RASSEGNA STAMPA 5 – 10 Ottobre 2016

Transcript

RASSEGNA STAMPA 5 – 10 Ottobre 2016
RASSEGNA STAMPA
5 – 10 Ottobre
2016
Mercoledì
5 Ottobre 2016
www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
RISCOSSIONE
Nuove dilazioni
a due velocità
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Luigi Lovecchio u pagina 39
Contenzioso. Manca il decreto che deve rendere operativa la misura più favorevole ai contribuenti prevista dalla riforma del 2015
FISCAL VIEW
[email protected]
pericoli dell’abolizione
Sentenze esecutive a senso unico Idell’Irpef
sui redditi agrari
In stand by il provvedimento che prevede il rimborso immediato se l’ufficio perde
ipotesi da valutare con attenzione
Antonio Iorio
pL’esecutività delle sentenze
favorevoli al contribuente è ancorainstandby:nonostante,infatti, sia quasi trascorso un anno dalla
sua introduzione, il ministero dell’Economia non ha ancora emanato il decreto necessario per l’operatività del nuovo istituto con la
conseguenza che l’assenza di tale
provvedimento vanifica uno degli aspetti più interessanti della riforma del contenzioso tributario.
Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle
sentenze emesse dai giudici tributari favorevoli al contribuente,
le regole vigenti nel rito civile e
amministrativo in tema di esecutività immediata. Pertanto dallo
scorso 1° giugno, data di entrata in
vigore della disposizione, per le
decisioni in favore del contribuente, gli uffici devono adempiere alla restituzione di quanto
dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato. In altre parole, le
GIUDICI IN ORDINE SPARSO
In assenza del provvedimento
attuativo è lasciata ai giudici
tributari l’interpretazione e la
valutazione sull’applicabilità
della nuova disciplina
somme liquidate nella decisione,
riferite a imposte richieste a rimborso dal contribuente o a spese
di lite poste a carico dell’ufficio,
devono essere erogate anche se la
sentenza non è definitiva e quindi
nelle more del giudizio.
La nuova norma, decorrente
dal 1° giugno, prevede poi che per i
rimborsi superiori a 10mila euro,
diversi dalle spese di lite, il giudice
possa subordinare l’esecutività (e
quindi il pagamento in favore del
contribuente) alla presentazione
di una garanzia. Tuttavia, una disposizione transitoria subordinava la concreta applicazione del
nuovo istituto all’emanazione di
un decreto del Mef, il quale doveva disciplinare la durata, i termini
e le modalità della garanzia ove richiesta dal giudice.
La norma però non specificava
se lo slittamento della decorrenza
fosse riferito solo alle decisioni
nelle quali era richiesta una ga-
ranzia o a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia (circolare 38/E del 2015)
la mancanza del provvedimento
comporta la non entrata in vigore
di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere cioè che siano richieste o
meno le garanzie dal giudice. Da
ciò ne consegue che, in mancanza
del decreto resta in vigore la precedente norma per tutte le sentenze favorevoli, e quindi la condanna dell’ufficio può essere eseguita
solo dopo il passaggio in giudicato
della decisione.
Nonostante ormai sia trascorso
quasi un anno dall’introduzione
della nuova norma, il decreto non
è ancora stato emanato, lasciando
così ai giudici tributari l’interpretazione e l’applicabilità della nuova disciplina. Peraltro, il perdurare della mancanza del provvedimento del Mef induce a più di una
riflessione sia sul tanto decantato
rapporto “fisco/contribuente”,
sia per i risvolti operativi.
L’immediata esecutività delle
sentenze favorevoli ai contribuenti è stata introdotta con il dichiarato fine di equilibrare il trattamento delle parti in causa.
La legge delega, infatti, la prevedeva al fine di rafforzare la tutela
giurisdizionale del contribuente.
Il decreto delegato, nel rispondere a tale criterio, ha tenuto conto
delle peculiarità del giudizio tributario che vede contrapposti
una parte pubblica e una privata,
dove solo per quest’ultima potrebbero esservi problemi di insolvenza. Tuttavia, allo stato attuale, che una norma così favorevole, emanata nell’ambito della riforma del contenzioso tributario
per ristabilire un minimo di parità
tra le parti non entri in vigore nella
datafissata,difattosvuotadisignificato l’intento del legislatore. E
ciò, peraltro, non perché il legislatore stesso abbia inteso differirne
la decorrenza, ma perché la struttura amministrativa preposta non
emana un decreto. In ogni caso,
poi, una norma di rango inferiore
(il decreto ministeriale), non potrebbe comportare lo slittamento
(sine die) dell’entrata in vigore di
una legge primaria.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjSWwgU29sZSAyNCBPcmUjIyMwNS0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNVQxNzo1MToyM1ojIyNWRVI=
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il quadro
di Gian Paolo Tosoni
P
RIMBORSI DI IMPOSTA
SOTTO I 10MILA EURO
RIMBORSI DI IMPOSTA
SOPRA I 10MILA EURO
NON NECESSITÀ
DELLA GARANZIA
LE SPESE
DI LITE
La nuova norma (articolo 69
del decreto legislativo
546/1992 come modificato
dal Dlgs 156/2015) prevede
che i rimborsi inferiori a
10mila euro non siano
subordinati ad alcuna
garanzia. Ne consegue che il
decreto del ministero
dell’Economia è irrilevante e
pertanto la sentenza dovrebbe
considerarsi immediatamente
esecutiva .
La norma prevede
espressamente che per tali
rimborsi il giudice possa
(discrezionalmente)
subordinare l'esecutività
immediata al rilascio di una
garanzia. In tale ipotesi, nel
caso in cui il giudice
intenda subordinare la
restituzione alla garanzia,
in assenza del decreto MEF
la sentenza non potrà
essere esecutiva.
La richiesta di garanzia in
favore dell'Amministrazione
da parte del contribuente è
discrezionale e solo per i casi
di rimborso superiore a
10.000 euro ad eccezione
delle spese di lite. Ne
consegue che nelle ipotesi in
cui il giudice non richieda
alcuna garanzia al
contribuente, la sentenza
dovrebbe ritenersi
immediatamente esecutiva.
Per il ristoro delle spese di lite
è esclusa la possibilità per il
giudice di richiedere la
garanzia. Ne consegue che la
sentenza favorevole al
contribuente (riferita anche ad
atti impositivi e non solo a
rimborsi) che condanni
l'Ufficio alle spese di lite,
dovrebbe essere
immediatamente esecutiva,
poiché il decreto MEF risulta
irrilevante.
La via alternativa. La norma consente il recupero immediato quando non serve garanzia
Spiraglio sotto quota 10mila euro
Laura Ambrosi
pL’interpretazione “restritti-
va” dell’agenzia delle Entrate
sulla decorrenza dell’esecutività delle sentenze favorevoli
al contribuente non appare
condivisibile.
Da una lettura testuale, appare infatti che il decreto del
ministero dell’Economia (ancora non emanato) debba riguardare esclusivamente le caratteristiche della garanzia che
può però essere richiesta, a discrezione del giudice tributario, solo per sentenze riferite a
rimborsi superiori a 10mila euro. Ne consegue così che per:
sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10mila euro; spese di lite; etutte le ipotesi in cui il giudice decida di non subordinare
l’esecutività del rimborso a una
garanzia il presumibile contenuto del decreto Mef è del tutto
irrilevante.
Va da sé, quindi, che alla luce
di tali considerazioni, in sostanza, la subordinazione della decorrenza all’emanazione del
decreto riguardi solo le sentenze di rimborsi superiori a
10mila euro per le quali sia richiesta la garanzia.
Gli altri casi infatti sono del
tutto estranei all’emanando
provvedimento, per cui mal si
comprenderebbero le ragioni
di un differimento della decorrenza anche delle altre ipotesi.
Peraltro potrebbe verificarsi
che, nelle more del provvedimento, le commissioni tributarie assumano comportamenti
difformi. Ove il giudice opti per
l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate, secondo la quale in assenza di decreto la nuova norma è del tutto
inapplicabile, il contribuente o
l’impresa non potrà ottenere le
somme a causa del ritardo nell’emanazione del provvedimento ministeriale, con tutte le
conseguenze che potrebbero
derivarne soprattutto in questo periodo di particolare crisi
finanziaria.
Nella diversa ipotesi in cui il
giudice tributario ritenesse già
applicabile la nuova norma,
poiché il decreto del Mef riguarderà solo ed esclusivamente le caratteristiche che dovran-
no avere le garanzie, la sentenza
favorevole al contribuente dovrebbe essere immediatamente esecutiva.
Ne è un esempio la Ctp di Venezia (sentenza n. 316/13/2016),
la quale nel dispositivo ha
escluso la necessità di garantire
le somme poiché la società è sta-
LA PAROLA
CHIAVE
Esecutività
7 Secondo il nuovo articolo 69 del
Dlgs 546/92, come modificato
dal Dlgs 156/2015, le sentenze di
condanna al pagamento di
somme in favore del contribuente
sono immediatamente esecutive.
Tuttavia il pagamento di somme
oltre 10mila euro può essere
subordinato dal giudice alla
prestazione di una idonea
garanzia
ta ritenuta solvibile, attesa la patrimonializzazione del gruppo
cui faceva parte. Per tali ragioni,
i giudici veneziani hanno concluso precisando che la decisione dovesse essere immediatamente esecutiva.
La Ctp di Venezia, nella specie, ha quindi rilevato che la solidità patrimoniale della società
ricorrente era di per sé sufficiente, per escludere ulteriori
garanzie, con la conseguenza
che risultando ininfluente l’atteso provvedimento Mef, la
sentenza dovesse essere immediatamente esecutiva.
Tuttavia, in tale ipotesi, l’esecutività di fatto si scontrerebbe
con l’agenzia delle Entrate, la
quale seguendo la propria interpretazione, verosimilmente
non darà seguito alla decisione.
Valutando quindi la disciplina anche sotto un profilo squisitamente operativo, di fatto l’assenza del decreto potrebbe addirittura incrementare il contenzioso tributario, lasciando
comunque inattuata una norma
favorevole al contribuente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
otrebbe essere un errore la
previsione di cui si discute
in questi giorni di abolire
l’Irpef sui redditi dei terreni degli imprenditori agricoli e potrebbe andare contro il loro interesse. Non è ancora chiaro in cosa
consista l’esenzione ma l’ipotesi
preoccupa gli addetti ai lavori. Infatti la tassazione dei redditi dei
terreni avviene mediante l’utilizzodellerenditecatastalicheprescindono dal reddito effettivo. Il
proprietario dichiara il reddito
dominicale rivalutato dell’80% e
ulteriormente rivalutato del 30%.
Per i terreni non affittati soggetti a
Imu il reddito dominicale non è
soggetto a Irpef. Il reddito agrario
viene dichiarato da chi conduce il
terreno e la tariffa d’estimo risultante in catasto viene rivalutata
del 70% e ulteriormente rivalutata del 30%. La seconda rivalutazione del 30% non si applica per i
terreni posseduti o coltivati da
coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali.
Le tariffe d’estimo non sono
elevate; ad esempio per un ettaro
di terreno seminativo, sommando reddito dominicale e agrario,
non si arriva a 500 euro di reddito. Generalmente il reddito catastale è inferiore al reddito effettivo specialmente in presenza di
agricoltura specializzata e intensiva. L’abolizione dell’Irpef sul
reddito catastale dei terreni è da
scongiurare in quanto il reddito
agrario è il pilastro su cui poggia
l’intero sistema fiscale delle imposte dirette per il settore agricolo. Eliminando l’Irpef sul reddito agrario viene meno la strutturaportantediunregimefiscale
semplice, non oneroso, che può
garantire certezza al fisco e all’impresa agricola la quale può
con estrema facilità prevedere il
proprio carico tributario.
Preoccupano gli effetti conseguenti per le attività agricole connesse compresa la produzione di
energia elettrica e per l’allevamento intensivo. Infatti anche la
trasformazione o la manipolazione di prodotti agricoli rientra nel
reddito agrario se i prodotti ottenutisonocompresinell’elencodel
Dm 13 febbraio 2015; si tratta di attività con un elevato valore aggiuntoeappareincoerentechenonabbiano tassazione qualora venga
abolita l’Irpef sul reddito agrario.
Anche la produzione di energia
elettrica rientra nel reddito agrario relativamente alla tariffa incentivante e a quella rientrante
nella franchigia (260.000 kwh per
il fotovoltaico e 2.400.000 per il
biogas). In sostanza la stragrande
parte del reddito è compresa nella
tariffadiredditoagrariochesenon
verrà più dichiarata occorre stabilire che anche la produzione energetica sia esente. Poi ci sono gli allevamenti di animali con terreno
potenzialmente insufficiente a
produrre almeno un quarto dei
mangimi necessari. Il meccanismoprevistodall’articolo56,comma 5, del Dpr 917/86 prevede che
gli animali eccedenti il reddito
agrario, vengano tassati mediante
un apposito coefficiente (Dm 20
aprile 2006). Il reddito agrario è
l’aggancioperapplicarequestoregime forfetario. Il reddito agrario
hasemprerappresentatounaprotezioneinbaseallaqualel’imprenditore agricolo poteva difendersi
da qualsiasi accertamento fiscale,
in quanto la rendita catastale è assorbentedelredditoeffettivorelativoatutteleattivitàrientrantinell’articolo 32 del Dpr 917/86. Eliminarel’Irpefsulredditoagrariodàla
sensazione di essere scoperti.
Ma l’aspetto che lascia perplessi è che l’imprenditore agricolo in
caso di abolizione dell’Irpef sui
redditi dei terreni non presenterà
nemmeno il modello Unico, ove
non possieda altri redditi. Quindi
avremo molte migliaia di persone
che a fronte di un normale andamento familiare (possesso dell’autovettura, acquisto di beni di
consumo ecc.) non saranno contribuenti ai fini fiscali. Lo spesometro (accertamento sintetico)
impazzirà nel verificare consumi
da parte di soggetti sconosciuti al
fisco; non sorprenderebbe di leggere statistiche approssimative
che parleranno di molti “evasori
totali”. Presentare la dichiarazionedeiredditièunaquestionedidignità a cui molti agricoltori non
vogliono rinunciare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
30
Sabato 8 Ottobre 2016
I M P O S T E E TA S S E
La Ctp Vicenza applica in maniera ampia l’abrogazione della norma
Raddoppio termini ko
Illegittimo anche sugli atti prima del 2/9/15
DI
I
CLAUDIA MARINOZZI
llegittimo il raddoppio dei
termini di accertamento
qualora la denuncia penale (ex art. 331 cpp) sia trasmessa oltre gli ordinari termini per l’esercizio del potere
impositivo, ciò anche in relazione agli atti notificati prima
del 2/9/2015. Questo quanto
statuito dalla Ctp di Vicenza
nella sent. n. 760/1/2016.
La disciplina sui termini di
accertamento è stata oggetto
di modifiche piuttosto recenti. Per gli anni d’imposta fino
al 2015, gli art. 43 del Dpr
600/1973 e art. 52 del Dpr
633/1972, prevedevano che
l’Agenzia delle entrate avesse
il potere di emettere avvisi di
accertamento fino al 31/12 del
4°anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o, in caso di dichiarazione omessa, entro il 31/12 del
5° anno successivo a quello in
cui la dichiarazione sarebbe
dovuta essere presentata. Il
3° comma di tali disposizioni
prevedevano il raddoppio dei
termini in caso di violazione
che comporta l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000.
In tema di raddoppio l’art. 2
del Dlgs 128/2015, ha inserito,
nel 3° comma di tali articoli, un
ultimo periodo in cui era specificato che esso non può operare
qualora la notitia criminis «sia
presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini». Il legislatore faceva tuttavia salvi gli effetti degli atti
impositivi notificati alla data
di entrata in vigore del Dlgs
128/2015 (2/9/2015) anche se
non era rispettato tale limite.
Quindi gli atti emessi dall’Amministrazione usufruendo del
raddoppio dei termini, nonostante la notitia criminis fosse
stata presentata oltre gli ordinari termini di accertamento,
erano validi qualora notificati
prima del 2/9/2015 mentre
erano illegittimi se notificati
dopo.
Con la legge di Stabilità per
il 2016 (L. 208/2015) il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali è stato eliminato mentre
sono stati ampliati i termini
La Ctr non decide sulla prescrizione
Sulla Cosap
paletti rigidi
DI
GIOVAMBATTISTA
PALUMBO
L
a Commissione Tributaria Regionale, difettando di giurisdizione
in materia di Cosap,
non può neppure accertare se
la prescrizione del diritto di
credito fosse o meno intervenuta. Trattandosi di accertare
se l’obbligazione si è o meno
estinta, si tratta infatti di un
accertamento che può essere
compiuto soltanto dal giudice
cui è attribuita la giurisdizione. Così ha stabilito la Corte
di cassazione con la sentenza
n. 19521 del 30/9/2016. Nel
caso di specie la Commissione
tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello del
Comune avverso la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Milano, che
aveva accolto i ricorsi promossi
dal contribuente contro distinti
avvisi di pagamento Cosap, relativi all’esposizione di «mezzi
pubblicitari denominati gonfaloni nell’anno 2001 in varie
vie della città». La Ctr, che
pure aveva dato atto del proprio difetto di giurisdizione,
giusta pronuncia della Corte
cost. n. 64 del 2008, che aveva
dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 2 del dlgs. 31 dicem-
bre 1992 n. 546 nella parte in
cui stabiliva che appartengono alla giurisdizione tributaria
anche le controversie relative
alla debenza del canone per
l’occupazione di spazi e aree
pubbliche, riteneva di dovere
comunque dichiarare prescritto il diritto del Comune al
pagamento della Cosap, trattandosi di «situazione esaurita» prima della declaratoria
di illegittimità costituzionale.
Il Comune proponeva quindi
ricorso per cassazione, lamentando che la Ctr era incorsa
in errore laddove aveva accertato la prescrizione del diritto
di credito Cosap nonostante
avesse riconosciuto la propria
mancanza di giurisdizione. Secondo i giudici di legittimità il
motivo era fondato, perché la
Ctr, difettando di giurisdizione
come anche di recente confermato da Cass., sez. un., n. 61
del 2016, non poteva accertare
se la prescrizione fosse o meno
intervenuta. Peraltro, l’articolo
9, c. 1, lettera a) del Dlgs 156
del 24/9/2015 ha modificato ora,
definitivamente, l’art. 2, comma
2, del Dlgs n. 546 del 1992.
La sentenza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti
ordinari. In particolare l’art.
1, c. 130 e 131 ha riscritto gli
artt. 43 del Dpr 600/1973 e
52 Dpr 633/1972, i quali oggi
prevedendo solamente che gli
avvisi di accertamento devono
essere emessi entro il 31/12 (i)
del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; (ii) del 7mo anno
successivo a quello in cui la
dichiarazione sarebbe dovuta
essere presentata (dichiarazione omessa). L’art. 1, c. 132
della L. 208/2015 ha previsto
che i nuovi termini siano applicabili a partire dall’anno
d’imposta 2016 stabilendo che
per le annualità precedenti
dovessero essere applicati gli
stessi termini originariamente previsti dai richiamati artt.
43 e 52, chiarendo che in caso
di violazioni che comportano
l’obbligo di denuncia penale
gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati con
esclusione dei casi in cui la
notitia criminis sia trasmessa
dopo lo spirare degli ordinari
termini di accertamento. Nel
caso all’attenzione dei giudici
l’Amministrazione aveva noti-
ficato, prima del 2/9/2015, degli
atti impositivi per gli anni dal
2006 al 2008 usufruendo del
raddoppio dei termini nonostante la denuncia penale fosse
stata presentata oltre gli ordinari termini di accertamento.
La Commissione al riguardo
ha ritenuto gli atti illegittimi
in quanto emessi oltre i termini di legge. I giudici hanno,
infatti, affermato che nonostante gli atti impugnati fossero stati notificati prima del
2/9/2015, in tema di termini
deve trovare applicazione il
c. 132 dell’art. 1 L. 208/2015
il quale ammette il raddoppio solamente qualora la
notitia criminis sia trasmessa prima dello spirare degli
ordinari termini di accertamento essendo oramai stato
implicitamente abrogato, ad
opera della stessa norma, il
comma 3 dell’art. 2 del Dlgs
128/2015.
