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SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma
Anno 157° - Numero 117
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
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DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
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LEGGI
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L’ISTITUTOIL POLIGRAFICO
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La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
PA R T E P R I M A
Roma - Venerdì, 20 maggio 2016
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
[email protected]
SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72.
Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 71.
a beni immobili residenziali nonché modifiche e
Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante
integrazioni del titolo VI-bis del decreto legisla-
modifica della direttiva 2009/65/CE concernente
tivo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina
il coordinamento delle disposizioni legislative,
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
regolamentari e amministrative in materia di
creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010,
taluni organismi d’investimento collettivo in va-
n. 141. (16G00087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
8
lori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le
funzioni di depositario, le politiche retributive e
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 73.
le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad al-
Attuazione della decisione quadro 2008/675/
cune disposizioni sanzionatorie, della direttiva
GAI, relativa alla considerazione delle decisioni
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
di condanna tra Stati membri dell’Unione euro-
finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE
e 2011/61/UE. (16G00086) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pea in occasione di un nuovo procedimento penaPag.
1
le. (16G00089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 21
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 74.
Attuazione della decisione quadro 2009/315/
GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto
degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
estratte dal casellario giudiziario. (16G00090) . Pag. 23
Ministero dell’economia
e delle finanze
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 75.
DECRETO 12 maggio 2016.
Attuazione della decisione 2009/316/GAI che
istituisce il Sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione
dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/
GAI. (16G00088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35
Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi
e dei titoli annullati a seguito dell’operazione di
concambio del 6 maggio 2016, dei relativi prezzi
di emissione e di scambio e del capitale residuo
circolante. (16A03873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54
DECRETI PRESIDENZIALI
Ministero dell’interno
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 2016.
Scioglimento del consiglio comunale di
Alife e nomina del commissario straordinario. (16A03833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51
DECRETO 11 maggio 2016.
Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle
unioni di comuni e alle comunità montane per
l’anno 2016, per i servizi gestiti in forma associata. (16A03852). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 2016.
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Nomina del commissario straordinario per
la gestione del comune di Brallo di Pregola. (16A03834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51
DECRETO 17 marzo 2016.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio
2016.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016
hanno colpito il territorio delle Provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena,
di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza,
di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di
Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di
Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di
Ferrara, dei Comuni di Sant’Agata Feltria, di
Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in
provincia di Rimini e dei Comuni del territorio
collinare e pedecollinare della Provincia di ForlìCesena. (16A03831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio
2016.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito
il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (16A03832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53
Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini
della iscrizione delle varietà di specie di piante
agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2015/1168/UE della Commissione del 15 luglio 2015. (16A03837). . . . . . . Pag. 56
DECRETO 28 aprile 2016.
Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale. (16A03836) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57
DECRETO 2 maggio 2016.
Approvazione delle modifiche allo statuto del
Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino. (16A03874). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58
DECRETO 2 maggio 2016.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio
Ambientale S.r.l., in Lecce, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (16A03875). Pag. 59
— II —
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Serie generale - n. 117
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1» (16A03843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
Agenzia italiana del farmaco
DETERMINA 4 maggio 2016.
Rettifica della determina 18 gennaio 2013 relativa al medicinale per uso umano «Revatio».
(Determina n. 660/2016). (16A03872) . . . . . . . . . Pag. 61
Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano
«Fluad» (16A03844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril EG» (16A03845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Nanoalbumon» (16A03846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
DECRETO 26 aprile 2016.
Conto
finanziario
dell’esercizio
2015. (16A03853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Implicor» (16A03847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
Corte dei conti
DELIBERA 2 maggio 2016.
Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli
interni e sui controlli effettuati nell’anno 2015
(art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 17/SEZAUT/2016/INPR). (16A03851) . . . . . . . . . . . . . Pag. 90
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Fenpatch» (16A03848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Seacor» (16A03849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Acthib» (16A03850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
Agenzia italiana del farmaco
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano
«Eskim» (16A03860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Riastap». (16A03838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
Modifica dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «X
Prep» (16A03861) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Esopral» (16A03839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Amitiza» (16A03862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina Hikma». (16A03840) . . . . . . . . Pag. 109
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Lamictal» (16A03863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Tavanic» (16A03841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Oralair» (16A03864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Prixar» (16A03842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan
Teva» (16A03865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
— III —
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol
Kabi» (16A03866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Vfend» (16A03867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
Annuncio di una richiesta di referendum (16A03945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
Annuncio di una richiesta di referendum (16A03946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Loratadina Teva» (16A03868) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Breakyl» (16A03869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Enapren» (16A03870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Inspra e
Eplerenone Pfizer» (16A03871) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
Corte suprema di cassazione
Annuncio di una richiesta di referendum (16A03944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
Serie generale - n. 117
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Avviso relativo al bando per l’ammissione dei
medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l’a.a. 2015/2016. (16A03970) . . . . . . . . . Pag. 119
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Domanda di registrazione della denominazione
«Oriel Sea Minerals». (16A03876) . . . . . . . . . . . . Pag. 119
Ministero dello sviluppo economico
Modifica
dell’autorizzazione
all’esercizio
dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Gestioni Fiduciarie S.r.l.», in Udine. (16A03835) . . . Pag. 119
— IV —
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Serie generale - n. 117
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 71.
Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica
della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e
di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE
e 2011/61/UE.
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia e dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della
direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni;
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare gli articoli 9 e
10, contenenti principi e criteri direttivi per l’attuazione,
rispettivamente, della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/91/UE;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Considerato che le modifiche da introdurre nel TUF in
attuazione della direttiva 2014/91/UE riguardano, tra l’altro, le sanzioni previste anche nella direttiva 2014/65/UE
e considerata la necessità di allineare la disciplina sanzionatoria degli Oicr italiani al quadro normativo europeo
nel settore dei servizi finanziari;
Considerato che il criterio di delega di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2015,
autorizza il Governo ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, per i settori interessati dalla
direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri dott. Matteo Renzi è stato incaricato di reggere,
ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i
seguenti:
«13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la
Banca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità
di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni
penali applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di
cui all’articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166,
167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter,
comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di
procedura penale, la Consob e la Banca d’Italia possono
richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali per i reati previsti dal
comma 13-bis.»;
b) all’articolo 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 3, lettera b), le parole: «o, nel caso
di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso
stesso a tale calcolo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei
confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle
parti dell’OICVM, ferma restando l’applicazione della
disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento
delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati
agli investitori dell’Oicr.»;
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20-5-2016
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c) dopo l’articolo 98-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 98-sexies. (Obblighi relativi alla segnalazione
delle violazioni). — 1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse
nell’ambito di un’offerta al pubblico di quote o azioni di
OICVM.»;
d) all’articolo 188, comma 1, ultimo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila
fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile»;
e) all’articolo 189, comma 1, secondo periodo, le
parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila
fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile»;
f) all’articolo 190 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro
trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque
milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato,
quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro
e il fatturato è disponibile e determinabile»;
2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «e
dell’articolo 32-quater, commi 1 e 3,» sono soppresse;
3) al comma 2-bis, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.»;
g) all’articolo 190-bis, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
« 3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della
gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, applicano la sanzione
amministrativa accessoria dell’interdizione permanente
dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3,
nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, l’interdizione di
cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore
a cinque anni.»;
h) l’articolo 191 è sostituito dal seguente:
«Art. 191. (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita). — 1. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in
violazione dell’articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila
fino a cinque milioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7,
96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4,
ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2
Serie generale - n. 117
e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro settecentocinquantamila.
3. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a
cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da
una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque
milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato,
quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il
fatturato è disponibile e determinabile.
4. Chiunque viola l’articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque
milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato,
quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il
fatturato è disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell’articolo 101 commessa nell’ambito di un’offerta di OICVM.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se
all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2,
3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa
sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali
e del personale della società o dell’ente nei casi previsti
dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona
fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei
confronti di quest’ultima.
6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano
gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e
3-bis.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei
requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli
esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonché l’incapacità
temporanea ad assumere incarichi di amministrazione,
direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli
quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico
in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
i) all’articolo 194-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «Nella determinazione
dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie
o della durata delle sanzioni accessorie» sono sostituite
dalle seguenti: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la
seguente:
«h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di
evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
l) all’articolo 194-quater, comma 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «79-bis» sono inserite le seguenti: «98-ter, commi 2 e 3»;
2) dopo le parole: «delle relative disposizioni
attuative,» sono inserite le seguenti: «e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
Consob ai sensi dell’articolo 98-quater»;
m) dopo l’articolo 194-sexies è inserito il seguente:
«Art. 194-septies. (Dichiarazione pubblica). — 1. Per
le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21,
commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter,
commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensività o
pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, la Banca
d’Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze,
possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.»;
n) all’articolo 195-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la
stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti» sono
soppresse;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La Banca d’Italia o la Consob escludono la
pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell’Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti
ad assicurare:
a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.»;
o) all’articolo 195-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all’AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse
applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea
nei confronti dell’AESFEM.».
Serie generale - n. 117
Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 2016
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro dello
sviluppo economico
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
ORLANDO, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) è pubblicata nella
G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.
— La direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le
politiche retributive e le sanzioni è pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto
2014, n. L 257.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) è pubblicata nella
G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 9. (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012). — 1. Nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,
anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2014/65/UE e all’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/
UE, la Banca d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE)
n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza
per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più
efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo
quanto previsto dalle lettere da c) a u) del presente comma, perseguendo
l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, e dalla
Banca d’Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e
in ogni caso nell’ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva
2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione
delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo
articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal
regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in
cui è necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze
secondo le finalità indicate nell’articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall’articolo 6, comma 2-bis,
lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l’intesa della Banca
d’Italia e della CONSOB ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla
lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire
poteri di vigilanza e indagine all’autorità che fornisce l’intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle
finanze, della CONSOB e della Banca d’Italia, previste dal vigente testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di
investimento e ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale
della Banca d’Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno,
il potere di adottare, sentita la Banca d’Italia, disposizioni di disciplina
secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai
controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono
dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di
negoziazione e, in relazione all’attività di negoziazione algoritmica e a
quanto stabilito dall’articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi
di negoziazione;
Serie generale - n. 117
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e,
ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i
canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali
per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni
concluse su strumenti finanziari;
h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo
della CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla
prestazione dei servizi e delle attività d’investimento;
i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle
società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB,
sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia
di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei
confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell’allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all’articolo 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento
di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia,
i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell’articolo 91 della
direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina
secondaria adottata dall’IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e
l’attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui
prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti rientranti
nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni
della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell’Unione europea, degli Stati
membri e degli Stati non appartenenti all’Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla
vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta
dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei
soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all’albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati; dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica né minori entrate contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli intermediari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti
coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo
le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure
amministrative previste dall’articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva
2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in
coerenza con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettere l) e m),
della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall’articolo 70, paragrafo 6, della direttiva,
in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all’articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative
per le fattispecie previste dall’articolo 166 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della
direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai princìpi
e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva
del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione
dell’investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
u) dare attuazione all’articolo 75 della direttiva 2014/65/UE
riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di
risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate
dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed assicurando il
coordinamento con le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli
importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 10. (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le
politiche retributive e le sanzioni). — 1. Nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2014/91/UE;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive
competenze e in ogni caso nell’ambito di quanto previsto dalla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla
CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;
d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 99-quinquies della
direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della
direttiva 2014/91/UE e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare,
al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore,
di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2016 (Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Federica GUIDI dalla
carica di Ministro dello sviluppo economico e conferimento dell’incarico di reggere ad interim il medesimo dicastero al Presidente del Consi-
Serie generale - n. 117
glio dei ministri dott. Matteo RENZI) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2016, n. 80.
Note all’art. 1:
— Il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4. (Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio). —
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità
non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.
2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante
scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono
il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi
stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni
indicate dalle disposizioni dell’Unione europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri
dell’Unione europea e con l’AESFEM accordi di collaborazione, che
possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM per la risoluzione
delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere.
2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle
richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati
membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità
competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste
e alla Consob.
3. La Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi
né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle
finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.
5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi
di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati;
d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il
regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in materia di segreto
di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite.
Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri
a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della cooperazione con
altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di
Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia
e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste
nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di
eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai
provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere
che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante l’espletamento dell’indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d’ufficio
sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d’Italia.
9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca
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d’Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori
e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca
d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate
penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando
integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei
quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con il
Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le
modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali
applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’articolo 2638
del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,
per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la
Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni all’autorità
giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.».
— Il testo dell’articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 48. (Compiti del depositario). — 1. Il depositario agisce in
modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta
ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla
tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti
diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione,
riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la
destinazione dei redditi dell’Oicr;
b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti
dell’Oicr;
c) accerta che nelle operazioni relative all’Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso;
d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla
legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di liquidità dell’Oicr, nel caso in cui la
liquidità non sia affidata al medesimo.
3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del
gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell’OICVM, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai
sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi,
sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di
depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che
i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e
comunicati agli investitori dell’Oicr.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all’individuazione
dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide,
nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni
dell’Oicr da parte del depositario.».
Serie generale - n. 117
— Il testo dell’articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 188. (Abuso di denominazione). — 1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o
“impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”;
“Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “EuVECA” o “fondo europeo
per il venture capital”; “EuSEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria
sociale”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei
servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle
imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)
n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA),
e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società
o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il
fatturato è disponibile e determinabile.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente
articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata
fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».
— Il testo dell’articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 189. (Partecipazioni al capitale). — 1. L’omissione delle
comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6,
e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque
milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando
tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti
di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di
alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4,
61, comma 7, e 80, comma 8.
2-bis. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
— Il testo dell’articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di
strumenti finanziari). — 1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per
cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni
di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9,
10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27,
commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e
7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies,
36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis,
comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3
e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater,
55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o
enti in caso inosservanza delle disposizioni dell’articolo 18, comma 2,
ovvero in caso di esercizio dell’attività di gestore di portale in assenza
dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 50-quinquies.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate
in base ad esse;
c) agli intermediari indicati nell’articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di
fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell’articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77,
comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino
le disposizioni previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 25, comma 3;
h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall’articolo 83-undecies, comma 1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle
relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle
relative disposizioni attuative.
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della
Commissione e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della
Commissione e delle relative disposizioni attuative.
2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie,
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106
del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia
e banche extracomunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle
attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in
caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo
1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di
rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell’articolo 35-duodecies e dell’articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative.
3. Si applica l’articolo 188, comma 2-bis.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Serie generale - n. 117
— Il testo dell’articolo 190-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 190-bis. (Responsabilità degli esponenti aziendali e del
personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei
mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). — 1. Fermo
restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo, nonché nei confronti del personale, quando l’inosservanza è
conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato
un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità ed il
corretto funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai
sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero
obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi
in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza
dell’ordine di cui all’articolo 194-quater da parte della società o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
fino a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia o la Consob possono
applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della gravità
della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al
comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata,
due o più volte negli ultimi dieci anni, l’interdizione di cui al comma 3,
per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
4. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
— Il testo dell’articolo 194-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 194-bis. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). —
1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle
sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob
considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le
seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione
con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo
ripetersi.».
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— Il testo dell’articolo 194-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 194-quater. (Ordine di porre termine alle violazioni). —
1. La Banca d’Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per
le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative
disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono
applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione
consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l’adempimento.
2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito, la
Banca d’Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.”.
— Il testo dell’articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 195-bis. (Pubblicazione delle sanzioni). — 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è
pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento.
Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia o la Consob menzionano l’avvio dell’azione giudiziaria e l’esito della stessa a margine della
pubblicazione. La Banca d’Italia o la Consob, tenuto conto della natura
della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità
ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese
a carico dell’autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca
d’Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del
provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando
dette esigenze sono venute meno.
3-bis. La Banca d’Italia o la Consob escludono la pubblicità del
provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell’Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a
rischio;
b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.».
— Il testo dell’articolo 195-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 195-ter. (Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle
sanzioni applicate). — 1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese
quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai
soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti
sanzionatori e sull’esito delle stesse.
