Business Guide - Assocalzaturifici

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Superficie
9.671.018 km2
Popolazione
1.347.350.000 ab.
Lingua
Cinese mandarino
Religione
Confuciani, taoisti, buddisti
Forma istituzionale
Repubblica popolare
Capitale
Pechino
Principali città
Shanghai, Nanchino, Guangzhou, Tientsin, Wuhan,
Canton…
Suddivisione amministrativa
22 Province, 5 Regioni Autonome, 4 Municipalità
Moneta
Renminbi (CNY)
PIL pro capite (PPA – stima
2011)
Rischio paese Coface
8,442 USD
A3 (min A1 – max D)
Indice della libertà
economica (The Heritage
51,2 (min 0 – max 100)
Foundation, 2012)
Export dell’Italia (2011)
10.000 mln €
Import dell’Italia (2011)
29.302 mln €
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SOMMARIO
SOMMARIO
3
1. INVESTIMENTI STRANIERI
12
1.1.
12
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
SETTORI DI INVESTIMENTO
L'INVESTIMENTO STRANIERO È CONSENTITO IN TUTTI I SETTORI? SE NO, QUALI SONO QUELLI ESCLUSI O
SOGGETTI A LIMITAZIONI?
12
QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI AD AUTORIZZARE GLI INVESTIMENTI STRANIERI?
13
ESISTONO SETTORI PER I QUALI SONO RICHIESTE SPECIALI AUTORIZZAZIONI? SE SÌ, QUALI SONO LE
AUTORITÀ COMPETENTI A CONCEDERE TALI AUTORIZZAZIONI?
1.2.
REGIMI AGEVOLATIVI
1.2.1.
ESISTONO LEGGI CHE AGEVOLANO GLI INVESTIMENTI STRANIERI?
1.2.2.
IL REGIME AGEVOLATIVO È APPLICABILE IN TUTTO IL PAESE? SE NO, PER QUALI AREE O ZONE FRANCHE È
APPLICABILE?
1.2.3.
19
21
21
22
IL REGIME AGEVOLATIVO SI SOSTANZIA IN FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE RISPETTO AL
MERCATO?
22
1.2.4.
IL REGIME AGEVOLATIVO SI SOSTANZIA IN SGRAVI FISCALI?
23
1.2.5.
IL REGIME AGEVOLATIVO CONSENTE DI RIDURRE IL COSTO DEL PERSONALE?
23
1.2.6.
ESISTONO AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE IN PARTICOLARI AREE O REGIONI DEPRESSE O
SOTTOSVILUPPATE?
23
1.2.7.
ESISTONO AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE IN SETTORI O COMPARTI IN CRISI?
27
1.2.8.
ESISTONO AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALLA CRESCITA OCCUPAZIONALE PRODOTTA DALL’INVESTIMENTO?
27
1.2.9.
ESISTONO AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE E/O ESPORTAZIONE CHE VERRÀ
GENERATA DALL’INVESTIMENTO?
27
1.2.10. ESISTONO AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI SU AZIENDE IN CRISI O IN
RISTRUTTURAZIONE?
1.3.
TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1.3.1.
ESISTONO LEGGI CHE REGOLAMENTANO GLI INVESTIMENTI STRANIERI?
1.3.2.
ESISTONO LEGGI CHE IMPEDISCONO CHE CON PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI VENGA PEGGIORATO IL
27
28
28
TRATTAMENTO CUI L'INVESTITORE STRANIERO ERA STATO ASSOGGETTATO AL MOMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA?
30
1.3.3.
ESISTE UN’AGENZIA/AUTORITÀ NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI?
30
1.4.
PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI
1.4.1.
COME È DISCIPLINATA LA PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI DELL’INVESTITORE STRANIERO?
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1.4.2.
L'INVESTITORE STRANIERO PUÒ POSSEDERE IL CONTROLLO DI MAGGIORANZA DELL'INVESTIMENTO, ANCHE
SENZA DOVERSI ASSOCIARE A PARTNER LOCALI?
32
1.4.3.
LA PARTECIPAZIONE PUÒ RIMANERE STRANIERA A TEMPO INDETERMINATO?
33
1.5.
CONTENZIOSI E ARBITRATI
1.5.1.
A QUALE DISCIPLINA È ASSOGGETTATO IL CONTENZIOSO DERIVANTE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE?
33
1.5.2.
PER QUALI ISTITUTI GIURIDICI È VIETATA L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO?
34
1.5.3.
È POSSIBILE CHE LE PARTI DI UN CONTRATTO DEFERISCANO LE CONTROVERSIE DA ESSO NASCENTI A GIUDICI
ORDINARI DI UNO
1.5.4.
34
È POSSIBILE CHE LE PARTI DI UN CONTRATTO DEFERISCANO LE CONTROVERSIE DA ESSO NASCENTI AD UN
ARBITRATO?
1.5.5.
STATO STRANIERO?
33
A QUALSIASI TIPO DI ARBITRATO O SOLO AD ALCUNE TIPOLOGIE?
34
SONO IN VIGORE NEL PAESE LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE
ARBITRALI?
35
1.6.
SISTEMA GIUDIZIARIO
1.6.1.
COME È ORGANIZZATO L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL PAESE?
36
1.6.2.
QUAL È IL SISTEMA GIURIDICO CHE VIGE NEL PAESE?
36
1.6.3.
E’ POSSIBILE CHE GLI AVVOCATI STRANIERI POSSANO RAPPRESENTARE IN QUANTO TALI I PROPRI CLIENTI DI
FRONTE AI GIUDICI DEL
PAESE?
36
37
1.6.4.
ESISTE TRA IL PAESE E L’ITALIA UNA CONVENZIONE BILATERALE PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA?
37
1.7.
PRIVATIZZAZIONI
1.7.1.
QUALE È IL REGIME DELLE PRIVATIZZAZIONI?
38
1.7.2.
QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE?
38
1.8.
REGIME DELLA PROPRIETA’
1.8.1.
QUAL È IL REGIME DELLA PROPRIETÀ?
38
39
39
2. SOCIETÀ E CONTRATTI
41
2.1.
SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE
41
2.1.1.
IN QUALI FORME GIURIDICHE PUÒ ESSERE COSTITUITA UNA SOCIETÀ NEL PAESE?
41
2.1.2.
LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
46
2.2.
SOCIETA’ – COSTITUZIONE
52
2.3.
SOCIETA’ DI CAPITALE
53
2.4.
BILANCIO E LIBRI CONTABILI
53
2.4.1.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO E ALLA TENUTA DEI
REGISTRI E DEI LIBRI CONTABILI?
2.4.2.
ESISTE L’OBBLIGO DI CERTIFICARE IL BILANCIO?
ENTRO QUALI SCADENZE DEVE ESSERE PRESENTATO IL BILANCIO?
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2.5.
ACCESSO ALLE CARICHE
2.5.1.
LO STRANIERO PUÒ ESSERE SOCIO DI CAPITALE? ANCHE CON UNA QUOTA SUPERIORE AL 50%?
2.5.2.
LO STRANIERO PUÒ ESSERE MEMBRO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE? ANCHE PRESIDENTE O
54
54
AMMINISTRATORE UNICO?
54
2.5.3.
LO STRANIERO PUÒ ESSERE MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE? PUÒ ESSERE REVISORE DEI C ONTI?
54
2.6.
BORSA VALORI
2.6.1.
ESISTE NEL PAESE UNA BORSA VALORI?
54
2.6.2.
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA VALUTA CINESE
57
2.7.
AUTORITA’ ANTITRUST
2.7.1.
54
59
ESISTONO NEL PAESE AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA E SU QUALI SETTORI ESERCITANO IL
PROPRIO CONTROLLO?
59
2.8.
CONTRATTI
65
2.8.1.
IL PAESE HA ADERITO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA
(VIENNA, 1980)?
65
2.8.2.
E’ DISCIPLINATA LA RESPONSABILITÀ PER DANNI DA PRODOTTI DIFETTOSI?
66
2.8.3.
ESISTE UNA REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA IL CONTRATTO DI FRANCHISING?
66
2.9.
CONTRATTO DI AGENZIA
2.9.1.
ESISTE UNA REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA IL CONTRATTO DI AGENZIA?
INTERNAZIONALE DI MERCI
2.10.
MARCHI E BREVETTI
67
67
68
2.10.1. COME SONO REGOLAMENTATI I MARCHI?
72
2.10.2. COME SONO REGOLAMENTATI I BREVETTI?
76
2.11.
SETTORE ASSICURATIVO
80
3. REGIMI DI IMPORT-EXPORT E DEI FLUSSI FINANZIARI
84
3.1.
84
3.1.1.
REGIME DI IMPORT-EXPORT
QUAL È LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI? QUAL È IL REGIME DOGANALE DI IMPORTAZIONE DI
MERCI NEL
3.1.2.
PAESE? QUALI SONO I DAZI ALL’IMPORTAZIONE?
IL REGIME DOGANALE PREVEDE FRANCHIGIE O RIDUZIONI DEI DAZI O DELLE IMPOSTE A FAVORE DI
PARTICOLARI PRODOTTI?
3.1.3.
3.1.5.
93
ESISTONO CONTINGENTAMENTI, DIVIETI, RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE O MISURE DI EFFETTO
EQUIVALENTE?
3.1.4.
84
CI SONO IMPOSTE ADDIZIONALI DA PAGARE ALL’IMPORTAZIONE?
94
ESISTE L'OBBLIGO DI ACQUISTARE NEL PAESE PRODOTTI O MACCHINARI CHE SIANO PRODOTTI SUL MERCATO
LOCALE?
96
ESISTE UN REGIME PER LA TEMPORANEA ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE, E PER QUALI OPERAZIONI?
96
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3.2.
AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE
3.2.1.
ESISTONO ZONE CHE OFFRONO INCENTIVI, TRATTAMENTI PREFERENZIALI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E
DOGANALI
? COME VI SI ACCEDE? QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE?
3.3.
DOGANE
3.3.1.
QUALI SONO LE AUTORITÀ DOGANALI COMPETENTI? GLI UFFICI DOGANALI DEL PAESE HANNO COMPETENZA
97
97
113
TERRITORIALE RIGUARDO ALLA RESIDENZA DELL’IMPORTATORE, OPPURE LA SCELTA OVE SDOGANARE LA
MERCE È LIBERA?
113
3.3.2.
QUALE DOCUMENTAZIONE È RICHIESTA DALLE PROCEDURE DOGANALI?
114
3.3.3.
SONO PREVISTI CONTROLLI DEI REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI DA EFFETTUARSI IN DOGANA AL MOMENTO
DELL’IMPORTAZIONE?
3.3.4.
115
QUALE LEGISLAZIONE VIENE APPLICATA RELATIVAMENTE ALL’IMBALLAGGIO E ALL’ETICHETTATURA DELLE
MERCI?
121
3.4.
ACCORDI COMMERCIALI
3.4.1.
E' STATA STIPULATA UNA CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE CON L'ITALIA?
122
3.4.2.
ESISTE TRA IL PAESE E L'ITALIA UNA CONVENZIONE BILATERALE PER LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI?
123
3.4.3.
ESISTONO ALTRI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO E COMMERCIALE SOTTOSCRITTI CON L’ITALIA?
124
3.4.4.
QUALI SONO I PRINCIPALI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO E COMMERCIALE SOTTOSCRITTI CON
L’UNIONE
3.4.5.
122
EUROPEA?
132
ESISTONO ALTRI PAESI O AREE GEOGRAFICHE CON I QUALI IL PAESE POSSIEDE ACCORDI PREFERENZIALI DI
COMMERCIO E QUALI SONO LE CONDIZIONI PREFERENZIALI?
3.5.
3.5.1.
FLUSSI FINANZIARI
136
141
QUAL È IL REGIME DI IMPORTAZIONE DEI CAPITALI E DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER GLI
INVESTIMENTI?
141
3.5.2.
QUAL È IL REGIME DI ESPORTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE?
141
3.5.3.
QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI IMPORT/EXPORT DI RISORSE FINANZIARIE?
142
3.5.4.
PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI O SERVIZI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO, È POSSIBILE LA
RIESPORTAZIONE ANCHE DEL TOTALE DELLA PRODUZIONE?
OCCORRE CHE UNA PARTE DELLA PRODUZIONE
SIA VENDUTA SUL MERCATO LOCALE?
142
4. REGIME FISCALE
144
4.1.
QUADRO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE
144
4.2.
LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE
147
4.2.1.
QUALI SONO I SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA? QUAL È IL REGIME FISCALE PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI?
4.2.2.
ESISTONO CRITERI TERRITORIALI PER L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE
GIURIDICHE?
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147
158
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4.2.3.
SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTITORI?
158
4.2.4.
QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DEI SUSSIDI GOVERNATIVI ALLE IMPRESE STRANIERE?
161
4.3.
TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA
4.3.1.
161
QUAL È IL LIVELLO ORDINARIO DI TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E
PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE?
QUAL’È IL LIVELLO DI TASSAZIONE PER LA MICROIMPRESA E L’IMPRESA
AGRICOLA?
161
4.3.2.
QUALI SONO I COSTI INDEDUCIBILI? QUALI SONO I COSTI DEDUCIBILI E LE MODALITÀ DI DEDUZIONE?
161
4.3.3.
QUALI SONO LE ALIQUOTE DI DEDUZIONE RELATIVE ALL’AMMORTAMENTO FISCALE ORDINARIO? QUALI SONO
I BENI FISCALMENTE NON AMMORTIZZABILI?
ESISTE UN AMMORTAMENTO FISCALE ANTICIPATO?
163
4.3.4.
ESISTONO ALTRE IMPOSTE, TASSE NAZIONALI E LOCALI APPLICABILI ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA?
164
4.4.
LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE
4.4.1.
QUAL È IL REGIME DELLE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE? QUALI SONO LE CATEGORIE DI REDDITO
ASSOGGETTATE ALLA TASSAZIONE?
4.5.
4.5.1.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
168
168
QUALI SONO LE ALIQUOTE IVA APPLICATE ALLA CESSIONE DI BENI E ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E QUALI
LE EVENTUALI ESENZIONI?
SONO PREVISTE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IVA? ESISTONO
CONDIZIONI DI INDETRAIBILITÀ DELL’IMPOSTA?
4.5.3.
164
COM’È DISCIPLINATA L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO? QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE CON LA
NORMATIVA ITALIANA?
4.5.2.
164
172
QUALI CRITERI TERRITORIALI VENGONO ADOTTATI PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA? ESISTONO CESSIONI DI
BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI ESCLUSE PERCHÉ EXTRA TERRITORIALI?
174
4.5.4.
QUAL È IL TRATTAMENTO DELLE IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI AI FINI DELL’IVA?
175
4.5.5.
DAL 1° GENNAIO 2012 LA CINA AVVIA LA RIFORMA IVA SUI SERVIZI
177
4.5.6.
QUALI SONO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONTABILI RELATIVI ALL’IVA?
180
4.5.7.
QUALI SONO GLI UFFICI COMPETENTI IN MATERIA DI IVA?
181
4.6.
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI
4.6.1.
QUAL’È IL REGIME FISCALE DELLE ACCISE?QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICATE?
4.6.2.
COME È DISCIPLINATA L’IMPOSTA DI REGISTRO?QUALI SONO I SOGGETTI SOGGETTI A TASSAZIONE?QUALI
181
181
SONO LEW ALIQUOTE APPLICATE?
181
4.6.3.
QUALI SONO LE PRINCIPALI TASSE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE?
181
4.6.4.
QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICATE?
182
5. RAPPORTI DI LAVORO
183
5.1.
183
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
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5.1.1.
QUAL È IL REGIME DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE LOCALE? C’È LIBERTÀ DI SCELTA NEL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE?
183
5.1.2.
QUALI SONO I METODI PIÙ EFFICACI PER RECLUTARE NUOVO PERSONALE?
194
5.1.3.
PER QUALI IMPIEGHI È DIFFICILE TROVARE PERSONALE IN CINA?
196
5.2.
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
5.2.1.
COME VIENE FISSATA E QUALE È LA STRUTTURA DELLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE? ESISTONO PREMI
197
DI PRODUZIONE?
197
5.2.2.
QUAL È L'AMMONTARE DELLA INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO?
198
5.2.3.
QUAL È L'INCIDENZA MEDIA DEGLI ONERI SOCIALI IN FUNZIONE DEL SALARIO LORDO ANNUO?
199
5.2.4.
COME SONO REGOLAMENTATE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO?
200
5.2.5.
QUAL È IL SISTEMA SINDACALE CINESE?
208
5.3.
PERSONALE STRANIERO
212
5.3.1.
A QUALE NORMATIVA È ASSOGGETTATO IL PERSONALE STRANIERO?
212
5.3.2.
COME VIENE FISSATA LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE STRANIERO?
214
5.3.3.
IL PERSONALE STRANIERO HA L’OBBLIGO DI PARTECIPARE AL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE CINESE?
215
6.1.
BANCHE
6.1.1.
QUALI SONO LE PRINCIPALI BANCHE COMMERCIALI PARTECIPATE DA BANCHE STRANIERE?
217
6.1.2.
QUALI SONO LE BANCHE STRANIERE CHE POSSIEDONO FILIALI O RAPPRESENTANZE NEL PAESE?
220
6.2.
APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO
6.2.1.
217
QUALI SONO LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’APERTURA DI CONTI PRESSO BANCHE STRANIERE O LOCALI
DA PARTE DI SOGGETTI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) STRANIERI?
6.2.2.
POSSONO APRIRE CONTI PRESSO BANCHE ESTERE IN VALUTA ESTERA?
6.3.
OPERAZIONI BANCARIE
6.3.1.
LE BANCHE STRANIERE POSSONO CONCEDERE PRESTITI ED EROGARE FINANZIAMENTI ALLO STESSO MODO
DELLE BANCHE LOCALI?
6.3.3.
225
I SOGGETTI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) STRANIERI POSSONO APRIRE O DETENERE CONTI IN VALUTA
ESTERA SU BANCHE LOCALI?
6.3.2.
224
I SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) POSSONO APRIRE O DETENERE CONTI IN VALUTA
LOCALE SU BANCHE LOCALI?
6.2.4.
224
I SOGGETTI NAZIONALI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) POSSONO APRIRE E DETENERE CONTI IN VALUTA
STRANIERA SU BANCHE LOCALI?
6.2.3.
224
225
226
226
LE BANCHE DEL PAESE POSSONO CONCEDERE CREDITI E/O FINANZIAMENTI NEL BREVE, MEDIO E LUNGO
TERMINE O SOLTANTO IN UNA DI TALI CATEGORIE?
227
LE BANCHE ORDINARIE POSSONO ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DIRETTE AL CAPITALE DI IMPRESE?
229
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6.3.4.
ESISTONO OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI RISERVATE AD UNA BANCA O A UN GRUPPO DI BANCHE
SPECIFICAMENTE ABILITATE?
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
229
LINEE DI CREDITO
ESISTONO BANCHE NAZIONALI DI SVILUPPO CON CAPACITÀ DI ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DIRETTE IN
INVESTIMENTI REALIZZATI IN JOINT VENTURE TRA PARTNER LOCALI E STRANIERI?
229
ESISTONO BANCHE NAZIONALI DI SVILUPPO O ISTITUTI FINANZIARI CHE EROGANO LINEE DI CREDITO?
230
QUALI SONO LE PRINCIPALI LINEE DI CREDITO INDIRETTE (ON LENDING) MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DALL’ITALIA?
6.4.4.
229
COME VI SI ACCEDE?
230
QUALI SONO LE LINEE DI CREDITO INDIRETTE (ON LENDING) MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI IN AMBITO INTERNAZIONALE?
COME VI SI ACCEDE?
230
6.5.
ASSICURAZIONI
241
6.5.1.
QUALI SONO LE PRINCIPALI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI OPERANTI NEL PAESE?
6.6.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
6.6.1.
QUALI SONO LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI NEL PAESE E LE LORO COMPETENZE?
242
6.6.2.
ESISTE UNA ASSOCIAZIONE DEGLI IMPORTATORI NEL PAESE?
243
6.6.3.
QUALI SONO I PRINCIPALI IMPORTATORI CHE OPERANO NEL PAESE?
243
6.7.
CAMERE DI COMMERCIO
6.7.1.
QUALI SONO LE CAMERE DI COMMERCIO, DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO OPERANTI NEL PAESE E
QUALI SONO LE RISPETTIVE COMPETENZE?
6.8.
COOPERAZIONE TRA IMPRESE
241
242
251
251
260
7. QUADRO ECONOMICO
261
7.1.
IL QUADRO ECONOMICO DELLA CINA
261
7.2.
STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI
264
7.2.1.
QUAL È LA STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI PER SETTORE MERCEOLOGICO E PER PAESE DI PROVENIENZA
(IN PARTICOLARE DALL’ITALIA)? QUAL È IL TREND RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI?
7.3.
STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI
7.3.1.
QUAL È LA STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI PER SETTORE MERCEOLOGICO E PER PAESE DI DESTINAZIONE
(IN PARTICOLARE IN ITALIA)? QUAL È IL TREND RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI?
7.4.
7.4.1.
INVESTIMENTI STRANIERI
264
269
269
273
QUANTE SONO LE SOCIETÀ STRANIERE O MISTE (COSTITUITE TRA SOGGETTI STRANIERI E SOGGETTI
NAZIONALI) IMPEGNATE NEL
PAESE PER SETTORE E PER PAESE DI PROVENIENZA?
7.4.2.
QUAL È L’ENTITÀ DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI NEL PAESE?
7.5.
ANDAMENTO DEI CAMBI
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7.5.1.
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QUAL È STATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI IL CORSO DEI CAMBI DELLA MONETA NAZIONALE RISPETTO ALLE
PRINCIPALI DIVISE MONDIALI?
277
7.6.
RISCHIO PAESE
278
7.6.1.
COM’È VALUTATO IL “RISCHIO PAESE” DAI PRINCIPALI ORGANISMI E OSSERVATORI INTERNAZIONALI?
278
7.6.2.
POSIZIONE SACE
279
8. PRINCIPALI COSTI DI ATTIVITÀ
280
8.1.
AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA'
280
8.2.
IMMOBILI
280
8.2.1.
LOCALI UFFICI
280
8.2.2.
LOCALI COMMERCIALI
281
8.2.3.
CAPANNONI INDUSTRIALI
281
8.3.
COSTO DEL LAVORO
281
8.4.
UTILITIES
282
8.4.1.
ELETTRICITÀ
282
8.4.2.
ACQUA
284
8.4.3.
GAS, GASOLIO
285
8.4.4.
TELECOMUNICAZIONI
287
8.5.
TRASPORTO
8.5.1.
TRASPORTO SU GOMMA
290
8.5.2.
TRASPORTI
292
8.5.3.
OPERAZIONI DOGANALI
293
290
9. FIERE ED ESPOSIZIONI
294
9.1.
ENTI FIERISTICI
294
9.1.1.
QUALI SONO I PRINCIPALI ENTI FIERISTICI DEL PAESE?
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294
Pag. 10
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici
Italiani
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1.
Investimenti stranieri
1.1.
SETTORI DI INVESTIMENTO
1.1.1.
L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Se no, quali
sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni?
Il 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo del ‘Foreign Investment
Industrial Guidance Catalogue’ redatto congiuntamente dalla Commissione nazione per
lo sviluppo e le riforme (NDRC), massimo organo di pianificazione e regolazione
macroeconomica del Governo Cinese e dal Ministero del Commercio (MOFCOM). La
versione definitiva del Catalogo, ormai alla sua sesta edizione (dopo le edizioni del
1995, 1997, 2002, 2004 e 2007) sostituisce interamente il testo del 2007. Come nelle
precedenti versioni, il nuovo Catalogo suddivide al suo interno gli investimenti in tre
categorie: “favoriti”, “limitati” e “proiobiti”; a questi si aggiunge poi una quarta
categoria di investimenti, i “consentiti” che comprende tutti i settori cui non viene
fatto esplicito riferimento all’interno dlle tre categorie sopracitate, non soggetti a
incentivi ma neppure a restrizioni. In particolare, gli investimenti “favoriti” sono
caratterizzati da possibilità di sgravi, o addirittura esenzioni, da tasse locali, imposte
sul reddito, dazi e IVA all’importazione; gli investimenti che invece rientrano nella
categoria ‘limitati’ sono spesso subordinati a restrizioni sulla proprietà estera: obbligo
di associazione con partner locali (in genere in forma di joint venture) e tetti massimi
sulle percentuali di partecipazione estera che è possibile detenere.
In linea generale, il nuovo Catalogo, allo scopo di promuovere lo sviluppo
interno, un ambiente favorevole agli investimenti stranieri e una maggiore apertura
dell’economia, riduce le voci delle ultime due categorie, ampliando al contempo i
campi di investimento appartenenti alla categoria “favoriti”.
La nuova versione del Catalogo apporta alcune modifiche sostanziali alla
precedente del 2007, che riflettono gli obiettivi economici che il governo cinese ha
esposto nel Dodicesimo Piano Quinquennale per la crescita. L’attenzione è infatti
focalizzata sull’ottimizzazione e sull’innovazione della struttura industriale cinese,
facendo leva specialmente sullo sviluppo di industrie emergenti strategiche, ad alta
tecnologia e ad alto valore aggiunto, e su un maggior impiego di energie alternative.
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Pag. 12
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Le modifiche apportate al nuovo Catalogo rivelano essere in linea con quanto
contenuto nella Decision of the State Council on Accelerating the Development of
Strategic Emerging Industries1 emessa nell’ottobre 2010 .
1.1.2.
Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti
stranieri?
Il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (MOFCOM) è
stato istituito ed approvato dal Consiglio di Stato in occasione della prima riunione
della X Assemblea del Popolo l’11.03.2003. Questo nuovo Dicastero ha accorpato l’ex
Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica (MOFTEC) con alcuni
Dipartimenti e Uffici in precedenza gestiti dalla Commissione statale per l’economia e il
commercio (SETC) e dalla Commissione statale per lo sviluppo e la pianificazione
(SDPC). Il MOFCOM assume la totalità delle funzioni del MOFTEC: il commercio
interno, la gestione di questioni relative all’import-export di prodotti industriali e
tecnologie, l’approvvigionamento di materie prime (in precedenza gestite dal SETC), e
la gestione dei piani per l’import-export dei prodotti agricoli (di cui prima si occupava
l’SDPC).
La Cina non ha ancora pubblicato una guida completa delle autorità dei vari
livelli governativi ad approvare i progetti ad investimento estero. Il MOFCOM
normalmente approva i progetti a livello nazionale o locale, mentre lo State
Development and Reform Commission (SDRC) dà l’approvazione finale.
L’ammontare totale dell’investimento e la sua localizzazione determinano in
gran parte quale livello governativo è autorizzato ad approvare il progetto, ma le
regole non sono sempre applicate in maniera rigida e ci sono molte eccezioni.
Il MOFCOM ha l’autorità di approvare i progetti superiori ai 30 milioni di
Dollari, i progetti sotto questo limite, possono essere approvati dalle amministrazioni
statali, province, regioni autonome e municipalità indipendentemente dai diversi piani
di sviluppo. Questo schema generale è normalmente applicato per i progetti che
ricadono sotto le categorie “permitted” e “restricted” secondo i “New Regulations for
Guiding the Direction of Foreign Investment” e il corrispondente Catalogo degli
Investimenti Esteri, quest’ultimo aggiornato nel novembre 2007 ed entrato in vigore a
dicembre. Per gli investimenti della categoria “incoraggiati”, per i progetti che
1
Guo Fa (2010) No. 32.
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Pag. 13
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eccedono i 30 milioni di Dollari, l’autorità incaricata è a livello provinciale e le autorità
locali per i progetti al di sotto di questo limite.
Lo SDRC ha emanato una dichiarazione il 21.03.2000 concedendo alle autorità
a livello locale (incluse le Province, le Regioni autonome e le Municipalità) di approvare
i progetti di investimento indipendentemente dalle dimensioni. Ma il risvolto pratico di
questa dichiarazione è discutibile dato che contiene anche una lista di industrie
importanti dove le nuove regole non vengono applicate, come centrali elettriche,
chimiche, elettroniche, trasporto aereo, ed estrazione. Le regole sono applicate
esplicitamente solo nelle industrie leggere e farmaceutiche. La dichiarazione indica
anche una serie di casi specifici dove le regole non sarebbero applicabili: progetti nei
quali è necessario il finanziamento statale o dalle banche di proprietà statale; progetti
che fanno parte del “national planning”; progetti dove l’utilizzo dei terreni deve essere
approvato dal Consiglio di Stato; progetti nel settore della silvicoltura con un impatto
negativo sull’ambiente; progetti che richiedono le licenze per le importazioni o
esportazioni; e progetti pilota. Inoltre il MOFCOM ha anche il diritto di rifiutare un
progetto che eccede i 30 milioni di Dollari entro un mese dalla domanda.
Al fine di incoraggiare gli investimenti diretti esteri in Cina, il Consiglio di
Stato ha concesso, nell’agosto del 1996 alle province interne, il permesso di approvare
le imprese ad investimento estero nel settore della manifattura con investimenti fino a
30 milioni di Dollari. In passato, le province interne potevano approvare solo gli
investimenti inferiori a 10 milioni di Dollari. I progetti relativi ad investimenti esteri
nelle province interne nei settori non manifatturieri sono ancora soggetti al limite dei
10 milioni di Dollari, come lo sono anche i progetti approvati a livello nazionale nelle
zone ad alto sviluppo tecnologico. I distretti locali possono approvare gli investimenti
inferiori a 5 milioni di Dollari.
Il Consiglio di Stato è competente per l’approvazione dei progetti che non
ricadono entro questi limiti e deve approvare i progetti superiori ai 100 milioni di
Dollari. Il MOFCOM si riserva la giurisdizione per le imprese ad investimento
totalmente straniero (WFOEs) che producono beni per il mercato interno o che sono
soggette alle restrizioni statali nell’utilizzo del capitale estero.
È necessario, inoltre tenere in considerazione che la competenza di un'autorità
centrale può anche derivare dalla natura del settore in cui l'investimento viene
effettuato.
Le
joint
ventures
basate
sulle
risorse
devono,
infatti,
richiedere
l’approvazione al ministero competente o allo specifico ente governativo (per esempio
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Pag. 14
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le compagnie aeree che includono anche aziende estere sono approvate dal Civil
Aviation Administration of China, e i progetti delle JV relativi alle creazione di
infrastrutture stradali sono approvate dal Ministry of Communications).
Le province costiere e le zone economiche speciali possono approvare i
progetti con un investimento totale massimo di 30 milioni di Dollari. Per i progetti
considerati “non-produttivi” (cioè di natura non manifatturiera- come hotel e
immobiliare) non vengono applicati limiti di approvazione, quindi sono normalmente i
governi locali a mantenere tale competenza. Ma gli investitori stranieri devono
generalmente ottenere l’approvazione del MOFCOM per perseguire accordi riguardanti
le forme di investimento non produttive come autostrade, ferrovie, centrali elettriche
ed altri progetti infrastrutturali. L'investitore straniero che desideri intraprendere nella
Repubblica Popolare Cinese un'attività economica (sotto forma di Joint Venture o di
Wholly Foreign Owned Enterprise) dovrà ottenere una serie di autorizzazioni e dovrà
richiedere la registrazione presso vari organi competenti:
•
Consiglio di stato
•
Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica
(MOFCOM)
•
Commissione statale per la pianificazione
•
Amministrazione statale per l’industria e il commercio.
In particolare i “Regolamenti Amministrativi sulla Registrazione delle Legal
Corporation” del 1998 impongono a tutte le società ad investimento estero di
registrarsi come persone giuridiche presso il SAIC (State Administration for Industry
and Commerce). Dopo l’ottenimento della business licence, tali imprese devono aprire
un conto in RMB con una banca designata dallo State Administration of Foreign
Exchange.
Riassumendo in linea generale si può dire che i progetti di società ad
investimento estero con un investimento complessivo non superiore ai 30 milioni di
Dollari saranno approvati e registrati a livello locale dai Governi delle Province, dalle
Province autonome e dalle autorità delle città a pianificazione autonoma.
Viceversa, in caso di investimenti complessivi superiori a 30 milioni di Dollari,
l'approvazione dello studio di fattibilità è riservata alla State Planning Commission,
mentre l'approvazione del contratto societario è affidata al MOFCOM.
Sempre con lo scopo di migliorare la mancanza di chiarezza circa le autorita'
ai vari livelli governativi in grado di approvare un progetto ad investimento estero, nel
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maggio 2010 e' stata emanata una circolare da parte della Commissione per lo
sviluppo nazionale e delle riforme con oggetto “fare un buon lavoro nel delegare il
potere di approvazione per un progetto ad investimento estero” (Doing a Good Job in
the Utilization Of Foreign Investment). Nella circolare si delinea quanto segue:
Delega del potere di approvazione: i progetti con investimento totale minore
di 300mn USD, sotto la categoria di investimenti “incoraggiati” e “permessi” nel
Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries, i quali sono solitamente
soggetti all'approvazione della National Development and Reform Commission, sono
soggetti all' approvazione della commissione di sviluppo e riforma del livello
provinciale; fatta eccezione per quelli soggetti all'approvazione di
dipartimenti
rilevanti quali lo State Council come spiegato nel Catalogue of Investment Projects
Authorized by the Government.
Severa
amministrazione
dei
progetti:
dopo
la
delega
del
potere
di
approvazione, le questioni riguardanti i report, l'applicazione del progetto, i contenuti,
le condizioni e le procedure di approvazione saranno sottoposte al Interim Measures
for Administration of Foreign-invested Projects (No.22 Decree of the National
Development and Reform Commission). Il potere di approvazione dei progetti sotto la
categoria “investimenti ristretti” nel catalogo Catalogue for the Guidance of Foreign
Investment
Industries
non
avranno
delega
temporanea.
Se
ci
sono
inoltre
provvedimenti speciali sull'approvazione di progetti in leggi statali e regolamenti nei
documenti dello State Council, questi provvedimenti prevarranno sugli altri.
Migliore utilizzo dei capitali stranieri: le commissioni di sviluppo e riforma ai
vari livelli devono incoraggiare gli investimenti stranieri nel settore di manifattura high
end, industria hi- tech, industria dei servizi moderni, delle nuove energie e risparmio
energetico, dell'industria per la protezione ambientale e devono promuovere gli
investimenti stranieri nell'applicazione delle nuove tecnologie, dei processi, dei
materiali e degli equipaggiamenti per ristrutturare e aggiornare le industrie tradizionali.
I progetti caratterizzati dall'utilizzo di energia intensa, intenso consumo di risorse e
grave inquinamento devono essere fortemente ristretti.
Semplificazione delle procedure per l'approvazione di progetti: le commissioni
di sviluppo e riforma ai vari livelli devono semplificare le procedure di approvazione,
diminuendo I tempi di approvazione e aumentando la trasparenza delle procedure. I
progetti approvati devono essere resi noti al pubblico.
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Pag. 16
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Creazione di un buon ambiente per gli investimenti: opportunita' di delegare il
potere per guidare e regolare la crescita delle zone di sviluppo.
Miglioramento della supervisione e dell'esame di progetti: la commissione per
lo sviluppo e le riforme ai vari livelli insieme con gli uffici competenti deve rafforzare
l'analisi su situazioni e tendenze di investimenti esteri, focalizzarsi sui maggiori
problemi e deve fornire un aiuto programmato agli investitori esteri per risolvere le
loro difficolta' e riportare i principali problemi riscontrati da questi in tempi adeguati
alla Commissione per lo sviluppo nazionale e delle riforme.
Per quanto riguarda gli investimenti diretti stranieri nel settore immobiliare è
stata emanata una legge nel maggio 2007 per cui l’unico ente autorizzato a consentire
o vietare l’investimento è il MOFCOM che svolge comunque anche un compito di
supervisione durante l’operato. Inoltre, sempre per quanto il settore immobiliare, la
nuova normativa enunciata dal novembre 2010 prevede una restrizione dei possibili
investimenti nel settore da parte di privati o organizzazioni straniere.
MOFCOM (Ministero per il Commercio Estero)
2 Dong Changan Jie, Beijing City
Ufficio di contatto: Dipart. degli Affari Europei, Mr. Sun Yongfu - Direttore
Generale
Lingua: Inglese, Italiano
Tel. centr.: 0086 10 65198318
Tel. dir.: 0086 10 6519 8623
Fax: 0086 10 65198315
Note: approva i progetti a partecipazione straniera per un valore da 30 a 100
milioni di Dollari.
CONTROLLATI RIFERIMENTI TELEFONICI SU SITO MA NESSUNO RISPONDE.
Amministrazione Statale per l'industria e il Commercio
8 Sanlihe Dong Road, Xicheng District - 100820 Beijing City
Lingua: Cinese, Inglese
Direttore: Mr. Zhou Bohua
Tel. dir.: 0086 10 6801 0463, 6801 3447
Fax: 0086 10 6801 0463, 6801 3447
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Pag. 17
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Note: è l'ente preposto alla registrazione.
Commissione per il Commercio e l'Economia Estera del Guangdong
Guangdong International Economy and Trade Mansion
351, Tianhe Road – Guangzhou 510620
Direttore: Mr. Guo Yuanqiang
Tel. dir.: 0086 20 3880 2165
Fax: 0086 20 3880 2219
Commissione per il Commercio di Zhejiang
468 Yan'an Rd., Hangzhou
Direttore: Mr. Jin Yonghui
Tel.: 0086 571 8705 0911
Fax: 0086 571 8705 6009
Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Fujian
F2-F4, Huan Qiu Square, Wu Si Road 158 - Fuzhou
Direttore: Mr. Li Changchun
Tel.: 0086 591 8785 3616
Fax: 0086 591 8785 6133
Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Shandong
6, Liyang Street Jinan 250002
Direttore: Mr. Lv Zai Mo
Tel.: 0086 531 8901 3333
Fax: 0086 531 8901 3777
Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Shanghai
Room 2104,Xin Hong Qiao Biulding, 55 Loushanguanlu - Shanghai 200335
Direttore: Mr. Zhang Xinsheng
Tel.: 0086 21 5288 1111
Fax: 0086 21 6270 4708
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Commissione per il Commercio del Sichuan
7 Chenghuajie - Chengdu 610081
Direttore: Mr. Xie Kai Hua
Tel.: 0086 28
83232112
Fax: 0086 28 83224675
Commissione per il Commercio e l'Economia Estera di Heilongjiang
173 Hepinglu, Dongli District - Haerbin 150040
Direttore: Mr. Meng Xiangjun
Tel: 0086 451 82626916
Fax: 0086 451 82623585
Commissione per il Commercio di Hebei
334 Heping Xilu - Shijiazhuang 050071
Direttore: Mr. Wang Zhixin
Tel.: 0086 311 87909701, 87909702
Fax: 0086 311 87041570
Commissione per il Commercio di Shan'xi
6th Floor, the Commercel Hall of Shanxi Province of Provincial Government
Yard, Xincheng Yard - Xi'an 710006
Direttore: Mr Dai Zhengshi
Tel.: 0086 29 8729 1591
Fax: 0086 29 8729 1618
1.1.3.
Esistono settori per i quali sono richieste speciali autorizzazioni? Se
sì, quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni?
Il Catalogo di orientamento
per gli Investimenti Esteri aggiornato in data
24.12.2011 dalla Commissione statale per lo sviluppo e le riforme, presenta una
nuova lista di settori merceologici in cui l’investimento estero è incoraggiato, ristretto
ed infine proibito. E’ entrato in vigore il 30 gennaio 2012.
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Pag. 19
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Settori in cui l'investimento straniero è limitato:
Le più rilevanti modifiche relative a questa tipologia di invetsimenti riguardano
l’eliminazione di alcuni tipi di attività precedentemente considerate “limitate”, che ora
verranno invece considerate “ammesse”, quali:
a)servizi di leasing finanziario;
b)operazioni di franchising;
c)aste di beni;
d)attività di commissione;
e)attività di gestione commerciale.
Importanti modifiche si registrano anche relativamente al settore medicosanitario. Il nuovo Catalogo non include più tale settore tra quelli “limitati”, rendendo
possibile, a partire dal 30 gennaio 2012, costituire società ad intero capitale straniero
in Cina anche in questo settore2.
La categoria “ristretta” include:
a) processi di lavorazione del riso e delle farine;
b)
Piantagioni di cotone;
c) Processi di trattamento degli oli commestibili di arachidi , semi di
cotone, semi di cotone oltre a soia e olio di colza;
Settori in cui l’investimento è proibito:
La categoria “proibita” include:
a)Industrie di servizi postali interni;
b)la costruzione di ville (prima rientrante nella categoria degli investimenti
limitati);
c)la ricerca e lo sviluppo di alcuni alimenti geneticamente modificati.
Inoltre, la nuova normativa enunciata dal novembre 2010 del Ministero per le Case e
lo Sviluppo Urbano e Rurale prevede una restrizione dei possibili investimenti nel
settore immobiliare da parte di privati o organizzazioni straniere. Mentre la precedente
normativa del 2006, non prevedeva il numero di case acquistabili da individui
stranieri, sotto la nuova giurisdizione gli stranieri possono acquistare un solo immobile
destinato ad uso abitativo privato. L’acquisto è possibile, inoltre, solo dopo aver
2
Da notare che alcuni investimenti ‘pilota’ interamente stranieri (solo società di Hong Kong e Macau) nel settore sanitario
erano già stati permessi a partire dall’inizio del 2011, prima quindi dell’entrata in vigore del Catalogo 2011.
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dimostrato di aver lavorato in Cina per almeno un anno e aver dimostrato, attraverso
attestazione scritta, di non possedere altri immobili nella nazione.
La nuova normativa prevede, in aggiunta, che le organizzazioni straniere possano
acquistare solo immobili NON destinati ad uso abitativo per le attività lavorative nella
città in cui sono registrate, a differenza della legislazione precedente che permetteva
anche l’acquisto di case residenziali per attività lavorative.
1.2.
REGIMI AGEVOLATIVI
1.2.1.
Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri?
Secondo le Disposizioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese
per l’Incoraggiamento degli Investimenti Stranieri (promulgate l’11.10.1986), le
imprese a capitale straniero che esportano la produzione o quelle tecnologicamente
avanzate possono godere di alcuni benefici:
•
essere esentate dal corrispondere allo Stato i contributi relativi al
personale e ai lavoratori;
•
usfruire di una riduzione del costo dei diritti d’uso del terreno;
•
usufruire di una cospicua riduzione dell’imposta sul reddito delle
imprese;
•
avere la precedenza nella concessione di mutui bancari.
Tuttavia, in materia di regime fiscale, dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore
la nuova Corporate Income Tax Law, approvata il 16.03.2007 durante la 5a sessione
dell’Assemblea del popolo, che ha uniformato il trattamento fiscale tra imprese locali
(cinesi) e quelle straniere, eliminando così i privilegi previgenti per le imprese
straniere ritenuti discorsivi del commercio internazionale.
L’aliquota di riferimento della nuova legge è del 25%, inferiore rispetto al
previgente 33%, che inoltre non varia da un’impresa completamente cinese a una a
partecipazione straniera. Per le imprese non residenti, invece, l’aliquota si abbassa al
20%.
Per quanto riguarda le aziende costituite prima del 16.03.2007 che godevano
di un regime preferenziale (vale a dire tassazione del 15%), queste vengono
sottoposte a un regime transitorio che porterà gradualmente l’aliquota a livello 25%
nel giro di 5 anni (Grandfathering Treatment).
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Pag. 21
Business Guide - CINA
La nuova normativa ha eliminato gran parte dei precedenti incentivi fiscali
previsti per gli investitori esteri, introducendo per contro una serie di incentivi validi
sia per le imprese regionali sia per quelle a partecipazione estera.
1.2.2.
Il regime agevolativo è applicabile in tutto il Paese? Se no, per quali
aree o zone franche è applicabile?
La politica preferenziale per gli investitori è diversa in base alla zona in cui
l’investitore opera e varia a seconda del grado di autonomia e di “apertura” verso
l’estero che la caratterizza (zone economiche speciali, zone di sviluppo economico e
tecnologico, altro). In Cina vi sono attualmente le seguenti aree economiche speciali,
autorizzate dal Consiglio di Stato: 6 zone economiche speciali (l’intera provincia di
Hainan, Shantou, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai e Kashgar), 32 zone di sviluppo
economico e tecnico, 53 parchi di sviluppo per progetti ad alto contenuto tecnologico
(presso le più importanti città cinesi), 15 zone franche (le più importanti sono Tianjin,
Shenzhen, Shanghai, Zhangjigang, Dalian, Guangzhou, Xiamen, Haikou, Fuzhou,
Qingdao, Ningbo e Shantou) e 23 Bonded Logistics Center.
(Si rinvia al successivo cap. 3.2 AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE)
Nell’aprile 2007 il National Development and Reform Commission, il Ministry
of Land and Resources e il Ministry of Construction hanno emesso un catalogo di tutte
le zone economiche speciali verificate da questi tre organi. Il catalogo elenca inoltre la
maggior parte delle industrie permesse per ciascun area e l’autorità di competenza.
L’elenco in lingua originale può essere reperito al link:
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/2007gonggao/t20070406_126961.htm.
1.2.3.
Il regime agevolativo si sostanzia in finanziamenti a condizioni
agevolate rispetto al mercato?
No, tuttavia, le norme prevedono che le imprese a partecipazione straniera
abbiano la precedenza sulla concessione di mutui per fondi rotativi a breve termine
necessari per la produzione e la distribuzione, nonché per altri crediti necessari.
Recentemente, inoltre, sono stati resi possibili finanziamenti a tassi agevolati
alle aziende che si impegnano ad introdurre piani di risparmio energetico.
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Pag. 22
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1.2.4.
Il regime agevolativo si sostanzia in sgravi fiscali?
Dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore la legge che ha reso pari le
aliquote fiscali sui profitti d’impresa per le imprese cinesi e per quelle a
capitale straniero. Tutte le aziende sono tassate al 25%. Allo stesso tempo,
molti dei benefici fiscali precedenti hanno cessato di esistere. Sono state mantenute le
eccezioni all’aliquota 25% per le società qualificate di piccola dimensione e profitto
ridotto (imposta 20%) e per quelle high-tech (15%).
E’ bene comunque ribadire che, nonostante la nuova normativa sia in vigore
dal 1˚ gennaio 2008, le imprese che sono state costituite prima del 16.03.2007 che
godevano del regime preferenziale sono sottoposte a un regime transitorio che porterà
gradualmente (2% annuo) l’aliquota a livello 25% nel giro di 5 anni.
(Gli sgravi fiscali sono trattati nei successivi capitoli 4.2 e 5.3).
1.2.5.
Il regime agevolativo consente di ridurre il costo del personale?
Le imprese orientate alle esportazioni e le imprese tecnologicamente avanzate
saranno esentate dall'obbligo di versare allo Stato tutti i contributi relativi al personale
e ai lavoratori, ad eccezione dell'assicurazione, dei contributi previdenziali e dei sussidi
per le abitazioni.
1.2.6.
Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni
depresse o sottosviluppate?
La nuova legge concede trattamenti fiscali preferenziali di riduzione o
esenzione della income tax per:
•
Imprese operanti nel settore agricolo, forestale, zootecnico o della
pesca;
•
Imprese con progetti di sviluppo delle infrastrutture supportati dal
governo;
•
Imprese
focalizzate
nello
sviluppo
di
progetti
per
la
tutela
dell’ambiente (environmental protection), dell’energia e dell’acqua
(energy and water saving);
•
Imprese che contribuiscono al progresso tecnico ed importano alta
tecnologia.
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Pag. 23
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A partire dal 2000, il Governo cinese ha promosso una campagna volta ad
esporre le potenzialità e le problematiche relative all’investimento nelle regioni
occidentali del paese, nel quadro del progetto di sviluppo di quelle aree lanciato l’anno
prima. Fra gli incentivi offerti dal governo di Pechino, vi sono agevolazioni sia per le
imprese cinesi che per quelle a partecipazione estera che investono nei settori inclusi
nella lista di quelli incoraggiati dallo Stato che dipendono principalmente dalle autorità
locali. Il piano di incentivi allo sviluppo è articolato nei seguenti punti:
•
Agevolazioni normative. Sarà adottata una politica particolarmente
favorevole per investitori esteri nei settori considerati cruciali per lo
sviluppo delle aree interessate dal piano, anche qualora questi settori
siano sottoposti a limitazioni normative in altre zone della Cina. Ci si
riferisce a comparti come: la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio,
l’attività bancaria e finanziaria, i trasporti e le telecomunicazioni. In
queste aree di attività economica c’è stato un allentamento delle
restrizioni esistenti in termini di quote di capitale accessibili ai partner
esteri,
ed
anche
un
abbassamento
al
25%
della
soglia
di
partecipazione estera al di sopra della quale le JV hanno diritto a
beneficiare del più favorevole trattamento riservato allo status di
Foreign-Funded-Enterprises.
•
Agevolazioni fiscali. E’ ancora poco chiaro se la nuova normativa
Corporate Income Tax Law che, come specificato sopra, prevede una
tassazione indiscriminata del 25% sui profitti d’impresa, includa le
imprese operanti negli specifici settori menzionati. Certo è che le
imprese operanti nei settori high-tech e dei servizi potranno godere di
una tassazione agevolata al 15% mentre quelle piccole o poco
redditizie dovranno pagare un’aliquota pari al 20%. Inoltre, le autorità
locali possono predisporre aliquote ridotte sulla parte della tassazione
di loro competenza.
•
Il
cosiddetto
Grandfathering
Treatment,
ovvero
il
trattamento
agevolato concesso alle società costituite prima del 16.03.2007, può
essere inquadrato come un’ulteriore agevolazione per le imprese
straniere, le quali dovranno sfruttare questo tipo di agevolazione
fiscale per adottare le misure necessarie ad attenuarne l’impatto prima
della scadenza. L’accesso degli investitori esteri in settori come quello
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minerario, quello delle infrastrutture e dei servizi urbani e quello
dell’ambiente verrà potenziato. Una speciale attenzione è stata poi
prestata a quei progetti agricoli in grado di migliorare la situazione
dell’ecosistema e di ri-forestizzare aree agricole sottoposte a colture a
basso margine di profitto. Queste operazioni godranno infatti di una
esenzione decennale dall’“Agricoltural Speciality Tax” (la tassa sulla
produzione agricola cinese) e lo Stato potrà concedere ai progetti più
interessanti terreni demaniali in concessione per 50 anni.
•
Afflusso di fondi pubblici. Questo è il punto del piano di agevolazioni
dove gli obiettivi conseguiti e gli impegni presi dal governo sono stati
finora più evidenti. Ingente infatti è stato, nel corso degli ultimi anni,
l’investimento pubblico per dotare la parte occidentale del paese di
quella rete di infrastrutture indispensabile al decollo della sua
economia. In queste zone opera infatti solo il 5% di tutte le imprese
straniere presenti in Cina. Questa politica aggressiva di investimenti
infrastrutturali è stata anche dettata dalla necessità di tenere la Cina
lontana dalle secche della deflazione conseguente alla crisi asiatica. Nel
corso del 2004, a fronte di un investimento statale di quasi 4 miliardi
di Dollari, sono stati realizzati più di 1.200 km di linee per l’alta
tensione, è stata incrementata la capacità estrattiva di petrolio greggio
per 3,08 milioni di tonnellate; sono terminati i lavori di costruzione per
l’oleodotto che trasporta gas naturale dal bacino del Tarim nel Xinjiang
a Shanghai sulla costa orientale. Nel 2006 è stata completata la
costruzione delle 1.250 miglia di linea ferroviaria che collegano la
regione dello Qinghai al Tibet. Nel marzo 2007 è stata invece
approvata un’estensione per collegare Lhasa alla seconda città del
Tibet (Shigatse). Il governo sta inoltre mettendo in atto investimenti
per ampliare la rete ferroviaria nelle zone centrali e occidentali del
paese
e
migliorare
quelle
nella
parte
est.
Le
prospettive
di
collegamento per le zone centrali sembrano migliori di quelle finora
previste per la parte ovest prevedendo, oltre un ampliamento della
capacità di trasporto (fondamentale visto che è la zona di produzione
del carbone), anche una creazione di una rete dedicata al trasporto
passeggeri. Nella parte ovest, vista la conformazione del territorio,
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l’ampliamento della rete sarà certamente più complicato. Anche gli
investimenti nel settore immobiliare hanno subìto un rapido slancio e
hanno fatto registrare crescite nel capitale investito intorno al 40% per
le regioni centrali e occidentali, maggiori rispetto alle regioni dell’est
che si attestano intorno a quota 30%.
•
Impegno delle grandi banche di stato. Le quattro banche commerciali
di stato sono state “invitate” a concedere maggiori crediti alle imprese
che operano nelle regioni occidentali, tale indicazione è imperativa per
le
tre
“Policy
Banks”:
China
Development
Bank,
Agricultural
Devolopment Bank of China e Ex-Im Bank. Anche i progetti finanziati
attraverso le istituzioni internazionali (World Bank, Asian Development
Bank, ecc.) saranno localizzati prevalentemente nella Cina nordoccidentale.
Per quanto riguarda invece le regioni dell’est, il 2004 è stato l’anno della
ristrutturazione e rilancio dell’assetto industriale della provincia dell’Heilongjiang. Il
Governo Centrale, il Consiglio di Stato e la provincia stessa stanno collaborando per
mettere in atto un progetto scientifico di sviluppo, potenziando tre precisi concetti:
auto consapevolezza, competitività e sviluppo. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo
delle cosiddette “Six Major Basis”, che consistono nei seguenti settori: industriale,
petrolchimico, energetico, alimentare, farmaceutico e della silvicoltura. A sostegno
dell’investimento nelle “Six Major Basis” è stato stanziato un fondo pari a 43,37
miliardi di CNY, che corrisponde al 90,8% degli investimenti che la provincia
dell’Heilogjiang ha fissato per il settore industriale. Le future politiche riguardanti
l’utilizzo degli investimenti diretti stranieri sono volte a promuovere una crescita
equilibrata delle regioni, secondo l’obiettivo di una società e uno sviluppo armoniosi.
Il Ministero del Commercio ha intrapreso un’iniziativa della durata di 5 anni,
dal 2009 al 2014, per aiutare lo sviluppo delle regioni centrali e per accelerare il flusso
di investimenti diretti in queste aree.
Il piano si rivolge a sei province centrali, Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei
e Hunan, un’area di 1.027 milioni di Km con una popolazione di 361 milioni di abitanti.
È il primo piano di investimenti regionali promosso in contemporanea dal
Ministero del Commercio, da organizzazioni internazionali e dai governi locali. Il
suddetto piano specifica le linee guida che le regioni devono seguire nel promuovere
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gli investimenti esteri, gli obiettivi da raggiungere e le priorità di sviluppo, propone gli
approcci da adottare e le politiche per coordinare i piani di sviluppo.
1.2.7.
Esistono agevolazioni per chi investe in settori o comparti in crisi?
Non esiste una legislazione specifica in materia; possono verificarsi casi in cui
autorità locali o centrali concedano agevolazioni per progetti particolari.
1.2.8.
Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta
dall’investimento?
Non esiste una legislazione specifica in materia; possono verificarsi casi in cui
autorità locali o centrali concedano agevolazioni per progetti particolari.
1.2.9.
Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o
esportazione che verrà generata dall’investimento?
In proposito si veda il 2.2.4.
1.2.10. Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende
in crisi o in ristrutturazione?
Non esiste una legislazione specifica in materia; possono verificarsi casi in cui
autorità locali o centrali concedano agevolazioni per progetti particolari.
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1.3.
TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1.3.1.
Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri?
Le principali leggi che regolamentano gli investimenti stranieri nella PRC sono:
la "Sino Foreign Equity Joint Venture Law" del 1979 ("EJV Law"); le "Sino Foreign
Equity Joint Venture Law Implementing Regulations" del 1983 ("EJV Regulations"); la
"Wholly Foreign Owned Enterprises Law" del 1986 ("WFOE Law") e le "Implementing
Regulations" del 1990 ("WFOE Regulations"); la "Sino Foreign Cooperative Joint
Venture Law" del 1988 ("CJV Law") e le sue "Implementing Regulations" del 1995
("CJV Regulations"); la "Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprises
Income Tax Law" del 1991 e le sue successive "Implementing Regulations"; gli
"Establishment of Foreign Investment Companies Limited by Shares Tentative
Provisions" del 1995, le "Foreign Exchange Control Regulations", entrate in vigore il 1˚
aprile 1996 e la "PRC Contract Law", entrata in vigore il 1˚ ottobre 1999, sostituendo
numerose
normative
precedenti
ed
unificando
la
disciplina
dei
contratti
che
coinvolgono entità straniere e quella dei contratti tra entità cinesi.
La materia degli investimenti stranieri è inoltre regolata anche dal “Foreign
Investment Industrial Catalogue (Amended 2012)”.
Le “Tentative Measures on Reforming State owned Enterprises by Utilization
of Foreign Capital”, disposizioni in vigore dal 1˚ gennaio 2003 ricadono nell’ambito
della generale riforma delle State owned Enterprises (SOEs). Infine, con la “Foreign
Trade Law (2004)” il settore del commercio in Cina si è aperto agli investitori esteri.
In seguito alla sesta revisione da parte del Consiglio Generale del WTO, la
Cina sta implementando la propria legislazione, così da renderla conforme agli
standard internazionali e rientrare nei parametri fissati dal Protocollo di Accesso.
L’ingresso, avvenuto nel dicembre 2001, è stato riconosciuto come improrogabile, alla
luce dei precedenti 15 anni di trattative e, nella prospettiva di un’accelerazione delle
riforme necessarie.
Nel 2009, la circolare del Ministero del Commercio estero del 27
marzo ha sancito le modalità di valutazione degli investimenti stranieri e
specifica quali siano i requisiti da soddisfare per ottenere l’approvazione
dalle relative autorità competenti.
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Dalla circolare si evince una maggiore deregulation in favore delle Autorità
Commerciali Provinciali, responsabilizzate localmente per valutare la conformità
dell’investimento straniero nel rispetto delle normative vigenti dettate dal Governo
centrale. Di seguito vengono riportati i contenuti più significativi:
Nello specifico, l’art. 2 evidenzia come le imprese straniere che intendano:
•
costituire un’impresa ex-novo
•
incrementare il capitale societario
•
modificare, anche parzialmente, gli articoli componenti lo Statuto
societario
siano tenute ad ottenere l’approvazione dalle competenti autorità commerciali
a livello locale (Regioni autonome, Municipalità, Province, così come per le Zone
speciali e le Zone a sviluppo tecnologico).
L’art. 5 stabilisce che in caso di fusioni e/o acquisizioni con/di imprese locali le
competenti autorità commerciali in loco e i relativi dipartimenti d’industria e
commercio hanno diritto decisionale sull’approvazione delle suddette operazioni di
fusione e/o acquisizione – secondo le norme vigenti in materia: “Regulations on
Merger with acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors” nonché sui
regimi di tassazione fiscale e i tassi di cambio con valuta straniera applicabili, secondo
i seguenti criteri:
•
per le imprese ricadenti nei settori di attività incentivate dal Governo
Centrale il fatturato complessivo deve essere inferiore o uguale ai 100
milioni di Dollari;
•
per le imprese ricadenti nei settori di attività protette il fatturato
complessivo deve essere inferiore o uguale ai 50 milioni di Dollari.
Nel caso in cui le imprese siano quotate in borsa è necessario ottenere il
consenso presso la China Security Regulatory Commission: laddove le imprese locali
siano a partecipazione statale o comunque riconducibili ad attività di tipo pubblico, è
necessario espletare le formalità secondo quanto stabilito dalle relative normative e
ottenere
l’approvazione
delle
istituzioni
pubbliche
coinvolte,
nonché
verificare
l’eventuale compatibilità con la regolamentazione anti-monopolio, nel caso in cui ne
sussistano le condizioni.
L’art. 9 stabilisce anche che le Zone di cooperazione transfrontaliera
appartenenti alle zone di Taiwan, Macao e Hong-Kong siano tenute a implementare
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un’apposita Autorità in grado di valutare e approvare i piani d’investimento delle
imprese straniere, nonché ad utilizzare la piattaforma governativa di monitoraggio
“System of the National on-line united annual examination for foreign-invested
enterprises”. Oltre a ciò è necessario che svolgano un’attività di reportistica con il
Ministero del Commercio Estero per decentrare progressivamente le competenze in
materia di verifica e approvazione degli investimenti stranieri.
Nella parte finale della Circolare (“Work requirements”) vengono indicate le
linee guida affinché vengano intensificate le competenze delle Autorità provinciali e
locali in fase di valutazione dei piani d’investimento; tenendo conto in particolar modo
degli impatti macroeconomici a medio e lungo periodo ricadenti sulle zone interessate.
1.3.2.
Esistono leggi che impediscono che con provvedimenti successivi
venga peggiorato il trattamento cui l'investitore straniero era stato
assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa?
Nei sedici anni che hanno fatto seguito alla promulgazione della Legge sulle
Joint Venture Sino-straniere, qualsiasi nuova legge che abbia peggiorato il trattamento
riservato agli investitori stranieri non ha avuto valore retroattivo.
1.3.3.
Esiste un’agenzia/autorità nazionale per la promozione degli
investimenti stranieri?
Sì, il CCPIT (China Council for The Promotion of International Trade)
Fuxingmenwai Street - Beijing 100860
Tel.: 0086 10 88075000
Fax: 0086 10 68011370
http://www.bizchinanow.com/
1.4.
PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI
1.4.1.
Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore
straniero?
Per quanto riguarda le societa' con capitale straniero (FIE - Foreign Invested
Enterprise), se queste vengono costituite in partecipazione con un socio cinese si
dividono in "Equity Joint Venture" (EJV) e "Contractual Joint Venture" (o "Cooperative
Joint Venture") (CJV).
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Nella EJV il partner straniero possiede almeno il 25% delle quote (e
non più del 99%).
Nella CJV non vi è alcun limite minimo alla quota di partecipazione
straniera.
Per quanto riguarda le società a capitale interamente straniero
(Wholly Foreign Owned Enterprises - WOFE), la legislazione non prevede un
capitale minimo. La disciplina comune alle Foreing Invested Enterprises stabilisce
una proporzione tra l'investimento totale ed il capitale registrato, per garantire che la
società abbia un capitale effettivo con cui operare. L'investitore straniero può quindi
scegliere di versare il capitale in un'unica soluzione, entro 6 mesi dalla registrazione
della società, o attraverso successive contribuzioni.
In questo caso la legge sancisce l'obbligo di conferire almeno il 15% del
capitale entro 90 giorni dal rilascio della licenza d'esercizio della WOFE ("Business
Licence").
L'investitore può conferire al capitale della valuta estera, macchinari ed
impianti, diritti di proprietà industriale o tecnologia e know-how. All'investitore
straniero è comunque fatto divieto di conferire immobili al capitale della WFOE.
L’aggiornamento della legge sulle SOEs (State Owned Enterprises) entrato in
vigore nel gennaio 2003, contempla l’acquisizione di beni o rami aziendali appartenenti
a SOEs, l’acquisizione di azioni di società di capitali in mano pubblica, e di crediti verso
SOEs.
La conseguenza di qualunque di queste operazioni comporta la preventiva
creazione di una società con capitale straniero oppure la trasformazione della società
pubblica in una società ad investimento straniero, che può essere a capitale
interamente straniero o in forma di joint venture in base al tipo di transazione
effettuato e alle limitazioni previste dal Foreign Investment Industrial Guidance
Catalogue.
Per realizzare l’acquisizione, occorrerà ottenere il consenso preventivo dei
rappresentanti dei dipendenti e degli azionisti. Nel caso in cui il controllo passi a mani
straniere, è richiesto anche un piano per la riallocazione del personale dipendente che
deve essere presentato e approvato dall’assemblea dei rappresentanti dei dipendenti.
Competente ad approvare operazioni di questo tipo è la State Economic and
Trade Commission o gli uffici locali di tale ente.
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Le acquisizioni devono di regola essere condotte attraverso lo strumento della
gara in cui si possa far ricorso alla trattativa privata, certe procedure per assicurare la
trasparenza devono essere adottate.
L’acquisizione inoltre deve comportare un investimento straniero minimo pari
ad almeno il 25% del capitale sociale
1.4.2.
L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza
dell'investimento, anche senza doversi associare a partner locali?
La quota minima di partecipazione straniera è del 25% nel caso di joint
venture a capitale misto. Non sono previsti limiti massimi, anche se la legge stabilisce
alcuni settori merceologici nei quali l'investitore straniero non può detenere la
maggioranza delle quote societarie.
Nella nuova Guida sui settori merceologici in cui l'investimento straniero è
ristretto, sono specificati i settori in cui il controllo della società deve essere detenuto
dalla parte cinese e i settori in cui non è consentito l'investimento straniero al 100%
(cfr. 2.1.3).
L'investitore straniero può operare senza associarsi con partner locali, come
regolato dalla Legge sulle Imprese Esclusivamente a Capitale Straniero (WFOE) del
12.04.1986 e sue norme attuative e dai Regolamenti di Attuazione della Legge sulle
Imprese a Capitale Interamente Straniero (12.12.1990).
La nuova legge per regolamentare le nuove imprese in Cina (New Company
Law) è stata emanata a fine 2005 ed è entrata in vigore il 1˚ gennaio 2006. Questa
nuova legge sostanzialmente permette di investire in altre imprese solo se non ci si
assume le relative passività. La legge impedisce a una impresa con passività limitate
di investire in un altra impresa che ecceda del 50% il valore delle nuove attività
createsi. Inoltre sempre secondo la vecchia legge il Presidente del Consiglio di
Amministrazione era il rappresentatte legale dell’impresa, con la nuova versione anche
i manager di rango inferiore possono essere rappresentanti legali.
Rif. Leg.: Legge sulle Joint Ventures Sino-straniere (08.07.1979, emendata il
04.04.1990) e Norme attuative della Legge sulle Joint Venture Sino-straniere
(promulgata il 29.09.1983); Regolamenti per la Costituzione di Imprese di
Pubblicità a Capitale Estero (in vigore dal 01.01.1995); Regolamenti per la
Costituzione di Imprese di Costruzione a Capitale Estero (in vigore dal
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18.09.1995); Regolamenti per la Costituzione di Imprese a Capitale Estero
per l'Ispezione e il Controllo di Merci all'Import/Export (promulgati il
09.11.1995); Procedure per la Costituzione di determinate Joint Ventures
Sino-Straniere (in vigore dal 21.10.1996).
1.4.3.
La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato?
La Legge prevede che lo Stato non nazionalizzerà né esproprierà imprese a
capitale interamente straniero. Dovesse ciò risultare necessario nell'interesse pubblico,
verranno seguite procedure legali e verranno corrisposti adeguati risarcimenti. A tale
riguardo, proprio di recente nell'aprile 2010, e' stata promulgata la legge sui
risarcimenti statali (revisione del 2010) diventata effettiva dal 1 dicembre 2010.
Benché in materia la Legge non si pronunci, la durata della società va
normalmente specificata. In genere, per le società di produzione, la durata varia dai
10 ai 30 anni, mentre per i settori che richiedono investimenti ingenti a bassa
redditività o bassi ritorni, è consentita un durata fino a 50 anni. In ogni caso la società
può presentare domanda di rinnovo di approvazione, 6 mesi prima della scadenza
naturale del termine previsto in contratto.
1.5.
CONTENZIOSI E ARBITRATI
1.5.1.
A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da
inadempimento contrattuale?
Il testo legislativo cinese di riferimento è la “Contract Law” del 1999 e in
particolare i capitoli: 4 “Performance of Contracts” e 7 “Liability for Breach of
Contract”.
Tuttavia, le parti di un contratto commerciale internazionale (e soprattutto di
un contratto di investimento) hanno ampia libertà di assoggettare il contenzioso a
forme di arbitrato regolato o istituzionale.
La China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC),
che è stata nell’anno 2002 riconosciuta come Corte degli Arbitrati nella China Chamber
of International Commerce, è anche il più autorevole organo per gli arbitrati nella
Repubblica Popolare Cinese nei casi di dispute internazionali.
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Le “iscrizioni” per un’udienza possono essere eseguite al CIETAC di Pechino,
Shanghai o Shenzhen. Audizioni orali
possono essere eseguite ovunque previa
autorizzazione del CIETAC di Pechino.
Ultimamente, vi è una concorrenza più spiccata tra le nuove istituzioni
arbitrali, tra cui troviamo la Beijing Arbitration Commission (BAC). I nuovi ordinamenti
della CIETAC del maggio del 2005 in realtà erano già stati applicati dalla BAC nel
2003, ma con quest’ultima rimane l’obbligo di scegliere un arbitro all’interno della lista
ufficiale della commissione stessa.
1.5.2.
Per quali istituti giuridici è vietata l’applicazione del diritto straniero?
L’applicazione obbligatoria delle leggi della RPC è sancita dalla Legge per le
dispute sorte da contratti di costituzione di joint ventures, di società a totale capitale
straniero e di sfruttamento di risorse naturali.
1.5.3.
È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da
esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero?
Sì, se così stabilito dalle parti in un contratto (esclusi i contratti di costituzione
di joint ventures, di società a totale capitale straniero e di sfruttamento di risorse
naturali).
1.5.4.
È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da
esso nascenti ad un arbitrato? A qualsiasi tipo di arbitrato o solo ad
alcune tipologie?
Sì è possibile e tra le controversie arbitrabili rientrano sicuramente quelle che
derivano da contratti di compravendita, di trasferimento di tecnologia, di appalto e di
JV. Inoltre, Il codice civile del 1991, la Legge sull’Arbitrato del 1995 e le Regole
Arbitrali (“Arbitration Rules”), emesse dalla CIETAC e in vigore dal 1˚ maggio 2005,
non pongono alcuna restrizione sulla scelta del foro arbitrale ritenuto più adeguato da
entrambe le parti, purché si tratti di arbitrato regolato o istituzionale. Tra i
cambiamenti previsti dalle nuove Regole Arbitrali si segnalano anche la possibilità di
scegliere più liberamente gli arbitri della commissione arbitrale, sempre nel rispetto
delle due parti e del principio dell’imparzialità, la possibilità di apportare cambiamenti
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alla gestione dell’arbitrato e di utilizzare altre norme, come per esempio quelle della
Commissione UNCITRAL.
Anche per quanto riguarda la scelta del terzo arbitro vi sono meno restrizioni
e viene lasciato più potere incisivo alle parti in questione. Nel caso in cui le parti non
riescano a trovare un accordo, la CIETAC provvederà ad assegnare il terzo arbitro.
Spesso nei contratti internazionali viene inserita una clausola che prevede una
fase precedente all’arbitrato effettivo, definita di friendly consultations. Rimane
opportuno definire la lunghezza massima di tali trattative per non dilazionare troppo
l’instaurazione della fase formale di arbitrato.
Per quanto riguarda l’arbitrato ad hoc, i.e. quello in cui le parti definiscono
contrattualmente le modalità e le caratteristiche dell’arbitrato, la legge cinese è
lacunosa e ambigua, e soprattutto non chiarisce i termini di esecuzione dei lodi
arbitrali sul territorio della PRC. La Corte Suprema ha inoltre emesso, nel dicembre
2003, le “Provisions Regarding the Handling by the People’s Courts of Cases Involving
Foreign-related Arbitrations and Foreign Arbitrations” (SPC Draft Provisions), che
pongono ulteriori restrizioni all’arbitrato ad hoc. Rimane quindi da verificare come la
Cina intenderà risolvere la questione dell’arbitrato ad hoc in futuro, visto che si tratta
di un sistema particolarmente comune nelle giurisdizioni internazionali.
1.5.5.
Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul
riconoscimento delle sentenze arbitrali?
La Repubblica Popolare Cinese ha sottoscritto il 06.02.1993la Convenzione di
Washington del 18.03.1965.
Convenzione di New
York sul Riconoscimento e sull'Esecuzione delle
Decisioni Arbitrali Straniere (10.06.1958), ratificata dal Congresso Popolare Cinese il
02.12.1986 e resa applicativa da una decisione della Corte Suprema della Repubblica
Popolare Cinese del 10.04.1987.
Con l’Italia: Accordo di Cooperazione arbitrale tra la Commissione per
l'Arbitrato Internazionale Economico e Commerciale Cinese, la Commissione per
l'Arbitrato marittimo cinese e l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (sottoscritto in data
16.05.1981). In vigore dalla data di sottoscrizione.
Nel dicembre 2004 è stato firmato un accordo per l’istituzione di speciali
Camere di Conciliazione tra Cina e Italia. La Camere di Conciliazione formuleranno
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regole per la risoluzione di dispute legali, in conformità alle caratteristiche specifiche
dei due paesi.
NB Ad oggi una sentenza pronunciata dai tribunali della RPC può essere
eseguita ad Hong Kong solo nel caso in cui sia:
1) Finale e definitiva.
2) Relativa ad una somma di denaro liquido.
3) Pronunciata da un tribunale che abbia giurisdizione.
4) Non impugnabile secondo le disposizioni di diritto internazionale
privato di Hong Kong.
In generale una sentenza di secondo grado è inappellabile, quindi finale e
conclusiva; occorre ricordare però che tale sentenza può essere soggetta ad un
ulteriore impugnativa.
1.6.
SISTEMA GIUDIZIARIO
1.6.1.
Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese?
L’ordinamento giudiziario cinese è contraddistinto da quattro livelli territoriali
gerarchicamente collegati: la Corte Suprema a livello nazionale, le Corti Alte a livello
provinciale, le Corti Intermedie a livello municipale e le Corti Base a livello di contea.
Queste ultime dispongono di sedi distaccate, i Tribunali del Popolo, localizzati nei
villaggi.
Le cause vengono trattate, in base alla materia di riferimento, da apposite
sezioni specializzate, presenti in tutti i tribunali. La designazione dei tribunali
competenti avviene in base alla valorizzazione delle cause: quelle di valore elevato
competono generalmente alla Corte Suprema, mentre quelle di valore ridotto vengono
affidate ai tribunali di contea. I valori di riferimento variano da provincia a provincia.
1.6.2.
Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese?
Il sistema giudiziario della RPC è assai diverso da quello esistente ad Hong
Kong, in cui vige un sistema di common law.
In generale nella RPC si ricorre ai seguenti metodi di risoluzione delle
controversie:
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1) Negoziazione (hejie). Art. 51 legge di procedura civile della RPC: si può
porre fine ad una controversia quando le parti vengono ad un accordo
transitivo.
2) Conciliazione (tiaojie). Art. 85 legge di procedura civile della RPC:
conciliazione volontaria delle parti, raggiunta mediante firma di fronte
al giudice conciliatore.
