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ACCORDO DI BUSINESS PARTNER
Premesso che:
a) Infinity Experiences Sagl opera nel settore della formazione combinata a
“esperienze” in località turistiche nel mondo.
b) Infinity Experiences Sagl ha dichiarato di non avere in corso rapporti contrattuali con
terzi che siano ostativi alla sottoscrizione del presente contratto;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2) Oggetto e caratteristiche dell’incarico
Con il presente contratto la Infinity Experiences Sagl conferisce al Business Partner
l’incarico di procacciare e promuovere affari per conto della Infinity Experiences Sagl
proponendo a potenziali clienti la conclusione di contratti per la fornitura di “Esperienze”
formative a corpo (chiavi in mano) dei prodotti trattati (qui di seguito denominati
“CONTRATTO” e/o “CONTRATTI”).
Il presente incarico non conferisce al Business Partner alcun potere di rappresentare Infinity
Experiences Sagl e, pertanto, il Business Partner non avrà alcun potere di acquisire diritti e/o
di assumere impegni ed obblighi di qualsiasi tipo a nome o per conto della Infinity
Experiences Sagl stessa.
Art. 3) Territorio e modalità di svolgimento dell’incarico
Le PARTI si danno reciprocamente atto che l’incarico deve intendersi conferito non in esclusiva
reciproca ed in via del tutto occasionale. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, il
Business Partner non sarà vincolato da alcuna limitazione territoriale, potendo operare in
tutte le località nelle quali egli ritenga opportuno espletare la propria attività.
Il Business Partner opererà in forma completamente autonoma, con propria organizzazione
di mezzi e di personale, senza obblighi o diritti di esclusiva e senza alcun impegno di
risultati.
Nel presente contratto viene espressamente esclusa la sussistenza in capo al Business Partner
di qualsiasi obbligo o vincolo riconducibile a un rapporto di agenzia o di lavoro subordinato.
Sull’intero territorio il Business Partner potrà operare senza limitazioni.
Per un maggior coordinamento commerciale il Business Partner, comunicherà il nome delle
controparti con le quali ha avviato delle relazioni commerciali e che hanno dichiarato di non
avere rapporti commerciali con la Infinity Experiences Sagl.
Qualora la Infinity Experiences Sagl dovesse direttamente instaurare delle relazioni
commerciali con le controparti comunicate dal Business Partner, riconoscerà in ogni caso le
provvigioni previste dal presente accordo.
Art. 4) Obblighi del Business Partner di affari
Il Business Partner, ai fini del presente contratto, si impegna:
i. a svolgere il suo incarico sul MERCATO con organizzazione di mezzi propri, idonei a
soddisfare le esigenze commerciali della Infinity Experiences Sagl, in conformità con le
istruzioni fornite dalla stessa;
ii. a far pervenire alla Infinity Experiences Sagl con sollecitudine ogni comunicazione,
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nonché copia di qualsiasi lettera inviata o ricevuta dai clienti;
ad assistere la Infinity Experiences Sagl nelle trattative con i clienti;
ad accertarsi della solvibilità dei clienti che dovrà segnalare alla Infinity Experiences
Sagl ed a non procurare CONTRATTI con soggetti di cui sia nota la scarsa affidabilità in
termini di corretto adempimento degli obblighi di pagamento o che abbiano un
contenzioso con la Infinity Experiences Sagl o con terzi di sua conoscenza.
In tal caso, il Business Partner si impegna, altresì, a prestare la sua assistenza in caso di
inadempimento all’obbligo di pagamento del prezzo da parte di alcuno dei clienti
acquirenti dei SERVIZI ed in caso sorgano contestazioni di qualsiasi natura da parte
dei clienti acquirenti dei SERVIZI;
ad adoperarsi in ogni modo per tutelare gli interessi, l’immagine e la posizione di mercato
della Infinity Experiences Sagl;
a non divulgare né a utilizzare, a qualsiasi fine, anche dopo la cessazione del
presente contratto e per la durata di 2 (DUE) anni dalla data di cessazione dello
stesso, le informazioni, i dati e/o le notizie confidenziali, i segreti tecnici,
commerciali, e/o organizzativi ed ogni altro fatto o contenuto di natura riservata
attinente alla Infinity Experiences Sagl o ai CONTRATTI, di cui avesse avuto
notizia o conoscenza per il tramite della Infinity Experiences Sagl o di cui fosse
comunque venuto a conoscenza nello svolgimento del presente incarico;
ad analizzare e valutare le necessità specifiche della clientela, ricercando e
formulando le proposte più idonee;
a procurare alla Infinity Experiences Sagl la sottoscrizione di CONTRATTI che siano
regolati secondo i termini e le condizioni di cui al successivo art. 6.
