F . A . Q . (Domande più frequenti)

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F . A . Q . (Domande più frequenti)
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
r
ne
REGIONE AUTONOMA DELLA
DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO,
LAVO RO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA
SICUREZZA SOCIALE
Autorità di Gestione
F.A.Q.
(Domande più frequenti)
della gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di
“supporto ai lavori del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2007/2013 della Regione
Sardegna - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”
POR SARDEGNA FSE 2007/2013
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1. Nella documentazione relativa al bando e in particolare nel documento "CAPITOLATO D'ONERI"
all'Articolo 7 - Istanza e soggetti ammessi alla presentazione - per quanto concerne i requisiti di
capacità economica, al punto d) comma 2, e al punto e) che si riferiscono rispettivamente al
fatturato specifico per ogni singola tipologia di servizio e al numero minimo di lavori richiesti per
ogni singola attività, si fà sempre riferimento a convegni e seminari pubblici.
Possono essere computati a tale proposito i fatturati effettuati nell'ambito di manifestazioni ed
eventi promossi da enti pubblici ma attuati da organismi privati? O in altri termini se il nostro
committente era un soggetto privato che operava per conto di un ente pubblico per una
manifestazione pubblica istituzionale possiamo computare tali lavori?
Al fine del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui all’art. 7, lett. d) punto 2 ed e),
del Capitolato, saranno computati anche i servizi prestati in favore di soggetti privati nell’ambito di
comitati/convegni/seminari pubblici, sempreché dalla documentazione che dovrà essere prodotta ai
sensi dell’art. 15, lett. B, punto 2, risulti chiaramente che le prestazioni svolte sono riconducibili ad eventi
pubblico-istituzionali promossi da Enti Pubblici.
2. Nella compilazione della dichiarazione da effettuare sulla base della modulistica da voi
predisposta - ALLEGATO B, per quanto attiene al fatturato specifico per ogni singola tipologia di
servizio, viene lasciato in bianco lo spazio dove indicare l'importo non inferiore a ... .
Come dobbiamo procedere per la corretta compilazione?
Dobbiamo semplicemente riportare gli importi indicati nel capitolato all'articolo 7 (non inferiore
a: 15.000... 15.000... 20.000... 10.000...)? Perché è richiesta la descrizione dei singoli servizi che
devono essere descritti nuovamente nel seguito della medesima dichiarazione?
Si tratta di un mero errore nella predisposizione della modulistica?
In relazione alla compilazione dell’ALLEGATO B, negli spazi lasciati in bianco alla lettera d) dovrà
essere indicato, per ogni singola tipologia di servizio, l’importo del fatturato specifico effettivamente
realizzato, che in ogni caso non dovrà essere inferiore al rispettivo importo richiesto all’art. 7, lett. d),
punto 2 del Capitolato. Inoltre, si chiarisce che:
- alla lettera d) dell’Allegato è richiesta la descrizione dei singoli servizi che concorrono al
raggiungimento del fatturato specifico;
- alla lettera e) è richiesta la descrizione dei singoli servizi che concorrono alla dimostrazione del
possesso dell’esperienza prevista.
Pertanto, i singoli servizi precedentemente indicati alla lettera d) ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica, dovranno essere nuovamente indicati anche alla lettera e) ai fini del possesso dei
requisiti di capacità tecnica, qualora coincidenti.
3. Nel "CAPITOLATO D'ONERI" all'Articolo 7 - Istanza e soggetti ammessi alla presentazione - per
quanto concerne i requisiti di capacità economica, al punto d) comma 2, si legge:
"- € 15.000,00 IVA esclusa per servizi di organizzazione e realizzazione di
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comitati/convegni/seminari pubblici;" nello specifico vorremmo un chiarimento rispetto a cosa si
intende per organizzazione e realizzazione.
Al fine del possesso dei requisiti di capacità economica di cui all’art. 7, lett. d) punto 2 del Capitolato, per
“servizi di organizzazione e realizzazione di comitati/convegni/seminari” si intende l’attività di supporto
nella realizzazione di comitati/convegni/seminari pubblici, ivi compresa la messa a disposizione e
allestimento della sala, la predisposizione dei cavalieri, il servizio di segreteria e l’accoglienza dei
partecipanti, l’assistenza durante lo svolgimento dei lavori.