3) Arbitrato (locale o CITEAC). Art. 259 legge di procedura civile della
RPC. Le parti per potervi far ricorso devono averlo inserito nei loro
accordi commerciali (art. 16 legge arbitrale), può essere eseguito in
tutti i paesi firmatari della Convenzione di New York.
4) Contenzioso. Esistono quattro livelli di giurisprudenza nella RPC: base,
intermedia, alta e suprema. Il giudizio di secondo grado è definito
come giudizio d’appello.
1.6.3.
E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto
tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese?
Gli avvocati stranieri non possono rappresentare in quanto tali i propri clienti
di fronte ai giudici cinesi. Per avere un minimo di garanzie, il cliente straniero si affida
generalmente a uno studio internazionale, che dispone di avvocati cinesi. Lo studio
offre quindi il servizio di consulenza legale, ma anche quello di controllo sull’attività del
legale rappresentante nei confronti della società cliente.
1.6.4.
Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza
giudiziaria?
Pechino, 20.05.1991, “Trattato tra Italia e Cina per l’assistenza giudiziaria in
materia civile”, in vigore dal 1˚ gennaio 1995.
Il trattato regola l’assistenza giudiziaria in materia di diritto commerciale, di
famiglia e di diritto del lavoro e garantisce il riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze nell’altro Paese. In mancanza di questo accordo, infatti, non sarebbe
possibile far valere la sentenza emessa da un giudice italiano in Cina.
Il trattato bilaterale vieta specificatamente la discriminazione in base alla
nazionalità.
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1.7.
PRIVATIZZAZIONI
1.7.1.
Quale è il regime delle privatizzazioni?
Attualmente non esiste una vera e propria legge sulla privatizzazione.
Tuttavia, la Repubblica Popolare Cinese riconosce e in qualche modo
promuove la creazione di imprese private. Le principali basi normative sono:
•
Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, emendamento all'art.
11 sul riconoscimento della proprietà privata (marzo 1988);
•
Normative provvisorie del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare
Cinese sulle imprese private (25.06.1988).
1.7.2.
Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione?
Il governo cinese ha creato degli organismi, gli Assets and Equity Exchange
Bureau, ai quali è affidato il compito di gestire le operazioni di acquisto di aziende
statali da parte di investitori stranieri o cinesi. Il Bureau incarica lo State Asset
Valuation Bureau ("SAAB") di attuare una valutazione dell'azienda o dei singoli cespiti
che sono posti nel mercato. Solo le SOEs (State Owned Enterprise) che, ai sensi della
Company Law, si siano trasformate in società per azioni o a responsabilità limitata,
possono essere oggetto di tali transazioni. Sulla base della valutazione compiuta dal
SAAB, le parti possono negoziare sia il prezzo sia l'eventuale liberazione da debiti ed
oneri vari gravanti sull'azienda, oltre che da pegni ed ipoteche su specifici cespiti. In
alcuni casi infatti, lo Stato si è fatto carico di tali debiti, soprattutto se il creditore era
una delle maggiori banche "commerciali", ancora di proprietà statale.
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1.8.
REGIME DELLA PROPRIETA’
1.8.1.
Qual è il regime della proprietà?
Regime di proprietà
Riferimenti normativi
Immobili ad uso
abitativo
proprietà pubblica e privata
Legge della Repubblica Popolare Cinese
sull'Amministrazione della Proprietà
Immobiliare, 05.07.1994; Procedure
Provvisorie sulla fissazione dei prezzi di
compravendita delle abitazioni urbane,
01.12.1994.
Immobili ad uso
industriale
proprietà statale, collettiva,
privata
Codice civile, 12.04.1986;
Legge sulle Imprese statali, 13.04.1988
Norme sulla Registrazione delle Persone
Giuridiche, 01.07.1988
Immobili uso
commerciale
proprietà statale, collettiva,
privata
Circolare 171 (riforma degli investimenti
immobiliari): per poter investire,
operare o possedere immobili è
necessario fondare una FIE (Foreign
Invested Enterprise), non sono più
concessi pagamenti rateali, si può
acquistare immobili solo se si ha
lavorato o vissuto in Cina per almeno un
anno solare e solo ad uso personale
(direttive applicabili a ogni tipo di
immobile)
Terreni
proprietà statale e collettiva
Costituzione della Repubblica Popolare
Cinese;
Land Administration Law (ultimo
aggiornamento 2004)
Norme provvisorie sull'acquisizione,
trasferimento e sub-trasferimento dei
diritti d'uso dei Terreni Urbani dello
Stato, 19.05.1990;
Legge della Repubblica Popolare Cinese
sull'Amministrazione della Proprietà
Immobiliare.
Nel luglio e nell’agosto 2006 sono stati pubblicati due articoli: “The Opinions
on Regulating the Entry of Foreign Investment in the Real Property Market” pubblicato
da MOFCOM, MOC, SAFE, PBOC e NDRC l’11.07.2006 e “The Matters Relevant to
Foreign Exchange Administration in the Real Estate Market Circular” pubblicato da
SAFE e MOC, i quali a grandi linee affermano che:
1) individui ed enti stranieri non possono acquistare immobili nella RPC;
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2) investimenti nel settore immobiliare da parte di investitori stranieri
devono essere incanalati attraverso una FIPE (Foreign Invested
Property Investment Enterprise) con stabilimento nella RPC.
Secondo quanto sopra bisogna quindi fondare una FIPE, la quale può essere
completamente
nuova
e
a
capitale
straniero,
una
JV
oppure
un’azienda
completamente a capitale straniero o una JV creata attraverso acquisizione. Secondo
le leggi cinesi è possibile fondare una FIPE con un capitale minimo di 175.000 Dollari,
ma in pratica una FIPE a capitale straniero a Pechino o Shanghai richiederà un capitale
registrato di almeno 5 milioni di Dollari e in città più piccole di 2 milioni di Dollari. I
nuovi regolamenti prevedono anche che il capitale registrato sia completamente
contribuito prima che vengano chiesti dei prestiti.
Va inoltre ricordato che dal novembre 2010 sono previste restrizioni dei
possibili investimenti nel settore immobiliare da parte di privati o organizzazioni
straniere. (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 1.1.3.)
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2.
Società e contratti
2.1.
SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE
Con il suo ingresso nel WTO la RPC ha posto in essere un ampio processo di
riforma giuridica ed economica che ha trasformato profondamente la sua natura
socioeconomica. Questo processo ha coinvolto anche le forme societarie cinesi che
nell’ultimo decennio si sono specificate in diverse tipologie, ognuna con precipue
caratteristiche. I seguenti paragrafi si propongono di tracciare dei rapidi quadri
operativi per ciascuna forma societaria individuandone gli aspetti fondamentali da
tenere in considerazione in un progetto di avvicinamento a una società d’investimento
[Foreign Invested Entreprise (FIE)].
2.1.1.
In quali forme giuridiche può essere costituita una società nel Paese?
Per quanto riguarda un investitore straniero, sono possibili le
seguenti tipologie societarie di FIE:
Joint Venture
Le Joint Venture (JV) sono sostanzialmente società di società. In altre parole
sono un accordo tra attori giuridici stipulato al fine di operare congiuntamente per
raggiungere un particolare tipo di produzione, spartendone gli utili. Le JV si dividono in
Equity Joint Venture (EJV) o Co-operative (o Contractual) Joint Venture (CJV).
Equity Joint Venture (EJV)
1) Capitale minimo: varia in relazione alla diversa attività aziendale. La prassi
è 1.000.000 CNY
2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: almeno il 25%, ma
non più del 99%
3) Numero di soci: non specificato
4) Organi:
•
CdA (Board of Directions) composto da membri in rappresentanza
dei 2 partner;
•
Direttore Generale (General Manager);
•
Vice-Direttore Generale (Deputy General Manager);
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5)
•
Assemblea dei Soci (Shareholder’s Meeting);
•
Collegio Sindacale (Supervisory Committee).
Documenti necessari per la costituzione dell’attività’ aziendale:
•
Lettera d’intenti (LOI);
•
Studio di fattibilità (FS);
•
Contratto (JV-Contract);
•
Statuto (JV Articles of Association);
•
Nominativo del presidente (Chairman);
•
Vice-presidente e consiglieri (Board of Directions);
Tutti i documenti devono essere redatti in cinese. Alcuni possono essere
redatti anche in una lingua straniera ed avere uguale validità.
6) Tempistiche: l’approvazione giunge circa 2-3 mesi dalla presentazione
della domanda.
7) Controllo: il voto è direttamente proporzionale alla quota di capitale
sottoscritta.
Co-operative (o Contractual) Joint Venture (CJV)
1) Capitale minimo: non esiste un valore minimo preciso richiesto
2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: si seguono le
disposizioni del contratto costitutivo
3) Numero di soci: non specificato
4) Organi:
•
CdA (Board of Directions) composto da membri in rappresentanza
dei 2 partner;
•
Direttore Generale (General Manager);
•
Vice-Direttore Generale (Deputy General Manager);
•
Assemblea dei Soci (Shareholder’s Meeting);
•
Collegio Sindacale (Supervisory Committee).
5) Documenti necessari per la costituzione dell’attività aziendale:
•
Lettera d’intenti (LOI);
•
Studio di fattibilità (FS);
•
Contratto (JV-Contract);
•
Statuto (JV Articles of Association);
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•
Nominativi del presidente (Chairman);
•
Vice-presidente e consiglieri (Board of Directions).
Tutti i documenti devono essere redatti in cinese. Alcuni possono essere
redatti anche in una lingua straniera ed avere uguale validità.
6) Tempistiche: l’approvazione giunge circa 2-3 mesi dalla presentazione
della domanda.
7) Controllo: approvazione.
Differenze Principali tra una CJV e una EJV
•
La EJV è sempre una persona giuridica, quindi assimilabile ad una
s.r.l., mentre una CJV può essere sia una persona fisica che una
persona giuridica, anche se quest’ultimo caso è abbastanza raro, in
quanto i partner sarebbero personalmente responsabili di eventuali
perdite in futuro;
•
Nella EJV la distribuzione dei profitti avviene esclusivamente in
proporzione al capitale conferito dalle parti, nella CJV questo avviene
in base alla volontà delle parti;
•
In una CJV una qualsiasi parte, oltre all’apporto di capitale registrato,
può condividere un proprio diritto, per esempio “market access right”.
•
In una EJV, alla scadenza del contratto della società mista, deve essere
costituito un comitato che provveda a determinare la posizione
patrimoniale ed economica e provveda alla distribuzione delle proprietà
che rimangono, in proporzione all’investimento delle parti. Invece in
una CJV le restanti proprietà sono cedute senza corrispettivo al partner
cinese.
Wholly Foreign Owned enterprise (WFOE) – imprese a capitale
interamente estero
1) Capitale minimo: deve essere proporzionato alla dimensione delle
operazioni dell’impresa.
2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: il soggetto
straniero detiene la totalità del capitale sociale.
3) Numero di soci: stabilito nel contratto.
4) Organi: specificati nell’atto costitutivo.
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5) Documenti necessari per la costituzione dell’attività aziendale:
•
Domanda di costituzione (business licence);
•
Studio di fattibilità;
•
Statuto sociale;
•
Certificato di registrazione della società madre straniera;
•
Certificato di costituzione della società stessa;
•
Bilancio patrimoniale degli ultimi tre anni;
•
Piano di bilancio entrate-uscite;
•
Lista dell’attrezzatura da importare;
•
Lettera di affidabilità creditizia rilasciata dalla banca con cui
l’investitore straniero ha aperto un conto.
6) Disciplina di settori particolari.
Non
sono
autorizzati
dell'informazione
immobiliare,
e
leasing,
investimenti
delle
totalmente
telecomunicazioni.
trasporti
e
servizi
esteri
nei
settori
Mentre
nei
settori
pubblici,
tale
tipo
di
investimento deve essere approvato direttamente dal MOFCOM. Con la
modifica del “Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue”, sono
state allentate molte delle restrizioni che prima impedivano la
costruzione
di
una
WFOE
in
determinati
settori.
I
progetti
di
investimento della categoria “incoraggiati” godranno di sgravi fiscali
nell’importazione di macchinari e apparecchiatura per il loro proprio
utilizzo e saranno esentati anche dall’imposizione dell’IVA.
Con
l’adesione della Cina all’OMC/WTO, infatti, molti settori sono stati
aperti agli investitori stranieri. La Cina, secondo il Governo centrale, ha
rispettato tutte le obbligazioni che la stessa aveva assunto con la sua
adesione. Le autorità hanno infatti dovuto compiere un’impressionante
lavoro di revisione di oltre 2000 leggi e regolamenti, abolirne 700 e
modificare molte altre per armonizzare la legislazione cinese alle
norme internazionali del WTO. Sempre in seguito all’annessione della
Cina al WTO, inoltre, gli investitori stranieri che avevano costituito una
JV in settori “vietati” alle WFOEs, ora possono avere l’opportunità di
convertire le JV in WFOE.
La conversione delle JV in WFOE consta di quattro fasi:
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1) La parte cinese e quella straniera stipulano un contratto di cessione
(assignment contract) in cui la parte cinese è concorde nel cedere la
sua quota alla controparte straniera
2) Il
Consiglio
di
Amministrazione
della
JV
deve
autorizzare
il
trasferimento delle quote e l’emendamento dello statuto
3) Lo statuto deve essere modificato per conformarsi alla nuova gestione
e alla struttura della WFOE
4) La transazione deve essere approvata dalle autorità competenti e deve
essere emanata una nuova business license. In generale qualsiasi
azione rivolta a trasformare una JV in WFOE da parte dell’investitore
straniero, richiede il consenso della parte cinese.
Un’altra forma societaria di interesse è quella della
Foreign
Invested
Commercial
Enterprise
(FICE)
–
società
di
distribuzione
1) Capitale minimo: 500.000 CNY per il commercio all’ingrosso; 300.000
CNY per il commercio al dettaglio
2) Livello minimo di partecipazione straniera al capitale: maggioranza
cinese per società con più di 30 punti vendita
3) Numero di soci: non specificato
4) Organi: dipendono dalla forma societaria prescelta: JV o WFOE
5) Documenti necessari per la costituzione dell’attività’ aziendale:
•
Pre-registrazione presso il locale AIC,
•
Approvazione MofCom provinciale,
•
Approvazione MofCom centrale
•
Richiesta della Business License
6) Tempistiche: circa 4 mesi
7) Controllo: prescelta.
Foreign Partnership
Il
Consiglio
di
Stato
della
R.P.
Cinese
ha
emanato
formalmente
le
“Administrative Measures for Foreign Enterprises and Individuals to Establish
Partnership in China” (Decreto n. 567 del Consiglio di Stato, 02.12.2009). Le
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misure, che
rappresentano
lo sviluppo più significativo
dall’introduzione
della
“Partnership Law” del 2006, e che che sono diventate effettive dal 01.03.2010,
consentono
agli
investitori
esteri
maggiori
alternative
nelle
forme
di
investimento in Cina.
Le Misure consentono la creazione di una partnership tra due o più imprese o
individui straniero o tra un’impresa e/o individui stranieri e un individuo/impresa/altra
organizzazione cinese.
La partecipazione straniera alla partnership richiede solo la registrazione con
la banca locale dell’Amministrazione statale dell’Industria e Commercio. Non è
necessario un capitale minimo. La partnership che effettua investimenti in progetti
speciali o industrie che necessitano di un’approvazione specifica deve essere preapprovata dalle autorità competenti.
2.1.2.
Le fonti del diritto commerciale
Questo paragrafo sintetizza l’intero corpus normativo cinese concernente il
diritto commerciale nazionale e internazionale. Il suo intento è quello di fornire le
coordinate fondamentali nell’identificazione dei principali provvedimenti normativi. A
questo
proposito
un’attenta
lettura
di
tali
provvedimenti
risulta
sostanziale
nell’avvicinarsi al mercato cinese.
Diritto Commerciale Nazionale
1) La Company Law: adottata dalla 5a sessione della Commissione
Permanente dell’Ottavo Congresso Nazionale del Popolo (CP-CNP) in
data 29.12.1993. Riformata per la prima volta il 25.12.1999 secondo
la decisione della trentesima sessione della CP-CNP, riformata per la
seconda volta il 28.08.2004 secondo la decisione dell’undicesima
sessione della CP-CNP, riformata per la terza volta alla diciottesima
assemblea del Congresso Nazionale del Popolo.
2) Enterprise Partnership Law: adottata alla 24a sessione della CP-CNP
il 23.02.1997, riformata alla 23a sessione della CP-CNP il 27.08.2006.
3) Regulations
on
the
Administration
of
Registration
of
Partnership Enterprises: deliberato dal decreto n. 236 del Consiglio
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di Stato (CS) della RPC in data 19.11.1997 e modificato secondo la
decisione del CS il 09.05.2007.
4) Law
on
Individual
Ownership
Enterprises: adottata dall’11a
riunione della CP-CNP il 30.08.1999 e promulgata dall’ordinanza n. 20
del Presidente della RPC nello stesso giorno dello stesso anno.
5) Law on Township Enterprises: adottata dalla 22a riunione della CPCNP il 29.10.1996 e promulgata attraverso l’ordinanza n. 76 del
Presidente della RPC nello stesso giorno dello stesso anno.
6) Enterprises Bankruptcy Law: adottata al 23˚ incontro della CP-CNP
il 27.08.2006.
7) Implementing Rules on Transfer Business on Non-Circulation
Shares of Listed Companies: promulgata dallo Shanghai Stock
Exchange dallo Shenzen Stock Exchange e dalla China Securities
Depository Clearing Corporation in data 03.01.2005.
8) General Rules on Enterprise Finance: deliberata e adottata dal
Ministero della Finanze il 04.12.2006. Promulgate ed entrate in vigore
in data 01.01.2007.
9) Measures for the Annual Inspection of Enterprises: Emendata
all’incontro esecutivo dell’Amministrazione Statale per l’Industria e il
Commercio della RPC e promulgato in data 24.02.2006 ed entrata in
vigore dal 1˚ marzo 2006.
10) Interim Administrative Measures for the Startup Investment
Enterprises:
deliberata
e
approvata
dal
CS
il
07.09.2005
e
promulgata il 15.11.2005 insieme alla Commissione Nazionale di
Sviluppo e Riforma, al Ministero della scienza e della Tecnologia, il
Ministero delle Finanze, il Ministero del Commercio, la Banca Popolare
di Cina, l’Amministrazione per la Tassazione, l’Amministrazione Statale
per l’Industria e del Commercio, la Commissione di Regolamento della
Banca Cinese, la Commissione di Sicurezza e l’Amministrazione Statale
per lo Scambio internazionale. Il provvedimento è entrato in vigore in
data 01.01.2006.
11) Administrative Provisions on the Registration of Companies’
Registred
Capital:
promulgata
dall’Amministrazione
statale
per
l’Industria e il Commercio il 27.12.2005.
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12)Measures on the Takeover of Listed Companies: promulgate dalla
Commissione di Regolamento il 28.09.2002 ed entrata in vigore in
data 1˚ dicembre 2002.
13)Measures for the Administration of the Takeover of Listed
Companies
promulgata
(Revised):
dalla
Commissione
di
Regolamento il 27 agosto 2008 ed entrata in vigore il 27 agosto 2008
14)Measures
for
the
Underwriting
of
Administration
Securities
of
the
(Revised):
Offering
promulgata
and
dalla
Commissione di Regolamento il 11 ottobre 2010 ed entrata in vigore il
1 novembre 2010
15) Measures for the Administration of the Listed Company Issuing
New Shares: promulgata dalla Commissione di Regolamento il
28.03.2001 ed entrata in vigore lo stesso giorno.
16) Measures for the Administration of Disclosure of Shareholder
Equity
Changes
of
Listed
Companies:
promulgata
dalla
Commissione di Regolamento il 28.09.2002 ed entrata in vigore in
data 1˚ dicembre 2002.
17) Measures for the Administration of the Share-trading Reforma
of Listed Companies: promulgata dalla Commissione di Regolamento
il 04.09.2002 ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 2002.
18) Measures on Administration of Listed Companies’ Buying Back
the Shares Held by the Public (for trial implementation):
promulgata dalla Commissione di Regolamento il 16.06.2002.
19) Implementation Measures of the Administration on Production
License for Industrial Products: adottata attraverso discussione
all’incontro esecutivo dell’Amministrazione Statale per la Supervisione
della
Qualità,
dell’Ispezione
e
della
Quarantena
il
31.08.2005,
promulgata il 15.09.2005 ed entrata in vigore il 1˚ novembre 2005.
Diritto Commerciale Internazionale
1) Foreign Trade Law: emendata e adottata all’8˚ incontro della CPCNP in data 06.04.2004, promulgata ed entrata in vigore in data 1˚
luglio 2004.
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2) Provisions on the Export License Administration: in accordo con
la legge sul commercio estero della RPC e i regolamenti amministrativi
su importazioni ed esportazioni di beni, questa legge è stata adottata e
discussa al 9˚ incontro ministeriale del Ministero per il Commercio
Estero
e
la
Cooperazione
dall’Amministrazione
Economica
Generale
delle
ed
è
stata
Dogane,
approvata
promulgata
il
20.12.2001, entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2002.
3) Interim Measures for the Administration of Export Licenses for
Sensitive Items and Technologies: in accordo con la legge sul
commercio
estero
della
RPC,
i
regolamenti
sul
controllo
delle
esportazioni nucleari, i regolamenti concernenti i diversi utilizzi del
nucleare, i regolamenti concernenti l’utilizzo di materiale biologico e
chimico sono stati formulati ed adottati al 6˚ incontro esecutivo del
Ministero del Commercio in data 14.11.2003. Promulgati in data 1˚
dicembre 2003 e implementati in data 1˚ gennaio 2004.
4) Measure for the Administration of Export Registration of
Sensitive Items
and
Technologies: formulata sulla base dei
regolamenti sull’uso del nucleare, di materiale biologico e chimico.
Adottata all’11˚ incontro esecutivo del MOFTEC, promulgata in data
12.11.2002 ed entrata in vigore nello stesso giorno dello stesso anno.
5) Measures on Export Control of Certain Chemicals and Related
Equipment and Technologies: promulgata dal decreto n. 33 del
Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica, la
Commissione
Statale
dell’Economia
e
del
Commercio
e
l’Amministrazione Generale delle Dogane, in data 18.10.2002.
6) Regulations on Export Control of Dual-Use Biological Agents
and Related Equipment and Technologies: promulgata dal decreto
n. 365 del Consiglio di Stato in data 14.10.2002.
7) Regulations on Export Control of Missiles and Missile-related
Items and Technologies: promulgata dal decreto n. 361 del
Consiglio di Stato in data 22.08.2002.
8) Equity Joint Ventures (EJV) Law: Legge della Repubblica Popolare
Cinese concernente l’istituzione di EJV.
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9) Implementing Regulations of the Law on Sino-foreign EJV:
promulgata
il
20.09.1983
dal
Consiglio
di
Stato,
riformata
il
15.01.1986, il 21.12.1987 e infine il 22.07.2001 dal Consiglio di Stato
secondo la decisione dello stesso.
10) Cooperative Joint Ventures (CJV) Law: Legge della Repubblica
Popolare Cinese concernente l’istituzione di CJV.
11) Implementing Regulations of the Law on Sino-foreign CJV: il
Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica
attraverso la sua ordinanza n. 6 emana le regole d’implementazione
della Legge della RPC relativa all’istituzione di CJV, approvata il
07.08.1995 dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore lo stesso giorno
dello stesso anno della sua promulgazione da parte del ministro del
Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica Wu Yi,
il 04.09.1995.
12) Law on Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE): adottata
dalla 4a sessione del CNP il 12.04.1986, emendata secondo la
Decisione di Revisione della Legge della RPC sul Capitale Straniero
delle Imprese, Adottata al diciottesimo incontro della CP-CNP il
31.10.2000.
13) Implementing Rules for the Law on Wholly Foreign-Owned
Enterprises:
approvata
dal
CS
il
28.10.1990,
promulgata
dal
Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione Economica il
12.12.1990 ed emendata il 12.04.2001.
14) Interim Provisions on Mergers and Acquisitions of Domestic
Enterprises by Foreign Investors: riformata e adottata dal 1˚
incontro del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione
Economica il 02.01.2003, promulgata il 07.03.2003 ed entrata in
vigore il 12.04.2003.
15) Provisions on Guiding the Orientation of Foreign Investment:
adottata dal CS attraverso il decreto n. 346 in data 11.02.2002.
16) Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries:
approvato, promulgato ed entrato in vigore dal CS in data 1˚ dicembre
2007.
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17) Anti-Dumping Regulations: promulgate ed entrate in vigore in data
1˚ gennaio 2004 con una decisione del CS.
18) Detailed
Rules
for
the
Examination
and
Approval
of
Investments to Open and Operate Enterprises Abroad: approvata
e promugata dal Ministero del Commercio il 17.10.2005.
19) Supplementary
Provisions
to
the
Provisions
on
the
Establishment of Investment Companies by Foreign Investors:
promulgate il 26.05.2006 dal Ministero del Commercio della RPC e
implementate in data 1˚ luglio 2006.
20) Provisions on the Administration of Foreign Funded Businessstarting Investment Enterprises: adottate durante l’11˚ incontro
ministeriale del Ministero per il Commercio Estero e la Cooperazione
Economica, promulgata il 30.01.2003 e implementata in data 1˚
marzo 2003.
21) Measures for Strategic investment by Foreign Investors upon
Listed
Companies:
formulate dal Ministero del Commercio, la
Commissione di Regolamento della Sicurezza Cinese, l’Amministrazione
Statale
Tributaria,
Commercio,
l’Amministrazione
l’Amministrazione
Statale
Statale
dell’Industria
dello
Scambio
e
del
Estero,
promulgate il 31.12.2005 ed entrate in vigore il 30.01.2006.
22)Administrative
Provisions
on
the
Registration
of
Foreign-
Funded Partnership Enterprises: promulgate il 29 gennaio 2010 dal
Ministero del Commercio e dell’Industria ed entrate in vigore il 1 marzo
2010.
Lo studio e il confronto con le suddette norme costituiscono dei passaggi
ineludibili nell’accostarsi al mercato cinese. Nella strutturazione di un progetto
d’investimento nella Repubblica Popolare Cinese è molto importante la guida di società
di consulenza, studi legali e camere di commercio nell’affrontare l’adempimento delle
norme di diritto commerciale nazionale e internazionale in vigore nella RPC. L’insieme
di queste norme a sua volta risulta un punto centrale del processo di trasformazione
intrapreso dalla Cina a partire dal suo ingresso nell’Organizzazione Mondiale del
Commercio
nel
2001,
un
processo
di
apertura
economica
e
culturale
che
continuamente incontra nel suo divenire resistenze dei modelli persistenti nel paese.
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2.2.
SOCIETA’ – COSTITUZIONE
Una volta costituita la societa', il passo successivo e' l'ottenimento della
business licence (licenza di esercizio) per poter svolgere la propria attivita' in Cina.
A tal proposito, il 1 marzo 2010 e' stata promulgata la normativa per le
licenze d'esercizio per imprese partnership a capitale straniero e le filiali di imprese
partnership a capitale straniero. La normativa consta di tre Articoli rilevanti:
Articolo I, riguardante la Forma della licenza d'esercizio e della licenza per le
filiali:
I.I: La licenza d’esercizio e la licenza d’esercizio per le filiali sono rilasciate
rispettivamente in copia originale e in duplicato. La copia originale, da esporre, ha
dimensione 420mm per 297mm e il duplicato da archiviare, ha dimensione 210mm
per 297mm. Ognuna ha una copertina di plastica trasparente.
I.II: La licenza d’esercizio in originale è stampata con il disegno dell’emblema
nazionale della Repubblica Popolare Cinese, il nome della licenza, l’oggetto della
registrazione, note, la dicitura “disposto dall’Amministrazione statale per l’Industria e il
Commercio della Repubblica Popolare Cinese” e il timbro di autenticità. I duplicati della
Licenza d’esercizio e della Licenza per le filiali sono stampati con lo stesso testo senza
l’emblema nazionale.
Articolo II: riguardante contenuti della Licenza d’esercizio e della Licenza per
filiali.
II.I: L’originale e il duplicato della Licenza d’esercizio sono entrambi stampati
con la dicitura “Licenza d’esercizio per imprese partnership a capitale straniero” e vi
sono indicati i seguenti caratteri: numero di registrazione, nome, sede principale
dell’attività, executive partners, obiettivo dell’attività, partners, periodo, data di inizio
attività, data di scadenza, agenzia di registrazione e note.
II.II: L’originale e il duplicato della Licenza d’esercizio e della Licenza per filiali
sono entrambe stampate con la dicitura “disposto dall’ dall’Amministrazione statale
per l’Industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese”.
Articolo III: riguardante il formato e la realizzazione delle Licenze.
I.I: Il formato della Licenza d’esercizio e la Licenza per filiali sono formulate e
promulgate dall’Amministrazione per l’Industria e il Commercio.
I.II: La Licenza d’esercizio e la Licenza per filiali sono disposte e stampate
dall’Amministrazione per l’Industria e il Commercio.
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2.3.
SOCIETA’ DI CAPITALE
(Vedi 1.9.1.).
2.4.
BILANCIO E LIBRI CONTABILI
2.4.1.
Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio e
alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di
certificare il bilancio?
Nella redazione del bilancio tutte le imprese a partecipazione straniera devono
seguire i criteri esposti nel “Foreign-invested Enterprise Accounting System” del 1992.
Sia le società a responsabilità limitata che le società per azioni sono soggette
all’obbligo della tenuta delle scritture contabili e devono elaborare un rapporto
finanziario e contabile alla fine di ogni anno fiscale, comprendente il bilancio, il conto
economico dei profitti e delle perdite, il piano finanziario e le variazioni finanziarie.
Le prescrizioni esposte in materia si rifanno alla pratica di redazione
internazionale, dal momento che si fondano sul rispetto del:
•
Principio di competenza.
•
Criterio del costo storico.
•
Principio della rispondenza tra le poste di costo e di ricavo.
Le caratteristiche salienti della legislazione in materia di bilancio civilistico
sono:
•
Accantonamenti per crediti irrecuperabili. L’articolo di riferimento è il n.
22 della legge del 1992.
•
Regole dettagliate per l’ammortamento delle attività fisse (ex art. 31)
•
Regole particolari per la contabilizzazione delle attività acquistate
tramite leasing finanziario (ex art. 30)
•
Regole particolari per le costruzioni in economia (ex art. 33)
•
Obbligo di tenuta dei libri contabili in cinese
•
E’ obbligatoria la redazione di bilanci annuali certificati e trimestrali
(per questi ultimi non sussiste l’obbligo della certificazione).
•
L’anno fiscale coincide con l’anno solare.
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Per quanto riguarda i criteri che sovrintendono la redazione del bilancio a fini
fiscali si faccia riferimento alla Sezione 5.4 sulla tassazione dei redditi d’impresa.
Secondo le “Auditing Measures for Sino-foreign Equity and Co-operative Joint
Ventures” del 1993 esiste l’obbligo di certificazione dei bilanci annuali da parte di una
società di auditing cinese autorizzata, le JV sono inoltre obbligate a redigere anche un
prospetto trimestrale, non certificato.
I pubblici contabili cinesi hanno particolari poteri di revisione nel caso di Joint
Ventures che utilizzino attività fisse di proprietà statale.
2.4.2.
Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio?
Il bilancio di ogni impresa presente in Cina deve essere presentato, già
certificato dalle autorità competenti, entro la metà di aprile e si riferirà, come già
detto, all’anno solare precedente.
2.5.
ACCESSO ALLE CARICHE
2.5.1.
Lo straniero può essere socio di capitale? Anche con una quota
superiore al 50%?
Sì.
2.5.2.
Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione?
Anche Presidente o Amministratore unico?
Sì.
2.5.3.
Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Può essere
Revisore dei Conti?
Sì.
2.6.
BORSA VALORI
2.6.1.
Esiste nel Paese una Borsa Valori?
Le due borse valori di Shanghai e Shenzhen stanno attraversando una fase di
rapida crescita, che ha preso il via dal processo di riforma e dall’impegno politico dei
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vertici governativi per l’apertura e la transizione all’economia di mercato. Guidata dalla
China Securities Regulatory Commission, la borsa cinese è ora una piazza emergente
con enormi potenzialità di sviluppo che assicura al paese una stabile crescita
economica. Dalla loro fondazione nei primi anni '90, le capitalizzazioni delle Borse
cinesi sono cresciute di 1.800 volte, il valore congiunto, il terzo al mondo, é pari al
95% del Pil cinese. I listini hanno iniziato con 13 società quotate e ora ne contano
1.638. Shanghai e Shenzhen sono ora rispettivamente la sesta e la sedicesima Borsa
al mondo per valore.
I mercati borsistici cinesi si caratterizzano per la simultanea presenza su
entrambe le piazze di due comparti azionari tra loro non fungibili: quello delle AShares (denominate in valuta locale e destinate ai soli investitori nazionali) e quello
delle B-Shares (denominate in Dollari). Quest’ultima categoria di azioni è stata
riservata agli investitori stranieri fino al 26.02.2001, quando le autorità cinesi hanno
permesso agli investitori nazionali di accedere anche al comparto delle B-Shares. Dal
giugno del 2004 le società finanziarie straniere possono acquistare quote in, o
costituire società di Security o Fund Management in Cina. Non si tratta però di
un’apertura indiscriminata del mercato dell’intermediazione finanziaria: percentuali
massime di partecipazione (non oltre il 33% per le Security Companies e 49% per le
Fund Management Companies) e vincoli operativi restringono significativamente le
opportunità di business soprattutto per operatori interessati a servizi di consulenza e
gestione
finanziaria
internazionale.
Dall’11.05.2005,
inoltre,
è
consentito
agli
investitori stranieri l’accesso allo Stock Market cinese: essi possono comprare azioni
anche delle società locali. L’apertura del mercato azionario agli investitori stranieri è
stata formalizzata con una circolare emessa dalla China Security Regulatory
Commission (equivalente alla CONSOB italiana o della FSA inglese), dal Ministero delle
Finanze, e dalla State Economic Trade Commission. Tuttavia l’apertura non è ancora
totale, in quanto il trasferimento agli investitori stranieri deve sottostare, ancora per
qualche tempo, ad alcune regole e limitazioni. Tali limitazioni vengono superate
dall’investitore
istituzionale
straniero
approvato
(“Qualified
foreign
institutional
investor”) dal CSRC (China Security Regulatory Commission).
La possibilità di accedere graduatamente allo scambio anche delle B-share per
gli investitori stranieri rappresenta uno degli obiettivi fissati con l’ingresso della Cina
nel WTO.
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Shanghai Stock Exchange
Fondata il 26.11.1990 ed entrata in funzione il 19 dicembre successivo, la SSE
è un’istituzione no-profit direttamente amministrata dalla China Security Regulatory
Commission che basa il proprio sviluppo nel principio di “legislazione, supervisione,
auto-regolazione e standardizzazione” al fine di creare un mercato aperto, sicuro,
trasparente ed efficiente. La SSE offre una vasta gamma di servizi: sevizi necessari
per operazioni di borsa sicure, accettazione ed ordinazione delle registrazioni,
formulazione di regole per il business, organizzazione e monitoraggio di garanzie per
gli investitori, regolamentazione dei membri e delle società registrate nonché gestione
e diffusione di informazioni di mercato. Un gran numero di società, dalle industrie
chiave, quelle dell’infrastruttura, ai settori dell’alta tecnologia, con la loro quotazione
nella borsa di Shanghai, non hanno solo aumentato il loro capitale, ma anche
migliorato il loro meccanismo operativo.
528 South Pudong Road, SHANGHAI 200120, PR CHINA
www.sse.com.cn
[email protected]
Tel.: 0086 21 68808888
Fax: 0086 21 68804868
Shenzhen Stock Exchange
Fondata il 1˚ dicembre del 1990, la borsa valori di Shenzhen si è
continuamente sviluppata trasformandosi da semplice mercato locale a mercato
nazionale con società registrate e membri provenienti da tutto il paese. I beni
scambiati includono azioni ordinarie, fondi comuni di investimento, tesoreria e bond. Il
sistema di trading è completamente automatizzato. Il sistema software è sviluppato
da programmatori interni e questo è motivo di grande orgoglio per la borsa stessa in
quanto riesce a soddisfare pienamente le necessità del mercato. Gli investitori hanno
mezzi alternativi per accedere al mercato dei capitali; le quoatazioni degli stock sono
rese pubbliche in tutto il paese attraverso linee satellitari.
5024 Shenzhen Donglu, SHENZHEN 518010, PR CHINA
[email protected]
Tel.: 0755 82083333, 25918545
Fax: 0775 82083947
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2.6.2.
Internazionalizzazione della valuta cinese
A seguito del dilagare della crisi economica e finanziaria nel 2008, si sono
venute a creare le condizioni ideali per mettere in discussione il ruolo del dollaro, non
solo come valuta di riserva internazionale, ma anche come divisa di riferimento per gli
scambi internazionali. Dall’alto della sua posizione economica e delle sue imponenti
riserve valutarie, detenute soprattutto proprio in dollari, la Cina si è avvalsa di queste
condizioni per promuovere il cammino verso l’internazionalizzazione della valuta
nazionale.
Con
l'aumento
dell'influenza
economica
cinese
nel
mondo,
l'internazionalizzazione del RMB è ormai diventato uno dei temi caldi dell'economia
globale. Essa è necessaria non soltanto per la riforma economica cinese, ma anche per
un funzionamento sano del mercato del capitale mondiale. I vantaggi sono evidenti
per la Cina: potrà promuovere ulteriormente lo sviluppo del suo commercio
transfrontaliero e dei suoi investimenti internazionali, favorire la riduzione della
pressione della gestione della riserva di valuta estera e aumentare la sua posizione
internazionale.
Tuttavia,
in
questo
processo,
esistono
anche
rischi
enormi.
L'internazionalizzazione del RMB significa che il sistema finanziario cinese diventerà
più
trasparente,
il
livello
della
sua
mercatizzazione
ed
internazionalizzazione
aumenterà, creando inevitabilmente nuovi costi e rischi, primo fra tutti l'aumento della
difficoltà del controllo macroeconomico. La realizzazione di questo meccanismo
richiede molti prerequisiti come un ambiente politico ed economico sostenibile, un
sistema finanziario completo e sano, una supervisione finanziaria efficace ed un
ambiente internazionale favorevole. Secondo gli esperti, l'internazionalizzazione sarà
un processo lungo e tortuoso, quindi dovrà essere realizzato gradualmente.
Recentemente sono stati fatti molti passi avanti. Le autorità cinesi, tra
dicembre 2008 e giugno 2011, hanno siglato ben dodici accordi swap, per un
ammontare totale di oltre 840 miliardi di yuan (oltre USD 130mld), con le banche
centrali e le autorità monetarie di alcuni dei suoi partner commerciali. Si tratta di
accordi che prevedono di immettere il capitale scambiato nel sistema finanziario
domestico accordando alla banca centrale del paese partner la facoltà di erogare
prestiti direttamente in renminbi a entità commerciali nazionali. Ciò affinché
quest’ultime possano impiegarli in seguito, evitando l’uso del dollaro, per saldare i
pagamenti
relativi
importazioni
dalla
Cina,
aggirando
così
i
rischi
derivanti
dall’incertezza sul tasso di cambio e riducendo i costi relativi al trasferimento di fondi.
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A fianco di queste intese, la Cina partecipa inoltre agli accordi swap
multilaterali facenti capo alla Chiang Mai Initiative (CMI), che coinvolge i membri
dell’ASEAN+3 (gruppo composto dai dieci membri del sud-est asiatico, con l’aggiunta
di Cina, Giappone e Corea del Sud). Grande risonanza hanno conseguito, infine, gli
accordi bilaterali (da non confondere con gli accordi swap, non necessariamente
connessi al commercio) che la Cina ha concluso con Brasile e Russia, rispettivamente
nel 2009 e 2010, per pattuire l’utilizzo delle proprie valute negli scambi commerciali
bilaterali, evitando ancora una volta di ricorrere all’utilizzo del dollaro. Nel luglio del
2009, le autorità cinesi hanno avviato il progetto pilota per la regolamentazione e il
supporto del commercio in valuta cinese tra cinque regioni e città principali della Cina3
e i paesi dell’ASEAN, al fine di coprire l’uso del dollaro statunitense, euro, sterlina e
dollaro di Hong Kong. Il successo di tale progetto ha portato, nel giugno del 2010, ad
approvare la sua estensione a 18 province e municipalità cinesi4 verso la totalità dei
paesi del globo.
Accanto allo sviluppo del progetto per l’utilizzo dello yuan negli scambi
commerciali internazionali, sono state intraprese una serie di misure orientate allo
sviluppo dei mercati finanziari, con l’obiettivo di potenziare il mercato dei derivati e il
sistema di tutela dei depositi bancari, agevolando il commercio e l’investimento. La
maggior parte delle misure adottate hanno coinvolto con particolare interesse Hong
Kong, designata ormai come piattaforma di lancio per l’espansione a livello mondiale
del renminbi, che è diventata il mercato di riferimento per la commercializzazione
offshore del renminbi (CNH market). Nel corso del 2010 si è assistito all’eliminazione
di un buon numero di restrizioni ai flussi di valuta cinese verso Hong Kong, tanto che
ad agosto di quest’anno è stata concessa, a istituzioni finanziarie qualificate, la
possibilità di investire i renminbi posseduti fuori dalla Mainland nel mercato dei titoli
domestico. Dal 2010 è stata invece accordata alle imprese estere la possibilità di
emettere obbligazioni per auto-finanziarsi, favorendo così gli investimenti esteri nella
Mainland, e aprire presso le banche della regione di Hong Kong conti correnti in yuan,
che in meno di un anno sono raddoppiati.
Recentissima novità, dal primo giugno 2012 è possibile effettuare il cambio
diretto tra RMB e Yen giapponese. Lo yen diventa così la prima importante valuta
estera, a parte il dollaro USA, per cui è possibile il cambio diretto. Gli analisti ritengono
che l'apertura del cambio diretto RMB-Yen contribuirà a ridurre il costo economico
specifico del cambio e promuoverà il commercio e gli investimenti bilaterali, nel
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frattempo favorirà anche l'avanzamento della strategia di internazionalizzazione del
RMB.
2.7.
AUTORITA’ ANTITRUST
2.7.1.
Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali
settori esercitano il proprio controllo?
Le autorità garanti della concorrenza sleale sono le stesse presso le quali deve
essere effettuata la registrazione dell'attività, i.e. gli uffici locali dello State
Administration Industry & Commercial Office. E’ questo l'organismo che, in base alla
legge contro la "unfair business practice" (legge del 02.09.1993), ha competenza per
l'effettuazione di verifiche
volte a combattere
l'utilizzo
e
la registrazione
di
denominazioni e marchi altrui, la falsificazione e/o simulazione di prodotti altrui, ecc..
In
data
30.08.2007
è
stata
approvata
dal
Comitato
Permanente
dell’Assemblea Nazionale del Popolo la prima legge antitrust Cinese, entrata in vigore
il 1˚ agosto 2008.
Questa Legge segue i principi delle leggi antitrust statunitensi ed europee con
particolare riguardo a:
Restrizione di accordi. La legge proibisce certi tipi di accordi orizzontali
(fissazione di prezzi, limitazione degli approvvigionamenti, divisione del mercato,
boicottaggi) ed un tipo di accordo verticale (conservazione dei prezzi di rivendita). La
legge presenta comunque un certo grado di flessibilità in quanto è possibile che
aumenti il numero e il tipo degli accordi protetti, e sono previste delle esenzioni per
certe categorie determinate sia dalla legge che dallo State Council.
Inoltre, i divieti sopraindicati non sono applicabili a quelle aziende capaci di
provare che gli accordi posti in essere non limitano seriamente la concorrenza
all’interno di un mercato di riferimento, i consumatori finali possono condividere i
benefici risultanti da tali accordi, quando uno qualsiasi dei seguenti obiettivi viene
perseguito:
•
Viene perfezionata la tecnologia o la ricerca e si sviluppano nuovi
prodotti;
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•
Viene migliorata la qualità del prodotto, abbassati i costi, aumentata
l’efficienza o viene unificata la specifica del prodotto, gli standard, o si
effettua la ripartizione della specializzazione del lavoro;
•
Aumento dell’efficienza operativa o rafforzamento della competitività
delle piccole e medie imprese (PMI);
•
Vengono realizzati benefici sociali come il mantenimento delle risorse,
la protezione ambientale, ecc.;
•
Capacità di alleviare una diminuzione significativa delle vendite o una
sovraproduzione marcata derivante da un’economia lenta.
Abuso di posizione dominante. Il concetto di “posizione dominante” a cui
fa riferimento la nuova legge anti-trust appare generalmente conforme all’approccio
convenzionale derivante dalla teoria economica. Per “dominant market position” viene
intesa infatti quella posizione di mercato detenuta da un’azienda che permette alla
stessa di controllare il prezzo o la quantità dei prodotti o di influenzare l’accesso al
mercato di riferimento (the relevant market) da parte di altre aziende. L’abuso di
posizione dominante attuato da un’azienda e soggetto a divieto concerne le seguenti
attività:
•
Vendita di prodotti a prezzi ingiustamente alti o acquisizione di prodotti
a prezzi ingiustamente bassi;
•
Vendita di prodotti a prezzi inferiori ai costi senza una ragione
giustificabile;
•
Rifiuto di commerciare con un partner senza una ragione giustificabile;
•
Restrizioni imposte alle controparti di una transazione richiedendo agli
stessi di condurre l’operazione solo tra di loro o con altre controparti
selezionate dall’azienda senza una ragione giustificabile;
•
Applicazione di vincoli alle vendite o imposizione di altre condizioni
commerciali non ragionevoli al momento del processo di trading con
la/le controparti senza una ragione giustificabile;
•
Comportamenti discriminatori sui prezzi verso controparti commerciali
equivalenti o
imposizione
di altre condizioni commerciali senza
apportare ragioni legittime.
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In particolare, la nuova legge introduce una serie di fattori quantitativi nella
forma di quote di mercato con l’obiettivo di definire maggiormente lo status di
posizione dominante detenuto dall’azienda. A tal proposito, si veda la tabella in basso:
N. di aziende sul mercato
Quota di mercato indice di una posizione
"dominante"
1
>50%
2
>66%
3
>75%
Qualora l’azienda detenesse una quota di mercato inferiore al 10%, non verrà
giudicata come azienda operante in una posizione dominante suscettibile di controllo
da parte dell’Anti-Monopoly Enforcement Authority.
Tenendo presente tutte le possibili eccezioni del caso, dovute a fattori unici
legati al tipo di mercato di riferimento nel quale opera l’azienda, resta da vedere con
quale rigore verranno effettivamente considerati i fattori quantitativi illustrati nella
tabella qui sopra. Inoltre, come prevede l’art. 19 della nuova legge, le aziende che si
trovano in suddetta posizione dominante non saranno soggette a penali qualora
riescano a provare che i vantaggi provenienti dalla concentrazione compensano gli
svantaggi correlati, che la concentrazione è del tutto conforme al “public interest”.
Attività di fusione e di acquisizione. Il regime di controllo sulle operazioni
di concentrazione riguarderà sia la transazioni nazionali sia quelle estere. La revisione
da parte delle autorità governative per le operazioni straordinarie è stata introdotta
per la prima volta in Cina nel 2003 con l’approvazione della Interim Rules in Mergers
and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors, e rimpiazzata poi nel
2006 dalla legge attualmente in vigore, la Regulations on Mergers and Acquisitions of
Domestic Enterprises by Foreign Investors (“M&A rules”).
Differentemente dalla legge attuale, la nuova disciplina anti-trust in tema di
concentrazioni non prevede alcuna soglia di autorizzazione per quanto concerne la
notifica preliminare da parte dell’azienda che deve dichiarare l’operazione presso The
Anti-Monopoly Enforcement Authority (AMEA). Ai sensi della nuova legge, solo le
concentrazioni che eccederanno determinate soglie stabilite dallo State Council
saranno soggette a valutazione preliminare e quindi revisione da parte dell’AMEA. La
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procedura di revisione della dichiarazione di concentrazione da parte di un’azienda si
concretizza in due fasi, simili nell’approccio al regime in vigore negli Stati Uniti e in
Europa. Un’operazione di concentrazione soggetta a controllo non potrà essere
completata fino a quando l’AMEA non avrà revisionato la documentazione necessaria
sottomessa dall’azienda e dato un riscontro entro 30 giorni (1° Fase) o 90 giorni (2°
Fase)
qualora
l’autorità
competente
decidesse
di
posticipare
la
valutazione
dell’operazione in questione.
Con la recente Circular on Establishing a Security Review Mechanism in the
Merger and Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors, emanata il
03.02.2011 dall’Ufficio Generale del Consiglio di Stato, è stato stabilito un sistema di
controllo di sicurezza sulle fusioni o acquisizioni da parte di investitori stranieri di
imprese cinesi legate alla difesa e sicurezza nazionale, come imprese militari o situate
vicino ad aree militari sensibili e altre. Il controllo è affidato ad una commissione
congiunta del Consiglio di Stato, il National Development and Reform Commission
(NDRC) e il Ministero del Commercio (MOFCOM).
Azioni anti-concorrenziali. Le autorità pubbliche non possono abusare dei
loro poteri riguardo una serie di azioni che possono portare a dei problemi ormai ben
noti in Cina come ad esempio:
•
ordinare a delle persone di dedicarsi a particolari attività;
•
ostacolare la libera circolazione di beni tra le regioni della Cina (per es.
imponendo dei requisiti tecnici discriminanti);
•
bloccare la gestione degli affari locali affidandoli ad altre regioni;
•
emanare dei regolamenti o intraprendere qualsiasi altra azione che
possa eliminare o restringere la concorrenza.
Nonostante questi divieti siano orma ovvii in paesi come l’Europa e gli Stati
Uniti, in Cina essi sono particolarmente importanti, a causa della sua situazione
attuale (transizione da un’economia statalizzata ad una privata).
Proprietà intellettuale. La Legge non cerca di proibire la legittiima difesa
della proprietà intellettuale, ma proibisce chi limita o elimina la concorrenza abusando
di tale diritto. A tale proposito e' bene far notare che in data 17 marzo 2010, con
entrata in vigore il 1 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha deliberato l’emendamento del
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Regolamento delle Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale e dei Diritti
di Proprietà Intellettuale.
Imposizioni e rimedi. Analogamente alla Commissione Europea, l’autorità
competente è responsabile sia per l’indagine che per la risoluzione delle controversie e
detiene quindi significanti poteri investigativi. Le parti insoddisfatte hanno il diritto di
invocare una revisione del processo o, in alternativa, di rivolgersi al tribunale.
L’intensità della revisione rimane da decidere. La legge garantisce certi diritti
processuali (come la riservatezza e il diritto di rilasciare una dichiarazione) ma le
regole dettagliate non sono ancora state pubblicate. La multa per la violazione è
aumentata del 10% del totale del volume delle vendite dell’anno precedente nel
mercato di riferimento, sono previste anche multe di minor entità per i casi meno
rilevanti o nel caso in cui il trasgerssore comunichi la propria violazione. I rimedi
possono comprendere il divieto di perseguire determinate attività, la restituzione di
guadagni illeciti e lo scioglimento delle concentrazioni non autorizzate. Ci sono anche
disposizioni in materia di responsabilità civile.
Leggi concernenti la concorrenza
Nei seguenti punti vengono fornite al lettore le coordinate e i riferimenti dei
principali provvedimenti normativi concernenti il diritto della concorrenza in vigore
nella Repubblica Popolare Cinese. Norme sostanziali nella presa di coscienza dei propri
diritti e interesi legittimi per la tutela della propria attività e per lo sviluppo dei propri
progetti.
1) Anti-Monopoly Law: adottata dalla 29a sessione della CP-CNP della RPC
il 30.08.2007.
2) Unfair Competition Law: adottata alla 3a sessione della CP-CNP il
02.09.1993, promulgata dall’ordinanza n. 10 del Presidente della RPC di
stessa data ed entrata in vigore in data 1˚ dicembre 1993.
3) Price Law: adottata al 29˚ incontro della CP-CNP il 29.12.1997 e
promulgata dall’ordinanza n. 92 del Presidente della RPC.
4) Measures for the Supervision and Examination of the Government’s
Price Costs: misure formulate ed adottate attraverso discussione
all’incontro dei direttori della Commissione Nazionale di Sviluppo e
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Riforma, promulgate il 17.01.2006 ed entrate in vigore in data 1˚
marzo 2006.
5) Interim Provisions on Preventinf the Acts of Price Monopoly: adottate
attraverso discussione all’incontro dei direttori della Commissione
Nazionale di Sviluppo e Riforma, promulgate il 18.06.2003 ed entrate in
vigore in data 1˚ novembre 2003.
6) Negotiable Instruments Law: adottata alla 13a riunione del CP-CNP il
10.05.1995, riformata all’11a sessione del CP-CNP il 28.08.2004.
7) Auction Law: adottata alla 20a sessione del CP-CNP il 05.07.1996,
promulgata dall’ordinanza n. 70 del Presidente della RPC di stessa data,
riformata all’11a sessione della CP-CNP il 28.08.2004.
8) Regulations on Direct Selling Administration: adottato al 101˚ incontro
esecutivo del CS il 10.08.2005, promulgato il 23.08.2005 ed entrato in
vigore in data 1˚ dicembre 2005.
9) Measures
for
the
Administration
of
Information
Reporting
and
Disclosure of Direct Selling Companies: adottate al 15˚ incontro
esecutivo del Ministero del Commercio il 19.10.2005 e approvato
dall’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio, promulgate
in data 1˚ novembre 2005 ed entrate in vigore in data 1˚ dicembre
2005.
10) Measure for the Administration of the Depositing Payment and Using of
the Deposit of Direct Selling Companies: deliberato e adottato al 15˚
incontro
esecutivo
del
Ministero
del
Commercio
il
19.10.2005,
approvato dall’Amministrazione Statale dell’Industria e del Commercio,
promulgato in data 1˚ novembre 2005 ed entrata in vigore in data 1˚
dicembre 2005.
11) Regulation on Prohibition of Pyramid Selling: adottato al 101˚ incontro
esecutivo del Consiglio di Stato il 10.08.2005, promulgato il 23.08.2005
ed entrato in vigore in data 1˚ novembre 2005.
12) Regulations on Commercial Franchising 2007: adottati al 167˚ incontro
esecutivo del CS il 31.01.2007. Promulgati ed entrati in vigore in data
1˚ maggio 2007.
13) Administrative
Measures
for
Archiving
Commercial
Franchises:
deliberate e adottata al 6˚ incontro esecutivo del Ministero del
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Commercio il 06.04.2007. Promulgate ed entrate in vigore in data 1˚
maggio 2007.
14) Measures
for
the
Administration
of
Information
Disclosure
of
Commerscial Franchises: discusse ed adottate al 6˚ incontro esecutivo
del Ministero del Commercio il 06.04.2007. Promulgate ed entrate in
vigore in data 1˚ maggio 2007.
15)Notice of the General Office of the State Council on the Establishment of
the Security Review System for Mergers and Acquisitions of Domestic
Enterprises by Foreign Investors: adottata dal General Office del CS il
03.02.2011 ed entrata in vigore il 03.03.2011.
2.8.
CONTRATTI
2.8.1.
Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti
di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)?
Anche la Cina ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
vendita internazionale di merci, ma con alcune limitazioni: la prima esclusione
concerne l’applicazione dell’art. 1 paragrafo 1 lettera b), che prevede l’osservanza del
trattato in oggetto anche nell’ipotesi in cui in un contratto solo lo Stato di una delle
due parti abbia preso parte alla convenzione e le norme di diritto internazionale
identifichino come legge applicabile quella di detto Stato. La seconda limitazione
riguarda l’art. 11 che non prevede necessariamente la forma scritta per il contratto.
La legge cui si deve far riferimento oggi in materia di legge applicabile è la
Law on Choice of Law for Foreign-related Civil Relationships, entrata in vigore il 1
Aprile 2011. Questa dispone innanzitutto l’applicazione diretta di norme imperative
cinesi o comunque della legge cinese nel caso in cui l’applicazione di leggi straniere sia
pregiudizievole per l’interesse pubblico e sociale della RPC. Al di là di questi casi, la
regola generale è che i contraenti hanno la piena libertà di scegliere a quale disciplina
sottoporre il contratto. Possono quindi optare per l’applicazione della Convenzione di
Vienna, od orientarsi verso scelte più imparziali ed eque, come i Principi UNIDROIT dei
Contratti Commerciali Internazionali, o a un contratto che non contempli – in tutto o in
parte – alcun richiamo ad un ordinamento specifico, od infine demandare la disciplina
dell’intero negozio o di taluni aspetti dello stesso al diritto dello Stato di appartenenza
di una di esse. Ne consegue che ove si convenga per l’applicazione del diritto italiano,
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il contratto sarà disciplinato principalmente dal Codice Civile; ove, invece, si opti per il
diritto cinese la normativa applicabile sarà la Contract Law of the People’s Repubblic of
China (c.d. Uniform Contract Law), legge in vigore dal 1999 e che, sotto l’influenza dei
Principi UNIDROIT, ha riformato la disciplina contrattuale in Cina. La Uniform Contract
Law detta disposizioni di carattere generale che valgono per tutti i tipi contrattuali
(vendita, mutuo, leasing, appalto, trasporto, ecc.). Ne sono esclusi i contratti
disciplinati da apposite leggi speciali (assicurazione, proprietà intellettuale ecc.).
La Law on Choice of Law for Foreign-related Civil Relationships prevede inoltre una
serie di deroghe in riferimento a particolari tipi di contratti (contratto del consumatore
e di lavoro) o altri istituti (responsabilità per illecito, proprietà intellettuale,
negotiorum gestio etc.). Infine, dispone che in assenza di una scelta dei contraenti
sulla legge da applicare, si applichi la legge del luogo di residenza abituale della parte
la cui prestazione è più caratteristica di quel tipo di contratto o la legge che è più
connessa alla materia del contratto.
2.8.2.
E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi?
In Cina la responsabilità per danni da prodotti difettosi è disciplinata dalla
“Product Quality Law”. In particolare una nuova versione della “Product Quality Law of
the People’s Republic of China” è entrata in vigore il 1˚ settembre del 2000,
esattamente sette anni dopo la data efettiva della versione originale della legge. La
nuova versione prevede la responsabilità dei produttori riguardo la qualità dei loro
prodotti e ne dispone dei requisiti minimi.
Dal 1˚ luglio 2009, inoltre, entra in vigore una nuova legge sulla sicurezza dei
cibi, nel tentativo di apportare chiarezza e semplicità di standard a un settore sensibile
quale quello della produzione alimentare.
2.8.3.
Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising?
In data 1˚ maggio 2007 è entrata in vigore una nuova disciplina sul
franchising (The Franchise Regulation) che rappresenta un notevole miglioramento
rispetto al precedente regime delle cosiddette Franchise Measures. La nuova
regolamentazione ha trovato espressione applicativa in due disposizioni del MOFCOM
(ministero per il commercio):
•
Administrative
Rules
on
Commercial
Franchise
–
Information
Disclosure (“Disclosure Rules”), approvata il 31.01.2007, nel quale
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vengono fornite delle regole generali sul franchising, quali una
definizione,
i
requisiti
(di
carattere
generico)
delle
parti
e
l’identificazione del Commerce Department come organo di controllo;
•
Administrative Rules on Commercial Franchise Filing (“Filing Rules”),
approvata il 6 aprile 2007.
2.9.
CONTRATTO DI AGENZIA
2.9.1.
Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia?
Non esiste una legge che regoli il rapporto di agenzia così come definito dal
Codice Civile Italiano. La legge sui contratti del 15.03.1999 regola, alla sezione
“disposizioni specifiche”, i contratti di Mandato, Commissione e Mediazione. Tali
contratti in diverse accezioni possono essere assimilati al contratto d’agenzia.
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2.10. MARCHI E BREVETTI
Leggi concernenti la proprietà intellettuale
1) Trademark Law: adottata al 24˚ incontro della CP-CNP il 23.08.2982,
emendato alla 34a sessione della CP-CNP il 22.02.1983 ed alla 24a
sessione della CP-CNP il 27.10.2001.
2) Implementing Regulations of the Trademark Law: entrato in vigore il
15.09.2002.
3) Provisions
on
Protection
dall’Amministrazione
of
Statale
Well-Known
per
l’Industria
Marks:
e
il
introdotte
Commercio
il
17.04.2003.
4) Rules for Trademark Review and Adjudication: adottate all’incontro
esecutivo dell’Amministrazione Statale del Commercio e dell’Industria il
17.09.2002, promulgate nella stessa data ed entrate in vigore il
17.10.2002.
5) Measures for the Implementation of Madrid International Registration
of
Trademarks:
promulgate
dall’Amministrazione
Statale
del
Production
of
Commercio e dell’Industria il 17.04.2003.
6) Administrative
Measures
for
the
Printing
and
Trademarks: promulgate il 19.08.2004 dall’Amministrazione Statale
del Commercio e dell’Industria ed implementate in data 1˚ settembre
2004.
7) Measures Governing the External Marks of Automobile Products:
deliberate ed adottate durante l’incontro esecutivo della Commissione
Nazionale dello Sviluppo e Riforma, promulgate il 03.11.2005 ed
entrate in vigore in data 1˚ febbraio 2006.
8) Patent Law: adottata al 4˚ incontro della CP-CNP il 12.03.1984,
emendata dalla CP-CNP durante la sua 27a riunione il 04.09.1992 ed
emendata nuovamente il 25.08.2000.
9) Implementing Regulations of the Patent Law: promulgati dal decreto n.
306 del CS della RPC il 15.06.2001 ed entrato in vigore in data 1˚
luglio 2001.
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10)Implementing
Rules
for
the
PRC
Patent
Law
(2nd
Revision):
promulgata il 9 gennaio 2010 ed entrata in vigore in data 1 febbraio
2010.
11)PRC Patent Law (3rd Revision): promulgata il 27 dicembre 2008 ed
entrata in vigore in data 1 ottobre 2009
12) Measures for Administrative Enforcement of Patent: promulgate il
17.12.2001 dall’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale.
13) Measures for Compulsory Licensing of Patent Implementation: passate
dalla revisione del comitato esecutivo, promulgate il 13.06.2003 ed
entrate in vigore il 15.07.2003.
14) Provisions Concerning the Implementation of the Patent Cooperation
Treaty in China: adottate al 36˚ incontro esecutivo del CS il
28.03.2001, promulgate attraverso il decreto n. 300 del CS della RPC
nell’aprile del 2001 ed entrate in vigore in data 1˚ ottobre 2001.
15) Copyright Law: adottata alla 15a sessione della CP-CNP il 07.09.1990,
rivista e adottata alla 24a sessione della CP-CNP il 27.10.2001.
16) Implementing Regulations of the Copyright Law: entrati in vigore il
15.09.2002.
17)Copyright Law of the People's Republic of China (Revised in 2010):
promulgata il 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il 1 aprile 2010.
18) Measures for Implementation of the Administrative Punishment of
Copyright: promulgate dall’Amministrazione Nazionale per il copyright
il 24.07.2003 ed entrata in vigore in data 1˚ settembre 2003.
19) Regulations for the Protection of Computer Software: entrato in vigore
in data 1˚ gennaio 2002.
20) Measures for the Administrative Protection of Internet Copyright:
promulgate dall’Amministrazione Statale per il Copyright del Ministero
per l’Informazione Industriale il 29.04.2005 ed entrata in vigore il
30.05.2005.
21) Rules on Registration of Technology Import and Export Contract:
promulgate dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione
Economica il 30.12.2001 ed implementate in data 1˚ gennaio 2002.
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22) Regulations on Technology Import and Export Administration: adottati
al 46˚ incontro esecutivo del CS il 31.10.2001 ed entrato in vigore in
data 1˚ gennaio 2002.
23) China
Internet
all’ottavo
Domain
incontro
Name
esecutivo
Regulations:
del
rivista
Ministero
e approvata
dell’Informazione
e
dell’Industria il 28.09.2004.
24) Implementing Rules of Domain Name Registration: entrata in vigore in
data 1˚ dicembre 2002.
25) Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy: effettive dal
17.03.2006.
26) Regulations on the Protection of Layout-Design of Integrated Circuits:
adottati al 36˚ incontro esecutivo del CS il 28.03.2001, promulgate dal
Decreto n. 300 del CS ed entrato in vigore in data 1˚ ottobre 2001
attraverso l’Implementation Regulations of the Regulations for the of
Layout-Design of Integrated Circuits.
27) Regulations for the Protection of new Varieties of Plants: entrata in
vigore in data 1˚ dicembre 1997.
28) Implementation Rules for the Regulations on the Protection of New
Varieties
of
Plants
(Agriculture
Part):
promulgate
dal Ministero
dell’Agricoltura in data 27.04.1999.
29) Rules for the Implementation Rules for the Regulations on the
Protection of New Varieties of Plants (Forest Part): in vigore dal
16.06.1999.
30) Regulations Governing Customs Protection of Intellectual Property
Rights: adottati al 30˚ incontro esecutivo del CS il 26.11.2003,
promulgati dal decreto n. 395 del CS della RPC il 02.12.2003 ed
entrato in vigore in data 1˚ marzo 2004.
31) Provisions for the Protection of Products of Geographical Indication:
promulgati dall’Amministrazione Generale per la Supervisione della
Qualità, l’Ispezione e la Quarantena il 16.05.2005.
32) Regulations on Administrative Protection of Pharmaceutical: approvati
dal CS il 12.12.1992 e promulgati attraverso il Decreto n. 12
dell’Amministrazione Farmaceutica Statale il 19.12.1992.
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33)State
Drug
Administration,
New
Pharmaceuticals
Protection
and
Technology Transfer Provisions: promulgata il 22 aprile 1999 ed
entrata in vigore in data 1 maggio 1999.
34) Rules for Implementation of the Regulations on Administrative
Protection
of
Pharmaceutical:
approvate
dall’Amministrazione
Farmaceutica Statale il 30.12.1992.
35) Regulations on Administrative Protection of Agricultural Chemical
Products: approvati dal CS il 25.12.1992 e promulgati attraverso il
decreto n. 7 del Ministero dell’Industria Chimica il 26.12.1992.
36) Protection
Measures
Exhibitions:
for
adottate
Intellectual
dal
Property
Ministero
Rights
del
during
Commercio,
dall’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio, dall’Ufficio
Statale
per
il
Copyright
e
dall’Ufficio
Statale
per
la
Proprietà
Intellettuale, promulgate il 10.01.2006 ed entrate in vigore in data 1˚
marzo 2006.
37) Measures of the State Intellectual Property Office for Administration
Exhibitions: promulgate dall’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale
il 06.12.2005.
38) Regulations on the Protection of the World Exposition Symbols:
entrato in vigore in data 1˚ dicembre 2004.
39) Regulations on the Protection of Olympic Symbols: promulgati dal CS
il 04.02.2002.
40) Rules for Implementing the Regulations on Customs Protection of
Intellectual Property Rights (IPR): adottate all’incontro esecutivo
dell’Amministrazione
Generale
per
le
Dogane
il
22.04.2004,
promulgate dal Decreto n. 114 il 25.05.2004 ed entrate in vigore in
data 1˚ luglio 2004.
41)Regulations Governing Customs Protection of Intellectual Property
Rights (Revised in 2010): emendati dal CS il 24.03.2010 ed entrati in
vigore il 01.04.2010.
42)Intangible Cultural Heritage Law : adottata alla 19° sessione della CPCNP il 25.02.2011 e entrata in vigore il 01.06.2011.
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2.10.1. Come sono regolamentati i marchi?
Qualsiasi straniero o società straniera intenzionati a richiedere la registrazione
del marchio in Cina devono presentare una domanda coerente con gli accordi conclusi
in materia tra il paese al quale appartiene il richiedente e la Cina, o coerentemente ai
trattati internazionali in materia ai quali entrambi i paesi fanno parte, oppure ancora
sulla base del principio di reciprocità.
Le società a partecipazione straniera possono richiedere la registrazione del
loro marchio in Cina sia direttamente sia attraverso agenti specializzati. Le società
interamente straniere, invece, lo possono fare solo attraverso degli agenti nominati
dallo stato che si occupano esclusivamente della registrazione dei marchi per le parti
straniere.
Nel richiedere la registrazione del marchio, la descrizione e la classificazione
dei beni deve essere messa nel modulo di richiesta secondo quanto prescritto dal
sistema di classificazione. Attualmente la Cina adotta l’International Classification
System (il Sistema di Classificazione Internazionale), che classifica i beni in 34
categorie e i servizi in altre 8 categorie.
Dove il richiedente intenda registrare lo stesso marchio per beni di categorie
diverse, deve essere presentata una diversa domanda per ogni categoria di bene. Se
un marchio registrato è usato per beni della stessa categoria, deve essere presentata
una nuova domanda di registrazione.
Quando, dopo aver effettualto la registrazione, il nome, l’indirizzo o altri
dettagli relativi al registrante cambiano, dev’essere presentata una domanda relativa
ai cambiamenti.
Un’indicazione geografica può essere
il soggetto di una domanda di
registrazione per un marchio certificato o un marchio collettivo.
Procedure per la registrazione del marchio e documenti richiesti
Per la registrazione del marchio sono da presentare alle autorità competenti i
seguenti documenti: domanda per la registrazione del marchio, procura, 5 copie della
riproduzione del marchio (se è richiesto il colore, 5 copie delle riproduzioni a colori), e
1 copia del disegno in bianco e nero. Le riproduzioni del marchio devono essere chiare
e facili da copiare e devono essere stampate su carta liscia e durevole o sostituite da
foto, le dimensioni delle quali devono essere comprese tra 5 e 10 cm.
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Quando uno straniero o una società straniera richiede la registrazione del
marchio ogni documento in lingua straniera dev’essere accompagnato anche dalla
traduzione in cinese.
Nei
casi
di
registrazione
di
marchi
particolari:
forme
tridimensionali,
combinazioni di colori, marchi collettivi o certificati, il richiedente deve dichiarare ogni
particolarità nella domanda e allegare descrizioni dettagliate o certificati aggiuntivi.
Se, sia il modulo di domanda di registrazione, sia il marchio stesso passano
attraverso l’esame del Trademark Office secondo le prescrizioni della Trademark Law,
viene concessa un’approvazione preliminaria e il marchio viene pubblicato. Chiunque,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio, può presentare opposizione
contro il marchio che è stato preliminarmente approvato. Il Trademark Office manderà
la domanda di opposizione all’altra parte che ha 30 giorni per notificare l’avvenuta
ricezione. Il Trademark Office emanerà poi una sentenza sulla base dei fatti e delle
motivazioni presentate da entrambi le parti.
Quando non viene presentata nessuna opposizione contro il marchio o
l’opposizione non è giustificata, viene approvata la registrazione del marchio. Si
esegue la registrazione e il marchio viene pubblicato. Se invece l’opposizione è
giustificata, la domanda di registrazione viene respinta.
Se la registrazione di un marchio contestato viene pubblicata prima che la
delibera di opposizione divenga effettiva, la pubblicazione originale verrà revocata e il
marchio la cui registrazione è stata approvata nella delibera di opposizione, sarà
pubblicato nuovamente.
La
registrazione
della
versione
cinese
del
marchio
sebbene
non
espressamente richiesta dalla legge, è sicuramente conveniente sia dal punto di vista
commerciale che da quello legale. La mancata registrazione in ideogrammi può
comportare i medesimi problemi derivanti dalla mancata registrazione del marchio,
inoltre la clientela cinese potrebbe trovare un soprannome al prodotto facendo
riferimento ai suoni, cioè caratteri non consoni al prodotto stesso. Da un altro punto di
vista, l’utilizzo sulla confezione del prodotto di una scritta in caratteri alfabetici ispira
nel consumatore cinese una certa dose di fiducia e aumenta l’interesse verso il
prodotto.
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Pag. 73
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Diritti di priorità nella registrazione del marchio
Nel caso in cui un richiedente, entro sei mesi dalla data della prima domanda
di registrazione di un marchio in un paese straniero, richieda la registrazione dello
stesso marchio per beni della stessa categoria in Cina, può godere del diritto di priorità
in linea con ogni accordo stipulato tra il paese e la Cina o ogni trattato internazionale
relativo che entrambe le parti hanno sottoscritto, o sulla base del principio di
reciprocità.
Quando un marchio viene utilizzato per la prima volta per un’esposizione
commerciale in una fiera internazionale organizzata o riconosciuta dalla Cina, il
richiedente del marchio gode del diritto di priorità per un periodo di sei mesi dalla data
dell’esposizione commerciale.
In Cina vige il principio della priorità nella registrazione (first-to-file), in base
al quale chi per primo registra un marchio, ne è il legittimo proprietario. La
registrazione e la rivendita di marchi “altrui” è purtroppo un’attività abbastanza diffusa
in Cina, svolta tanto da società cinesi quanto da società straniere. In questi casi, è a
volte comunque possibile rientrare in possesso del proprio marchio, chiedendo la
cancellazione della registrazione “fraudolenta” anche invocando il preuso del marchio
ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del
1984, ma con una tempestiva registrazione si possono evitare i rischi e le lungaggini di
questa procedura.
Periodo di validità e rinnovo della registrazione del marchio
Il periodo di validità di un marchio registrato è di 10 anni, contati dalla data di
approvazione della registrazione. Anche per ogni rinnovo il periodo di validità è di 10
anni, contatti dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente
periodo di validità. Quando il registrante intenda continuare ad usare il marchio
registrato dopo la scadenza del periodo di validità, dev’essere presentata una
domanda di rinnovo entro almeno sei mesi dalla scadenza. Se in questo periodo non
viene presentata alcuna domanda, viene concessa una moratoria di sei mesi. Se non
viene presentata alcuna domanda entro la scadenza del periodo concesso, la
registrazione del marchio verrà cancellata.
Per richiedere il rinnovo della registrazione del marchio si presenta una
domanda di rinnovo al Trademark Office. Nel momento in cui viene approvato il
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rinnovo, il Trademark Office rilascerà un certificato al registrante e il rinnovo sarà
annunciato.
Il regime speciale dei “marchi noti”
La categoria dei c.d. “marchi noti” è tutelata in base ai Regolamenti per il
Riconoscimento e la Tutela dei Marchi Notori promulgati il 1˚ giugno 2003. Il
Trademark Office, che fa capo al SAIC, è l’organismo responsabile anche per la tutela
dei marchi noti.
Per la protezione del marchio noto è necessario presentare la domanda
all’ufficio
competente.