1-bis. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all’AESFEM le informazioni relative alle sanzioni
amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell’adempimento degli
obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti
dell’AESFEM.».
16G00086
Serie generale - n. 117
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72.
Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti
di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di
delegazione europea 2014, ed, in particolare, l’articolo 1,
comma 1, e l’allegato B, n. 13;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche
del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo
n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169,
recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere,
ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e della giustizia;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (testo unico bancario)
1. All’articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «capo» è sostituita dalla
seguente: «titolo»;
b) al comma 3 le parole: «dal capo II» sono sostituite
dalle seguenti: «dai capi I-bis e II».
2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
«Capo I-bis
Credito immobiliare ai consumatori
Art. 120-quinquies (Definizioni). — 1. Nel presente
capo, l’espressione:
a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione
di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto
di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni
immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla
conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su
un immobile edificato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti
gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre
spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore è a conoscenza;
e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di
credito;
f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione
in virtù di un contratto di credito;
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in
attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve
di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una
delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito
ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
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2) conclusione di contratti di credito per conto del
finanziatore;
h) «servizio accessorio connesso con il contratto
di credito» indica un servizio offerto al consumatore in
combinazione con il contratto di credito;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell’articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l’offerta di contratti di credito
e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies,
120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano
un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso
in percentuale annua dell’importo totale del credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella
in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività
con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una
valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato
membro dell’Unione europea in cui il consumatore ha la
residenza al momento della conclusione del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi
relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un
contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per
ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se
essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal
consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti
nel contratto di credito.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni
del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG,
secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del
presente decreto.
Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti
casi:
a) contratti di credito in cui il finanziatore:
1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio
di una somma derivante dalla vendita futura di un bene
immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al
finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di
credito;
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b) contratti di credito mediate i quali un datore di
lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai
dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore
a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico
in genere;
c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità
di interesse generale, che non prevedono il pagamento di
interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul
mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il
consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a
tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
d) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il
recupero dei costi direttamente connessi all’ipoteca;
e) contratti di credito nella forma dell’apertura di
credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla
legge;
g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza
spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l’iscrizione di un’ipoteca;
h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
i) contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici
mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l’acquisto della proprietà di un bene immobile.
Art. 120-septies (Principi generali). — 1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attività
disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei
consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni
bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi
ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
Art. 120-octies (Pubblicità). — 1. Fermo restando
quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del
consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di
credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.
2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano
le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente
leggibile o udibile:
a) il finanziatore o, se del caso, l’intermediario del
credito;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà
garantito da un’ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili
residenziali;
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c) il tasso d’interesse, precisando se fisso o variabile
o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri
compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
d) l’importo totale del credito;
e) il TAEG, che deve avere un’evidenza all’interno
dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso
di interesse;
f) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari
per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano
inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
g) la durata del contratto di credito, se determinata;
h) se del caso, l’importo delle rate;
i) se del caso, l’importo totale che il consumatore è
tenuto a pagare;
l) se del caso, il numero delle rate;
m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del
tasso di cambio potrebbero incidere sull’importo che il
consumatore è tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d),
e), f), g), h), i), l), sono specificate con l’impiego di un
esempio rappresentativo.
4. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, precisa le
caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e
i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo.
Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). — 1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento
contenente informazioni generali chiare e comprensibili
sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole. Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il
consumatore deve fornire ai sensi dell’articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono
essere fornite;
b) l’avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può
essere effettuata a causa della scelta del consumatore di
non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;
c) se verrà consultata una banca dati, in conformità
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di
consulenza.
2. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce
al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di
credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere
una decisione informata in merito alla conclusione di un
contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono
fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo è
consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha
fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze,
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la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all’articolo 120-undecies, comma 1, e comunque
in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da
un contratto di credito o da un’offerta. Le informazioni
aggiuntive che il finanziatore o l’intermediario del credito
debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un
documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il
consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di
credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere
una decisione informata. Durante il periodo di riflessione,
l’offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore
può accettare l’offerta in qualunque momento.
4. Quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il finanziatore, l’offerta è fornita su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza
del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:
a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle
informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.
5. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce
al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che
questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi
accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua
situazione finanziaria.
6. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di
messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire
al consumatore ai sensi del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto
dall’articolo 67-novies del Codice del consumo;
d) l’informazione da rendere al consumatore sul
contenuto e sui possibili effetti dell’accordo previsto
dall’articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.
Art. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli
intermediari del credito). — 1. L’intermediario del credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attività
di intermediazione del credito, fornisce al consumatore
almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o
su altro supporto durevole:
a) la denominazione e la sede dell’intermediario del
credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c) se l’intermediario del credito è soggetto a vincolo
di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; in questo caso, l’intermediario del credito indica
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la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per
i quali opera. L’intermediario del credito può dichiarare
di essere indipendente se è un consulente indipendente ai
sensi dell’articolo 120-terdecies, comma 2;
d) se presta servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve
versare all’intermediario del credito per i suoi servizi o,
ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale
compenso;
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o
le altre parti interessate possono presentare reclami nei
confronti dell’intermediario del credito e le modalità di
accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di
ricorso, ove esistente;
g) l’esistenza e, se noto, l’importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all’intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se
l’importo non è noto al momento della comunicazione,
l’intermediario del credito informa il consumatore che
l’importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
h) se l’intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve
anche una commissione da parte del finanziatore o da un
terzo, la spiegazione circa l’eventuale detrazione della
commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
i) se l’intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del consumatore di
chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.
2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l’intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce
a quest’ultimo informazioni comparabili sull’ammontare
delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo
denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore è tenuto
a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del
credito.
4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i
propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con
lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l’intermediario del credito che essi rappresentano.
Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio). —
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori
pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da
parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto
di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e
proporzionate e opportunamente verificate.
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2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono
quelle fornite dal consumatore anche mediante l’intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti
al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario
per consentire la valutazione del merito creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell’articolo 118, in
ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è
stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto
di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo
che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo
dell’importo totale del credito dopo la conclusione del
contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base
di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se
del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati.
6. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell’articolo 125.
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria
politica di offerta di contratti di credito, che include
l’elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere
l’ipoteca.
9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili).
— 1. I finanziatori applicano standard affidabili per la
valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della
concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la
valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.
2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di
commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della
banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare
dell’Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista l’applicazione di standard elaborati in sede di
autoregolamentazione.
Art. 120-terdecies (Servizi di consulenza). — 1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come
indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.
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3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione
personalizzata in merito a una o più operazioni relative a
contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla
sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole,
riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con
il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli
circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la
durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da
essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un
numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il
finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o
su altro supporto durevole:
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai
fini della raccomandazione;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore
per i servizi di consulenza o, qualora al momento della
comunicazione l’importo non possa essere accertato, il
metodo utilizzato per calcolarlo;
c) quando consentito, se percepiscono un compenso
dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.
Art. 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in
valuta estera). — 1. Se il credito è denominato in una
valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in
qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute:
a) la valuta in cui è denominata la parte principale
del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali
dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio
condotta in relazione al contratto di credito;
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro
dell’Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la
residenza al momento della richiesta di conversione.
2. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve
aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione
del contratto, comunque non superiore rispetto a quella
indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore
può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base
al contratto.
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3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari
al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno
in cui è stata presentata la domanda di conversione.
4. Se il valore dell’importo totale del credito o delle
rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la
valuta in cui è denominato il finanziamento e l’euro al
momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il
finanziatore ne informa il consumatore nell’ambito delle
comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle
condizioni per farlo.
Art. 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore). — 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà
nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di
attuazione del presente comma, con particolare riguardo
agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice
civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito,
che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di
garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo
bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del
consumatore derivante dal contratto di credito anche se
il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al
debito residuo. Se il valore dell’immobile come stimato
dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera
con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior
prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita
in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi
dell’articolo 120-quater.
4. Agli effetti del comma 3:
a. il finanziatore non può condizionare la conclusione
del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;
b. se il contratto di credito contiene la clausola, il
consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente
al fine di valutarne la convenienza;
c. costituisce inadempimento il mancato pagamento
di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non
costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che
consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 40, comma 2;
d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia
è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di
comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribu-
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nale territorialmente competente con le modalità di cui al
terzo comma dell’articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all’inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell’articolo 120-duodecies.
5. Con decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi
3 e 4.
6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il
finanziatore fa ricorso all’espropriazione immobiliare e, a
seguito dell’escussione della garanzia residui un debito a
carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento
decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura
esecutiva.
Art. 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare). — 1. L’Osservatorio del mercato immobiliare
istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di
vigilanza macro-prudenziale.
Art. 120-septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di
professionalità). — 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo
da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del
presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un
livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire
e concludere contratti di credito o contratti accessori a
quest’ultimo nonché prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
Art. 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata). — 1. È vietata l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto
che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti,
qualora il contratto di credito non sia disponibile per il
consumatore separatamente.
2. È fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del
consumo.
Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). —
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si
applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.
2. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste
ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127-bis.
3. All’articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata superiore a cinque anni;» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.
In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti
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finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a
75.000 euro.».
4. All’articolo 128-sexies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis.
Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto
la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al
comma 2.»;
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9. All’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies,
120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «ed e)» sono sostituite
dalle seguenti «e) ed e-bis)»;
c) al comma 8, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti «e) ed e-bis)».
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.
Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o
strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.»;
10. Il decreto di cui all’articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto è adottato
entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
c) al comma 4, dopo le parole: «Il mediatore creditizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il consulente di
cui al comma 2-bis,».
Art. 2.
5. All’articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articolo 128-sexies, comma 2» sono inserite le seguenti: «,
ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis,».
6. All’articolo 128-octies, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito
il seguente: «1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la
Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità
con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 128-sexies,
comma 2-bis.».
7. All’articolo 128-duodecies, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi
precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie
attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di
revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito
(oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni
gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire
l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione
delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza
di settore.».
8. All’articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
«lettere b) e c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del
comma 3-bis».
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, individua, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988,
n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti
di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che,
se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione
creditizia.».
2. All’articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia,
stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità
per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto
dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco dei
mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell’interesse del consumatore;
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati
ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385:
1) requisiti di conoscenza e competenza nonché
di aggiornamento professionale degli agenti in attività
finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria
aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei
loro dipendenti e dei collaboratori;
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2) caratteristiche delle politiche di retribuzione
e incentivazione del personale e dei collaboratori degli
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così
che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista
ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.».
Serie generale - n. 117
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 2016
3. All’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati
ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2014/17/UE.».
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro dello
sviluppo economico
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
ORLANDO, Ministro della
giustizia
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La
clausola di cui all’articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la
rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall’articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concluso
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si
applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni
di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro
il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica
quanto previsto ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L’articolo 120-duodecies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal
comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il
30 settembre 2016.
4. I commi 3 e 4 dell’articolo 120-quinquiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano
decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni
di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/
UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 è pubblicata nella G.U.U.E.
28 febbraio 2014, n. L 60.
— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
— Si riporta il testo dell’art. 1 e dell’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2015, n. 176:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e
i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B alla presente legge.
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2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi
o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
anche per i profili finanziari, ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.».
«Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani
destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del
9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio
tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva
2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che
sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di
recepimento 4 settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di
recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione
alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE
della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune
disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio
2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai
Serie generale - n. 117
fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati
negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore
di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione
(termine di recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento
1° giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento
19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti
semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
(termine di recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (termine di
recepimento 22 maggio 2017);
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24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica
la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)
(termine di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità
dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento
21 maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)
e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
(direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del
16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli
articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la
direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012,
del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre
2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro
e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione
quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio
2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
Serie generale - n. 117
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione)
(termine di recepimento 3 luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di
paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, e (UE) 2015/121
del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva
2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento
31 dicembre 2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario
per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario,
le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo
2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili
alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante
modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni
per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e
dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di
recepimento 31 dicembre 2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso
tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2014/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di
portata dei contatori dell’acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto
concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
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56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di
recepimento 6 maggio 2015).».
— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo
n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
— Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario
(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2010, n. 295.
— Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230.
Note all’art. 1:
— Il testo dell’art. 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 115 (Ambito di applicazione). — 1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in
considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati
dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.
— Il testo dell’art. 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 122 (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a
eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a
75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e
seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’art. 1677 del
codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o
di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a
corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi
dall’utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un
diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi
all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore;
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l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata
possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell’art. 111 e altri contratti
di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il
pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul
mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore
rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori
a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto
corrente, salvo quanto disposto dall’art. 125-octies.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla
ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento
ha un importo superiore a 75.000 euro.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca
ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123,
comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della
cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’art. 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di
rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di
un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124,
comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti
dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.».
— Il testo dell’art. 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). — 1. È mediatore creditizio
il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività
di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva
servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale
dell’elenco di cui al comma 2.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per
queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle
parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.».
— Il testo dell’art. 128-septies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-septies (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi). — 1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 128-sexies,
comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’art. 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per
azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
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d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f).
1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attività e
all’aggiornamento professionale.
1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una
polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati
nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui
operato i mediatori rispondono a norma di legge.».
— Il testo dell’art. 128-octies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-octies (Incompatibilità). — 1. È vietata la contestuale
iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi.
1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 128-sexies, comma 2-bis.
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente
la propria attività a favore di più soggetti iscritti.».
— Il testo dell’art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). — 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano
l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti
previsti dall’art. 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni nazionali ad essi applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità del Paese d’origine. Se mancano o risultano inadeguati
i provvedimenti di questa autorità. L’Organismo informa il Ministero
dell’economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri,
può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all’autorità del Paese
d’origine.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti
agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è
applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata,
per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a
cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati
motivi;
c) cessazione dell’attività.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la
Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari
del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi
e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia,
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sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di
competenza delle Autorità di vigilanza di settore.
4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati
ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché
siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater
e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano
precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività
finanziaria o di mediazione creditizia.
6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai
sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis.».
— Il testo dell’art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). —
1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61
comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies,
69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel,
108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5,
64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli
articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorità creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120,
120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies,
commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e
128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorità creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla
clientela di oneri non consentiti, in violazione dell’art. 40-bis o del titolo
VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell’art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre
al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso
anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso
dovute per effetto del recesso.
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1,
e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, e delle relative disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128,
di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’art. 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 128-ter. La
stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di
un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei
quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai
sensi dell’art. 122, comma 1, lettera a).
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5.
5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi
1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti
dall’art. 125-novies o la violazione dell’art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 128-duodecies, all’Organismo di cui all’art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) e
4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere
generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel
presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio
ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».
Note all’art. 2:
— Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell’art. 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). — 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione
creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e
servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri
beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche
e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli
relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di
moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti
operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento
effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 128-novies,
comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società
di servizi controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, costituite
dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria
la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei
promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario. Il soggetto
abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del
titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per
i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente
comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la
promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l’aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale.
Serie generale - n. 117
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, capo I-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo
accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria
né di mediazione creditizia.
2. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria
l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione
che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione,
che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli
obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui
all’art. 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’art. 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con
gli enti di previdenza.».
— Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 13 (Disposizioni di attuazione dell’art. 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). — 1. Ai mediatori creditizi
è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o
di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di
pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o
di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di
finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per
conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento
adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Banca d’Italia, stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 120-terdecies, comma 2, definendo
anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco
dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente
e nell’interesse del consumatore;
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del
Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che
svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei
consulenti di cui all’art. 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti
e dei collaboratori;
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla
disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. In conformità all’art. 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia non è richiesta
la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
— Il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 16 (Requisiti patrimoniali). —1. L’Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione
prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in
materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del
Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si applica il regolamento adottato ai sensi dell’art. 29, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2014/17/UE.
2. Ai sensi dell’art. 128-septies, comma 1, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’art. 2327 del codice civile. L’ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.».
— 20 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Note all’art. 3:
— Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si veda nelle note alle premesse.
