51-15 Perfezionamento Osservazioni 139-217

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SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Prot. 51/15
del 12 dicembre 2015
Al Sig. Capo del Dipartimento dei Vigili del
fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa
Civile
Pref. Francesco Antonio Musolino
Al Sig. Capo del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Marilisa Magno
Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ufficio III - Relazioni sindacali
Dott. Darco Pellos
Oggetto: Bozze di lavoro revisione al D.Lgs. 139/2006 e al D.Lgs. 217/2005 – Perfezionamento
delle osservazioni presentate in data 25/11/2015
Con riferimento ai contenuti espressi nelle note prot. 49 e 50 del 25/11/2015 relativamente alle
osservazioni che questa O.S. ha presentato, rispettivamente, sulla bozza di revisione al D.Lgs.
139/2006 e sulla bozza di revsione al D.Lgs. 217/2005, si precisa quanto segue.
Bozza di revisione al D.Lgs. 139/2006
A parere della scrivente O.S. deve essere individuato, nell’abito dell’art. 3, la figura che, in caso di
assenza o impedimento, sostituisce il Capo del Corpo. Per consuetudine, negli ultimi anni, questo
ruolo è stato coperto dal direttore Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico.
Bozza di revisione al D.Lgs. 217/2005
Per meglio caratterizzare le osservazioni già presentate, questa O.S. ha provveduto a predisporre
delle proposte su quelle tematiche, pregnanti per la categoria, che sulla bozza di revisione
trasmessaci non erano appieno sviluppate. In particolare, allegati alla presente, si trasmettono:
- Allegato “1”: Emanazione di disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici del
personale del ruolo dei direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; a tal
proposito si rammentano gli impegni assunti dall’Amministrazione in data 21/05/2014, ovvero di
portare a termine la modifica al D.Lgs. 217/205 come strumento per ottenere un rafforzamento
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della specificità del Corpo nazionale, una organicità delle qualifiche e delle specializzazioni e
l’equiparazione economica agli altri Corpo dello Stato e del Ministero dell’Interno, portando in
Parlamento la migliore soluzione di modifica con la relativa previsione di spesa, lasciando in
seno alla classe politica le modalità con cui assegnare, in sede di legge di stabilità, il relativo
budget per la copertura finanziaria per gli eventuali nuovi o maggiori oneri di spesa.
- Allegato “2”: Istituzione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento; a tal proposito si
rammenta il principio ispiratore che, in diverse occasioni in questi anni, ha portato a parlare
dell’istituzione di un ruolo direttivo speciale solo per il personale tecnico-operativo che
provenisse dai profili professionali diplomati dell’ex area funzionale “C”: ovvero che le funzioni
sancite all’art. 20 del D.Lgs. 217/2005, hanno ridotto in modo drastico le competenze
professionali dei funzionari provenienti da quel profilo ed in servizio, alla data di entrata in
vigore del decreto, oramai da oltre 10 anni, determinandone così un vero e proprio
“demansionamento”; il nuovo profilo di sostituto direttore è da vedersi come apicale della
carriera del personale di nuova assunzione nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori.
- Allegato “3”: Istituzione del ruolo speciale operativo del personale aeronavigante del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; l'esigenza di prevedere l'istituzione di uno specifico ruolo
speciale operativo per il personale aeronavigante del Corpo nazionale di Vigili del fuoco nasce
dal convincimento che sia necessario sottolineare la peculiarità e la rilevanza istituzionale dei
compiti svolti da un particolare settore di specialisti ai quali, proprio per tale peculiarità, sono
richiesti un costante aggiornamento, formazione, qualificazione e specializzazione professionali.
Nonostante la particolare collocazione di queste figure di professionisti, si continua ad attribuire
loro qualifiche e progressioni in carriera non connesse all'esercizio dei titoli aeronautici di
specialità posseduti dai piloti e dagli specialisti, bensì parificate a quelle del personale
appartenente ai ruoli cosiddetti «ordinari», nulla rilevando al riguardo le specializzazioni
possedute, l'elevato contenuto del loro profilo professionale e l'attività aeronavigante
effettivamente svolta.
