2h Turismo l.r. 4/2014 1 Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
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2h Turismo l.r. 4/2014 1 Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
2h Turis mo l.r. 4/201 4 Legg e region al e 21 gen n ai o 2014, n. 4 Disc i p l i n a dell e fatt or i e did at t i c h e . Mod i fi c h e alla le g g e re gi o n a l e 23 giu g n o 20 0 3 , n. 30 (Dis c i p l i n a dell e attivi t à agri t u r i s t i c h e in Tos c a n a ) . (Bollettino Ufficiale n. 4, part e prim a, del 29.01.2 0 1 4 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 Art. 1 - Sostit uzion e del titolo della l.r. 30/200 3 .............................................................................................1 Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/20 0 3 ............................................................................ 1 Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/20 0 3 ............................................................................ 2 Art. 4 - Inse ri m e n t o del titolo II bis nella l.r. 30/20 0 3 ............................................................................ 2 Art. 5 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 bis nella l.r. 30/20 0 3 ..................................................................... 2 Art. 6 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 ter nella l.r. 30/20 0 3 .................................................................... 2 Art. 7 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 quat e r nella l.r. 30/20 0 3 .......................................................... 2 Art. 8 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 quinq ui e s nella l.r. 30/20 0 3 .......................................................... 3 Art. 9 - Inse ri m e n t o dell’articolo 22 sexies nella l.r. 30/20 0 3 .......................................................... 3 Art. 10 - Modifich e all’articolo 24 della l.r. 30/20 0 3 ............................................................................ 3 Art. 11 - Nor m a tran si t o ri a ..................................... 3 PREAM B OLO Il Consiglio region al e Visto l’articolo 117, com m a qua r t o, della Costit uzion e; Visto l’articolo 4, com m a 1, lett e r e l) e n), dello Stat u t o; Vista la legge region al e 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrit u ri sti c h e in Tosca n a ); Visto il par e r e favorevole del Consiglio delle autono m i e sociali espr e s s o nella sedu t a del 9 ottob r e 2013; Conside r a t o qua nt o segu e : 1. La l.r. 30/20 0 3 contie n e la definizione di fattori e didat tic h e intes e com e attivit à didat tic h e ed educ a tive rivolte agli stud e n t i delle scuole di ogni ordine e grado e ad altr e tipologie di sogge t ti inter e s s a t i, svolte anc h e Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 1 al di fuori dell'a m bi t o agrit u ri s ti co; l’attività di fattori a didat tic a , pert a n t o , può esse r e svolta, non solo dalle impr e s e agrit u ri s ti c h e , ma da tutt e le impr e s e agricole; se rivolta alle altre tipologi e di sogg e t ti inte r e s s a t i deve esse r e realizzat a nell'a m bi t o di prog e t t i educ a tivi prom o s si da istituti scolastici, unive r si t à, orga nizz azioni profession ali agricol e ed altre associazioni; 2. Per assicu r a r e che le attivit à di fattori a didat ti c a rispon d a n o , su tutt o il ter rito rio region al e, a sta n d a r d profession ali e qualit a tivi adeg u a t i e unifor mi, è nece s s a ri o introd u r r e nella disciplina vigent e le nor m e per definir e il proc e di m e n t o am mi nist r a t ivo per l’avvio dell’attivit à, i requisiti profession ali nece s s a r i, rinvia n d o al regol a m e n t o di att u azion e i requisi ti tecnici degli spazi utilizzabili; pert a n t o con il pres e n t e interv e n t o legisla tivo viene am plia to l’ambito di applicazion e della l.r. 30/200 3 per introd u r r e espr e s s a m e n t e nella stess a anc h e la disciplina delle fattori e didat tic h e ; 3. Al fine di favorir e la conosc e n z a delle fattorie didat tic h e ope r a n t i sul territ o rio region al e, è nece s s a r i o anch e preve d e r e un logo di riconos ci m e n t o region al e e istituir e un elenco nel quale inseri r e tutt e le impr e s e oper a n ti sul terri to rio region al e; 4. L’intro d u zio n e di una disciplina region al e per l’ese rcizio dell’attivit à di fattori a didat tic a rend e nece s s a ri o preve d e r e le sanzioni am mi ni st r a t iv e per le violazioni delle nor m e introd ot t e ; Approva la pres e n t e legg e Art. 1 - Sostit u zio n e del titolo della l.r. 30/200 3 1. Il titolo della legge region ale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrit u ri stic h e in Toscan a), è sostituito dal segu e n t e : “ Disciplina delle attività agrituristich e e delle fattorie didattich e in Toscana. ”. 2. Ovunq u e ricor r a il titolo origina rio della l.r. 30/20 0 3 ques t o è sostituito con il titolo di cui al com m a 1. Art. 2 - Modifich e all’articolo 2 della l.r. 30/200 3 1. Il com m a 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “2 bis. Per fattorie didattich e si inten d o n o le attività didattic h e ed educativ e rivolte agli stud e n ti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 21/ 0 1 / 2 0 1 4 2h Turism o tipologie di sogge t ti impres e agricole. ”. l.r. 4/201 4 interes s a ti, svolte dalle 2. Dopo il com m a 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/20 0 3 è aggiun t o il segu e n t e : “2 ter. Le attività rivolte alle altre tipologie di sogg et ti intere s s a ti sono realizzat e nell'a m bi to di proget ti educa tivi prom o s si da istituti scolastici, università, organiz za zio ni profes sio nali agricole ed altre associazioni. ”. Art. 3 - Modifich e all’articolo 8 della l.r. 30/20 0 3 1. Il com m a 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/200 3 è sostituito dal segu e n t e : “3. La SCIA e le variazioni di cui ai com mi 6, 7 e 8, sono prese n t a t e allo sportello unico per le attività produt tiv e (SUAP) del com u n e nel cui territorio è situata l’UTE. ”. Art. 4 - Inseri m e n t o del titolo II bis nella l.r. 30/20 0 3 1. Dopo il titolo II della l.r. 30/20 0 3 è inserito il segu e n t e : “TITOLO II BIS - Esercizio delle attività di fattoria didattica ”. Art. 5 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 bis nella l.r. 30/20 0 3 1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica 1. Le impres e agricole singole e associat e che inten do n o avviare l’attività di fattoria didattica sono sogg et t e alla pres e n t a zi o n e, per via tele m a tica, della SCIA allo SUAP del com u n e in cui si esercita l'attività stessa. 2. La mod ulistica per la prese n t a zio n e della SCIA è com pilata sul siste m a infor m a tivo ARTEA. 3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambi to dell’agrituris m o , l’impre n dit or e provv e d e agli ade m pi m e n t i di cui agli articoli 7 e 8 per la prese n t a zio n e della DUA e della SCIA. 4. Le impres e agricole non posso no esercitar e attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, com m a 1. ”. Art. 6 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 ter nella l.r. 30/200 3 1. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “Art. 22 ter - Modalità di svolgi m e n t o e organizza zio n e delle attività di fattoria didattica 1. Per lo svolgi m e n t o delle attività di fattoria didattica è neces s aria la pres e n z a dell’impr e n d i tor e agricolo o di un suo coadiuva n t e familiare o di un collaborator e. Tali sogge t ti devono esser e in poss es s o di uno dei segu e n ti requisiti: a) attest at o di frequ e n z a rilasciato a seguito di un percorso di formazio n e obbligatoria per operator e di fattoria didattica organizz at o ai sensi dell’articolo 22 quat er; Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 2 b) diplo ma o laurea in mat erie pedago gic h e; c) diplo ma o laurea in mat erie agrarie; d) qualifica di guida ambie n t al e; e) dichiarazion e di aver svolto attività didattich e e di animazion e rivolte agli stud e n ti delle scuole di ogni ordine e grado, o com u n q u e ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinqu e anni prece d e n t i l’entrata in vigore della legge regionale gennaio 2014, n. (Disciplina delle fattorie didattic h e. Modifich e alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristic h e in Toscana”); la dichiarazion e attes ta anch e gli even t u ali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organis mi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività; f) attes ta to di frequ e n z a di un corso di forma zion e avent e ad ogge tt o l’attività di fattoria didattica organiz za to dalle provinc e, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conse g uit o prima dell’entrata in vigore della l.r. /2014. 2. Per lo svolgi m e n t o dell’attività di fattoria didattica l’impre n di tor e deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la respo n sa bilità civile nei confronti dei visitatori. 