Criteri Di Base Per La Redazione Delle Parcelle Professionali

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Criteri Di Base Per La Redazione Delle Parcelle Professionali
Criteri Di Base Per La Redazione Delle Parcelle Professionali
Nella redazione delle specifiche delle competenze è opportune tenere conto dei criteri seguenti:
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L'importo delle competenze professionali va calcolato, secondo quanto previsto dal T.U.
Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'importo lordo dei
lavori.Su tale importo si calcolano le percentuali della tabella "A" e le aliquote delle tabelle
"B" relative alle prestazioni effettivamente svolte e di cui vi sia riscontro negli elaborati
presentati in uno con la parcella.
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Per le prestazioni (lavori pubblici o non normate dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143) effettuate
successivamente all'entrata in vigore della L.R. 7/2002 e nei casi rientranti nel transitorio tra il
regime tariffario della L. 143/1949 e quello del D.Lgs 04-04-2001, così come regolamentato
dalla decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine in data 06.09.2004, troverà applicazione
tale ultimo regime tariffario.
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Per le prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione - quindi risulterebbero non applicabili le tariffe a percentuale - gli onorari vanno
computati a vacazione. Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si
possono calcolare più di 10 ore sulle 24. I compensi a vacazione previsti all'art. 4 della
Legge 2 marzo 1949, n. 143, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 3 sett 1997, n.
417, sono fissati in ragione di: £. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista
incaricato, £. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri o architetti e £. 55.000 per
ogni altro aiuto di concetto.
Il rimborso spese su tali compensi può essere solamente
analitico; non può, infatti, essere riconosciuto alcun rimborso forfetario.
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L'onorario per la misura e contabilità dei lavori va calcolato sempre sull'importo lordo dei
lavori con le percentuali della Tab.E della L.143/49.
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Nel caso di lavori pubblici con ribasso per singoli prezzi, l'importo da assumere per il calcolo
dell'onorario sarà quello determinato con i prezzi di progetto, non quello affetto dal ribasso
medio. Tale importo va determinato, a cura del professionista richiedente, sulla base dei
prezzi di progetto. In maniera analoga dovrà operare il professionista per le competenze di
direzione dei lavori,
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La percentuale massima per il rimborso delle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e
6 del T.U. conglobati in misura forfetaria dell'onorario a percentuale, ai sensi dell'art. 13 del
medesimo , viene determinata secondo quanto previsto dal D.M. 15 dicembre 1955 n.
22608. Nei casi in cui risulterà applicabile il D.Lgs 04-04-2001 lo stesso risulterà efficace anche
per la valutazione del rimborso spese e dei compensi accessori (art.3). Il rimborso spese per
misura e contabilità dei lavori rimane agganciato alle indicazioni della Legge 2 marzo 1949
n. 143 (artt.4 e 6).
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In regime di L.143/49, deroghe a quanto previsto dal sopracitato D.M. 15 dicembre 1955 n.
22608 sono ammesse solo se espressamente esposte nel disciplinare d'incarico (ove non
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palesemente in contrasto con il disciplinare tipo di cui al Decreto 15 dicembre 1987 dell'
Assessorato dei Lavori Pubblici); nel caso in cui nello stesso disciplinare venga, altresì,
richiamato il D.M. del 15 dicembre 1955 il riferimento normativo deve intendersi prevalente
rispetto a pattuizioni in deroga ancorché esplicitate nel disciplinare stesso.
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La maggiorazione per urgenza, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del T.U., può venire
riconosciuta esclusivamente ove la richiesta di espletare la prestazione con speciale
urgenza venga esplicitata negli atti di incarico.
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In regime di L.143/49, la maggiorazione del 25% per incarico parziale, di cui all'art. 18 del
T.U., viene riconosciuta esclusivamente se la deliberazione dell'incarico originario limita solo
ad alcune funzioni parziali la prestazione professionale e la somma delle aliquote della
tabella "B" non supera il valore di 0,80, diversamente (art. 16 della T.P.) spetta al
professionista l'onorario completo con esclusione chiaramente della maggiorazione del
25%. Diversamente non potrà essere riconosciuta alcuna maggiorzione a tale titolo (art.4
D.Lgs 04.04.2001).
