La proposta di riforma delle co.co.co e del lavoro a progetto. Verso

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La proposta di riforma delle co.co.co e del lavoro a progetto. Verso
La proposta di riforma delle co.co.co
e del lavoro a progetto.
Verso una nuova nozione di
subordinazione ?
Prof. Avv. Massimo Pallini
Università degli studi di Milano
Riforma Fornero
legge n. 92/2012
! Nuovi criteri di qualificazione del lavoro
subordinato/autonomo e misure di contrasto
agli abusi nel ricorso al lavoro autonomo
coordinato
Legge delega n. 183/2014
JOBS ACT
il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante
un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea
e le convenzioni internazionali:
individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini
di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e
con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di
interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
medesime tipologie contrattuali;
a)
Schema D.LGS del 20.2.2015 – art. 47
(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle
collaborazioni organizzate dal committente)
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative, di contenuto
ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro
Schema D.LGS del 20.2.2015 – art. 47
Eccezioni
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in
ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo
settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è
necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come
individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, quanto disposto dal comma 1 non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.
Il rapporto di lavoro subordinato nella
disciplina del codice civile del 1942
libro V - titolo II
“Del lavoro nell’impresa”
Capo I sezione II “Dei collaboratori dell’imprenditore”
art.2094 c.c. “Prestatore di lavoro subordinato”
“… chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o
m a n u a l e a l l e d i p e n d e n z e e s o t t o l a d i re z i o n e
dell’imprenditore”.
Libro V titolo III “del lavoro autonomo”
A) Capo I
“disposizioni generali”
art. 2222 c.c.
“Contratto d’opera”
“… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”
art.2225 c.c. il corrispettivo è determinato “… in relazione al
risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per
ottenerlo” (norma dispositiva)
La nozione contraddittoria di co.co.co. ex art. 409 c.p.c.
“rapporti di collaborazione che si concretino
in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato”
La nozione classica della subordinazione come
soggezione alla «eterodirezione»
I tentativi dottrinali e giurisprudenziali di
«allargamento» o di «relativizzazione»:
! la tesi della «doppia alienità»: Corte cost. n.
30/1996 (cfr. Mengoni, Romagnoli, Napoli, Ghera, Roccella)
! la subordinazione «attenuata»: per i lavoratori
di elevata professionalità (cfr. Cass. sez. Lav. 13.4.2012 n.
5886; Cass. sez. Lav. 20.8.2012 n. 14573; Cass. sez. Lav. 24.5.2013 n.
12909)
Le proposte di adeguamento dell’ambito di
applicazione e di distribuzione delle tutele legali
! Le proposte di «redistribuzione» delle tutele
- d.d.l. Smuraglia 1998
- progetti di legge Alleva e D’Antona
- «statuto dei lavori» (d.d.l. A.S. n. 1872/2002: Amato-Treu)
! Le proposte di «omogenizzazione» delle tutele
-“progetto semplificazione” (ddl AS n. 1873/2009: Ichino)
- le proposte del cd. “contratto unico” (Boeri, Garibaldi; Leonardi,
Pallini)
! Le proposte europee di “flexicurity”: libro verde CE 2006 sulla
modernizzazione del diritto del lavoro; Decisione del CE n.
2005/600 sugli orientamenti per la politica degli SM a favore
dell’occupazione; Comunicazione CE del 2007 “Verso principi
comuni di flessicurezza”
Le esperienze giurisprudenziali degli altri Stati UE nel
senso della valorizzazione della «etero-organizzazione»
!  Germania – la giurisprudenza ha assunto quale principale indice rilevatore della
subordinazione l'inserimento nella organizzazione produttiva, approntata e diretta
dal datore di lavoro (organisatorische Abhängigkeit)
!  Gran Bretagna – valorizzazione del integration test (inserimento organico) e
dell'economic reality test (la sussistenza del rischio contrattuale) a discapito del
control test
!  Francia - maggior rilevanza, quale indice positivo, alla integrazione dell'attività del
lavoratore in un servizio organizzato unilateralmente dal committente (service
organisé) e, quale indice negativo, alla assenza di una, pur minima, organizzazione
d'impresa da parte del lavoratore (cfr. sentenza Cour de Cassation Labanne)
!  Spagna - nozione legale di subordinazione ma i giudici ricorrono al metodo
tipologico secondo la tecnica della prevalenza del “fascio” di indici sintomatici,
assegnando sempre maggior rilevanza l'elemento dell'inserimento organico del
lavoratore nell'organizzazione altrui
Le riforme degli altri Stati UE nel senso della
valorizzazione della «dipendenza economica»
!  G e r m a n i a – l a v o r a t o r i a u t o n o m i “ s i m i l i a i l a v o r a t o r i
subordinati” (arbeitnehmerähnliche personen), che, anche se genuinamente
autonomi, che guadagnano più del 50% del loro reddito da lavoro da un solo
committente calcolato sui precedenti 6 mesi, prestano la loro attività in modo
prevalentemente personale,continuativo e senza accedere direttamente al mercato
dei beni e dei servizi, ma cedendo sistematicamente quelli prodotti al proprio
