La proposta di riforma delle co.co.co e del lavoro a progetto. Verso
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La proposta di riforma delle co.co.co e del lavoro a progetto. Verso
La proposta di riforma delle co.co.co e del lavoro a progetto. Verso una nuova nozione di subordinazione ? Prof. Avv. Massimo Pallini Università degli studi di Milano Riforma Fornero legge n. 92/2012 ! Nuovi criteri di qualificazione del lavoro subordinato/autonomo e misure di contrasto agli abusi nel ricorso al lavoro autonomo coordinato Legge delega n. 183/2014 JOBS ACT il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; a) Schema D.LGS del 20.2.2015 – art. 47 (Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente) A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro Schema D.LGS del 20.2.2015 – art. 47 Eccezioni a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, quanto disposto dal comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017. Il rapporto di lavoro subordinato nella disciplina del codice civile del 1942 libro V - titolo II “Del lavoro nell’impresa” Capo I sezione II “Dei collaboratori dell’imprenditore” art.2094 c.c. “Prestatore di lavoro subordinato” “… chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o m a n u a l e a l l e d i p e n d e n z e e s o t t o l a d i re z i o n e dell’imprenditore”. Libro V titolo III “del lavoro autonomo” A) Capo I “disposizioni generali” art. 2222 c.c. “Contratto d’opera” “… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” art.2225 c.c. il corrispettivo è determinato “… in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo” (norma dispositiva) La nozione contraddittoria di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” La nozione classica della subordinazione come soggezione alla «eterodirezione» I tentativi dottrinali e giurisprudenziali di «allargamento» o di «relativizzazione»: ! la tesi della «doppia alienità»: Corte cost. n. 30/1996 (cfr. Mengoni, Romagnoli, Napoli, Ghera, Roccella) ! la subordinazione «attenuata»: per i lavoratori di elevata professionalità (cfr. Cass. sez. Lav. 13.4.2012 n. 5886; Cass. sez. Lav. 20.8.2012 n. 14573; Cass. sez. Lav. 24.5.2013 n. 12909) Le proposte di adeguamento dell’ambito di applicazione e di distribuzione delle tutele legali ! Le proposte di «redistribuzione» delle tutele - d.d.l. Smuraglia 1998 - progetti di legge Alleva e D’Antona - «statuto dei lavori» (d.d.l. A.S. n. 1872/2002: Amato-Treu) ! Le proposte di «omogenizzazione» delle tutele -“progetto semplificazione” (ddl AS n. 1873/2009: Ichino) - le proposte del cd. “contratto unico” (Boeri, Garibaldi; Leonardi, Pallini) ! Le proposte europee di “flexicurity”: libro verde CE 2006 sulla modernizzazione del diritto del lavoro; Decisione del CE n. 2005/600 sugli orientamenti per la politica degli SM a favore dell’occupazione; Comunicazione CE del 2007 “Verso principi comuni di flessicurezza” Le esperienze giurisprudenziali degli altri Stati UE nel senso della valorizzazione della «etero-organizzazione» ! Germania – la giurisprudenza ha assunto quale principale indice rilevatore della subordinazione l'inserimento nella organizzazione produttiva, approntata e diretta dal datore di lavoro (organisatorische Abhängigkeit) ! Gran Bretagna – valorizzazione del integration test (inserimento organico) e dell'economic reality test (la sussistenza del rischio contrattuale) a discapito del control test ! Francia - maggior rilevanza, quale indice positivo, alla integrazione dell'attività del lavoratore in un servizio organizzato unilateralmente dal committente (service organisé) e, quale indice negativo, alla assenza di una, pur minima, organizzazione d'impresa da parte del lavoratore (cfr. sentenza Cour de Cassation Labanne) ! Spagna - nozione legale di subordinazione ma i giudici ricorrono al metodo tipologico secondo la tecnica della prevalenza del “fascio” di indici sintomatici, assegnando sempre maggior rilevanza l'elemento dell'inserimento organico del lavoratore nell'organizzazione altrui Le riforme degli altri Stati UE nel senso della valorizzazione della «dipendenza economica» ! G e r m a n i a – l a v o r a t o r i a u t o n o m i “ s i m i l i a i l a v o r a t o r i subordinati” (arbeitnehmerähnliche personen), che, anche se genuinamente autonomi, che guadagnano più del 50% del loro reddito da lavoro da un solo committente calcolato sui precedenti 6 mesi, prestano la loro attività in modo prevalentemente personale,continuativo e senza accedere direttamente al mercato dei beni e dei servizi, ma cedendo sistematicamente quelli prodotti al proprio ! Gran Bretagna – l’Employment Act del 1996, ha