UNICO 2012: transfer pricing - IPSOA Dichiarazioni Fiscali

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UNICO 2012: transfer pricing - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
FISCO
Dichiarazioni
UNICO 2012:
transfer pricing
di Emiliano Ribacchi (*)
miale di disapplicazione delle sanzioni. Sul punto si
rinvia altresı̀ a quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E/2010.
L’ADEMPIMENTO
Le imprese, al fine di fruire del regime premiale di esonero dalle sanzioni derivanti da
eventuali rettifiche sui prezzi di trasferimento applicati con società del medesimo
gruppo multinazionale, devono fornire evidenza, in sede di predisposizione del modello dichiarativo, nello specifico nel quadro RS con la dichiarazione annuale dei
redditi, dell’esistenza della documentazione redatta in conformità alle linee guide ed
alle regole puntualmente indicate dall’Agenzia delle Entrate. È quindi necessario,
qualora si intenda beneficiarie di tale regime, che venga predisposto il relativo supporto documentale per attestare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo con quelli adottati in regime di libera concorrenza.
" Riferimenti
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.
110, comma 7
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1,
comma 2-ter
– Agenzia delle Entrate, Circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E
– Agenzia delle Entrate, Provvedimento
29 settembre 2010
Normativa di riferimento
ed UNICO SC 2012
La disciplina italiana in materia di transfer pricing
prevede che le imprese che effettuano transazioni
con società non residenti appartenenti allo stesso
gruppo multinazionale debbano valutare tali transazioni in base al c.d. valore normale. Qualora non
vi sia coincidenza tra il valore contabilizzato ed il
valore at arm’s length, si devono operare le conseguenti rettifiche fiscali.
Le istruzioni di UNICO SC 2012 prevedono dunque
che qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese
associate, lo stesso deve barrare la casella ‘‘Possesso
documentazione’’. Il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010 ha infatti previsto che la comunicazione all’Agenzia delle
Entrate attestante il possesso della documentazione
idonea per la disapplicazione delle sanzioni (ai sensi
del predetto art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/
1997) debba essere effettuata con la presentazione
della dichiarazione annuale dei redditi.
REGIME PREMIALE E POSSESSO
DELLA DOCUMENTAZIONE
In prossimità della scadenza del termine di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, si ritiene utile
rammentare che anche quest’anno, avuto riguardo
alla predisposizione del Modello UNICO SC 2012
(di cui per ragioni di sintesi espositiva si terrà unicamente conto nel presente intervento), trova applicazione la normativa introdotta dall’art. 26 del D.L.
n. 78/2010 in materia di transfer pricing ed oneri
documentali. La normativa de qua prevede un regime premiale direttamente correlato alla disapplicazione delle sanzioni soltanto per i soggetti che, in
presenza di eventuali verifiche fiscali, producano la
relativa documentazione purché sia predisposta in
conformità a quanto contenuto nel provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010.
Si segnala tuttavia come la predisposizione della documentazione in discorso non abbia carattere obbligatorio, trattandosi di una mera facoltà cui le imprese
possono beneficiare per accedere al c.d. regime pre-
PRATICA FISCALE e Professionale
L’indicazione della casella riferita alla predisposizione
ed al possesso dell’idonea documentazione contenuta
nel rigo RS106 di UNICO SC 2012 è strettamente necessaria per accedere al regime premiale che consiste
nell’esonero dalle sanzioni previste dall’art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 471/1997, per gli effetti delle previsioni
contenute nel comma 2-ter del medesimo art. 1, introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 78/2010. La norma dispone
la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche
operate ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del T.U.I.R.
Le stesse istruzioni al modello dichiarativo prevedono espressamente che in assenza di detta comunicazione torna a essere applicabile il regime sanzionatorio ordinario.
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nel Masterfile, nonché i paragrafi ed i sottoparagrafi
di cui gli stessi si compongono. È altresı̀ utile rinviare a quanto chiarito dalla circolare n. 58/E/2010
dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 identifica
le seguenti tipologie di documentazione sul transfer
pricing da predisporre al fine di beneficiare dell’esonero dalle sanzioni:
Masterfile, che raccoglie informazioni relative al
gruppo multinazionale ed alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
Documentazione Nazionale, contenente informazioni specifiche riguardanti le operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione
intendono documentare.
