BBTE010 - INCASSO EFFETTI ASSEGNI DOC. ESTERO

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BBTE010 - INCASSO EFFETTI ASSEGNI DOC. ESTERO
FOGLIO INFORMATIVO relativo a:
SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI, ASSEGNI E DOCUMENTI ESTERO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.
Via Ravegnana ang. Via Traiano Imperatore – 47122 Forlì (FC).
n. di telefono e fax: +39 0543 811111 / +39 0543 811118
e-mail: [email protected]
sito internet: www.creditodiromagna.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì / Cesena n. 299009
Iscritto all’albo della Banca d’Italia n. 5597 cod ABI 03273
Aderente al sistema di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
CHE COS’È IL SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI, ASSEGNI E DOCUMENTI ESTERO
L’operazione di incasso è il mandato con il quale un operatore (ordinante, cedente o traente) incarica la propria banca
di provvedere alla riscossione di un credito, vantato nei confronti dell’estero, mediante la presentazione di documenti
finanziari (cambiali, tratte assegni) e/o commerciali (fatture, documenti), in formato cartaceo o elettronico, allo scopo di
ottenerne l’accettazione e/o il pagamento da parte del cliente debitore (trassato). L’importo degli assegni e degli effetti
è accreditato sul conto corrente del cliente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso).
Gli assegni in euro o in divisa estera, tratti su Banca Estera sono accreditati sbf al cliente esclusivamente in presenza
di specifico accordo con la controparte bancaria estera, diversamente sono assunti al dopo incasso.
Per incasso semplice si intende la trattazione di cambiali, pagherò, ricevute, assegni, per l’accettazione e/o incasso.
Per incasso documentario si intende la trattazione di documenti commerciali, accompagnati o meno da effetti per
l’accettazione e/o incasso.
L’incasso documentario, a sua volta, a seconda della prestazione che il debitore è chiamato ad effettuare per ritirare i
documenti, può assumere la forma di:
• Documenti contro pagamento (documents against payment o D/P): i documenti potranno essere rilasciati solo
contro pagamento;
• Documenti contro accettazione (documents against acceptance o D/A): i documenti potranno essere rilasciati
solo contro accettazione di una tratta da parte del trassato.
Le operazioni in parola sono regolate dalle Norme Uniformi emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di
Parigi, pubblicazione n. 522, revisione 1995. Per l’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata di avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese della controparte.
I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente ed a suo rischio. La Banca non risponde quindi delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili
Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l’accettazione e/o pagamento di effetti, di documenti e di
assegni scontati o negoziati o sui quali sia stata fatta, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca esclusivamente a carico e rischio del Cedente.
Il Cedente si obbliga a rifondere in ogni tempo e a richiesta della Banca, l’importo degli effetti o degli assegni protestati
o insoluti e delle spese e commissioni relative, oltre agli interessi di mora.
I crediti in relazione ai quali sono stati emessi gli effetti, gli assegni, le tratte, le ricevute e/o gli altri mezzi di incasso o di
pagamento sono ceduti alla Banca in garanzia dei crediti della stessa per l’anticipata disponibilità eventualmente concessa. La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il cedente, presente o futuro - anche se non liquido ed
esigibile ed anche se non cambiario – è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti i titoli e valori di
pertinenza del Cedente medesimo.
Nel caso di effetti presentati per lo sconto, per i quali si rilevi il credito sottostante, la Banca si riserva il diritto di esigere
dal Cedente l’immediata restituzione della somma scontata.
Inoltre le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l’importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare
il protesto se non su espressa istruzione in tal senso. Per gli effetti, documenti e assegni su paesi con comunicazioni
difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da
mancata presentazione di protesto in tempo utile.
In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri paesi esigono dai Cedenti di assegni e di effetti
cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità
formale di detti titoli o la autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cedente di assegni
o di effetti su detti paesi è tenuto a rimborsarli, in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla
Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il Cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge
estera anche se sostitutivi dei titoli di credito.
Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di
assegni sull’Italia e sull’Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca, direttamente o a mezzo di Corrispondente, esclusivamente a carico e rischio del Cedente. Di conseguenza il Cedente è tenuto a rimborsare a semplice richiesta la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale,
per fatto di terzi, compresi i Corrispondenti, ed in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca, a norma degli articoli precedenti: 1) la presentazione e/o protesto non siano stati effettuati nei termini di legge ; 2) gli effetti, i
documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 3) la Banca non sia in grado di conoscere
l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Nel caso di versamento di assegni tratti su ns filiali in euro si applicano i termini di non stornabilità previsti
per gli assegni su banca italiana.
