UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FERRARA REGOLAMENTO PER l

Transcript

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FERRARA REGOLAMENTO PER l
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Via Saragat, 1 - 44122 FERRARA
REGOLAMENTO PER l’ACCESSO e LINEE GUIDA di
COMPORTAMENTO NEI LABORATORI DI INGEGNERIA
(CORPO “E” DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA – POLO SCIENTIFICOTECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA)
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81s.m.i.
- Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
dell’Università degli Studi di Ferrara, Rep. n. 2548/2008, Prot. n. 29500 del 22/12/08 (allegato a
questo regolamento).
- Dispensa didattica Salute e sicurezza sul lavoro (allegato a questo regolamento).
- Linee guida per l’utilizzo delle apparecchiature dell’officina meccanica (allegato a questo
regolamento).
Regolamento di Ateneo per la gestione dei rifiuti Rep. n. 1770/2009, prot. n. 25742 del 14/12/2009,
(allegato a questo regolamento).
PREMESSA E GENERALITA’
Il presente Regolamento riporta le modalità di accesso e le principali linee guida relative ai
laboratori di Ingegneria Civile, Industriale, LUCE nonché Laboratorio di Acustica e Camera
Anecoica (di seguito denominati “laboratori”) ubicati presso il Dipartimento di ingegneria
dell’Università di Ferrara in via G. Saragat, 1, Corpo E. Nei laboratori si svolgono attività di
ricerca, didattiche e prove conto terzi.
Il presente documento riporta alcune linee generali di comportamento e non sostituisce in alcuno
modo la conoscenza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, le informazioni sulla
sicurezza che il preposto è tenuto a fornire nell’ambito delle rispettive linee di ricerca di
competenza, né la lettura e comprensione dei manuali d’uso delle apparecchiature eventualmente
utilizzate.
Per ogni dettaglio più specifico, relativo agli esperimenti ed attività condotti si rimanda alla
normativa di riferimento ed alle indicazioni fornite dai preposti.
ACCESSO
1. L’accesso ai laboratori è consentito al Personale del Dipartimento di Ingegneria ed al
Personale dell’Ateneo facente parte dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Sicurezza, Salute ed
Ambiente.
2. L’accesso a Dottorandi, Assegnisti, Laureandi, Tirocinanti, ecc. è concesso previa richiesta
di autorizzazione, sottoscritta dal Docente/Ricercatore responsabile, ed è subordinata ad
avere ricevuto la formazione relativa alle norme di sicurezza a cui attenersi nello
svolgimento delle attività previste. La conoscenza e comprensione delle procedure di
sicurezza devono essere già acquisite ed esplicitamente dichiarate all’atto della richiesta di
autorizzazione.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Via Saragat, 1 - 44122 FERRARA
3. L’accesso a studenti per dimostrazioni ed esercitazioni è concessa previa richiesta di
autorizzazione, sottoscritta dal Docente responsabile, ed è subordinata ad avere ricevuto la
formazione relativa alle norme di sicurezza a cui attenersi nello svolgimento delle attività
previste. Tale formazione deve risultare da specifica descrizione nel registro delle lezioni
sottoscritta da docente e da attestazione di frequenza alla stessa controfirmata dal docente e
dallo studente.
4. L’accesso a personale esterno che non rientra nelle categorie sopra menzionate deve essere
regolamentato da apposite indicazioni riportate nei contratti e convenzioni di ricerca.
5. Fatto salvo da parte del personale esterno l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza sul
lavoro emanate dall’Ateneo, il personale esterno autorizzato all'accesso dovrà essere fornito
di adeguate coperture assicurative per infortunio e responsabilità civile terzi.
6. Il personale autorizzato che ha ricevuto in consegna le chiavi di accesso ai laboratori è
tenuto a verificare, in assenza del Personale Tecnico, la chiusura delle porte compresa la
porta esterna di accesso al corpo E.
7. La presenza di porte aperte non costituisce comunque autorizzazione all’ingresso.
8. L’accesso di soggetti esterni in visita ai laboratori è consentito unicamente se accompagnati
da un preposto e/o dal personale tecnico, previa verifica da parte di questi ultimi della
compatibilità con le attività in corso.
PERSONALE TECNICO DI RIFERIMENTO
Fatto salvo il ruolo dei Preposti per la sicurezza, chiunque opera in Laboratorio è tenuto nei riguardi
del Personale Tecnico di ruolo (Franco Bosi, Roberto Mazza, Luisfilippo Lanza) a:
1. metterlo sempre a conoscenza delle attività e lavorazioni che si svolgono in laboratorio;
2. informarlo dell'entrata e uscita dal laboratorio di apparecchiature, materiali o altro e/o di
spostamenti degli stessi all'interno del laboratorio;
3. informarlo prontamente di eventuali incidenti, anche se di piccola entità, occorsi;
4. informarlo di esigenze di accesso al laboratorio di personale non preventivamente
autorizzato dal Direttore.
Il Personale Tecnico è autorizzato a sospendere immediatamente il permesso di accesso a chi non
rispetta il presente regolamento e relativi documenti di riferimento.
NORME DI SICUREZZA
1 Chi opera in laboratorio è tenuto a conoscere i rischi correlati alle attività che svolge e deve
avere ricevuto adeguata formazione dal/dai preposti di riferimento.
2 Chi opera in laboratorio è in particolare tenuto a:
a. adottare un abbigliamento adeguato e legare i capelli anche ai fini di evitare di
restare impigliato in organi in movimento;
b. utilizzare secondo le istruzioni ricevute i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e
le altre attrezzature di lavoro;
c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a
disposizione;