Quest’ultimo
notificherà
la
domanda
e
pubblicherà
le
informazioni relative. Una volta che al marchio viene riconosciuta la clausola di “noto”,
per i primi 3 anni dal riconoscimento non è richiesto alcun rinnovo. Se qualcuno
utilizza un marchio che è uguale o simile ad un marchio noto su beni di categorie
diverse, che possa indurre a pensare che i beni siano in qualche modo associati al
marchio noto registrato, causando in questo modo possibili danni al registrante, il
registrante del marchio noto può richiedere al SAIC di intervenire entro due anni dalla
data in cui egli è venuto a conoscenza (o avrebbe dovuto conoscere) del danno.
Quando un marchio viene riconosciuto “noto”, il SAIC non approverà l’uso di
alcuna parola o figura che sia uguale o simile ad esso e che possa in qualche modo
fuorviare il consumatore. Per i marchi noti registrati, il registrante può richiedere,
entro due anni, la cancellazione presso il SAIC.
Il Trademark Office (Ufficio Marchi) che fa capo al SAIC (State Administration
for Industry and Commerce) è l’autorità governativa che si occupa alla registrazione
dei marchi in Cina. Il Trademark Management Office che fa anch’esso capo al SAIC è
l’organo amministrativo al quale ci si rivolge per ogni tipo di problema relativo ai
marchi, mentre i Trademark Affairs Offices, situati nelle maggiori città, sono i
rappresentanti locali nominati dallo stato e sotto la supervisione del SAIC. Il
Trademark Review and Adjudication Board, anch’esso sotto il SAIC, è il responsabile
per sistemare le dispute relative ai marchi. Uffici amministrativi a livello provinciale
per l’industria e il commercio si occupano: dei problemi relativi ai marchi seguendo la
propria giurisdizione; della protezione dei diritti esclusivi per i marchi registrati; e delle
indagini sulla contraffazione dei marchi di fabbrica.
La società italiana che intende registrare un marchio in Cina ha due
possibilità: fare richiesta al Trademark Office di Pechino, oppure chiedere l’estensione
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della propria registrazione in Italia ai sensi della Convenzione di Madrid per la
Registrazione Internazionale dei Marchi del 1989.
La Repubblica Popolare Cinese ha aderito nel 1985 alla Convenzione di Parigi
per la Protezione della Proprietà Industriale, all'Accordo di Madrid (03.10.1989), alla
Convenzione di Berna per la Protezione dei diritti d'autore (03.10.1992) e alla
Convenzione sulla Protezione dei Prodotti audio e sulla Prevenzione della Duplicazione
non autorizzata (1/1993).
In particolare la Cina è firmataria di entrambi i trattati concernenti il sistema
di Madrid: l’Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, e storicamente ha registrato un
buon numero di marchi seguendo questo sistema. Le “new Implementing Measures
Concerning the Madrid International Registration of Trademarks” sostituiscono i
provvedimenti emessi nel 1996 e richiedono che tutte le registrazioni dei marchi si
adeguino al sistema di Madrid, incluse le domande per le registrazioni in Cina, e le
domande richiedenti l’estensione della protezione internazionale anche in Cina.
La normativa principale in tema di brevetti è data dalla "Patent Law" (1985) e
successive modifiche (2000), le relative "Implementing Regulations of the Patent Law"
(1985) e successive modifiche (1992, 1993, 2001). Altri recenti emendamenti in
merito alla Patent Law del 1994 sono stati promulgati il 25.08.2000 e sono entrati in
vigore il 1˚ luglio 2001.
2.10.2. Come sono regolamentati i brevetti?
Attualmente la legge sui brevetti ha subìto un’importante modifica grazie alla
revisione approvata il 29.12.2008, che ha introdotto significative novità riguardanti le
differenti opportunità di protezione ed il processo di applicazione dei brevetti.
Solo per rendere un’idea della grande confusione che vigeva sulla legge sui
brevetti antecedente l’approvazione dell’emendamento, basti pensare che dall’aprile
2001 all’aprile 2008, l’Ufficio Centrale per la Proprietà Intellettuale ha concluso 9571
casi di dispute legali concernenti i brevetti ed ha esaminato 11.639 casi di possibili
riproduzioni illegali di prodotti sui quali vigeva la protezione di un brevetto. Per
rendere più efficace la protezione intellettuale dei possessori di brevetti, la nuova
legge revisionata contiene importanti innovazioni rispetto le leggi precedenti.
Gli emendamenti si applicano a tutte le innovazioni eseguite in territorio
cinese.
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La legge revisionata, che ha effetto a decorrere dal 01.10.2009, è stata
approvata con 154 voti favorevoli e 4 astensioni in conclusione della sesta sessione
dell’Undicesimo National People’s Congress (NPC) Standing Commitee.
Quest’ultima è stata la terza revisione alla legge approvata originariamente 25
anni fa. I precedenti due emendamenti risalgono al 1992 ed al 2000. Il primo aveva
approvato l’introduzione dei componenti farmaceutici nella lista degli elementi
ipoteticamente “patentabili” e visto l’introduzione della Cina in qualità di Membro nel
Patent Cooperation Treaty (PCT). La seconda revisione aveva introdotto importanti
modifiche per rendere compatibile l’allora legge sui brevetti alle direttive dell’accordo
sulla Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale inerenti al Commercio (TRIPs).
Gli ultimi cambiamenti hanno avuto lo scopo principale di incoraggiare le
innovazioni e migliorare la “competitività internazionale” della Cina nello scenario
economico mondiale.
Secondo le disposizioni vigenti, possono essere oggetto di brevetto le
invenzioni, i modelli di utilità e i modelli di progettazione con fini estetici e di
decorazione (designs). Invenzioni e modelli di utilità dovranno contenere elementi di
novità, distinguendosi nettamente dai beni precedentemente brevettati all’interno e al
di fuori della Repubblica Popolare, di innovazione, apportando un notevole progresso
tecnologico, e di effettività per cui la loro applicabilità deve poter portare a soluzioni
efficaci.
Il cambiamento chiave della nuova revisione è l’adozione del cosiddetto
“absolute novelty standard”, e riguarda la possibilità riconosciuta agli inventori di
richiedere prima all’estero il brevetto per un’invenzione effettuata in territorio cinese.
E’ tuttavia richiesta un’apposita autorizzazione governativa al fine di escludere che
l’invenzione possa rientrare nella categoria dei “segreti di Stato”. La norma
precedente, infatti, prevedeva che le invenzioni effettuate in territorio cinese dovevano
essere brevettate in Cina prima di applicarle in uno Stato straniero.
La legge prevede che si possa assegnare un unico brevetto per ogni
invenzione e modello d’utilità. Se invenzioni e modelli sono appartenenti al medesimo
processo produttivo, l’inventore potrà cumulare le due domande di brevetti in
un’unica. Qualora una persona sia già titolare di un brevetto e in un periodo
successivo intenda registrare anche un modello di utilità, dovrà decidere se recedere
dalla titolarità del brevetto già registrato e aggiudicarsi quella del brevetto in corso di
approvazione o viceversa. La revisione del 2009 introduce la possibilità di aggiudicarsi
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la titolarità di invenzione e modello al tempo stesso nel caso in cui l’inventore intenda
registrarli lo stesso giorno (crossover of invention and utility model).
L’organo di competenza è l’ufficio per la Proprietà Intellettuale e dipende dal
Consiglio di Stato. Una volta depositata la domanda, l’inventore, dopo aver fornito
un’adeguata e minuziosa presentazione del prodotto (avvalendosi anche di supporti
grafici) dovrà attendere la valutazione dell’Ufficio per un periodo di 18 mesi (i 18 mesi
si riducono se richiesto dall’inventore stesso).
L’inventore può ritirare in ogni
momento (antecedente alla valutazione) la domanda di brevetto. Se la verifica non
incontra ostacoli, il brevetto potrà essere conferito e in fase finale annunciato. Solo in
questo momento l’inventore diventa titolare del brevetto. Nel caso contrario, se
l’ufficio riscontra dei problemi che impediscono il proseguirsi della procedura,
l’inventore, entro tre mesi, potrà appellarsi ad una commissione di riesame nominata
dal Consiglio di Stato. In caso di ulteriore insoddisfazione del pronunciarsi della
Commissione, l’inventore potrà intraprendere un’azione legale presso la Corte del
Popolo.
La durata delle concessioni brevettuali sarà di 20 anni per le invenzioni, di 10
anni per i modelli di utilità e per i modelli industriali. L’intestatario di un brevetto dovrà
pagare
una
quota
annuale
nell’anno
di
prima
registrazione
della
creazione
intellettuale. Terzi potranno appellarsi alla commissione di riesame per verificare la
conformità del brevetto assegnato con la legge vigente.
Gli Uffici Brevetti controllati da provincie, regioni autonome e municipalità,
direttamente sotto il governo centrale, sono competenti per il lavoro amministrativo in
merito ai brevetti nelle loro rispettive aree e gestiscono inoltre i problemi che
riguardano i brevetti esteri. Si occupano inoltre di ciò che riguarda l’applicazione dei
brevetti, derimere controversie, investigare e penalizzare gli atti di violazione dei
brevetti.
La legislazione cinese in merito prevede che le violazioni ai diritti di proprietà
intellettuale siano trattate da procedure amministrative e procedimenti legali. Sul
piano civile il sanzionato può essere obbligato a bloccare gli atti fraudolenti, riparare il
danno provocato, porgere pubbliche scuse e risarcire il danno. Le procedure
amministrative e responsabilità penali comprendono avvertimenti ed ordini di bloccare
gli atti fraudolenti, confisca dei guadagni illegali e risarcimento del danno.
Quando emergono le dispute relative alla proprietà intellettuale, le parti
interessate possono ricorrere ad una mediazione. Se la mediazione non è l’opzione
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preferita, o ha fallito, o una delle parti interessate rifiuta di tener fede al risultato della
mediazione, potranno essere intraprese azioni legali presso la Corte. Le parti possono
anche richiedere l’intervento delle autorità amministrative competenti.
La nuova disposizione ha aumentato la pena e il pagamento dei danni in caso
di infrazioni. In questi casi, infatti, si dovrà pagare il 400% (prima era il 300%) dei
profitti illeciti ottenuti dall’infrazione dei brevetti e una multa di 200.000 RMB (dai
50.000 RMB della norma precedente) anche nel caso in cui l’infrazione non abbia
portato profitti.
Dal 1˚ aprile 2007 la “China’s Supreme Court” e il “Supreme People’s
Procurator” hanno fornito una seconda interpretazione delle leggi a difesa della
proprietà intellettuale.
In caso di un numero di copie illegali di musica, film, programmi televisivi o
altri lavori protetti da leggi sulla proprietà intellettuale, compreso tra 500 e 2500, sono
previste una detenzione non superiore ai 3 anni e una multa che, a seconda dei casi,
può essere in sostituzione o in aggiunta alla detenzione.
Se il numero eccede i 2500 pezzi sono previste sia una multa che un periodo
di detenzione, che può arrivare fino a 7 anni. In aggiunta vengono anche fornite le
circostanze nelle quali non è possibile una sospensione della pena.
Questa seconda interpretazione mira inoltre a garantire ulteriormente le
vittime della pirateria, permettendo loro di agire direttamente in tribunale, il quale è
costretto ad accettare la causa se la vittima riesce a provare l’infrazione dichiarata.
In questo modo l’attore può risparmiare una considerevole quantità di tempo
e di denaro, e fermare più rapidamente l’infrazione agendo direttamente, invece che
attraverso la polizia o pubblici ministeri.
Nel febbraio 2010, l’Alta Corte di giustizia Cinese si e' espressa in merito ai
detentori di brevetto stranieri, pubblicando un’interpretazione giuridica alla Legge sui
Brevetti che possa essere una guida per gli stessi. La Corte ha specificato che le
rivendicazioni
dei
possessori
di
brevetto
possono
essere
modificate
in
sede
processuale solo prima dell’inizio del dibattimento.
L’interpretazione delle prove avviene sulla base della descrizione fornita dai
possessori di brevetto, che possono designare un lessicografico a tale scopo, qualora il
linguaggio non risultasse chiaro, verranno analizzate sulla base di fonti universalmente
conosciute, come manuali sulla materia o work reference.
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Nella rivendicazione da parte di un titolare di brevetto è necessario specificare
gli embodiments dello stesso in maniera dettagliata, questo è particolarmente vero per
i brevetti europei, che non prevedono di norma questo tipo di specifica.
La Corte ha inoltre specificato l’utilizzo dell’istituto legale dell’ estoppel in sede
processuale e la necessità di un’analisi completa dell’istanza nei dettagli.
Se un prodotto finito è assemblato con materiali che infrangono la legge
brevettuale, il prodotto va considerato contraffatto e fuori legge, così come i prodotti
ottenuti dalla rielaborazione di beni brevettati.
In sede di difesa è possibile appellarsi all’istituto dell’arte nota, qualora la
Corte non sia in grado di deliberare in merito alla validità di un brevetto.
Nel calcolare i danni subiti a seguito dell’infrazione di un brevetto è necessario
applicare il principio della partizione.
Un prodotto può essere considerato “nuovo” se il prodotto stesso e le tecniche
con cui è realizzato non sono conosciute e brevettate in Cina o all’estero fino a quel
momento.
La Corte ha specificato il diritto all’uso della sentenza dichiarativa in sede
processuale.
In conclusione l’interpretazione dell’Alta Corte di Giustizia ha reso più chiare
alcune norme relative al diritto brevettuale e le ha allineate a normative già esistenze
di altri paesi, come gli Stati Uniti.
La Repubblica Popolare Cinese ha aderito nel 1985 alla Convenzione di Parigi
per la Protezione della Proprietà Industriale.
2.11. SETTORE ASSICURATIVO
Il settore assicurativo cinese ha sperimentato significativi cambiamenti
dall’entrata nell’organizzazione mondiale del commercio (WTO). Tale settore è passato
da essere un mercato prevalentemente chiuso nei primi anni ’90 a un settore in cui
tutt’oggi le società straniere rappresentano oltre il 50% della totalità delle imprese
assicurative.
Il 28.02.2009, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha
approvato il tanto atteso emendamento della legge assicurativa che entrerà in vigore il
primo ottobre 2009. Tale emendamento risulta essere ricco di novità così da ampliare
ulteriormente l’originale legge sul settore assicurativo.
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E’ stata creata inoltre una commissione apposita (China Insurance Regulatory
Commission – CIRC) per vigilare, studiare e proporre cambiamenti significativi della
nuova legge.
Di seguito verranno presentati e analizzati i principali cambiamenti che
avranno impatto sia sugli investimenti nel mercato assicurativo cinese che sul modello
di business delle compagnie e degli intermediari assicurativi presenti nella Repubblica
Popolare Cinese.
Ampliamento dei canali di investimento dei fondi assicurativi
L’emendamento amplia notevolmente i possibili veicoli d’investimento nei
quali le compagnie assicurative possono investire i loro fondi. Prima della riforma,
infatti, le compagnie assicurative potevano investire i loro fondi solamente in una rosa
ristretta di opzioni che non permettavano una crescita sostenibile. Queste restrizioni
facevano sì che le compagnie investissero i loro fondi prevalentemente in bond
governativi cinesi o in conti bancari, a differenza dell’Occidente dove le società
assicurative
investono
aggressivamente
i
loro
fondi nel
mercato
azionario
e
obbligazionario generando maggiori ritorni.
Il nuovo emendamento permette così di investire in obbligazioni aziendali,
mercato azionario e fondi di investimento. Alle compagnie assicurative viene inoltre
data
la
possibilità
di
investire
in
beni
immobili
(termine
non
specificato
nell’emendamento ma che presumibilmente si riferisce al settore immobiliare).
Abolizione della restrizione sulle riassicurazioni
Il precedente art. 103 della legge sull’assicurazione prevedeva che: “Una
compagnia assicurativa che necessita di cedere un ramo di riassicurazioni deve dare la
prelazione a compagnie assicurative stabilite nel territorio cinese”. Con il nuovo
emendamento tale restrizione è stata abolita in accordo con l’impegno preso in
occasione dell’entrata della Cina nel WTO.
Tuttavia nell’emendamento è previsto che il 50% del rischio aggregato che
una compagnia assicurativa vuole cedere deve essere offerto ad almeno due società di
riassicurazione cinesi prima di poter essere offerto a compagnie straniere. Purtroppo
non è chiaro se e quando questa regola, soprannominata “Legge restrittiva del 50%”,
verrà abolita dalla CIRC liberalizzando del tutto il business delle riassicurazioni.
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Estensione delle forme societarie delle compagnie assicurative
Il nuovo emendamento della legge riguardante il settore assicurativo
permette alle compagnie assicurative di assumere la forma di Limited Liability
Compagny (LLC), prima vietata. Infatti, secondo l’ultima versione della legge, si
imponeva alle compagnie assicurative nazionali di assumere la forma di Joint Stock
Company oppure di Wholly State-Owned Company. Con il nuovo emendamento,
quindi, si rimuove la restrizione vigente e si dà la possibilità a qualsiasi compagnia
assicurativa di scegliere la forma societaria preferita.
Requisiti per gli azionisti di maggioranza
La revisione della legge attuale stabilisce nuovi requisiti più stringenti per gli
azionisti di maggioranza nel caso di istituzione di una nuova società assicurativa. In
particolare, l’azionista di maggioranza deve soddisfare i seguenti requisiti:
1) Avere abilità nel creare profitti e godere di una buona reputazione;
2) Non avere nessuna pendenza giudiziaria o infrazione di leggi a proprio
carico nei tre anni passati;
3) Avere un patrimonio netto (net assets) pari a 200 milioni di RMB.
Tutela dell’assicurato
Uno dei temi principali toccati dall’emendamento è quello relativo alla tutela
dell’assicurato. Infatti, sono stati imposti una maggiore protezione e un atteggiamento
più trasparente verso i detentori di polizze e gli assicurati. Particolare attenzione è
stata posta così ai diritti di recesso da parte dell’assicuratore, che sono stati limitati,
mentre i diritti dell’assicurato sono stati rafforzati.
Altri cambiamenti
a) L’emendamento prevede che l’assicuratore possa fare un’assicurazione
personale (compresa l’assicurazione vita) ai propri dipendenti senza il
loro specifico consenso;
b) Il CIRC è autorizzato ad agire verso quelle società assicurative che non
soddisfano criteri di solvibilità. Tali misure, tra le altre, comprendono il
porre tetti salariali ai manager e supervisori della società, ridurre le
spese di marketing e vietare l’entrata in nuovi business;
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c) L’emendamento
pone
nuove
e
più
dettagliate
pene
circa
l’infrangimento della legge guida.
Ulteriori sviluppi:
Nell’ultimo anno sono state emanate una serie di legislazioni per ampliare i
canali di investimento assicurativi e fornire linee guida per la gestione dei fondi
assicurativi.
La misura, promulgata dal CIRC il 5 Agosto 2010, entrata in vigore il 31
Agosto 2010, consta di 6 Capitoli e 70 Articoli. I contenuti principali riguardano gli
investimenti aperti per gli assicuratori, lo scopo degli investimenti, le modalità di
utilizzo dei fondi assicurativi, la gestione strutturale ele responsabilità.
Le misure espandono i canali di investimenti, le compagnie assicurative
possono utilizzare capitali assicurativi per fare investimenti in depositi bancari, bonds,
shares, security investment funds, settore immobiliare e equity interests.
La tabella qui sotto riporta una comparazione delle percentuali permesse per
gli investimenti con fondi assicurati prime e dopo l’entrata in vigore delle nuove
misure.
Contanti ed equivalenti
Nuove regole
Vecchie regole
Non meno del 5%
Non specificato
Unsecured corporate bonds Non più del 20%
Non più del 15%
Shares and equity funds
Non più del 20%
Shares non più del 10%; funds non
più 15%
Equity investment in
imprese non registrate
Non più del 5%
Non più del 3%, limitato ad
investimenti in banche commerciali
Settore Immobiliare
Non più del 10%
Proibiti
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3.
Regimi di import-export e dei flussi
finanziari
3.1.
REGIME DI IMPORT-EXPORT
3.1.1.
Qual è la classificazione doganale delle merci? Qual è il regime
doganale di importazione di merci nel Paese? Quali sono i dazi
all’importazione?
Il “Catalogue of Import-Export Commodities Subject to Compulsory Inspection
and Quarantine” elenca i tipi di beni per i quali è richiesta l’ispezione in entrata (e in
uscita) e la quarantena. Le regole concernenti i metodi e le procedure dell’ispezione e
della quarantena, nonché l’amministrazione di queste procedure trovano invece
dettagliata descrizione nei provvedimenti promulgati dalla Cina.
L’ispezione è condotta dalla AQSIQ (Amministrazione Generale per la
Supervisione della Qualità, per l’Ispezione e la Quarantena della RPC) secondo i
seguenti criteri: per le importazioni (ed esportazioni) elencate nel catalogo, l’ispezione
è eseguita secondo gli standard nazionali; dove gli standard rilevanti non sono
formulati, si fa riferimento agli standard stranieri specificati dagli appositi uffici
ispezione.
La “RPC Foreign Trade Law” del 1994 obbliga le società cinesi che intendano
effettuare operazioni di import-export ad essere in possesso dei diritti di commercio
con l’estero (Foreign Trade Privileges). Le società prive di questi diritti non possono
condurre autonomamente transazioni commerciali con l’estero e non possono
nemmeno stipulare contratti di distribuzione o di agenzia con un’impresa straniera. I
requisiti necessari per l’ottenimento dei FTP sono stabiliti dalla legge stessa e sono tali
da non permettere a tutte le aziende cinesi di godere di questi diritti. Per le società ad
investimento straniero, invece, la legislazione è diversa: esse godono tutte di alcuni
FTP.
La classificazione doganale delle merci segue il sistema di classificazione
internazionale. I dazi all’importazione variano a seconda della tipologia di prodotto.
Con l’ingresso della Cina nel WTO, la Cina ha dovuto conformarsi entro il 2006
anche per quanto riguarda il regime doganale. In particolare sono state rese effettive
l’eliminazione delle quote sulle importazioni e una sostanziale e graduale diminuzione
delle tariffe doganali da una media del 17% nel 2000 al 10% per il 2005. Ci sono state
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sostanziali diminuzioni soprattutto per quanto riguarda i settori più ricettivi come
l’agricoltura, l’automobilistico, il petrolifero e quello dei prodotti petrolchimici, ma è
necessario monitorare la situazione perché gli adeguamenti avvengono con molta
frequenza. All’11.12.2006, termine ultimo per l’ottenimento di tutti gli standard WTO,
la Cina ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con il rinnovo di oltre 2000 leggi e
regolamentazioni riguardanti il commercio internazionale e l’abolizione di oltre 700
disposizioni. Per quanto riguarda il settore del tessile nel novembre 2005 (dopo che UE
e Cina si erano accordate in tal senso già nel giugno precedente) Cina e Stati Uniti
hanno stipulato un accordo che regola e in parte sembra risolvere la lunga diaspora
sulle quote di importazione degli USA sul tessile “Made in China”. Accordi invece
ancora da raggiungere su altri fronti dopo che gli USA, a marzo 2007, hanno imposto
dei dazi all’importazione della carta carbone dalla Cina, forse il primo passo per
applicare tariffe anche sugli import di acciaio, materiale plastico, tessile e meccanico.
Sulla base dell’accordo le quote di importazione negli Stati Uniti, di 34
specifiche categorie merceologiche di prodotti tessili cinesi, sono state limitate ad un
tasso di crescita annuale dal 10-17% così ripartito: 8-10% nel 2006, 13% nel 2007 e
17% nel 2008.
In particolare i miglioramenti che riguardano i prodotti italiani sono riportati
nella tabella che segue:
Dazio
precedente
(%)
Nuovo dazio (%)
Pasta
15
15
Vino
14
14
Altri tipi di articoli derivanti dall’uva
30
30
Aceto
20
20
Olio d’oliva
10
10
Acque minerali naturali
20
10
Acque minerali gassate
20
20
Prodotti dolciari
20
20
Biscotti dolci, waffles and wafer
10
10
Pomodori pelati in scatola
10
19-25
Concentrato di pomodoro
20
20
Prodotto
Arredamento
Macchinari agricoli
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0-20
6,6
3-10
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Macchinari per costruzioni
10
0-10
Macchinari per lavorazione pietre/marmo
10
0-7
5-10
0-30
21-17,5
5-25
5
8-24
Tessile e abbigliamento
1-10
14-17.5
Oreficeria e gioielleria
0-35
0-20
Articoli in pelle
10
10-15
Pellicceria
20
20
8-13
5-13
Calzature
10-24
10-15
Ceramiche per arredamento
8-24.5
10-15
Apparecchiature elettriche
Prodotti ottici
Marmi e materiali da costruzione
Pellami non lavorati
Source: WTO Accession China 2012
I nuovi dazi riguardano anche le Zone Economiche Speciali, le Zone di
Sviluppo Economico e Tecnico, i Parchi per progetti di Sviluppo ad Alta Tecnologia, le
Città Costiere Aperte, che hanno comunque fino ad ora goduto di particolari riduzioni o
esenzioni dei dazi doganali.
Il settore più sensibile a tali modifiche è stato quello “agricoltura/sviluppo
rurale/ambiente” che ha visto un netto miglioramento in termini di ribasso dei dazi sui
beni importati. A questo proposito sono state modificate le tariffe di 673 prodotti, in
linea
con
le
politiche
governative
volte
a
creare
un
effetto
“leva”
sul
riammodernamento e sull’innovazione del settore agricolo compatibilmente a una
crescente sostenibilità ambientale.
Particolarità doganali
Le merci in ingresso in Cina sono soggette al pagamento sia di un dazio
doganale sia di un’imposta sul valore aggiunto (IVA). Alcune tipologie di beni sono
inoltre soggette al pagamento di una tassa sul consumo. Per quanto riguarda i dazi
doganali, all’ingresso nel WTO è seguita una generalizzata e sostanziale riduzione degli
stessi (dalla media del 17% del 2000 a quella del 9,8% del 2007). Le classi doganali
utilizzate sono quelle internazionali. Il dazio viene calcolato sull’importo C.I.F. delle
merci importate (con le rettifiche previste dalle norme di calcolo). Se l’importo non
appare adeguato, è facoltà delle dogane richiedere il pagamento di un dazio calcolato
in misura “presuntiva” (secondo parametri interni). È possibile, ma è sempre più
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comune, la richiesta di un deposito per importare particolari categorie di merci (per
esposizione, in particolare) in esenzione doganale per un periodo massimo di sei mesi
(trascorso il quale i dazi devono essere pagati o le merci ri-esportate). L’importo
dell’IVA è calcolato sulla base dell’importo C.I.F. maggiorato dei dazi (e, se applicabile,
della tassa sul consumo). L’aliquota generale è del 17%, ridotta al 13% per certe
tipologie di beni. Sia i dazi che l’IVA devono essere di norma pagati direttamente alle
autorità doganali, entro sette giorni dalla richiesta.
Disposizioni in materia di prodotti tessili
I prodotti tessili in cotone, lana, lino, seta e fibre sintetiche sono stati finora
soggetti a restrizioni (quote di importazione) da parte dell'Unione Europea. Nel 2002
l’opposizione di barriere si è evoluta. Con l’ingresso nella WTO, avvenuto nel 2001, la
Cina è diventata parte dell’ATC (Agreement on Textiles and Clothing), con il
conseguente doppio riflesso di dover aprire il proprio mercato al libero ingresso di
prodotti tessili stranieri e, reciprocamente, di poter accedere senza limitazioni ai
mercati degli altri Paesi membri.
La liberalizzazione tuttavia, pur presentando grandi opportunità, ha destato
anche grandi preoccupazioni, particolarmente tra i Paesi più sviluppati, tanto che sia
UE che USA hanno concordato, nel 2005, delle ulteriori quote di importazione.
Tra il 1994 ed il 2001 la Cina ha fornito circa il 15% della produzione tessile
mondiale. Poiché il 30% dell’export era diretto verso Paesi che imponevano quote, UE
inclusa, era immediato prevedere un aumento dell’output totale verso questi Paesi.
Perché questo avvenisse in maniera controllata, il “Protocol on the Accession of China
to the WTO” prevedeva la possibilità che i Paesi membri potessero imporre (fino a
tutto il 2008) restrizioni all’import di prodotti tessili cinesi qualora questo aumentasse
ad un ritmo superiore al 7,5% annuo.
Il 1˚ gennaio 2005 era scaduto infatti il Multi Fibre Agreement (MFA), che
aveva regolamentato il settore dal 1974 e che garantiva ad ogni paese una quota
sicura di produzione e di esportazione di prodotti tessili, e molti osservatori temono
che la maggior efficienza delle imprese cinesi finirà con lo spazzare via le aziende di
molte nazioni in via di sviluppo, oltre che quelle che operano nei mercati protetti
nordamericani ed europei. Esistono gravi preoccupazioni per le conseguenze sui livelli
occupazionali del settore, sia nei paesi sviluppati che in quelli più poveri. Negli Stati
Uniti e in Europa gli occupati che si troverebbero senza lavoro sono principalmente
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donne e appartenenti alle minoranze. Nei paesi sottosviluppati il settore, difeso finora
dalla garanzia di avere sicuramente delle quote di mercato, costituisce una delle
principali fonti di lavoro per la popolazione, e sono quindi giustificate le preoccupazioni
delle autorità riguardo alle conseguenze sociali.
Proprio a partire dal 1˚ gennaio 2005, si è assistito per la Cina ad un aumento
della quantità delle esportazioni parziali dei prodotti tessili, nonché ad una riduzione
dei loro prezzi, eventi che probabilmente spingeranno gli altri Paesi a sfruttare la
possibilità di rafforzare le misure di protezione commerciale. Come gesto di buona
volontà nei confronti della comunità internazionale, la Cina ha adottato alcune misure:
ha rafforzato le norme riguardanti i produttori e gli esportatori di prodotti tessili; ha
frenato gli investimenti nel settore; ha incoraggiato le grandi società tessili ad
investire all’estero; ha inoltre deciso di imporre, almeno per il periodo iniziale, dei dazi
sulle proprie esportazioni, che raggiungeranno anche il 20% per 148 tipi di prodotti
tessili (quali ad esempio giacche, gonne, camicie, pantaloni, pigiami ed intimo). Più in
particolare, per i prodotti che assumono quale unità di misura il capo di abbigliamento
ed hanno un prezzo elevato vi è un’aliquota d’imposta pari a 0,3 Yuan a capo; per
quelli il cui prezzo è invece più basso, l’aliquota è pari a 0,2 Yuan a capo. Per i prodotti
che invece vengono misurati a peso, l’aliquota è pari a 0,5 Yuan al Kg. L’onere fiscale
medio è dell’1,3%.
Per far fronte al problema dell’adozione di misure protezionistiche da parte
degli altri Paesi, la Cina ha adottato, a partire da marzo 2005, il Metodo temporaneo
per la Licenza Automatica alle Esportazioni di Prodotti tessili: secondo i dati forniti dal
Ministero del Commercio, le licenze richieste per le esportazioni riguardano 216
prodotti (camicie, intimo, pantaloni, abbigliamento per bambini). La procedura
richiede solitamente dai 2 ai 3 giorni, e comunque non supera i 10 giorni.
Per
evitare
i danni
derivanti dall’eliminazione
delle quote
relative al
commercio dei prodotti tessili e dal contemporaneo aumento delle esportazioni di tali
prodotti, il governo cinese ha introdotto un accordo di autodisciplina che:
•
determina le categorie dei prodotti tessili “sensibili”, ovvero dei
prodotti che possono facilmente innescare le misure protezionistiche
da parte dei Paesi importatori; particolare attenzione sarà dedicata
all’esportazione di tali prodotti.
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•
Istituisce un sistema di determinazione del prezzo più basso: in base
ad esso le imprese coinvolte nell’accordo non possono esportare i
prodotti in questione ad un prezzo inferiore a quello stabilito.
•
Prevede l’istituzione di un sistema volto a richiamare le imprese che
violino le leggi e i regolamenti commerciali e disturbino il sistema delle
esportazioni, oppure a sospendere i loro diritti di esportazione o di
importazione.
•
Istituisce un sistema precauzionale, volto ad indicare per quali tipi di
prodotti tessili alcuni Paesi hanno iniziato a limitare le importazioni o
sono in procinto di farlo.
Benché a partire dal 1˚ giugno 2005 il governo cinese abbia deciso di
innalzare i dazi alle esportazioni, relativi a 74 prodotti, di ben cinque volte rispetto ai
livelli precedenti, l’Unione Europea e gli Stati Uniti si sono mostrati scettici riguardo
alla conseguente riduzione delle esportazioni cinesi.
In effetti, l’eliminazione delle quote sul commercio di capi di abbigliamento e
di prodotti tessili ha portato, nel primo trimestre del 2005, ad un aumento del 62,5%
delle esportazioni cinesi destinate agli Stati Uniti (tale aumento ha toccato, per alcune
categorie di prodotti, il 1.500% in un solo mese).
La Cina controlla il 17% del mercato statunitense dell’abbigliamento (nel
dicembre 2004 tale dato era pari al 12%).
Accordo Cina - Unione Europea sui prodotti tessili
Il 10.06.2005, l’Unione Europea e la Cina avevano siglato un accordo
riguardante la limitazione delle esportazioni cinesi dei prodotti tessili verso i 25 Paesi
dell’Unione. Tale limitazione, che ha interessato il periodo 2005-2007, aveva come
oggetto 10 prodotti tessili e prevedeva dei tassi massimi di crescita annuali delle
esportazioni compresi tra l’8% ed il 12,5%. I livelli quantitativi che l’accordo stabiliva
si applicavano a partire dall’11.06.2005.
Il 31.12.2007 l’accordo bilaterale è scaduto e di conseguenza Cina ed UE
hanno adottato una decisione congiunta su un mutuo controllo e valutazione, in
particolare, dei beni prodotti in Cina e destinati al mercato Europeo, per evitare forme
di contraffazione, quindi di illecito nei confronti delle normative sul rispetto dei marchi
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e dei brevetti. Al giorno d’oggi l’Europa è uno dei maggiori partner commerciali, nelle
vesti di importatore, della Cina. Il 70% dei prodotti importati è stato giudicato come
contraffatto.
Nel 2006 la Commissione europea aveva adottato una nuova strategia politica
(di Partenariato e di Competitività) nei confronti della Cina destinato a sostituire
l’Accordo commerciale e di cooperazione del 1985, nella quale l'UE si è impegnata ad
accettare la concorrenza cinese richiedendo come controparte il rispetto delle regole di
mercato. Nel gennaio 2007 erano stati avviati negoziati per il raggiungimento di un
Accordo di partenariato e cooperazione (APC), destinato ad implementare il quadro di
riferimento bilaterale per gli scambi commerciali e gli investimenti. Al summit UE-Cina
del 2007 era stato avviato un dialogo sugli aspetti relativi ai rapporti economici e
commerciali bilaterali, che ha dato vita nell’aprile 2008 a un Gruppo di lavoro tra la
Commissione europea e il Consiglio di Stato della Cina, a livello di vice-premier. Esso
si occupa delle questioni di importanza strategica nelle relazioni commerciali, negli
investimenti e nella cooperazione economica tra l’UE e la Cina.
Prodotti elettromeccanici
Il ministero del Commercio Estero Cinese con una Circolare emanata insieme
all’Amministrazione Generale delle Dogane e all’Ufficio Nazionale Ispezione Merci vieta
espressamente l’importazione di prodotti elettromeccanici usati (o di seconda mano).
Il divieto, entrato in vigore il 1˚ gennaio 1998, colpisce anche l’importazione di
attrezzature conferite in conto capitale dai partner di joint venture sino-straniere. La
ragione dipende da condizioni di scarsa sicurezza derivate dall’uso di impianti ed
attrezzature di seconda mano spesso difettose.
L’eventuale esenzione dal divieto viene autorizzata dall’Ufficio Nazionale
Import Export Prodotti Elettromeccanici solamente per prodotti usati considerati “di
urgente necessità”. Tale ufficio emetterà un Certificato di Importazione che dovrà
essere allegato alla normale documentazione richiesta per l’apertura del credito e lo
sdoganamento finale della merce usata.
Il valore dichiarato dei prodotti elettromeccanici usati, infine, non dovrà
essere inferiore al 60% del valore dello stesso prodotto nuovo.
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Tecnologie
Il 16.09.2008 il Ministero del Commercio Estero e il Ministero della Scienza e
Tecnologia hanno varato una normativa (“Catalogue of Export Prohibited and
Restricted Technologies”) per regolamentare le categorie di prodotti tecnologici
destinati all’export. Le categorie identificate sono “non ristrette”, “ristrette” e
“proibite” secondo quanto definito nei seguenti riferimenti normativi:
•
Foregin Trade Law of the People’s Republic of China (2004)
•
Regulations of the People’s Republic of China on Administration of
Import and Export of Technologies (2001)
•
Measures of the People’s Republic of China for the Administration of
Technologies Prohibited or Restricted from Export (2001).
I criteri per la classificazione delle tecnologie destinate alle esportazioni
tengono conto di quanto segue:
•
Salvaguardia della sicurezza nazionale;
•
Non compromettere le condizioni e la sicurezza di persone fisiche,
animali e ambiente;
•
Essere in sinergia con le direttive di importazione ed esportazione di
oro e argento;
•
Essere coerenti alle altre normative in materia.
Tutte le tecnologie che non ricadono nelle categorie denominate “proibite” e
“ristrette” possono essere esportate liberamente.
Per quanto riguarda la normativa che regolamenta le modalità di importazione
delle tecnologie dall’estero, in data 01.02.2009 è stato varato il Decreto governativo
denominato “Measures for the Administration of Prohibited and Restricted Import of
Technologies” (decreto n. 1 2009) che modifica il precedente decreto sui regimi
d’importazione delle tecnologie (decreto n. 18 2001).
Tra gli spunti più importanti si sottolinea la maggior responsabilizzazione degli
Enti commerciali provinciali e locali in merito alle procedure di licensing e di
autorizzazione all’utilizzo di prodotti a contenuto tecnologico importati dall’estero. In
particolare, è prevista una verifica preventiva di duplice natura: trade review (art. 7) e
technical review (art. 8). La prima è volta ad accertare che vengano rispettate le
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condizioni fissate per i prodotti importati, siano applicate le tariffe d’importazione
laddove necessarie, se e in che misura l’impresa locale possa trarre vantaggio
dall’acquisto della tecnologia importata. La disamina tecnica invece è necessaria a
verificare che la tecnologia importata sia conforme alle linee guida governative
tracciate in ambito di sviluppo industriale-economico.
Per maggiori informazioni e per una consultazione esaustiva del decreto si
rimanda al sito web
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws(law_en_info.jsp?docid=102309
Altre disposizioni
A fine 2002 l’Amministrazione generale della Repubblica Popolare cinese per
la Supervisione, Ispezione e Quarantena ha emanato un decreto relativo alla
fumigazione degli imballaggi per le merci provenienti dalla Comunità Europea. I nuovi
regolamenti sono riferiti solamente al legno non trattato.
Questo di seguito è un riassunto delle principali misure:
1) Gli imballaggi di legno (supporti, selle, casse o pallets) provenienti
dalla Comunità Europea non devono contenere organismi e devono
essere trattati a caldo (per il legno di conifere minimo di 56 gradi
Celsius per 30 minuti), fumigati a gas (bromuro di metile) o sottoposti
ad altre misure di disinfestazione prima dell’esportazione. Il materiale
disinfestato verrà accompagnato da un certificato rilasciato dal Paese
d’origine.
2) Quando la merce entra nel territorio Cinese, l’importatore deve fare
domanda di ispezione presso l’Amministrazione per la Quarantena in
Entrata ed in Uscita e presentare il certificato Fitosanitario. Le autorità
locali si riservano il diritto di operare ispezioni a campione.
3) Gli
imballaggi
approvati
verranno
dotati
di
un
Permesso
di
sdoganamento e, previo un altro esame da parte della Dogana,
verranno sdoganati. Se non approvati, gli imballaggi (con la merce)
verranno rispediti o disinfestati in loco a spese dell’importatore.
È possibile trovare ulteriori approfondimenti sul provvedimento all’interno del
sito www.aqsiq.gov.cn con riferimento specifico al Decreto n. 58/2002.
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Memorandum Cina/USA sui prodotti tessili
La Cina e gli USA il 08.11.2005 hanno firmato il "Memorandum di accordo sul
commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento". Nel memorandum in vigore dal 1˚
gennaio 2006, e scaduto il 31.12.2008, le due parti avevano concordato che il tasso di
crescita annuale dell'esportazione di 34 tipi di prodotti tessili cinesi negli Usa fosse
limitato dal 10% al 17%. Le cifre cardinali per il calcolo del volume di esportazione
concordate per il 2006 corrispondevano alla quantità effettiva dei prodotti relativi
importati dalla Cina nel 2005, e le cifre del genere del 2007 e del 2008 erano calcolate
in base alle quantità annuali concordate nell'anno precedente.
Le autorità cinesi regolamentano strettamente il traffico di perfezionamento
(Processing trade), con particolare riferimento all’importazione di semi-lavorati da
trasformare in prodotti per il mercato interno.
A tale scopo sono stati istituiti i “Cataloghi” delle merci con restrizioni,
rispettivamente con proibizioni all’esportazione e/o all’importazione, che prevedono un
diverso trattamento nei confronti delle imprese di import-export a seconda della loro
collocazione in un ranking a 5 gradi (A, AA, B, C, D).
Questa classificazione delle import-export è stata ampliata nel 2008 dalle
trading companies ai customs brokers e si basa sulla considerazione di una serie di
criteri di adeguamento alla normativa, di capacità operativa e manageriale, ecc..
Per
promuovere
un
incremento
stabile
e
una
ottimizzazione
strutturale del commercio estero, la Commissione per la tariffa doganale del
Consiglio di Stato ha emesso una Circolare (n. 40 del 15.12.2008) con la
quale, con effetto 1˚ gennaio 2009, vengono tra l’altro modificati i punti
riguardanti le quote per la Nazione più Favorita e l’attribuzione dell’aliquota
doganale temporanea a 673 tipi di merce.
3.1.2.
Il regime doganale prevede franchigie o riduzioni dei dazi o delle
imposte a favore di particolari prodotti?
In base all’art. 6 delle “Regulations on Import and Export Tariff of the P.R.C.”,
le tariffe sulle importazioni si dividono in due categorie: tariffe generali e tariffe
preferenziali. Le tariffe generali si applicano ai beni importati e prodotti o manufatti in
Paesi con cui la RPC non ha concluso alcun accordo per l’applicazione di tariffe
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agevolate. Le tariffe agevolate si applicano ai beni importati e prodotti o manufatti in
Paesi con cui la RPC ha concluso accordi per l’applicazione di tariffe agevolate.
Il diritto riconosciuto a tutte le società a capitale straniero di importare in
esenzione doganale e IVA i macchinari ed i beni forniti in conto capitale dal partner
straniero, revocato con una Circolare dello State Council il 1˚ aprile 1996, ristabilito
nel 1998, sebbene con alcune fondamentali limitazioni.
Sono state altresì abolite le riduzioni ed esenzioni fiscali a favore di imprese
cinesi coinvolte nella realizzazione di contratti di compensazione, baratto e/o
cooperazione economica e tecnica.
Il regime delle esenzioni è strettamente legato al contenuto del “Catalogo”.
Pertanto, secondo la New Foreign Trade Law, emendata nell’aprile 2004, i beni e le
tecnologie
importati
sono
divisi
in
quattro
categorie:
importazioni
“proibite”,
“incoraggiate”, “limitate” e “soggette a tariffe-quote doganali”.
Inizialmente, le importazioni incoraggiate erano libere da ogni restrizione. Ma,
per il bisogno di monitorare i beni importati, il dipartimento per il commercio estero
che fa capo allo State Council ha introdotto il sistema di licenza automatica in alcuni
prodotti la cui importazione è incoraggiata e ha pubblicato un apposito catalogo per
questi ultimi. Per l’importazione di tecnologia, anche se classificata come incoraggiata,
sono richiesti alcuni documenti formali. Da segnalare che i settori “incoraggiati” sono
appunto quelli ad “alto contenuto tecnologico” o che introducono “nuove tecnologie”.
Con un comunicato del Ministro delle Finanze, le tariffe di import/export per
alcuni prodotti sono state modificate a partire dal 1˚ giugno 2007. Al fine di
incoraggiare le importazioni, sono state applicate riduzioni tariffarie provvisorie su 209
tipi di prodotti importati. Tra questi, componenti come pompe di scarico, guarnizioni
parti per produzione di ruote e valvole, compressori, e componenti per refrigeratori e
condizionatori, per macchine ingegneristiche e per fotocamere, sono state oggetto di
una riduzione del 2-6%. http://www.mof.gov.cn/news/20070521_1500_26483.htm.
3.1.3.
Esistono contingentamenti, divieti, restrizioni all’importazione o
misure di effetto equivalente? Ci sono imposte addizionali da pagare
all’importazione?
In via generale le merci in ingresso in Cina sono soggette sia al pagamento
del dazio doganale (vedi paragrafi precedenti), sia alla Valued Added Tax (VAT o IVA),
alcune tipologie di beni sono inoltre soggette al pagamento di una Consumption Tax.
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L’importo dell’IVA (commercio o importazione di merci, servizi di riparazione
assistenza o trasformazione, aliquota al 17%; commercio o importazione di grano, olio
commestibile, gas di città, gas naturale, carbone, libri, riviste, giornali, 13%) è
calcolato sulla base dell’importo C.I.F. (costi assicurazione e nolo compresi nel
prezzo), maggiorato dei dazi ed eventualmente della Consumption Tax. Per tutte le
tipologie di commerci che abbiano un fatturato al di sotto del limite considerato
tassabile, viene altresì applicata una tassazione al 6%. Anche il dazio viene calcolato
sull’importo C.I.F. delle merci importate, con le rettifiche previste dalle norme di
calcolo e se l’importo non appare adeguato, è facoltà delle dogane richiedere il
pagamento di un dazio calcolato in misura approssimativa secondo parametri interni.
In altri termini, ad otto anni dall’ingresso della Cina nel WTO, nonostante i
significativi progressi raggiunti in termini di apertura del mercato, sussistono ancora
barriere “non tariffarie” al commercio relative sia a normative precedenti l’accesso al
WTO, sia a più recenti regolamentazioni che risultano non del tutto conformi con gli
impegni assunti a Ginevra poiché risultate poco trasparenti e, secondo alcune fonti
indipendenti, tese ad aggirare le disposizioni WTO più che a soddisfarle. Riforma
pilota del sistema di verifica dei pagamenti stranieri sulle importazioni
Dal 1 maggio 2010, e' attiva la riforma pilota del sistema di verifica dei
pagamenti stranieri sulle importazioni in sette province della Cina: Tianjin, Jiangsu,
Shandong, Hubei, Inner Mongolia, Fujian e Qindao.
La riforma semplifica significativamente le procedure di pagamento con cambi
stranieri sulle importazioni. La maggioranza delle unità di importazioni non devono più
essere verificate immediatamente per importi regolari e le banche non sono più tenute
a condurre una ricerca sulla provenienza dei fondi quando hanno a che fare con
pagamenti sulle importazioni.
Dopo essersi registrate all’ufficio per i cambi stranieri, le unità di importazione
verranno inserite automaticamente nella “Lista delle unità di importazione che hanno
pagamenti con cambi stranieri.”
Durante il periodo pilota della riforma, i pagamenti con cambi stranieri
dovranno essere gestiti in stretto accordo con i provvedimenti rilevanti sulla verifica
dei pagamenti a cambi stranieri per le importazioni.
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3.1.4.
Esiste l'obbligo di acquistare nel Paese prodotti o macchinari che
siano prodotti sul mercato locale?
A partire dal 15.03.2001, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal
National Peoples Congress alla PRC Law on Chinese-foreign Equity Joint Ventures
(“EJV Law”) è venuto meno l’obbligo per le EJVs di dare la precedenza agli acquisti di
materie prime e di componenti di provenienza locale.
3.1.5.
Esiste un regime per la temporanea esportazione/importazione, e per
quali operazioni?
In base all’art. 27 delle “Regulations on Import and Export Tariff of the
P.R.C.”, i beni che rientrano fra le seguenti categorie possono essere esentati dal
pagamento di dazi all’importazione:
a) beni per i quali il valore calcolato dei dazi non supera i 10 CNY;
b) materiale pubblicitario e campioni che non abbiano valore commerciale;
c) beni e materiali che sono stati forniti gratuitamente da organismi
internazionali o governi stranieri;
d) carburanti, scorte, bevande e provviste per l’utilizzo en route caricate
su qualsiasi mezzo di trasporto in transito attraverso la frontiera.
In base all’art. 30 dello stesso regolamento, inoltre, i dazi possono essere
temporaneamente sospesi su campioni, materiale da esposizione, attrezzature che
vengono riesportati non più tardi di 6 mesi dalla data di importazione. Al momento
dell’importazione è comunque necessario versare un deposito che verrà restituito al
momento dell’esportazione dei beni.
Capita sempre più spesso che, per evitare frodi, le dogane richiedano il
deposito di un importo pari approssimativamente al valore dei dazi e dell’IVA relativi a
quelle merci importate per esposizione per un periodo massimo di sei mesi. Al termine
di questo periodo di tempo se le merci non vengono ri-esportate i dazi devono essere
pagati completamente.
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3.2.
AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE
3.2.1.
Esistono zone che offrono incentivi, trattamenti preferenziali ed
agevolazioni fiscali e doganali ? Come vi si accede? Quali sono le
agevolazioni previste?
Nella scelta della localizzazione di un investimento è essenziale prendere in
considerazione che in Cina ci sono molte zone che a vario titolo offrono incentivi ed
agevolazioni fiscali e doganali e spesso fanno letteralmente a gara tra di loro per
attirare gli investitori stranieri. Occorre comunque dire che la disciplina fiscale è stata
modificata nel corso del primo semestre 2007 e molti cambiamenti a riguardo sono
entrati in vigore dal 1˚ gennaio 2008: in conseguenza degli stessi, ad esempio, molti
degli incentivi legati alle Zone Economiche Speciali sono stati aboliti.
In via generale, il Ministry of Commerce distingue i seguenti tipi di
“Development Zone” che godono di trattamento fiscale preferenziale:
a) 56 Zone di Sviluppo Economico e Tecnico (ETDZ Economic and
Technological Development Zones) – costituite a partire dal 1984 per
la maggior parte nelle città costiere aperte o comunque nelle città
economicamente più avanzate: Dalian, Quinghuangdao, Tianjin, Yantai
(inclusa
la
città di
Weihai),
Quingdao,
Lianyun-gang,
Nantong,
Shanghai (Minhang, Caaohejing Hongqiao, Pudong, Lujiazui, Jinqiao),
Ningbo
(e
Zhanjiang,
Ningbo
Kunshan,
Daxiedao),
Yingkou,
Wenzhou,
Fuquing
Fuzhou,
Rongquiao,
Guangzhou,
Dongshan,
Shenyan, Harbin, Changchun, Hangzhou, Wuhan, Chongquin, Wuhu,
Guangzhou Nansha, Dayawan, Xiaoshan, Beijing, Urumchi, Hefei,
Zhengzhou, Xi an, Chengdu, Kunming, Changsha, Guiyang, Nanchang,
Shihezi, Huhhot, Yinchuan, Suzhou, Hainan Yangpu, Xiamen Haicang,
Xining,
Taiyuan,
Lhasa, Nanning,
Nanjing,
Lanzhou. Al fine
di
promuovere lo sviluppo di diversi tipi di industrie, lo State Council ha
affiancato alle ETDZ anche delle zone ad alto sviluppo tecnologico: i
Parchi
di
Sviluppo
per
Progetti
ad
Alta
Tecnologia
che
attualmente sono 53, i più importanti sono: Caohejing (Shanghai),
Dalian, Shenzhen, Xiamen, Hainan, Beijing, Donghu (Wuhan), Pukou
(Nanjing),
Nanhu
(Shenyang),
Tianjin,
Xian,
Chengdu,
Weihai,
Zhongshan, Nanling (Changchun), Herbin, Changsha, Fuzhou, Tianhe
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(Guangzhou),
Hefei,
Chonquing,
Hangzhou,
Guilin,
Zhengzhou,
Ningwozhuang (Lanzhou), Shijiazhung, Jinan;
b) 53 Parchi di Sviluppo per Progetti ad Alta Tecnologia, affiancati alle
ETDZ al fine di promuovere lo sviluppo di diversi tipi di industrie, i più
importanti sono: Caohejing (Shanghai), Dalian, Shenzhen, Xiamen,
Hainan,
Beijing,
Donghu
(Wuhan),
Pukou
(Nanjing),
Nanhu
(Shenyang), Tianjin, Xian, Chengdu, Weihai, Zhongshan, Nanling
(Changchun), Herbin, Changsha, Fuzhou, Tianhe (Guangzhou), Hefei,
Chonquing, Hangzhou, Guilin, Zhengzhou, Ningwozhuang (Lanzhou),
Shijiazhung, Jinan;
c) 12 Zone Franche (Free Trade Zone): Shanghai (Waigaoqiao nell'area
di
Pudong),
Tianjin,
Shenzhen
(Shatoujiao
e
Futian),
Dalian,
Zhangjiagang, Xiamen Xiangyu, Haikou, Fuzhou, Qingdao, Ningbo,
Shantou e Zhuhai. Lo scambio di beni tra le imprese presenti in queste
zone non è soggetto a dazi d’importazione e IVA. I macchinari
produttivi importati da queste imprese sono allo stesso modo esenti. Il
trattamento tariffario
e fiscale dei beni soggetti “a
traffico
di
perfezionamento” varia a seconda delle modalità di utilizzo e al luogo
di destinazione.
Uso e destinazione finale
Obblighi doganali e fiscali (IVA)
(i)
Beni in deposito venduti tra imprese
nell’ambito della ZF
esenti da dazio e IVA
(ii)
Beni in deposito usati esclusivamente
nella produzione di prodotti per
l’esportazione da imprese nella ZF
esenti da dazio ed IVA se i beni in deposito dopo
la lavorazione sono esportati dalla Cina entro un
anno
(iii)
Beni in deposito consegnati ad
imprese fuori dalla ZF per un utilizzo
esclusivo della lavorazione di prodotti
destinati all’export
esenti da dazio ed IVA se i beni in deposito dopo
la lavorazione sono esportati dalla Cina entro un
anno. Garanzie per dazio ed IVA sono fornite
mediante un sistema di conti di sicurezza
(iv)
Beni in deposito, parti e componenti
venduti da una società sita nella ZF a
una società all’esterno della ZF sul
territorio della PRC
è ritenuto import e quindi soggetto a dazio ed
IVA
(v)
Beni finiti risultato di componenti
importati, venduti da una società
situata nella ZF a una società
all’esterno della ZF sul territorio della
sono soggetti al dazio e all’IVA. Se i beni finiti
sono il risultato di componenti importati e di
componenti acquistati localmente, dazio e IVA
saranno conteggiati solamente sui componenti
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PRC
d’importazione
(vi)
Beni di deposito venduti o resi al
destinatario in altri paesi o regioni
esenti da dazio ed IVA
(vii)
Beni di deposito presenti nella PRC
per un periodo superiore a un anno
i beni di deposito possono rimanere nelle ZF
(economiche e commerciali) senza limiti
temporali
a) 14 Border Economic Cooperation Zone istituite nel 1992: Heihe,
Huichun,
Manzhouli,
Dandong,
Yining,
Tachen,
Bole,
Pingxiang,
Dongxing, Ruili, Wanting, Hekou, Erlianhaote, Suifenhe;
b) 38 Export Processing Zones EPZ, di cui 15 istituite nel 1999, situate
all’interno delle Economic and Technological Development Zones:
Dalian, Tianjing, Beijing Tianzhu, Yantai, Weihai, Kunshan, Suzhou,
Shanghai Songjiang, Hangzhou, Xiamen Xinglin, Guangzhou, Wuhan,
Chengdu, Shenzhen, Huichun e altre; nei periodi di giugno 2002 e
marzo 2003 le processing zones sono diventate 38.
c) 54 HI-Tech Industrial Development Zone (HIDZ): ZhongGuanCunHIDZ; Zhangjiang-HIDZ; Guangzhou-HIDZ; Shenzhen-HIDZ; Xi anHIDZ; Harbin-HIDZ; Guilin-HIDZ; Zhuhai-HIDZ; Xiamen Huoju-HIDZ;
Chengdu-HIDZ; Chongqing-HIDZ; MianYang-HIDZ; Kunming-HIDZ;
Zhuzhou-HIDZ;
Changsha-HIDZ;
Urumchi-HIDZ;
Baotou-HIDZ;
Daqing-HIDZ; Jilin-HIDZ; Changchun-HIDZ; Shenyang-HIDZ; AnshanHIDZ; Dalian-HIDZ; Tianjin-HIDZ; Shijiazhuang-HIDZ; Baoding-HIDZ;
Taiyuan-HIDZ; Jinan-HIDZ; Weihai-HIDZ; Weifang-HIDZ; Zibo-HIDZ;
Qingdao-HIDZ;
BaojiHIDZ;
Zhengzhou-HIDZ;
Wuhan;
Nanjing-HIDZ;
Luoyang-HIDZ;
Donghu-HIDZ;
Suzhou-HIDZ;
Hangzhou-HIDZ;
Nanchang-HIDZ;
Zhongshan-HIDZ;
Haikou-HIDZ;
Yangling-HIDZ;
Xiangfan-HIDZ;
Wuxi-HIDZ;
Hefei-HIDZ;
Changzhou-HIDZ;
Fuzhou-HIDZ;
Foshan-HIDZ;
Guiyang-HIDZ;
NanningHIDZ;
HuizhouzhongkaiHIDZ; Lanzhou-HIDZ
d)
23 Bonded Logistics Center: Bonded Logistics Center of Tianjin
Economic & Technological Development Zone, Bonded Logistics Center
of Shanghai Northwest Logistics Park, Dongguan Bonded Logistics
Center,
Zhongshan Bonded Logistics
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Center, Guangzhou Airport
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Bonded Logistics Center, Jiangyin Bonded Logistics Center, Taicang
Bonded Logistics Center, Hangzhou Bonded Logistics Center, Qingdao
Bonded Logistics Center, Rizhao Bonded Logistics Center, Xiamen
Torch (Xiang’an) Bonded Logistics Center, Yingkou Port Bonded
Logistics Center, Xi’an Bonded Logistics Center, Chengdu Bonded
Logistics Center, Changsha Jinxia Bonded Logistics Center, Nanchang
Bonded Logistics Center, Shanxi Fang Lue Bonded logistics Center,
Wuhan Dongxihu Bonded Logistics Center, Nanning Bonded Logistics
Center, Shenyang Bonded Logistics Center, Ningbo Lishe Bonded
Logistics Center, Lianyungang Bonded Logistics Center, Shenzhen
Airport Bonded Logistics Center.
In queste zone, al fine di attrarre investimenti esteri, la normativa fiscale
cinese prevede a determinate condizioni, molteplici e differenziate agevolazioni. La
questione degli incentivi concessi alle imprese operanti nelle zone economiche speciali
è piuttosto complessa. I più utilizzati comprendono esenzioni, riduzioni e rimborsi
d’imposta, concessioni di diritti per l’utilizzo dei terreni, agevolazioni in materia di
accesso alle
infrastrutture, prestiti e sovvenzioni finanziarie, agevolazioni per
l’ottenimento della residenza fissa, particolari concessioni in materia di quote minime
di partecipazione nelle società ad investimento estero e tante altre ancora. E’ da
tenere in considerazione, inoltre, che alcune tipologie di agevolazioni possono variare
da provincia a provincia, a seconda della tipologia e dell’ammontare dell’investimento,
del periodo previsto di durata dell’impresa, dell’importanza e notorietà dell’impresa
stessa ecc. e possono anche essere direttamente negoziate con le autorità locali
piuttosto accondiscendenti quando si tratta di attirare investimenti esteri. In più la
maggior parte degli Accordi fiscali stipulati tra Cina e paesi investitori prevedono
anche delle speciali clausole sulla base delle quali gli investitori possono chiedere il
credito d’imposta per la parte di imposta non pagata o anche nel caso di imposta
completamente assolta. Le esenzioni e riduzioni fiscali in questo modo vengono
considerate come contribuzioni effettuate. Anche con l’Italia la Cina ha stipulato un
accordo di questo tipo: le esenzioni o agevolazioni praticate secondo le leggi e gli
accordi in determinati periodi sono considerate alla stregua di imposte effettivamente
pagate sui profitti commerciali.
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L’istituzione delle prime Zone Economiche Speciali in Cina è cominciata con
la cosiddetta politica della porta aperta, intrapresa a partire dal 1978. Nel 1979
vennero create le prime tre Zone Economiche Speciali nelle municipalità di Shenzhen,
Zhuhai e Shantou, tutte nella provincia meridionale del Guangdong; dal 1984 al 1988
ne furono create altre 14 tra le quali si distinguono le Open Coastal Cities (città aperte
di costa) e le Open Coastal Regions (regioni aperte di costa). Risale al 1990 la
costituzione della prima e più vasta zona franca della Cina: la “Waigaoquiao Free
Trade Zone” situata nella Pudong Area a circa 20 km da Shanghai, gestita da un
organismo autonomo (la Waigaoquiao Free Trade Zone Administration) che beneficia
di particolarissime agevolazioni ancora più vantaggiose delle normali free trade zones.
L’imposizione fiscale nell’area di Waigaoqiao, la maggiore tra le 15, è del 25%
(progressivamente, non oltre il 31.12.2012), è applicabile a società con durata
prevista non inferiore a 10 anni, qualora la società venga meno prima della scadenza
di tale termine è possibile che diventi soggetta in modo retroattivo al regime fiscale
“normale” e sia pertanto tenuta ad integrare le imposte versate fino al momento
previsto per lo scioglimento.
La zona franca di Waigaoqiao costituisce un significativo esempio del rapporto
del tutto particolare, quasi concorrenziale, che esiste spesso in Cina, tra il potere
centrale ed i governi locali. Questa zona infatti, è oggetto di due distinti regolamenti,
uno di carattere generale, e uno della municipalità di Shanghai, e non essendo del
tutto chiara la rispettiva posizione gerarchica dei 2 regolamenti, risulta difficile per
l’investitore straniero capire come muoversi. L’area in questione, con un’estensione
pari a 8,25 km2, ospita diverse tipologie di industrie, tra cui spiccano, nella produzione
di energia la East China Power Grid (capace di erogare 5.400.000 kilowatt), e la East
Sea Natural Gas Oil Field che produce oltre 1,36 miliardi di m3 di gas naturale al
giorno. Waigaoqiao ha segnato comunque il primo tentativo di apertura al commercio
con l’estero. Più di recente sono state istituite altre due categorie di zone a
trattamento privilegiato: quelle situate a ovest che rispondono al “Go to West
Program” e le “Export Processing Zones” che si possono costituire all’interno delle
Zone di Sviluppo Economico e Tecnico e beneficiano, per determinate categorie di
operazioni, di agevolazioni simili alle free trade zones. Altre zone economiche speciali
e zone franche sono state infine costituite dalle autorità locali. La Waigaoqiao è l’unica
zona franca tra le 15, ad aver superato la certificazione ambientale ISO 14000.
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Tutto ciò ha portato ad una struttura diversificata di apertura a più livelli, che
integra aree costiere, zone di frontiera e zone interne. Tutte queste zone hanno avuto
il doppio ruolo sia di porte per lo sviluppo di un’economia orientata allo scambio con
l’estero, attraverso l’esportazione di prodotti e l’importazione di tecnologie avanzate,
sia di motore per l’accelerazione dello sviluppo economico dell’intero paese. Ma
attualmente dopo l’accesso della Cina al WTO, l’economia cinese è entrata in uno
stadio di apertura generale e pertanto le zone economiche speciali sono diventate
sempre meno “speciali”: mentre alcune delle politiche preferenziali applicate alle zone
che violino i principi non discriminativi del WTO devono essere gradualmente eliminate,
altre province e zone del paese possono oggi sviluppare direttamente relazioni
commerciali
con
l’estero
negli
stessi
termini
delle
zone
economiche
speciali
inizialmente costituite.
In questi ultimi anni, infatti, sono emerse due importanti obiezioni in merito
alle zone di attrazione del capitale estero: la prima sottolinea il gap che questa politica
di incentivo - ristretta a determinate aree - sta creando tra le città costiere “aperte” e
le città interne ancora arretrate e povere; e la seconda ritiene che le politiche
preferenziali rallentino il generale passaggio ad una economia di mercato a livello
nazionale, rendendo peraltro difficile alla Cina l’adempimento dei requisiti del WTO.
Dal 1˚ gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo Catalogo sulle industrie
prioritarie
per
gli
investimenti
esteri
nella
regione
Centro-occidentale
(revisione 2008). Il Catalogo interessa 21 Province, Regioni Autonome e Municipalità e
411 industrie. Le imprese a partecipazione estera continuano qui a godere di
un’imposta sui profitti ridotta (15%; 2001-2010), oltre ad altri incentivi (esenzione
dazio e IVA all’importazione di attrezzature per le proprie necessità, ecc.).
Il 18 marzo 2009 tramite Circolare Ministeriale vengono creati i Bonded
Logistic Center (Circular of the State Administration of Taxation on Tax Issues
concerning Bonded Logistics Centers and Export Processing Zones after Their Function
Expansion), nella quale viene fissata un'agevolazione tariffaria per le merci in entrata
(Circular of the State Administration of Taxation on Printing and Distributing the
Measures for Administration of Taxation in Bonded Logistics Centers – n.150 2004) e
tariffa zero sull’export.
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Le zone economiche speciali sono state istituite con i "Regolamenti delle Zone
Economiche Speciali della Provincia del Guangdong e del Fujian" del 26.08.1980.
I parchi di Sviluppo per progetti ad Alto Contenuto Tecnologico sono stati
istituiti con un decreto del Consiglio di Stato dell'aprile 1991.
Per la regolamentazione normativa delle zone economiche speciali, si fa in
generale riferimento alla Company Law of the PRC, e alle leggi relative alle varie
possibilità di investimento a partecipazione straniera.
Esistono poi altre zone che godono di agevolazioni ed incentivi fiscali e sono:
HI-Tech
Industrial
Development
Zone:
ZhongGuanCun-HIDZ;
Zhangjiang-HIDZ; Guangzhou-HIDZ; Shenzhen-HIDZ; Xi an-HIDZ; Harbin-HIDZ;
Guilin-HIDZ; Zhuhai-HIDZ; Xiamen Huoju-HIDZ; Chengdu-HIDZ; Chongqing-HIDZ;
MianYang-HIDZ; Kunming-HIDZ; Zhuzhou-HIDZ; Changsha-HIDZ; Urumchi-HIDZ;
Baotou-HIDZ; Daqing-HIDZ; Jilin-HIDZ; Changchun-HIDZ; Shenyang-HIDZ; AnshanHIDZ; Dalian-HIDZ; Tianjin-HIDZ; Shijiazhuang-HIDZ; Baoding-HIDZ; Taiyuan-HIDZ;
Jinan-HIDZ; Weihai-HIDZ; Weifang-HIDZ; Zibo-HIDZ; Qingdao-HIDZ; ZhengzhouHIDZ; Luoyang-HIDZ; Yangling-HIDZ; BaojiHIDZ; Wuhan; Donghu-HIDZ; XiangfanHIDZ; Hefei-HIDZ; Nanjing-HIDZ; Suzhou-HIDZ; Wuxi-HIDZ; Changzhou-HIDZ;
Hangzhou-HIDZ; Nanchang-HIDZ; Fuzhou-HIDZ; Foshan-HIDZ; Zhongshan-HIDZ;
Haikou-HIDZ; Guiyang-HIDZ; NanningHIDZ; HuizhouzhongkaiHIDZ; Lanzhou-HIDZ
Di seguito riportiamo alcuni esempi di significative aree ad economia
speciale.
Per ulteriori esempi di Parchi Industriali Cinesi segnaliamo il seguente link:
http://www.cameraitacina.com/index.php?nav0=95&nav1=146 e
http://www.investment.gov.cn/B-tzqy/index.html
dove
è
possibile
avere
una
dettagliata panoramica delle principali HTDZ e ETDZ in Cina.
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Pag. 103
Business Guide - CINA
Zone di Sviluppo Economico e Tecnico
(ETDZ Economic and Technological Development Zones)
Nome e
Tipologia
Autorità di
riferimento
FETDZ,
Fuzhou
Economic
and
Technical
Developmen
t Zone
Indirizzo
Web
Contatti
FETDZ
Amministrativ
e Commission
(the FuZhou
Ma Wei Zone
Municipal
People’s
Government)
No. 172,
Junzhu
Road,
Mawei,
Fuzhou
City,
Fujian
Province
Zip:
350015
http://www.fdz.com.cn/english/fdzeindex.htm
[email protected]
Tel: 86-591-3682135
Fax: 86-591-3983505
TEDA,
Tianjin
EconomicTechnologica
l
Developmen
t Area
Teda
Amministrativ
e Commission
(Tianjin
Municipal
People's
Government)
Zip:
300457
Indirizzo
F10, C
Investmen
t Services
Center,
No.19
Hongda
Street,
TEDA
http://en.investteda.org/
Tel.: 0086-2223201111, 23201116,
23201168
Fax: 0086-2223201110
SETDZ
Shihezi
Economic &
Technologica
l
Developmen
t Zone
SETDZ
Administrative
Commission
(Shizei
Municipal
People’s
Government)
Xinjiang
Shihezi
North four
East Road
37 Zip
http://www.setd.gov.cn/
code:
830214
YEDZ,
Yangpu
Economic &
Technologica
l
Developmen
t Zone
YEDZ
Administrative
Commission
(Hainan
Municipal
People’s
Government)
No. 168
Naihai
Ave.,
Haikou
City,
Hainan
Province
http://www.yangpu.gov.cn/yangpu/#
Tel.: 00993ia2611295
2611695
0898-66814771
FETDZ
Imprese da più di 30 nazioni diverse hanno deciso negli ultimi anni di investire
nel FETDZ, che ora possiede un complesso industriale, maggiormente sviluppato nei
settori dell’elettronica, materiali da costruzione, farmacia biochimica, metallurgia,
tessile e altre industrie leggere. Un particolare impegno è stato posto per lo sviluppo
del settore dei servizi che include il commercio, il turismo, i trasporti e la finanza.
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Pag. 104
Business Guide - CINA
TEDA
I settori industriali che si sono maggiormente sviluppati in questa ETDZ sono:
elettronica e comunicazione (sono presenti in questa area Motorola, Samsung, Sanyo
e Panasonic), macchinari (Toyota, SEW ed Emerson), farmaceutica (GSK e Novo
Nordisk) e food and beverage (Coca-Cola e Nestlè). Le imprese appartenenti a questi
settori contribuiscono per una cifra pari a 114,5 miliardi di CNY, ovvero il 91,5%, al
totale dell’output di TEDA. TEDA è anche diventata la principale area di produzione di
prodotti elettronici e per le telecomunicazioni.
SETDZ
Forte della sua collocazione strategica nella parte Ovest della Cina (Regione
Autonoma dello Xinjiang Uygur), la Shihezi Economic & Technological development
Zone costituisce il ponte economico privilegiato verso le Regioni dell’EurAsia. L’area è
stata istituita dal Governo cinese a partire dall’aprile 2000 e offre opportunità di
investimento
soprattutto
nei
settori
food&beverage,
plastica,
prodotti
chimici,
fertilizzanti, industria tessile, tutela ambientale e materiali da costruzione. Oltre a ciò,
vengono fortemente incoraggiate produzioni ad alto contenuto tecnologico per quanto
concerne il settore biologico ed agro-alimentare.
YEDZ
La Yangpu Economic Development Zone è un complesso inaugurato nel
Settembre 1993 e che ricopre un area totale di 30 chilometri quadrati.
Nell’ottica di un ulteriore sviluppo futuro, la YEDZ potrà beneficiare di una
politica fortemente indirizzata verso un progressivo aumento dei scambi commerciali e
sviluppo economico, che creerà ulteriori opportunità per investimenti di imprese
estere. La creazione di un accordo a livello governativo riguardante speciali politiche
per le FDI garantiranno un notevole aumento del volume degli investimenti in questa
Area, facendo, della YEDZ, un zona economica moderna, a carattere fortemente
internazionale, e con progetti di sviluppo riguardanti principalmente il settore
tecnologico.
Per una panoramica delle leggi e dei regolamenti dell’area rimandiamo alla
documentazione originale divisa per settore
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Pag. 105
Business Guide - CINA
Zone Franche (Free Trade Zone)
Nome e Tipologia
Autorità di
riferimento
Indirizzo
Web
Contatti
http://www.zjgftz.gov.cn/zjgftz
en/default.aspx
Tel: +86-51258326865
[email protected]
n
ZhangJiagang FTZ
Zhangjiaga
ng Free
Trade Zone
Economic
Developme
nt Bureau
Shanghai Waigaoqiao
FTZ
Municipalità
di Shanghai
3F, No 456,
Road Fu Te(n)
Waigaoqiao
FTZ,Shanghai
http://www.shwgq.com/index.a
sp
[email protected],
hongliang@shwgq.
com,
chenzhenyu@shwg
q.com
Tel:
+862158685055,
58682763,
13321862285
Fax:
+862158681720
Tianjin port FTZ
Zona franca
commercial
del porto di
Tianjin
Administration
Building
No.166,Xi San
Dao,Air Port
Industrial
Park,Tianjin,Chi
na 300381
http://www2.tjftz.gov.cn/englis
h/
Tel:+86-2225763844
Fax:+86-2225761742, +8622-25763844
[email protected]
.cn
Haikou free trade
zone
Haikou
Municipal
People’s
Governmen
t
Hainan
province
Chengmai
County
Economic
Development
Zone South No.
69
http://www.hkftz.gov.cn/
Tel.: 089866817087
66814771
Ningbo FTZ
Zhajiang
Municipal
People’s
Governmen
t
10F, Ningbo
Free FTZ
http://www.nftz.gov.cn/web/en
glish/index.php
Tel:+86-57486820601,
86820207
Fax: +86-57486896543
ZhangJiagang
Le principali attività svolte nella Zhangjiagang Free Trade Zone sono quelle di
commercio internazionale, esportazione di beni acquistati sul territorio cinese e
magazzinaggio prodotti; quattro le industrie maggiormente sviluppate: chimica,
tessile, elettromeccanica, olii e cerealicola.
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Pag. 106
Business Guide - CINA
Al termine del 2005 più di 3.500 imprese risultavano registrate nella
Zhangjiagang Free Trade Zone, per un totale di investimenti di 2,384 miliardi di
Dollari.