— Il testo dell’art. 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 116 (Pubblicità). — 1. Le banche e gli intermediari finanziari
rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le
altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti,
ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione
degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’art. 2,
commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto
rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali
l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli
sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi
bancari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la CONSOB e
la Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del
collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda,
da osservare nell’attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul
contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell’art. 115
rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile.».
16G00087
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 73.
Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio,
del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea
in occasione di un nuovo procedimento penale;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Serie generale - n. 117
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno
le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del
Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione
delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione
europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di condanna adottata
dall’autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro
nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.
Art. 3.
Rilevanza delle decisioni di condanna
1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli
per i quali procede l’autorità giudiziaria italiana, oggetto
di informazioni nell’ambito delle procedure di assistenza
giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.
2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell’esecuzione della pena.
3. La valutazione delle condanne non comporta in ogni
caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla
loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative
al procedimento di revisione.
Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
— 21 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2016
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della
giustizia
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— L’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O., così recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
Serie generale - n. 117
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
— La decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione
delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale è pubblicata nella G.U.U.E.
15 agosto 2008, n. L 220.
— Il testo degli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e
i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 21. (Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione
europea in occasione di un nuovo procedimento penale). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti
per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio,
del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo
procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri
direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 5 e
9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione
quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano
prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna
pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede,
riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di
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20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
informazioni estratte dai casellari giudiziali, nella misura in cui sono a
loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che
siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da
precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;
c) escludere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna
di cui alla lettera b) possa interferire con tali decisioni, comportandone
la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla
loro esecuzione adottate in Italia.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica con le modalità e i tempi, di cui all’articolo 31, comma 3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.
Serie generale - n. 117
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Note all’art. 1:
— Per i riferimenti normativi della decisione quadro 2008/675/
GAI, si veda nelle note alle premesse.
DISPOSIZIONI GENERALI
16G00089
Art. 1.
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 74.
Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa
all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
estratte dal casellario giudiziario;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del
6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione
dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 19;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno
le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri
di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini
della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito
ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del
6 aprile 2009.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti
di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel
casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella
fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive
all’esercizio dell’azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui
sono riportate le condanne;
d) «Paese terzo»: Paese non membro dell’Unione
europea.
— 23 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3.
Autorità centrale competente
1. L’autorità centrale competente per le finalità di cui
al presente decreto è l’Ufficio centrale di cui agli articoli
2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313.
Serie generale - n. 117
2. L’Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell’ambito di un procedimento
penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all’autorità centrale di
un altro Stato membro.
3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta
è proposta dall’interessato, purché questi sia o sia stato
cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità
centrale sono richiesti i dati e le informazioni.
4. Se l’interessato richiedente non è cittadino italiano,
l’Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all’autorità centrale dello Stato membro di cui l’interessato è cittadino.
Capo II
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI CONSERVAZIONE
Art. 4.
Art. 7.
Condanne pronunciate in Italia nei confronti
di cittadino di altro Stato membro
Informazioni sulle condanne
1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel
casellario giudiziale è comunicata senza indugio all’autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di
cittadinanza della persona condannata, pur quando questa
abbia anche la cittadinanza italiana.
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli
Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all’articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario
giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati
membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse
all’autorità centrale di detti Stati.
4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle
sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni
altra informazione pertinente.
1. L’Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all’allegato B al presente
decreto, secondo le seguenti modalità:
a) quando la richiesta, proposta per un procedimento
penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino
italiano, trasmette le informazioni relative:
1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel
casellario giudiziale;
2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri,
di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai
sensi dell’articolo 5;
3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri,
di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte
nel casellario giudiziale;
4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui
abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
Art. 5.
Condanne pronunciate in altro Stato membro
nei confronti di cittadino italiano
1. L’Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni
ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino
italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui
riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone
la trasmissione all’autorità che ne fa richiesta.
Art. 6.
Richiesta di informazioni sulle condanne
1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta
all’Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di
cui all’allegato A al presente decreto. Allo stesso modo
è redatta la richiesta di informazioni diretta dall’Ufficio
centrale alla autorità di altro Stato membro.
b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini
diversi da un procedimento penale, indica all’autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;
c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un
Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde
in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione
dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;
d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato
membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le
informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia
e alle condanne pronunciate all’estero nella misura in cui
l’autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.
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20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Con la risposta alle richieste delle autorità di un
Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale,
l’Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi
possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento
penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.
3. Il modulo di cui all’allegato B al presente decreto è
corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.
Serie generale - n. 117
Capo III
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO
IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE NONCHE’ DI TESTO UNICO SUL
CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 11.
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale
1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
«c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.».
Art. 8.
Termini di risposta
1. L’Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo
di cui all’allegato B al presente decreto, immediatamente
e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste
proposte dall’interessato entro venti giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta.
Art. 9.
Condizioni di utilizzo dei dati personali
1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali
relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali
ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai
fini di un procedimento penale o per fini diversi da un
procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini
del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o
per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel
modulo di cui all’allegato B al presente decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso
utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.
Art. 10.
Lingua degli atti nello scambio di informazioni
1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello
Stato richiesto.
2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua
concordata con lo Stato richiedente.
Art. 12.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il casellario giudiziale, » sono inserite le seguenti: «il casellario
giudiziale europeo,»;
b) all’articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che
contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l’insieme
dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna
adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;
3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) «procedimento penale» è il procedimento,
sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all’esercizio dell’azione penale;»;
4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di
condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei
confronti di una persona fisica in relazione a un reato e
riportata nel casellario giudiziale;»;
5) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali
di condanna designati dagli Stati membri dell’Unione
europea;»;
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6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;
c) dopo il titolo secondo è inserito il seguente:
«Titolo II-bis
CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO
Art. 5-bis (Provvedimenti iscrivibili). — 1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro
dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all’Ufficio centrale;
b) le successive decisioni concernenti l’esecuzione
della pena o che modificano o eliminano le condanne
iscritte.
Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile). —
1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l’iscrizione dei seguenti dati:
a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
1) nome completo (cognome, nome, eventuale
secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso,
cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) data della condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto,
riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione
della pena;
b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel
casellario giudiziale dello Stato di condanna:
1) nome dei genitori della persona condannata;
2) numero di riferimento della condanna;
3) luogo del reato;
4) interdizioni derivanti dalla condanna;
c) informazioni supplementari che devono essere
trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale
dello Stato di condanna:
1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
2) impronte digitali della persona condannata,
conservate ai sensi dell’articolo 43;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata.
Art. 5-quater (Eliminazione delle iscrizioni). — 1. Le
iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate
a seguito di identica eliminazione comunicata dall’autorità centrale di altro Stato membro di condanna.»;
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d) all’articolo 19, dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
«5-bis. L’Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti
compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema
del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità
centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne
pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini
di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) rivolge all’autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne
in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi
e ad apolidi;
d) riceve dall’autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni
sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di
tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano
ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all’autorità centrale dello Stato membro
di cittadinanza di quest’ultimo;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»;
e) alla rubrica del capo I del titolo VII dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «,
del casellario giudiziale europeo»;
f) all’articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del
casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
g) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Certificato del casellario giudiziale
europeo acquisito dall’autorità giudiziaria di altro Stato
membro dell’Unione europea). — 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno
Stato membro dell’Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente,
dall’Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale
europeo.»;
h) alla rubrica dell’articolo 22 dopo le parole: «del
casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
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i) dopo l’articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale
europeo richiesto dall’interessato). — 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il
rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto
dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione
europea che rivolge richiesta di informazioni all’Ufficio
centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle
condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza
e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura
in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;
l) all’articolo 28, comma 1, dopo le parole:
«all’articolo 27,» sono inserite le seguenti: «nonché
all’articolo 28-bis,»;
m) dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione).
— 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le
iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un
cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato
membro di condanna ne preveda la menzione.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da
parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne
pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro
di condanna ne preveda la menzione.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell’Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all’Ufficio centrale nei confronti di un cittadino
italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle
condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura
in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;
n) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Modalità di rilascio dei certificati). —
1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli
21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 42, comma 1-bis.»;
o) all’articolo 37, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le autorità interessate di Stati dell’Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente
testo unico, all’Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.»;
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p) all’articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ai fini
dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28»
sono inserite le seguenti: «, 28-bis»;
q) all’articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della
giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, nell’ambito della
disciplina generale di cui all’articolo 41, comma 3, sentiti
l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2016
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro
giustizia
della
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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ALLEGATO A
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ALLEGATO B
(di cui all’articolo 7, comma 1)
Risposta alla richiesta
ŝĨŝŶŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶnjĂƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĐŽŵƉŝůĂnjŝŽŶĞĚĞůŵŽĚƵůŽ͕Őůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝĚĞǀŽŶŽĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŝůŵĂŶƵĂůĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Informazioni relative alla persona interessata
^ŝƉƌĞŐĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞůĂĐĂƐĞůůĂĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂ
L'autorità sottoscritta conferma che:
ප nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni sulle condanne
ප nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni sulle condanne; se ne acclude un elenco
ප nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo)
ප nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni sulle condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato
membro di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente a ........................... (indicare lo Stato membro di condanna)
ප conformemente al diritto interno dello Stato membro richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un
procedimento penale
Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:
Nome:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Altre informazioni (restrizioni previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali):
Si prega di indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta
Fatto a
addì
Firma e timbro ufficiale (se del caso):
Nome e qualifica/organizzazione:
Occorre accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato membro richiedente. Non è necessario tradurre il modulo
né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato membro richiedente.
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NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo”
e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
— La decisione quadro del Consiglio n. 2009/315/GAI relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario è pubblicata nella
G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93.
— La decisione quadro del Consiglio n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)
in applicazione dell’art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93.
— Il testo degli articoli 1 e 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e
i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
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3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti anche per i
profili finanziari, ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.».
«Art. 19 (Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario). — 1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra
gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nel
rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’art. 31, commi 2, 5 e 9, e dall’art. 32, comma 1,
lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle
disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui
non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’art. 2 della
decisione quadro;
b) prevedere che l’autorità centrale da designare ai sensi
dell’art. 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il
Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel
territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata
senza indugio all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza
della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza
plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche
la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle
informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato
o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse
all’autorità centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza
e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione
pertinente al riguardo, per consentirne l’esame ai fini dell’adozione di
eventuali provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell’art. 4,
paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente
dall’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel
caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente
all’art. 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell’art. 7 della medesima decisione quadro;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti
modalità:
1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale
italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini
diversi da un procedimento penale, prevedere che l’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al
diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro Stato membro
un’istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
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2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di
un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a
esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l’interessato sia o sia stato
residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro,
scaduto il termine di cui all’art. 11, paragrafo 7, della decisione quadro,
richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all’autorità centrale
dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali
informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana
possano rivolgere richiesta di informazioni all’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia sia in relazione alle condanne
dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell’art. 4 della decisione quadro,
sia perché venga rivolta all’autorità centrale di un altro Stato membro
una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta
alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di
informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di un Paese terzo o a un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell’art. 6 della decisione quadro, conformemente
al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:
1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai
fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all’autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:
1.1) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte
nel casellario giudiziale;
1.2) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le
siano state trasmesse, in applicazione dell’art. 4, dopo il 27 aprile 2012
e conservate, ai sensi dell’art. 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;
1.3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le
siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel
casellario giudiziale;
1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi di cui abbia
ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano
a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità al diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le
informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate
nello Stato italiano e quelle pronunciate in Paesi terzi che le siano state
notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché
che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato
membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell’art. 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmesse
entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni
estratte dal casellario giudiziale rivolta all’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a
fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel
trasmettere le informazioni a norma dell’art. 4 della decisione quadro,
possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio
territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini
diversi da un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni
estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un Paese terzo all’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione
a un cittadino italiano, che quest’ultima possa rispondere riguardo alle
condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili
alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al
caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in
relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;
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5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia non in relazione a un cittadino italiano, quest’ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate
al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi
terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall’art. 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale, di cui alla legge 23 febbraio 1961, n. 215;
i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui
all’art. 6, paragrafo l, della decisione quadro, mediante il modulo ivi
allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle
informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui
la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla
richiesta di cui all’art. 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del caso in cui si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell’art. 7,
paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale
o, ai sensi dell’art. 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale, possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per
il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati
richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro,
salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la
pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo
i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un Paese
terzo, a norma dell’art. 7, paragrafo 3, della decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle
condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua
ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto
ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che
devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all’autorità
centrale:
1) le informazioni relative alla persona condannata: nome
completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) le informazioni relative alla natura della condanna: data
della condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna: data del reato che ha determinato la condanna e denominazione
o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni
giuridiche applicabili;
4) le informazioni relative al contenuto della condanna: pena,
eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive
che modificano l’esecuzione della pena;
o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:
1) il nome dei genitori della persona condannata;
2) il numero di riferimento della condanna;
3) il luogo del reato;
4) le interdizioni derivanti dalla condanna;
p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che
devono essere trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale:
1) il tipo e il numero del documento d’identificazione della
persona condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell’art. 4,
le richieste in conformità dell’art. 6, le risposte in conformità dell’art. 7
della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse
per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che
lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all’autorità centrale
dello Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità, qualora con
detto Stato membro non sia ancora completa l’operatività del sistema
informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all’art. 1, lettera c), della decisione quadro.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica con le modalità e i tempi di cui all’art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 181 - supplemento
ordinario n. 57.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003 n. 36 - supplemento ordinario
n. 22.
Note all’art. 1:
— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del Consiglio
n. 2009/315/GAI relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi
fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario si
veda nelle note alle premesse.
— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del Consiglio
n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’art. 11 della decisione
quadro 2009/315/GAI si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:
— Il testo degli articoli 2 e 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, così recita:
«Art. 2 (R) (Definizioni). — 1. Ai fini del presente testo unico, se
non diversamente ed espressamente indicato:
a) “casellario giudiziale” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme dei dati relativi
a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la
qualità di imputato;
c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato”
è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano,
agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche
prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da
reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni
anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) “ente” è l’ente fornito di personalità giuridica, la società e
l’associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, il decreto penale e
ogni altro provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;
g) “provvedimento giudiziario definitivo” è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto
a impugnazione cori strumenti diversi dalla revocazione;
h) “codice identificativo” è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell’art. 43;
i) “numero identificativo del procedimento” è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro
di cui all’art. 335 del codice di procedura penale;
l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimento giudiziario o
amministrativo da inserire nel sistema;
m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a
eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudice di pace, che
ha competenze nella materia del presente testo unico;
Serie generale - n. 117
o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente
testo unico;
p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministero della giustizia,
che ha competenze nella materia del presente testo unico;
q) “sistema” è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.».
«Art. 19 (R) (Ufficio centrale). — 1. L’ufficio centrale svolge i
seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle
iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di
quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di
emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento
del sistema di cui all’art. 42, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra
gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie
per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni
definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti
dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della
Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari,
all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale, che
provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto del decreto di
grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 15.
5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta
anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori
ai sensi dell’art. 5, comma 4.
6. L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento
dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle
iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di
reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge,
fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri. (art. 3, regio decreto n. 778/1931).».
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Note all’art. 11:
— Il testo dell’art. 110 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 110 (Richiesta dei certificati). — 1. Non appena il nome della
persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato
nell’art. 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall’art. 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.
2.».
Note all’art. 12:
— Il testo dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1 (L) (Oggetto). — 1. Le norme del presente testo unico
disciplinano il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il
casellario dei carichi pendenti, l’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, l’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure.
In particolare, disciplinano l’iscrizione, l’eliminazione, la trasmissione e
conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.».
