nolo a caldo
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nolo a caldo
Premesso che: la questione del noleggio di macchinari è un tipo di figura contrattuale che rientra nella disciplina degli artt. 1571 e ss. del Codice Civile (contratto di locazione). Negli ultimi anni, tale figura contrattuale, ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari poiché i costi per la manutenzione, il ricovero in piazzali attrezzati e l’introduzione di nuove tecnologie non sono più competitivi con quelli praticati dai noleggiatori. Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo". Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 e ss. del Codice Civile). IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI Il comma 11 dell’articolo 118 (Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) del DLGS 163/2006 stabilisce: “11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.” La legge stabilisce che il nolo a caldo è un contratto di locazione a cui si aggiunge una prestazione d’opera (contratto misto). Quindi l’impresa che noleggia le macchine mette a disposizione anche il personale in grado di usarle, farle funzionare correttamente. Qualora, il macchinario con il personale agisce sotto le direttive del direttore di cantiere dell’appaltatore, siamo in presenza di un nolo a caldo; viceversa, se abbiamo il noleggio, il personale ed anche l’obbligo di ottenere un certo risultato, siamo in presenza di subappalto. Nel nolo cd. a freddo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e sarà l’appaltatore a definire, con i propri addetti, il suo utilizzo, nella attività produttiva e nella sua organizzazione di lavoro. Nel merito, il nolo a caldo è comunque una tipologia di contratto derivato anche se nettamente diversa dal contratto di subappalto. Infine, Il TAR Lazio (Roma sez.I 12/11/2008 n. 10059) ha ricordato come la normativa vigente vieti il c.d. subappalto a cascata e consideri subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Il Tar ha altresì evidenziato l’obbligo per l’appaltatore, anche a prescindere dal superamento dei valori soglia individuati dalla norma, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’obbligo di comunicazione da parte dell’appaltatore, nel caso in cui il subcontratto sia stipulato da un subappaltatore, postula ovviamente la preventiva comunicazione di quest’ultimo all’appaltatore. L’omessa comunicazione all’appaltatore del contratto di nolo a caldo stipulato con altra impresa e la presenza sul cantiere di operai, sia pure dipendenti, privi di permesso di soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e previdenziale, determina ancora prima che la fattispecie di cui all’art. 75, co. 1 lett. e) del d.P.R. 554/1999, la fattispecie di cui alla lett. f) avendo la ricorrente commesso una evidente grave negligenza nell’esecuzione del subappalto.