sua partecipazione ordinaria in tali società gli
consentirebbe normalmente di ottenere e, dall’altro, limitano
l’influenza degli altri azionisti in rapporto all’importanza della
loro partecipazione nella KPN e nella TPG, dissuadendo
peraltro i potenziali investitori, non sono giustificate da motivi
imperativi di interesse generale e pertanto ostacolano la
libera circolazione dei capitali violando l’art. 56. 1 CE.
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EuroDejalex n. 9/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
MERGER & ACQUISITION
le reti a banda larga di DT, rimediando in tal modo alla
situazione di dominanza di quest’ultima sul mercato tedesco
della banda larga. Nelle osservazioni indirizzate all’autorità
tedesca a norma dell’art. 7 della direttiva quadro sulle
comunicazioni
elettroniche
(dir.
2002/21/CE),
la
Commissione ha precisato chiaramente che le misure
previste dovranno essere applicate senza ritardo, che dovrà
essere imposto a breve l’accesso alla banda larga senza
l’obbligo di acquistare allacciamenti telefonici da DT, che i
prezzi d’accesso andranno fissati in modo da prevenire ogni
compressione dei margini e dovranno essere inferiori ai
prezzi al dettaglio applicati da DT, o calcolati sulla base dei
costi reali, come previsto dal diritto comunitario. Infine,
l’esecutivo europeo ha sollecitato la BNetzA a notificarle
senza ulteriore ritardo le misure che essa intende adottare in
materia di fornitura all’ingrosso per l’accesso ATM bitstream
ad alta velocità (accesso che permette di offrire servizi di alta
qualità quali videoconferenze), mercato sul quale DT occupa
tuttora una posizione dominante.
Suez e Gaz de France modificano il loro progetto di
fusione per superare l’opposizione dell’esecutivo
europeo (20.09.2006)
I gruppi energetici francesi Suez e Gaz de France (GDF)
hanno presentato una serie di correttivi al loro progetto di
fusione per superare le obiezioni sollevate dalla
Commissione in una comunicazione degli addebiti inviata
loro lo scorso 18 agosto, ove si metteva in evidenza come il
merger proposto avrebbe avuto effetti pregiudizievoli sulla
concorrenza nei mercati francese e belga del gas, sul
mercato belga dell’elettricità e su quello delle reti di
riscaldamento in Francia. In particolare, Suez e GDF hanno
previsto la creazione di una nuova impresa energetica, che
verrebbe poi ceduta a terzi e a cui sarebbero trasferite una
serie di attività tra cui l’intero portfolio dei contratti di vendita
con i clienti industriali di Distrigaz in Belgio e Francia; i due
gruppi hanno proposto inoltre un “programma di distribuzione
del gas” per Belgio e Francia, i cui volumi e tempistiche
verrebbero concordati con la DG Concorrenza; GDF si è poi
impegnato a cedere la quota detenuta, pari al 25,5%,
nell’azionariato di SPE, produttore belga di elettricità, e a
ritirarsi dalle attività relative alla rete di riscaldamento in
Francia attualmente svolte tramite la sussidiaria Cofathec.
Infine, sono state proposte varie misure per aumentare
l’indipendenza della gestione delle infrastrutture ed aprirne
l’accesso ai concorrenti. Tali correttivi saranno oggetto di
negoziazioni con le parti interessate, a seguito delle quali la
Commissione adotterà una decisione entro il 17 novembre.
MERGER & ACQUISITION
La Commissione condanna le misure adottate
dall’autorità spagnola in relazione al riacquisto di
Endesa da parte della tedesca E.ON (26.09.2006)
La Commissione ha ritenuto che la decisione con cui il CNE,
autorità garante spagnola del settore energetico, subordina a
condizioni l’offerta di riacquisto di Endesa da parte di E.ON
violi l’art. 21 del Reg. 139/2004 sulle concentrazioni, che
attribuisce all’esecutivo europeo una competenza esclusiva
nella valutazione dell’incidenza concorrenziale delle
concentrazioni di dimensioni comunitarie. Nell’aprile 2006,
infatti, la Commissione aveva autorizzato il progetto di
concentrazione regolarmente notificatole da E.ON. In
seguito, la Spagna ha adottato una misura legislativa
urgente che estendeva le competenze del CNE, il quale
subordinava l’operazione Endesa/E.ON al rispetto di svariate
condizioni, tra cui la dismissione di attivi importanti, senza
comunicarle previamente alla Commissione e senza che
sussistesse l’esigenza di tutela di interessi legittimi (quali la
pubblica sicurezza) che fanno venir meno, in base al
succitato regolamento, l’obbligo di previa comunicazione
all’esecutivo europeo.