Si coglie l’occasione poi, per evidenziare che la progressione in carriera del personale del ruolo
direttivo amministrativo-contabile e del ruolo direttivo tecnico-scientifico ed informatico è stata
notevolmente “accorciata”. I vicedirettori di questi ruoli dopo sei mesi (invece degli attuali 8 anni),
al termine del periodo di prova e al superamento dell’esame finale, acquisiscono la qualifica di
Direttore; dopo un periodo di effettivo servizio da Direttore della durata di 5 anni e 6 mesi per i
primi e, inspiegabilmente, di 5 anni per i secondi (invece degli attuali 8 anni) viene conferita a ruolo
aperto la qualifica di DVD. Un percorso di carriera di 16 anni è stato ridotto a soli 6 anni, creando
una forte sperequazione con i colleghi attualmente in servizio.
Si riscontra inoltre che, per il personale del ruolo direttivo tecnico-operativo, la progressione in
carriera è più lunga in quanto la qualifica di Direttore viene conferita dopo 12 mesi.
Il Segretario Generale
Marina Malinconico
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ALLEGATO “1” alla nota prot 51/2015
PROPOSTA DI EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI TRATTAMENTI
ECONOMICI DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la Legge 1 aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza”, che al’art. 43 attribuisce ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato (e all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al
Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato) che abbiano prestato servizio
senza demerito per 15 anni lo stipendio spettante al primo dirigente e ai medesimi funzionari
e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni lo stipendio
spettante al dirigente superiore.
Visto il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, “Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei
funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate", convertito nella
Legge 3 Luglio 2001, n. 250, che alla L. 121/81, inserisce l’art. 43-ter per attribuire ai
funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato
servizio senza demerito per 13 anni lo stipendio spettante al primo dirigente e ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni lo
stipendio spettante al dirigente superiore
Vista la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”, che all’art. 19, comma 1 definisce la specificità del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e
previdenziale, è' riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale
ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché
per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività
usuranti”, e al comma 2 sancisce che: “La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi
di cui al comma 1 é definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede
altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
Considerata la necessità di assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il
beneficio di cui al predetto articolo 43-ter della L. 121/81, al fine di evitare disallineamenti
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con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e
delle Forze armate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse
finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione di urgenza per assicurare
l'omogeneità dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle
Forze armate;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno e del Ministro della
Difesa, di concerto con i Ministri delle Finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Integrazioni al D.Lgs. 217/2005).
1. L’art.79 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal xx.xx.2016, al personale del ruolo dei direttivi che abbia prestato servizio senza
demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e
ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio, complessivamente nel ruolo dei direttivi e in quello
dei dirgienti, senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.”
Art. 2
(Clausola finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in xxxxxx euro, per l'anno 2016 e
in xxxxxx euro dall'anno 2017, si provvede mediante apposite disposizioni nel’ambito della
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio
Art. 3
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U.della
Repubblica Italiana e sarà presenato alle camere per la conversione in legge..
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ALLEGATO “2” alla nota prot 51/2015
PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE AD ESAURIMENTO
Art. xx.
(Istituzione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento).
1. È istituito, nell’ambito dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad
esaurimento, articolato nelle seguenti qualifiche:
- Vice Direttore Aggiunto del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione;
- Direttore Aggiunto del ruolo direttivo speciale
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita limitatamente dal personale che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in possesso della qualifica di Sostituto
direttore antincendi capo con la denominazione aggiuntiva di “esperto” e provenga dal precedente
profilo professionale Collaboratore tecnico antincendio (rif. CCNL Comparto aziende 1998/2001),
con anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a 20 anni.
Art. xx +1.
(Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale ad esaurimento).
1. Il personale del ruolo direttivo speciale esercita le funzioni di cui all’art. 40 comma 1 e 2 del
D.Lgs 217/05, con esclusione della delega dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, dell’assunzione
delle funzioni vicarie e della provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o
impedimento. Il personale del ruolo direttivo speciale non può essere incaricato della reggenza
dell’ufficio dirigenziale, in attesa della nomina del titolare.
2. Il personale del ruolo direttivo speciale esercita le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante
professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di
responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Rivestono la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza.
3. Il personale del ruolo direttivo speciale esercita le funzioni di cui al comma 1 partecipando
all’attività dei dirigenti:
a)
Svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell’ufficio dirigenziale cui sono
assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta
responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente;
b)
Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la
direzione; nell’attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano
con piena autonomia gli interventi nell’area di competenza anche con compiti di protezione civile;
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in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi
operativi di tipo articolato e complesso;
c)
Possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al
grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o
anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria
competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l’attuazione dei risultati e dei
costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. xx +2.
(Accesso al ruolo direttivo speciale ad esaurimento).
1. Al ruolo direttivo speciale si accede, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame.
2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data in vigore del presente decreto abbia
riportato, nei tre anni precedenti, sanzione disciplinare più gravi della sanzione pecuniaria.
3. Le prove di esame, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione
esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro
dell'interno. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità complessiva nel ruolo di
provenienza, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.
Art. xx +3
(Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento)
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente frequentano un corso di formazione della
durata di xxxx. Il corso si svolge secondo programmi e modalità definiti dall’Amministrazione.
Durante la frequenza del corso i vice direttori aggiunti del ruolo direttivo speciale rivestono le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. I vice direttori aggiunti del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono
confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di direttore aggiunto, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso.
3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione nonché le modalità dell'esame finale e di
formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno.
4. L'assegnazione ai servizi d'istituto è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate
dall’Amministrazione.
5. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non
concorre a definire l’anzianità all’interno del ruolo direttivo speciale.
Art. xx+4
(Trattamento giuridico ed economico del personale appartenente al ruolo Direttivo Speciale)
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1. Ai direttori aggiunti del ruolo direttivo speciale si applicano gli istituti giuridici ed economici
previsti per il personale direttivo, con esclusione de:
- articolazione dell’orario di lavoro;
- distribuzione risorse economico del fondo;
- accesso alla qualifica di primo dirigente.
2. Ai direttori aggiunti del ruolo direttivo speciale viene effettuata annualmente, da parte del
dirigente, la valutazione ex art. 70 delle prestazioni, nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
3. Al personale del Corpo che, dai ruoli di provenienza, è inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad
esaurimento è garantita la corresponsione dello stipendio di importo pari a quello percepito nel
livello di provenienza, qualora inferiore rispetto a quello percepito prima dell'inquadramento nel
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di un assegno ad personam pensionabile.
Art. xx+5.
(Sovraordinazione gerarchica)
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo che espleta funzioni tecnicooperative è determinata come segue: dirigenti, direttivi, appartenenti al ruolo direttivo speciale,
ispettori e sostituti direttori, capi reparto, capisquadra e vigili del fuoco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla
qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei direttivi e al ruolo direttivo speciale, l'appartenente al ruolo dei
direttivi preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale, anche
se di pari qualifica.
Art. xx+6.
(Disposizioni finali)
1. In relazione all’inquadramento di cui all’articolo xx, si rende indisponibile un numero
finanziariamente equivalente di posti, nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
Tale indisponibilità di posti verrà aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, in base alla consistenza
degli organici del ruolo direttivo speciale ad esaurimento.
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ALLEGATO “3” alla nota prot 51/2015
PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE OPERATIVO DEL PERSONALE
AERONAVIGANTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
La presente proposta prevede l’istituzione di un apposito servizio aereo posto alle dirette
dipendenze del Capo del Corpo, di livello organizzativo adeguato e strutturato in più unità
organizzative, periferiche e centrale, quest'ultima di livello divisionale, necessarie per la coordinata,
razionale ed efficiente gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche, dei mezzi e materiali
aeronautici in dotazione, con particolare riguardo ai settori delle operazioni di volo, della
documentazione, studio, ricerca, collaudo e sperimentazione dei materiali aeronautici, della
formazione, addestramento, aggiornamento e standardizzazione del personale aeronavigante, della
manutenzione e gestione tecnica di aeromobili, della sicurezza del volo.
La proposta prevede la possibilità di bandire concorsi esterni per l'assunzione di personale, piloti e
specialisti, eventualmente anche già formati, consentendo così anche di avere non indifferenti
benefìci, sia di natura economica che operativa (l’attuale proposta di accesso solo dall’interno,
comporta, inevitabilmente, che si investa su persone già “grandi” di età, vista l’età media dei corsi
di ingresso alla qualifica VF).
La proposta inoltra è volta a disciplinare il ruolo in figure professionali il cui percorso di carriera è
costruito, non da una mera anzianità di servizio, bensì attraverso una complessa e articolata struttura
formativa e addestrativa; l’attribuzione del “grado” deve essere dovuta ad una consolidata,
comprovata e riconosciuta esperienza professionale nel settore aeronavigante (non è più
ammissibile che, ai comandi di un aeromobile, il Comandante Pilota abbia un “grado” inferiore a
quello del suo Primo Ufficiale).
In tal modo, l’istituzione di un ruolo specifico per il personale aeronavigante risolve anche le
problematiche connesse all’aver inserito nel medesimo ruolo operativo dei funzionari tecnici
diplomati, rendendoli a questi affini, delle professionalità proprie del settore aeronautico con
percorsi formativi e operativi completamente distinti.
Si ritiene imprescindibile, poi, l’inserimento nel ruolo del personale aeronavigante anche dei profili
professionali di Direttivi e Dirigenti per le esigenze funzionali connesse alla organizzazione del
servizio aereo a livello centrale e periferico e dei reparti di volo del Corpo. Il personale che
concorre per questi profili segue un percorso di carriera autonomo e parallelo a quello dei ruoli
operativi “ordinari” (il personale direttivo assunto a seguito di concorso “dedicato” e i dirigenti
promossi a seguito di scrutinio di merito comparativo fra i direttivi aeronaviganti, sono assegnati
alle sedi centrali e periferiche del servizio aereo, con possibilità di mobilità all’interno delle
stesse).
Si vuole pertanto, con la presente proposta, dare le meritate e giuste considerazione e valorizzazione
al particolare profilo professionale posseduto da tali soggetti per la loro attività, altamente
specialistica, svolta esclusivamente nell'interesse dell'intera collettività per la sicurezza, la salute e
la tutela dei cittadini.
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Art. xx.
(Istituzione del ruolo operativo del personale aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco).
1. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito dei ruoli del
personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il ruolo operativo del personale
aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di seguito denominato «ruolo aeroaviganti»,
articolato nelle seguenti qualifiche:
a) profilo professionale dei piloti:
1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2) pilota;
3) pilota professionale;
4) pilota primo ufficiale;
5) comandante pilota;
b) profilo professionale dei tecnici specialisti:
1) allievo specialista, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2) tecnico specialista;
3) tecnico specialista professionale;
4) specialista primo ufficiale;
c) personale direttivo e dirigente:
1) direttore tecnico aeronavigante
2) dirigente coordinatore aeronavigante;
3) direttore del servizio aereo.
d) profilo professionale degli elisoccorritori:
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1) vigile del fuoco elisoccorritore;
2) capo squadra elisoccorritore;
3) capo reparto elisoccorritore;
2. La dotazione organica del ruolo aeronavigante e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli
ordinari è fissata nella tabella A allegata.
Art. xx + 1.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo aeronaviganti).
1. Il personale del ruolo aeronaviganti, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli
tecnico-operativo connesse all’espletamento del servizio di soccorso pubblico, svolge attività
aeronautiche, comprese quelle necessarie all’organizzazione, gestione e funzionamento dei reparti
volo e del settore aeronautico nel suo complesso, ed espleta l’attività di volo e di manutenzione
anche ai fini del mantenimento delle licenze ed abilitazioni possedute. Il personale elisoccorritore
partecipa, altresì, alle attività operative del Corpo in tutti i contesti emergenziali e di soccorso
tecnico, anche senza l’utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano l’impiego delle abilitazioni possedute
dal personale medesimo.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si descrivono di seguito le funzioni che il personale del
ruolo aeronavinganti, nelle diverse qualifiche, dovrebbe svolgere.
ALLIEVO PILOTA: svolge come pilota in addestramento le attività di volo secondo le indicazioni
dell'istruttore o del responsabile operativo su aeromobili in dotazione, secondo quanto previsto
anche dalle normative vigenti.
ALLIEVO SPECIALISTA: svolge la propria attività in affiancamento all'ufficio tecnico e/o al
magazzino su incarico del responsabile della manutenzione, secondo quanto previsto anche dalle
normative vigenti.
PILOTA: svolge le attività del pilota abilitato e quelle del pilota operativo. Svolge attività di volo
come 2° pilota in missioni non operative ed operative secondo la normativa vigente. Collabora alla
attività del nucleo, anche addestrativo, secondo quanto previsto anche dalle normative vigenti.
TECNICO SPECIALISTA: provvede, secondo le specifiche competenze, alle attività routinarie di
manutenzione di linea rientranti nella lista di norme di lavoro classificate "A", "B1", "B2",
controllandone la rispondenza degli interventi effettuati; alla gestione dell'ufficio tecnico e del
magazzino aeronautico, secondo quanto previsto anche dalle normative vigenti.
PILOTA PROFESSIONALE: Provvede alla attività di volo, ed alla gestione operativa del nucleo
anche per gli aspetti della sicurezza al volo, secondo gli specifici requisiti e qualificazioni previsti
dalla Amministrazione e in base a quanto stabilito anche dalle normative vigenti.
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DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
TECNICO SPECIALISTA PROFESSIONALE: sono inseriti in questo profilo il certifing Staff di
categoria C. Collabora alla gestione del reparto Manutenzione ed alla verifica della qualità, secondo
quanto previsto anche dalle normative vigenti.
PILOTA PRIMO UFFICIALE: è corresponsabile delle azioni che si svolgono a bordo,
gerarchicamente subordinato al Comandante pilota nella condotta di volo. Collabora con le
posizioni superiori per tutte le attività proprie del nucleo, è l'esercente degli aeromobili assegnati al
nucleo, svolge attività di controllo delle attività finalizzate all'addestramento dei piloti; collabora
all'azione di organizzazione e controllo della gestione tecnico operativa; effettua attività di controllo
e collaudo, secondo quanto previsto anche dalle normative vigenti. È inserito in questo profilo
anche il Pilota Addetto alla Sicurezza Volo.
SPECIALISTA PRIMO UFFICIALE: sono inseriti in questo profilo lo Specialista Responsabile
della manutenzione, lo Specialista Addetto alla qualità. Provvede, secondo gli specifici requisiti e
qualificazioni previsti dalla Amministrazione alla gestione del reparto Manutenzione ed alla verifica
della qualità, secondo quanto previsto anche dalle normative vigenti
PILOTA COMANDANTE: grado apicale previsto dal Codice della navigazione aerea, massima
autorità a bordo. Dirige un'unità organica di rilevanza interna, in base alla esperienza pratica e alle
conoscenze professionali specifiche nel settore aereo. Collabora, anche con professionalità laureate,
alla formazione dei piani di intervento redigendo progetti particolareggiati dell'unità alla quale è
preposto, curandone l'attuazione e verificandone i risultati; realizza dettagliati progetti di fattibilità e
svolge - ove previsto - in relazione alle proprie competenze specialistiche nel settore aereo,
attività tecnico-ispettive, addestrative, formative, di studio e di ricerca per la formulazione di
proposte operative nei diversi settori di attività; collabora e partecipa alla redazione di atti;
predispone su direttive di massima l'attuazione di procedure e piani tecnico operativi, addestrativi,
di sicurezza volo ed ispettivi; partecipa all'attività di protezione civile e di prevenzione, svolge
attività tecnico-operativa-addestrativa nel settore aereo. Esegue controlli fornendo anche in via
autonoma un supporto specialistico e personale e, in relazione alla particolare esperienza
professionale maturata nel settore aereo e alla natura delle operazioni da compiere, può essere
chiamato a collaborare nell'attività di collaudo. Sono inseriti in questo profilo anche il Pilota Capo
Equipaggio e il Pilota Responsabile Operativo
DIRETTORE TECNICO AERONAVIGANTE: dirige e coordina le attività, attinenti la sua
competenza professionale specifica nel settore aereo, in merito all’organizzazione del servizio aereo
e dei reparti di volo; dirige i Reparti Volo; predispone procedure, piani tecnici e studi di fattibilità
unificandone l'attuazione e i costi. È responsabile direttamente degli atti di rilevanza esterna.
