UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FERRARA REGOLAMENTO PER l
Transcript
UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FERRARA REGOLAMENTO PER l
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA Via Saragat, 1 - 44122 FERRARA REGOLAMENTO PER l’ACCESSO e LINEE GUIDA di COMPORTAMENTO NEI LABORATORI DI INGEGNERIA (CORPO “E” DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA – POLO SCIENTIFICOTECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA) DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81s.m.i. - Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Ferrara, Rep. n. 2548/2008, Prot. n. 29500 del 22/12/08 (allegato a questo regolamento). - Dispensa didattica Salute e sicurezza sul lavoro (allegato a questo regolamento). - Linee guida per l’utilizzo delle apparecchiature dell’officina meccanica (allegato a questo regolamento). Regolamento di Ateneo per la gestione dei rifiuti Rep. n. 1770/2009, prot. n. 25742 del 14/12/2009, (allegato a questo regolamento). PREMESSA E GENERALITA’ Il presente Regolamento riporta le modalità di accesso e le principali linee guida relative ai laboratori di Ingegneria Civile, Industriale, LUCE nonché Laboratorio di Acustica e Camera Anecoica (di seguito denominati “laboratori”) ubicati presso il Dipartimento di ingegneria dell’Università di Ferrara in via G. Saragat, 1, Corpo E. Nei laboratori si svolgono attività di ricerca, didattiche e prove conto terzi. Il presente documento riporta alcune linee generali di comportamento e non sostituisce in alcuno modo la conoscenza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, le informazioni sulla sicurezza che il preposto è tenuto a fornire nell’ambito delle rispettive linee di ricerca di competenza, né la lettura e comprensione dei manuali d’uso delle apparecchiature eventualmente utilizzate. Per ogni dettaglio più specifico, relativo agli esperimenti ed attività condotti si rimanda alla normativa di riferimento ed alle indicazioni fornite dai preposti. ACCESSO 1. L’accesso ai laboratori è consentito al Personale del Dipartimento di Ingegneria ed al Personale dell’Ateneo facente parte dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Sicurezza, Salute ed Ambiente. 2. L’accesso a Dottorandi, Assegnisti, Laureandi, Tirocinanti, ecc. è concesso previa richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal Docente/Ricercatore responsabile, ed è subordinata ad avere ricevuto la formazione relativa alle norme di sicurezza a cui attenersi nello svolgimento delle attività previste. La conoscenza e comprensione delle procedure di sicurezza devono essere già acquisite ed esplicitamente dichiarate all’atto della richiesta di autorizzazione. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA Via Saragat, 1 - 44122 FERRARA 3. L’accesso a studenti per dimostrazioni ed esercitazioni è concessa previa richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal Docente responsabile, ed è subordinata ad avere ricevuto la formazione relativa alle norme di sicurezza a cui attenersi nello svolgimento delle attività previste. Tale formazione deve risultare da specifica descrizione nel registro delle lezioni sottoscritta da docente e da attestazione di frequenza alla stessa controfirmata dal docente e dallo studente. 4. L’accesso a personale esterno che non rientra nelle categorie sopra menzionate deve essere regolamentato da apposite indicazioni riportate nei contratti e convenzioni di ricerca. 5. Fatto salvo da parte del personale esterno l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro emanate dall’Ateneo, il personale esterno autorizzato all'accesso dovrà essere fornito di adeguate coperture assicurative per infortunio e responsabilità civile terzi. 6. Il personale autorizzato che ha ricevuto in consegna le chiavi di accesso ai laboratori è tenuto a verificare, in assenza del Personale Tecnico, la chiusura delle porte compresa la porta esterna di accesso al corpo E. 7. La presenza di porte aperte non costituisce comunque autorizzazione all’ingresso. 8. L’accesso di soggetti esterni in visita ai laboratori è consentito unicamente se accompagnati da un preposto e/o dal personale tecnico, previa verifica da parte di questi ultimi della compatibilità con le attività in corso. PERSONALE TECNICO DI RIFERIMENTO Fatto salvo il ruolo dei Preposti per la sicurezza, chiunque opera in Laboratorio è tenuto nei riguardi del Personale Tecnico di ruolo (Franco Bosi, Roberto Mazza, Luisfilippo Lanza) a: 1. metterlo sempre a conoscenza delle attività e lavorazioni che si svolgono in laboratorio; 2. informarlo dell'entrata e uscita dal laboratorio di apparecchiature, materiali o altro e/o di spostamenti degli stessi all'interno del laboratorio; 3. informarlo prontamente di eventuali incidenti, anche se di piccola entità, occorsi; 4. informarlo di esigenze di accesso al laboratorio di personale non preventivamente autorizzato dal Direttore. Il Personale Tecnico è autorizzato a sospendere immediatamente il permesso di accesso a chi non rispetta il presente regolamento e relativi documenti di riferimento. NORME DI SICUREZZA 1 Chi opera in laboratorio è tenuto a conoscere i rischi correlati alle attività che svolge e deve avere ricevuto adeguata formazione dal/dai preposti di riferimento. 2 Chi opera in laboratorio è in particolare tenuto a: a. adottare un abbigliamento adeguato e legare i capelli anche ai fini di evitare di restare impigliato in organi in movimento; b. utilizzare secondo le istruzioni ricevute i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e le altre attrezzature di lavoro; c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;