— Il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (R) (Definizioni). — 1. Ai fini del presente testo unico, se
non diversamente ed espressamente indicato:
a) “casellario giudiziale” è il registro nazionale che contiene
l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi
riferiti a soggetti determinati;
a-bis) “casellario giudiziale europeo” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri
dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani;
b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme dei dati relativi
a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la
qualità di imputato;
c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato”
è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano,
agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche
prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da
reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni
anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) “ente” è l’ente fornito di personalità giuridica, la società e
l’associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e-bis) “procedimento penale” è il procedimento, sia nella
fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all’esercizio
dell’azione penale;
f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, il decreto penale e
ogni altro provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;
g) “provvedimento giudiziario definitivo” è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto
a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica
in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;
h) “codice identificativo” è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell’art. 43;
i) “numero identificativo del procedimento” è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro
di cui all’art. 335, del codice di procedura penale;
l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimento giudiziario o
amministrativo da inserire nel sistema;
Serie generale - n. 117
m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a
eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudice di pace, che
ha competenze nella materia del presente testo unico;
o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente
testo unico;
p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministero della giustizia,
che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p-bis) “autorità centrali” sono gli enti competenti per lo scambio
di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati
membri dell’Unione europea;
q) “sistema” è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.».
— L’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 19 (R) (Ufficio centrale) - (art. 3, regio decreto n. 778/1931).
— 1. L’ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle
iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di
quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di
emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento
del sistema di cui all’art. 42, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra
gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie
per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni
definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti
dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della
Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari,
all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale, che
provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto del decreto di
grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 15.
5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta
anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori
ai sensi dell’art. 5, comma 4.
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Serie generale - n. 117
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 75.
5-bis. L’Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate
nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro
dell’Unione europea;
Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce
il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione
quadro 2009/315/GAI.
c) rivolge all’autorità centrale degli altri Stati membri richiesta
di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali
Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
d) riceve dall’autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso
formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad
apolidi;
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli
organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del
6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione
dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale
europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta
di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato
membro rivolgendo istanza all’autorità centrale dello Stato membro di
cittadinanza di quest’ultimo;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un
procedimento penale.
6. L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento
dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle
iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di
reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni
riguardanti cittadini stranieri.».
— La rubrica del capo I del titolo VII del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Titolo VII Servizi certificativi, capo I - Servizi certificativi del casellario giudiziale,
del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti».
— L’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell’economia e delle finanze;
«Art. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito
dall’autorità giudiziaria) - (art. 688, codice di procedura penale: comma 1, primo periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto
legislativo n. 271/1989). — 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che
esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad
un determinato soggetto.
EMANA
il seguente decreto legislativo:
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona
offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di
procedura penale.».
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1.
— L’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche
e dai gestori di pubblici servizi) - (art. 688, comma 1, codice di procedura penale, art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 448/1988). — 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all’art. 23 e all’art. 27,
nonché all’art. 28-bis, relativo a persone maggiori di età, quando tale
certificato è necessario per l’esercizio delle loro funzioni.».
16G00090
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le
disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio,
del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI,
al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti
di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel
casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella
fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive
all’esercizio dell’azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui
sono riportate le condanne.
Capo II
SISTEMA INFORMATIZZATO ECRIS
Art. 3.
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
1. È istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari, conformemente all’articolo 3 della decisione
2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
2. L’Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, cura la
gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.
Art. 4.
Modalità di trasmissione delle informazioni
1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla
qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a
ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle
categorie e sottocategorie di reato di cui all’allegato A al
presente decreto.
4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle
misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria
aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in
mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre
pene e misure».
5. L’Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di
cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli
allegati A e B al presente decreto, curando altresì l’aggiornamento delle stesse.
6. L’Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato è stato commesso
in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali,
se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità,
cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, altresì,
se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni
di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui all’allegato B al presente decreto.
7. L’Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non
penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui
la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base
volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a
una richiesta di informazioni sulle condanne.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 5.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2016
MATTARELLA
2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il
codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in
mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri
reati».
3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonché sulle decisioni successive che
applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo
la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie
delle pene e delle misure di cui all’allegato B al presente
decreto.
Serie generale - n. 117
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della
giustizia
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
— 36 —
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
ALLEGATO A
Tavola comune delle categorie di reato di cui all’articolo 4
Parametri
Livello di realizzazione:
Grado di partecipazione:
Esonero dalla responsabilità penale:
Reato consumato
C
Reato tentato o preparato
A
Elemento non trasmesso
Ø
Autore
M
Concorrente o istigatore/organizzatore,
cospiratore
Elemento non trasmesso
H
Infermità mentale o imputabilità
diminuita
S
Ø
R
Recidiva
Codice
0100 00
Categorie e sottocategorie di reato
Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
categoria aperta
0101 00
Genocidio
0102 00
Crimini contro l’umanità
0103 00
Crimini di guerra
0200 00
categoria aperta
Partecipazione a un’organizzazione criminale
0201 00
Direzione di un’organizzazione criminale
0202 00
Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un’organizzazione criminale
0203 00
Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un’organizzazione criminale
0300 00
categoria aperta
Terrorismo
0301 00
Direzione di un gruppo terrorista
0302 00
Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terrorista
0303 00
Finanziamento del terrorismo
0304 00
Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico
0305 00
Reclutamento o addestramento a fini terroristici
0400 00
categoria aperta
Tratta di esseri umani
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
0401 00
Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0402 00
Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento
sessuale
0403 00
Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0404 00
Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0405 00
Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0406 00
Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0407 00
Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0408 00
Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0500 00
categoria aperta
Traffico illecito (1) e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni
ed esplosivi
0501 00
Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0502 00
Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello
nazionale (2)
0503 00
Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed
esplosivi
0504 00
Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed
esplosivi
0600 00
categoria aperta
Reati contro l’ambiente
0601 00
Danneggiamento o distruzione di specie animali e vegetali protette
0602 00
Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell’atmosfera, nel terreno o
nell’acqua
0603 00
Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi
0604 00
Reati relativi al traffico (1) illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse
0605 00
Reati colposi contro l’ambiente
0700 00
categoria aperta
Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
0701 00
Reati relativi al traffico ( 3 ) illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non
destinati esclusivamente all’uso personale
0702 00
Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti
esclusivamente per uso personale
0703 00
Aiuto o istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
0704 00
Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
0800 00
categoria aperta
Reati contro la persona
0801 00
Omicidio doloso
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
0802 00
Omicidio doloso aggravato (4)
0803 00
Omicidio colposo
0804 00
Omicidio doloso di neonato da parte della madre
0805 00
Interruzione illegale della gravidanza
0806 00
Eutanasia illegale
0807 00
Reati connessi al suicidio
0808 00
Morte come conseguenza di atti di violenza
0809 00
Lesione personale grave o gravissima
0810 00
Lesione personale colposa grave o gravissima
0811 00
Lesione personale lieve
0812 00
Lesione personale lieve colposa
0813 00
Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi
0814 00
Tortura
0815 00
Omissione di soccorso
0816 00
Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso
0817 00
Reati relativi al traffico illecito (3 ) di organi e tessuti umani
0818 00
Violenza o minacce domestiche
0900 00
categoria aperta
Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi
il razzismo e la xenofobia
0901 00
Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà
0902 00
Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un’autorità pubblica
0903 00
Cattura di ostaggi
0904 00
Dirottamento di aereo o nave
0905 00
Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio
0906 00
Minaccia
0907 00
Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo
0908 00
Estorsione
0909 00
Estorsione aggravata
0910 00
Violazione di proprietà privata
0911 00
Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata
0912 00
Reati contro la tutela dei dati personali
0913 00
Intercettazione illecita di dati o comunicazioni
— 39 —
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
0914 00
Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l’orientamento sessuale, la religione o l’origine etnica
0915 00
Pubblica istigazione alla discriminazione razziale
0916 00
Pubblica istigazione all’odio razziale
0917 00
Ricatto
1000 00
categoria aperta
Reati sessuali
1001 00
Stupro
1002 00
Stupro aggravato (5) diverso dallo stupro di minore
1003 00
Atti di libidine violenti
1004 00
Lenocinio
1005 00
Atti osceni
1006 00
Molestie sessuali
1007 00
Adescamento finalizzato alla prostituzione
1008 00
Sfruttamento sessuale di minori
1009 00
Reati connessi alla pedopornografia o ad immagini indecenti di minori
1010 00
Stupro di minore
1011 00
Atti di libidine violenti in danno di minore
1100 00
categoria aperta
Reati contro il diritto di famiglia
1101 00
Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia
1102 00
Poligamia
1103 00
Violazione degli obblighi alimentari
1104 00
Abbandono di minore o incapace
1105 00
Mancata osservanza dell’ordine di presentare un minore o sottrazione di minore
1200 00
categoria aperta
Reati contro lo Stato, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia o i pubblici ufficiali
1201 00
Spionaggio
1202 00
Alto tradimento
1203 00
Reati elettorali e in materia di referendum
1204 00
Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato
1205 00
Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato
1206 00
Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale
1207 00
Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
1208 00
Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale
1209 00
Reati contro l’ordine pubblico, violazione della quiete pubblica
1210 00
Violenza in occasione di manifestazioni sportive
1211 00
Furto di documenti pubblici o amministrativi
1212 00
Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario,
falsa testimonianza
1213 00
Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche
1214 00
Evasione
1300 00
categoria aperta
Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici
1301 00
Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari
1302 00
Frode in materia di sussidi e prestazioni europei
1303 00
Reati connessi al gioco d’azzardo illegale
1304 00
Turbativa di appalti pubblici
1305 00
Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione
pubblica o della pubblica autorità
1306 00
Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico
ufficiale
1307 00
Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale
1400 00
categoria aperta
Reati fiscali e doganali
1401 00
Reati fiscali
1402 00
Reati doganali
1500 00
categoria aperta
Reati economici e legati al commercio
1501 00
Bancarotta o insolvenza fraudolenta
1502 00
Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell’attivo o aumento illecito del
passivo di una società
1503 00
Violazione delle regole della concorrenza
1504 00
Riciclaggio di proventi di reato
1505 00
Corruzione attiva o passiva nel settore privato
1506 00
Rivelazione di un segreto o violazione dell’obbligo di segretezza
1507 00
«Abuso di informazioni privilegiate»
1600 00
categoria aperta
Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni
1601 00
Appropriazione illecita
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
1602 00
Appropriazione o diversione illecita di energia
1603 00
Frode e truffa
1604 00
Traffico di merci rubate
1605 00
Traffico illecito (6) di beni culturali, comprese le antichità e le opere d’arte
1606 00
Danneggiamento o distruzione dolosi di beni
1607 00
Danneggiamento o distruzione colposi di beni
1608 00
Sabotaggio
1609 00
Reati contro la proprietà industriale o intellettuale
1610 00
Incendio doloso
1611 00
Incendio doloso causa di morte o lesioni personali
1612 00
Incendio boschivo doloso
1700 00
categoria aperta
Reati di furto
1701 00
Furto
1702 00
Furto in seguito a violazione di proprietà privata
1703 00
Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona
1704 00
Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi, o con la minaccia di usare la violenza o
armi contro una persona
1800 00
categoria aperta
Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici
1801 00
Accesso illegale a un sistema informatico
1802 00
Attentato all’integrità di un sistema
1803 00
Attentato all’integrità dei dati
1804 00
Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di
permettere la commissione di reati informatici
1900 00
categoria aperta
Falsificazione di mezzi di pagamento
1901 00
Contraffazione o falsificazione di monete, compreso l’euro
1902 00
Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
1903 00
Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede
1904 00
Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti
aventi pubblica fede contraffatti o falsificati
1905 00
Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi
pubblica fede
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
2000 00
categoria aperta
Falsificazione di documenti
2001 00
Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato
2002 00
Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un’autorità pubblica
2003 00
Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di
un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un’autorità pubblica
2004 00
Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati
2005 00
Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi
2006 00
Falsificazione di documenti privati da parte di un privato
2100 00
categoria aperta
Violazione delle norme sulla circolazione stradale
2101 00
Guida pericolosa
2102 00
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
2103 00
Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente
2104 00
Fuga in incidente stradale
2105 00
Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale
2106 00
Reati relativi al trasporto su strada
2200 00
categoria aperta
Reati contro il diritto del lavoro
2201 00
Lavoro irregolare
2202 00
Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali
2203 00
Reati relativi alle condizioni di lavoro, all’igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro
2204 00
Reati relativi all’accesso o all’esercizio di una professione
2205 00
Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo
2300 00
categoria aperta
Violazioni della legislazione sull’immigrazione
2301 00
Ingresso e soggiorno irregolari
2302 00
Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno irregolari
2400 00
categoria aperta
Violazioni degli obblighi militari
2500 00
categoria aperta
Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2501 00
Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2600 00
categoria aperta
Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose
— 43 —
20-5-2016
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Codice
Serie generale - n. 117
Categorie e sottocategorie di reato
2601 00
Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi
2700 00
categoria aperta
Altri reati
2701 00
Altri reati dolosi
2702 00
Altri reati colposi
(1) Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s’intende per «traffico» l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la
vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(2) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(3) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il
trasporto o il trasferimento.
(4) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il
trasporto o il trasferimento.
(5) Per esempio: circostanze particolarmente gravi.
(6) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il
trasporto o il trasferimento.
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20-5-2016
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Serie generale - n. 117
ALLEGATO B
Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure di cui all’articolo 4
Codice
Categorie e sottocategorie di reato
1000
categoria aperta
Privative della libertà personale
1001
Reclusione
1002
Ergastolo
2000
categoria aperta
Restrittive della libertà personale
2001
Divieto di frequentare determinati luoghi
2002
Limitazione del diritto di espatrio
2003
Divieto di dimorare in determinati luoghi
2004
Divieto di partecipare a manifestazioni di massa
2005
Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo
2006
Assoggettamento a sorveglianza elettronica (1)
2007
Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità
2008
Obbligo di dimora/di residenza
2009
Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari
2010
Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, compreso
l’obbligo di restare sotto sorveglianza
3000
categoria aperta
Divieto di esercitare determinati diritti o capacità
3001
Destituzione da un incarico
3002
Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici
3003
Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità
3004
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3005
Perdita del diritto a sussidi pubblici
3006
Revoca della patente di guida (2 )
3007
Sospensione della patente di guida
3008
Divieto di condurre determinati veicoli
3009
Perdita/sospensione della potestà genitoriale
3010
Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto
giuramento in un procedimento giudiziario
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Codice
Categorie e sottocategorie di reato
3011
Interdizione/sospensione dall’ufficio di tutore (3)
3012
Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli
3013
Interdizione dall’esercizio di un’attività professionale, commerciale o sociale
3014
Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori
3015
Obbligo di chiudere un esercizio
3016
Divieto di detenere o portare armi
3017
Revoca della licenza di caccia/pesca
3018
Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito
3019
Divieto di detenere animali
3020
Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi
3021
Divieto di praticare determinati giochi/sport
4000
categoria aperta
Interdizione o espulsione dal territorio
4001
Interdizione dal territorio nazionale
4002
Espulsione dal territorio nazionale
5000
categoria aperta
Obblighi personali
5001
Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia
5002
Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi
5003
Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia
5004
Misure educative
5005
Messa alla prova
5006
Obbligo di attività formative/lavorative
5007
Obbligo di comunicare informazioni specifiche all’autorità giudiziaria
5008
Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna
5009
Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato
6000
categoria aperta
Misure patrimoniali
6001
Confisca
6002
Demolizione
6003
Ripristino
7000
categoria aperta
Ricovero in istituto
7001
Ricovero in un istituto psichiatrico
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Serie generale - n. 117
20-5-2016
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Codice
Categorie e sottocategorie di reato
7002
Ricovero in un centro di disintossicazione
7003
Collocamento in una struttura educativa
8000
categoria aperta
Pene pecuniarie
8001
Multa/ammenda
8002
Multa/ammenda giornaliera (4)
8003
Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici (5)
9000
categoria aperta
Lavoro sostitutivo
9001
Lavoro o servizio di pubblica utilità
9002
Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive
10000
categoria aperta
Pene militari
10001
Rimozione (6)
10002
Degradazione
10003
Reclusione militare
11000
categoria aperta
Esenzione dalla pena/rinvio dell’esecuzione della pena/sanzione/diffida
12000
categoria aperta
Altre pene e misure
(1) Fisso o mobile.
(2) Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.
(3) Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.
(4) Pena pecuniaria espressa in giorni.
(5) Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.
(6) Perdita del grado.
— 47 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
Parametri (da specificare, se applicabile)
ø
Pena
m
Misura
a
Sospensione della pena/misura
b
Sospensione parziale della pena/misura
c
Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
d
Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
e
Conversione della pena/misura
f
Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale
g
Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale
h
Revoca della sospensione della pena/misura
i
Determinazione ulteriore di una pena complessiva
j
Interruzione dell’esecuzione/rinvio della pena/misura (1)
k
Indulto
l
Indulto della pena sospesa
n
Cessazione della pena
o
Grazia
p
Amnistia
q
Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate
condizioni)
r
Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziario)
s
Pene e misure per i minori
t
Decisioni non penali (2)
( 1 ) Non permette di evitare l’esecuzione della sanzione.
