contratti di lavoro tipologie e differenze

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contratti di lavoro tipologie e differenze
CONTRATTI DI LAVORO
TIPOLOGIE E DIFFERENZE
COS’È?
Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa
individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un lavoratore dove
quest’ultimo si impegna a prestare la propria attività lavorativa, manuale o
intellettuale, in cambio di una retribuzione.
Il contratto di lavoro in linea generale deve essere redatto in forma scritta e deve
contenere
tutte
le
principali
informazioni
sul
rapporto
di
lavoro
(a
titolo
esemplificativo: mansione, inquadramento, data di inizio, retribuzione, luogo di
lavoro, orario di lavoro, ferie, permessi, termini di preavviso in caso di recesso);
I contratti di lavoro si possono suddividere in tre macrocategorie:
Lavoro autonomo: è lavoratore autonomo colui che non ha alcun vincolo di
subordinazione con un altro soggetto. Il lavoratore ha totale libertà di scelta
nell'organizzare il proprio lavoro e lo fa nel proprio esclusivo interesse. I lavoratori
autonomi sono in genere gli imprenditori e i liberi professionisti.
Lavoro subordinato (dipendente): è lavoratore subordinato colui che offre la
propria attività lavorativa ad un terzo in cambio di una retribuzione.
Lavoro parasubordinato: è una tipologia di categoria contrattuale che si trova a
metà strada tra il lavoro autonomo e quello subordinato infatti presenta caratteristiche
sia dell’una che dell’altra forma contrattuale. In questo caso non si crea un rapporto di
dipendenza tra lavoratore e il committente.
Esistono diverse tipologie di contratti, qui di seguito puoi trovare le forme contrattuali
più diffuse:
Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Contratto di lavoro a tempo determinato;
Contratto di lavoro a tempo parziale;
Contratto di lavoro a progetto;
Contratto di apprendistato;
Rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio
Contratto di lavoro intermittente;
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Non ha vincolo di durata;
Il recesso deve avere forma scritta e può essere concordato tra le parti,
provenire dal solo lavoratore (dimissioni) o può essere voluto dal datore di
lavoro (licenziamento). In quest’ultimo caso la legge prevede alcuni limiti al
suo esercizio, deve infatti esserci giusta causa (gravi azioni commesse dal
lavoratore)
o
giustificato
motivo
oggettivo
(ragioni
inerenti
all’attività
produttiva). In entrambi i casi, fatte salvo il caso di gravi inadempienze, le parti
devono rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto, in mancanza è
prevista la corresponsione di un’indennità di preavviso da parte di colui che non
rispetta tale termine.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Ha un vincolo di durata: il primo contratto a tempo determinato non può
superare i 12 mesi ed in ogni caso la durata massima non può superare i 36
mesi;
Il contratto può essere prorogato una sola volta e sempre nel rispetto del
limite massimo di 36 mesi;
Tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo deve
intercorrere un determinato periodo di tempo, si passa da 10 a 60 giorni (per i
contratti di durata inferiore a 6 mesi) e da 20 a 90 giorni (per i contratti di
durata superiore a 6 mesi).
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, che
prevede un orario inferiore rispetto al tempo pieno;
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a
tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva, compreso il trattamento
economico per malattia, infortunio e maternità, è calcolata in proporzione al
numero di ore lavorate;
La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per
mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto convalidato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il
proprio lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato
motivo di licenziamento.
.CONTRATTO DI LAVORO PROGETTO
E’ un rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione che
presenta però molti elementi in comune con i contratti di lavoro subordinato.
Infatti ove il progetto non sia ben definito o il lavoro sia analogo a quello
effettuato dal lavoratore dipendente il contratto a progetto è convertito in
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Caratteristica fondamentale è che l’attività del collaboratore sia riconducibile a
uno
o
più
progetti
specifici
determinati
dal
committente
e
gestiti
autonomamente dal collaboratore per il raggiungimento di a un determinato
risultato finale.
Sono escluse dalla tipologia del lavoro a progetto le professioni intellettuali per
le quali è prevista l’iscrizione a specifici albi professionali;
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo. Di regola, la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
E’ un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di
lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato
a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze
professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può
essere svolto internamente o esternamente all’azienda;
Età minima: 15 anni;
Durata minima: 6 mesi (con l’eccezione dei lavori stagionali);
Durata massima: 3 anni;
Deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto;
L’apprendista non può essere inquadrato in una categoria lavorativa
inferiore per più di due livelli alla categoria spettante ai dipendenti
adibiti alle medesime mansioni.
Esistono tre tipologie di apprendistato:
• Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma:
riservato a giovani dai 15 anni compiuti fino ai 25 anni; durata
massima non superiore ai 3 anni e determinata in base alla qualifica
e al titolo di studio da conseguire.
• Apprendistato
professionalizzante:
riservato
a
giovani
di
età
compresa tra i 18 e i 29 anni; prevede un limite massimo di durata
di 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell’artigianato
individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
•
Apprendistato di alta formazione e ricerca: riservato a giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni; finalizzato al conseguimento di un
titolo di studio di livello secondario, di un titolo di studio universitario
e di alta formazione, per la specializzazione tecnica superiore, per il
praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche per esperienze
professionali. La durata massima è stabilita dalle Regioni, tuttavia in
assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato
di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti
tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e
assistenziale prevista dalla Legge 25/1955. In particolare spetta:
• l'assistenza per motivi di infortunio,
• il congedo matrimoniale,
• l'assistenza sanitaria per le malattie,
• l'indennità di maternità;
RAPPORTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
Attività lavorativa puramente occasionale;
Limite economico: compensi complessivamente percepiti dal prestatore non
possono superare 5.000 € nette nel corso di un anno solare;
Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato;
il pagamento avviene attraverso “voucher” (buoni lavoro) che garantiscono la
copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL infatti
sono riscossi al loro valore netto. Nello specifico il rapporto di lavoro accessorio
non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione,
maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto
alla pensione.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (detto anche “job on call”)
E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale
un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di
lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro.
Può essere stipulato in tre ipotesi:
• per lo svolgimento di attività carattere discontinuo secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi;
• per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività
natalizie e pasquali;
• per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con
giovani di età inferiore ai 24 anni (in tal caso la prestazione deve
essere svolta entro il venticinquesimo anno di età).
Limiti temporali: non può superare le quattrocento giornate di effettivo
lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto
periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato.
Esistono due forme di contratto di lavoro intermittente:
• con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è obbligato a
restare disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa,
quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una
indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui rimane in attesa
della chiamata. In tale periodo entrambe le parti possono recedere
liberamente dal contratto.
• senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero di
rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In tal caso il
lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di
lavoro effettivamente prestate.
Il trattamento economico non può essere inferiore rispetto al lavoratore di pari
livello e a parità di mansioni svolte.
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Aggiornato a Ottobre 2013