Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione

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Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
REGOLAMENTO
PER LA STIPULA
DEI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
Approvato con deliberazione del C.C. n. 71 del 23-09-2008
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REGOLAMENTO
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
INDICE
Art. 1- Finalità
Art. 2- Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Art. 5 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
Art. 6 - Procedura di scelta del contraente e criteri di valutazione
Art. 7 - Pubblicità
Art. 8 – Valutazione delle offerte
Art. 9 – Contratto di sponsorizzazione
Art. 10 – Clausola generale di rinvio
Art.11 – Spese contrattuali
Art. 12 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art.13 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art.14 – Trattamento dei dati personali
Art.15 – Aspetti fiscali
Art.16 – Verifiche e controlli
Art. 17 – Riserva organizzativa
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Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs.
267/2000.
2. L’attività di sponsorizzazione è diretta a:
a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento della
qualità dei servizi e delle attività del Comune;
b) b) migliorare gli standard di qualità o l’ aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la
fornitura di consulenza specializzata, l’ effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura
di beni e attrezzature al Comune;
c) c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi
dal Comune.
3. Le risorse provenienti dalla sponsorizzazione sono utilizzate per incentivazione delle
risorse umane e della produttività entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni
senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni,
beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del
bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione
di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione
alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da
parte dello sponsor.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune
(sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si
obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di
pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi
provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione
sociale;
c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di
sponsorizzazione;
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d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle
informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello
sponsor.
Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono prioritariamente individuate nell'ambito degli
obiettivi del PEG assegnati a ciascun Responsabile. In alternativa, nel corso dell'anno,
la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici per la attivazione di iniziative di
sponsorizzazione in base al presente regolamento.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i
beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa
ordinaria, purché ciò non sia di nocumento al mantenimento della dignità propria di un
ente pubblico rappresentativo della comunità locale.
Art. 5 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
1. L’ attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata nei
seguenti:
a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con
risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà
essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti,
manifesti, depliants, tabelloni luminosi, ecc.), sia nel sito WEB del Comune;
b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale
e dell’ assetto urbano, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione
particolarmente visibili all’ esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di
targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’ intervento o fornisce i beni.
2. Il Comune emette fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto.
Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor
provvederà a fatturare al Comune l’importo stimato, con il contratto di
sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il Comune
provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Allo
sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla
pubblicità per insegne e/o cartelli.
Art. 6 - Procedura di scelta del contraente e criteri di valutazione
1. La scelta del contraente avviene di norma con procedure ad evidenza pubblica, ai sensi
della normativa vigente - che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare
atipicità dei rapporti in questione – e siano tese a garantire la parità di trattamento tra i
soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di «sponsorizzazione»;
2. E’ ammessa la stipulazione diretta del contratto, senza previa pubblicazione di avviso,
qualora si tratti di:
a) iniziative per le quali sia da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità
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b) iniziative di importo inferiore ad Euro 8.000,00 (IVA esclusa).
c) sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di
finalità di lucro, ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga
l’aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la
prevalenza di profili c.d. di “mero mecenatismo” da parte dello sponsor, di importo
inferiore a Euro 8.000,00.
Art. 7 - Pubblicità
1. Le procedure ad evidenza pubblica vengono pubblicizzate mediante pubblicazione di
un avviso di gara all’albo pretorio e sul sito web del Comune, per almeno 15 giorni.
2. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i
contenuti dello specifico "capitolato;
b) l'esatta determinazione degli obblighi a carico del Comune;
c) le modalità, i termini di presentazione ed i criteri di valutazione dell'offerta di
sponsorizzazione.
3. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) la fornitura, il servizio , il lavoro, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
4. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e l'inesistenza delle
condizioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.
b) per le persone giuridiche:
-che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio e non si trova in stato di
fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o concordato
preventivo, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
-che l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle condizioni
che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
-che si accettano tutte le norme e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto ed
alla lettera d’invito;
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative
autorizzazioni.
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Art. 8 – Valutazione delle offerte
Le offerte verranno valutate da una apposita Commissione, in base ai criteri indicati
nell’avviso pubblico o nella lettera di invito, finalizzate a reperire la disponibilità della
sponsorizzazione o della speciale attività di collaborazione, da stabilirsi e disciplinarsi sulla
base e in relazione alla tipologia dell’intervento.
Art. 9 – Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un contratto
nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di
60 giorni,comunicato con lettera raccomandata.
3. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune di Limone
Piemonte:
- qualora lo sponsor o gli sponsor risultino inadempienti in modo grave e/o continuato
in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune
la realizzazione dell’ iniziativa/dell’ attività/del progetto;
- qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa contrasti con
prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi
pubblici;
- qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l’ attività pubblica e quella
privata.
Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare
caratteri tali da essere coerenti con la natura dell’ iniziativa e comunque non lesivi della
dignità istituzionale del Comune.
Art. 10 - Clausola generale di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:
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a) per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni regolamentari concernente i
criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o
privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in
materia;
b) per l’ utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n.
480/1992 e successive modificazioni, nonché in genere alla normativa in materia.
Art. 11 - Spese contrattuali
Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di
sponsorizzazione è a carico dello sponsor.
Art. 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non
utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di
spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
nella misura del 50 % sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività di cui all'articolo 15 , comma 1° lett. d) del CCNL
dell'1.4.1999 in combinato disposto con l’articolo 31, 3° comma del CCNL del 22.01.2004 ;
nella misura del 30% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali
secondo le indicazioni del bilancio;
la restante quota del 20% costituisce economia di bilancio.
Art. 13 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative o comunque un qualsiasi elemento che possa nuocere al
mantenimento della dignità propria di un ente pubblico rappresentativo della comunità
locale;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
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a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché produzione di armi;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in
materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limone Piemonte.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti
alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e
privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 15 - Aspetti fiscali
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto il valore della sponsorizzazione
corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro dei lavori,
servizi e forniture dallo stesso eseguiti o prestati;
2. Il bilancio e il PEG evidenziano le entrate acquisite.
Art. 16 - Verifiche e controlli
Le sponsorizzazioni possono essere soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio
comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti
convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo
sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di
sponsorizzazione.
Art. 17 - Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune di Limone
Piemonte secondo la disciplina del presente regolamento.
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E' tuttavia facoltà del Comune di Limone Piemonte, qualora lo ritenga più conveniente
sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per
il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
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