!  Gran Bretagna – l’Employment Act del 1996, ha introdotto la nozione di worker,
(“ogni contratto, implicito ed esplicito, in forma scritta o in forma orale, in base al
quale un individuo presta personalmente un lavoro o un servizio in favore di un'altra
parte che, in virtù del disposto contrattuale, non ha lo status né di un cliente né di un
consumatore finale di una professione o attività commerciale effettuata dallo stesso
individuo”)
!  Francia - Code du travail detta una presunzione assoluta della natura subordinata
del rapporto di lavoro per i viaggiatori, i rappresentanti commerciali e i venditori
porta a porta (voyageurs, représentants, placiers), che lavorano esclusivamente o
prevalentementeper un committente, vendendo i beni forniti da questo nelle aree e
alle condizioni dettate dallo stesso (art. L 7311-3)
!  Spagna - trabajo autónomo económicamente dependiente (trade) Legge n. 20
dell'11 luglio 2007 – 75% del proprio reddito annuale da un committente
Il dilemma della definizione della
«dipendenza economica»
!  Dipendenza «organizzativa»
(«eterorganizzazione») –
!  Dipendenza «reddituale»
(monocommittenza – entità del reddito)
La nozione di subordinazione nella giurisprudenza
europea ai fini degli artt. 45 e 101 TFUE
« … un prestatore di servizi può perdere la qualità di
operatore economico indipendente, e dunque d’impresa,
qualora non determini in modo autonomo il proprio
comportamento sul mercato, ma dipenda interamente dal suo
committente, per il fatto che non sopporta nessuno dei rischi
finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica di
quest’ultimo e agisce come ausiliario integrato nell’impresa
di detto committente (v., in tal senso, sentenza Confederación
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, EU:C:
2006:784, punti 43 e 44)»
CGUE Sez. I
sentenza 4 dicembre 2014 – causa C-413/13,
Incostituzionalità di possibili riforme del tipo
contrattuale del lavoro subordinato ?
per indisponibilità del tipo legale (Corte cost. nn. 121 del
1993 e 115 del 1994) ?
per violazione dell’art. 35 Cost. secondo cui – si rammenta
– “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni” ?
per vincoli del diritto europeo (ex art. 45 e 101 TFUE) ?
In realtà la «costituzionalizzazione» della nozione di
subordinazione ne preclude il restringimento da parte del
legislatore ordinario ma non l’estensione.
La «soluzione ibrida» della Riforma Fornero
Un «mix» tra
dipendenza «organizzativa»
(art. 69 d. lgs. n. 276/2003)
e
dipendenza «reddituale»
(art. 69 bis e 70 d.lgs. n. 276/2003)
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto - art. 69 d.lgs. n. 276/2003
•  I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto
(…) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
data di costituzione del rapporto.
•  Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
.
Riforma Fornero (art. 1 co. 24 l. 92/12)
interpretazione autentica art. 69
L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validità del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui
mancanza determina la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
I criteri presuntivi co.co.co. – Riforma Fornero
Salvo prova contraria, si considerano rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa quelli c.d. “a
partita iva” in cui ricorrano almeno 2 dei seguenti
presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni
consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 % dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro
presso una delle sedi del committente.
(presunzioni relative)
I criteri presuntivi co.co.co. – Riforma Fornero
I nuovi criteri presuntivi per la qualificazione dei rapporti c.d. “a
partita iva” non operano per prestazioni:
!  connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità
tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attività;
!  svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo
imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di
cui all'articolo 1, co. 3, l. n. 233/1990 (ca. 18.700 €)
!  rese da i professionisti iscritti ad un ordine professionale,
ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali
qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Il lavoro occasionale accessorio
artt. 70 – 73 d.lgs. n. 276/2003 - Riforma Fornero
Rimozione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi dettati dal d.lgs n. 276/2003
E’ costituito da attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno
luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000
€ nel corso di un anno solare e, nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti, a compensi non superiori a 2.000 € da ciascun
singolo committente
In agricoltura si applica:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con - di 25
anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, co.6, DPR n.
633/1972 (piccoli produttori agricoli con ricavi - € 7000 annui) che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli.
c) Si applica alla P.A. nel rispetto dei limiti in materia di contenimento delle spese di
personale e del patto di stabilità interno.
La «soluzione» del Jobs Act
Dalla funzione discretiva del «progetto» (o
della funzionalizzazione al risultato) e dei
criteri presuntivi
a quella della «eterorganizzazione spaziotemporale» (da distinguere necessariamente
rispetto alla «eterodirezione») quale elemento
di qualificazione sostanziale (disponibile alle
parti sociali)
?