Principali norme che regolano gli incassi elettronici sull’estero (LCR Francia)
- La presentazione degli effetti deve essere effettuata presso il Credito di Romagna, almeno 20 gg. lavorativi antecedenti la scadenza
- Eventuali modifiche devono essere richieste non oltre 15 gg. lavorativi antecedenti la scadenza;
- L’accredito può essere considerato definitivo alla fine del 15° giorno lavorativo di calendario francese successivo alla
valuta di accredito, salvo ritardi nella comunicazione di insoluto dovuti a causa di forza maggiore o ad altre motivazioni
ammesse dalla legge sia in Italia che in Francia, come scioperi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei
trasporti, falso, truffa, ecc.;
- Sono ammessi solo effetti espressi in euro.
Tra i principali rischi va tenuto presente:
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la restituzione dell’“insoluto” per mancato pagamento da parte del debitore trassato;
il rischio di cambio, per i documenti in divisa;
il rischio di smarrimento degli assegni, effetti e documenti, che viaggiano con rischio a carico del cedente;
l’indisponibilità delle somme per assegni/effetti e altri titoli similari accreditati con la clausola “salvo buon fine”:
ciò determina l’indisponibilità delle somme versate prima della maturazione della indisponibilità espressamente
indicata, nonché il rischio di insolvenza o il mancato pagamento dei debitori e il conseguente riaddebito delle
somme con la maggiorazione delle spese previste per l’insoluto
SERVIZIO DI INCASSO DI ASSEGNI SUGLI STATI UNITI (FINAL CREDIT SERVICE, FCS)
Il servizio di incasso di assegni sugli Stati Uniti denominato “Final Credit Service” (in acronimo FCS) consente al cliente cedente di ottimizzare la gestione di eventuali assegni tratti su banche americane, nei limiti e nei termini che si
descriveranno; a seguito di accordi stipulati con i corrispondenti, infatti, il cliente cedente riceve conferma sull’esito
dell’assegno in un periodo di tempo predefinito e, in caso di accredito, può fare affidamento sul fatto che tale accredito
sarà definitivo, senza possibilità di successivi storni. Il cedente rimane quindi esposto solo al rischio di storno derivante
da frode sul retro dell’assegno (girata).
Il servizio, che è comunque una pratica di incasso, pur con caratteristiche particolari, può essere prestato solo con assegni bancari tratti su banche statunitensi (a cui si aggiungono i soli territori americani delle Virgin Islands e di Puerto
Rico), inclusi gli official checks ma esclusi gli U.S. treasury checks, che presentino le seguenti ulteriori caratteristiche:
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denominati in usd;
di importo facciale non inferiore ad USD 500,00 e non superiore a USD 750.000,00;
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titoli originali, integri in tutte le loro parti, completi, non postdatati, non emessi da oltre sei mesi (salvo che sul
titolo stesso non sia indicato un termine inferiore di validità), non precedentemente inviati all’incasso e restituiti
impagati;
girati una sola volta, cioè dal primo beneficiario degli stessi.
L’accredito dell’importo dell’assegno è da considerarsi “definitivo” entro un numero di giorni prefissato, e cioè:
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11 gg. lavorativi (secondo il calendario statunitense) per assegni tratte su banche presenti nella città di Philadelphia o New York;
20 gg. lavorativi (secondo il calendario statunitense) per quelli tratti su banche di altre città degli Stati Uniti
(compresi Virgin Islands e Puerto Rico).