Art. 5) Collaboratori e spese
I collaboratori, tanto autonomi che subordinati, dei quali eventualmente il BUSINESS
PARTNER vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell’attività, dipenderanno e saranno
retribuiti esclusivamente da costui, non intendendo la Infinity Experiences Sagl avere alcun
rapporto con essi. Tutte le spese che il BUSINESS PARTNER dovrà sostenere nello
svolgimento della attività prevista nel presente contratto, comprese quelle di viaggio, quelle
per i compensi al personale eventualmente impiegato, ecc. sono a suo completo carico,
intendendosi pattuita comprensiva di ogni spesa sostenuta.
Il BUSINESS PARTNER rimarrà, durante tutta la durata del presente contratto, responsabile
unico della maturanda provvigione nei confronti di Infinity Experiences Sagl, della
corretta esecuzione del suo incarico e del corretto adempimento di tutte le obbligazioni
di cui al presente contratto.
Art. 6) Contratti
Il BUSINESS PARTNER si impegna a trasmettere e comunicare al Cliente le caratteristiche di
ogni prodotto commercializzato da Infinity Experiences Sagl, ed a guidarlo nella compilazione
del modulo elettronico attraverso il quale si può sottoscrivere l’acquisto dei prodotti.
Resta peraltro inteso che la Infinity Experiences Sagl si riserva la facoltà di accettare la
suddetta proposta di contratto.
La Infinity Experiences Sagl fornirà al BUSINESS PARTNER, attraverso la pubblicazione sul
sito internet, le informazioni, i dati e la documentazione (moduli per la raccolta delle proposte
contrattuali, condizioni generali di vendita, listini prezzi, illustrazioni tecniche, ecc.) necessari
per lo svolgimento del suo incarico e relative ai Servizi Contrattuali e alle loro eventuali nuove
possibilità applicative, così come provvederà al loro tempestivo aggiornamento.
Il BUSINESS PARTNER è tenuto a raccogliere eventuali ordini di Servizi Contrattuali ai prezzi di
listino applicati dalla Infinity Experiences Sagl come riportati nel modulo contrattuale fornito ed
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alle condizioni contrattuali stabiliti dalla stessa.
Eventuali modifiche a tali prezzi saranno decise esclusivamente dalla Infinity Experiences Sagl
stessa, non potendo il BUSINESS PARTNER concedere sconti o applicare maggiorazioni di
prezzi, né modificare le condizioni contrattuali previste, salvo autorizzazione per iscritto della
Infinity Experiences Sagl .
L’emissione delle fatture sarà di competenza diretta ed esclusiva della Infinity Experiences
Sagl ed i pagamenti dovranno effettuarsi esclusivamente alla stessa, non avendo il BUSINESS
PARTNER facoltà di riscuotere alcuna somma, se non autorizzato per iscritto.
Il BUSINESS PARTNER si impegna altresì a fornire alla Infinity Experiences Sagl piena
collaborazione in sede di gestione del rapporto con i clienti effettivi o potenziali, anche
successivamente alla conclusione dei CONTRATTI, ed ad agire in modo tale da costituire un
punto di riferimento costante per tutti i clienti effettivi e potenziali.
Il BUSINESS PARTNER si impegna a non rilasciare dichiarazioni liberatorie.
Art. 7) Attività pubblicitarie e promozionali – strategie di marketing
Eventuali campagne pubblicitarie e promozionali ideate dalla Infinity Experiences Sagl
saranno a carico esclusivo della stessa e la loro applicazione sarà concordata a seconda delle
necessità, ivi incluse tutte le campagne di sconti e/o abbuoni eventualmente previste come
strategia di marketing della Infinity Experiences Sagl.
Nell’espletamento del proprio incarico il BUSINESS PARTNER dovrà utilizzare esclusivamente
materiale propagandistico ed illustrativo, nonché
la modulistica fornitagli direttamente dalla Infinity Experiences Sagl.
