R09 CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE 2015.2016

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R09 CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE 2015.2016
CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignità delle
studentesse e degli studenti e di tutto il personale dell’Istituto
PREMESSA
Al fine di affermare la dignità della persona e di prevenire comportamenti
connotabili come molestie sessuali nei luoghi di studio e lavoro e per la
soluzione positiva di eventuali procedimenti l’Istituto adotta il presente Codice
di Condotta.
ART. 1
PRINCIPI E FINALITÀ
1.1 Studiare e lavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali
siano improntati alla correttezza e al reciproco rispetto della libertà e dignità
della persona è un diritto fondamentale di tutte le studentesse, degli studenti e
di tutto il personale dell’Istituto. La scuola si impegna a rimuovere ogni
ostacolo all'attuazione di questi diritti, in modo da garantire un ambiente di
lavoro sereno in cui sia rispettata l'inviolabilità della persona.
1.2 Le molestie sessuali compromettono la salute, la fiducia, il morale e la
motivazione allo studio e/o al lavoro di colei o colui che le subisce. Inoltre
danneggiano gravemente il funzionamento, il clima organizzativo e l'immagine
dell’istituzione scolastica.
1.3 Non è ammissibile che qualcuno, studenti, personale docente e non
docente, possa approfittare né della situazione di vulnerabilità (personale,
familiare o sociale) dell'altra/o né della propria posizione di superiorità
gerarchica per compiere atti o comportamenti molesti. L'autore di molestie
sessuali nei luoghi di lavoro e studio viola un preciso dovere di ufficio. Chi
assiste ad atti molesti o discriminatori deve assumere un atteggiamento
solidale con la persona che ne è vittima e testimoniare nel caso sia necessario.
1.4 Chi è vittima di molestie sessuali ha diritto di ottenere la cessazione del
comportamento indesiderato attraverso idonee procedure.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE
2.1 Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesideratofisico, verbale, non verbale - a connotazione sessuale o fondato sul sesso, che
offenda la libertà e la dignità della persona cui è rivolto.
2.2 I seguenti comportamenti possono costituire esempi di molestie sessuali:
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
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Comportamenti ed osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere
atteggiamenti ostili e/o offensivi, che implicano una concezione inferiore
dell'altro sesso o dell'orientamento sessuale della persona cui sono
diretti;
Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi ad ottenere contatti fisici
non desiderati;
Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi a proporre prestazioni
sessuali, aggravati quando avvengono tramite minacce di sanzioni, di
punizioni, o con la promessa di ricompensa e/o vantaggi nell'ambito
scolastico.
Affissione o esposizione di materiale pornografico nei locali della scuola,
anche in formato elettronico;
Adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale.
ARTICOLO 3
LIBERTÀ DI GIUDIZIO
3.1 Chi subisce la molestia stabilisce quale comportamento può tollerare e
quale considera offensivo o sconveniente. Di fatto è la natura indesiderata e/o
reiterata della molestia sessuale che distingue la stessa dal comportamento
amichevole, che è ben accetto e reciproco.
ARTICOLO 4
GRAVITÀ DELLA MOLESTIA
4.1 Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal
personale docente e non docente nei confronti di studentesse/studenti.
ARTICOLO 5
CONSIGLIERA DI FIDUCIA
5.1 È istituita la figura del Consigliere/Consigliera di fiducia, così come previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94.
5.2 Il Consigliere viene designato dal Dirigente Scolastico.
5.3 Il Dirigente Scolastico nomina il Consigliere/Consigliera di fiducia tra le
persone che possiedono qualità morali e esperienza professionale atta a
svolgere l'incarico assegnato. Data la particolare funzione di tale figura è
buona norma che il Consigliere/Consigliera abbia esperienza in ambito
psicologico e in ambito giuridico, capacità relazionali. Dovrà, inoltre, avere la
fiducia dell’amministrazione, del personale e degli studenti e studentesse e
avere la capacità di operare con assoluta discrezione e riservatezza.
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5.5 Il Consigliere/Consigliera di fiducia è preferibilmente individuato tra le
persone di sesso femminile, così come raccomandato dalla Risoluzione del
Parlamento europeo.
5.6 Il Consigliere ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla persona
oggetto di molestie sessuali e a contribuire alla soluzione del caso.
5.7 Viene garantito l'impegno dell’Istituto a sostenere ogni persona che si
avvalga dell'intervento del Consigliere o che sporga denuncia di molestie
sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
ARTICOLO 6
RISERVATEZZA
6.1 È assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
6.2 Tutte le persone coinvolte nei casi di molestie sessuali sono tenute al
segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
6.3 La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione e/o
cancellazione del proprio nome da ogni documento eventualmente destinato a
pubblicazione.
