R09 CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE 2015.2016
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R09 CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE 2015.2016
CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignità delle studentesse e degli studenti e di tutto il personale dell’Istituto PREMESSA Al fine di affermare la dignità della persona e di prevenire comportamenti connotabili come molestie sessuali nei luoghi di studio e lavoro e per la soluzione positiva di eventuali procedimenti l’Istituto adotta il presente Codice di Condotta. ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ 1.1 Studiare e lavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona è un diritto fondamentale di tutte le studentesse, degli studenti e di tutto il personale dell’Istituto. La scuola si impegna a rimuovere ogni ostacolo all'attuazione di questi diritti, in modo da garantire un ambiente di lavoro sereno in cui sia rispettata l'inviolabilità della persona. 1.2 Le molestie sessuali compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione allo studio e/o al lavoro di colei o colui che le subisce. Inoltre danneggiano gravemente il funzionamento, il clima organizzativo e l'immagine dell’istituzione scolastica. 1.3 Non è ammissibile che qualcuno, studenti, personale docente e non docente, possa approfittare né della situazione di vulnerabilità (personale, familiare o sociale) dell'altra/o né della propria posizione di superiorità gerarchica per compiere atti o comportamenti molesti. L'autore di molestie sessuali nei luoghi di lavoro e studio viola un preciso dovere di ufficio. Chi assiste ad atti molesti o discriminatori deve assumere un atteggiamento solidale con la persona che ne è vittima e testimoniare nel caso sia necessario. 1.4 Chi è vittima di molestie sessuali ha diritto di ottenere la cessazione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure. ARTICOLO 2 DEFINIZIONE 2.1 Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesideratofisico, verbale, non verbale - a connotazione sessuale o fondato sul sesso, che offenda la libertà e la dignità della persona cui è rivolto. 2.2 I seguenti comportamenti possono costituire esempi di molestie sessuali: 1 Comportamenti ed osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere atteggiamenti ostili e/o offensivi, che implicano una concezione inferiore dell'altro sesso o dell'orientamento sessuale della persona cui sono diretti; Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi ad ottenere contatti fisici non desiderati; Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi a proporre prestazioni sessuali, aggravati quando avvengono tramite minacce di sanzioni, di punizioni, o con la promessa di ricompensa e/o vantaggi nell'ambito scolastico. Affissione o esposizione di materiale pornografico nei locali della scuola, anche in formato elettronico; Adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale. ARTICOLO 3 LIBERTÀ DI GIUDIZIO 3.1 Chi subisce la molestia stabilisce quale comportamento può tollerare e quale considera offensivo o sconveniente. Di fatto è la natura indesiderata e/o reiterata della molestia sessuale che distingue la stessa dal comportamento amichevole, che è ben accetto e reciproco. ARTICOLO 4 GRAVITÀ DELLA MOLESTIA 4.1 Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale docente e non docente nei confronti di studentesse/studenti. ARTICOLO 5 CONSIGLIERA DI FIDUCIA 5.1 È istituita la figura del Consigliere/Consigliera di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94. 5.2 Il Consigliere viene designato dal Dirigente Scolastico. 5.3 Il Dirigente Scolastico nomina il Consigliere/Consigliera di fiducia tra le persone che possiedono qualità morali e esperienza professionale atta a svolgere l'incarico assegnato. Data la particolare funzione di tale figura è buona norma che il Consigliere/Consigliera abbia esperienza in ambito psicologico e in ambito giuridico, capacità relazionali. Dovrà, inoltre, avere la fiducia dell’amministrazione, del personale e degli studenti e studentesse e avere la capacità di operare con assoluta discrezione e riservatezza. 2 5.5 Il Consigliere/Consigliera di fiducia è preferibilmente individuato tra le persone di sesso femminile, così come raccomandato dalla Risoluzione del Parlamento europeo. 5.6 Il Consigliere ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie sessuali e a contribuire alla soluzione del caso. 5.7 Viene garantito l'impegno dell’Istituto a sostenere ogni persona che si avvalga dell'intervento del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni. ARTICOLO 6 RISERVATEZZA 6.1 È assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 6.2 Tutte le persone coinvolte nei casi di molestie sessuali sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza. 6.3 La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione e/o cancellazione del proprio nome da ogni documento eventualmente destinato a pubblicazione. ARTICOLO 7 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI 7.1 Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro o di studio, la persona oggetto di molestie sessuali potrà rivolgersi al Consigliere designato per avviare una procedura informale. 