Documento - Federvolley

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Documento - Federvolley
Atleta Shelepayuk Maksym
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo
dalla A.S.D. La Fenice Volley Isernia
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Sara de Angelis
(Relatore)
Avv. Francesco Renzulli
(Componente)
Con ricorso presentato il 26.09.2011 l’atleta Shelepayuk Maksym chiedeva lo
scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza A.S.D.
La
Fenice Volley per i motivi già evidenziati con la lettera di messa in mora inviata alla
società il 25.8.2011, e partitamente:
- il disinteresse manifestato dalla Fenice Volley Isernia srl per non avere convocato
l’atleta per la corrente stagione agonistica, sebbene già dal giorno 13.7.2011 avesse
definito i componenti della squadra partecipante al campionato di serie A2 ed iniziato
gli allenamenti, dal 10.08.2011, né invitato l’atleta a sottoporsi a visita medica;
- il trasferimento dell’atleta in un’altra sede scolastica, in Bologna, rispetto a quella di
residenza, in Isernia,
che impossibilitava lo Shelepayuk a partecipare agli
allentamenti.
L’atleta, cosi, in prima istanza chiedeva lo scioglimento del vincolo per causa
imputabile
al sodalizio,
in via subordinata e qualora
la commissione adita non
ritenesse gli addotti motivi di giusta causa imputabili alla società, stabilire un
indennizzo da formulare tenuto conto che:
- l’atleta nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 ha disputato il campionato di serie
B2 presso la polisportiva Volley Lauria per il primo anno ed il campionato di serie B1,
presso il Volley Corigliano per il secondo anno, percependo La Fenice euro 2.500.00 ed
euro 3.000.00 annui;
- la ASD La Fenice Volley non ha, come avrebbe dovuto, negli ultimo due anni,
contribuito alla preparazione sportiva e alla crescita tecnica dell’atleta;
- la stessa, militando, quest’anno, la ASD La Fenice Volley in serie B2, si troverebbe
a giocare una serie inferiore, subendo una decrescita tecnica .
Si costituiva la Società impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e
principalmente il dedotto disinteresse, per mancata convocazione e mancata
sottoposizione alla visita medica, avendo la ASD Volley Isernia seguito l’atleta sin
dalla sua partecipazione al campionato Under 14, avendo disputato tra le fila della
ASD La Fenice Volley, le Finali Nazionali Under 14, Under 16 e Under 18, avendo
giocato nella Rappresentativa Provinciale Molise, nel trofeo delle Province, nella
Rappresentativa Regionale Molise, partecipando al trofeo delle Regioni, tutto ciò, a
dimostrazione dell’interesse specifico delle società che consentendo e promuovendo la
maturazione dell’atleta in serie superiori a quelle di appartenenza, ha influito
positivamente sulla sua crescita.
Sempre in merito al disinteresse dimostrato dalla Società, a dire dell’atleta, anche
dalla mancata ottemperanza dell’obbligo della sottoposizione alla visita medica e all’
obbligo del possesso della certificazione attestante il buono stato di salute e
l’idoneità sportiva alla pratica della pallavolo, la ASD La Fenice Volley ne contestava i
presupposti , allegando, a fondamento del proprio assunto la “copia del certificato di
idoneità sportiva agonistica”
a firma ASP regione Calabria-Poliambulatorio di
Corigliano C. con validità dal 13.092010 al 12.09.2011.
Quanto al desunto trasferimento dell’atleta per motivi scolastici, la ASD La Fenice
dichiarandolo nel proprio atto difensivo “assolutamente strumentale alla volontà
dell’atleta di disputare la prossima stagione agonistica presso la locale società Enjoy
Volley, partecipante al campionato nazionale di B2”, ne contestava i presupposti e la
legittimità.
Talchè la ASD La Fenice Volley chiedeva: in via principale, il rigetto del ricorso per le
motivazioni di cui sopra ed in via subordinata lo scioglimento del vincolo a fronte di un
indennizzo di non meno di 15.000.00 euro.
All’udienza del 9.11.2011, i procuratori delle parti si riportavano ai loro
scritti
difensivi insistendo nella richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni.
La C.T.A. letti gli atti ed esaminati i documenti rileva quanto segue:
IN MERITO AL DEDOTTO DISINTERESSE DEL SODALIZIO LA FENICE
VOLLEY ISERNIA SRL.
Questo primo punto posto a fondamento delle richiesta di scioglimento del vincolo dal
sodalizio di appartenenza, comprovato a dire dell’atleta dalla mancata sottoposizione
alla visita medica per la corrente annata sportiva e dal quale far discendere sia la
giustificata partecipazione ad una serie superiore (A2) appare privo di riscontro e
fondamento.
Ciò perché, di fatto, la partecipazione dell’atleta alle Rappresentative Provinciali e
Regionali del Molise e l’essere andato in prestito presso società militanti in serie B2 e
B 1, non contestate , comprova l’interesse della società a fare emergere l’atleta e a
evidenziare le sue caratteristiche sportive, così da portarlo, a breve, a disputare la
serie A2.
