regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

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regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo
REGOLAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE 22 MARZO 1983, N° 16
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Le presenti norme riguardano la sicurezza nei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti
di qualsiasi genere o entità.
Le norme scosse si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento quanto a
quelli in cui è ammesso ad invito o gratuitamente.
Art. 2
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo
spettacolo o trattenimento nonchè i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi.
Art. 3
CLASSIFICAZIONE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
1) TEATRI: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e
varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed
attrezzature.
2) CINEMATOGRAFI: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3) CINEMA TEATRI: destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche a numeri di
avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4) ALTRI LOCALI DI TRATTENIMENTO: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti
danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti
nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc. nonchè altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni
varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere.
5) CIRCHI: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico
manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci
o domestici.
6) SERRAGLI: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere
animali di qualsiasi genere ma specialmente belve feroci.
7) STADI, SFERISTERI, CAMPI SPORTIVI ED IN GENERE LUOGHI PER
DIVERTIMENTO O SPETTACOLI ALL'APERTO: dove si presentano al pubblico, in luogo
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aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle
al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio.
8) BARACCHE IN LEGNO O TENDE PER SPETTACOLI AMBULANTI.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA SALA E PER LA SCENA
CAPO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA
Art. 4
DIVIETI PER I SEDILI
E' vietato collocare sedili mobili nei passaggi che conducono ai posti a sedere.
E' altresì fatto divieto di collocare o permettere che alcuno collochi sedie, sgabelli o altri oggetti
mobili in altri spazi della sala o della tribuna.
Art. 5
POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.
La Commissione Comunale di Vigilanza può concedere posti in piedi purchè siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
1)
che i posti in piedi siano commutati agli effetti della larghezza delle uscite;
2)
che siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da
barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di uscita;
3) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in relazione alle aree stabilite al
precedente comma in ragione di quattro spettatori per metro quadrato.
Art. 6
AREE PER POSTI IN PIEDI
Le aree previste nel precedente articolo per i posti in piedi possono essere dispose soltanto
posteriormente ai posti a sedere, lasciando sempre libere le aperture di entrata e di uscita.
Il numero dei posti- assegnati per ciascuna area deve essere indicato con cartelle affisse in
prossimità dell'area stessa ed in posizione approvata dalla Commissione Comunale di Vigilanza.
Non potranno essere ammesse agli spettacoli persone in numero superiore a quello dei posti
autorizzati.
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CAPO II
CONTROLLO ALL'INGRESSO - GUARDAROBA
Art. 7
BARRIERE O CORDONI PER AVVIARE IL PUBBLICO
Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico dovranno potersi spostare
senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, senza che venga ristretta la
larghezza dei passaggi verso le uscite.
E' preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti
automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.
Le barriere o cordoni dovranno essere aperti o rimossi non appena cessata la necessità del loro
uso e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.
Art. 8
GUARDAROBA
Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali.
La sua disposizione deve essere particolarmente curata in modo che il servizio avvenga senza
intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.
La Commissione Comunale di- Vigilanza potrà proporre deroga in relazione all'importanza del
locale ed al tipo dello spettacolo.
Art. 9
DISPONIBILITA’ DELLE USCITE
Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzate
dal pubblico.
E' fatto obbligo di mantenere costantemente sgombri di persone e di cose i passaggi esterni in
corrispondenza delle uscite ordinarie e di quelle di sicurezza.
E' fatto obbligo altresì di tenere costantemente aperte durante gli spettacoli e non chiudere né
permettere che altri chiuda prima che il pubblico sia tutto uscito, le saracinesche o inferriate, o porte
esterne serventi di sfogo alle uscite di sicurezza.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SCENE,
I RIPOSTIGLI E GLI SPOGLIATOI
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Art. 10
POSTI DI DEPOSITO DI MATERIALI SULLA SCENA
Gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità delle spettacolo del giorno, non possono
essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo
destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.
