codice di condotta
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Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo CODICE DI CONDOTTA G Grruuppppoo A Allffaa W Waasssseerrm maannnn (Marzo 2012) 1 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo INDICE 1. PREMESSE ....................................................................................................................................... 3 2. VALORI .............................................................................................................................................. 4 3. PRINCIPI ........................................................................................................................................... 5 4. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO ..................................................................................... 18 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ............................................................................................................... 19 2 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo 1. PREMESSE Il Gruppo Alfa Wassermann (di seguito, anche il “Gruppo) è un gruppo farmaceutico cui fa capo Alfa Wassermann S.p.A. (di seguito anche “Alfa Wassermann”), divenuto Gruppo di rilievo internazionale grazie ai suoi investimenti in ricerca e innovazione. Passo dopo passo, le attività sono cresciute e si sono sviluppate in tutto il mondo, ma le origini non sono mai state dimenticate: la filosofia rimane quella di mettere al servizio dell’uomo i progressi della medicina e le nuove acquisizioni della biologia e della genomica. La salute di tutti è la finalità fondamentale del Gruppo. L’oggetto della ricerca e dell’impegno del Gruppo non è mai cambiato, perché non sono mutati i valori etici ispiratori e la scelta di contribuire al benessere dell’uomo resta l’obiettivo da raggiungere. Il Gruppo Alfa Wassermann ricerca, produce e distribuisce farmaci e strumenti biomedicali di primaria importanza per la salute dell’uomo. Il presente Codice di condotta (di seguito il “Codice”) è un documento ufficiale elaborato, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, al fine di definire ed esprimere i valori ed i principi etici fondamentali che il Gruppo Alfa Wassermann segue nella conduzione degli affari e delle attività aziendali nonché al fine di prevenire la commissione di illeciti all’interno di ciascuna delle Società del Gruppo Alfa Wassermann. Sono destinatari del Codice, gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro, anche temporaneo, i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di ciascuna Società del Gruppo (di seguito, anche “Destinatari” e, singolarmente, “Destinatario”). In caso di violazioni del Codice di Condotta, ciascuna Società adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all’allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni. Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore delle Società, ai partner commerciali e agli altri soggetti terzi che hanno rapporti di qualsiasi natura con le Società del Gruppo, il rispetto dei principi previsti nel Codice rappresenta una condicio sine qua non della stipulazione di contratti. In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte di tali soggetti di specifiche disposizioni contenute nel Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso dai 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo rapporti contrattuali in essere e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto. L’inosservanza delle norme del Codice di Condotta da parte di componenti degli organi sociali può comportare l’adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge. 1.1. Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001 Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, il Decreto), ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata. I presupposti applicativi della normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue: 1 l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione; 2 l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente; 3 l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno dell’ente; 4 la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi; 5 il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso. Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell’attività). 2. VALORI Alfa Wassermann intende assicurarsi e richiede che in ciascuna Società appartenente al Gruppo, i Destinatari, si conformino alle normative applicabili nei paesi in cui ciascuna Società opera nonché ai principi previsti nel presente Codice. 4 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo Il presente Codice di Condotta si innesta nel più generale progetto volto ad attribuire un’identità etica al Gruppo esplicitando i valori che il Gruppo stesso vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti a ciascuna Società. E’ in virtù di tale proponimento che il Gruppo intende affermare con grande forza che la correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un valore imprescindibile per il Gruppo stesso e per ciascuna Società del Gruppo in qualsiasi paese essa operi. 3. PRINCIPI PRINCIPI GENERALI PRINCIPIO 1 Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice. PRINCIPIO 2 Ciascuna Società del Gruppo ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società. PRINCIPIO 3 Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria attività alle regole deontologiche cui la stessa ha formalmente aderito ed alle quali dovranno attenersi gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori , agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società. PRINCIPIO 4 Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori di ciascuna Società del Gruppo sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRINCIPIO 5 I Destinatari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui la Pubblica Amministrazione è tenuta. 