Tanto che, alla luce di quanto sopra, bene si comprende come il mancato inserimento
dell’atleta tra le fila degli atleti partecipanti al campionato di serie A2, non viene vista
quale disinteresse bensì quale interesse a far partecipare lo Shelepayuk alla serie
superiore, solo quando le sue capacità tecniche, affinate dagli allenamenti, glielo
consentano.
Quanto alla mancata certificazione medica, occorre rilevare preliminarmente che la
ratio della norma di cui all’art. 21 RAT è quello di assicurare la copertura dell’atleta
da eventuali eventi traumatici e no durante l’attività.
E’ pur vero che i regolamenti di attuazione di tale norma prevedono iter, modus
operandi e condizioni ben precise, la cui mancata osservanza può essere anche motivo
di giusta causa, sempre che sia acclarata la mancata sottoposizione a visita medica.
Tali norme prevedono in capo al Presidente del sodalizio la responsabilità dei relativi
adempimenti, di cui si rende garante attraverso una sostanziale autocertificazione, e
con la conservazione presso la società dei conseguenti certificati medici.
Nel caso di specie, invece, nella stagione sportiva 2010-2011 e precisamente il 13-092010 l’atleta è stato sottoposto a visita medica dalla società di prestito Volley
Corigliano, per accordo intercorso tra le parti e, quindi, anche con il consenso
dell’atleta stesso, certificato la cui validità scadeva il 12-09-2011. Rientrando nei
programmi societari il prestito dell’atleta anche per la corrente stagione agonistica
2011-2012, la mancata sottoposizione a visita medica nella logica societaria è dovuto al
mancato accordo con la società ASD GRAN VOLLEY di Bologna con la quale era stato
autorizzato intanto l’allenamento.
Logica apparentemente non valida in base ai vigenti regolamenti, secondo i quali la
responsabilità della visita medica ricade comunque sulla società vincolante, a meno di
documentato rifiuto o dilazione da parte dell’atleta. Tuttavia non può essere
condivisibile il comportamento dell’atleta che ha accettato anche lo scorso anno di
essere sottoposto a visita medica dalla società di prestito e nella corrente stagione
invece ha richiesto lo scioglimento del vincolo proprio con la motivazione, tra l’altro,
della mancata visita medica.
La evidente strumentalità della motivazione pone questo collegio nella condizione di
non considerare in questo caso, la mancata sottoposizione a visita medica dell’atleta
da parte del sodalizio vincolante come motivo di giusta causa, anche se incombe su
questo stesso collegio l’obbligo della trasmissione degli atti alla Procura Federale per
la valutazione della posizione del Presidente della Società La Fenice Volley Isernia in
ordine al caso in esame.
IN MERITO AL DEDOTTO TRASFERIMENTO DELL’ATLETA PER MOTIVI
SCOLASTICI
Quanto al dedotto trasferimento la Società, pur rilevandone la strumentalità, non
disconosce l’essere avvenuto, avendo, affermato, a riprova della veridicità del
trasferimento stesso, di aver concesso all’atleta di allenarsi con la ASD GRAN
VOLLEY di Bologna, ritirando il proprio assenso, solo dopo il fallimento dell’ accordo
economico per il prestito.
Cosi facendo, pur ritenendo il trasferimento in motivo dettato al solo fine dalla
richiesta di scioglimento del vincolo, la ASD La Fenice Volley Isernia non ha che
avallato tale motivazione posta dall’ atleta a fondamento dello svincolo perché logico
(distanza chilometrica) impedimento della frequentazione degli allenamenti.
Cosicché la CTA non può che constatare l’avvenuto trasferimento dell’atleta quale
valido motivo per la richiesta di svincolo non imputabile al sodalizio di appartenenza,
cosi rendendosi necessaria la liquidazione di un indennizzo che, parametrato all’età
dell’atleta, alla sua partecipazione alle rappresentative provinciali e regionali, alla
partecipazione, nell’ultima stagione, al campionato di serie B1, alla sua militanza nella
ASD La Fenice Volley Isernia,
sin dall’età di quattordici anni, al fatto che tale
partecipazione è avvenuta in posizione di prestito a titolo onerosa 0per altre società,
ciò che ha consentito al sodalizio vincolante di non sostenere alcuna spesa né diretta
(escluso il costo del rinnovo del tesseramento) né indiretta; e tenuto conto altresì
della giusta considerazione di non penalizzare la società vincolante ma nemmeno di
creare un indubbio vantaggio alla società di nuovo tesseramento si determina in Euro
8.000,00.
PQM
Per le motivazioni di cui in premessa, accoglie il ricorso presentato da Shelepayuk
Maksim per lo scioglimento del vincolo dalla ASD La Fenice Volley, determinando a
favore del sodalizio di appartenenza un indennizzo pari a Euro 8.000,00 Restituisce
ad entrambe le parti la metà tassa versata.
Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Affissione Albo 17/11/2011
Deposito Motivazioni 23/11/2011
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini