Denuncia di inizio attività (DIA)

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Denuncia di inizio attività (DIA)
SCHEDA 4.2 – Denuncia di inizio attività (DIA)
SOGGETTI RICHIEDENTI/AMBITO DI APPLICAZIONE_____________________________________
I soggetti legittimati alla richiesta della denuncia di inizio attività sono, oltre al proprietario
dell’immobile, quanti vantano su di esso un diritto reale, nonché i titolari di rapporti obbligatori, come il
conduttore, o chiunque disponga del bene.
Ai sensi dell’art.22, D.P.R. 380/01 e s.m.i., “sono soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 380/01 (TUE), che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”,
vale a dire:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite
in aree esterne al centro edificato;
d) interventi di nuova costruzione;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica;
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Gli interventi edilizi di cui alle ll. a), b) e c), possono essere eseguiti senza titolo abilitativo (art.6, D.P.R.
380/01 e s.m.i.). Lo stesso regime vale per il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di
categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee (art. 2 c.5 L.R. 19/01).
Gli interventi edilizi di cui alle lettere d), e) e f) sono invece subordinati a permesso di costruire.
Sono inoltre realizzabili mediante DIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
tali denunce di inizio attività, costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale, e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante DIA:
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
• gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati
anteriormente all'entrata in vigore della L. 443/01, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro
30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il
progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
• gli interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Ai sensi degli artt. 2 e 6 della L.R. 19/01, possono inoltre essere realizzati in base a semplice DIA:
• le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso
ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle
innovazione necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Ai sensi dell’art.5 del
D.P.G.R. 381/03, le ristrutturazioni edilizie di cui al presente punto possono essere realizzate a
mezzo di DIA esclusivamente qualora venga assicurata la piena conformità di volume tra il vecchio
e il nuovo manufatto, fatte sempre salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica. L’altezza del nuovo manufatto non può, in ogni caso, superare l’altezza
media dell’intorno urbano costituito dagli edifici immediatamente adiacenti e da quelli prospicienti
per il tratto di facciata di riferimento. L’art.7 del regolamento per l’attuazione della L.R. 19/01
prevede che la demolizione di costruzioni esistenti o di loro parti, comporti obbligatoriamente la
rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e la risistemazione del terreno di sedime;
• i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla l.c) dell’art.22, c.1 della L.R.19/01, ma recanti
analoghe previsioni di dettaglio;
• i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di
trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve
essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone
territoriali omogenee;
• la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla L.R.
8/95;
• la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel
sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
Secondo quanto prevede l’art. 6 del D.P.G.R. 381/03, la realizzazione di tali parcheggi sotterranei è
subordinata al deposito presso il Comune, oltre che della documentazione relativa alla denuncia di
inizio attività o all’autorizzazione, di una relazione geologica e di un progetto per la sistemazione
della superficie dell’area interessata dall’intervento. Per gli interventi da eseguirsi al di sotto di
superfici non impermeabilizzate il progetto di sistemazione, predisposto da un dottore agronomo,
deve prevedere una copertura dì almeno un metro di spessore medio ed idonee piantumazioni, simili
per specie e quantità a quelle preesistenti. I Comuni possono introdurre modalità di realizzazione dei
parcheggi necessarie ad agevolare il regolare flusso del traffico veicolare;
• la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli
edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti. Nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/99, l’inizio delle opere è
subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla
tutela dei vincoli stessi. Dell’inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interrati deve,
in ogni caso, essere informata, a cura del committente o del Direttore dei lavori, la Soprintendenza
per i Beni Archeologici competente per territorio. I parcheggi realizzati ai sensi del presente punto
non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli
pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli. Possono avanzare richiesta di autorizzazione alla
realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro che, a mezzo di atto
d’obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto
realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliare. La DIA di cui al presente punto scade decorsi
trentasei mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al
presente punto nel termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del procedimento autorizzatorio,
costituirà, per la relativa parte dell’opera, difformità totale dal titolo autorizzatorio. In tale ipotesi si
applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 della L. 47/85.
La realizzazione degli interventi di cui sopra, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica
o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui
al D.Lgs. 490/99. In particolare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 del regolamento per l’attuazione della L.R. 19/01,
emanato con D.P.G.R. 381/03, per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al medesimo D.Lgs. 490/99, la
presentazione della denuncia di inizio attività è subordinata al decorso del termine di cui all’art. 151 c. 4. È
comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione
degli interventi di cui ai cc.1 e 2 dell’art. 22 del D.P.R. 380/01, senza obbligo del pagamento del contributo
di costruzione di cui all'art. 16.
ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________
Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo per presentare la DIA, almeno 30 giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune competente la denuncia. Alla denuncia
vanno allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti atti ed elaborati:
a) dichiarazione comprovante la disponibilità dell’immobile ai fini della realizzazione degli interventi
indicati nella denuncia;
b) atto di nomina del progettista, del Direttore dei lavori e dell’impresa incaricata della loro esecuzione;
c) dettagliata relazione, a firma del progettista incaricato, recante l’indicazione delle opere da realizzare,
delle principali soluzioni tecniche adottate e della conformità degli interventi da eseguire rispetto alla
normativa edilizia e urbanistica, nonché alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
d) progetto delle opere da realizzare, asseverato da un tecnico abilitato, composto da:
• relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori dell’area
di pertinenza degli interventi;
• relazione ed elaborati grafici di progetto;
e) relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare. Tale relazione è prevista per gli interventi di
cui all’art. 2, c.1, l. a) della L.R. 19/01, con esclusivo riferimento all’esecuzione di opere in aree da destinare
ad attività sportive senza creazione di volumetria, ovvero nei parcheggi pertinenziali di unità immobiliari
situati nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici, nonché per gli interventi di cui alle ll. b), c) e
d) dell’art. 2, c. 1, della medesima legge;
f) atto d’obbligo, ove richiesto;
g) per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99, l’autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni
preposte alla tutela dei vincoli stessi;
h) ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;
i) ricevuta attestante il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto.