La sentenza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti
BREVI
I limiti orari per le slot
a Torino entreranno in
vigore dal prossimo 10
ottobre: è quanto prevede
l’ordinanza firmata dalla
sindaca Chiara Appendino, che conferma le
misure già annunciate
per il funzionamento
degli apparecchi in città.
L’ordinanza, che recepisce le disposizioni della
legge regionale piemontese, spiega Agipronews,
prevede inoltre l’orario
di apertura delle sale
giochi, consentito dalle
10 alle 24. Le sanzioni per
chi trasgredisce vanno da
500 a 1.500 euro per ogni
apparecchio, per chi commette tre violazioni in
due anni, anche non continuative, è «disposta la
chiusura degli apparecchi mediante apposizione
di sigilli», anche se hanno
già pagato le multe.
Oltre 700 professionisti da tutto il Nordest
hanno partecipato ieri
a Vicenza alla prima
giornata del Triveneto
dal titolo «Al confine tra
reale e virtuale» organizzata dall’Associazione
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie
(Adcec3V). Attraverso
un confronto tra rappresentanti del mondo accademico, imprenditori,
professionisti, esponenti
del mondo dell’innova-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNzozNVojIyNWRVI=
zione e dell’informazione,
la discussione ha toccato
temi quali l’internet delle
cose, i legami sociali virtuali, l’identità digitale,
i big data, la digitalizzazione dei processi, tutti
orientati ad analizzare
gli effetti che la «digital
transformation» ha sul
mondo professionale e
imprenditoriale, non solo
in termini di innovazioni tecnologiche e nuovi
strumenti informatici a
disposizione, ma anche in
termini di investimenti,
creazione di nuovi modelli di business e di organizzazione del lavoro.
Le misure e i provvedimenti in materia fiscale,
necessari per la crescita
del Paese, saranno oggetto
dell’incontro «Strumenti
fiscali di rilancio economico», promosso dall’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Milano. Nel corso del
convegno, che avrà luogo
giovedì 13 ottobre a Milano a partire dalle 9.00
alle 13.30 presso la Sala
Leonardo del Palazzo delle Stelline, Enrico Zanetti,
viceministro all’Economia
e Alessandro Solidoro,
presidente Odcec Milano,
presenteranno le azioni
del governo nel campo
tributario e il contributo
dei commercialisti come
impulso alla crescita della
competitività del Paese.
Dati privati
al sicuro
La privacy dei consulenti fiscali svizzeri
di clienti americani è
sacra e quindi niente
informazioni all’Irs (Internal revenue service.
Agenzia delle entrate
statunitense) e al Dipartimento di giustizia
americana che rimangono a bocca asciutta. Il 5
ottobre 2016, infatti, il
Tribunale federale svizzero ha deciso di proibire la divulgazione, dei
nomi di due avvocati,
che avevano gestito in
quanto rappresentanti
autorizzati i conti correnti della banca per
dei clienti americani,
e di uno studio legale, che aveva portato
all’istituto di credito i
clienti statunitensi. La
conclusione è andata
a confermare quanto
era stato già deciso il
22/9/2016 della Corte
commerciale da Zurigo.
E ha, di conseguenza,
rigettato l’appello della banca coinvolta. La
Banca ticinese partecipa al programma, «nonprosecution agreements
or non-target letters for
Swiss banks» (accordo
firmato il 29 agosto
2013 tra la Svizzera e
gli Usa con l’obiettivo di
mettere fine al contenzioso fiscale tra le banche elvetiche e gli Stati
uniti) imposto dall’Irs
e dal Dipartimento di
giustizia americana. La
banca, quindi, voleva
fornire alle autorità statunitensi i nomi dei due
avvocati svizzeri, che
avevano gestito i conti
dei clienti americani e il
nome dello studio legale
che gli aveva introdotti
nell’istituto di credito.
Il Tribunale federale ha,
però, concluso che non
è possibile consegnare i
dati personali, all’autorità statunitense, perché
il livello di protezione
delle informazioni negli
Usa è considerato insufficiente ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 Ldp,
della legge federale sulla protezione dei dati.
Nonostante ciò, però, si
sarebbero potuti condividere i dati se si fosse
posto il problema della
salvaguardia di un interesse pubblico prevalente (ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 2 Ldp). Situazione non dimostrata secondo la Corte. In
aggiunta a ciò, secondo
il Tribunale federale
svizzero, il passaggio dei
dati si sarebbe potuto
verificare se in assenza
di ciò si fosse intensificato, nuovamente, il
contenzioso fiscale tra
gli Stati uniti e la Svizzera.
Giorgia
Pacione Di Bello
2
Lunedì 10 Ottobre 2016
CO N TEN ZIOSO TRIB UTARIO
Le interpretazioni soggettive degli Uffici rischiano di compromettere il diritto di difesa
Mediazione, un’arma a doppio
taglio per il contribuente
DI
Pagine a cura
ALESSANDRO FELICIONI
T
ra insidie e trabocchetti
la mediazione tributaria rischia di divenire
un’arma a doppio taglio
per il contribuente. Nata come
strumento importante di collaborazione col fisco e via via
affinatasi nel corso degli anni,
la mediazione si presenta però
come un percorso ad ostacoli nel quale facilmente si può
inciampare con effetti irrimediabili.
Così, nonostante l’allargamento delle potenzialità
dell’istituto, il contribuente è
talora scettico nei confronti della mediazione, specie perché,
tra le interpretazioni soggettive degli Uffici e la presenza di
altri strumenti più consolidati
e sicuri, appare preferibile sorvolare sulla mediazione.
L’accettazione della proposta di mediazione è rimessa,
come espressamente previsto,
alla libera valutazione da pare
dell’Ufficio competente (ancorché la proposta venga vagliata
da altro organo rispetto a quello che ha emesso l’atto); valutazione che può involgere questioni di merito, di convenienza
economica a portare avanti il
contenzioso e ad altre situazioni soggettive relative, ad esempio, al comportamento tenuto
dal contribuente nell’eventuale fase amministrativa che ha
preceduto la notifica del ricorso/mediazione (come nel caso di
attivazione dell’accertamento
con adesione poi non perfezionato).
Ora è del tutto legittimo
che i diversi Uffici possano
valutare autonomamente la
bontà delle proposte avanzate
Le principali ombre sulla mediazione tributaria
Se il reclamo è dichiarato inammissibile dall’Ufficio, è come se non fosse stato
mai presentato, quindi il termine per la costituzione in giudizio è quello ordinario
di 30 giorni dal ricorso, con il rischio che il contribuente conosca la decisione
dell’ufficio quando il termine è agli sgoccioli o addirittura già scaduto
La cumulabilità tra i vari strumenti (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione) può allungare a dismisura i tempi per la definizione della
controversia con la conseguenza che l’ufficio spesso si irrigidisce di fronte a
proposte di mediazione che fanno seguito a tentativi di adesione naufragati
dai contribuenti e scegliere se
aderire alle stesse o coltivare
il giudizio in commissione tributaria, difendendo con forza
l’atto emesso. In alcuni casi,
però, tale fase procedurale di
valutazione delle istanze, potrebbe condurre a risultati che
rischiano di affievolire il diritto
di difesa del contribuente fino a
pregiudicarne l’esercizio
Il processo tributario si
apre con la notifica del ricorso
all’Agenzia delle entrate che
ha emesso l’atto da impugnare;
dopo la notifica, il contribuente
ha di regola 30 giorni per «costituirsi in giudizio» ossia depositare il ricorso, gli allegati
e la prova della notifica presso
la Commissione tributaria provinciale competente. Se non lo
fa entro questi 30 giorni, perde
definitivamente qualsiasi possibilità di contestare la pretesa
dell’ufficio che diventa definitiva.
Quando il contribuente notifica all’agenzia delle entrate il
ricorso contenente anche una
proposta di mediazione, i 30
giorni per la costituzione sono
sospesi, in attesa che l’ufficio
valuti la proposta.
Solo dopo i 90 giorni dalla no-
tificazione del ricorso all’agenzia il contribuente può procedere alla costituzione in giudizio
in commissione tributaria; se lo
fa prima, il ricorso è improcedibile (e non più inammissibile).
Addirittura, con le modifiche
introdotte dalla legge n. 147 del
2013, il contribuente deve attendere lo spirare dei 90 giorni dalla notifica del ricorso per
costituirsi in giudizio, anche se
ha già in mano il rifiuto della
mediazione da parte dell’Agenzia.
Peraltro, alcuni uffici, nel
provvedimento con il quale respingono la mediazione, hanno
cura di ricordare al contribuente la scadenza dei termini per
la costituzione, conteggiando,
appunto, 30 giorni a decorrere
dal novantesimo giorno successivo alla notifica.
La circolare n. 38/E del
29/12/2015 ha però sottolineato
che tale sospensione dei termini si produce solo se il reclamo
è ammissibile, cioè proposto
nel rispetto delle condizioni
di legge. Se l’Agenzia reputa
il reclamo inammissibile, lo
stesso non ha alcun effetto sui
termini per la costituzione che
restano di 30 giorni (e non 90
+ 30) dalla notifica del ricorso/
reclamo stesso.
Il contribuente, insomma,
potrebbe vedersi sfuggire la
situazione di mano, nella convinzione che la presentazione
del ricorso/reclamo sospenda i
termini per la costituzione in
giudizio che invece continuano
a decorrere, all’insaputa dello
stesso; almeno fino a quando
l’ufficio non notifica il provvedimento, non già di semplice
rifiuto della mediazione, ma
di inammissibilità della stessa. Notificazione che potrebbe, per assurdo ma nemmeno
tanto, avvenire dopo gli stessi
30 giorni, mettendo ormai in
fuorigioco il contribuente.
La situazione è particolarmente delicata perché a volte
il confine tra un reclamo rigettato per questioni di merito
o convenienza e un reclamo
inammissibile è molto sottile.
Se infatti è chiaro che alcune
ipotesi di inammissibilità sono
pacifiche, come ad esempio la
notifica del ricorso/reclamo
all’ufficio quando sono già spirati i termini per impugnare
l’atto o quando il valore della
lite sia superiore alla soglia
prevista di euro 20.000,00 (ipo-
tesi, peraltro, tutte derivanti da
negligenza o errore non scusabile da parte del contribuente),
in altri casi l’inammissibilità
è frutto di una valutazione
discrezionale dell’ufficio non
immediatamente percepibile o
ipotizzabile in sede di presentazione.
Per esempio, alcuni Uffici
sono particolarmente rigidi di
fronte ad un reclamo che non
specifica alcuna proposta di
mediazione ma venga predisposto solo per instaurare una
successiva fase di contraddittorio. Alcuni uffici hanno
ritenuto, in tale situazione, il
reclamo inammissibile laddove, in assenza di proposta di
mediazione, lo stesso sia volto
ad annullare completamente
l’atto.
Se la comunicazione di inammissibilità perviene dopo lo spirare dei 30 giorni dalla notifica
del ricorso, il contribuente non
può più costituirsi in giudizio.
Ma anche se tale comunicazione avviene entro i 30 giorni dalla notifica del ricorso non può
essere messo in dubbio che il
diritto di difesa del contribuente viene ingiustificatamente
compresso.
Meglio sarebbe, allora, prevedere la sospensione dei termini per la costituzione per
tutto il tempo in cui il ricorso
è in mano all’Agenzia a prescindere dall’esito del reclamo:
che sia esso di rifiuto o di inammissibilità; laddove il reclamo
è dichiarato inammissibile
dall’Ufficio, buon senso e buona
fede consiglierebbero infatti di
far decorrere i 30 giorni non già
dalla notificazione del ricorso
iniziale ma dalla data di ricevimento della comunicazione
di inammissibilità.
Il proliferare degli strumenti alternativi fa crescere la confusione
La proliferazione degli strumenti per scongiurare il contenzioso tributario tra loro sovrapponibili rischia di mandare
in tilt i contribuenti e gli uffici;
le molteplici opportunità concesse ai contribuenti per evitare e chiudere anticipatamente
le liti con il fisco disegnano un
ampio ventaglio con specifiche
riduzioni premiali che però rischiano di innescare problemi
nei rapporti con gli uffici.
Dopo che è scomparsa anche la
dicotomia reclamo-conciliazione giudiziale e posto che mai è
stata messa in discussione la
possibilità di accedere al reclamo dopo che si è cercato di
addivenire all’atto di adesione
all’accertamento, ci si trova di
fronte ad un panorama vasto
che va sintetizzato al fine di
offrire a ciascuna esigenza la
sua strada.
Adesione al Pvc o all’invito a
comparire, adesione all’accertamento, acquiescenza, definizione delle sanzioni e conciliazione giudiziale; con al centro
la mediazione tributaria.
Gli strumenti si dividono in
due macrocategorie: quelli
della fase amministrativa (precontenziosa) e quelli attivabili
dopo l’avvio del processo tributario (la conciliazione giudiziale).
In mezzo, appunto, si pone la
mediazione tributaria che viene avviata con l’atto introduttivo del contenzioso (il ricorso)
ma che se perfezionata fa venir
meno la richiesta di intervento
dei giudici tributari.
L’ampliamento degli strumenti
messi a disposizione del contribuente e la possibilità di scelta
tra gli stessi, anche sovrapponibile, pone alcune questioni
importanti.
Innanzitutto, da un punto di
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNzozNVojIyNWRVI=
vista temporale, dall’avvio
dell’attività accertativa (notifica dell’avviso di accertamento o atto equipollente)
alla incardinazione del giudizio potrebbero passare fino a
nove mesi. Se infatti all’indomani della notifica dell’atto il
contribuente presenta istanza
di accertamento con adesione, guadagna al massimo 150
giorni prima di dover proporre il ricorso in assenza di definizione; dopodiché potrebbe
presentare, assieme al ricorso, l’istanza di reclamo mediazione, bloccando il tutto per
ulteriori 90 giorni; se in tale
arco temporale (cosa piuttosto
probabile) è presente il mese
di agosto scatta la sospensione feriale che congela i termini
di cui sopra. Totale 270 giorni
pari a circa nove mesi dalla notifica dell’atto.
Altra particolarità, legata a
quanto detto, è che la sovrapposizione degli istituti, soprattutto quella tra accertamento
con adesione e mediazione,
pone l’ufficio nella necessità di
discutere in sede di mediazione
una proposta dopo che è naufragata la possibilità di aderire, con eventuale richiesta di
sconto, all’atto originario.
È vero che la mediazione ha,
per definizione e per sua natura, una connotazione transattiva volta a ridurre le proprie
pretese per evitare il contenzioso mentre l’adesione di regola avviene sulla base di motivazioni tecnico giuridiche che
l’ufficio ritiene di poter condividere; ma è altrettanto evidente che ben difficilmente la
proposta di mediazione potrà
avere successo laddove sia già
sfumata la ricerca dell’adesione all’accertamento.
© Riproduzione riservata
30
I M P O S T E E TA S S E
Venerdì 7 Ottobre 2016
Risoluzione delle Entrate sugli atti degli arbitrati
Il bollo dalle parti
La Cciaa non assolve il tributo
DI
ROBERTO ROSATI
L’
imposta di bollo sugli
atti e provvedimenti
dei procedimenti arbitrali non può essere assolta con modalità virtuale dalla camera di commercio,
perché l’obbligo di pagamento
del tributo è a carico dei soggetti (imprese e privati) che
formano gli atti. Sui documenti dematerializzati, il soggetto
tenuto all’obbligazione tributaria, se assolve l’imposta con il
contrassegno telematico, deve
comprovarlo riportando sul
documento il numero identificativo del contrassegno.
È quanto chiarisce l’Agenzia
delle entrate con la risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016,
rispondendo al quesito di una
camera di commercio che, intendendo digitalizzare la documentazione cartacea trattata
nell’ambito delle procedure arbitrali, la cui competenza è stata attribuita alle Cciaa dall’articolo 2, comma 2, lett. g), della
legge n. 580/93, aveva chiesto di
sapere se potesse assolvere in
modo virtuale l’imposta di bollo
relativa a tale documentazione, ricevuta con modalità telematiche, considerato che è già
in possesso dell’autorizzazione
prevista dall’art. 15 del dpr n.
642/72. Al riguardo, l’agenzia
ha confermato anzitutto che la
documentazione in questione è
soggetta all’imposta di bollo fin
dall’origine, ai sensi dell’art. 20,
comma 1, della tariffa allegata
al predetto dpr, nella misura di
16 euro per ogni foglio.
Per quanto concerne le modalità di assolvimento del tributo, l’Agenzia ha osservato
che, in base all’art. 3 del dpr
642/72, l’imposta di bollo si corrisponde mediante pagamento
all’intermediario convenzionato con l’Agenzia, il quale rilascia con modalità telematiche
l’apposito contrassegno, oppure
in modo virtuale, mediante pagamento agli uffici autorizzati
o versamento in conto corrente
postale. Il pagamento in modo
virtuale è regolato dall’art. 15,
che prevede il rilascio di autorizzazione agli interessati,
dietro presentazione di apposita domanda corredata da
una dichiarazione contenente
l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti
che potranno essere emessi e
ricevuti durante l’anno.
Ciò premesso, considerato
che l’imposta di bollo è dovuta
fin dall’origine, l’Agenzia ritiene che l’obbligazione tributaria debba essere assolta dal
soggetto che forma i predetti
documenti e, quindi, li consegna o spedisce, ossia, nella
fattispecie, dalle parti del procedimento arbitrale, nella gestione del quale la camera di
commercio svolge una mera attività di ricezione e segreteria.
Posto, dunque, che l’ente non
procede alla formazione dei
documenti in questione, l’onere tributario grava sulle parti,
che devono assolverlo mediante contrassegno, comprovando
il pagamento riportando nel
documento il codice numerico
del contrassegno, oppure con la
modalità virtuale.
La risoluzione sul
sito www.italiaoggi.it/documenti
Giudizi tributari, gli esiti
viaggiano mediante la Pec
Gli esiti dei giudizi tributari viaggiano via Pec. Nei
primi nove mesi dell’anno le segreterie di Ctp e Ctr
hanno notificato tramite posta elettronica certificata
il 94,1% dei verdetti e delle notizie di trattazione della
causa, vale a dire 876.370 comunicazioni su un totale
di 931.671. Le raccomandate postali sono state solo 54
mila (5,9% del totale), con un risparmio per le casse
pubbliche di oltre 5 milioni di euro. Completano il quadro 933 depositi presso la commissione (0,07%) e 13
notifiche tramite messo comunale o interno (0,001%).
Le statistiche sono state diffuse ieri dalla Direzione
giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze,
impegnata peraltro in queste settimane in una serie
di iniziative formative propedeutiche al debutto del
processo tributario telematico (Ptt) in altre sei regioni
da qui alla fine dell’anno.
Il Ptt, già attivo dal 1° dicembre 2015 nelle commissioni
tributarie di Toscana e Umbria, si estenderà in Abruzzo
e Molise dal prossimo 15 ottobre. La fase di ampliamento abbraccerà poi Liguria e Piemonte dal 15 novembre
2016, per ricomprendere anche Emilia-Romagna e Veneto dal 15 dicembre e portando così a otto il numero
delle regioni coinvolte dalla sperimentazione.
Tornando al tema delle notifiche Pec, i dati del Df confermano il trend crescente delle comunicazioni andate
a buon fine. Gli invii tramite posta elettronica certificata erano l’11,5% nel 2012, anno di debutto della possibilità di spedizione telematica delle comunicazioni
inerenti la causa secondo le modalità previste dall’art.
16-bis del dlgs n. 546/1992. Percentuale salita al 66%
nel 2013, all’84% nel 2014 e poco sopra il 90% nel
2015. Si ricorda che, oltre al dispositivo di sentenze/
ordinanze e alle date di fissazione delle udienze, tra le
comunicazioni trasmesse via Pec dalle segreterie di Ctp
e Ctr vi sono anche parte degli inviti al pagamento del
contributo unificato tributario, nei casi in cui esso sia
stato, in tutto o in parte, omesso dal contribuente.