È fatto divieto al BUSINESS PARTNER di utilizzare direttamente il nome della Infinity
Experiences Sagl nei rapporti commerciali o di inserire la denominazione della Infinity
Experiences Sagl nelle lettere commerciali, nei biglietti da visita, nel proprio materiale
pubblicitario, nel proprio curriculum e in ogni altra corrispondenza relativa all’attività sua
propria, a meno che queste non vengano autorizzate e\o fornite da Infinity Experiences Sagl.
Art. 8) Provvigione
A titolo di corrispettivo per il corretto adempimento delle attività svolte da parte del BUSINESS
PARTNER, la Infinity Experiences Sagl gli riconoscerà una provvigione secondo quanto
stabilito nell’Allegato “B”, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le PARTI si danno reciprocamente atto che:
i. l’ammontare del COMPENSO per i CONTRATTI procacciati durante il periodo
contrattuale potrà essere modificato di comune accordo tra le parti;
ii. Le erogazioni di cui all’Allegato “B” sono comprensive di qualsiasi onere o spesa a carico
della Infinity Experiences Sagl nei confronti del BUSINESS PARTNER.
Art. 9) Liquidazione delle provvigioni
Le Parti convengono inoltre che il BUSINESS PARTNER acquisirà il diritto a percepire il
compenso pattuito solo ed esclusivamente dopo che la Infinity Experiences Sagl avrà
materialmente incassato il TOTALE e COMPLETO pagamento dai clienti, e comunque non prima
del termine della commessa, salvo il buon fine della stessa.
A tal fine, la Infinity Experiences Sagl provvederà, attraverso una piattaforma informatica, a:
I.
rendicontare la posizione economica del BUSINESS PARTNER, entro 15 (quindici)
giorni dall’inserimento in piattaforma dell’ordine del Cliente;
II.
trasmettere al BUSINESS PARTNER il tabulato contenente il relativo conteggio del
COMPENSO e del conguaglio tra quanto anticipato e quanto dovuto, suddiviso per
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cliente; il predetto conteggio s’intenderà approvato dal BUSINESS PARTNER qualora
non pervenga alla Infinity Experiences Sagl alcuna osservazione e/o contestazione
scritta a mezzo di lettera raccomandata nei successivi 30 (trenta) giorni.
La Infinity Experiences Sagl renderà disponibili i COMPENSI entro 15 (quindici) giorni dalla
data di ricevimento del pagamento TOTALE da parte dal BUSINESS PARTNER dei PRODOTTI
acquistati.
In caso di contestazione da parte del BUSINESS PARTNER, la Infinity Experiences Sagl avrà la
facoltà di sospendere il pagamento delle somme contestate, sino a che non sarà accertata
definitivamente la spettanza o meno delle stesse.
Art. 10) Qualifiche
Nella struttura commerciale della Infinity Experiences Sagl sono previste delle qualifiche
provvigionali, come evidenziato nell’Allegato “B”.
Art. 11) Premio Fedeltà: Eredità
In caso di interruzione del rapporto dovuta a decesso del Business Partner, Infinity
Experiences, come riconoscimento dell’opera pregressa da Lui svolta, corrisponderà alle
persone da Lui indicate o, in mancanza di indicazione, ai suoi eredi, negli anni successivi
all’interruzione, una percentuale del 70% per il primo anno, del 50% per il secondo anno
e del 25% per il terzo anno, delle provvigioni cui avrebbe avuto diritto se il rapporto non
si fosse interrotto.
Art. 12) Obbligo di aggiornamento professionale
Ai fini dello sviluppo della propria professionalità, della immagine della Infinity Experiences
Sagl e dell’affidamento dei potenziali clienti, il BUSINESS PARTNER prende atto che, per accedere
al secondo “blocco” del piano compensi, è obbligatoria la sua partecipazione e l’acquisizione
dell’attestato positivo di frequenza ai corsi di formazione denominati M.I.N.E. (Master in
International Network Expertise) erogati da Infinity Experiences Sagl direttamente e/o attraverso
collaborazioni con altri enti e/o aziende. I costi della partecipazione ai corsi di formazione, tenuti da
Società esterne, anche se appartenenti al gruppo, che operano nel campo della formazione e/o da
incaricati Infinity Experiences Sagl, sono a carico di ciascun partecipante.
Art. 13) Durata del contratto e diritto di recesso
Il presente contratto ha la durata di dodici mesi ed entra in vigore alla data della sottoscrizione
dello stesso che avviene in via elettronica attraverso la spunta dell’apposito paragrafo “accettazione
delle condizioni commerciali di Business Partner” presente al momento della registrazione come
Business Partner sulla piattaforma messa a disposizione da Infinity Experiences Sagl.