ARTICOLO 7
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
7.1 Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro o di studio, la persona oggetto di molestie sessuali
potrà rivolgersi al Consigliere designato per avviare una procedura informale.
7.2 L'intervento del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
ARTICOLO 8
PROCEDURA INFORMALE DI INTERVENTO DEL CONSIGLIERE
8.1 Il Consigliere di fiducia, su richiesta scritta dell'interessata/o assume la
trattazione del caso di molestia e concorda con la persona molestata le azioni
più idonee a porre termine al comportamento molesto.
8. 2 Le azioni esercitabili possono consistere nello svolgimento di indagini per
la valutazione del caso fino ad un colloquio con l'autore dei comportamenti
molesti, nel tentativo di conciliazione tra le parti e comunque in ogni altro atto
idoneo al fine della soluzione dello stesso.
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8. 3 Il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di
disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro o di studio, facendo
presente all’autore delle molestie che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento delle
attività che si svolgono nell’Istituto.
8.4 Alla fine della procedura informale il Consigliere proporrà alle parti e
all'Amministrazione le misure ritenute più idonee per porre termine
all'atteggiamento molesto e prevenire il suo ricomparire.
8.5 In casi gravi o quando il molestatore/trice, una volta spiegatagli/le la
scorrettezza del suo comportamento, perduri nello stesso il Consigliere di
fiducia può riferire agli organi competenti che devono adottare provvedimenti
adeguati alla gravità del comportamento (richiami verbali, scritti, spostamenti
di turno o di reparto, ecc.).
8.6 Il Consigliere di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne
parlato con la parte lesa e senza averne ricevuto l' espresso consenso.
8.7 In ogni caso, l'intervento del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
ART. 9
PROCEDURA FORMALE INTERNA
9.1 Qualora i risultati ottenuti dalla procedura informale non siano ritenuti
soddisfacenti dalla vittima della molestia oppure se questa non ritiene
opportuno far ricorso all'intervento del Consigliere, oppure se, anche dopo tale
intervento il comportamento indesiderato permane, la vittima potrà sporgere
formale denuncia.
9.2 La procedura formale prende avvio con la denuncia scritta del
comportamento molesto indirizzata al Dirigente Scolastico per i procedimenti
disciplinari, fermo restando l’obbligo di trasmettere gli atti alla competente
autorità giudiziaria in presenza di reato (ex artt.361-362 Codice penale e
art.331 Codice procedura penale).
9.3 Le indagini sono coperte da assoluta riservatezza, anche e soprattutto nel
caso sia necessario acquisire testimonianze, e devono essere incentrate sui
fatti, con conservazione di un resoconto completo di tutte le riunioni e degli
elementi raccolti.
9.4 A chi è accusato/a di molestie sessuali devono essere forniti i dettagli esatti
circa la natura della denuncia presentata e garantito l'esercizio della difesa.
9.5 A chi presenta denuncia e a chi fornisce testimonianza deve essere evitato
di effettuare un'esposizione ripetitiva o non necessaria dei fatti. Nel
procedimento fa fede il verbale della prima testimonianza resa innanzi alla/al
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Consigliere di fiducia, fatta salva la facoltà del denunziante di integrare la
stessa
9.6 Sempre nel rispetto dei principi della legge n. 125 del 1991, quando si apre
un procedimento disciplinare, la denunciante/il denunciante deve avere la
possibilità di rimanere al suo posto di lavoro o di studio, senza che ciò comporti
per lui/lei disagio. Nel corso della procedura, l'Amministrazione scolastica e/o il
Dirigente deve valutare l'opportunità di adottare il provvedimento
dell'allontanamento cautelare dal posto di lavoro del soggetto coinvolto ma in
nessun caso potrà essere allontanato il soggetto che ha sporto denuncia.
ARTICOLO 10
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
10.1 L’Istituto si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice di
condotta e a predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali.
10.2 Nei programmi di formazione del personale, l’Istituto si impegna a
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo. Particolare attenzione sarà posta alla formazione dei Docenti che
dovranno tutelare, promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
10.3 L’Istituto si impegna a comunicare al personale e agli studenti, il nome ed
il luogo di reperibilità del Consigliere di fiducia.
10. 4 Il presente Codice deve far parte del materiale informativo dato agli
studenti e le studentesse nel momento dell'iscrizione e deve essere distribuito
al personale docente, non docente, tecnico e amministrativo.
10.5 Il Codice è consultabile nel sito dell'Istituto nella pagina relativa ai
Regolamenti.
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