Le aziende, in sede di calcolo delle imposte e successivamente in ambito dichiarativo, se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany riscontrano un maggior reddito imponibile, devono operare una variazione in aumento nel Modello
UNICO (cfr. Tavola n. 1). Nel dettaglio, le società di
capitali devono indicare nel rigo RF32 di UNICO
SC 2012, utilizzando il codice 15, la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei
servizi prestati ed il ricavo contabilizzato (oppure la
differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti).
UNICO SC 2012 - rigo RS106
Prescindendo dall’eventuale adesione al regime premiale, nelle colonne 5 e 6 del rigo RS106 devono
comunque essere indicati gli importi corrispondenti
ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti
da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del
T.U.I.R.
Da quanto precede risulta chiaro che il regime premiale dipende dall’esistenza della preventiva comunicazione correlata al possesso della documentazione; in particolare, nel rigo RS106 i soggetti interessati devono barrare:
la casella A: se trattasi di impresa direttamente o
indirettamente controllata da società non residente;
la casella B: se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
la casella C: se trattasi di impresa che intrattiene
rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra
società.
Avuto riguardo alla normativa di riferimento, è invece opportuno rilevare in via ulteriore che l’art. 110,
comma 7 del T.U.I.R. richiede che i prezzi di trasferimento applicati in caso di operazioni svolte con
soggetti non residenti sul territorio italiano, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, debbono essere in linea
con il valore normale dei beni ceduti o servizi prestati, determinato secondo l’art. 9 del T.U.I.R.. Ove
vengano operate rettifiche sui prezzi applicati nelle
operazioni intercompany, che determini l’accertamento di un maggior imponibile (o di una minore
perdita dichiarata), il contribuente non è soggetto a
sanzioni per infedele dichiarazione, ordinariamente
previste nella misura pari dal 100% al 200% dell’imposta non versata, soltanto ove si sia provveduto alla
predisposizione della suindicata documentazione e
ciò trovi riscontro nella dichiarazione dei redditi troverà applicazione il c.d. regime premiale.
Tavola n. 1 - Transfer pricing ed oneri documentali
VALORE NORMALE
A tale riguardo, l’art. 9 dispone che per valore normale
si debba intendere il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni della stessa specie, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i
servizi sono stati acquistati.
Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,
al quale si rinvia per i relativi dettagli, disciplina le
informazioni da inserire nel Documento Nazionale e
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Per le piccole e medie imprese, è previsto, in termini agevolativi e semplificativi, che possano evitare di
aggiornare i dati relativi alla procedura di selezione
dei comparabili della Documentazione Nazionale in
merito ai due periodi di imposta successivi a quello a
cui si riferisce la documentazione, quando gli stessi
non abbiano subito sostanziali modifiche nel periodo
considerato.
ONERI DOCUMENTALI E TIPOLOGIA SOCIETARIA
Il provvedimento 29 settembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate prevede distinti oneri documentali in ragione della
tipologia di entità societaria e del relativo gruppo di appartenenza:
le entità che non sono controllate da soggetti esteri, ma che ne hanno il controllo anche indirettamente (c.d.
società holding) devono predisporre sia il Masterfile che il Documento Nazionale;
le società che sono controllate da soggetti esteri e che hanno il controllo di altre società estere (società subholding) devono predisporre sia il Masterfile con riferimento al sottogruppo del quale esse sono il vertice che il
Documento Nazionale;
le società che sono controllate da soggetti esteri e che non controllano soggetti esteri devono predisporre solo il
Documento Nazionale.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate indica le informazioni da inserire nel Documento Nazionale e nel Master
file, nonché i paragrafi ed i sottoparagrafi di cui gli stessi si compongono. La Circolare n. 58/E/2010 ha chiarito che la
struttura dei paragrafi (ed il relativo contenuto) non è modificabile. I documenti devono essere predisposti in lingua
italiana, ma gli allegati possono essere redatti in linea inglese. Una società sub-holding potrà utilizzare il Masterfile già
preparato dalla controllante estera, presentandolo in lingua inglese senza necessità di tradurlo, qualora questo sia in
linea con il Codice di Condotta europeo e le linee guida OCSE.
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