Valerio Stroppa
A GEORGE TOWN NELLE ISOLE CAYMAN. È LA SEDE LEGALE DI MIGLIAIA DI SOCIETÀ DI OGNI PARTE DEL MONDO
Diciottomila aziende allo stesso indirizzo di Ugland House
Un solo indirizzo per più di 18 mila
aziende, Ugland House, sulle Isole Cayman. Secondo le stime più attendibili il
10% della finanza privata alloggerebbe in incognito nei paradisi fiscali. In
pratica, se questi tesori emergessero,
molti paesi europei, dopo il lungo sonno offshore, da grandi debitori si risveglierebbero come creditori netti. Sono
dozzine di avvocati di alto livello che
periodicamente sfilano lungo i corridoi
e tra le sale in legno di Ugland House,
un edificio ampio, aperto, gradevole
che funge da sede d’uno dei più
noti studi legali tra quelli che
operano tra i labirinti offshore,
«Maples and Calder». La dimora di cui parliamo è sita a George Town, capitale delle Isole
Cayman, ed è contestualmente indicata anche come sede
legale di oltre 18.000 aziende.
Se le economie domestiche
piangono, l’offshore offre
loro riparo. Dal 2008, fino
al 2014, le aziende di tutta
Europa, e più in generale dei
Paesi Ocse, hanno esibito uno spiccato
segno negativo traducibile in chiusure,
fallimenti, cessioni e rossi di bilancio.
Mentre questo era il trend vissuto dai
sistemi produttivi più industrializzati,
in una piccola frazione di territorio apparentemente privo di agglomerati industriali, né tanto meno di materie prime, accadeva esattamente il contrario.
Non solo le aziende facevano la fila per
registrarsi ma ne nascevano, e lo stesso accade ora, di nuove a ogni batter
d’ora, come se Ugland House fosse la
versione moderna della febbre dell’oro.
Perché questo? Semplice, le giurisdizioni offshore sono oggi una tipologia di
stato-azienda, non più stato-nazione
che funziona da interfaccia finanziaria tra le economie più grandi tanto
da ripensare il loro ruolo come quello
d’un «impianto idraulico» che collega il
sistema finanziario globale.
L’offshore come entità a neutralità fiscale illimitata. I difensori più
strenui dell’offshore, sono molti e in
posti chiave, sostengono che la gran
parte delle transazioni off-shore hanno come finalità il raggiungimento
d’una predeterminata neutralità fiscale. Dunque, nulla a che vedere con
Uno scorcio di George Town
il dribblare imposte e tasse dei paesi
d’origine. Tutt’altro! Per esempio, se
una joint venture con partner provenienti da Germania, Italia e Francia si
registra in uno di questi paesi, il governo interessato può cercare di tassare
i flussi dei capitali in movimento così
come gli stessi guadagni degli investitori. Guardando all’offshore le entità interessate possono unire le loro
risorse selezionando una giurisdizione
ad hoc che sia disposta ad agire come
mero luogo di aggregazione e alloggio,
astenendosi quindi dall’assoggettare
i nuovi arrivati a una tassazione ulteriore rispetto alle consuete spese
di registrazione. Dopotutto, le tasse
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNjo1M1ojIyNWRVI=
permangono ancora a carico degli investitori nei rispettivi paesi d’origine.
Dunque, recitano gli avvocati dell’offshore, non si tratterebbe più di evasione, ma d’un meccanismo volto a evitare l’imposizione d’un fardello fiscale
extra e del tutto immotivato. Nessuno
però osa riconoscere che molto spesso
dalla neutralità fiscale si finisce per
arrivare a una totale cancellazione del
fattore «fisco». L’accoglienza, l’offshore esce dalla porta per fare
il suo reingresso dalla finestra.
Anche quando l’uso di un
centro offshore comporta
una perdita di gettito fiscale può comunque rivelarsi
un utile motore a favore dei
paesi interessati in quanto
economie di provenienza
dei gruppi, delle holding
o delle multinazionali che
in quella determinata giurisdizione a bassa tassazione reindirizzano i loro
congegni finanziari. A partire dagli Stati Uniti, molti
super-stati da tempo hanno sposato
la linea della diplomazia offshore che
possiamo così riassumere: un occhio
benevolo nei confronti delle realtà che
offrono una totale ed esclusiva neutralità fiscale permettendo così a quegli
stessi governi il mantenimento d’un
livello di tassazione non ufficiale, più
opaco, non aperto a tutti ma inferiore
alle aliquote standard nazionali. È la
cosiddetta politica dell’accoglimento,
che ha permesso ai governi, non a tutti,
di lasciare ampi margini di profitto alle
proprie multinazionali e ad altri grandi
investitori, utilizzando i paradisi fiscali
come camere di decompressione fiscale
e quindi pagando un’imposta inferio-
re e più competitiva. Allo stesso tempo
però, ai soggetti di minori dimensioni,
contribuenti individuali e aziende piccole e medie, con i piedi e i bilanci in
territorio nazionale, si sono domandati
pagamenti interi delle aliquote vigenti,
creando di fatto una duplice contabilità, per i grandi, più soft, e per i piccoli,
più improntata al rigore. Se questo è
il quadro, se Pechino o Washington
non possono realmente avvertire
l’esigenza, anche lieve, di urlare
«Basta!!» e porre fine al puzzle offshore. Una grande società che non
regge al confronto imposto dalla
dinamica competitiva dei mercati
si ritrae e lascia il campo ad altri, una sorta di ripiegamento comunque creativo. Ma uno stato che
perde competitività è condannato a
ricoprire il ruolo d’uno stato fallito.
Tesori tra le nebbie. Chi esamina e studia i dati finanziari, trend,
flussi e volumi, non può far altro
che constatare che le statistiche
ufficiali sottovalutano in maniera
significativa le attività estere nette delle economie avanzate perché
non riescono a catturare e a classificare l’esatto ammontare dei fondi
nascosti in paradisi fiscali. Secondo
le stime più attendibili, il tesoro offshore si attesterebbe tra l’8% e il
10% di tutta la ricchezza finanziaria privata. Per comprendere l’effetto
d’una tale stima si potrebbe prendere subito per esempio l’Europa.
Se questo, diciamo 10 % di capitali
e di patrimoni emergesse, nel giro
di, mettiamo, qualche giorno, molti
paesi europei da grandi debitori si
potrebbero risvegliare dall’oggi al domani in creditori netti.
Cesare Romano
I M P O S T E E TA S S E
Mercoledì 5 Ottobre 2016
35
La commissione tributaria regionale di Campobasso si appella alla Costituzione
Studi di settore senza verifica
Illegittimo l’avviso basato solo sullo strumento induttivo
DI
I
CLAUDIA MARINOZZI
llegittimo l’avviso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di
settore attesa la violazione del principio di capacità
contributiva previsto dall’art.
53 della Costituzione. Questo
quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale
di Campobasso nella sentenza
n. 400/3/2016 del 24 agosto
2016.
L’art. 62 sexies, c. 3 del dl
331/1993 stabilisce che gli
accertamenti analitici induttivi (art. 39, c. 1, lett. d) dpr
600/1973 e art. 54 dpr633/1972)
“possono essere fondati anche
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati
e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della
specifica attività svolta, ovvero
dagli studi di settore”. I giudici molisani al riguardo hanno
affermato che tale disposizione
investe semplicemente lo studio di settore “della funzione
di agevolare l’espletamento
COMMERCIALISTI
Elezioni,
a Napoli
lista unica
A Napoli lista unica per
i dottori commercialisti.
L’Ordine partenopeo presieduto da Vincenzo Moretta, infatti, sarà l’unico
in Italia a presentarsi al
Vincenzo Moretta
voto per il rinnovo degli
organi con una lista unica
per la tornata elettorale
che avrà luogo agli inizi di
novembre. «Avere una lista unica vuol dire che c’è
convergenza su un unico
programma», ha spiegato
Moretta, «inoltre vorrei
sottolineare come il prossimo Consiglio dell’ordine
sarà composto per un terzo da donne, una percentuale di gran lunga superiore a quella del numero
delle iscritte che è pari al
20%».
da parte dell’Amministrazione finanziaria della funzione
accertativa, permettendo alla
stessa, in presenza di gravi
incongruenze di procedere
ad accertamento analiticoinduttivo”. Tuttavia perché
l’accertamento sia fondato è
necessario “che si verifichi una
grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal
contribuente e quelli fondatamente desumibili dagli studi di
settore”. Infatti qualora il legislatore avesse voluto attribuire
agli studi di settore “un valore
di presunzione legale relativa,
avrebbe potuto semplicemente
stabilire che gli accertamenti
possono essere fondati “sugli”
studi di settore” e non richiedere che gli atti impositivi fossero
giustificati solamente qualora
vi fosse “la presenza di gravi
incongruenze tra [i risultati
conseguiti dal contribuente]
e gli studi di settore”. Proprio
per tale ragione i giudici hanno escluso “qualunque forma
di legittimità all’accertamento
basato unicamente sugli studi
di settore”. Tale tesi è peraltro
confermata dalla stessa Agen-
zia delle Entrate che nella
circolare 5/E del 23 gennaio
2008 ha affermato che non è
consentita l’emissione automatica di accertamenti basati
sugli studi di settore. Anche la
Corte di Cassazione, tra l’altro
nella sentenza n. 18983 del 10
settembre 2008, ha statuito che
“in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva
dell’ammontare dei ricavi e dei
compensi sulla base di coefficienti presuntivi … consente
all’Ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i
detti coefficienti con elementi
particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica,
con esclusione quindi, di ogni
automatismo dei coefficienti;
ciò in quanto il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e
fondamento fnell’art. 53 della
Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito
venga determinato in maniera automatica a prescindere
dalla capacità contributiva
del soggetto sottoposto a verifica”.
Aderire allo scudo fiscale
non influenza la residenza
L’adesione allo scudo fiscale non prova di per sé la residenza fiscale in Italia del connazionale trasferitosi
all’estero né preclude a questo di dimostrare l’effettività
della sua residenza in altro stato. Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 19484
del 30.9.2016 in un giudizio avente a oggetto l’annosa
vicenda degli italiani trasferitisi in stati a bassa fiscalità.
L’ordinamento nazionale collega la tassazione globale e
progressiva dei redditi al possesso della residenza fiscale
italiana e considera fiscalmente residenti «le persone che
per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno
nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai
sensi del codice civile» (art.2, c.2 Tuir). Il codice civile
definisce la residenza come il «luogo in cui la persona
ha la dimora abituale» (art. 43, c. 2 c.c.). Il domicilio di
una persona è invece il «luogo in cui essa ha stabilito la
sede principale dei suoi affari» (art. 43, c. 1 c.c.). Ai fini
fiscali inoltre, si presumono residenti in Italia (e quindi
sottoposti agli obblighi tributari nazionali) i cittadini
italiani «cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in» paesi paradisiaci, salvo che questi
non provino la loro effettiva residenza estera (art. 2, c.
2-bis del Tuir). Il legislatore consente a tali soggetti «di
dimostrare in modo ampio l’esistenza di fatti e atti che
suffraghino l’effettività» della loro residenza, evitando
«qualsiasi condizionamento o limite per quanto riguarda
sia la predeterminazione che il valore delle varie forme
in cui [tale] prova può estrinsecarsi» (circ. 140/E 1999).
In particolare per superare la presunzione di
L’AGENZIA CHIARISCE IL TRATTAMENTO
cui all’art. 2, c. 2-bis, è
necessario dimostrare
all’amministrazione che la
«dimora abituale (residenza) ovvero il complesso
La cessione di aree ai comudei rapporti afferenti gli
ni, per la successiva cessioaffari e gli interessi econe ai soggetti attuatori dei
nomici, familiari, sociali e
piani di edilizia economica
morali (domicilio)» sono
e popolare (Peep), anche
radicati nel paese estero
se effettuate a titolo oneEsenti da bollo le certificazioni rilasciate ai fini del risarcidi residenza anagrafica
roso, scontano l’imposta di
mento dei danni della seconda guerra mondiale, che la legge
(circ. 140/E 1999). Tuttaregistro in misura fissa e
slovena riconosce ai profughi, sia italiani sia sloveni, dell’ex
via l’Agenzia delle entrate
sono esenti dalle imposte
Iugoslavia. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la
ha anche chiarito che nei
ipotecaria e catastale, ai
risoluzione 88/E di ieri, sollecitata da un’istanza in cui si
casi in cui i soggetti non
sensi dell’art. 32 del dpr n.
rappresentavano comportamenti non omogenei da parte degli
residenti avessero aderito
601/1973.
uffici pubblici. Osserva l’Agenzia che la disposizione dell’art.
a procedure di emersione
Lo ha chiarito l’agenzia del12, comma 1, della legge n. 593/1981, che prevede l’esenzione
delle attività detenute
le entrate con la risoluzione
dall’imposta di bollo per i documenti giustificativi e gli atti
all’estero (il cosiddetto
n. 87/E del 4 ottobre 2016,
delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi
scudo fiscale e più di rein risposta ad un’istanza
per danni di guerra, deve essere interpretata con un criterio socente la voluntary disclodi interpello volta a conostanziale, che tenga conto dello spirito di tutte le norme, incluse
sure) avrebbero impliciscere il trattamento fiscale
quelle speciali, che mirano a fornire un ristoro patrimoniale ai
tamente rinunciato alla
applicabile ai trasferimenti
cittadini che hanno subìto danni di guerra. Nella fattispecie,
possibilità di fornire la
di proprietà, nel quadro di
l’acquisizione dello status di profugo da parte del richiedente e
prova contraria alla preuna convenzione edilizia ai
dei suoi familiari, è direttamente connessa all’esito del secondo
sunzione di residenza in
sensi dell’art. 35 della legge
conflitto mondiale, per cui si può ritenere che la norma di favore
Italia prevista dal richian. 865/71, di aree ricomprese
si applichi anche ai documenti rilasciati da uffici italiani.
mato art. 2, c. 2-bis e che
nel Peep approvato dal coRoberto Rosati
«pertanto, vanno consimune. La convenzione prederati residenti senza
vede che le aree in questioulteriori accertamenti»
ne, di proprietà in parte di soggetti privati ed in al titolo III della legge n. 865/1971e gli atti di
(circ. 52/E del 2010,
parte di una cooperativa, vengano cedute dietro concessione del diritto di superficie sulle aree
43/E del 2009 e 10/E del
corrispettivo al comune, il quale ne trasferirà stesse. Nell’ambito del citato titolo III sono di2015). La Cassazione
poi la proprietà, sempre verso corrispettivo, al sciplinati anche i piani delle aree da destinare
in tema di residenza ha
soggetto attuatore dell’intervento edilizio, che ad edilizia economica e popolare a norma della
affermato che ai fini fiprevede la realizzazione di un complesso im- legge n. 167/1962, ossia delle aree acquisite dai
scali questa deve essere
mobiliare e delle relative infrastrutture e la comuni, per l’attuazione dei Peep. Nella fattiverificata sulla base dei
successiva vendita o locazione degli immobili, specie, la convenzione che si intende stipulare
requisiti imposti dall’art.
per un corrispettivo imposto, a soggetti aventi i mira a soddisfare le esigenze abitative sottese
2 del Tuir e che l’adesiorequisiti di legge per l’assegnazione di immobili all’attuazione dei Peep, per cui l’agenzia ritiene
ne allo scudo fiscale può
che sia il trasferimento delle aree a favore del
di edilizia convenzionata.
«solo essere oggetto di
L’agenzia osserva che l’art. 32 del dpr n. comune che la successiva cessione a favore del
valutazione nell’ambito
601/1973, la cui applicabilità è stata ripristi- soggetto attuatore, previsti dalla convenzione,
del complesso degli elenata, per gli atti a titolo oneroso, dall’art. 20, possano beneficiare dell’agevolazione di cui
menti probatori acquisiti
comma 4-ter, del dl n. 133/2014, agevola con all’art. 32 del dpr 601/73, a nulla rilevando il
in giudizio ai fini del citato
l’imposta di registro fissa e con l’esenzione fatto che il comune non proceda all’esproprio,
art. 2, c. 2-bis».
dalle imposte ipocatastali, tra l’altro, gli atti di bensì all’acquisto delle aree.
Claudia Marinozzi
Roberto Rosati
trasferimento della proprietà delle aree di cui
Case popolari
p
con registro
g
Risarcimenti di guerra
esenti da bollo
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1ODo1N1ojIyNWRVI=
I M P O S T E E TA S S E
Giovedì 6 Ottobre 2016
31
La Commissione tributaria regionale di Milano consente uso presunzioni semplici
Perdite da giustificare al fisco
Da motivare decisione di proseguire nonostante la crisi
DI
ANTONIO D’AMICO
L’
imprenditore, finito
in perdita per più
anni, deve fornire
al Fisco circostanziate spiegazioni sui comportamenti tenuti e sulla
decisione di proseguire l’attività malgrado i risultati
poco vantaggiosi o addirittura dannosi. In presenza di
questi elementi, è consentito
ai verificatori l’utilizzo delle
presunzioni semplici, purché
gravi, precise e concordanti.
Questa è la conclusione della
Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza
3873 del 1 luglio 2016) che
riconosce in capo al contribuente l’onere di giustificare
la ragionevolezza delle scelte
antieconomiche.
La sentenza n. 3873 del
1° luglio 2016. In sede di
controllo fiscale, le «gravi
incongruenze» tra i ricavi
dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e
dall’attività svolta dall’imprenditore sono elementi
valutativi a favore dei verificatori per rideterminare il
reddito, disconoscendo i costi ritenuti eccessivi e ricostruendo i ricavi attraverso
parametri (cd. accertamento
analitico-induttivo).
L’art. 39, comma primo,
lettera d) consente, ai fini
delle imposte dirette, la
rettifica del reddito: «Se
l’incompletezza, la falsità o
l’inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione
e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre
verifiche di cui all’articolo
33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e
veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle
fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa
nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei
modi previsti dall’articolo 32.
L’esistenza di attività non
dichiarate o la inesistenza
di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché
queste siano gravi, precise e
concordanti».
Sul tema, richiamati i
principi espressi dalle pronunce di legittimità, la Ctr
statuisce che «...in mancanza
di documentate spiegazioni,
l’irragionevolezza economica
del comportamento del contribuente, che affermi per
più anni di essere fi nito in
perdita o di aver sostenuto
costi sproporzionati ai ricavi,
rappresenta un fatto sintomatico di possibili violazioni
all’obbligo della dichiarazione. Infatti, non è conforme a
logica ed esperienza impostare o proseguire l’attività malgrado risultati poco
vantaggiosi o addirittura
dannosi. Sicché, in tal caso,
l’Ufficio è autorizzato a presumere che l’interessato abbia, in realtà, incassato più
di quanto indicato nella denuncia dei redditi, potendo
quindi procedere con l’accertamento induttivo, gravando
sul contribuente che voglia
impugnare l’accertamento
il compito di fornire giustificazioni tali da superare
le presunzioni valorizzate
dall’Amministrazione finanziaria (nello stesso senso Ctp
di Bari n. 2500/4/14 e Ctr di
Milano n. 1446/36/15)».
I risultati reddituali frutto
di una gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale autorizzano l’accertamento analitico-induttivo,
senza richiedere nessuna
altra prova. La Ctr, esaminati gli atti, respinge l’appello
dell’Ufficio in quanto «...nella situazione congiunturale
di difficoltà economica in cui
la società immobiliare (come
del resto la generalità delle
società operanti nel settore)
si era venuta a trovare, le
scelte imprenditoriali del
soggetto d’imposta apparentemente difformi massimizzazione dei profitti, potevano
essere giustificate dall’intento di «fare cassa» per pagare
i fornitori e/o rientrare da
onerose esposizioni bancarie anche, come nella fattispecie, procedendo alla vendita di appartamenti e box
a prezzi inferiori a quelli di
mercato ovvero con sconti ri-
levanti ovvero approfittando
di condizioni di pagamento
particolarmente favorevoli
e vantaggiose proposte dagli
acquirenti».
Valutazioni operative.
In tale contesto, a fronte di
«automatiche» contestazioni
per la presenza di più esercizi in perdita o di costi spropositati rispetto ai ricavi,
sarebbe opportuno procedere a un’accurata analisi della politica economica seguita
dalla società. Del resto, come
affermato nella sentenza n.