5 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo PRINCIPIO 6 Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti, da cui possa conseguirne un indebito o illecito interesse o vantaggio, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi. PRINCIPIO 7 Le persone incaricate da ciascuna Società del Gruppo di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche ispettive, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne illecitamente le decisioni. Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni: • proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona; • offrire in alcun modo denaro o altra utilità; • compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono. PRINCIPIO 8 E’ proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex impiegati della Pubblica Amministrazione, (o persone da loro segnalate), che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti con il Gruppo, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati alla Direzione Risorse Umane di Alfa Wassermann S.p.A. prima di procedere all’eventuale assunzione. 6 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo 1. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione aziendale richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. 2. Nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate opportune misure per evitare favoritismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. PRINCIPIO 9 Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altro ente pubblico o anche di modico valore e/o importo. Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato di appartenza di ciascuna Società, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore. PRINCIPIO 10: I soggetti che operano per conto di ciascuna Società del Gruppo, hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto d’interesse. PRINCIPIO 11 Ciascuna Società del Gruppo può instaurare rapporti, anche di consulenza, con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la congruità, l’adeguatezza, l’inerenza e la documentazione del rapporto, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società opera, in tema di autorizzazioni e comunicazioni dei rapporti di consulenza. PRINCIPIO 12 L’organizzazione diretta o indiretta di manifestazioni (ivi inclusi convegni e congressi medico scientifici) da parte di ciascuna Società del Gruppo deve rispettare la normativa vigente nel Paese in cui ciascuna Società opera e deve comunque essere ispirata a criteri di eticità, scientificità, economicità e trasparenza. 7 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA DELL’ORGANIZZAZIONE PRINCIPIO 13 Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell’arco di dieci anni. 1. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione medesima; 2. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a ciascuna Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo. PRINCIPIO 14 Coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto di ciascuna Società del Gruppo, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la massima diligenza. PRINCIPIO 15 Gli incassi e i pagamenti devono preferibilmente o, laddove previsto dalla legge applicabile, tassativamente, essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari. PRINCIPIO 16 Ciascuna Società del Gruppo si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obbiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento. Ciascuna Società del Gruppo, inoltre, si impegna affinché: (i) la selezione del personale da assumere sia effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati; (ii) le informazioni richieste siano strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal 8 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato; (iii) nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. PRINCIPIO 17 I Destinatari sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative aziendali. È cura di ciascun Destinatario (nell’espletamento delle proprie attività aziendali), non solo proteggere tali beni, ma impedirne l’uso fraudolento o improprio. L’utilizzo dei beni aziendali da parte dei Destinatari deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate. PRINCIPIO 18 Ciascuna funzione aziendale di ciascuna Società del Gruppo è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI AI REATI DI TERRORISMO PRINCIPIO 19 Il Gruppo condanna e si oppone all’utilizzo delle risorse di ciascuna Società per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell’ordine democratico, e richiede, altresì, il rispetto della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi deontologici adottati. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI AI DELITTI CONTRO LA PERSONA PRINCIPIO 20 Il Gruppo Alfa Wassermann opera nel pieno rispetto degli individui e condanna qualsivoglia comportamento volto a ledere la persona e la personalità individuale quali ad esempio la riduzione e il mantenimento in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorili, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Nell’ambito della normativa vigente, ciascuna Società del Gruppo si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la persona richiede, altresì, il rispetto della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi deontologici adottati. 9 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ALL’AMBIENTE PRINCIPIO 21 Nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro, ciascuna Società del Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori. In particolare ciascuna Società si impegna affinché: • il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità; • i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte; • i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali; • l’informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta; • sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni; • l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera. Al perseguimento delle finalità sopra esposte, ciascuna Società del Gruppo destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione. I Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge applicabili, dei principi del presente Codice, dei 10 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo protocolli e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. PRINCIPIO 22: Ciascuna Società del Gruppo agisce nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. Lo scarico e le immissioni nell’aria, nel suolo e nel sottosuolo così come lo smaltimento dei rifiuti anche speciali e/o pericolosi rispettano, oltre alle leggi in materia, i più elevati standard qualitativi. Laddove, ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi, sia necessario l’intervento di soggetti autorizzati, questi ultimi sono scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità. PRINCIPI E REGOLA DI CONDOTTA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PRINCIPIO 23: Il Gruppo condanna ogni possibile comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di crimini informatici; a tal fine ciascuna Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo. È vietato qualsiasi comportamento finalizzato all’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti. È vietato, inoltre, ogni possibile comportamento finalizzato: ad accedere, senza essere autorizzati, a sistemi informatici o telematici; alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso o di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici; ad intercettare o installare apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche; al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché sistemi informatici o telematici. Ciascuna Società del Gruppo tratta le informazioni di cui è in possesso nel pieno rispetto della normativa vigente nei paesi in cui ciascuna Società opera e nei limiti previsti dal presente Codice. Le informazioni vengono utilizzate esclusivamente a fini consentiti e vengono comunque trattate garantendone la massima riservatezza. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA PRINCIPIO 24: Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o 11 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine ciascuna Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo. PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI PRINCIPIO 25 Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione legale. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati. PRINCIPIO 26 Il Gruppo esige che gli amministratori, i responsabili di funzione ed i dipendenti di ciascuna Società, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del collegio sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione legale nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. PRINCIPIO 27 E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli amministratori di ciascuna Società del Gruppo, volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale. PRINCIPIO 28 E’ vietata l’effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni allo scopo di cagionare un danno ai creditori. PRINCIPIO 29 E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta. PRINCIPIO 30 E’ vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno di ciascuna Società del Gruppo, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano. PRINCIPIO 31 In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, i Destinatari devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. 12 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo E’ vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con ciascuna Società per via delle loro funzioni istituzionali. PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI TRANSNAZIONALI E ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA PRINCIPIO 32 Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato in ciascuna Società, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, aventi carattere nazionale o transnazionale, quali l’associazione per delinquere, e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita e l’intralcio alla giustizia, ovvero determinare possibili violazioni delle disposizioni contro la criminalità organizzata vigenti. A tal fine ciascuna Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle operazioni, monitoraggio, ecc.). Ciascuna Società del Gruppo si impegna comunque affinchè: - i rapporti d’affari siano intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela, e l’adeguata selezione e valutazione dei fornitori con cui collaborare. - siano adottati tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni a ciascuna Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo ciascuna Società del Gruppo si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D’AUTORE PRINCIPIO 33: Le informazioni riservate relative ai dati, alle strategie, ed agli obiettivi aziendali, non devono essere acquisite e divulgate ad estranei al Gruppo se 13 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo non da parte delle persone espressamente preposte e delegate a questo compito. Devono considerarsi informazioni riservate a titolo meramente esemplificativo le informazioni relative ai prodotti, al loro sviluppo, ai processi produttivi, alle strategie ed alle condizioni commerciali, alla clientela, alle partnership, al know-how scientifico, tecnologico e industriale, alle operazioni finanziarie, ai risultati operativi, agli investimenti, ai progetti ed alla documentazione tecnica, ai piani di marketing, agli elenchi dei fornitori ed ai prezzi d’acquisto, agli aspetti logistici, alle soluzioni informatiche e a quant’altro faccia parte del patrimonio delle conoscenze aziendali per la conduzione e lo sviluppo del business del Gruppo. Le informazioni riservate ed i materiali che i Destinatari utilizzano nell’ambito delle proprie attività lavorative, sono di proprietà esclusiva del Gruppo, che ne tutela la riservatezza e ne rivendica l’origine. Ciascuna Società del Gruppo si impegna a proteggere le informazioni, ottemperando sempre alle disposizioni imposte dalla legge sulla privacy ed evitandone usi impropri. PRINCIPIO 34: Ciascun Destinatario é direttamente e personalmente responsabile della cura, protezione, efficienza, conservazione dei beni immateriali (diritti d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento) affidategli dall’azienda per svolgere i propri compiti, nonché dell’utilizzo degli stessi in modo proprio e conforme all’interesse aziendale. E’ vietato l’uso e l’impiego per fini personali, dei beni aziendali immateriali affidati ai Destinatari per svolgere i compiti professionali. Brevetti, copyright, marchi, informazioni commerciali e segreti industriali noti come know-how aziendale, costituiscono patrimonio del Gruppo e, pertanto, il Gruppo stesso, è attento a garantire il rispetto della proprietà intellettuale propria e altrui attraverso l’espresso divieto di utilizzazione di tali risorse se non nel pieno rispetto della normativa applicabile, delle politiche e delle procedure previste per la loro tutela. E’ pertanto assolutamente contraria alle politiche del Gruppo la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore. In particolare, 14 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo ciascuna Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza. Ciascuna Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, ciascuna Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d’autore, in particolare nelle attività di gestione delle opere scientifiche e delle banche dati, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti. Il Gruppo stigmatizza pertanto l’utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi da quelli per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore o l’utilizzazione di software non espressamente autorizzati o privi di licenza o di provenienza illecita. A tal fine è fatto espresso divieto di utilizzare le risorse informatiche per scopi diversi da quelli consentiti dalle politiche di sicurezza aziendale o per porre in essere condotte illecite. La divulgazione a terzi di dati sperimentali, risultati di studi chimicofarmaceutici, preclinici in corso e non ancora protetti da brevetto, domande di brevetti non ancora pubbliche, nel periodo di segretezza dopo il deposito , devono essere protetti da accordi di segretezza tra le parti. Costituisce inoltre violazione, la divulgazione di informazioni definite segrete, come l’anticipazione di risultati di studi sperimentali non ancora protetti durante presentazioni a congressi o fiere. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI ALLA TUTELA DELL’INDUSTRIA E IL COMMERCIO PRINCIPIO 35 Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, stigmatizza 15 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento all’esercizio di un’impresa o di un commercio o che possa essere in qualunque modo collegato alla commissione di delitti contro l’industria e il commercio. In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di: a. adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l’attività industriale o commerciale altrui; b. porre in essere, nell’esercizio di un’attività industriale, commerciale o comunque produttiva, atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza o alla minaccia; c. perpetrare condotte idonee a cagionare nocumento alle industrie nazionali ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; d. consegnare all’acquirente, nell’ambito e/o nell’esercizio di un’attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per un’altra (aliud pro alio) ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita; e. vendere o porre comunque in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o esteri - atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità delle opere stesse o del prodotto; f. fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell’esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione. Ciascuna Società, altresì, si impegna a non porre in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti 16 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo dell’attività economica di terzi. Ciascuna Società del Gruppo, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare. PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PRINCIPIO 36 E’ fatto assoluto divieto di assumere nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale e avendo la facoltà di non rispondere, comportamenti volti a condizionarlo od influenzarlo nell’ambito della sua dichiarazione; ed è, pertanto, richiesto a coloro che interagiscono con il soggetto, in ragione dello svolgimento delle attività lavorative, di non assumere comportamenti che potrebbero risultare condizionanti per il soggetto (i.e. decisioni sulla valutazione delle performance o sull’elargizione di premi, ovvero sulla comminazione di sanzioni disciplinari, etc.), al fine di salvaguardare il principio d’indipendenza ed autonomia del medesimo nell’esprimersi davanti all’Autorità Giudiziaria. Altresì, ciascuna Società del Gruppo: g. fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi applicabili, ribadisce l’assoluta autonomia dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria nella scelta del legale di sua fiducia; h. pone l’obbligo ai soggetto di comunicare tempestivamente alla Società la convocazione ricevuta da parte dell’Autorità Giudiziaria e gli eventuali sviluppi successivi del procedimento cui gli stessi sono coinvolti in qualità di persona avente facoltà di non rispondere, al fine di permettere alla Società stessa di prendere gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l’indipendenza e autonomia dei soggetti medesimi e di tutelare al tempo stesso la Società da potenziali rischi in termini di responsabilità amministrativa degli enti; 17 Modello di organizzazione, gestione e controllo ALFA WASSERMANN S.p.A. Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo i. stabilisce l’assoluto divieto nei confronti di tutto il personale, a qualsiasi livello della struttura aziendale, di assumere comportamenti discriminatori e/o di ritorsione nei confronti dei soggetti a seguito delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria. 4. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO È nominato presso Alfa Wassermann S.p.A. l’Organismo di Vigilanza, organo indipendente plurisoggettivo preposto all’attuazione ed al monitoraggio del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice di Condotta. L’Organismo di Vigilanza può essere contattato al seguente indirizzo email: [email protected] 18