Regolamento divieto di fumo

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Regolamento divieto di fumo
ISTITUTO COMPRENSIVO “DA VINCI -UNGARETTI”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1°GRADO
Sede Operativa del Centro Territoriale Permanente Educazione Adulti O.M.455/97 C.P.9523/98
Soggetto Accreditato dalla Regione Marche con Decr. Dirig.le n.373 del 20.06.2002
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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
(Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta _____________________ )
art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
• art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
• Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico
• Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
• Legge regionale 27/7/2007 n. 17 - Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del
tabagismo: all’art. 3 c. 3 dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di prevenire tra
i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute,
anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuino “adeguate azioni
informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente,
circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole
stesse”.
• Circolare Min.San. 5/10/1976 n. 69 che fornisce modalità operative per l’applicazione del divieto
di fumo
• Legge 689/ 1981 di depenalizzazione
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati
locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici.
• Circolare Min.San. 28/03/2001 n. 4 - Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia
di divieto di fumo
• Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela
della salute dei non fumatori
• Accordo Stato Regioni 16/12/04 in materia di tutela della salute dei non fumatori
• Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 (legge finanziaria 2002) che prevede la sanzione
amministrativa per i trasgressori
• Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori
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• D.P.C.M. 23/12/2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non
fumatori»
• Legge finanziaria 2005 art 1 c.190 in cui si prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative
per infrazioni al divieto di fumare affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnati per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione
di campagne di informazione e di educazione alla salute
• Decreto Legislativo 81 del 9-04-2008- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Decreto Legge n.104 del 12/09/2013, art.4, che alla legge n.3 del 1601/2003, art.51, dopo il
comma 1) inserisce il seguente: 1bis. “Il divieto di fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree
all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”.
Art. 2. FINALITÀ
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione
alla convivenza civile e alla legalità.
Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e si prefigge di:
• prevenire l'abitudine al fumo
• promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/ educative sul tema,
opportunamente integrate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il
processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori,Comunità locale, A.U.S.L.,) nella
realizzazione delle stesse
• incoraggiare gli adulti fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
sigarette
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
• promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di
educazione alla salute
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed
istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali di tutti i plessi di pertinenza dell’Istituto Comprensivo
“Da Vinci-Ungaretti” di Fermo e precisamente: ingressi, atri, corridoi, disimpegni, ripostigli, scale
interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteche, sale insegnanti, sale di lettura,
sale per riunioni, laboratori, sale mensa, palestre, aule polivalenti, bagni, spogliatoi e aree all’aperto
di pertinenza della sede e dei plessi.
Altresì il divieto di fumo viene esteso agli spazi aperti: cortili e spazi per l’educazione fisica,
terrazzi.
In tali aree sono apposti cartelli con il divieto di fumo.
Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti
all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi, con i seguenti compiti:
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben
visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto,
• vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle , notificare o
direttamente o per tramite del Dirigente o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei
minorenni sorpresi a fumare.
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I docenti individuati dal Dirigente scolastico ed incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto e di
procedere alla contestazione di eventuali infrazioni sono i docenti individuati dal Dirigente quali
fiduciari di plesso e i due docenti collaboratori del Dirigente.
I suddetti richiameranno i trasgressori all’osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al
Capo d’istituto cui compete l’applicazione delle sanzioni.
Art. 5 . SANZIONI
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, addetti ad attività lavorativa
e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo
saranno sanzionati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Attualmente l’infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 *,
importo stabilito dall’art. 16 della L. 689/1981. Tale importo va raddoppiato "qualora la violazione
sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o
bambini fino a dodici anni" (in questo caso l'importo diventa 100, 00 euro)
*(*) Importo scelto in quanto il doppio del minimo è più conveniente dell’applicazione di 1/3 del
massimo edittale di 250,00 euro.
Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai
genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3).
Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo
Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici
postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131 T.
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso
la segreteria dell’ Istituto.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta
alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti con una sanzione
disciplinare (n. due giorni di sospensione assegnati dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori).
Art. 7. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di
legge vigenti.
Il presente Regolamento d’Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente
apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto.
L’utenza e tutto il personale scolastico sono invitati a rispettarlo.
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