Art. 11
RIPOSTIGLI E MAGAZZINI
Sono vietati i ripostigli sotto le scale.
I magazzini devono essere normalmente chiusi e restare aperti il tempo strettamente necessari
per lo spostamento dei materiali.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO
CAPO I
OBBLIGHI DEL GESTORE
Art. 12
AFFISSIONE DELLA PIANTA DEL LOCALE E DEL REGOLAMENTO
Nei corridoi ed in altre località opportune, dovranno essere affissi quadri con la pianta del teatro
e l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.
Le piante della platea e della galleria recanti le disposizioni di tutti i posti e la ubicazione dei
vari servizi ad uso degli spettatori dovranno essere del pari collocate in vista del pubblico.
L'estratto del presente regolamento, nella parte riguardante il pubblico, gli artisti ed il personale
di servizio, sarà affisso in chiara evidenza sul palcoscenico e nell'atrio del locale.
Art. 13
PULIZIA DEI LOCALI
I locali di pubblica spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta
pulizia, ordine e decoro.
La pulizia deve essere effettuata almeno 3 ore prima della apertura del locale avvalendosi anche
degli aspiratori di polvere.
I pavimenti debbono essere lavati e spazzati ad umido.
I complessi dei servizi igienici dovranno, essere tenuti costantemente in perfetta stato di pulizia e
di disinfezione.
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Durante e subito dopo le operazioni di pulizia deve essere assicurata nell'interno dei locali una
abbondante ventilazione.
Art. 14
PULIZIA DELLE STALLE
Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi
ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il
quotidiana aspetto degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare, sia per i
frequentatori del locale, sia per la zona circostante, molestie e inconvenienti igienici.
Art. 15
ASSISTENZA SANITARIA
Gli esercenti debbono provvedere ad assicurare un servizio, di pronta assistenza sanitaria.
In ogni locale deve sempre essere tenuta in efficienza una casetta di medicazione fornita di
tutto il necessaria. per un intervento di pronto soccorso.
La cassetta deve essere del tipo approvato dall'Ufficiale Sanitario del Comune.
Art. 16
SPEGNIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE
Lo spegnimento a fine spettacolo dell’illuminazione della sala ed ambienti annessi, per i quali
transita il pubblico, non dovrà essere fatto se non quando tutti gli spettatori siano usciti all'aperto.
CAPO II
NORME DI ESERCIZIO PER LA SCENA
Art. l7
SCENARI AMMESSI SULLA SCENA
Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari e le attrezzature
siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano subito
accantonati nelle località prescritte, in modo, da non impedire i servizi di sorveglianza e che- non
abbiano, ad essere mascherate e comunque inutilizzate le bocche da incendio E le porte d'uscita.
Le scene, e quant'altre non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti,
dovranno essere collocate nei magazzini che dovranno essere normalmente tenuti chiusi e stare
aperti soltanto il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.
Art. 18
PERSONALE AMMESSO SULLA SCENA
Il Direttore di scena dovrà vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non
sia indispensabile.
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Ad ogni modo è vietato a chiunque di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per
seguire lo spettacolo.
Lo spazio vicino al bocca-scena, tanto, di destra che di sinistra, è riservato unicamente ai
direttori di scena, ai vigili del fuoco, di guardia ed ai servizi di scena.
Art. 19
ARMI DA FUOCO
Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non dovranno essere rivolte verso il
pubblico; il caricamento sarà fatto a salve con stoppacci infiammabili.
E' vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici; questi dovranno essere portati nel locale
soltanto al momento della spettacolo entro apposite cassette metalliche.
Art. 20
FUOCHI D'ARTIFICIO E BENGALA
Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo fare uso di fuochi di artificio; o di
bengala, spari con armi, simulacri di incendio e simili, indipendentemente dalla richiesta di
autorizzazione dall'Autorità di P.S., si dovrà darne avviso al Comando dei Vigili del Fuoco almeno
24 ore prima.