Shanghai Waigaoqiao
Le attività svolte dalle società con sede legale nella free trade zone di
Shanghai sono le seguenti:
1) commercio internazionale: attività di esportazione di beni acquistati sul
territorio cinese ed importazione di beni acquistati all’estero;
2) commercio interno: acquisto/vendita di beni da/a società situate sul
territorio della PRC;
3) commercio di transito (c.d. enterport trade): acquisto/vendita di beni
da/verso paesi stranieri;
4) magazzinaggio di prodotti;
5) attività di lavorazione: imballaggio, etichettatura, ecc.;
6) servizi di consulenza commerciale;
7) servizi post–vendita;
8) organizzazione di fiere, ma solo nell’area di Waigaoqiao.
Porto di Tianjin
La Tianjin Port Free Trade Zone è la più ampia zona franca commerciale nel
nord della Cina, così come l’unica di tutto il nord-ovest. Il Tianjin Airport Industrial
Park ed il Tianjin Airport International logistics Zone sono aree prospicienti la Tianjin
Port Free Trade Zone.
Haikou
La Zona “Export oriented” dell’isola di Hainan copre una superficie di 190
ettari circa ed è operativa dal 13.04.1993. I principali vantaggi di natura fiscale
prevedono un limite massimo del 15% sulla “income tax” per le imprese straniere
investitrici in quest’area. Oltre a ciò, le imprese operanti da più di dieci anni hanno
diritto ad un periodo di esenzione fiscale per il primo anno di utili e una riduzione
dell’income tax per i due anni successivi (10%). In futuro l’area potrebbe essere
ulteriormente valorizzata; è infatti al vaglio il progetto per la creazione di un parco
tecnologico.
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Pag. 107
Business Guide - CINA
Ningbo
La Ningbo Free Trade Zone, area che nel complesso copre una superficie pari
2,3 chilometri quadrati, e la cui inaugurazione risale al 19.11.1992, è la unica Free
Trade Zone di competenza della provincia di Zhajiang.
La funzione principale riguarda i processi di esportazione e di scambi
commerciali internazionali.
Dopo 10 anni di sviluppo, la struttura degli investimenti della NFTZ è stata
particolarmente perfezionata e l’economia regionale intorno questa area ha subito un
rapido sviluppo. Alla fine del 2005, più di 5.446 imprese sono regolarmente iscritte
presso la NFTZ, tra le quali 893 sono imprese estere con un volume complessivo di
investimenti che si attesta ai 4,51 miliardi di Euro.
Zona di confine per la cooperazione economica
(Border Economic Cooperation Zone)
Nome e
Tipologia
Autorità di
riferimento
Indirizzo
Web
Contatti
Pingxiang
Management
Committee of
the Zone
No. 7, Nantian
Rd., Pingxiang
City, Guangxi
http://bm.pingxiang.gov.cn/px/en/
[email protected]
v.cn
Tel: 0086-7718523099
Fax: 0086-7718523099
Hunchun
Border
Economic
Cooperatio
n Zone
Yanbian
Tumen River
Area
Development
Administratio
n
Hunchun
border
economic
cooperation
zone tube
meeting office
building
http://www.hchzq.gov.cn/
[email protected]
Tel: 0086- 0433—
7611023
DBECZ
Dandong
Border
Economic
Cooperatio
n Zone
Investment
Promotion
Bureau of
Cooperation
Zone
Dangdong
Municipal
Government
Dandong
Border
Economic
Cooperation
Zone dam
housing
building 3
Room 408
http://www.dbecz.gov.cn/
Tel.: (+86)- 04153145898, 3171033
Fax: (+86)- 04153171033
[email protected]
m
Pingxiang
Diventata BECZ nel 1992, la zona è localizzata al confine tra Cina e Vietnam,
costituendo uno dei punti principali che connettono la Cina al Vietnam e agli altri paesi
del sud-est asiatico.
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Pag. 108
Business Guide - CINA
Hunchun
Dal
1993
Hunchun
ha
saputo
sfruttare
al
meglio
la
sua
posizione
geograficamente strategica al confine fra Cina, Russia e Corea del Nord. Da tale data,
infatti Hunchun è diventata la BECZ più estesa e di successo nel nordest della Cina.
Vanta una crescita media annua del PIL nel quinquennio 1995-2000 pari all’11,5%.
Le principali attività di business sono legate al commercio (import-export) al
settore manifatturiero ed al turismo. Negli scorsi anni si sono insediate nel territorio
anche diverse aziende di grandi dimensioni provenienti dalla vicina Corea del Sud.
Sono diverse le politiche preferenziali previste da questa BECZ in favore degli
investitori, variabili a seconda del tipo di attività svolta.
Dandong
Dandong è la più grande città cinese di confine ed è situata nella provincia del
Liaoning. Si affaccia sul fiume Jalu e fronteggia la città nord-coreana di Sinuiju. Attiva
come zona economica speciale di confine dal 1992, ad oggi vanta 1.200 investitori
provenienti da 18 Paesi diversi. Il punto di forza di questa zona di cooperazione
economica nord-orientale è costituito dalla presenza di sotto-distretti tematici:
turismo, commercio marittimo e lavorazione di oro e altri metalli preziosi.
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Pag. 109
Business Guide - CINA
Export Processing Zones EPZ
Nome e
Tipologia
Autorità di
riferimento
Tianjin
Export
Processin
g Zone
(EPZ)
Indirizzo
Web
Contatti
Teda
Amministrativ
e Commission
(Tianjin
Municipal
People’s
Government)
Zip:
300457
F10, C
Investmen
t Services
Center,
No. 19
Hongda
Street,
TEDA
www.teda.gov.cn
Tel: 0086-2225202077 Fax: 008622-25202074
Shenzhen
Export
Processin
g Zone
(EPZ)
National/The
Pepole's
Government
of Shenzhen
city
3F Virtual
University,
Shenzhen
High-Tech
Industrial
Park P.R.C
http://www.ship.gov.cn/en/index.htm
Tel:0086- 075584622218/84622220
Fax:0755-84622226
Shanghai
Minhang
Export
Processin
g Zone
Central and
Municipal
Party
Committee
and the
Shanghai
Municipal
government
No.3111,
Huan
Cheng Xi
Road,
Fengxian
District,
Shanghai,
China.
P.C.:
201400
http://www.fengpu.com/en/epz.htm
Tel: 0086-2133655888
Fax: 0086-2133655999
QQingdao
Export
processin
g zone
Administrative
Committee of
Qingdao
Westcoast
Export
Processing
Zone
No. 11
Road,
Hongshiai
Subdistrict
Office
QDZ
http://www.qwepz.gov.cn/
[email protected]
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Tel.: 0532-86987228,
83160692
Fax: +86053286987228 83160669
[email protected],
[email protected]
Pag. 110
Business Guide - CINA
Tianjin
Localizzata nel nord-est della Tianjin Economic and Technological Zone, si
tratta di una zona speciale chiusa e controllata dalle autorità doganali. Occupa un’area
di 2,54 km2 e le principali aree di produzione sono quelle per i prodotti elettronici e per
le telecomunicazioni.
Shenzhen
Si tratta di una zona speciale chiusa e controllata dalle autorità doganali, su
concessione del Consiglio di Stato. L’EPZ occupa 3 km2 della parte ovest del progetto
di sviluppo della Grande Area Industriale. In tale area l’attività di business principale è
il commercio con l’estero.
Shanghai Minhang
Situata nella parte sud-ovest del distretto di Minhang, Shanghai, la Minhang
Development
Zone copre
un’aera
di
3,5
km2.
La
Shanghai Minhang
United
Development Co., Ltd. ("Minhang Company") è stata costituita nel 1985. La società è
responsabile dello sviluppo, costruzione e gestione della suddetta area.
Qingdao
La Qingdao export processing zone, nella penisola dello Shandong, è stata
aperta nel 2006 e affiancata alla già esistente Qingdao Economic and Technological
development zone. Il vicino porto che si affaccia sulla baia di Jiazhou è uno dei più
importanti punti di riferimento per la movimentazione merci via mare. E’ il secondo
porto cinese per volume di merci importate dall’estero e il principale terminal
nazionale di riferimento per il petrolio grezzo.
HI-Tech Industrial Development Zone
Nome e
Tipologia
Autorità di
riferimento
Nanjing New
High-tech
Industrial
Developmen
t Zone
Administrative
Commission
of NHZ
Indirizzo
Web
Contatti
No.2,Lijing
Road,Nanjin
g High-Tech
Industry
Developmen
t Zone,
China,
210061
www.njnhz.com.cn
Tel: +86-25-8843666 Fax:
+86-258843843
[email protected]
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Pag. 111
Business Guide - CINA
Shijiazhuang
New Hightech
Industrial
Developmen
t Zone
Hebei
Provincial
Department
of Commerce
The Yangtze
River in
Shijiazhuan
g City Road
89 Post
code:
050000;
http://www.shidz.com/
Tel: 86-311-85093030
85962248
[email protected]
Kunming HiTech
Industrial
Developmen
t Zone
Kunming
People`s
Municipality
Wencui
Garden, Hitech Districy
Kunming
City-Yunnan
Province
http://www.kmhnz.gov.cn/index_EN.html
Tel:+86- 0871-8155006
Mianyang
Hi-Tech
Industrial
Developmen
t Zone
Mianyang
Municipal
Foreign
Investment
Bureau
87
Jingzhong
Street,
Mianyang,
Sichuan
n.d.
Tel.: 86-351-7098055
Fax: 86-351-7098043
[email protected]
Dalian HiTech
Industrial
Zone
Liaoning
Provincial
Department
of Commerce
R 208 No 1
Gaoxin
Street
Qixianling
Industrial
Base
http://www.ddport.com/tzcjjIndexDH.html
Tel.: 86-411-84793643/19/17
84792754
Fax: 86-411-84793620
Nanjing
Basandosi sulle solide risorse scientifiche e industriali, la NHZ si orienta verso
un continuo sviluppo della nuove industrie ad alta tecnologia, cosicché le industrie
maggiormente presenti in questa area sono quella elettronica, quella bioingegneristica
e farmaceutica, nonché quella aerospaziale.
Shijiazhuang
Questa zona speciale è stata realizzata nel 1991 e dalla data della sua
fondazione vi si sono stabilite oltre 2.500 imprese, delle quali 185 a capitale straniero.
I settori industriali maggiormente rappresentati sono l’IT, il biofarmaceutico e lo
sviluppo di nuovi materiali.
Kunming
Approvata dal Consiglio di Stato nel 1992, la Kunming High-Tech Industrial
Development Zone raggiunge un’estensione pari a 9 km2 ed è composta da: New
District, Jinding Science and Technology Park, Yunnan People Science and Technology
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Pag. 112
Business Guide - CINA
Garden and Street. 4 sono I pilastri industriali su cui si poggia il colosso di Kunming:
Biotecnologico, Biomedico, Elettronico e IT.
Mianyang
Il parco tecnologico di Mianyang, nel Sichuan, è stato istituito dal 1992
nell’intento di riconvertire la produzione militare in civile continuando ad implementare
tecnologie ad alto contenuto innovativo. I settori presenti vertono sulla produzione di
prodotti ottici, elettronica e nanotenologie oltre che allo sviluppo di nuovi materiali.
Dalian
Questa zona, che ricopre un’area complessiva di 35,6 chilometri quadrati, è
composta da circa 2.300 imprese registrate. Il tasso di crescita ha avuto una forte
spinta negli ultimi anni specialmente tra le imprese che operano nel settore del
software, dei servizi informatici, dei media e del digital entertainment, ed infine anche
dell’ingegneria biologica.
3.3.
DOGANE
3.3.1.
Quali sono le autorità doganali competenti? Gli uffici doganali del
Paese hanno competenza territoriale riguardo alla residenza
dell’importatore, oppure la scelta ove sdoganare la merce è libera?
L’autorità competente per la regolamentazione e la gestione dei controlli di
sicurezza, qualità e salute delle merci importate o esportate dalla Cina è lo State
Administration of Import and Export Commodity Inspection of the PRC (SAQI). Questo
organismo governativo per l’effettuazione delle ispezioni si serve dei propri uffici
decentrati, che fanno essenzialmente capo al China Commodities Inspection Bureau.
Quest’ultimo coordina, infatti, le attività di ispezione dei beni in entrata ed in uscita
dalla Cina e risponde del proprio operato al SAQI.
L’autorità competente a rilasciare le licenze è il MOFTEC ma, su delega di
quest’ultimo, anche i COFTEC (le sedi periferiche del MOFTEC) ed altri enti a livello
locale possono rilasciarle: esse permettono di monitorare l’attività di importazione;
attualmente alcune di esse sono in via di eliminazione (ad esempio, dal 1˚ aprile 2007
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Pag. 113
Business Guide - CINA
non sono più richieste licenze relative all’import di materiali plastici). La scelta sulla
località di sdoganamento è libera.
Il Catalogo dei Beni sottoposti al Regime di Importazione Automatica,
pubblicato dal Ministro del Commercio ed effettivo da aprile 2007, elenca tutte le
tipologie di beni per cui il Governo non attua un controllo o impone un limite ai
quantitativi importati.
Un elenco completo del Catalogo 2007 può essere consultato all’indirizzo:
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200703/20070304505934.html
(solo
in
cinese).
3.3.2.
Quale documentazione è richiesta dalle procedure doganali?
La
gestione
dell’importazione/esportazione
di
merci segue
il seguente
percorso:
•
Nomina di un agente specializzato per le operazioni commerciali con
l’estero
•
Registrazione doganale
•
Domanda per le licenze e le quote di import-export
•
Firma di un contratto di commercio con l’estero
•
Ultimazione delle formalità relative al cambio estero
•
Domanda di ispezione per i beni importati o da esportare soggetti
all’ispezione o alla quarantena
•
Formalità doganali (dichiarazione doganale, pagamento di eventuali
tariffe doganali, ispezione e spedizione)
•
Verifica e cancellazione delle formalità.
La documentazione richiesta per esportare in Cina è:
1) copia del contratto commerciale,
2) distinta di carico,
3) fattura commerciale (per il computo dei diritti doganali sulla base del
valore delle merci),
4) altro specificatamente richiesto in base al prodotto (ad esempio
certificati sanitari).
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Pag. 114
Business Guide - CINA
3.3.3.
Sono previsti controlli dei requisiti tecnici dei prodotti da effettuarsi
in dogana al momento dell’importazione?
A seconda del tipo di prodotto possono essere richiesti certificati emessi nel
paese d’origine e/o effettuate delle ispezioni in caso i prodotti da importare in Cina
necessitino di superare certificazioni di idoneità.
Il sistema dei controlli sulle merci in entrata ed in uscita dal Paese
rappresenta un notevole ostacolo al commercio internazionale in Cina, tanto per la
complessità delle procedure, quanto per la non completa trasparenza dei metodi
adottati nell’espletamento delle stesse. Qualunque bene importato od esportato dalla
Cina può essere discrezionalmente sottoposto a controllo, sulla base di determinati
standard, da parte delle competenti autorità. Vi sono invece alcune categorie di beni
per i quali tale controllo è obbligatorio: si tratta delle categorie elencate in una lista
predisposta e periodicamente aggiornata dalle autorità competenti.
Come avviene la procedura di controllo? Nel caso delle importazioni, se le
merci rientrano nella citata lista, spetta all’importatore registrare l’arrivo delle stesse
presso l’autorità competente, e richiedere il rilascio del certificato che dimostra
l’avvenuta ispezione. Senza tale certificato, o in caso di esito negativo dell’ispezione,
le merci non possono essere sdoganate.
Nel caso delle esportazioni, la società cinese deve presentare la merce presso
l’autorità competente entro un termine antecedente alla data di spedizione, stabilito
da questo ultimo. L’esportazione deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio del
certificato di ispezione, pena la necessità di rinnovare la procedura. L’export di beni
“pericolosi” e di sostanze alimentari è soggetto a previsioni particolarmente severe: la
società interessata deve ottenere una positiva valutazione da parte dell’autorità
competente con riferimento all’idoneità del packaging e dei containers.
A titolo esemplificativo, riportiamo il procedimento di controllo dei prodotti
vinicoli. Innanzitutto l'importazione necessita della preliminare registrazione delle
etichette presso le autorità cinesi competenti: i documenti richiesti dalla General
Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine ("AQSIQ", ufficio
di quarantena) sono sia inerenti al prodotto, come il certificato di produzione, le
modalità di manifattura e dei campioni dello stesso, sia inerenti al produttore italiano
(business license, paese di origine, certificato di registrazione del marchio) che al
distributore cinese (business license); inoltre, sono richieste l’etichetta ed eventuali
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Pag. 115
Business Guide - CINA
addizionali certificati di qualità. Riguardo le procedure doganali, i documenti necessari
sono i seguenti:
•
contratto d’affari;
•
dichiarazione doganale di Import/Export;
•
licenze di Import/Export;
•
documento di carico;
•
fattura di spedizione;
•
packing list;
•
certificato dell’"AQSIQ", certificato di origine.
In genere, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di esportazione è
possibile per gli esportatori italiani affidare le pratiche di esportazione (registrazione
dell'etichetta compresa) al proprio partner/distributore cinese o ad un'agenzia di
servizi che si occuperà di far tradurre i documenti in lingua cinese prima di presentarli
agli uffici governativi di competenza, poiché pratiche o documenti in lingua inglese non
vengono accettati.
In materia di certificazione dei prodotti destinati al mercato cinese è di
fondamentale importanza ricordare il c.d. Compulsory Product Certification System
(“CPCS”), un sistema di certificazione obbligatoria relativo alla sicurezza del prodotto,
di recente istituzione, che prevede la necessità, per alcuni prodotti, di ottenere il c.d.
marchio CCC (China Compulsory Certification) prima di poter essere importati o
commercializzati in Cina.
La
lista
dei
prodotti
soggetti
a
tale
sistema
di
certificazione
viene
periodicamente aggiornata.
In particolare si segnala che dal 1˚ agosto 2003 è entrato in vigore in Cina un
nuovo regolamento che impone la Certificazione Obbligatoria (China Compulsory
Certificates
-
CCC)
per
132
tipi
di
prodotti
per
poter
essere
importati
o
commercializzati in Cina. La procedura per l’ottenimento del marchio CCC prevede
l’esame di campioni di prodotto presso laboratori autorizzati in Cina, la presentazione
di una serie di documenti tecnici, nonché di ispezioni annuali da parte di funzionari
delle autorità cinesi competenti presso gli stabilimenti del produttore. Interessa
un’ampia serie di prodotti: da quelli elettronici a quelli audio e video, agli apparecchi
per le telecomunicazioni, alle automobili, e non appare del tutto conforme con i
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princìpi di trattamento nazionale, proporzionalità e trasparenza posti dal Technical
Barriers to Trade Agreement del WTO.
L’ente preposto all’amministrazione di questo tipo di certificati è il Certification
and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA), istituito il
29.08.2002, alcuni mesi prima dell’ingresso della Cina nel OMC.
CNCA
9, Madian East Road, Tower B
Haidian District, Beijing 100088
P.R. CHINA
E mail: [email protected]
Tel.: 0086-10-82260777
Fax: 0086-10-82260767/82260799
www.cnca.gov.cn
All’interno di questo ente vi sono 9 dipartimenti ognuno di questi avente il
compito di regolare un determinato tipo di merci.
Politiche e Affari Legali
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
Tel: +86- 010-82262671
Ministero della regolamentazione certificate
Block B 21, No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing, China
Tel: +86- 010-82262793, 010-82262681
Dipartimento della Supervisione dei Certificati
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
Tel: +86- 010-82262674
Fax: +86 - 010-82260773
Registrazione Servizio di Gestione
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
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Tel: +86- 010-82262773
Fax: +86 - 010-82260757
Ministero della vigilanza delle analisi di laboratorio
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing, Block B, 17th floor
Tel: +86 - 010-82262770 /82262769
Fax: +86 - 010-82260761
Email: [email protected]
Dipartimento della Cooperazione Internazionale
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
Tel: +86 - 010-82262682
Fax: +86 - 010-82260819
Email: [email protected]
Ministero della Scienza e della Tecnologia per la gestione degli
standard
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
Tel: +86 - 010-82262798/ 82260840
Fax: +86 - 010-82260843
Comitato del Partito
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
Tel: +86 - 010-82262817
Dipartimento della Gestione Finanziaria
No. 9 Madian East Road, Haidian District, Beijing
Tel: +86 - 010-82262786
China Certification Centre for Automotive Products
11F, No.2, Shoutinanlu, HaiDian District, Beijing, China. Postal Code: 100044
Tel.: 86-10-88301446, 86-10-88301672
Fax: 86-10-66412670, 86-10-88301668
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E-mail: [email protected] , [email protected] ,
[email protected] .
Persona di contatto: Ms. Sunshuying/Mr. Dongdegang
http: www.cccap.org.cn
Si riportano infine i riferimenti delle società aventi autorizzazione ad
effettuare le ispezioni di qualità al fine dell’ottenimento dei suddetti certificati:
Hangzhou Weitong Quality Technology Co., Ltd.
Rm. 2005, Tower 6, Guodu Commercial Mansion, 361, Fengqi Road,
Hangzhou
Postcode: 310003
Tel.: 0086-571-87702893
Association of Foreign-Investment Enterprises in Dalian Development
Zone
No.381, Zhongshan Road ,Shahekou District, Dalian
Postcode: 116600
Tel: 0086-411- 4352533, 84312999-1229, 84312999-1228
Changzhou Chengxin Quality Accreditation & Consulting Co., Ltd.
No. 47, Laodong West Road, Changzhou City
Postcode: 213001
Tel.: 0086-519-6661244
China Huarui Investment Management Co., Ltd.
No. 211, Complex Building, Beisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing
Postcode: 100083
Tel: 0086-10- 62335256
Beijing Jinwei Fangzheng Training Center for the State Registered
Auditor
1 Building, No. 2, Yuetan Bei Xiao Jie, Xicheng District, Beijing
Postcode: 100830
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Tel: 0086-10-64032117
Beijing Guopei Accreditation Training Center
4th Floor, 15 Building, No. 172, Beiyuan Rd., Chaoyang District, Beijing
Postcode: 100101
Tel: 0086-10-84851988
Jiangsu Quality Accreditation Center
Jiangsu province Nanjing pasture gate Street No. 107 of Longjiang building
Postcode: 210035
Tel.:0086-25-3380374
Beijing Xingguo Huanqiu Quality Accreditation Center
No. 10, Chedaogou, Haidian District, Beijing
Postcode: 100089
Tel.: 0086-10-68413663
Urumuqi North West Pingshen XinJiang Center
No. 6, Beijing South Road, Urumuqi
Postcode: 830011
Tel.: 0086-991-4841752
Shanghai Kedun Technological Consulting Co., Ltd.
Block 22C, No. 2, Dongming Square, Lane 628, Zhangyang Road, Pudong,
Shanghai
Postcode: 200122
Tel.: 0086-21-58350715
Shiyan Weibiao quality System Accreditation & Consulting Co., Ltd.
27, Checheng Road, Shiyan City, Hubei Province
Postcode: 442045
Tel.: 0086-719-8227784
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Xiangfan Information Research Institute of Technical Supervision
Tangjia North Lane, Tanxi Rd., Xiangcheng District, Xiangfan City, Hubei
Postcode: 441021
Tel.: 0086-710-3567413
Shanghai Baijia Technological Consulting Co.,Ltd.
Rm. 1903, Building 3, Lane 243, Shaojiabang Rd., Shanghai
Postcode: 200032
Tel.: 0086-21-62175327
Beijing China Import Export Quality Accreditation Center.
Beijing Chaowai Fangcaodi Xijie No. 15
Postcode: 100020
Tel.: 0086-10-65069060,6506906
Hefei Accreditation Center for General Motors
No. 888, Changjiang West Road, Hefei City, Anhui Province
Postcode: 230031
Tel.: 0086-551-5316828
Shanghai Quality Accreditation & Consultancy Center
Room 901, No. 1227, Changle Road, Shanghai
Postcode: 200031
Tel.: 0086-21-64743722
3.3.4.
Quale legislazione viene applicata relativamente all’imballaggio e
all’etichettatura delle merci?
Le principali norme cinesi in materia di etichettatura prevedono che i prodotti
alimentari di importazione debbano riportare sulla confezione, oltre all'etichetta
originale del paese di provenienza un'etichetta aggiuntiva scritta in caratteri cinesi in
cui siano indicate, tra l'altro, la data di produzione e di scadenza del prodotto. Questa
etichetta ("Label Approval Certificate") viene rilasciata dallo " State Bureau of Quality
and Technical Supervision". Normalmente l'etichettatura fa parte dei servizi forniti
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dagli intermediari che svolgono le pratiche di importazione. Tale etichetta deve
contenere le seguenti indicazioni:
1) denominazione del prodotto e del marchio in inglese e cinese;
2) contenuto netto in litri e chilogrammi;
3) nome e indirizzo del produttore e del distributore;
4) gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente;
5) data di produzione (o di imbottigliamento) e data di scadenza della
garanzia sulla qualità del prodotto;
6) tabella con i valori nutrizionali.
3.4.
ACCORDI COMMERCIALI
3.4.1.
E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione
fiscale con l'Italia?
Si tratta della Convenzione Italo-Cinese (Accordo concluso tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese composto da 29
articoli) per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia
di imposte sul reddito, firmata a Pechino il 31.10.1986 e ratificata in Italia il
31.10.1989; in vigore dal 31.12.1990. L’Accordo è stato redatto in duplice esemplare
a Pechino nelle lingue italiana, cinese ed inglese: tutti i testi fanno egualmente fede e
in caso di dubbio prevale il testo inglese.
La Convenzione prevede che tutti i residenti che svolgono attività nell'altro
Stato contraente per oltre 6 mesi divengano passibili di imposizione fiscale in quel
Paese. In particolare il personale straniero è soggetto al pagamento di un’imposta sul
reddito individuale con aliquote progressive comprese tra il 5% ed il 45% del reddito
netto, una volta effettuale le opportune deduzioni a seconda della fascia di reddito.
Si considera domiciliato in Cina chi, in ragione del proprio indirizzo
permanente di abitazione, per interessi familiari o economici, abitualmente risiede in
Cina. Gli individui domiciliati in Cina sono tenuti a pagare le imposte sui propri redditi,
da qualunque fonte essi provengano, interna o esterna alla Cina (cd. Worldwide
taxation principle).
Si considera invece residente chi non ha il domicilio in Cina, ma è
effettivamente presente sul territorio cinese per un certo periodo di tempo. Per effetto
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della già citata convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina, il tempo di
permanenza che assume rilievo è 183 giorni. Quindi un soggetto che risiede in Cina
nell’arco di un anno solare per un periodo complessivamente superiore a 183 giorni è
tenuto a pagare l’imposta personale sui redditi prodotti in Cina.
Più in particolare, se la permanenza in territorio cinese è:
•
meno di 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione
contro le doppie imposizioni), la persona fisica è tenuta a pagare le
imposte solo sul reddito che sia prodotto in Cina e pagato da un
soggetto registrato in Cina;
• compresa tra 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione)
e meno di un anno, la persona fisica è tenuta a pagare l’imposta sul
reddito su qualunque reddito prodotto in Cina;
•
compresa tra un intero anno e cinque anni, il soggetto è tenuto a
pare l’imposta sul reddito erogato in Cina, mentre con riferimento ai
redditi percepiti fuori dalla Cina, gli stessi sono tassati in Cina pro
quota in base ai giorni effettivamente trascorsi sul territorio cinese. Per
''intero anno deve intendersi'' una permanenza sul territorio cinese
dall’1 gennaio al 31 dicembre, senza che vi sia un interruzione di
almeno 30 giorni, ovvero più interruzioni di durata complessiva
superiore a 90 giorni;
•
superiore ai cinque anni, il soggetto è tenuto a pagare l’imposta sul
reddito sulla totalità dei propri redditi, ovunque siano essi originati e
senza alcuna eccezione.
Le imposte sui dividendi e le royalties non possono superare il 10%. Se si è
esenti da questa imposta in uno Stato, dovrà essere considerata come interamente
versata nell'altro Stato contraente (clausola per il risparmio di imposte).
3.4.2.
Esiste tra il Paese e l'Italia una convenzione bilaterale per la
protezione degli investimenti?
L'Accordo tra il governo della Repubblica Popolare Cinese e il governo della
Repubblica
Italiana
(formato
da
13
articoli)
sulla
reciproca
protezione
degli
investimenti è stato firmato a Roma il 28.01.1985 e ratificato dal Parlamento italiano
con legge n. 109 del 03.03.1987. L’Accordo è stato redatto in duplice esemplare a
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Roma nelle lingue italiana, cinese ed inglese: tutti i testi fanno egualmente fede e in
caso di dubbio prevale il testo inglese.
L'Accordo prevede che gli investimenti effettuati da residenti dell'altro Paese
siano protetti dalla legge e definisce il metodo di risoluzione delle controversie.
Nel
caso
in
cui,
nell'interesse
nazionale,
si
renda
necessaria
la
nazionalizzazione o l'espropriazione degli investimenti effettuati da una delle Parti
contraenti, vi dovrà essere un immediato risarcimento in valuta convertibile,
equivalente al valore dell'investimento al momento in cui ha luogo l'espropriazione.
3.4.3.
Esistono altri accordi di carattere economico e commerciale
sottoscritti con l’Italia?
I principali accordi bilaterali di carattere economico e commerciale sottoscritti
Cina con l’Italia possono essere reperibili sia nel sito dell’Ambasciata Italiana in Cina,
www.ambpechino.esteri.it, sia nel sito del Ministero degli Esteri Italiano, www.esteri.it,
congiuntamente ad accordi di altra natura.
1972 - Accordo sui Trasporti Marittimi (Pechino, 08.10.1972).
1973 - Scambio di Note relativo ai Marchi di Fabbrica (Pechino, 08.01.1973).
Accordo sul Trasporto Aereo Civile, con n. 2 Annessi, un Addendum ed uno Scambio di
Note (Pechino, 08.01.1973).
Scambio di Note per l'Importazione di Carni Suine cinesi, con allegato (Pechino,
25.09.1973).
1975 - Scambio di Note relativo all'Istituzione di una Commissione Mista per
Sviluppare le Relazioni Economiche (Pechino, 29.01.1975).
1978 - Scambio di Note per l'Importazione di Pollame e Conigli Congelati (Roma,
05.04.1978).
Accordi di Cooperazione Culturale (Roma, 06.10.1978).
Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica (Roma, 06.10.1978). Prevede un
Protocollo Esecutivo ogni 3 anni.
1979 - Accordo di Cooperazione Economica (Roma, 23.04.1979).
Accordo concernente la modifica del punto 5, lett. H dello Scambio di Note del
05.04.1978, relativo all'importazione di pollame e conigli (Roma, 15.05.1979).
Dichiarazione di Intenti per la Cooperazione nei Settori Economico e Commerciale
(Roma, 06.11.1979).
Protocollo sullo stabilimento reciproco di Consolati Generali (Roma, 06.11.1979).
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1983 - Protocollo di Cooperazione relativo alla Realizzazione a Pechino di un Centro di
Pronto Soccorso (Pechino, 04.11.1983).
Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo relativo al potenziamento del Centro Clinico
Radiologico di Tianjin (Pechino, 04.11.1983).
1984 - Protocollo di Cooperazione in Materia di Tecnologia e Scienze Applicate allo
Spazio (Roma, 10.03.1984).
1985 - Accordo per la Protezione degli Investimenti (Roma, 28.01.1985).
Accordo Finanziario riguardante il “Second Power project” (Pechino, 07.06.1985).
Memorandum di Intesa sul “Progetto Trattori di Media Potenza” (Pechino, 07.06.1985).
Protocollo relativo al Centro di Arti Grafiche di Shanghai (Pechino, 07.06.1985).
Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo relativo alla realizzazione di un Centro di
Ricerca ed Addestramento per Applicazione di Fonti di Energie Nuove e Rinnovabili in Agricoltura
in Località Changping (Pechino, 05.10.1985).
1986 - Convenzione Consolare (Roma, 19.06.1986).
Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di Imposte sul Reddito, con Protocollo Addizionale (Pechino, 31.10.1986)
Accordo di Cooperazione per la realizzazione del Centro Chengdu per l'Alimentazione
Infantile, con allegati (Pechino, 31.10.1986).
Protocollo per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un Centro di
Formazione per l'Insegnamento della Lingua italiana presso la "University of International
Business and Economics" di Pechino (Pechino, 31.10.1986).
Protocollo per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un Dipartimento
d'Emergenza presso l'Ospedale 301 di Pechino, con Allegati (Pechino, 31.10.1986).
1987 - Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnica (Roma, 05.10.1987).
1988 - Protocollo per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un Centro di
Medicina a Taiyuan (Pechino, 16.09.1988).
1991 - Trattato Italo-Cinese di assistenza Giudiziaria in Materia Civile (Pechino,
20.05.1991).
Accordo
bilaterale
di
Cooperazione
economica,
industriale
e
tecnica
(Roma,
28.05.1991).
Protocollo sulla esplorazione e sull'uso e sullo studio dello spazio extra-atmosferico a
scopi pacifici (Pechino, 16.09.1991).
1993 - Accordo in materia notarile (Roma, 10.03.1993).
1994 - Scambio di lettere relativo allo stabilimento di collegamenti aerei diretti tra
l'Italia e Taiwan (Pechino, 02.12.1994).
1995 - Protocollo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica (Pechino, 11.10.1995).
Programma esecutivo dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Cina per gli anni 1995/98
(Roma, 27.10.1995).
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Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la
promozione e protezione degli investimenti (Roma, 28.11.1995)
Addendum
per
la
Protezione
della
Proprietà
Intellettuale
all'Accordo
per
la
Coooperazione Scientifica e Tecnologica (Pechino, 15.12.1995).
1996 - Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in
materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte (Roma, 09.10.1996)
1997 - Scambio di note sullo status del Consolato italiano ad Hong Kong (Pechino,
05.06.1997).
Agreement Between the Government of Hong Kong and the Italian Republic
concerning mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Roma, 13.06.1997).
Scambio di lettere costituenti intesa tecnica tra il Ministero del Lavoro italiano e il
Ministero del Personale della RPC per la cooperazione nel settore dello sviluppo e della gestione
delle risorse umane, della formazione professionale e della sicurezza sociale. (Pechino,
11.08.1997).
Scambio di Note relativo all'apertura del Consolato Generale d'Italia a Canton e del
Consolato Generale della RPC a Firenze (Pechino, 03.11.1997).
Accordo triennale fra CNR e CAF (China Academy of Forestry), rinnovato a Roma nel
febbraio 2001.
1998 - Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Cina tra Ministero
degli Affari Esteri italiano e Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese (non ancora
ratificato).
Dichiarazione Congiunta tra la Repubblica Popolare di Cina e la Repubblica Italiana
(Pechino, 09.06.1998).
Accordi triennali rinnovabili del CNR con CAS (Accademia delle Scienze), CAAS (Accad.
Scienze Agricole) e CASS (Accad. Scienze Sociali) per scambi scientifici.
Accordo fra INFN e CAS per progetti di collaborazione scientifica.
1999 – Protocol between the State Administration for Entry-Exit Inspection and
Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Health of the Republic of Italy
on Quarantine and Health Requirements for Frozen Bovine Semen to Be Exported from the
Republic of Italy to the People’s Republic of China (Roma, 14.10.1999)
2000 – Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il
Ministero della Sanita’ della R.P.C. sulla Cooperazione nel campo della Sanità e delle Scienze
mediche (Roma, 19.04.2000).
Accordo
di
Cooperazione
e
scambi nel campo
dell’istruzione
tra
il Ministero
dell’Educazione della R.P.C. e il M.P.I. Italiano (Roma, 31.05.2000).
MOU Between the Ministry of Science and Technology of People’s Republic of China
and the National Agency for New Technologies, Energy and the Environment of the Republic of
Italy (Pechino, 12.06.2000).
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Memorandum d’Intesa per la cooperazione nel settore del lavoro, dell’occupazione,
della formazione e della previdenza sociale (Pechino, 19.06.2000).
Protocollo Esecutivo Italia Cina in Attuazione dell’Accordo Culturale per gli anni 20002003 (Pechino, 21.06.2000).
Protocollo Esecutivo Cooperazione Scientifica e Tecnologica (Pechino, 22.06.2000).
Joint Statement on Environmental Cooperation (Pechino, 19.10.2000).
Creazione a Pechino del Sino-Italian Environmental Program, fra Min. Ambiente e
Territorio (italiano) e SEPA (State Environmental Protection Agency), in seguito esteso a MOST
e CASS.
MOU Between Office of Small and Medium Enterprises for Foreign Cooperation and
Coordination, State Economic and Trade Commission, People’s Republic of China and
Confederation of Italian Industry, Republic of Italy (Pechino, 14.11.2000).
2001 - Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata (Roma,
04.04.2001) .
Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of
People's Republic of China for the implementation of the Vocational Training Program to improve
employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan: Soft Loan component (11.10.2001).
Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of
People's Republic of China for the implementation of the Vocational Training Program to improve
employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan: Grant component (13.11.2001).
2002 – Memorandum d’Intesa in materia di Cooperazione di Polizia (Pechino,
04.03.2002).
Agreement for the Implementation of Joint Projects on Environment and Energy
between Chinese Ministry of Science and Technology and Italian Ministry of Environment and
Territory (Roma, 22.05.2002).
Intention of Cooperation under the Sino-Italian Cooperation Program (Johannesburg,
31.08.2002).
Executive Protocol of the 11th Joint Commission on S&T Co-operation between the
Italian Republic and the People’s Republic of China (Roma, 14.11.2002).
Protocollo d’Intesa Amichevole tra la regione Lombardia e la Municipalità di Pechino
(Pechino, 22.11.2002).
2003 – Co-operation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS)
and Galileo Between the European Community and its Member States, of the one part, and the
Government of the People’s Republic of China of the other part (Pechino, 28.07.2003).
Memorandum tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Popolare di Cina sulla reciproca apertura di centri culturali (Pechino, 31.10.2003).
2004 - Agreement for Development Cooperation between the Government of the
Italian Republic and the Government of People's Republic of China (30.01.2004).
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Memorandum d’Intesa UE – CINA sul turismo (ADS) (Pechino, 12.02.2004).
Accordo di Cooperazione tra Ministero Scienza e Tecnologia della RPC (MOST) e il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca italiano (MIUR) (maggio 2004).
Memorandum d’Intesa nel settore della protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della Repubblica Italiana (MATT) e
l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della RPC (SEPA) (Pechino, 08.06.2004).
Memorandum d’Intesa per la costruzione del Centro per l’esecuzione delle convenzioni
ambientali internazionali tra l’ l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della RPC
(SEPA) ed il Ministero dell’Ambiente e del territorio italiano (IMET) (Pechino, 08.06.2004).
Memorandum d’Intesa tra l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della
RPC (SEPA) e il Ministero dell’Ambiente italiano (IMET) su monitoraggio ambientale, mobilita’
sostenibile e rifiuti biomedici (Pechino, 08.06.2004).
Accordo quadro tra RPC (SEPA) ed il Ministero dell’Ambiente e del territorio italiano
(IMET) su progetti per il recupero energetico dei gas da discarica (landfill) tramite CDM
(Pechino, 08.06.2004).
Memorandum d’Intesa tra l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale della
RPC (SEPA) ed il Ministero dell’Ambiente e del territorio italiano (IMET) per lo sviluppo di
progetti CDM per raccolta e decomposizione idrofluorocarburi (Pechino, 08.06.2004).
Accordo per la costituzione dello ‘’Steering Committee‘’ tra Ministero dell’Ambiente
italiano (IMET) e l’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale RPC (SEPA) (Pechino,
08.06.2004).
Accordo per la realizzazione del Progetto “Diversione delle acquee dal bacino del Fiume
Azzurro a quello del Fiume Giallo” tra l’ Istituto di Economia Industriale dell’Accademia cinese di
Scienze Sociali (CASS) ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della Repubblica
Italiana (IMET) (Pechino, 08.06.2004).
Addendum al Memorandum d’Intesa sul programma di Cooperazione Sino-Italiano
tra
l’Amministrazione
Statale
per
la
Protezione
Ambientale
RPC
(SEPA)
e
Ministero
dell’Ambiente e del Territorio della Repubblica Italiana (IMET) (Pechino, 08.06.2004).
Accordo di cooperazione in materia di proprietà intellettuale tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 08.06.2004).
Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Aeronautica (MoU on Aviation Cooperation)
tra il Ministero delle Attività Produttive della Repubblica italiana e la Commissione per la
Scienza, la Tecnologia e l’Industria della Difesa della Repubblica Popolare Cinese (Pechino,
07.06.2004).
MOU between Formez and the Central School of the Chinese Communist Party to
Further Relations of Exchange, Scientific Cooperation and Development (Roma, luglio 2004)
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Pag. 128
Business Guide - CINA
Memorandum relativo quarantena animali e sicurezza alimentare tra Ministero della
Sanità italiano ed Amministrazione Generale della Supervisione della Qualita’, Ispezione e
quarantena della RPC (Roma, 02.07.2004).
Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 06.12.2004).
Memorandum d’ Intesa su “Italia in Cina 2006” (Pechino, 06.12.2004).
Programma esecutivo di Collaborazione Culturale tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Popolare Cinese per gli anni 2004–2006 (Pechino, 06.12.2004).
Memorandum of Understanding – Between the Italian Ministry of Foreign Affairs on
behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf
of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of the program “Sino–
Italian Cultural Heritage program 2004–2006” (Pechino, 06.12.2004).
Memorandum of Understanding – Between the Italian Ministry of Foreign Affairs on
behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf
of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of the program “Support
to the Chinese county and District Hospital of Western and Middle Provinces” (Pechino,
06.12.2004).
Protocollo tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione
Generale per la Supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare
Cinese sui requisiti sanitari da applicare alle pelli salate bovine, ovine e caprine destinate
all’esportazione dall’Italia verso la Cina (Pechino, 06.12.2004).
Protocollo tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione
Generale per la Supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare
Cinese sui requisiti sanitari da applicare alle carni suine stagionate destinate all’esportazione
dalla Repubblica Italiana verso la Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 06.12.2004).
Protocollo tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione
Generale per la Supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare
Cinese sui requisiti sanitari da applicare alle carni suine trattate termicamente destinate
all’esportazione dalla Repubblica Italiana verso la Repubblica Popolare Cinese (Pechino,
06.12.2004).
2005 - Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della
Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Cinese sulla Cooperazione nel campo della difesa
(Pechino, 03.02.2005).
Accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio tra l’Italia e la R.P.C.
(Pechino, 04.07.2005).
MOU tra il Ministero dell’Istruzione italiano e il Ministero dell’Istruzione cinese sulla
creazione del “Campus congiunto sino italiano” (Pechino, 04.07.2005).
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Pag. 129
Business Guide - CINA
Dichiarazione d’Intenti tra Ministero dell’Istruzione italiano e il Ministero dell’Istruzione
cinese sulla realizzazione delle “Settimane di amicizia” sulla lingua e la cultura del Paese partner
(Pechino, 04.07.2005).
Comunicato
congiunto
del
Ministero
dell’Istruzione
italiano
e
del
Ministero
dell’Istruzione cinese sulle iniziative di collaborazione nel campo dell’istruzione e della cultura
(Pechino, 04.07.2005).
Accordo quadro circa la collaborazione per la creazione dell’Istituto Confucio tra
l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Ufficio Statale Cinese per l’insegnamento del cinese
all’estero (Pechino, 04.07.2005).
Memorandum d'Intesa fra MIUR e MOST per programma di progetti di ricerca congiunti
(Pechino, 04.07.2005).
Memorandum d'Intesa fra MIUR e CAS per programma di progetti di ricerca congiunti
(Pechino, 04.07.2005).
Memorandum of Understanding on Two Way Investiment Promotion Cooperation
between InvestinItaly (Sviluppo Italia S.p.A. and Istituto nazionale per il Commercio Estero –
ICE Italian Trade Commission) and Investiments Promotion Agency of Ministry of Commerce of
China (Xiamen, 08.09.2005).
Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione delle Piccole e Medie Imprese tra il Ministero
delle Attività Produttive della Repubblica Italiana e il Ministero del Commercio della Repubblica
Popolare Cinese (Xiamen, 08.09.2005).
2006 - Protocollo d’intesa tra il Formez e la scuola Nazionale di Amministrazione della
Repubblica Popolare Cinese per lo sviluppo dei rapporti di scambio, di Cooperazione Scientifica e
di Sviluppo (Pechino, 16.01.2006).
Accordo RAI–CCTV (Pechino, 19.01.2006).
Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Popolare
Cinese per la lotta contro i Furti, gli Scavi illeciti, l’Importazione e l’Esportazione illegali dei beni
culturali (Pechino, 20.01.2006).
Cooperazione nella protezione del patrimonio Culturale tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali della Repubblica Italiana e l’Amministrazione Statale per i Beni Culturali della
Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 20.01.2006).
Scambio
lettere
–
Progetto
cooperazione
Yunnan
Province
(Papy)
(Pechino,
12.04.2006).
Accordo, in forma di scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica Popolare Cinese sui visti di studio agli studenti cinesi (Pechino,
30.04.2006).
Accordo supporto formulazione leggi e regolamenti integrazione sociale persone
disabili (Pechino, 31.08.2006).
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Pag. 130
Business Guide - CINA
MOU sulla collaborazione scientifica in campo spaziale fra MIUR e MOST (settembre
2006).
MOU tra il Ministero del Commercio Internazionale italiano e la Commissione Nazionale
per lo Sviluppo e le Riforme della RPC sulle PMI (Pechino, 18.09.2006).
MOU sulle PMI (Pechino, 18.09.2006).
Protocollo d’intesa cooperazione in campo agricolo (Pechino, 18.09.2006).
Lettera di intenti sulla costituzione di un centro italo-cinese per la tutela dei beni
culturali (Pechino, 18.09.2006).
MOU su cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche (Pechino,
18.09.2006).
MOU su settore assicurazione medica (Pechino, 18.09.2006).
Dichiarazione congiunta su cooperazione bilaterale (Pechino, 18.09.2006).
Dichiarazione congiunta nel settore dell’istruzione superiore (Pechino, 18.09.2006).
Memorandum of Understanding between the Italian Ministry of Foreign Affairs on
behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf
of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of “Poverty Reduction
and Rural Development Project in Hetian Prefecture – Xinjiang Autonomous Region” (Pechino,
18.09.2006).
Memorandum of Understanding between the Italian Ministry of Foreign Affairs on
behalf of the Government of the Italian Republic and the Chinese Ministry of Finance on behalf
of the Government of the People’s Republic of China on the Financing of
Environmental
Program (Pechino, 18.09.2006).
Memorandum d’Intesa Riunione Congiunta del Comitato Governativo Italia-Cina e
Documento Politico (Pechino, 13.11.2006).
2007 - MOU fra Ministero della Salute italiano e MOST sulla creazione di un laboratorio
congiunto per gli studi scientifici sulla medicina tradizionale cinese (gennaio 2007).
MOU fra Ministero
della
Salute
italiano
e Ministero
della Sanità
cinese
per
collaborazione in vari campi (gennaio 2007).
Integrazione all’accordo di scambio di notizie e di Cooperazione tra l’agenzia Xinhua e
l’agenzia Ansa (Pechino, 06.02.2007).
Scambio di lettere in materia di adozione internazionale (26 novembre 2007)
2008 - Memorandum di Intesa sulla Cooperazione tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica della Repubblica Italiana e del Ministero delle
Risorse Umane e della Previdenza Sociale della Repubblica Popolare Cinese
2009 – A Shanghai è stato sottoscritto un memorandum d’intesa tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Italiano e la Tongji University di Shanghai per la
realizzazione di un Centro italo-cinese per il trasferimento delle tecnologie.
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Pag. 131
Business Guide - CINA
Memorandum d’intesa per lo sviluppo del turismo tra il Ministero del Turismo italiano e
il Ministero del Turismo cinese (Roma, 06.07.09).
Protocollo d’intesa tra sui requisiti di quarantena e sanitari per l’esportazione del seme
bovino congelato dall’Italia alla Cina tra il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali italiano
e l'Amministrazione di Stato per la supervisione della qualità, ispezione e quarantena della PRC
(Roma, 06.07.09).
Programma esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica fra Italia e Cina per gli
anni 2010-2012 tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero della
Scienza e Tecnologia della RPC (Roma, 23.11.09).
2010 - Memorandum d’Intesa sul partenariato per la promozione del Patrimonio
Culturale tra il MIBAC e il Ministero della Cultura della RPC (Roma, 07.10.2010).
Accordo quadro sulla cooperazione per l'innovazione tra il Ministero della Scienza e
Tecnologia cinese e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione italiano (Roma,
07.10.2010).
Memorandum d'intesa sul rafforzamento ulteriore delle cooperazioni economiche tra il
Ministero del Commercio cinese e il Ministero dello Sviluppo Economico italiano (Roma,
07.10.2010).
Memorandum d'intesa sulla cooperazione del trasporto sostenibile tra il Ministero della
Scienza e Tecnologia cinese e il Ministero dell'Ambiente italiano (Roma, 07.10.2010).
2011 – Memorandum d’intesa su progetti di grande rilievo tra MIUR e Ministero della
Scienza e Tecnologia della RPC (Roma, 03.06.11).
Memorandum in tema di welfare tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
italiano e il Ministero degli Affari Civili cinese (Pechino, 19.07.11)
2012 – Programma esecutivo di cooperazione nel campo dell’istruzione 2012-2015 tra
MIUR e Ministero dell’Educazione della RPC (Roma, 24.04.12).
Accordo di collaborazione per la gestione e conservazione del patrimonio culturale dello
Yunnan tra il MIBAC e il Governo della Provincia dello Yunnan (Roma, 01.10.12).
3.4.4.
Quali sono i principali accordi di carattere economico e commerciale
sottoscritti con l’Unione Europea?
La Repubblica Popolare Cinese ha ricevuto dai Paesi dell’Unione Europea, a
partire dal 1980, il trattamento previsto nel Generalised System of Preferences (GSP).
Le modifiche adottate dalla UE prevedono dei meccanismi di graduazione e di
classificazione dei prodotti, che possono annullare le agevolazioni doganali di alcune
fra le principali esportazioni cinesi. Infatti a partire dal 01.01.1998, con il
provvedimento “Regolamento (CE) N. 2820/98 del Dicembre 1998 relativo
all'applicazione
di
uno
schema
pluriennale
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di
preferenze
tariffarie
Pag. 132
Business Guide - CINA
generalizzate per il periodo 1o luglio 1999 al 31 dicembre 2001”, la UE ha
introdotto un meccanismo di graduazione, in base al quale è prevista la cessazione del
trattamento preferenziale nel momento in cui il livello di export di un determinato
prodotto dalla Repubblica Popolare Cinese supera la quota del 25% del totale
dell'export verso l'UE di quello stesso prodotto da parte di tutti i Paesi beneficiari del
GSP.
I prodotti soggetti al "meccanismo di graduazione" sono:
•
Prodotti chimici (ad eccezione dei fertilizzanti)
•
Vetro e prodotti di ceramica
•
Abbigliamento e accessori per abbigliamento
•
Prodotti in pelle
•
Calzature
•
Giocattoli
•
Prodotti in metallo.
Altri accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti con l’Unione
Europea sono:
•
Accordo tra CEE e Cina sul Commercio dei prodotti tessili (firmato il
18.07.1979);
•
Accordo tra UE e Cina di cooperazione commerciale ed economica
(firmato il 21.05.1985);
•
Accordo tra UE e Hong Kong che modifica l’accordo sui prodotti tessili
(firmato il 26.04.1995);
•
Accordo tra UE e Cina sul commercio dei prodotti tessili esclusi
dall’accordo AMF (firmato il 06.05.1995);
•
Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in
materia doganale tra UE e Hong Kong (firmato il 18.06.1999);
•
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Ue e Cina (firmato
l’11.01.2000);
•
Accordo tra UE e amministrazione speciale di Hong Kong sulla
riammissione
delle
persone
in
soggiorno
irregolare
(firmato
il
24.01.2004);
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Pag. 133
Business Guide - CINA
•
Memorandum d’intesa tra UE e Cina sui visti e sulle questioni
riguardanti
i
gruppi
turistici
provenienti
dalla
Cina
(firmato
il
20.03.2004);
•
Patto di cooperazione per programma navigazione satellitare Galileo, e
tre documenti di lavoro Sino-EU, per commercio tessile, competenze
politiche e affari (firmato il 06.05.2004).
Settimo “EU-China Summit”, l’Aja: l’Unione Europea e la Cina hanno firmato
un’intesa bilaterale in merito a:
•
Limitazione e intesa di massima sugli armamenti e gli apparati bellici
•
Accordo sulle tariffe doganali
•
Accordo sulla ricerca applicata ad un uso adeguato e pacifico
dell’energia nucleare (firmato l’ 08.12.2004)
Primo accordo sulla cooperazione nel settore turistico tra Europa e Cina.
Ottavo “EU-China Summit”, Pechino: L’Unione Europea e la Cina si sono
accordate sui seguenti settori:
•
Lavoro, previdenza sociale e politiche volte all’occupazione (firmato il
07.07.2005)
•
Scienza e ricerca sviluppo nel settore aereo-spaziale;
•
Ambiente e misure volte a contrastare il cambiamento climatico
(firmato il 05.09.2005)
•
Accordo tra l’Unione Europea e la Cina sulla certificazione in materia di
sicurezza alimentare (firmato nel mese di gennaio 2006)
•
Intesa di cooperazione tra la Commisione Europea e il Governo Cinese
per ridurre le emissioni degli impianti di produzione energetica di
ultima generzione (firmato il 20.02.2006)
Nono “EU-China Summit”, Helsinki: L’Unione Europea e la Cina aprono alle
trattative
per
un
nuovo
“comprehensive
framework
agreement”
(firmato
il
09.09.2006).
Primo incontro EU-Cina sui diritti civili, Pechino (firmato il 22.06.2007).
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Pag. 134
Business Guide - CINA
Accordo
Europa-China
sulle
misure
da
applicare
per
la
salvaguardia
ambientale e il cambio climatico (firmato il 28.11.2007).
Decimo “EU-China Summit”, Pechino: intesa bilaterale tra Unione Europea e
Cina su:
•
Primo incontro High-Level Economic and Trade Dialogue (HED)
(Pechino, 25.04.2008).
Secondo incontro High-Level Economic and Trade Dialogue (HED) (Bruxelles,
08.05.2009).
Undicesimo accordo EU-Cina, Praga, Repubblica Ceca: Unione Europea e la
Cina si incontrano per affrontare i problemi della crisi globale e del cambiamento
climatico (firmato il 20.05.2009).
Dodicesimo “EU-China Summit”, Nanjing, Cina: Unione Europea e la Cina si
incontrano per accordarsi nel velocizzare le negoziazioni sull’accordo di collaborazione
e cooperazione. (firmato il 30.11.2009)
Tredicesimo “EU-China Summit”, Bruxelles, Belgio: Unione Europea e la Cina
si incontrano per affrontare i seguenti punti:
Come rafforzare il dialogo politico
Global governance (sviluppo sostenibile in un economia post-crisi)
(firmato il 06.10.2010)
Terzo incontro High-Level Economic and Trade Dialogue (HED) (Pechino,
21.12.2010).
Quattordicesimo “EU-China Summit”, Pechino, Cina: : Unione Europea e la
Cina si incontrano per discutere di:
•
Cooperazione sugli investimenti
•
Urbanizzazione sostenibile
•
Scambi di studenti e cooperazioni in campo educativo (firmato il
14.02.2012)
Quindicesimo “EU-China Summit”, Bruxelles, Belgio: : Unione Europea e la
Cina si incontrano per discutere di cooperazione economica, ambiente e leggi sulla
competizione. (firmato il 20.09.2012)
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Pag. 135
Business Guide - CINA
Per una panoramica dettagliata degli accordi realizzati dal 1975 ad oggi, si
rimanda ai seguenti link dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/external_relations/china/docs/chronology_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm
Ad oggi, la Repubblica Popolare Cinese viene considerata come uno dei
partner commerciali più importanti per il futuro dell’Unione Europea. A questo
proposito, dopo l’ingresso della Cina nel WTO (dicembre 2001), sono stati siglate
numerose intese bilaterali e sono state implementate policies per condividere obiettivi
comuni e regolamentare strategie per il commercio internazionale, all’insegna della
progressiva riduzione delle barriere tariffarie tra UE e Repubblica Popolare Cinese.
Il documento più importante tra UE e Cina è l’accordo siglato nel gennaio
2007 (Policy paper on EU-China trade and investment: "Competition and Partnership")
che aggiorna e parzialmente sostituisce il framework siglato nel 1985 “EC-China Trade
and Economic Cooperation Agreement”.
3.4.5.
Esistono altri Paesi o aree geografiche con i quali il Paese possiede
accordi preferenziali di commercio e quali sono le condizioni
preferenziali?
La Repubblica Popolare Cinese adotta un trattamento preferenziale (in termini
di agevolazioni fiscali sugli utili derivanti da investimenti effettuati sul territorio) per i
cinesi all'estero a Hong Kong, Taiwan e in altri Paesi.
La Repubblica Popolare Cinese ha firmato, inoltre, una serie di accordi
bilaterali con lo scopo di ridurre sostanzialmente le tariffe doganali in diversi settori.
In particolare, con l’ingresso della Cina al WTO nel 2001, il settore dei servizi
ha beneficiato di speciali agevolazioni: in particolare le telecomunicazioni, le
assicurazioni, i servizi bancari, vari servizi professionali e il turismo.
La Cina e l'Islanda hanno deciso, a fine 2007, di avviare negoziati di libero
scambio a livello bilaterale. Sia l'Islanda che gli altri Stati membri dell'AELS
(Associazione Europea di Libero Scambio) mirano ad estendere questo processo a tutti
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Pag. 136
Business Guide - CINA
gli Stati appartenenti all'AELS, ciò che non viene escluso dalla Cina, perlomeno per un
periodo successivo.
ACCESSO DELLA CINA AL WTO
L’accordo con l’Organizzazione Mondiale del Commercio è stato
raggiunto nel settembre 2001 e la Cina è diventata ufficialmente parte del
WTO l’11.12.2001.
Per la Cina l’accesso al WTO rappresenta un cambiamento fondamentale nella
politica economica, il che ha portato a modificazioni sostanziali soprattutto nella
struttura economica e industriale cinese. In alcuni settori particolari, come quello
agricolo, sembra che la Cina non riesca a reggere l’impatto che tali cambiamenti
hanno portato ed appare quasi impreparata alle agevolazioni sostanziali che è stata
costretta a concedere. Tuttavia le linee generali dell’accordo, alla scadenza dei termini
(11.12.2006), sono state rispettate e sono previsti ulteriori importanti cambiamenti
nei prossimi 5/10 anni.
In seguito all’apertura (anche se parziale) del settore distributivo si sta
verificando un notevole aumento nelle importazioni ed esportazioni dalla Cina.
Molti settori, tra i quali alcuni molto importanti (l’agricoltura, il settore
dell’acciaio, l’automobilistico, i servizi finanziari) non sono ancora preparati alla
concorrenza internazionale con la quale devono confrontarsi. Ciò nonostante molte
aziende stanno lavorando per cambiare la loro struttura e il metodo di conduzione, ciò
comporterà inevitabili conseguenze sociali, costringendo il governo cinese a tardare o
addirittura modificare alcune misure di apertura commerciale. Il settore che desta
maggiori preoccupazioni, dopo più di cinque anni dall’accesso, sembra essere ancora
quello agricolo.
Le SOEs (imprese di proprietà statale) vanno scomparendo cedendo il passo
al settore privato, in forte crescita. Uno dei più importanti cambiamenti in seguito
all’accesso della Cina al WTO è infatti stato il consolidamento e la successiva
espansione del settore privato. Il WTO non ha solo portato uniformità per gli investitori
stranieri, ma anche facilitato la privatizzazione delle aziende cinesi. Inoltre la
liberalizzazione del commercio internazionale è stato un importante incentivo per
eliminare anche le barriere interne: le province hanno ottenuto lo stesso grado di
apertura delle imprese straniere al commercio estero.
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Pag. 137
Business Guide - CINA
Dopo anni di imprecisa e confusa politica economica, la Cina può ora offrire
agli investitori stranieri un progetto chiaro di lungo termine per il suo sviluppo. Pur
essendo ancora lontana da garantire il 100% della sicurezza, offre alle imprese
occidentali un maggior grado di fiducia. E le maggiori potenze industriali Stati Uniti, UE
e Giappone e per certi versi anche Taiwan, oltre agli investitori tradizionali quali Hong
Kong e Macao, hanno già saputo cogliere l’opportunità incrementando notevolmente i
loro investimenti in Cina.
L’abolizione dei vantaggi fiscali per le imprese straniere hanno avvantaggiato
per certi versi le imprese nazionali e allo stesso tempo le implicazioni negative per gli
investimenti stranieri sono state limitate: ogni cambiamento sulla tassazione dei
profitti è suddiviso in fasi in un periodo di 5-7 anni e gli incentivi sono bilanciati
settore per settore. A tal proposito, è bene ricordare come dal 1˚ gennaio 2008 è
entrata in vigore una legge che rende pari le aliquote fiscali sui profitti d’impresa.
Tutte le aziende, sia a capitale straniero che a capitale nazionale, sono ora tassate del
25%: in questo modo si è voluta dare un’ulteriore spinta di competitività alle società
locali, senza per questo danneggiare le società straniere.
L’accesso al WTO ha portato una trasformazione che non si vedeva dall’inizio
della “Politica della Porta Aperta”. Mentre il governo centrale sembra abbastanza
preparato alla complessità dei cambiamenti, la maggior parte dei governi locali ha
creato non poche difficoltà all’investitore straniero soprattutto dal punto di vista
legale.
Tra i principali provvedimenti intrapresi con l’accesso della Cina al WTO si
ricordano:
•
l’abolizione (parziale prima e totale poi) delle quote di importazione e
una sostanziale diminuzione delle tariffe dal 17% di media nel 2000 al
10% nel 2005. In particolare, i settori maggiormente interessati sono:
l’agricoltura, il tessile, l’automobilistico, il petrolifero e il petrolchimico;
•
L’allineamento alle leggi del WTO e alla trasparenza nelle regole
economiche e nell’applicazione delle leggi stesse;
•
L’apertura del settore distributivo e per un certo livello anche del
settore della vendita al dettaglio all’investimento straniero, anche se
tale manovra si dimostra essere più lenta del previsto;
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Pag. 138
Business Guide - CINA
•
I provvedimenti per facilitare l’accesso degli investitori stranieri in
ambito
regionale
e
settoriale
(compresi
i
servizi
finanziari),
l’eliminazione dei vincoli per le esportazioni, per i trasferimenti di
tecnologia, e per avere un partner cinese (almeno per la maggior parte
dei settori).
Il Governo cinese e i vertici del WTO si sono dichiarano soddisfatti dei risultati
raggiunti: i problemi di maggiore rilevanza sono stati affrontati e sono in corso di
risoluzione. E’ il caso del processo anti-dumping, rafforzato e reso maggiormente
trasparente, al fine di incrementare la protezione dei produttori locali. Si sono
delineate inoltre le principali politiche legali post-WTO, molte delle quali espresse nella
recente conferenza CPPCC del Parlamento cinese (basti pensare alla riforma della
tassazione sul profitto d’impresa e alla legge sulla proprietà privata) e via via si stanno
applicando dazi specifici ai diversi prodotti. Rimane comunque una certa difficoltà nel
valutare perfettamente le disposizioni emanate, e anche il sistema delle quote di
importazione a tutt’oggi non è totalmente chiarito. Inoltre, secondo fonti indipendenti,
diversi obblighi pendenti sulla Cina dopo l’entrata nel WTO sono stati raggiunti con
modalità poco chiare e spesso tese ad aggirare la questione in oggetto.
Riassumendo si sono raggiunti i seguenti risultati:
1) quote di importazione: in alcuni settori non sono ancora ben definite e
mancano di trasparenza;
2) liberalizzazione dei diritti a commerciare: ogni impresa a capitale
estero può venire in possesso dei “trading rights”;
3) standardizzazione
e
sistema
di
riconoscimento:
il
sistema
di
etichettatura “CCC” è stato ufficialmente istituito, ed è in corso di
promozione e rafforzamento da parte delle autorità; le agenzie
straniere specializzate nell’ispezione dovranno assicurare una uniforme
applicazione dello stesso. La bozza legislativa in merito all’esame e il
trattamento di certi prodotti chimici, che è stata imposta entro un anno
dall’accesso della Cina al WTO, è stata approvata, ciò nonostante
finora non è stata ancora ufficialmente promulgata;
4) misure relative agli investimenti commerciali: esistono ancora delle
restrizioni in merito; in particolare nel settore automobilistico;
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Pag. 139
Business Guide - CINA
5) misure anti-dumping e di salvaguardia: sono state finora avviate fin
troppe misure antidumping, ma questo processo manca ancora di una
completa trasparenza che comunque si sta lentamente raggiungendo;
6) holding companies: oltre a fornire servizi connessi con i prodotti
venduti dall’azienda stessa, le aziende hanno anche la possibilità di
fornire servizi connessi con i prodotti venduti dalla società madre.
Tuttavia, non ci sono disposizioni specifiche che chiariscano se i
componenti necessitino di essere importati o se tali prodotti possano
essere venduti nel mercato interno. In un prossimo futuro ci si aspetta
che vengano emanate disposizioni specifiche e dettagliate in merito;
7) aggiustamenti relativi al rimborso dell’IVA per i prodotti esportati: in
alcuni settori il rimborso dell’IVA per i prodotti esportati è stato
ribassato con lo scopo di aumentare il volume delle esportazioni delle
imprese cinesi. Di conseguenza la tassazione per le imprese dei settori
interessati è aumentata.
Risultati relativi ai diritti della proprietà intellettuale (IPR)
Molti settori hanno visto l’instaurazione di una effettiva e reale protezione dei
diritti della proprietà intellettuale: data l’importanza di questo aspetto per il
commercio internazionale le sanzioni penali in merito sono andate intensificandosi. A
tal proposito, in data 17 Marzo 2010, con entrata in vigore il 1 Aprile 2010, il Consiglio
di Stato ha deliberato l’emendamento del Regolamento delle Repubblica Popolare
Cinese sulla Protezione Doganale e dei Diritti di Proprietà Intellettuale
RUOLO SEMPRE MAGGIORE DELLO YUAN NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
La Cina di recente ha intrapreso un processo di “internazionalizzazione dello
yuan”, incoraggiandone l'utilizzo nel saldo di rapporti commerciali, permettendo
reinvestitimenti in bond cinesi e istituendo diverse linee di swap in valuta cinese con
diverse banche centrali.
Durante il G20 di ottobre 2010 si e' discusso circa la creazione di un piu'
stabile sistema monetario, cercando di trovare modi alternativi all'utilizzo del dollaro
americano nelle riserve internazionali dei vari Stati (a causa delle continue fluttuazioni
ormai ritenute destabilizzanti per molti Paesi). Durante il summit, si e' insistito nel
indurre la Cina ad attribuire maggiore rilievo allo yuan nel ruolo di moneta di riserva.
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Oltre a questo, da un incontro tra Cina e Russia si e' deciso che lo yuan sarà
valuta di scambio in territorio russo, nel tentativo di sfidare il dollaro e promuovere
l’uso delle valute nazionali. Il 21 novembre 2010 si e' assistito al primo scambio in
yuan su rublo russo, con lo scopo di incentivare il commercio bilaterale tra i due Stati
e di contenere i costi di conversione.
3.5.
FLUSSI FINANZIARI
3.5.1.
Qual è il regime di importazione dei capitali e delle risorse finanziarie
necessarie per gli investimenti?
L'importazione di capitale e di risorse finanziarie viene incoraggiata, ma è
ancora soggetta ad autorizzazione ed approvazione (o divieto) da parte delle autorità
competenti.
3.5.2.
Qual è il regime di esportazione delle risorse finanziarie?
Per i dividendi e gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese con
investimento estero (siano queste EJV, CJV o società a capitale interamente estero) la
legge previgente non stabiliva alcuna trattenuta alla fonte, questi potevano essere
esportati liberamente, con rimessa bancaria, senza autorizzazioni, previo il pagamento
dell'IRPEG.
Con l’entrata in vigore nel 2008 della nuova Enterprise Income Tax Law, è
stabilita la trattenuta sui dividendi, interessi, royalties ecc., con aliquota al 20% in
relazione ai profitti delle FIE e per redditi di imprese estere non dotate di stabile
organizzazione in Cina. Le EIT Regulations hanno ridotto l’aliquota al 10%.
Per quanto riguarda la liquidazione ed i disinvestimenti, dopo aver dedotto le
spese di liquidazione, gli utili non distribuiti e il fondo assistenza obbligatorio per
legge, la parte di patrimonio netto della società in esubero rispetto al capitale sociale
(valore residuo) è soggetta ad imposta sulla base delle aliquote stabilite per le diverse
aree economiche. Il patrimonio restante sarà diviso fra gli azionisti.
Con i Regolamenti sulla Vendita, Acquisto e Pagamenti in Valuta Estera,
emessi dalla People’s Bank of China e in vigore dal 1˚ luglio 1996, è consentito a tutte
le società ad investimento estero di effettuare le transazioni valutarie per le partite in
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conto corrente presso le banche designate (oltre che presso gli swap centers), senza
che sia più necessaria l'autorizzazione della SAEC (State Administration on Exchange
Control). Ciò include:
•
pagamenti di fatture commerciali per importazione di beni di consumo
e beni intangibili;
•
pagamenti per prestazioni di lavoro;
•
versamento degli utili al partner estero;
•
trasferimenti unilaterali e donazioni.
In caso di versamenti di utili al partner estero, è sufficiente esibire la delibera
del Consiglio di Amministrazione che autorizza la distribuzione dei dividendi.
Viene con ciò superata la fase sperimentale limitata ad alcune Province della
Repubblica Popolare Cinese ed estesa la norma valutaria del 01.04.1996 a tutte le
società ad investimento estero sul territorio cinese.
3.5.3.
Quali sono le autorità competenti in materia di import/export di
risorse finanziarie?
In materia di import/export di risorse finanziarie le autorità competenti sono:
il Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica e Commissioni per
le Relazioni Economiche e il Commercio Estero a livello provinciale e comunale.
MOFCOM (Ministero per il Commercio)
2 Dong Changan Jie, Beijing City
Ufficio di contatto: Dipartimento degli Affari Europei, Mr. Sun Yongfu Direttore Generale
Tel. centr.: 0086-10-65198622
Tel. dir.: 0086-10-6519 8623
Fax: 0086-10-6519 8902
3.5.4.
Per quanto riguarda i prodotti o servizi derivanti dall'investimento, è
possibile la riesportazione anche del totale della produzione? Occorre
che una parte della produzione sia venduta sul mercato locale?
Secondo la Legge sulle joint venture sino-straniere e in conformità con le altre
normative sugli investimenti stranieri, non solo è permessa, ma la riesportazione,
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anche del totale della produzione, viene incoraggiata attraverso speciali agevolazioni
fiscali.
Normalmente, un'impresa a partecipazione straniera deve riesportare un
quantitativo della produzione sufficiente a compensare le proprie necessità di valuta
straniera. Recentemente questa regola è diventata meno tassativa e le imprese a
partecipazione straniera possono vendere tutta o gran parte della loro produzione sul
mercato nazionale.
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4.
Regime fiscale
4.1.
QUADRO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE
Il sistema tributario cinese
Imprese
Persone
fisiche
A partecip.
estera
Nazionali
a) Imposte su
vendite e
prestazioni
IVA
Imposta al
consumo
Business Tax
17%
Vendita beni e servizi,
import beni
Calcolo metodo ad valorem/specifico valore (3-45%)
Aliquota su giro d’affari (3-20%)
Produzione/importazione
beni consumo (accisa)
Fornitura servizi;
trasferimenti beni
intangibili, vendita immobili
(interno Cina)
b) Imposte sul
reddito
Imposta sui
profitti
PMI
25%
20%
A tecnologia
nuova/avanzata
15%
Ritenuta alla
fonte
20% (10%)
Imposta sul
reddito
individuale
Aliquote
progressive
1)Lavoro
3-45%
dipendente
2)Prestazioni
servizi
20-40%
Interessi,
royalties, ecc.
20%
c) Imposte sulle
risorse
Resource Tax
Urban Towship
Land Use Tax
Per unità prodotti imponibili
Per unità area
Sfruttamento risorse
naturali
Sull’uso terreni
d) Altre tasse
principali
Land Appreciation
Tax
Urban Real Estate
Tax
Aliquote progressive (30-60%)
12% su
canone
locazione
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Trasferimento immobile
Proprietà immobiliari
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o 1.2%
per 80%
valore
immobile
Stamp Tax
Aliquota/documenti
Imposta di bollo
Le normative fondamentali per la comprensione del diritto tributario della
Repubblica Popolare Cinese sono:
1) Enterprise Income Tax Law: adottata alla 5a sessione del decimo
Congresso Nazionale della RPC il 16.03.2007.
2) FIE and FE Income Tax Law: adottata alla 4a sessione del settimo
Congresso Nazionale del Popolo il 09.04.1991 ed entrata in vigore in
data 1˚ luglio 1991 attraverso l’ordinanza presidenziale n. 45.
3) Implementing Rules of Income Tax Law on FIE and FE: Regole per
l’implementazione
della
legge
di
tassazione
sulle
imprese
con
investimenti stranieri e le imprese straniere. Decreto n. 85 del
Consiglio di Stato del 30.06.1991.
4) Measures Governing the Final Settlement and Payment of Enterprise
Income Taxes: promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il
15.12.2005.
5) Measures for the Handling of Income Taxes in the Debt Restructuring
of Enterprises: promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il
23.01.2003.
6) Administrative Measures for the Preincome-tax Deduction of Property
Losses
of
Enterprises:
promulgate
dall’Amministrazione
Statale
Tributaria il 15.12.2005.
7) Measures for the Administration of Tax Deduction or Exemption:
promulgate dall’Amministrazione Statale Tributaria il 03.08.2005.
8)Implementing Regulations for the PRC Enterprise Income Tax Law:
promulgata il 6 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2008
9) Measures for Administration of the Levy of Income Tax on Non-taxresident Enterprises by Assessment: promulgata ed entrata in vigore il
giorno 20 febbraio 2010
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10)
Riforma fiscale relativa agli uffici di rappresentanza. Circolare 18
in vigore dal 1.1.2010: incrementato carico fiscale RO, abrogando le
precedenti esenzioni.
11)
VAT Pilot program in Shanghai. Riforma delle imposte indirette,
BT e VAT verranno integrate.
E’ comunque di fondamentale importanza l’assistenza di consulting, studi
legali o camere di commercio competenti in materia di diritto tributario nella
pianificazione fiscale del proprio investimento in Cina.