13468 del 2015 dalla Corte
di cassazione, occorre evitare situazioni in cui gli Uffici
non considerino che «...gli investimenti effettuati a partire dal 1994 (i quali avevano
'¸rYRPYWWSGLIRSRKVMHE
MRWMXSMRSKKIXXMIPYSKLM
GLIWMZIHIIVIWTMVEJEXXS
HMFYSRKYWXSGYVETIVM
HIXXEKPMIEXXIR^MSRIEP
FIRIWWIVIÁWMGSIQIRXEPI
rMP
/XVVR1DWXUDOH
determinato nell’immediato,
e anche nel 1998, perdite di
esercizio), avevano poi portato, negli anni successivi
(1999 e 2000), i benefici sperati in termini di utili...». Nel
caso in esame, la stessa Ctr
statuisce che è una regola generale che un imprenditore
decida di effettuare notevoli
investimenti in un determinato periodo, incorrendo a
risultati economici limitati
o in perdita, per poi raccogliere in una fase successiva
gli eventuali esiti reddituali
positivi.
La sentenza sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti
6SHFLDOH%HQHVVHUH
2WWREUH
136(-)*9++RSXXIMRGEQIVEHSTTMEZMWXEPEKS
TVMQEGSPE^MSRIEFYJJIX
GIREEP&IEGL'PYFµ0E(EVWIRE¶
QEWWEKKMSVMPEWWERXI
XVEXXEQIRXSZMWS%RXM%KI
%GGIWWS%5:%74%
7GSRXSGSWQIXMGM%5:%74%
¾ETIVWSRE
*9+%(%00%'-88%¸
RSXXMMRGEQIVEHSTTMEZMWXEPEKS
TVMQEGSPE^MSRIEFYJJIX
GIREHIKYWXE^MSRIEP6MWXSVERXIµ-P*EKMERS¶
XVEXXEQIRXSGSVTSHIXS\
QEWWEKKMSHVIRERXI
XVEXXEQIRXSZMWSRYXVMIRXI
%GGIWWS%5:%74%
7GSRXSGSWQIXMGM%5:%74%
¾ETIVWSRE
:ME>EREVHIPPM³+EVHSRI6MZMIVE&7³-XEP]³8IP[[[KLJMXMRJS$KLJMX
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1ODo1N1ojIyNWRVI=
CO N TEN ZIOSO TRIB UTARIO
Lunedì 10 Ottobre 2016
3
Negli ultimi anni una serie di modifiche tese a incrementare l’utilizzo dell’istituto
Reclamo contro tutti gli enti
I
l potenziamento della
mediazione tributaria e
le nuove possibilità di
accesso all’istituto rischiano l’effetto boomerang.
Alcuni degli interventi posti in essere per migliorare
l’istituto, infatti, se non accompagnati da una migliore
predisposizione degli uffici,
potrebbero, alla fine, scoraggiare del tutto i contribuenti a coltivare con forza
la possibilità di accordo con
il Fisco.
Si pensi alla possibilità,
introdotta dal 2016, di accedere alla conciliazione giudiziale anche dopo il naufragio
del reclamo o alla possibilità
di costituirsi anche prima
della conclusione del procedimento senza rischiare
l’inammissibilità del ricorso; elementi questi che se da
un lato facilitano ed allargano la portata dell’istituto, rischiano di svuotarlo di
significato laddove lo stesso
non venga visto come una
opportunità ma come un
ulteriore onere non privo di
trabocchetti.
L’istituto del reclamo/mediazione è stato oggetto dalla sua introduzione (dl n. 98
del 2011) di alcuni interventi
innovatori sia a livello normativo che interpretativo; a
decorrere dal primo gennaio
2016, in particolare, si sono
avute significative novità,
tutte volte ad ampliare la
portata del reclamo, nello
spirito di disincentivare e
decongestionare al massimo
il contenzioso tributario.
Le principali modifiche riguardano molteplici aspetti.
Innanzitutto l’istituto, pur
restando circoscritto alle
sole liti fino a 20 mila euro
di valore, è stato allargato a
tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in
Le novità della mediazione tributaria dal 2016
• Estensione del relativo ambito di applicazione a tutti gli enti impositori, agli
agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53
dlgs 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale
• Semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento
• Quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni
• Nuove regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione
• Estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la
conciliazione giudiziale
giudizio sia un ente impositore diverso dall’Agenzia
delle entrate (l’Agenzia delle
dogane o un Comune) ovvero
l’agente della riscossione. Il
reclamo può quindi essere
esperito per le impugnazioni
criterio rilevante resta quello
di valore della lite determinato ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, dlgs 546/1992.
Per le cause di valore indeterminabile vige l’esclusione a meno che queste non
concernenti cartelle di pagamento per vizi propri, fermi
di beni mobili registrati e
iscrizioni di ipoteche sugli
immobili.
Con riferimento al limite
di valore resta inteso che il
riguardino la materia catastale, per la quale il reclamo
è sempre attuabile.
Ulteriore novità procedurale è relativa al fatto che
il procedimento di reclamo/
mediazione è introdotto au-
tomaticamente con la presentazione del ricorso. Viene
meno, pertanto, la necessità
di presentare un’apposita
istanza, poiché l’istituto è
connaturato al processo.
La circolare n. 1/E del 12
febbraio 2014 ha poi chiarito
che la mancata presentazione del reclamo non determina l’inammissibilità del
ricorso ma solo la sua improcedibilità che va eccepita
dall’agenzia in sede di controdeduzioni e recepita dal
presidente della Commissione tributaria che rinvia la
trattazione per consentire il
tentativo di mediazione. Ciò
significa, nella sostanza, che
il reclamo/mediazione non è
più di fatto obbligatorio.
In particolare, con la proposizione del ricorso si apre
una fase amministrativa di
durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi
il procedimento di reclamo/
mediazione.
Il termine di 90 giorni
va computato dalla data di
notifi ca del ricorso all’ente
impositore e è soggetto alla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Durante questa fase, il ricorso non è procedibile nel
senso che il giudizio può proseguire solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell’istruttoria e sono
sospesi ex lege la riscossione
e il pagamento delle somme
dovute.
A seguito dell’accordo di
mediazione, le sanzioni sono
ridotte al 35% del minimo
(prima la riduzione era al
40% del tributo risultante
dalla mediazione).
Le somme derivanti
dall’accordo di mediazione
possono essere rateizzate e
in caso di inadempimento si
avrà la decadenza dal beneficio della dilazione qualora si
ometta di versare una delle
rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva.
Da ultimo, l’Agenzia delle
entrate, con la circolare n.
38/E del 2015 ha sottolineato che il reclamo/mediazione non è più una procedura
da considerare alternativa
alla conciliazione. Infatti, le
controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza
di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano
comunque nell’ambito di
applicabilità della conciliazione.
Ora il fatto che sia possibile procedere alla conciliazione giudiziale anche se il
reclamo non è stato perfezionato potrebbe spingere i
contribuenti a trascurare il
reclamo stesso, contando invece sull’istituto endoprocessuale della conciliazione che
prevede, quanto a riduzione
delle sanzioni, una percentuale di poco superiore a
quella prevista in caso di
accordo di mediazione (40%
in luogo del 35%).
© Riproduzione riservata
DAL COGNAC ALLA VODKA
Gli attori di Hollywood
investono negli spirits
IN EDICOLA a soli € 4,00
è un magazine
www.classabbonamenti.com
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowOTowOVojIyNWRVI=
del lunedì
Domenica
9 Ottobre 2016
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
39
n.
2016
Lunedì 10 ottobre 2016
L’esperto
risponde
#64
f
www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi
t
L’Esperto risponde
Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde
DOMANI
SUL SOLE 24 ORE
PROFESSIONISTI
Società di servizi
nel mirino del fisco
QUESTA SETTIMANA
IN REGALO UN E-BOOK PER TABLET E PC
Questioni
generazionali
(e fiscali)
a cura di Michele Brusaterra
G
LAVORO
enerazioniaconfrontoin
questauscitadell’Esperto
risponde,conleduesezioni
principaliconcentratesu
plateeopposte: nellapartedi«Fisco&Diritti»,infatti,siparladeltrattamentofiscaleedelleagevolazioniperle
spesesostenutenell’assistenzaapersoneanziane; nellepaginedi«Risparmio&Famiglia»,invece,focussugli
affittidestinatiaglistudenti(anchequi
conunocchioaltrattamentofiscale).
Un’importantenovitàneirapporti
conl’amministrazioneèpoiiltema
dell’ebookdellasettimana,comesempre
adisposizionesulsitowww.espertorisponde.ilsole24ore.com: l’argomentoè
quellodellafatturazioneelettronica,sia
neirapporticonlaPasiatraprivati.Il
codiceperaccederegratisall’ebookè
ERCY3SS
Fondo integrativo
per chi è senza Cig
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DOMANI CON «IL SOLE»
I tuoi diritti
Guida pratica
per la famiglia
05
Tutti gli errori da evitare
nella fatturazione elettronica
10 ottobre 2016 — Riservato ai lettori dell’Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore
fisco
la fatturazione
elettronica
FISCO & DIRITTI
CODICE PERSONALE ERCY3SS
OGNI SETTIMANA
UN NUOVO E-BOOK SCARICABILE
www.espertorisponde.ilsole24ore.com
ILLUSTRAZIONI DI SANDRA FRANCHINO
L’ESPERTO RISPONDE
AGEVOLAZIONI
Le risposte alle
domande dei lettori
Il fisco allevia
la spesa
per l’assistenza
agli anziani
Alfredo Calvano, Attilio Calvano, Stefano Cavaciocchi pagine2-3
Domani in edicola il quinto numero
de «I tuoi diritti» a 0,50 € più il quotidiano
CONDOMINIO
Nel verbale i nomi
dei presenti in assemblea
RISPARMIO & FAMIGLIA
?
Quesito n. 3295 pagina 1234
LE SCADENZE
Tutti gli adempimenti
dal 16 al 31 ottobre
in allegato
L’AGENDA
Le novità previdenziali
aggiornate al 30 settembre
LOCAZIONI
Le regole
e le convenienze
degli affitti
agli studenti
Gaia Giorgio Fedi e Gabriele Petrucciani pagine 4 e5
Rossi e Vicario pagina 8
Congresso Cnf. Il ministro ha annunciato il Ddl che prevede la nullità delle clausole vessatorie nei contratti tra avvocati e clienti forti
Arriva l’equo compenso per i legali
Orlando: spesso uso politico della giustizia, la riforma del processo penale può aiutare
Giovanni Negri
RIMINI. Dal nostro inviato
disegno di legge sull’equo compenso degli avvocati. Per riequilibrare i rapporti
contrattuali con alcuni clienti
forti come banche, imprese e assicurazione. È quello che il ministro della Giustizia Andrea
Orlando ha annunciato ieri nel
suo intervento al congresso nazionale forense che si è chiuso a
Rimini. Nel dettaglio, il provvedimento che il ministro ha annunciato di avere già inviato a
Palazzo Chigi prevede di bollare
con lo stigma della nullità la
clausola o patto vessatorio che
stabilisce un compenso non
equo. All’autorità giudiziaria il
compito di rideterminare il
compenso tenendo conto degli
ordinari parametri. Come
esempio di clausole vessatorie
si possono ricordare quella che
pUn
SCIOPERO MAGISTRATI
Il Guardasigilli: un passo avanti
che i magistrati abbiano deciso
di scioperare più per l’efficienza
del sistema che non per gli
attentati alla loro indipendenza
attribuisce al committente la facoltà di recedere dal contratto
senza congruo preavviso e quella che impone al legale di anticipare le spese della controversia.
Orlando ha confermato il pieno favore al rafforzamento del
ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari dando loro voce in
capitolo nelle valutazioni sui
magistrati. «Avevo pensato anche di inserirla – ha ricordato il
ministro – nel decreto legge sui
vertici della Cassazione, ma non
è stato possibile per l’eterogeneità del tema».
Il ministro ha poi preannunciato un tavolo di confronto
per l’innalzamento delle tutele a favore delle donne avvocato e sottolineato come nei palazzi di giustizia di nuova costruzione dovrebbero esserci
spazi dedicati ai figli di chi frequenta il palazzo.
Su temi “caldi” di politica della
giustizia, Orlando ha riconosciuto lo sforzo fatto dal Csm con le
nuove regole per le nomine,
«sforzo che però non sembra ancora avere prodotto risultati significativi. Nel conferimento degli incarichi direttivi dovrebbe
avere un peso maggiore la valutazione delle performance, oggi
misurabili anche grazie al lavoro
del ministero. A chi ha dato prova
non brillantissima nella direzione di un ufficio di media dimensione non dovrebbe essere affidata la guida di un ufficio di di-
mensioni superiori».
I proscioglimenti delle ultime
ore dell’ex sindaco di Roma
Ignazio Marino e dell’ex governatore del Piemonte Roberto
Cota rilanciano poi con forza il
tema del rapporto tra giustizia e
politica con Orlando che ha stigmatizzato «l’uso strumentale
del processo penale, che ha i suoi
tempi e le forze politiche non
possono brandire l’arma dell’intransigenza con gli avversari e
dell’indulgenza con sé stesse. In
questo senso il disegno di legge
di riforma potrebbe aiutare. Le
disposizioni su un utilizzo responsabile delle intercettazioni
ne sono un esempio». Sul disegno di legge Orlando ha confermato la volontà di «portarlo a
casa» in tempi rapidi anche senza fare ricorso al voto di fiducia.
È vero che l’Anm da una parte
annuncia un piano per la giustizia e poi minaccia uno sciopero
di protesta anche su alcune norme del processo penale, tuttavia
Orlando sdrammatizza: «Ritengo che anche l’Anm viva la tensione di tutte le forme di rappresentanza. C’è una sorta di campagna elettorale permanente e
questo non sempre aiuta a stemperare le tensioni. In ogni caso
considero un passo avanti che se
i magistrati decideranno di scioperare lo faranno più nel segno
dell’efficienza del sistema che
degli attentati all’indipendenza
della magistratura come nel recente passato».
Ma poi sull’Anm, il ministro è
stato meno tenero quando ha ricordato come non sia accettabile la bocciatura da parte della
magistratura organizzata di
provvedimenti anche assai
complessi per l’assenza di qualche elemento. E ha fatto l’esempio della nuova legge sulla corruzione, che ha permesso un salto di qualità nella lotta nei reati
contro la pubblica amministrazione «anche se si tratta di un
conteggio brutale, si è passati
dai 300 detenuti agli attuali
800». Legge, ha ricordato il ministro, lodata anche all’estero,
ma bocciata dall’Anm perché
mancava l’agente provocatore.
Identico schema che nel civile ha portato l’Anm a criticare le
norme di due anni fa sulla giustizia civile perchè vi si prevedeva
anche il taglio delle ferie.
Sul processo civile Orlando
ha annunciato la fine, con il decreto sul rinvio del pensionamento dei vertici della Cassazione, degli interventi spot e di
volere apre un confronto con
l’avvocatura su misure più strutturali come quella sull’allargamento dell’applicazione del rito
sommario di cognizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MERCOLEDÌ
L
L’intervento.
lIl ministro
della
Giustizia,
Andrea
Orlando,
al congresso
nazionale
forense
di Rimini
I dettagli del disegno di legge
01 EQUO COMPENSO
Il ministro della Giustizia ha
predisposto un Ddl che rimedia
ad alcune situazioni di
squilibrio nei rapporti
contrattuali tra avvocati e clienti
«forti». A tale proposito l’«equo
compenso» è la corresponsione
di un compenso proporzionato
al lavoro svolto, al contenuto e
alle caratteristiche della
prestazione legale
02 CLAUSOLE VESSATORIE
Sono vessatorie le clausole che
all’interno di una convenzione
tra avvocato e cliente
determinano un eccessivo
squilibrio contrattuale,
prevedendo un compenso non
equo. Sono ad esempio
vessatorie le clausole che
attribuiscono al committente la
facoltà di recedere dal contratto
senza congruo preavviso
03 LA NULLITÀ
Il Ddl prevede la nullità di tali
clausole come strumento
correttivo dell’assetto
contrattuale squilibrato. La
nullità prevista è «parziale»
perché consente l’inefficacia
della sola parte del regolamento
contrattuale o della singola
clausola vessatoria
04 IL GIUDICE
Accertata la nullità della
clausola, il giudice ridetermina
il compenso tenendo conto
anche degli importi previsti dal
Dm Giustizia adottato ai sensi
dell’articolo 13, comma 6, della
legge 247/2012
Il dialogo. «Bene i tavoli con l’avvocatura ma poi bisogna stringere»
Il ministro rilancia il confronto
RIMINI. Dal nostro inviato
pNon è stato facile il rap-
porto con un’avvocatura
che stenta ancora a parlare
con una sola voce. Il ministro
della Giustizia, Andrea Orlando, nel suo intervento davanti al congresso nazionale forense non ha risparmiato accenti critici dopo tre anni di confronto con le
associazioni forensi. E lo ha
fatto a poche ore dalla decisione del congresso di andare a una nuova forma di rappresentanza politica con il
superamento della ventennale esperienza dell’Oua.
Orlando ha dichiarato di
avere da subito voluto percorrere la strada del confronto, a differenza dei suoi ultimi
predecessori: «Noi il decreto
Cancellieri l’abbiamo ritirato
– ha ricordato – proprio per
avviare su basi nuove il dialogo». Dialogo dal quale però il
ministro ha confessato di
avere tratto anche elementi
di forte delusione. «Non è
possibile – ha esemplificato –
che nel momento in cui si decide di avviare un tavolo di
confronto su temi specifici si
passi poi alla via giudiziaria
DOPO L’ADDIO ALL’OUA
Per il neonato Organismo
congressuale forense
entro 30 giorni il voto
sui delegati. Poi la nomina
del coordinatore
quando la soluzione non è di
gradimento per qualcuno dei
partecipanti».
E sul punto Orlando ha ricordato la vicenda del decreto sulle specializzazioni
«che conteneva già al suo interno la possibilità di future
correzioni se si fosse rivelato
inadeguato, ma che da subito
è stato contestato davanti ai
giudici amministrativi. Con
il risultato che misure che
non saranno certo salvifiche,
ma che potevano essere
d’aiuto nell’opera di modernizzazione dell’avvocatura
sono oggi bloccate».
L’apertura resta (ne è prova la volontà di rafforzamento degli avvocati nei consigli
giudiziari «la magistratura
non può continuare a scattarsi dei selfie» ha detto Orlando) e il metodo non cambierà
ha ribadito il ministro.
Che a breve avrà a che fare
con il neonato Organismo
congressuale forense (Ocf):
entro 30 giorni il voto sui delegati e poi l’individuazione
del coordinatore per il quale
è già partito il totonomine.
G.Ne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Lo «scudo» non limita la prova della residenza
Valerio Vallefuoco
la sentenza Biaggi (il già campione del mondo di motociclismo) ha sancito un principio di
diritto inedito e di assoluto rilievo, ma a ben vedere intuitivo
secondo la recente evoluzione
giurisprudenziale in tema di residenza all’estero e in Paesi
black list: fruire dello scudo fiscale non limita la prova della
residenza effettiva (sentenza
19484/2016, si veda il Sole 24
Ore del 1° ottobre scorso).
Le radici del nuovo orientamento vanno ritrovate nella
giurisprudenza europea che
ha ormai sancito che il luogo
della residenza viene stabilito
in base alla valutazione globa-
le di tutti gli elementi di fatto
rilevanti e corrisponde al luogo in cui viene individuato il
centro permanente dei suoi
interessi (così anche la Corte
Ue, sentenza 12 luglio 2001, caso Louloudakis).
Da tempo ormai la Suprema
corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, sostiene
che la residenza delle persone
fisiche va giudicata in base all’effettivo radicamento nel territorio; radicamento che – afferma la giurisprudenza – deve
individuarsi dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi vitali viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (in questo
senso, da ultimo, Cassazione
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNjowN1ojIyNWRVI=
Tassa di circolazione
e perdita di possesso,
conflitto da sanare
di Enrico De Mita
FOCUS
Come tutelarsi
dai reati commessi
sulla «rete»
Vivere immersi nella rete
senza aver chiari i rischi che
si corrono e le tutele che si
possono apprestare. E
quanto sia importante
comprendere i pericoli
insiti nel mondo Internet
per tutti quelli che lo
frequentano lo dimostrano i
casi recenti di cronaca che,
peraltro, rendono evidente
anche la difficoltà di
rimediare (cioè di
cancellare) i file o le
immagini che sono stati
messi in rete. Il tutto
ulteriormente complicato
dal fatto che la tutela penale
si scontra inevitabilmente
con la difficoltà di imporre
ai provider (o comunque ai
fornitori del servizio) di
bloccare i dati, stante la
dislocazione di essi in Paesi
remoti e poco “coperti”
penalmente.