introdotto la nozione di worker, (“ogni contratto, implicito ed esplicito, in forma scritta o in forma orale, in base al quale un individuo presta personalmente un lavoro o un servizio in favore di un'altra parte che, in virtù del disposto contrattuale, non ha lo status né di un cliente né di un consumatore finale di una professione o attività commerciale effettuata dallo stesso individuo”) ! Francia - Code du travail detta una presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto di lavoro per i viaggiatori, i rappresentanti commerciali e i venditori porta a porta (voyageurs, représentants, placiers), che lavorano esclusivamente o prevalentementeper un committente, vendendo i beni forniti da questo nelle aree e alle condizioni dettate dallo stesso (art. L 7311-3) ! Spagna - trabajo autónomo económicamente dependiente (trade) Legge n. 20 dell'11 luglio 2007 – 75% del proprio reddito annuale da un committente Il dilemma della definizione della «dipendenza economica» ! Dipendenza «organizzativa» («eterorganizzazione») – ! Dipendenza «reddituale» (monocommittenza – entità del reddito) La nozione di subordinazione nella giurisprudenza europea ai fini degli artt. 45 e 101 TFUE « … un prestatore di servizi può perdere la qualità di operatore economico indipendente, e dunque d’impresa, qualora non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipenda interamente dal suo committente, per il fatto che non sopporta nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica di quest’ultimo e agisce come ausiliario integrato nell’impresa di detto committente (v., in tal senso, sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, EU:C: 2006:784, punti 43 e 44)» CGUE Sez. I sentenza 4 dicembre 2014 – causa C-413/13, Incostituzionalità di possibili riforme del tipo contrattuale del lavoro subordinato ? per indisponibilità del tipo legale (Corte cost. nn. 121 del 1993 e 115 del 1994) ? per violazione dell’art. 35 Cost. secondo cui – si rammenta – “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” ? per vincoli del diritto europeo (ex art. 45 e 101 TFUE) ? In realtà la «costituzionalizzazione» della nozione di subordinazione ne preclude il restringimento da parte del legislatore ordinario ma non l’estensione. La «soluzione ibrida» della Riforma Fornero Un «mix» tra dipendenza «organizzativa» (art. 69 d. lgs. n. 276/2003) e dipendenza «reddituale» (art. 69 bis e 70 d.lgs. n. 276/2003) Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto - art. 69 d.lgs. n. 276/2003 • I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto (…) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. • Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. . Riforma Fornero (art. 1 co. 24 l. 92/12) interpretazione autentica art. 69 L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato I criteri presuntivi co.co.co. – Riforma Fornero Salvo prova contraria, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli c.d. “a partita iva” in cui ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 % dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. (presunzioni relative) I criteri presuntivi co.co.co. – Riforma Fornero I nuovi criteri presuntivi per la qualificazione dei rapporti c.d. “a partita iva” non operano per prestazioni: ! connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; ! svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, co. 3, l. n. 233/1990 (ca. 18.700 €) ! rese da i professionisti iscritti ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Il lavoro occasionale accessorio artt. 70 – 73 d.lgs. n. 276/2003 - Riforma Fornero Rimozione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi dettati dal d.lgs n. 276/2003 E’ costituito da attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 € nel corso di un anno solare e, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, a compensi non superiori a 2.000 € da ciascun singolo committente In agricoltura si applica: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con - di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, co.6, DPR n. 633/1972 (piccoli produttori agricoli con ricavi - € 7000 annui) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. c) Si applica alla P.A. nel rispetto dei limiti in materia di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno. La «soluzione» del Jobs Act Dalla funzione discretiva del «progetto» (o della funzionalizzazione al risultato) e dei criteri presuntivi a quella della «eterorganizzazione spaziotemporale» (da distinguere necessariamente rispetto alla «eterodirezione») quale elemento di qualificazione sostanziale (disponibile alle parti sociali) ?