Importanti novità per il sistema fiscale cinese. Il 16.03.2007 è stata
approvata la ”Legge sull'imposta sul reddito delle imprese”, che ha unificato le
imposte sul reddito delle imprese a capitali cinesi e delle imprese a capitali stranieri
(JV o WOFE), così da creare un ambiente di mercato imparziale per la competizione
tra le imprese, dopo trent’anni di trattamento preferenziale a favore degli investitori
stranieri. La nuova aliquota fiscale è del 25% a partire dal 1˚ gennaio 2008. Le
imprese a capitale straniero hanno cinque anni di tempo per adattarsi alla nuova
regolamentazione, spostando gradualmente l’aliquota verso il valore previsto. Tassi
ridotti sono previsti per particolari categorie di imprese, in particolari settori: 15% e
20% rispettivamente per imprese operanti in settori ad alta tecnologia e imprese che
si qualificano come piccole o a basso profitto. Altri trattamenti favorevoli sono riservati
a imprese che si occupano di protezione ambientale e di risparmio energetico. Questi
provvedimenti favorevoli sono da considerarsi nell’ottica del governo cinese di
muovere le proprie attività produttive nella catena del valore.
L’amministrazione fiscale (SAT – State Administration for Taxation, sotto la
giurisdizione del Ministero delle Finanze) sta mandando avanti anche il progetto,
applicato inizialmente in alcune industrie e regioni del nord-est cinese, di trasformare
l’attuale IVA basata sulla produzione in IVA basata sul consumo. Nel frattempo, finché
il nuovo regime fiscale non verrà istituito, in generale si fa riferimento al sistema
vigente dal gennaio del 1994.
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4.2.
LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE
4.2.1.
Quali sono i soggetti passivi d’imposta? Qual è il regime fiscale per le
stabili organizzazioni?
Dal 1˚ gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Enterprise Income Tax Law
(EIT), approvata il 16.03.2007 durante la 5a sessione dell’Assemblea del popolo.
Il nuovo regime costituisce l’unione dei due regimi di imposta sul reddito di
impresa precedentemente in vigore: quello per le domestic-invested enterprises e
quello per le foreign-invested enterprises. L’obiettivo principale è uniformare il
trattamento fiscale tra imprese locali (cinesi) e quelle straniere e agevolare la
competitività tra le stesse, eliminando così i privilegi previgenti per le imprese
straniere che sono ritenuti distorsivi del commercio internazionale.
Nella definizione territoriale, ci si basa sul criterio di competenza delle attività
dell’impresa e si distingue fra:
•
Imprese
residenti,
ovvero
costituite
in
Cina
e
di
conseguenza
sottoposte alle sua legislazione o imprese costituite al di fuori del
territorio cinese ma le cui attività di amministrazione e controllo
vengono svolte all’interno di tale territorio.
•
Imprese non residenti, ovvero costituite al di fuori della Cina le cui
attività di amministrazione e controllo vengono svolte al di fuori del
suo territorio.
Da marzo 2009 anche le aziende erogatrici di servizi sono soggette a regime
di tassazione sia che si tratti di imprese da considerarsi “residenti” che di quelle da
ritenersi “non residenti”. Entrambe le tipologie di imprese sono tenute a registrarsi
presso le Autorità competenti entro 30 giorni dall’inizio delle attività.
L’aliquota di riferimento della nuova legge è del 25%, inferiore rispetto al
previgente 33%, che inoltre non varia da un’impresa completamente cinese a una a
partecipazione straniera. Per le imprese non residenti, invece, l’aliquota si abbassa al
20%.
Secondo le disposizioni della nuova legge, trattamenti preferenziali vengono
concessi a:
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•
imprese operanti nel settore agricolo, forestale, zootecnico o della
pesca;
•
imprese con progetti di sviluppo delle infrastrutture supportati dal
governo;
•
imprese focalizzate nello sviluppo di progetti per la tutela dell’ambiente
(environmental protection), dell’energia e dell’acqua (energy and water
saving);
•
imprese che contribuiscono al progresso tecnico ed importano alta
tecnologia.
Nel primo capitolo del provvedimento legislativo si trovano le regole generali.
Esse prevedono che le imprese e le altre organizzazioni che producono reddito
all’interno della Repubblica Popolare Cinese paghino la EIT secondo quanto stabilito
dal provvedimento giuridico in analisi (art. 1). Le imprese sono suddivise in imprese
residenti ed imprese non residenti. Con imprese residenti si intendono imprese
costituite sul territorio della RPC e di diritto cinese oppure imprese di diritti esteri ma i
cui organi gestionali risiedono in territorio cinese. Con imprese non residenti si
intendono invece imprese di diritto straniero i cui organi gestionali non risiedono nella
RPC, ma hanno organi in Cina o producono reddito grazie alla RPC (art. 2). Per ciò che
concerne il pagamento di imposte, un’industria residente è tenuta a pagare la EIT per
tutti i profitti sia provenienti dall’estero che prodotti sul territorio. Nel caso un’impresa
non residente abbia degli organi all’interno della RPC è tenuta a pagare l’EIT per tutti i
proventi nazionali e internazionali legati agli organi operanti nella RPC. Nel caso in cui
un’impresa non residente non abbia organi all’interno della RPC o nel caso in cui i suoi
proventi non abbiano alcuna connessione con gli organi operanti nella RPC, essa è
tenuta a pagare la EIT soltanto per i proventi legati al territorio cinese (art. 3). La EIT
è fissata dalla legge in esame ad un tasso del 25%. Nel caso in cui un’impresa non
residente ottenga tipologie di proventi ascrivibili al caso previsto dall’art. 3 al comma
3, il tasso dell’EIT sarà pari al 20% (art. 4).
Il secondo capitolo disciplina l’ammontare dei proventi tassabili. Tali proventi
corrispondono al bilancio dell’azienda in seguito alla deduzione dai proventi totali, dei
proventi non tassabili e ad eventuali perdite degli anni passati (art. 5). Per proventi
totali si intendono tutte le entrate monetarie e non monetarie di un’impresa
comprendenti: 1) beni venduti; 2) servizi erogati; 3) trasferimenti di proprietà; 4)
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dividendi e bonus; 5) interessi; 6) affitti; 7) royalties; 8) donazioni e 9) altri introiti
(art. 6). come proventi non tassabili si intendono: 1) gli stanziamenti del tesoro; 2) le
tasse amministrative e i fondi governativi imposti secondo la legge e sotto
l’amministrazione del tesoro; 3) altri introiti non tassabili prescritti dal Consiglio di
Stato (art. 7). Nel computo dell’ammontare dei proventi tassabili vanno dedotti inoltre
le ragionevoli spese legate alle operazioni dell’impresa inclusi i costi, le tasse e le
perdite (art. 8). Per quanto riguarda le spese di imprese per il bene pubblico, è
possibile dedurre fino al 12% dei profitti annuali totali (art. 9). Quando si calcola
l’ammontare dei proventi tassabili non vanno dedotti. 1) Guadagni, dividendi e bonus
pagati ad eventuali investitori; 2) i pagamenti delle tasse sugli introiti; 3) le multe per
i ritardi nel pagamento delle tasse; 4) sanzioni pecuniarie di vario genere; 5) altre
tipologie di donazioni non ascrivibili all’art. 9 del testo di legge; 6) spese relative alla
pubblicizzazione dell’azienda; 7) spese legate a riserve non verificate; 8) altre spese
non collegate all’ottenimento di rendite (art. 10). Un deprezzamento di beni immobili
di un’azienda può essere calcolato come una deduzione dall’ammontare totale
tassabile. Ad ogni modo nei seguenti casi un deprezzamento non potrà essere
calcolato come deduzione: 1) i beni immobili, esclusi case e palazzi, non sono ancora
utilizzati; 2) i beni immobili sono affittati attraverso un leasing commerciale; 3) i beni
immobili sono stati affittati attraverso un leasing commerciale; 4) i beni immobili per
cui la svalutazione è stata totalmente assegnata, ma che sono ancora in uso; 5) il
bene immobile non ha alcuna relazione con il lavoro in questione; 6) la terra che è
stata valutata separatamente ed interamente in un conto come bene immobile; 7) altri
beni immobili per cui nessun deprezzamento può essere calcolato per una deduzione
(art. 11). Ad un’impresa è inoltre consentito dedurre le spese di ammortamento di
attività intangibili nel calcolo dell’ammontare tassabile totale. Tale deduzione non
sussiste quando riguarda: 1) attività intangibili che sono state sviluppate dall’azienda
stessa; 2) la creazione della propria reputazione; 3) le attività intangibili non
concernenti il lavoro; 4) in generale tutte le attività intangibili i cui costi di
ammortamento non sono deducibili (art. 12). Le seguenti tipologie di spese affrontate
da un’azienda devono essere considerate come spese di lungo termine nel calcolo dei
proventi tassabili totali: 1) le spese di ricostruzione per beni immobili il cui
deprezzamento è stato totalmente allocato; 2) le spese di ricostruzione di un bene
immobile affittato; 3) le spese per grosse riparazioni di beni immobili; 4) altre spese
che possono essere considerate come spese di lungo periodo deferite (art. 13). La
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legge ricorda inoltre che nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili, un’azienda
non può dedurre i costi per attività d’investimento durante un periodo di investimenti
esterni (art. 14). Nel caso in cui poi l’azienda usi o venda il suo inventario le è
permesso di dedurre i costi dell’inventario calcolati in accordo ai relativi provvedimenti
nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 15). Anche nel caso di
trasferimento di un’attività è permesso dedurre il valore netto dell’attività nel calcolo
dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 16). E’ poi proibito ad un’impresa che
lavora in più stati, l’utilizzo delle perdite di sedi esterne contro il profitto di organi
domestici nel calcolo consolidato dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 17). Le
perdite patite da un’impresa durante un anno tributario possono essere portate avanti
e registrate tra le entrate degli anni seguenti, ad ogni modo il prolungamento del
periodo di pagamento non può eccedere i cinque anni (art. 18). Nel caso in cui
un’azienda non residente ottenga proventi ascrivibili al comma 3 dell’art. 3 della
presente legge, dovranno essere adottati nel calcolo dell’ammontare dei proventi
tassabili i seguenti approcci: 1) per quanto riguarda dividendi, bonus e altri guadagni
da investimenti, interessi, affitti e royalties, l’ammontare di proventi tassabili deve
essere
la totalità dei proventi; 2) per quanto riguarda
proventi provenienti
dall’assegnazione di proprietà, l’ammontare totale deve essere calcolato sottraendo il
valore della proprietà; 3) per quanto riguarda altri tipi di proventi l’ammontare deve
essere calcolato secondo i suddetti approcci attraverso analogia (art. 19). Lo scopo
specifico e i livelli di rendita e deduzione come anche il trattamento dei metodi sono a
carico del Ministero del tesoro e dei Dipartimenti amministrativi tributari sotto il
Consiglio di Stato (art. 20). Nel caso in cui i metodi di pagamento delle tasse di
un’azienda siano in contrasto con leggi e regolamenti tributari, questi prevalgono sui
primi (art. 21).
Il terzo capitolo del provvedimento concerne l’ammontare di tasse pagabili.
L’ammontare di tasse pagabili consiste nel bilancio tra l’ammontare tassabile
moltiplicato per il coefficiente di tassazione meno l’ammontare delle tasse deducibili ed
esenti come prescritto nella presente legge (art. 22). Nel caso in cui un’impresa abbia
già pagato oltremare la tassa sull’impresa per i seguenti proventi, essa può dedurla
dalla spesa dell’ammontare totale delle tasse pagabili del periodo corrente. Il limite di
credito tributario è l’ammontare delle tasse pagabili sui proventi calcolati attraverso la
presente legge. La parte che eccede il limite dell’ammontare delle tasse pagabili
durante i cinque anni consecutivi è controbilanciato dal limite di credito tributario
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annuo meno l’ammontare di tasse che devono essere compensate nell’anno corrente. I
suddetti proventi sono: proventi d’imprese residenti provenienti fuori dal territorio
cinese; 2) proventi tassabili ottenuti al di fuori del territorio cinese da imprese non
residenti aventi organi cinesi correlati a tali proventi (art. 23). Per quanto riguarda
dividendi, bonus e altri guadagni provenienti da quote di investimento al di fuori del
territorio cinese, da un’impresa residente, attraverso un’impresa estera che controlla
direttamente o indirettamente, la porzione di tasse su questi proventi pagati verso
l’estero dall’impresa al di fuori del territorio cinese, può essere trattata come credito
tributario permesso dei proventi esteri delle imprese residenti ed essere dedotta
all’interno del limite di credito tributario come previsto dall’art. 23 del provvedimento
in esame (art. 24).
Il quarto capitolo riguarda i trattamenti tributari preferenziali. Le industrie
importanti e i progetti il cui sviluppo è incoraggiato dallo Stato devono godere di
trattamenti preferenziali nell’EIT (art. 25). I seguenti proventi di un’impresa devono
essere esentasse: 1) i proventi da interessi di buoni del tesoro; 2) dividendi bonus e
altri guadagni generati da investimenti tra imprese residenti qualificate; 3) dividendi,
bonus e altri guadagni provenienti da investimenti che sono ottenuti da imprese
residente attraverso un’impresa non residente con organi all’interno del territorio della
RPC che hanno una connessione attuale con i suddetti organi; 4) proventi di
organizzazioni qualificati non a scopo di lucro (art. 26). Per quanto riguarda i seguenti
introiti invece la EIT può essere cancellata o ridotta: 1) i proventi generati
dall’impegno in agricoltura, silvicoltura, zootecnica e pesca; 2) i proventi generati dagli
investimenti e dalle operazioni commerciali di importanti infrastrutture pubbliche e
progetti supportati dallo stato; 3) i proventi generati da progetti di protezione
ambientale, risparmio di energia e di acqua e soddisfacenti certi requisiti; 4) i proventi
generati da trasferimenti tecnologici e soddisfacenti certi requisiti; 5) i proventi che
rientrano nelle tipologie identificate nell’art. 3 comma 3 della legge in esame (art. 27).
Per quanto riguarda le imprese a basso profitto che soddisfano certe condizioni il
livello di tassazione va abbassato al 20%. Invece per le imprese importanti ad alta
tecnologia che necessitano di essere supportate dallo stato il tasso è abbassato al
15% (art. 28). Gli organi autonomi di regioni autonome di minoranze etnica possono
determinare la riduzione o l’esenzione dall’EIT per un’impresa che opera nella suddetta
regione. Nel caso la decisione sulla deduzione o l’esenzione è fatta da una prefettura
autonoma o da un paese essa deve essere riportata al governo popolare della
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provincia, la regione autonoma o la municipalità direttamente sotto il governo centrale
per l’approvazione (art. 29). Un’azienda può addizionalmente calcolare e dedurre le
seguenti spese nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili: 1) le spese per la
ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche; 2) gli
stipendi pagati a dipendenti disabili o la cui assunzione è incoraggiata dallo stato (art.
30). Nel caso in cui un investimento d’avvio di un’impresa necessiti di essere
supportato ed incoraggiato dallo stato questo può essere dedotto parzialmente dal
calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 31). Nel caso in cui un’impresa
certamente necessiti di accelerare il deprezzamento di qualsiasi bene immobiliare in
virtù del progresso tecnologico o per ogni altra ragione, essa può limitare il termine di
deprezzamento o adottare un metodo per accelerare il deprezzamento (art. 32). per
quanto riguarda i proventi guadagnati da un’impresa, dalla produzione di prodotti
conformi
alle
politiche
industriali
dello
stato,
tali
proventi
possono
essere
ridimensionati nel calcolo dell’ammontare dei proventi tassabili (art. 33). Per quanto
riguarda
l’ammontare
d’investimento
di
un’impresa
nell’acquisto
di
speciali
equipaggiamenti per la protezione ambientale, la salvezza di acqua ed energia, la
sicurezza sul lavoro e altro, l’ammontare di tassazione può essere dedotto ad un certo
tasso (art. 34). Le misure specifiche per i trattamenti tributari preferenziali come
riferito nella legge in analisi dovranno essere definite dal Consiglio di Stato (art. 35). Il
Consiglio di Stato può costituire speciali politiche preferenziali relative all’EIT nel caso
in cui l’economia nazionale e lo sviluppo sociale lo richiedano o nel caso in cui il
commercio di alcune imprese sia seriamente in stato di emergenza e altri fattori. Tali
politiche dovranno essere sottoposte alla Commissione Permanente del Congresso
Nazionale del Popolo per un’approvazione (art. 36).
Il quinto capitolo tratta della ritenuta fiscale alla fonte. Le tasse che
provengono dai redditi di un’impresa non residente, come prescritto nell’art. 3 al terzo
paragrafo della legge in esame, saranno “ritenute alla fonte”; sarà debitore colui che si
occuperà di trattenere l’ammontare delle tasse da ogni tipo di pagamento (art. 37).
Per quanto riguarda le tasse imponibili sul reddito d’imprese non residenti che operano
nel territorio cinese e si occupano di progetti ingegneristici o forniscono servizi
lavorativi, il responsabile del costo del progetto o del pagamento dei salari può essere
designato dall’organo fiscale come ineludibile destinatario della tassazione (art. 38).
Nel caso il withholder designato non sia riuscito a trattenere la tassa sul reddito (che
doveva essere trattenuta secondo gli artt. 37 e 38 della legge in esame) o sia stato
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incapace di effettuare la ritenuta obbligatoria, è compito del contribuente ripagarla nel
luogo dove il reddito è stato percepito. Nel caso il contribuente non si comporti in tal
modo, l’organo fiscale può ricoprire il valore della tassa dell’impresa attraverso propri
strumenti all’interno del territorio della Cina che saranno poi rimborsati dal debitore
(art. 39). Un withholder obbligatorio, entro sette giorni dalla data dell’operazione di
trattenimento, rigirerà alla tesoreria di stato i pagamenti e sottoporrà un rapporto
della tassa sul reddito d’impresa (ottenuta) all’organo fiscale locale (art. 40).
Il sesto capitolo del testo di legge in esame tratta delle correzioni speciali al
pagamento delle tasse. Per quanto riguarda le transazioni tra un’impresa e le parti
ad essa affiliate, nel caso in cui il ricavo o reddito tassabile si riduca per mancanza di
conformità al “arms lenght principle”, l’organo fiscale potrà apporre correzioni agli
importi. Per quanto riguarda le spese sostenute dall’impresa e dalle sue parti affiliate
per uno sviluppo comune o per ricevere immobilizzazioni immateriali, o fornire o
ricevere al tempo stesso servizi di lavoro, queste saranno commisurate e calcolate
sulla base del suddetto principio (art. 41). Un’impresa può sottoporre
all’organo
fiscale l’utilizzo di propri metodi di calcolo per le transazioni tra lei e le sue parti
affiliate.
L’organo
fiscale
e
l’impresa,
dopo
accurati
confronti
e
conferme,
raggiungeranno un primo accordo sui prezzi (art. 42). Quando un’impresa presenta la
propria dichiarazione annuale dei redditi all’organo competente, verrà allegato un
documento riassuntivo su tutte le transazioni tra la stessa e le sue parti affiliate.
Quando l’organo fiscale verificherà l’autenticità delle transazioni, l’impresa e le sue
parti affiliate, come pure le altre imprese se coinvolte nella transazione presa in
esame, dovranno fornire la propria documentazione (art. 43). Nel caso in cui qualsiasi
impresa si rifiuti di sottoporre i documenti delle transazioni finanziarie che riguardano
se stessa e le sue affiliate, o fornisca informazioni false o incomplete nei documenti già
presentati, l’organo fiscale, sulla base del motivo che ha spinto l’impresa a occultare la
vera informazione, potrà determinare l’importo complessivo da pagare a carico della
stessa (art. 44). Per quanto riguarda un’impresa che è stata collocata (o che è
controllata da un’impresa residente o da un soggetto cinese residente) in una regione
dove la pressione fiscale è più bassa rispetto a quella prescritta nell’art. 4 al primo
paragrafo della legge in esame, qualora non riuscisse a ridistribuire i profitti o riduca la
loro redistribuzione per un motivo diverso da operazioni commerciali ragionevoli, la
parte dei profitti suddetta, attribuibile a tale impresa residente, andrà inclusa nel
reddito percepito nel periodo corrente (art. 45). Per quanto concerne le spese a
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beneficio dell’impresa per tutti quegli investimenti in credito ed in azioni che vengono
accolti anche dalle sue parti affiliate, quindi eccedenti rispetto al criterio suddetto,
l’impresa non potrà dedurle/scaricarle quando calcolerà l’ammontare del reddito
tassabile (art. 46). In caso un’impresa concluda altri di tipi d’accordi per scopi non
commerciali che determinano la riduzione della propria quota di reddito tassabile,
l’organo fiscale potrà apportare alcune correzioni agli importi (in modo ragionevole)
(art. 47). Nel caso in cui, adottando una correzione all’importo delle tasse in modo che
sia necessario ricoprire il costo arretrato, l’organismo fiscale potrà addebitarvi un
costo supplementare, in accordo con le disposizioni del Consiglio di Stato (art. 48).
Il
settimo
capitolo
disciplina
l’amministrazione
dell’imposizione
fiscale.
L’amministrazione dell’imposizione delle tasse sul reddito dell’impresa è disciplinata
dalla giurisprudenza della Repubblica Popolare relativa all’imposizione di una tassa
amministrativa che si aggiunge alla legge in esame (art. 49). Il luogo di pagamento
delle tasse di una impresa residente sarà quello dove questa risulta registrata, ma se il
luogo dove risulta registrata si trova al di fuori del territorio cinese, il luogo del
pagamento delle tasse sarà quello ove ha sede l’effettivo organo di gestione. Per
quanto riguarda un’impresa residente che ha stabilito organi esecutivi senza presenze
legali all’interno del territorio cinese, tale impresa, su basi consolidate, potrà calcolare
e pagare la sue EITs (art. 50). Nel caso un’impresa non residente guadagni un reddito
come illustrato nell’art. 3 al secondo paragrafo della legge in esame, il luogo di
pagamento delle tasse sarà il luogo ove ha sede il suo organo o stabilimento. Nel caso
di un’impresa non residente che disponga di due o più organismi e sedi in tutto il
territorio, questa può scegliere di designare un organo o stabilimento come principale
e di pagare un unicum previo esame ed approvazione dell’organismo fiscale
competente. Per quanto riguarda un’impresa non residente che percepisce un reddito,
come individuato nell’art. 3 al terzo paragrafo della legge in esame, il luogo di dove ha
sede il withholder obbligatorio sarà il luogo di pagamento delle tasse (art. 51). Le
imprese sono esenti dal pagamento delle tasse su basi consolidate a meno che non sia
altrimenti prescritto dal Consiglio di Stato (art. 52). Le tasse sul reddito d’impresa
saranno calcolate sulla base di un anno fiscale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre
del calendario gregoriano. Nel caso in cui le operazioni commerciali di un’impresa
siano iniziate o terminate nel corso dell’anno fiscale, portando quindi le operazioni
commerciali ad una durata inferiore a quella dei 12 mesi, le operazioni reali di
business andranno comunque conteggiate come realizzatesi in un anno fiscale
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completo. Quando un’impresa è in periodo di liquidazione secondo la legge, il periodo
di liquidazione sarà considerato come un anno fiscale (art. 53). Le tasse sul reddito
d’impresa vanno pagate in anticipo su base mensile o trimestrale. Un’impresa dovrà
sottoporre all’organismo fiscale una dichiarazione dei redditi e pagare le tasse in
anticipo entro 15 giorni dalla fine del mese o del trimestre. Un’impresa potrà
sottoporre all’organismo competente una dichiarazione annuale dei redditi per il
pagamento delle tasse e stabilire l’ammontare dovuto, pagabile o rimborsabile, entro i
cinque mesi successivi alla fine di ogni anno. La dichiarazione dei redditi presentata
dall’impresa dovrà essere accompagnata dai rapporti finanziari e dagli altri documenti
ad essa relativi, in accordo con le disposizioni vigenti (art. 54). Nel caso un’impresa
concluda le sue operazioni commerciali nel corso dell’anno, prima del termine
dell’anno fiscale, essa dovrà rivolgersi all’organo competente per il calcolo e il
pagamento delle EITs per il periodo corrente entro i 60 giorni successivi alla data
effettiva del termine delle suddette operazioni. Prima che vengano sbrigate le
formalità di cancellazione della registrazione, un’impresa dovrà dichiarare e pagare le
tasse sul reddito d’impresa sulla base dell’importo della liquidazione (art. 55). Gli
importi delle EITs, che devono essere pagati sulla base della legge in esame,
saranno calcolati in CNY. Nel caso in cui il valore del reddito sia conteggiato
in valuta estera, tale valore dovrà prima essere convertito in CNY e poi essere
sottoposto alla tassazione (art. 56).
Infine il provvedimento legislativo in esame si conclude con l’ottavo capitolo
concernente le disposizioni aggiuntive. Nel caso un’impresa abbia già preso forma
prima della pubblicazione della legge in esame e sia sottoposta ad una minore
pressione fiscale, in accordo con i dettami delle leggi sulle tasse e dei regolamenti
vigenti in quel momento, essa, viste le disposizioni del Consiglio di Stato, può
continuare a godere di trattamenti preferenziali entro cinque anni dall’entrata in vigore
della legge in esame e passare progressivamente al nuovo regime fiscale ivi previsto.
Nel caso un’impresa goda di un trattamento preferenziale che le consente l’esenzione
dalle tasse (per un periodo di tempo limitato), tale impresa, anche dopo la
pubblicazione della legge in esame, può continuare ad usufruire di questa condizione
entro la scadenza del periodo prefissato, in accordo con le disposizioni del Consiglio di
Stato. Per quanto riguarda le altre imprese che rientrano nella categoria incoraggiata,
come già stabilito dal Consiglio di Stato, queste possono godere della riduzione o
dell’esenzione fiscale come forma di trattamento preferenziale prevista dal Consiglio di
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Stato (art. 57). Nel caso in cui le disposizioni previste da un trattato in materia fiscale,
che vede impegnati il Governo della Repubblica Popolare Cinese e un governo
straniero, siano diverse da quelle ivi introdotte , prevarranno le disposizioni contenute
nel suddetto provvedimento legislativo (art. 58) e specificate dal regolamento
promulgato dal Consiglio di Stato (art. 59). La presente legge è entrata in vigore il 1˚
gennaio 2008. La legge sull’imposta sul reddito d’impresa della Repubblica Popolare
Cinese concernente le imprese finanziate da capitale stranieri e le imprese straniere,
come è stato adottata durante la quarta sessione della commissione permanente del
settimo Congresso Nazionale del Popolo il 09.04.1991, e il regolamento ad interim
concernente l’imposta sul reddito d’impresa, come promulgato il 13.12.1993 dal
Consiglio di Stato, saranno aboliti simultaneamente (art. 60).
Applicazione dell’Income Tax durante la liquidazione dell’impresa
La Circolare n. 60 2009 (30 aprile 2009) notifica e regolamenta le modalità di
applicazione dell’Income Tax contestualmente alla liquidazione dell’impresa e alla
cessazione delle relative attività economiche, in particolare riguardo ai criteri di
tassazione da applicare ai dividendi da distribuire, gli assets, il risarcimento di
eventuali debitori e la re-distribuzione di eventuali proprietà tra i soci. Sono tenute a
rispettare la seguente normativa le imprese che:
•
Richiedono lo stato di liquidazione secondo le disposizioni della
Company Law e della Enterprise Bankruptcy Law;
•
Richiedono lo stato di liquidazione ai fini di una ristrutturazione
societaria.
Il trattamento per l’income tax applicabile dalle imprese in fase di liquidazione
prevede di:
•
determinare i guadagni e le perdite derivanti dal trasferimento dei beni
sulla base dell’equivalente valore di mercato;
•
determinare i guadagni e le perdite derivanti dal saldo dei debiti
ancora insoluti;
•
cambiare i principi contabili in base alle condizione di liquidazione e
gestire le spese differite e trattenute;
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•
compensare
le
perdite
e
determinare
l’introito
derivante
dalla
procedura di liquidazione secondo quanto stabilito dalla legge in
materia;
•
calcolare e saldare la liquidation income tax;
•
determinare il patrimonio residuale e i dividendi che potrebbero essere
ridistribuiti tra gli investitori.
L’introito derivante dalla procedura di liquidazione è dato da:
il valore di mercato dato dagli assets dell’impresa – tasse relative agli assets –
spese relative alla procedura di liquidazione + profitti e/o le perdite derivanti dalla
procedura di estinzione dei debiti insoluti dalla società.
Le imprese devono considerare l’intero periodo di liquidazione come un anno
fiscale indipendente su cui calcolare la liquidation income tax
Per
maggiori
informazioni
si
rimanda
alla
consultazione
del
web-link
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=106899
Tassazione sul trasferimento di azioni da parte di società non
residenti.
Con circolare n. 698 del 15.12.2009, la SAT regolamenta con effetto
retroattivo (01.01.2008) la tassazione del guadagno sulla vendita di azioni di una
società cinese residente.
Tassazione a uffici di rappresentanza permanente di compagnie
straniere.
Per regolare l’amministrazione della tassazione per gli uffici di rappresentanza
permanente delle compagnie straniere, il 20 febbraio 2010 l’Amministrazione Statale
per la Tassazione ha delineato le seguenti linee guida:
—
gli uffici di rappresentanza permanente per imprese straniere dopo
essersi registrati alle autorità commerciali e industriali competenti, devono pagare le
tasse sul reddito dell’impresa per il reddito imputato, pagare le tasse sul business e le
tasse sul valore aggiunto tassabile per legge.
—
gli uffici di rappresentanza devono registrarsi presso le autorità
commerciali e industriali e occuparsi della tassazione presso le autorità competenti
entro,
30
giorni
dalla
registrazione.
La
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cessazione
dell’attività
dell’ufficio
di
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rappresentanza o l’alterazione delle attività dello stesso vanno comunicate alle autorità
competenti in materia di tassazione.
—
gli uffici di rappresentanza devono in accordo con le norme sulla
tassazione occuparsi del pagamento delle tasse e della dichiarazione dei redditi entro i
limiti prescritti dalla legge.
4.2.2.
Esistono criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette
sulle persone giuridiche?
Esistono delle agevolazioni fiscali particolari per le persone giuridiche che
operano nelle zone economiche speciali, nelle zone definite ad alto sviluppo
tecnologico e nelle zone poco sviluppate, ma anche nei vecchi distretti urbani delle
città costiere aperte. Per i dettagli si veda il paragrafo precedente.
4.2.3.
Sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori?
Riduzioni fiscali sui reinvestimenti delle FIE
Ogni investitore straniero di una FIE il cui profitto è stato reinvestito nella
medesima impresa o che utilizza il profitto come investimento di capitale per costituire
altre FIE con un periodo operativo di almeno 5 anni è soggetto, in seguito
all’approvazione da parte delle competenti autorità fiscali, al 40% di rimborso
dell’imposta sul reddito già pagata sull’ammontare del reinvestimento. Se l’investitore
straniero reinveste il suo profitto direttamente nella costituzione o nell’espansione di
imprese ad alto sviluppo tecnologico in Cina, l’imposta sul reddito già pagata
sull’ammontare reinvestito sarà rimborsata al 100%.
- Atre esenzioni e riduzioni dell’imposta sul reddito
•
I profitti degli investitori stranieri derivanti dalle FIE sono esenti
dall’imposta sul reddito;
•
Le
entrate
relative
agli
interessi
delle
istituzioni
finanziarie
internazionali derivanti dai prestiti al governo cinese o alle banche
statali e le entrate delle banche straniere derivanti da prestiti alle
banche statali cinesi a tassi preferenziali sono esenti dall’imposta sul
reddito;
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•
Le royalties pagate alle imprese straniere per la fornitura di speciali
tecnologie alla Cina per ricerche scientifiche, sfruttamento delle risorse
energetiche, sviluppo dei trasporti, produzione agricola, silvicoltura e
allevamento animale, e sviluppo di importanti tecnologie, sono
soggette all’imposta sul reddito al tasso ridotto al 10% dopo
approvazione dello SAT. Le aziende ad alto sviluppo tecnologico o che
offrono
condizioni
particolari,
saranno
completamente
esenti
dall’imposta sul reddito;
•
Nel caso di FIE o imprese estere con stabilimenti o locali produttivi o
che svolgono operazioni aziendali entro il territorio cinese, il 40% dei
loro investimenti nell’acquisto di attrezzature prodotte all’interno dello
stato possono essere scaricati dalle imposte dell’anno precedente;
•
Con l’approvazione delle autorità fiscali, le FIE che hanno incrementato
le loro spese mirate allo sviluppo tecnologico per più del 10% rispetto
all’anno precedente possono scaricare il loro profitto tassabile riferito
all’anno corrente per il 50% dell’ammontare delle spese in sviluppo
tecnologico. (Maggiori dettagli in merito si trovano nelle “SAT’s
Procedures for the Administation of Pre-Tax Deductions of Entreprise
Technological Development Expenses”);
•“Western
Development
Strategies”
(c.d.
“Go
West
Policy”,
legge
approvata il 27 luglio 2011 con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2011)
prevede la riduzione dell’aliquota della Enterprise Income Tax dal 25%
al 15% per investimenti in settori “incoraggiati” ("export oriented" o
"technologically advanced") in alcune provincie della Cina (le norme
applicative non sono ad oggi state emanate).
•Il “Dodicesimo Piano Quinquiennale” (2011-2015) approvato nel mese di
Marzo
2011
maggiormente
ha
individuato
oggetto
di
i
seguenti
incentivi:
settori
health
care,
che
saranno
energy
and
technology.
Alcuni dei suddetti privilegi saranno modificati o eliminati con l’entrata in
vigore della nuova legge sull’imposta sul reddito d’impresa. Altri ne saranno introdotti.
In via specifica, ma non esauriente a causa della disciplina in materia ancora
incompleta, rimarrà invariato il trattamento fiscale di favore riservato alle aziende
operanti nei settori della “High o New-Technology”. Le aziende low-profit saranno
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tassate per il 20% dei loro profitti e altri privilegi saranno riservati alle società che
utilizzano fondi di venture-capital e che investono nella protezione dell’ambiente, nella
conservazione dell’acqua e dell’energia, nella sicurezza dei lavoratori. Inoltre,
facilitazioni verranno indirizzate verso gli investimenti agricoli, forestali, legati alla
costruzione di infrastrutture e all’allevamento degli animali; continuerà l’applicazione
di esenzioni parziali e totali, con l’utilizzo di altre politiche fiscali, verso le imprese che
operano nei settori del Welfare, limitano lo spreco di risorse, operano in speciali zone
economiche delineate dal Governo centrale oppure operano nelle aree meno
sviluppate del paese.
Agevolazioni relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli
stranieri.
I seguenti redditi di stranieri godono di agevolazioni fiscali particolari:
•
Gli abbuoni vitto e alloggio, le spese di trasferta e le spese di
lavanderia ricevute in forma non liquida o in forma di rimborsi in
contanti possono essere dedotte dal reddito imponibile
•
Gli abbuoni di viaggio a livelli ragionevoli possono essere dedotti dal
reddito imponibile.
•
La porzione di casa abitata, i corsi di lingua, le spese di educazione dei
figli a livelli ragionevoli possono essere dedotte dal reddito imponibile
•
I dividendi e i bonus ricevuti dalle FIE possono essere dedotti dal
reddito imponibile.
•
Ogni individuo straniero che risiede in Cina in modo continuativo o
accumulativo per non più di 90 giorni (o 183 giorni per quelli dai paesi
che hanno firmato trattati fiscali con la Cina) in un anno fiscale è
esente dall’imposta sulle persone fisiche se il suo reddito o salario non
è pagato o sostenuto dal suo datore di lavoro in Cina e non è
sostenuto con uno stabilimento residenziale o un luogo permanente del
suo datore di lavoro in Cina.
Con l’approvazione delle autorità competenti, il salario di ogni individuo
straniero che risiede in Cina per più di un anno ma meno di 5 anni per la durata del
lavoro fuori dalla Cina e pagato da un datore di lavoro non cinese, può essere esente
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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4.2.4.
Qual è il trattamento fiscale dei sussidi governativi alle imprese
straniere?
La normativa sulla tassazione prevede alcune disposizioni circa il trattamento
dei sussidi governativi ottenuti da imprese straniere e ad investimento straniero.
Secondo il regime attuale, le imprese in questione possono considerare il sussidio
come un investimento e non essere soggette al pagamento della Income Tax se un
investimento dello stesso tipo non fosse ordinariamente tassabile.
Oltre questa condizione, se l’impresa riceve un sussidio per l’investimento in
immobilizzazioni, o un’agevolazione di breve termine per comprare, costruire o
migliorare
un
immobilizzazione,
può calcolare
il
costo,
l’ammortamento
e
la
svalutazione dell’asset deducendo l’ammontare del sussidio.
Se l’agevolazione economica non corrisponde a una di queste categorie, sarà
soggetta all’Income Tax.
4.3.
TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA
4.3.1.
Qual è il livello ordinario di tassazione delle attività di impresa per le
società di persone e per le società di capitale? Qual’è il livello di
tassazione per la microimpresa e l’impresa agricola?
Il regime di tassazione societaria realtivo alle Foreign-Invested Enterprises è
contenuto nella Unified Tax Law del 1991. In base a questa, tutte le FIE sono tenute a
versare una imposta sui redditi d’impresa pari al 33% dei loro profitti, che come già
visto è diventato il 25% a partire da gennaio 2008. In ogni caso molte imprese a
partecipazione straniera possono possedere requisiti per ottenere riduzioni e fiscal
holidays che, nel migliore dei casi, comportano una aliquota d’imposta effettiva pari al
10-15%.
(Cfr. cap. 5.3)
4.3.2.
Quali sono i costi indeducibili? Quali sono i costi deducibili e le
modalità di deduzione?
In linea generale tutti i costi sono deducibili ad eccezione di quelli
espressamente identificati come indeducibili dalle Norme di Attuazione (Implementing
Rules) della Unified Tax Law che comprendono queste categorie di costo:
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•
Spese sostenute nell’acquisto o nella costruzione in economia di
immobilizzazioni (eccetto quelli sostenuti per scopi di vendita)
•
Spese sostenute nell’acquisto o nello sviluppo di attività immateriali;
•
Interessi sul capitale
•
Pagamenti relativi ad imposte dovute (eccetto il pagamento di tasse
deducibili come Business tax o la tassa sull’apprezzamento del valore
del terreno)
•
Multe e Ammende comminate per attività contrarie alla legge e perdite
sostenute in seguito a confisca di proprietà
•
Sovrattasse per ritardo nel pagamento e ammende relative a mancati
pagamenti di imposte dovute
•
Quote di perdite sostenute in seguito a disastri naturali o ad eventi
accidentali e già coperte da indennizzo assicurativo
•
Donazioni e opere di beneficenza diverse da quelle compiute per il
bene pubblico della Cina e da quelle verso enti no-profit superiori al
12% del profitto annuale
•
Royalties pagate alla propria casa madre
•
Altre spese non connesse con l’attività d’impresa.
Per le spese qualificate di Ricerca e Sviluppo (R&D) è prevista una “super”
deduzione del 150%.
I costi espressamente deducibili includono:
•
Ammortamenti relativi ad immobilizzazioni
•
Interessi su debiti contratti con il Governo cinese o con le banche
statali
•
Tasse
estere
che
possano
essere
considerate
sostitutive
della
Corporate Income Tax cinese.
Inoltre, le seguenti deduzioni sono soggette a limitazioni:
•
Deduzioni per crediti mandati a perdita. Questi crediti possono essere
svalutati solo una volta e possono essere mandati a perdita solo se
l’impresa riesce a dimostrare di non essere stata in grado, con la
normale diligenza, di recuperare il credito entro due anni dalla
scadenza della data di pagamento;
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•
Limiti legali sono posti alla deducibilità delle spese di rappresentanza in
base alla tipologia d’impresa. Le imprese produttive possono dedurre
un importo pari allo 0,5% del fatturato annuo a titolo di spese di
rappresentanza fino ad un massimo di 15 milioni CNY. Le imprese
attive nel settore dei servizi che maturano ricavi nella forma di
provvigioni possono dedurre fino all’1% delle provvigioni annue fino ad
un massimo di 5 milioni CNY;
•
Le spese amministrative relative alla creazione della società e quelle
sostenute in seguite a operazioni con la propria casa madre possono
essere dedotte. Tuttavia, le imprese estere non sono autorizzate a
contabilizzare le management fees (spese di gestione) pagate alle loro
controllate come costi;
•
Imprese a partecipazione straniera che desiderino dedurre spese
sostenute in seguito ad operazioni poste in essere da imprese
controllate debbono condurre queste operazioni “at arm’s length”. Le
“Arm’s Length Transactions” sono definite come quelle operazioni che
si svolgono in normali condizioni di mercato.
4.3.3.
Quali sono le aliquote di deduzione relative all’ammortamento fiscale
ordinario? Quali sono i beni fiscalmente non ammortizzabili? Esiste un
ammortamento fiscale anticipato?
I periodi di ammortamento minimi per le attività fisse sono stabiliti in:
•
20 anni per le costruzioni, gli impianti, e le loro pertinenze;
•
10 anni per materiale ferroviario, navi e bastimenti, macchine,
macchinari e altre attrezzature produttive;
•
5 anni per apparecchiature elettroniche, mezzi di trasporto diversi da
quelli ferroviari e marittimi così come attrezzi, mobili, etc. usati
nell’ambito dell’attività d’impresa.
Il periodo di ammortamento minimo per le attività immateriali è fissato in 10
anni.
La legislazione cinese vigente non contiene un elenco dettagliato di beni
fiscalmente non ammortizzabili.
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Business Guide - CINA
E’ possibile ottenere forme di ammortamento speciale per alcuni cespiti,
previa autorizzazione dell’Autorità locale competente e dello State Taxation Bureau.
Non sono previste forme di ammortamento anticipato.
4.3.4.
Esistono altre imposte, tasse nazionali e locali applicabili all’attività di
impresa?
(Si veda in 5.1).
4.4.
LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE
4.4.1.
Qual è il regime delle imposte sulle persone fisiche? Quali sono le
categorie di reddito assoggettate alla tassazione?
Le imposte sulle persone fisiche gravano sui redditi che derivano da fonti sia
interne sia esterne alla Cina degli individui che hanno domiciliato in Cina o anche
senza domicilio hanno avuto la residenza per almeno un anno in Cina, e degli individui
non domiciliati e residenti in Cina, o gli individui non domiciliati ma che hanno avuto la
residenza in Cina per meno di un anno.
Contribuenti e soggezione all’imposta
•
Con contribuenti residenti ci si riferisce ai cittadini cinesi e di
nazionalità straniera residenti in Cina. Sono gli individui domiciliati in
Cina (che, per via dell’indirizzo di residenza permanente registrato, per
interessi economici o familiari, risiedono abitualmente in Cina); o
cittadini stranieri, cinesi d’oltremare e connazionali di Hong Kong,
Macau e Taiwan con la residenza in Cina per un anno solare in un anno
fiscale. I contribuenti residenti sono assoggettati illimitatamente
all’imposta e devono pagare l’imposta sulle persone fisiche al governo
cinese sui redditi da fonti globali.
•
Con contribuenti non residenti ci si riferisce, invece, ai cittadini
stranieri, cinesi d’oltremare e connazionali di Hong Kong, Macau e
Taiwan che non sono né domiciliati né residenti in Cina e hanno avuto
la residenza in Cina per meno di un anno solare in un anno fiscale. I
contribuenti non residenti sono soggetti ad agevolazioni fiscali e
devono pagare l’imposta sulle persone fisiche al governo cinese solo
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Business Guide - CINA
sui redditi da fonti interne alla Cina. Per una rassegna più dettagliata
dei casi in cui si è soggetti d’imposta si consulti la tabella seguente:
Voci imponibili, aliquote e standard di detrazione
•
I redditi da salari e stipendi sono tassati con aliquote progressive che
vanno dal 3% al 45%:
Aliquota
Deduzione
concessa in CNY
3%
0
da CNY 1.500 a CNY 4.500
10%
105
3
da CNY 4.500 a CNY 9.000
20%
555
4
da CNY 9.000 a CNY 35.000
25%
1.005
5
da CNY 35.000 a CNY 55.000
30%
2.755
6
da CNY 55.000 a CNY 80.000
35%
5.505
7
Oltre CNY 80.000
45%
13.505
Livello
Reddito mensile imponibile
1
fino a 1.500 CNY
2
Redditi imponibili: per le persone che lavorano in Cina, il reddito imponibile
corrisponde al saldo del loro reddito mensile dopo la deduzione di 3500 Renminbi
(CNY) (la deduzione concessa può essere aumentata dagli uffici imposte locali a
seconda dello standard di vita di ogni città). Per il personale reclutato fuori dalla Cina,
il reddito imponibile corrisponde al saldo del reddito mensile dopo la deduzione di
4.800 CNY.
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Business Guide - CINA
Metodo di calcolo: tassa da pagare mensilmente = reddito imponibile mensile
(reddito mensile al netto delle deduzioni concesse, tra cui i 4.800 CNY esentasse) x
l’aliquota applicabile meno la detrazione concessa.
Reddito dalla remunerazione del lavoro
Il reddito dalla remunerazione del lavoro è soggetto a tassazione in ogni
pagamento. Per remunerazioni ricevute in ogni pagamento minore a 4.000 CNY, una
riduzione di 800 CNY è concessa per le spese, l’ammontare restante è tassato al 20%.
Per ogni pagamento di 4.000 CNY o più, una detrazione del 20% è concessa per le
spese e l’ammontare restante rappresenta il reddito imponibile. La parte di reddito
imponibile che non supera i 20.000 CNY sarà tassata al 20%; quella parte di reddito
imponibile che supera i 20.000 CNY ma meno di 50.000 CNY sarà tassata al 30%,
mentre quella parte di reddito imponibile che supera i 50.000 CNY sarà tassata al
40%. In altre parole, le remunerazioni da prestazioni di lavoro è sottoposta
a 3
aliquote progressive del 20%, 30% e 40%.
Reddito dalla remunerazione dell’autore
Il reddito dalla remunerazione dell’autore è imponibile in ogni pagamento. Per
la remunerazione ricevuta in ogni pagamento di meno di 4.000 CNY, è concessa una
riduzione di 800 CNY per le spese. Per ogni pagamento pari o superiore a 4.000 CNY,
una riduzione del 20% è concessa per le spese e l’ammontare rimanente rappresenta
il reddito imponibile. La tassa da pagare è calcolata con un tasso del 20% con
un’ulteriore riduzione del 30%.
Reddito imponibile = reddito dagli articoli imponibili – 800 CNY (o reddito
dagli articoli imponibili x 20%)
Tassa da pagare= reddito imponibile x 20% x (1-30%)
Il reddito dalle royalties e dalle proprietà in leasing
Tale reddito è imponibile in ogni pagamento. Per la remunerazione ricevuta in
ogni pagamento inferiore ai 4.000 CNY, è concessa una detrazione di 800 CNY per le
spese. Per ogni pagamento pari o superiore a 4.000 CNY, è concessa una riduzione di
del 20% per le spese. L’ammontare rimanente sarà tassato al 20%.
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Reddito imponibile: reddito dalle voci imponibili – 800 CNY (o reddito dagli
articoli imponibili x 20%
Tassa da pagare= reddito imponibile x 20%
Redditi dal trasferimento di proprietà
Il reddito dal trasferimento della proprietà è tassato al tasso del 20%.
Reddito imponibile= reddito dal trasferimento della proprietà - il valore
originale della proprietà - le spese ragionevoli
Tassa da pagare= reddito imponibile x 20%
Reddito dagli interessi, dividendi e bonus, sopravvenienze e altri
redditi
L’aliquota applicabile è del 20%
La tassa da pagare= salario da ogni pagamento x 20%
Benefit da lavoro dipendente
Ai fini IRPEF, i redditi imponibili si riferiscono a “stipendi, salari, bonus, bonus
di fine anno, utili sulle partecipazioni, indennità o sussidi o altre entrate relative alla
prestazione o al lavoro dipendente”.
Alcuni tipi di benefit per i dipendenti stranieri possono essere esentati
dall’imposta,
qualora
rispondano
a
certi
requisiti.
Detti
requisiti
includono
(accompagnati da fattura, ove possibile):
- Costi per l’alloggio
- Costi di entità ragionevole per due rientri annui in patria
- Costi di entità ragionevole per il trasloco
- Rimborsi di entità ragionevole per pasti, lavanderia, corsi di lingua e spese
per la scuola dei figli a carico in Cina. Tutti i rimborsi in contanti (cash allowance) per
coprire le spese relative allo svolgimento del lavoro (come costi di viaggio o di
intrattenimento) sono totalmente passibili d’imposta.
Possono essere detratte dall’IRPEF, invece che essere pagate come indennità,
spese specifiche sostenute dal dipendente, ad esempio intrattenimento, spese
mediche, quote per club, viaggi locali, riviste, giornali, spese telefoniche ecc.
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Compilazione della dichiarazione dei redditi
Le dichiarazioni dei redditi possono essere compilate dagli stessi contribuenti
o dagli agenti che eseguono la trattenuta fiscale.
Per quanto riguarda la compilazione operativa della dichiarazione dei redditi,
questa è compilabile via internet sul sito del governo cinese all’indirizzo web:
www.tax861.gov.cn. Il sito è totalmente in lingua cinese pertanto è raccomandabile
l’assistenza di erogatori di servizi competenti quali la stessa Broadtrust CPA, LP, la cui
sede di Pechino risponde al seguente indirizzo:
Beijing Office
3F, Excel Center, No.6, Wu Ding Hou Street
Xicheng District Beijing
P.C.100032
Tel.: 010 5931-5013
Fax: 010 5931-5010
4.5.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
4.5.1.
Com’è disciplinata l’Imposta sul Valore Aggiunto? Quali sono le
principali differenze con la normativa italiana?
Fino al 31.12.1993 il sistema fiscale cinese si basava sulla “Industrial and
Commercial Consolidated Tax”. Essa è stata sostituita, con la Income tax Law del 1°
gennaio 1994, da tre nuove tasse: la Value-Added Tax (IVA), la Business Tax e la
Consumption Tax.
La Value-Added Tax (IVA), in quanto imposta che colpisce il giro d’affari,
grava sul valore dei beni nelle varie fasi della produzione o circolazione, o sul valore
aggiunto dei beni. Sulla sua applicazione nella Repubblica Popolare Cinese si veda
paragrafo 1.26.2.
La Business Tax, è una tassa indiretta complementare all’IVA. Tassa cioè
che non viene incluso nella tassazione IVA. Si applica a determinati tipi di servizi e di
vendite (es. vendita di beni immobiliari, o trasferimento del diritto d’uso del terreno)
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con aliquote variabili dal 3 al 20%. Si calcola sul guadagno lordo di un’operazione
comprendente la totalità delle somme ricevute dal soggetto imponibile per la
prestazione di un dato servizio o di una data vendita. La business tax è un’importante
fonte di finanziamento per i governi locali.
La Business Tax è, in particolare, un tipo di tassa sul fatturato (senza alcun
beneficio di detrazione) che si applica alle entrate generate dalla fornitura di sevizi
tassabili, quali comunicazioni e trasporti, costruzioni, servizi finanziari e assicurativi,
poste e telecomunicazioni, cultura e sport, spettacoli ed altri servizi tassabili, come il
trasferimento di attività immateriali e la vendita di immobili di proprietà entro il
territorio cinese che non sono tassati attraverso l’IVA.
I contribuenti della Business tax sono le società o le persone fisiche che si
occupano della fornitura di servizi tassabili, trasferimento di attività immateriali o
vendita di immobili di proprietà in Cina.
Dal 1˚ gennaio 2009 è completamente cambiata la concezione
“territoriale” dell’imponibilità alla Business Tax. Mentre in precedenza erano
soggetti all’imposta solo i servizi fisicamente prestati in Cina, ora il fattore
decisivo è diventato la localizzazione sia del prestatore che del fruitore del
servizio.
Ci sono 9 voci tassabili per la Business tax e l’aliquota varia dal 3% (per
comunicazioni e trasporti) al 20% (per lo spettacolo), la percentuale più comunemente
applicata è il 5%.
La formula per il calcolo della Business tax è la seguente:
fatturato aziendale x l’aliquota applicabile
L’obbligo di applicazione della Business tax sorge nel giorno in cui il
contribuente riscuote l’ammontare totale del fatturato o ottiene una ricevuta di
pagamento per il ricavo.
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Il pagamento può essere effettuato entro 5, 10, 15 giorni o un mese, da
determinare dalle competenti autorità fiscali.
Esenzioni vengono concesse per i trasferimenti di tecnologia, sia nazionali che
stranieri, qualora la stessa venga concessa in licenza a controparti cinesi.
Il Premier cinese Wen Jiabao, all’inizio del 2012, ha annunciato l'avvio di un
programma pilota per la modifica del sistema delle imposte indirette nella Repubblica
Popolare Cinese. La novità, di particolare rilievo per i gruppi multinazionali operanti nel
continente asiatico, ha il fine di migliorare il sistema di riscossione delle imposte e di
incentivare lo sviluppo delle modern service industries; a tale scopo, lo State Council
ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2012 venga attivato un programma pilota per
trasferire talune prestazioni di servizi dall'ambito di applicazione della Business Tax-BT
al campo di applicazione dell'Iva [vedi in seguito].
La Consumption Tax (legge del gennaio 1994), rivista con regolamenti
provvisori (PRC Tentative Regulations on Consumption Tax Revised) entrati in vigore
nel gennaio 2009, si applica a determinate categorie di beni (beni di lusso) con
un’aliquota compresa tra il 3% e il 45% del prezzo della merce. Grava sul valore
(tariffe ad valorem) o sul volume (imposta specifica) sulla fase della produzione, ad
eccezione di liquori bianchi fatti di cereali e patate, birra e sigarette, sui quali si
applica una combinazione di volume e valore dei beni.
La Consumption tax si applica sul valore delle vendite o il volume dei beni di
consumo venduti in Cina da società o persone fisiche che si occupano di produzione,
lavorazione in subappalto o importazione di qualunque dei seguenti 11 articoli:
sigarette, bevande alcoliche e alcol, cosmetici, prodotti per la cura della pelle e dei
capelli, gioielleria e pietre preziose, petardi e fuochi d’artificio, benzina, gasolio per
autotrazione, pneumatici per veicoli a motore, motocicli, e piccoli veicoli a motore. La
tassa grava sui beni di consumo in aggiunta all’IVA e mira a scoraggiare il consumo di
questi particolari beni; le esportazioni non sono invece soggette alla Consumption tax.
In particolare dal 1998 lo State Council ha incrementato la tassa sulle sigarette al 50%
come categoria di beni di lusso.
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La Consumption tax è inclusa nel prezzo di transazione ed è applicabile solo
nella produzione, lavorazione in subbappalto e importazione dei beni di consumo
tassabili. Essendo la Consumption tax inclusa nel prezzo di transazione, non è
applicabile nelle fasi successive a quelle dell’immagazzinamento e vendta al dettaglio.
I contribuenti della Consumption tax sono le società o le persone fisiche che si
occupano della produzione, lavorazione in subappalto e importazione dei beni di
consumo tassabili.
Metodi di calcolo
•
Per le tasse applicabili sul volume: volume delle vendite x l’ammontare
unitario della tassa;
•
per le tasse applicabili sul valore: volume delle vendite (o valore delle
importazioni) x l’aliquota;
•
per le tasse applicabili sulla combinazione di volume e valore: volume
delle vendite x ammontare unitario della tassa + valore delle vendite x
l’aliquota.
Nella vendita dei beni di consumo tassabili, l’obbligazione della consumption
tax insorge nel giorno in cui il contribuente riscuote il completo pagamento per la
transazione o ottiene una ricevuta di pagamento.
Nell’importazione di
beni,
essa insorge
nel giorno
della dichiarazione
doganale.
Il pagamento della consumption tax può essere effettuato entro 1, 3, 5, 10,
15
giorni o
un mese,
da determinare dalle
autorità competenti
sulla
base
dell’ammontare della tassa da pagare.
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Business Guide - CINA
4.5.2.
Quali sono le aliquote IVA applicate alla cessione di beni e alla
prestazione di servizi e quali le eventuali esenzioni? Sono previste
particolari agevolazioni in materia di IVA? Esistono condizioni di
indetraibilità dell’imposta?
Come imposta che colpisce il giro d’affari la Value-Added Tax grava sul valore
dei beni nelle varie fasi della produzione o circolazione, o sul valore aggiunto dei beni.
In Cina sono soggetti imponibili IVA tutte le società e persone giuridiche che svolgono
attività di vendita o importazione di beni o fornitura servizi di riparazione,
manutenzione o fabbricazione.
In Cina i contribuenti IVA sono divisi in contribuenti generali e piccoli
contribuenti in base alla dimensione delle loro operazioni, oltre che in base al sistema
contabile e ad essi vengono applicati diversi metodi di tassazione. In particolare
sono considerati piccoli contribuenti coloro che producono beni o forniscono
servizi per un giro d’affari inferiore o uguale a 500.000 CNY, 800.000 CNY nel
caso di altre attività (incluse grande distribuzione e vendita al dettaglio). Per
questi contribuenti l’aliquota IVA è ridotta al 3%.
L’attuale carico fiscale ricade solo sul consumatore finale, in quanto i
produttori lo trasferiscono sui prezzi.
In Cina ci sono due aliquote IVA: una base del 17% e una più bassa del 13%.
L’aliquota generale del 17% è imposta su tutti i beni che vengono importati o venduti,
processati o riparati. Sono soggette all’aliquota più bassa (13%) le importazioni e le
vendite di: grano, olio vegetale commestibile, acqua potabile, cibo, condizionatori,
acqua calda, gas illuminante, gas petrolifero liquido, gas naturale, metano, prodotti
carboniferi per uso domestico; libri, giornali e riviste; mangime, fertilizzanti chimici,
pesticidi, macchinari agricoli, materiali agricoli, e altri prodotti specifici indicati dal
Consiglio di Stato.
Un’aliquota zero viene applicata ai prodotti esportati o specifiche categorie di
beni previste dal Consiglio di Stato.
La Business Tax invece si applica ai servizi: trasporti, assicurazioni, poste e
telecomunicazioni, intermediazione mobiliare, costruzione, gestione ed assegnazione
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dei beni intangibili come brevetti e marchi, diritti d’uso sui terreni, e vendita di
proprietà immobiliari. La tassa esclude la fabbricazione, i servizi di riparazione e
sostituzione, i quali sono soggetti all’IVA.
I contribuenti che operano nel settore dei servizi e sono soggetti alla Business
tax non hanno modo di chiedere il credito IVA per le entrate dei beni soggetti ad IVA.
Le tasse pagate in merito ai servizi ricevuti o le proprietà acquisite non possono essere
dedotte dalla Business tax a debito. Le detrazioni sono permesse in alcune specifiche
industrie.
I contribuenti la cui attività aziendale fa capo a più di una categoria tassabile
sono chiamati a contabilizzare separatamente le varie categorie; altrimenti si applica
l’aliquota più alta. Questo vale anche nel caso di una società che vende beni imponibili
IVA e presta servizi post-vendita soggetti alla Business tax. Se l’azienda non può
contabilizzare separatamente queste attività, sarà assoggettata all’aliquota più alta del
17%. Per questo tipo di azienda sarebbe conveniente costituire diversi centri di
profitto in relazione ad ogni diversa attività in modo da mantenere separati il sistema
contabile e di fatturazione.
Con lo scopo di incentivare le esportazioni, il governo ha avviato dal 1990 un
aumento sostenuto
dei rimborsi IVA sulle
importazioni delle
“export-oriented
entreprises”. I regolamenti in merito, applicati a tutti gli esportatori registrati dopo il
1˚ gennaio 1994, hanno portato all’introduzione di aliquote sempre più alte a volte
rendendo rimborsabile l’intero importo IVA per alcuni prodotti.
Le
imprese
ad
investimento
estero
che
fanno
parte
delle
categorie
incoraggiate godono di un rimborso totale dell’IVA nell’acquisto di attrezzature
prodotte sul mercato interno se queste attrezzature sono elencate nel catalogo delle
importazioni esenti da dazio.
Sono esenti da IVA le seguenti categorie di beni:
•
Prodotti già utilizzati dal venditore
•
Prodotti agricoli coltivati e commercializzati da produttori agricoli
•
Contraccettivi e articoli correlati
•
Libri antichi
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•
Prodotti e attrezzature importati come aiuti umanitari da governi
stranieri e organizzazioni internazionali.
L’IVA è sempre detraibile ad eccezione dei seguenti casi, tassativamente
specificati:
•
Acquisto di attività fisse che rappresentino un apporto di capitale
•
Acquisto di beni o servizi usati per attività non tassabili
•
Acquisto di beni o di servizi per il benessere collettivo o per consumo
personale
•
Perdite anormali di beni acquistati
•
Spreco anormale di beni acquistati o di servizi consumati nella
produzione di commodities o di prodotti finiti.
Per quanto concerne il trattamento dell’IVA nei casi di sconto commerciale per
l’acquisto di grosse quantità di prodotti, è ora possibile, per i venditori, emettere
fatture di rimborso IVA relative alla quantità di sconto praticato sui prodotti. Il
procedimento contabile da seguire è lo stesso dei casi di restituzione di merci.
4.5.3.
Quali criteri territoriali vengono adottati per l’applicazione dell’IVA?
Esistono cessioni di beni o prestazioni di servizi escluse perché extra
territoriali?
In linea di massima non vengono adottati specifici criteri territoriali per
l’applicazione dell’IVA.
Nel 2004 il MOFCOM ha diramato una direttiva che istituisce un regime
particolare di rimborso dell’IVA in tre province del Nord Est, in modo da agevolarne gli
investimenti. Secondo la nuova normativa, vengono innalzati i tassi di rimborso per
l’acquisto di fixed assets con scopo di investimento e per tutti i beni e servizi necessari
al funzionamento dei fixed assets.
Le
imprese
ad
investimento
estero
che
ricadono
sotto
la
categoria
incoraggiata e sono situate nelle regioni occidentali, godono dell’esenzione per due
anni e delle concessioni speciali di riduzione a metà dell’imposizione fiscale per altri tre
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anni. Alla scadenza di queste concessioni sono inoltre assoggettabili alla riduzione del
15% per quanto riguarda la tassa gravante sui profitti aziendali per ulteriori tre anni.
4.5.4.
Qual è il trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini dell’IVA?
In generale, la legge cinese stabilisce che le esportazioni, ad eccezione di
quelle di petrolio greggio e raffinato e di quelle di prodotti soggetti a restrizioni
normative, non sono soggette IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). L’esenzione dall’IVA
per le esportazioni si realizza secondo diversi meccanismi a seconda della data di
registrazione delle aziende. Per tutte quelle che sono state registrate dopo il 1˚
gennaio 1994 vale il criterio dell’“Extempt Credit Refund” (ECR), in base al quale le
imprese che vendono sia sul mercato interno cinese che su quello estero sono tenute a
pagare l’imposta calcolata sull’intero fatturato, ma maturano il diritto ad un rimborso
per la quota di fatturato realizzata con l’estero. In base a questo sistema imprese che
esportano al di fuori dalla Cina l’intera produzione non sono soggette ad alcun
versamento a titolo di IVA.
L’ammontare dell’IVA alle importazioni viene calcolato sulla base del prezzo
accertato dalle autorità doganali, maggiorato dei dazi e dell’eventuale tassa sul
consumo. Se il prezzo presentato viene ritenuto eccessivamente basso e non viene
fornita alcuna giustificazione in merito, è la stessa autorità doganale a determinarlo in
maniera approssimativa, secondo ragionevolezza.
E’ previsto un sistema di rimborsi anche per l’IVA sugli acquisti degli
esportatori, con aliquote di rimborso che variano da settore a settore:
Tipologia di beni
Tasso di rimborso IVA
Prodotti agricoli (es.: semi di soia)
Prodotti agricoli (cotone)
5%
13%
Lavorazioni industriali che abbiano prodotti
agricoli come materia prima
13%
Beni attualmente soggetti a IVA del 17% e a
rimborso del 13%
13%
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Navi; automobili; aerei; componenti;
macchinari per la costruzione; strumentazione
medica; equipaggiamenti elettrici, telefonici, e
telegrafici; equipaggiamenti per la metallurgia
e locomotive, con tasso corrente di rimborso al
17%
17%
Grano e farina, carne d’anatra, coniglio e lepre
Prodotti derivanti da risorse naturali: petrolio greggio,
metalli, polpa di legno, oro, fosforo, grafite naturale,
ecc.
Petrolio (codice 27101110)
13%
0
11%
Prodotti derivati da risorse naturali: alluminio non
lavorato, fosforo giallo e altri fosfori, nichel, leghe di
ferro, molibdeno
8%
Prodotti derivati da risorse naturali: coke, semicoke di
carbone, carbone, bitume, magnesio, feldspati, ecc.
5%
Con l’eccezione dei prodotti sopra menzionati, beni
attualmente soggetti a rimborso del 17% (certi tipi di
macchinari, prodotti tessili, ecc.)
13%
Con l’eccezione dei prodotti sopra menzionati, beni
attualmente soggetti a rimborso del 15% (prodotti di
chimica organica e inorganica, alcuni tipi di articoli
d’acciaio e di ferro, plastica, giocattoli, orologi,
ceramica e porcellana, fibre, gomma, articoli sportivi,
pelli, valigie
13%
Con l’eccezione dei prodotti sopra menzionati, beni
attualmente soggetti a rimborso del 13%
(fertilizzanti)
11%
Dal 1˚ luglio 2007 il Ministero delle Finanze cinese, con la Circolare sui
Rimborsi della Tassazione, ha dato luogo a tre aggiustamenti sulla normativa IVA: il
totale annullamento del rimborso, la riduzione sostanziale del tasso di rimborso, la
trasformazione del rimborso in esenzione dall’imposta.
La riduzione fino allo 0% ha riguardato le cosiddette merci “ad alto consumo
energetico, altamente inquinanti e ad alto consumo di risorse naturali”. Queste merci
includono gli animali in via di estinzione, piante e prodotti provenienti da specie in via
di estinzione, sale, solvente, cemento, propano, butano liquefatto, petrolio liquefatto,
fertilizzante, cloro, tinture e altri prodotti chimici (esclusi i prodotti chimici raffinati),
carburi, metalli e carbone attivo, pelle, legno non riutilizzabile, prodotti metallici non
ferrosi, navi costruite in sezioni e imbarcazioni non motorizzate.
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L’eliminazione dell’imposizione IVA riguarda merci quali arachidi, pitture ad
olio, bassorilievi di legno, francobolli e marche da bollo, rendendoli dunque “duty
free”.
Ciò che ha spinto alla promulgazione di tale regolamento è principalmente la
volontà di promuovere prodotti ad alto valore aggiunto e ridurre l’eccessiva
dipendenza a settori non desiderabili in termini di effiecienza in quanto altamente
inquinanti o caratterizzati da sprechi di risorse considerevoli.
Per quanto riguarda le esenzioni sulle importazioni di macchinari e beni
strumentali, contribuiti in conto capitale o semplicemente acquistati, sono state
ristabilite nel 1998 e reiterate nel 2007 attraverso l’”Announcement Concerning Issues
on the Customs' Implementation of the Application of Relevant Preferential Policies on
Import Duties”.
Godono di tale esenzione dai dazi e dall’IVA i beni strumentali che
appartengono ai settori “incentivati” (definiti dal Catalogo o dal Priority Catalogue)
importati da società a capitale straniero. Come sopra menzionato, i settori incentivati
contenuti nel Catalogo sono quelli ad alto contenuto tecnologico
e che rivestono
interesse strategico per lo sviluppo dell’ecenomia nazionale. Fanno invece parte del
Priority Catalogue le attività che sono localizzate nelle regioni centro-ovest del paese.
4.5.5.
Dal 1° gennaio 2012 la Cina avvia la riforma Iva sui servizi
Il Premier cinese Wen Jiabao ha avviato un programma pilota per la modifica
del sistema delle imposte indirette nella Repubblica Popolare Cinese. La novità, di
particolare rilievo per i gruppi multinazionali operanti nel continente asiatico, ha il fine
di migliorare il sistema di riscossione delle imposte e di incentivare lo sviluppo delle
modern service industries; a tale scopo, lo State Council ha deciso che a partire dal 1°
gennaio 2012 è attivo un programma pilota per trasferire talune prestazioni di servizi
dall'ambito di applicazione della Business Tax-BT al campo di applicazione dell'Iva.
L'obiettivo è arrivare nell'arco di un paio d'anni a un'estensione su scala
nazionale del campo di applicazione dell'Iva. Il progetto riguarda soltanto alcune
categorie di servizi, tra cui: ricerca e sviluppo, consulenza tecnica, It, trasporti e
logistica. Tra questi, in particolare, anche servizi di contabilità, consulenza fiscale e
legale.
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La normativa è applicabile anche alle prestazioni rese tra consociate all'interno di
gruppi multinazionali e, soprattutto in tale ambito, l'impatto è rilevante.
In generale, in Cina il regime Iva è oggi principalmente applicato alla vendita
di beni (con aliquota ordinaria del 17%), mentre le prestazioni di servizi sono di regola
soggette a Business Tax (BT, con aliquota del 5% circa). La natura di costo di
quest'imposta genera una notevole incidenza in termini di erosione dei margini (si
pensi tipicamente alle prestazioni di servizi rese a supporto delle proprie consociate
produttive dai centri servizi collocati nei paesi limitrofi, ad esempio Hong Kong).
La riforma dovrebbe produrre un impatto altamente positivo per l'industria dei
servizi (anche in ingresso dall'estero). Sul piano operativo il programma è stato
implementato anzitutto nel territorio di Shanghai:
• nel settore dei "pilot industries" e dei servizi di trasporto;
•alle attuali aliquote Iva del 17% e del 13% (quest'ultima, ad oggi,
applicabile solo a un ristretto numero di settori) si affiancheranno due
ulteriori aliquote rispettivamente dell'11% e del 6%;
• le autorità designate a riscuotere tale imposta saranno quelle locali;
• saranno salvi tutti gli incentivi riguardanti la BT, nonostante il dichiarato
intento di riallineamento del sistema.
In base alle informazioni disponibili (lettera circolare della State Tax
Administration n. 111/2011), è possibile trarre spunto anche per le seguenti, ulteriori
riflessioni:
a) per i soggetti interessati dalla riforma, al momento dell'acquisto dei servizi si
realizzerà un'importante riduzione di costi per imposte (che assumeranno la veste di
Iva a credito in luogo di puro costo; l'Iva sarà infatti compensabile con l'eventuale
imposta a credito in ossequio agli ordinari meccanismi di detraibilità dell'Imposta); in
termini pratici, il costo del venduto delle società interessate non sarà più appesantito
dal
carico
fiscale
originato
dalla
BT;
b) di converso, se l'acquirente dei servizi di cui sopra non fosse un soggetto passivo
Iva, resterà inciso dal tributo secondo gli ordinari meccanismi di funzionamento
dell'imposta; in tal caso, è bene ricordare come le aliquote Iva agevolate (11% e 6%),
risultino maggiori dell'attuale aliquota ordinaria (5%) della BT, benché abbiano
comunque il pregio di incidere soltanto nell'ultimo trasferimento al consumatore finale.
È interessante anche comprendere le modalità di implementazione del progetto
relativamente ai rapporti nazionali e internazionali. L'avvio limitato dell'iniziativa
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sperimentale al solo territorio di Shanghai non puó infatti non comportare un
vantaggio competitivo per le società ivi costituite (sia nel caso in cui fossero preposte
allo svolgimento di servizi, sia nel caso si limitassero ad acquisirne dall'estero). Queste
società, infatti, potendo emettere fatture Iva, dovrebbero consentire ai propri clienti
(in regime Iva) di neutralizzare (in buona parte) l'impatto dell'imposizione indiretta
portandola in detrazione.
Tanto premesso, il programma pilota per la sostituzione della BT coll'Iva
rappresenta senza dubbio per la Cina un passo di cruciale importanza verso la
razionalizzazione del sistema dell'imposizione indiretta nel Paese. Sembra infatti
trattarsi di una pietra miliare in un processo di modernizzazione a lungo invocato dagli
operatori economici locali ed esteri e finalizzato a dotare la Repubblica Popolare Cinese
di un sistema d'imposizione indiretta efficiente e competitivo, capace di eliminare
storture e disparità di trattamento (si pensi all'impossibilità, per i soggetti che
prestano servizi soggetti alla Business Tax, di detrarre l'Iva sugli acquisti di
attrezzature e macchinari) che, ad oggi, generano costi incrementali di non
trascurabile rilevanza, con grave nocumento per lo sviluppo dell'industria dei servizi
cinese.
La soppressione della BT potrà verosimilmente determinare processi di
ristrutturazione della supply chain, suscettibili di produrre impatti anche in termini di
transfer pricing. Non ultimo, le società di servizi attualmente residenti fuori Shanghai
potrebbero aver interesse a costituire una subsidiary a Shanghai, per poter offrire
anche ai propri clienti in regime Iva la fatturazione Iva (detraibile) in luogo di quella
con
Business
Tax
(costo).
Occorre infatti rammentare che, mentre la Business Tax è un'imposta "a cascata" che
colpisce tutte le transazioni che avvengono lungo la catena del valore, l'Iva finisce col
gravare soltanto sul prezzo pagato dal consumatore finale.
Per questo, in termini pratici, le imprese interessate dal programma pilota dal
1 gennaio 2012 devono porre particolare attenzione alle pattuizioni contrattuali
stipulate con le proprie controparti commerciali; in taluni casi, infatti, potrebbe non
risultare di agevole individuazione il soggetto tenuto ad assorbire l'Iva sostitutiva della
BT: laddove il prezzo pattuito per il servizio sia comprensivo di Business Tax, ad
esempio, potrebbe non essere del tutto chiaro se il prestatore possa effettivamente
addebitare l'Iva al committente o debba piuttosto assorbirne il relativo costo.
Parimenti, formulazioni contrattuali che comportino il generico diritto di rivalsa
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sull'acquirente delle eventuali imposte indirette gravanti sulla transazione potrebbero
non essere sufficienti a garantire l'effettiva rivalsa dell'Iva.
In termini più sostanziali, è evidente che la sostituzione della Business Tax
con l'Iva determinerà il tentativo da parte dell'acquirente di negoziare una riduzione
del prezzo del servizio giustificata dai risparmi ottenuti dal fornitore in ragione della
detraibilità dell'Iva corrisposta sui propri acquisti di beni e servizi.
4.5.6.
Quali sono i principali adempimenti contabili relativi all’IVA?