Proprio per rendere chiara
l’importanza della
questione, i lettori del Sole
24 Ore mercoledì prossimo
12 ottobre troveranno in
edicola (e online per gli
abbonati digitali) una guida
sul tema «Difendersi dai
reati online», a cui hanno
collaborato i maggiori
esperti italiani del settore.
Le tematiche prese in
esame vanno dal furto di
identità agli accessi abusivi
(in pratica la violazione
delle password), dalle
truffe possibili sulle
piattaforme di vendita
online a quelle bancarie.
Naturalmente senza
trascurare la
frequentissima
problematica della
diffamazione, della
violazione del diritto
d’autore e delle violenze
personali, pedopornografia
e stalking in testa.
Black list. I nuovi orientamenti della Cassazione a favore dei contribuenti che effettivamente si trasferiscono all’estero
pLa Corte di cassazione, con
FISCO E COSTITUZIONE
sentenza 6501/2015).
Di «insediamento effettivo»
la giurisprudenza di legittimità
parla anche nel riferirsi a società ed enti, come nella recente
sentenza Dolce & Gabbana che
respingeva la tesi erariale di
una struttura fittizia lussemburghese, riscontrandone l’effettiva presenza, operatività e
appartenenza al territorio estero d’elezione (Cassazione, sen-
CORTE UE
La nuova interpretazione parte
da una sentenza del 2001:
la residenza è nel luogo in cui
viene individuato il centro
permanente degli interessi
tenza 43089/2015). Quello che
conta, insomma, è la sostanza e
non la forma, e non basta una
semplice dichiarazione per deviare da questo criterio.
D’altronde anche le fattispecie normative che collegano la
residenza a indici di tipo formale, come ad esempio l’iscrizione
nelle anagrafi della popolazione residente (articolo 2, comma
2, del Tuir), sottintendono un livello minimo di presenza fisica
del contribuente sul territorio
(articolo 1 del Dpr 223/1989), tale da giustificarne l’assoggettamento al potere impositivo dello Stato su base mondiale (worldwide principle). E ciò inevitabilmente difetta nei casi in cui ci
si limiti a predisporre una “di-
chiarazione” di adesione allo
scudo fiscale, la quale non
esprime alcun collegamento
territoriale e, peraltro, essendo
atto per sua natura episodico e
circoscritto nel tempo, non potrebbe nemmeno in astratto
configurare la presenza del
contribuente nel territorio dello Stato «per la maggior parte
del periodo d’imposta» (articolo 2, comma 2, del Tuir).
Va da sé, come auspicato dalla difesa del motociclista, che la
dichiarazione resa nell’ambito
della procedura di scudo non
può mutilare il diritto del contribuente a provare la propria
residenza estera con i mezzi più
idonei. E, nell’accogliere questa impostazione, la Corte di-
a legge statale (articolo 5,
comma 36, del Dl 953/1982)
dispone, in tema di tassa di
circolazione che la perdita del
possesso del veicolo o del motoscafo per forza maggiore o per
fatto di terzo o l’indisponibilità
conseguente a provvedimento
dell’autorità giudiziaria o della
pubblica amministrazione, annotata nei registri previsti dalla
legge, fanno venire meno l’obbligo del pagamento della tassa di
circolazione per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è
stata effettuata l’annotazione.
In aperto contrasto con tale disposizione l’articolo 9 della legge
della Regione Emilia-Romagna
n. 15/2012 così dispone: il fermo
del veicolo disposto dall’agente
della riscossione ai sensi dell’articolo 86, Dpr 602/1937, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa di circolazione. Sul
punto era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza
288/2012. La questione è stata riproposta dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna
del 23 ottobre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2016, I serie
speciale n. 25). La questione decisa dalla Corte aveva a oggetto
l’articolo 10 della legge 28 dicembre 2011 della Regione Marche
che così stabiliva: «A decorrere
dall’anno di imposta 2012 la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa
automobilistica regionale».
La Corte ha dichiarato illegittima la questione. La tassa di circolazione è tributo derivato rispetto
ai quali la Regione non può modificare il presupposto ed i soggetti;
può modificare le aliquote entro
un limite massimo prefissato; può
disporre esenzioni detrazione e
deduzioni. La modifica introdotta dal Dlgs 68/2011 non ha cambiato la natura giuridica del tributo.
Non è stata modificata la natura giuridica del tributo ma solo la
volontà del legislatore di riservare a esso un regime diverso a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina
alle Regioni, senza che questo
comporti una modifica radicale
del tributo, come si evince dall’inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti
dalla legge statale».
Sulla base di queste premesse
la Commissione di Bologna ritiene che la Corte ha concluso «per
la persistenza della spettanza allo Stato della competenza legi-
slativa esclusiva nella materia».
La Regione Emilia Romagna ha
violato la competenza esclusiva
dello Stato. L’articolo 9 della legge regionale non farebbe che violare l’articolo 5 del Dl 953/1982.
La Commissione così conclude: «Con l’articolo 117 lo Stato ha
competenza esclusiva, tra l’altro, per quanto concerne il sistema tributario e contabile dello
Stato. Nella legge 28 febbraio
1983 n. 53 è disposto che la perdita
del possesso del veicolo o dell’autoscafo per cause fi forza
maggiore o per fatto di terzo o la
indisponibilità conseguente al
provvedimento dell’autorità
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotata nei registri previsti dalla legge fa venir
meno l’obbligo del pagamento
del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione».
Come osservato dalla Corte la
tassa di circolazione a seguito degli interventi legislativi, non ha
acquistato la natura di tributo regionale proprio. La Corte ha sot-
CONTENZIOSO STATO-REGIONI
Per la legge statale in caso di
fermo amministrativo non
si deve pagare il tributo,
ma alcune leggi regionali
non cancellano l’obbligo
tolineato che il legislatore «ha riservato a essa un regime diverso
rispetto a quello stabilito per altri
tributi derivati, attribuendo la disciplina alle Regioni, senza che
questo significhi una modifica
radicale del tributo».
Infine secondo l’ordinanza di
remissione sarebbe violato l’articolo 3 della Costituzione perché vi sarebbe disparità di trattamento per i residenti nella Regione Marche che grazie all’intervento
della
Corte
costituzionale sono esentati dall’obbligo di pagamento della tassa di circolazione in caso di fermo amministrativo.
L’argomento è del tutto superfluo perché è ovvio che rispetto
ad una imposta statale la tassa di
circolazione non si può pagare
soltanto in alcune Regioni.
La questione appartiene al
lungo contenzioso fra Stato e Regioni che andrebbe risolto in sede legislativa: le tante questioni
sono nate un po’ per la tendenza
della Regione a strafare, un po’ da
una legislazione che non è diventa più chiara per l’intervento di
leggi di revisione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SU INTERNET
sattende quell’indirizzo erariale che voleva “inchiodato” a una
sorta di implicita e non superabile ammissione di residenza
italiana il contribuente avvalsosi della procedura di scudo fiscale (circolare n. 43/E/2009).
Secondo Paolo Puri, difensore
di Max Biaggi, «si è avuta la conferma che la dimostrazione
processuale della residenza deve poggiare su elementi empirici che nascono dalla dialettica
delle prove tra amministrazione e contribuente».
Si aggiunge così un ulteriore
tassello al dibattito sulla prova
della residenza, con sviluppi
nuovi e interessanti per i tanti
personaggi dello sport e dello
spettacolo ma anche di tanti
contribuenti comuni che sono e
saranno coinvolti in vicende
analoghe a quella di Biaggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Quotidiano del Fisco
PER I PROFESSIONISTI
Su pc, smartphone e tablet le news
e gli approfondimenti in materia tributaria
Il «Quotidiano del Fisco» è lo
strumento indispensabile per
i professionisti che vogliono
tenersi aggiornati sulle novità
in materia tributaria: consultabile su tablet, smartphone e
pc, il Quotidiano del fisco fornisce ogni giorno il meglio
dell’informazione normativa
e tributaria con articoli, approfondimenti, analisi, quesiti, documenti e sentenze della
Cassazione e delle Commissioni tributarie.
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
14
Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Sabato 8 Ottobre 2016 - N. 277
FISCO E GIUSTIZIA
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Congresso dei tributaristi. A breve dalla Commissione del Senato una risoluzione sul riordino delle Agenzie
Processo fiscale, riparte la riforma
Bonomi (Confindustria): costi alti e tempi lunghi per ottenere i rimborsi
Cassazione. Necessario anche utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti
Niente analitico-induttivo
senza «pesare» le scritture
Laura Ambrosi
Marco Mobili
Giovanni Parente
ga alla direttiva europea, della dispensa dagli obblighi Iva
per i soggetti passivi il cui volume d’affari non supera i 65mila
euro. Ieri la Commissione europea ha presentato la proposta di decisione che fa seguito
alla richiesta dell’Italia di applicare la misura speciale fino
al 31 dicembre 2019 (in realtà
nella lettera si chiede di considerare anche il 2022). Un regime già ottenuto più volte fino
all’ultima proroga concessa, in
scadenza il 31 dicembre 2016.
mi. Troppe le deroghe e le violazioni, ha ricordato il responsabile
dei tecnici fiscali di Confindustria: «Negli ultimi dieci anni lo
Statutoèstatoviolato400volteed
è rimasto in gran parte inattuato».
DuegliesempiportatidaBonomi:l’omogeneitànelleverifichein
materia di transfer pricing ed
esterovestizione, così come il codice di comportamento unico dei
verificatori; i costi sostenuti dalle
imprese per ottenere i rimborsi fiscali che dovrebbero essere restituiti,comeitempidiattesacheanche se migliorati sono tra i più lunghi in Europa.
Tra le riforme avviate meritano attenzione i nuovi strumenti
per attrarre gli investitori esteri.
Come ha sottolineato la direttrice
dell’Agenzia delle Entrate il patent box ne è un esempio: «Ha
prodotto investimenti e localizzazioni sulle diverse realtà. L’insiemedeinuovistrumentistarendendo più attrattiva l’Italia. Siamo
andati a Francoforte a Londra per
presentare i vari strumenti raccogliendo notevoli interessi».
Lunedì 10 l’agenzia e il viceministro Luigi Casero incontreranno i rappresentanti di multinazionali e investitori statunitensi. L’altra riforma avviata è la compliance nella lotta all’evasione:
«Dobbiamo arrivare prima dell’evasione. Il cambio di passo dovrà influenzare le persone. Dobbiamo provare ad avere fiducia
neicontribuentiperdaremetodie
strumenti per cambiare. I primi
dati ci confortano».
Nuovi obiettivi che però devonofareiconticonlasituazionedelicata dell’organizzazione interna
delle Entrate. Il Consiglio di Stato
si è nuovamente pronunciato con
due ordinanze depositate ieri su
altrettanti ricorsi presentati da
Dirpubblica. In relazione alle Pot
(posizioni organizzative temporanee) i giudici hanno «raccomandato» al Tar Lazio una sollecita decisione nel merito anche
sul possibile rinvio alla Consulta
per valutare l’illegittimità della
misura tampone adottata da Governo e Parlamento ad agosto in
attesa dello svolgimento dei concorsi da dirigenti.
Con il rischio di un nuovo effettoacascataincasodiincostituzionalità così come si era verificato
con la querelle sugli atti sottoscritti dagli ex decaduti dopo la
sentenza 37/2015 della Consulta.
Intanto i concorsi per ora sono
congelati. E su quello da 175 dirigenti (oggetto di uno stop del
Consiglio di Stato due settimane
fa) si va verso la fissazione di
un’unica udienza nel merito al
Taril13dicembre,incuisidiscuteranno i ricorsi degli ex funzionari
incaricati e quello di Dirpubblica,
che però partono da punti di vista
opposti. Tanto che il sindacato è
favorevole al commissariamento
dell’Agenzia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pUn sistema fiscale stabile e af-
fidabile. Non solo. Occorre ridare
coerenza all’intero impianto fiscale, semplificarlo e soprattutto
ridurre la pressione fiscale. A ricordarlo ieri a Roma nel corso del
V congresso dell’Istituto nazionale tributaristi, è stato Carlo Bonomi, presidente del gruppo tecnico per il fisco di Confindustria.
Per Mauro Maria Marino (Pd),
presidente della commissione Finanze del Senato, la strada per riformareilsistemafiscalenonsiè
mai interrotta. Alcuni dei temi
della delega rimasti inattuati saranno presto all’esame delle com-
DIRIGENTI DELLE ENTRATE
Due ordinanze del Consiglio
di Stato: invitato il Tar Lazio
a decidere presto sulle Pot,
per il concorso a 175 dirigenti
verso una sola udienza
missioni parlamentari.
A partire dalla giustizia tributaria con l’avvio dell’esame del nuovo codice del processo tributario
che viaggerà in parallelo con l’altra proposta di legge di riforma
presentata alla Camera sulla giustizia tributaria. Tra gli obiettivi,
ha detto Marino, l’allargamento
della difesa nelle Commissioni
tributarie. Sul tavolo anche i rapportiOcseeFmisullostatodisalute delle Agenzie con l’obiettivo di
arrivare a breve a una risoluzione
della Commissione del Senato
come contributo al processo di riforma delle stesse Agenzie fiscali
che potrebbe vedere la luce con
un correttivo della delega fiscale.
Incampofiscalelaverariforma
è l’applicazione dello Statuto del
contribuente,harimarcatoBono-
BRUXELLES
Verso la proroga
dell’esenzione Iva
sotto 65mila euro
pVerso la proroga, in dero-
In breve
TERRITORIO
Emergenza terremoti, accordo
tra Entrate e Protezione Civile
Agenzia delle Entrate e
Protezione civile: firmato
l’accordo quadro per gestire la
pianificazione e le fasi di
emergenza e post-emergenza
in caso di calamità naturali.
Tra gli scopi il miglioramento
della conoscenza del territorio,
l’integrazione delle banche
dati delle Entrate nel sistema
informativo del dipartimento
della Protezione civile, non
solo in prevenzione, ma anche
nelle fasi di emergenza e postemergenza. Grazie al sistema
di conoscenze del territorio
dell’agenzia delle Entrate,
basato su una cartografia
catastale costantemente
aggiornata e su altre banche
dati , la Protezione civile potrà
disporre di dati georeferenziati
e dettagliati, utili nelle fasi di
pianificazione, in quelle di
emergenza e di postemergenza.
PREVIDENZA PROFESSIONISTI
L’attività svolta per i blog
equivale a quella giornalistica
L’attività nei blog equivale di
fatto a quella giornalistica.
L’Inpgi segnala che nel corso di
una verifica ispettiva
dell’Istituto svoltasi nel 2013 era
stato rilevato che l’attività di
alcuni giornalisti, consistita nel
confezionamento di notizie e
nel coordinamento di oltre 400
blogger, era da considerarsi, a
tutti gli effetti, attività
giornalistica. Con sentenza n.
8395/2016 della sezione lavoro
del Tribunale di Roma,
pubblicata giovedì, è stata
integralmente accolta la
domanda dell’Istituto che, in
particolare, riguardava due
giornaliste che avevano svolto
attività di coordinamento dei
blogger di una testata online e di
gestione della pubblicazione di
notizie su social network con
modalità e caratteristiche di
natura subordinata e
giornalistica.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowMjowMVojIyNWRVI=
pÈ illegittimo l’accertamento
I temi del confronto
NUOVO CODICE
LE ALTRE RIFORME
AGENZIE
Parte l'esame del nuovo codice
del processo tributario che
viaggerà con la proposta di legge
presentata alla Camera sulla
giustizia tributaria. Tra gli
obiettivi, ha spiegato il
presidente della Commissione
Finanze del Senato,
l'allargamento della difesa nelle
Commissioni tributarie. A breve a
una risoluzione della
Commissione del Senato per la
riforma delle Agenzie fiscali che
potrebbe vedere la luce con un
correttivo alla delega
Tra le riforme avviate, la
direttrice delle Entrate
sottolinea i nuovi strumenti
per attrarre gli investitori
esteri, come il patent box:
«L'insieme dei nuovi
strumenti sta rendendo più
attrattiva l’Italia» ha detto
Rossella Orlandi al congresso
dell’Int. Lunedì prossimo
l’agenzia e il viceministro
Luigi Casero incontreranno i
rappresentanti di
multinazionali e investitori
statunitensi
Depositate ieri due ordinanze del
Consiglio di Stato su altrettanti
ricorsi di Dirpubblica. Una sulle
Pot (posizioni organizzative
temporanee), con la
raccomandazione al Tar Lazio di
una sollecita decisione nel merito
e sul possibile rinvio alla
Consulta. E l’altra sul concorso a
175 dirigenti con la fissazione di
un’unica udienza nel merito al
Tar il 13 dicembre, in cui si
discuteranno i ricorsi degli ex
funzionari incaricati e quello di
Dirpubblica
analitico-induttivo se l’ufficio
prescinde integralmente dalle
scritture contabili senza presunzioni gravi, precise e concordanti.
In questa ipotesi, infatti, si tratta di
rettifica induttivo pura, legittima
soloinpresenzadicontabilitàinattendibile.AprecisarloèlaCortedi
cassazioneconlasentenzan.20132
depositata ieri.
L’agenziadelleEntraterettificava a un contribuente il reddito di
impresa dichiarato. In particolare,
l’ufficio ricostruiva induttivamente i ricavi del 2004 facendo riferimento ai prezzi esposti in negozio
nel 2007. Il contribuente lamentava l’infondatezza della pretesa anche alla luce del metodo induttivo
illegittimamente utilizzato. A seguito della decisione della Ctr- di
riforma parziale della sentenza di
primo grado – che riteneva inadeguatiglielementiutilizzatiperlaricostruzione induttiva, l’Agenzia
ricorreva in Cassazione. Secondo
l’ufficio, il giudice di appello aveva
erroneamente applicato la norma
poiché pur confermando la legittimità dell’accertamento induttivo,
avevaattribuitorilievoallamancata utilizzazione di tutti i dati contabili dichiarati dal contribuente. La
Corte ha confermato la decisione
di appello fornendo un interessantechiarimentosull’onereprobatorio in tema di rettifiche induttive.
Innanzitutto i giudici di legittimità hanno rilevato che l’accertamento impugnato era condotto
con metodo analitico extracontabile, (articolo 39, comma 1, lettera.
d), ben diverso dall’accertamento
induttivo puro. Il discrimine tra le
due tipologie di controllo è legato
allaparzialeoassolutainattendibilitàdeidatidellescritturecontabili.
Nell’accertamento analitico extracontabile (detto anche analitico-induttivo) l’incompletezza, la
falsitàol’inesattezzadeglielementidichiaratinonètaledadoverpre-
scindere dagli stessi. Ne consegue
che l’ufficio può limitarsi a “integrare” il reddito utilizzando presunzioni semplici, purchè gravi,
precise e concordanti. Il metodo
induttivo puro, invece, prevede
cheleomissioniolefalseoinesatte
indicazioni contabili siano tali da
inficiare l’attendibilità e l’utilizzabilità delle stesse, con la conseguenzachel’amministrazionepuò
determinare l’imponibile in base a
elementi indiziari anche se inidoneiadassurgereaprova,ossiaprivi
deirequisitidigravità,precisionee
concordanza. Nella specie, nonostante il riferimento all’accertamento analitico extracontabile, la
ricostruzione era avvenuta su elementi che prescindevano dalle
scritture. Ciò nonostante, l’ufficio
non aveva motivato la possibile
inattendibilità dei dati dichiarati
dalcontribuente.Tantomenoavevagiustificatolapretesasupresunzioni gravi, precise e concordanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Congresso nazionale. Assicurata la presenza dei componenti degli Ordini
AVVISO AL PUBBLICO
(D.Lgs. 163/06 art. 166 comma 2)
Opera Strategica
“Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione”
Maxi Lotto 2, Sublotto 2.1: “Pedemontana delle Marche” - Tratto Funzionale Fabriano
Matelica nord e Bretella di collegamento Sp209
PROGETTO ESECUTIVO
Giovanni Negri
RIMINI. Dal nostro inviato
Ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:
L. 241/1990 e s.m.i.;
D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropri) e s.m.i.;
Art. 169 commi 4 e 6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Art. 5 D.P.C.M. 377/1988 (come abrogato e trasfuso nell’art. 24 D.Lgs. 152/2006) e s.m.i.
La Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A., Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, nella qualità di Società espropriante delle aree occorrenti
ai lavori per la realizzazione dell’intervento “Sublotto 2.1 - “Pedemontana delle Marche” – Tratto Funzionale Fabriano – Matelica nord
e Bretella di collegamento Sp209.
COMUNICA
l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo
espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 166, comma 2, D.Lgs.
163/2006, connessa e conseguente per l’acquisizione di ulteriori
particelle rispetto a quelle già oggetto di pubblica utilità dichiarata
con la Delibera CIPE n. 58/12 di approvazione del Progetto Definitivo
dell’intervento medesimo.
L’intervento ricade nella Regione Marche ed in particolare nei Comuni di Fabriano (AN), Cerreto d’Esi (AN), Matelica (MC), Muccia (MC).
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giulio Petrizzelli.
Gli elaborati relativi alle attività espropriative sono depositati
presso la Regione Marche - Servizio Territorio e Ambiente – via
Tiziano 44 60125 ANCONA; presso gli uffici dei Comuni di Fabriano - Piazzale 26 Settembre 1997, 1 60044 Fabriano (AN), Cerreto
d’Esi - Piazza Lippera,5 60043 Cerreto d’Esi (AN) e Matelica - Piazza Mattei,1 62024 Matelica (MC), Muccia - Piazza Roma,5 62034
Muccia (MC).
Ai sensi dell’art. 166 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla presente comunicazione di avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative
di cui all’elenco particelle di seguito riportato possono presentare
osservazioni al Soggetto Aggiudicatore Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. con sede in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma.
All’uopo si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla
presente procedura:
Provincia di Ancona, Comune di Fabriano
Fg. 99: part. 403 Intestatari: Bartoccetti Orietta n. a Macerata il
18/05/1968, Giuli Sergio n. a Pioraco il 13/07/1964; part. 405, 438
Intestatari: Corrieri Daniela n. a Fabriano il 31/12/1957, Corrieri Paolo
n. a Fabriano il 04/12/1961.
Fg. 140: part. 36, 37, 174 Intestatari: Comune di Fabriano; part. 207
Intestatari: Bartoli Sandra n. a Fabriano il 27/10/1954.
Fg. 141: part. 10, 11, 12, 619 Intestatari: Comunità Montana dell’Esino – Frasassi Parco Gola della Rossa e di Frasassi; part. 17, 34, 518,
519 Intestatari: Mencarelli Alessandro n. a Fabriano il 08/05/1975,
Mencarelli Nicoletta n. a Fabriano il 22/01/1983, Mencarelli Patrizia n. a Fabriano il 12/06/1977, Santucci Rosa n. a Arcevia il
04/11/1929; part. 23 Intestatari: Gentili Domenico n. a Sassoferrato
il 16/04/1938; part. 24, 25, 37, 38, 39, 40, 58, 115, 570 Intestatari: Cianconi Laura n. a Fabriano il 12/06/1959, Cianconi Paolo n. a
Pesaro il 14/03/1961; part. 71, 116, 117, 765, 767 Intestatari: Biondi
Marta n. a Fabriano il 28/03/1958, Guidarelli Piero n. a Macerata il
28/08/1954, Spitoni Roberta n. a Fabriano il 30/05/1967; part. 406
Intestatari: Baldoni Maria n. a Fabriano il 30/01/1926, Stroppa Faustina n. a Fabriano il 08/03/1921, Stroppa Gentilina n. a Fabriano il
10/07/1927, Stroppa Liana n. a Fabriano il 30/06/1951, Stroppa Luigi
n. a Fabriano il 18/11/1955; part. 599, 612, 800 Intestatari: Ospedale
Civile Umberto I.
Fg. 216: part. 45 Intestatari: De Angelis Angelo n. a Cerreto D’Esi il
17/02/1924; part. 70, 93 Intestatari: Aesa Società Agricola S.S.
Provincia di Ancona, Comune di Cerreto d’Esi
Fg. 8: part. 88, 102, 103, 211 Intestatari: Cimarossa Elena n. a Cerreto D’Esi il 02/12/1924, Cimarossa Giacomina n. a Cerreto D’esi il
18/03/1923, Stefanetti Stefanon. A Camerino il 19/12/1958, Stefanetti
Tiziano n. a Castelraimondo il 21/02/1955; part. 21, 31, 32 Intestatari: Gentilucci Anna Rosa n. a Cerreto D’esi il 29/01/1959, Gentilucci
Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 07/11/1950, Partenzi Paola n. a Svizzera
il 07/09/1966; part. 22 Intestatari: Cianconi Laura n. a Fabriano il
12/06/1959; part. 33, 34, 55, 57, 387 Intestatari: Mearelli Torribio
n. A Cerreto D’Esi il 02/07/1942; part. 50, 51, 53 Intestatari: Biondi
Giovanna n. a Fabriano il 01/01/1957, Biondi Sandro n. a Fabriano
il 18/03/1954; part. 54, 56 Intestatari: Mazzolini Marino n. a Cerreto
D’Esi il 22/11/1937; part. 65, 254 Intestatari: Antici Mauro n. a Foligno
il 09/11/1967; part. 66, 469, 470 Intestatari: Loioli Spuri Nisi Giuliano
n. a Cerreto D’Esi il 18/12/1960; part. 67, 548, 550, 548 Intestatari:
Mancini Anna n. a Gubbio il 03/09/1976, Mancini Luca n. a Gubbio
il 06/08/1979; part. 69, 460 Intestatari: Riganelli Elisa n. a Cerreto
D’Esi il 29/01/1948, Riganelli Mario n. a Cerreto D’Esi il 16/06/1950;
part. 89, 90 Intestatari: Forotti Carlo n. a Cerreto D’Esi il 15/04/1940,
Forotti Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 03/10/1927, Forotti Maria Adele
n. a Cerreto D’Esi il 16/03/1947; part. 99 Intestatari: Cimarossa Aimone n. a Cerreto D’Esi il 19/08/1940; part. 100, 101, 362 Intestatari:
Coacci Renato n. a Fabriano il 11/08/1934, Poeta Delia n. a Fabriano
il 21/09/1939; part. 125 Intestatari: Caporali Raffaella n. a Cessapalombo il 02/12/1946, Casale Luciana n. a Roma il 01/06/1937, De Luca
Assunta n. a Cerreto D’Esi il 03/01/1936, De Luca Cinzia n. a Roma
il 30/10/1965, De Luca Damiana n. a Cerreto D’Esi il 03/05/1943, De
Luca Emanuela n. a Roma il 24/05/1968, De Luca Floriana n. a Roma
il 12/07/1972, De Luca Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 15/12/1931, De
Luca Valentina n. a Roma il 25/12/1976; part. 139 Intestatari: Bisolfati Maria n. a Cerreto D’Esi il 21/03/1938, Grillini David n. a Fabriano
il 20/07/1970, Grillini Michela n. a Fabriano il 13/07/1973, Grillini Mirella n. a Svizzera il 15/09/1963; part. 140, 141 Intestatari: Filippini
Giuliana n. a Pesaro il 05/06/1938; part. 169, 482 Intestatari: Antonini Luigi n. a Cerreto D’Esi il 19/08/1944; part. 170, 277 Intestatari:
Carsetti Dina n. a Esanatoglia il 04/02/1950, Vallemani Mario n. a
Cerreto D’Esi il 12/09/1938; part. 197 Intestatari: Cimarossa Maria n.
a Cerreto D’Esi il 12/09/1932, Pataracchia Emanuele n. a Matelica il
31/12/1964, Pataracchia Giuseppe n. a Camerino il 09/11/1959; part.
358 Intestatari: Carsetti Dina n. a Esanatoglia il 04/02/1950, Vallemani Mario n. a Cerreto D’Esi il 12/09/1938; part. 364 Intestatari:
Fontanella Cristina n. a Roma il 25/05/1970; part. 405 Intestatari:
Angelino Vincenzo n. a Caivano il 20/03/1964, Chierchia Antonella
n. a Milano il 07/02/1963; part. 419 Intestatari: Cimarossa Maria n. a
Cerreto D’Esi il 12/09/1932; part. 433, 434 Intestatari: Chiavelli Fulvia
n. a Genga il 01/07/1940, Ruggeri Brunetto n. a Apiro il 18/03/1945;
part. 487, 488 Intestatari: Allegrezza Antonio n. a Cerreto D’Esi il
28/06/1926, Centocanti Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 04/10/1934;
part. 489, 490 Intestatari: Allegrezza Guglielmo n. a Cerreto D’Esi
il 16/05/1952; part. 536 Intestatari: Aquilanti Mirella n. a Fabriano
il 02/10/1949, Iachetta Enrico n. a San Severino Marche il 11/05/1941.
Fg. 13: part. 23 Intestatari: Carlucci Giuseppe n. a Cerreto D’Esi il
28/02/1941, Carlucci Maria n. a Cerreto D’Esi il 10/11/1945, Pagnani
Clotilde n. a Fabriano il 28/09/1916; part. 24 Intestatari: Carlucci
Giuseppe n. a Cerreto D’Esi il 28/02/1941, Carlucci Maria n. a Cerreto D’Esi il 10/11/1945, Giacinti Franco n. a Camerino il 09/12/1942,
Pagnani Clotilde n. a Fabriano il 28/09/1916, Prosperi Sandra n. a
Roma il 29/09/1951; part. 294 Intestatari: Chiavelli Ombretta Maria n. a Genga il 03/02/1948, Cristalli Tommaso n. a Matelica il
19/09/1949.
Fg. 14: part. 6 Intestatari: Antonelli Delia n. a Cerreto D’Esi il
17/08/1933, Furbetta Anna Maria n. a Cerreto D’Esi il 09/11/1955, Furbetta Giuliano n. a Cerreto D’Esi il 20/01/1965; part. 33 Intestatari:
Parri Francesco n. a Cerreto D’Esi il 06/03/1952, Parri Maria Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 04/06/1948; part. 42, 43, 57, 163, 459
Intestatari: Monticelli Oda n. a Camerino il 24/04/1954); part.66 Intestatari: Tortolini Gianbattista n. a Cerreto D’Esi il 01/10/1949; part.
67 Intestatari: Bartoccetti Florinda n. a Fabriano il 12/12/1920; part.
84 Intestatari: Chiavelli Ombretta Maria n. a Genga il 03/02/1948,
L’avvocatura dice addio all’Oua
Nasce l’Organismo congressuale
Cristalli Tommaso n. a Matelica il 19/09/1949; part. 85 Intestatari: Cristalli Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 03/03/1941; part. 86 Intestatari: Furbetta Franco n. a Cerreto D’Esi il 07/06/1949, Furbetta
Vincenzo n. a Cerreto D’Esi il 28/01/1953, Riccioni Agnese n. a Fabriano il 07/09/1927; part. 110, 448, 449 Intestatari: Scuola Materna
S. Giuseppe; part. 112, 440, 442, 528 Intestatari: Chiucchi Fausto
n. a Cerreto D’Esi il 23/12/1952; part. 178, 187 Intestatari: Cimarossa
Virgilio n. a Cerreto D’Esi il 28/09/1928; part. 180, 190 Intestatari:
Forotti Carlo n. a Cerreto D’Esi il 15/04/1940, Forotti Giovanni n.
a Cerreto D’Esi il 03/10/1927, Forotti Maria Adele n. a Cerreto D’Esi
il 16/03/1947; part. 191 Intestatari: Mazzolini Anna Maria n. a Cerreto D’Esi il 07/06/1943; part. 270 Intestatari: Ciccolini Emanuele
n. a Fabriano il 14/03/1972, Paglialunga Laura n. a Fiuminata il
14/03/1949; part. 286 Intestatari: Luzi Maria n. a Poggio San Vicino
il 27/02/1956, Ruggeri Delio n. a Fabriano il 28/10/1939; part. 365
Intestatari: Boldrini Alberto n. a Cerreto D’Esi il 23/10/1939; part.
419 Intestatari: Cimarossa Sandro n. a Camerino il 03/09/1951; part.
444 Intestatari: Desi S.R.L.; part. 544 Intestatari: Innocenzi Anzio
n. a Matelica il 12/07/1962, Innocenzi Giancarlo n. a Cerreto D’Esi il
24/12/1937, Innocenzi Luca n. a Cerreto D’Esi il 13/02/1964, Innocenzi
Simone n. a Cerreto D’Esi il 24/06/1972, Mazzolini Edda n. a Cerreto
D’Esi il 03/11/1940; part. 545 Intestatari: Chiucchi Fausto n. a Cerreto
D’Esi il 23/12/1952; part. 573 Intestatari: Provincia di Ancona.
Fg.17: part. 3, 264, 265 Intestatari: Riccini Francesca n. a San Severino Marche il 18/05/1945; part. 10, 15, 421, 27 Intestatari: Servi
dei Roberta n. a Matelica il 17/05/1968; part. 17 Intestatari: Pedica Maria Teresa n. Fabriano il 23/01/1950; part. 21, 318 Intestatari:
Servidei Cesarina n. a Cerreto D’Esi il 15/03/1950, Servidei Giovanni
n. a Cerreto D’Esi il 21/05/1942, Servidei Giuseppe n. a Cerreto D’Esi
il 04/02/1939; part. 22, 498 Intestatari: Servidei Maria n. a Cerreto D’Esi il 08/03/1947; part. 23, 65 Intestatari: Tortolini Rita n. a
Cerreto D’Esi il 31/05/1921; part. 24 Intestatari: Bolzanetti Carla n.
a Fabriano il 26/04/1947, De Luca Anna n. a Bologna il 21/08/1964,
De Luca Ettore n. a Bologna il 14/09/1968, De Luca Francesca n. a
Fabriano il 02/02/1977, De Luca Paolo n. a Fabriano il 10/12/1979,
Vitali Maria n. a Cerreto D’Esi il 29/09/1914, Zolli Maria Angela n. a
Porretta Terme il 30/09/1941; part. 26, 33, 67 Intestatari: Balducci
Giovanni n. a Fabriano il 15/09/1960, Pocognoli Catia n. a Fabriano il 08/08/1965; part. 31 Intestatari: Carlucci Enzo n. a Cerreto
D’Esi il 24/05/1941; part. 37, 115 Intestatari: Vitali Roberto n. a Camerino il 24/07/1964; part. 64, 227 Intestatari: Tritarelli Francesca
n. a Esanatoglia il 22/05/1936; part. 66, 267 Intestatari: Tortolini
Cesare n. a Cerreto D’Esi il 04/10/1949; part. 68 Intestatari: Tortolini Gianbattista n. a Cerreto D’Esi il 01/10/1949; part. 69, 89, 116,
343, 344 Intestatari: Vitali Carlo n. a Fiuminata il 29/03/1926; part.
71, 72, 437 Intestatari: Vitali Roberto n. a Camerino il 24/07/1964;
part. 84, 271 Intestatari: Tortolini Sebastiano n. a Cerreto D’Esi il
11/07/1909; part. 86, 87, 300 Intestatari: Tortolini Nicola n. a Cerreto D’Esi il 11/04/1940; part. 108, 111 Intestatari:(Bernacconi Ornella n. a Fabriano il 28/09/1948; part. 109 Intestatari: Francotto
Maria Antonietta n. a Borgomasino il 24/06/1954, Marini Remo n.
a Matelica il 16/11/1922, Parri Maria Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 04/06/1948; part. 139, 143, 174 Intestatari: Rinaldi Antonello
n. a Roma il 04/12/1969, Rinaldi Milena n. a Roma il 19/11/1971;
part. 141, 173 Intestatari: Rinaldi Antonello n. a Roma il 04/12/1969;
part. 145, 188, 434, 289 Intestatari: Rinaldi Ada n. a Cerreto D’Esi
il 17/12/1921, Rinaldi Maria n. a Cerreto D’Esi il 16/02/1924, Rinaldi
Rina n. a Cerreto D’Esi il 27/07/1914, Rinaldi Rita n. a Cerreto D’Esi il
02/01/1936, Rotili Gaspare n. a Milano il 21/01/1957, Rotili Paolo n. a
Milano il 17/02/1961; part. 187, 508, 512 Intestatari: Bartoccetti Rita
n. a Cerreto D’Esi il 02/04/1939, Rinaldi Giuseppe n. a Matelica il
29/05/1965, Rinaldi Paolo n. a Fabriano il 12/12/1961; part. 190, 282
Intestatari: Rinaldi Aroldo n. a Camerino il 10/05/1955; part. 197,
198, 283 Intestatari: Rinaldo Aroldo n. a Cerreto D’Esi il 10/05/1955;
part. 201 Intestatari: De Angelis Rosa n. a Cerreto D’Esi il 11/03/1932;
part. 205, 206 Intestatari: De Angelis Franco n. a Cerreto D’Esi il
05/02/1928; part. 207, 268, 269 Intestatari: De Angelis Angelo n.
a Cerreto D’Esi il 17/02/1924; part. 280 Intestatari: Rinaldi Maria
n. a Cerreto D’Esi il 16/02/1924, Rinaldi Rita n. a Cerreto D’Esi il
02/01/1936, Rotili Gaspare n. a Milano il 21/01/1957, Rotili Paolo n.
a Milano il 17/02/1961; part. 298 Intestatari: Rinaldi Alberto n. a
Cerreto D’Esi il 15/11/1941; part. 299 Intestatari: Tortolini Maddalena
n. a Cerreto D’Esi il 23/02/1938; part. 306, 308 Intestatari: Servidei
Maria n. a Cerreto D’Esi il 08/03/1947; part. 501 Intestatari: Rinaldi
Giuseppe n. a Matelica il 29/05/1965.
Provincia di Macerata, Comune di Matelica
Fg. 21: part. 30, 31, 49, 56, 163 Intestatari: Bragoni Franco n. a
Matelica il 19/11/1961; part. 137 Intestatari: Bragoni Marco n. a
San Severino Marche il 14/01/1991, Falcioni Patrizia n. in Belgio il
02/02/1967.
Fg. 31: part. 15, 18 Intestatari: Asuini Quinto n. a Nocera Umbra il
29/01/1941; part. 31, 443 Intestatari: Copponi Giancarlo n. a Camerino il 07/01/1945, Spuri Maria n. a Muccia il 09/07/1952; part. 78, 83,
84, 85, 88 Intestatari: Lambertucci Lina n. a Camerino il 01/10/1961,
Ossoli Erolo n. a Cerreto di Spoleto il 24/10/1954; part. 81, 82, 441
Intestatari: Camoni Getulio n. a Matelica il 11/01/1927; part. 86, 234
Intestatari: Comune di Matelica; part. 131 Intestatari: Macella Giuseppe n. a Fabriano il 11/12/1962, Macella Natalia n. a Matelica il
19/07/1957, Migatti Rosa n. a Cerreto D’Esi il 23/04/1935, Pennacchioli Paola n. a Roma il 07/04/1964, Pennaccioli Patrizia n. a Roma
il 28/09/1959; part.236 Intestatari: Censi Mancia Giovanna n. a Matelica il 06/10/1942; part. 248, 253 Intestatari: Gabrielli Cesare n. a
Matelica il 28/09/1946, Gabrielli Dino n. a Matelica il 01/02/1950;
part. 257 Intestatari: Riccioni Luisa n. a Fabriano il 14/10/1954.
Fg. 40: part. 3, 4, 229 Intestatari: Lambertucci Lina n. a Camerino il
01/10/1961, Ossoli Erolo n. a Cerreto di Spoleto il 24/10/1954.
Provincia di Macerata, Comune di Muccia
Fg. 12: part. 227 Intestatari: Comune di Muccia; part. 231, 238 Intestatari: Costruzioni Resparambia Paolo & GIULIO S.R.L.
