2h Turismo l.r. 4/2014 1 Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4

Transcript

2h Turismo l.r. 4/2014 1 Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
2h Turis mo
l.r. 4/201 4
Legg e region al e 21 gen n ai o 2014, n. 4
Disc i p l i n a dell e fatt or i e did at t i c h e .
Mod i fi c h e alla le g g e re gi o n a l e 23 giu g n o
20 0 3 , n. 30 (Dis c i p l i n a dell e attivi t à
agri t u r i s t i c h e in Tos c a n a ) .
(Bollettino Ufficiale n. 4, part e prim a, del
29.01.2 0 1 4 )
PREAMBOLO ................................................................. 1
Art. 1 - Sostit uzion e del titolo della l.r. 30/200 3
.............................................................................................1
Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r.
30/20 0 3 ............................................................................ 1
Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della l.r.
30/20 0 3 ............................................................................ 2
Art. 4 - Inse ri m e n t o del titolo II bis nella l.r.
30/20 0 3 ............................................................................ 2
Art. 5 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 bis nella
l.r. 30/20 0 3 ..................................................................... 2
Art. 6 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 ter nella
l.r. 30/20 0 3 .................................................................... 2
Art. 7 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 quat e r
nella l.r. 30/20 0 3 .......................................................... 2
Art. 8 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 quinq ui e s
nella l.r. 30/20 0 3 .......................................................... 3
Art. 9 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 sexies
nella l.r. 30/20 0 3 .......................................................... 3
Art. 10 - Modifich e all’articolo 24 della l.r.
30/20 0 3 ............................................................................ 3
Art. 11 - Nor m a tran si t o ri a ..................................... 3
PREAM B OLO
Il Consiglio region al e
Visto l’articolo 117, com m a qua r t o, della
Costit uzion e;
Visto l’articolo 4, com m a 1, lett e r e l) e n),
dello Stat u t o;
Vista la legge region al e 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrit u ri sti c h e in
Tosca n a );
Visto il par e r e favorevole del Consiglio delle
autono m i e sociali espr e s s o nella sedu t a del 9
ottob r e 2013;
Conside r a t o qua nt o segu e :
1. La l.r. 30/20 0 3 contie n e la definizione di
fattori e didat tic h e intes e com e attivit à
didat tic h e ed educ a tive rivolte agli stud e n t i
delle scuole di ogni ordine e grado e ad altr e
tipologie di sogge t ti inter e s s a t i, svolte anc h e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
1
al di fuori dell'a m bi t o agrit u ri s ti co; l’attività di
fattori a didat tic a , pert a n t o , può esse r e svolta,
non solo dalle impr e s e agrit u ri s ti c h e , ma da
tutt e le impr e s e agricole; se rivolta alle altre
tipologi e di sogg e t ti inte r e s s a t i deve esse r e
realizzat a nell'a m bi t o di prog e t t i educ a tivi
prom o s si da istituti scolastici, unive r si t à,
orga nizz azioni profession ali agricol e ed altre
associazioni;
2. Per assicu r a r e che le attivit à di fattori a
didat ti c a rispon d a n o , su tutt o il ter rito rio
region al e, a sta n d a r d profession ali e
qualit a tivi adeg u a t i e unifor mi, è nece s s a ri o
introd u r r e nella disciplina vigent e le nor m e
per definir e il proc e di m e n t o am mi nist r a t ivo
per l’avvio dell’attivit à, i requisiti profession ali
nece s s a r i, rinvia n d o al regol a m e n t o di
att u azion e i requisi ti tecnici degli spazi
utilizzabili; pert a n t o con il pres e n t e interv e n t o
legisla tivo viene am plia to l’ambito di
applicazion e della l.r. 30/200 3 per introd u r r e
espr e s s a m e n t e nella stess a anc h e la disciplina
delle fattori e didat tic h e ;
3. Al fine di favorir e la conosc e n z a delle
fattorie didat tic h e ope r a n t i sul territ o rio
region al e, è nece s s a r i o anch e preve d e r e un
logo di riconos ci m e n t o region al e e istituir e un
elenco nel quale inseri r e tutt e le impr e s e
oper a n ti sul terri to rio region al e;
4. L’intro d u zio n e di una disciplina region al e
per l’ese rcizio dell’attivit à di fattori a didat tic a
rend e nece s s a ri o preve d e r e le sanzioni
am mi ni st r a t iv e per le violazioni delle nor m e
introd ot t e ;
Approva la pres e n t e legg e
Art. 1 - Sostit u zio n e del titolo della l.r.
30/200 3
1. Il titolo della legge region ale 23 giugno 2003, n.
30 (Disciplina
delle attività agrit u ri stic h e
in
Toscan a), è sostituito dal segu e n t e : “ Disciplina
delle
attività
agrituristich e
e delle
fattorie
didattich e in Toscana. ”.
2. Ovunq u e
ricor r a il titolo origina rio della l.r.
30/20 0 3 ques t o è sostituito con il titolo di cui al
com m a 1.
Art. 2 - Modifich e all’articolo 2 della l.r.
30/200 3
1. Il com m a 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/200 3 è
sostituito dal segu e n t e :
“2 bis. Per fattorie didattich e si inten d o n o le
attività didattic h e ed educativ e rivolte agli stud e n ti
delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 21/ 0 1 / 2 0 1 4
2h Turism o
tipologie di sogge t ti
impres e agricole. ”.
l.r. 4/201 4
interes s a ti,
svolte
dalle
2. Dopo il com m a 2 bis dell’articolo 2 della l.r.
30/20 0 3 è aggiun t o il segu e n t e :
“2 ter. Le attività rivolte alle altre tipologie di
sogg et ti intere s s a ti sono realizzat e nell'a m bi to di
proget ti educa tivi prom o s si da istituti scolastici,
università, organiz za zio ni profes sio nali agricole ed
altre associazioni. ”.
Art. 3 - Modifich e all’articolo 8 della l.r.
30/20 0 3
1. Il com m a 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/200 3 è
sostituito dal segu e n t e :
“3. La SCIA e le variazioni di cui ai com mi 6, 7 e 8,
sono prese n t a t e allo sportello unico per le attività
produt tiv e (SUAP) del com u n e nel cui territorio è
situata l’UTE. ”.
Art. 4 - Inseri m e n t o del titolo II bis nella l.r.
30/20 0 3
1. Dopo il titolo II della l.r. 30/20 0 3 è inserito il
segu e n t e : “TITOLO II BIS - Esercizio delle attività
di fattoria didattica ”.
Art. 5 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 bis nella
l.r. 30/20 0 3
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 30/200 3 è inserito il
segu e n t e :
“Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica
1. Le impres e agricole singole e associat e che
inten do n o avviare l’attività di fattoria didattica sono
sogg et t e alla pres e n t a zi o n e, per via tele m a tica,
della SCIA allo SUAP del com u n e in cui si esercita
l'attività stessa.
2. La mod ulistica per la prese n t a zio n e della SCIA è
com pilata sul siste m a infor m a tivo ARTEA.
3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia
attivata nell’ambi to dell’agrituris m o , l’impre n dit or e
provv e d e agli ade m pi m e n t i di cui agli articoli 7 e 8
per la prese n t a zio n e della DUA e della SCIA.
4. Le impres e agricole non posso no esercitar e
attività di fattoria didattica nei casi di cui
all’articolo 8, com m a 1. ”.
Art. 6 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 ter nella
l.r. 30/200 3
1. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 30/200 3 è inserito
il segu e n t e :
“Art. 22 ter - Modalità
di svolgi m e n t o
e
organizza zio n e delle attività di fattoria didattica
1. Per lo svolgi m e n t o delle attività di fattoria
didattica è neces s aria la pres e n z a dell’impr e n d i tor e
agricolo o di un suo coadiuva n t e familiare o di un
collaborator e. Tali sogge t ti devono esser e in
poss es s o di uno dei segu e n ti requisiti:
a) attest at o di frequ e n z a rilasciato a seguito di un
percorso di formazio n e obbligatoria per operator e
di
fattoria
didattica
organizz at o
ai
sensi
dell’articolo 22 quat er;
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
2
b) diplo ma o laurea in mat erie pedago gic h e;
c) diplo ma o laurea in mat erie agrarie;
d) qualifica di guida ambie n t al e;
e) dichiarazion e di aver svolto attività didattich e e
di animazion e rivolte agli stud e n ti delle scuole di
ogni ordine e grado, o com u n q u e ogni altra attività
di cui all'articolo 14, nei cinqu e anni prece d e n t i
l’entrata in vigore della legge regionale gennaio
2014, n. (Disciplina delle fattorie didattic h e.
Modifich e alla legge regionale 23 giugno 2003, n.
30 “Disciplina delle attività agrituristic h e
in
Toscana”); la dichiarazion e attes ta anch e gli
even t u ali istituti scolastici e/o gli altri istituiti,
organis mi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta
tale attività;
f) attes ta to di frequ e n z a di un corso di forma zion e
avent e ad ogge tt o l’attività di fattoria didattica
organiz za to dalle provinc e, da altre regioni o dalle
associazioni di categoria e conse g uit o prima
dell’entrata in vigore della l.r. /2014.
2. Per lo svolgi m e n t o dell’attività di fattoria
didattica l’impre n di tor e deve stipulare un’apposita
polizza assicurativa per la respo n sa bilità civile nei
confronti dei visitatori.
3. Con regola m e n t o di attuazio n e sono disciplinati
in particolare:
a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di
altre strutt ur e azien dali utilizzati per l’attività di
fattoria didattica;
b) i requisiti organizz ativi in funzion e della
tipologia dei partecipa n ti;
c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo
identificativo di cui all’articolo 22 sexies;
d) le caratteristich e della polizza assicurativa di cui
al com m a 2. ”.
Art. 7 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 quat er
nella l.r. 30/200 3
1. Dopo l’articolo 22 ter della l.r. 30/200 3 è inserito
il segu e n t e :
“Art. 22 quater - Attività formativa
1. I corsi di formazio n e obbligatoria per operator e
di fattoria didattica sono predis po s ti nell’am bito
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della norm a tiva della Region e Toscana in
mat eria di educa zio n e , istruzion e, orienta m e n t o ,
forma zio n e
profes sion ale
e
lavoro),
e
del
regola m e n t o eman at o con decre to del Preside n t e
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R
(Regola m e n t o di esecu zio n e della legge regionale.
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della nor ma tiva
della Region e Toscana in materia di educa zio n e ,
istruzio n e, orienta m e n t o , forma zio n e profes sio nale,
lavoro”).
2. Entro centov e n ti giorni dall’entrata in vigore
della
l.r.
/2014,
la Giunta
regionale,
con
deliberazio n e, definisce i percorsi formativi di cui al
com m a 1, e i conte n u ti tecnico- culturali del
progra m m a dei corsi. ”.
Art. 8 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 quinq ui e s
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 21/ 0 1 / 2 0 1 4
2h Turis mo
l.r. 4/201 4
nella l.r. 30/200 3
1. Dopo l’articolo 22 quat e r della l.r. 30/200 3 è
inserito il segu e n t e :
“Art. 22 quinq ui e s - Elenco delle fattorie didattich e
1. Le impres e che svolgono le attività di fattoria
didattica sono inserite nell’elen co regionale delle
fattorie didattic h e , tenut o da ARTEA tramit e
l’utilizzo del siste m a infor m a tivo agricoltura della
Region e Toscana (SIART) e dell’anagraf e regionale
delle azien d e agricole di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzion e
dell’anagraf e regionale delle aziend e agricole,
nor m e per la sem plificazion e dei proce di m e n t i
am mi nis trativi ed altre norm e in mat eria di
agricoltura).
2. I dati prese n ti nell’elenc o regionale delle fattorie
didattic h e
posson o
formar e
ogget t o
di
com u nica zio n e e diffusion e a sogge t ti privati e
pubblici, anche tra mit e diffusion e tele m a tica. ”.
3
am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 250,0 0 a euro
1.500,0 0. ”.
Art. 11 - Nor m a transitoria
1.
Il regola m e n t o
ema n a t o con decr e t o del
Presid e n t e della Giunta region ale 3 agosto 2003, n.
46/R (Regola m e n t o di attu a zion e della legge
region al e 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle
attività agritu ris tic h e in Toscan a”), è modificato
entro centot t a n t a giorni dall’entr a t a in vigore della
pres e n t e legge.
2. Le disposizioni della pres e n t e legge si applica n o
dalla data di entr a t a in vigore del regola m e n t o di
modifica di cui al comm a 1.
Art. 9 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 sexie s
nella l.r. 30/200 3
1. Dopo l’articolo 22 quinq uie s della l.r. 30/20 0 3 è
inserito il segu e n t e :
“Art. 22 sexies - Logo identificativo
1. Le fattorie didattich e
utilizza no un logo
identificativo approvat o dalla comp e t e n t e strut t ur a
della Giunta regionale e deno m i n a t o “Rete delle
fattorie didattic h e della Toscana.”.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il
mat eriale infor m a tivo, illustrativo e segnale tico
della fattoria didattica, secon do limiti e modalità di
utilizzo del logo definite dal regola m e n t o di cui al
com m a 3 dell’articolo 22 ter. ”.
Art. 10 - Modifich e all’articolo 24 della l.r.
30/200 3
1. Dopo il com m a 6 bis dell’articolo 24 della l.r.
30/200 3 è inserito il segu e n t e :
“6 ter. Chiun q u e svolge le attività di fattoria
didattica senza aver prese n t a t o la SCIA di cui
all'articolo 22 bis è sogg e t t o
alla sanzion e
am mi nis trativa pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro
6.000, 0 0. Il comu n e dispon e la chius ura dell’attività
svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria
didattica
non
può
esser e
intrapre sa
dall’impr e n di tor e respo n sa bile dell’infrazion e di cui
al pres e n t e com m a nei succe s sivi dodici mesi. ”.
2. Dopo il com m a 6 ter dell’articolo 24 della l.r.
30/200 3 è inserito il segu e n t e :
“6 quater. Chiun q u e svolge le attività di fattoria
didattica in violazion e delle prescrizioni di cui
all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel
regola m e n t o di attuazio n e, è sogge t t o alla sanzion e
am mi nis trativa pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro
6.000, 0 0. ”.
3. Dopo il com m a 6 quat e r dell’articolo 24 della l.r.
30/200 3 è inserito il segu e n t e :
“6 quinq ui e s. Chiunq u e viola quanto prescritto
dall’articolo 22 sexies è sogge t t o alla sanzion e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 21/ 0 1 / 2 0 1 4