In linea di massima, i principali adempimenti in materia fiscale sono
l'ottenimento, da parte delle società, della "Tax Licence" che va richiesta entro 30
giorni dal ritiro della Business Licence. Una volta in possesso della Tax Licence, la
società può procedere al pagamento, entro il 10 del mese successivo, dell'IVA
calcolata sulla base delle entrate dichiarate.
L’anno fiscale cinese coincide con l’anno del calendario e i trimestri “fiscali”
sono i trimestri come da calendario. Le imprese a partecipazione straniera devono
presentare la dichiarazione provvisoria dei profitti presso le autorità locali entro 15
giorni dalla fine di ogni trimestre. Questi calcoli si riferiscono normalmente ai profitti
del trimestre effettivo.
Le società che hanno delle difficoltà a pagare in anticipo le tasse riferite ai
profitti del trimestre effettivo, possono comunque eseguire i pagamenti in anticipo
basandosi su un quarto del profitto dell’anno precedente o con un altro metodo
approvato dalle autorità.
Il saldo finale relativo all’imposizione fiscale dev’essere fatto entro 5 mesi
dalla fine dell’anno. Le dichiarazioni devono essere presentate sia nel caso di profitti
dalle operazioni aziendali, sia nel caso di perdite. Le aziende a partecipazione straniera
che non possono presentare la dichiarazione a fini fiscali entro il tempo previsto, per il
verificarsi di speciali circostanze, devono richiedere alle autorità fiscali locali il
prolungamento del limite di tempo prima della normale data di scadenza della
presentazione. Una circolare dello State Administration of Taxation pubblicata il
24.06.1998 stabilisce che tali circostanze particolari includono, tra le altre cose,
disastri naturali o drastici cambiamenti di politica economica che rendano inevitabili i
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ritardi. In entrambi i casi sono permessi fino a 3 mesi di proroga. Le dichiarazioni
fiscali sono disponibili presso le autorità locali.
4.5.7.
Quali sono gli uffici competenti in materia di IVA?
Lo State Administration of Taxation (SAT) e i suoi uffici provinciali e municipali
gestiscono la politica fiscale della Cina. Lo SAT, subordinato al Ministero delle Finanze,
lavora per sviluppare la legislazione e la politica fiscale. Ogni località in Cina vanta
un’ufficio imposte alle dipendenze dello SAT e uffici imposte locali sotto il governo
locale. Tale disposizione cerca di migliorare il controllo sull’amministrazione fiscale e
rappresenta un compromesso tra i governi centrali e locali nella suddivisione delle
entrate fiscali.
L’IVA è raccolta dagli State Tax Bureaux (gli Uffici Imposte cinesi), fa
eccezione l’IVA sulle importazioni che è raccolta dalle Dogane.
4.6.
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI
4.6.1.
Qual’è il regime fiscale delle accise?Quali sono le aliquote applicate?
4.6.2.
Come è disciplinata l’imposta di registro?Quali sono i soggetti
soggetti a tassazione?Quali sono lew aliquote applicate?
4.6.3.
Quali sono le principali tasse a livello nazionale e locale?
IMPOSTA DI BOLLO
I documenti soggetti all’imposta di bollo comprendono i contratti o i
documenti in forma di contratti che riguardano le transazioni di acquisto e vendita,
contratti di lavorazione, contratti di studio e progettazione di impianti e costruzioni,
contratti per progetti di costruzione, proprietà in leasing, trasporto di beni,
immagazzinamento, prestiti, assicurazioni sulla proprietà, contratti tecnici, documenti
di trasferimento della proprietà, libri contabili aziendali, certificati e licenze e altri
documenti definiti tassabili dal Ministero delle Finanze.
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TASSA
SULLE
CONCESSIONI
GOVERNATIVE
PER
L’UTILIZZO
DI
VEICOLI E NAVI
Coloro che utilizzano veicoli e trasporti marittimi sono soggetti al pagamento
di una specifica tassa sulle concessioni governative.
4.6.4.
Quali sono le aliquote applicate?
L’imposta di bollo è ovviamente variabile in base all’atto cui fa riferimento.
La tassa sui trasporti marittimi e ferroviari è applicata in base al tonnellaggio,
mentre la tassa per i veicoli per passeggeri è applicata in base al tipo di veicoli o al
numero di posti.
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5.
Rapporti di lavoro
5.1.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
5.1.1.
Qual è il regime di reclutamento del personale locale? C’è libertà di
scelta nel reclutamento del personale?
Le normative concernenti il diritto del lavoro nella RPC
•
Legge sul Lavoro della Repubblica Popolare Cinese: Legge adottata
dall’8a Assemblea della Commissione Permanente, dell’8˚ Congresso
Nazionale del Popolo, in data 05.07.1994, promulgata dall’ordine n. 28
del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in data 05.07.1994 ed
entrata in vigore in data 1˚ gennaio 1995;
•
Legge sui Sindacati della Repubblica Popolare Cinese: Legge adottata
in data 03.04.1992 dalla 5a Sessione del settimo Congresso Nazionale
del Popolo. Emendata secondo la Decisione sull’Emendamento della
Legge sui Sindacati della Repubblica Popolare Cinese dalla 24a
Sessione della Commissione Permanente del 9˚ Congresso Nazionale
del Popolo in data 27.10.2001;
•
Legge sulla Prevenzione e il Controllo delle Malattie Occupazionali:
Legge adottata dal 24˚ Incontro della Commissione Permanente del 9˚
Congresso Nazionale del Popolo in data 27.10.2001 e promulgata
dall’ordine n. 60 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in
data 27.10.2001. Emendata secondo la Decisione sull’Emendamento
della Legge sulla Prevenzione e il Controllo delle Malattie Occupazionali
dalla 24a Sessione della Commissione Permanente del 11˚ Congresso
Nazionale del Popolo in data 31.12.2011;
•
Provvedimenti sul Minimo Salariale: i provvedimenti sul minimo
salariale, che sono stati adottati al 7˚ incontro esecutivo del Ministero
del Lavoro e della Sicurezza Sociale in data 30.12.2003, sono poi stati
promulgati in data 20.01.2004 ed entrati in vigore in data 1˚ marzo
2004.
•
Provvedimenti sui Contratti Collettivi: i provvedimenti sui contratti
collettivi, che sono stati adottati dal 7˚ incontro esecutivo del Ministero
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del Lavoro e della Sicurezza Sociale, sono stati promulgati in data
20.01.2004 ed entrati in vigore in data 1˚ maggio 2004;
•
Regolamenti per la Sicurezza in Ambienti di Lavoro in cui vengono
Usate Sostanze Tossiche: i provvedimenti per la formazione alla
scurezza per entità produttive ed operative, adottate dall’incontro
esecutivo del direttore generale dell’Amministrazione Statale della
Sicurezza sul Lavoro, in data 17.01.2006 sono entrati in vigore in data
1˚ marzo 2006;
•
Legge sui Contratti di Lavoro: adottata dalla 28a seduta della
Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in data
29.06.2007. Entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2008;
•
Regolamento
Implementazione
Legge
sul
Contratto
di
Lavoro:
regolamento in corso di stesura a tutto ottobre 2008 presso il
Congresso Nazionale del Popolo. Di seguito viene riportata la versione
proposta dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, per i
Pubblici Commenti.
Norme relative al diritto commerciale, ma con implicazioni giuslavoristiche:
•
Disposizione del Ministero del Lavoro e del Personale della RPC sul
Diritto Autonomo delle Imprese a partecipazione straniera di assumere
personale,
su
salari,
assicurazione
e
contributi
previdenziali,
24.11.1986;
•
Decisione di 8 punti riguardanti la Gestione del Personale delle Joint
Venture emessa dal Ministero del Lavoro e dal Ministero del Personale,
maggio 1988;
•
Imprenditori stranieri con facoltà di assumere personale cinese nella
Repubblica Popolare Cinese, maggio 1989;
•
Regolamenti sul Sussidio di Disoccupazione e Provvedimenti sul
Pagamento del Premio Assicurativo Previdenziale (1999);
•
Diritto concernente WFOE, EJV, CJV, JV, M&A, diritto commerciale
relativo a imprese & società.
Fonti: http://www.leggicinesi.it, http://www.lawinfochina.com
http://english.gov.cn/
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Caratteri generali del diritto del lavoro nella RPC
Il corpus normativo riportato nella prima parte di questo capitolo è costituito
da un vasto numero di leggi, regolamenti e regole. Nei paragrafi successivi si
concentrerà l’attenzione sui trend giuridici intrapresi dal diritto cinese in ambito di
assunzioni e su alcuni aspetti peculiari della dottrina giuslavoristica cinese.
Il processo di reclutamento del personale non può prescindere da un’attenta
analisi dei suddetti provvedimenti normativi. Il 2008 è stato un anno fondamentale per
quanto riguarda il diritto del lavoro cinese, per via della chiara direzione politica
intrapresa dalle autorità nazionali. Il governo cinese ha posto in essere per tutto il
2008 strategie politico economiche finalizzate al consolidamento del livello di sviluppo
raggiunto fino a questo momento. Una ratio sostanziale di queste strategie è consistita
nel rallentamento della crescita economica a favore di una maggiore stabilità
socioeconomica. Il diritto del lavoro è uno strumento fondamentale in questo
processo. La riforma sui contratti di lavoro entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2008 è
infatti una sostanziale riaffermazione dei principi giuslavoristici andati a formarsi dal
1995 fino ad oggi e un chiaro segnale di subordinazione della variabile economica
rispetto a quella giuridica, trend in controtendenza con quelli manifestatisi negli ultimi
decenni, in cui la RPC sottolineava il suo profilo di paese investimento/produttore,
rispetto a quello emergente di paese investitore/compratore.
Il diritto del lavoro cinese e la Costituzione della RPC garantiscono ai
lavoratori gli stessi diritti e gli stessi interessi legittimi garantiti dai diritti occidentali
per quanto riguarda la non discriminazione di razza, sesso o religione durante
l’assunzione e per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici e dei giovani lavoratori.
Per giovani lavoratori sono intesi i ragazzi tra i 16 e i 18 anni che possono
essere assunti solamente in base ai requisiti previsti dai provvedimenti normativi che
disciplinano la salute sul luogo di lavoro e dalle normative giuslavoristiche a partire dal
1995. L’assunzione di minori di 16 anni è considerato sfruttamento minorile e in
quanto tale costituisce un reato penale.
Per quanto riguarda le lavoratrici, oltre a godere dei canonici diritti di
maternità e allattamento sono previsti dei diritti aggiuntivi nei periodi mestruali e nei
periodi di lavoro svolto in stato di gravidanza. Questi diritti si concretizzano
nell’esenzione da lavori classificati come di III e IV livello in una scala di sforzo fisico
dell’impiego, formulata nella legge sul lavoro del 1995.
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Il diritto cinese tutela quindi i lavoratori considerati più deboli nella stessa
misura in cui questi vengono tutelati nei diritti occidentali. Nella fase di reclutamento
di personale è quindi ineludibile una riflessione sulle modalità in cui il diritto del lavoro
è entrato nell’ordinamento della RPC in tempi estremamente rapidi, portando
innovazioni giuridiche che in Europa si sono sviluppate in decine di anni e attraverso
un movimento sociale tellurico più che verticistico. Il brusco passaggio da contratti di
lavoro verbali, con possibilità di licenziamento ad nutum e della massima durata di un
anno, a una serie di norme assolutamente paragonabili a quelle occidentali, è
avvenuto in contemporanea al riordino racchiuso nella legge di legislazione del 2000.
Un ulteriore fenomeno rilevante nel mercato del lavoro cinese è costituito
dall’ingresso in questo mercato di un numero sempre maggiore di neo-laureati. Il
problema per i neo-laureati è molto forte, infatti ogni anno si laureano, in media, 4
milioni di studenti, ma sul mercato ci sono solo 1,6 milioni di posti che corrispondono
alle loro attese. Gli enti governativi ai vari livelli provvederanno con le disposizioni che
crederanno più opportune a favorire l’impiego nei vari settori. Lo stato sta attualmente
programmando una serie di finanziamenti come prestiti per chi intendesse aprire una
nuova attività, servizi gratuiti da parte da parte degli uffici di collocamento, e
formazione professionale.
Considerando la vastità degli istituti relativi al diritto del lavoro introdotti nel
mercato del lavoro cinese negli ultimi dieci anni risulta efficace, ai fini del
reclutamento del personale, una breve panoramica sulla legge di riforma dei contratti
di lavoro, entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2008.
Cosa significa la nuova legge sul contratto di lavoro
Le disposizioni generali del testo di legge presentano finalità chiare e in linea
con quanto stabilito fino al 2008 dalla dottrina del diritto del lavoro cinese. i punti
chiave su cui si articolano le disposizioni generali della normativa sono:
•
Il miglioramento degli istituti connessi al contratto di lavoro
•
Il disciplinamento dei suddetti contratti
•
Il disciplinamento della contrattazione tripartita (governo, sindacati,
imprese)
•
L’affermazione dei principi di equità, consenso e legalità.
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Principi quali quello di miglioramento e affermazione riportano all’attenzione le
problematiche sollevate nei capitoli precedenti relative all’implementazione delle
normative giuslavoriste cinesi. Il principio alla base della riforma sui contratti di lavoro
è quindi quello dell’effettività. Effettività del diritto del lavoro nella stipulazione di
contratti nella RPC (artt. 1-6). Nelle disposizioni generali del provvedimento vengono
citati tutti gli attori delle relazioni industriali e tutti gli istituti concernenti il diritto del
lavoro che la legge si ripropone di affermare. Il ruolo del sindacato, le responsabilità
del datore di lavoro, le autorità amministrative, i principi di equità, legalità, mutuo
consenso, la protezione degli interessi legittimi dei lavoratori sono i concetti ribaditi
nei primi sei articoli della legge nonché i soggetti della legge stessa.
La forza con cui le disposizioni generali ripropongono principi maturati in oltre
dieci anni di dottrina giuslavorista cinese, lascia intendere la volontà politica dietro
questo provvedimento di rendere effettivi questi principi ed è causa dell’ampiezza del
dibattito pubblico scatenato dalla riforma.
Il secondo capitolo del provvedimento concerne la stipulazione dei contratti di
lavoro e ne disciplina la formulazione in tutte le sue parti, ribadendo concetti introdotti
nel 1995 e prevedendone di nuovi. I principi cardine su cui si struttura il capitolo
secondo sono:
•
La formulazione scritta dei contratti, misura con valore retroattivo,
entro un mese dall’entrata in vigore della legge o dall’inizio della
prestazione lavorativa
•
La simmetria di informazioni tra i contraenti
•
La valenza del contratto collettivo come garanzia di eventuali omissioni
o abusi nei contratti individuali
•
La disciplina dei contratti a tempo determinato, a progetto o a tempo
indeterminato
•
La promozione della stabilità lavorativa, attraverso: l’inserimento di
obblighi
al
datore
di
lavoro
relativi
all’assunzione
a
tempo
indeterminato in caso di: doppio rinnovo del contratto a tempo
determinato (ad eccezione di mancato superamento del periodo di
prova, violazione delle norme aziendali o impossibilità di svolgere il
lavoro in seguito a malattie contratte fuori dall’ambiente lavorativo);
assunzione automatica dopo dieci anni di servizio consecutivo nella
stessa impresa; assunzione automatica in sede di rinnovo contrattuale
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per lavoratori dipendenti da più di dieci anni e a meno di dieci anni
dall’età pensionabile. Il divieto di licenziamento per lavoratrici in stato
di gravidanza, lavoratori infortunati in seguito ad incidenti avvenuti sul
posto del lavoro.
•
L’obbligo di inserire nel contratto elementi minimi stabiliti per legge
(generalità
contraenti,
termini,
mansioni,
orari,
retribuzioni,
previdenza, sicurezze, elementi addizionali).
Nella parte centrale del secondo capitolo viene disciplinato l’istituto del
periodo di prova. Periodo che può essere al massimo pari a un mese per assunzioni
fino a un anno, massimo di due mesi per assunzioni fino a tre anni e sei mesi per
assunzioni oltre i sei anni. Indipendentemente dalla durata del periodo di prova la
retribuzione di quest’ultimo non deve essere inferiore all’80% della retribuzione
mensile prevista dal futuro contratto d’assunzione. Il periodo di prova che si evince dal
testo di legge
non sembra essere semplicemente una prestazione temporanea, ma
anche un momento di formazione. A questo proposito la legge prevede un
risarcimento per il datore di lavoro da parte del lavoratore nel caso in cui questo
receda dal contratto prima della fine della sua formazione, obbligandolo a risarcire al
datore il costo della suddetta formazione.
Un altro istituto disciplinato da questo capitolo è quello dell’obbligo di non
concorrenza, clausola aggiuntiva che il datore può stipulare con un dirigente,
assicurandosi l’astensione del suddetto dirigente dal lavorare nello stesso settore
commerciale del datore per un periodo fino a due anni, in cambio di un corrispettivo
economico.
Il secondo capitolo si conclude stabilendo le cause di invalidità parziale e
totale del contratto di lavoro. Queste cause possono essere l’uso della forza, la
negazione di diritti e interessi legittime la violazione di norme concernenti il diritto del
lavoro (artt. 7-28).
Questo capitolo rappresenta un ulteriore sforzo nel tentativo di cancellare
definitivamente forme contrattuali verbali. La riforma del contratto di lavoro fino a
questo momento più che essere una riforma vera e propria è un promemoria ai datori
di lavoro del paese su ciò che è già stato deciso in materia di diritto del lavoro dalle
autorità competenti.
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Il terzo capitolo del provvedimento in esame è composto da soli sette articoli
(artt. 29-35), ma contiene al suo interno una riorganizzazione generale dei principi
relativi alle modifiche
del contratto di
lavoro. In questo capitolo
è sancito
definitivamente:
•
Il diritto del lavoratore ad un’esecuzione puntuale del suo contratto di
lavoro
•
La possibilità del lavoratore di ricorrere a un tribunale del popolo per
ottenere
ingiunzioni
di
pagamento
in
seguito
a
vertenze
sulle
retribuzioni
•
La possibilità di riformulazione del contratto, attraverso il mutuo
consenso
•
L’obbligo da parte del datore a comunicare e registrare qualsiasi
modifica nella struttura dell’impresa come il cambio del rappresentante
legale, fusioni e acquisizioni.
Sostanzialmente nel capitolo tre possiamo ritrovare il principio di mutuo
consenso che è stato affrontato e ribadito tanto nella legge sul diritto del lavoro del
1995 quanto nelle leggi relative ai contratti collettivi del 2004. Le modifiche di un
contratto dipendono dalla volontà comune dei contraenti. Ad ogni modo il terzo
capitolo presenta il datore di lavoro come un attore con una maggiore completezza di
informazioni rispetto al lavoratore e lo rende responsabile nell’informare i lavoratori in
merito a sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro.
In conclusione anche il capitolo terzo si limita a riorganizzare concetti e
principi riscontrabili nei passati provvedimenti normativi concernenti il diritto del
lavoro nella RPC.
Il capitolo quattro del provvedimento legislativo riguarda i licenziamenti e la
risoluzione dei contratti di lavoro. È un capitolo tecnico, ricco di clausole. Un capitolo
in cui affiora il tortuoso iter legislativo di questa legge, un iter che ha coinvolto il
parere, come previsto dalla legge di legislazione del 2000, di centinaia di migliaia di
cittadini oltre che di tutti i delegati del popolo. Un iter che risulta essere molto simile a
quello che sta riguardando in questi mesi il regolamento attuativo della legge.
Il capitolo in esame si apre ribadendo l’obbligo generale dei canonici trenta
giorni di preavviso alla controparte in caso di licenziamento.
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Il licenziamento viene successivamente presentato come una relazione diretta
tra lavoratore e datore prevedendo le clausole per la cessazione della relazione
lavorativa. In particolare:
•
Il lavoratore può licenziarsi nei casi in cui il datore non provveda alla
sicurezza sul lavoro, alla retribuzione, ai contributi, al rispetto dei diritti
e al rispetto delle norme statali
•
Il datore può licenziare il lavoratore nei casi in cui questo non superi il
periodo di prova, violi le norme interne all’impresa, causi ingenti danni
al datore, venga sottoposto a procedimento penale, non sia più idoneo
al lavoro al termine di cure mediche per una malattia contratta al di
fuori del lavoro, il lavoratore non sia in grado di lavorare nonostante la
formazione.
Il quarto capitolo prevede inoltre i principi secondo i quali devono essere
stilate le graduatorie da seguire durante i licenziamenti collettivi, anche essi già
disciplinati nella legge del 1995, prevedendo elementi quali l’anzianità, famiglia a
carico e natura contrattuale come fattori determinanti nella scelta del lavoratore da
licenziare. Sono poi previsti i casi in cui è fatto divieto al datore di licenziare un
dipendente, come già detto a proposito della promozione della stabilità lavorativa. In
questo quadro il sindacato è voce e tramite nelle relazioni tra datore e lavoratore, è al
sindacato o in sua assenza al rappresentante dei dipendenti, che il datore deve far
riferimento per effettuare un licenziamento.
La dimensione del licenziamento che si evince dal quarto capitolo è una
dimensione radicale. Una dimensione in cui viene chiarito nuovamente quando è
possibile e quando non è possibile concludere un contratto di lavoro, ponendo obblighi
e limiti ad entrambe le parti, presentate su di un piano paritetico.
In appendice ai licenziamenti viene disciplinato il trattamento di fine rapporto,
pari a una mensilità moltiplicata per gli anni di dipendenza presso lo stesso datore e
nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato inferiore a sei mesi, la liquidazione sarà
pari alla metà di una mensilità.
Il capitolo si conclude definendo l’obbligo dello stato verso il lavoratore alla
fine del rapporto di lavoro, obbligo costituito dal corrispondere i contributi maturati dal
lavoratore nel corso della sua carriera (artt. 36-50).
Il quarto capitolo per quanto riguarda il licenziamento si colloca alla stessa
distanza tra datore di lavoro e lavoratore. Vengono riconfermati i diritti del lavoratore
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previsti fino a questo momento, divieto di licenziamento in caso di malattia,
gravidanza, divieto di recesso ad nutum, obbligo di un trattamento di fine rapporto,
diritto ai contributi, ma allo stesso tempo vengono ribaditi con altrettanta chiarezza i
diritti del datore di lavoro a non veder danneggiata la produzione, a poter licenziare
lavoratori non in grado di svolgere una certa mansione, in seguito alla dovuta
formazione o a malattie contratte al di fuori del luogo di lavoro, a versare contributi
differenti a seconda che il lavoratore provenga dalla città o dalla campagna. Per
quanto riguarda il licenziamento il datore di lavoro e il lavoratore risultano come attori
paritetici le cui relazioni vengono mediate dal sindacato.
Il quinto capitolo contiene disposizioni speciali (artt. 51-72). Risulta difficile
caratterizzare questo capitolo nell’impianto generale della legge, nella misura in cui
disciplina tipologie contrattuali che agli occhi dell’Europa risultano ben distinte e con
età storiche decisamente differenti. Il capitolo cinque regola, infatti:
•
I contratti collettivi
•
I contratti stipulati attraverso agenzie interinali
•
I contratti part-time.
I contratti collettivi, aziendali e settoriali, sono presentati nella prima sezione
del capitolo. Questi vengono stipulati in una condizione di sostanziale parità tra i
sindacati o le confederazioni e il datore o i rappresentanti delle imprese. I contratti
collettivi garantiscono gli standard minimi di protezione dei lavoratori e sopperiscono
ai vuoti contrattuali in tutte le loro parti. In questa contrattazione gioca un suo ruolo
anche lo stato, nella forma di autorità amministrativa competente, che è depositaria
ma soprattutto giudice del contratto collettivo.
Sostanzialmente il legislatore conferma il ruolo centrale dello stato nelle
contrattazioni collettive, riproponendo il sistema a carattere corporativistico che si
evinceva chiaramente dalla legge sui contratti collettivi del 2004. Fino a questo
momento non sembrano quindi esserci spiragli che permettano una maggiore
autonomia decisionale dei sindacati. L’orientamento politico continua ad essere quello
del controllo sulle relazioni industriali, principalmente attraverso il controllo e
l’approvazione dei contratti collettivi. Se la riforma del 2008 dà nuovo vigore a molti
principi del diritto del lavoro sanciti nelle leggi successive al 1995, non sembra voler
lasciare spazio ad un nuovo ruolo delle organizzazioni sindacali.
La legge affronta successivamente i contratti di lavoro stipulati attraverso
agenzie interinali le cui dinamiche verranno analizzate nel paragrafo successivo. Infine
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viene disciplinato il contratto part-time. Il contratto part-time è l’unica forma
contrattuale a cui la legge concede la possibilità di essere stipulata in forma verbale.
Ad ogni modo il contratto part-time non può prevedere un periodo di prova, non è
soggetto a liquidazione ed entrambi i contraenti possono recedere dal contratto ad
nutum. Questa tipologia contrattuale ricorda sotto molti aspetti i caratteri del contratto
di lavoro tradizionale. È quindi possibile trovare in questa norma la volontà di ritagliare
uno spazio alla forma contrattuale tradizionale, ma uno spazio limitato e preciso.
Dunque il tradizionale contratto verbale rimane nell’ordinamento cinese, ma rimane a
delle condizioni,
nella fattispecie rimane alla condizione che venga applicato
unicamente a lavori part-time a tempo determinato.
Il capitolo cinque racchiude in se tipologie contrattuali radicalmente diverse
tra loro, ma sopra ogni cosa le tre tipologie contemplate, fondano le loro basi su due
politiche radicalmente contrastanti, una sindacale, che ricerca stabilità e garanzie, e
un’altra ispirata al nuovo principio di ‘flessicurezza’, un principio che in occidente
nasce in funzione delle nuove esigenze del mercato del lavoro globale. La questione
che naturalmente suscita questa dicotomia riguarda i futuri sviluppi politici del diritto
del lavoro cinese e il sentiero che intenderanno prediligere e se intenderanno farlo.
Il legislatore presenta dunque ai datori di lavoro la possibilità di adottare
diverse soluzioni contrattuale, le une evidentemente più confacenti ad interessi
aziendali delle altre.
Chiusa la parte prescrittiva inizia la parte sanzionatoria e integrativa del
provvedimento. Il capitolo sei disciplina le ispezioni da parte dello stato per verificare il
rispetto delle norme stabilite dalla legge (artt. 73-79). L’autorità per l’amministrazione
del lavoro del governo centrale è l’istituzione competente per i controlli che andranno
a verificare:
•
La conformità dei regolamenti interni alle aziende, con la legge
nazionale
•
L’applicazione
dei
provvedimenti
stabiliti
dalla
nuova
legge
sul
contratto di lavoro
•
L’applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge del 1995 e quelli
in vigore relativamente ad assicurazione, previdenza, formazione,
orari, sicurezza, salute e tutte le disposizioni aggiuntive
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Nei loro controlli, con o senza preavviso, le autorità hanno il potere di
verificare oltre alle infrastrutture e ai contratti, ogni altro documento che potrebbe
risultare utile ai fini della verifica.
I poteri di controllo dello stato sul datore di lavoro sono pressoché totali. Non
esiste preavviso, rispetto della privacy, rispetto della proprietà privata, tutela dei diritti
di libera impresa. Lo stato ha la facoltà di compiere qualsiasi azione nei confronti di
un’unità produttiva al fine di accertare il rispetto delle leggi relative al diritto del
lavoro. Da queste disposizioni risulta evidente una certa discrepanza tra gli strumenti
a disposizione dello stato per garantire l’implementazione del diritto del lavoro e il
grado di implementazione della legge che ha portato alla formulazione di un
regolamento che la specifichi.
Il capitolo in esame mostra da un lato il carattere autoritario del sistema a
partito unico cinese e dall’altro sottende alla sua incapacità d’implementazione della
normativa.
Il settimo capitolo stabilisce infine, le responsabilità legali nei rapporti di
lavoro (artt. 80-95). L’apparato sanzionatorio verso i datori di lavoro si attiva nel
momento in cui vengono infrante norme che provocano danni al lavoratore e
impediscono la libera fruizione dei suoi diritti legittimi. In questo contesto le sanzioni
passano da una o due mensilità di retribuzione a provvedimenti penali, se previsto
dalla legge.
Per quanto riguarda infrazioni di carattere amministrativo, ritardo nel
pagamento della retribuzione mensile, errori nella gestione amministrativa della
relazione lavorativa, mancanze nel versamento dei contributi, irregolarità nei tempi
del periodo di prova ed esistenza delle condizioni di invalidità contrattuale previste
dalla legge in esame, le sanzioni previste dal legislatore verso il datore di lavoro sono
di carattere amministrativo e consistono in multe fino a 2.000 CNY e risarcimenti al
lavoratore pari a multipli della sua retribuzione mensile media a seconda della gravità
della violazione amministrativa.
Nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere particolari violazioni ai
principi fondanti della normativa, va incontro, oltre che al ritiro della sua licenza
commerciale, anche a provvedimenti penali.
L’autorità responsabile dell’erogazione delle suddette multe e delle misure
punitive verso i datori di lavoro è il Dipartimento amministrativo del lavoro e della
sicurezza sociale.
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Un nuovo strumento introdotto dalla Riforma sul Contratto di Lavoro:
il regolamento interno
La riforma del contratto di lavoro ha di fatto introdotto una serie di misure
volte a tutelare maggiormente gli interessi contrattuali del lavoratore.
Esiste tuttavia
uno
strumento,
il
Regolamento Interno, che tende
a
riequilibrare gli interessi e, sebbene sia uno strumento poco applicato, riveste un peso
fondamentale soprattutto per quanto concerne modalità di licenziamento, sicurezza sul
luogo di lavoro e, qualora pertinente, può essere utilizzato per regolamentare norme
comportamentali dei dipendenti (come ad esempio la necessità di mantenere un certo
livello di riservatezza, nel caso in cui i dipendenti abbiano accesso a informazioni
particolarmente “sensibili”).
In merito alle procedure necessarie al licenziamento, l’art. 39 della Riforma
del
Contratto
di Lavoro
riconosce
il
Regolamento
Interno come veicolo
per
“procedimentalizzare” in maniera oggettiva l’operato dei dipendenti e valutare secondo
criteri prestabiliti e concordati con gli organi sindacali eventuali inadempimenti e/o
atteggiamenti lesivi per la società.
5.1.2.
Quali sono i metodi più efficaci per reclutare nuovo personale?
Le FIE (Foreign Invested Enterprise) possono reclutare i propri impiegati
attraverso diversi canali:
1) recruitment diretto per mezzo di annunci, “cacciatori di teste” o altre
agenzie
2) consigli/raccomandazioni da parte del partner, se la FIE in questione è
una Joint Venture
3) consigli/raccomandazioni da parte delle autorità locali e dalle agenzie
di impiego
4) ricorso a servizi di job placement offerti da consulting o istituzioni
estere operanti nella RPC.
Per quanto riguarda il reclutamento di personale attraverso agenzie interinali,
troviamo informazioni importanti relative al disciplinamento di tale istituto all’interno
della legge del 2008 sul contratto di lavoro. Nel quinto capitolo della suddetta legge è
stabilito che:
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•
Le agenzie interinali sono considerate datori di lavoro soggetti agli
stessi obblighi previsti per qualsiasi unità produttiva
•
La fornitura di manodopera è regolata da contratti tra le aziende e le
agenzie
•
Le agenzie non possono ricevere denaro dai lavoratori, che a loro volta
hanno diritto agli stessi diritti di cui godono i lavoratori direttamente
assunti dall’impresa in questione
•
Infine viene stabilito che la somministrazione di lavoro può essere solo
temporanea.
In sostanza il contratto attraverso agenzia interinale fa il suo ingresso
nell’ordinamento cinese con regole ben precise. Sul piano del mercato del lavoro, in
contemporanea all’introduzione di questa tipologia contrattuale, si è avviata una forte
concorrenza tra agenzie di lavoro interinale, a questo proposito l’ultima rilevante
notizia è l’acquisizione totale di ChinaHR, la più grande agenzia di lavoro interinale del
paese, da parte della multinazionale Monster. Altre agenzia di somministrazione di
manodopera sono la China Star Corp.; la CIIC (China International Intellect
Corporation); la CITDC (China International Talent Development Center); la FESCO
(Foreign Enterprise Service Corporation). Generalmente i corrispettivi per i servizi di
queste agenzie vengono calcolati in base a ogni lavoratore impiegato e alla sua
retribuzione media.
Il personale per le FIE può essere impiegato direttamente dalle FIE stesse.
Prima del contratto però un piano di assunzione deve essere chiesto alle Autorità
governative. Anche la diretta comparsa di un annuncio di assunzione deve essere
approvata dalle stesse Autorità.
Ci sono però anche agenzie gestite da imprese, organizzazioni e singoli
individui; queste sono comunemente chiamate “centri d’impiego”.
Prima di usufruire di un servizio erogato da un’agenzia del lavoro, l’azienda ha
il diritto di richiedere una prova del suo stato legale, un certificato ufficiale emesso dal
dipartimento del lavoro, informazioni sui servizi resi, un preventivo sui costi previsti,
dei riferimenti telefonici delle autorità di supervisione e tutto ciò che accrediti
l’effettività giuridica dell’istituto. Da parte sua l’azienda dovrebbe presentare una
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Business Guide - CINA
lettera d’introduzione sulla sua attività, prodotti ed organico, una copia della licenza o
documenti ufficiali che ne attestino la legale registrazione; inoltre deve fornire tutte le
informazioni necessarie non solo sui requisiti del personale da assumere, ma anche
informazioni su salari, indennizzi, copertura sanitaria ecc.
È vietato il reclutamento di personale che sia già impiegato presso un altro
datore di lavoro. Il nuovo datore di lavoro deve attendere che l’impiegato termini il
proprio rapporto con l’attuale datore, prima di stipulare il nuovo contratto di lavoro.
Il datore di lavoro corrente è inoltre il principale responsabile di tutti i costi
legati ai diritti e agli interessi legittimi del lavoratore, ma nel caso di bancarotta, il
nuovo datore di lavoro deve assumersi eventuali costi di compensazione o liquidazione
del lavoratore neo assunto.
Negli ultimi anni il reclutamento di personale in loco si è sviluppato
principalmente su quattro fronti:
•
Annunci sulla stampa a larga diffusione, sia nazionale sia locale;
•
Fiere del Lavoro;
•
Università: recruiting diretto all’interno dei campus;
•
Agenzie interinali in loco o per via telematica
•
Per ricerche di personale specializzato è possibile usufruire dei servizi
di Job Placement offerti dalla Camera di Commercio Italiana in Cina
(CCIC). Job Placement è un insieme di servizi offerti dalla CCIC messo
a disposizione delle aziende italiane associate o meno. I servizi offerti
comprendono la ricerca e la selezione di personale specializzato
attraverso il database di curriculum vitae della CCIC in base alle
preferenze espresse dall’azienda e la sponsorizzazione sul sito web di
eventuali annunci di lavoro.
5.1.3.
Per quali impieghi è difficile trovare personale in Cina?
Il background culturale della Cina ha fatto sì che alcuni ruoli da ricoprire
all’interno di un’azienda siano difficilmente ricopribili dai cinesi stessi, o perlomeno da
quelli di quest’ultima generazione. A seguire i cinque impieghi per i quali è difficile
trovare del personale in loco.
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Business Guide - CINA
•
operai di fabbrica per catene di montaggio, soprattutto di sesso
femminile: sembra che la scarsità di questo genere di operaio
all’interno della regione del Delta continuerà ad esservi;
•
top manager, project manager e posizioni di gestione in generale: la
generazione
presente
di
studenti
laureati
sembra
mancare
di
creatività, inoltre mancano di modelli nazionali precedenti da cui
prendere spunto e/o esempio;
•
programmatori, webmaster, professionisti dell’Information Technology
•
ingegneri con specializzazione (MBA);
•
scienziati, soprattutto nel campo delle biotecnologie;
•
consulenti contabili.
A tale proposito è importante ricordare che date le dimensioni del paese e le
ancora diverse velocità di sviluppo in esso rinvenibili la difficoltà a trovare personale
qualificato varia da zona a zona. Tende quindi ad essere più semplice, ma anche più
costoso, reperire personale con una qualifica in linea con gli standard internazionali in
città come Shanghai, Pechino e Shenzhen piuttosto che in quelle di seconda o terza
fascia nell’ovest del paese, dove però è ancora presente un vantaggio economico.
5.2.
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
5.2.1.
Come viene fissata e quale è la struttura della remunerazione del
personale? Esistono premi di produzione?
Il corpus normativo in materia (Legge sul Lavoro, 01.01.1995; Normative
giuslavoristiche locali) prevede che la remunerazione di un lavoratore impiegato
presso un'impresa a partecipazione straniera, non possa essere inferiore allo standard
minimo salariale. In base a regolamenti interni del Ministero del Lavoro, il lavoratore
in una FIE dovrebbe ricevere un salario equivalente ad almeno il 120% di quanto
percepirebbe, per mansioni dello stesso genere, in un’impresa statale.
In particolare, il parametro dello standard minimo salariale mensile si applica
con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato, mentre, nel caso di lavoratori
part-time, il parametro da considerare è lo standard minimo salariale orario.
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La normativa nazionale prevede, inoltre, che il minimo salariale venga
incrementato
annualmente
in
ragione
dello
sviluppo
economico
dell’impresa,
soprattutto considerando l’indice dei prezzi al consumo e delle c.d. “gonzi zhidao xian”
(una sorta di linee guida salariali) emesse dalle autorità locali.
Per le Foreign Investment Enterprises (FIEs) esiste un duplice obbligo:
adeguare il piano retributivo annuale alle linee guida salariali, entro 30 giorni dalla loro
pubblicazione e richiedere l’approvazione dei loro piani annuali, così come modificati o
integrati, ai competenti organi locali.
Conformemente a quanto disposto dal Ministero del Lavoro e della
Sicurezza
Sociale
cinese
(art.
6,
Regulations
on
Minimum
Wage,
20/01/2004), i minimi salariali sono calcolati a livello locale dalle autorità
competenti, i dipartimenti amministrativi del lavoro e della sicurezza sociale,
secondo la seguente funzione:
M = f (C; S; A; U; E)
Lo standard salariale minimo (M) deve quindi essere stabilito tenendo in
considerazione il costo della vita pro-capite degli abitanti della zona (C), i premi
assicurativi e i fondi per le case dei lavoratori pagati dal datore di lavoro (S), il salario
medio del personale (A), il tasso di disoccupazione (U), il livello di sviluppo economico
(E).
I salari possono essere contrattati direttamente con il lavoratore o tramite i
sindacati.
5.2.2.
Qual è l'ammontare della indennità di fine rapporto?
Metodo di calcolo:
•
L'indennità di fine rapporto viene calcolata moltiplicando il salario
medio mensile per il numero di anni di lavoro;
•
Quando il dipendente ha lavorato più di sei mesi ma meno di un anno,
l'indennità di fine rapporto deve essere pari a un mese di salario;
•
Quando il dipendente ha lavorato per meno di sei mesi, l'indennità di
fine rapporto deve essere pari alla metà del salario mensile.
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L’indennità di fine rapporto non può superare dodici mensilità di retribuzione
media.
5.2.3.
Qual è l'incidenza media degli oneri sociali in funzione del salario
lordo annuo?
La promulgazione della Social Insurance Law of the People’s Republic of
China, entrata in vigore il 01.07.2011, e dei suoi regolamenti integrativi, segna la
creazione per la prima volta di un sistema di previdenza sociale uniforme e
onnicomprensivo a livello nazionale, da implementare poi a seconda delle diverse
condizioni ed esigenze dai vari governi locali. La nuova legge regola 5 tipi di
previdenza sociale che sono sotto la supervisione del Ministero delle Risorse Umane e
della Previdenza Sociale: fondo pensione, assicurazione medica, assicurazione per
infortuni sul lavoro, fondo disoccupazione e fondo maternità. A queste si deve
aggiungere anche il fondo abitazione, regolato dalla Regulation on the Administration
of Housing Accumulation Funds.
Tutti questi fondi sono finanziati sia dal datore di lavoro, sulla base di una
percentuale del salario totale di tutti i suoi dipendenti, sia dal lavoratore stesso che
contribuisce invece in base al suo stipendio personale. Tali percentuali sono fissate a
livello di provincia, regione autonoma o municipalità direttamente sotto il controllo del
governo centrale e, pertanto, variano vistosamente a seconda della località in cui il
lavoratore è impiegato. La legge stabilisce un tetto massimo per i contributi della
previdenza sociale che corrisponde al salario medio annuo locale moltiplicato per 300.
Questo significa che per gli stipendi più alti, la percentuale da versare sarà inferiore a
quella stabilita.
Incidenza degli oneri sociali in funzione del salario lordo annuo
Datore di lavoro
Lavoratore
20%
8%
Fondo assicurazione medica
7% - 12%
2%
Fondo infortuni sul lavoro
0,4% - 3%
/
Fondo pensione
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Fondo disoccupazione
0,4% - 2%
1% – 2%
Fondo maternità
0,5% - 1%
/
Fondo abitazione
5% - 13%
5% - 13%
Infine, la legge prevede che sia compito del datore di lavoro non solo versare i
contributi da lui dovuti, ma anche trattenere i contributi dovuti dal lavoratore dal suo
stipendio e versarli in sua vece direttamente all’agenzia di previdenza sociale locale. Il
datore di lavoro è responsabile in caso di mancato versamento del pieno ammontare
dei contributi e può incorrere in sanzioni gravi quali il pignoramento e la vendita
all’asta dei beni. Anche il mancato rispetto di termini e formalità di dichiarazione o
altre irregolarità sono puniti con sanzioni pecuniarie.
5.2.4.
Come sono regolamentate la salute e la sicurezza sul lavoro?
La legge sulla prevenzione ed il controllo delle malattie occupazionali del
2002, emendata nel 2011, costituisce un’innovazione all’interno del diritto cinese,
innovazione che fa la sua comparsa nel secondo rango più alto del sistema delle fonti
nazionali, attraverso l’approvazione della CP-CNP e la promulgazione del presidente
della Repubblica. Le malattie occupazionali menzionate in questa legge si riferiscono a
malattie contratte da un lavoratore di un’impresa, istituzione o organizzazione
economica, a causa della sua esposizione durante il lavoro a polveri, sostanze
radioattive e tossiche. Con questa legge viene inoltre istituito un catalogo delle
malattie
occupazionali
aggiornato,
modificato
e
pubblicato
dal
dipartimento
amministrativo per la salute pubblica, dal dipartimento per la gestione e il controllo
della sicurezza della produzione e dal dipartimento amministrativo per la sicurezza
sociale e del lavoro, sotto il CS (art. 2). La legge nelle sue disposizioni generali,
individua come principi guida la prevenzione e il controllo di tutte le malattie
occupazionali indipendentemente dalla loro natura, controllo e prevenzione che
risultano come dirette responsabilità del datore di lavoro (artt. 3-4) che è anche
obbligato a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per i suoi dipendenti (art. 7).
In
questa
innovazione
lo
stato
si
presenta
come
principale
attore
nell’implementazione di misure per aumentare la sicurezza sul lavoro. Lo stato
incoraggia la ricerca e lo sviluppo, nella diffusione e nell’impiego di nuove tecnologie,
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nuove tecniche e nuovi materiali per controllare e prevenire le malattie occupazionali,
per proteggere la salute dei lavoratori e per la ricerca dei meccanismi patogeni ed
esogeni delle malattie occupazionali (art. 8). Il dipartimento amministrativo per la
salute pubblica sotto il CS è l’organo individuato come responsabile delle supervisioni,
della prevenzione e del controllo delle malattie occupazionali nel paese. Inoltre i
rilevanti dipartimenti sotto il CS devono, entro i limiti dei loro rispettivi doveri, essere
responsabili per la supervisione della prevenzione e del controllo delle malattie
occupazionali, insieme ai dipartimenti amministrativi di salute pubblica dei governi del
popolo.
In questa prospettiva sia il CS che i governi locali del popolo devono
formulare piani per la prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali,
incorporandoli nei piani nazionali di sviluppo economico e sociale e facendo le dovute
correzioni durante la loro implementazione (art. 10). Oltre il controllo, la supervisione
e l’implementazione, un ulteriore compito delle suddette autorità definito dalla legge in
questione, è quello dalla publicizzazione dell’importanza della prevenzione e del
controllo delle malattie occupazionali (art. 11). Il principio di sicurezza entra pertanto
nell’ordinamento giuridico cinese in maniera completa e con tutti i presupposti per
costituire un elemento centrale nella dottrina giuslavorista della RPC.
La prevenzione è il principio cardine dell’intera normativa sulla sicurezza, che
obbliga il datore di lavoro ad organizzare ambienti lavorativi in cui: 1) la forza e la
concentrazione di fattori di rischio di malattie occupazionali soddisfino le norme
nazionali per la salute occupazionale; 2) ci siano strumenti finalizzati alla prevenzione
del rischio di malattie occupazionali; 3) i processi di riduzione siano gestiti
razionalmente dividendo le parti produttive non pericolose da quelle pericolose; 4) ci
siano strumenti di salute adeguati come guardaroba, bagni e luoghi adatti a lavoratrici
in stato di gravidanza; 5) gli strumenti soddisfino il requisito della protezione
fisiologica e psicologica dei lavoratori; 6) ogni luogo sia idoneo ai requisiti specificati
dalla legge, dai regolamenti amministrativi e dal dipartimento amministrativo sotto il
CS incaricato di proteggere la salute dei lavoratori (art. 15).
Il primo atto di prevenzione che la legge individua come fondamentale risiede
nella fase di progettazione di costruzioni edilizie (artt. 17-20). La legge prevede infatti
che ogni progetto di costruzione o ristrutturazione includa le misure di prevenzione
delle malattie occupazionali, misure che dovranno essere approvate dalle autorità
competenti prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui un’unità non invii tale relazione
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per ottenere un’approvazione dal dipartimento amministrativo di salute pubblica,
l’autorità competente può negare il consenso alla costruzione. Il rapporto preliminare
di valutazione per rischi di malattie occupazionali deve includere la valutazione per i
fattori di rischio occupazionali che il progetto di costruzione può produrre e degli effetti
che tali fattori possono avere sul luogo di lavoro, sulla salute dei lavoratori, le
categorie definite di rischio e le misure da prendere per la prevenzione delle malattie
occupazionali. L’enorme processo d’espansione economica intrapreso dalla RPC a
partire dagli anni novanta ha posto la dimensione del cantiere e della miniera come le
principali dimensioni destinatarie delle attenzioni della legge in esame.
Il provvedimento prosegue disciplinando la prevenzione sul luogo del lavoro
durante lo svolgimento dell’impiego di ogni lavoratore. Nuovamente è previsto che il
datore di lavoro prenda le seguenti precauzioni per i suoi dipendenti: 1) crei
un’istituzione o un’organizzazione per il controllo della salute del lavoro che funzioni
con personale a tempo pieno o parziale e che si occupi della prevenzione e del
controllo delle malattie occupazionali nell’unità d’impiego; 2) crei piani per la
prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali e programmi per la loro
implementazione; 3) stabilisca un sistema di controllo per la salute sul lavoro e le
regole per la sua implementazione; 4) conservi schedari sulla salute del lavoro e sul
monitoraggio e la protezione della salute dei lavoratori; 5) ottimizzi il sistema per
monitorare e valutare fattori di rischio di malattie occupazionali sul posto di lavoro; 6)
ottimizzi i piani preliminari di soccorso d’emergenza in caso d’incidenti causati da rischi
di malattie occupazionali (art. 21). Il datore di lavoro è quindi tenuto ad assicurare i
fondi necessari alla prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali ed è
responsabile per le conseguenze di fondi insufficienti (art. 22), a fornire mezzi
adeguati ai suoi dipendenti per la prevenzione di malattie occupazionali (art. 23), a
utilizzare le nuove tecnologie relative alla sicurezza (art. 24), ad affiggere bollettini
contenenti le regole per la sicurezza nell’unità produttiva e segnali d’allarme in zone
pericolose e ad attrezzare il luogo di lavoro con uscite d’emergenza e articoli di primo
soccorso (artt. 25-26). Il datore di lavoro deve inoltre controllare e valutare
regolarmente il luogo di lavoro. I risultati di tali monitoraggi e le valutazioni vanno
quindi riportati regolarmente negli archivi dell’unità relativi alla salute sul lavoro, a
loro volta inoltrati al dipartimento amministrativo di salute pubblica e fatti presenti ai
lavoratori. Anche i fornitori di materiale alle aziende hanno un ruolo all’interno dei
provvedimenti per la sicurezza sul lavoro dal momento che ogni articolo che possa
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prevedere rischi di malattie occupazionali deve essere munito di una segnaletica di
rischio in cinese e di manuali d’uso cinesi che ne permettano un corretto utilizzo (art.
29). La responsabilità del datore per la sicurezza sul posto di lavoro si ripresenta
anche al momento della stipula del contratto d’assunzione in cui il datore è tenuto a
informare il lavoratore di tutti i rischi di malattie occupazionali presenti nel suo futuro
impiego (art. 34), inoltre una volta assunto, il lavoratore ha diritto ad una formazione
alla sicurezza da parte del suo datore (art. 35) e a controlli regolari della sua salute
nel caso in cui sia soggetto a rischi continui (art. 36). I datori dovranno tenere archivi
sul monitoraggio e la protezione della salute occupazionale per i lavoratori e
mantenere i registri in buone condizioni. Nel registro del monitoraggio e della
protezione occupazionale bisogna registrare la storia professionale del lavoratore, la
storia dei rischi di malattie occupazionali a cui è stato esposto, i risultati dei controlli di
salute occupazionali e le diagnosi e le terapie per malattie occupazionali e altre
informazioni correlate alla sua salute (art. 37). La responsabilità di tutti questi obblighi
da parte del datore di lavoro è tanto legale quanto economica e costituisce un chiaro
indirizzo di questa legge.
A loro volta i lavoratori devono godere dei seguenti diritti di protezione della
loro salute occupazionale: 1) ricevere una formazione alla salute; 2) ricevere
strumenti per la prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali come controlli
medici, di salute, terapie e riabilitazione; 3) conoscere i fattori di rischio di malattie
occupazionali che possono esistere nel loro luogo di lavoro, le conseguenze di questi
rischi e le necessarie misure da prendere per prevenire malattie occupazionali; 4)
chiedere al datore di lavoro di provvedere a mezzi per la prevenzione di malattie
occupazionali che soddisfino i requisiti per la prevenzione e il controllo delle malattie
occupazionali e di dotare i lavoratori con articoli personali, con il proposito di
migliorare le condizioni di lavoro; 5) criticare, riportare e accusare violazioni delle leggi
e dei regolamenti sulla prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali e atti che
minacciano la vita e la salute dei lavoratori; 6) rifiutare mansioni che sono contrarie ai
regolamenti e venire meno a ordini per fare lavori dove mancano le misure di
prevenzione e di controllo di malattie occupazionali; 7) partecipare nella gestione
democratica della salute occupazionale dell’unità e di manifestare commenti e
suggerimenti
relativi alla prevenzione e al controllo di malattie occupazionali (art.
40).
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In questo provvedimento i sindacati ricoprono prevalentemente un ruolo di
monitoraggio nell’implementazione e nel rispetto di tali norme e un ruolo di
formazione nell’educare i lavoratori all’osservazione delle norme sulla prevenzione
(art. 41).
I primi tre capitoli di questa legge tracciano un quadro della prevenzione sul
luogo di lavoro estremamente dettagliato e lungimirante, per molti versi simile alle
normative occidentali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La legge del 2002 costituisce
difatti un importante passo verso la tutela dei lavoratori cinesi intrapreso nel 1995 e
considerevolmente ampliato nel 2002 con l’introduzione di questa normativa.
Le diagnosi di malattie occupazionali devono essere condotte da istituzioni
mediche e di sicurezza, approvate dai dipartimenti amministrativi per la salute
pubblica dei governi del popolo a tutti i livelli (art. 44). L’istituto della diagnosi risulta
d’importanza centrale nel quadro generale della legge in esame.
I criteri in base ai quali deve essere condotta una diagnosi di malattie
occupazionali è previsto che vengano stabiliti dai dipartimenti amministrativi di salute
pubblica sotto il CS. D’altro canto il medesimo dipartimento insieme al dipartimento
amministrativo della sicurezza sul lavoro, è responsabile della formulazione dei gradi
d’infortunio e delle misure di conferma in caso di malattie occupazionali.
I
documenti
e
le
informazioni
necessarie
alla
diagnosi
di
malattie
occupazionali (come la storia professionale del lavoratore, la storia dei rischi di
malattie occupazionali a cui è stato esposto) devono essere forniti in maniera veritiera
dal datore di lavoro. L’emendamento del 2011 prevede inoltre che il dipartimento
amministrativo per la sicurezza sul lavoro possa costringere il datore di lavoro a
fornire le suddette informazioni e che le istituzioni che si occupano della diagnosi
possano condurre investigazioni sul luogo di lavoro o chiedere al dipartimento
amministrativo di condurle per loro conto entro 10 giorni dalla richiesta. Il datore di
lavoro non può impedire o ostruire le investigazioni sul luogo di lavoro (art. 48).
Il dipartimento amministrativo di salute pubblica dei governi del popolo
risulta, dal quinto capitolo della legge sulla sicurezza, l’autorità di riferimento per
quanto riguarda la supervisione dell’implementazione delle normative sulla sicurezza
sul lavoro e per quanto riguarda la gestione di emergenze dovute ad incidenti sul
lavoro, con alto rischio di malattie occupazionali. Questo suo ruolo, desumibile dagli
artt. 63-69, lo rende inoltre il principale interlocutore dei datori di lavoro per quanto
riguarda la gestione economica e previdenziale dei lavoratori che hanno contratto
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malattie
occupazionali,
collocando
definitivamente
l’autorità
in
una
posizione
nevralgica della relazioni industriali.
Le responsabilità legali disciplinate dalla legge in esame sono precisamente
dettagliate e i provvedimenti per eventuali violazioni alla normativa vanno dalla nota
disciplinare al provvedimento penale. La procedura generale prevede l’emissione, da
parte del dipartimento amministrativo di pubblica sicurezza, di una nota disciplinare al
soggetto che ha commesso la violazione. Alla nota disciplinare fa seguito l’ordine di
rettifica in un tempo limite. Se l’ordine di rettifica non viene rispettato nel tempo
limite, il dipartimento può applicare multe che variano a seconda dell’entità della
violazione. Infine se si rilevano situazioni particolarmente gravi il dipartimento
amministrativo di salute pubblica può decidere, attraverso il governo del popolo di
riferimento, il fermo di qualsiasi operazione che sia causa di rischi di malattie
occupazionali.
Per quanto riguarda le unità di costruzione, il dipartimento adotta la
procedura sopraindicata, con multe tra 100.000 CNY e 500.000 CNY, nei casi in cui: 1)
la costruzione inizi senza aver fatto le verifiche preliminari dei rischi di malattie
occupazionali o senza aver ottenuto l’approvazione del rapporto dalla amministrazione
di pubblica sicurezza dopo l’esame; 2) manchino i mezzi di prevenzione di malattie
occupazionali; 3) la costruzione di un progetto con seri rischi di malattie occupazionali
inizi con dei mezzi di prevenzione e controllo non a norma; 4) si mettano in funzione i
mezzi di prevenzione e controllo dei rischi di malattie occupazionali senza essersi
accertati dell’effettività del loro controllo o senza l’ispezione del dipartimento
amministrativo di pubblica sicurezza o senza l’aver passato l’ispezione (art. 70).
Per quanto riguarda un datore di lavoro, il dipartimento adotta la procedura
sopraindicata, con multe fino a 100.000 CNY, nei casi di: 1) mancata disposizione dei
registri con i risultati dei monitoraggi dei fattori di rischio di malattie occupazionali e la
pubblicazione dei loro risultati; 2) mancata adozione di misure di prevenzione e
controllo
di
malattie
occupazionali
come
previsto
dall’art.
19;
3)
mancata
pubblicazione delle regole e dei regolamenti sulla prevenzione e il controllo delle
malattie occupazionali, le regole per la loro applicazione e le misure di soccorso di
emergenza in incidenti con alti rischi di malattie occupazionali; 4) mancata formazione
alla salute e alla sicurezza dei dipendenti; 5) mancata trasmissione d’informazioni
sull’identificazione della tossicità di agenti chimici con rischi di malattie occupazionali
che sono usati o importati per la prima volta nel paese e i documenti che provvedono
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alla loro registrazione al dipartimento competente e l’approvazione all’importazione
come previsto dai regolamenti (art. 71). Le multe per i datori di lavoro salgono a una
cifra compresa tra i 50.000 CNY e i 100.000 CNY, nei casi in cui si registri: 1) mancato
inoltro al dipartimento amministrativo di salute pubblica, nel tempo limite, del
progetto di costruzione con rischi di malattie occupazionali; 2) mancata designazione
di persone che portino avanti giorno per giorno un controllo dei fattori di rischio di
malattie occupazionali e mancata strutturazione di un sistema di monitoraggio delle
normali condizioni di lavoro; 3) mancata informazione ai lavoratori, in sede di
modifiche contrattuali, in merito ad eventuali malattie occupazionali; 4) mancati
provvedimenti per i controlli di salute sul lavoro, registrando i risultati del
monitoraggio medico, informando i lavoratori dei suoi risultati; 5) mancato rilascio di
una copia dei documenti sui controlli di salute sul lavoro previsti dalla legge quando i
lavoratori cambiano datore di lavoro (art. 72). Infine le multe per i datori di lavoro
vanno dai 50.000 CNY ai 200.000 CNY, nei casi in cui si registri: 1) mancata
registrazione della forza lavoro e della concentrazione dei fattori di rischio di malattie
occupazionali sul luogo di lavoro; 2) mancata messa a disposizione di mezzi per la
prevenzione di malattie occupazionali e di materiale per l’uso personale; 3) mancata
manutenzione e controllo dell’equipaggiamento per la prevenzione di malattie
occupazionali, articoli di primo soccorso e individuali; 4) mancato monitoraggio dei
fattori di
rischio
di
malattie
occupazionali
sul
luogo di
lavoro; 5) mancata
implementazione di lavoro discontinuo dove esistono rischi di malattie occupazionali;
6) mancati provvedimenti verso i pazienti di malattie occupazionali o sospetti pazienti
di
malattie
occupazionali
nel
ricevere
diagnosi
e
terapie
come
previsto
dai
regolamenti; 7) mancata adozione di misure di soccorso e controllo d’emergenza in
seguito a un incidente con rischi di malattie occupazionali o mancato rapporto in
seguito a tale incidente; 8) mancata affissione di segnali di allarme in cinese dove
sussistono seri rischi di malattie occupazionali; 9) rifiuto di accettare supervisioni e
controlli
da
parte
del
dipartimento
amministrativo
di
pubblica
salute;
10)
occultamento, falsificazione, alterazione o danneggiamento dei documenti sui controlli
di salute sul lavoro, dei risultati del monitoraggio dei fattori di rischio di malattie
occupazionali sul luogo di lavoro e di altre informazioni rilevanti o rifiuto di fornire
informazioni necessarie per l’identificazione o la diagnosi di malattie occupazionali; 11)
mancata assunzione delle spese per l’identificazione e la diagnosi delle malattie
occupazionali e delle spese mediche e di sostentamento dei pazienti di malattie
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occupazionali come previsto dai regolamenti (art. 73). Se invece la violazione di
questa legge da parte del datore di lavoro causa un serio danno alla vita o alla salute
dei lavoratori, il dipartimento può ordinare la cessazione delle attività che producono il
rischio di malattie occupazionali o richiedere al governo del popolo competente, nei
limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di Stato, di procedere alla chiusura dello
stabilimento. In questo caso i datori di lavoro possono essere soggetti a multe da
100.000 CNY a 500.000 CNY e incorrere ove previsto dalla legge in responsabilità
penale (artt. 78-79).
In un’analisi del sesto capitolo è dunque plausibile individuare il datore di
lavoro come principale responsabile della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Nonostante la centralità della responsabilità del datore di lavoro, il legislatore individua
ulteriori responsabilità nei fornitori di materiali che possono produrre malattie
occupazionali,
nel
caso
in
cui
vengano
meno
al
loro
dovere
di
informare
completamente i destinatari di un certo prodotto dei suoi rischi e delle sue
caratteristiche (art. 74).
Il secondo gruppo di attori sui quali il legislatore si concentra nel disciplinarne
le responsabilità sono gli attori coinvolti nel processo di diagnosi di una malattia
occupazionale. Il legislatore prevede il rischio che gli attori con poteri di diagnosi
creino sistemi criminali di compra vendita di diagnosi mediche o diano inizio a
fenomeni di corruzione relativi al diagnosticare o meno un certo tipo di malattie
occupazionali. Questo agire criminale viene punito con multe fino a 300.000 CNY, il
ritiro dall’archivio attraverso cui si determinano i commissari di verifica, la chiusura
dell’istituto medico che ha erogato false diagnosi, se previsto dalla legge misure penali
(artt. 75-82). Gli attori relativi al sistema sanitario incaricato di appurare le malattie
occupazionali sono dunque i secondi responsabili nel rispetto e nell’implementazione
della legge in esame.
Inoltre vengono previste delle responsabilità anche per i dipartimenti di salute
pubblica e i dipartimenti della sicurezza sul lavoro, nel caso in cui non riportino i casi
di malattie occupazionali o gli incidenti con rischio di malattie occupazionali al
dipartimento amministrativo di salute pubblica del livello superiore, come previsto dai
regolamenti. I dipartimenti di livello superiore a loro volta sono tenuti a ordinare una
rettifica, emanare una nota di critica e una nota disciplinare per segnalare
l’irregolarità. Nel caso in cui il dipartimento faccia falsi rapporti o nasconda la verità, i
responsabili del dipartimento sono passibili di retrocessione, rimozione dall’incarico o
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licenziamento ad nutum. Le stesse sanzioni sono applicate nei confronti dei
dipartimenti che abbiano approvato un progetto di costruzione o emesso una licenza di
costruzione in violazione degli artt. 17-18 di questa legge. Anche i responsabili dei
governi del popolo locali o al livello superiore a quello di contea sono soggetti a queste
sanzioni nel caso di negligenza, abuso di potere, falsificazione o favoritismo che
causino un incidente con rischio di malattie occupazionali o altre serie conseguenze.
Infine è stabilito che chiunque, violando questa legge, commetta un crimine è
soggetto a responsabilità penale ove previsto dalla legge (artt. 83-86).
Il capitolo sulle responsabilità legali con cui si conclude la legge sulla
prevenzione e il controllo delle malattie occupazionali del maggio 2002 costituisce un
elemento chiave nel definire l’importanza che il legislatore trova nella disciplina della
sicurezza sul lavoro per quanto riguarda la libera fruizione da parte dei lavoratori dei
loro diritti e dei loro interessi legittimi, e la riforma del 2011 non ha fatto altro che
perfezionare ulteriormente il sistema. Il definire il datore, gli istituti medici e le
autorità amministrative come primi responsabili del rispetto della legge in questione
pone i lavoratori come legittimi destinatari delle misure di prevenzione previste dalla
normativa e gli articoli di quest’ultima come diritti naturali dei lavoratori.
5.2.5.
Qual è il sistema sindacale cinese?
La legge sui sindacati è stata adottata alla 5a sessione del 7° Congresso
nazionale dell’aprile 1992, e successivamente emendata nell’ottobre 2001.
Partendo dall’art. 1 delle previsioni generali, è possibile individuare gli scopi e
i motivi della promulgazione di tale legge da parte della CP-CNP. Il sistema sindacale
cinese varato negli anni ‘50, dal punto di vista giuridico risultava come una propaggine
dello stato centrale con lo scopo di controllare e organizzare i lavoratori. Pertanto
questa legge si propone di proteggere la posizione dei sindacati nella politica,
nell’economia e nelle vita sociale dello stato e di chiarificare i diritti e gli obblighi dei
sindacati mettendoli nelle condizioni di ricoprire il proprio ruolo nello sviluppo della
modernizzazione socialista cinese (art. 1). La federazione nazionale dei sindacati (di
seguito ACFTU) è l’organizzazione al vertice del sistema sindacale nazionale, nonché la
rappresentante dei sindacati nazionali verso i sindacati di altri paesi.
Tutte le organizzazioni sindacali cinesi vengono istituite in base al principio del
centralismo democratico (art. 9). I comitati dei sindacati dovranno essere eletti dalle
loro assemblee generali o rappresentative. I comitati sindacali a tutti i livelli dovranno
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Pag. 208
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essere responsabili davanti all’assemblea generale o rappresentativa e dovranno
provvedere a fornire all’assemblea relazioni sul lavoro svolto. Le assemblee generali e
rappresentative dovranno avere il diritto di eleggere i loro rappresentanti e i loro
commissari che opereranno in una struttura verticistica in cui le organizzazioni
sindacali ad alti livelli hanno il compito di guidare quelle a bassi livelli.
Un sindacato di un’impresa, un’istituzione o un organo di governo con
venticinque o più membri, dovrà costituire un comitato sindacale di base. Nel caso in
cui i membri di un’unità produttiva siano meno di venticinque, un comitato di base
sarà costituito separatamente o insieme ai membri di altre due unità o potrà essere
eletto un organizzatore che organizzi l’attività dei membri. Se il numero delle
lavoratrici è relativamente grande è prevista dalla legge l’istituzione di un comitato
sindacale per lavoratrici sotto il comando del sindacato dell’azienda stessa. Nel caso in
cui invece il numero delle lavoratrici è relativamente piccolo, queste potranno essere
incluse nel comitato sindacale. Le città, le cittadine e i distretti urbani con un grande
numero d’imprese, potranno stabilire associazioni sindacali di base. Una località a
livello nazionale potrà stabilire una federazione locale dei sindacati a tutti i livelli.
Molte imprese dello stesso segmento industriale o industrie di natura simile potranno
stabilire sindacati industriali nazionali o locali in base ai loro interessi (art. 10). In
questo contesto, la formazione di qualsiasi livello di organizzazione sindacale dovrà
essere comunicata al livello superiore per essere approvata. Le organizzazioni
sindacali di livello più alto possono mandare personale per la formazione dei livelli più
bassi. Sono queste le linee guida della struttura sindacale nazionale cinese. Una
struttura progettata come capillare e competente in tutti i comparti del mercato del
lavoro nazionale. Nuovamente si ripropone la problematica dell’effettività di questa
struttura dal momento che il carattere prevalente è quello verticistico e del
centralismo democratico.
L’illegalità dell’istituto dello sciopero all’interno della RPC limita l’attività
sindacale a provvedimenti amministrativi e di contrattazione collettiva. In questa
prospettiva corporativistica l’essenza del sindacato come rappresentante dei diritti e
degli interessi legittimi dei lavoratori va a scontrarsi con il suo ruolo di mediatore e di
organizzatore nell’ottimizzazione degli interessi socioeconomici nazionali.
Ad ogni modo sono previste da questa legge dei diritti e degli obblighi
sindacali. Nel caso in cui un’impresa o un’istituzione pubblica viola le previsioni delle
assemblee rappresentative o di altri sistemi di gestione democratica, il sindacato deve
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avere il diritto di richiedere una correzione e assicurarsi che i lavoratori esercitino i
loro diritti liberamente in conformità alla legge. L’impresa o l’istituzione pubblica dovrà
a sua volta affrontare le questioni che le verranno sottoposte dall’assemblea generale
o rappresentativa (art. 19).
Questi
doveri
e
questi
obblighi
s’incentrano
prevalentemente
nella
stipulazione dei contratti tanto individuali quanto collettivi. Un sindacato deve
assistere e provvedere alla guida dei lavoratori nella stipula dei contratti di lavoro con
un datore di lavoro. È inoltre tenuto a rappresentare i lavoratori nelle negoziazioni e a
stipulare contratti collettivi con datori di lavoro. Il progetto di un contratto collettivo
dovrà infatti essere sottoposto all’assemblea rappresentativa o generale dei lavoratori
per discuterne l’adozione. In generale il sindacato al livello più alto e più prossimo
dovrà supportare e assistere i sindacati nella stipula dei contratti collettivi. Se
un’impresa viola i contratti collettivi e infrange i diritti e gli interessi dei lavoratori, il
sindacato potrà chiedere all’impresa di assumersi le sue responsabilità secondo la
legge. Se la disputa sul contratto collettivo non potrà essere risolta attraverso la
consultazione, il sindacato potrà sottoporre la faccenda all’agenzia per gli arbitrati sul
lavoro, se l’agenzia rifiuta di accettare il caso o il sindacato rifiuta il verdetto
dell’arbitrato potrà essere intentata una causa davanti a una corte del popolo.
La soluzione ultima delle vertenze sindacali continua ad essere il ricorso al
giudizio di una corte del popolo, come previsto dalla legge sul lavoro del 1995. La
legge sui sindacati ribadisce il non ricorso allo sciopero come extrema ratio nel
confronto con i datori di lavoro e le loro organizzazioni.
In conclusione il sindacato è punto di riferimento nella stipula dei contratti
collettivi, nella supervisione del’implementazione di normative su salute e sicurezza,
nel
verificare
l’efficienza
dell’erogazione
di
retribuzioni
e
compensazioni,
nel
partecipare a indagini su incidenti accaduti sul posto di lavoro (art. 26), nel garantire
la correttezza e il rispetto delle leggi in caso di licenziamenti collettivi (art. 27), nel
fornire assistenza legale ai lavoratori in causa con il datore di lavoro (art. 28), nella
formazione dei lavoratori (art. 31) e nel assistere l’autorità nella formulazione di
norme sul lavoro (artt. 32-34). Ad ogni modo questo suo essere punto di riferimento
per i lavoratori in una così vasta gamma di materie si scontra con la limitatezza dei
suoi mezzi nell’esercizio dei suoi doveri. Gli strumenti sindacali per tutelare i diritti e
gli interessi legittimi dei lavoratori che si evincono da questo provvedimento normativo
sono l’istituto della contrattazione collettiva, il ricorso a un organo d’arbitrato e il
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ricorso a una corte del popolo. In questi istituti la posizione del sindacato è sullo
stesso piano di quella del datore di lavoro.
I fondi di un sindacato dovranno essere costituti da: 1) le quote associative
dei membri; 2) il 2% della retribuzione mensile di ogni associato; 3) versamenti diretti
fatti dall’impresa o dall’ente statale; 4) sussidi dei governi del popolo; 5) altre
provenienze. I fondi previsti nel punto 2) dovranno essere versati prima del
pagamento delle tasse allo stato, per cui saranno calcolati sull’ammontare lordo della
retribuzione. Tali risorse dovranno servire primariamente ai lavoratori e alle attività
del sindacato e l’ACFTU ha il compito di dettagliare le spese legate a questi fondi (art.
43). Un sistema di fondi così ampio prevede anche dei controlli e delle misure per la
sua supervisione e per l’erogazione di tali fondi da parte dei datori di lavoro. Se
un’impresa o un ente pubblico, rifiuta il pagamento dei fondi sindacali senza una
ragione
giustificata,
il
sindacato
può
fare
ricorso
alla
corte
del popolo
per
un’ingiunzione di pagamento; nel caso in cui il rifiuto persista si potrà iniziare una
causa davanti a una corte del popolo. I sindacati a tutti i livelli dovranno istituire
commissioni per il controllo dei conti che stabiliranno in che misura un sindacato potrà
lavorare al di fuori del suo bilancio. Tutte le spese di ogni sindacato saranno
controllate dalle commissioni dei conti di pari livello, che dovranno riportare relazioni
dei loro controlli alle assemblee generali o rappresentative che a loro volta avranno il
diritto di formulare consigli sui futuri investimenti da fare con i fondi sindacali (art.
44).
Da questa breve panoramica sulla strutturazione dei fondi sindacali è possibile
intuire le dimensioni dell’organizzazione sindacale cinese. Un’istituzione centralizzata
con cellule in ogni azienda del paese, ma con capacità di azione estremamente limitate
rispetto a quelle dei dipartimenti amministrativi del popolo. Se quindi la struttura
sindacale stabilita con la legge del giugno del 1950 viene definitivamente cambiata nel
2001 (art. 57), le logiche di centralismo democratico e l’assetto corporativistico
dell’organizzazione sindacale rimangono pressoché invariati.
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5.3.
PERSONALE STRANIERO
5.3.1.
A quale normativa è assoggettato il personale straniero?
Le “Regulations Governing the Employment of Foreigners in China”, emanate
dal Governo Cinese nel 1996, regolano l’assunzione di personale straniero nella RPC.
Il requisito essenziale per poter assumere uno straniero in un azienda cinese
è che NESSUN cinese sia in grado di ricoprire tale carica (Regulations Governing the
Employment of Foreigners in China, art. 6).
Il reclutamento di personale straniero presso uffici di rappresentanza stranieri
è invece libero.
Ai fini della regolare assunzione di un espatriato, il datore di lavoro deve
ottenere dalle autorità cinesi i seguenti documenti:
•
employment permit (permesso d’impiego);
•
visa notice (avviso di emissione di visto);
•
working visa (visto di lavoro);
•
employment certificate (certificato d’impiego);
•
residence permit (permesso di residenza).
Il permesso d’impiego risulta effettivo solo all’interno dell’area specificata
dall’Ufficio Certificazioni. Inoltre, in base a quanto riportato nell’art. 18, il contratto
stipulato tra datore di lavoro e dipendente non può superare il termine massimo di
cinque anni e, al termine del contratto, decade anche la validità del certificato
d’impiego. Tuttavia il contratto può essere rinnovato secondo la procedura indicata
dall’art. 19. Il datore di lavoro infatti deve sottoporre, entro 30 giorni prima dalla
scadenza del contratto, una richiesta di prolungamento alle autorità competenti e, una
volta ottenuta l’approvazione, seguire tutte le procedure richieste entro e non oltre 10
giorni (art. 20).
Inoltre, in base a quanto affermato dall’art. 7 della “Foreigners’ Employment
Regulation”, uno straniero deve possedere dei requisiti ben precisi per poter lavorare
in Cina:
1) Essere di età superiore ai 18 anni ed essere in buona salute
2) Possedere le competenze tecniche e l’esperienza necessarie alla
professione che dovrà svolgere
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3) Non avere precedenti penali
4) Essere riconosciuto dal datore di lavoro che lo assume
5) Essere in possesso di un visto valido o di un documento di viaggio
valido equivalente.
L’art. 10 della “Foreigners’ Employment Regulation”, inoltre, afferma che sono
esentati dall’ottenere un employment permit ma possono direttamente richiedere
l’employment certificate:
1) Gli stranieri che lavorano in Cina in un programma di scambio
internazionale;
2) Rappresentanti o dirigenti di uffici di rappresentanza di aziende
straniere.