7.2 L'intervento del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. ARTICOLO 8 PROCEDURA INFORMALE DI INTERVENTO DEL CONSIGLIERE 8.1 Il Consigliere di fiducia, su richiesta scritta dell'interessata/o assume la trattazione del caso di molestia e concorda con la persona molestata le azioni più idonee a porre termine al comportamento molesto. 8. 2 Le azioni esercitabili possono consistere nello svolgimento di indagini per la valutazione del caso fino ad un colloquio con l'autore dei comportamenti molesti, nel tentativo di conciliazione tra le parti e comunque in ogni altro atto idoneo al fine della soluzione dello stesso. 3 8. 3 Il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro o di studio, facendo presente all’autore delle molestie che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento delle attività che si svolgono nell’Istituto. 8.4 Alla fine della procedura informale il Consigliere proporrà alle parti e all'Amministrazione le misure ritenute più idonee per porre termine all'atteggiamento molesto e prevenire il suo ricomparire. 8.5 In casi gravi o quando il molestatore/trice, una volta spiegatagli/le la scorrettezza del suo comportamento, perduri nello stesso il Consigliere di fiducia può riferire agli organi competenti che devono adottare provvedimenti adeguati alla gravità del comportamento (richiami verbali, scritti, spostamenti di turno o di reparto, ecc.). 8.6 Il Consigliere di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne parlato con la parte lesa e senza averne ricevuto l' espresso consenso. 8.7 In ogni caso, l'intervento del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. ART. 9 PROCEDURA FORMALE INTERNA 9.1 Qualora i risultati ottenuti dalla procedura informale non siano ritenuti soddisfacenti dalla vittima della molestia oppure se questa non ritiene opportuno far ricorso all'intervento del Consigliere, oppure se, anche dopo tale intervento il comportamento indesiderato permane, la vittima potrà sporgere formale denuncia. 9.2 La procedura formale prende avvio con la denuncia scritta del comportamento molesto indirizzata al Dirigente Scolastico per i procedimenti disciplinari, fermo restando l’obbligo di trasmettere gli atti alla competente autorità giudiziaria in presenza di reato (ex artt.361-362 Codice penale e art.331 Codice procedura penale). 9.3 Le indagini sono coperte da assoluta riservatezza, anche e soprattutto nel caso sia necessario acquisire testimonianze, e devono essere incentrate sui fatti, con conservazione di un resoconto completo di tutte le riunioni e degli elementi raccolti. 9.4 A chi è accusato/a di molestie sessuali devono essere forniti i dettagli esatti circa la natura della denuncia presentata e garantito l'esercizio della difesa. 9.5 A chi presenta denuncia e a chi fornisce testimonianza deve essere evitato di effettuare un'esposizione ripetitiva o non necessaria dei fatti. Nel procedimento fa fede il verbale della prima testimonianza resa innanzi alla/al 4 Consigliere di fiducia, fatta salva la facoltà del denunziante di integrare la stessa 9.6 Sempre nel rispetto dei principi della legge n. 125 del 1991, quando si apre un procedimento disciplinare, la denunciante/il denunciante deve avere la possibilità di rimanere al suo posto di lavoro o di studio, senza che ciò comporti per lui/lei disagio. Nel corso della procedura, l'Amministrazione scolastica e/o il Dirigente deve valutare l'opportunità di adottare il provvedimento dell'allontanamento cautelare dal posto di lavoro del soggetto coinvolto ma in nessun caso potrà essere allontanato il soggetto che ha sporto denuncia. ARTICOLO 10 ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 10.1 L’Istituto si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice di condotta e a predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. 10.2 Nei programmi di formazione del personale, l’Istituto si impegna a includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. Particolare attenzione sarà posta alla formazione dei Docenti che dovranno tutelare, promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 10.3 L’Istituto si impegna a comunicare al personale e agli studenti, il nome ed il luogo di reperibilità del Consigliere di fiducia. 10. 4 Il presente Codice deve far parte del materiale informativo dato agli studenti e le studentesse nel momento dell'iscrizione e deve essere distribuito al personale docente, non docente, tecnico e amministrativo. 10.5 Il Codice è consultabile nel sito dell'Istituto nella pagina relativa ai Regolamenti. 5