( 2 ) Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro
di cui la persona interessata ha la cittadinanza.
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NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
— Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
S.O., così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo”
e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
— La decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI è pubblicata nella
G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93.
— Il testo degli articoli 1 e 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e
i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Serie generale - n. 117
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi
o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
anche per i profili finanziari, ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 20 (Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro
2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema
europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione
dell’art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI). — 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per
dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del
6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’art. 11 della decisione quadro
2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi
generali rispettivamente stabiliti dall’art. 31, commi 2, 5 e 9, e dall’art. 32,
comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle
parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento
italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente
all’art. 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della decisione quadro;
b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema
informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all’autorità centrale
istituita presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell’art. 4, paragrafi 2 e 3, e dell’art. 7 della decisione quadro
2009/315/GAI:
1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno
dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui
all’allegato A della decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice “categoria
aperta” della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza,
un codice “altri reati”;
2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della
condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di
sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena,
introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene
e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e
misure di cui all’allegato B della decisione quadro o, in via eccezionale,
qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice “categoria aperta” della pertinente o più vicina categoria di
pene e misure o, in mancanza, il codice “altre pene e misure”;
3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti
dall’ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B della decisione quadro e un aggiornamento
periodico della medesima;
4) introdurre la possibilità di fornire, altresì, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado
di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza
di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della
recidiva nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e le
condizioni di esecuzione della pena o della misura inflitta;
5) prevedere, inoltre, che il parametro “decisioni non penali”
sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona
interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle
condanne.
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2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica con le modalità e i tempi di cui all’art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.
Serie generale - n. 117
«Art. 19. (R) (Ufficio centrale) (art. 3 regio decreto n. 778/1931).
— 1. L’ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle
iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di
quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati
di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
Note all’art. 1:
— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/316/GAI,
si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:
— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/316/GAI,
si veda nelle note alle premesse.
— Il testo degli articoli 2 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse,
così recita:
«Art. 2 (R) (Definizioni). — 1. Ai fini del presente testo unico, se
non diversamente ed espressamente indicato:
a) “casellario giudiziale” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme dei dati relativi
a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la
qualità di imputato;
c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato”
è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano,
agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche
prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da
reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni
anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) “ente” è l’ente fornito di personalità giuridica, la società e
l’associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, il decreto penale e
ogni altro provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;
g) “provvedimento giudiziario definitivo” è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto
a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
h) “codice identificativo” è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell’art. 43;
i) “numero identificativo del procedimento” è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro
di cui all’art. 335, del codice di procedura penale;
l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimento giudiziario o
amministrativo da inserire nel sistema;
m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a
eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudice di pace, che
ha competenze nella materia del presente testo unico;
o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente
testo unico;
p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministero della giustizia,
che ha competenze nella materia del presente testo unico;
q) “sistema” è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.».
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento
del sistema di cui all’art. 42, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra
gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie
per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni
definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti
dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della
Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari,
all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale, che
provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto del decreto di
grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 15.
5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta
anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori
ai sensi dell’art. 5, comma 4.
6. L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento
dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle
iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di
reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni
riguardanti cittadini stranieri.».
16G00088
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Serie generale - n. 117
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 2016.
dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Scioglimento del consiglio comunale di Alife e nomina del
commissario straordinario.
Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 aprile 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e
16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
comune di Alife (Caserta);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito
al protocollo dell’ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Alife (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Manganelli.
Roma, 3 maggio 2016
Il Ministro dell’interno: ALFANO
16A03833
Decreta:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 2016.
Art. 1.
Nomina del commissario straordinario per la gestione del
comune di Brallo di Pregola.
Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è sciolto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2.
La dottoressa Anna Manganelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2016
Visto il proprio decreto, in data 3 novembre 2015, con
il quale, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Brallo
di Pregola (Pavia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente nella persona
del dottor Daniele Bernardo;
Considerato che il dottor Daniele Bernardo è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno
Sulla proposta del Ministro dell’interno.
Decreta:
ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Alife (Caserta), riimovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da
dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi
a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 30 marzo
2016.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un
consigliere dimissionario, all’uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata
La dottoressa Daniela Bianchi è nominata commissario
straordinario per la gestione del comune di Brallo di Pregola (Pavia), in sostituzione del dottor Daniele Bernardo,
con gli stessi poteri conferiti a quest’ultimo.
— 51 —
Dato a Roma, addì 9 maggio 2016
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno
20-5-2016
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ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre
2015, il consiglio comunale di Brallo di Pregola (Pavia) è stato sciolto
ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario
straordinario nella persona del dottor Daniele Bernardo.
Considerato che il dottor Daniele Bernardo è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell’incarico di commissario
straordinario presso il comune di Brallo di Pregola (Pavia) del dottor
Daniele Bernardo con la dottoressa Daniela Bianchi.
Roma, 3 maggio 2016
Ministro dell’interno: A LFANO
16A03834
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio
2016.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena,
di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di
Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di
Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda,
di Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei
Comuni di Sant’Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
10 MAGGIO 2016
NELLA RIUNIONE DEL
Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”;
Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle
ordinanze di cui all’art. 5, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
Serie generale - n. 117
Considerato che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 il territorio delle Province di Piacenza, di Parma,
di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni
di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in provincia di Ravenna,
dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei
Comuni di Sant’Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei Comuni
del territorio collinare e pedecollinare della provincia di
Forlì-Cesena è stato interessato da avversità atmosferiche
di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno
provocato movimenti franosi, esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere
di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta
le necessarie disponibilità;
Viste le note della Regione Emilia-Romagna del
15 marzo e del 1 aprile 2016;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 28 aprile 2016, prot. n. CG/21306;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici
del Dipartimento della protezione civile nei giorni 30 e
31 marzo 2016;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici
in rassegna;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per
la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo
2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna,
dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia
di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mai-
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20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
narda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di
Ferrara, dei Comuni di Sant’Agata Feltria, di Gemmano,
di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e
dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della
Provincia di Forlì-Cesena.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa
della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all’evento, finalizzati al
superamento della situazione emergenziale.
4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 9.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2016
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
R ENZI
Serie generale - n. 117
Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle
ordinanze di cui all’art. 5, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che il giorno 14 settembre 2015 il territorio delle Province di Belluno e di Padova è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che
hanno provocato movimenti franosi, esondazioni di corsi
d’acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti
alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ad edifici pubblici
e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;
Considerato, altresì, che detti fenomeni meteorologici
hanno comportato l’aggravamento di una situazione di
elevata criticità già in parte determinatasi nel medesimo
territorio, non risolta nell’immediatezza e la cui persistenza si è manifestata in occasione degli eventi citati;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta
le necessarie disponibilità;
Viste le note della Regione Veneto del 13 febbraio
2015, del 4 agosto 2015 e del 6 novembre 2015;
16A03831
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio
2016.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 28 aprile 2016, prot. n. CG/21299;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici
del Dipartimento della protezione civile nei giorni 25 e
26 febbraio 2015, 1 luglio 2015, 18 e 19 febbraio 2016;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici
in rassegna;
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
10 MAGGIO 2016
NELLA RIUNIONE DEL
Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per
la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
— 53 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il
territorio delle Province di Belluno e di Padova.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa
della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
Serie generale - n. 117
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli
interventi conseguenti all’evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 4.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2016
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
R ENZI
16A03832
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la nota n. 43528 del 6 maggio 2016 con la quale si comunica alla Banca d’Italia che il 6 maggio 2016
è stata effettuata la citata operazione di concambio con
regolamento il 10 maggio 2016 e se ne trasmettono i dati
per gli adempimenti di competenza;
DECRETO 12 maggio 2016.
Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli
annullati a seguito dell’operazione di concambio del 6 maggio 2016, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del
capitale residuo circolante.
Visto in particolare l’art. 7 del predetto decreto 23 dicembre 2015, che dispone l’accertamento dell’esito delle
operazioni di gestione del debito pubblico;
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Decreta:
Art. 1.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015,
n. 105532, contenente «Direttive per l’attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398»;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il
Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle
operazioni indicate nell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398/2003;
Vista la nota n. 43034 del 5 maggio 2016 del Dipartimento del tesoro Direzione II con la quale si comunica
alla Banca d’Italia e alla MTS S.p.A. che in data 6 maggio 2016 sarà effettuata un’operazione di concambio di
titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto
2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;
A
fronte
dell’emissione
di
BTP
5,00%
01.08.2003/01.08.2034 cod. IT0003535157 per l’importo
nominale di euro 1.910.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 140,969 sono stati riacquistati i seguenti titoli:
BTP 1,15% 15.05.2017 cod. IT0005023459 per nominali euro 730.851.000,00 al prezzo di euro 101,258;
BTP 5,25% 01.08.2017 cod. IT0003242747 per nominali euro 370.495.000,00 al prezzo di euro 106,540;
BTP€i 2,10% 15.09.2017 cod. IT0004085210 per
nominali euro 205.165.000,00 al prezzo di euro 104,485;
BTP 3,50% 01.11.2017 cod. IT0004867070 per nominali euro 455.404.000,00 al prezzo di euro 105,249;
CCTeu 01. 11.2018 cod. IT0004922909 per nominali euro 799.644.000,00 al prezzo di euro 104,020.
Art. 2.
La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell’operazione di concambio effettuata il 6 maggio 2016 (regolamento 10 maggio 2016), è la seguente:
— 54 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Titolo emesso
BTP 5,00% 01.08.2003/01.08.2034
Titoli riacquistati
BTP 1,15% 15.05.2014/15.05.2017
BTP 5,25% 01.02.2002/01.08.2017
BTP€i 2,10% 15.03.2006/15.09.2017
BTP 3,50% 01.11.2012/01.11.2017
CCTeu 01.05.2013/01.11.2018
Serie generale - n. 117
(IT0003535157)
Importo nominale in circolazione
23.742.921.000,00
(IT0005023459)
(IT0003242747)
(IT0004085210)
(IT0004867070)
(IT0004922909)
13.284.230.000,00
22.520.204.000,00
15.638.268.147,39
16.508.550.000,00
12.685.065.000,00
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2016
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA
16A03873
MINISTERO DELL’INTERNO
nel decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2000,
n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 1° ottobre 2004, n. 289;
DECRETO 11 maggio 2016.
Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l’anno 2016, per i servizi gestiti in forma
associata.
IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE
Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l’intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede
di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti
i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, dove tra
l’altro, all’art. 8, è riservata al Ministero dell’interno la
gestione delle risorse per l’esercizio associato di funzioni
e servizi di competenza esclusiva dello Stato;
Vista l’ulteriore intesa n. 35 del 3 marzo 2016, con la
quale è stato concordato, per l’anno 2016, di fissare nel
6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell’interno;
Considerato che per l’anno 2016, con l’ intesa sancita
con atto n. 35 del 3 marzo 2016, sono state individuate
quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni:
Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto, Calabria e Sardegna;
Visto che l’art. 7 della citata intesa 936/2006 prevede
che nei territori delle regioni che non sono individuate,
nell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 4 della stessa
intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti
Visto l’art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del
30 settembre dell’anno di prima istituzione delle unioni,
di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi
servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla
certificazione di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo
decreto, per l’attribuzione del contributo statale entro il
31 ottobre dello stesso anno;
Visto l’art. 5 del citato decreto ministeriale il quale
prevede che le unioni di comuni e le comunità montane
svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata,
al fine di determinare la quota parte del contributo statale
ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell’art. 5 in forza del
quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse
unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di
primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli
stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di
comuni e le comunità montane, entro il termine di cui
all’art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;
Considerato che in particolare il comma 2 dell’art. 5
demanda ad apposito decreto del Ministero dell’interno
la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al
comma 1 dello stesso art. 5;
— 55 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il comma 5 dell’art. 5 secondo il quale la quota
di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è
rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle
spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di
comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al
miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità
montane e quindi non risulta necessario approvare ulteriori modelli certificativi;
Decreta:
Art. 1.
Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della
certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per
l’anno 2016, si avvalgono dei modelli approvati con decreto
del Ministro dell’interno 17 maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007.
Art. 2.
Le unioni di comuni e le comunità montane devono
trasmettere all’Ufficio sportello unioni della Direzione
centrale della Finanza locale, in via ordinaria, i certificati
entro il termine del 30 settembre 2016 (fa fede il timbro
postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell’anno 2015 gli enti devono inviare l’allegato «E» entro i medesimi termini.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2016
Il direttore centrale: VERDE
16A03852
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 marzo 2016.
Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione
delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2015/1168/UE
della Commissione del 15 luglio 2015.
Serie generale - n. 117
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del
6 ottobre 2003, della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell’art. 7 della direttiva 2002/55/CE
del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui
quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per
l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;
Vista la direttiva 2015/1168/UE della Commissione,
del 15 luglio 2015, che modifica le direttive 2003/90/CE
e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui
quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per
l’esame delle varietà delle specie di piante agricole e di
ortaggi;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed, in particolare, gli articoli 19 e
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di
permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei “Registri obbligatori delle varietà”, al fine di permettere l’identificazione delle varietà
medesime;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche
e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell’attività sementiera;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel
registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/
CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16 comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre
2013, concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione Europea” e in particolare l’art. 35, comma 3;
Ravvisata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2015/1168/UE e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2004,
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Decreta:
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del
6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione
dell’art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per
quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere
l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;
Art. 1.
L’art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:
“Art. 1. Per l’iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre
— 56 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1971, n. 1096 e orticole di cui all’allegato III della legge
20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle
premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la
stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B, della direttiva 2015/1168/UE.
Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione
delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni
da osservarsi devono essere conformi all’allegato III della
direttiva 2003/90/CE”.
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994
n. 20, ed entra in vigore il 1° luglio 2016.
Roma, 17 marzo 2016
Il Ministro: MARTINA
Serie generale - n. 117
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio
2014 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 105 del 27/02/2013”;
Vista la domanda presentata ai fini dell’iscrizione di una
varietà vegetale ortiva nel rispettivo registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento
dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’iscrizione della varietà era stata
temporaneamente sospesa per l’espletamento di controlli
tecnico-amministrativi della domanda d’iscrizione;
Ritenuto di dover procedere in conformità;
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 986
Decreta:
16A03837
Articolo unico
DECRETO 28 aprile 2016.
Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono
l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante “Regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096”;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la
citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie
di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che
istituisce il registro delle varietà di cece (Cicer arietinum
L.) allo scopo di identificare le varietà stesse;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine
del decimo anno civile successivo la pubblicazione del
presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui
sementi possono essere certificate in quanto “sementi di
base”, “sementi certificate” o controllate in quanto “sementi standard”. Le descrizioni e i risultati delle prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero.
Specie
Varietà
Codice
SIAN
Lista
Registro
Responsabile
della conservazione
in purezza
Cece
Maragià
3474
A
Isea s.r.l.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2016
Il direttore generale: CACOPARDI
AVVERTENZA:
Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994,
n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
16A03836
— 57 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 2 maggio 2016.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
di tutela della IGP Pomodoro di Pachino.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza;
Visto il Regolamento (CE) n. 617 della Commissione
del 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 89 del 5 aprile 2003 con il quale è
stata registrata la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
Serie generale - n. 117
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 184 del 09 agosto 2006 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino il riconoscimento e l’incarico a svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;
Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2010, con
il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di
tutela della IGP Pomodoro di Pachino l’incarico a svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;
Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 85 dell’11 aprile 2013, con il quale è
stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela
della IGP Pomodoro di Pachino l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 95 del 23 aprile 2016, con il quale è
stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela
della IGP Pomodoro di Pachino l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto che il consorzio di tutela della IGP Pomodoro
di Pachino, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il
proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di
consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto
dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l’approvazione in data 4 marzo 2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Noto il
23 ottobre 2015 al n. 97B6 Serie IT, recante il numero di
repertorio 481 ed il numero di raccolta 332, con atto a
firma del Notaio Salvatore Vinci,
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino, registrato a Noto il 23 ottobre 2015 al n. 97B6 Serie IT, recante il numero di repertorio 481 ed il numero di raccolta
332, con atto a firma del Salvatore Vinci.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2016
Il direttore generale: GATTO
16A03874
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20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 2 maggio 2016.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Ambientale
S.r.l., in Lecce, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli,
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80,
dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui
all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 29 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto
2014 con il quale il laboratorio ambientale S.r.l., ubicato
in Lecce, viale Gran Bretagna n. 9, è stato autorizzato al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 aprile 2016;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 marzo 2015 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
Serie generale - n. 117
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito
EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1.