L'interessato è tenuto a comunicare allo SUAP la data di ultimazione dei lavori. Qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il Comune convoca una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
della L. 241/90. Il suddetto termine di 30 giorni decorre dall'esito della Conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
Il responsabile del competente ufficio comunale ha 30 giorni di tempo per verificare la denuncia. In
caso di esito negativo dell’istruttoria, deve provvedere, sempre entro quel termine, a notificare all’interessato
l’ordine motivato di non eseguire l’intervento. L’interessato ha, comunque, la facoltà di ripresentare la
denuncia con le modifiche o le integrazioni necessarie a renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Il responsabile del procedimento, se verifica che l’attestazione del progettista è falsa, ne informa
l’autorità giudiziaria e il Consiglio dell’ordine.
Ultimato l'intervento, il progettista, o un tecnico abilitato, rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività.
ONERI_________________________________________________________________________________
Se previsto, occorre il pagamento del diritto comunale di segreteria.
Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, non comportano il pagamento del
contributo di costruzione.
Per gli interventi edilizi che possono essere realizzati alternativamente, mediante DIA o permesso di
costruire, l’interessato, anche se ha optato per la DIA, deve comunque corrispondere il contributo di
costruzione di cui all’art. 16 del TUE.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. 381/03, il contributo previsto dal c. 4 dell’art. 2 della L. 19/01,
relativo alle opere la cui realizzazione è subordinata a DIA, è dovuto per gli interventi edilizi previsti dal c.1,
ll. b), c) e d) dell’art. 2 della medesima legge regionale. L’importo del contributo è determinato
dall’interessato che, all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve depositare la ricevuta
dell’avvenuto pagamento. Il Comune verifica l’esattezza del computo del contributo e comunica
all’interessato l’importo dell’eventuale conguaglio, che dovrà essere versato entro 30 giorni dalla
comunicazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, la somma dovuta, a titolo di conguaglio, sarà
maggiorata di interessi e sanzioni conseguenti al ritardato pagamento.
A seguito delle modifiche all’art. 16 del TUE, introdotte dal D.Lgs. 301/02, il titolare del permesso
di costruire, o chi presenta la DIA, può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo della
relativa quota di contributo di costruzione riferito agli oneri di urbanizzazione senza dover rispettare le
disposizioni della L.109/94 (legge “Merloni”), ma ha l’obbligo, se le singole opere sono d’importo superiore
alla soglia comunitaria, di affidarle nel rispetto delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria.
SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________
La DIA consente la realizzazione dei relativi interventi edilizi entro il termine massimo di tre anni
dalla sua presentazione. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere realizzati solo previa
presentazione di una nuova DIA, avente come oggetto le opere non ancora eseguite, qualora tali opere siano
ancora compatibili con la normativa urbanistica, e sempre che quest’ultima ne consenta la realizzazione in
base a denuncia di inizio attività. Alla nuova denuncia si applica la medesima disciplina della denuncia
precedente.
Nell’ipotesi di cui sopra, alla nuova denuncia va allegata la stessa documentazione prevista per la
richiesta già presentata, opportunamente adeguata con riferimento alle opere da eseguire. In caso di varianti
in corso d’opera, la DIA va integrata con la descrizione delle variazioni apportate al progetto originario, con
una relazione a firma del progettista incaricato che attesti la conformità di tali variazioni rispetto alla
normativa urbanistica ed edilizia. Qualora gli interventi edilizi in via di esecuzione interessino beni sottoposti
ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/94, la DIA va integrata con una specifica autorizzazione rilasciata dalle
amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi e avente come oggetto le opere non previste dalla
precedente denuncia di inizio attività.
SANZIONI______________________________________________________________________________
Per le opere realizzate dietro presentazione di DIA, il progettista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione di cui all'art. 23, c.1 del TUE, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Con le correzioni introdotte agli artt. da 31 a 48 del TUE dal D.Lgs. 301/02, la scelta della DIA per
gli “interventi maggiori” comporta, in caso di abuso, l’applicazione dello stesso regime sanzionatorio,
penale, amministrativo, civile e fiscale previsto per gli interventi assoggettati al permesso di costruire.
Per quanto concerne specificamente gli interventi edilizi “minori”, di cui all’art. 22 cc. 1 e 2 del
TUE, l’art. 37 del medesimo decreto prevede:
1. La realizzazione dei suddetti interventi edilizi, in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità
da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di DIA consistono in interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla l.c) dell'art. 3 del TUE, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga una sanzione pecuniaria da
516,00 a 10329,00 euro.
3. Quando gli interventi di cui al punto 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella l. a) dell'art. 2 del D.M. 2/04/68, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al
Ministero per i Beni e le Attività culturali un apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 1. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516,00 a 10329,00 euro di cui al punto 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile
dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma,
non superiore a 5164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in
relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 c.6 del TUE, la DIA spontaneamente effettuata quando
l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00
euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 44
del TUE. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato,
l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'art. 36 del TUE (vedi scheda “permesso di costruire”).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________
Normativa nazionale
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
L. 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A).
L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Normativa regionale
D.P.G.R. del 11 giugno 2003, n. 381, Regolamento per l'attuazione della legge regionale 28 novembre
2001, n. 19.
L.R. 28 novembre 2001, n. 19, Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e
per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio
attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla
formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.
ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________
Comune.