Documento - Federvolley
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Atleta Shelepayuk Maksym Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. La Fenice Volley Isernia La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Sara de Angelis (Relatore) Avv. Francesco Renzulli (Componente) Con ricorso presentato il 26.09.2011 l’atleta Shelepayuk Maksym chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza A.S.D. La Fenice Volley per i motivi già evidenziati con la lettera di messa in mora inviata alla società il 25.8.2011, e partitamente: - il disinteresse manifestato dalla Fenice Volley Isernia srl per non avere convocato l’atleta per la corrente stagione agonistica, sebbene già dal giorno 13.7.2011 avesse definito i componenti della squadra partecipante al campionato di serie A2 ed iniziato gli allenamenti, dal 10.08.2011, né invitato l’atleta a sottoporsi a visita medica; - il trasferimento dell’atleta in un’altra sede scolastica, in Bologna, rispetto a quella di residenza, in Isernia, che impossibilitava lo Shelepayuk a partecipare agli allentamenti. L’atleta, cosi, in prima istanza chiedeva lo scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio, in via subordinata e qualora la commissione adita non ritenesse gli addotti motivi di giusta causa imputabili alla società, stabilire un indennizzo da formulare tenuto conto che: - l’atleta nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 ha disputato il campionato di serie B2 presso la polisportiva Volley Lauria per il primo anno ed il campionato di serie B1, presso il Volley Corigliano per il secondo anno, percependo La Fenice euro 2.500.00 ed euro 3.000.00 annui; - la ASD La Fenice Volley non ha, come avrebbe dovuto, negli ultimo due anni, contribuito alla preparazione sportiva e alla crescita tecnica dell’atleta; - la stessa, militando, quest’anno, la ASD La Fenice Volley in serie B2, si troverebbe a giocare una serie inferiore, subendo una decrescita tecnica . Si costituiva la Società impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e principalmente il dedotto disinteresse, per mancata convocazione e mancata sottoposizione alla visita medica, avendo la ASD Volley Isernia seguito l’atleta sin dalla sua partecipazione al campionato Under 14, avendo disputato tra le fila della ASD La Fenice Volley, le Finali Nazionali Under 14, Under 16 e Under 18, avendo giocato nella Rappresentativa Provinciale Molise, nel trofeo delle Province, nella Rappresentativa Regionale Molise, partecipando al trofeo delle Regioni, tutto ciò, a dimostrazione dell’interesse specifico delle società che consentendo e promuovendo la maturazione dell’atleta in serie superiori a quelle di appartenenza, ha influito positivamente sulla sua crescita. Sempre in merito al disinteresse dimostrato dalla Società, a dire dell’atleta, anche dalla mancata ottemperanza dell’obbligo della sottoposizione alla visita medica e all’ obbligo del possesso della certificazione attestante il buono stato di salute e l’idoneità sportiva alla pratica della pallavolo, la ASD La Fenice Volley ne contestava i presupposti , allegando, a fondamento del proprio assunto la “copia del certificato di idoneità sportiva agonistica” a firma ASP regione Calabria-Poliambulatorio di Corigliano C. con validità dal 13.092010 al 12.09.2011. Quanto al desunto trasferimento dell’atleta per motivi scolastici, la ASD La Fenice dichiarandolo nel proprio atto difensivo “assolutamente strumentale alla volontà dell’atleta di disputare la prossima stagione agonistica presso la locale società Enjoy Volley, partecipante al campionato nazionale di B2”, ne contestava i presupposti e la legittimità. Talchè la ASD La Fenice Volley chiedeva: in via principale, il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui sopra ed in via subordinata lo scioglimento del vincolo a fronte di un indennizzo di non meno di 15.000.00 euro. All’udienza del 9.11.2011, i procuratori delle parti si riportavano ai loro scritti difensivi insistendo nella richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni. La C.T.A. letti gli atti ed esaminati i documenti rileva quanto segue: IN MERITO AL DEDOTTO DISINTERESSE DEL SODALIZIO LA FENICE VOLLEY ISERNIA SRL. Questo primo punto posto a fondamento delle richiesta di scioglimento del vincolo dal sodalizio di appartenenza, comprovato a dire dell’atleta dalla mancata sottoposizione alla visita medica per la corrente annata sportiva e dal quale far discendere sia la giustificata partecipazione ad una serie superiore (A2) appare privo di riscontro e fondamento. Ciò perché, di fatto, la partecipazione dell’atleta alle Rappresentative Provinciali e Regionali del Molise e l’essere andato in prestito presso società militanti in serie B2 e B 1, non contestate , comprova l’interesse della società a fare emergere l’atleta e a evidenziare le sue caratteristiche sportive, così da