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico
del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o
reclamate da terzi, imposte, o quant’altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile tali eventuali
oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
CONDIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DI EFFETTI, ASSEGNI, DOCUMENTI IN EURO O IN VALUTA ESTERA PERVENUTI DALL’ESTERO O INVIATI ALL’ESTERO
Al momento del regolamento del pagamento o incasso:
Spesa fissa:
Valuta di addebito dei pagamenti
Valuta di accredito degli incassi in euro su c/c euro
Valuta di accredito degli incassi in divisa su conti denominati nella stessa divisa
Valuta di accredito degli incassi in divisa su conti in altra divisa, compreso l’euro, che danno luogo a conversione valutaria
Commissione di servizio:
€ 25,00
Data operazione
+ 2 gg. lavorativi
+ 2 gg. lavorativi
+ 3 gg. lavorativi FOREX
0,25 % - min. € 4,00
Spese per ogni messaggio swift inviato inerente la pratica
€ 20,00
Richieste d’esito / solleciti / Fax / comunicazioni varie
€ 25,00
Invio al cedente di avvisi/comunicazioni pervenuti su iniziativa delle corrispondenti
€ 20,00
Spese per modifica di istruzioni di incasso
€ 25,00
Apposizione di girata su polizza di carico
€ 40,00
Emissione di autorizzazione a terzi per lo svincolo di merci indirizzate
alla banca (cosiddette “liberatorie”)
€ 60,00
Commissione per bollatura effetti
€ 30,00
Recupero spese per ricerca archivio
Invio corrispondenza a mezzo lettera raccomandata (oltre al costo del
servizio postale)
Spedizione in Italia o all’estero a mezzo corriere di lettere o plichi standard (oltre ai costi documentati reclamati dal corriere)
Recupero imposte e tasse
€ 10,00
Cfr. foglio informativo
“Servizi vari estero”
Nella misura tempo per tempo vigente
Cfr. foglio informativo relativo
Tasso di cambio
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€ 100,00
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all’intermediazione in cambi
N.B. Verranno comunque recuperate integralmente spese e commissioni eventualmente reclamate dalle controparti bancarie intervenute nell’operazione
Servizio di incasso di effetti, assegni e documenti ricevuti dall’estero
( DOPO INCASSO SU ITALIA )
Pagamento assegni tratti su nostro istituto, in euro o in divisa
Diritto fisso
Valuta di addebito al trassato
Incasso effetti e documenti
Commissione di accettazione ns. effetti/documenti
Commissione di consegna franco valuta ns. effetti/documenti
Commissioni di incasso ns. documenti al D.I.
Commissione di consegna franco valuta ns. effetti/documenti
Spese di gestione pratica
€ 35,00
Data emissione assegno
0,25 % min. € 20,00 max € 90,00
0,25 % min. € 20,00 max € 90,00
0,45 % min. € 25,00 max € 120,00
0,45 % min. € 25,00 max € 120,00
€ 35,00
Servizio di incasso di effetti, assegni e documenti sull’estero
(DOPO INCASSO SU ESTERO)
Commissioni di incasso effetti e assegni al dopo incasso
Commissione si accettazione effetti/documenti
Commissione di consegna franco valuta
Commissioni di incasso documenti al dopo incasso
Commissione di consegna documenti franco valuta
Spese di gestione pratica
Diritto fisso su assegni insoluti
0,25 % min. € 20,00 max € 90,00
0,25 % min. € 20,00 max € 90,00
0,25 % min. € 20,00 max € 90,00
0,45 % min. € 25,00 max € 120,00
0,45 % min. € 25,00 max € 120,00
€ 35,00
€ 25,00
Servizio di incasso di assegni in usd tratti su banche americane “Final Credit Service” (FCS)
Commissione di incasso
Diritto fisso per singolo assegno
Valuta di accredito per assegni tratti su banche con sede a Philadelphia o New York
Valuta di accredito per assegni tratti su altre banche statunitensi
Diritto fisso su assegni insoluti
Valuta di riaddebito assegni insoluti
0,20% min. € 25,00 max € 70,00
€ 50,00
11 giorni lavorativi (calendario USA)
20 giorni lavorativi (calendario USA)
€ 25,00
Data della negoziazione originaria
Servizio di incasso di assegni in euro e in divisa negoziati salvo buon fine
Diritto fisso per singolo assegno
Commissione di servizio
Valuta d’accredito al cedente, salvo rettifica a ricezione fondi:
- assegni in euro tratti su banche estere
- assegni in euro tratti su banche italiane
- assegni in divisa tratti su banche estere
Recupero imposte e tasse
€ 10,00
0,25 % min € 4,00
10 giorni lavorativi
8 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
Nella misura tempo per tempo vigente
N.B.: verranno accettati assegni per l’accredito sbf solo in presenza di specifici accordi di cash letter con le
controparti estere
Ritorno di assegni accreditati salvo buon fine
Diritto fisso su assegni insoluti
Valuta di riaddebito:
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€ 25,00
Data della negoziazione originaria
N.B. Verranno comunque recuperate integralmente spese e commissioni reclamate dalle controparti bancarie intervenute
nell’operazione, comprese eventuali spese di protesto
INCASSI ELETTRONICI SULL’ESTERO: LCR sulla Francia
Commissioni di incasso (per singolo effetto presentato)
Recupero spese per incasso bonifico
Diritto fisso per modifiche o effetti richiamati
Valuta di accredito dalla data di scadenza dell’effetto
Valuta di accredito per effetti presentati a vista
Diritto fisso di insoluto (oltre quelle reclamate)
Spese per ogni comunicazione a mezzo swift alla banca estera,
su richiesta del traente
Recupero imposte e tasse
€ 11,50
€ 15,00
€ 20,00
+9 giorni lavorativi
+9 giorni lavorativi dalla data valuta
riconosciuta dalla banca estera
€ 25,00
€ 20,00
Nella misura tempo per tempo vigente
RECESSO E RECLAMI
Recesso
La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dalla linea di credito a
valere quale rilascio di crediti documentari import, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorno/i.
Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura delle operazioni mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’ulteriore utilizzo
del credito concesso.
Il credito documentario, sia import che export, è irrevocabile e pertanto non può essere revocato né modificato senza il
consenso scritto del beneficiario.
In caso di credito documentario export la banca ha la facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio o di recedervi senza preavviso, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l’incasso
delle disposizioni già presentate.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami
vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ravegnana ang. Traiano Imperatore 47122 Forlì, email [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non
è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente,
indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare
una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi
all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura
di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane
fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
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Accredito senza ricorso (pro soluto): accredito per il quale la banca mette a disposizione del cliente il corrispettivo di un
credito futuro rappresentato da un titolo di credito cambiario assumendo a proprio carico il rischio di insolvenza del
creditore
Assegno bancario: mezzo di pagamento di un debito scaduto, contenente l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata, il nome di chi è designato a pagare, l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno è emesso,
l’indicazione del luogo di pagamento.
Cambio cheque: cambio quotato dalla banca per la negoziazione di assegni salvo buon fine. La quotazione tiene conto di uno scarto rispetto al cambio applicato alle operazioni in divisa scritturale/contabile, per il recupero dell’onere derivante dal periodo di tempo intercorrente tra la data di negoziazione e la valuta riconosciuta alla banca nell’incasso dei
valori negoziati sui propri conti aperti presso corrispondenti estere.
Consegna franco valuta: consegna di effetti/documenti al debitore senza richiederne il pagamento
Divisa estera: moneta di un Paese non appartenente alla Unione Economica Monetaria
Dopo incasso: la banca mette a disposizione del presentatore l’importo dei titoli presentati (diminuito di competenze e
spese di incasso) soltanto dopo la riscossione. La banca non assume alcun rischio e restituisce al cedente i titoli rimasti insoluti previo recupero di competenze e spese
Foro competente: giudice competente a decidere su una determinata causa
Giorno lavorativo: per giorno lavorativo si intende
-
per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di
New York e della principale piazza della divisa dell’operazione;
per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema
interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all’ Unione Monetaria Europea.
Girata: firma apposta su un titolo di credito con effetto di trasferire i diritti a persona nominata (girata all’ordine) o al
possessore (girata in bianco)
Insoluti: trattasi di effetti non onorato alla scadenza, a fronte dei quali non è stato levato il protesto (per cambiali)
Mettere a disposizione: atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la
decorrenza dei relativi interessi
Paesi aderenti all’ EFTA (European Free Trade Area): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Pagamento a vista: pagabile alla presentazione del titolo
Pagamento a scadenza: pagabile il giorno indicato sul titolo
Paese trassato: Paese di insediamento della banca su cui è tratto l’assegno
Pegno: garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo
Polizza di carico: - documento rappresentativo di merce riferito al suo trasporto via mare
Ritenzione: diritto della banca di conservare il possesso dei titoli e valori del cliente fino a che questi non abbia rimborsato le spese sostenute per la loro conservazione o non abbia effettuato il pagamento di eventuali suoi debiti nei
confronti della banca.
Salvo buon fine: clausola in virtù della quale il cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero impagati
Sconto: l’operazione di sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell’interesse convenuto con il Cliente nel contesto contrattuale sottostante, anticipa al Cliente stesso l’importo di crediti verso terzi e non ancora scaduti, mediante la cessione , salvo buon fine, del credito stesso.
Stati membri dell’Unione europea: Italia, Croazia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio,
Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria
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SWIFT: acronimo di “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications”, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico ed
altre operazioni bancarie.
Tasso di mora: tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste
Tasso interbancario lettera: è il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati sul mercato interbancario i depositi richiesti da una banca alle proprie corrispondenti per coprire il fabbisogno di tesoreria
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