Il laboratorio Ambientale S.r.l., ubicato in Lecce, viale
Gran Bretagna n. 9, è autorizzato al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 10 aprile 2020 data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il
laboratorio Ambientale S.r.l., perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato
da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento designato
con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a
svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 2 maggio 2016
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Il direttore generale: GATTO
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
Allegato
Denominazione della prova
Norma / metodo
Acidità fissa
OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale
OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile
OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido Sorbico
OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa libera e Anidride OIV-MA-AS323-04B R2009
solforosa totale
Ceneri
OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri
OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MAsaccarosio
AS311-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MAsaccarosio
AS311-01A R2009
Estratto secco totale
OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio
OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C OIV MA-AS2-01A R 2012 p.to 6
Metalli: Ferro, Rame, Zinco
OIV-MA-AS323-07: R2010
pH
OIV-MA-AS313-15 R2011
Solfati
OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo, OIV – MA – AS312 – 01A par.4C R 2009
Titolo alcolometrico volumico totale
Zuccheri riduttori
OIV-MA-AS311-01A R2009
Sovrapressione
OIV-MA-AS314-02 R2003
16A03875
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20-5-2016
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Serie generale - n. 117
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 13 aprile 2016 relativa alla messa fuori ruolo
della dott.ssa Filomena Albano;
DETERMINA 4 maggio 2016.
Rettifica della determina 18 gennaio 2013 relativa al medicinale per uso umano «Revatio». (Determina n. 660/2016).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione n. 41/2013 del 18 gennaio
2013 relativa al medicinale per uso umano «Revatio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2013
- Serie generale - n. 30;
Considerata la documentazione agli atti di questo
ufficio;
Rettifica:
Dopo l’art. 3, relativo alla «Classificazione ai fini della
fornitura», si intenda aggiunto il seguente art. 3-bis:
Considerato che, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro della giustizia per l’assunzione da parte
della dott.ssa Filomena Albano dell’incarico di titolare
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante Vincenzo Spadafora continua a svolgere le funzioni
in regime di prorogatio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, «Regolamento recante
l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’art. 5, comma 2, della legge 12 luglio
2011, n. 112»;
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2015, approvato in
data 15 dicembre 2014;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23bis, comma 4, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»;
Art. 3-bis
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto
dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione
diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
Roma, 4 maggio 2016
Il direttore generale: PANI
16A03872
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 8, comma 3, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario)»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, art. 50,
comma 3, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale»;
Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per
l’anno 2015 intervenuti nel corso dell’esercizio;
AUTORITÀ GARANTE
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Visto il parere favorevole all’approvazione del conto
finanziario espresso dal Collegio dei revisori dei conti in
data 22 aprile 2016;
DECRETO 26 aprile 2016.
Conto finanziario dell’esercizio 2015.
Decreta:
IL GARANTE
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza»;
Vista la determinazione adottata d’intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato
della Repubblica in data 29 novembre 2011, con la quale
il dott. Vincenzo Spadafora è nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
Vista la determinazione adottata d’intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato
della Repubblica in data 3 marzo 2016, con la quale la
dott.ssa Filomena Albano è nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
È approvato il conto finanziario dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2015, quale risulta allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al conto finanziario,
sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso,
per il tramite del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 26 aprile 2016
Il Garante: SPADAFORA
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
ALLEGATO
CONTO FINANZIARIO DELL’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA PER L’ANNO 2015
RELAZIONE
1. Premessa
L’Autorità garante per l'infanzia è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n.112 approvata
all’unanimità dal Parlamento che ha dato così attuazione sia all’articolo 31, secondo comma, della
Costituzione (“La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo"), sia alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.
Con l’istituzione di questa Autorità di garanzia è stata colmata una lacuna dell’ordinamento italiano
che, pur in presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali
preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale, mancava di una figura di riferimento nazionale; è
stata, inoltre, data attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall’appartenenza dell’Italia ad
istituzioni ed organismi sovranazionali.
In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l’istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi
istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
Sul piano europeo, l’articolo 12 della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli
Stati a promuovere la costituzione di organi aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in
materia di infanzia.
La legge 12 luglio 2011, n.112 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le
incompatibilità e l’indennità di carica spettante al titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
– che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla
promozione dell’attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla
collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza delle regioni e delle
province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla
consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.
Nel sistema generale di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, all’interno del quale opera una
pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei
diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese, il ruolo dell’Autorità
garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze,
creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi
pubblici preposti alla cura dell’infanzia e dell’adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni
del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative
(magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).
L’articolo 5 della citata legge prevede, inoltre, l’istituzione dell’Ufficio dell’Autorità, ovvero della
struttura organizzativa attraverso la quale vengono esercitate le funzioni attribuite all’Autorità dal predetto
articolo 3.
Il comma 1 dell’articolo 5 stabilisce la composizione dell’Ufficio, precisando che esso è composto,
ai sensi dell’articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da
“dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità… di cui una di livello dirigenziale non generale,
in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle
caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità Garante”.
Il comma 2 dell’articolo 5 prevede che “ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza
amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”.
Al comma 3, l’articolo 5 dispone che le spese per l’espletamento delle competenze dell’Autorità e
per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio “sono poste a carico di un
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20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita
unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l’Autorità garante dispone del suddetto fondo –
pertanto ha piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.
Al comma 2, il medesimo articolo 5 stabilisce, inoltre, che “le norme concernenti l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità garante”.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, su proposta dell’Autorità garante, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 recante “Regolamento recante l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma
dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, di seguito denominato “Regolamento”.
2. Risultanze della gestione 2015.
Il conto finanziario 2015, redatto ai sensi dell’art. 18 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, illustra, a
consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e
contabile riconosciuta all’Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante rep. 77,
prot. 4453, in data 15 dicembre 2014. In coerenza con il relativo documento previsionale, presenta una
impostazione in linea con i principi validi per il bilancio dello Stato ed evidenzia la correlazione con le fonti
di finanziamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzate in sede parlamentare alla
copertura, distintamente, delle spese di funzionamento e di quelle di natura obbligatoria.
Il conto finanziario espone, per l’entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse
durante l’esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2015. Registra, inoltre, le
entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare
nell’esercizio di riferimento.
Con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell’Autorità, si espongono di
seguito le risultanze della gestione 2015:
- SPESE PER INDENNITA’ DI CARICA DEL GARANTE
L’articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n.112 riconosce al Garante un’indennità di carica
pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000 euro.
Le variazioni intervenute in corso d’anno sui capitoli 101, 102 e 103 conseguono in parte
all’adeguamento del massimale contributivo INPS sull’indennità di carica del Garante e in parte alla
variazione delle aliquote contributive relative alla gestione separata. Dal 30 novembre 2015, Il Garante
Vincenzo Spadafora, nominato con determinazione adottata d’intesa dal Presidente della Camera dei
Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, per la durata di quattro
anni, nell’attesa della nomina del nuovo Garante, svolge le funzioni in regime di prorogatio fino a diversa
comunicazione da parte del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei
deputati.
- SPESE DI PERSONALE
Sui capitoli relativi alle spese di personale sono stati impegnati euro 399.412,18 e sono stati pagati
euro 369.755,17.
Al 31 dicembre 2015, tutte e dieci unità di personale – incluso il dirigente non generale – previste
dalla legge istitutiva, risultano complessivamente assegnate all’Ufficio dell’Autorità, in posizione di
comando obbligatorio, e così distribuite: un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sei
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20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
unità di personale del comparto ministeri, due unità di personale del comparto Regioni ed Enti locali ed una
appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri.
Le spese complessive di personale attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli
oneri diretti e riflessi, per le risorse umane assegnate all’Ufficio nonché alle competenze fisse per le unità
appartenenti rispettivamente ai ruoli del comparto Regioni ed Enti locali e dell’Arma dei Carabinieri, il cui
trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, è posto interamente a carico dell’Autorità
in base alle norme vigenti.
In considerazione dell’equiparazione giuridico - economica del personale dell’Ufficio dell’Autorità
al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa
Presidenza ha supportato l’Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale,
anticipando il pagamento delle somme spettanti, successivamente rimborsate a carico dei pertinenti
stanziamenti del bilancio dell’Autorità.
Il Ministero dell’Interno ha anticipato il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente
dell’Ufficio, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
La Regione Marche ha anticipato altresì il pagamento delle competenze fisse all’unità appartenente
ai ruoli del Comparto Regioni, mentre la Provincia di Latina ha anticipato il pagamento delle competenze
fisse all’unità appartenente ai ruoli del Comparto Enti locali.
Analogamente il Ministero della Difesa ha anticipato il pagamento delle competenze fisse all’unità
appartenente ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, in relazione al periodo di prestazione del servizio presso
l’Ufficio dell’Autorità.
- SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
Sui capitoli per consumi intermedi sono stati impegnati euro 674.559,10. Di questi risultano pagati
euro 525.201,54.
In via generale, le spese per consumi intermedi sono state finalizzate a consentire al Garante lo
svolgimento delle funzioni istituzionali conferitegli espressamente dall’articolo 3 della legge 12 luglio 2011,
n.112.
In particolare, per favorire l’ascolto e la partecipazione attiva e diretta di bambini ed adolescenti in
tutte le questioni che li riguardano, nel 2015 si è continuato a dare particolare impulso alle attività di
comunicazione istituzionale, sia attraverso il sito web www.garanteinfanzia.org, che è stato ulteriormente
sviluppato ed ampliato in chiave interattiva, che tramite i principali social network (Facebook,Pinterest, You
Tube, Flikr, Instagram).
L’attività di analisi, studio e rilevazione è stata focalizzata in misura prevalente sul mondo
dell’adolescenza, concentrandosi sul target dei 14-17 anni, tradizionalmente meno conosciuto ed “indagato”
di quello dell’infanzia, attraverso la realizzazione di due sondaggi d’opinione rispettivamente sul rapporto di
fiducia sfiducia nei confronti dello Stato, la coscienza del vivere civile e del senso delle regole e l’altro per
indagare sul “modo di stare al mondo” degli adolescenti per capire il loro grado di percezione ed il livello di
consapevolezza rispetto all’attualità, ai macro e micro problemi del mondo.
In considerazione della mancanza, nel ridotto organico dell’Ufficio, di risorse umane dotate dei
requisiti professionali necessari a supportare l’Autorità nell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite
dalla legge, anche nel 2015 il Garante si è avvalso, previa stipula di apposita Convenzione, ai sensi
dell’articolo 4, commi 2 e 4, del DPCM 20 luglio 2012, n. 168, di due funzionari esperti dei ruoli del
Comitato italiano per l'Unicef, uno dei quali rientrato all’Unicef il 1° luglio e l’altro in concomitanza con la
scadenza del mandato del Garante, il 29 novembre 2015.
Al fine di sviluppare la rete delle relazioni sul territorio, sia in ambito nazionale che
sovranazionale, con i rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ed organizzazioni preposte alla
promozione e alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché con i Garanti europei
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Serie generale - n. 117
dell’infanzia e dell’adolescenza membri della Rete ENOC, è stata assicurata la partecipazione del Garante
e/o del personale dell’Ufficio, in vece del Garante, a conferenze ed incontri organizzati sul territorio
nazionale e all’estero su tematiche di comune interesse (con particolare riguardo alle problematiche della
povertà minorile, della giustizia minorile, del maltrattamento e degli abusi all’infanzia, dell’accoglienza e
dell’integrazione dei minorenni di origine straniera non accompagnati, del bullismo e cyberbullismo, della
salvaguardia della continuità del legame affettivo tra i genitori detenuti e i loro figli ed altre).
Al Garante e al personale inviato in missione per motivate ragioni di servizio sono state rimborsate le
spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in ragione delle trasferte/missioni,
secondo le disposizioni del decreto del Garante n. 15/2012 del 1° dicembre 2012.
Come previsto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento, nel corso del 2015 sono proseguite regolarmente le
attività di studio ed analisi avviate dagli organismi collegiali di consultazione istituiti dall’Autorità senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica : in particolare, i Gruppi di lavoro costituiti nell’ambito della
Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni sui temi della partecipazione, delle comunità di
accoglienza per minorenni, della tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, della dispersione
scolastica, e la Commissione consultiva sul fenomeno della violenza e dei maltrattamenti ai danni dei
minorenni. Tutte queste attività sono culminate nella realizzazioni di diverse pubblicazioni, presentate in
diverse occasioni al mondo politico ed inserite anche in versione web sul sito dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza.
Anche le relazioni con i Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza delle regioni e delle province
autonome, ora in numero di 16 sono state curate in modo particolare dall’Autorità nel 2015, sia attraverso la
convocazione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
presieduta dall’Autorità ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 12 luglio 2011, n.112, sia attraverso
interlocuzioni e contatti costanti con i rispettivi Uffici, avviando una proficuo confronto circa le modalità di
intervento su tematiche di interesse comune e di presa in carico delle situazioni di violazione o rischio di
violazione dei diritti dei minorenni segnalate dai singoli cittadini.
-
SPESE PER INTERVENTI
Per quanto riguarda gli “interventi” programmati dall’Autorità in coerenza con le funzioni
istituzionali, secondo le priorità individuate nel Documento programmatico redatto dal Garante, ex articolo
2, comma 1, lettera b) del Regolamento, nell’anno 2015 sono stati assunti impegni per complessivi euro
681.182,24.
In particolare :
- sul cap. 170 (Spese per la realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e
soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli
interessi delle persone di minore età) sono stati assunti impegni per euro 621.718,26, relativi ad
iniziative a tutela dei diritti di bambini ed adolescenti, in particolare l’importante progetto di
comunicazione a rilevanza nazionale, dal titolo “Tour 2015”, che ha previsto lo svolgimento in dieci
città d’Italia di una serie di incontri (“tappe”) con bambini, adolescenti ed operatori di settore,
incentrati su diversi temi concernenti i diritti delle persone di minore età; la stampa del nuovo libro
di Geronimo Stilton per l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, dal titolo : “Alla scoperta
della Costituzione italiana” con la relativa distribuzione, a titolo gratuito a scuole e privati che ne
hanno fatto richiesta (oltre 4.000 richieste pervenute); l’avvio, dal 22 giugno 2015, di “SARAI Teens Digital Radio” la prima radio digitale istituzionale realizzata con e per gli adolescenti, al fine
di promuovere e diffondere i risultati delle proprie attività valorizzando la partecipazione attiva e
diretta degli adolescenti e dando ampio spazio anche all’associazionismo locale e nazionale che si
occupa di infanzia e di adolescenza; la concessione di contributi economici a favore associazioni ed
organizzazioni non aventi scopo di lucro attive sul territorio nazionale per la realizzazione di progetti
ed iniziative di particolare rilevanza sociale e culturale, che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto
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-
-
-
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del Garante rep. n.43/2014 prot.n.2011/2014 del 17.06.2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale sono stati predeterminati i criteri per la concessione di contributi
economici, entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio per promuovere la conoscenza dei
diritti e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, con progetti coerenti con le
finalità e gli obiettivi strategici dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
sul cap.171 (Spese per la realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione) sono stati
assunti impegni per euro 13.278,86, interamente liquidati, per una campagna di comunicazione
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza incentrata sul ruolo e le funzioni del Garante e
per le spese inerenti alla presentazione del film “Abbraccialo per me” sul disagio psichico nelle
persone di minore età, al quale è stato concesso il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo
istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
sul cap.172 (Spese per la realizzazione delle iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti
dell’infanzia) sono stati impegnati euro 45.309,92, interamente liquidati, per la realizzazione della
campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, volta a sensibilizzare adulti ed adolescenti sui valori della “diversità” – intesa in senso
ampio come differenza di cultura, religione, etnia, orientamento sessuale ecc. – al fine di
promuovere la diffusione della cultura dei “pari diritti” e della “non discriminazione” in tutte le sue
forme, campagna che ha avuto come protagonisti alcuni attori della fiction “Braccialetti Rossi”,
particolarmente seguita dagli adolescenti e che è stata lanciata in occasione della giornata mondiale
sui diritti dell’infanzia (20 novembre 2015).
in data 14 luglio 2015 è stato sottoscritto dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di gestione del Piano di
Azione Giovani sicurezza e Legalità ("P.A.G."), un Protocollo di Intesa per la realizzazione di un
progetto volto a promuovere, nelle scuole secondarie superiori delle quattro regioni dell'Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), laboratori per la diffusione della cultura, della
legalità e dell'educazione civica, attraverso la formazione alla comunicazione multimediale ed alla
produzione di audiovisivi. A seguito di tale Protocollo di Intesa, l'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza ha proposto il Progetto "IO SONO QUI", ammesso al finanziamento a valere sul
P.A.G., Linea d'Intervento 2, Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile. La presentazione
ufficiale del progetto "IO SONO QUI" si è svolta a Napoli il giorno 11 dicembre 2015. Per
sostenere le spese per tale evento iniziale, (spese che verranno poi rimborsate all'Autorità garante
dietro presentazione di apposite rendicontazioni), è stato istituito in corso d'anno, con Decreto del
Garante, il capitolo di spesa 174 denominato "Spese per la realizzazione del progetto "IO SONO
QUI", a valere sul piano di azione giovani sicurezza e legalità (pag), sul quale sono stati assunti
impegni di spesa per euro 875,20.