L’art. 15 stabilisce che gli stranieri che hanno il permesso di lavorare in Cina
devono registrarsi presso l’Ambasciata, il Consolato e l’Ufficio Visti per l’ottenimento
dell’Employment Visa e portare con se la licenza d’impiego (Employment Licence)
emessa dal Ministero del Lavoro, la lettera della notifica del visto inviata dall’unità
autorizzata ed il passaporto o un documento di viaggio valido.
Il permesso di lavoro ha validità effettiva solo nell’area specificata dalle
autorità competenti (Certificate Office); nel caso in cui il soggetto venga impiegato al
di fuori dell’area certificata dall’ufficio, deve provvedere a fornirsi della certificazione
adeguata a seconda delle specifiche condizioni (art. 24).
È molto importante per il datore di lavoro assicurarsi che tutti i documenti del
lavoratore straniero siano in ordine e regolari, poichè in caso contrario può incorrere in
sanzioni dirette. L’art. 30 stabilisce che gli stranieri o i datori di lavoro che falsificano,
alterano o vendono certificati o licenze d’impiego debbano essere puniti con il ritiro dei
loro certificati o licenze, la confisca dei ricavi illegali ottenuti e la multa da 10.000 CNY
a 100.000 CNY.
Ulteriori sanzioni sono previste dalla recentissima “Law of the People’s
Republic of China on the Administration of Exit and Entry”, promulgata il 30.06.2012 e
che entrerà in vigore un anno dopo,
il 01.07.2013. Questa legge sostituisce le due
precedenti “Law on Entry and Exit Administration of Foreigners” e “Law on Entry and
Exit Administration of Chinese citizens” del 1986, unificando la disciplina per gli
stranieri e i cittadini cinesi. Quando le nuove norme saranno in vigore, il datore di
lavoro che voglia assumere uno straniero sarà responsabile dell’autenticità e validità
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delle informazioni della richiesta di visto del lavoratore. Se tali informazioni si
rivelassero non corrette, il datore di lavoro incorrerebbe in una multa da 5.000 CNY a
10.000 CNY, qualsiasi guadagno derivante dall’assunzione sarebbe confiscato e il
datore di lavoro si dovrebbe accollare anche i costi di rimpatrio del lavoratore. Inoltre
le persone direttamente responsabili dell’assunzione illegale sarebbero soggette ad
un’ulteriore multa da 5.000 CNY a 10.000 CNY. Infine, la legge stabilisce in generale
che i datori di lavoro che assumano illegalmente lavoratori stranieri siano puniti con la
multa da 10.000 CNY a 100.000 CNY e che ogni guadagno ricavato dall’assunzione sia
confiscato.
Recentemente, il Parlamento cinese, alla conferenza CPPCC del marzo 2007,
ha mostrato la volontà di affrontare la questione delle assunzioni di personale
straniero in modo da regolarizzare il numero delle stesse. Attualmente non esiste una
norma che dispone riguardo la quantità di occupati provenienti dall’estero e il Governo
sta pensando di porre un freno al crescente numero di lavoratori stranieri (soprattutto
riguardo agli altri paesi in via di sviluppo), in modo da non portare all’ulteriore
restringimento del mercato locale.
5.3.2.
Come viene fissata la remunerazione del personale straniero?
I lavoratori espatriati e i consulenti possono essere remunerati sia in valuta
straniera che in valuta locale, che può essere depositata in conti aperti presso banche
cinesi oppure banche straniere all'estero.
In base all’art. 22 della “Foreigners’ Employment Regulation”, uno straniero
non può ricevere un salario inferiore al minimo salariale dell’area geografica di
riferimento.
L’ espatriato impiegato da una FIE che ha risieduto nella RPC per meno di un
anno è tenuto a pagare una “Individual Income Tax” (IIT) sul reddito da lavoro
percepito all’interno della RPC.
Grazie ad un accordo bilaterale stipulato tra il governo italiano e quello cinese,
i cittadini italiani che abbiano risieduto nella RPC per meno di 183 giorni sono esentati
dal pagamento della IIT sul reddito da lavoro percepito in Cina, qualora il salario sia
corrisposto da un datore di lavoro residente al di fuori della Cina.
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Impiego
Retribuzione salariale mensile media
Valori in CNY
Manager
52.000
Junior Manager
20.800
Impiegato
14.800
Le cifre riportate fanno riferimento alla remunerazione standard riferita alle tre categorie di impiego
generalmente previste per gli stranieri e non includono i premi di produzione.
Qui di seguito riportiamo, per puro riferimento, il livello degli stipendi di
profilo più alto:
Impieghi
Top manager
Dirigente a livello nazionale
Salario stimato (US$)
500.000
250.000-300.000
Espatriato asiatico (Hong Kong/Singapore/Taiwan)
300.000
Espatriati occidentali
270.000
Stranieri assunti da cinesi
180.000
Cinesi ritornati in patria
180.000
Direttore locale FIE
165.000
Capo di SOE di top prestazione
120.000
Come si può notare da queste cifre, il personale straniero ottiene ancora le
paghe più alte. Questo perché gli stranieri possono portare la loro esperienza in campo
manageriale e aziendale, esperienza che per i cinesi è molto preziosa e più facilmente
reperibile dall’esterno che non dall’interno.
5.3.3.
Il personale straniero ha l’obbligo di partecipare al sistema di
previdenza sociale cinese?
Nell’ambito delle recentissime riforme del sistema di previdenza sociale
attuato dal governo cinese, il Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale
della RPC ha emanato il 06.09.2011 le Interim Measures on Participation in Social
Insurance by Foreigners Working in China, entrate in vigore il 15.10.2011. Come già
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chiaramente stabilito dall’articolo 97 della Social Insurance Law, le Interim Measures
ribadiscono che i lavoratori stranieri debbano anch’essi versare al pari dei cittadini
cinesi i contributi di tutti i cinque sistemi di previdenza sociale (pensione, sanità,
infortuni sul lavoro, disoccupazione e maternità). In particolare, sono definiti come
lavoratori stranieri coloro che non sono in possesso della cittadinanza cinese, che
hanno ottenuto un permesso di lavoro (permesso di lavoro per stranieri, certificato di
esperto straniero, permesso per giornalisti stranieri residenti e permesso per stranieri
residenti permanenti) e che sono regolarmente assunti in Cina. Sono inoltre inclusi
nella definizione di stranieri anche coloro che hanno firmato un contratto di lavoro con
datori di lavoro all’estero ma che sono stati trasferiti presso filiali o uffici di
rappresentanza registrati in Cina.
Naturalmente anche i datori di lavoro, cinesi o stranieri, e le filiali o gli uffici di
rappresentanza che impiegano un lavoratore straniero dovranno pagare la loro quota
di contributi previsti dalla legge. Inoltre hanno l’onere di procedere alla registrazione
al sistema di previdenza sociale del lavoratore straniero entro 30 giorni dalla data
della richiesta del permesso di lavoro, se non vogliono incorrere in sanzioni
amministrative.
Se lo Stato di provenienza del lavoratore straniero ha firmato un accordo con la Cina
in materia, questo accordo avrà preminenza sulle disposizioni delle Interim Measures.
Finora solo Germania e Corea del Sud hanno siglato accordi bilaterali in materia di
previdenza sociale con il governo cinese.
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6. Servizi alle imprese
6.1.
6.1.1.
BANCHE
Quali sono le principali banche commerciali partecipate da
banche straniere?
1) Industrial and Commercial Bank of China Limited
2) China contruction Bank Corporation
3) Bank of China Limited
4) Bank of Communications
5) China CITIC Bank Corporation Limited
6) Shanghai Pudong Development Bank
7) Industrial Bank
8) Hua Xia Bank
9) Bank of Beijing
10) Bank of Shanghai
11) Bank of Tianjin
12) Bank of Nanjing
13) Bank of Guangzhou
14) Bank of Ningbo
15) Bank of Hangzhou
16) Bank of Chongqing
17) Qilu Bank
18) China Bohai Bank
19) Bank of Qingdao
20) Jilin Bank
21) First Sino Bank
22) Nanchong City Commercial Bank
23) Bank International Nongbo
24) Bank of Yingkou
25) Bank of Chengdu
Source: “Mailand China Banking Survey 2011” KPMG
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Con l’obiettivo di onorare gli impegni assunti dalla Cina in seno al WTO per la
riforma del settore bancario, lo State Council ha promulgato l’11.11.2006 la nuova
normativa sulle Foreign Invested Banks, “The Regulations on the Administration of
Foreign Invested Banks (“New Regulations”), entrata in vigore l’11.12.2006. Le “New
Regulations” presentano una serie di differenze sostanziali rispetto alla vecchia
normativa promulgata cinque anni prima (“Regulations on the Administration of
Foreign Invested Financial Institutions”). Da una parte, la nuova normativa risulta più
rigida – per esempio – nella richiesta di un limite minimo di capitale registrato, mentre
dall’altra, appare esplicita l’intenzione di liberalizzare il settore bancario in favore delle
banche straniere, sia favorendo loro la possibilità di allargare il business scope
localmente, sia rimuovendo alcune barriere all’entrata.
Le “New Regulations” vengono applicate alle seguenti forme di Foreign
Invested Banks (FIE banks) costituite nella Repubblica Popolare Cinese (RPC), che la
CBRC (China Banking Regulatory Commission) ha definito più chiaramente:
1) Wholly foreign-owned bank (WFOE bank): costituita da una banca
straniera (la nuova normativa richiede espressamente che l’investitore
straniero all’interno della WFOE e l’investitore strategico all’interno
della JV, operino in qualità di commercial Bank) o congiuntamente a
qualsiasi istituzione finanziaria straniera;
2) Joint Venture bank (JV bank): costituita congiuntamente da
un’istituzione finanziaria straniera ed una società cinese;
3) Foreign bank branch;
4) Representative office of a foreign bank.
Le prime tre forme di FIE sono trattate collettivamente, secondo la nuova
normativa, come una Foreign Invested Bank operativa sul territorio.
Le novità introdotte dalle “New Regulations” sono le seguenti:
•
Il capitale registrato minimo per una WFOE bank ed una JV bank è di 1
miliardo di CNY. La soglia minima di capitale per le Foreign bank
branches ammonta a 200 milioni CNY. Questa quota scende a 100
milioni CNY per quanto riguarda le FIE banks branches.
•
Viene consentito alle banche straniere di operare senza limiti sia sulle
tipologie di operazioni che sulle aree.
Una WFOE o una JV bank
possono condurre operazioni wholesale e retail nella divisa cinese.
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Tuttavia, le Foreign bank branches possono fornire limitati servizi in
valuta cinese ai cittadini cinesi: solo depositi a scadenza fissa con
transazioni di ammontare non inferiore a 1 milione CNY. In ogni caso,
una Foreign Investe Bank per poter condurre operazioni in RMB deve
chiedere l’approvazione dell’autorità regolatoria del Consiglio di Stato e
presentare i seguenti requisiti: avere svolto 3 anni di attività nel
territorio della Repubblica Popolare Cinese, avere mantenuto un
bliancio favorevole nei 2 anni precedenti e soddisfare altre condizioni
stabilite dall’autorità.
•
Si incoraggia, attraverso alcune restrizioni nell’ambito del CNY retail
business,
la
conversione
di
Foreign
bank
branches
in
WFOE
indipendenti con l’obiettivo primario di facilitare l’opera di supervisione
delle autorità competenti. In aggiunta, si pongono freni alle Foreign
banks già operative nella RPC ed intenzionate a costituire ulteriori uffici
di rappresentanza a meno che le stesse non riescano a dimostrare la
compatibilità di tali operazioni con la strategia di sviluppo economico
nazionale del Paese.
•
Viene abolito il limite per cui ogni deposito in valuta straniera ottenuto
da una Foreign Invested bank non ecceda il 70% dei suoi assets totali
in
valuta
straniera
detenuti
nella
RPC.
Sono
stati
introdotti
cambiamenti su aspetti che riguardano la registrazione e le azioni
disciplinari contro gli officers e directors in una FIE bank; inoltre, sono
state rimosse le restrizioni sul coinvolgimento di società di revisione
della RPC.
Il capitale operativo allocato da una WFFB o una JVB alle filiali non può
superare il 60% del capitale totale.
L’azionista o gli azionisti di una WFFB o JVB devono possedere determinati
requisiti:
1) essere una banca commerciale;
2) avere assets totali per almeno 10 miliardi di dollari nell’anno
precedente la richiesta;
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3) avere un ufficio rappresenativo all’interno della Repubblica Popolare
Cinese per almeno due anni in caso di WFFB, nessuna richiesta
temporale invece per le JVB;
4) avere il rapporto tra capitale e debito contratto in linea con i requisiti
stabiliti dall’autorità regolatoria dello Stato d’origine (solo per WFFB) e
del Consiglio di Stato, (artt. 10 e 11).
Una banca straniera che voglia aprire una Foreign Bank Branch deve
possedere i seguenti requisiti:
1) avere assets totali per almeno 20 miliardi di dollari nell’anno
precedente la richiesta;
2) avere il rapporto tra capitale e debito contratto in linea con i requisiti
stabiliti dall’autorità regolatoria del Consiglio di Stato;
3) avere un ufficio rappresenativo all’interno della Repubblica Popolare
Cinese per almeno due anni.
Ulteriori requisiti di controllo sono stabilita all’art. 9 per tutte le tipologie di
FIE bank.
Non bisogna dimenticare che in seguito all’introduzione delle “Administrative
Measures on RMB Settlement Business for Foreign Direct Investment” (13 ottobre
2011) della People’s Bank of China, la FIE deve registrare l’operazione di FDI presso
l’ufficio locale della PBOC.
6.1.2.
Quali sono le banche straniere che possiedono filiali o
rappresentanze nel Paese?
ABN AMRO Bank N.V.
(Shanghai)
28th Floor, Jinmao Tower, No. 88 Century
Avenue, Pudong New Area, 200120
Tel: 021 50499303
American Express Bank
(Beijing)
Room 2313-2314, Tower 1, China World Trade
Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District
Tel: 010 6505 2888
Fax: 010 65054626
AOZORA Bank, Ltd.
(Shanghai)
27F, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring
Road, Pudong New Area
Tel: 021-3899-6288
Fax: 021-6841-2882
Arab Bank
(Shanghai)
Unit 1803, Shanghai Trade Square 188 Si Ping
Road
Tel: 021-65077737/38
Fax: 021-65072776
Australia and New
Zeland Banking Group
(Beijing)
L130B,L234,China Central Place, No.79 Jianguo
Road, Chaoyang District
Tel: 010-6599 8188
Fax: 010-8588 8696
Australia and New
Zeland Banking Group
(Shanghai)
Ground Floor, Mirae Asset Tower
166 Lujiazui Ring Road, Pudong
Tel: 021 6169 6223
Fax: 021 6169 6229
Intesa Sanpaolo Spa
Capital Mansion, 21/F, Suite 2108, 6 Xinyuan
Tel: 010 84862108
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(Beijing Office)
Nan Road, Chaoyang District
Fax: 010 84862185
Intesa Sanpaolo Spa
(Shanghai Branch)
Room 1001, China Merchants Tower, No.161,
Luijiazui Dong Lu, 200120
Tel: 021 58799930
fax: 021 58799945
Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A
(Beijing)
1602,China World Tower 1
No.1, Jianguomenwai Street
Tel: 010 650 531 36/7/8
Fax: 010 650 531 39
Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A
(Shanghai)
Unit 2501-2503, 25th Floor, Platinum Building
No. 233 Taicang Road
Tel: 021-53830417
Fax: 021-53830411
Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A
(Guangzhou)
Unit 1708, Tower A, Center Plaza, No. 161
Linhexi Road, Tianhe District, 510620
Tel: 020-38251001/2
Fax: 020-38251003
Banca Popolare di
Vicenza
(Shanghai)
Unit 3307B, The Center, 989 Changle Road,
Xuhui District
Tel: 02154075455/54075456
Fax: 021-54075457
Banca Sabadell
(Beijing)
Sky Plaza Building - Unit 805, 8/Floor, 46
Dongzhimen Wai Street, Dongcheng District
Tel. 010 84608366
Fax 010 84608399
Banca Sabadell
(Shanghai)
Westgate Mall, room 1605 A
1038, Nanjing West Road
Tel. 021 62718347
Fax 021 62717710
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.p.A
(Beijing)
Room 618, Tower 2, Bright China Chang An
Building, nº 7 Jianguomen Nei Avenue,
Dongcheng District
Tel: 010 65170939
Fax: 010 65170936
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.p.A
(Shanghai)
2906 Jin Mao Tower, 88 Century Boulevard,
Pudong New Area
Tel: 021 54048720
Fax: 021 54048661
Banco Popolare-Società
Cooperativa (Shanghai)
Unit 013, 27/F Hang Seng Bank, Tower 1000
Luijiazui Ring Rd, Pudong New Area
Tel: 021-68410599
Fax: 021-68411776
Banco Popolare-Società
Cooperativa (Beijing)
Unite 1507,Twin Towers,N.B12 West
Tower,Jianguomenwai Avenue,Beijing
Tel: 010-65664351
Fax : 010-65663790
Banco Santander
Central (Beijing)
Unit 23-01, Landmark Bldg, 8 Dongsanhuan
Beilu, Chaoyang District
Tel: 010 6506 8020/1
Fax: 010 6506 8023
Banco Central Hispano
(Beijing)
Room C610, Beijing Lufthansa Centre
50 Liangmaqiao Lu
Tel: 010 6463 8059; 463
8060
Fax: 010 6461 8959
Bangkok Bank Ltd.
(Beijing)
Room 1401, 24 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang
District
Tel: 010 6515 8909; 6515
0241
Bank Austria AG
(Beijing)
Suit 2604, CITIC Building Jianguomenwai Dajie
19
Tel: 010 6500 3716
Fax: 010 6500 1165
Banco do Brasil SA
(Beijing)
Room 1426-1427, China World Tower, CWTC, 1
Jianguomenwai Dajie
Tel: 010 6505 2288, ext.
1426; 6505 0752
Fax: 010 6505 4620
Bank of America
(Beijing)
Suite 3616, China World Tower 2, China World
Trade Center, 1 Jian Guo Men Wai Avenue,
Chaoyang District
Tel: 010-6505 0290
Fax: 010-6505 0278
Bank of TokyoMitsubishi Ltd.
(Beijing)
Room 200, Fortune Building, 5 Dongsanhuan
Beilu, Chaoyang District
Tel: 010 6591 93701
Fax: 010 6591 9373
Banque Francaise du
Commerce Exterieur
(Beijing)
Room 630, China World Trade Center
Tel: 010 85055086
Fax: 010 65053189
Banque Marocaine du
Commerce Exterieur
Room No 1202-1204, Henderson Center,
Tel: 010 65182363
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Pag. 221
Business Guide - CINA
(Beijing)
Jianguomennei Str. 18
Fax: 010 65182353
Barclays Bank PLC
(Beijing)
Room 1211, SCITECH Tower
22 Jianguomenwai Dajie
Tel: 010 6512 2288, ext.
1211
Fax: 010 6512 7889
Bayerische Hypound
Vereinsbank AG
(Beijing)
Unit 1010, Landmark Tower
8 Dongsanhuan Bei Lu
Tel: 010 6501 2105/6
Fax: 010 6501 2110
Bayerische Landesbank
Girozentrale (Beijing)
No 50, Lufthansa Center, LiangMaQiao Road
Tel: 010 84651072
Fax: 010 64651093
German Centre for
Industry and Trade
Shanghai Co. Ltd.
(Shanghai)
88 Ke Yuan Road, Zhang Jiang Hi-Techpark,
Pudong
Tel.: 021 2898-6888
Fax: 021 2898-6892
Bbva
(Beijing)
Room 618 , Sci Tech Tower,No. 7 Jianguomen
Neidajie , Dongcheng District
Tel: 010 85123838
BNL – Gruppo BNP
Paribas
(Beijing)
Room 1908, 19/F, Building 1, International
Trade Center, 1 Jianguomenwai Dajie,
Chaoyang District
Tel: 010 65350808
Fax: 010 6505170
Canadian Imperial Bank
of Commerce (Beijing)
Room 201/202, International Club,
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District
Tel: 010 65323164
Fax: 010 65325385
Chartered Standard
(Beijing)
G/F & 12/F, Standard Chartered Tower, World
Finance Centre, No. 1, East Third Ring Middle
Road, Chaoyang District
Phone: 010-5918-8838
Fax: 010-5918-2048
Chartered Standard
(Shanghai)
G/F & 2/F, 26/F & 27/F, Standard Chartered
Tower, No. 201, Century Avenue, Pudong New
Area
Tel: 021-3851-5527/
021-5887-1608
Fax: 021-58769989
Citi Bank, N.A.
(Beijing)
16/F, Bright China Chang'an Building, 7
Jianguomennei Daije, Dongcheng District
Tel: 010-65102933
Fax: 010-6510 2932
Citi Bank (Head Office,
Shanghai)
35/F, Citigroup Tower, No. 33 Hua Yuan Shi
Qiao Road, 200120
Tel: 021-2896 6000
Fax: 021-5879 593
Commonwealth Bank of
Australia (Beijing)
Room 2910, Block 1, China World Trade Tower
Tel: 010 65055350
Fax: 010 65055354
Credit Lyonnais
(Beijing)
Suite 1803, CITIC Bldg, 19 Jianguomenwai
Dajie
Tel: 010 6500 4562; 6500
8444
Fax: 010 6500 4479
Credit Suisse
(Beijing)
31/F, Silver Tower, Dongsanhuan Beilu, 2
Tel: 010 64106611
Fax: 010 64106133
Deutsche Bank
(Beijing)
No. 81 Jianguo Avenue, China Central Place,
Chaoyang District 27th Floor
Tel: 010 5969 8899
Fax: 010 5969 5687
DZ BANK AG
(Beijing)
Room 22-1B, CITIC Building, 19,
Jianguomenwai Ave
Tel.: 010 8526 1162
Fax: 010 8526 1163
Far East National Bank
(Beijing)
Room 911, 9/F, Scitech Tower, 22
Jianguomenwai Dajie
Tel: 010 65159115
Fax: 010 65159117
Ford Motor Credit Co.
(Beijing)
16 Unite, 3/F,West Wing, China World, Trade
Center
Tel: 010 65052229
Fax: 010 65050613
Fortis Bank
(Beijing)
Room 717, Block1, China World Trade Tower
Tel: 010 65054241
Fax: 010 65054245
Goldman Sachs
(Beijing)
Unit 1102-1104, Landmark Bldg, 8
Dongsanhuan Bei Lu
Tel: 010 6501 2183
Fax: 010 6506 6240
HSBC Bank USA
Room 516, Block A, COFCO Plaza, No.8, Jiannei
Tel: 010 6526 0668
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Pag. 222
Business Guide - CINA
(Beijing)
Dajie
Fax: 010 6526 0669
HSDC Bank USA N.A.
(Beijing)
Room 516, 5/F, Building A, COFCO Plaza, 8
Jian'guomennei Dajie, Dongcheng District
Tel: 010 65225214
ING Bank
(Beijing)
Room 1510, Landmark Towers, 8, Dongsanhuan
Beilu, Chaoyang District
Tel: 010 6501 1955
Fax: 010 6501 1957
Japan Bank
International for
Cooperation (Beijing)
Room 410, hengji office center No. 18
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District
Tel. 010 65182780
Fax 010 65182770
JCB International Co.,
Ltd. (Beijing)
Room 406, Changfugong Office Building,
Jianguomenwai Dajie, Choayang District
Tel: 010 65227981
Fax: 010 65139832
Malayan Banking Berhad
(Beijing)
Room 0622, 6/F, Block 1, China World Trade
Tower
Tel: 010 65054982
Fax: 010 65054981
Metropolitan Bank &
Trust Co. (Beijing)
Room 1410, Block 1, Henderson Center, No.18,
Jianguomennei Dajie
Tel: 010 65183359
Fax: 010 65183358
Mitsubishi Trust and
Banking Corp. (Beijing)
Room 304, Changfugong Office Building,
Jianguomenwai Dajie, Choayang District
Tel: 010 65139016/7
Fax: 010 65139226
Mizuho Corporation
Bank Ltd. (Beijing)
Room 808, Tower, Changfugong Office Building,
Jianguomenwai Dajie, Choayang District
Tel: 010 65127126
Fax: 010 65139028
Moscow Demos Bank
(Beijing)
6D, No 35, Dongzhimenwai Dajie
Tel: 010 64674091
Fax: 010 64677932
National Bank of
Australia Limited
(Beijing)
Room 2910, China World Trade Center
Tel: 010 65055350
Fax: 010 65055354
National Bank of
Pakistan (Beijing)
Room 435, Kunlun Hotel,chaoyang district
Tel: 010 65903388-435
Fax: 010 65903762
Nordbanken
(Beijing)
Room 107, Jianguo Hotel, 5 Jianguomenwai
Dajie
Tel: 010 6500 2233, ext.
105/7; 6501 8357
Fax: 010 6501 8357
Norddeutsche
Landsbbank Girozentrale
(Beijing)
C406 Lufthansa Center, Liangmaqiao Road
Tel: 010 64651046
Fax: 010 64651056
Overseas Union Bank
Ltd. (Beijing)
Room 1409, China World Trade Center
Tel: 010 65051398
Fax: 010 65051395
Royal Bank of Scotland
(Beijing)
Rm.710 Guanghua Chang'an Building 1,
No.7 Jianguomen Neidajie, Chaoyang District
Tel: 010 65101133
Fax: 010 65101132
Société Générale
(Beijing)
18F, Taikang International Tower, 2 Wudinghou
Street, Xicheng District
Tel: 010 5851 3888
Fax: 010 5851 3333
Sumitomo Bank
(Beijing)
Room 2902-2904, Jingguang Center Huijalou,
Chaoyang District
Tel: 010 6500 1151; 6501
3388, ext. 29021-3
Fax: 010 6500 4745
Svenska Handelsbanken
(Beijing)
Room 1505, CITIC Building, 19, Jianguomenwai
Ave
Tel: 010 6500 2255
Fax: 010 6512 6692
The Korea Development
Bank
27th Floor, West Tower, Twin Towers, B-12
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District,
Beijing, China 100022
Tel: 6568-8858
Fax: 6568-6078/6978
The Royal Bank of
Canada
Suite 925A, Winland Centre, No. 7, Finance
Street, Xi Cheng District
Tel: 010 5839-9300
Fax: 010 5839-9363
UBS AG
(Beijing)
Winland Intl. Finance Centre, 11/F 12/F and
15/F, No.7 Financial Street, Xicheng District
Tel: 010-5832 7000
UniCredit Spa
Rm 2604, CITIC Building, 19 Jianguomenwai
Tel: 010 65003716
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Pag. 223
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(Beijing)
Dajie, Chaoyang District
Fax: 010 65001165
UniCredito Italiano
(Guangzhou)
Room 1502, 15/F, R&F Center, No.10 Huaxia
Road, Zhujiang New Town, Tianhe District
Tel: 020 38928180
Fax: 020 38927560
UniCredit Spa
(Shanghai)
Unit 2401Jin Mao Tower, 88 Century Boulevard,
Pudong
Tel: 021- 50470406
Fax: 021- 50470407
Union Bank of
Switzerland (Beijing)
Suite 1610, China World Trade Tower, CWTC, 1
Jianguomenwai Dajie
Tel: 010 6505 2283-5
Fax: 010 6505 2286
Union Bank of India
(Beijing)
A2, Twin Towers (East), 10 th Floor, B 12
Jianguomenwai Avenue, Chao Yang District,
100022
Tel :+8610 5123 5066
Fax :+8610 5123 5186
United Overseas Bank
Ltd.
(Beijing)
Room 2502-2201-2501, Block C, Yuanyang
Guanghua Centre, 5 Jinghuanan Road,
Chaoyang District
Tel: 010 5879 2626
Fax: 010 8590 6725
Volkswagen Finance
China Co. Ltd. (Beijing)
Room 710, China World Trade Tower, 8
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District
Tel: 010 65897000
Westdeutsche
Landsbank (Beijing)
C613, Beijing Lufthansa Centre, 50 Liangmaqiao
Lu
Tel: 010 64651936-204
Fax: 010 64651912
Westpac Banking
Corporation
(Beijing)
Room 506, Scitech Tower, 22 Jianguomenwai
Dajie
Tel: 10 6512 2288, ext.
506/26
Fax: 010 6512 3780
Zurcher Kantonalbank
(Beijing)
Room 718/Towercrest Plaza, 3 Maizidian West
Road, Chaoyang District
Tel: 010 64 67 25 39
Fax: 010 64 67 25 37
6.2.
6.2.1.
APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO
Quali sono le disposizioni che regolano l’apertura di conti presso
banche straniere o locali da parte di soggetti (persone fisiche o
giuridiche) stranieri?
Le “Regulations of the People’s Republic of China on Foreign Exchange
Administration” (1˚ agosto 2008) sostituiscono le precedenti “Administration of
Foreign Exchange Accounts inside China Provisions” entrate in vigore il 15.10.1997 e
comprendono anche le principali disposizioni per l’apertura di conti presso banche
straniere e/o locali da parte di soggetti stranieri.
6.2.2.
I soggetti nazionali (persone fisiche o giuridiche) possono aprire
e detenere conti in valuta straniera su banche locali? Possono aprire
conti presso banche estere in valuta estera?
Sì. In linea con le “Regulations of the People’s Republic of China on Foreign
Exchange Administration”, il SAFE ha formulato inoltre la “Notice on Foreign Exchange
Administration of the Overseas Direct Investment of Domestic Institutions” (in vigore
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Pag. 224
Business Guide - CINA
dal 1 agosto 2009) con lo scopo di portare avanti la strategia di sviluppo globale,
promuovendo la facilità degli investimenti e implementando un controllo bilanciato sui
flussi di capitali. Inoltre, il 1 settembre 2010 è entrata in vigore la “Notice on Foreign
Exchange Administration of Foreign Direct Investment by Domestic Banks”, che
disciplina gli IDE da parte delle banche locali all’estero. Informazioni più dettagliate
riguardo alla regolamentazione sopracitata possono essere reperite sul sito internet
del SAFE: http://www.safe.gov.cn/.
6.2.3.
I soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono aprire
o detenere conti in valuta locale su banche locali?
Sì. Tanto le Equity Joint Ventures che le Co-operative Joint Ventures possono
aprire conti correnti in Renminbi presso la Bank of China o altri istituti di credito
autorizzati. Inoltre, le “Administrative Measures on RMB Settlement Business for
Foreign Direct Investment” emanate il 13 ottobre 2011 dalla People’s Bank of China
hanno reso molto più agevole un IDE attraverso fondi in RMB dall’estero. Mentre in
precedenza era necessaria l’approvazione caso per caso da parte della PBOC e il
MOFCOM, adesso sono previsti solo requisiti di registrazione successivi all’operazione e
c’è la possibilità di creare conti speciali in cui far confluire i fondi in RMB dall’estero.
6.2.4.
I soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri possono aprire
o detenere conti in valuta estera su banche locali?
Sì. Secondo quanto stabilito dai Regolamenti per il Controllo della Valuta
Estera (si veda il par. 4.5.2.) entrati in vigore dal 1° aprile 1996, le società a
partecipazione straniera sono autorizzate a tenere conti correnti bancari in valuta
estera (a differenza delle società cinesi che invece devono obbligatoriamente cedere i
loro introiti in valuta estera alle banche designate), fino ad un ammontare massimo di
valuta estera definito dalla SAEC sulla base del capitale sociale della società e delle
sue previsioni di fabbisogno di valuta estera. Introiti in valuta estera che superano il
massimale devono essere obbligatoriamente ceduti alla banca in cambio di valuta
locale.
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Pag. 225
Business Guide - CINA
6.3.
OPERAZIONI BANCARIE
6.3.1.
Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare
finanziamenti allo stesso modo delle banche locali?
Gli istituti di credito locali possono fornire i propri servizi alla clientela cinese e
straniera (sia corporate che retail).
Gli istituti di credito stranieri, una volta ricevuta la relativa approvazione dalla
Banca Centrale possono fornire i propri servizi in valuta straniera alla clientela
straniera sia retail che corporate (ossia ai privati con passaporto straniero e a società
partecipate o interamente possedute da soggetti di diritto straniero). E’ possibile che
gli stessi servizi vengano forniti ad una società di diritto cinese nel caso in cui essa
abbia
ricevuto dallo
State
Administration
of Industry
and
Commerce
(SAIC)
l’autorizzazione a sottoscrivere prestiti in divisa straniera.
Per quanto concerne l’operatività in valuta locale e l’accumulo di provvista in
CNY, sono finalmente venute meno le limitazioni all’attività delle banche straniere.
Tradizionalmente infatti le banche straniere erano escluse dal business in CNY,
dovendosi quindi limitare all’operatività in valuta estera. In seguito all’adesione della
Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio, sono state avviate una serie di
riforme
tese
alla
liberalizzazione
del
sistema
bancario.
Dal
2006
le
banche
internazionali godono di piena operatività sul mercato del credito locale. Le banche
estere che ottengono l’autorizzazione a costituire società di diritto cinese nel settore
bancario e che aprono filiali in Cina possono offrire alla loro clientela servizi in moneta
locale, nonché emettere carte di pagamento. A quegli istituti bancari che invece
continueranno a dirigere le loro operazioni da altri paesi senza costituire una società di
diritto cinese non si applicano le novità relative all’emissione delle carte di pagamento
e sono previste limitazioni all’importo delle operazioni che possono porre in essere.
Il Governo Cinese, dopo aver innalzato una prima barriera di protezione,
costringendo le banche straniere ad immobilizzare ingenti capitali a fronte della loro
operatività in Cina, ha ora imposto un tetto all’accesso al credito interbancario, il quale
non potrà essere superiore al 40% delle passività detenute da ciascun istituto. Il
nuovo limite è valido per gli sportelli stranieri e locali. In più, con approvazione del
Consiglio di Stato, dal 05.07.2006 la Banca Centrale Cinese (PBC) ha deciso di
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Pag. 226
Business Guide - CINA
aumentare dello 0,5% il rapporto di riserve valutarie richieste dalle istituzioni
finanziarie che accettano depositi, ad eccezione del rapporto di riserve valutarie
richieste di cooperative di credito rurale (incluse le banche rurali cooperative), il quale
rimarrà al livello presente.Una nota positiva riguarda tuttavia le acquisizioni di
partecipazioni di banche nazionali da parte di banche straniere. Prosegue, infatti,
seppur lentamente, il processo di riforma del sistema bancario e finanziario,
imperniato sulla ricapitalizzazione e sulla riqualificazione degli attivi delle grandi
banche pubbliche destinate, almeno in parte, ad essere privatizzate.
L’attività creditizia in Cina, in generale, pone particolari problemi per quanto
riguarda la valutazione e il monitoraggio delle aziende cinesi in un sistema contabile e
legale non esattamente trasparente. Per quanto riguarda la provvista, il mercato
interbancario non offre ancora la liquidità necessaria soprattutto per la mancanza di
titoli che servono da collaterale per le operazioni di pronti contro termine.
Una nota positiva riguarda tuttavia le acquisizioni di partecipazioni di banche
nazionali da parte di banche straniere. Nel dicembre 2003 è stata emanata una
direttiva che permette a banche straniere di acquisire fino al 20% delle partecipazioni
di banche nazionali. Questa manovra ha lo scopo di facilitare la riduzione dei prestiti
non esigibili migliorando al contempo la gestione delle istituzioni bancarie del paese,
quali la Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction
Bank and Agricultural Bank of China. Ad esempio, Citigroup ha acquisito il 4,6% della
Shanghai Pudong Development Bank Ltd., HSBC possiede già l’8% della Bank of
Shanghai, mentre BNP Paribas SA, ha acquisito il 100% delle partecipazioni di BNP
Paribas (China) Ltd. Da segnalare tuttavia l’acquisto da parte della Citigroup, dopo più
di un anno di contrattazioni, dell’85,6% della Guangdong development bank nel
dicembre 2006. Citigroup è riuscita a sconfiggere Société Générale, riuscendo così a
penetrare nel mercato cinese.
6.3.2.
Le banche del Paese possono concedere crediti e/o
finanziamenti nel breve, medio e lungo termine o soltanto in una di
tali categorie?
Le principali normative sui crediti e i finanziamenti nel breve, medio e lungo
termine sono le seguenti:
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Pag. 227
Business Guide - CINA
•
Regolamento della Banca della Repubblica Popolare Cinese per
l'erogazione di prestiti a breve termine in valuta straniera, promulgato
il 30.03.1980
•
Norme provvisorie sul controllo della valuta straniera (18.12.1980)
•
Norme provvisorie per l'erogazione di prestiti da parte della Banca
della Repubblica Popolare Cinese a Joint Venture a partecipazione
cinese e straniera (13.03.1981)
•
Norme Provvisorie per il controllo bancario (07.01.1986)
•
Normative della Banca della Repubblica Popolare Cinese sui prestiti alle
imprese a partecipazione straniera (24.04.1987).
Le imprese a partecipazione straniera possono ottenere prestiti dalle banche
locali sia in valuta straniera che in valuta locale.
Tipi di finanziamento:
•
prestiti per capitale ad investimento fisso: scadenza fino a 7 anni
•
prestiti per capitale circolante: scadenza ad un anno
•
prestiti in CNY contro ipoteche su valuta straniera
•
crediti stand-by.
A quattro anni dall’ultimo taglio dei tassi di interesse sui depositi a risparmio e
sui prestiti del 2008, nel giro di un mese, tra il 7 giugno e il 5 luglio 2012, la People’s
Bank of China ha deciso di tagliare i tassi portandoli ai livelli indicati in tabella, per
contrastare gli effetti negativi del rallentamento delle esportazioni.
Depositi risparmio (1 anno)
3,00%*
Conti correnti
0,35%
Prestiti (6 mesi)
5,60%
Prestiti (1 anno)
6,00%*
* ultimi lavori cambiati il 05.07.2012 e ancora in vigore
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Business Guide - CINA
Fino ad ora, le aziende straniere potevano solo acquisire partecipazioni in
aziende cinesi attraverso l’acquisto di azioni (“B shares”) di società costituite sotto
forma di Joint-Stock Companies e quotate nelle borse di Shenzhen o Shanghai.
In concomitanza con il 16˚ Congresso del Partito Comunista, svoltosi nel
mese di novembre 2002, il Governo ha dato avvio alla riforma, attesa da tempo, per
aprire agli investitori stranieri anche le azioni del listino A, ponendo, però, una
limitazione. Secondo la riforma, infatti, la cifra minima che i cosiddetti Qualified
Foreign Institutional Investor dovranno investire a Shanghai è elevatissima: almeno
50 milioni di Dollari.
6.3.3.
Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al
capitale di imprese?
Le banche della Repubblica Popolare Cinese non sono autorizzate ad acquisire
direttamente quote di partecipazione in imprese cinesi né in joint-venture sino-estere,
a meno che si tratti di istituti finanziari.
6.3.4.
Esistono operazioni o categorie di operazioni riservate ad una
banca o a un gruppo di banche specificamente abilitate?
Ultimamente la vecchia suddivisione delle operazioni per settori ha perso
quasi del tutto valore. Al giorno d’oggi solo alcune operazioni finanziarie (ad es.
copertura rischio cambi) relative a società private sono riservate. Per tali operazioni
sono abilitate alcune banche locali selezionate e le banche straniere autorizzate, anche
se in alcuni casi particolari è abilitata solo la Bank of China.
6.4.
6.4.1.
LINEE DI CREDITO
Esistono banche nazionali di sviluppo con capacità di acquisire
partecipazioni dirette in investimenti realizzati in joint venture tra
partner locali e stranieri?
No. Le banche della Repubblica Popolare Cinese non sono autorizzate a
detenere quote di partecipazione in imprese cinesi né in joint venture sino-estere, a
meno che si tratti di istituti finanziari.
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
Pag. 229
Business Guide - CINA
6.4.2.
Esistono banche nazionali di sviluppo o istituti finanziari che
erogano linee di credito?
La State Development Bank fornisce crediti agevolati, ma esclusivamente per
grandi progetti infrastrutturali, destinando quindi in gran parte i propri fondi ai
Ministeri centrali, alle province e alle municipalità. La Export-Import Bank of China
invece fornisce crediti per l’esportazione e investimenti dalla Cina ad altri Paesi, in
particolare quelli in via di sviluppo.
6.4.3.
Quali sono le principali linee di credito indirette (on lending)
messe a disposizione degli operatori economici dall’Italia? Come vi si
accede?
Istituto
mutuante
Istituto
debitore
San Paolo
I.M.I. –
Mediobanca
Ministry of
Finance
(MOF)/
Industrial
Commercial
Bank of
China
6.4.4.
Importo
del
credito
Max 2,7
milioni
USD
Forniture italiane
finanziabili
Per maggiori informazioni
Acquisto beni
strumentali di origine
italiana (made in
Italy) sino ad un
massimo del 15% del
valore del contratto
San Paolo IMI Bank R.O.
Beijing
Tel: 0086-10-65053090/1/2
Fax 65053098
e-mail:
[email protected]
Quali sono le linee di credito indirette (on lending) messe a
disposizione degli operatori economici in ambito internazionale?
Come vi si accede?
Linee di credito attive della Banca Mondiale attualmente in vigore
(dati in milioni di USD)
Project Title
Chongqing Urban Rural Integration
Project II-Health
China: Gansu Qingyang Urban
Infrastructure Improvement Project
China Technology Needs Assessment
(TNA)
IBRD/IDA
Status
100.00
Attiva
100.00
Attiva
5.00
Attiva
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
Data di
Approvazione
JUN 14,
2012
MAY 31,
2012
MAY 29,
2012
Data di
chiusura
OCT 23,2012
DEC 31, 2017
NOV 30, 2015
Pag. 230
Business Guide - CINA
Xinjiang Yining Urban Transport
Improvement Project
CN Integrated Economic Development
of Small Towns
Ningxia Desertification Control and
Ecological Protection Project
Yunnan Technical and Vocational
Education and Training Project
150.00
Attiva
80.00
Attiva
50.00
Attiva
2.57
Attiva
80.00
Attiva
100.00
Attiva
4.80
Attiva
15.00
Attiva
100.00
Attiva
200.00
Attiva
100.00
Attiva
FEB 28, 2012
DEC 31, 2017
5.00
Attiva
FEB 23, 2012
N/A
0.00
Attiva
FEB 06, 2012
DEC 31, 2014
100.00
Attiva
0.35
Attiva
150.00
Attiva
2.98
Attiva
4.00
Attiva
80.00
Attiva
Response in China
Water Conservation Project II
Hubei Xiangyang Urban Transport
China GEF City Cluster Eco-Transport
Project
Dioxins Reduction from the Pulp and
Paper Industry
Changzhi Sustainable Urban Transport
Project
ZhangHu Railway
Sichuan Wudu Irrigated Agriculture
Development Project
GEF Huai River Basin Marine Pollution
Reduction Project
China Power Sector Transformer
Efficiency Program
China Energy Efficiency Financing III
China Partnership for Market Readiness
Shandong Energy Efficiency Project
Sustainable Management and
Biodiversity Conservation of the Lake
Aibi Basin
China Energy Efficiency Promotion in
Industry
Bayannaoer Water Reclamation and
Environment Improvement Project
DEC 31, 2017
Attiva
Capacity Building for Emerging
Infectious Disease Preparedness and
MAY 29,
100.00
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
2012
MAY 24,
2012
MAY 17,
2012
MAY 15,
2012
MAY 11,
2012
MAY 10,
2012
APR 26,
2012
MAR 29,
2012
MAR 29,
2012
MAR 22,
2012
MAR 15,
2012
OCT 27,
2011
OCT 11,
2011
JUN 09,
2011
MAY 31,
2011
MAY 31,
2011
MAY 24,
2011
DEC 31, 2017
MAR 31, 2018
DEC 31, 2017
DE 31,2013
JUN 30, 2017
SEP 30, 2017
JUN 30, 2015
JUN 30, 2017
DEC 31, 2017
JUN 30, 2018
N/A
DEC 31, 2015
SEP 30, 2016
DEC 31, 2015
JUN 30, 2015
DEC 31, 2017
Pag. 231
Business Guide - CINA
China: Shandong Confucius and
Mencius Culture Heritage Protection
MAY 24,
DEC 31, 2016
50.00
Attiva
200.00
Attiva
50.00
Attiva
Urumqi District Heating Project
100.00
Attiva
Sichuan Small Towns Development
100.00
Attiva
China: Kunming Urban Rail Project
300.00
Attiva
100.00
Attiva
4.20
Attiva
13.39
Attiva
150.00
Attiva
100.00
Attiva
1.40
Attiva
6.16
Attiva
JUL 22, 2010
JUN 30, 2016
200.00
Attiva
JUL 06, 2010
DEC 31, 2016
100.00
Attiva
JUL 06, 2010
DEC 31, 2016
60.00
Attiva
JUL 06, 2010
N/A
100.00
Attiva
100.00
Attiva
5.60
Attiva
150.00
Attiva
4.79
Attiva
and Development Project
JiTuHun Railway
Fujian Highway Sector Investment
Project Additional Financing
China: Anhui Shaying River Channel
Improvement Project
GEF Guangdong Green Freight
Demonstration Project
Provincial Energy Efficiency Scale-up
Program
Liuzhou Environment Management
Project Phase II
Zhejiang Qiantang River Basin Small
Town Environment Project
CADF Preparation Grant for China CPF
Projects
GEF Sino-Singapore Tianjin Eco-City
Huai River Basin Flood Management
and Drainage Improvement
Integrated Forestry Development
Project
CN-Yunnan Urban Environment-Phase
II Additional Financing
China Energy Efficiency Financing II
Xinjiang Turfan Water Conservation
Project
Dashiqiao Central Heating Supply
Project
China: Taiyuan Urban Transport Project
GEF Shanghai Agricultural and Nonpoint Pollution Reduction Project
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
2011
MAY 24,
2011
MAY 19,
2011
MAY 17,
2011
MAY 10,
2011
MAY 10,
2011
APR 12,
2011
APR 12,
2011
MAR 22,
2011
MAR 10,
2011
JAN 20, 2011
DEC 31,
2010
JUN 22,
2010
JUN 17,
2010
JUN 17,
2010
JUN 10,
2010
JUN 10,
2010
DEC 31, 2016
N/A
DEC 31, 2015
DEC 31, 2016
NOV 30, 2016
DEC 31, 2016
MAR 15, 2015
JUN 30, 2016
MAY 31, 2017
DEC 31, 2016
JUL 01, 2013
DEC 31, 2014
MAR 31, 2017
JUN 30, 2015
JUN 30, 2016
JUN 30, 2014
Pag. 232
Business Guide - CINA
Sustainable Development in Poor Rural
Areas
Sustainable Development in Poor Rural
Communities (GEF)
Chongqing Urban-Rural Integration
Project
Nanning Urban Environment
4.27
Attiva
84.00
Attiva
100.00
Attiva
40.00
Attiva
80.00
Attiva
100.00
Attiva
250.00
Attiva
100.00
Attiva
60.00
Attiva
100.00
Attiva
50.00
Attiva
FEB 25, 2010
MAR 31, 2016
8.40
Attiva
FEB 10, 2010
JUN 30, 2015
5.84
Attiva
FEB 03, 2010
JUN 30, 2015
0.00
Attiva
200.00
Attiva
300.00
Attiva
20.00
Attiva
130.00
Attiva
100.00
Attiva
80.00
Attiva
Project
Henan Ecological Livestock Project
China: Anhui Medium Cities Urban
Transport Project
Ningxia Highway Project
Jilin Agricultural Product Safety and
Quality
Shandong Ecological Afforestation
China Wuhan Second Urban Transport
Ningbo New Countryside Development
Project
CN-CF-Yingkou Economic Dev Zone
Heating
China Jiangxi Shihutang Navigation and
Hydropower Complex Project
Reforestation on Degraded Land in
Northwest Guangxi
Shanghai Urban Environment (APL
Phase III)
NanGuang Railway Project
Guangdong Technical and Vocational
Education and Training Project
Jiangsu Water and Wastewater
Xining Flood and Watershed
Management
Shanxi Coal Bed Methane Development
and Utilization
DEC 31, 2015
Attiva
Liaoning and Shandong Technical and
Vocational Education and Training
JUN 10,
100.00
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
2010
JUN 10,
2010
JUN 03,
2010
JUN 01,
2010
JUN 01,
2010
MAY 27,
2010
MAY 20,
2010
MAY 13,
2010
MAY 13,
2010
MAY 06,
2010
MAR 30,
2010
JUN 30,
2009
JUN 25,
2009
JUN 24,
2009
JUN 02,
2009
JUN 02,
2009
JUN 02,
2009
DEC 31, 2015
JUN 30, 2016
DEC 31, 2015
DEC 31, 2015
DEC 31, 2015
JAN 31, 2016
JUN 30, 2015
JUN 30, 2016
JUL 31, 2016
DEC 31, 2015
APR 30, 2020
JUN 30, 2015
DEC 31, 2014
DEC 31, 2014
DEC 31, 2014
DEC 31, 2014
MAY 19,
2009
Pag. 233
Business Guide - CINA
CN-Guizhou Cultural and Natural
60.00
Attiva
Yunnan Urban Environment Project
90.00
Attiva
Thermal Power Efficiency
19.70
Attiva
Guiyang Guangzhou Railway
300.00
Attiva
Hubei Yiba Highway
150.00
Attiva
Wenchuan Earthquake Recovery
710.00
Attiva
Eco-Farming Project
120.00
Attiva
100.00
Attiva
50.00
Attiva
50.00
Attiva
21.00
Attiva
150.00
Attiva
300.00
Attiva
0.00
Attiva
China Energy Efficiency Financing
200.00
Attiva
China Energy Efficiency Financing
13.50
Attiva
191.00
Attiva
84.00
Attiva
Hubei Eco-Farming Biogas Project
0.00
Attiva
Shandong Minhe Poultry Manure Biogas
0.00
Attiva
38.40
Attiva
Heritage Protection and Development
Jiangxi Shihutang Navigation and
Hydropower Complex Project
Rural Health Project
Rural Migrant Skills Development and
Employment Project
China: China-GEF-World Bank Urban
Transport Partnership Program Project
Xian Sustainable Urban Transport
Project
ShiZheng Railway Project
Baotou Iron & Steel Energy Efficiency
Project
Liaoning Third Medium Cities
Infrastructure
Han River Urban Environment
Improvement Project
Gansu Cultural and Natural Heritage
Protection and Development Project
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
MAY 05,
2009
MAY 05,
2009
MAY 05,
2009
APR 16,
2009
MAR 31,
2009
FEB 12, 2009
DEC 02,
2008
SEP 25,
2008
JUN 24,
2008
JUN 24,
2008
JUN 24,
2008
JUN 24,
2008
JUN 24,
2008
JUN 18,
2008
MAY 27,
2008
MAY 27,
2008
MAY 27,
2008
APR 29,
2008
APR 29,
2008
MAR 21,
2008
MAR 20,
2008
JUN 30, 2016
JUN 30, 2016
DEC 31, 2012
DEC 31, 2015
DEC 31, 2015
JUN 30, 2014
JUN 30, 2014
JUN 30, 2014
DEC 31, 2013
FEB 28, 2014
JUN 30, 2013
JUN 30, 2015
DEC 30, 2015
DEC 31, 2013
DEC 31, 2016
DEC 31, 2013
DEC 31, 2013
JUN 30, 2014
DEC 30, 2017
DEC 31, 2015
DEC 31, 2013
Pag. 234
Business Guide - CINA
China Bengbu Integrated Environment
MAR 11,
JUN 30, 2014
100.00
Attiva
100.00
Attiva
0.00
Attiva
0.64
Attiva
5.00
Attiva
173.00
Attiva
25.00
Attiva
96.00
Attiva
5.00
Attiva
FEB 27, 2007
DEC 31, 2013
147.00
Attiva
FEB 27, 2007
DEC 31, 2013
200.00
Attiva
JAN 23, 2007
JUN 30, 2013
5.25
Attiva
100.00
Attiva
13.60
Attiva
4.60
Attiva
Fujian Highway Sector Investment
320.00
Attiva
Sichuan Urban Development Project
180.00
Attiva
2.25
Attiva
2.00
Attiva
150.00
Attiva
218.00
Attiva
Improvement Project
Guiyang Transport Project
China Guangdong Huizhou CCGT
project
China-PCF-Tianjin Landfill Gas
Recovery and Utilization
China-GEF-Liaoning
China-Second Liaoning Medium Cities
Infrastructure Project
Western Provinces Rural Water Supply,
Sanitation and Hygiene Promotion
Project
CN-Second Guangdong Pearl River
Delta Urban Environment Project
CN-GEF-Second Shandong
Environment Project
SECOND SHANDONG ENVIRONMENT
PROJECT
Third National Railway Project
Guangxi Integrated Forestry
Development and Conservation Project
Guangxi Integrated Forestry
Development and Conservation Project
CN-CF-Inner Mongolia Huitengxile Wind
F
China-PCF-CDCF Hubei Guangrun
Hydropower
China - Nanjing Steel Convertor Gas
Recovery Project
Facilitating Afforestation Program
HENAN TOWNS WATER SUPPLY AND
SANITATION PROJECT
Liaoning Medium Cities Infrastructure
Project
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
2008
JAN 08, 2008
DEC 19,
2007
JUN 29,
2007
JUN 26,
2007
JUN 26,
2007
JUN 26,
2007
MAR 21,
2007
DEC 14,
2006
DEC 14,
2006
OCT 27,
2006
OCT 27,
2006
OCT 12,
2006
SEP 07,
2006
JUN 29,
2006
JUN 29,
2006
JUN 27,
2006
JUN 27,
2006
DEC 31, 2012
N/A
JUN 30, 2018
DEC 31, 2013
DEC 31, 2013
MAR 29, 2013
DEC 31, 2013
DEC 31, 2012
DEC 31, 2012
DEC 31, 2017
N/A
JUN 30, 2015
DEC 31, 2013
JUN 30, 2020
JUN 30, 2018
JUN 30, 2013
OCT 31, 2013
Pag. 235
Business Guide - CINA
China Economic Reform
Implementation Project
20.00
Attiva
931.00
Attiva
18.34
Attiva
100.00
Attiva
180.00
Attiva
10.00
Attiva
18.00
Attiva
10.00
Attiva
100.00
Attiva
APR 11,
2006
China HFC-23 Emissions Reduction and
Sustainable Development Benefits
DEC 19,
2005
Project
PCB Management and Disposal
Demonstration Project
Fuzhou Nantai Island Peri-Urban
Development Project
Shanghai Urban Environment APL
Phase 2
CN-PCF Xiaogushan Hydropower
Project
Heat Reform and Building Energy
Efficiency Project
CN-PCF Jincheng Coal Bed Methane
Project
Montreal Protocol Ozone Depleting
Substances Phase Out Project (04)
DEC 15,
2005
DEC 15,
2005
JUL 05, 2005
JUN 22,
2005
MAR 17,
2005
DEC 01,
2004
NOV 21,
1997
DEC 31, 2013
JUN 30, 2014
DEC 31, 2012
MAR 31, 2013
MAR 31, 2014
DEC 31, 2013
DEC 31, 2012
DEC 31, 2012
JUN 20, 2013
Programmi attivi di cooperazione tra Unione Europea e Cina
1) PROGETTI BILATERALI
Contributo UE
(Euro)
Subtotale
5.365.080
5.365.080
EU-China European Studies Centres
Programme (ESCP)
10.328.100
53.528.100
EU-China Managers Exchange and Training
Programme (METP)
17.200.000
China Strand: Erasmus Mundus External
Cooperation Window
26,000,000
Categoria
Progetto
Generale
Policy Dialogues Support Facility (including
Interpreters Training)
Human Resource
Development
Good Governance and Rule
of Law
Economic and Social Reform
Environment and
Governance for Equitable Development
6.800.000
CEPA (China Europe Public Administration)
Programme
5.700.000
EU-China Trade Programme
15.000.000
EU China Social Security Reform Cooperation Programme
20.000.000
EU-China Information society project
15.000.000
Natural Forest Management Project
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
12.500.000
49.998.450
15.436.975.78 40.432.475,78
Pag. 236
Business Guide - CINA
Sustainable Development
EU-China River Basin Management
Programme (RBMP)
24.995.500
Subtotale
161.824.105,78
2) PROGETTI FINANZIATI DA LINEE DI BILANCIO TEMATICHE
Democracy and Human Rights
European Initiative on Democracy and Human
Rights
NGO Co-financing
Maternal & Child Health Care Project,
Mid-West China
Child Welfare in Communities
1.989.518
883.779
5.412.058
1.000.000
Poverty Alleviation for Older People and Their
Communities in Western China
750.000
Yunnan Integrated Primary Health Care Project
713.824
Innovative and Integrated STI/HIV/AIDS
interventions targeting vulnerable mobile
population in Guangxi Province, PRC
575.688
Rural Community Development : a
microfinance project for poverty alleviation in
PRC
500.000
Yunnan minority basic education project –
replication phase
680.063
Block Grant
1.989.518
1.000.000
Poverty Alleviation through Capacity Building
of Rural populations
308.705
Gender
Employment Promotion and Rights Protection
for Migrant Women Workers in Beijing
757.246
Health & Population
Access to essential STD services in urban
areas in China
1.066.922
1.066.922
Subtotale
11.006.194
3) PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DI ASIA-WIDE PROGRAMMES
Asia Pro Eco
6.828.252,14
Feasibility Study on Demostration of Voluntary
Approaches for Industrial Environmental
Management in China
334.139
CO2 Managers for the Industry in the People's
Republic of China
212.945
Policy Reinforcement for Environmental Sound
and Socially Responsible Economic
Development in China (PRODEV)
480.920
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati
Pag. 237
Business Guide - CINA
Diagnostic Study for the Promotion of a
Sustainable Solid Waste Management Model in
the Province of Sichuan
238.664
Reducing CO2 emissions in China: economic
legal and technical viability for an architectural
integration and local production of large
photovoltaic modules in China's Yunnan
Province
78.214
Developing Policy Formulation and
Implementation Tools for Providing Support for
Ecological Forest Management in China’s
Urban and Peri-Urban Areas
221.057
Sustainable Urban Housing: strengthening
capacity in policy formulation and
implementation in the city of Xi'an
321.012
Building Capacities for Corporate
Environmental Management
A Survey of Experiences in the Yunnan and
Jiangsu Provinces of the PR China
214.616
Capacity Building and Policy Reinforcement in
China in the Field of Water Resource
Management
306.903
Sustainable Problem Solutions for Asian Urban
Settlements and Developments by Exemplary
Analysis of Sewage and Waters of the Urban
Settlement “Changde” and its “Chuanzhi” River
Basin
443.984
Chinese Learning for Overcoming Barriers in
Environment III (CLOBE III)
684.422
Ecological use of pig waste in peri-urban towns
727.595
Capacity Building on Business Opportunities
for CDM Projects in China
179.305
Policy Instruments for Chinese Sustainable
Future: Environmental Policy Integration and
Strategic Environmental Assessment for the
Energy and Transport Sectors
346.984,67
Adaptation of EU Experiences to improve the
sustainability of hazardous waste management
in Urban China
363.595,82
The Development of an Integrated
Biomonitoring Approach for the Wuhan water
system
298.065,16
Pilot action - Implementing Voluntary
Approaches for Urban Environmental
Management in China
467.865
Improvement of district heating systems in
urban centres of Mongolia
486.275
Policy Instruments for Chinese Sustainable
Future: Environmental Policy Integration and
Strategic Environmental Assessment for the
Energy and Transport Sectors
Adaptation of EU Experiences to improve the
sustainability of hazardous waste management
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346.984,67
363.595,82
Pag. 238
Business Guide - CINA
in Urban China
Asia Urbs
3.450.245
Environmental Upgrading of urban areas
through Tourism (EUTOU)
499.810
Better Care-Solutions for Elderly in Shanghai
489.744
Pilot Project In Panzhihua for the
Implementation of ECOPROFIT in China
489.117
Heritage Management and Economic
Development
498.080
Sustainable City Development for Qufu City:
Safeguarding Natural and Cultural Heritage
and Cultural Tourism Initiatives
749.922
Sustainable Waste Handling in Hefei
723.572
Asia Invest
5.969.471
Asia Link
4.393.140
EMERSION - Education to Meet the
Requirements of Software Industry and
Beyond
300.000
Algebra and Representations in China and
Europe
300.000
Social entrepreneurship in Asia and Europe
300.000
Integrated Watershed Management
(INWAMA): a new synergetic training course
for Asian - European master degree education
and training in Integrated Watershed
Management
300.000
Design and Implementation of a Curriculum on
Curriculum Development (DCCD)
298.893
A multidisciplinary approach to curriculum
development in sustainable built environment
300.000
STARTSIM (Training of the entrepreneurial
skills by networked start up simulation)
287.608
SECER ---- Sino-Euro Centre of Education &
Research on SoC
199.990
IMSt&E - Innovative Management Strategies &
Education
300.000
Educating Multi-Cultural Multi-National Future
Leaders in Electronic Engineering
219.604
Executive MBA/ MBA Programme “Conventions
and Trade Fair Management”
298.362
Development of a joint course module in high
performance computing and grid computing
298.783
New Interuniversity Network For Energy and
Environment - NINFEE
410.597
Capacity building and establishing new Masterlevel curricula on mobile, wireless and Internet
technologies
573.058
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Pag. 239
Business Guide - CINA
Asia IT & C
Joint Development of a Core Curriculum with
Printed and Multi-Media Teaching and Learning
Material for an Innovative European-Chinese
MA Double Degree in In
605.028
Sino-European Systems Usability Project
370.000
Enhancing Vegetable Supply Chain
Management with Internet Technologies
327.000
Cybernetic technologies for cars in the Chinese
Cities
400.000
Application of Information technologies for the
sustainable management of ectractive industry
activities
343.000
(Tele-Imaging in Medicine, TIME) a cyberbridge interfaces China with Europe on
collaborative health care
195.124
Subtotale
1.834.124
12.551.961,14
4) PROGETTI BILATERALI IN PREPARAZIONE
Categoria
Progetto
Contributo UE
(Euro)
Projects under Preparation
Business Management Training
8.126.278,40
Public Administration Programme
CEPA II
EU-China Project on the Protection
of Intellectual Property Rights 2
EU-China Law School
5.000.000
10.228.580
18.012.574,64
EU-China Environment, Energy
and climate change support facility
15.000.000
Environmental Governance
Programme
15.000.000
EU-China Clean Energy Centre
10.000.000
Totale
Subtotale
66.367.425,04
Informazioni più dettagliate riguardo i programmi sopracitati possono essere
reperite sul sito internet della Delegazione della Commissione Europea in Cina:
http://www.delchn.cec.eu.int .
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Pag. 240
Business Guide - CINA
6.5.
ASSICURAZIONI
6.5.1.
Quali sono le principali compagnie di assicurazioni operanti nel
Paese?
PICC Property and Casualty Company Limited ("PICC P&C")
69 Dongheyanjie, Xuanwumen, Beijing, 100052
Tel. centr.: 0086 10 63156688
Fax: 0086 10 63033589
www.piccnet.com.cn/en/index.shtml
[email protected]
PING AN INSURANCE CO., LTD
Room 101 1/F 23 Ping An Mansion, Ji Rong Da Jie, Xicheng district, Beijing
100032
Tel. centr.: 0086-95511
http://www.pa18.com
CTIH
12/F, China Taiping Tower, Phase II, 8 Sunning Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Tel. centr.: 852 3602 9800
Fax: 852 2866 2262
Email: [email protected]
www.ctih.cntaiping.com
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD.
Beijing Finance Street Xicheng District 17 China Life Center 22-28 layer
Tel. centr.: 0086 10 66009999
Fax: 0086 10 6657 5722
http://www.chinalife.com.cn
CHINA PACIFIC INSURANCE CO. LTD BEIJING BRANCH
6F,Ocean Plaza, 158 Fu Xing Men Nei St, Xicheng District, Beijing 100031
Tel. centr.: 0086 010 66428888 /95500
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Pag. 241
Business Guide - CINA
Fax: 0086 10 66414788
Ufficio di contatto: Ufficio Commerciale
Lingua: Cinese, Inglese
http://www.cpicbj.com/
[email protected]
Happy Life Insurance Co., Ltd.
Beijing City, Dongcheng District in the East 29 Street East Central Plaza B
block 8 floor
Tel. 0086 10 66271800/35560
Fax: 0086 10 66271700
http://www.happyinsurance.com.cn
Metlife
E-12, Dongfangjingmaocheng, Oriantal Center, No. 1 Changan Street, Beijing,
China
Tel. 0086 10 85180966/4008188168
Fax: 0086 10 85189809
http://www.metlife.com.cn
Taikang Life
Taikangrenshou Building, No. 156 Fuxingmen Nei Street, Beijing, 100031
Tel. 66429988
Fax: 66426360
http://www.taikang.com
6.6.
6.6.1.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Quali sono le principali associazioni imprenditoriali nel Paese e
le loro competenze?
Associazione: CHINA LEATHER INDUSTRY ASSOCIATION
East Chang An Avenue, Beijing, on the 6th Room 109 100740
Lingua: Cinese, Inglese
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Pag. 242
Business Guide - CINA
Tel: 0086 10 851114456, 65265310
Fax: 0086 10 85117752
Email: [email protected] , [email protected]
Associazione: THE SUB-COUNCIL OF TEXTILE INDUSTRY, CCPIT
12 Dong Chang An Ave., Beijing
100742
Lingua: Cinese
Tel.: 0086 10 85229450 /85229451
Fax: 0086 10 65121732
Associazione: CHINA BUILDING MATERIALS INDUSTRY ASSOCIATION
11 San Lihe Rd., Beijing 100831
Persona di contatto: Mr.Ye Xiangyang
Lingua: Cinese
Tel: +86-010-68313316/88376369
Fax: + 86-010-68313316
Email: [email protected] , [email protected]
6.6.2.
Esiste una associazione degli importatori nel Paese?
No.
Le società import-export possono associarsi alle Camere di Commercio locali.
6.6.3.
Quali sono i principali importatori che operano nel Paese?
China National Machinery Import/Export Co. (Macchinari)
1, Fu Wai Dajie, Xicheng Dist., Beijing 100037
Tel.: 0086 010-68991008 (segreteria)
Fax: 0086 010-68991000
Direttore generale: Sig. Tang Yi
Shanghai Heavy Machinery
No.1800 Jiang chuan Road Min hang District Shanghai
Tel.: 0086-021-64301141 - 2676
Fax: 0086-021-64300132
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Pag. 243
Business Guide - CINA
Shanghai Long yang Machinery Factory
98 Long dong Branch Road Pu dong New Area Shanghai
Tel.: +86-21-58972200, +86 - 13701703877
Fax: 0086-021- 38970007
Henqdonq Dawn glass machinery equipment Factory Wenzhou China
26-3 Iane 75, Liminq Rd(E), Wenzhou
Tel.: 0086-0577-88135736
Fax:0086-0577-88137888
Baoding Xiang yang Aviation Precision Machinery co.LTD
Xiang yang Baoding Hebei Province, China No.88 North Main street
Tel.: 0086-0312-3099898 3099818
Fax:0086-0312-309999
Email: [email protected]
CITIC Heavy Industries Co., Ltd
206 Jian she Road ,Henan Province, Luo yang China
Tel.: 00 86 -0379 -64088888
Fax: 0086 -0379 -64214680
Email: [email protected]
Shandong Shantui Construction Machinery Import and export co. Ltd
Shantui International Business Park, No.58, G327 Highway,
Jining City, Shandong Province
Tel.: 0086-0537-2909368
Beijing Yuanxiang vegetable Food Machinery Factory
Fengtai
District,
Beijing,
China
Beijing
Fengtai
Majiapu
Road
106
Tel.: 0086-010-58030285- 18710068676
Fax: 0086 010 58030285
Beijing Yuan x I a n g vegetable Food Machinery Factory
Chang z i y i n g D a xi n g District Beijing
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Tel.: 0086-010-80266277/80265315/13901328037
Fax: 0086-010-80266278
Email: [email protected]
China National Textiles Import and Export Corporation (Chinatex)
(Prodotti Tessili)
19, Jian Guo Men Nei Dajie, Beijing 100005
Tel.: 0086 010 65281122 - 0893
Fax: 0086 10 65124711
Cheng lin textile co.LTD
#1610-1611 Haitai Times Tower, 289 Wujin Road - Shanghai
Tel.:0086-021-63573003
Fax: 0086-021-632567649
Guangzhou Qi Hong Textiles co.LTD
Rm 512,Guangyun Building ,NO.583, San Yuan Li
Tel.: 0086-020-62130670
Fax: 0086-020-62130670
Email: [email protected]
Wenzhou Fei Lei Commerce and Trade co.LTD
Add: Cang Nan Long Yang town, Zhe Jiang Province, China 3 New American
Industrial district on the 4th
Tel.: 0086-0577-64196166
Fax: 0086-0577-59970567
Dong Tai Wang D a textiles co.LTD
Add: Zhe Jiang Province , Hang Zhou City, Hong Ji Temple Road No. 109
Tel.: 0086-0515- 63033188
Fax: 0086-0571- 63033198
Thai textile Limited by Share Ltd
Zibo City , Shandong Province Road Song ling Z i Chuan District No. 81
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Tel.: 0086-0533-5281210
Fax: 0086-0533-5288449
Beijing Wu Zhou Guang Hua Textile Group
Guang Hua Road, Chao Yang District, Beijing Guang Hua Building, No. 8
Tel.: 0086-010-65815258
Fax: 0086-010-65815142
E – Mail: [email protected]
China National Light Industrial Prod. I/E Co.
(Prodotti dell’Industria Leggera)
n. 910 Building, Jin Song 9 Qu, Chaoyang District, Beijing 100021
Tel.: 0086 10 67706688, 67766688
Fax: +86- 010-67747246
China Chamber of Commerce for Import-Export of Light Industrial Products &
Arts-Crafts
10th Floor, Building No. 12, Panjiangyuan Nanli, Chaoyang District, Beijing
100021
Tel.: 0086 10 67732707
Fax: 0086 010 67732698/ 67732689
E-Mail: [email protected]
China National Native Produce & Animal By-Products I/E Co.
(Prodotti di Origine Animale)
No.82,Dong An Men St., Beijing,100747,China
Tel.: 0086 10 51236060Fax: 0086 10 64204099
China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers and
Exporters
17th Floor, Prime Tower, No. 22 Chaowai Dajie, Chaoyang District, Beijing
100020,
Tel.: 86-10-65882823,86-10-85692775
Fax: 0086 10 85692825
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Pag. 246
Business Guide - CINA
Sinosteel Corporation
(Prodotti Metallurgici)
Beijing,
Haidian
District,
Haidian
8
Main
Street
Plaza
Tel.: 0086 10 62686689
Fax: 0086 10 62686688
E-mail: [email protected]
Aluminum Corporation of China
No. 62, Xi Zhi Men Bei Da Jie, Haidian District, Beijing 100082
Tel.: 0086 10 82298080
Fax: 008610 82298081
China National Art & Crafts Imp. / Exp. Corp.
China National Arts &
Crafts Building,103,Jixiangli.Chaoyangmenwai,Beijing,China
Tel: +86- 010-85698660 85698659
Fax: +86 - 010-85698866 65531076
Email: [email protected]
Direttore generale: Sig. Zhou Zhengsheng
Beijing San Arts Import&Export Co., Ltd.
No.16, Xiaotun Road, Fengtai District, Beijing
Tel.: 0086 10 83838012
Fax: 0086 10 83838005
Rong Hua Decorative Glass Art Factory
Add:
Beisha
Bangang
Industrial
Zone,Lishui
Town,Nanhai
Area,Foshan
City,Guangdong Province,China
Tel:+86-0757-85608589 85683008
E-mail: [email protected]
Lu Shan Country Child-Hung sculpture Art and Craft Plant
Add: Yingbin Avenue1 Lu Shan Coutry Sichuan Province .China
Tel.: 0086-0853-6520666
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Pag. 247
Business Guide - CINA
Cell.: 15881243377
Fax: 0086-0835-6520666
Hong Kong Zheng Dong International Group co. LTD
Add Yan Jiang Industrial Area ,Jiang Bian Village, Qi Shi Town
Tel.: 0086-0769-86725681
Fax: 0086-0769-86787716
Fo Shan Gao Ming Fidelity Plastic arts and crafts factory
Cangjiang Industrial Park 3 Island Rail Gang for Guangdong in Foshan City
Tel.: 0086-0757-88628350
Fax: 0086-0757-88508550
Xu Zhou Han Bang Art Co. LTD
Add:
Jiangsu
province
Xuzhou
city
Fengxian
County
five
District
1
building
Tel.: 0086-0516-89259911
Fax: 0086-0516-89259911
E-mail: [email protected] , [email protected]
Beijing Divine Art and Craft co. LT D
Add: Ying Hai town Da Xing District, Beijing development zone 2, 2ndroad
Tel.: 0086-010-69271431
Fax: 0086-010-67036428
E-mail: bjdivine.huamu.cn
China National Silk Imp./Exp Corp. - China Star Imp./Exp. Corp.
Add: 15F-16F., Hua Ren—Lake View International Tower,
2288 TAIHU West Avenue,Wuxi,Jiangsu,China
Tel.: 0086-510-82722168 、0086-510-82755300
Fax: 0086-510-82707022
E-Mail: [email protected]
China National Pearl Diamond Gem & Jewellery Imp./Exp. Corp. (Sinogem)
Fl. 5, 103, Zhonyi Dasha, Jixiangli, Chao Yang Men Wai, Beijing 100005
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Pag. 248
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Tel.: 0086 10 65514993Fax: 0086 10 65531064
China Communications Imp/Exp. Corp.
6/F, China Merchants Tower, 118, Jianguolu, Chaoyang Dist., Beijing 100022
Tel.: 0086 10 65678866 est 663
Fax: 0086 10 65687388, 65687389
China Changjiang National Shipping (Group) Corporation
No. 69, Yanjiang Road, Wuhan, Hubei Province, China
Tel.: 0086 027 82767012
Fax: 0086 027 82767043
China Textile Machinery & Technology Imp/Exp Corp. (CTMTC)
Beijing Jianguo Road No. 99 in building 18 Floor
Tel: +86-10-65815588
Fax: +86-10-65814280
Email: [email protected]
China Hengtian Group Co. Ltd., Textile Machinery
Zhongfu Tower, No. 99, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China
Tel.: 0086 010 65838033
Fax: 0086 10 65813211
E-mail:[email protected]
China Minimetals Corporation
n. 5 San Li He Road, Haidian District, Beijing 100044
Tel.: 0086 10 68495888
Fax: 0086 10 64916406
Direttore Generale: Sig. Zhou Zhongshu
China National Packing and Food Machinery Corporation
P.O.Box 82, No.1 Beishatan Deshengmenwai, Beijing, 100083 P.R. China
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Pag. 249
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Tel.: 0086 010-64883376
Fax:0086 010-64862462
E-mail: [email protected]
China National Packaging Imp/Exp. Corp.