I fuochi di bengala, le fiamme di licopodio e simili dovranno accendersi su piatti metallici e
secondo disposizioni impartite dal Comando dei Vigili del fuoco.
Art. 21
LUMI PORTATILI
Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.
Qualora esigenze speciali di scena lo richiedano, dovranno adottarsi apparecchi ad illuminazione
elettrica, salvo casi eccezionali in cui sia riconosciuta la necessità di usare lumi a candela.
In quest'ultimo caso saranno osservate le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco.
Art. 22
MATERIE PERICOLOSE
E' vietato introdurre nei locali anche minime quantità di materie facilmente infiammabili, quali
oli minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti.
Qualora il loro uso sia riconosciuto indispensabile per effetti scenici potrà essere in via
eccezionale, autorizzato purchè dette materie vengano portate sul palcoscenico, con la necessaria
precauzione, solo poco prima del loro uso, e vengano immediatamente asportate dal locale non
appena abbiano cessato di servire.
E' ad ogni modo vietato l'uso di apparecchi o materiali di cellulosa o verniciati con nitrocellulosa.
Quando, falegnami, carpentieri e pittori, ecc. abbiano a lavorare sulla scena od in ambienti ad
essa contigui, i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro, dovranno giornalmente essere
asportati dal locale prima della rappresentazione o comunque alla fine del lavoro.
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Art. 23
ESERCIZI ACROBATICI
Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta
la rete di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.
CAPO III
SERVIZIO SPEGNIMENTO INCENDI
Art. 24
FESTE E VEGLIONI
Volendosi usare di un locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizi (come
feste, veglioni), indipendentemente dalle pratiche per ottenere il permesso dagli organi Comunali
Competenti, l'esercente dovrà darne avviso al Comando dei vigili del Fuoco almeno 24 ore prima,
affinché, occorrendo, questi possa provvedere ad un conveniente servizio.
Per l'addobbo della sala sarà vietato l'uso di materiali facilmente combustibili o comunque non
ignifugati, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di sicurezza.
Art. 25
STUFE ISOLATE
Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco dirette di qualunque tipo può essere collocate o
mantenute in qualsiasi parte del locale.
Art. 26
PROVE GENERALI
E' fatto obbligo alla direzione di preannunciare agli organi Comunali e al Comando dei Vigili del
Fuoco le prove generali degli spettacoli.
Art. 27
DIVIETO DI FUMARE E DI INGOMBRO
L'Amministrazione e la direzione dei locali sono tenute ad esigere l'osservanza del divieto di
fumare da parte del pubblico nella sala e sue dipendenze a sensi e per gli effetti della legge 11
novembre 1975., n.584; a tal fine curano che siano esposti in posizione visibile cartelli riproducenti
la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
E' vietato a chiunque di fumare sulla scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze -cliniche;
tale divieto sarà indicato da numerose scritte posto in chiara evidenza.
Ad evitare infrazioni, ogni locale, sarà per quanto possibile provveduto di adatti ambienti,
opportunamente ubicati dove rispettivamente il pubblico, artisti e personale di scena possano
liberamente fumare. Ivi saranno collocati vasi con acqua per gettarvi fiammiferi e mozziconi.
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Il conduttore del locali può ottenere l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare ove installi
un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente
corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente Nazionale
Italiano di unificazione (UNI).
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è rilasciata dal Sindaco, sentito l'ufficiale
Sanitario, sulla domanda corredata dal progetto di impianto di condizionamento contenete le
caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
Nella sala e sue dipendenze il personale di servizio impedirà al pubblico di trattenersi nei
passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.
Art. 28
PROVE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza dovrà essere manovrato per farne constatare al pubblico il buon
funzionamento. Il sipario verrà abbassato prima dello spettacolo, durante il primo intervallo e
dovrà essere nuovamente calato appena ultimato lo spettacolo.
Per quanto possibile, durante le prove, il sipario di sicurezza rimarrà abbassato.