Sui capitoli finalizzati agli interventi, la capacità di spesa, derivante dal rapporto fra somme stanziate
(euro 707.387,75) e somme effettivamente impegnate (euro 681.182,24), si attesta sul 96,29% mentre
l’indice di realizzazione finanziaria, correlata al volume dei pagamenti (euro 628.340,23) in rapporto
all’entità dei predetti impegni di riferimento, evidenzia un dato pari al 92,24%.
- SPESE IN CONTO CAPITALE
Gli impegni assunti sui capitoli di investimenti nn.201-202 per complessivi euro 34.973,31 sono stati
finalizzati principalmente all’acquisto dei software per la gestione della fattura elettronica e per la gestione
dei contatti, nonché all’acquisto di un pc portatile e di un Ipad per il Garante.
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Per tale tipologia di capitoli la capacità di spesa è pari al 97,14%, mentre l’indice di realizzazione
finanziaria si attesta al 100%.
- FONDO DI RISERVA
Le risorse prelevate dal Fondo di riserva (capitolo n. 301), con decreti del Garante, hanno integrato
gli stanziamenti dei capitoli di spesa anche di nuova istituzione, su motivata proposta del Coordinatore
dell’Ufficio ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento.
Alla chiusura dell’esercizio 2015, sul Fondo di riserva si accertano disponibilità pari ad euro
1.294,66.
3. Dati finanziari
3.1 Entrata
Le risorse destinate all’Autorità sono state definite in sede parlamentare con riferimento alla Missione
24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 7 “Sostegno alla famiglia”, ed iscritte nel
bilancio dello Stato – Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) sui capitoli
di spesa nn. 2118 e 2119,
A norma dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011 i predetti fondi sono affluiti nel bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri sui capitoli di entrata nn. 841 ed 842 e quindi iscritti sui capitoli
di spesa nn. 523 e 524 del Centro di Responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, per essere
conseguentemente assegnati all’Autorità.
3.1.1 Contributo finanziario ordinario dello Stato.
In sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato per l’anno 2015
ammontava ad euro 1.122.089,00, di cui euro 200.000,00 a copertura degli oneri di natura obbligatoria ed
euro 922.089,00 di quelli di funzionamento della struttura.
Nel corso dell’esercizio la dotazione ha subito un incremento per l’importo netto di euro 600.000,00
disposta dall’art.1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
Le risorse definitivamente assegnate all’Autorità per l’esercizio 2015 si sono, quindi, attestate
complessivamente in euro 1.722.089,00, di cui euro 200.000,00 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed
euro 1.522.089,00 a quelli di funzionamento della struttura.
3.1.2 Utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti.
Come previsto dall’articolo 15, comma 3, del Regolamento l’intero avanzo presunto alla data di
formazione del bilancio di previsione 2015, pari a euro 470.470,40, è stato utilizzato per il raggiungimento
del pareggio di bilancio.
L’avanzo dell’esercizio è stato successivamente accertato, in sede di conto finanziario 2014, in euro
468.115,31. In conseguenza di tale accertamento l’entrata ha subìto una riduzione di euro 2.355,09.
3.1.3 Variazioni in corso di esercizio
Le maggiori entrate di euro 626.615,14, intervenute in corso d’anno, che attestano le previsioni
finali in euro 2.219.174,54 derivano:
x per euro 600.000,00 dalle variazione in aumento disposta dall’art.1, comma 168, della legge
23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
x per euro 2.355,09 dal minor avanzo di esercizio definitivamente accertato al 31 dicembre
2014;
x per euro 13.975,48 dal rimborso di biglietti aerei pagati ma non utilizzati;
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x
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per euro 14.994,75 da contributi pubblici e privati ottenuti nel corso dell’esercizio.
Le entrate accertate sul bilancio dell’Autorità, nel 2015, per euro 2.219.174,54 risultano totalmente
riscosse nel corso dell’esercizio.
3.2 Spesa
Il bilancio di previsione dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno finanziario
2015 recava previsioni iniziali di spesa per complessivi euro 1.592.559,40.
In coerenza con le maggiori entrate, le previsioni definitive di spesa si attestano in complessivi euro
2.219.174,54.
Gli incrementi degli stanziamenti dei singoli capitoli sono stati disposti dal Garante ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento.
Il conto finanziario evidenzia, pertanto, le seguenti risultanze gestionali di competenza:
SPESA
Previsioni definitive
(1)
Impegni
Differenza
(2)
(3)=(1)-(2)
Parte corrente
2.014.260,58
1.955.153,50
59.107,08
Conto Capitale
36.000,00
34.973,31
1.026,69
Somme non
attribuibili
TOTALE
168.913,96
167.619,30
1.294,66
2.219.174,54
2.157.746,11
61.428,43
Sull’importo impegnato pari ad euro 2.157.746,11, sono stati effettuati pagamenti per complessivi
euro 1.925.368,51; sulla competenza 2015 si determina, pertanto, un totale di residui passivi pari ad euro
232.377,60 (interamente sulla parte corrente).
L'avanzo d'esercizio 2015 ammonta pertanto ad euro 61.428,43 (vedi Tabella 1).
L’avanzo presunto alla data del 19 novembre 2015 è stato utilizzato, ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del DPCM n. 168/2012, nella formazione del bilancio di previsione 2016.
Con decreto del Garante saranno disposte le necessarie variazioni al bilancio 2016 per
l’adeguamento dell’avanzo utilizzato per la formazione della previsione 2016 all’avanzo effettivo accertato
al 31 dicembre 2015.
3.3 Conto dei residui passivi
I residui al 1° gennaio 2015 ammontavano ad euro 559.992,09. Di questi, in corso d’esercizio sono
stati effettuati pagamenti per euro 417.714,63, pertanto rimangono da pagare euro 142.277,46.
Dalla gestione della competenza 2015 derivano residui per euro 232.377,60.
Pertanto, al 31 dicembre 2015, i residui passivi ammontano a complessivi euro 374.655,06.
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4.Vincoli di finanza pubblica
Nel 2015 in conformità alle istruzioni dell’ultima circolare MEF 2 febbraio 2015, n.8, l’Autorità ha versato
al bilancio dello Stato risparmi di spesa per complessivi euro 167.619,30 come di seguito specificato:
x ex art.8, comma 3, D.L.95/2012 : euro 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell’anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013);
x ex art.23 bis, comma 4, D.L.201/2011 : euro 5.944,04 pari alla differenza tra il trattamento
economico accessorio attribuito al dirigente dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, come determinato con decreto del Garante n.6/2012 del 15.10.2012 (euro 32.116,66),
ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, D.L. 201/2011
(euro 26.172,62, come da conto finanziario 2013)
x ex art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014: euro 53.891,75 pari al 5%
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto
finanziario 2013);
Gli importi su precisati sono stati evidenziati nel bilancio dell’Autorità nell’apposito capitolo n.302
denominato“Versamenti all’entrata dello Stato” e versati ai pertinenti capitoli di previsione dell’entrata dello
Stato.
— 69 —
3.000,00
470.470,40
0,00
1.122.089,00
1.592.559,40
0,00
-2.355,09
28.970,23
600.000,00
626.615,14
Variazioni
3.000,00
468.115,31
28.970,23
1.722.089,00
2.219.174,54
Previsioni finali
— 70 —
4. PARTITE DI GIRO
3.000,00
6.000,00
142.575,08
3. SOMME NON ATTRIBUIBILI
1.443.984,32
1.592.559,40
Previsioni
iniziali
2. SPESE IN CONTO CAPITALE
1. SPESE CORRENTI
SPESE
Denominazione
Previsioni finali
Impegni
3.000,00
468.115,31
28.970,23
1.722.089,00
2.219.174,54
Entrate
accertate
Pagamenti
3.000,00
468.115,31
28.970,23
1.722.089,00
2.219.174,54
Somme
riscosse
0,00
26.338,88
30.000,00
570.276,26
3.000,00
168.913,96
36.000,00
2.014.260,58
3.000,00
167.619,30
34.973,31
1.955.153,50
3.000,00
167.619,30
34.973,31
1.722.775,90
626.615,14 2.219.174,54 2.157.746,11 1.925.368,51
Variazioni
*L'avanzo di esercizio dell'anno 2014, pari ad € 468.115,31 è stato utilizzato in sede di previsione per il
bilancio 2015 per € 470.470,40 (come importo presunto). La differenza, pari ad € 2.355,09 è stata
oggetto di variazione in diminuzione in corso d'anno.
4. PARTITE DI GIRO
3. AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE*
2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI
VARI
1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO
ENTRATE
Denominazione
Previsioni
iniziali
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 007 : Sostegno alla famiglia
Missione 024:
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
0,00
0,00
0,00
232.377,60
232.377,60
Somme
rimaste da
pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somme
rimaste da
riscuotere
0,00
1.294,66
1.026,69
59.107,08
61.428,43
Avanzo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maggiori o
minori entrate
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Serie generale - n. 117
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E
Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria
dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e
l'adolescenza"
Cap. 524
(PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio
dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"
Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio
dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA
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4. PARTITE DI GIRO
530 RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
3. AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE
520 AVANZO DI ESERCIZIO
ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE
510
511 CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
512 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI
VARI
501 E L'ADOLESCENZA
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
-2.355,09
-2.355,09
13.975,48
14.994,75
0,00
0,00
0,00
0,00
470.470,40
470.470,40
28.970,23
0,00
600.000,00
600.000,00
626.615,14
Variazioni
0,00
200.000,00
922.089,00
1.592.559,40
1.122.089,00
Previsioni
iniziali
1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO
Denominazione
ENTRATE
500 L'ADOLESCENZA
CAP
3.000,00
3.000,00
468.115,31
468.115,31
13.975,48
14.994,75
0,00
28.970,23
200.000,00
1.522.089,00
1.722.089,00
2.219.174,54
Previsioni finali
3.000,00
3.000,00
468.115,31
468.115,31
13.975,48
14.994,75
0,00
28.970,23
200.000,00
1.522.089,00
1.722.089,00
2.219.174,54
Entrate
accertate
3.000,00
3.000,00
468.115,31
468.115,31
13.975,48
14.994,75
0,00
28.970,23
200.000,00
1.522.089,00
1.722.089,00
2.219.174,54
Somme
riscosse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somme
rimaste da
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maggiori o
minori entrate
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
1. SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
GARANTE
SPESE
Denominazione
PERSONALE
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA'
STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE
— 72 —
111
0,00
26.502,12
7.918,83
2.252,68
116 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE
117 ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.335,00
854,88
9.646,00
2.416,57
26.397,28
5.322,57
1.863,41
5.582,66
29.342,40
-157,15
-1.845,22
2.002,37
3.020,90
8.600,68
115.779,30
28.018,57
9.841,25
35.539,99
40.000,00
14.211,20
167.187,04
18.601,76
820,00
115
1.925.368,51
Pagamenti
2.252,68
7.918,83
26.502,12
820,00
2.335,00
9.646,00
3.875,78
11.017,25
142.176,58
33.341,14
11.704,66
41.122,65
69.342,40
14.054,05
165.341,82
20.604,13
1.306.872,83
2.224,67
7.820,38
26.172,62
820,00
2.335,00
9.646,00
3.875,78
11.017,25
140.817,62
32.957,72
11.591,36
41.122,65
61.971,41
14.054,04
165.341,81
20.604,13
1.273.971,26
2.224,67
7.820,38
26.172,62
401,58
1.411,67
4.724,50
3.875,78
11.017,25
140.817,62
32.957,72
11.591,36
41.122,65
59.464,66
14.054,04
164.820,79
20.604,13
1.094.435,67
297.888,51
2.157.746,11
Impegni
1.008.984,32
2.219.174,54
Previsioni finali
570.276,26 2.014.260,58 1.955.153,50 1.722.775,90
626.615,14
Variazioni
1.443.984,32
1.592.559,40
Previsioni
iniziali
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001
114 AL PERSONALE
ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
113 AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI
112 DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE
ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL
PERSONALE
110 PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL
106 TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)
107 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
108 ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
109 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
104
SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE
103 ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE
101 INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE
102 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE
CAP
0,00
0,00
0,00
418,42
923,33
4.921,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.506,75
0,00
521,02
0,00
179.535,59
232.377,60
232.377,60
Somme
rimaste da
pagare
28,01
98,45
329,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.358,96
383,42
113,30
0,00
7.370,99
0,01
0,01
0,00
32.901,57
59.107,08
61.428,43
Avanzo
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
Denominazione
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
— 73 —
135 SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI
136 SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA
137 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
138 SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE
139 SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE
140 SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168
141 SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168
142 SPESE PER ONERI DI MOBILITA'
134 INTERNAZIONALE
0,00
26.948,28
79.000,00
31.194,00
10.000,00
7.000,00
0,00
-6.000,00
-39.500,00
-930,00
25.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
6.000,00
246.000,00
8.469,00
5.000,00
95.689,44
-5.000,00
22.484,80
2.876,13
8.188,54
33.836,87
10.000,00
7.000,00
10.000,00
30.000,00
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA
20.000,00
131 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
132 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
133 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
CONSUMI INTERMEDI
3.550,00
0,00
0,00
38.500,00
7.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Variazioni
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Previsioni
iniziali
130 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO
127
ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL
PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
126 FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
125 LOCALI
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
124 PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL
123 FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
122
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
121 PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL
120 FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
119 TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
118 SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE
CAP
104.000,00
33.194,00
15.000,00
12.000,00
0,00
0,00
206.500,00
7.539,00
36.948,28
12.000,00
105.689,44
25.000,00
42.484,80
2.876,13
8.188,54
33.836,87
3.550,00
7.950,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Previsioni finali
102.886,94
32.714,00
13.298,37
11.752,24
0,00
0,00
206.490,88
7.538,60
36.387,10
11.977,16
101.451,85
24.835,17
32.354,56
2.876,13
8.188,53
33.836,87
3.550,00
7.950,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
14.109,60
Impegni
102.886,94
32.194,00
12.605,33
10.606,12
0,00
0,00
83.522,38
7.538,60
35.472,10
8.847,79
99.771,85
16.136,57
32.215,06
2.254,26
6.889,61
26.520,79
2.181,87
7.159,54
26.502,66
0,00
0,00
0,00
14.108,64
Pagamenti
0,00
520,00
693,04
1.146,12
0,00
0,00
122.968,50
0,00
915,00
3.129,37
1.680,00
8.698,60
139,50
621,87
1.298,92
7.316,08
1.368,13
790,46
11.997,34
0,00
0,00
0,00
0,96
Somme
rimaste da
pagare
1.113,06
480,00
1.701,63
247,76
0,00
0,00
9,12
0,40
561,18
22,84
4.237,59
164,83
10.130,24
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,40
Avanzo
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
Denominazione
SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E
— 74 —
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI
201 SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI
2. SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
174 SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)
SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI
172 DELL'INFANZIA
5.000,00
6.000,00
6.000,00
110.000,00
165.000,00
160.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
-41.993,62
-150.613,38
463.994,75
272.387,75
435.000,00
INTERVENTI
2.220,68
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E E SOGGETTI
PRIVATI COMUNQUE INTERESSATIAL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI
INTERESSI DELLE PERSONE DI MINIRE ETA'