Tower B, Xingfu Building, 3, Dongsanhuan North Road, Chaoyang Dist.,
Beijing 100027
Tel.: 0086 10 6461 6359
Fax: 0086 10 64611080
China National Automotive Industry International Corp.
Tower A, No.3 Danling Street , Haidian District,Beijing,P.R.China
Tel.: 0086 10 82606899
Fax: 0086 10 82606999
Zhengjia Sheng Da Transport Group
No.2, Beitang Road, Xiaoshan Economic and Technological Development zone,
Hangzhou 311215
Tel.: 0086 571 82831019
Fax: 0086 571 82832578
Liaoning Cereals &Oils Imp.&Exp. Co., Ltd.
No. 33, Renmin Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province
Tel.: 0086 0411 82814998
Fax: 0086 0411 82805617
China National Cereals, Oil & Foodstuffs Imp./Exp. Corp. (COFCO)
Add: COFCO Fortune Plaza, No.8, Chao Yang Men South St., Chao
Yang
District, Beijing, China
Tel: +86-10-85006688
Fax: +86-10-85612800
E-mail: [email protected]
China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native
Produce & Animal By-Products
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Floor 4th, Tongzheng International Plaza, No. 80, Guangqumen Street,
Chongwen District, Beijing 100062
Tel.: 0086 10 87109885
Fax: 0086 10 87109882
China National Automotive Industry Imp/Exp. Corp.
265, Beisihuan Zhong Lu, Haidian Dist., Beijing 100083
Tel.: 0086 10 82379009
Fax: 0086 10 82379088
6.7.
6.7.1.
CAMERE DI COMMERCIO
Quali sono le Camere di Commercio, dell’Industria e
dell’Artigianato operanti nel Paese e quali sono le rispettive
competenze?
Lo scopo delle Camere di Commercio è di promuovere il commercio
internazionale, organizzare missioni commerciali all'estero e delegazioni economiche
straniere in Cina, nonché l'organizzazione di mostre sia in Cina che all'estero. Presso
ogni Provincia esiste una Camera di Commercio Internazionale.
Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC):
Indirizzo Pechino:
Room 1612, Zhongyu Plaza, A6 Gongti North Road,
Chaoyang District, 100027 Beijing, P.R. China
Tel: 0086-10-85910545
Fax: 0086-10-85910546
[email protected]
www.cameraitacina.com
Indirizzo Shanghai:
Room 1604, Xincheng Mansion, 167 Jiangning Road,
Jing'an District, 200041 Shanghai, P.R. China
Tel: 0086-21-54075181
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Fax: 0086-21-54075182
[email protected]
www.cameraitacina.com
Indirizzo Canton:
Room 948, Garden Hotel, 368 Huanshi Dong Road,
510064 Guangzhou, P.R. China
Tel: 0086-20-83652682
Fax: 0086-20-83652683
[email protected]
www.cameraitacina.com
China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) e China
Chamber of International Commerce (CCOIC)
Add:1, Fu Xing Men Wai St., Beijing 100860
Tel.0086 10 88075766/88075000
Fax: 0086 10 68011370/68030747
CCPIT (CCOIC ) Jiangsu
Add:Fl. 9, World Trade Building, 50 Zhonghua Rd., Nanjing, Jiangsu 210001
Tel.: 0086 02552241825
Fax: 0086 25 52233048
E- mail: [email protected]
CCPIT (CCOIC ) Liaoning
Add:43, Heping Nan Dajie, Shenyang, Liaoning 110003
Tel.: 0086 24 83210525
Fax: 0086 24 83210518
E-mail: [email protected]
CCPIT (CCOIC ) Beijing
Add:No 3 Nanlishilutoutiao Xicheng District,Beijing
Tel.: 0086 10 88070323
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Fax: 0086 10 88070319
E-mail: [email protected]
CCPIT Tianjin
Add:World Trade Building, 85, Qufu St., Tianjin 300042
Tel.: 0086 22 23301328
Fax: 0086 22 23398658
E-mail: [email protected]
CCPIT Hebei
Add:9/F, Jinyuan Bldg, 3, Zhonghua Bei Da Jie, Shijiazhuang Hebei 050000
Tel.: 0086 311 88614653
Fax: 0086 311 88614558
E-mail: [email protected]
CCPIT Shanxi
Add:11/F
International
Bldg,
No.388
Yingze
Str.
Taiyuan
Tel.: 0086 351 4040088
Fax: 0086 351 4045680
E-mail: [email protected]
CCPIT Inner Mongolia
Add:Building 5, Inner Mongolia Government, 1, Xinhua Da Jie, Hohhot 010020
Tel.: 0086 471 6946729
Fax: 0086 471 6965404
E-mail: [email protected]
CCPIT Shenyang
Add:4/F International Trade Bldg, No.35 Qingnian St. Shenhe District,
Shenyang
Tel.: 0086 24 22729986
Fax: 0086 24 22729983
E-mail: [email protected]
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Pag. 253
Business Guide - CINA
CCPIT Dalian
Add:10/F Wanda Building, 9, Jiefang Street, Zhongshan Dist., Dalian 116001
Tel.: 086 411 82822350
Fax: 0086 411 82815734
E-mail: [email protected]
CCPIT Jilin
Add:982, Anda St., Changchun, Jilin 130061
Tel.: 0086 431 8549414
Fax: 0086 431 8549437
E-mail: [email protected]
CCPIT Heilongjiang
Add:6, Haiguang St., Nangang Dist., Harbin Heilongjiang 150001
Tel.: 0086 451 53676458
Fax: 0086 451 53674408
E-mail: [email protected]
CCPIT Harbin
Add:No.1 Shiji Road Songbei DistrictHarbin
Tel.: 0086 451 86772313
Fax: 0086 451 86772316
E-mail: [email protected]
CCPIT Shanghai
Add:14/F, Jinling Mansion, 28, Jinling Xi Rd., Shanghai 200021
Tel.: 0086 21 63865572
Fax: 0086 21 63871503
E-mail: info@ ccpitsh.org
CCPIT Zhejiang
Add:No. 470 Yan’an Road, Hangzhou
Tel.: 0086 571 85811910
Fax: 0086 571 85811953
E-mail: [email protected]
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Pag. 254
Business Guide - CINA
CCPIT Anhui
Add:9/F No.357 Changjiangzhong Road Hefei
Tel.: 0086 551 2822656
Fax: 0086 551 2822850
E-mail: [email protected]
CCPIT Fujian
Add:20/F, Pingdong Office Bldg,No.128 Hualin Road, Fuzhou *
Tel.: 0086 591 87842084
Fax: 0086 591 87842827
E-mail: [email protected]
CCPIT Xiamen
Add:12-13/F, Puli Building, 199, Bai Luzhou Rd., Xiamen, Fujian 361004
Tel.: 0086 592 2218807
Fax: 0086 592 2230111
E-mail: [email protected]
CCPIT Jiangxi
Add:21/F,
Changqing
Int’l
Trade
Bldg,No.8
Hongcheng
Road, Nanchan
Tel.: 0086 791 6217029
Fax: 0086 791 6217029
E-mail: [email protected]
CCPIT Shandong
Add:158, Jinsi Rd., Jinan, Shandong 250001
Tel.: 0086 531
86168330
Fax: 0086 531
86168316
E-mail: [email protected]
CCPIT Henan
Add:115, 4/F Wenhua Rd., Zhengzhou, Henan 450003
Tel.: 0086 371 63930772
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Pag. 255
Business Guide - CINA
Fax: 0086 371 63936504
E-mail: [email protected]
CCPIT Hubei
Add:8, 15/F Jianghan Bei Road, Wuhan, Hubei 430021
Tel.: 0086 27 85753797
Fax: 0086 27 85775174
E-mail: [email protected]
CCPIT Guangdong
Add:Office Bldg, Central Hotel, No.33 Jichang Road, Guangzhou
Tel.: 0086 20 86578761
Fax: 0086 20 86561310
E-mail: [email protected]
CCPIT Shenzhen
Add:5/F, Guoji Shanghui Building, 1, Fuhua Yi Rd., Shenzen 518048
Tel.: 0086 755 33358498
Fax: 0086 755 33358500
E-mail: [email protected]
CCPIT Guangzhou
Add:Rm. 809, South Tower, World Trade Center, Huanshi Dong Rd.,
Guangzhou 510405
Tel.: 0086 20 87302806
Fax: 0086 20 87769011
E-mail: [email protected]
CCPIT Zhuhai
Add:Room 1601-1608 Development Bldg, No.131 Gongbeishuiwan Road,
Zhuhai
Tel.: 0086 756 8890882
Fax: 0086 756 8280888
E-mail: [email protected]
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Pag. 256
Business Guide - CINA
CCPIT Sichuan
Add:No.4 Chenghua Str. Chengdu
Tel.: 0086 28 83222386
Fax: 0086 28 83231037
E-mail: [email protected]
CCPIT Chongqing
Add:19/F International Chamber of Commerce Bldg, No.78 Yangheyicun, Jiangbei
District,Chongqing
Tel.: 0086 23 67759038
Fax: 0086 23 67870373
E-mail: [email protected]
CCPIT Guizhou
Add:5/F 164, Zhonghua Bei Rd., Guiyang, Guizhou 550004
Tel.: 0086 851 6867609
Fax: 0086 851 6901372
E-mail: [email protected]
CCPIT Yunnan
Add:10/F Foreign Trade Bldg, No.175 Beijing Road, Kunming
Tel.: 0086 871 3163396
Fax: 0086 871 3136574
E-mail: [email protected]
CCPIT Shaanxi
Add:Xinchengdayuan, Xian
Tel.: 0086 29 87292734
Fax: 0086 29 87291461
E-mail: [email protected]
CCPIT Ningxia
Add:363, Jiefang Xijie, Yinchuan 750001
Tel.: 0086 951 5044987, 5043345
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Pag. 257
Business Guide - CINA
Fax: 0086 951 5044239
CCPIT Chengdu
Add:8/F, Daye Building, 39, Daye Rd., Chengdu, Sichuan 610015
Tel.: 0086 28 86658260
Fax: 0086 28 86658825
E-mail: [email protected]
CCPIT Ningbo
Add:12/F, Tianning Building, 138, Zhongshan Rd., Ningbo, Zhejiang 315000
Tel.: 0086 574 87368218
Fax: 0086 574 87368100
E-mail: [email protected]
CCPIT Nanjing
Add:No.3 Bldg, No.43 Chengxian Str. Nanjing
Tel.: 0086 25 83693546
Fax: 0086 25 83692014
E-mail: [email protected]
CCPIT Hainan
Add:6/F, Building 1, Hainan Plaza, 69, Guoxing Ave., Haikou, Hainan 570203
Tel.: 0086 898 65367217
Fax: 0086 898 65367264
E-mail: [email protected]
CCPIT Gansu
Add:9/F, Changyun Building, 158, Jing Ning Rd, Chengguan Dist., Lanzhou,
Gansu
Tel.: 0086 931 2182801
Fax: 0086 931 2182807
E-mail: [email protected]
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Pag. 258
Business Guide - CINA
CCPIT Guangxi
Add:3, Dongge Rd., Nanning, Guangxi 530022
Tel.: 0086 771 2800607
Fax: 0086 771 2825728
E-mail: [email protected]
CCPIT Hunan
Add:6/F, International Business Center, JinTai Plaza, 1139 Dong Er Huan
Road, Changsha, Hunan
Tel.: 0086 731 4773328
Fax: 0086 731 4773337
E-mail: [email protected]
CCPIT Qinghai
Add:5/F, Zhenghua Investment Bldg.220 Bin He Nan Road, Qinghai 810001
Tel.: 0086 971 6116397
Fax: 0086 971 6116381
E-mail: [email protected]
CCPIT Qingdao
Add:121, Yan’an San Lu, Qingdao 266071
Tel.: 0086 532 83898371
Fax: 0086 532 83897233
E-mail: [email protected]
CCPIT Tibet
Add:Foreign Trade Building, 75, Jinzhu Xi Lu, Lhasa, Tibet 850000
Tel.: 0086 891 6839377
Fax: 0086 891 6835733
E-mail: [email protected]
CCPIT Xinjiang
Add:11, Tuanjie Rd., Urümmqi, Xingjiang 830001
Tel.: 0086 991 2861902
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Pag. 259
Business Guide - CINA
Fax: 0086 991 2860456
E-mail: [email protected]
6.8.
COOPERAZIONE TRA IMPRESE
A titolo puramente informativo si consigliano di seguito alcuni siti internet
dove e' possibile instaurare opportunita' di affari:
•
www.cameraitacina.com
•
www.alibaba.com
•
www.tradetang.com
•
www.supplierlist.com
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Pag. 260
Business Guide - CINA
7. Quadro Economico
7.1.
IL QUADRO ECONOMICO DELLA CINA
QUADRO GENERALE
Superficie
9.671.018 km² (Italia: 301.340 km²)
Popolazione
1,3 mld. ab. – stime ufficiali 1.347.320.000 (Italia: 60,80
mln. ab.)
Capitale
Pechino (Beijing) - 19.612.368 ab. (Roma: 2.663.666 ab.)
Principali città
Shanghai (23.019.148 ab.);
Guangzhou (12.700.800 ab.);
Shenzhen (10.357.938 ab.);
Suddivisione
amministrativa
23 province autonome: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong,
Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan,
Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong,
Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang; (riconosciuta anche
Taiwan).
5 regioni autonome: Guangxi, Mongolia Interna, Ningxia,
Xinjiang, Xizang – Tibet.
4 municipalità: Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin.
2 regioni speciali: Hong Kong, Macao.
Valuta nazionale
Yuan, detto anche Renminbi
1€ = 8.822 ¥ (31.12.2010)
1€ = 9.3416 ¥ (30.06.2011)
Tasso di cambio
1€ = 8.1588 ¥ (30.12.2011)
1€ = 7.8486 ¥ (01.06.2012)
1€ = 7.9569 ¥ (19.11.2012)
5,4% calcolato tramite l’Indice del prezzi al consumo (CPI)
Tasso di inflazione
(2011)
Tasso di
disoccupazione
6,5% (2011)
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Pag. 261
Business Guide - CINA
QUADRO ECONOMICO
5.685 Mld. € (Italia: 1.580 Mld. €)
PIL nominale (2011)
Prodotto Interno
Lordo (PIL)
PIL procapite nominale
(2011)
4.219,39€ (Italia: 25.986,84 €, UE27: 25.227,74 €)
Origine del PIL
Agricoltura: 10,1%
Industria: 46,8%
Servizi:
43,1%
Tasso di crescita (2011)
Mld.
€
2011
Produzione
industriale
Industria
manifatturiera
Industria chimica
Gomma e plastica
n.d.
n.d.
n.d.
9,2%
Mld. €
2011
Industria
manifatturiera
Industria chimica
Gomma e plastica
n.d.
n.d.
n.d.
Esportazioni (2011)
In Mld. €
In Mld. €
In ___
(valuta
locale)
Commercio estero
TOTALE (di cui)
Unione
Europea
1.363
255,754
Europa centroorientale
Ex URSS
27,946
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TOTALE (di
cui)
Unione
Europea
Europa
centroorientale
Ex URSS
1.363
255,754
27,946
TOTALE
(di cui)
Unione
Europea
Europa
centroorientale
Ex URSS
Pag. 262
Business Guide - CINA
Importazioni (2011)
Var % 2011/2010
In Mld. €
Quota
% su
tot.
import
In RMB
(valuta
locale)
In €
Commercio estero
Investimenti Diretti
Esteri
Rischio Paese
TOTALE (di cui)
1.252
Unione Europea 151,757
Europa centroorientale
Ex URSS
28,951
1995-2011
100
12,16
24,9
25,4
24,9
25,4
2,3
55,6
2010
55,6
Totali: 1.067 Mld. USD
Italia: _____ € (%)
Totali: 79,7 Mld. €
Italia:298,7 mln. € (0,37%)
Moody`s
(giugno 2012)
Aa3
Outlook: Positivo
Fitch
(giugno 2012)
A+
Outlook: Stabile
Standard & Poor's
(giugno 2012)
AA-
Outlook: Stabile
Coface
(giugno 2012)
A3
Fonte: http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratingslist/en/us/?subSectorCode=39&sectorId=1221186707758&subSectorId=1221187348494
http://www.coface.com/CofacePortal/COM_en_EN/pages/home/risks_home/country_risks/country_file/Italy
?extraUid=572148
http://chartsbin.com/
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Pag. 263
Business Guide - CINA
7.2.
STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI
7.2.1.
Qual è la struttura delle importazioni per settore merceologico e
per Paese di provenienza (in particolare dall’Italia)? Qual è il trend
rispetto agli anni precedenti?
Le importazioni cinesi sono caratterizzate dal prevalere delle apparecchiature
meccaniche ed elettriche e delle materie prime, destinate al sistema produttivo, che
assieme compongono oltre 1/3 dell’intero import. Seguono, per rilevanza, i prodotti
della siderurgia e quelli della chimica e petrolchimica.
Struttura merceologica delle importazioni
2008
2009
2010
VAR. %
2009 /
2010
MONDO
1,132.6
1,005.9
1394.08.00
38.07.00
1,285.2
27.08.00
ASIA
706.07.00
603.05.00
834.06.00
38.03.00
741.07.00
22.09
Giappone
150.07.00
130.09.00
176.07.00
35.00.00
145.07.00
11.03
ASEAN (*)
117.00.00
106.07.00
154.06.00
44.08.00
143.00.00
34.00.00
Singapore
20.01
17.08
24.07.00
38.08.00
21.00
18.02
Corea del
Sud
112.02.00
102.06.00
138.04.00
35.00.00
119.08.00
16.08
Taiwan
103.03.00
85.07.00
115.07.00
35.00.00
94.01.00
9.08
Hong Kong
12.09
8.07
12.03
40.07.00
11.06
33.07.00
EUROPA
168.01.00
162.02.00
217.09.00
34.04.00
211.02.00
30.02.00
UE 27
132.07.00
127.08.00
168.05.00
31.09.00
157.02.00
23.00
Germania
55.08.00
55.08.00
74.03.00
33.03.00
69.08.00
25.01.00
Francia
15.06
13.00
17.01
31.07.00
16.01
24.00.00
Italia
11.06
11.00
14.00
27.01.00
13.05
22.01
Regno Unito
9.06
7.09
11.03
43.05.00
10.03
31.00.00
Paesi Bassi
5.03
5.01
6.05
26.05.00
6.05
26.04.00
Russia
23.08
21.03
25.08.00
21.04
29.05.00
38.04.00
AFRICA
56.00.00
43.03.00
67.00.00
54.05.00
68.09.00
58.09.00
Mln. USD
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2011
(genn sett)
VAR. % 2009
/ primi 9
mesi 2011
Pag. 264
Business Guide - CINA
SUD
AMERICA
71.09.00
64.04.00
91.02.00
41.06.00
86.09.00
34.09.00
NORD
AMERICA
94.02.00
89.05.00
117.00.00
30.07.00
106.03.00
18.07
Stati Uniti
81.04.00
77.07.00
102.00.00
31.03.00
90.03.00
16.01
Canada
12.07
12.00
14.09
23.08
16.00
33.00.00
OCEANIA
40.02.00
42.06.00
65.08.00
54.03.00
64.09.00
52.03.00
Australia
37.04.00
39.04.00
60.09.00
54.03.00
60.01.00
52.05.00
Fonte: Ministero per il commercio
Nelle importazioni cinesi i mercati orientali hanno un ruolo rilevante di
fornitore di beni accanto a quello europeo. Il Giappone è il principale partner assoluto,
davanti all’UE, all’area ASEAN (paesi dell’Estremo Oriente), alla Corea del Sud ed a
Taiwan.
Importazioni per partner commerciali
.000 USD
1. Animali vivi e
prodotti relativi
2. Prodotti vegetali
e frutta
3. Grassi animali e
vegetali, derivati,
cere animali e
vegetali
4. Prodotti
alimentari, bevande,
liquori e aceti,
tabacco
5. Prodotti minerali
Di cui: Combustibili
minerali, oli minerali
e prodotti della loro
distillazione,
sostanze
bituminose, cere
minerali
6. Prodotti
dell'industria chimica
e affini
Di cui: Prodotti
chimici organici
7. Articoli in
plastica, gomma
2007
2008
2009
2010
2011
6.024.000
7.200.000
6.769.000
9.278.000
12.464.000
15.056.000
26.318.000
25.352.000
33.246.000
40.225.000
7.576.000
10.801.000
7.737.000
8.884.000
11.540.000
4.543.000
6.091.000
6.416.000
9.608.000
12.797.000
162.082.000
261.305.000
196.886.000
303.028.000
432.249.000
104.986.000
169.252.000
124.045.000
189.008.000
275.814.000
68.569.000
76.911.000
69.421.000
93.207.000
117.962.000
38.426.000
39.237.000
36.174.000
48.261.000
63.131.000
54.916.000
60.765.000
58.890.000
80.630.000
93.259.000
Articoli in plastica
45.323.000
48.863.000
48.516.000
63.704.000
70.197.000
Articoli in gomma
9.593.000
11.903.000
10.374.000
16.926.000
23.062.000
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Pag. 265
Business Guide - CINA
8. Pelli grezze,
cuoio, pellicce e
prodotti derivati,
articoli da viaggio,
borse, e contenitori
similari, budella
animali
9. Legno e articoli
in legno, sughero,
manufatti in paglia,
sparto e altri
materiali da
intreccio, cestineria
e manufatti in vimini
10. Polpa di legno e
altri materiali
cellulosici, scarti di
carta e cartone,
carta e cartone e
articoli derivati
11. Prodotti tessili
12. Calzature e
cappelli, piume e
fiori artificiali
13. Articoli in pietra,
prodotti in ceramica,
vetro e articoli in
vetro
14. Perle coltivate e
naturali, pietre
preziose e
semipreziose,
metalli preziosi,
metalli rivestiti di
metalli preziosi,
bigiotteria, monete
15. Metalli e articoli
derivati
Di cui:
Ferro e acciaio
Articoli in ferro e
acciaio
Rame e prodotti
derivati
16. Attrezzature
meccaniche ed
elettriche
Reattori nucleari e
caldaie, attrezzature
meccaniche e
componenti
Attrezzature
elettriche,
registratori, TV,
riproduttori di
immagini
17. Veicoli, aerei,
navi
18. Strumenti ottici,
cinematografici, di
misura e controllo,
medicali, strumenti
musicali
6.864.000
6.795.000
5.636.000
7.699.000
9.357.000
8.021.000
8.066.000
7.290.000
11.289.000
15.918.000
14.526.000
17.445.000
15.569.000
20.065.000
25.375.000
25.372.000
24.998.000
21.780.000
29.580.000
37.588.000
944.000
1.239.000
1.087.000
1.370.000
1.919.000
4.472.000
4.750.000
4.178.000
6.523.000
8.354.000
6.257.000
7.548.000
6.545.000
10.847.000
14.912.000
77.695.000
79.516.000
86.453.000
103.093.000
118.836.000
23.015.000
24.534.000
27.834.000
25.327.000
28.379.000
8.045.000
10.548.000
8.885.000
9.151.000
10.225.000
27.166.000
26.051.000
29.557.000
46.211.000
54.242.000
381.003.000
405.310.000
367.264.000
486.472.000
550.246.000
124.174.000
138.796.000
123.538.000
172.157.000
199.295.000
256.829.000
266.515.000
243.727.000
314.315.000
350.951.000
35.016.000
39.754.000
42.947.000
65.595.000
83.030.000
71.140.000
79.765.000
68.737.000
92.336.000
102.674.000
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Pag. 266
Business Guide - CINA
19. Armi e munizioni
20. Articoli
manufatti
miscellanei
21. Opere d'arte,
pezzi per collezione
e antiquariato
22. Prodotti
miscellanei
2.000
3.000
5.000
3.000
8.000
3.399.000
3.551.000
3.643.000
5.033.000
5.232.000
10.000
22.000
11.000
26.000
42.000
2.463.000
4.408.000
1.132.562.00
0
3.305.000
1.005.923.00
0
18.433.000
1.396.244.00
0
49.498.000
1.743.484.00
0
TOTALE
955.950.000
Fonte: Ministero del Commercio della RPC
Importazioni di prodotti esteri suddivise per Province e Municipalità
.000 USD
2010
2011
Anhui
11.860.480
14.226.610
Beijing
246.285.340
330.558.830
Chongqing
4.938.140
9.375.990
Fujian
37.290.160
50.684.650
Gansu
5.765.170
6.569.800
Guangdong
331.704.960
381.540.760
Guangxi
8.135.830
10.898.210
Guizhou
1.226.620
1.902.490
Hainan
6.328.250
10.214.420
Hebei
19.503.930
25.030.990
Heilongjiang
9.234.630
20.849.690
Henan
7.302.140
13.382.670
Hubei
11.490.320
14.052.330
Hunan
6.700.400
9.039.970
Inner Mongolia
5.395.320
7.243.930
Jiangsu
195.260.270
226.990.840
Jiangxi
8.203.110
9.592.750
Jilin
12.369.330
17.063.220
Liaoning
37.613.440
44.993.500
Ningxia
789.990
686.320
Qinghai
322.760
261.990
Shandong
84.930.690
110.173.510
Shanghai
188.236.670
227.874.770
Shaanxi
5.893.470
7.612.250
Shanxi
7.873.410
9.317.930
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Pag. 267
Business Guide - CINA
Sichuan
13.853.240
18.696.880
Tianjin
44.615.220
58.894.230
Xinjiang
4.161.460
5.993.950
Xizang (Tibet)
65.040
175.520
Yunnan
5.824.350
6.556.320
Zhejiang
73.069.870
93.028.270
TOTALE
1.396.244.010
1.743.483.560
Fonte: Ministero per il commercio
Le esportazioni italiane in Cina 2010-2012
Sezioni
2010
2011
2012*
0-Prodotti alimentari ed animali vivi
42.370.699
53.861.778
70.443.454
1-Bevande e tabacchi
2-Materie prime non commestibili, esclusi i
carburanti
3-Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti
connessi
4-Oli, grassi e cere di origine animale o
vegetale
21.619.808
40.467.906
51.606.763
334.213.542
378.334.308
356.276.883
7.475.120
34.325.046
26.072.698
5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a.
6-Prodotti finiti classificati principalmente
secondo la materia prima
7-Macchinari e materiale da trasporto
8-Prodotti finiti diversi
9-Articoli e transazioni non classificati altrove
nella C.T.C.I.
Totale
13.405.663
15.008.552
20.064.007
507.414.532
614.776.382
587.131.972
785.616.780
894.220.554
833.285.883
3.312.441.004 3.862.954.952 2.933.788.175
591.821.144
3.635.710
787.901.052 1.038.711.887
2.206.479
1.782.629
5.620.014.002 6.684.057.009 5.919.164.351
Fonte: ISTAT novembre 2012
*dati gennaio – agosto 2012
Secondo i dati ISTAT pubblicati nel 2012, le esportazioni italiane verso la
Repubblica Popolare cinese nel 2011 sono state pari a quasi 6 miliardi di Euro, con un
incremento nominale sul periodo rispetto al 2010 del 16,16%. Nello stesso anno oltre
il 56% del valore dell’export italiano è rappresentato da apparecchiature meccaniche.
Al secondo posto, per rilevanza, risultano i Prodotti finiti classificati principalmente
secondo la materia prima (con una quota dell’13,61%), seguiti dai prodotti della
siderurgia (8,9%).
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Pag. 268
Business Guide - CINA
7.3.
STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI
7.3.1.
Qual è la struttura delle esportazioni per settore merceologico e
per Paese di destinazione (in particolare in Italia)? Qual è il trend
rispetto agli anni precedenti?
Quasi la metà delle esportazioni cinesi sono costituite dalle attrezzature
meccaniche ed elettriche; le altre due voci aggregate di rilievo sono il tessile (specie
nella sua componente abbigliamento) ed i prodotti della siderurgia (soprattutto quella
ferrosa)
Struttura merceologica delle esportazioni
.000 USD
1. Animali vivi e prodotti
relativi
2. Prodotti vegetali e
frutta
3. Grassi animali e
vegetali, derivati, cere
animali e vegetali
4. Prodotti alimentari,
bevande, liquori e aceti,
tabacco
5. Prodotti minerali
6. Prodotti dell'industria
chimica e affini
7. Articoli in plastica,
gomma
Di cui:
Articoli in plastica
Articoli in gomma
8. Pelli grezze, cuoio,
pellicce e prodotti
derivati, articoli da
viaggio, borse, e
contenitori similari,
budella animali
9. Legno e articoli in
legno, sughero,
manufatti in paglia,
sparto e altri materiali da
intreccio, cestineria e
manufatti in vimini
10. Polpa di legno e altri
materiali cellulosici, scarti
di carta e cartone, carta
e cartone e articoli
derivati
11. Prodotti tessili
Di cui:
Articoli di abbigliamento
e accessori, lavorati a
2007
2008
2009
2010
2011
7.397.000
8.473.000
9.576.000
12.017.000
14.966.000
11.265.000
11.554.000
12.319.000
15.869.000
18.769.000
327.000
595.000
330.000
369.000
544.000
16.474.000
18.208.000
16.012.000
19.371.000
24.338.000
23.588.000
36.486.000
22.766.000
30.375.000
36.288.000
51.085.000
68.874.000
54.026.000
74.973.000
97.091.000
36.513.000
41.386.000
35.942.000
49.592.000
66.346.000
26.397.000
29.809.000
25.278.000
34.696.000
45.421.000
10.116.000
11.578.000
10.664.000
14.896.000
20.925.000
16.364.000
18.273.000
16.665.000
23.246.000
29.945.000
11.390.000
11.465.000
9.253.000
11.188.000
13.157.000
9.193.000
165.802.000
10.391.000
179.734.000
10.021.000
161.409.000
12.406.000
199.533.000
16.242.000
240.539.000
61.326.000
60.877.000
53.814.000
66.710.000
80.164.000
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Pag. 269
Business Guide - CINA
maglia
Articoli di abbigliamento
e accessori non lavorati a
maglia
12. Calzature e cappelli,
piume e fiori artificiali
13. Articoli in pietra,
prodotti in ceramica,
vetro e articoli in vetro
14. Perle coltivate e
naturali, pietre preziose e
semi-preziose, metalli
preziosi, metalli rivestiti
di metalli preziosi,
bigiotteria
15. Metalli e articoli
derivati
Di cui:
Ferro e acciaio
Articoli in ferro e acciaio
16. Attrezzature
meccaniche ed elettriche
Di cui:
Reattori nucleari e
caldaie, attrezzature
meccaniche e
componenti
Attrezzature elettriche,
registratori, TV,
riproduttori di immagini
17. Veicoli, aerei, navi
18. Strumenti ottici,
cinematografici, di
misura e controllo,
medicali, strumenti
musicali
Di cui:
Strumenti ottici,
fotografici,
cinematografici, di
misura e di controllo,
strumenti medicali e
chirurgici
19. Armi e munizioni
20. Articoli manufatti
miscellanei
Di cui:
Mobili, materassi, letti,
cuscini, lampade e
accessori, edifici
prefabbricati
Giocattoli, giochi e
articoli per lo sport
21. Opere d'arte, pezzi
per collezione e
antiquariato
22. Prodotti miscellanei
TOTALE
47.316.000
52.490.000
46.730.000
54.361.000
63.074.000
30.579.000
36.000.000
34.461.000
43.912.000
52.464.000
18.295.000
22.551.000
20.526.000
27.212.000
34.021.000
8.123.000
8.506.000
7.515.000
12.546.000
27.504.000
115.530.000
144.015.000
77.121.000
110.799.000
144.921.000
39.943.000
53.473.000
13.485.000
28.932.000
39.876.000
36.678.000
48.419.000
33.780.000
39.135.000
51.196.000
528.815.000
610.755.000
536.967.000
698.568.000
799.519.000
228.552.000
268.671.000
235.849.000
309.814.000
353.763.000
300.263.000
342.083.000
301.119.000
388.755.000
445.756.000
54.977.000
70.697.000
60.091.000
88.874.000
109.107.000
40.729.000
47.603.000
42.579.000
56.625.000
65.997.000
37.062.000
43.331.000
38.908.000
52.110.000
60.685.000
59.000
77.000
64.000
98.000
117.000
69.022.000
83.270.000
72.290.000
88.554.000
103.789.000
35.942.000
42.833.000
38.927.000
50.584.000
59.336.000
27.105.000
32.815.000
26.489.000
29.307.000
34.304.000
75.000
2.173.000
76.000
1.704.000
50.000
1.629.000
160.000
1.467.000
375.000
2.342.000
1.217.776.000
1.430.693.000
1.201.612.000
1.577.754.000
1.898.381.000
Fonte: Ministero per il commercio
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Pag. 270
Business Guide - CINA
Le
esportazioni
cinesi
hanno
come
principale destinazione
il
mercato
statunitense, Hong Kong, UE e Giappone.
Esportazioni per partner commerciali
2008
2009
2010
VAR. %
2009 /
2010
MONDO
1.430,70
1.201,60
1.577,90
31,3
1.392,30
15,9
ASIA
663,3
568,6
732,1
28,7
657,7
15,7
Hong Kong
190,7
166,2
218,3
31,3
194,8
17,2
ASEAN (*)
114,1
106,3
138,2
30
124,1
16,7
Singapore
29,6
32,3
30,1
-6,9
32,3
0,1
Giappone
116,1
97,9
121,1
23,6
107,7
10
Corea del
Sud
74
53,7
68,8
28,1
62,1
15,7
Taiwan
25,9
20,5
29,7
44,7
26,8
30,5
EUROPA
342,9
264,7
355,2
34,2
307,7
16,2
UE 27
292,9
236,3
311,2
31,7
265,3
12,3
Germania
59,2
49,9
68
36,3
57,2
14,6
Paesi Bassi
45,9
36,7
49,7
35,5
43,8
19,4
Regno Unito
36,1
31,3
38,8
24
32
2,2
Italia
26,6
20,2
31,1
53,8
26,6
31,4
Francia
23,3
21,5
27,7
28,9
22,3
3,8
Russia
33
17,5
29,6
69,1
28,5
62,5
AFRICA
50,8
47,7
60
25,6
53,3
11,8
SUD
AMERICA
71,5
57,1
91,8
60,8
89,1
56,1
NORD
AMERICA
274,2
238,6
305,9
28,2
254,7
6,8
Stati Uniti
252,3
220,8
283,3
28,3
235,7
6,7
Canada
21,8
17,7
22,2
25,7
18,8
6,2
OCEANIA
25,9
24,9
33
32,5
29,5
18,5
Australia
22,2
20,6
27,2
31,9
24,4
18,4
Mld. USA
2011
(genn - sett)
VAR. % 2009
/ primi 9 mesi
2011
(*) Brunei, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia
Fonte: Ministero del Commercio della RPC
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Pag. 271
Business Guide - CINA
Esportazioni di prodotti locali per Province e Municipalità
.000 USD
Anhui
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Inner Mongolia
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Ningxia
Qinghai
Shandong
Shanghai
Shaanxi
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Xinjiang
Xizang (Tibet)
Yunnan
Zhejiang
TOTALE
2010
12.412.890
55.436.210
7.488.940
71.493.130
1.637.790
453.191.160
9.603.070
1.920.180
2.320.330
22.556.440
16.280.790
10.529.370
14.441.800
7.955.990
3.334.430
270.538.690
13.416.060
4.475.850
43.098.710
1.170.000
466.200
104.225.600
180.713.980
6.208.220
4.702.820
18.840.630
37.484.830
12.968.650
771.030
7.605.770
180.464.780
1.577.754.320
2011
17.082.640
58.997.150
19.831.650
92.837.780
2.158.780
531.926.570
12.457.760
2.985.090
2.541.620
28.569.850
17.672.990
19.239.910
19.534.600
9.903.800
4.686.970
312.590.060
21.876.060
4.997.720
51.042.360
1.599.430
661.820
125.712.570
209.673.840
7.035.030
5.425.120
29.027.290
44.481.940
16.825.720
1.182.850
9.472.450
216.349.490
1.898.380.890
Fonte: Ministero per il commercio
I dati relativi al 2011 indicano in 29 miliardi di Euro il valore dell’import
italiano dalla Cina, con un incremento sul periodo precendente dell’1,78%.
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Pag. 272
Business Guide - CINA
Importazioni italiane dalla Cina 2010-2012
Sezioni
0-Prodotti alimentari ed animali vivi
1-Bevande e tabacchi
2-Materie prime non commestibili, esclusi i
carburanti
3-Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti
connessi
4-Oli, grassi e cere di origine animale o
vegetale
2010
2011
2012*
186.297.724
210.967.177
197.633.237
3.519.451
3.261.700
3.103.502
320.321.569
431.902.072
381.137.856
3.012.564
8.608.206
7.687.797
687.214
651.917
1.269.115
5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a.
6-Prodotti finiti classificati principalmente
secondo la materia prima
817.274.426
1.064.458.793
1.011.857.980
2.960.081.910
3.605.820.577
2.957.835.446
7-Macchinari e materiale da trasporto
6.927.633.959
9.072.542.870
6.969.665.404
8-Prodotti finiti diversi
9-Articoli e transazioni non classificati altrove
nella C.T.C.I.
6.119.100.290
6.238.053.504
5.823.224.400
Totale
3.693.349
9.458.026
5.658.703
17.341.622.456
20.645.724.842
17.359.073.440
Fonte: ISTAT, luglio 2012
*dati aggiornati gennaio-agosto 2012
7.4.
7.4.1.
INVESTIMENTI STRANIERI
Quante sono le società straniere o miste (costituite tra soggetti
stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e per
Paese di provenienza?
Secondo i dati del MOFCOM (Ministero del Commercio – Dipartimento per gli
Investimenti Esteri), nel periodo gennaio-dicembre 2011 sono state avviate 27.712
nuove imprese a partecipazione estera, con un aumento percentuale dell’1,12% sullo
stesso periodo dell’anno precedente. A dicembre 2005 le imprese a capitale straniero
presenti in Cina erano 519.550 (dicembre 2004: 512.504, dicembre 2003: 508.941).
Ad oggi non sono disponibili dati aggiornati e affidabili sulla suddivisione complessiva
delle imprese straniere per settore e provenienza.
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Pag. 273
Business Guide - CINA
Investimenti esteri per tipo di utilizzazione
27.712
Var.
%
1,1
Valore realizzato
(mlrdi USD)
Var.
2010
2011
%
108,8
117,7
8,2
27.406
4.970
300
27.712
5.005
284
1,1
0,7
-5,3
105,7
22,5
1,61
116,0
21,4
1,76
9,7
-4,9
9,3
22.085
51
22.388
35
1,4
-31,4
81
0.64
91
1,63
12,3
154,7
3,09
1,69
-45,3
N. progetti approvati
Totale
di cui:
1) IDE – investimenti
Diretti Esteri
Equity joint-ventures
Contractual joint
ventures
Imprese a totale
proprietà estera
Imprese con quote
estere
2) Altri investimenti
esteri
2010
2011
27.406
Fonte: MOFCOM
7.4.2.
Qual è l’entità degli investimenti stranieri nel Paese?
Durante il 2011 l`importo totale degli investimenti diretti esteri (IDE) in Cina
ha raggiunto un nuovo record di USD 116 mld. (circa EUR 83 mld.). Tuttavia il relativo
tasso di crescita ha rallentato al 9,72% dal 17,4% del 2010, rendendo la crescita di
IDE in Cina nel 2011 una delle più lente degli ultimi anni. Gli investimenti dagli Stati
Uniti sono diminuiti del 26,1% nel 2011 contando USD 3 mld. (circa EUR 2,15 mld.);
quelli da parte dell`Unione europea sono diminuiti del 3,65% contando USD 6,3 mld.
(circa EUR 4,5 mld.). Tale rallentamento degli IDE è in parte attribuito ad una lenta
ripresa dell`economia mondiale, che ha causato una riduzione della domanda di
export da parte dei mercati avanzati, e dall`aumento del costo del lavoro in Cina. Ció
nonostante è ancora percezione comune che la Cina manterrà una crescita stabile di
IDE in futuro grazie alle continue manovre governative tese al miglioramento
dell`ambiente di investimento e all`emergere del potenziale del mercato interno
cinese. Seppur registrando un rallentamento della crescita, dal 2010 al 2011 gli IDE
hanno
mostrato
infatti
un`altra
importante
tendenza:
una
riqualificazione
dell`economia, da centrata sul settore manifatturiero a quello dei servizi. A questo
riguardo si riportano le recenti aperture governative agli investimenti esteri, con la
pubblicazione anche di General Guidelines durante il 2011 per guidare gli investitori
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Pag. 274
Business Guide - CINA
stranieri. Durante il 2011 gli investimenti diretti esteri nel settore dei servizi cinese
hanno superato per la prima volta quelli nell`industria manifatturiera contando per il
47,6%
del
totale
telecomunicazioni
degli
IDE.
registrano
In
particolare
i
complessivamente
settori
dei
l`incremento
trasporti
più
e
delle
consistente
(+42,2%). L`industria manifatturiera seppur conoscendo una crescita meno marcata
(+5,1%), attira ancora da sola una considerevole parte degli IDE, pari a USD 52,1
mld. (circa EUR 37,5 mld.). Tuttavia date le dimensioni e il potenziale del mercato
interno cinese, il settore dei servizi sembra essere il futuro traino degli IDE in Cina in
direzione della tanto agognata transizione da polo manifatturiero a centro di servizi.
Ció nonostante il settore conosce ancora considerevoli difficoltà, tali da
causare una modesta produttività e scarsità di manodopera professionalmente
preparata.
Esistono alcuni dati sulla suddivisione dell’investimento italiano nel paese per
dimensione; il 41% del capitale italiano sostiene progetti tra 0 e 2 milioni di Euro, il
31% è impiegato in progetti tra 2 e 5 milioni di Euro, il 15% per progetti tra 5 e 20
milioni di Euro, l’11% per quelli di valore compreso tra 20 e 50 milioni di Euro e,
infine, il 2% per progetti di valore superiore a 50 milioni di Euro.
In Cina operano attualmente alcune migliaia di aziende italiane che operano
nei settori tessile, chimico, automobilistico, meccanico e in quello dei servizi. Fra le
principali aziende italiane presenti in Cina, vi sono le Generali, la Fiat, Iveco,
Finmeccanica, Luxottica, Artemide, Azimut. Nel settore bancario sono presenti Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit Banca di Roma, BNL Paribas.
Investimenti diretti esteri (IDE) per paesi partner
(mld USD)
2010
2011
Var. %
105,73
116
9,72
67,47
77,01
14,1
Giappone
4,24
6,35
49,6
Corea Sud
2,69
2,55
-5,3
Taiwan
6,70
6,73
0,4
Singapore
5,66
6,33
11,9
Unione Europea
6,53
6,3
-3,65
Totale
Hong Kong
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Pag. 275
Business Guide - CINA
Germania
0,93
1,14
21,8
UK
1,64
1,61
-1,9
Italia
0,4
4,9
41,8
Francia
1,24
0,8
-35,3
Paesi Bassi
0,95
0,77
-19,4
4,05
2,99
USA
-26,1
Fonte: MOFCOM
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Pag. 276
Business Guide - CINA
7.5.
ANDAMENTO DEI CAMBI
7.5.1.
Qual è stato negli ultimi due anni il corso dei cambi della moneta
nazionale rispetto alle principali divise mondiali?
Andamento del Renminbi (CNY) rispetto USD e EURO
Cambi giornalieri mese/giorno/anno
1 USD
1 EURO
1.1.2009
6,8309 CNY
9,4956 CNY
1.10.2009
6,8293 CNY
10,1583 CNY
1.09.2010
6,7691 CNY
8,6033 CNY
03.01.2011
6,5897 CNY
8,7959 CNY
01.06.2011
6,4781 CNY
9,3336 CNY
30.12.2011
6,3056 CNY
8,1588 CNY
01.06.2012
6,3056 CNY
8,1588 CNY
19.11.2012
6.2348 CNY
7.9569 CNY
Fonte: Ufficio Cambi Italiano (UIC); Banca d’Italia, Banca centrale cinese
Cambi Medi Mensili
1 USD
1 EURO
Gennaio 2011
6.5988 CNY
8.8154 CNY
Febbraio
6.5823 CNY
8.9842 CNY
Marzo
6.5649 CNY
9.1902 CNY
Aprile
6.5280 CNY
9.4274 CNY
Maggio
6.4953 CNY
9.3198 CNY
Giugno
6.4747 CNY
9.3161 CNY
Luglio
6.4582 CNY
9.2121 CNY
Agosto
6.4043 CNY
9.1587 CNY
Settembre
6.3903 CNY
8.7994 CNY
Ottobre
6.3699 CNY
8.7301 CNY
Novembre
6.3556 CNY
8.6154 CNY
Dicembre
6.3405 CNY
8.3563 CNY
Gennaio 2012
6.3128 CNY
8,14649 CNY
Febbraio
6.3002 CNY
8,33144 CNY
Marzo
6.3122 CNY
8.33261 CNY
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Pag. 277
Business Guide - CINA
Aprile
6.3002 CNY
8.29214 CNY
Maggio
6.3188 CNY
8.0806 CNY
Giugno
6.3607 CNY
7.96759 CNY
Luglio
6.3710 CNY
7.82884 CNY
Agosto
6.3601 CNY
7.88638 CNY
Settembre
6.3221 CNY
8.12725 CNY
Ottobre
6.2733 CNY
8.13899 CNY
Fonte: Banca D’italia
7.6.
RISCHIO PAESE
7.6.1.
Com’è valutato il “Rischio Paese” dai principali organismi e
osservatori internazionali?
Il rischio-paese è definibile come il rischio (perdita, danno o costo) cui ci si
espone, in un'attività commerciale o finanziaria all'estero, per effetto di eventi - di
natura politica, sociale ed economica - che si verifichino in un Paese straniero e che
siano in qualche misura dipendenti dalla volontà delle autorità di quel Paese. In
pratica, l'analisi di country risk si chiede quale sia la probabilità che le autorità del
Paese non siano in grado di controllare le condizioni politiche, economiche e sociali del
Paese stesso, al punto di pregiudicare la capacità o la volontà di un debitore di far
fronte agli obblighi contratti verso un prestatore estero.
Moody’s
Standard & Poor’s
Fitch
Aa3
AA-
A+
(Settembre 2012)
Coface
Il
Gruppo
“Coface”,
leader
mondiale
per
le
garanzie
sui
crediti
all’esportazione, grazie a un’eterogenea combinazione di indicatori finanziari, rating di
agenzie specializzate, valutazioni di operatori di mercato e le proprie esperienze di
pagamento, ha sviluppato un Country@rating.
Secondo Coface la Cina appartiene alla categoria A3 (min. A1 – max D), ma
dal gennaio 2009 è stata posta nella lista di osservazione negativa.
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Pag. 278
Business Guide - CINA
The Heritage Foundation
L’Index of Economic Freedom House analizza ogni anno il livello di “libertà
economica” in oltre 180 Paesi del mondo, attraverso 10 specifici indici (libertà di
business, di commercio, fiscale, monetaria, di investire, finanziaria, di lavoro, diritti di
proprietà, peso della governance, libertà dalla corruzione), poi riuniti in un indice
generale.
Gli indici vanno da 0 (minimo) a 100 (massimo) e comprendono 5 categorie di
Paesi: con libertà economica repressa (0-49,9), per lo più senza libertà (50-59,9),
moderatamente liberi (60-69,9), per lo più liberi (70-79,9) e liberi (80-100).
L’Indice per la Cina nel 2012 è stato posto a 51,2 (52 nel 2011) che la pone al
138° posto su scala mondiale con un -0,8 rispetto l’anno precedente.
7.6.2.
Posizione SACE
La SACE, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, è autorizzata
ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere
politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli
operatori italiani nelle operazioni con l’estero (L. 24 maggio 1977 n. 227).
Nell’attività assicurativa svolta dalla SACE la Cina viene posizionata nella
categoria OCSE 2/7, con categorie da 1 a 7 in ordine crescente di rischio.
Nel giugno 2008 SACE ha elaborato un Indicatore di rischio politico (low: L1,
L2, L3; medium: M1, M2, M3; high: H1, H2, H3) sulla base di 3 tipologie di rischio: di
esproprio, di mancato trasferimento di capitali, di violenza politica.
Categoria di rischio paese definita in sede OCSE
Indice di rischio politico
Categoria Consensus
Condizioni di assicurabilità, di cui:
2/7
Medio
2
Apertura senza
Operazioni con garanzie sovrane
condizioni
Operazioni con garanzia bancaria
Apertura senza
Operazioni con controparti private/corporate
condizioni
Apertura senza
condizioni
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Pag. 279
Business Guide - CINA
8. Principali costi di attività
8.1.
AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA'
I costi variano in maniera significativa a seconda del tipo di attività, delle
corrispondenti licenze richieste e persino da città a città se non addirittura da area ad
area. Non è pertanto facile fare una sintesi che comprenda tutte le variabili del caso.
Solitamente le imprese si rivolgono a degli specialisti (consulenti, studi legali) per
ottenere risposte specifiche a domande specifiche.
8.2.
IMMOBILI
8.2.1. Locali Uffici
Prezzo Medio Affitti ( Dollari/Mq/Mese)
Città
Affitto
Costo di acquisto
Pechino
59.7
5,692
Guangzhou
28
4,931
Shanghai
44.3
7,892
Hong Kong
67.5
23,376
Source: GREATER CHINA, Property market report, Secondo Quarto 2012
Note:
1. I prezzi medi degli affitti sono calcolati sulla base di un paniere di zone delle città
prese in considerazione.
2. I prezzi medi sono calcolati su superfice lorde.
3. Gli affitti di Guangzhou sono calcolati dal second quarto del 2012.
Pechino Affitti Uffici
Prezzi Affito per Zone Pechino( RMB/Mq/Mese)
Distretto
Affitto (RMB/Mq/Mese)
CBD
304.91
Est secondo Anello
259.87
Jianguomen/Est Chang'an
277.78
Financial Street
296.71
Lufthansa Center
284.17
Zhongguancun
212.34
Source: DTZ Research, 24 April 2012
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Pag. 280
Business Guide - CINA
8.2.2. Locali Commerciali
Costo Affitto Medio per Locali Commerciali (RMB/Mq/Giorno)
Città
Costo
Pechino
38
Tianjin
21
Shanghai
52
Hangzhou
31
Nanchino
33
Guangzhou
46
Shenzhen
31
Chongqing
22
Source: CBRE, Second Quarter 2012
8.2.3. Capannoni industriali
Costo Affitto Strutture Logistiche(RMB/Mq/Mese)
Città
Costo
Pechino
35
Tianjin
26
Shanghai
36
Hangzhou
13
Nanchino
12
Guangzhou
27
Shenzhen
28
Chongqing
16
Source: CBRE, Second Quarter 2012
8.3.
COSTO DEL LAVORO
Salario minimo mensile di legge
Città
Salario minimo CNY/mese
Città di prima fascia*
Pechino: CNY 1.260
Shanghai: CNY 1.450
Guangzhou: CNY 1.300
Shenzhen: CNY 1.500
Città di seconda fascia**
Hangzhou: CNY 1.310
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Salario minimo CNY/ora
Pechino: CNY 14
Shanghai: CNY 12,5
n.d
Pag. 281
Business Guide - CINA
Nanchino: CNY 1140
(Dati a maggio 2012)
Media salario della Cina.
Regioni
Media per tutti
rappresentanti
tipi di ente
(CNY/I–IIQ)
Media Ente di
proprietà
statale (CNY/I–
IIQ)
Pechino
39,517
38,905
Shanghai
38,291
40,987
Guangdong
23,502
28,362
Tibet
23,884
24,374
Jiangxi
16,691
18,166
Hainan
18,341
18,761
Jiangsu
24,381
30,304
Fonte: Website of the National Bureau of Statistics of
Dati del primo e secondo quarto del 2012.
8.4.
Media Ente
Colletiva
Urbana
(CNY/I–IIQ)
17,293
25,645
13,898
8,673
12,506
14,610
19,120
China.
Media Altri Enti
(CNY/I-IIQ)
40,710
37,454
21,496
18,834
14,972
18,025
21,146
UTILITIES
8.4.1.
Elettricità
Ente e/o enti erogatori:
Ufficio erogazione energia elettrica di Pechino (Beijing Power Supply Bureau)
41, Qian Men West Road, Beijing 100031
Tel.: 0086 10 95598, www.bpsc.com.cn.
Secondo le nuove normative approvate dagli enti statali e municipali, e dopo
l’abrogazione
dei
regolamenti
relativi
ai
prezzi
sull’elettricità
nei
documenti
“Preferential Policies for Electric Heating at Troughs in Beijing” (Beijing Electric Power
Management (2002) No.100) and “Notice on the Issuance of Detailed Principles for the
Implementation of Preferential Policies for Electric Heating at Troughs in Beijing”
(Beijing Electric Power Management (2002) No.121), è stata create una tariffa unitaria
per la città di Pechino .
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Pag. 282
Business Guide - CINA
Costo dell’elettricità a Pechino
Unità: Yuan/KWH
Tipo di
consumo
elettrico
Aree
residenzia
li
Aree
commerci
ali ed
Industria
Leggera
Aree d’
Industria
pesanta
Agricolo
Meno di
1KV
(Yuan/
KWH)
Costo per Consumo
1-10
35 KV
110 KV
KV
(Yuan/
(Yuan/
(Yuan/
KWH)
KWH)
KWH)
0.4883
0.4783
0.4783
0.4783
0.7810
0.7660
0.7510
0.7360
0.6370
0.6170
0.5390
0.5240
0.5540
0.5970
220 o
piu' KV
(Yuan/K
WH)
Prezzo Base
Massima
Capacità
quantità
del
(Yuan/KV/ trasformat
mese)
ore(Yuan/
KVA/
mese)
0.4783
0.7210
0.5770
39
26
Source: Beijing Changping
Costo dell’elettricità a Shanghai
Unità: Yuan/KWH
Shanghai (per fasce orarie)
400V 10kV
35kV
110kV
Durante l’ora di Aree Industriali
1.013 0.993 0.973 0.953
punta
Aree Non Industriali
1.039 1.019 0.999 0.979
(8.00-11.00,
Aree Agricole
0.730
18.00 – 21.00)
Al di fuori dell’ora Aree Industriali
0.631 0.611 0.591 0.571
di punta
Aree Non Industriali
0.708 0.688 0.668 0.648
(6.00 -8.00, 11.00
Costo
– 18.00,
Aree Agricole
0.448
della rete
21.00 -22.00)
Elettrica
Durante l’ora di
Aree Industriali
0.306 0.301 0.296 0.291
minor utilizzo
Aree Non Industriali
0.309 0.301 0.296 0.291
(22.00 to 6.00 del
Aree Agricole
0.242
giorno dopo)
RMB33/kV*mese
Prezzo base dell’elettricità
(Sulla base della piu’ grande
richiesta)
Categorie
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Pag. 283
Business Guide - CINA
Costo dell’elettricità a Shanghai
Unità: Yuan/KWH
Shanghai (per tipologia di area)
400V
Aree
0.917
Industriali
Aree nonOra di Punta
0.964
industriali
(6.00 -22.00)
Aree Agricole 0.629
Aree
0.617
Residenziali
Aree
0.435
Industriali
Valley load hours
Aree non0.435
(22.00 to 6.00 del giorno dopo)
industriali
Aree Agricole 0.339
Aree
0.307
Categorie
10kV
35kV
0.897
0.877
0.944
0.924
0.415
0.395
0.414
0.395
Source: E – Pudong
8.4.2.
Acqua
Ente e/o enti erogatori:
Beijing Waterworks Group (Water Supply Co.)
N.121 Xuan Wu Men Nei West Avenue, Xuan Wu Men District, Pechino
Tel: 96116 (Beijing Waterworks Group)
12358 (ufficio prezzi della Beijing Municipal Commission of Development and
Reform)
Tipo di utilizzo
Uso abitazione privata
Uso Organi di amministrazione, istituzioni
pubbliche
Uso industriale e commerciale
Uso da parte di hotel, ristoranti strutture
ricettive
Uso autolavaggio
Uso per agricoltura
Reclaimed Water
Costi in CNY/m3
4.00
5.80
6.21
6.21
61.68
0.60
1.00
Shanghai
Il Prezzo dell’acqua per le industrie e gli enti pubblici è di 1.30rmb per stere,
1.50 rmb per stere per le industrie di servizi ed altro. Per le industri che producono
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Pag. 284
Business Guide - CINA
bibite( incluse le industrie produttrici di birra e acqua purificata), il prezzo è di 2.50 rm
per stere.
Source: E - Pudong
8.4.3.
Gas, Gasolio
Gas naturale:
Ente e/o enti erogatori:
Gruppo Gas di Pechino (Beijing Gas Group)
www.bjgas.com
Tel.: 0086 10 96777,
Prezzo Di Vendita a Pechino
Categoria
Prezzo (RMB/Metro cubo)
Civile
2.05
Servizio Pubblico
2.55
Industrie
1.95
Raffreddamento
1.85
Auto
2.55
Source: E-Beijing
Nota:
Il prezzo del gas fornito da Shunyi Gas Co., Ltd. by Beijing Gas Group Co., Ltd. È di
1.65 Yuan per metro cubo; Shunyi District Gas Co., Ltd. Usa la tabella soprastante
Shanghai
Uso Civile
Vengono applicati I principi dei prezzi bloccati ed un deprezzamento progressivo per
l’uso comune.
Prezzi Fissi Shanghai
Quantità(Stere)
Prezzo(RMB/Stere)
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Pag. 285
Business Guide - CINA
1-10000 stere
10001-20000 stere
20001-30000 stere
2.60 RMB/Stere
2.50 RMB/Stere
2.30 RMB/Stere
Source: E - Pudong
Grandi Aree Industriali e Commerciali
Il Prezzo base è di 2.70 rmb per stere. Sulla base del consumo dell’utente la
Shanghai Gas Sales Corporation può abbassare il prezzo entro un range massimo di
20%, tutto ciò deve essere registrato e confermato dalla Price Control Administration.
Caldaie:
Il prezzo base è di 2.20 rmb per stere. Sulla base del consumo dell’utente la
Shanghai Gas Sales Corporation può abbassare il prezzo entro un range massimo di
20%, tutto ciò deve essere registrato e confermato dalla Price Control Administration.
Source: E - Pudong
Riscaldamento:
Il costo del riscaldamento viene calcolato in base all'area edificata.
prezzo della Beijing District Heating Group:
Tel: 0086 10 96069 (dal 1, 11, 2010)
Website: http://www.bdhg.com.cn/
- riscaldamento con carbone:
costo per abitazioni: CNY 24/ m2 / stagione di riscaldamento
costo utenze industriali e servizi pubblici (non abitazioni): CNY 33/ m2/ stagione di
riscaldamento.
- riscaldamento con energia nuova e pulita:
costo per abitazioni: CNY 30/m2/ stagione di riscaldamento
costo utenze industriali e servizi pubblici: CNY 38/ m2/ stagione di riscaldamento.
(2) prezzo del riscaldamento offerto dal servizio heating della Beijing Municipal
Commission of Development and Reform:
北京市供热网 Heating website:http://www.bjgr.cn
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Pag. 286
Business Guide - CINA
Tel: 12358 (reparto prezzo di Beijing Municipal Commission of Development and
Reform)
- costo della caldaia alimentata a carbone (modalità di fornitura diretta): CNY
16.5/m2/ stagione di riscaldamento.
- costo della caldaia alimentata a carbone (modalità di fornitura indiretta): CNY 19/
m2/ stagione di riscaldamento.
- costo dell’olio combustibile (diesel), gas (gas naturale, gas), fornitura scaldabagno
elettrico: CNY 30/ m2/ stagione di riscaldamento.
8.4.4.
Telecomunicazioni
Telefonia mobile:
China Mobile: http://10086.cn/
Tel: 0086 10 10086
China Unicom: http://www.bjtelecom.com.cn/index.shtml
Tel: 0086 10 10010
China Mobile
M-Zone
Easyown
SMS:CNY 1 dalla Cina agli altri
Telefono locale o
paesi.
interurbano: CNY
Chiamate
urbane:
CNY
0,12/min.
0,6/min; risposta
(dalle ore 21:00 alle ore 9:00am.),
telefonata: CNY 0,4/min.
CNY 0,20 (dalle ore 9.00 am alle ore
Telefono all’Italia: CNY 2/ min
21.00 pm)
(numero preceduto da 12593).
Chiamate
(escluso
interurbane
Taiwan
e
nazionali
Hong
Kong:
chiamata CNY 0,20 (21.00- 9.00),
0.30/min (9.00-21.00)
China Unicom
SMS locale o nazionale: CNY 0,1/SMS
Card: Ruyitong
SMS all’estero (inclusa Italia): CNY 0,8/SMS
Telefono locale: CNY 0,12/min.
Telefono interurbano nazionale: CNY 0,18/min.
Telefono all’Italia con IP 17911: CNY 3,7/min.
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Pag. 287
Business Guide - CINA
Dati aggiornati a ottobre 2012
Costi telefonia fissa (China Telecom)
Installazione
CNY 200
Canone mensile uso ufficio
CNY 35
Uso abitazione
CNY 21,6
Chiamate urbane a Pechino -telefono
3 min
CNY 0,2
fisso/abitazione
Dopo 3 min. 1 min. 0,1 CNY
Chiamate in Rep. Pop. Cinese (media)
CNY 0,7 /min
Con l'Italia
1 min. CNY 0,8
IP 17909 (per l’Italia)
CNY 3,6 /min. + costi locali
Dati a ottobre 2012
Costi Internet
China Unicom:
Costo installazione RMB835 ( commissione per l’installazione RMB235+Commercial
ADSL RMB600)
ADSL
1MB/RMB/M
ese
2M/RMB/Mese
4MB/RMB/Me
se
10MB/RMB/M
ese
Ip Dinamico
600
1200
1200
2000
Ip Statico
900
1500
1800
3000
Fibra Ottica
2M/RMB/Mese
Ip Dinamico
600
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10M/RMB/Mese
600
20M/RMB/M
ese
1000
Pag. 288
Business Guide - CINA
China Telecom
L’internet deve essere installato con il telefono.
L’installazione sia per uso casa sia per uso ufficio: CNY 600 ( 2MB), 500 (Fibra Ottica)
Ip Dinamico
Ip Dinamico
ADSL
2MB/RMB/A
nno
4M/RMB/Anno
1200
1500
Fibra Ottica
8MB/RMB/A
12M/RMB/An
nno
no
20MB/RMB/A
nno
1500
2200
2000
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Pag. 289
Business Guide - CINA
8.5.
TRASPORTO
8.5.1.
Trasporto su gomma
Costo carburanti:
Ente e/o enti erogatori:
China National Petroleum Corporation (SINOPEC)
No.22 Chaoyang Men Bei Da Jie, Chao Yang District, Pechino 100728
www.sinopec.com
Il prezzo più aggiornato è stato pubblicato il 10.07.2012 dalla Beijing Municipal
Commission of Development and Reform.
prodotto
Costo (CNY/ton)
Costo (CNY/litro)
Benzina 90 ott.
9490
7.13
Benzina 93 ott.
10059
7.62
Benzina 97 ott.
10629
8.11
Benzina 98 ott.
Non disponibile
8.66
Diesel 0 ott.
8750
7.57
Diesel -10 ott.
9275
8.03
Diesel -20 ott.
9713
8.41
Diesel -35 ott.
10063
8.71
Fonte:
website
della
Beijing
Municipal
Commission
of
Development
and
Reform:
http://www.bjpc.gov.cn/ywpd/wjgl/jgcx/syjg/syjg_ggspxxjg/200605/t119702.htm
Dati a luglio 2012
Costo rent a car
Noleggio
Giornaliero (8 ore)
Oltre le 8 ore
Oltre i 100 km
Auto 7 posti (Buick
LG8)
Con autista
Entro 100km
CNY 600-700
CNY 50/ora
CNY 4/km
Mercedes Benz
CNY 1300-1800
CNY 100/ora
CNY 10/km
Con autista
Entro 100/km
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Pag. 290
Business Guide - CINA
(Dati a ottobre 2012)
Fonte: Beijing Feiyue Co.:http://www.bjfyswzc.com/
Costo dei taxi a Pechino:
Costo fisso iniziale: 10 CNY per i primi 3 km. Il costo fisso aumenta nelle ore serali,
partendo da 11 CNY dalle 23:00 alle 5:00. Oltre i 3 km, 3 CNY per supplemento
carburante.
Costo al km oltre i primi 3 Km: 2,00 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 2,40 CNY/km.
Costo al km oltre i primi 15 km: 3,00 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 3,40 CNY/km.
Il costo di 5 minuti di attesa nel traffico corrisponde alla tariffa di 1 km.
Dati a ottobre 2012
Costo dei taxi a Shanghai:
Costo fisso iniziale: 14 CNY per i primi 3 km. Il costo fisso aumenta nelle ore serali,
partendo da 18 CNY dalle 23:00 alle 5:00. Il supplemento carburante è compreso.
Costo al km oltre i primi 3 Km: 2,40 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 3,10 CNY/km.
Costo al km oltre i primi 10 km: 3,60 CNY/km. Tra le 23:00 e le 5:00: 4,10 CNY/km.
Il costo di 5 minuti di attesa nel traffico è di 2,10 CNY (3,10 CNY dalle 23:00 alle
5:00).
Dati a ottobre 2012
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Pag. 291
Business Guide - CINA
8.5.2.
Non
è
Trasporti
possibile
indicare
il
costo
del
trasporto
ferroviario
perchè
prevede
l’attraversamento di diversi paesi prima di giungere in Italia e non è indicato un prezzo
pubblico per il servizio.
Tipo trasporto
(Dati 2012)
Marittimo
Trasporto marittimo container 20' verso l'Italia
China Tianjing Xingang - Genova: USD 1000 (COSCO)
China Tianjing Xingang - Napoli: USD 1000 (COSCO)
Trasporto marittimo container 40' verso l'Italia:
China Tianjing Xingang - Genova: USD 1900
(COSCO)
China Tianjing Xingang - Napoli: USD 1900
(COSCO)
Peso Minimo(gr)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
Peso Massimo(gr)
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
Via Aria
159,30
250,50
301,70
372,90
444,10
515,30
586,50
657,70
728,90
800,10
871,30
942,50
10013,70
1084,90
1156,10
1227,30
1298,50
1369,70
1440,90
1512,10
Via Terra
121,20
164,30
207,40
250,50
293,60
336,70
379,80
422,90
466,00
509,10
552,20
595,30
638,40
681,50
724,60
767,60
810,80
853,90
897,00
940,10
Via Mare
99,80
111,50
123,20
134,90
146,60
158,30
170,00
181,70
193,40
205,10
216,80
205,10
240,25
251,90
263,60
275,30
287,00
298,70
310,40
322,10
Fonte: China Post
Principali linee/compagnie di trasporto:
PANALPINA CHINA LTD. BEIJING REP. OFFICE
Rm 3C, Guo Men Bldg, No.1 Zuo Jia Zhuang, Chao Yang District, Pechino
Tel.: 0086 10 64618866
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Pag. 292
Business Guide - CINA
Fax: 0086 10 64641949
EAS INTERNATIONAL TRANSPORTATION LTD.
No.21,Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China
Tel.: 0086 10 6461 8899 Hotline: 4006103188
Fax: 0086 10-64677866
www.kerryeas.com
COSCO (China Ocean Shipping Group Co.)
158, Fu Xing Men Nei Da Jie, Xi Cheng District, Pechino
Tel.: 0086 10
6649 3388
Fax: 0086 10 6649 2288
www.cosco.com.cn
SINOTRANS BEIJING AIRFREIGHT FORWARDING CO.
A12/F. Sinotrans Plaza, 43 Xizhimen North St., 100044 Pechino
Tel.: 0086 10 62295900
Fax: 0086 10 62295901
www.sinotrans.com
8.5.3.
Operazioni doganali
Non è possibile indicare un prezzo di sintesi perchè per ogni tipologia di merce i
documenti richiesti sono diversi, le procedure di importazione/esportazione sono
diverse ed
costi connessi all’operazione variano di conseguenza. Spesso la
documentazione richiesta anche per un solo tipo di prodotto da importare (ad Es. il
vino) è ricca di certificati e richiede l’autorizzazione di diversi uffici cinesi, a diversi
livelli e pertanto risulta essere tutt’altro che sintetica.
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Pag. 293
Business Guide - CINA
9. Fiere ed esposizioni
9.1.
9.1.1.
ENTI FIERISTICI
Quali sono i principali enti fieristici del Paese?
Principali enti fieristici e sedi espositive
Pechino
Beijing Exhibition Center
No. 135 Xizhimenwai Avenue, Xicheng District, 100044 Beijing
Tel.: 0086 010 68316677
Fax: 0086 010 68356605
[email protected]
www.bjexpo.com
China International Exhibition Center Group – CIEC
6 East Beisanhuan Road, Chaoyang District, 100028 Beijing
Tel.: 0086 010 84600223
Fax: 0086 010 84600213
[email protected]
www.ciec.com.cn
China National Convention Center
No. 7 Tianchen East Road, Chaoyang District, 100105 Beijing
Tel.: 0086 010 84370696
Fax: 0086 010 84370697
[email protected]
www.cnccchina.com
China World Exhibition Hall
No. 1 Jianguomenwai Av., 100004 Beijing
Tel.: 0086 010 65052288
Fax: 0086 010 65053260
[email protected]
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Pag. 294
Business Guide - CINA
www.cwtc.com
Grace Fair International
C-3308, Zhongyun Building Wangjing Industrial Zone – 100102 Beijing
Tel.: 0086 010 64390338
Fax: 0086 010 64390339
[email protected]
www.gracefair.com
Yasn International Exhibition
Suite 505, Tower A, North Ring Center, 18 YuMin Road, XiCheng Dist. –
100029 Beijing
Tel.: 0086 010 82250016
Fax: 0086 010 82254766
[email protected]
www.yasn.com.cn
Canton
China Import and Export Fair Pazhou Complex
No. 380 Yuejiang Zhong Road – Guangzhou
Tel.: 0086 20 26088888
Fax: 0086 20 86665851
Guangdong International Science & Technology Exhibition
Rm. 202, Guangdong Science Hall, 171 Lianxin Rd., Guangzhou
Tel.: 0086 20 83550413
Fax: 0086 20 83549078
[email protected]
www.ste.cn
China Foreign Trade Guangzhou Corporation – CFTE
Floor A, Hall 16, Area C, Canton Fair Complex, 980 Xingang Dong Rd,
Guangzhou
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Pag. 295
Business Guide - CINA
Tel.: 0086 020 8912 8000
[email protected]
www.fairwindow.com
Hong Kong
Adsale Exhibition Services
6th floor, 321 Java Road, North Point – Hong Kong
Tel.: 00852 2811 8897
Fax: 00852 25165119
[email protected]
www.adsale.com.hk
Orient International Exhibition Co.
Unit 602, Austin Tower, 22-26A Austin Avenue, T.S.T., Kowloon – Hong Kong
Tel.: 00852 27893220
Fax: 00852 27893260
[email protected]
www.orientexhibition.com.hk
Nanchino
Nanjing International Expo Center
No. 199 Yanshan Road – 210019 Nanjing
Tel.: 0086 025 52001000
Fax: 0086 025 86753344
www.nanjingexpo.com.cn
Nanjing Nantex International Exhibition Center Co.
No. 88 Longpan Road – 210037 Nanjing
Tel.: 0086 25 86891017
Fax: 0086 25 86891510
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Pag. 296
Business Guide - CINA
Qingdao
Qingdao International Expo Center
High-Tech Zone 9 MiaoLing Lu – Qingdao, Shandong Province
Tel.: 0086 532 88894301
Fax: 0086 532 88894300
Qingdao Jinnuo Exhibition Co.
Ltd 902, Fulin Building 87, Fuzhou Rd. – 266071 Qingdao
Tel.: 0086 532 55552901
Fax: 0086 532 55552903
[email protected]
www.jinnoc.com
Shanghai
Intex Shanghai Co.
88 Loushanguan Road – 200336 Shanghai
Tel.: 0086 21 62755800
Fax: 0086 21 62757210
www.intex-sh.com
Reed Exhibitions China
42F, Intercontinental Center, 100 Yutong Road – 200070 Shanghai
Tel.: 0086 21 22317000
Fax: 0086 21 22317181
[email protected]
www.reedexpo.com
Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center
5F, B Block, 66 Caobao Road, Xuhui district – 200235 Shanghai
Tel.: 0086 21 64842500
Fax: 0086 21 64326802
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Pag. 297
Business Guide - CINA
[email protected]
www.ebhotel.com
Shanghai Exhibition Center – SEC
No. 1000, Yanan Zhong Road – 200040 Shanghai
Tel.: 0086 21 22162216
[email protected]
www.shzlzx.com.cn
Shanghai International Convention & Exhibition Co. – SICEC
No. 2727, Riverside Avenue – Shanghai
Tel.: 0086 21 50370072
Fax: 0086 21 50370080
[email protected]
www.sicec.net
Shanghai International Exhibition Co. – SIEC
8/F OOCL Plaza 841 – YanAn Zhong Rd. – Shanghai
Tel.: 008621 62792828
Fax: 008621 65455124
[email protected]
www.siec-ccpit.com
ShanghaiMart
2F, 2299, Yan’an Road West – 200336 Shanghai
Tel.: 008621 62366888
Fax: 008621 2325 5218/2325, 5219/2325, 5220/2325 5221
[email protected]
www.shanghaimart.com
Shanghai Modern International Exhibition Co.
18F No. 8 ShengZe Road – 200002 Shanghai
Tel.: 0086 21 63288899
Fax: 0086 21 63749188
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Pag. 298
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[email protected]
www.chinamie.com
Shanghai New International Expo Centre – SNIEC
2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai 201204
Tel.: 0086 21 28906666
Fax: 0086 21 28906777
[email protected]
en.sniec.net
Shenzen
Shenzen Convention & Exhibition Center
Shenzhen Convention and Exhibition Center, Fuhua Third Road, Shenzhen
Tel.: 0086 755 82848676
Fax: 0086 755 82848677
www.szcec.com
Wenzhou
DONNOR Exhibition Co. Ltd
7FI, Wanbao Mansion, No. 296 Xincheng Road – Wenzhou
Tel.: 0086 577 88902222
Fax: 0086 577 88901788
[email protected]
www.donnor.com
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