DIRIGENTE COORDINATORE AERONAVIGANTE: dirige e coordina le attività relative
all’operatività, alle attività di volo, all’addestramento, alla manutenzione, alla logistica ed in materia
di sicurezza volo afferenti alla sua competenza territoriale; analizza e valuta i fabbisogni economici
e strumentali; programma e attua gli acquisti; predispone capitolati e segue le procedure di gara.
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SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DIRETTORE DEL SERVIZIO AEREO: esplica attività di indirizzo, programmazione e
regolamentazione delle attività del servizio aereo; pianifica l’organizzazione e lo sviluppo del
servizio aereo del Corpo; esplica funzioni di raccordo e collegamento con amministrazioni, enti,
organismi e autorità aeronautiche
ELISOCCORRITORI: omissis
2. Al personale appartenente al ruolo aeronavigante nell’espletamento dei compiti istituzionali sono
attribuite funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle
funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Art. xx + 2.
(Accesso al ruolo aeronaviganti - Promozioni alle qualifiche superiori e scatti convenzionali
nell’ambito del ruolo aeronaviganti - Transito in altri ruoli)
Occorre disciplinare le funzioni, i titoli, i requisiti e i profili professionali per l'esercizio
dell'attività aeronavigante e di manutenzione dei velivoli, nonché le modalità di progressione
di carriera e di accesso nel ruolo aeronaviganti, prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie, secondo i seguenti principi e criteri:
a) determinare le funzioni, i titoli, i profili professionali nonché le modalità di accesso ai relativi
corsi di formazione, di qualificazione professionale e di progressione di carriera del personale del
ruolo aeronaviganti (es. accesso mediante concorso pubblico. Per il pilota di elicottero: diploma di
istruzione secondaria di 2° grado e licenza di Pilota commerciale con abilitazione per almeno uno
dei velivoli in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco; conoscenza della lingua inglese;
idoneità psico-fisica al volo. Per il tecnico Specialista: diploma di perito tecnico industriale
coerente con i compiti previsti dalla normativa specifica di settore, con certificato di idoneità
tecnica attinente uno dei velivoli in dotazione al C.N.VV.F.. Conoscenza della lingua inglese,
idoneità psico-fisica al volo);
b) determinare le modalità di accesso alle qualifiche direttive di direttore tecnico aeronavigante e
delle qualifiche dirigenziali di dirigente coordinatore aeronavigante, anche ai fini dell'attribuzione
delle relative funzioni, prevedendo, a regime, l'accesso alla qualifica dirigenziale di coordinatore
aeronavigante limitatamente al personale del ruolo aeronaviganti, e prevedendo altresì la
ripartizione della consistenza organica del predetto personale, direttivo e dirigenziale, nelle diverse
sedi centrali e periferiche. (es. Modalità di accesso, dall'esterno: mediante pubblico concorso e
requisiti fisici e culturali: laurea in ingegneria ed eventuali titoli abilitativi previsti per legge, con
esperienza professionale presso altri enti pubbici o privati. Incondizionata idoneità psicofisica.
Dall'interno: concorso interno cui è consentita la partecipazione del personale dipendente in
possesso dei requisiti professionali richiesti)
c) determinare le modalità per l'inquadramento del personale aeronavigante già in servizio presso i
reparti di volo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e gli uffici centrali, tenendo conto della
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qualifica precedentemente posseduta, dell'anzianità di servizio aeronavigante, dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali;
d) prevedere, in sede di prima attuazione, l'inquadramento, a domanda, nelle qualifiche indicate ai
successivi numeri 1), 2), e 3) nell'istituendo ruolo aeronavigante, anche in soprannumero, del
personale pilota e specialista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in possesso dei prescritti
titoli professionali, a prescindere dal ruolo di provenienza e dalla qualifica precedentemente
posseduti, con le seguenti modalità:
1) dopo il decimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quinta qualifica;
2) dopo il sesto anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quarta qualifica;
3) dopo il terzo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella terza qualifica;
e) garantire che al personale di cui alla lettera d) sia attribuito il trattamento economico più
favorevole;
f) prevedere, in sede di prima attuazione, che i posti comunque disponibili nella qualifica
dirigenziale di coordinatore aeronavigante siano attribuiti mediante scrutinio per merito
comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo xxx e successive modificazioni, al
quale è ammesso a partecipare il personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei Direttivi
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ha prestato servizio, per cinque anni, in qualità di
pilota, specialista od osservatore aereo presso i reparti di volo del Corpo nazionale di Vigili del
fuoco o nrgli uffici centrali. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale di coordinatore
aeronavigante deve frequentare un corso di formazione, da svolgere secondo le modalità di cui
all’articolo xxx,
g) prevedere che nella determinazione delle funzioni il personale di cui alla lettera b) possa
espletare compiti di formazione e di addestramento nello specifico ambito professionale;
h) determinare: le modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi; i criteri di promozione
nell'ambito del ruolo aeronavigante, al fine, tenuto conto dell'anzianità di servizio aeronavigante
nonché dei titoli di studio e professionali posseduti, di premiare gli elementi più meritevoli per
capacità professionali e per incarichi assolti, anche ai fini della partecipazione ai concorsi per
l'accesso alle qualifiche direttive;
i) prevedere la possibilità, per il personale del ruolo aeronaviganti, di transitare, per esigenze di
servizio o a domanda in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento del
servizio aeronavigante, e previo corso di formazione, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli
dell'amministrazione del Corpo, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a
questi ultimi ruoli;
l) prevedere che l'Amministrazione, nei confronti del personale del ruolo aeronavigante,
riconosciuto dai competenti organi sanitari permanentemente non idoneo allo svolgimento del
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servizio aeronavigante, provveda alla restituzione del dipendente, anche a domanda dell'interessato,
ai servizi ordinari e tecnici operativi a terra, garantendo il mantenimento della sede di servizio;
m) prevedere che al dipendente, dichiarato permanentemente non idoneo all'espletamento delle
attività operative di cui al presente articolo, sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non
riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico, già in godimento, e
quello risultante dalla restituzione ai servizi ordinari e tecnici operativi a terra, fatto salvo quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio;
n) ultimato l'inquadramento a domanda, l'assunzione a regime dei piloti e degli specialisti del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, anche della carriera direttiva, avvenga mediante concorso pubblico
selettivo e conseguente ammissione a specifico corso di formazione, con adeguate riserve di posti,
da attribuire con concorsi interni per titoli ed esami, riservati agli appartenenti ai ruoli del Corpo
con almeno due anni di anzianità di effettivo servizio, alla data del bando di concorso, in possesso
dei prescritti requisiti; a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli del Corpo nazionale di Vigili del
fuoco costituisca titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalla
legislazione vigente in materia; i vincitori dei concorsi siano nominati allievi piloti ovvero allievi
tecnici di volo a seconda del profilo professionale prescelto, vice direttori tecnico aeronavigante per
il personale direttivo, e avviati alla frequenza dei relativi corsi di formazione professionale.
o) determinare la struttura organizzativa, disciplinata con regolamento da emanare.
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TABELLA “A” - RUOLO OPERATIVO DEL PERSONALE AERONAVIGANTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DOTAZIONE ORGANICA E TABELLA DI EQUIPARAZIONE CON I RUOLI ORDINARI
QUALIFICA
Allievo pilota
Allievo specialista
Pilota
Tecnico Specialista
Pilota professionale
Tecnico Specialista
professionale
Pilota primo ufficiale
Specialista primo ufficiale
Comandante Pilota
Direttore tecnico aeronavigante
(almeno 1 per RV + Uffici
centrali)
Dirigente Coordinatore
aeronavigante
Direttore Coordinamento
servizio aereo
DOTAZIONE ORGANICA
QUALIFICA
EQUIPARATA
Limitatamente al periodo dei
relativi corsi di formazione
Capo Squadra Esperto
xx
Capo Reparto Esperto
xx
Ispettore Esperto
xx
SDAC
xx
SDACE
xx
Direttore/DVD
x
Primo dirigente
1
Dirigente superiore
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