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Le competenze per la redazione di perizie di variante e/o suppletive vanno calcolate
secondo le condizioni riportate nel disciplinare tipo regionale (D.A. LL.PP. 15.12.1987) in
relazione al contesto specifico; per opere oggetto di nuova progettazione devono,
comunque, intendersi opere che abbiano comportato, di fatto, una nuova progettazione
con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o
impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria.
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Per quanto esposto al punto precedente, la redazione di "nuovi prezzi" non presuppone, di
fatto, che abbia avuto luogo la progettazione di "nuove opere".
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Per incarichi affidati antecedentemente al richiamato disciplinare tipo regionale, le
competenze per la redazione di perizie suppletive saranno determinate per differenza tra
l'onorario computato sull'importo della perizia e quello afferente la progettazione originaria.
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Le classi e categorie nelle quali l'importo dei lavori potrà venire suddiviso, ai sensi dell'art. 14
del T.U., per il calcolo dell'onorario di direzione dei lavori devono coincidere con quelle
adottate in occasione della vidimazione delle competenze di progettazione, ove per tale
prestazione abbia già avuto luogo provvedimento dell'Ordine, fatti salvi i casi in cui tale
ripartizione risulti variata per effetto di perizie di variante e/o suppletive che introducano
opere di nuova progettazione ricadenti, in modo inequivocabile, in classi e categorie
diverse da quelle originarie. Qualsiasi altra variazione, che non rientri nei casi esposti sopra,
sarà oggetto di esame e parere da parte del Consiglio dell'Ordine.
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Per l'esame di parcelle relative alla prestazione di Ingegnere Capo dei Lavori, il
professionista richiedente, ove l'importo oggetto della valutazione dell'onorario non risulti
compreso in unica classe e categoria, dovrà produrre la parcella del direttore dei lavori o
del progettista, dalle quali si evinca la suddivisione di tale importo nelle classi e categorie di
cui all'art. 14 della T.P.. Se il direttore dei lavori e/o il progettista è funzionario pubblico,
quindi non esiste parcella liquidata per dette prestazioni, il professionista richiedente dovrà
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produrre dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la suddivisione dell'importo lordo
nelle varie classi e categorie. L'onorario va calcolato, come disposto dal Consiglio
dell'Ordine, assumendo come base l'importo lordo complessivo del progetto e applicando
la relativa percentuale (o percentuali afferenti classi e categorie diverse ove ne ricorrano i
presupposti) per il coefficiente 0,10.
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Nel caso in cui venga redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante e/o suppletiva
in corso d'opera, il compenso da corrispondere all'Ingegnere capo per l'approvazione della
perizia viene determinato ponendo a base del calcolo l'importo "virtuale" risultante dalla
somma dell'importo originario e dei termini positivi del quadro di raffronto della perizia, presi
entrambi al lordo. L'incremento di detto importo virtuale, con delibera del Consiglio
dell'Ordine del 22.10.2002, è stato limitato al 40% di quello originario. Per gli acconti in corso
d'opera dopo aver calcolato l'onorario complessivo, così come sopra indicato, l'onorario
da riconoscere verrà determinato per parzializzazione sulla base della percentuale effettiva
dell'avanzamento dei lavori (rapporto tra l'importo dello stato dei lavori e l'importo
complessivo dei lavori come risulta dal progetto originario o dall'ultima perizia di variante
e/o suppletiva in atto) con entrambi gli importi considerati al lordo.
• Al professionista incaricato quale Direttore di cantiere è dovuto un compenso pari alla sola
aliquota "g" della Tab. B aumentato fino al 100% se trattasi di lavori edili e fino al 50% per le
altre classi. Per la misura e contabilità spetta un compenso pari a quello del Direttore dei
lavori. In entrambi i casi si applica l'art.13. (Estratto da "Unificazione dei criteri di
interpretazione della tariffa professionale" approvati dal Consiglio della Consulta degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia con delibera del 12.07.1985).
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