nolo a caldo

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nolo a caldo
Premesso che:
la questione del noleggio di macchinari è un tipo di figura
contrattuale che rientra nella disciplina degli artt. 1571 e ss. del
Codice Civile (contratto di locazione).
Negli ultimi anni, tale figura contrattuale, ha trovato notevole
sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in
macchinari poiché i costi per la manutenzione, il ricovero in piazzali
attrezzati e l’introduzione di nuove tecnologie non sono più
competitivi con quelli praticati dai noleggiatori.
Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre
al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore
anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo
utilizzo. Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con
carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale
costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a
caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 e ss. del Codice Civile).
IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Il comma 11 dell’articolo 118 (Subappalto, attività che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro) del DLGS 163/2006 stabilisce:
“11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4).
E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.”
La legge stabilisce che il nolo a caldo è un contratto di locazione a
cui si aggiunge una prestazione d’opera (contratto misto). Quindi
l’impresa che noleggia le macchine mette a disposizione anche il
personale in grado di usarle, farle funzionare correttamente.
Qualora, il macchinario con il personale agisce sotto le direttive del
direttore di
cantiere dell’appaltatore, siamo in presenza di un nolo a caldo;
viceversa, se abbiamo il noleggio, il personale ed anche l’obbligo di
ottenere un certo risultato, siamo in presenza di subappalto.
Nel nolo cd. a freddo, invece, il locatore mette solo a disposizione
il macchinario e sarà l’appaltatore a definire, con i propri addetti, il
suo utilizzo, nella attività produttiva e nella sua organizzazione di
lavoro.
Nel merito, il nolo a caldo è comunque una tipologia di
contratto derivato anche se nettamente diversa dal contratto di
subappalto.
Infine, Il TAR Lazio (Roma sez.I 12/11/2008 n. 10059) ha ricordato
come la normativa vigente vieti il c.d. subappalto a cascata e
consideri subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del
contratto da affidare.
Il Tar ha altresì evidenziato l’obbligo per l’appaltatore, anche a
prescindere dal superamento dei valori soglia individuati dalla
norma, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del
subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.
L’obbligo di comunicazione da parte dell’appaltatore, nel caso in cui
il subcontratto sia stipulato da un subappaltatore, postula
ovviamente
la
preventiva
comunicazione
di
quest’ultimo
all’appaltatore. L’omessa comunicazione all’appaltatore del
contratto di nolo a caldo stipulato con altra impresa e la presenza
sul cantiere di operai, sia pure dipendenti, privi di permesso di
soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e
previdenziale, determina ancora prima che la fattispecie di cui
all’art. 75, co. 1 lett. e) del d.P.R. 554/1999, la fattispecie di cui alla
lett. f) avendo la ricorrente commesso una evidente grave
negligenza nell’esecuzione del subappalto.