Fg. 20: part. 84, 85, 114, 213 Intestatari: Costruzioni Resparambia
Paolo & GIULIO S.R.L.; part. 104, 105, 160, 164 Intestatari: Santacchi Roberto n. a Camerino il 18/08/1952; part. 154 Intestatari: Salvi
Daniela n. a Amandola il 16/06/1957; part. 171 Intestatari: Comune di Muccia; part. 181 Intestatari: Agricola Maria n. il 15/06/1992
usufruttuario, Savini Enrico n. a Vercelli il 08/01/1918, Savini Maria
Luciana n. a Muccia il 31/01/1919; part. 212 Intestatari: CDC L. Centro
Distribuzione Carburanti Lubrificanti di Marchetti & C.SNC; part. 215
Intestatari: Piscitelli Angelo n. a Pievebovigliana il 11/12/1946; part.
218 Intestatari: Andreozzi S.R.L.; part. 219 Intestatari: Salvi Daniela
n. a Amandola il 16/06/1957, Salvi Laura n. a Roma il 06/10/1956,
Salvi Mario n. a Roma il 30/12/1927, Salvi Nicoletta Francesca n. a
Roma il 17/09/1961, Salvi Pietro n. a Roma il 03/11/1924, Sciarra Rosella n. a Bastia Umbra il 27/07/1924.
Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Soggetto Aggiudicatore www.quadrilaterospa.it.
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.p.A.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Guido Perosino
pMuore l’Oua, nasce l’Ocf.
Il congresso nazionale forense in corso a Rimini ha deciso ieri una nuova fase della
rappresentanza politica ponendo termine all’esperienza
ventennale dell’Organismo
unitario dell’avvocatura. Il
neonato Organismo congressuale forense prevede una
maggiore presenza dei componenti degli Ordini facendo
venire meno l’incompatibilità oggi prevista. La nuova forma di rappresentanza dovrebbe avere una legame più
stretto con il congresso, che
diventa triennale con una platea di delegati ridotta(51 contro 88) e un rapporto diretto
con il Cnf. I componenti potranno essere eletti per non
più di due mandati.
L’Organismo congressuale
forense dovrà, tra l’altro, proclamare l’astensione dalle
udienze osservando naturalmente le disposizioni del codice di autoregolamentazione, lavorare di concerto con la
Cassa, per le materie di sua
competenza, e con il Cnf.
L’Ocf sarà composto da
rappresentanti eletti in seggi
elettorali formati su base di-
strettuale, i suoi costi saranno
sostenuti dal Cnf che ne terrà
conto al momento della determinazione del contributo annuale dovuto dagli avvocati.
Per Andrea Mascherin,
presidente del Consiglio nazionale forense, «l’avvocatura ha provato a cambiare le cose e già questo rappresenta un
elemento positivo. Il Cnf proverà a dare una mano alla nuo-
LE REAZIONI
Il presidente del Cnf
Mascherin: daremo una mano
alla nuova esperienza
Casiello (Oua):
più dipendenza dal Cnf
va esperienza che nasce adesso». Sergio Paparo, presidente dell’Ordine di Firenze, autore dell’intervento di
presentazione al congresso
della mozione che ha portato
al superamento dell’Oua, sottolinea come ora ci si dovrà attendere un più deciso passaggio da una fase di protesta a
una di proposta: «Anche il legame con il congresso – spiega Paparo – va inteso in questo
senso. Come valorizzazione
del momento più alto di confronto dell’Avvocatura che
deve dimostrare di potere stare in campo con progetti validi e sostenibili». Paparo mette
poi in evidenza come lo stesso
congresso sia chiamato a un
salto di qualità, anche con la
convocazione di sessioni
straordinarie legate a particolari emergenze «se, per esempio, dovesse rendersi attuale
la discussione su una fase due
della geografia giudiziaria».
Caustica Mirella Casiello,
presidente dell’Oua, per la
quale «viene meno un capro
espiatorio, è sembrato quasi
un passaggio sacrificale; si sarebbe potuto cambiare, individuando i problemi che hanno spesso limitato l’azione
politica dell’Oua. Ora avremo
un organismo con una forte
impronta ordinistica, ridotto
nei numeri e più dipendente
dal Cnf. Infine, dopo che per
un anno le decisioni si sono
mosse sull’asse ministro Orlando-Cnf, questo nuovo Ocf
si confronterà con l’assenza di
una reale autonomia, rischierà di essere solo una cinghia di
trasmissione di decisioni prese altrove. Lo stesso problema
che ha avuto l’Oua».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Risarcimento. Il giudice non deve quantificare in base alla residenza degli eredi
Il danno per il decesso
non segue la geografia
Alessandro Galimberti
MILANO
pNella
determinazione
del risarcimento del danno
per decesso provocato da incidente stradale non ha nessun peso il luogo di residenza
nè la nazionalità della vittima. Il parametro di riferimento per il giudice deve essere solo «commisurato al
valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato», una volta verificata,
ovviamente, l’esistenza dei
presupposti del reato di omicidio colposo quale fonte
dell’obbligazione.
La Terza civile della Corte
di cassazione, con la sentenza 20206/16 depositata ieri,
abbandona definitivamente
la giurisprudenza - peraltro
isolata e risalente: 1637/2000 secondo cui il danno degli
eredi deve essere pesato anche sulla bilancia geografica.
L’intervento della Corte è
relativo a una sentenza d’appello di Bari che, a margine di
un sinistro che aveva provocato la morte di due padri di
famiglia senegalesi, aveva
«devalutato» il risarcimento
riconosciuto alle mogli e ai figli superstiti. Secondo il giudice di merito, la riparame-
trazione al ribasso del danno
era giustificata dal «maggior
valore dell’euro» in Senegal,
circostanza che avrebbe fatto
in sostanza da moltiplicatore
del denaro ricevuto a ristoro
della morte dei congiunti.
La Terza, però, ha preso le
PARAMETRI OMOGENEI
Il valore della persona
è intrinseco
e non può essere diminuito
da elementi o da circostanze
estranee e occasionali
distanze dal pretium doloris
declinato su meridiani e paralleli, richiamandosi anche
ad altre decisioni più recenti
(7932/12) in cui la Corte aveva
fissato i principi guida per la
liquidazione del danno da decesso. In particolare, scrive
l’estensore, deve «chiaramente escludersi ogni incidenza sul quantum del danno
non patrimoniale della residenza del danneggiato». Il
giudice deve, invece, valutare i tre elementi essenziali
dell’illecito aquiliano (responsabilità extracontrattuale), vale a dire la condotta
illecita dolosa o colposa (dell’automobilista investitore),
il danno provocato e il nesso
causale «le cui circostanze
soltanto possono incidere
sulla aestimatio del danno,
mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive
(...) è invece un elemento
esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius come tale ininfluente
sulla misura del risarcimento
del danno».
Inoltre, l’articolo 3 della
Costituzione impone «la necessità di una certezza risarcitoria nel senso della uniformità», dentro cui «la condizione socio-economica del
danneggiato è un elemento
esterno rispetto all’illecito
aquiliano». In sostanza il danno da perdita del congiunto
«deve essere commisurato al
valore che la persona perduta
aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze
economiche del risarcimento che il danneggiato ne trarrà», anche perchè «il valore
di ogni persona è intrinseco
alla sua umanità, per cui non
può subire alcuna deminutio
in base ad elementi che su tale
umanità non incidono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I M P O S T E E TA S S E
Giovedì 6 Ottobre 2016
35
CASSAZIONE/ Nonostante la depenalizzazione
PARERE
IPPICA
Rischia chi simula
Banche,
acquisti
con la Bce
Scommesse
svincolate
da distanze
No al contratto a finalità elusive
DI
DEBORA ALBERICI*
L’
elusione fiscale esce
dalla porta principale per rientrare dalla
finestra. Infatti potrà
incorrere in una responsabilità penale, nonostante la depenalizzazione attuata con la
riforma dell’anno scorso (dlgs
158/2015), l’imprenditore che,
per ottenere un indebito risparmio d’imposta, simula un contratto o un negozio giuridico.
È quanto si evince dalla sentenza n. 41755 depositata il 5
ottobre dalla Corte di cassazione. Dalla laconica motivazione
non è chiaro quale possa essere,
in questi casi, il capo di imputazione. Di certo, per il momento,
c’è solo che porre in essere un
negozio nullo per incassare un
risparmio fiscale può condurre
alla reclusione.
Infatti, scrive a chiare lettere
la terza sezione penale con una
pronuncia di certo destinata a
far discutere, in presenza di
un’operazione meramente simulata, la quale ricorrerebbe
laddove costituisse un mero
simulacro privo di qualsivo-
glia effettivo contenuto, ci si
troverebbe di fronte non tanto
a un’ipotesi di abuso di un pur
sussistente e valido negozio
giuridico quanto a una vera e
propria macchinazione priva
di sostanza economica il cui
unico scopo, anche attraverso
il sapiente utilizzo di strumenti
negoziali fra loro collegati, sarebbe quello di raggiungere un
indebito vantaggio fiscale.
Ma non è ancora tutto: è pertanto, evidente che in una tale
situazione, esulando la fattispecie dalla ipotesi penalmente irrilevante dell’abuso del
diritto – postulando quest’ultimo concetto comunque l’utilizzo di strumenti, anche se
soggettivamente finalizzati a
effetti diversi da quelli tipici
dei negozi realizzati, giuridicamente validi e aventi una
loro meritevole causa giuridica ulteriore rispetto alla mera
elusione fiscale – non potrebbe considerarsi scriminata
in forza di quanto disposto
dal comma 13 dell’art. 10-bis
della legge n. 212 del 2000 nel
testo attualmente vigente la
condotta di chi, al fine di con-
seguire un vantaggio fiscale,
realizzasse esclusivamente
negozi simulati o comunque
affetti da altre nullità dal
punto di vista civilistico.
La decisione della Suprema
corte coglie un po’ di sorpresa,
soprattutto perché dopo il dlgs
158 del 2015 l’elusione fiscale
sembrava ormai completamente fuori dal processo penale.
La stessa Cassazione, a pochi
giorni dalla riforma, aveva interpretato le nuove norme, con
la sentenza n. 40272, stabilendo che l’elusione fiscale non
sarebbe stata più perseguibile
penalmente ma solo con una
sanzione amministrativa. Discorso valido sia per le imprese che per i professionisti e per
tutti i tributi (imposte dirette e
Iva). Il contribuente dovrebbe
essere perseguito, laddove ci
siano i presupposti, per frode
o evasione fiscale.
*cassazione.net
La sentenza sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti
In caso di acquisti di
partecipazioni qualificati
in banche diventa superflua la comunicazione di
Banca di italia al Ministero dell’economia. In
quanto con le nuove regole finanziarie Ue è la
banca centrale europea
l’unica ad avere competenza esclusiva sulle autorizzazioni. È questo il
chiarimento che la commissione finanze della
camera chiede al governo, esprimendo parere
favorevole, sul dlgs con
le norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue)
n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale
europea compiti specifici
in merito alle politiche in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La commissione,
presieduta da Maurizio
Bernardo, infine sottolinea la necessità di tempi
rapidi per l’assicurazione
dei depositi,
Spese di giudizio liquidate
a parte per ogni grado
All’accertamento sintetico
non basta la mera prova
Il giudice deve liquidare le spese di giudizio in modo
distinto, per spese e onorari, in relazione a ciascun
grado del giudizio, in modo da consentire alle parti di
controllare i criteri di calcolo adottati. La liquidazione
in via cumulativa delle spese giudiziali per entrambi i
gradi di merito, senza distinguere tra primo e secondo
grado, è dunque illegittima. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19623 del 30/9/2016. Nel
caso di specie Equitalia ricorreva nei confronti della
contribuente, nonché dell’Agenzia delle entrate, per
la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, era stato parzialmente accolto il ricorso della stessa contribuente avverso un’ingiunzione di pagamento. Il giudice di appello, quanto
alla regolazione delle spese, nel disporne la parziale
compensazione alla luce dell’esito complessivo del giudizio, tenuto conto del comportamento degli appellanti
(Concessionario ed Agenzia delle entrate), che, a suo
dire, non avevano svolto un’azione adeguata per evitare il contenzioso in corso e ridurne le conseguenze
pregiudizievoli, affermava che le stesse andavano poste
a solidale carico dei medesimi, in ragione di 2/3. Equitalia lamentava quindi che la sua condanna, in solido
con l’Agenzia delle entrate, al rimborso delle spese
processuali era ingiusta, non essendo ad essa imputabile il ritardo nella comunicazione del provvedimento di
sgravio, attività di esclusiva competenza dell’Agenzia e
posto che nessun controllo viene demandato al concessionario sulla legittimità e correttezza dei ruoli. Tale
motivo di impugnazione, tuttavia, secondo la Corte
era inammissibile, anche considerate le valutazioni del
giudice di merito, non sindacabili davanti alla Corte.
Era invece fondato il secondo motivo di ricorso, laddove Equitalia denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del dlgs 546/1992, lamentando che
la Commissione tributaria regionale, nel regolare le
spese di entrambi i gradi di giudizio, aveva provveduto alla liquidazione cumulativa delle stesse, senza
la dovuta distinzione tra
le spese del primo e quelle
L’ordinanza su
del secondo grado.
www.italiaoggi.it/
Giovambattista
Palumbo
documenti
In tema di accertamento sintetico la normativa chiede
al contribuente qualcosa di più della mera prova della
disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti
a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati
utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia prova documentale su circostanze sintomatiche
del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova
dell’entità di tali ulteriori redditi e della «durata» del
relativo possesso. Tale previsione ha infatti la finalità
di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la loro disponibilità, escludendo che gli stessi
siano stati utilizzati per finalità non considerate ai
fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un
ulteriore investimento finanziario, perché, in tal caso,
gli stessi redditi non sarebbero utili a giustificare le
spese e/o il tenore di vita accertato.
Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n.
19257 del 28/9/2016. Nel caso di specie la contribuente
impugnava la sentenza con la quale la Ctr, nell’ambito
di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione
di avvisi di accertamento emessi ex art. 38 del dpr n.
600/73, aveva riformato, in accoglimento dell’appello
proposto dall’Agenzia, la decisione della Ctp. In particolare, la Ctr riteneva infatti che la contribuente non
avesse fornito la prova che quanto ricevuto in eredità fosse stato utilizzato per fare fronte alle normali
spese di gestione familiare, o che fosse rimasto nella
sua disponibilità, essendo di contro risultato che quel
denaro era stato utilizzato per altri scopi (donazioni
ai figli e transito in altri conti correnti). La Corte
riteneva dunque che la decisione fosse corretta, non
avendo il contribuente fornito idonea dimostrazione,
anche considerato che la prova richiesta dalla norma
non risulta in realtà particolarmente onerosa, potendo essere fornita con l’esibizione degli estratti dei
conti correnti bancari, idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame (e quindi non
il loro semplice «transito»
nella disponibilità del conL’ordinanza su
tribuente).
www.italiaoggi.it/
Giovambattista
Palumbo
documenti
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1OTo0MlojIyNWRVI=
DI
ANDREA SCOTTO
I luoghi di raccolta delle scommesse ippiche e
sportive non soggiacciono alla disciplina sulle
distanze dai luoghi sensibili, che riguarda solo
le sale da gioco e le slot
machine. Lo ha chiarito
il Tribunale amministrativo regionale del Veneto
attraverso la sentenza n.
1016 depositata 12 settembre 2016. La vicenda
trae spunto del provvedimento col quale il comune
di Venezia aveva diffidato
un soggetto autorizzato
ad esercitare l’attività di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, in
asserita difformità dal
regolamento edilizio. I
locali utilizzati erano
infatti situati ad una
distanza inferiore a 500
metri rispetto ai luoghi
sensibili (scuole, chiese
ecc.). Il collegio giudicante ha fatto presente che
la legge veneta conferisce
ai comuni il potere di individuare la distanza minima che le «nuove sale
giochi» o la «nuova collocazione di apparecchi per
il gioco d’azzardo» devono rispettare con riguardo a determinati luoghi.
Allo stesso modo l’art. 7
comma 10 del dl 158 del
2012, nel prevedere la
pianificazione di «forme
di progressiva ricollocazione dei punti della
rete fisica di raccolta del
gioco» fa riferimento agli
apparecchi di giochi previsti dall’art. 110, comma
6 lett. a) del Testo unico
di pubblica sicurezza. Ciò
significa che né le fonti
legislative, né tantomeno
in alcun punto del regolamento comunale, si fa
riferimento ai luoghi di
raccolta delle scommesse
ippiche o sportive. Infine
non è nemmeno possibile, in via interpretativa,
ricomprendere tale tipologia di gioco nella nozione di «sale pubbliche da
gioco».
domenica 9 ottobre 2016 L’UNIONE SARDA
www.unionesarda.it
5
BUROCRAZIA CANAGLIA | REGIONE
La Commissione tributaria regionale in agonia: ha quasi 5600 cause arretrate
In primo grado si va relativamente veloci, un anno,
un anno e mezzo, ma poi si
entra nell’inferno del secondo grado, un tunnel in cui
non si vede l’uscita. Ci sono
più di 5500 cause attualmente pendenti alla Commissione tributaria regionale, i tempi medi per arrivare
a una sentenza sono circa
sette anni, altri sette più o
meno quelli per un eventuale verdetto della Cassazione,
dove la metà delle cause civili sono, appunto, tributarie. Tirate le somme, un contribuente sardo in lite col fisco, per sapere con certezza
di che morte morire, può arrivare ad attendere una
quindicina d’anni. Nel frattempo Equitalia fa puntualmente il suo lavoro, se all’inizio ha ottenuto ragione
riscuote con ogni mezzo, e
se al termine del percorso il
giudizio è ribaltato a favore
del cittadino, auguri a quel
povero cristo che nel frattempo potrebbe aver perso
beni, impresa e salute.
L’ALLARME. «La giustizia
tributaria in Sardegna è in
coma profondo», dice Rita
Dedola, presidente dell’ordine degli avvocati. «Nonostante l’abnegazione di molti giudici, che quando lo fanno svolgono praticamente
opera di volontariato, abbiamo migliaia e migliaia di processi che, senza una riforma
profonda, chissà se vedranno mai la luce. Le nostre denunce continuano a cadere
nel vuoto, è incredibile come la giustizia tributaria sia
considerata di serie B».
RANGHI RIDOTTISSIMI. Il fatto è che alla Commissione
L’incubo delle liti con il fisco,
nell’Isola durano più di 10 anni
Dichiarazione dei redditi. Le controversie tra contribuenti e fisco in Sardegna hanno tempi lunghissimi
tributaria regionale di Cagliari oggi ci sono in tutto
quattro giudici e invece dovrebbero essere sei volte di
più (e nella sede di Sassari è
rimasto un solo giudice).
Qui mandano magistrati in
pensione oppure giudici togati che devono prima di tutto svolgere la loro quotidiana
attività, e poi dedicarsi a una
materia difficile, piena di
trabocchetti e che muta
continuamente, con un
compenso di 33 euro lordi a
sentenza. Insomma, come
biasimare chi saluta e se ne
va? Gli appelli pendenti a dicembre 2015 erano 5333, a
maggio di quest’anno se ne
sono aggiunti 456 e quelli
definiti sono stati 252. Tota-
le: 5537 vertenze aperte.
IL PRESIDENTE. Mauro Rosella, ex sostituto procuratore
generale della Repubblica, è
presidente della Commissione regionale di Cagliari:
«Siamo due presidenti, un
vicepresidente e un giudice,
non riusciamo a comporre
neppure due commissioni. A
Sassari c’è solo un giudice,
possiamo dire che la Commissione è sterilizzata: io ci
vado quando posso, a mie
spese, per alleggerire almeno le sospensive. Insomma,
è vero, la situazione è drammatica, al massimo riusciamo a fare un’udienza al mese, con anche venticinque
procedimenti assieme. È
una faccenda che dovrebbe
stare a cuore alla Pubblica
amministrazione, invece
non succede».