Il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato ad ogni scadenza per una durata pari
a quella iniziale qualora non intervenga disdetta di una delle Parti da comunicarsi all’altra
parte a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di
scadenza.
Le parti potranno recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento e per qualsivoglia
motivazione, previa comunicazione all’altra parte a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di
almeno 5 (cinque) giorni.
Alla scadenza e/o al recesso anticipato del presente contratto, il BUSINESS PARTNER sarà
tenuto, oltre che a quanto previsto negli art. 4 (IV), 7, e 15 del presente contratto, a:
i.
cessare prontamente ogni attività collegata alla promozione delle vendite;
ii.
restituire prontamente alla Infinity Experiences Sagl somme a essa dovute come
meglio specificato all’art. 8 del presente contratto;
iii.
restituire prontamente alla Infinity Experiences Sagl tutto il materiale di proprietà della
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stessa relativo ai prodotti ed alla vendita degli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo,
listini, folder fotografici, campionari, materiale promozionale e pubblicitario, e qualsiasi
copia degli stessi che sia stata fatta nel corso della durata del presente contratto, ad
eccezione delle copie dei documenti che il BUSINESS PARTNER sarà tenuto a mantenere
per obblighi di legge, fermo restando che di tale documentazione egli non potrà fare usi
diversi da quelli previsti dalle norme di legge rilevanti.
non divulgare né ad utilizzare, a qualsiasi fine, anche dopo la cessazione del presente
contratto e per la durata di 2 (due) anni dalla data di cessazione dello stesso, le
informazioni, i dati e/o le notizie confidenziali, i segreti tecnici, commerciali, e/o
organizzativi ed ogni altro fatto o contenuto di natura riservata attinente alla Infinity
Experiences Sagl o ai CONTRATTI, di cui avesse avuto notizia o conoscenza per il tramite
della Infinity Experiences Sagl o di cui fosse comunque venuto a conoscenza nello
svolgimento del presente incarico;
analizzare e valutare le necessità specifiche della clientela, ricercando e formulando le
proposte più idonee;
procurare alla Infinity Experiences Sagl la sottoscrizione di CONTRATTI che siano
regolati secondo i termini e le condizioni di cui all’ art. 6.
Art. 13) Clausola risolutiva espressa
La Infinity Experiences Sagl avrà diritto di risolvere il presente contratto, con diritto al
risarcimento degli eventuali danni, a fronte di semplice comunicazione scritta a mezzo lettera
A.R. inviata al BUSINESS PARTNER, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:
I.
violazione di uno solo degli obblighi previsti a carico del BUSINESS PARTNER all’art. 4, art.
6, art. 7;
II.
violazione dell’obbligo di riservatezza e segretezza di cui all’art. 15 del presente
contratto;
III.
violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 16 del presente contratto;
IV.
dichiarazione di fallimento o ammissione del BUSINESS PARTNER a concordato
preventivo o ad altra qualsiasi procedura concorsuale;
V.
in caso di condanne civili o penali del BUSINESS PARTNER che possano pregiudicare il
buon nome od ostacolare l’attività della Infinity Experiences Sagl, a insindacabile
giudizio di quest’ultima. In caso di cessazione o scioglimento, per qualsiasi causa, del
presente contratto, il BUSINESS PARTNER dovrà immediatamente restituire, entro e
non oltre 7 (sette) giorni tutto il materiale e la modulistica di proprietà esclusiva della
Infinity Experiences Sagl in suo possesso ed allo stesso nulla sarà dovuto a titolo di
indennità o a qualunque altro titolo, salvo le provvigioni già maturate e non ancora
corrisposte ovvero quelle che matureranno per affari procacciati dal BUSINESS
PARTNER prima della risoluzione del contratto, purché andati a buon fine.
Qualora il BUSINESS PARTNER risulti inadempiente all’obbligo di riconsegna di cui al
precedente comma, autorizza sin da ora la Infinity Experiences Sagl a sospendere il
pagamento delle provvigioni dovute, sino alla riconsegna di detti beni o al pagamento del
controvalore, che verrà comunicato e quantificato al più presto dalla Infinity Experiences Sagl
.
