RASSEGNA STAMPA 5 – 10 Ottobre 2016
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RASSEGNA STAMPA 5 – 10 Ottobre 2016
RASSEGNA STAMPA 5 – 10 Ottobre 2016 Mercoledì 5 Ottobre 2016 www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI t LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI RISCOSSIONE Nuove dilazioni a due velocità LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni Luigi Lovecchio u pagina 39 Contenzioso. Manca il decreto che deve rendere operativa la misura più favorevole ai contribuenti prevista dalla riforma del 2015 FISCAL VIEW [email protected] pericoli dell’abolizione Sentenze esecutive a senso unico Idell’Irpef sui redditi agrari In stand by il provvedimento che prevede il rimborso immediato se l’ufficio perde ipotesi da valutare con attenzione Antonio Iorio pL’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente è ancorainstandby:nonostante,infatti, sia quasi trascorso un anno dalla sua introduzione, il ministero dell’Economia non ha ancora emanato il decreto necessario per l’operatività del nuovo istituto con la conseguenza che l’assenza di tale provvedimento vanifica uno degli aspetti più interessanti della riforma del contenzioso tributario. Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata. Pertanto dallo scorso 1° giugno, data di entrata in vigore della disposizione, per le decisioni in favore del contribuente, gli uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato. In altre parole, le GIUDICI IN ORDINE SPARSO In assenza del provvedimento attuativo è lasciata ai giudici tributari l’interpretazione e la valutazione sull’applicabilità della nuova disciplina somme liquidate nella decisione, riferite a imposte richieste a rimborso dal contribuente o a spese di lite poste a carico dell’ufficio, devono essere erogate anche se la sentenza non è definitiva e quindi nelle more del giudizio. La nuova norma, decorrente dal 1° giugno, prevede poi che per i rimborsi superiori a 10mila euro, diversi dalle spese di lite, il giudice possa subordinare l’esecutività (e quindi il pagamento in favore del contribuente) alla presentazione di una garanzia. Tuttavia, una disposizione transitoria subordinava la concreta applicazione del nuovo istituto all’emanazione di un decreto del Mef, il quale doveva disciplinare la durata, i termini e le modalità della garanzia ove richiesta dal giudice. La norma però non specificava se lo slittamento della decorrenza fosse riferito solo alle decisioni nelle quali era richiesta una ga- ranzia o a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia (circolare 38/E del 2015) la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere cioè che siano richieste o meno le garanzie dal giudice. Da ciò ne consegue che, in mancanza del decreto resta in vigore la precedente norma per tutte le sentenze favorevoli, e quindi la condanna dell’ufficio può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato della decisione. Nonostante ormai sia trascorso quasi un anno dall’introduzione della nuova norma, il decreto non è ancora stato emanato, lasciando così ai giudici tributari l’interpretazione e l’applicabilità della nuova disciplina. Peraltro, il perdurare della mancanza del provvedimento del Mef induce a più di una riflessione sia sul tanto decantato rapporto “fisco/contribuente”, sia per i risvolti operativi. L’immediata esecutività delle sentenze favorevoli ai contribuenti è stata introdotta con il dichiarato fine di equilibrare il trattamento delle parti in causa. La legge delega, infatti, la prevedeva al fine di rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente. Il decreto delegato, nel rispondere a tale criterio, ha tenuto conto delle peculiarità del giudizio tributario che vede contrapposti una parte pubblica e una privata, dove solo per quest’ultima potrebbero esservi problemi di insolvenza. Tuttavia, allo stato attuale, che una norma così favorevole, emanata nell’ambito della riforma del contenzioso tributario per ristabilire un minimo di parità tra le parti non entri in vigore nella datafissata,difattosvuotadisignificato l’intento del legislatore. E ciò, peraltro, non perché il legislatore stesso abbia inteso differirne la decorrenza, ma perché la struttura amministrativa preposta non emana un decreto. In ogni caso, poi, una norma di rango inferiore (il decreto ministeriale), non potrebbe comportare lo slittamento (sine die) dell’entrata in vigore di una legge primaria. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjSWwgU29sZSAyNCBPcmUjIyMwNS0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNVQxNzo1MToyM1ojIyNWRVI= © RIPRODUZIONE RISERVATA Il quadro di Gian Paolo Tosoni P RIMBORSI DI IMPOSTA SOTTO I 10MILA EURO RIMBORSI DI IMPOSTA SOPRA I 10MILA EURO NON NECESSITÀ DELLA GARANZIA LE SPESE DI LITE La nuova norma (articolo 69 del decreto legislativo 546/1992 come modificato dal Dlgs 156/2015) prevede che i rimborsi inferiori a 10mila euro non siano subordinati ad alcuna garanzia. Ne consegue che il decreto del ministero dell’Economia è irrilevante e pertanto la sentenza dovrebbe considerarsi immediatamente esecutiva . La norma prevede espressamente che per tali rimborsi il giudice possa (discrezionalmente) subordinare l'esecutività immediata al rilascio di una garanzia. In tale ipotesi, nel caso in cui il giudice intenda subordinare la restituzione alla garanzia, in assenza del decreto MEF la sentenza non potrà essere esecutiva. La richiesta di garanzia in favore dell'Amministrazione da parte del contribuente è discrezionale e solo per i casi di rimborso superiore a 10.000 euro ad eccezione delle spese di lite. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il giudice non richieda alcuna garanzia al contribuente, la sentenza dovrebbe ritenersi immediatamente esecutiva. Per il ristoro delle spese di lite è esclusa la possibilità per il giudice di richiedere la garanzia. Ne consegue che la sentenza favorevole al contribuente (riferita anche ad atti impositivi e non solo a rimborsi) che condanni l'Ufficio alle spese di lite, dovrebbe essere immediatamente esecutiva, poiché il decreto MEF risulta irrilevante. La via alternativa. La norma consente il recupero immediato quando non serve garanzia Spiraglio sotto quota 10mila euro Laura Ambrosi pL’interpretazione “restritti- va” dell’agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente non appare condivisibile. Da una lettura testuale, appare infatti che il decreto del ministero dell’Economia (ancora non emanato) debba riguardare esclusivamente le caratteristiche della garanzia che può però essere richiesta, a discrezione del giudice tributario, solo per sentenze riferite a rimborsi superiori a 10mila euro. Ne consegue così che per: sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10mila euro; spese di lite; etutte le ipotesi in cui il giudice decida di non subordinare l’esecutività del rimborso a una garanzia il presumibile contenuto del decreto Mef è del tutto irrilevante. Va da sé, quindi, che alla luce di tali considerazioni, in sostanza, la subordinazione della decorrenza all’emanazione del decreto riguardi solo le sentenze di rimborsi superiori a 10mila euro per le quali sia richiesta la garanzia. Gli altri casi infatti sono del tutto estranei all’emanando provvedimento, per cui mal si comprenderebbero le ragioni di un differimento della decorrenza anche delle altre ipotesi. Peraltro potrebbe verificarsi che, nelle more del provvedimento, le commissioni tributarie assumano comportamenti difformi. Ove il giudice opti per l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate, secondo la quale in assenza di decreto la nuova norma è del tutto inapplicabile, il contribuente o l’impresa non potrà ottenere le somme a causa del ritardo nell’emanazione del provvedimento ministeriale, con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne soprattutto in questo periodo di particolare crisi finanziaria. Nella diversa ipotesi in cui il giudice tributario ritenesse già applicabile la nuova norma, poiché il decreto del Mef riguarderà solo ed esclusivamente le caratteristiche che dovran- no avere le garanzie, la sentenza favorevole al contribuente dovrebbe essere immediatamente esecutiva. Ne è un esempio la Ctp di Venezia (sentenza n. 316/13/2016), la quale nel dispositivo ha escluso la necessità di garantire le somme poiché la società è sta- LA PAROLA CHIAVE Esecutività 7 Secondo il nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92, come modificato dal Dlgs 156/2015, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme oltre 10mila euro può essere subordinato dal giudice alla prestazione di una idonea garanzia ta ritenuta solvibile, attesa la patrimonializzazione del gruppo cui faceva parte. Per tali ragioni, i giudici veneziani hanno concluso precisando che la decisione dovesse essere immediatamente esecutiva. La Ctp di Venezia, nella specie, ha quindi rilevato che la solidità patrimoniale della società ricorrente era di per sé sufficiente, per escludere ulteriori garanzie, con la conseguenza che risultando ininfluente l’atteso provvedimento Mef, la sentenza dovesse essere immediatamente esecutiva. Tuttavia, in tale ipotesi, l’esecutività di fatto si scontrerebbe con l’agenzia delle Entrate, la quale seguendo la propria interpretazione, verosimilmente non darà seguito alla decisione. Valutando quindi la disciplina anche sotto un profilo squisitamente operativo, di fatto l’assenza del decreto potrebbe addirittura incrementare il contenzioso tributario, lasciando comunque inattuata una norma favorevole al contribuente. © RIPRODUZIONE RISERVATA otrebbe essere un errore la previsione di cui si discute in questi giorni di abolire l’Irpef sui redditi dei terreni degli imprenditori agricoli e potrebbe andare contro il loro interesse. Non è ancora chiaro in cosa consista l’esenzione ma l’ipotesi preoccupa gli addetti ai lavori. Infatti la tassazione dei redditi dei terreni avviene mediante l’utilizzodellerenditecatastalicheprescindono dal reddito effettivo. Il proprietario dichiara il reddito dominicale rivalutato dell’80% e ulteriormente rivalutato del 30%. Per i terreni non affittati soggetti a Imu il reddito dominicale non è soggetto a Irpef. Il reddito agrario viene dichiarato da chi conduce il terreno e la tariffa d’estimo risultante in catasto viene rivalutata del 70% e ulteriormente rivalutata del 30%. La seconda rivalutazione del 30% non si applica per i terreni posseduti o coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Le tariffe d’estimo non sono elevate; ad esempio per un ettaro di terreno seminativo, sommando reddito dominicale e agrario, non si arriva a 500 euro di reddito. Generalmente il reddito catastale è inferiore al reddito effettivo specialmente in presenza di agricoltura specializzata e intensiva. L’abolizione dell’Irpef sul reddito catastale dei terreni è da scongiurare in quanto il reddito agrario è il pilastro su cui poggia l’intero sistema fiscale delle imposte dirette per il settore agricolo. Eliminando l’Irpef sul reddito agrario viene meno la strutturaportantediunregimefiscale semplice, non oneroso, che può garantire certezza al fisco e all’impresa agricola la quale può con estrema facilità prevedere il proprio carico tributario. Preoccupano gli effetti conseguenti per le attività agricole connesse compresa la produzione di energia elettrica e per l’allevamento intensivo. Infatti anche la trasformazione o la manipolazione di prodotti agricoli rientra nel reddito agrario se i prodotti ottenutisonocompresinell’elencodel Dm 13 febbraio 2015; si tratta di attività con un elevato valore aggiuntoeappareincoerentechenonabbiano tassazione qualora venga abolita l’Irpef sul reddito agrario. Anche la produzione di energia elettrica rientra nel reddito agrario relativamente alla tariffa incentivante e a quella rientrante nella franchigia (260.000 kwh per il fotovoltaico e 2.400.000 per il biogas). In sostanza la stragrande parte del reddito è compresa nella tariffadiredditoagrariochesenon verrà più dichiarata occorre stabilire che anche la produzione energetica sia esente. Poi ci sono gli allevamenti di animali con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. Il meccanismoprevistodall’articolo56,comma 5, del Dpr 917/86 prevede che gli animali eccedenti il reddito agrario, vengano tassati mediante un apposito coefficiente (Dm 20 aprile 2006). Il reddito agrario è l’aggancioperapplicarequestoregime forfetario. Il reddito agrario hasemprerappresentatounaprotezioneinbaseallaqualel’imprenditore agricolo poteva difendersi da qualsiasi accertamento fiscale, in quanto la rendita catastale è assorbentedelredditoeffettivorelativoatutteleattivitàrientrantinell’articolo 32 del Dpr 917/86. Eliminarel’Irpefsulredditoagrariodàla sensazione di essere scoperti. Ma l’aspetto che lascia perplessi è che l’imprenditore agricolo in caso di abolizione dell’Irpef sui redditi dei terreni non presenterà nemmeno il modello Unico, ove non possieda altri redditi. Quindi avremo molte migliaia di persone che a fronte di un normale andamento familiare (possesso dell’autovettura, acquisto di beni di consumo ecc.) non saranno contribuenti ai fini fiscali. Lo spesometro (accertamento sintetico) impazzirà nel verificare consumi da parte di soggetti sconosciuti al fisco; non sorprenderebbe di leggere statistiche approssimative che parleranno di molti “evasori totali”. Presentare la dichiarazionedeiredditièunaquestionedidignità a cui molti agricoltori non vogliono rinunciare. © RIPRODUZIONE RISERVATA 30 Sabato 8 Ottobre 2016 I M P O S T E E TA S S E La Ctp Vicenza applica in maniera ampia l’abrogazione della norma Raddoppio termini ko Illegittimo anche sugli atti prima del 2/9/15 DI I CLAUDIA MARINOZZI llegittimo il raddoppio dei termini di accertamento qualora la denuncia penale (ex art. 331 cpp) sia trasmessa oltre gli ordinari termini per l’esercizio del potere impositivo, ciò anche in relazione agli atti notificati prima del 2/9/2015. Questo quanto statuito dalla Ctp di Vicenza nella sent. n. 760/1/2016. La disciplina sui termini di accertamento è stata oggetto di modifiche piuttosto recenti. Per gli anni d’imposta fino al 2015, gli art. 43 del Dpr 600/1973 e art. 52 del Dpr 633/1972, prevedevano che l’Agenzia delle entrate avesse il potere di emettere avvisi di accertamento fino al 31/12 del 4°anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di dichiarazione omessa, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata. Il 3° comma di tali disposizioni prevedevano il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000. In tema di raddoppio l’art. 2 del Dlgs 128/2015, ha inserito, nel 3° comma di tali articoli, un ultimo periodo in cui era specificato che esso non può operare qualora la notitia criminis «sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini». Il legislatore faceva tuttavia salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del Dlgs 128/2015 (2/9/2015) anche se non era rispettato tale limite. Quindi gli atti emessi dall’Amministrazione usufruendo del raddoppio dei termini, nonostante la notitia criminis fosse stata presentata oltre gli ordinari termini di accertamento, erano validi qualora notificati prima del 2/9/2015 mentre erano illegittimi se notificati dopo. Con la legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali è stato eliminato mentre sono stati ampliati i termini La Ctr non decide sulla prescrizione Sulla Cosap paletti rigidi DI GIOVAMBATTISTA PALUMBO L a Commissione Tributaria Regionale, difettando di giurisdizione in materia di Cosap, non può neppure accertare se la prescrizione del diritto di credito fosse o meno intervenuta. Trattandosi di accertare se l’obbligazione si è o meno estinta, si tratta infatti di un accertamento che può essere compiuto soltanto dal giudice cui è attribuita la giurisdizione. Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 19521 del 30/9/2016. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello del Comune avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto i ricorsi promossi dal contribuente contro distinti avvisi di pagamento Cosap, relativi all’esposizione di «mezzi pubblicitari denominati gonfaloni nell’anno 2001 in varie vie della città». La Ctr, che pure aveva dato atto del proprio difetto di giurisdizione, giusta pronuncia della Corte cost. n. 64 del 2008, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2 del dlgs. 31 dicem- bre 1992 n. 546 nella parte in cui stabiliva che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, riteneva di dovere comunque dichiarare prescritto il diritto del Comune al pagamento della Cosap, trattandosi di «situazione esaurita» prima della declaratoria di illegittimità costituzionale. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando che la Ctr era incorsa in errore laddove aveva accertato la prescrizione del diritto di credito Cosap nonostante avesse riconosciuto la propria mancanza di giurisdizione. Secondo i giudici di legittimità il motivo era fondato, perché la Ctr, difettando di giurisdizione come anche di recente confermato da Cass., sez. un., n. 61 del 2016, non poteva accertare se la prescrizione fosse o meno intervenuta. Peraltro, l’articolo 9, c. 1, lettera a) del Dlgs 156 del 24/9/2015 ha modificato ora, definitivamente, l’art. 2, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti ordinari. In particolare l’art. 1, c. 130 e 131 ha riscritto gli artt. 43 del Dpr 600/1973 e 52 Dpr 633/1972, i quali oggi prevedendo solamente che gli avvisi di accertamento devono essere emessi entro il 31/12 (i) del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; (ii) del 7mo anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata (dichiarazione omessa). L’art. 1, c. 132 della L. 208/2015 ha previsto che i nuovi termini siano applicabili a partire dall’anno d’imposta 2016 stabilendo che per le annualità precedenti dovessero essere applicati gli stessi termini originariamente previsti dai richiamati artt. 43 e 52, chiarendo che in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati con esclusione dei casi in cui la notitia criminis sia trasmessa dopo lo spirare degli ordinari termini di accertamento. Nel caso all’attenzione dei giudici l’Amministrazione aveva noti- ficato, prima del 2/9/2015, degli atti impositivi per gli anni dal 2006 al 2008 usufruendo del raddoppio dei termini nonostante la denuncia penale fosse stata presentata oltre gli ordinari termini di accertamento. La Commissione al riguardo ha ritenuto gli atti illegittimi in quanto emessi oltre i termini di legge. I giudici hanno, infatti, affermato che nonostante gli atti impugnati fossero stati notificati prima del 2/9/2015, in tema di termini deve trovare applicazione il c. 132 dell’art. 1 L. 208/2015 il quale ammette il raddoppio solamente qualora la notitia criminis sia trasmessa prima dello spirare degli ordinari termini di accertamento essendo oramai stato implicitamente abrogato, ad opera della stessa norma, il comma 3 dell’art. 2 del Dlgs 128/2015. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti BREVI I limiti orari per le slot a Torino entreranno in vigore dal prossimo 10 ottobre: è quanto prevede l’ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Appendino, che conferma le misure già annunciate per il funzionamento degli apparecchi in città. L’ordinanza, che recepisce le disposizioni della legge regionale piemontese, spiega Agipronews, prevede inoltre l’orario di apertura delle sale giochi, consentito dalle 10 alle 24. Le sanzioni per chi trasgredisce vanno da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio, per chi commette tre violazioni in due anni, anche non continuative, è «disposta la chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli», anche se hanno già pagato le multe. Oltre 700 professionisti da tutto il Nordest hanno partecipato ieri a Vicenza alla prima giornata del Triveneto dal titolo «Al confine tra reale e virtuale» organizzata dall’Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie (Adcec3V). Attraverso un confronto tra rappresentanti del mondo accademico, imprenditori, professionisti, esponenti del mondo dell’innova- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNzozNVojIyNWRVI= zione e dell’informazione, la discussione ha toccato temi quali l’internet delle cose, i legami sociali virtuali, l’identità digitale, i big data, la digitalizzazione dei processi, tutti orientati ad analizzare gli effetti che la «digital transformation» ha sul mondo professionale e imprenditoriale, non solo in termini di innovazioni tecnologiche e nuovi strumenti informatici a disposizione, ma anche in termini di investimenti, creazione di nuovi modelli di business e di organizzazione del lavoro. Le misure e i provvedimenti in materia fiscale, necessari per la crescita del Paese, saranno oggetto dell’incontro «Strumenti fiscali di rilancio economico», promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano. Nel corso del convegno, che avrà luogo giovedì 13 ottobre a Milano a partire dalle 9.00 alle 13.30 presso la Sala Leonardo del Palazzo delle Stelline, Enrico Zanetti, viceministro all’Economia e Alessandro Solidoro, presidente Odcec Milano, presenteranno le azioni del governo nel campo tributario e il contributo dei commercialisti come impulso alla crescita della competitività del Paese. Dati privati al sicuro La privacy dei consulenti fiscali svizzeri di clienti americani è sacra e quindi niente informazioni all’Irs (Internal revenue service. Agenzia delle entrate statunitense) e al Dipartimento di giustizia americana che rimangono a bocca asciutta. Il 5 ottobre 2016, infatti, il Tribunale federale svizzero ha deciso di proibire la divulgazione, dei nomi di due avvocati, che avevano gestito in quanto rappresentanti autorizzati i conti correnti della banca per dei clienti americani, e di uno studio legale, che aveva portato all’istituto di credito i clienti statunitensi. La conclusione è andata a confermare quanto era stato già deciso il 22/9/2016 della Corte commerciale da Zurigo. E ha, di conseguenza, rigettato l’appello della banca coinvolta. La Banca ticinese partecipa al programma, «nonprosecution agreements or non-target letters for Swiss banks» (accordo firmato il 29 agosto 2013 tra la Svizzera e gli Usa con l’obiettivo di mettere fine al contenzioso fiscale tra le banche elvetiche e gli Stati uniti) imposto dall’Irs e dal Dipartimento di giustizia americana. La banca, quindi, voleva fornire alle autorità statunitensi i nomi dei due avvocati svizzeri, che avevano gestito i conti dei clienti americani e il nome dello studio legale che gli aveva introdotti nell’istituto di credito. Il Tribunale federale ha, però, concluso che non è possibile consegnare i dati personali, all’autorità statunitense, perché il livello di protezione delle informazioni negli Usa è considerato insufficiente ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 Ldp, della legge federale sulla protezione dei dati. Nonostante ciò, però, si sarebbero potuti condividere i dati se si fosse posto il problema della salvaguardia di un interesse pubblico prevalente (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 Ldp). Situazione non dimostrata secondo la Corte. In aggiunta a ciò, secondo il Tribunale federale svizzero, il passaggio dei dati si sarebbe potuto verificare se in assenza di ciò si fosse intensificato, nuovamente, il contenzioso fiscale tra gli Stati uniti e la Svizzera. Giorgia Pacione Di Bello 2 Lunedì 10 Ottobre 2016 CO N TEN ZIOSO TRIB UTARIO Le interpretazioni soggettive degli Uffici rischiano di compromettere il diritto di difesa Mediazione, un’arma a doppio taglio per il contribuente DI Pagine a cura ALESSANDRO FELICIONI T ra insidie e trabocchetti la mediazione tributaria rischia di divenire un’arma a doppio taglio per il contribuente. Nata come strumento importante di collaborazione col fisco e via via affinatasi nel corso degli anni, la mediazione si presenta però come un percorso ad ostacoli nel quale facilmente si può inciampare con effetti irrimediabili. Così, nonostante l’allargamento delle potenzialità dell’istituto, il contribuente è talora scettico nei confronti della mediazione, specie perché, tra le interpretazioni soggettive degli Uffici e la presenza di altri strumenti più consolidati e sicuri, appare preferibile sorvolare sulla mediazione. L’accettazione della proposta di mediazione è rimessa, come espressamente previsto, alla libera valutazione da pare dell’Ufficio competente (ancorché la proposta venga vagliata da altro organo rispetto a quello che ha emesso l’atto); valutazione che può involgere questioni di merito, di convenienza economica a portare avanti il contenzioso e ad altre situazioni soggettive relative, ad esempio, al comportamento tenuto dal contribuente nell’eventuale fase amministrativa che ha preceduto la notifica del ricorso/mediazione (come nel caso di attivazione dell’accertamento con adesione poi non perfezionato). Ora è del tutto legittimo che i diversi Uffici possano valutare autonomamente la bontà delle proposte avanzate Le principali ombre sulla mediazione tributaria Se il reclamo è dichiarato inammissibile dall’Ufficio, è come se non fosse stato mai presentato, quindi il termine per la costituzione in giudizio è quello ordinario di 30 giorni dal ricorso, con il rischio che il contribuente conosca la decisione dell’ufficio quando il termine è agli sgoccioli o addirittura già scaduto La cumulabilità tra i vari strumenti (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione) può allungare a dismisura i tempi per la definizione della controversia con la conseguenza che l’ufficio spesso si irrigidisce di fronte a proposte di mediazione che fanno seguito a tentativi di adesione naufragati dai contribuenti e scegliere se aderire alle stesse o coltivare il giudizio in commissione tributaria, difendendo con forza l’atto emesso. In alcuni casi, però, tale fase procedurale di valutazione delle istanze, potrebbe condurre a risultati che rischiano di affievolire il diritto di difesa del contribuente fino a pregiudicarne l’esercizio Il processo tributario si apre con la notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate che ha emesso l’atto da impugnare; dopo la notifica, il contribuente ha di regola 30 giorni per «costituirsi in giudizio» ossia depositare il ricorso, gli allegati e la prova della notifica presso la Commissione tributaria provinciale competente. Se non lo fa entro questi 30 giorni, perde definitivamente qualsiasi possibilità di contestare la pretesa dell’ufficio che diventa definitiva. Quando il contribuente notifica all’agenzia delle entrate il ricorso contenente anche una proposta di mediazione, i 30 giorni per la costituzione sono sospesi, in attesa che l’ufficio valuti la proposta. Solo dopo i 90 giorni dalla no- tificazione del ricorso all’agenzia il contribuente può procedere alla costituzione in giudizio in commissione tributaria; se lo fa prima, il ricorso è improcedibile (e non più inammissibile). Addirittura, con le modifiche introdotte dalla legge n. 147 del 2013, il contribuente deve attendere lo spirare dei 90 giorni dalla notifica del ricorso per costituirsi in giudizio, anche se ha già in mano il rifiuto della mediazione da parte dell’Agenzia. Peraltro, alcuni uffici, nel provvedimento con il quale respingono la mediazione, hanno cura di ricordare al contribuente la scadenza dei termini per la costituzione, conteggiando, appunto, 30 giorni a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica. La circolare n. 38/E del 29/12/2015 ha però sottolineato che tale sospensione dei termini si produce solo se il reclamo è ammissibile, cioè proposto nel rispetto delle condizioni di legge. Se l’Agenzia reputa il reclamo inammissibile, lo stesso non ha alcun effetto sui termini per la costituzione che restano di 30 giorni (e non 90 + 30) dalla notifica del ricorso/ reclamo stesso. Il contribuente, insomma, potrebbe vedersi sfuggire la situazione di mano, nella convinzione che la presentazione del ricorso/reclamo sospenda i termini per la costituzione in giudizio che invece continuano a decorrere, all’insaputa dello stesso; almeno fino a quando l’ufficio non notifica il provvedimento, non già di semplice rifiuto della mediazione, ma di inammissibilità della stessa. Notificazione che potrebbe, per assurdo ma nemmeno tanto, avvenire dopo gli stessi 30 giorni, mettendo ormai in fuorigioco il contribuente. La situazione è particolarmente delicata perché a volte il confine tra un reclamo rigettato per questioni di merito o convenienza e un reclamo inammissibile è molto sottile. Se infatti è chiaro che alcune ipotesi di inammissibilità sono pacifiche, come ad esempio la notifica del ricorso/reclamo all’ufficio quando sono già spirati i termini per impugnare l’atto o quando il valore della lite sia superiore alla soglia prevista di euro 20.000,00 (ipo- tesi, peraltro, tutte derivanti da negligenza o errore non scusabile da parte del contribuente), in altri casi l’inammissibilità è frutto di una valutazione discrezionale dell’ufficio non immediatamente percepibile o ipotizzabile in sede di presentazione. Per esempio, alcuni Uffici sono particolarmente rigidi di fronte ad un reclamo che non specifica alcuna proposta di mediazione ma venga predisposto solo per instaurare una successiva fase di contraddittorio. Alcuni uffici hanno ritenuto, in tale situazione, il reclamo inammissibile laddove, in assenza di proposta di mediazione, lo stesso sia volto ad annullare completamente l’atto. Se la comunicazione di inammissibilità perviene dopo lo spirare dei 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente non può più costituirsi in giudizio. Ma anche se tale comunicazione avviene entro i 30 giorni dalla notifica del ricorso non può essere messo in dubbio che il diritto di difesa del contribuente viene ingiustificatamente compresso. Meglio sarebbe, allora, prevedere la sospensione dei termini per la costituzione per tutto il tempo in cui il ricorso è in mano all’Agenzia a prescindere dall’esito del reclamo: che sia esso di rifiuto o di inammissibilità; laddove il reclamo è dichiarato inammissibile dall’Ufficio, buon senso e buona fede consiglierebbero infatti di far decorrere i 30 giorni non già dalla notificazione del ricorso iniziale ma dalla data di ricevimento della comunicazione di inammissibilità. Il proliferare degli strumenti alternativi fa crescere la confusione La proliferazione degli strumenti per scongiurare il contenzioso tributario tra loro sovrapponibili rischia di mandare in tilt i contribuenti e gli uffici; le molteplici opportunità concesse ai contribuenti per evitare e chiudere anticipatamente le liti con il fisco disegnano un ampio ventaglio con specifiche riduzioni premiali che però rischiano di innescare problemi nei rapporti con gli uffici. Dopo che è scomparsa anche la dicotomia reclamo-conciliazione giudiziale e posto che mai è stata messa in discussione la possibilità di accedere al reclamo dopo che si è cercato di addivenire all’atto di adesione all’accertamento, ci si trova di fronte ad un panorama vasto che va sintetizzato al fine di offrire a ciascuna esigenza la sua strada. Adesione al Pvc o all’invito a comparire, adesione all’accertamento, acquiescenza, definizione delle sanzioni e conciliazione giudiziale; con al centro la mediazione tributaria. Gli strumenti si dividono in due macrocategorie: quelli della fase amministrativa (precontenziosa) e quelli attivabili dopo l’avvio del processo tributario (la conciliazione giudiziale). In mezzo, appunto, si pone la mediazione tributaria che viene avviata con l’atto introduttivo del contenzioso (il ricorso) ma che se perfezionata fa venir meno la richiesta di intervento dei giudici tributari. L’ampliamento degli strumenti messi a disposizione del contribuente e la possibilità di scelta tra gli stessi, anche sovrapponibile, pone alcune questioni importanti. Innanzitutto, da un punto di VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNzozNVojIyNWRVI= vista temporale, dall’avvio dell’attività accertativa (notifica dell’avviso di accertamento o atto equipollente) alla incardinazione del giudizio potrebbero passare fino a nove mesi. Se infatti all’indomani della notifica dell’atto il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, guadagna al massimo 150 giorni prima di dover proporre il ricorso in assenza di definizione; dopodiché potrebbe presentare, assieme al ricorso, l’istanza di reclamo mediazione, bloccando il tutto per ulteriori 90 giorni; se in tale arco temporale (cosa piuttosto probabile) è presente il mese di agosto scatta la sospensione feriale che congela i termini di cui sopra. Totale 270 giorni pari a circa nove mesi dalla notifica dell’atto. Altra particolarità, legata a quanto detto, è che la sovrapposizione degli istituti, soprattutto quella tra accertamento con adesione e mediazione, pone l’ufficio nella necessità di discutere in sede di mediazione una proposta dopo che è naufragata la possibilità di aderire, con eventuale richiesta di sconto, all’atto originario. È vero che la mediazione ha, per definizione e per sua natura, una connotazione transattiva volta a ridurre le proprie pretese per evitare il contenzioso mentre l’adesione di regola avviene sulla base di motivazioni tecnico giuridiche che l’ufficio ritiene di poter condividere; ma è altrettanto evidente che ben difficilmente la proposta di mediazione potrà avere successo laddove sia già sfumata la ricerca dell’adesione all’accertamento. © Riproduzione riservata 30 I M P O S T E E TA S S E Venerdì 7 Ottobre 2016 Risoluzione delle Entrate sugli atti degli arbitrati Il bollo dalle parti La Cciaa non assolve il tributo DI ROBERTO ROSATI L’ imposta di bollo sugli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali non può essere assolta con modalità virtuale dalla camera di commercio, perché l’obbligo di pagamento del tributo è a carico dei soggetti (imprese e privati) che formano gli atti. Sui documenti dematerializzati, il soggetto tenuto all’obbligazione tributaria, se assolve l’imposta con il contrassegno telematico, deve comprovarlo riportando sul documento il numero identificativo del contrassegno. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016, rispondendo al quesito di una camera di commercio che, intendendo digitalizzare la documentazione cartacea trattata nell’ambito delle procedure arbitrali, la cui competenza è stata attribuita alle Cciaa dall’articolo 2, comma 2, lett. g), della legge n. 580/93, aveva chiesto di sapere se potesse assolvere in modo virtuale l’imposta di bollo relativa a tale documentazione, ricevuta con modalità telematiche, considerato che è già in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 15 del dpr n. 642/72. Al riguardo, l’agenzia ha confermato anzitutto che la documentazione in questione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della tariffa allegata al predetto dpr, nella misura di 16 euro per ogni foglio. Per quanto concerne le modalità di assolvimento del tributo, l’Agenzia ha osservato che, in base all’art. 3 del dpr 642/72, l’imposta di bollo si corrisponde mediante pagamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia, il quale rilascia con modalità telematiche l’apposito contrassegno, oppure in modo virtuale, mediante pagamento agli uffici autorizzati o versamento in conto corrente postale. Il pagamento in modo virtuale è regolato dall’art. 15, che prevede il rilascio di autorizzazione agli interessati, dietro presentazione di apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. Ciò premesso, considerato che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, l’Agenzia ritiene che l’obbligazione tributaria debba essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce, ossia, nella fattispecie, dalle parti del procedimento arbitrale, nella gestione del quale la camera di commercio svolge una mera attività di ricezione e segreteria. Posto, dunque, che l’ente non procede alla formazione dei documenti in questione, l’onere tributario grava sulle parti, che devono assolverlo mediante contrassegno, comprovando il pagamento riportando nel documento il codice numerico del contrassegno, oppure con la modalità virtuale. La risoluzione sul sito www.italiaoggi.it/documenti Giudizi tributari, gli esiti viaggiano mediante la Pec Gli esiti dei giudizi tributari viaggiano via Pec. Nei primi nove mesi dell’anno le segreterie di Ctp e Ctr hanno notificato tramite posta elettronica certificata il 94,1% dei verdetti e delle notizie di trattazione della causa, vale a dire 876.370 comunicazioni su un totale di 931.671. Le raccomandate postali sono state solo 54 mila (5,9% del totale), con un risparmio per le casse pubbliche di oltre 5 milioni di euro. Completano il quadro 933 depositi presso la commissione (0,07%) e 13 notifiche tramite messo comunale o interno (0,001%). Le statistiche sono state diffuse ieri dalla Direzione giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, impegnata peraltro in queste settimane in una serie di iniziative formative propedeutiche al debutto del processo tributario telematico (Ptt) in altre sei regioni da qui alla fine dell’anno. Il Ptt, già attivo dal 1° dicembre 2015 nelle commissioni tributarie di Toscana e Umbria, si estenderà in Abruzzo e Molise dal prossimo 15 ottobre. La fase di ampliamento abbraccerà poi Liguria e Piemonte dal 15 novembre 2016, per ricomprendere anche Emilia-Romagna e Veneto dal 15 dicembre e portando così a otto il numero delle regioni coinvolte dalla sperimentazione. Tornando al tema delle notifiche Pec, i dati del Df confermano il trend crescente delle comunicazioni andate a buon fine. Gli invii tramite posta elettronica certificata erano l’11,5% nel 2012, anno di debutto della possibilità di spedizione telematica delle comunicazioni inerenti la causa secondo le modalità previste dall’art. 16-bis del dlgs n. 546/1992. Percentuale salita al 66% nel 2013, all’84% nel 2014 e poco sopra il 90% nel 2015. Si ricorda che, oltre al dispositivo di sentenze/ ordinanze e alle date di fissazione delle udienze, tra le comunicazioni trasmesse via Pec dalle segreterie di Ctp e Ctr vi sono anche parte degli inviti al pagamento del contributo unificato tributario, nei casi in cui esso sia stato, in tutto o in parte, omesso dal contribuente. Valerio Stroppa A GEORGE TOWN NELLE ISOLE CAYMAN. È LA SEDE LEGALE DI MIGLIAIA DI SOCIETÀ DI OGNI PARTE DEL MONDO Diciottomila aziende allo stesso indirizzo di Ugland House Un solo indirizzo per più di 18 mila aziende, Ugland House, sulle Isole Cayman. Secondo le stime più attendibili il 10% della finanza privata alloggerebbe in incognito nei paradisi fiscali. In pratica, se questi tesori emergessero, molti paesi europei, dopo il lungo sonno offshore, da grandi debitori si risveglierebbero come creditori netti. Sono dozzine di avvocati di alto livello che periodicamente sfilano lungo i corridoi e tra le sale in legno di Ugland House, un edificio ampio, aperto, gradevole che funge da sede d’uno dei più noti studi legali tra quelli che operano tra i labirinti offshore, «Maples and Calder». La dimora di cui parliamo è sita a George Town, capitale delle Isole Cayman, ed è contestualmente indicata anche come sede legale di oltre 18.000 aziende. Se le economie domestiche piangono, l’offshore offre loro riparo. Dal 2008, fino al 2014, le aziende di tutta Europa, e più in generale dei Paesi Ocse, hanno esibito uno spiccato segno negativo traducibile in chiusure, fallimenti, cessioni e rossi di bilancio. Mentre questo era il trend vissuto dai sistemi produttivi più industrializzati, in una piccola frazione di territorio apparentemente privo di agglomerati industriali, né tanto meno di materie prime, accadeva esattamente il contrario. Non solo le aziende facevano la fila per registrarsi ma ne nascevano, e lo stesso accade ora, di nuove a ogni batter d’ora, come se Ugland House fosse la versione moderna della febbre dell’oro. Perché questo? Semplice, le giurisdizioni offshore sono oggi una tipologia di stato-azienda, non più stato-nazione che funziona da interfaccia finanziaria tra le economie più grandi tanto da ripensare il loro ruolo come quello d’un «impianto idraulico» che collega il sistema finanziario globale. L’offshore come entità a neutralità fiscale illimitata. I difensori più strenui dell’offshore, sono molti e in posti chiave, sostengono che la gran parte delle transazioni off-shore hanno come finalità il raggiungimento d’una predeterminata neutralità fiscale. Dunque, nulla a che vedere con Uno scorcio di George Town il dribblare imposte e tasse dei paesi d’origine. Tutt’altro! Per esempio, se una joint venture con partner provenienti da Germania, Italia e Francia si registra in uno di questi paesi, il governo interessato può cercare di tassare i flussi dei capitali in movimento così come gli stessi guadagni degli investitori. Guardando all’offshore le entità interessate possono unire le loro risorse selezionando una giurisdizione ad hoc che sia disposta ad agire come mero luogo di aggregazione e alloggio, astenendosi quindi dall’assoggettare i nuovi arrivati a una tassazione ulteriore rispetto alle consuete spese di registrazione. Dopotutto, le tasse VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNjo1M1ojIyNWRVI= permangono ancora a carico degli investitori nei rispettivi paesi d’origine. Dunque, recitano gli avvocati dell’offshore, non si tratterebbe più di evasione, ma d’un meccanismo volto a evitare l’imposizione d’un fardello fiscale extra e del tutto immotivato. Nessuno però osa riconoscere che molto spesso dalla neutralità fiscale si finisce per arrivare a una totale cancellazione del fattore «fisco». L’accoglienza, l’offshore esce dalla porta per fare il suo reingresso dalla finestra. Anche quando l’uso di un centro offshore comporta una perdita di gettito fiscale può comunque rivelarsi un utile motore a favore dei paesi interessati in quanto economie di provenienza dei gruppi, delle holding o delle multinazionali che in quella determinata giurisdizione a bassa tassazione reindirizzano i loro congegni finanziari. A partire dagli Stati Uniti, molti super-stati da tempo hanno sposato la linea della diplomazia offshore che possiamo così riassumere: un occhio benevolo nei confronti delle realtà che offrono una totale ed esclusiva neutralità fiscale permettendo così a quegli stessi governi il mantenimento d’un livello di tassazione non ufficiale, più opaco, non aperto a tutti ma inferiore alle aliquote standard nazionali. È la cosiddetta politica dell’accoglimento, che ha permesso ai governi, non a tutti, di lasciare ampi margini di profitto alle proprie multinazionali e ad altri grandi investitori, utilizzando i paradisi fiscali come camere di decompressione fiscale e quindi pagando un’imposta inferio- re e più competitiva. Allo stesso tempo però, ai soggetti di minori dimensioni, contribuenti individuali e aziende piccole e medie, con i piedi e i bilanci in territorio nazionale, si sono domandati pagamenti interi delle aliquote vigenti, creando di fatto una duplice contabilità, per i grandi, più soft, e per i piccoli, più improntata al rigore. Se questo è il quadro, se Pechino o Washington non possono realmente avvertire l’esigenza, anche lieve, di urlare «Basta!!» e porre fine al puzzle offshore. Una grande società che non regge al confronto imposto dalla dinamica competitiva dei mercati si ritrae e lascia il campo ad altri, una sorta di ripiegamento comunque creativo. Ma uno stato che perde competitività è condannato a ricoprire il ruolo d’uno stato fallito. Tesori tra le nebbie. Chi esamina e studia i dati finanziari, trend, flussi e volumi, non può far altro che constatare che le statistiche ufficiali sottovalutano in maniera significativa le attività estere nette delle economie avanzate perché non riescono a catturare e a classificare l’esatto ammontare dei fondi nascosti in paradisi fiscali. Secondo le stime più attendibili, il tesoro offshore si attesterebbe tra l’8% e il 10% di tutta la ricchezza finanziaria privata. Per comprendere l’effetto d’una tale stima si potrebbe prendere subito per esempio l’Europa. Se questo, diciamo 10 % di capitali e di patrimoni emergesse, nel giro di, mettiamo, qualche giorno, molti paesi europei da grandi debitori si potrebbero risvegliare dall’oggi al domani in creditori netti. Cesare Romano I M P O S T E E TA S S E Mercoledì 5 Ottobre 2016 35 La commissione tributaria regionale di Campobasso si appella alla Costituzione Studi di settore senza verifica Illegittimo l’avviso basato solo sullo strumento induttivo DI I CLAUDIA MARINOZZI llegittimo l’avviso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore attesa la violazione del principio di capacità contributiva previsto dall’art. 53 della Costituzione. Questo quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nella sentenza n. 400/3/2016 del 24 agosto 2016. L’art. 62 sexies, c. 3 del dl 331/1993 stabilisce che gli accertamenti analitici induttivi (art. 39, c. 1, lett. d) dpr 600/1973 e art. 54 dpr633/1972) “possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”. I giudici molisani al riguardo hanno affermato che tale disposizione investe semplicemente lo studio di settore “della funzione di agevolare l’espletamento COMMERCIALISTI Elezioni, a Napoli lista unica A Napoli lista unica per i dottori commercialisti. L’Ordine partenopeo presieduto da Vincenzo Moretta, infatti, sarà l’unico in Italia a presentarsi al Vincenzo Moretta voto per il rinnovo degli organi con una lista unica per la tornata elettorale che avrà luogo agli inizi di novembre. «Avere una lista unica vuol dire che c’è convergenza su un unico programma», ha spiegato Moretta, «inoltre vorrei sottolineare come il prossimo Consiglio dell’ordine sarà composto per un terzo da donne, una percentuale di gran lunga superiore a quella del numero delle iscritte che è pari al 20%». da parte dell’Amministrazione finanziaria della funzione accertativa, permettendo alla stessa, in presenza di gravi incongruenze di procedere ad accertamento analiticoinduttivo”. Tuttavia perché l’accertamento sia fondato è necessario “che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore”. Infatti qualora il legislatore avesse voluto attribuire agli studi di settore “un valore di presunzione legale relativa, avrebbe potuto semplicemente stabilire che gli accertamenti possono essere fondati “sugli” studi di settore” e non richiedere che gli atti impositivi fossero giustificati solamente qualora vi fosse “la presenza di gravi incongruenze tra [i risultati conseguiti dal contribuente] e gli studi di settore”. Proprio per tale ragione i giudici hanno escluso “qualunque forma di legittimità all’accertamento basato unicamente sugli studi di settore”. Tale tesi è peraltro confermata dalla stessa Agen- zia delle Entrate che nella circolare 5/E del 23 gennaio 2008 ha affermato che non è consentita l’emissione automatica di accertamenti basati sugli studi di settore. Anche la Corte di Cassazione, tra l’altro nella sentenza n. 18983 del 10 settembre 2008, ha statuito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva dell’ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi … consente all’Ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, con esclusione quindi, di ogni automatismo dei coefficienti; ciò in quanto il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento fnell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica”. Aderire allo scudo fiscale non influenza la residenza L’adesione allo scudo fiscale non prova di per sé la residenza fiscale in Italia del connazionale trasferitosi all’estero né preclude a questo di dimostrare l’effettività della sua residenza in altro stato. Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 19484 del 30.9.2016 in un giudizio avente a oggetto l’annosa vicenda degli italiani trasferitisi in stati a bassa fiscalità. L’ordinamento nazionale collega la tassazione globale e progressiva dei redditi al possesso della residenza fiscale italiana e considera fiscalmente residenti «le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile» (art.2, c.2 Tuir). Il codice civile definisce la residenza come il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43, c. 2 c.c.). Il domicilio di una persona è invece il «luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari» (art. 43, c. 1 c.c.). Ai fini fiscali inoltre, si presumono residenti in Italia (e quindi sottoposti agli obblighi tributari nazionali) i cittadini italiani «cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in» paesi paradisiaci, salvo che questi non provino la loro effettiva residenza estera (art. 2, c. 2-bis del Tuir). Il legislatore consente a tali soggetti «di dimostrare in modo ampio l’esistenza di fatti e atti che suffraghino l’effettività» della loro residenza, evitando «qualsiasi condizionamento o limite per quanto riguarda sia la predeterminazione che il valore delle varie forme in cui [tale] prova può estrinsecarsi» (circ. 140/E 1999). In particolare per superare la presunzione di L’AGENZIA CHIARISCE IL TRATTAMENTO cui all’art. 2, c. 2-bis, è necessario dimostrare all’amministrazione che la «dimora abituale (residenza) ovvero il complesso La cessione di aree ai comudei rapporti afferenti gli ni, per la successiva cessioaffari e gli interessi econe ai soggetti attuatori dei nomici, familiari, sociali e piani di edilizia economica morali (domicilio)» sono e popolare (Peep), anche radicati nel paese estero se effettuate a titolo oneEsenti da bollo le certificazioni rilasciate ai fini del risarcidi residenza anagrafica roso, scontano l’imposta di mento dei danni della seconda guerra mondiale, che la legge (circ. 140/E 1999). Tuttaregistro in misura fissa e slovena riconosce ai profughi, sia italiani sia sloveni, dell’ex via l’Agenzia delle entrate sono esenti dalle imposte Iugoslavia. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la ha anche chiarito che nei ipotecaria e catastale, ai risoluzione 88/E di ieri, sollecitata da un’istanza in cui si casi in cui i soggetti non sensi dell’art. 32 del dpr n. rappresentavano comportamenti non omogenei da parte degli residenti avessero aderito 601/1973. uffici pubblici. Osserva l’Agenzia che la disposizione dell’art. a procedure di emersione Lo ha chiarito l’agenzia del12, comma 1, della legge n. 593/1981, che prevede l’esenzione delle attività detenute le entrate con la risoluzione dall’imposta di bollo per i documenti giustificativi e gli atti all’estero (il cosiddetto n. 87/E del 4 ottobre 2016, delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi scudo fiscale e più di rein risposta ad un’istanza per danni di guerra, deve essere interpretata con un criterio socente la voluntary disclodi interpello volta a conostanziale, che tenga conto dello spirito di tutte le norme, incluse sure) avrebbero impliciscere il trattamento fiscale quelle speciali, che mirano a fornire un ristoro patrimoniale ai tamente rinunciato alla applicabile ai trasferimenti cittadini che hanno subìto danni di guerra. Nella fattispecie, possibilità di fornire la di proprietà, nel quadro di l’acquisizione dello status di profugo da parte del richiedente e prova contraria alla preuna convenzione edilizia ai dei suoi familiari, è direttamente connessa all’esito del secondo sunzione di residenza in sensi dell’art. 35 della legge conflitto mondiale, per cui si può ritenere che la norma di favore Italia prevista dal richian. 865/71, di aree ricomprese si applichi anche ai documenti rilasciati da uffici italiani. mato art. 2, c. 2-bis e che nel Peep approvato dal coRoberto Rosati «pertanto, vanno consimune. La convenzione prederati residenti senza vede che le aree in questioulteriori accertamenti» ne, di proprietà in parte di soggetti privati ed in al titolo III della legge n. 865/1971e gli atti di (circ. 52/E del 2010, parte di una cooperativa, vengano cedute dietro concessione del diritto di superficie sulle aree 43/E del 2009 e 10/E del corrispettivo al comune, il quale ne trasferirà stesse. Nell’ambito del citato titolo III sono di2015). La Cassazione poi la proprietà, sempre verso corrispettivo, al sciplinati anche i piani delle aree da destinare in tema di residenza ha soggetto attuatore dell’intervento edilizio, che ad edilizia economica e popolare a norma della affermato che ai fini fiprevede la realizzazione di un complesso im- legge n. 167/1962, ossia delle aree acquisite dai scali questa deve essere mobiliare e delle relative infrastrutture e la comuni, per l’attuazione dei Peep. Nella fattiverificata sulla base dei successiva vendita o locazione degli immobili, specie, la convenzione che si intende stipulare requisiti imposti dall’art. per un corrispettivo imposto, a soggetti aventi i mira a soddisfare le esigenze abitative sottese 2 del Tuir e che l’adesiorequisiti di legge per l’assegnazione di immobili all’attuazione dei Peep, per cui l’agenzia ritiene ne allo scudo fiscale può che sia il trasferimento delle aree a favore del di edilizia convenzionata. «solo essere oggetto di L’agenzia osserva che l’art. 32 del dpr n. comune che la successiva cessione a favore del valutazione nell’ambito 601/1973, la cui applicabilità è stata ripristi- soggetto attuatore, previsti dalla convenzione, del complesso degli elenata, per gli atti a titolo oneroso, dall’art. 20, possano beneficiare dell’agevolazione di cui menti probatori acquisiti comma 4-ter, del dl n. 133/2014, agevola con all’art. 32 del dpr 601/73, a nulla rilevando il in giudizio ai fini del citato l’imposta di registro fissa e con l’esenzione fatto che il comune non proceda all’esproprio, art. 2, c. 2-bis». dalle imposte ipocatastali, tra l’altro, gli atti di bensì all’acquisto delle aree. Claudia Marinozzi Roberto Rosati trasferimento della proprietà delle aree di cui Case popolari p con registro g Risarcimenti di guerra esenti da bollo VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1ODo1N1ojIyNWRVI= I M P O S T E E TA S S E Giovedì 6 Ottobre 2016 31 La Commissione tributaria regionale di Milano consente uso presunzioni semplici Perdite da giustificare al fisco Da motivare decisione di proseguire nonostante la crisi DI ANTONIO D’AMICO L’ imprenditore, finito in perdita per più anni, deve fornire al Fisco circostanziate spiegazioni sui comportamenti tenuti e sulla decisione di proseguire l’attività malgrado i risultati poco vantaggiosi o addirittura dannosi. In presenza di questi elementi, è consentito ai verificatori l’utilizzo delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Questa è la conclusione della Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 3873 del 1 luglio 2016) che riconosce in capo al contribuente l’onere di giustificare la ragionevolezza delle scelte antieconomiche. La sentenza n. 3873 del 1° luglio 2016. In sede di controllo fiscale, le «gravi incongruenze» tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dall’attività svolta dall’imprenditore sono elementi valutativi a favore dei verificatori per rideterminare il reddito, disconoscendo i costi ritenuti eccessivi e ricostruendo i ricavi attraverso parametri (cd. accertamento analitico-induttivo). L’art. 39, comma primo, lettera d) consente, ai fini delle imposte dirette, la rettifica del reddito: «Se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». Sul tema, richiamati i principi espressi dalle pronunce di legittimità, la Ctr statuisce che «...in mancanza di documentate spiegazioni, l’irragionevolezza economica del comportamento del contribuente, che affermi per più anni di essere fi nito in perdita o di aver sostenuto costi sproporzionati ai ricavi, rappresenta un fatto sintomatico di possibili violazioni all’obbligo della dichiarazione. Infatti, non è conforme a logica ed esperienza impostare o proseguire l’attività malgrado risultati poco vantaggiosi o addirittura dannosi. Sicché, in tal caso, l’Ufficio è autorizzato a presumere che l’interessato abbia, in realtà, incassato più di quanto indicato nella denuncia dei redditi, potendo quindi procedere con l’accertamento induttivo, gravando sul contribuente che voglia impugnare l’accertamento il compito di fornire giustificazioni tali da superare le presunzioni valorizzate dall’Amministrazione finanziaria (nello stesso senso Ctp di Bari n. 2500/4/14 e Ctr di Milano n. 1446/36/15)». I risultati reddituali frutto di una gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale autorizzano l’accertamento analitico-induttivo, senza richiedere nessuna altra prova. La Ctr, esaminati gli atti, respinge l’appello dell’Ufficio in quanto «...nella situazione congiunturale di difficoltà economica in cui la società immobiliare (come del resto la generalità delle società operanti nel settore) si era venuta a trovare, le scelte imprenditoriali del soggetto d’imposta apparentemente difformi massimizzazione dei profitti, potevano essere giustificate dall’intento di «fare cassa» per pagare i fornitori e/o rientrare da onerose esposizioni bancarie anche, come nella fattispecie, procedendo alla vendita di appartamenti e box a prezzi inferiori a quelli di mercato ovvero con sconti ri- levanti ovvero approfittando di condizioni di pagamento particolarmente favorevoli e vantaggiose proposte dagli acquirenti». Valutazioni operative. In tale contesto, a fronte di «automatiche» contestazioni per la presenza di più esercizi in perdita o di costi spropositati rispetto ai ricavi, sarebbe opportuno procedere a un’accurata analisi della politica economica seguita dalla società. Del resto, come affermato nella sentenza n. 13468 del 2015 dalla Corte di cassazione, occorre evitare situazioni in cui gli Uffici non considerino che «...gli investimenti effettuati a partire dal 1994 (i quali avevano '¸rYRPYWWSGLIRSRKVMHE MRWMXSMRSKKIXXMIPYSKLM GLIWMZIHIIVIWTMVEJEXXS HMFYSRKYWXSGYVETIVM HIXXEKPMIEXXIR^MSRIEP FIRIWWIVIÁWMGSIQIRXEPI rMP /XVVR1DWXUDOH determinato nell’immediato, e anche nel 1998, perdite di esercizio), avevano poi portato, negli anni successivi (1999 e 2000), i benefici sperati in termini di utili...». Nel caso in esame, la stessa Ctr statuisce che è una regola generale che un imprenditore decida di effettuare notevoli investimenti in un determinato periodo, incorrendo a risultati economici limitati o in perdita, per poi raccogliere in una fase successiva gli eventuali esiti reddituali positivi. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/ documenti 6SHFLDOH%HQHVVHUH 2WWREUH 136(-)*9++RSXXIMRGEQIVEHSTTMEZMWXEPEKS TVMQEGSPE^MSRIEFYJJIX GIREEP&IEGL'PYFµ0E(EVWIRE¶ QEWWEKKMSVMPEWWERXI XVEXXEQIRXSZMWS%RXM%KI %GGIWWS%5:%74% 7GSRXSGSWQIXMGM%5:%74% ¾ETIVWSRE *9+%(%00%'-88%¸ RSXXMMRGEQIVEHSTTMEZMWXEPEKS TVMQEGSPE^MSRIEFYJJIX GIREHIKYWXE^MSRIEP6MWXSVERXIµ-P*EKMERS¶ XVEXXEQIRXSGSVTSHIXS\ QEWWEKKMSHVIRERXI XVEXXEQIRXSZMWSRYXVMIRXI %GGIWWS%5:%74% 7GSRXSGSWQIXMGM%5:%74% ¾ETIVWSRE :ME>EREVHIPPM³+EVHSRI6MZMIVE&7³-XEP]³8IP[[[KLJMXMRJS$KLJMX VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1ODo1N1ojIyNWRVI= CO N TEN ZIOSO TRIB UTARIO Lunedì 10 Ottobre 2016 3 Negli ultimi anni una serie di modifiche tese a incrementare l’utilizzo dell’istituto Reclamo contro tutti gli enti I l potenziamento della mediazione tributaria e le nuove possibilità di accesso all’istituto rischiano l’effetto boomerang. Alcuni degli interventi posti in essere per migliorare l’istituto, infatti, se non accompagnati da una migliore predisposizione degli uffici, potrebbero, alla fine, scoraggiare del tutto i contribuenti a coltivare con forza la possibilità di accordo con il Fisco. Si pensi alla possibilità, introdotta dal 2016, di accedere alla conciliazione giudiziale anche dopo il naufragio del reclamo o alla possibilità di costituirsi anche prima della conclusione del procedimento senza rischiare l’inammissibilità del ricorso; elementi questi che se da un lato facilitano ed allargano la portata dell’istituto, rischiano di svuotarlo di significato laddove lo stesso non venga visto come una opportunità ma come un ulteriore onere non privo di trabocchetti. L’istituto del reclamo/mediazione è stato oggetto dalla sua introduzione (dl n. 98 del 2011) di alcuni interventi innovatori sia a livello normativo che interpretativo; a decorrere dal primo gennaio 2016, in particolare, si sono avute significative novità, tutte volte ad ampliare la portata del reclamo, nello spirito di disincentivare e decongestionare al massimo il contenzioso tributario. Le principali modifiche riguardano molteplici aspetti. Innanzitutto l’istituto, pur restando circoscritto alle sole liti fino a 20 mila euro di valore, è stato allargato a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in Le novità della mediazione tributaria dal 2016 • Estensione del relativo ambito di applicazione a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 dlgs 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale • Semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento • Quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni • Nuove regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione • Estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale giudizio sia un ente impositore diverso dall’Agenzia delle entrate (l’Agenzia delle dogane o un Comune) ovvero l’agente della riscossione. Il reclamo può quindi essere esperito per le impugnazioni criterio rilevante resta quello di valore della lite determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, dlgs 546/1992. Per le cause di valore indeterminabile vige l’esclusione a meno che queste non concernenti cartelle di pagamento per vizi propri, fermi di beni mobili registrati e iscrizioni di ipoteche sugli immobili. Con riferimento al limite di valore resta inteso che il riguardino la materia catastale, per la quale il reclamo è sempre attuabile. Ulteriore novità procedurale è relativa al fatto che il procedimento di reclamo/ mediazione è introdotto au- tomaticamente con la presentazione del ricorso. Viene meno, pertanto, la necessità di presentare un’apposita istanza, poiché l’istituto è connaturato al processo. La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 ha poi chiarito che la mancata presentazione del reclamo non determina l’inammissibilità del ricorso ma solo la sua improcedibilità che va eccepita dall’agenzia in sede di controdeduzioni e recepita dal presidente della Commissione tributaria che rinvia la trattazione per consentire il tentativo di mediazione. Ciò significa, nella sostanza, che il reclamo/mediazione non è più di fatto obbligatorio. In particolare, con la proposizione del ricorso si apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/ mediazione. Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifi ca del ricorso all’ente impositore e è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Durante questa fase, il ricorso non è procedibile nel senso che il giudizio può proseguire solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell’istruttoria e sono sospesi ex lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute. A seguito dell’accordo di mediazione, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo (prima la riduzione era al 40% del tributo risultante dalla mediazione). Le somme derivanti dall’accordo di mediazione possono essere rateizzate e in caso di inadempimento si avrà la decadenza dal beneficio della dilazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Da ultimo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 38/E del 2015 ha sottolineato che il reclamo/mediazione non è più una procedura da considerare alternativa alla conciliazione. Infatti, le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano comunque nell’ambito di applicabilità della conciliazione. Ora il fatto che sia possibile procedere alla conciliazione giudiziale anche se il reclamo non è stato perfezionato potrebbe spingere i contribuenti a trascurare il reclamo stesso, contando invece sull’istituto endoprocessuale della conciliazione che prevede, quanto a riduzione delle sanzioni, una percentuale di poco superiore a quella prevista in caso di accordo di mediazione (40% in luogo del 35%). © Riproduzione riservata DAL COGNAC ALLA VODKA Gli attori di Hollywood investono negli spirits IN EDICOLA a soli € 4,00 è un magazine www.classabbonamenti.com VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowOTowOVojIyNWRVI= del lunedì Domenica 9 Ottobre 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI 39 n. 2016 Lunedì 10 ottobre 2016 L’esperto risponde #64 f www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi t L’Esperto risponde Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde DOMANI SUL SOLE 24 ORE PROFESSIONISTI Società di servizi nel mirino del fisco QUESTA SETTIMANA IN REGALO UN E-BOOK PER TABLET E PC Questioni generazionali (e fiscali) a cura di Michele Brusaterra G LAVORO enerazioniaconfrontoin questauscitadell’Esperto risponde,conleduesezioni principaliconcentratesu plateeopposte: nellapartedi«Fisco&Diritti»,infatti,siparladeltrattamentofiscaleedelleagevolazioniperle spesesostenutenell’assistenzaapersoneanziane; nellepaginedi«Risparmio&Famiglia»,invece,focussugli affittidestinatiaglistudenti(anchequi conunocchioaltrattamentofiscale). Un’importantenovitàneirapporti conl’amministrazioneèpoiiltema dell’ebookdellasettimana,comesempre adisposizionesulsitowww.espertorisponde.ilsole24ore.com: l’argomentoè quellodellafatturazioneelettronica,sia neirapporticonlaPasiatraprivati.Il codiceperaccederegratisall’ebookè ERCY3SS Fondo integrativo per chi è senza Cig © RIPRODUZIONE RISERVATA DOMANI CON «IL SOLE» I tuoi diritti Guida pratica per la famiglia 05 Tutti gli errori da evitare nella fatturazione elettronica 10 ottobre 2016 — Riservato ai lettori dell’Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore fisco la fatturazione elettronica FISCO & DIRITTI CODICE PERSONALE ERCY3SS OGNI SETTIMANA UN NUOVO E-BOOK SCARICABILE www.espertorisponde.ilsole24ore.com ILLUSTRAZIONI DI SANDRA FRANCHINO L’ESPERTO RISPONDE AGEVOLAZIONI Le risposte alle domande dei lettori Il fisco allevia la spesa per l’assistenza agli anziani Alfredo Calvano, Attilio Calvano, Stefano Cavaciocchi pagine2-3 Domani in edicola il quinto numero de «I tuoi diritti» a 0,50 € più il quotidiano CONDOMINIO Nel verbale i nomi dei presenti in assemblea RISPARMIO & FAMIGLIA ? Quesito n. 3295 pagina 1234 LE SCADENZE Tutti gli adempimenti dal 16 al 31 ottobre in allegato L’AGENDA Le novità previdenziali aggiornate al 30 settembre LOCAZIONI Le regole e le convenienze degli affitti agli studenti Gaia Giorgio Fedi e Gabriele Petrucciani pagine 4 e5 Rossi e Vicario pagina 8 Congresso Cnf. Il ministro ha annunciato il Ddl che prevede la nullità delle clausole vessatorie nei contratti tra avvocati e clienti forti Arriva l’equo compenso per i legali Orlando: spesso uso politico della giustizia, la riforma del processo penale può aiutare Giovanni Negri RIMINI. Dal nostro inviato disegno di legge sull’equo compenso degli avvocati. Per riequilibrare i rapporti contrattuali con alcuni clienti forti come banche, imprese e assicurazione. È quello che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha annunciato ieri nel suo intervento al congresso nazionale forense che si è chiuso a Rimini. Nel dettaglio, il provvedimento che il ministro ha annunciato di avere già inviato a Palazzo Chigi prevede di bollare con lo stigma della nullità la clausola o patto vessatorio che stabilisce un compenso non equo. All’autorità giudiziaria il compito di rideterminare il compenso tenendo conto degli ordinari parametri. Come esempio di clausole vessatorie si possono ricordare quella che pUn SCIOPERO MAGISTRATI Il Guardasigilli: un passo avanti che i magistrati abbiano deciso di scioperare più per l’efficienza del sistema che non per gli attentati alla loro indipendenza attribuisce al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso e quella che impone al legale di anticipare le spese della controversia. Orlando ha confermato il pieno favore al rafforzamento del ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari dando loro voce in capitolo nelle valutazioni sui magistrati. «Avevo pensato anche di inserirla – ha ricordato il ministro – nel decreto legge sui vertici della Cassazione, ma non è stato possibile per l’eterogeneità del tema». Il ministro ha poi preannunciato un tavolo di confronto per l’innalzamento delle tutele a favore delle donne avvocato e sottolineato come nei palazzi di giustizia di nuova costruzione dovrebbero esserci spazi dedicati ai figli di chi frequenta il palazzo. Su temi “caldi” di politica della giustizia, Orlando ha riconosciuto lo sforzo fatto dal Csm con le nuove regole per le nomine, «sforzo che però non sembra ancora avere prodotto risultati significativi. Nel conferimento degli incarichi direttivi dovrebbe avere un peso maggiore la valutazione delle performance, oggi misurabili anche grazie al lavoro del ministero. A chi ha dato prova non brillantissima nella direzione di un ufficio di media dimensione non dovrebbe essere affidata la guida di un ufficio di di- mensioni superiori». I proscioglimenti delle ultime ore dell’ex sindaco di Roma Ignazio Marino e dell’ex governatore del Piemonte Roberto Cota rilanciano poi con forza il tema del rapporto tra giustizia e politica con Orlando che ha stigmatizzato «l’uso strumentale del processo penale, che ha i suoi tempi e le forze politiche non possono brandire l’arma dell’intransigenza con gli avversari e dell’indulgenza con sé stesse. In questo senso il disegno di legge di riforma potrebbe aiutare. Le disposizioni su un utilizzo responsabile delle intercettazioni ne sono un esempio». Sul disegno di legge Orlando ha confermato la volontà di «portarlo a casa» in tempi rapidi anche senza fare ricorso al voto di fiducia. È vero che l’Anm da una parte annuncia un piano per la giustizia e poi minaccia uno sciopero di protesta anche su alcune norme del processo penale, tuttavia Orlando sdrammatizza: «Ritengo che anche l’Anm viva la tensione di tutte le forme di rappresentanza. C’è una sorta di campagna elettorale permanente e questo non sempre aiuta a stemperare le tensioni. In ogni caso considero un passo avanti che se i magistrati decideranno di scioperare lo faranno più nel segno dell’efficienza del sistema che degli attentati all’indipendenza della magistratura come nel recente passato». Ma poi sull’Anm, il ministro è stato meno tenero quando ha ricordato come non sia accettabile la bocciatura da parte della magistratura organizzata di provvedimenti anche assai complessi per l’assenza di qualche elemento. E ha fatto l’esempio della nuova legge sulla corruzione, che ha permesso un salto di qualità nella lotta nei reati contro la pubblica amministrazione «anche se si tratta di un conteggio brutale, si è passati dai 300 detenuti agli attuali 800». Legge, ha ricordato il ministro, lodata anche all’estero, ma bocciata dall’Anm perché mancava l’agente provocatore. Identico schema che nel civile ha portato l’Anm a criticare le norme di due anni fa sulla giustizia civile perchè vi si prevedeva anche il taglio delle ferie. Sul processo civile Orlando ha annunciato la fine, con il decreto sul rinvio del pensionamento dei vertici della Cassazione, degli interventi spot e di volere apre un confronto con l’avvocatura su misure più strutturali come quella sull’allargamento dell’applicazione del rito sommario di cognizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA MERCOLEDÌ L L’intervento. lIl ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al congresso nazionale forense di Rimini I dettagli del disegno di legge 01 EQUO COMPENSO Il ministro della Giustizia ha predisposto un Ddl che rimedia ad alcune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra avvocati e clienti «forti». A tale proposito l’«equo compenso» è la corresponsione di un compenso proporzionato al lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale 02 CLAUSOLE VESSATORIE Sono vessatorie le clausole che all’interno di una convenzione tra avvocato e cliente determinano un eccessivo squilibrio contrattuale, prevedendo un compenso non equo. Sono ad esempio vessatorie le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso 03 LA NULLITÀ Il Ddl prevede la nullità di tali clausole come strumento correttivo dell’assetto contrattuale squilibrato. La nullità prevista è «parziale» perché consente l’inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola vessatoria 04 IL GIUDICE Accertata la nullità della clausola, il giudice ridetermina il compenso tenendo conto anche degli importi previsti dal Dm Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012 Il dialogo. «Bene i tavoli con l’avvocatura ma poi bisogna stringere» Il ministro rilancia il confronto RIMINI. Dal nostro inviato pNon è stato facile il rap- porto con un’avvocatura che stenta ancora a parlare con una sola voce. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel suo intervento davanti al congresso nazionale forense non ha risparmiato accenti critici dopo tre anni di confronto con le associazioni forensi. E lo ha fatto a poche ore dalla decisione del congresso di andare a una nuova forma di rappresentanza politica con il superamento della ventennale esperienza dell’Oua. Orlando ha dichiarato di avere da subito voluto percorrere la strada del confronto, a differenza dei suoi ultimi predecessori: «Noi il decreto Cancellieri l’abbiamo ritirato – ha ricordato – proprio per avviare su basi nuove il dialogo». Dialogo dal quale però il ministro ha confessato di avere tratto anche elementi di forte delusione. «Non è possibile – ha esemplificato – che nel momento in cui si decide di avviare un tavolo di confronto su temi specifici si passi poi alla via giudiziaria DOPO L’ADDIO ALL’OUA Per il neonato Organismo congressuale forense entro 30 giorni il voto sui delegati. Poi la nomina del coordinatore quando la soluzione non è di gradimento per qualcuno dei partecipanti». E sul punto Orlando ha ricordato la vicenda del decreto sulle specializzazioni «che conteneva già al suo interno la possibilità di future correzioni se si fosse rivelato inadeguato, ma che da subito è stato contestato davanti ai giudici amministrativi. Con il risultato che misure che non saranno certo salvifiche, ma che potevano essere d’aiuto nell’opera di modernizzazione dell’avvocatura sono oggi bloccate». L’apertura resta (ne è prova la volontà di rafforzamento degli avvocati nei consigli giudiziari «la magistratura non può continuare a scattarsi dei selfie» ha detto Orlando) e il metodo non cambierà ha ribadito il ministro. Che a breve avrà a che fare con il neonato Organismo congressuale forense (Ocf): entro 30 giorni il voto sui delegati e poi l’individuazione del coordinatore per il quale è già partito il totonomine. G.Ne. © RIPRODUZIONE RISERVATA Lo «scudo» non limita la prova della residenza Valerio Vallefuoco la sentenza Biaggi (il già campione del mondo di motociclismo) ha sancito un principio di diritto inedito e di assoluto rilievo, ma a ben vedere intuitivo secondo la recente evoluzione giurisprudenziale in tema di residenza all’estero e in Paesi black list: fruire dello scudo fiscale non limita la prova della residenza effettiva (sentenza 19484/2016, si veda il Sole 24 Ore del 1° ottobre scorso). Le radici del nuovo orientamento vanno ritrovate nella giurisprudenza europea che ha ormai sancito che il luogo della residenza viene stabilito in base alla valutazione globa- le di tutti gli elementi di fatto rilevanti e corrisponde al luogo in cui viene individuato il centro permanente dei suoi interessi (così anche la Corte Ue, sentenza 12 luglio 2001, caso Louloudakis). Da tempo ormai la Suprema corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, sostiene che la residenza delle persone fisiche va giudicata in base all’effettivo radicamento nel territorio; radicamento che – afferma la giurisprudenza – deve individuarsi dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi vitali viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (in questo senso, da ultimo, Cassazione VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowNjowN1ojIyNWRVI= Tassa di circolazione e perdita di possesso, conflitto da sanare di Enrico De Mita FOCUS Come tutelarsi dai reati commessi sulla «rete» Vivere immersi nella rete senza aver chiari i rischi che si corrono e le tutele che si possono apprestare. E quanto sia importante comprendere i pericoli insiti nel mondo Internet per tutti quelli che lo frequentano lo dimostrano i casi recenti di cronaca che, peraltro, rendono evidente anche la difficoltà di rimediare (cioè di cancellare) i file o le immagini che sono stati messi in rete. Il tutto ulteriormente complicato dal fatto che la tutela penale si scontra inevitabilmente con la difficoltà di imporre ai provider (o comunque ai fornitori del servizio) di bloccare i dati, stante la dislocazione di essi in Paesi remoti e poco “coperti” penalmente. Proprio per rendere chiara l’importanza della questione, i lettori del Sole 24 Ore mercoledì prossimo 12 ottobre troveranno in edicola (e online per gli abbonati digitali) una guida sul tema «Difendersi dai reati online», a cui hanno collaborato i maggiori esperti italiani del settore. Le tematiche prese in esame vanno dal furto di identità agli accessi abusivi (in pratica la violazione delle password), dalle truffe possibili sulle piattaforme di vendita online a quelle bancarie. Naturalmente senza trascurare la frequentissima problematica della diffamazione, della violazione del diritto d’autore e delle violenze personali, pedopornografia e stalking in testa. Black list. I nuovi orientamenti della Cassazione a favore dei contribuenti che effettivamente si trasferiscono all’estero pLa Corte di cassazione, con FISCO E COSTITUZIONE sentenza 6501/2015). Di «insediamento effettivo» la giurisprudenza di legittimità parla anche nel riferirsi a società ed enti, come nella recente sentenza Dolce & Gabbana che respingeva la tesi erariale di una struttura fittizia lussemburghese, riscontrandone l’effettiva presenza, operatività e appartenenza al territorio estero d’elezione (Cassazione, sen- CORTE UE La nuova interpretazione parte da una sentenza del 2001: la residenza è nel luogo in cui viene individuato il centro permanente degli interessi tenza 43089/2015). Quello che conta, insomma, è la sostanza e non la forma, e non basta una semplice dichiarazione per deviare da questo criterio. D’altronde anche le fattispecie normative che collegano la residenza a indici di tipo formale, come ad esempio l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (articolo 2, comma 2, del Tuir), sottintendono un livello minimo di presenza fisica del contribuente sul territorio (articolo 1 del Dpr 223/1989), tale da giustificarne l’assoggettamento al potere impositivo dello Stato su base mondiale (worldwide principle). E ciò inevitabilmente difetta nei casi in cui ci si limiti a predisporre una “di- chiarazione” di adesione allo scudo fiscale, la quale non esprime alcun collegamento territoriale e, peraltro, essendo atto per sua natura episodico e circoscritto nel tempo, non potrebbe nemmeno in astratto configurare la presenza del contribuente nel territorio dello Stato «per la maggior parte del periodo d’imposta» (articolo 2, comma 2, del Tuir). Va da sé, come auspicato dalla difesa del motociclista, che la dichiarazione resa nell’ambito della procedura di scudo non può mutilare il diritto del contribuente a provare la propria residenza estera con i mezzi più idonei. E, nell’accogliere questa impostazione, la Corte di- a legge statale (articolo 5, comma 36, del Dl 953/1982) dispone, in tema di tassa di circolazione che la perdita del possesso del veicolo o del motoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o l’indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotata nei registri previsti dalla legge, fanno venire meno l’obbligo del pagamento della tassa di circolazione per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. In aperto contrasto con tale disposizione l’articolo 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15/2012 così dispone: il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 86, Dpr 602/1937, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa di circolazione. Sul punto era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 288/2012. La questione è stata riproposta dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna del 23 ottobre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2016, I serie speciale n. 25). La questione decisa dalla Corte aveva a oggetto l’articolo 10 della legge 28 dicembre 2011 della Regione Marche che così stabiliva: «A decorrere dall’anno di imposta 2012 la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale». La Corte ha dichiarato illegittima la questione. La tassa di circolazione è tributo derivato rispetto ai quali la Regione non può modificare il presupposto ed i soggetti; può modificare le aliquote entro un limite massimo prefissato; può disporre esenzioni detrazione e deduzioni. La modifica introdotta dal Dlgs 68/2011 non ha cambiato la natura giuridica del tributo. Non è stata modificata la natura giuridica del tributo ma solo la volontà del legislatore di riservare a esso un regime diverso a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale del tributo, come si evince dall’inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge statale». Sulla base di queste premesse la Commissione di Bologna ritiene che la Corte ha concluso «per la persistenza della spettanza allo Stato della competenza legi- slativa esclusiva nella materia». La Regione Emilia Romagna ha violato la competenza esclusiva dello Stato. L’articolo 9 della legge regionale non farebbe che violare l’articolo 5 del Dl 953/1982. La Commissione così conclude: «Con l’articolo 117 lo Stato ha competenza esclusiva, tra l’altro, per quanto concerne il sistema tributario e contabile dello Stato. Nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 è disposto che la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per cause fi forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente al provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotata nei registri previsti dalla legge fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione». Come osservato dalla Corte la tassa di circolazione a seguito degli interventi legislativi, non ha acquistato la natura di tributo regionale proprio. La Corte ha sot- CONTENZIOSO STATO-REGIONI Per la legge statale in caso di fermo amministrativo non si deve pagare il tributo, ma alcune leggi regionali non cancellano l’obbligo tolineato che il legislatore «ha riservato a essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per altri tributi derivati, attribuendo la disciplina alle Regioni, senza che questo significhi una modifica radicale del tributo». Infine secondo l’ordinanza di remissione sarebbe violato l’articolo 3 della Costituzione perché vi sarebbe disparità di trattamento per i residenti nella Regione Marche che grazie all’intervento della Corte costituzionale sono esentati dall’obbligo di pagamento della tassa di circolazione in caso di fermo amministrativo. L’argomento è del tutto superfluo perché è ovvio che rispetto ad una imposta statale la tassa di circolazione non si può pagare soltanto in alcune Regioni. La questione appartiene al lungo contenzioso fra Stato e Regioni che andrebbe risolto in sede legislativa: le tante questioni sono nate un po’ per la tendenza della Regione a strafare, un po’ da una legislazione che non è diventa più chiara per l’intervento di leggi di revisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA SU INTERNET sattende quell’indirizzo erariale che voleva “inchiodato” a una sorta di implicita e non superabile ammissione di residenza italiana il contribuente avvalsosi della procedura di scudo fiscale (circolare n. 43/E/2009). Secondo Paolo Puri, difensore di Max Biaggi, «si è avuta la conferma che la dimostrazione processuale della residenza deve poggiare su elementi empirici che nascono dalla dialettica delle prove tra amministrazione e contribuente». Si aggiunge così un ulteriore tassello al dibattito sulla prova della residenza, con sviluppi nuovi e interessanti per i tanti personaggi dello sport e dello spettacolo ma anche di tanti contribuenti comuni che sono e saranno coinvolti in vicende analoghe a quella di Biaggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Quotidiano del Fisco PER I PROFESSIONISTI Su pc, smartphone e tablet le news e gli approfondimenti in materia tributaria Il «Quotidiano del Fisco» è lo strumento indispensabile per i professionisti che vogliono tenersi aggiornati sulle novità in materia tributaria: consultabile su tablet, smartphone e pc, il Quotidiano del fisco fornisce ogni giorno il meglio dell’informazione normativa e tributaria con articoli, approfondimenti, analisi, quesiti, documenti e sentenze della Cassazione e delle Commissioni tributarie. www.quotidianofisco.ilsole24ore.com 14 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Sabato 8 Ottobre 2016 - N. 277 FISCO E GIUSTIZIA www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Congresso dei tributaristi. A breve dalla Commissione del Senato una risoluzione sul riordino delle Agenzie Processo fiscale, riparte la riforma Bonomi (Confindustria): costi alti e tempi lunghi per ottenere i rimborsi Cassazione. Necessario anche utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti Niente analitico-induttivo senza «pesare» le scritture Laura Ambrosi Marco Mobili Giovanni Parente ga alla direttiva europea, della dispensa dagli obblighi Iva per i soggetti passivi il cui volume d’affari non supera i 65mila euro. Ieri la Commissione europea ha presentato la proposta di decisione che fa seguito alla richiesta dell’Italia di applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2019 (in realtà nella lettera si chiede di considerare anche il 2022). Un regime già ottenuto più volte fino all’ultima proroga concessa, in scadenza il 31 dicembre 2016. mi. Troppe le deroghe e le violazioni, ha ricordato il responsabile dei tecnici fiscali di Confindustria: «Negli ultimi dieci anni lo Statutoèstatoviolato400volteed è rimasto in gran parte inattuato». DuegliesempiportatidaBonomi:l’omogeneitànelleverifichein materia di transfer pricing ed esterovestizione, così come il codice di comportamento unico dei verificatori; i costi sostenuti dalle imprese per ottenere i rimborsi fiscali che dovrebbero essere restituiti,comeitempidiattesacheanche se migliorati sono tra i più lunghi in Europa. Tra le riforme avviate meritano attenzione i nuovi strumenti per attrarre gli investitori esteri. Come ha sottolineato la direttrice dell’Agenzia delle Entrate il patent box ne è un esempio: «Ha prodotto investimenti e localizzazioni sulle diverse realtà. L’insiemedeinuovistrumentistarendendo più attrattiva l’Italia. Siamo andati a Francoforte a Londra per presentare i vari strumenti raccogliendo notevoli interessi». Lunedì 10 l’agenzia e il viceministro Luigi Casero incontreranno i rappresentanti di multinazionali e investitori statunitensi. L’altra riforma avviata è la compliance nella lotta all’evasione: «Dobbiamo arrivare prima dell’evasione. Il cambio di passo dovrà influenzare le persone. Dobbiamo provare ad avere fiducia neicontribuentiperdaremetodie strumenti per cambiare. I primi dati ci confortano». Nuovi obiettivi che però devonofareiconticonlasituazionedelicata dell’organizzazione interna delle Entrate. Il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato con due ordinanze depositate ieri su altrettanti ricorsi presentati da Dirpubblica. In relazione alle Pot (posizioni organizzative temporanee) i giudici hanno «raccomandato» al Tar Lazio una sollecita decisione nel merito anche sul possibile rinvio alla Consulta per valutare l’illegittimità della misura tampone adottata da Governo e Parlamento ad agosto in attesa dello svolgimento dei concorsi da dirigenti. Con il rischio di un nuovo effettoacascataincasodiincostituzionalità così come si era verificato con la querelle sugli atti sottoscritti dagli ex decaduti dopo la sentenza 37/2015 della Consulta. Intanto i concorsi per ora sono congelati. E su quello da 175 dirigenti (oggetto di uno stop del Consiglio di Stato due settimane fa) si va verso la fissazione di un’unica udienza nel merito al Taril13dicembre,incuisidiscuteranno i ricorsi degli ex funzionari incaricati e quello di Dirpubblica, che però partono da punti di vista opposti. Tanto che il sindacato è favorevole al commissariamento dell’Agenzia. © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA pUn sistema fiscale stabile e af- fidabile. Non solo. Occorre ridare coerenza all’intero impianto fiscale, semplificarlo e soprattutto ridurre la pressione fiscale. A ricordarlo ieri a Roma nel corso del V congresso dell’Istituto nazionale tributaristi, è stato Carlo Bonomi, presidente del gruppo tecnico per il fisco di Confindustria. Per Mauro Maria Marino (Pd), presidente della commissione Finanze del Senato, la strada per riformareilsistemafiscalenonsiè mai interrotta. Alcuni dei temi della delega rimasti inattuati saranno presto all’esame delle com- DIRIGENTI DELLE ENTRATE Due ordinanze del Consiglio di Stato: invitato il Tar Lazio a decidere presto sulle Pot, per il concorso a 175 dirigenti verso una sola udienza missioni parlamentari. A partire dalla giustizia tributaria con l’avvio dell’esame del nuovo codice del processo tributario che viaggerà in parallelo con l’altra proposta di legge di riforma presentata alla Camera sulla giustizia tributaria. Tra gli obiettivi, ha detto Marino, l’allargamento della difesa nelle Commissioni tributarie. Sul tavolo anche i rapportiOcseeFmisullostatodisalute delle Agenzie con l’obiettivo di arrivare a breve a una risoluzione della Commissione del Senato come contributo al processo di riforma delle stesse Agenzie fiscali che potrebbe vedere la luce con un correttivo della delega fiscale. Incampofiscalelaverariforma è l’applicazione dello Statuto del contribuente,harimarcatoBono- BRUXELLES Verso la proroga dell’esenzione Iva sotto 65mila euro pVerso la proroga, in dero- In breve TERRITORIO Emergenza terremoti, accordo tra Entrate e Protezione Civile Agenzia delle Entrate e Protezione civile: firmato l’accordo quadro per gestire la pianificazione e le fasi di emergenza e post-emergenza in caso di calamità naturali. Tra gli scopi il miglioramento della conoscenza del territorio, l’integrazione delle banche dati delle Entrate nel sistema informativo del dipartimento della Protezione civile, non solo in prevenzione, ma anche nelle fasi di emergenza e postemergenza. Grazie al sistema di conoscenze del territorio dell’agenzia delle Entrate, basato su una cartografia catastale costantemente aggiornata e su altre banche dati , la Protezione civile potrà disporre di dati georeferenziati e dettagliati, utili nelle fasi di pianificazione, in quelle di emergenza e di postemergenza. PREVIDENZA PROFESSIONISTI L’attività svolta per i blog equivale a quella giornalistica L’attività nei blog equivale di fatto a quella giornalistica. L’Inpgi segnala che nel corso di una verifica ispettiva dell’Istituto svoltasi nel 2013 era stato rilevato che l’attività di alcuni giornalisti, consistita nel confezionamento di notizie e nel coordinamento di oltre 400 blogger, era da considerarsi, a tutti gli effetti, attività giornalistica. Con sentenza n. 8395/2016 della sezione lavoro del Tribunale di Roma, pubblicata giovedì, è stata integralmente accolta la domanda dell’Istituto che, in particolare, riguardava due giornaliste che avevano svolto attività di coordinamento dei blogger di una testata online e di gestione della pubblicazione di notizie su social network con modalità e caratteristiche di natura subordinata e giornalistica. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDowMjowMVojIyNWRVI= pÈ illegittimo l’accertamento I temi del confronto NUOVO CODICE LE ALTRE RIFORME AGENZIE Parte l'esame del nuovo codice del processo tributario che viaggerà con la proposta di legge presentata alla Camera sulla giustizia tributaria. Tra gli obiettivi, ha spiegato il presidente della Commissione Finanze del Senato, l'allargamento della difesa nelle Commissioni tributarie. A breve a una risoluzione della Commissione del Senato per la riforma delle Agenzie fiscali che potrebbe vedere la luce con un correttivo alla delega Tra le riforme avviate, la direttrice delle Entrate sottolinea i nuovi strumenti per attrarre gli investitori esteri, come il patent box: «L'insieme dei nuovi strumenti sta rendendo più attrattiva l’Italia» ha detto Rossella Orlandi al congresso dell’Int. Lunedì prossimo l’agenzia e il viceministro Luigi Casero incontreranno i rappresentanti di multinazionali e investitori statunitensi Depositate ieri due ordinanze del Consiglio di Stato su altrettanti ricorsi di Dirpubblica. Una sulle Pot (posizioni organizzative temporanee), con la raccomandazione al Tar Lazio di una sollecita decisione nel merito e sul possibile rinvio alla Consulta. E l’altra sul concorso a 175 dirigenti con la fissazione di un’unica udienza nel merito al Tar il 13 dicembre, in cui si discuteranno i ricorsi degli ex funzionari incaricati e quello di Dirpubblica analitico-induttivo se l’ufficio prescinde integralmente dalle scritture contabili senza presunzioni gravi, precise e concordanti. In questa ipotesi, infatti, si tratta di rettifica induttivo pura, legittima soloinpresenzadicontabilitàinattendibile.AprecisarloèlaCortedi cassazioneconlasentenzan.20132 depositata ieri. L’agenziadelleEntraterettificava a un contribuente il reddito di impresa dichiarato. In particolare, l’ufficio ricostruiva induttivamente i ricavi del 2004 facendo riferimento ai prezzi esposti in negozio nel 2007. Il contribuente lamentava l’infondatezza della pretesa anche alla luce del metodo induttivo illegittimamente utilizzato. A seguito della decisione della Ctr- di riforma parziale della sentenza di primo grado – che riteneva inadeguatiglielementiutilizzatiperlaricostruzione induttiva, l’Agenzia ricorreva in Cassazione. Secondo l’ufficio, il giudice di appello aveva erroneamente applicato la norma poiché pur confermando la legittimità dell’accertamento induttivo, avevaattribuitorilievoallamancata utilizzazione di tutti i dati contabili dichiarati dal contribuente. La Corte ha confermato la decisione di appello fornendo un interessantechiarimentosull’onereprobatorio in tema di rettifiche induttive. Innanzitutto i giudici di legittimità hanno rilevato che l’accertamento impugnato era condotto con metodo analitico extracontabile, (articolo 39, comma 1, lettera. d), ben diverso dall’accertamento induttivo puro. Il discrimine tra le due tipologie di controllo è legato allaparzialeoassolutainattendibilitàdeidatidellescritturecontabili. Nell’accertamento analitico extracontabile (detto anche analitico-induttivo) l’incompletezza, la falsitàol’inesattezzadeglielementidichiaratinonètaledadoverpre- scindere dagli stessi. Ne consegue che l’ufficio può limitarsi a “integrare” il reddito utilizzando presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Il metodo induttivo puro, invece, prevede cheleomissioniolefalseoinesatte indicazioni contabili siano tali da inficiare l’attendibilità e l’utilizzabilità delle stesse, con la conseguenzachel’amministrazionepuò determinare l’imponibile in base a elementi indiziari anche se inidoneiadassurgereaprova,ossiaprivi deirequisitidigravità,precisionee concordanza. Nella specie, nonostante il riferimento all’accertamento analitico extracontabile, la ricostruzione era avvenuta su elementi che prescindevano dalle scritture. Ciò nonostante, l’ufficio non aveva motivato la possibile inattendibilità dei dati dichiarati dalcontribuente.Tantomenoavevagiustificatolapretesasupresunzioni gravi, precise e concordanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Congresso nazionale. Assicurata la presenza dei componenti degli Ordini AVVISO AL PUBBLICO (D.Lgs. 163/06 art. 166 comma 2) Opera Strategica “Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione” Maxi Lotto 2, Sublotto 2.1: “Pedemontana delle Marche” - Tratto Funzionale Fabriano Matelica nord e Bretella di collegamento Sp209 PROGETTO ESECUTIVO Giovanni Negri RIMINI. Dal nostro inviato Ai sensi e per gli effetti della seguente normativa: L. 241/1990 e s.m.i.; D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropri) e s.m.i.; Art. 169 commi 4 e 6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Art. 5 D.P.C.M. 377/1988 (come abrogato e trasfuso nell’art. 24 D.Lgs. 152/2006) e s.m.i. La Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A., Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, nella qualità di Società espropriante delle aree occorrenti ai lavori per la realizzazione dell’intervento “Sublotto 2.1 - “Pedemontana delle Marche” – Tratto Funzionale Fabriano – Matelica nord e Bretella di collegamento Sp209. COMUNICA l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 166, comma 2, D.Lgs. 163/2006, connessa e conseguente per l’acquisizione di ulteriori particelle rispetto a quelle già oggetto di pubblica utilità dichiarata con la Delibera CIPE n. 58/12 di approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento medesimo. L’intervento ricade nella Regione Marche ed in particolare nei Comuni di Fabriano (AN), Cerreto d’Esi (AN), Matelica (MC), Muccia (MC). Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giulio Petrizzelli. Gli elaborati relativi alle attività espropriative sono depositati presso la Regione Marche - Servizio Territorio e Ambiente – via Tiziano 44 60125 ANCONA; presso gli uffici dei Comuni di Fabriano - Piazzale 26 Settembre 1997, 1 60044 Fabriano (AN), Cerreto d’Esi - Piazza Lippera,5 60043 Cerreto d’Esi (AN) e Matelica - Piazza Mattei,1 62024 Matelica (MC), Muccia - Piazza Roma,5 62034 Muccia (MC). Ai sensi dell’art. 166 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla presente comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative di cui all’elenco particelle di seguito riportato possono presentare osservazioni al Soggetto Aggiudicatore Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. con sede in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma. All’uopo si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura: Provincia di Ancona, Comune di Fabriano Fg. 99: part. 403 Intestatari: Bartoccetti Orietta n. a Macerata il 18/05/1968, Giuli Sergio n. a Pioraco il 13/07/1964; part. 405, 438 Intestatari: Corrieri Daniela n. a Fabriano il 31/12/1957, Corrieri Paolo n. a Fabriano il 04/12/1961. Fg. 140: part. 36, 37, 174 Intestatari: Comune di Fabriano; part. 207 Intestatari: Bartoli Sandra n. a Fabriano il 27/10/1954. Fg. 141: part. 10, 11, 12, 619 Intestatari: Comunità Montana dell’Esino – Frasassi Parco Gola della Rossa e di Frasassi; part. 17, 34, 518, 519 Intestatari: Mencarelli Alessandro n. a Fabriano il 08/05/1975, Mencarelli Nicoletta n. a Fabriano il 22/01/1983, Mencarelli Patrizia n. a Fabriano il 12/06/1977, Santucci Rosa n. a Arcevia il 04/11/1929; part. 23 Intestatari: Gentili Domenico n. a Sassoferrato il 16/04/1938; part. 24, 25, 37, 38, 39, 40, 58, 115, 570 Intestatari: Cianconi Laura n. a Fabriano il 12/06/1959, Cianconi Paolo n. a Pesaro il 14/03/1961; part. 71, 116, 117, 765, 767 Intestatari: Biondi Marta n. a Fabriano il 28/03/1958, Guidarelli Piero n. a Macerata il 28/08/1954, Spitoni Roberta n. a Fabriano il 30/05/1967; part. 406 Intestatari: Baldoni Maria n. a Fabriano il 30/01/1926, Stroppa Faustina n. a Fabriano il 08/03/1921, Stroppa Gentilina n. a Fabriano il 10/07/1927, Stroppa Liana n. a Fabriano il 30/06/1951, Stroppa Luigi n. a Fabriano il 18/11/1955; part. 599, 612, 800 Intestatari: Ospedale Civile Umberto I. Fg. 216: part. 45 Intestatari: De Angelis Angelo n. a Cerreto D’Esi il 17/02/1924; part. 70, 93 Intestatari: Aesa Società Agricola S.S. Provincia di Ancona, Comune di Cerreto d’Esi Fg. 8: part. 88, 102, 103, 211 Intestatari: Cimarossa Elena n. a Cerreto D’Esi il 02/12/1924, Cimarossa Giacomina n. a Cerreto D’esi il 18/03/1923, Stefanetti Stefanon. A Camerino il 19/12/1958, Stefanetti Tiziano n. a Castelraimondo il 21/02/1955; part. 21, 31, 32 Intestatari: Gentilucci Anna Rosa n. a Cerreto D’esi il 29/01/1959, Gentilucci Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 07/11/1950, Partenzi Paola n. a Svizzera il 07/09/1966; part. 22 Intestatari: Cianconi Laura n. a Fabriano il 12/06/1959; part. 33, 34, 55, 57, 387 Intestatari: Mearelli Torribio n. A Cerreto D’Esi il 02/07/1942; part. 50, 51, 53 Intestatari: Biondi Giovanna n. a Fabriano il 01/01/1957, Biondi Sandro n. a Fabriano il 18/03/1954; part. 54, 56 Intestatari: Mazzolini Marino n. a Cerreto D’Esi il 22/11/1937; part. 65, 254 Intestatari: Antici Mauro n. a Foligno il 09/11/1967; part. 66, 469, 470 Intestatari: Loioli Spuri Nisi Giuliano n. a Cerreto D’Esi il 18/12/1960; part. 67, 548, 550, 548 Intestatari: Mancini Anna n. a Gubbio il 03/09/1976, Mancini Luca n. a Gubbio il 06/08/1979; part. 69, 460 Intestatari: Riganelli Elisa n. a Cerreto D’Esi il 29/01/1948, Riganelli Mario n. a Cerreto D’Esi il 16/06/1950; part. 89, 90 Intestatari: Forotti Carlo n. a Cerreto D’Esi il 15/04/1940, Forotti Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 03/10/1927, Forotti Maria Adele n. a Cerreto D’Esi il 16/03/1947; part. 99 Intestatari: Cimarossa Aimone n. a Cerreto D’Esi il 19/08/1940; part. 100, 101, 362 Intestatari: Coacci Renato n. a Fabriano il 11/08/1934, Poeta Delia n. a Fabriano il 21/09/1939; part. 125 Intestatari: Caporali Raffaella n. a Cessapalombo il 02/12/1946, Casale Luciana n. a Roma il 01/06/1937, De Luca Assunta n. a Cerreto D’Esi il 03/01/1936, De Luca Cinzia n. a Roma il 30/10/1965, De Luca Damiana n. a Cerreto D’Esi il 03/05/1943, De Luca Emanuela n. a Roma il 24/05/1968, De Luca Floriana n. a Roma il 12/07/1972, De Luca Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 15/12/1931, De Luca Valentina n. a Roma il 25/12/1976; part. 139 Intestatari: Bisolfati Maria n. a Cerreto D’Esi il 21/03/1938, Grillini David n. a Fabriano il 20/07/1970, Grillini Michela n. a Fabriano il 13/07/1973, Grillini Mirella n. a Svizzera il 15/09/1963; part. 140, 141 Intestatari: Filippini Giuliana n. a Pesaro il 05/06/1938; part. 169, 482 Intestatari: Antonini Luigi n. a Cerreto D’Esi il 19/08/1944; part. 170, 277 Intestatari: Carsetti Dina n. a Esanatoglia il 04/02/1950, Vallemani Mario n. a Cerreto D’Esi il 12/09/1938; part. 197 Intestatari: Cimarossa Maria n. a Cerreto D’Esi il 12/09/1932, Pataracchia Emanuele n. a Matelica il 31/12/1964, Pataracchia Giuseppe n. a Camerino il 09/11/1959; part. 358 Intestatari: Carsetti Dina n. a Esanatoglia il 04/02/1950, Vallemani Mario n. a Cerreto D’Esi il 12/09/1938; part. 364 Intestatari: Fontanella Cristina n. a Roma il 25/05/1970; part. 405 Intestatari: Angelino Vincenzo n. a Caivano il 20/03/1964, Chierchia Antonella n. a Milano il 07/02/1963; part. 419 Intestatari: Cimarossa Maria n. a Cerreto D’Esi il 12/09/1932; part. 433, 434 Intestatari: Chiavelli Fulvia n. a Genga il 01/07/1940, Ruggeri Brunetto n. a Apiro il 18/03/1945; part. 487, 488 Intestatari: Allegrezza Antonio n. a Cerreto D’Esi il 28/06/1926, Centocanti Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 04/10/1934; part. 489, 490 Intestatari: Allegrezza Guglielmo n. a Cerreto D’Esi il 16/05/1952; part. 536 Intestatari: Aquilanti Mirella n. a Fabriano il 02/10/1949, Iachetta Enrico n. a San Severino Marche il 11/05/1941. Fg. 13: part. 23 Intestatari: Carlucci Giuseppe n. a Cerreto D’Esi il 28/02/1941, Carlucci Maria n. a Cerreto D’Esi il 10/11/1945, Pagnani Clotilde n. a Fabriano il 28/09/1916; part. 24 Intestatari: Carlucci Giuseppe n. a Cerreto D’Esi il 28/02/1941, Carlucci Maria n. a Cerreto D’Esi il 10/11/1945, Giacinti Franco n. a Camerino il 09/12/1942, Pagnani Clotilde n. a Fabriano il 28/09/1916, Prosperi Sandra n. a Roma il 29/09/1951; part. 294 Intestatari: Chiavelli Ombretta Maria n. a Genga il 03/02/1948, Cristalli Tommaso n. a Matelica il 19/09/1949. Fg. 14: part. 6 Intestatari: Antonelli Delia n. a Cerreto D’Esi il 17/08/1933, Furbetta Anna Maria n. a Cerreto D’Esi il 09/11/1955, Furbetta Giuliano n. a Cerreto D’Esi il 20/01/1965; part. 33 Intestatari: Parri Francesco n. a Cerreto D’Esi il 06/03/1952, Parri Maria Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 04/06/1948; part. 42, 43, 57, 163, 459 Intestatari: Monticelli Oda n. a Camerino il 24/04/1954); part.66 Intestatari: Tortolini Gianbattista n. a Cerreto D’Esi il 01/10/1949; part. 67 Intestatari: Bartoccetti Florinda n. a Fabriano il 12/12/1920; part. 84 Intestatari: Chiavelli Ombretta Maria n. a Genga il 03/02/1948, L’avvocatura dice addio all’Oua Nasce l’Organismo congressuale Cristalli Tommaso n. a Matelica il 19/09/1949; part. 85 Intestatari: Cristalli Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 03/03/1941; part. 86 Intestatari: Furbetta Franco n. a Cerreto D’Esi il 07/06/1949, Furbetta Vincenzo n. a Cerreto D’Esi il 28/01/1953, Riccioni Agnese n. a Fabriano il 07/09/1927; part. 110, 448, 449 Intestatari: Scuola Materna S. Giuseppe; part. 112, 440, 442, 528 Intestatari: Chiucchi Fausto n. a Cerreto D’Esi il 23/12/1952; part. 178, 187 Intestatari: Cimarossa Virgilio n. a Cerreto D’Esi il 28/09/1928; part. 180, 190 Intestatari: Forotti Carlo n. a Cerreto D’Esi il 15/04/1940, Forotti Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 03/10/1927, Forotti Maria Adele n. a Cerreto D’Esi il 16/03/1947; part. 191 Intestatari: Mazzolini Anna Maria n. a Cerreto D’Esi il 07/06/1943; part. 270 Intestatari: Ciccolini Emanuele n. a Fabriano il 14/03/1972, Paglialunga Laura n. a Fiuminata il 14/03/1949; part. 286 Intestatari: Luzi Maria n. a Poggio San Vicino il 27/02/1956, Ruggeri Delio n. a Fabriano il 28/10/1939; part. 365 Intestatari: Boldrini Alberto n. a Cerreto D’Esi il 23/10/1939; part. 419 Intestatari: Cimarossa Sandro n. a Camerino il 03/09/1951; part. 444 Intestatari: Desi S.R.L.; part. 544 Intestatari: Innocenzi Anzio n. a Matelica il 12/07/1962, Innocenzi Giancarlo n. a Cerreto D’Esi il 24/12/1937, Innocenzi Luca n. a Cerreto D’Esi il 13/02/1964, Innocenzi Simone n. a Cerreto D’Esi il 24/06/1972, Mazzolini Edda n. a Cerreto D’Esi il 03/11/1940; part. 545 Intestatari: Chiucchi Fausto n. a Cerreto D’Esi il 23/12/1952; part. 573 Intestatari: Provincia di Ancona. Fg.17: part. 3, 264, 265 Intestatari: Riccini Francesca n. a San Severino Marche il 18/05/1945; part. 10, 15, 421, 27 Intestatari: Servi dei Roberta n. a Matelica il 17/05/1968; part. 17 Intestatari: Pedica Maria Teresa n. Fabriano il 23/01/1950; part. 21, 318 Intestatari: Servidei Cesarina n. a Cerreto D’Esi il 15/03/1950, Servidei Giovanni n. a Cerreto D’Esi il 21/05/1942, Servidei Giuseppe n. a Cerreto D’Esi il 04/02/1939; part. 22, 498 Intestatari: Servidei Maria n. a Cerreto D’Esi il 08/03/1947; part. 23, 65 Intestatari: Tortolini Rita n. a Cerreto D’Esi il 31/05/1921; part. 24 Intestatari: Bolzanetti Carla n. a Fabriano il 26/04/1947, De Luca Anna n. a Bologna il 21/08/1964, De Luca Ettore n. a Bologna il 14/09/1968, De Luca Francesca n. a Fabriano il 02/02/1977, De Luca Paolo n. a Fabriano il 10/12/1979, Vitali Maria n. a Cerreto D’Esi il 29/09/1914, Zolli Maria Angela n. a Porretta Terme il 30/09/1941; part. 26, 33, 67 Intestatari: Balducci Giovanni n. a Fabriano il 15/09/1960, Pocognoli Catia n. a Fabriano il 08/08/1965; part. 31 Intestatari: Carlucci Enzo n. a Cerreto D’Esi il 24/05/1941; part. 37, 115 Intestatari: Vitali Roberto n. a Camerino il 24/07/1964; part. 64, 227 Intestatari: Tritarelli Francesca n. a Esanatoglia il 22/05/1936; part. 66, 267 Intestatari: Tortolini Cesare n. a Cerreto D’Esi il 04/10/1949; part. 68 Intestatari: Tortolini Gianbattista n. a Cerreto D’Esi il 01/10/1949; part. 69, 89, 116, 343, 344 Intestatari: Vitali Carlo n. a Fiuminata il 29/03/1926; part. 71, 72, 437 Intestatari: Vitali Roberto n. a Camerino il 24/07/1964; part. 84, 271 Intestatari: Tortolini Sebastiano n. a Cerreto D’Esi il 11/07/1909; part. 86, 87, 300 Intestatari: Tortolini Nicola n. a Cerreto D’Esi il 11/04/1940; part. 108, 111 Intestatari:(Bernacconi Ornella n. a Fabriano il 28/09/1948; part. 109 Intestatari: Francotto Maria Antonietta n. a Borgomasino il 24/06/1954, Marini Remo n. a Matelica il 16/11/1922, Parri Maria Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 04/06/1948; part. 139, 143, 174 Intestatari: Rinaldi Antonello n. a Roma il 04/12/1969, Rinaldi Milena n. a Roma il 19/11/1971; part. 141, 173 Intestatari: Rinaldi Antonello n. a Roma il 04/12/1969; part. 145, 188, 434, 289 Intestatari: Rinaldi Ada n. a Cerreto D’Esi il 17/12/1921, Rinaldi Maria n. a Cerreto D’Esi il 16/02/1924, Rinaldi Rina n. a Cerreto D’Esi il 27/07/1914, Rinaldi Rita n. a Cerreto D’Esi il 02/01/1936, Rotili Gaspare n. a Milano il 21/01/1957, Rotili Paolo n. a Milano il 17/02/1961; part. 187, 508, 512 Intestatari: Bartoccetti Rita n. a Cerreto D’Esi il 02/04/1939, Rinaldi Giuseppe n. a Matelica il 29/05/1965, Rinaldi Paolo n. a Fabriano il 12/12/1961; part. 190, 282 Intestatari: Rinaldi Aroldo n. a Camerino il 10/05/1955; part. 197, 198, 283 Intestatari: Rinaldo Aroldo n. a Cerreto D’Esi il 10/05/1955; part. 201 Intestatari: De Angelis Rosa n. a Cerreto D’Esi il 11/03/1932; part. 205, 206 Intestatari: De Angelis Franco n. a Cerreto D’Esi il 05/02/1928; part. 207, 268, 269 Intestatari: De Angelis Angelo n. a Cerreto D’Esi il 17/02/1924; part. 280 Intestatari: Rinaldi Maria n. a Cerreto D’Esi il 16/02/1924, Rinaldi Rita n. a Cerreto D’Esi il 02/01/1936, Rotili Gaspare n. a Milano il 21/01/1957, Rotili Paolo n. a Milano il 17/02/1961; part. 298 Intestatari: Rinaldi Alberto n. a Cerreto D’Esi il 15/11/1941; part. 299 Intestatari: Tortolini Maddalena n. a Cerreto D’Esi il 23/02/1938; part. 306, 308 Intestatari: Servidei Maria n. a Cerreto D’Esi il 08/03/1947; part. 501 Intestatari: Rinaldi Giuseppe n. a Matelica il 29/05/1965. Provincia di Macerata, Comune di Matelica Fg. 21: part. 30, 31, 49, 56, 163 Intestatari: Bragoni Franco n. a Matelica il 19/11/1961; part. 137 Intestatari: Bragoni Marco n. a San Severino Marche il 14/01/1991, Falcioni Patrizia n. in Belgio il 02/02/1967. Fg. 31: part. 15, 18 Intestatari: Asuini Quinto n. a Nocera Umbra il 29/01/1941; part. 31, 443 Intestatari: Copponi Giancarlo n. a Camerino il 07/01/1945, Spuri Maria n. a Muccia il 09/07/1952; part. 78, 83, 84, 85, 88 Intestatari: Lambertucci Lina n. a Camerino il 01/10/1961, Ossoli Erolo n. a Cerreto di Spoleto il 24/10/1954; part. 81, 82, 441 Intestatari: Camoni Getulio n. a Matelica il 11/01/1927; part. 86, 234 Intestatari: Comune di Matelica; part. 131 Intestatari: Macella Giuseppe n. a Fabriano il 11/12/1962, Macella Natalia n. a Matelica il 19/07/1957, Migatti Rosa n. a Cerreto D’Esi il 23/04/1935, Pennacchioli Paola n. a Roma il 07/04/1964, Pennaccioli Patrizia n. a Roma il 28/09/1959; part.236 Intestatari: Censi Mancia Giovanna n. a Matelica il 06/10/1942; part. 248, 253 Intestatari: Gabrielli Cesare n. a Matelica il 28/09/1946, Gabrielli Dino n. a Matelica il 01/02/1950; part. 257 Intestatari: Riccioni Luisa n. a Fabriano il 14/10/1954. Fg. 40: part. 3, 4, 229 Intestatari: Lambertucci Lina n. a Camerino il 01/10/1961, Ossoli Erolo n. a Cerreto di Spoleto il 24/10/1954. Provincia di Macerata, Comune di Muccia Fg. 12: part. 227 Intestatari: Comune di Muccia; part. 231, 238 Intestatari: Costruzioni Resparambia Paolo & GIULIO S.R.L. Fg. 20: part. 84, 85, 114, 213 Intestatari: Costruzioni Resparambia Paolo & GIULIO S.R.L.; part. 104, 105, 160, 164 Intestatari: Santacchi Roberto n. a Camerino il 18/08/1952; part. 154 Intestatari: Salvi Daniela n. a Amandola il 16/06/1957; part. 171 Intestatari: Comune di Muccia; part. 181 Intestatari: Agricola Maria n. il 15/06/1992 usufruttuario, Savini Enrico n. a Vercelli il 08/01/1918, Savini Maria Luciana n. a Muccia il 31/01/1919; part. 212 Intestatari: CDC L. Centro Distribuzione Carburanti Lubrificanti di Marchetti & C.SNC; part. 215 Intestatari: Piscitelli Angelo n. a Pievebovigliana il 11/12/1946; part. 218 Intestatari: Andreozzi S.R.L.; part. 219 Intestatari: Salvi Daniela n. a Amandola il 16/06/1957, Salvi Laura n. a Roma il 06/10/1956, Salvi Mario n. a Roma il 30/12/1927, Salvi Nicoletta Francesca n. a Roma il 17/09/1961, Salvi Pietro n. a Roma il 03/11/1924, Sciarra Rosella n. a Bastia Umbra il 27/07/1924. Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Soggetto Aggiudicatore www.quadrilaterospa.it. QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.p.A. L’AMMINISTRATORE UNICO Dott. Guido Perosino pMuore l’Oua, nasce l’Ocf. Il congresso nazionale forense in corso a Rimini ha deciso ieri una nuova fase della rappresentanza politica ponendo termine all’esperienza ventennale dell’Organismo unitario dell’avvocatura. Il neonato Organismo congressuale forense prevede una maggiore presenza dei componenti degli Ordini facendo venire meno l’incompatibilità oggi prevista. La nuova forma di rappresentanza dovrebbe avere una legame più stretto con il congresso, che diventa triennale con una platea di delegati ridotta(51 contro 88) e un rapporto diretto con il Cnf. I componenti potranno essere eletti per non più di due mandati. L’Organismo congressuale forense dovrà, tra l’altro, proclamare l’astensione dalle udienze osservando naturalmente le disposizioni del codice di autoregolamentazione, lavorare di concerto con la Cassa, per le materie di sua competenza, e con il Cnf. L’Ocf sarà composto da rappresentanti eletti in seggi elettorali formati su base di- strettuale, i suoi costi saranno sostenuti dal Cnf che ne terrà conto al momento della determinazione del contributo annuale dovuto dagli avvocati. Per Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, «l’avvocatura ha provato a cambiare le cose e già questo rappresenta un elemento positivo. Il Cnf proverà a dare una mano alla nuo- LE REAZIONI Il presidente del Cnf Mascherin: daremo una mano alla nuova esperienza Casiello (Oua): più dipendenza dal Cnf va esperienza che nasce adesso». Sergio Paparo, presidente dell’Ordine di Firenze, autore dell’intervento di presentazione al congresso della mozione che ha portato al superamento dell’Oua, sottolinea come ora ci si dovrà attendere un più deciso passaggio da una fase di protesta a una di proposta: «Anche il legame con il congresso – spiega Paparo – va inteso in questo senso. Come valorizzazione del momento più alto di confronto dell’Avvocatura che deve dimostrare di potere stare in campo con progetti validi e sostenibili». Paparo mette poi in evidenza come lo stesso congresso sia chiamato a un salto di qualità, anche con la convocazione di sessioni straordinarie legate a particolari emergenze «se, per esempio, dovesse rendersi attuale la discussione su una fase due della geografia giudiziaria». Caustica Mirella Casiello, presidente dell’Oua, per la quale «viene meno un capro espiatorio, è sembrato quasi un passaggio sacrificale; si sarebbe potuto cambiare, individuando i problemi che hanno spesso limitato l’azione politica dell’Oua. Ora avremo un organismo con una forte impronta ordinistica, ridotto nei numeri e più dipendente dal Cnf. Infine, dopo che per un anno le decisioni si sono mosse sull’asse ministro Orlando-Cnf, questo nuovo Ocf si confronterà con l’assenza di una reale autonomia, rischierà di essere solo una cinghia di trasmissione di decisioni prese altrove. Lo stesso problema che ha avuto l’Oua». © RIPRODUZIONE RISERVATA Risarcimento. Il giudice non deve quantificare in base alla residenza degli eredi Il danno per il decesso non segue la geografia Alessandro Galimberti MILANO pNella determinazione del risarcimento del danno per decesso provocato da incidente stradale non ha nessun peso il luogo di residenza nè la nazionalità della vittima. Il parametro di riferimento per il giudice deve essere solo «commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato», una volta verificata, ovviamente, l’esistenza dei presupposti del reato di omicidio colposo quale fonte dell’obbligazione. La Terza civile della Corte di cassazione, con la sentenza 20206/16 depositata ieri, abbandona definitivamente la giurisprudenza - peraltro isolata e risalente: 1637/2000 secondo cui il danno degli eredi deve essere pesato anche sulla bilancia geografica. L’intervento della Corte è relativo a una sentenza d’appello di Bari che, a margine di un sinistro che aveva provocato la morte di due padri di famiglia senegalesi, aveva «devalutato» il risarcimento riconosciuto alle mogli e ai figli superstiti. Secondo il giudice di merito, la riparame- trazione al ribasso del danno era giustificata dal «maggior valore dell’euro» in Senegal, circostanza che avrebbe fatto in sostanza da moltiplicatore del denaro ricevuto a ristoro della morte dei congiunti. La Terza, però, ha preso le PARAMETRI OMOGENEI Il valore della persona è intrinseco e non può essere diminuito da elementi o da circostanze estranee e occasionali distanze dal pretium doloris declinato su meridiani e paralleli, richiamandosi anche ad altre decisioni più recenti (7932/12) in cui la Corte aveva fissato i principi guida per la liquidazione del danno da decesso. In particolare, scrive l’estensore, deve «chiaramente escludersi ogni incidenza sul quantum del danno non patrimoniale della residenza del danneggiato». Il giudice deve, invece, valutare i tre elementi essenziali dell’illecito aquiliano (responsabilità extracontrattuale), vale a dire la condotta illecita dolosa o colposa (dell’automobilista investitore), il danno provocato e il nesso causale «le cui circostanze soltanto possono incidere sulla aestimatio del danno, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive (...) è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno». Inoltre, l’articolo 3 della Costituzione impone «la necessità di una certezza risarcitoria nel senso della uniformità», dentro cui «la condizione socio-economica del danneggiato è un elemento esterno rispetto all’illecito aquiliano». In sostanza il danno da perdita del congiunto «deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne trarrà», anche perchè «il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono». © RIPRODUZIONE RISERVATA I M P O S T E E TA S S E Giovedì 6 Ottobre 2016 35 CASSAZIONE/ Nonostante la depenalizzazione PARERE IPPICA Rischia chi simula Banche, acquisti con la Bce Scommesse svincolate da distanze No al contratto a finalità elusive DI DEBORA ALBERICI* L’ elusione fiscale esce dalla porta principale per rientrare dalla finestra. Infatti potrà incorrere in una responsabilità penale, nonostante la depenalizzazione attuata con la riforma dell’anno scorso (dlgs 158/2015), l’imprenditore che, per ottenere un indebito risparmio d’imposta, simula un contratto o un negozio giuridico. È quanto si evince dalla sentenza n. 41755 depositata il 5 ottobre dalla Corte di cassazione. Dalla laconica motivazione non è chiaro quale possa essere, in questi casi, il capo di imputazione. Di certo, per il momento, c’è solo che porre in essere un negozio nullo per incassare un risparmio fiscale può condurre alla reclusione. Infatti, scrive a chiare lettere la terza sezione penale con una pronuncia di certo destinata a far discutere, in presenza di un’operazione meramente simulata, la quale ricorrerebbe laddove costituisse un mero simulacro privo di qualsivo- glia effettivo contenuto, ci si troverebbe di fronte non tanto a un’ipotesi di abuso di un pur sussistente e valido negozio giuridico quanto a una vera e propria macchinazione priva di sostanza economica il cui unico scopo, anche attraverso il sapiente utilizzo di strumenti negoziali fra loro collegati, sarebbe quello di raggiungere un indebito vantaggio fiscale. Ma non è ancora tutto: è pertanto, evidente che in una tale situazione, esulando la fattispecie dalla ipotesi penalmente irrilevante dell’abuso del diritto – postulando quest’ultimo concetto comunque l’utilizzo di strumenti, anche se soggettivamente finalizzati a effetti diversi da quelli tipici dei negozi realizzati, giuridicamente validi e aventi una loro meritevole causa giuridica ulteriore rispetto alla mera elusione fiscale – non potrebbe considerarsi scriminata in forza di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 nel testo attualmente vigente la condotta di chi, al fine di con- seguire un vantaggio fiscale, realizzasse esclusivamente negozi simulati o comunque affetti da altre nullità dal punto di vista civilistico. La decisione della Suprema corte coglie un po’ di sorpresa, soprattutto perché dopo il dlgs 158 del 2015 l’elusione fiscale sembrava ormai completamente fuori dal processo penale. La stessa Cassazione, a pochi giorni dalla riforma, aveva interpretato le nuove norme, con la sentenza n. 40272, stabilendo che l’elusione fiscale non sarebbe stata più perseguibile penalmente ma solo con una sanzione amministrativa. Discorso valido sia per le imprese che per i professionisti e per tutti i tributi (imposte dirette e Iva). Il contribuente dovrebbe essere perseguito, laddove ci siano i presupposti, per frode o evasione fiscale. *cassazione.net La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/ documenti In caso di acquisti di partecipazioni qualificati in banche diventa superflua la comunicazione di Banca di italia al Ministero dell’economia. In quanto con le nuove regole finanziarie Ue è la banca centrale europea l’unica ad avere competenza esclusiva sulle autorizzazioni. È questo il chiarimento che la commissione finanze della camera chiede al governo, esprimendo parere favorevole, sul dlgs con le norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La commissione, presieduta da Maurizio Bernardo, infine sottolinea la necessità di tempi rapidi per l’assicurazione dei depositi, Spese di giudizio liquidate a parte per ogni grado All’accertamento sintetico non basta la mera prova Il giudice deve liquidare le spese di giudizio in modo distinto, per spese e onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, in modo da consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati. La liquidazione in via cumulativa delle spese giudiziali per entrambi i gradi di merito, senza distinguere tra primo e secondo grado, è dunque illegittima. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19623 del 30/9/2016. Nel caso di specie Equitalia ricorreva nei confronti della contribuente, nonché dell’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stato parzialmente accolto il ricorso della stessa contribuente avverso un’ingiunzione di pagamento. Il giudice di appello, quanto alla regolazione delle spese, nel disporne la parziale compensazione alla luce dell’esito complessivo del giudizio, tenuto conto del comportamento degli appellanti (Concessionario ed Agenzia delle entrate), che, a suo dire, non avevano svolto un’azione adeguata per evitare il contenzioso in corso e ridurne le conseguenze pregiudizievoli, affermava che le stesse andavano poste a solidale carico dei medesimi, in ragione di 2/3. Equitalia lamentava quindi che la sua condanna, in solido con l’Agenzia delle entrate, al rimborso delle spese processuali era ingiusta, non essendo ad essa imputabile il ritardo nella comunicazione del provvedimento di sgravio, attività di esclusiva competenza dell’Agenzia e posto che nessun controllo viene demandato al concessionario sulla legittimità e correttezza dei ruoli. Tale motivo di impugnazione, tuttavia, secondo la Corte era inammissibile, anche considerate le valutazioni del giudice di merito, non sindacabili davanti alla Corte. Era invece fondato il secondo motivo di ricorso, laddove Equitalia denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del dlgs 546/1992, lamentando che la Commissione tributaria regionale, nel regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, aveva provveduto alla liquidazione cumulativa delle stesse, senza la dovuta distinzione tra le spese del primo e quelle L’ordinanza su del secondo grado. www.italiaoggi.it/ Giovambattista Palumbo documenti In tema di accertamento sintetico la normativa chiede al contribuente qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova dell’entità di tali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso. Tale previsione ha infatti la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la loro disponibilità, escludendo che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché, in tal caso, gli stessi redditi non sarebbero utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 19257 del 28/9/2016. Nel caso di specie la contribuente impugnava la sentenza con la quale la Ctr, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi ex art. 38 del dpr n. 600/73, aveva riformato, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, la decisione della Ctp. In particolare, la Ctr riteneva infatti che la contribuente non avesse fornito la prova che quanto ricevuto in eredità fosse stato utilizzato per fare fronte alle normali spese di gestione familiare, o che fosse rimasto nella sua disponibilità, essendo di contro risultato che quel denaro era stato utilizzato per altri scopi (donazioni ai figli e transito in altri conti correnti). La Corte riteneva dunque che la decisione fosse corretta, non avendo il contribuente fornito idonea dimostrazione, anche considerato che la prova richiesta dalla norma non risulta in realtà particolarmente onerosa, potendo essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari, idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame (e quindi non il loro semplice «transito» nella disponibilità del conL’ordinanza su tribuente). www.italiaoggi.it/ Giovambattista Palumbo documenti VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1OTo0MlojIyNWRVI= DI ANDREA SCOTTO I luoghi di raccolta delle scommesse ippiche e sportive non soggiacciono alla disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili, che riguarda solo le sale da gioco e le slot machine. Lo ha chiarito il Tribunale amministrativo regionale del Veneto attraverso la sentenza n. 1016 depositata 12 settembre 2016. La vicenda trae spunto del provvedimento col quale il comune di Venezia aveva diffidato un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, in asserita difformità dal regolamento edilizio. I locali utilizzati erano infatti situati ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ai luoghi sensibili (scuole, chiese ecc.). Il collegio giudicante ha fatto presente che la legge veneta conferisce ai comuni il potere di individuare la distanza minima che le «nuove sale giochi» o la «nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo» devono rispettare con riguardo a determinati luoghi. Allo stesso modo l’art. 7 comma 10 del dl 158 del 2012, nel prevedere la pianificazione di «forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco» fa riferimento agli apparecchi di giochi previsti dall’art. 110, comma 6 lett. a) del Testo unico di pubblica sicurezza. Ciò significa che né le fonti legislative, né tantomeno in alcun punto del regolamento comunale, si fa riferimento ai luoghi di raccolta delle scommesse ippiche o sportive. Infine non è nemmeno possibile, in via interpretativa, ricomprendere tale tipologia di gioco nella nozione di «sale pubbliche da gioco». domenica 9 ottobre 2016 L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it 5 BUROCRAZIA CANAGLIA | REGIONE La Commissione tributaria regionale in agonia: ha quasi 5600 cause arretrate In primo grado si va relativamente veloci, un anno, un anno e mezzo, ma poi si entra nell’inferno del secondo grado, un tunnel in cui non si vede l’uscita. Ci sono più di 5500 cause attualmente pendenti alla Commissione tributaria regionale, i tempi medi per arrivare a una sentenza sono circa sette anni, altri sette più o meno quelli per un eventuale verdetto della Cassazione, dove la metà delle cause civili sono, appunto, tributarie. Tirate le somme, un contribuente sardo in lite col fisco, per sapere con certezza di che morte morire, può arrivare ad attendere una quindicina d’anni. Nel frattempo Equitalia fa puntualmente il suo lavoro, se all’inizio ha ottenuto ragione riscuote con ogni mezzo, e se al termine del percorso il giudizio è ribaltato a favore del cittadino, auguri a quel povero cristo che nel frattempo potrebbe aver perso beni, impresa e salute. L’ALLARME. «La giustizia tributaria in Sardegna è in coma profondo», dice Rita Dedola, presidente dell’ordine degli avvocati. «Nonostante l’abnegazione di molti giudici, che quando lo fanno svolgono praticamente opera di volontariato, abbiamo migliaia e migliaia di processi che, senza una riforma profonda, chissà se vedranno mai la luce. Le nostre denunce continuano a cadere nel vuoto, è incredibile come la giustizia tributaria sia considerata di serie B». RANGHI RIDOTTISSIMI. Il fatto è che alla Commissione L’incubo delle liti con il fisco, nell’Isola durano più di 10 anni Dichiarazione dei redditi. Le controversie tra contribuenti e fisco in Sardegna hanno tempi lunghissimi tributaria regionale di Cagliari oggi ci sono in tutto quattro giudici e invece dovrebbero essere sei volte di più (e nella sede di Sassari è rimasto un solo giudice). Qui mandano magistrati in pensione oppure giudici togati che devono prima di tutto svolgere la loro quotidiana attività, e poi dedicarsi a una materia difficile, piena di trabocchetti e che muta continuamente, con un compenso di 33 euro lordi a sentenza. Insomma, come biasimare chi saluta e se ne va? Gli appelli pendenti a dicembre 2015 erano 5333, a maggio di quest’anno se ne sono aggiunti 456 e quelli definiti sono stati 252. Tota- le: 5537 vertenze aperte. IL PRESIDENTE. Mauro Rosella, ex sostituto procuratore generale della Repubblica, è presidente della Commissione regionale di Cagliari: «Siamo due presidenti, un vicepresidente e un giudice, non riusciamo a comporre neppure due commissioni. A Sassari c’è solo un giudice, possiamo dire che la Commissione è sterilizzata: io ci vado quando posso, a mie spese, per alleggerire almeno le sospensive. Insomma, è vero, la situazione è drammatica, al massimo riusciamo a fare un’udienza al mese, con anche venticinque procedimenti assieme. È una faccenda che dovrebbe stare a cuore alla Pubblica amministrazione, invece non succede». I CONTRACCOLPI. «Al di là della violazione dei principi costituzionali del giusto processo, questa crisi della giustizia tributaria, che esiste solo in Sardegna, ha gravi conseguenze sull’economia già disastrata dell’Isola», sottolinea l’avvocato Italo Doglio. «E la politica non fa niente. Ancora una volta i sardi non sono uguali agli altri cittadini italiani, devono pagare le imposte ma non hanno diritto a un giusto processo». Prosegue Doglio: «Durante la pendenza del ricorso scattano gli interessi ed Equitalia può procedere con l’azione esecutiva (bloccando i conti correnti e gli autoveicoli e sequestrando immobili). Se poi il contribuente ottenesse ragione in secondo grado, cosa fa se nel frattempo sono passati dieci anni e magari ha perso tutto?». Il legale lo ha ripetuto in molte occasioni: «Vogliamo giudici professionali, a tempo pieno, con uno status uguale a quello degli altri magistrati e compensi adeguati, e serve la terzietà, non è ammissibile che la giustizia tributaria dipenda dal ministero delle Finanze, che è parte in molti processi». IL FUTURO. Grazia Corradini, presidente della Corte d’appello di Cagliari, è anche presidente della Commissione tributaria provinciale (il primo grado): «Noi siamo in tutto una quindicina, i giudici mancano anche qui ma la pendenza è gestibile, poco più di mille controversie, stiamo lavorando sul 2015 e sul 2016. Temo che la situazione della Commissione regionale sia difficilmente risolvibile in tempi brevi: erano stati assegnati alla commissione regionale di Cagliari una decina di giudici togati, dopo il concorsone del 2011, ma a poco a poco se ne sono andati». IL CONCORSO. «Ora è stato bandito un concorso pubblico per 200 posti di giudice tributario in tutta Italia, sei sono stati assegnati alla Commissione regionale di Cagliari e altri sei sono stati divisi fra le Commissioni tributarie provinciali dell’Isola, ma ci vorrà un po’ per la definizione». Aggiunge Corradini: «I bandi per le applicazioni temporanee per la Sardegna di regola vanno deserti, anche per i disagi e le spese per il viaggio (a carico del giudice) a fronte di compensi irrisori. Il disegno di legge per accorpare la giustizia tributaria alla magistratura ordinaria - altamente osteggiato dall’Associazione Magistrati Tributari - che tra le altre cose prevede un giudizio di primo grado assegnato al giudice monocratico ed una seconda fase di reclamo di competenza del tribunale collegiale, insomma, molto più snello, al momento pare essersi arenato». Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA L’odissea di un imprenditore: vince in primo grado ma l’appello slitta «Combatto dal 2011 per riavere 5000 euro» reclamo/mediazione, obbligatorio per le controversie fino a 20mila euro, ma l’amministrazione finanziaria l’ha rigettato». Così, nel 2013, ha inizio il contenzioso in Commissione tributaria a Nuoro, che termina due anni dopo con esito positivo per l’imprenditore. «Con una sentenza del 24 giugno 2015 i giudici hanno accolto il ricorso e, l’Agenzia delle Entrate, il 15 gennaio 2016, ha fatto appello alla Commissione tributaria regionale contro la pronuncia. Oggi non conosciamo neppure la data della trattazione in secondo grado», prosegue Carta, «dalle informazioni che ho il tempo medio d’attesa è di almeno sei anni». L’interessato può QUESTA CASA NRGÈO. NO ALBE UN XIÀFLRYHQGLWH 070 2082111 cualbu Giovanni Attene chiedere «l’anticipazione della trattazione se la lunga attesa determina un danno, sulla cui gravità decide la stessa Commissione. Il Dai inizio alla vacanza di una vita: i, oggi ti trasferisc domani la paghi. Scopri come m su vivicagliari.co VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMC0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0xMFQxNDoxMDoxM1ojIyNWRVI= mio cliente, per fortuna, si è rifatto una vita e un’attività in Canada, sta bene, dunque non può chiedere l’anticipazione». L’avvocato Carta è indignato. «A chi è in attesa di giustizia le ragioni di questa situazione aberrante non interessano. Certo è evidente il disinteresse dello Stato verso i contribuenti, specie quelli che più concorrono a tenere in piedi il sistema Italia, ovvero le piccole e medie imprese. La situazione paradossale del mio cliente è ancora più odiosa da sopportare se si considera che dopo aver subito l’insolvenza di due grandi imprese del continente, per conto delle quali aveva realizzato lavori per alcune centinaia di migliaia di euro, è comunque riuscito con enormi sacrifici a soddisfare tutti i creditori, gli istituti di credito e l’Erario. E lo Stato, anziché sostenerlo, ha fatto di tutto per affossarlo». Ancora: «Se l’amministrazione finanziaria cogliesse la ratio della norma con cui il legislatore favorisce il perseguimento della soluzione conciliativa, oggi sarebbe cessata la materia del contendere. Infatti, il mio cliente aveva proposto una soluzione mediana, rivedendo in diminuzione la propria pretesa. Ma l’offerta è stata completamente ignorata. L’Agenzia ha preferito la tranquillità offerta dalla lungaggine del processo alla certezza di restituire una somma inferiore al dovuto». (cr. co.) RIPRODUZIONE RISERVATA ph. ales&ales Il geometra Giovanni Attene aveva un’impresa edile che lavorava nel centro e nord Sardegna. Dopo una serie di vicissitudini chiude i battenti e chiede all’Agenzia delle Entrate il rimborso di un credito Iva di 5000 euro. È l’inizio del calvario. La causa parte nel 2013, in primo grado vince l’imprenditore, l’Agenzia ricorre in appello: se tutto andrà liscio, il processo di secondo grado si farà nel 2021. «Tutto comincia nel 2011 con la domanda di restituzione, la somma si riferisce all’esercizio 2008», racconta l’avvocato che segue la causa, Paolo Carta, studio in via Monsignor Cogoni a Nuoro. L’Agenzia delle Entrate risponde no, «opponendo la decadenza del diritto». Contro il provvedimento di diniego, «abbiamo proposto un 10 ECONOMIA&FINANZA «Dobbiamo specializzarci intecnicheinnovative» Ilfatturatonellanostra provinciahasegnato-2,3% È il dato peggiore, mentre Treviso spicca con +1,7% to è -0,1%, a guardare le province emerge da una parte la crescita di Treviso, che per le costruzioni fa segnare +1,7%, e dall’altra parte la perdita di Vicenza, che segna -2,3% ed è la peggior provincia di Vicenza, seguita da Padova -1,1% mentre Verona e Rovigo segnano +0,6%. Cresce un pochino Rovigo (+0,3%), cala un po’ Venezia (-0,2%). ARRETRANO LE “PICCOLE”. «Crescite e cali dello “zero virgola” - sottolinea Unioncame- Asoffriresono soprattuttole impreseartigiane maperilcalodi postidilavorosi vedepiùnellealtre re - indicano solo una cosa: il mercato delle costruzioni nella nostra regione non decolla, soprattutto per quello che riguarda il mondo della piccola impresa». Il dato infatti si biforca: sono le imprese artigiane a segnare ad aprile (rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso) un -0,7%, mentre le imprese non artigiane registrano all’opposto un +0,7%. «Una forbice che si sta via via ingrandendo spiega il report - e che influenza anche i sentiment delle imprese che, rispetto all’andamento del fatturato, presentano un peggioramento rispetto al trimestre precedente». Tanto più che in Veneto nel settore l’81% è fatto da ditte individuali, che sono appunto quelle che soffrono. ORDINI, PREZZI E OCCUPAZIONE. Gli ordini sono stabili www.fimautogemelli.it LovatodellaConfartigianato berica Costruzioni, stallo alivelloregionale MaVicenzavagiù In passato si guardava all’edilizia come il settore-indicatore per l’andamento dell’intera economia. E spesso oggi si addita proprio il mercato dell’edilizia come quello che più ha pesato sulle sofferenze e sulla crisi registrata dalle stesse banche. Ebbene, il quadro dell’edilizia in Veneto resta in bilico: «L’inversione di tendenza tanto attesa non solo non appare nelle previsioni, ma sembra allontanarsi», scrive Unioncamere presentando con Edilcassa di Confartigianato Veneto l’indagine VenetoCongiuntura (il campione è di 600 imprese) sull’andamento del settore nel secondo trimestre di quest’anno. E quello che più colpisce è che se a livello regionale la media è del fattura- Autogemelli Telefono 0444.396.311 Fax 0444.396.333 | E-mail: [email protected] UNIONCAMERE. Indagine conEdilcassa nel secondotrimestre 2016 Piero Erle Giovedì 6 Ottobre 2016 FA_04880 FA_04879 IL GIORNALE DI VICENZA (+0,1%), anche se pure qui soffrono le imprese artigiane (-0,5%) e il Vicentino (-2,4%). Per i prezzi l’andamento indica +1%, in questo caso registrato di più a Treviso (+1,9%) e Padova (+1,3%). L’occupazione segna -0,1%, e a sorpresa a soffrire di più sono le imprese non artigiane (-0,3%). In questo caso però Padova segna +4,5%, Treviso invece -4,3% e Vicenza -2%. LA SPERANZA. Giuseppe Fe- dalto, presidente di Unioncamere e imprenditore del settore, guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il mercato delle costruzioni si mantiene comunque su livelli stabili, che po- ENERGINDUSTRIA. IlConsorzio (1200soci) hafirmato un accordoper condizionimigliorative trebbero rafforzarsi nei prossimi mesi. Segnali positivi provengono dalle compravendite del segmento non residenziale». E per Enrico Maset, nuovo presidente di Edilcassa, serve una svolta: «È necessario fare leva sugli incentivi fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, così come è indispensabile rimettere in moto l’edilizia pubblica con una sorta di ‘Piano Marshall’ di investimenti dedicati agli oltre 200mila edifici veneti costruiti senza criteri antisismici». Ben venga il cantiere «Casa Italia» avviato dal Governo con le parti sociali, ma «bisogna fare presto». • «Toltoforse Treviso,a mio avvisotra Vicenzaele altre realtàvenete non c’èchissàche scarto.Difatto ildato di Unioncameredimostra cheper tuttoilsettore veneto è sbagliatopensare diessere fuoridallacrisi». EGiovanni Lovato,presidentedegli“Edili” diConfartigianatoVicenza, rilanciasubito: «Chea soffrire dipiùsiano le impresemeno strutturatenonèunasorpresa, esoprattuttociconferma che servequellavoro checome Confartigianatostiamo facendodatempo: dobbiamo farcrescere le nostreimprese interminidiprofessionalità. Il mercatosi spostasulle ristrutturazioniesull’efficientamentoenergeticodegli edifici.I nostriimprenditori devonosviluppare una conoscenzamaggioredei nuovi materialiedelleinnovazioni del settore:èquelloil nostro obiettivo».Lo stessoreport di Unioncameredelresto indica chele ristrutturazionisegnano +34punti percentuali,«segno ormaidel definitivo consolidamentodiquesto mercato».«Dobbiamo essere alpasso con itempi, con il mercato:èquestocheservedi piùallapiccola impresaper crescere.Ecome categoria lavoriamoanchenella formazionemanageriale delle nostreimprese»,sotto linea Lovato.Econ “crescita”, incasadi Confartigianato,si intendeanche lapoliticadelle alleanze diaziende in“retidiimpresa”,strategia che stacrescendoproprio trale aziendeartigianedelle costruzioni edegliimpianti.Ele previsioni? Secondoil report diUnioncamere «leaspettativedegli imprenditori delleimpresedicostruzioni presentanovalori complessivamentepositivi mainribasso rispettoal trimestreprecedente. I salditra chi prevede un aumentoe chiuna diminuzionedel fatturato edegliordinativi risultanoin diminuzionedi10,2 e5,6punti percentuali»anchese restano positividi +5,2puntie+8,5 punti. Gliimprenditori«sonoinvece più fiduciosiper quantoriguarda l’occupazionechepresenta un saldopari a1,5punti percentuali (eraa 0lo scorso trimestre)». Infine«leaspettative riguardantii prezzisono inribasso di10,2 punti percentuali»:il saldo èdi10,9 puntipercentuali edera+21,1. «Noncredoci siano variazionicommentaLovato- daquia fine annononci sarannonécrescita né calo».Tenendo contoanchedei timoriper le possibilitàfinanziarie ediaccessoalcredito chesono calatenellefamiglie(causa banchepopolarie altrevicende),e dell’esigenzaforte «di unapolitica fiscale-concludeLovato -che riducala grandepressione chec’è sugliimmobiliechefrenagli investimentinelsettore». P.E. COMMERCIALISTI. Partito un ciclo di corsi sui temi dei processi tributari «Fotovoltaico più conveniente Liti con il fisco in calo del 9% sesi lasciaGse:nuovotrader» «Ma1790ancoratroppe» Ilpresidente dell’Ordine MarcoPoggi: «Sistema penalizzante:nel47% dei Gse ha remunerato l’energia casipretese infondate» «Perunimpianto da 1MW vantaggitra i3.500 e4 milaeuro l’anno» Maria Elena Bonacini «Il numero degli impianti fotovoltaici installati nelle aziende è in progressivo aumento, anche se non c’è più la “corsa” di qualche anno fa. L’interesse c’è, ma prima bisogna sempre valutare la convenienza nel proprio contesto, la superficie a disposizione e quanta energia verrà autoconsumata», Così Franco Maitan, direttore di Energindustria, consorzio promosso da Confindustria Vicenza, commenta la propensione delle imprese ad installare impianti fotovoltaici, a lato del convegno sulla loro “evoluzione tecnica, incentivazione, pratiche amministrative e manutenzione”. Ma anche per illustrare un’importante novità: il nuovo accordo sottoscritto dal consorzio con uno dei maggiori trader italiani, per il ritiro a condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dal Gestore servizi energetici (Gse). SETTORE. Il consorzio attual- mente conta 1.200 aziende associate, anche da fuori provincia, non tutte iscritte a Confindustria, ma solo il 15/20% di loro ha un impianto fotovoltaico. Un settore Nuoveopportunitàper leimpreseche hannoilfotovoltaico. ARCHIVIO che in Veneto e nel Vicentino continua a crescere. Se infatti a fine 2014 gli impianti in Regione erano 87.773, per una potenza di 1.715,2 MW, un anno dopo erano saliti a 93.168 con una potenza di 1.754 MW, con un aumento di 5.395 impianti (+6,1%) e 38,8 MW (+2,5%) di potenza. Allo stesso modo nel Vicentino a dicembre 2014 si contavano 16.309 impianti per 259,7 MW di potenza, diventati dodici mesi dopo 17.374 per 266,5 MW di potenza, cioè 1.065 (+2,52%) impianti nuovi e 6,6 MW (+1,41%) di potenza in più. Per quanto riguarda la produzione, invece, nel 2014 il Ve- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNi0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0wNlQxMTo1NzowMFojIyNWRVI= neto ha prodotto 1.784,1 GWh, passati a 1.948,7 GWh nel 2015, con un incremento del 9,2%, mentre il Vicentino a prodotto nel 2014 260,3 GWh, saliti a 285,5 nel 2015, registrando un +9,7 %. ACCORDO. Grazie all’accordo di Energindustria questa produzione potrebbe diventare ancora più conveniente. «Questo accordo – spiega Maitan – prevede il passaggio dal Gse al libero mercato, tramite un operatore nazionale, eliminando i costi fissi del Gse e ricevendo una maggiore remunerazione rispetto a quella attuale, per l’energia messa in rete. Finora il acquistata in maniera standardizzata a livello nazionale e per chi ha investito pensando di guadagnare, per ora ha introiti ridotti. Abbiamo calcolato che chi avesse un impianto da 1 MW e vendesse tutta l’energia prodotta avrebbe un vantaggio tra i 3.500 e i 4 mila euro l’anno. Non tutti, infatti, consumano l’energia che producono, anzi c’è chi ne utilizza una minima parte. In generale, credo che gli impianti interessati potrebbero essere circa 300». GESTIONE. Ma all’incontro non si è parlato solo dell’accordo. «È la prima volta che ci rivolgiamo alle imprese che hanno il fotovoltaico – spiega Maitan – per illustrare in particolare come vanno gestiti. Questi impianti sono un elemento vivo, con passaggi di corrente, e vanno tenuti controllati, altrimenti la producibilità decade ed è necessario sostituirli. Attualmente gran parte degli interventi effettuati è proprio di questo tipo, mentre per preservarli servono una manutenzione continua e un controllo accurato almeno una volta l’anno». • © RIPRODUZIONERISERVATA Il contenzioso tributario pendente davanti alla commissione provinciale di Vicenza è diminuito del -9,09% passando in soli tre mesi da 1969 a 1790. A dirlo l’ultimo rapporto trimestrale del Ministero dell’Economia e Finanze relativo a gennaio–marzo 2016. Vicenza si posiziona al terzo posto tra le province venete rispetto a Rovigo, dove si registra una diminuzione delle liti contro il Fisco del -16,40%, Padova -8,54%. Dati in controtendenza: Belluno è in testa con +13,64%, seguita da Treviso +10,32%, Verona +7,78% e Venezia +2,66%. In tutto il Veneto, nei primi 3 mesi dell’anno, i nuovi ricorsi alle commissioni tributarie provinciali sono stati 1474, contro i 2082 dello stesso periodo del 2015, mentre gli appelli alla commissione tributaria regionale sono stati 556 per un valore complessivo di 156.762.578 euro e un valore medio di 281.947 euro. ESITI. Sugli esiti dei ricorsi da- vanti alle commissioni tributarie provinciali in materia di tributi erariali (Ire/Irpef, Iva, Irap, Registro, Ires/Irpeg e Catasto) le controversie che si concludono con una MarcoPoggi pronuncia favorevole al contribuente sono in media il 28,75%, dato che sale al 29% quando le controversie riguardano i tributi locali (tributi/tasse auto, Tia/Tarsu, Ici/Imu, diritti camerali). Per il contribuente migliora la situazione in secondo grado davanti alle commissioni regionali: il tasso di pronunce favorevoli sale al 39,17% per le sentenze sui tributi erariali ed al 36,43% per i tributi locali. «SISTEMA PENALIZZANTE». «Numeri ancora troppo elevati – osserva Marco Poggi, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza - che denotano un sistema fiscale penalizzante sia per i privati che per le imprese, considerato che solo nel Vicentino le pretese dell’amministrazione finanziaria risul- tano infondate nel 47% dei ricorsi esaminati dalla Commissione tributaria provinciale, dato superiore alla media nazionale frutto anche della competenza dei difensori. Resta il fatto che la durata complessiva di tutti i gradi di giudizio dei processi tributari è ancora troppo elevata. Per le imprese significa immobilizzare risorse preziose che potrebbero essere destinate all’attività di ricerca e sviluppo e alla creazione di valore e posti di lavoro». «La norma secondo cui è necessario prima pagare e poi ricorrere – aggiunge Piermaria Foletto, presidente della commissione di studio per l’accertamento e il contenzioso tributario dell’Ordine - è penalizzante perché prevede il versamento anticipato di parte delle pretese accertate dello Stato». CORSI. Cresce così la richiesta di professionisti specializzati in contenzioso tributario. Ieri è iniziato il ciclo di incontri promosso dai Commercialisti (proseguirà il 12, 18, 25, 28 ottobre) che vede tra i relatori giudici tributari e professionisti specializzati sulle novità e i temi del processo tributario, dall’assetto della giurisdizione tributaria alla sentenza in cassazione, senza trascurare i procedimenti speciali tra cui la conciliazione e la mediazione tributaria. •