Art. 29
VERIFICHE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Ogni anno all'inizio della stagione, tanto il sipario che il relativo macchinario dovranno essere
sottoposti ad una accurata verifica da parte dell'E.N.P.I. per accertare:
a)se le funi e gli altri elementi di costruzione si trovino in buono stato;
b) se tutti i vari organi non risultino manomessi o modificati;
c) se la discesa, sia per la manovra che per gravità, funziona regolarmente.
Di dette visite sarà redatto verbale del quale verrà dallo esercente trasmessa copia alla
Commissione Comunale di Vigilanza.
Art. 30
MANUTENZIONE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
La pulizia e la manutenzione dei meccanismi inerenti al funzionamento del sipario dovranno
essere costantemente assicurate.
Almeno una volta al mese dovranno essere eseguite la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi
e tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e funzionamento del sipario.
L'accesso all'ambiente, dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario. deve
essere severamente proibito agli estranei al servizio.
Art. 31
LIMITAZIONE NELL’ARREDAMENTO ED ESERCIZIO DELL’ANTICABINA NEI
CINEMATOGRAFI
Le sostanze usate per eseguire le giunzioni delle pellicole possono essere tenute nell'anticabina
e soltanto nella quantità massima che il gestore dovrà far determinare dai Vigili del Fuoco.
Nella cabina e anticabina è ammesso tenere soltanto quanto è strettamente necessario per il
servizio di proiezione.
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L'arredamento deve essere realizzato con materiale resistente al fuoco.
Nell’anticabina può essere previsto un armadio per il deposito del vestiario degli operatori.
CAPO IV
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
Art. 32
ISPEZIONE DEL FUNZIONARIO COMUNALE
Fatte salve le competenze degli Ufficiali ed Agenti di polizia di Pubblica Sicurezza richiamati
dall'art.20 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, il locale, prima dello spettacolo, potrà essere
ispezionato in ogni sua parte dal Funzionario Comunale di servizio al fine di verificare che siano
osservate tutte le prescrizioni regolamentari.
Art. 33
ISPEZIONE ALL'INIZIO DELLO SPETTACOLO
Il gestore di locali di pubblico spettacolo deve accertare che prima dell'entrata del pubblico, o
prima ancora dell’ispezione del Funzionario Comunale, i Vigili del Fuoco di servizio abbiano
ispezionato accuratamente tutti gli impianti, servizi e attrezzi inerenti alla difesa del locale contro
gli incendi, nonchè quelli inerenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione di sicurezza, porte di
uscita, apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento.
Il personale del locale addetto alla custodia delle uscite, dovrà assicurarsi dal canto suo, che tutte
le vie di uscita per il pubblico (passaggi, corridoi, porte) siano completamente sgombre ed
efficienti.
Art. 34
ISPEZIONI A FINE SPETTACOLO
Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita, successivamente a quella dei Vigili del
Fuoco ed a conveniente distanza di tempo, da parte del custode e della persona all'uopo delegata dal
gestore.
Di tale visita verrà fatta annotazione in un registro da tenersi a disposizione degli organi
Comunali e del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 35
NORME DI RINVIO
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Per le inosservanze delle norme del presente regolamento, le relative sanzioni pecuniarie
verranno di volta in volta fissate con provvedimento del Sindaco.
Per tutto quanto in materia non disciplinato con il presente regolamento si fa rinvio, - nei limiti
di compatibilità con i principi e le disposizioni della legge 22 luglio 1975, numero 382 e del D.P.R.
24 luglio 1977, n.616 alla Circolare 15 febbraio 1951, n.16 del Ministero Interno - Direzione
Generale Servizi Antincendio, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle speciali
norme legislative vigenti che tuttora regolano la materia stessa.
Art. 36
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° maggio 1983 e le sue disposizioni avranno effetto dal
primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione a sensi dell'art. 62 della L.C.P. 3.3.1934, n.383,
modificato dall'art.21 della legge 9.6.1947, n.530.
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