codice di condotta

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codice di condotta
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ALFA WASSERMANN S.p.A.
Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo
CODICE DI CONDOTTA
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(Marzo 2012)
1
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ALFA WASSERMANN S.p.A.
Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo
INDICE
1.
PREMESSE ....................................................................................................................................... 3
2.
VALORI .............................................................................................................................................. 4
3.
PRINCIPI ........................................................................................................................................... 5
4.
ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO ..................................................................................... 18
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ............................................................................................................... 19
2
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ALFA WASSERMANN S.p.A.
Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo
1.
PREMESSE
Il Gruppo Alfa Wassermann (di seguito, anche il “Gruppo) è un gruppo farmaceutico cui fa capo Alfa
Wassermann S.p.A. (di seguito anche “Alfa Wassermann”), divenuto Gruppo di rilievo internazionale grazie
ai suoi investimenti in ricerca e innovazione. Passo dopo passo, le attività sono cresciute e si sono
sviluppate in tutto il mondo, ma le origini non sono mai state dimenticate: la filosofia rimane quella di
mettere al servizio dell’uomo i progressi della medicina e le nuove acquisizioni della biologia e della
genomica. La salute di tutti è la finalità fondamentale del Gruppo.
L’oggetto della ricerca e dell’impegno del Gruppo non è mai cambiato, perché non sono mutati i valori etici
ispiratori e la scelta di contribuire al benessere dell’uomo resta l’obiettivo da raggiungere.
Il Gruppo Alfa Wassermann ricerca, produce e distribuisce farmaci e strumenti biomedicali di primaria
importanza per la salute dell’uomo.
Il presente Codice di condotta (di seguito il “Codice”) è un documento ufficiale elaborato, anche in
relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, al fine di definire ed esprimere i valori ed i
principi etici fondamentali che il Gruppo Alfa Wassermann segue nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali nonché al fine di prevenire la commissione di illeciti all’interno di ciascuna delle Società
del Gruppo Alfa Wassermann.
Sono destinatari del Codice, gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro, anche
temporaneo, i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che
possa agire in nome e per conto di ciascuna Società del Gruppo (di seguito, anche “Destinatari” e,
singolarmente, “Destinatario”).
In caso di violazioni del Codice di Condotta, ciascuna Società adotta, nei confronti dei responsabili delle
violazioni stesse, compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di
lavoro, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all’allontanamento dalla Società dei
responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni.
Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore delle
Società, ai partner commerciali e agli altri soggetti terzi che hanno rapporti di qualsiasi natura con le
Società del Gruppo, il rispetto dei principi previsti nel Codice rappresenta una condicio sine qua non della
stipulazione di contratti. In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte di tali soggetti di
specifiche disposizioni contenute nel Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso dai
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rapporti contrattuali in essere e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione
automatica del contratto.
L’inosservanza delle norme del Codice di Condotta da parte di componenti degli organi sociali può
comportare l’adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e
consentite dalla legge.
1.1. Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, il Decreto), ha introdotto nell’ordinamento italiano
una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere
afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro
interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o
subordinata.
I presupposti applicativi della normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:
1
l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
2
l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse o a
vantaggio dell’ente;
3
l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno dell’ente;
4
la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la
commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
5
il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’ente (o
l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto
apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata natura,
accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria
(fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura
coattiva dell’attività).
2.
VALORI
Alfa Wassermann intende assicurarsi e richiede che in ciascuna Società appartenente al Gruppo, i
Destinatari, si conformino alle normative applicabili nei paesi in cui ciascuna Società opera nonché ai
principi previsti nel presente Codice.
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Il presente Codice di Condotta si innesta nel più generale progetto volto ad attribuire un’identità etica al
Gruppo esplicitando i valori che il Gruppo stesso vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai
soggetti appartenenti a ciascuna Società.
E’ in virtù di tale proponimento che il Gruppo intende affermare con grande forza che la correttezza e la
liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un valore imprescindibile per il Gruppo
stesso e per ciascuna Società del Gruppo in qualsiasi paese essa operi.
3.
PRINCIPI
PRINCIPI GENERALI
PRINCIPIO 1
Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente
Codice.
PRINCIPIO 2
Ciascuna Società del Gruppo ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e
regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi gli organi
sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori, agenti,
procuratori e terzi che agiscono per conto della Società.
PRINCIPIO 3
Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria attività alle regole deontologiche cui la
stessa ha formalmente aderito ed alle quali dovranno attenersi gli organi sociali ed i
loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori , agenti, procuratori e
terzi che agiscono per conto della Società.
PRINCIPIO 4
Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori di ciascuna
Società del Gruppo sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali.
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PRINCIPIO 5
I Destinatari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ispirano ed adeguano la
propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui la Pubblica
Amministrazione è tenuta.
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PRINCIPIO 6
Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento consistente nel promettere od offrire,
direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici
Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti, da cui possa conseguirne un
indebito o illecito interesse o vantaggio, salvo che si tratti di doni o altre utilità di
modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi.
PRINCIPIO 7
Le persone incaricate da ciascuna Società del Gruppo di seguire una qualsiasi
trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione anche in
occasione di verifiche ispettive, non devono per nessuna ragione cercare di
influenzarne illecitamente le decisioni.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici
Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, non possono essere intraprese –
direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:
•
proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo
personale o per interposta persona;
•
offrire in alcun modo denaro o altra utilità;
•
compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere
di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono.
PRINCIPIO 8
E’ proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex impiegati della Pubblica
Amministrazione, (o persone da loro segnalate), che, a motivo delle loro funzioni
istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti con il Gruppo, salvo che detti rapporti non
siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati alla Direzione Risorse Umane
di Alfa Wassermann S.p.A. prima di procedere all’eventuale assunzione.
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1. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza
dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso
ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla
funzione aziendale richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per
tutti i soggetti interessati.
2. Nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate opportune misure per evitare
favoritismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.
PRINCIPIO 9
Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o
finanziamenti ottenuti dallo Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altro
ente pubblico o anche di modico valore e/o importo. Il Gruppo condanna qualsiasi
comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato di appartenza di ciascuna
Società, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici, qualsiasi tipo di contributo,
finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di
dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi
quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in
errore l’ente erogatore.
PRINCIPIO 10:
I soggetti che operano per conto di ciascuna Società del Gruppo, hanno l’obbligo di
astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni caso in cui
sussistano situazioni di conflitto d’interesse.
PRINCIPIO 11
Ciascuna Società del Gruppo può instaurare rapporti, anche di consulenza, con il
mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la
congruità, l’adeguatezza, l’inerenza e la documentazione del rapporto, nel rispetto
della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società opera, in tema di
autorizzazioni e comunicazioni dei rapporti di consulenza.
PRINCIPIO 12
L’organizzazione diretta o indiretta di manifestazioni (ivi inclusi convegni e congressi
medico scientifici) da parte di ciascuna Società del Gruppo deve rispettare la
normativa vigente nel Paese in cui ciascuna Società opera e deve comunque essere
ispirata a criteri di eticità, scientificità, economicità e trasparenza.
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PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA DELL’ORGANIZZAZIONE
PRINCIPIO 13
Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere
legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile
nell’arco di dieci anni.
1. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di
effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne
hanno
consentito
l’esecuzione,
sulle
autorizzazioni
allo
svolgimento,
sull’esecuzione dell’operazione medesima;
2. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a ciascuna
Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza
per la sua verifica in ogni tempo.
PRINCIPIO 14
Coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le
consulenze esterne, per conto di ciascuna Società del Gruppo, devono agire nel
rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la
massima diligenza.
PRINCIPIO 15
Gli incassi e i pagamenti devono preferibilmente o, laddove previsto dalla legge
applicabile, tassativamente, essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o assegni
bancari.
PRINCIPIO 16
Ciascuna Società del Gruppo si impegna a fare in modo che nella propria
organizzazione aziendale gli obbiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei
dirigenti e dei dipendenti, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano,
invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e
relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.
Ciascuna Società del Gruppo, inoltre, si impegna affinché: (i) la selezione del
personale da assumere sia effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei
candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze
aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e,
sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati; (ii) le
informazioni richieste siano strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal
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profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni
del candidato; (iii) nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate le opportune
misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione
e assunzione.
PRINCIPIO 17
I Destinatari sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali,
attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative aziendali.
È cura di ciascun Destinatario (nell’espletamento delle proprie attività aziendali), non
solo proteggere tali beni, ma impedirne l’uso fraudolento o improprio. L’utilizzo dei beni
aziendali da parte dei Destinatari deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento
delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.
PRINCIPIO 18
Ciascuna funzione aziendale di ciascuna Società del Gruppo è responsabile della
veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni
rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI AI REATI DI TERRORISMO
PRINCIPIO 19
Il Gruppo condanna e si oppone all’utilizzo delle risorse di ciascuna Società per il
finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di
obiettivi terroristici o di eversione dell’ordine democratico, e richiede, altresì, il rispetto
della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi deontologici
adottati.
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI AI DELITTI CONTRO LA PERSONA
PRINCIPIO 20
Il Gruppo Alfa Wassermann opera nel pieno rispetto degli individui e condanna
qualsivoglia comportamento volto a ledere la persona e la personalità individuale quali
ad esempio la riduzione e il mantenimento in schiavitù, la prostituzione e la
pornografia minorili, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Nell’ambito della normativa vigente, ciascuna Società del Gruppo si impegna ad
adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni
possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la persona
richiede, altresì, il rispetto della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite
e dei principi deontologici adottati.
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PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E
ALL’AMBIENTE
PRINCIPIO 21
Nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza
sul lavoro, ciascuna Società del Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure
necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori.
In particolare ciascuna Società si impegna affinché:
• il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei
lavoratori sia considerato una priorità;
• i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della
miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più
adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
• i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso
le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
• l’informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con
riferimento alla mansione svolta;
• sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
• si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in
materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche
ed ispezioni;
• l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo
da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società
opera.
Al perseguimento delle finalità sopra esposte, ciascuna Società del Gruppo destina
risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di garantire la piena
osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della
salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di
prevenzione.
I Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il
pieno rispetto delle norme di legge applicabili, dei principi del presente Codice, dei
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protocolli e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione prevista per garantire
la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.
PRINCIPIO 22:
Ciascuna Società del Gruppo agisce nel pieno rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale. Lo scarico e le immissioni nell’aria, nel suolo e nel sottosuolo così
come lo smaltimento dei rifiuti anche speciali e/o pericolosi rispettano, oltre alle leggi
in materia, i più elevati standard qualitativi. Laddove, ai fini dell’assolvimento dei
predetti obblighi, sia necessario l’intervento di soggetti autorizzati, questi ultimi sono
scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.
PRINCIPI E REGOLA DI CONDOTTA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
PRINCIPIO 23:
Il Gruppo condanna ogni possibile comportamento che possa anche solo
indirettamente agevolare la realizzazione di crimini informatici; a tal fine ciascuna
Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo
necessarie allo scopo.
È vietato qualsiasi comportamento finalizzato all’alterazione del funzionamento di un
sistema informatico o telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni
o programmi ivi contenuti.
È vietato, inoltre, ogni possibile comportamento finalizzato: ad accedere, senza essere
autorizzati, a sistemi informatici o telematici; alla detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso o di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici;
ad intercettare o installare apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere
illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche; al danneggiamento di
informazioni, dati e programmi informatici, nonché sistemi informatici o telematici.
Ciascuna Società del Gruppo tratta le informazioni di cui è in possesso nel pieno
rispetto della normativa vigente nei paesi in cui ciascuna Società opera e nei limiti
previsti dal presente Codice. Le informazioni vengono utilizzate esclusivamente a fini
consentiti e vengono comunque trattate garantendone la massima riservatezza.
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
PRINCIPIO 24:
Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente
agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o
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l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine ciascuna
Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo
necessarie allo scopo.
PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI
PRINCIPIO 25
Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad
alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute in bilanci,
relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci, al pubblico e alla società che
effettua la revisione legale.
Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la
dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite
per la redazione degli atti sopra indicati.
PRINCIPIO 26
Il Gruppo esige che gli amministratori, i responsabili di funzione ed i dipendenti di
ciascuna Società, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle
loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci,
del collegio sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione legale
nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
PRINCIPIO 27
E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli amministratori di
ciascuna Società del Gruppo, volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio
sociale.
PRINCIPIO 28
E’ vietata l’effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
società o scissioni allo scopo di cagionare un danno ai creditori.
PRINCIPIO 29
E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la
volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una
maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe
stata assunta.
PRINCIPIO 30
E’ vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno di ciascuna Società del
Gruppo, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che
per essa operano.
PRINCIPIO 31
In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, i
Destinatari devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di
collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.
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E’ vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di
vigilanza che entrino in contatto con ciascuna Società per via delle loro funzioni
istituzionali.
PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI TRANSNAZIONALI E ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
PRINCIPIO 32
Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo
apicale che subordinato in ciascuna Società, che possa anche solo indirettamente
agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, aventi carattere nazionale o
transnazionale, quali l’associazione per delinquere, e tra queste anche quella
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio di beni,
denaro o altre utilità di provenienza illecita e l’intralcio alla giustizia, ovvero
determinare possibili violazioni delle disposizioni contro la criminalità organizzata
vigenti. A tal fine ciascuna Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo
preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle
operazioni, monitoraggio, ecc.).
Ciascuna Società del Gruppo si impegna comunque affinchè:
-
i rapporti d’affari siano intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori,
partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali
lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste
regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela, e
l’adeguata selezione e valutazione dei fornitori con cui collaborare.
-
siano adottati tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri
decisionali interni a ciascuna Società agiscano e deliberino mediante regole
codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione,
meccanismi di reporting, etc.). In tal modo ciascuna Società del Gruppo si
adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice
interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei
mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale.
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E
DEL DIRITTO D’AUTORE
PRINCIPIO 33:
Le informazioni riservate relative ai dati, alle strategie, ed agli obiettivi
aziendali, non devono essere acquisite e divulgate ad estranei al Gruppo se
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non da parte delle persone espressamente preposte e delegate a questo
compito.
Devono considerarsi informazioni riservate a titolo meramente esemplificativo
le informazioni relative ai prodotti, al loro sviluppo, ai processi produttivi, alle
strategie ed alle condizioni commerciali, alla clientela, alle partnership, al
know-how scientifico, tecnologico e industriale, alle operazioni finanziarie, ai
risultati operativi, agli investimenti, ai progetti ed alla documentazione tecnica,
ai piani di marketing, agli elenchi dei fornitori ed ai prezzi d’acquisto, agli
aspetti logistici, alle soluzioni informatiche e a quant’altro faccia parte del
patrimonio delle conoscenze aziendali per la conduzione e lo sviluppo del
business del Gruppo.
Le informazioni riservate ed i materiali che i Destinatari utilizzano nell’ambito
delle proprie attività lavorative, sono di proprietà esclusiva del Gruppo, che ne
tutela la riservatezza e ne rivendica l’origine.
Ciascuna Società del Gruppo si impegna a proteggere le informazioni,
ottemperando sempre alle disposizioni imposte dalla legge sulla privacy ed
evitandone usi impropri.
PRINCIPIO 34:
Ciascun Destinatario é direttamente e personalmente responsabile della cura,
protezione, efficienza, conservazione dei beni immateriali (diritti d’autore,
brevetti, marchi e segni di riconoscimento) affidategli dall’azienda per svolgere
i propri compiti, nonché dell’utilizzo degli stessi in modo proprio e conforme
all’interesse aziendale. E’ vietato l’uso e l’impiego per fini personali, dei beni
aziendali immateriali affidati ai Destinatari per svolgere i compiti professionali.
Brevetti, copyright, marchi, informazioni commerciali e segreti industriali noti
come know-how aziendale, costituiscono patrimonio del Gruppo e, pertanto, il
Gruppo stesso, è attento a garantire il rispetto della proprietà intellettuale
propria e altrui attraverso l’espresso divieto di utilizzazione di tali risorse se
non nel pieno rispetto della normativa applicabile, delle politiche e delle
procedure previste per la loro tutela. E’ pertanto assolutamente contraria alle
politiche del Gruppo la riproduzione non autorizzata di software, di
documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore. In particolare,
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Allegato n. 2 – Codice di Condotta di Gruppo
ciascuna Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza
relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati
con i propri fornitori di software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software o
di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi
di licenza.
Ciascuna Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la
perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l’uso improprio della proprietà
intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, ciascuna
Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e
successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa
sui diritti d’autore, in particolare nelle attività di gestione delle opere
scientifiche e delle banche dati, nonché sulla tutela dei segni di
riconoscimento, quali marchi e brevetti.
Il Gruppo stigmatizza pertanto l’utilizzo delle banche dati (estrazione,
riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi da quelli
per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto
consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore o l’utilizzazione di
software non espressamente autorizzati o privi di licenza o di provenienza
illecita. A tal fine è fatto espresso divieto di utilizzare le risorse informatiche
per scopi diversi da quelli consentiti dalle politiche di sicurezza aziendale o per
porre in essere condotte illecite.
La divulgazione a terzi di dati sperimentali, risultati di studi chimicofarmaceutici, preclinici in corso e non ancora protetti da brevetto, domande di
brevetti non ancora pubbliche, nel periodo di segretezza dopo il deposito ,
devono essere protetti da accordi di segretezza tra le parti.
Costituisce inoltre violazione, la divulgazione di informazioni definite segrete,
come l’anticipazione di risultati di studi sperimentali non ancora protetti
durante presentazioni a congressi o fiere.
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVI ALLA TUTELA DELL’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
PRINCIPIO 35
Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria condotta nei confronti dei
concorrenti ai principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, stigmatizza
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qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento
all’esercizio di un’impresa o di un commercio o che possa essere in qualunque
modo collegato alla commissione di delitti contro l’industria e il commercio.
In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:
a.
adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per
ostacolare l’attività industriale o commerciale altrui;
b.
porre in essere, nell’esercizio di un’attività industriale, commerciale o
comunque produttiva, atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza
o alla minaccia;
c.
perpetrare condotte idonee a cagionare nocumento alle industrie
nazionali ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui
mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni
distintivi contraffatti o alterati;
d.
consegnare all’acquirente, nell’ambito e/o nell’esercizio di un’attività
commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per
un’altra (aliud pro alio) ovvero una cosa mobile che per origine,
provenienza, qualità o quantità è diversa rispetto a quella dichiarata o
pattuita;
e.
vendere o porre comunque in circolazione opere dell’ingegno o
prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o
esteri - atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza
o qualità delle opere stesse o del prodotto;
f.
fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo
conoscere dell’esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto
dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato,
detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in
circolazione.
Ciascuna Società, altresì, si impegna a non porre in essere comportamenti
illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali,
elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti
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dell’attività economica di terzi. Ciascuna Società del Gruppo, inoltre, non
assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere
informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti delle
società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.
PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI NEI CONFRONTI
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
PRINCIPIO 36
E’ fatto assoluto divieto di assumere nei confronti del soggetto chiamato a
rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di un
procedimento penale e avendo la facoltà di non rispondere, comportamenti
volti a condizionarlo od influenzarlo nell’ambito della sua dichiarazione; ed è,
pertanto, richiesto a coloro che interagiscono con il soggetto, in ragione dello
svolgimento delle attività lavorative, di non assumere comportamenti che
potrebbero risultare condizionanti per il soggetto (i.e. decisioni sulla
valutazione delle performance o sull’elargizione di premi, ovvero sulla
comminazione di sanzioni disciplinari, etc.), al fine di salvaguardare il principio
d’indipendenza ed autonomia del medesimo nell’esprimersi davanti all’Autorità
Giudiziaria.
Altresì, ciascuna Società del Gruppo:
g.
fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi
applicabili, ribadisce l’assoluta autonomia dei soggetti chiamati a
rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria nella scelta del legale di
sua fiducia;
h.
pone l’obbligo ai soggetto di comunicare tempestivamente alla Società
la convocazione ricevuta da parte dell’Autorità Giudiziaria e gli
eventuali sviluppi successivi del procedimento cui gli stessi sono
coinvolti in qualità di persona avente facoltà di non rispondere, al fine
di
permettere
alla
Società
stessa
di
prendere
gli
opportuni
provvedimenti volti ad assicurare l’indipendenza e autonomia dei
soggetti medesimi e di tutelare al tempo stesso la Società da potenziali
rischi in termini di responsabilità amministrativa degli enti;
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i.
stabilisce l’assoluto divieto nei confronti di tutto il personale, a qualsiasi
livello
della
struttura
aziendale,
di
assumere
comportamenti
discriminatori e/o di ritorsione nei confronti dei soggetti a seguito delle
dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria.
4. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO
È nominato presso Alfa Wassermann S.p.A. l’Organismo di Vigilanza, organo indipendente plurisoggettivo
preposto all’attuazione ed al monitoraggio del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice di
Condotta.
L’Organismo di Vigilanza può essere contattato al seguente indirizzo email:
[email protected]
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