ANTITRUST - INTESE
Ammende per 314,7 milioni di euro ai produttori di
raccordi in rame per un cartello di fissazione dei prezzi
(20.09.2006)
La Commissione ha inflitto ammende per un totale di ben
314,7 milioni di euro a 30 imprese appartenenti a 11 gruppi
(Aalberts, IMI, Delta, Advanced Fluid Connections, Legris,
Frabo, Mueller, Tomkins, Flowflex, Viegener e Sanha
Kaimer) per aver partecipato tra il 1988 ed il 2004 ad un
cartello nel settore dei raccordi in rame fissando prezzi,
sconti e ribassi, concordando meccanismi per coordinare gli
aumenti dei prezzi, la distribuzione dei clienti e lo scambio di
informazioni commerciali importanti e riservate. L’indagine
ha preso il via con la richiesta di trattamento favorevole
presentata dall’impresa americana Mueller nel gennaio 2001,
ai sensi della Leniency Notice del 1996. La successiva
richiesta di informazioni da parte dell’esecutivo europeo ha
condotto ad una riduzione delle ammende per alcune
imprese cooperanti, nonché alla immunità totale per la
Mueller. Le ammende comminate ad Aalberts, Delta,
Advanced Fluid Connections e Legris sono invece state
aumentate del 60% in quanto tali imprese hanno proseguito
gli accordi illegali dopo gli accertamenti iniziali della
Commissione, mentre quella di Advanced Fluid Connections
è stata ulteriormente accresciuta del 50% in quanto l’impresa
aveva fornito informazioni fuorvianti. L’importo totale delle
ammende si classifica al quinto posto per entità fra tutte
quelle comminate dalla Commissione ad un singolo cartello.
AIUTI DI STATO
Poste Italiane: autorizzata la compensazione degli
obblighi di servizio pubblico ed avviata un’indagine sui
tassi di interesse dei conti correnti postali (26.09.2006)
La Commissione non ha sollevato obiezioni sulla
compensazione degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio
pubblico pari a 2,4 milioni di euro, accordata a Poste Italiane
(PI) per il periodo 2000-2005, nonostante la detta
compensazione non rispetti tutti i criteri stabiliti dalla Corte di
Giustizia nel caso Altmark (C-288/00, in particolare PI non è
stata selezionata tramite procedura di appalto pubblico).
Secondo l’esecutivo, infatti, l’onere sostenuto dall’impresa
per garantire il servizio postale universale nel quinquennio di
riferimento è stato superiore all’intervento statale. Tuttavia, la
Commissione ha avviato un procedimento di indagine
formale sul livello dei tassi d’interesse applicato ai fondi
raccolti da PI tramite i conti correnti postali depositati presso
il Tesoro. L’interesse pagato dal Tesoro su tali depositi
costituisce una risorsa statale e la Commissione ritiene che
la definizione del relativo tasso, prevista dalla legge
finanziaria 2006, possa comportare una remunerazione per
PI più elevata di quella di mercato e tale da conferirle un
vantaggio economico in grado di incidere sugli scambi tra
Stati membri e falsare la concorrenza, in violazione delle
regole in materia di aiuti di Stato.
ANTITRUST - TELECOMUNICAZIONI
La Commissione approva, formulando osservazioni,
misure per l’accesso di nuovi operatori nelle reti a banda
larga di Deutsche Telekom (DT) (21.09.2006)
L’esecutivo ha approvato il provvedimento proposto
dall’autorità tedesca per le telecomunicazioni (BNetzA) volto
a consentire a nuovi concorrenti un accesso rapido ai
consumatori finali (accesso internet ad alta velocità) tramite
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EuroDejalex n. 9/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di settembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
Concorrenza
Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, par. 2, lett. a), del
regolamento (CE) n. 1/2003
(2006/C 210, GUUE C 210 del 01.09.2006)
Diritto delle società
Regolamento recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la
trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di
taluni termini ai fini di tale direttiva
(Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, GUUE L 241 del 02.09.2006)
Direttiva recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di
organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di
taluni termini ai fini di tale direttiva
(Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, GUUE L 241del 02.09.2006)
Aiuti di Stato
Pubblicazione di un elenco di misure considerate dalla Commissione aiuti esistenti, ai sensi dell'art. 88,
par. 1, del trattato CE, al momento dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della
Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
all'Unione europea
(2006/C 227, GUUE C 227 del 21.09.2006)
Diritto delle società
Direttiva che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni
nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale
(Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, GUUE L 264 del
25.09.2006)
Tra gli eventi comunitari del mese di ottobre 2006, si segnalano in particolare:
MARTEDÌ 03
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-475/03, Banca
Popolare di Cremona – Fiscalità
GIOVEDÌ 05 - VENERDÌ 06
LUSSEMBURGO
Consiglio Giustizia e affari interni
VENERDÌ 06
LUSSEMBURGO
Rinnovo parziale dei membri della Corte di Giustizia
MARTEDÌ 10
LUSSEMBURGO
Consiglio ECOFIN
MERCOLEDÌ 11 – GIOVEDÌ 12
BRUXELLES
Sessione plenaria del Parlamento europeo
LUNEDÌ 16
LUSSEMBURGO
Consiglio Affari generali e relazioni esterne
LUNEDÌ 23 – GIOVEDÌ 26
STRASBURGO
Sessione plenaria del Parlamento europeo
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