Decorsi quindici giorni dalla comunicazione senza che il BUSINESS PARTNER provveda al
pagamento o a valida e motivata contestazione, la Infinity Experiences Sagl sarà autorizzata
a operare le eventuali compensazioni con le ragioni di credito del controvalore, spettanti al
BUSINESS PARTNER, salvo sempre e comunque il diritto Infinity Experiences Sagl di
richiedere il risarcimento del danno.
Nei vari casi di risoluzione del contratto, il pagamento corrente delle provvigioni ovvero di
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quanto altro maturato a favore del BUSINESS PARTNER potrà essere sospeso, fino
all’accertamento ed alla quantificazione (anche in via giudiziaria, occorrendo) delle
responsabilità e degli eventuali danni subiti dalla Infinity Experiences Sagl.
Art. 15) Obblighi a carico della Infinity Experiences Sagl
La Infinity Experiences Sagl assisterà il BUSINESS PARTNER ai fini di facilitare l’acquisizione
da parte dei dipendenti e degli ausiliari di questo ultimo, delle conoscenze tecniche relative ai
SERVIZI.
La Infinity Experiences Sagl si impegna altresì a realizzare ed a mantenere nel tempo un
elevato standard qualitativo dei SERVIZI ed a informare il BUSINESS PARTNER di tutti i
cambiamenti a essi relativi.
Art. 16) Obbligo di riservatezza e segretezza
Il BUSINESS PARTNER si impegna, per sé e per i propri dipendenti e ausiliari, per tutto il
periodo di durata del presente contratto e per almeno i 2 (due) anni successivi alla sua
scadenza o risoluzione anticipata, a mantenere riservate:
I.
tutte le informazioni tecniche e scientifiche (ivi compresi gli schemi, i disegni e diagrammi,
anche in formato sorgente) relative ai SERVIZI/PRODOTTI di cui sia venuto in possesso;
II.
tutti i dati e le informazioni attinenti l’organizzazione, la struttura, l’attività, i programmi, i
risultati produttivi e, più in generale, quelli concernenti le strategie commerciali e di
marketing della Infinity Experiences Sagl di cui sia venuto in possesso.
Il BUSINESS PARTNER, considerata la natura riservata delle informazioni, contestualmente
alla stipulazione del presente contratto sottoscrive un Accordo di Riservatezza, allegato al
presente atto come Allegato “A”, specificando che tale Accordo di Riservatezza è parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
La grave (o reiterata) inosservanza dell’obbligo di cui trattasi, comporta la risoluzione del
contratto per fatto e colpa del BUSINESS PARTNER.
Art. 17) Divieto di concorrenza in costanza di contratto
Il BUSINESS PARTNER, nell’ambito della sua autonomia imprenditoriale, in costanza del presente
contratto può svolgere qualsiasi altra attività lavorativa o professionale purché non sia in
concorrenza, diretta o indiretta con l’incarico affidatogli dalla Infinity Experiences Sagl.
In particolare:
I.
non deve prestare, la sua opera a vantaggio di altri imprenditori, fornitori degli stessi
beni e/o servizi e/o similari a quelli della Infinity Experiences Sagl, né in alcuna altra
forma;
II.
analogamente non devono collaborare con Infinity Experiences Sagl finanziarie e/o
istituti di credito, che offrono prodotti e/o servizi analoghi e/o concorrenziali con quelli
trattati dalla Infinity Experiences Sagl;
III.
ciò vale anche se si dovesse trattare di prodotti momentaneamente non
commercializzati dalla Infinity
Experiences Sagl, che tuttavia possono essere, anche indirettamente, in concorrenza o
in contrasto con l’attività o i SERVIZI/PRODOTTI della Infinity Experiences Sagl
La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto
per fatto e colpa del BUSINESS PARTNER.
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Art. 18) Patto di non concorrenza per il periodo successivo al recesso,
risoluzione del contratto – clausola penale con salvezza del diritto alla
risarcibilità del danno ulteriore
Per i due anni successivi al recesso, risoluzione, cessione e/o trasferimento del contratto, e salvo
solo il caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa della Infinity Experiences Sagl, il
BUSINESS PARTNER si obbliga a non svolgere personalmente o, per interposta persona o a mezzo
di partecipazione, o mediante contratto di associazione in partecipazione, o in qualsiasi altra
forma, alcuna attività che sia in concorrenza diretta o indiretta con quella della Infinity
Experiences Sagl o con i suoi prodotti.
L’obbligo si intende limitato alla zona, alla clientela, all’attività e prodotti, anche similari, di
cui all’incarico oggetto del presente contratto.
