ordinanza n. 297 del 09-12-2008 del registro generale
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ordinanza n. 297 del 09-12-2008 del registro generale
COMUNE DI SERAVEZZA (Provincia di Lucca) ORDINANZA N. 297 DEL 09-12-2008 DEL REGISTRO GENERALE SINDACO Registro Interno N.35 Del 09-12-2008 Oggetto: COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - ORARI TURNAZIONI - CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE - DERO= GHE - PROVVEDIMENTI Il SINDACO - Premesso che il Codice del Commercio (Testo unico in materia di commercio e attività produttive) – L.R. 28/2005 e successive modificazioni – entrerà in vigore, per la parte relativa al commercio in sede fissa, con l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 3 della legge stessa e che detto regolamento non risulta ancora approvato; - Dato atto quindi che in materia di commercio al dettaglio in sede fissa è disciplinata attualmente dalla seguente normativa: - D. LGS 114/1998; - L.R. 28/1999; - Reg. Reg. 17R/2004; - Considerato che nei comuni vicini gli esercizi commerciali osservano tutti di fatto orari liberalizzati in quanto sono inseriti negli elenchi regionali dei comuni ad economia prevalentemente turistica e/o di città d’arte; - Dato atto che anche il Comune di Seravezza risulta inserito nell’elenco regionale di cui sopra e qualificato come comune interessato da flussi turistici dal 1 giugno al 30 settembre e che durante tale periodo gli esercizi commerciali osservano l’orario liberalizzato; - Richiamati i contatti già intercorsi con le associazioni di categoria volti alla definizione di un accordo relativo alle aperture domenicali e festive; - Vista la proposta di regolamentazione predisposta da parte dell’Ufficio competente; - Attivata su tale proposta la concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune; - Dato atto all’incontro del 28.11.2008 nessuna delle Associazioni convocate in data 17.11.2008 si è presentata e che l’unico parere pervenuto è quello favorevole di CONFCOMMERCIO, recapitato in data 29.11.2008 e registrato al prot. n. 23373 - Ritenuto di poter procedere all’adozione del provvedimento formale che disciplina gli orari del commercio al dettaglio in sede fissa; - Vista la L.R. 38/1998; - Visti: - D. LGS 114/1998; - L.R. 28/1999; - Reg. Reg. 17R/2004; - Vista la L.R. 28/2005 e successive modificazioni; - Vista la L.R. 81/2000; - Visto il D. LGS. 267/2000 e successive modificazioni; DISPONE 1) I titolari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, determinando in tale arco di tempo il proprio orario di aperture e di chiusura senza superare il limite delle tredici ore giornaliere; 2) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare ai limiti di orario come sopra individuato, protraendo l’orario di chiusura fino alle ore ventiquattro e anticipando l’orario di apertura di due ore: a) nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre; b) in occasione della ricorrenza del Santo patrono delle singole località comunali, limitatamente agli esercizi presenti nella località stessa; c) in occasione delle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune; d) nel periodo di maggior afflusso turistico individuato dal 1 giugno al 30 settembre; e) nei giorni di Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile e Primo Maggio. 3) Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano, salvo quanto specificato ai punti successivi, la chiusura domenicale e festiva; 4) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva: a) nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre; b) in occasione della ricorrenza del Santo patrono delle singole località comunali, limitatamente agli esercizi presenti nella località stessa; c) in occasione delle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune; d) Nel periodo di maggior afflusso turistico individuato dal 1 giugno al 30 settembre; e) Nei giorni di Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile e Primo Maggio. 5) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Le modalità saranno indicate nei singoli casi con provvedimento del Funzionario Responsabile, su direttiva della Giunta Comunale. 6) Gli esercizi di commercio al dettaglio osservano comunque la chiusura totale nei giorni di 1 Gennaio, Pasqua, 25 Dicembre. 7) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono osservare la chiusura settimanale facoltativa 8) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanali effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. 9) Le presenti disposizioni non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di cui sopra siano svolte in maniera esclusiva o prevalente. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Le presenti disposizioni non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche. Gli empori polifunzionali possono derogare alle disposizioni in materia di orario. 10) Il presente provvedimento è soggetto a revisione periodica a seguito di monitoraggio degli orari stabiliti. 11) Alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 102, comma 2, della L.R. n. 28/2005 e successive modificazioni. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni (di cui al titolo II capo 10) fatto salvo quanto previsto al comma 5, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, l’attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni. 13) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla L. n. 1034/1971 o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal DPR n.1199/1971. 14) Il presente provvedimento sostituisce quello in vigore fino alla data della sua approvazione . 15) Il provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio, nonché pubblicizzato nelle forme adeguate di legge, trasmesso alle associazioni di categoria, al Comando di Polizia Municipale, al Comando carabinieri – Stazione di Querceta e Seravezza ed al Commissariato di Polizia di Forte dei Marmi.. Il Sindaco NERI ETTORE