3. Con regola m e n t o di attuazio n e sono disciplinati in particolare: a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutt ur e azien dali utilizzati per l’attività di fattoria didattica; b) i requisiti organizz ativi in funzion e della tipologia dei partecipa n ti; c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies; d) le caratteristich e della polizza assicurativa di cui al com m a 2. ”. Art. 7 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 quat er nella l.r. 30/200 3 1. Dopo l’articolo 22 ter della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “Art. 22 quater - Attività formativa 1. I corsi di formazio n e obbligatoria per operator e di fattoria didattica sono predis po s ti nell’am bito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della norm a tiva della Region e Toscana in mat eria di educa zio n e , istruzion e, orienta m e n t o , forma zio n e profes sion ale e lavoro), e del regola m e n t o eman at o con decre to del Preside n t e della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regola m e n t o di esecu zio n e della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della nor ma tiva della Region e Toscana in materia di educa zio n e , istruzio n e, orienta m e n t o , forma zio n e profes sio nale, lavoro”). 2. Entro centov e n ti giorni dall’entrata in vigore della l.r. /2014, la Giunta regionale, con deliberazio n e, definisce i percorsi formativi di cui al com m a 1, e i conte n u ti tecnico- culturali del progra m m a dei corsi. ”. Art. 8 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 quinq ui e s Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 21/ 0 1 / 2 0 1 4 2h Turis mo l.r. 4/201 4 nella l.r. 30/200 3 1. Dopo l’articolo 22 quat e r della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “Art. 22 quinq ui e s - Elenco delle fattorie didattich e 1. Le impres e che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell’elen co regionale delle fattorie didattic h e , tenut o da ARTEA tramit e l’utilizzo del siste m a infor m a tivo agricoltura della Region e Toscana (SIART) e dell’anagraf e regionale delle azien d e agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzion e dell’anagraf e regionale delle aziend e agricole, nor m e per la sem plificazion e dei proce di m e n t i am mi nis trativi ed altre norm e in mat eria di agricoltura). 2. I dati prese n ti nell’elenc o regionale delle fattorie didattic h e posson o formar e ogget t o di com u nica zio n e e diffusion e a sogge t ti privati e pubblici, anche tra mit e diffusion e tele m a tica. ”. 3 am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 250,0 0 a euro 1.500,0 0. ”. Art. 11 - Nor m a transitoria 1. Il regola m e n t o ema n a t o con decr e t o del Presid e n t e della Giunta region ale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regola m e n t o di attu a zion e della legge region al e 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agritu ris tic h e in Toscan a”), è modificato entro centot t a n t a giorni dall’entr a t a in vigore della pres e n t e legge. 2. Le disposizioni della pres e n t e legge si applica n o dalla data di entr a t a in vigore del regola m e n t o di modifica di cui al comm a 1. Art. 9 - Inseri m e n t o dell’ articolo 22 sexie s nella l.r. 30/200 3 1. Dopo l’articolo 22 quinq uie s della l.r. 30/20 0 3 è inserito il segu e n t e : “Art. 22 sexies - Logo identificativo 1. Le fattorie didattich e utilizza no un logo identificativo approvat o dalla comp e t e n t e strut t ur a della Giunta regionale e deno m i n a t o “Rete delle fattorie didattic h e della Toscana.”. 2. Il logo identificativo è riportato su tutto il mat eriale infor m a tivo, illustrativo e segnale tico della fattoria didattica, secon do limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regola m e n t o di cui al com m a 3 dell’articolo 22 ter. ”. Art. 10 - Modifich e all’articolo 24 della l.r. 30/200 3 1. Dopo il com m a 6 bis dell’articolo 24 della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “6 ter. Chiun q u e svolge le attività di fattoria didattica senza aver prese n t a t o la SCIA di cui all'articolo 22 bis è sogg e t t o alla sanzion e am mi nis trativa pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro 6.000, 0 0. Il comu n e dispon e la chius ura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria didattica non può esser e intrapre sa dall’impr e n di tor e respo n sa bile dell’infrazion e di cui al pres e n t e com m a nei succe s sivi dodici mesi. ”. 2. Dopo il com m a 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “6 quater. Chiun q u e svolge le attività di fattoria didattica in violazion e delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regola m e n t o di attuazio n e, è sogge t t o alla sanzion e am mi nis trativa pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro 6.000, 0 0. ”. 3. Dopo il com m a 6 quat e r dell’articolo 24 della l.r. 30/200 3 è inserito il segu e n t e : “6 quinq ui e s. Chiunq u e viola quanto prescritto dall’articolo 22 sexies è sogge t t o alla sanzion e Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 21/ 0 1 / 2 0 1 4