Nel caso di violazione del patto di non concorrenza previsto sopra, il BUSINESS PARTNER
inadempiente si obbliga a corrispondere alla Infinity Experiences Sagl una penale di €
30.000,00 (trentamila), salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Art. 19) Natura dell’accordo
Il BUSINESS PARTNER dichiara di svolgere l’incarico sia con mezzi e organizzazione
imprenditoriale propri, in piena autonomia, che di terzi salvo quanto previsto dal presente
contratto e, pertanto, per nessuna ragione, il presente contratto potrà essere inteso e/o
interpretato come un contratto di lavoro subordinato.
L’incarico di cui al presente contratto e gli obblighi da esso derivanti non possono essere
ceduti e/o trasferiti a terzi dal BUSINESS PARTNER, se non con previo consenso scritto della
Infinity Experiences Sagl.
Art. 20) Modifica delle condizioni generali del contratto
La Infinity Experiences si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti
condizioni generali di contratto, da comunicare mediante lettera raccomandata a/r.
Il BUSINESS PARTNER avrà quindici giorni di tempo per dichiarare la mancata accettazione delle
modifiche ed esercitare la facoltà di recesso. In caso di silenzio, le modifiche sono da considerarsi
espressamente approvate ed accettate.
Art. 21) Informativa ai sensi dell’art. 13 del codice della privacy
Desideriamo informarLa che, in materia di protezione dei dati personali, il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
La Infinity Experiences Sagl informa che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti
entrerà in possesso di dati personali; pertanto i dati forniti verranno trattati in relazione alle
esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, nonché per una
efficace gestione dei rapporti, in particolare per:
a) adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili;
b) gestione amministrativa del rapporto;
c) adempimento degli obblighi contrattuali;
d) gestione degli archivi;
e) gestione della corrispondenza e dei fax;
Informiamo il Cliente che:
I.
Il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi e
strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantire l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o
contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione del
contratto ovvero la mancata prosecuzione del rapporto; le conseguenze del mancato
conferimento dei dati non riconducibili a obblighi di legge o contrattuali verrà valutato
di volta in volta dalla Infinity Experiences Sagl;
ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto
della Infinity Experiences Sagl;
il titolare dei dati è Infinity Experiences Sagl, Via G. Marconi 2 - 6900 Lugano (Svizzera);
i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge;
in ogni momento potrà richiedere la cancellazione degli stessi esercitare i diritti nei
confronti del titolare del trattamento attraverso richiesta scritta.
Art. 22) Esclusività dell’accordo
Il presente contratto costituisce l’unico documento che regola i rapporti tra le PARTI con
riferimento all’INCARICO ed a qualsiasi attività di promozione della conclusione di
contratti di vendita dei SERVIZI/PRODOTTI svolta dal BUSINESS PARTNER per conto
della Infinity Experiences Sagl e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo avente
oggetto uguale o simile, concluso tra le PARTI in forma orale o scritta.
Qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto richiede, a pena di nullità, la
forma scritta, fatta salva la facoltà della Infinity Experiences Sagl di modificare gli aspetti e
le condizioni del presente accordo contrattuale, comunicando ogni variazione
indifferentemente mediante lettera, telefax, e/o e-mail.
Art. 23) Foro competente
Le PARTI concordano che tutte le controversie nascenti dall’interpretazione, esecuzione
e/o risoluzione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole,
saranno di competenza del Foro di Lugano (Svizzera).
Art. 24) Altre particolari pattuizioni
Qualora qualsiasi clausola o articolo del presente contratto dovesse essere dichiarato nullo,
tale vizio non inficerà la validità delle restanti clausole ed articoli , che continueranno ad
avere pieno valore ed efficacia.
Il presente contratto, viene sottoscritto dal Business Partner in via esclusivamente elettronica
attraverso la spunta dell’apposito paragrafo “accettazione delle condizioni commerciali di Business
Partner” presente al momento della registrazione come Business Partner sulla piattaforma messa a
disposizione da Infinity Experiences Sagl.
Il Business Partner dichiara di aver letto, ed approva in via elettronica sulla piattaforma di Infinity
Experiences Sagl, specificamente, dopo averne fatto oggetto di specifica trattativa individuale con
un rappresentante di infinity Experiences Sagl, attraverso la spunta dell’apposito paragrafo
“accettazione delle condizioni commerciali di Business Partner” le CLAUSOLE:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 contenute nel presente contratto