portarlo, a breve, a disputare la serie A2. Tanto che, alla luce di quanto sopra, bene si comprende come il mancato inserimento dell’atleta tra le fila degli atleti partecipanti al campionato di serie A2, non viene vista quale disinteresse bensì quale interesse a far partecipare lo Shelepayuk alla serie superiore, solo quando le sue capacità tecniche, affinate dagli allenamenti, glielo consentano. Quanto alla mancata certificazione medica, occorre rilevare preliminarmente che la ratio della norma di cui all’art. 21 RAT è quello di assicurare la copertura dell’atleta da eventuali eventi traumatici e no durante l’attività. E’ pur vero che i regolamenti di attuazione di tale norma prevedono iter, modus operandi e condizioni ben precise, la cui mancata osservanza può essere anche motivo di giusta causa, sempre che sia acclarata la mancata sottoposizione a visita medica. Tali norme prevedono in capo al Presidente del sodalizio la responsabilità dei relativi adempimenti, di cui si rende garante attraverso una sostanziale autocertificazione, e con la conservazione presso la società dei conseguenti certificati medici. Nel caso di specie, invece, nella stagione sportiva 2010-2011 e precisamente il 13-092010 l’atleta è stato sottoposto a visita medica dalla società di prestito Volley Corigliano, per accordo intercorso tra le parti e, quindi, anche con il consenso dell’atleta stesso, certificato la cui validità scadeva il 12-09-2011. Rientrando nei programmi societari il prestito dell’atleta anche per la corrente stagione agonistica 2011-2012, la mancata sottoposizione a visita medica nella logica societaria è dovuto al mancato accordo con la società ASD GRAN VOLLEY di Bologna con la quale era stato autorizzato intanto l’allenamento. Logica apparentemente non valida in base ai vigenti regolamenti, secondo i quali la responsabilità della visita medica ricade comunque sulla società vincolante, a meno di documentato rifiuto o dilazione da parte dell’atleta. Tuttavia non può essere condivisibile il comportamento dell’atleta che ha accettato anche lo scorso anno di essere sottoposto a visita medica dalla società di prestito e nella corrente stagione invece ha richiesto lo scioglimento del vincolo proprio con la motivazione, tra l’altro, della mancata visita medica. La evidente strumentalità della motivazione pone questo collegio nella condizione di non considerare in questo caso, la mancata sottoposizione a visita medica dell’atleta da parte del sodalizio vincolante come motivo di giusta causa, anche se incombe su questo stesso collegio l’obbligo della trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione del Presidente della Società La Fenice Volley Isernia in ordine al caso in esame. IN MERITO AL DEDOTTO TRASFERIMENTO DELL’ATLETA PER MOTIVI SCOLASTICI Quanto al dedotto trasferimento la Società, pur rilevandone la strumentalità, non disconosce l’essere avvenuto, avendo, affermato, a riprova della veridicità del trasferimento stesso, di aver concesso all’atleta di allenarsi con la ASD GRAN VOLLEY di Bologna, ritirando il proprio assenso, solo dopo il fallimento dell’ accordo economico per il prestito. Cosi facendo, pur ritenendo il trasferimento in motivo dettato al solo fine dalla richiesta di scioglimento del vincolo, la ASD La Fenice Volley Isernia non ha che avallato tale motivazione posta dall’ atleta a fondamento dello svincolo perché logico (distanza chilometrica) impedimento della frequentazione degli allenamenti. Cosicché la CTA non può che constatare l’avvenuto trasferimento dell’atleta quale valido motivo per la richiesta di svincolo non imputabile al sodalizio di appartenenza, cosi rendendosi necessaria la liquidazione di un indennizzo che, parametrato all’età dell’atleta, alla sua partecipazione alle rappresentative provinciali e regionali, alla partecipazione, nell’ultima stagione, al campionato di serie B1, alla sua militanza nella ASD La Fenice Volley Isernia, sin dall’età di quattordici anni, al fatto che tale partecipazione è avvenuta in posizione di prestito a titolo onerosa 0per altre società, ciò che ha consentito al sodalizio vincolante di non sostenere alcuna spesa né diretta (escluso il costo del rinnovo del tesseramento) né indiretta; e tenuto conto altresì della giusta considerazione di non penalizzare la società vincolante ma nemmeno di creare un indubbio vantaggio alla società di nuovo tesseramento si determina in Euro 8.000,00. PQM Per le motivazioni di cui in premessa, accoglie il ricorso presentato da Shelepayuk Maksim per lo scioglimento del vincolo dalla ASD La Fenice Volley, determinando a favore del sodalizio di appartenenza un indennizzo pari a Euro 8.000,00 Restituisce ad entrambe le parti la metà tassa versata. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Affissione Albo 17/11/2011 Deposito Motivazioni 23/11/2011 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini