apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. ANGELO MAMBRIANI
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13111/2012 promossa da:
UNIC INSULATION SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05664680963), con il patrocinio dell’avv.
PASQUALE MANTELLO (MNTPQL66P09D086T) del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliato
presso l’avv. FABIO DEL RE (C.F. DLRFBA69B07B180E) in Milano, Via Massena 4;
ATTRICE
contro
OSCAR RICCARDO ROMBOLOTTO (C.F. RMBSRR46M07L736D), con il patrocinio dell’avv.
GIUSEPPE BRUNO ROMEO (C.F. RMOGPP39H10E239T) del Foro di Milano e presso lo stesso
elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice:
“Voglia l’adito Tribunale, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così decidere:
1) preliminarmente, si insiste per la reiezione di ogni avversa eccezione preliminare ed, in
particolare, dell'avversa censura di nullità della citazione per asserita indeterminatezza del
petitum, all'uopo richiamando le ragioni confutative dedotte in atti ed i rilievi contenuti in
Ordinanza del 30/10/2012 in cui si legge: “dal complessivo tenore dell'atto di citazione il
petitum risarcitorio pare compiutamente determinabile in riferimento al lamentato crollo del
volume di affari dell'attrice e della perdita di ogni redditività futura”;
2) si insiste, altresì, nella domanda di accertamento e declaratoria della responsabilità giuridica
in cui è incorso il sig. Rombolotto Oscar Riccardo per aver violato e trasgredito i doveri di
Amministratore della Unic Insulation e per aver, dolosamente e per proprio interesse e profitto
personale, posto in essere in esecuzione ad un medesimo disegno fraudolento molteplici atti e
fatti illeciti, nonché ingannevoli azioni ed omissioni, tutti protesi e finalizzati, per un verso, ad
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N. R.G. 13111/2012
impedire ed osteggiare la corretta distribuzione e commercializzazione dell’isolante per
l’edilizia Unic 14 prodotto dalla Società attrice sul mercato tedesco ed estero e, per altro verso,
alla fraudolenta organizzazione, gestione e commercializzazione di una parallela linea di
produzione e contraffazione di detto prodotto, distribuito poi sul mercato in sostituzione
dell’originale, sino ad addivenire, unitamente ad altri soggetti, alla costituzione di Società di
diritto tedesco che hanno fagocitato la Società italiana, appropriandosi di fatto della
produzione, del marchio e della clientela della stessa, con grave ed irriversibile pregiudizio
della Unic Insulation, per questo, infine, costretta a dismettere l’attività e l’azienda ed ad
essere posta in liquidazione;
3) per l’effetto, si domanda la condanna del sig. Rombolotto a risarcire l’istante Società di tutti i
danni, patrimoniali e non a tal guisa cagionati e, comunque, eziologicamente imputabili e
connessi alla illecita condotta del convenuto, che si possono sin d'ora quantificare - con
riferimento al documentato crollo di volume di affari e redditività ed all'esponenziale
incremento dell'esposizione debitoria passata da € 18.636,00 nel 2009 agli € 341.088,00 del
2010 – in un danno emergente consolidato di importo non inferiore ad € 250.000,00; oltre
all'ulteriore danno da mancato guadagno e da perdita economica d'impresa per i mancati utili
e profitti economici attuali e futuri a far tempo dalla messa in liquidazione della Società, da
valutare e determinare in relazione ed in rapporto ai paralleli risultati economici e
patrimoniali realizzati a far tempo dal 2010 dalle Società di diritto tedesco (Unic
Deutschaland e ISUM gmbh) co-fondate e partecipate dal Rombolotto e che, dietro l'illecito
impulso e guida di questi, si sono appropriate del prodotto e della clientela della Unic
Insulation, di fatto sostituendola nel mercato tedesco. E per la compiuta quantificazione di
detta componente di danno da lucrum cessans si rinvia necessariamente ai Bilanci Unic
Deutschalad gmbh ed ISUM gmbh di cui è stata formalmente chiesta l'acquisizione.
In via istruttoria:
 insiste, innanzitutto, nella chiesta ammissione dell'accordo transattivo intercorso tra Unic
Insulation e FinK Gmbh, depositato con relativa traduzione giurata in atti come doc. 28)
Fascicolo Attore, in quanto vertente sulle medesime vicende sub Judice e pure oggetto di
richiesta di prova di ambedue le parti, nonchè per essere stato sottoscritto dalle medesime
persone (Armin te Neues ed Elmar te Neues), soci del Rombolotto nelle Società di diritto
tedesco sùidentificate, indicate come testimoni sia da parte attrice che da parte convenuta;
come pure, sotto altro verso, a riprova e conferma dell'originalità del documento e
segnatamente della data di sottoscrizione del 5/9/2013, insiste per la domandata audizione
come teste dell'avv. Mario Maggiore del Foro di Milano che ha seguito per conto dell'attrice la
trattativa con la Fink;
 insiste, anche, nel domandato ordine al convenuto di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei Bilanci
Unic Deutschalad gmbh anni 2010 – 2011 ed ISUM gmbh anni 2011 e seguenti, all'uopo
evidenziando che di entrambe dette Società il Rombolotto risulta socio ed Amministratore per
cui ha la certa disponibilità di detti documenti, e che si tratta di atti necessari al fine di
assumere contezza e prova dei risultati economici e patrimoniali conseguiti dalle due sùccitate
Società di diritto tedesco costituite dal Rombolotto in Germania per sostituire illecitamente in
quel mercato la Società italiana, e sulla scorta dei quali poter quantificare il chiesto
risarcimento da mancato guadagno;
 ed, infine, insiste nella prova per testi articolata in Memoria Attrice 183, co. 6, n. 2) c.p.c. del
27/12/2012 e con i testi ivi indicati, ad eccezione dei capitoli sub 1) – 2) – 3) – 10) – 11) e 16)
in quanto espressamente riconosciuti come pacifici da controparte all'udienza del 3/6/13;
nonché ripropone, nell'ipotesi di reiterazione delle istanze istruttorie di controparte, le ragioni
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Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
oppositive già esposte in Memoria Attrice 183, co. 6, n. 2) c.p.c. del 27/12/2012 a pag. 6 della
stessa.
per il convenuto:
"A) In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 163, comma 3, n. 3) e n. 5) c.p.c. e ex art. 164, comma 4
c.p.c., dell’atto di citazione notificato dalla Unic Insulation S.r.l. in liquidazione al Signor Oscar
Riccardo Rombolotto il 16 febbraio 2012 ( all. A ), stante l’assoluta indeterminatezza del
“petitum”, non avendo la Unic Insulation S.r.l. in liquidazione indicato i “titoli” dai quali la
domanda trae fondamento né gli elementi necessari per la quantificazione del presunto danno
sofferto che è rimasto totalmente indeterminato e indeterminabile, con conseguente impossibilità del
convenuto Rombolotto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
B) In via principale e nel merito:
2) respingere tutte le domande formulate dalla Unic Insulation S.r.l. in liquidazione nei confronti del
Signor Oscar Riccardo Rombolotto poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente
esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 18 settembre 2012, non essendo, in particolare, il
prodotto italiano “Unic 14” coperto da alcun “brevetto” e, in ogni caso, in quanto totalmente sfornite
di prova.
Con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese
forfettarie.
C) In via istruttoria:
I) Si chiede l’ammissione dei capitoli di prova di seguito formulati, da assumersi ai sensi del
Regolamento CE n. 1206 del 28 maggio 2001 o, subordinatamente, mediante rogatoria internazionale
ex art. 204 c.p.c., presso i Tribunali di seguito indicati:
1) vero che il Signor Oscar Riccardo Rombolotto ha collaborato dal 2005 al 2006 con la YBS
Insulation, con sede in Creswell, Deryshire S80 4Aj, Gran Bretagna, occupandosi della
commercializzazione sui mercati tedesco e polacco “dell’isolante termico multistrato Super Quilt” (
doc. 1);
- testimoni: Signor Jürgen Keller, Signor Wolfgang Kramer, Signor Michael Abel; Signor Gerd Geissel;
Dott. Veit Müller.
2) vero che il convenuto Rombolotto ha, inoltre, collaborato dal 2004 al 2005 con LPS Tecniche di
imballaggio Gmbh, con sede in Handenberg, Austria, occupandosi della vendita sempre sul mercato
tedesco di un “isolante termico multistrato composto da fogli con bolle d’aria denominato
Lu..po.Therm B 2+8” (doc. 2);
- testimoni: Signor Jürgen Keller, Signor Wolfgang Kramer, Signor Michael Abel; Signor Gerd Geissel;
Dott. Veit Müller.
3) vero che il convenuto Rombolotto ha fornito alla società attrice tutte le proprie conoscenze tecniche
in materia, indicando, in particolare, la composizione “materica” del prodotto ed i procedimenti di
lavorazione nonché le strumentazioni necessarie per la fabbricazione dello “Unic 14”;
- testimoni: Signor Jürgen Keller, Signor Wolfgang Kramer, Signor Gerd Geissel; Dott. Veit Müller.
4) vero che il convenuto ha, inoltre, individuando la Finck & Co. Gmbh quale società logistica per lo
stoccaggio del prodotto italiano “Unic 14” nei propri magazzini e per la distribuzione dello stesso in
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 Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio."
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
Germania;
5) vero che sempre il convenuto ha procurato e gestito i contatti con il cliente “Supermercati OBI” in
Germania;
- testimoni: Signor Jürgen Keller, Signor Wolfgang Kramer, Signor Gerd Geissel; Dott. Veit Müller.
6) vero che il prodotto “Unic 14” fabbricato dall’attrice ha titolo per la commercializzazione sul
mercato tedesco unicamente quale “barriera al vapore” con impiego nei sottotetti in legno, per
impedire la formazione di umidità nociva al legno (doc. 6 e 10);
- testimone: Ing. Stephan Bloch.
7) vero che i test ignifughi eseguiti dall’MPA/Università di Stoccarda il 28 giugno 2007 ( doc. 3 ) e
dall’MPA NRW di Erwitte il 27 ottobre 2009 su otto campioni di prodotto italiano “Unic 14” e,
successivamente, dal 14 al 18 gennaio 2010, su altri sei campioni di tale prodotto ( doc. 4 ), hanno
avuto risultati negativi, per mancata resistenza al fuoco dei campioni sottoposti ai test ( doc. 3 e 4 );
- testimone: Ing. Stephan Bloch.
8) vero che, all’inizio del 2010, il convenuto Rombolotto ha informato i soci Franco Rota e Giuliano
Ciotti e il figlio di quest’ultimo, Nicola Ciotti, dell’intenzione di costituire una società in Germania per
la commercializzazione di un “isolante termico multistrato” per l’edilizia, riservando una quota di
partecipazione gratuita alla Unic Insulation S.r.l. nella predetta costituenda società, pari al 5% del
capitale sociale ( doc. 7);
- testimoni: Signor Aurel Rudolf - Von Beckerath; Signor Elmar te Neues; Signor Armin te Neues.
9) vero che i predetti soci Franco Rota e Giuliano Ciotti hanno aderito alla suindicata proposta del
convenuto, riservando, pertanto, Rombolotto, con scrittura notarile del 26 marzo 2010 ( doc. 7 ), alla
Unic Insulation S.r.l. la quota del 5% del capitale sociale della costituenda società, poi rifiutata dai
soci;
- testimoni: Signor Elmar te Neues; Signor Armin te Neues; Signor Aurel Rudolf - Von Beckerath.
10) vero che il convenuto Rombolotto, in occasione della Fiera di Francoforte del settore tessile del
gennaio 2010, ha incontrato alla presenza del Signor Aurel Rudolf - Von Beckerath, il Signor Franco
Rota, socio della Unic Insulation, ed in tale occasione ha discusso con lo stesso dell’esito negativo dei
test eseguiti sui campioni di “Unic 14” presso l’MPA Università di Stoccarda ( doc. 3 ) e presso l’MPA
NRW di Erwitte il 27 ottobre 2009 su otto campioni di prova ( doc. 4 ).
- testimone: Signor Aurel Rudolf - Von Beckerath.
11) vero che la Finck & Co. Gmbh con sede in Krefeld ( Germania ) è sempre stata una società
logistica per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci e che mai si è interessata di produzione di
“isolanti termici” prima della costituzione della Unic Deutscheland Gmbh;
- testimoni: Signor Elmar te Neues; Signor Armin te Neues.
12) vero che la società ISUM Gmbh commercializza sul territorio tedesco il prodotto “Isum MF 14”
fabbricato in Germania dalla società Lehn Tex Steppdesign Gmbh, quale “isolante termico multistrato”
nel campo dell’edilizia e delle costruzioni;
- testimoni: Signor Klaus Lehnen; Signor Elmar te Neues; Signor Armin te Neues.
13) vero che l’isolante termico multistrato “Isum MF 14” ha superato i test di resistenza al fuoco
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- testimoni: Signor Jürgen Keller, Signor Wolfgang Kramer, Signor Gerd Geissel; Dott. Veit Müller;
Signor Elmar te Neues; Signor Armin te Neues.
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
- testimoni: Signora Hiede Müller; Ing. Andreas Zegowitz; Signor Elmar te Neues; Signor Armin te
Neues.
14) vero che il prodotto tedesco “Insum MF14” viene sottoposto a “controllo semestrale” da parte
dell’Istituto tedesco Fraunhofer (doc. 13 ), ente di diritto pubblico, per verificare l’attualità dei
requisiti tecnici iniziali di tale prodotto cui è stata rilasciata, in data 20 aprile 2011, dall’Istituto
Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni edili, l’autorizzazione ( doc. 9 ) alla commercializzazione
quale “isolante termico” per le costruzioni.
- testimoni: Ing. Andreas Zegowitz; Signora Hiede Müller.
15) vero che, in data 26 maggio 2010, il convenuto Rombolotto si è recato unitamente ai soci Franco
Rota e Giuliano Ciotti presso la sede centrale dei Supermercati OBI a Wermelskirchen ( Germania ),
essendo stati i predetti soci ivi convocati dal dott. Klaus Helnerus, dirigente della menzionata catena di
supermercati, alla quale “l’Associazione professionale dei produttori di lana di roccia”, aveva inviato,
per conoscenza, copia della lettera del 17 maggio 2010 ( doc. 10 ), di diffida della società attrice alla
vendita del prodotto italiano “Unic 14” quale “isolante termico” per l’edilizia sul territorio tedesco;
- testimone: dott. Klaus Helnerus;
16) vero che, in tale occasione, il dott. Klaus Helnerus ha esibito a Rombolotto e ai preindicati soci
copia della menzionata lettera della “Associazione Professionale delle Imprese di lana di roccia” (
doc. 10 ), domandando se il prodotto italiano “Unic 14” venduto dalla OBI nei propri supermercati
aveva ottenuto dall’Istituto tedesco per la Tecnica delle Costruzioni Edili, l’autorizzazione alla
commercializzazione come “isolante con impiego nelle costruzioni”;
- testimone: dott. Klaus Helnerus;
17) vero che, ricevuta risposta negativa alla suindicata domanda da parte di Rombolotto e dei soci
Franco Rota e Giuliano Ciotti, il dott. Klaus Helnerus ha chiesto l’immediato ritiro da parte della Unic
Insulation S.r.l. di tutta la merce ancora invenduta presente nei propri magazzini, interrompendo
immediatamente la commercializzazione del prodotto italiano “Unic 14”.
- testimone: dott. Klaus Helnerus;
18) vero che, con lettera dei Supermercati OBI alla Unic Insulation del 2 giugno 2010 ( doc. 20 ), la
predetta catena di Supermercati ha chiesto formalmente alla società attrice di ritirare il prodotto
italiano “Unic 14” presente nei propri magazzini entro e non oltre il 30 giugno 2010, mancando
dell’autorizzazione alla commercializzazione quale “isolante termico” con impiego nell’edilizia;
- testimoni: dott. Klaus Helnerus; dott. Fred Stöler;
19) vero che, all’incontro tenutosi il 7 febbraio 2011, tra il convenuto Rombolotto, il Signor Elmar Te
Neus ed i Signori Franco Rota e Giuliano Ciotti, il Signor Elmar Te Neus ha dichiarato che il
convenuto ha costituito, in data 7 maggio 2010 ( doc. 12 ), con la partecipazione della Finck Gmbh e
del Signor Aurel Von Beckerath, una società denominata Unic Deutscheland Gmbh (doc. 12 attrice) per
la commercializzazione sul territorio tedesco del prodotto isolante multistrato per l’edilizia,
denominato “Isum MF 14” ( doc. 13);
- testimoni: Elmar Te Neues.
• Si identificano i preindicati testimoni come segue:
- Signor Jürgen Keller, 40668 Meerbusch Elstenweg 16, Germania, tribunale competente: Amtsgericht
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previsti dalla normativa tedesca, conseguendo, per l’effetto, in data 20 aprile 2011 (doc. 9),
l’autorizzazione per la commercializzazione come “isolante termico” dall’Istituto Tedesco per la
Tecnica delle Costruzioni Edili;
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
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Neuss, Breite Straβe n. 48 – D 41460 Neuss;
- Signor Michael Abel Dachdeckereinkauf West 59069 Hamm Oberster Kamp 6, Germania, tribunale
competente: Amtsgericht Hamm, Borbergstraβe Str. 1, D 59065 Hamm;
- Signor Gerd Geissel, 40400 Düsseldorf Kronprinzenstr. 48, Germania, tribunale competente:
Amtsgericht Düsseldorf, Borbergstrβe 1 – Werdener Str. 1, D 40227 Düsseldorf;
- Dott. Veit Müller Hillebrand 40476 Düsseldorf Kaiserswerther Str. 75, Germania, tribunale
competente: Amtsgericht Düsseldorf, Borbergstrβe 1 – Werdener Str. 1, D 40227 Düsseldorf;
- Ing. Stephan Bloch c/o MPA NRW, Auβenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte, Germania,
tribunale competente: Amtsgericht Paderborn, Am Bogen n. 2- 4, 33098 Paderborn;
- Signor Elmar Te Neues c/o Finck & Co., Grüner Dky n.7-37, Krefeld, Germania (domicilio: Ossum 1,
40668 Meerbusch ); tribunale competente: Amtsgericht Krefeld, Nordwall n. 131, 47798 Krefeld;
- Signor Armin Te Neues c/o Finck & Co., Grüner Dky n.7-37, Krefeld, Germania
(domicilio:
Schubertstrasse 19, 47799 Krefeld ); tribunale competente: Amtsgericht Krefeld, Nordwall n. 131,
47798 Krefeld;
- Signor Aurel Rudolf - Von Beckerath, domiciliato in Schbertstrasse 19, 47799 Krefeld, Germania;
tribunale competente: Amtsgericht Krefeld, Nordwall n. 131, 47798 Krefeld;
- Signor Klaus Lehnen c/o Lehn Tex Steppdesign Gmbh, 41238 Mönchengladbach-Rheydt –
Schwalmstrasse 206, Germania, tribunale competente: Amtsgericht Mönchengladbach,
Hohenzollernstr. n. 157, 41065 – Mönchengladbach;
- Signora Hiede Müller c/o Deutschess Institut Für Bautechnik, Kolonnenstraβe 30 B, D – 10829
Berlino, Germania; tribunale competente: Amtsgericht Berlin Mitte, Littenstr. N. 12-17, 10179, Berlin;
- Ing. Andreas Zegowitz c/o Fraunhofer Institut, Nobelstraβe 12, 70569 Stuttgart, Germania, tribunale
competente: Amtsgericht Stuttgart, Hauffstraβe n. 5, 70190 Stuttgart;
- dott. Klaus Helnerus c/o Supermercati OBI a Wermelskirchen ( Germania ), tribunale competente:
Amtsgericht Wermelskirchen, Brückenweg n. 2-4, 42929 Wermelskirchen;
- dott. Freud Stöler c/o Supermercati OBI a Wermelskirchen ( Germania ), tribunale competente:
Amtsgericht Wermelskirchen, Brückenweg n. 2-4, 42929 Wermelskirchen. II) Ci si oppone, inoltre,
all’ammissione dei capitoli di prova formulati dalla società attrice in citazione ( v. capitoli da n. 1 a n.
20 – pagine 19-20 citazione ), in quanto generici, valutativi e inconferenti ai fini del decidere.
Subordinatamente e nell’ipotesi in cui i preindicati capitoli di prova venissero ammessi, si chiede
l’ammissione a prova contraria, da assumersi sempre ai sensi del Regolamento CE n. 1206 del 28
maggio 2001 o, subordinatamente, mediante rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c., indicando quali
testimoni su tutti i suindicati capitoli di prova ad esclusione del n. 1), n. 19) e n. 20):
- Signor Elmar Te Neues c/o Finck & Co., Grüner Dky n.7-37, Krefeld (domicilio: Ossum 1, 40668
Meerbusch );
- Signor Armin Te Neues, c/o Finck & Co., Grüner Dky n.7-37, Krefeld ( domicilio: Schubertstrasse 19,
47799 Krefeld ).
III) Istanza di consulenza tecnica d’ufficio:
Si chiede, inoltre, disporre consulenza tecnica d’ufficio da espletarsi ai sensi del preindicato
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- Signor Wolfgang Kramer, 9507 Stettfurt am Sonnenberg 8, Svizzera, tribunale competente:
Kantonsgericht Turgau – Svizzera;
Regolamento CE n. 1206 del 28 maggio 2001 o, subordinatamente, mediante rogatoria internazionale
ex art. 204 c.p.c., in Germania, luogo in cui si sono verificati i fatti in contestazione ed è attualmente
commercializzato il prodotto “MF 14” della ISUM Gmbh ( nonché è stato venduto, sino alla messa in
liquidazione della società attrice, lo “Unic 14” dalla stessa prodotto), precisamente a Stoccarda, luogo
ove ha sede l’Istituto Fraunhofer che ha competenza esclusiva in Germania per l’esecuzione dei test di
idoneità dei prodotti “isolanti termici” con impiego nelle costruzioni, al fine di accertare la diversa
composizione sostanziale e materica di tali prodotti nonché i diversi possibili impieghi del prodotto
“MF 14” ( commercializzato dalla predetta ISUM Gmbh in Germania quale “isolante termico” per
l’edilizia ) rispetto al prodotto “Unic 14” fabbricato e distribuito dalla Unic Insulation S.r.l. sino alla
messa in liquidazione della società, sempre sul territorio tedesco, quale “guaina-sottotetto”.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, citare testimoni nei modi e termini previsti dalla
legge."
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L’attrice UNIC INSULATION SRL IN LIQUIDAZIONE (in seguito, per brevità, anche solo UNIC)
ha svolto azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti del sig. RICCARDO
ROMBOLOTTO,
o amministratore e socio della srl attrice fino al 21.5.2010,
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati alla srl a causa degli atti di mala gestio
compiuti.
A sostegno della propria domanda, l’attrice ha esposto che:
 UNIC è società specializzata nella produzione e commercializzazione di un isolante edilizio
multistrato denominato UNIC 14,
o distribuito prevalentemente sul mercato tedesco attraverso la catena di supermercati OBI e
attraverso la società tedesca FINCK&CO. GMBH (d'ora in avanti anche solo FINCK), alla
quale il sig. ROMBOLOTTO, amministratore responsabile della distribuzione all’estero, aveva
affidato l’incarico di spedizioniere;
 dopo alcuni anni di positiva collaborazione, nella primavera del 2010 UNIC ha contestato alla
FINCK alcuni inadempimenti, tra cui:
o la mancata restituzione delle bolle rilasciate dai supermercati OBI all’atto della consegna della
merce (doc. 4);
o il reso da parte dei supermercati OBI di prodotti che, sebbene imballati con etichetta e logo
UNIC 14, presentavano in realtà una composizione metrica e di strutturazione visibilmente
diversa rispetto a quella originale (doc. 5), episodio a seguito del quale:
 FINCK si è offerta di sostituire i resi contestati con altrettanti rotoli di UNIC 14, ancora
giacenti presso i propri magazzini (doc. 10),
 UNIC ha valutato la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti dello
spedizioniere FINCK e dell’amministratore ROMBOLOTTO (doc. 7), nel frattempo
dimessosi dalla carica il 21.5.2010 (doc. 8);
 nel corso di un incontro svoltosi il 7.2.2011, il rappresentante legale di FINCK, TE NEUES, ha
dichiarato di aver avviato da tempo presso i propri stabilimenti la produzione di un isolante
multistrato, da commercializzarsi sul mercato tedesco con l’etichetta UNIC 14, dietro espressa
autorizzazione del ROMBOLOTTO, il quale, presente all’incontro, ha confermato quanto riferito;
 a seguito di ulteriori indagini, UNIC ha appreso che, in data 17.5.2010, era stata costituita una
società di diritto tedesco,
o inizialmente denominata UNIC DEUTSCHELAND GMBH e poi, dal 6.4.2011, ISUM GMBH,
o partecipata al 40% dal ROMBOLOTTO, al 40% dalla FINCK e al rimanente 20% da VON
BECKERATH, agente intermediario di FINCK,
o avente medesimo oggetto sociale della UNIC e attiva nella commercializzazione di un prodotto
isolante multistrato,
 inizialmente denominato UNIC 14 e, successivamente, M 14,
 con caratteristiche, in tesi attrice, quasi identiche a quelle del prodotto
commercializzato da UNIC, senza che vi fosse stata a riguardo alcuna autorizzazione;
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
o viste le perdite registrate nell’esercizio 2010 (€43.000,00) e l’impossibilità di procedere a una
fruttifera commercializzazione dei prodotti UNIC 14, da imputarsi in tesi attrice allo sviamento
di produzione e di clientela conseguenti all’attività di contraffazione della ISUM GMBH;
 il ROMBOLOTTO sarebbe quindi responsabile verso la società per aver:
o indicato come spedizioniere la FINCK, gestita da persone a lui vicine, pur sapendo che tale
società non si occupava di spedizioni ma di produzione di laminati e che, quindi, costituiva una
potenziale concorrente;
o fornito false informazioni alla società, occultando il realizzato plagio industriale e premurandosi
di garantire ripetutamente la correttezza dell’operato della FINCK;
o preordinato un’azione di fraudolento sviamento, distrazione e appropriazione di produzione e
clientela della società da lui amministrata;
o disatteso l’incarico di ottenere le autorizzazioni e le licenze necessarie ad operare sul mercato
tedesco;
o svolto attività concorrenziale tramite una società di nuova costituzione, avente denominazione
assai simile a quella dell’attrice (UNIC) e attiva nella commercializzazione dei prodotti
contraffatti;
o determinato in tal modo il crollo dell’attività produttiva della UNIC, come emergerebbe da un
confronto tra i bilanci (in crescita) 2008-2009 e il bilancio 2010, ove è particolarmente
significativo l’incremento nella voce “rimanenze prodotti finiti”,
contestazioni da cui deriverebbe un obbligo del ROMBOLOTTO a risarcire i danni cagionati alla
srl, quantificabili in misura pari a:
o le perdite di bilancio e di esercizio registrate nell’anno 2010, essendo queste diretta
conseguenza della sua condotta infedele;
o gli interessi passivi sopportati sugli anticipi bancari di fatture emesse verso OBI e da queste mai
pagate a causa della fraudolenta contraffazione dei prodotti UNIC 14, pari a €2.818,65 e
€450,00;
o gli utili che la società avrebbe con ogni probabilità conseguito in assenza degli illeciti del
proprio amministratore, da individuarsi in base ai paralleli utili sviluppati dalla ISUM GMBH,
avendo questa fraudolentemente sostituito la UNIC sul mercato tedesco;
a nulla potendo rilevare le dimissioni dalla carica di amministratore rassegnate il 21.5.2010, data in
cui l’attività di contraffazione era già stata avviata e la nuova società era già stata costituita.
Il convenuto ROMBOLOTTO, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contrastato la domanda
avversaria, eccependo:
 la nullità della citazione avversaria,
o non essendovi alcuna precisa quantificazione del danno subito, rimasto del tutto indeterminato e
indeterminabile;
 l’infondatezza delle contestazioni avversarie, posto che:
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 in data 15.3.2011, l’assemblea dei soci della UNIC ha deliberato lo scioglimento e la messa in
liquidazione della società,
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
 prodotto che, non avendo superato i test ignifughi imposti per legge, non poteva essere
commercializzato come isolante ma esclusivamente come “barriera al vapore” (docc. 3,
4, 5);
o i soci di UNIC, informati dell’esito dei test ignifughi e della necessità di migliorare il prodotto,
sono rimasti indifferenti alle richieste dell’amministratore e avevano negato nuovi investimenti;
o il ROMBOLOTTO, resosi conto del prevedibile e inevitabile declino della società, in data
7.5.2010 ha costituito in Germania una nuova società denominata UNIC DEUTSCHELAND
GMBH, avendone previamente informato i soci di UNIC,
 come dimostrato dalla scrittura notarile del 26.3.2010, in cui si riservava alla UNIC una
quota di partecipazione del 5% al capitale sociale della nuova società (doc. 7);
o il prodotto isolante commercializzato dalla nuova società, denominato ISUM MF 14, è
sostanzialmente e matericamente diverso dallo UNIC 14 commercializzato dalla UNIC, posto
che:
 il primo è qualificabile come “isolante termico” destinato all’edilizia, avendo superato i
test ignifughi ed avendo ricevuto l’approvazione dell’Istituto tedesco per la tecnica
delle costruzioni edili (doc. 8);
 il secondo può essere commercializzato solo come “barriera al vapore” ed è quindi
rivolto a una diversa tipologia di clientela, come desumibile anche dalla diffida inviata
il 17.5.2010 dalla “Associazione professionale delle imprese della lana di roccia” alla
UNIC, invitata ad interrompere la promozione del proprio prodotto come isolante per
l’edilizia;
o la differenza di qualità dei prodotti, del resto, è dimostrata dalla stessa perizia resa
dall’incaricato della UNIC sui campioni di MF 14 erroneamente resi da OBI a UNIC
INSULATION (doc. 15 attrice),
 perizia in cui si accerta la differente composizione e consistenza dei due prodotti sia alla
vista che al tatto,
 prodotti che comunque mai sarebbero stati commercializzati con la denominazione di
UNIC 14 bensì di ISUM MF 14;
o la FINCK è sempre stata una società logistica per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci,
mai interessatasi alla produzione di isolanti termici prima della costituzione della UNIC
DEUTSCHELAND GMBH;
o in ogni caso, il prodotto UNIC 14 non è stato registrato all’Ufficio europeo brevetti,
 non potendo tra l’altro essere brevettato, trattandosi di prodotto già diffuso e
commercializzato da tempo sul mercato europeo ed extra-europeo (docc. 1 e 2);
o non vi sarebbe alcuna prova circa il nesso causale che legherebbe la riferita crisi finanziaria
della UNIC alla costituzione della UNIC DEUTCHLAND GMBH,
 crisi che invece deve essere ricondotta all’impossibilità per la srl di commercializzare lo
UNIC 14 quale isolante nel mercato tedesco dell’edilizia.
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o la UNIC, affacciatasi nel 2007 sul mercato dei prodotti isolanti grazie alle conoscenze tecniche
del ROMBOLOTTO, ha incontrato notevoli ostacoli nel commercializzare sul mercato tedesco
lo UNIC 14,
All’udienza del 30.10.2012, il giudice, “considerato il complessivo tenore dell'atto di citazione e
ritenuto che dallo stesso il petitum risarcitorio pare compiutamente determinabile, in riferimento al
lamentato "crollo" del volume d'affari della attrice e alla perdita per la stessa di ogni reddittività
futura; non dà seguito alla eccezione di parte convenuta; assegna alle parti i termini di cui all'art.183
cpc sesto comma”.
Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 comma VI cpc, le parti hanno ribadito le proprie
difese, in particolare l’attrice evidenziando che:
 l’esito dei test ignifughi condotti sull’UNIC 14 dall’Università di Stoccarda non sono mai stati
comunicati ai soci dal ROMBOLOTTO, il quale:
o non solo avrebbe ricevuto tali risultati solo il 21.9.2010 (doc. 4 convenuto), in data quindi
successiva alla costituzione della nuova società tedesca,
o ma peraltro, ancora nel novembre 2010, continuava ad elargire rassicurazioni circa l’avvenuto
superamento delle prove fino ad allora eseguite (doc. 22);
 la diffida della “Associazione Professionale delle Imprese di Lana di Roccia” è stata ricevuta dal
ROMBOLOTTO solo in data 17.05.2010 (doc. 10 convenuto) ed è stata comunicata alla società
solo il 15.10.2010, successivamente alla costituzione della nuova società tedesca e all’avvio della
produzione dell’isolante MF 14;
 la scrittura notarile del 26.3.2010, con la quale il ROMBOLOTTO assume di aver riservato alla
UNIC una quota di partecipazione del 5% al capitale sociale della costituenda società (doc. 7
convenuto), non è mai stata portata a conoscenza della UNIC, tant’è vero che la stessa scrittura
risulta sottoscritta dal TE NEUES, amministratore della FINCK, dichiaratosi rappresentante della
UNIC;
 l’insuccesso della commercializzazione del rotolo UNIC 14 come prodotto isolante è imputabile al
solo ROMBOLOTTO, il quale era stato specificamente incaricato di preparare tutto l’occorrente
(certificazioni e autorizzazioni comprese) alla vendita dell’UNIC 14 sul mercato tedesco come
isolante;
 il ROMBOLOTTO si sarebbe quindi avvantaggiato della carica ricoperta per organizzare la
produzione e commercializzazione in proprio di un prodotto contraffatto, come dimostrato:
o dalla condotta dello spedizioniere FINCK che, successivamente alla costituzione della nuova
società tedesca, avrebbe mancato di restituire le bolle di consegna della merce ai supermercati
OBI, al fine di impedire ad UNIC la verifica della distribuzione del proprio prodotto in
Germania e, quindi, favorire la produzione della nuova società concorrente;
o dal fatto che i rotoli contraffatti resi alla UNIC nel luglio 2010 –provenienti dalla società di
nuova costituzione– si presentavano imballati ed etichettati come UNIC 14, in evidente
contraffazione e senza alcuna indicazione della diversa provenienza dei prodotti,
chiedendo, in via istruttoria, l’ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale su vari
capitoli di prova, oltre che l’esibizione dei bilanci della UNIC DEUTSCHLAND ed ISUM GMBH dal
2010 in poi.
Il convenuto, da parte sua, ha contrastato le deduzioni avversarie evidenziando che:
 l’isolante MF 14 prodotto dalla ISUM GMBH è prodotto sostanzialmente e matericamente diverso
dallo UNIC 14 prodotto dall’attrice, circostanza questa che escluderebbe:
o la configurabilità di qualsiasi operazione di sviamento di clientela, posto che il prodotto MF 14
–isolante termico destinato all’edilizia– è destinato ad un utilizzo e a una clientela diversi
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Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
Sentenza n. 6098/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 13111/2012
rispetto a quelli dello UNIC 14, che invece può essere commercializzato esclusivamente come
barriera al vapore con impiego nei sottotetti,
 il ROMBOLOTTO si sarebbe comportato con assoluta correttezza e trasparenza posto che,
costituita la nuova società il 7.5.2010, ha prontamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica
di amministratore il 21.5.2010 (doc. 8), dopo aver comunque informato i soci dell’avvio della
nuova attività produttiva (doc. 7);
 i soci sarebbero stati tempestivamente informati
o sia dei risultati negativi dei test ignifughi condotti dall’università di Stoccarda (docc. 3 e 4),
consegnati anche personalmente al socio ROTA nel gennaio 2010;
o sia della diffida inoltrata dall’ “Associazione Professionale delle Imprese di Lana di Roccia”,
discussa nel corso di una riunione tenutasi il 26.5.2010 alla presenza dei soci ROTA e CIOTTI
presso la sede centrale dei supermercati OBI a Wermelskirchen in Germania,
 riunione all’esito della quale il dirigente della catena di supermercati chiedeva
l’immediato ritiro dei prodotti UNIC 14 dai propri magazzini, richiesta formalizzata con
lettera del 2.6.2010 (doc. 20) e richiamata dal ROMBOLOTTO nelle missive inviate il
2.6.2010 (doc. 22) e il 30.9.2010 (doc. 23);
 nel corso della riunione del 7.2.2011 il ROMBOLOTTO non avrebbe mai ammesso di aver avviato
la distribuzione di un isolante sotto il nome di UNIC 14, prodotto che invece è denominato ISUM
MF 14 come da autorizzazione rilasciata il 20.4.2011 dall’Istituto tedesco per la tecnica delle
costruzioni edili;
 quanto alla mancata restituzione delle bolle di consegna, la FINCK avrebbe tempestivamente
risposto alla richiesta della UNIC, provvedendo alla relativa trasmissione dei documenti;
 quanto ai prodotti resi nel luglio 2010 a UNIC, tali prodotti non recavano imballaggio ed etichette
della UNIC 14, posto che il prodotto commercializzato dalla ISUM GMBH si chiama ISUM MF
14;
chiedendo, in via istruttoria, l’ammissione di prova testimoniale su plurimi capitoli di prova, oltre che
la disposizione di consulenza tecnica d’ufficio quanto alla composizione materiale dei prodotti.
Ammessa quindi la sola prova per interrogatorio formale del convenuto dedotta dall'attrice e prestato
tale interrogatorio all’udienza del 12.11.2013, nella stessa udienza parte attrice ha prodotto un accordo
di transazione sottoscritto da sé, dalla FINCK nonchè personalmente da ELMAR TE NEUES e da
ARMIN TE NEUES, produzione che
 autorizzata dal giudice in quanto formatasi successivamente alla scadenza dei termini istruttori,
è stata poi sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della successiva udienza del 3.2.2014,
all'esito della quale il g.i. ha poi ritenuto la causa matura per la decisione data la "ricorrenza di
questioni preliminari rilevanti", cosicché le parti hanno precisato le conclusioni nel tenore sopra
trascritto.
All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che le domande
dell’attrice non possano essere accolte.
In via preliminare, va anzitutto rigettata l’eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza
del petitum, potendosi a riguardo osservare che:
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o oltre che qualsiasi riconducibilità di tali prodotti alla UNIC;
 secondo il consolidato orientamento di legittimità, da ultimo espresso da Cass. 1681/2015, “la
nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cpc, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal
fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in
relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e
puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la
controparte”;
 come già rilevato dal g.i. all’udienza del 30.10.2012, alla luce del complessivo tenore dell'atto
di citazione il petitum risarcitorio dell’attrice può essere compiutamente determinato “in
riferimento al lamentato "crollo" del volume d'affari” della UNIC, nonché “alla perdita per la
stessa di ogni redditività futura”, da quantificarsi in misura pari “ai paralleli risultati
economici e patrimoniali realizzati a far tempo dal 2010 dalle Società di diritto tedesco (Unic
Deutschaland e ISUM gmbh)”,
di talché, alla luce delle adeguate e puntuali difese del convenuto sul punto, si può certamente ritenere
raggiunto lo “scopo” concreto di tale requisito.
Sempre in via preliminare, va poi ritenuta la ritualità della produzione attorea sub doc. 27-28,
trattandosi di documento che, come già rilevato dal g.i. all’udienza del 12.11.2013, si è formato
successivamente allo scadere dei termini istruttori assegnati alle parti e, come tale, non può ricadere
nell'ambito di tali preclusioni.
Passando al merito della controversia, va anzitutto delineato il perimetro del presente giudizio,
richiamando il contenuto delle domande svolte dall’attrice con particolare riferimento a:
1) l’addebito contestato al convenuto ROMBOLOTTO;
2) il danno che alla UNIC sarebbe eziologicamente conseguito.
In tale ottica d’esame, la domanda svolta dalla UNIC –come illustrata in citazione e precisata in
udienza– risulta fondata essenzialmente su due presupposti:
a) da un lato, che l’amministratore convenuto ROMBOLOTTO abbia dolosamente posto in
esecuzione un disegno fraudolento composto da “molteplici atti e fatti illeciti, nonché
ingannevoli azioni ed omissioni, tutti protesi e finalizzati, per un verso, ad impedire ed
osteggiare la corretta distribuzione e commercializzazione dell’isolante per l’edilizia Unic 14
prodotto dalla Società attrice sul mercato tedesco ed estero e, per altro verso, alla fraudolenta
organizzazione, gestione e commercializzazione di una parallela linea di produzione e
contraffazione di detto prodotto, distribuito poi sul mercato in sostituzione dell’originale, sino
ad addivenire, unitamente ad altri soggetti, alla costituzione di Società di diritto tedesco”,
appropriatasi “di fatto della produzione, del marchio e della clientela della Unic Insulation”;
b) dall’altro, che a causa di tale condotta fraudolenta la UNIC INSULATION SRL si sia trovata
“costretta a dismettere l’attività e l’azienda ed ad essere posta in liquidazione”, subendo perciò
un danno pari “al documentato crollo di volume di affari e redditività ed all'esponenziale
incremento dell'esposizione debitoria”, oltre che “all'ulteriore danno da mancato guadagno e
da perdita economica d'impresa per i mancati utili e profitti economici attuali e futuri a far
tempo dalla messa in liquidazione della Società”, sul presupposto che le “Società di diritto
tedesco (Unic Deutschaland e ISUM gmbh) co-fondate e partecipate dal Rombolotto” si siano
“appropriate del prodotto e della clientela della Unic Insulation, di fatto sostituendola nel
mercato tedesco”.
Riguardo a tale prospettazione dell'attrice va considerato:
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o pur avendo fornito elementi di riscontro quanto alle vicende di produzione tedesca -a sua
insaputa e su iniziativa anche del convenuto- di rotoli di materiale simile a quello da sé
prodotto, rotoli di fatto consegnati ad OBI per la vendita al pubblico con il logo dell'attrice
(cfr. in particolare doc.15, perizia giurata firmata dall'ing. ROBERTO ACQUAVIVA, docc.
27/28, accordo del 5.9.2013 tra l'attrice e la tedesca FINK, in particolare punto 8),
o ed avendo chiesto di provare tali vicende (cfr. in particolare capitoli 5 a 7 nonchè 12 a 15 di
cui alla seconda memoria richiamati anche nelle conclusioni definitive dell'attrice) 1,
o così in sostanza iniziando a fornire ed offrendo di fornire la prova di una condotta del
ROMBOLOTTO in termini di “fraudolenta organizzazione, gestione e
commercializzazione di una parallela linea di produzione e contraffazione" del prodotto
proprio dell'attrice,
non ha invece fornito né offerto di fornire specifica dimostrazione dell'ulteriore condotta addebitata
al ROMBOLOTTO in termini di “ingannevoli azioni ed omissioni, finalizzati ad impedire ed
osteggiare la corretta distribuzione e commercializzazione dell’isolante UNIC 14”, posto che,
come emerge da plurimi e univoci riscontri, in realtà la commercializzazione del prodotto proprio
dell'attrice è stata ostacolata in Germania, non già da condotte negligenti o addirittura dolose del
ROMBOLOTTO, ma dal fatto obiettivo del "richiamo dei rulli UNIC" "a causa di un certificato
mancante",
o richiamo di cui la stessa attrice dà atto nell'accordo già citato con la società tedesca (cfr.
docc. 27/28, in particolare punto 9, ove si legge, nella traduzione giurata, "Nel mese di
agosto 2010 ha avuto luogo a causa di un certificato mancante (i certificati sono
obbligatori in Germania) una azione di richiamo dei rulli UNIC 14. Nell'ambito di tale
azione di richiamo OBI ha restituito la merce UNIC che aveva ancora in magazzino ad
UNIC."),
o e, del resto, richiamo allegato e documentato dal convenuto fin dalle prime difese (cfr. le
missive provenienti da OBI, docc. 20/21) in riferimento al mancato ottenimento -per il
prodotto dell'attrice- della certificazione dell'Istituto Tedesco per la Tecnica delle
Costruzioni Edili, fatto che rendeva lo UNIC 14 commercializzabile quale mera “barriera al
vapore” e non invece come “isolante per l'edilizia;
 per un secondo profilo, poi, che la prospettazione dell'attrice in termini di reticenza del
ROMBOLOTTO nel prospettare ai soci le difficoltà riscontrate nella commercializzazione dello
UNIC 14 è stata smentita:
o dalle allegazioni del convenuto in ordine a incontri tenutisi tra il ROMBOLOTTO e il
ROTA nel gennaio 2010 (pag. 9 memoria n. 2 convenuto) e in data 26.5.2010 (p. 10
memoria n. 2 convenuto), incontri non contestati specificamente dall’attrice e pertanto da
ritenersi pacifici, nei quali le due parti hanno discusso circa l’esito negativo dei test termici
condotti sullo UNIC 14;
o dalle e-mail del 10.09.2010 e del 30.09.2010 (docc. 24 e 23), in cui il ROMBOLOTTO ha
ribadito al socio-amministratore ROTA la necessità di effettuare ulteriori test termici sullo
UNIC 14, richiesti dalla normativa tedesca per la commercializzazione del prodotto come
“isolante per l'edilizia”;
1
Prove a fronte delle quali il convenuto ha a sua volta chiesto di provare la circostanza -di per sé non dirimente- di aver
informato esponenti dell'attrice circa l'intenzione di costituire in Germania una società operante nello stesso segmento di
mercato, una partecipazione nella quale sarebbe stata riservata all'attrice, cfr. cap.8.
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 per un primo profilo, che l'attrice,
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elementi questi che escludono la ricorrenza di condotte di doloso occultamento poste in essere dal
ROMBOLOTTO;
 che, dunque, in definitiva, il collegamento prospettato dall'attrice tra condotte indebite del
convenuto e l'insuccesso della commercializzazione dello UNIC 14 sul mercato tedesco,
o insuccesso determinante secondo la stessa attrice la fine dell'impresa sociale e il
conseguente danno qui preteso,
è rimasto privo di adeguata dimostrazione, dimostrazione neppure ricavabile dal tenore delle prove
orali richieste dall'attrice, in particolare:
o da un lato il complessivo pregiudizio subito dalla società a seguito delle difficoltà di
commercializzazione dello UNIC 14 sul mercato tedesco essendo di per sé ricollegabile,
secondo le risultanze documentali già acquisite,
▪ all’interruzione dei rapporti commerciali con i supermercati OBI, seguita al mancato
ottenimento dei certificati utili alla commercializzazione di UNIC 14 come isolante per
l'edilizia,
▪ piuttosto che a uno sviamento di clientela o a un’attività di contraffazione riconducibile
alla società neo-costituita dal ROMBOLOTTO e alle precedenti iniziative della FINCK
in accordo con il ROMBOLOTTO;
o d'altro lato, poi, nessuna delle prove offerte dall'attrice avendo ad oggetto condotte del
convenuto negligenti o addirittura dolose quanto al mancato ottenimento del certificato
richiesto sul mercato tedesco per il prodotto dell'attrice.
Per quanto fin qui detto le domande dell'attrice vanno dunque rigettate, senza necessità di dare
ingresso alle prove richieste dall'attrice, per l'assorbente rilievo della mancata dimostrazione di
specifico nesso causale tra le condotte del convenuto (provate od offerte di provare da parte dell'attrice)
e il pregiudizio lamentato, che appare derivato da vicende di per sé indipendenti dai comportamenti del
ROMBOLOTTO.
In considerazione della peculiarità della vicenda, rispetto alla quale sono comunque emersi elementi di
riscontro in ordine ad una attività del convenuto quantomeno in collegamento con la società tedesca
che ha ammesso la produzione di materiale commercializzato sotto il nome dell'attrice, le spese del
giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, la fattispecie potendo essere a tal fine
assimilata a quella della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande dell’attrice;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso in Milano il 23 ottobre 2014, nella camera di consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
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o dall'e-mail del 12.11.2010 (doc. 22 attrice), in cui il ROMBOLOTTO –pur rassicurando
circa l’avvenuto superamento delle prove fino ad allora eseguite– illustrava al socio
CIOTTI la necessità di svolgere ulteriori test sullo UNIC 14;