4. Nel Capitolato d'Oneri, alla pagina 13, Art. 10 Indicazioni per l'elaborazione dell'offerta economica
e delle relative giustificazioni, si legge: “L'Offerta Economica deve contenere le giustificazioni
del prezzo offerto ai sensi dell'art. 86, comma 5, del codice relativamente a tutte le voci di costo
che formano l'importo complessivo”. E' possibile ricevere delle indicazioni riguardo alle modalità
di presentazione di tali giustificazioni?
L’art. 10 del capitolato prevede che “l’offerta economica deve contenere le giustificazioni del prezzo
offerto ai sensi dell’art. 86, comma 5, del codice relativamente a tutte le voci di costo che formano
l’importo complessivo”. Al riguardo, l’art. 4-quater della legge 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto
l’abrogazione del citato art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la novella legislativa ha
inteso eliminare l’attività posta precedentemente in capo ai concorrenti di corredare le proprie offerte
presentando le giustificazioni per ciascuna voce di prezzo in cui si articola la prestazione.
Tale attività viene ora differita dal momento della presentazione dell’offerta alla fasi successive di
conclusione della gara su richiesta della stazione appaltante. Pertanto, con riferimento al quesito posto,
si precisa che non sono richieste, in sede di presentazione dell’offerta, giustificazioni del prezzo offerto.
5. Nella Modulistica e nel Capitolato d'Oneri, si fa riferimento alla presentazione del modello GAP
compilato nella parte relativa all' "Impresa Partecipante". Poiché tale modello non è fornito
all'interno della modulistica, è sufficiente scaricarlo da internet e presentare esclusivamente la
pagina compilata relativa all'Impresa Partecipante ? In caso di Raggruppamento Temporaneo di
due operatori economici si possono inserire i dati dei due operatori nella stessa pagina, o è
necessario che i dati vengano compilati da ciascun operatore in due pagine separate?
Il modello GAP fa riferimento al modello di cui all’art. 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 e alla legge
30dicembre 1991, n. 410, reperibile nei siti internet delle Prefetture.
Come indicato nell’art. 7, punto 5, del Capitolato d’oneri, il modello GAP va compilato solo nella parte
relativa all’”Impresa partecipante”, con esclusione delle altre voci. In caso di Raggruppamento
Temporaneo dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte del RT. In sostanza, dovrà essere
compilato un modello per ciascuna impresa.
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6. Si chiede se i servizi di cui al Capitolato Art 7 lettera e) sub 1-2-3 debbano essere stati svolti e
fatturati direttamente ad Amministrazioni pubbliche oppure possano essere valutati anche quei
servizi che seppur richiesti e commissionati da Società private siano stati svolti comunque,
anche se indirettamente, a favore di Amministrazioni pubbliche.
Al fine del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 7, lett. e), del Capitolato, saranno
computati anche i servizi prestati in favore di soggetti privati nell’ambito di comitati/convegni/seminari
pubblici, sempreché dalla documentazione che dovrà essere prodotta ai sensi dell’art. 15, lett. B, punto
2, risulti chiaramente che le prestazioni svolte sono riconducibili ad eventi pubblico-istituzionali promossi
da Enti Pubblici.
7. Chiarimenti in ordine all’Art 6 del capitolato, penultimo periodo: “L’Affidamento dell’incarico non
comporta alcun diritto di esclusiva in capo alla società che si aggiudicherà l’appalto di cui alla
presente procedura”.
In ordine all’art. 6, penultimo periodo, del Capitolato, si ribadisce che in caso di aggiudicazione del
servizio, l’appaltatore non potrà far valere alcun diritto di esclusiva. Pertanto, la Regione nell’arco della
durata contrattuale si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare a terzi
l’esecuzione di singole prestazioni comprese nell’oggetto dell’appalto.
8. Chiarimenti in ordine al possesso del requisito del fatturato specifico nel caso in cui il
concorrente sia un consorzio.
Il consorzio ordinario di concorrenti può cumulare il fatturato dei propri consorziati, eccezion fatta per il
consorzio stabile o consorzio di cooperative che deve possedere il fatturato specifico e non può
cumulare il fatturato dei singoli consorziati.
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