I CONTRACCOLPI. «Al di là
della violazione dei principi
costituzionali del giusto processo, questa crisi della giustizia tributaria, che esiste
solo in Sardegna, ha gravi
conseguenze sull’economia
già disastrata dell’Isola», sottolinea l’avvocato Italo Doglio. «E la politica non fa
niente. Ancora una volta i
sardi non sono uguali agli altri cittadini italiani, devono
pagare le imposte ma non
hanno diritto a un giusto
processo». Prosegue Doglio:
«Durante la pendenza del ricorso scattano gli interessi
ed Equitalia può procedere
con l’azione esecutiva (bloccando i conti correnti e gli
autoveicoli e sequestrando
immobili). Se poi il contribuente ottenesse ragione in
secondo grado, cosa fa se nel
frattempo sono passati dieci
anni e magari ha perso tutto?». Il legale lo ha ripetuto
in molte occasioni: «Vogliamo giudici professionali, a
tempo pieno, con uno status
uguale a quello degli altri
magistrati e compensi adeguati, e serve la terzietà, non
è ammissibile che la giustizia tributaria dipenda dal
ministero delle Finanze, che
è parte in molti processi».
IL FUTURO. Grazia Corradini, presidente della Corte
d’appello di Cagliari, è anche
presidente della Commissione tributaria provinciale (il
primo grado): «Noi siamo in
tutto una quindicina, i giudici mancano anche qui ma
la pendenza è gestibile, poco
più di mille controversie,
stiamo lavorando sul 2015 e
sul 2016. Temo che la situazione della Commissione regionale sia difficilmente risolvibile in tempi brevi: erano stati assegnati alla commissione regionale di Cagliari una decina di giudici togati, dopo il concorsone del
2011, ma a poco a poco se
ne sono andati».
IL CONCORSO. «Ora è stato
bandito un concorso pubblico per 200 posti di giudice
tributario in tutta Italia, sei
sono stati assegnati alla
Commissione regionale di
Cagliari e altri sei sono stati
divisi fra le Commissioni tributarie provinciali dell’Isola,
ma ci vorrà un po’ per la definizione». Aggiunge Corradini: «I bandi per le applicazioni temporanee per la Sardegna di regola vanno deserti, anche per i disagi e le spese per il viaggio (a carico del
giudice) a fronte di compensi irrisori. Il disegno di legge
per accorpare la giustizia tributaria alla magistratura ordinaria - altamente osteggiato dall’Associazione Magistrati Tributari - che tra le altre cose prevede un giudizio
di primo grado assegnato al
giudice monocratico ed una
seconda fase di reclamo di
competenza del tribunale
collegiale, insomma, molto
più snello, al momento pare
essersi arenato».
Cristina Cossu
RIPRODUZIONE RISERVATA
L’odissea di un imprenditore: vince in primo grado ma l’appello slitta
«Combatto dal 2011 per riavere 5000 euro»
reclamo/mediazione, obbligatorio
per le controversie fino a 20mila
euro, ma l’amministrazione finanziaria l’ha rigettato». Così, nel
2013, ha inizio il contenzioso in
Commissione tributaria a Nuoro,
che termina due anni dopo con esito positivo per l’imprenditore.
«Con una sentenza del 24 giugno
2015 i giudici hanno accolto il ricorso e, l’Agenzia delle Entrate, il
15 gennaio 2016, ha fatto appello
alla Commissione tributaria regionale contro la pronuncia. Oggi non
conosciamo neppure la data della
trattazione in secondo grado», prosegue Carta, «dalle informazioni
che ho il tempo medio d’attesa è di
almeno sei anni». L’interessato può
QUESTA CASA
NRGÈO.
NO
ALBE
UN
XIÀFLRYHQGLWH
070 2082111
cualbu
Giovanni Attene
chiedere «l’anticipazione della
trattazione se la lunga attesa determina un danno, sulla cui gravità
decide la stessa Commissione. Il
Dai inizio
alla vacanza
di una vita:
i,
oggi ti trasferisc
domani la paghi.
Scopri come
m
su vivicagliari.co
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDoxMDoxM1ojIyNWRVI=
mio cliente, per fortuna, si è rifatto una vita e un’attività in Canada,
sta bene, dunque non può chiedere l’anticipazione».
L’avvocato Carta è indignato. «A
chi è in attesa di giustizia le ragioni di questa situazione aberrante
non interessano. Certo è evidente
il disinteresse dello Stato verso i
contribuenti, specie quelli che più
concorrono a tenere in piedi il sistema Italia, ovvero le piccole e
medie imprese. La situazione paradossale del mio cliente è ancora
più odiosa da sopportare se si considera che dopo aver subito l’insolvenza di due grandi imprese del
continente, per conto delle quali
aveva realizzato lavori per alcune
centinaia di migliaia di euro, è comunque riuscito con enormi sacrifici a soddisfare tutti i creditori, gli
istituti di credito e l’Erario. E lo
Stato, anziché sostenerlo, ha fatto
di tutto per affossarlo».
Ancora: «Se l’amministrazione
finanziaria cogliesse la ratio della
norma con cui il legislatore favorisce il perseguimento della soluzione conciliativa, oggi sarebbe cessata la materia del contendere. Infatti, il mio cliente aveva proposto
una soluzione mediana, rivedendo
in diminuzione la propria pretesa.
Ma l’offerta è stata completamente
ignorata. L’Agenzia ha preferito la
tranquillità offerta dalla lungaggine del processo alla certezza di restituire una somma inferiore al dovuto». (cr. co.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
ph. ales&ales
Il geometra Giovanni Attene
aveva un’impresa edile che lavorava nel centro e nord Sardegna. Dopo una serie di vicissitudini chiude
i battenti e chiede all’Agenzia delle Entrate il rimborso di un credito Iva di 5000 euro. È l’inizio del
calvario. La causa parte nel 2013,
in primo grado vince l’imprenditore, l’Agenzia ricorre in appello: se
tutto andrà liscio, il processo di secondo grado si farà nel 2021.
«Tutto comincia nel 2011 con la
domanda di restituzione, la somma si riferisce all’esercizio 2008»,
racconta l’avvocato che segue la
causa, Paolo Carta, studio in via
Monsignor Cogoni a Nuoro.
L’Agenzia delle Entrate risponde
no, «opponendo la decadenza del
diritto». Contro il provvedimento
di diniego, «abbiamo proposto un
10
ECONOMIA&FINANZA
«Dobbiamo specializzarci
intecnicheinnovative»
Ilfatturatonellanostra provinciahasegnato-2,3%
È il dato peggiore, mentre Treviso spicca con +1,7%
to è -0,1%, a guardare le province emerge da una parte la
crescita di Treviso, che per le
costruzioni fa segnare +1,7%,
e dall’altra parte la perdita di
Vicenza, che segna -2,3% ed
è la peggior provincia di Vicenza, seguita da Padova
-1,1% mentre Verona e Rovigo segnano +0,6%. Cresce un
pochino Rovigo (+0,3%), cala un po’ Venezia (-0,2%).
ARRETRANO LE “PICCOLE”.
«Crescite e cali dello “zero virgola” - sottolinea Unioncame-
Asoffriresono
soprattuttole
impreseartigiane
maperilcalodi
postidilavorosi
vedepiùnellealtre
re - indicano solo una cosa: il
mercato delle costruzioni nella nostra regione non decolla, soprattutto per quello che
riguarda il mondo della piccola impresa». Il dato infatti si
biforca: sono le imprese artigiane a segnare ad aprile (rispetto allo stesso trimestre
dell’anno scorso) un -0,7%,
mentre le imprese non artigiane registrano all’opposto
un +0,7%. «Una forbice che
si sta via via ingrandendo spiega il report - e che influenza anche i sentiment delle imprese che, rispetto all’andamento del fatturato, presentano un peggioramento rispetto al trimestre precedente». Tanto più che in Veneto
nel settore l’81% è fatto da ditte individuali, che sono appunto quelle che soffrono.
ORDINI, PREZZI E OCCUPAZIONE. Gli ordini sono stabili
www.fimautogemelli.it
LovatodellaConfartigianato berica
Costruzioni, stallo
alivelloregionale
MaVicenzavagiù
In passato si guardava all’edilizia come il settore-indicatore per l’andamento dell’intera economia. E spesso oggi si
addita proprio il mercato
dell’edilizia come quello che
più ha pesato sulle sofferenze
e sulla crisi registrata dalle
stesse banche. Ebbene, il quadro dell’edilizia in Veneto resta in bilico: «L’inversione di
tendenza tanto attesa non solo non appare nelle previsioni, ma sembra allontanarsi»,
scrive Unioncamere presentando con Edilcassa di Confartigianato Veneto l’indagine VenetoCongiuntura (il
campione è di 600 imprese)
sull’andamento del settore
nel secondo trimestre di
quest’anno. E quello che più
colpisce è che se a livello regionale la media è del fattura-
Autogemelli
Telefono 0444.396.311 Fax 0444.396.333 | E-mail: [email protected]
UNIONCAMERE. Indagine conEdilcassa nel secondotrimestre 2016
Piero Erle
Giovedì 6 Ottobre 2016
FA_04880
FA_04879
IL GIORNALE DI VICENZA
(+0,1%), anche se pure qui
soffrono le imprese artigiane
(-0,5%) e il Vicentino
(-2,4%). Per i prezzi l’andamento indica +1%, in questo
caso registrato di più a Treviso (+1,9%) e Padova (+1,3%).
L’occupazione segna -0,1%, e
a sorpresa a soffrire di più sono le imprese non artigiane
(-0,3%). In questo caso però
Padova segna +4,5%, Treviso
invece -4,3% e Vicenza -2%.
LA SPERANZA. Giuseppe Fe-
dalto, presidente di Unioncamere e imprenditore del settore, guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il mercato delle costruzioni si mantiene comunque su livelli stabili, che po-
ENERGINDUSTRIA. IlConsorzio (1200soci) hafirmato un accordoper condizionimigliorative
trebbero rafforzarsi nei prossimi mesi. Segnali positivi
provengono dalle compravendite del segmento non residenziale». E per Enrico Maset, nuovo presidente di Edilcassa, serve una svolta: «È necessario fare leva sugli incentivi fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, così come è indispensabile rimettere in moto l’edilizia pubblica con una
sorta di ‘Piano Marshall’ di investimenti dedicati agli oltre
200mila edifici veneti costruiti senza criteri antisismici». Ben venga il cantiere «Casa Italia» avviato dal Governo con le parti sociali, ma «bisogna fare presto». •
«Toltoforse Treviso,a mio
avvisotra Vicenzaele altre
realtàvenete non c’èchissàche
scarto.Difatto ildato di
Unioncameredimostra cheper
tuttoilsettore veneto è
sbagliatopensare diessere
fuoridallacrisi». EGiovanni
Lovato,presidentedegli“Edili”
diConfartigianatoVicenza,
rilanciasubito: «Chea soffrire
dipiùsiano le impresemeno
strutturatenonèunasorpresa,
esoprattuttociconferma che
servequellavoro checome
Confartigianatostiamo
facendodatempo: dobbiamo
farcrescere le nostreimprese
interminidiprofessionalità. Il
mercatosi spostasulle
ristrutturazioniesull’efficientamentoenergeticodegli
edifici.I nostriimprenditori
devonosviluppare una
conoscenzamaggioredei nuovi
materialiedelleinnovazioni del
settore:èquelloil nostro
obiettivo».Lo stessoreport di
Unioncameredelresto indica
chele ristrutturazionisegnano
+34punti percentuali,«segno
ormaidel definitivo
consolidamentodiquesto
mercato».«Dobbiamo essere
alpasso con itempi, con il
mercato:èquestocheservedi
piùallapiccola impresaper
crescere.Ecome categoria
lavoriamoanchenella
formazionemanageriale delle
nostreimprese»,sotto linea
Lovato.Econ “crescita”, incasadi
Confartigianato,si intendeanche
lapoliticadelle alleanze diaziende
in“retidiimpresa”,strategia che
stacrescendoproprio trale
aziendeartigianedelle costruzioni
edegliimpianti.Ele previsioni?
Secondoil report diUnioncamere
«leaspettativedegli imprenditori
delleimpresedicostruzioni
presentanovalori complessivamentepositivi mainribasso
rispettoal trimestreprecedente. I
salditra chi prevede un aumentoe
chiuna diminuzionedel fatturato
edegliordinativi risultanoin
diminuzionedi10,2 e5,6punti
percentuali»anchese restano
positividi +5,2puntie+8,5 punti.
Gliimprenditori«sonoinvece più
fiduciosiper quantoriguarda
l’occupazionechepresenta un
saldopari a1,5punti percentuali
(eraa 0lo scorso trimestre)».
Infine«leaspettative riguardantii
prezzisono inribasso di10,2 punti
percentuali»:il saldo èdi10,9
puntipercentuali edera+21,1.
«Noncredoci siano variazionicommentaLovato- daquia fine
annononci sarannonécrescita né
calo».Tenendo contoanchedei
timoriper le possibilitàfinanziarie
ediaccessoalcredito chesono
calatenellefamiglie(causa
banchepopolarie altrevicende),e
dell’esigenzaforte «di unapolitica
fiscale-concludeLovato -che
riducala grandepressione chec’è
sugliimmobiliechefrenagli
investimentinelsettore». P.E.
COMMERCIALISTI. Partito un ciclo di corsi sui temi dei processi tributari
«Fotovoltaico più conveniente Liti con il fisco in calo del 9%
sesi lasciaGse:nuovotrader» «Ma1790ancoratroppe»
Ilpresidente dell’Ordine
MarcoPoggi: «Sistema
penalizzante:nel47% dei
Gse ha remunerato l’energia casipretese infondate»
«Perunimpianto da 1MW vantaggitra i3.500 e4 milaeuro l’anno»
Maria Elena Bonacini
«Il numero degli impianti fotovoltaici installati nelle
aziende è in progressivo aumento, anche se non c’è più
la “corsa” di qualche anno fa.
L’interesse c’è, ma prima bisogna sempre valutare la convenienza nel proprio contesto, la superficie a disposizione e quanta energia verrà autoconsumata», Così Franco
Maitan, direttore di Energindustria, consorzio promosso
da Confindustria Vicenza,
commenta la propensione
delle imprese ad installare
impianti fotovoltaici, a lato
del convegno sulla loro “evoluzione tecnica, incentivazione, pratiche amministrative
e manutenzione”. Ma anche
per illustrare un’importante
novità: il nuovo accordo sottoscritto dal consorzio con
uno dei maggiori trader italiani, per il ritiro a condizioni
migliorative rispetto a quelle
offerte dal Gestore servizi
energetici (Gse).
SETTORE. Il consorzio attual-
mente conta 1.200 aziende
associate, anche da fuori provincia, non tutte iscritte a
Confindustria, ma solo il
15/20% di loro ha un impianto fotovoltaico. Un settore
Nuoveopportunitàper leimpreseche hannoilfotovoltaico. ARCHIVIO
che in Veneto e nel Vicentino
continua a crescere. Se infatti a fine 2014 gli impianti in
Regione erano 87.773, per
una potenza di 1.715,2 MW,
un anno dopo erano saliti a
93.168 con una potenza di
1.754 MW, con un aumento
di 5.395 impianti (+6,1%) e
38,8 MW (+2,5%) di potenza. Allo stesso modo nel Vicentino a dicembre 2014 si
contavano 16.309 impianti
per 259,7 MW di potenza, diventati dodici mesi dopo
17.374 per 266,5 MW di potenza, cioè 1.065 (+2,52%)
impianti nuovi e 6,6 MW
(+1,41%) di potenza in più.
Per quanto riguarda la produzione, invece, nel 2014 il Ve-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1NzowMFojIyNWRVI=
neto ha prodotto 1.784,1
GWh, passati a 1.948,7 GWh
nel 2015, con un incremento
del 9,2%, mentre il Vicentino
a prodotto nel 2014 260,3
GWh, saliti a 285,5 nel 2015,
registrando un +9,7 %.
ACCORDO. Grazie all’accordo
di Energindustria questa produzione potrebbe diventare
ancora più conveniente.
«Questo accordo – spiega
Maitan – prevede il passaggio dal Gse al libero mercato,
tramite un operatore nazionale, eliminando i costi fissi
del Gse e ricevendo una maggiore remunerazione rispetto a quella attuale, per l’energia messa in rete. Finora il
acquistata in maniera standardizzata a livello nazionale
e per chi ha investito pensando di guadagnare, per ora ha
introiti ridotti. Abbiamo calcolato che chi avesse un impianto da 1 MW e vendesse
tutta l’energia prodotta
avrebbe un vantaggio tra i
3.500 e i 4 mila euro l’anno.
Non tutti, infatti, consumano l’energia che producono,
anzi c’è chi ne utilizza una minima parte. In generale, credo che gli impianti interessati potrebbero essere circa
300».
GESTIONE. Ma all’incontro
non si è parlato solo
dell’accordo. «È la prima volta che ci rivolgiamo alle imprese che hanno il fotovoltaico – spiega Maitan – per illustrare in particolare come
vanno gestiti. Questi impianti sono un elemento vivo, con
passaggi di corrente, e vanno
tenuti controllati, altrimenti
la producibilità decade ed è
necessario sostituirli. Attualmente gran parte degli interventi effettuati è proprio di
questo tipo, mentre per preservarli servono una manutenzione continua e un controllo accurato almeno una
volta l’anno». •
© RIPRODUZIONERISERVATA
Il contenzioso tributario pendente davanti alla commissione provinciale di Vicenza è diminuito del -9,09% passando in soli tre mesi da 1969 a
1790. A dirlo l’ultimo rapporto trimestrale del Ministero
dell’Economia e Finanze relativo a gennaio–marzo 2016.
Vicenza si posiziona al terzo
posto tra le province venete
rispetto a Rovigo, dove si registra una diminuzione delle liti contro il Fisco del -16,40%,
Padova -8,54%. Dati in controtendenza: Belluno è in testa con +13,64%, seguita da
Treviso +10,32%, Verona
+7,78% e Venezia +2,66%.
In tutto il Veneto, nei primi 3
mesi dell’anno, i nuovi ricorsi
alle commissioni tributarie
provinciali sono stati 1474,
contro i 2082 dello stesso periodo del 2015, mentre gli appelli alla commissione tributaria regionale sono stati 556
per un valore complessivo di
156.762.578 euro e un valore
medio di 281.947 euro.
ESITI. Sugli esiti dei ricorsi da-
vanti alle commissioni tributarie provinciali in materia di
tributi erariali (Ire/Irpef,
Iva, Irap, Registro, Ires/Irpeg e Catasto) le controversie
che si concludono con una
MarcoPoggi
pronuncia favorevole al contribuente sono in media il
28,75%, dato che sale al 29%
quando le controversie riguardano i tributi locali (tributi/tasse auto, Tia/Tarsu,
Ici/Imu, diritti camerali).
Per il contribuente migliora
la situazione in secondo grado davanti alle commissioni
regionali: il tasso di pronunce favorevoli sale al 39,17%
per le sentenze sui tributi erariali ed al 36,43% per i tributi
locali.
«SISTEMA
PENALIZZANTE».
«Numeri ancora troppo elevati – osserva Marco Poggi,
presidente dell’Ordine dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza - che denotano un sistema
fiscale penalizzante sia per i
privati che per le imprese,
considerato che solo nel Vicentino le pretese dell’amministrazione finanziaria risul-
tano infondate nel 47% dei ricorsi esaminati dalla Commissione tributaria provinciale, dato superiore alla media nazionale frutto anche
della competenza dei difensori. Resta il fatto che la durata
complessiva di tutti i gradi di
giudizio dei processi tributari è ancora troppo elevata.
Per le imprese significa immobilizzare risorse preziose
che potrebbero essere destinate all’attività di ricerca e
sviluppo e alla creazione di
valore e posti di lavoro». «La
norma secondo cui è necessario prima pagare e poi ricorrere – aggiunge Piermaria Foletto, presidente della commissione di studio per l’accertamento e il contenzioso tributario dell’Ordine - è penalizzante perché prevede il versamento anticipato di parte
delle pretese accertate dello
Stato».
CORSI. Cresce così la richiesta
di professionisti specializzati
in contenzioso tributario. Ieri è iniziato il ciclo di incontri
promosso dai Commercialisti (proseguirà il 12, 18, 25,
28 ottobre) che vede tra i relatori giudici tributari e professionisti specializzati sulle novità e i temi del processo tributario, dall’assetto della giurisdizione tributaria alla sentenza in cassazione, senza trascurare i procedimenti speciali tra cui la conciliazione e
la mediazione tributaria. •