171 DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE.
170
0,00
-15.000,00
5.000,00
2.240,00
0,00
0,00
0,00
154 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI
153 S.M.I.
15.000,00
0,00
152 SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
151 SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE
5.000,00
149 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
0,00
5.000,00
148 SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE
150 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
-3.000,00
-2.000,00
-4.000,00
5.000,00
1.500,00
0,00
-29.400,00
Variazioni
5.000,00
2.000,00
0,00
40.000,00
Previsioni
iniziali
147 SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI
146 DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI
143 SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI
144 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE
145 SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO
CAP
35.000,00
36.000,00
36.000,00
1.000,00
68.006,38
14.386,62
623.994,75
707.387,75
5.000,00
4.460,68
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
3.500,00
0,00
10.600,00
Previsioni finali
34.908,04
34.973,31
34.973,31
875,20
45.309,92
13.278,86
621.718,26
681.182,24
5.000,00
4.460,68
0,00
0,00
0,00
4.304,43
2.097,03
1.841,10
765,89
1.831,69
0,00
10.600,00
Impegni
34.908,04
34.973,31
34.973,31
734,80
45.309,92
13.278,86
569.016,65
628.340,23
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.304,43
2.097,03
1.841,10
765,89
1.831,69
0,00
10.600,00
Pagamenti
0,00
0,00
0,00
140,40
0,00
0,00
52.701,61
52.842,01
2.500,00
4.460,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somme
rimaste da
pagare
91,96
1.026,69
1.026,69
124,80
22.696,46
1.107,76
2.276,49
26.205,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695,57
902,97
158,90
234,11
1.668,31
0,00
0,00
Avanzo
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
Denominazione
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E
4. PARTITE DI GIRO
401 ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI
3.SOMME NON ATTRIBUIBILI
301 FONDO DI RISERVA
302 VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO
203 SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'
202 DOTAZIONI LIBRARIE
CAP
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
26.338,88
-27.552,42
53.891,30
0,00
500,00
142.575,08
28.847,08
113.728,00
0,00
Variazioni
500,00
Previsioni
iniziali
3.000,00
3.000,00
168.913,96
1.294,66
167.619,30
500,00
500,00
Previsioni finali
3.000,00
3.000,00
167.619,30
0,00
167.619,30
0,00
65,27
Impegni
3.000,00
3.000,00
167.619,30
0,00
167.619,30
0,00
65,27
Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somme
rimaste da
pagare
0,00
0,00
1.294,66
1.294,66
0,00
500,00
434,73
Avanzo
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— 75 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015
CAPITOLO
NUMERO
DENOMINAZIONE
GESTIONE DEI RESIDUI
RESIDUI AL
1°/1/2015
(a
)
PAGATI
(b)
RIMASTI DA
ECONOMIE
PAGARE
(d)
(c)
RIMASTI DA
PAGARE SULLA
COMPETENZA
2015
(e)
TOTALE RESIDUI
PASSIVI AL
31/12/2015
( f = c -d+ e )
SPESE
559.992,09
417.714,63
142.277,46
0,00
232.377,60
374.655,06
1. SPESE CORRENTI
510.333,21
372.141,47
138.191,74
0,00
232.377,60
370.569,34
FUNZIONAMENTO
0,00
179.535,59
315.029,34
463.671,20
328.177,45
135.493,75
101
INDENNITA' DI CARICA DEL
GARANTE
0,00
0,00
0,00
521,02
521,02
104
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
NEL TERRITORIO NAZIONALE E
ALL'ESTEROED ALTRE ATTIVITA'
STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI
DEL GARANTE
0,00
0,00
0,00
2.506,75
2.506,75
112
DIFFERENZIALE INDENNITA' DI
AMMINISTRAZIONE AL
PERSONALE
16.887,64 10.404,36
4.921,50
15.325,86
113
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
DIFFERENZIALE INDENNITA' DI
AMMINISTRAZIONE AL
PERSONALE
114
118
119
120
121
122
123
ONERI PER IRAP A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
DIFFERENZIALE INDENNITA' DI
AMMINISTRAZIONE AL
PERSONALE
SPESE PER BUONI PASTO AL
PERSONALE
27.292,00
6.970,00
5.046,03
1.923,97
923,33
2.847,30
2.290,00
1.435,47
854,53
418,42
1.272,95
0,00
0,00
0,00
0,96
0,96
31.720,54 19.464,17
0,00
19.464,17
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DI PUBBLICA SICUREZZA
51.184,71
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DI PUBBLICA SICUREZZA
10.296,39
7.751,59
2.544,80
0,00
2.544,80
ONERI PER IRAP A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DI PUBBLICA SICUREZZA
4.835,10
2.584,76
2.250,34
0,00
2.250,34
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
7.057,76
5.505,72
1.552,04
11.997,34
13.549,38
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
1.707,98
1.685,55
22,43
790,46
812,89
— 76 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CAPITOLO
NUMERO
DENOMINAZIONE
GESTIONE DEI RESIDUI
RESIDUI AL
1°/1/2015
(a
)
PAGATI
(b)
RIMASTI DA
ECONOMIE
PAGARE
(d)
(c)
Serie generale - n. 117
RIMASTI DA
PAGARE SULLA
COMPETENZA
2015
(e)
TOTALE RESIDUI
PASSIVI AL
31/12/2015
( f = c -d+ e )
ONERI PER IRAP A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
599,91
468,08
131,83
1.368,13
1.499,96
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DEL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI
0,00
0,00
0,00
7.316,08
7.316,08
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE DEL COMPARTO
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
0,00
0,00
0,00
1.298,93
1.298,93
127
ONERI PER IRAP A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE AL PERSONALE
DEL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI
0,00
0,00
0,00
621,86
621,86
130
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
NEL TERRITORIO NAZIONALE E
ALL'ESTERO, IVI COMPRESE
QUELLE DEL GARANTE
670,00
670,00
0,00
139,50
139,50
1.656,00
1.573,36
82,64
3.129,37
3.212,01
811,09
8,45
802,64
1.680,00
2.482,64
50.988,88
50.194,98
793,90
8.698,60
9.492,50
696,00
696,00
0,00
915,00
915,00
23.556,00
17.278,59
6.277,41
0,00
6.277,41
19.655,20
16.348,10
3.307,10
520,00
3.827,10
7,58
0,00
7,58
693,04
700,62
45,88
41,00
4,88
1.146,12
1.151,00
7.104,01
1.336,01
5.768,00
0,00
5.768,00
132.385,41 34.923,67
124
125
126
131
132
133
134
135
136
137
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
E DI SERVIZI STRUMENTALI AL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
SPESE PER L'ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE,
LO SVILUPPO E LA
MANUTENZIONE DEL SITO
INTERNET ISTITUZIONALE
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE
E LA PARTECIPAZIONE AD
INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE
DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI,
STUDI E RILEVAZIONI
SPESE DI PUBBLICAZIONE E
STAMPA
SPESE POSTALI E
TELEGRAFICHE
138
SPESE PER CANONI TELEFONICI,
SATELLITARI E DI
COMUNICAZIONE
140
SPESE PER CONSULENTI ED
ESPERTI EX ART. 4, CO.2, DEL
DPCM 20.07.2012 N. 168
141
SPESE PER ATTUAZIONE DELLE
CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4,
DEL DPCM 20.07.2012 N.168
142
143
144
145
SPESE PER ONERI DI MOBILITA'
SPESE PER ACQUISTO DI
QUOTIDIANI E PERIODICI
SPESE PER ATTIVITA'
FORMATIVE E DI
ACCRESCIMENTO
PROFESSIONALE
SPESE CONNESSE ALLE
FUNZIONI DI CONTROLLO
167.309,08
122.968,50
157.892,17
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
1.262,33
1.256,23
6,10
0,00
6,10
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
13.600,00 42.400,00
0,00
42.400,00
56.000,00
146
SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA
CONFERENZA NAZIONALE PER
LA GARANZIA DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA
4.066,40
4.066,40
0,00
0,00
0,00
147
SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA
CONSULTA NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI E DELLE
ORGANIZZAZIONI
339,00
339,00
0,00
0,00
0,00
— 77 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CAPITOLO
NUMERO
DENOMINAZIONE
GESTIONE DEI RESIDUI
RESIDUI AL
1°/1/2015
(a
)
PAGATI
(b)
RIMASTI DA
ECONOMIE
PAGARE
(d)
(c)
Serie generale - n. 117
RIMASTI DA
PAGARE SULLA
COMPETENZA
2015
(e)
TOTALE RESIDUI
PASSIVI AL
31/12/2015
( f = c -d+ e )
148
SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE
COMMISSIONI CONSUNTIVE
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
149
SPESE DI RAPPRESENTANZA
DELL'AUTORITA' GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
840,50
840,50
0,00
0,00
0,00
152
SPESE PER
PRATICANTATO/TIROCINI DI
FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
9.794,70
9.794,70
0,00
0,00
0,00
153
SPESE PER LA GESTIONE
INTEGRATA DELLA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS
81/2008 E S.
154
SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI
5.559,70
0,00
3.588,34
0,00
1.971,36
0,00
4.460,68
2.500,00
6.432,04
2.500,00
52.842,01
55.540,00
INTERVENTI
46.662,01
43.964,02
2.697,99
170
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI ANCHE IN
COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONI E …
31.521,00
31.521,00
0,00
52.701,61
52.701,61
171
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE PER LA
SENSIBILIZZAZIONE E LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DELL'INF. E ADOL.
6.315,69
4.617,70
1.697,99
0,00
1.697,99
172
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INIZIATIVE CONNESSE
CON LA GIORNATA MONDIALE
PER I DIRITTI DELL'INFANZIA
8.825,32
7.825,32
1.000,00
0,00
1.000,00
174
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "IO SONO QUI" A
VALERE SUL PAG
0,00
0,00
0,00
140,40
140,40
2. SPESE IN CONTO
CAPITALE
INVESTIMENTI
49.658,88
49.658,88
45.573,16
45.573,16
4.085,72
4.085,72
0,00
0,00
4.085,72
4.085,72
201
SPESE PER L'ACQUISTO DI
ATTREZZATURE INFORMATICHE
E PER LA REALIZZAZIONE E LO
SVILUPPO DI SISTEMI
INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI
SOFTWARE
49.622,40
45.573,16
4.049,24
0,00
4.049,24
202
SPESE PER ACQUISTO DI
ATTREZZATURE ED
APPARECCHIATURE NON
INFORMATICHE, DI MOBILIO E
DOTAZIONI LIBRARIE
36,48
0,00
36,48
0,00
36,48
— 78 —
0,00
0,00
0,00
— 79 —
2.157.746,11
Impegni
1.955.153,50
199.999,98
399.412,18
674.559,10
681.182,24
34.973,31
34.973,31
167.619,30
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2015
2.219.174,54
Prev. Definitive
2.014.260,58
200.000,00
402.614,23
704.258,60
707.387,75
36.000,00
36.000,00
168.913,96
53.365,89
8.062,54
118.654,51
57.226,08
61.428,43
___________
61.428,43
61.428,43
Avanzo
59.107,08
0,02
3.202,05
29.699,50
26.205,51
1.026,69
1.026,69
1.294,66
Tabella 1
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
x Avanzo di amministrazione trasferito in aggiunta alla competenza 2016
ex art. 15 del DPCM n. 168/2012 per programmi già definiti
DESTINAZIONE AVANZO:
x Risparmi di gestione da destinare all’incentivazione della produttività del personale
e della retribuzione di risultato del dirigente (art. 43 legge n. 449/97 e art. 82 del CCNL comparto PCM)
Avanzo di amministrazione, presunto alla data del 5 novembre 2015,
utilizzato per la predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2016
Riduzione da operare sulla competenza 2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015:
Avanzo di esercizio sulla competenza 2015
Avanzo su residui anni precedenti
TOTALI
Parte corrente
- Garante
- Personale
- Consumi intermedi
- Interventi
Parte capitale
-Investimenti
Somme non attribuibili
AVANZO DI ESERCIZIO 2015
(art. 15 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168)
20-5-2016
Serie generale - n. 117
— 80 —
Euro
Euro
dell'esercizio
degli anni precedenti
Euro
Euro
Euro
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza
11- Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2015
12 -Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2015
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data del 31/12/2015
Euro
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo
Euro
Euro
Euro
Euro
232.377,60
142.277,46
0,00
0,00
1.925.368,51
0,00
417.714,63
1.751.059,23
0,00
0,00
Euro
9 - Differenza
8 - Passivi
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
Residui alla data dell'esercizio
dell'esercizio
7 - Attivi
degli anni precedenti
5 - SOMMA
6- Fondo di cassa
4- Ammontare dei pagamenti eseguiti.
a) in conto competenza
b) in partita di giro
c) in conto residui passivi
3- SOMMA
2-Ammontare delle risorse riscosse:
a) in conto competenza
b) in partita di giro
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
A) Conto di cassa
1- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
Esercizio finanziario 2015
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
-406.686,88 (11-12)
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2.157.746,11
1.751.059,23
61.428,43 (6+9)
-374.655,06 (7-8)
2.343.083,14 (a+b+c)
436.083,49 (3-5)
2.779.166,63 (1+2a)
1.028.107,40
20-5-2016
Serie generale - n. 117
— 81 —
559.992,09
578.461,47
TOTALE PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE
1.336,81
578.461,47
405.350,07
-
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
173.111,40
374.655,06
374.655,06
547.766,46
0,00
436.083,49
111.682,97
CONSISTENZA FINALE
Consistenza patrimoniale al 01/01/2015
1.925.368,51
417.714,63
417.714,63
2.343.083,14
0,00
2.343.083,14
0,00
DIMINUZIONI
173.111,40
1.520.018,44
232.377,60
232.377,60
1.752.396,04
1.751.059,23
AUMENTI
Consistenza patrimoniale al 31/12/2015
Riepilogo
559.992,09
1.138.453,56
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
Residui passivi
0,00
1.028.107,40
110.346,16
CONSISTENZA INIZIALE
Residui attivi
Fondo di cassa
Beni mobili
ATTIVITA'
DESCRIZIONE
Situazione al 31 dicembre 2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Anno Prov.
Capitoli di
bilancio
2012
112
2012
113
2012
114
2012
201
Data impegno
31/12/2012
2013
112
23/12/2013
2013
113
23/12/2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
114
119
121
131
131
132
133
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
13/03/2013
21/05/2013
18/11/2013
19/12/2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
135
136
137
140
140
141
145
23/12/2013
16/05/2013
30/12/2013
18/09/2013
18/09/2013
20/03/2013
11/11/2013
2013
171
27/08/2013
2013
2013
2013
2013
2013
171
171
201
201
202
2014
112
2014
113
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
114
119
120
121
122
123
124
136
138
143
145
153
172
201
2015
2015
101
104
BENEFICIARIO - OGGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
21/12/2012 amministrazione al personale e relativi oneri
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
21/12/2012 amministrazione al personale e relativi oneri
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
21/12/2012 amministrazione al personale e relativi oneri
18/11/2013
18/11/2013
12/12/2013
23/12/2013
13/03/2013
Cineca - Avvio protocollo informatico e posta elettronica
Totale 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
amministrazione al personale e relativi oneri
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
amministrazione al personale e relativi oneri
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
amministrazione al personale e relativi oneri
Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS
Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS
Aruba pec - Posta certificata
Errebian - Calcolatrici a carta A3
Atlantyca -Partecipazione Geronimo Stilton allo Zecchino d'Oro
Pomilio Blumm- Realizzazione sito web istituzionale AGIA
CISMAI - Terre des Hommes - AGIA Progetto raccolta dati
maltrattamenti sui minorenni
L'Eco della Stampa - Rassegna stampa
Poste spa - Posta Target ott-nov 2013
Petriello - Consulenza Settembre - Giugno 2014
De Maio - Consulenza Settembre - Giugno 2014
Unicef - Rimborsi competenza Triantafillos-Baldassarre
Collegio revisori dei conti - Compensi 2013
Visibilia S.r.l. - Pubblicazione Campagna I Have a dream su Il Giornale
Class Pubblicità - Trasmissione spot "I have a dream"su tv metro
Roma e Milano
Publishare - Trasmissione spot "I have a dream" su tv Regionali
Maggioli - Sistema integrato contabilità
Maggioli - Sistema PROTOCOLLO INFORMATICO
Eurotecno - Fornitura tv
Totale 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
10/11/2014 amministrazione al personale e relativi oneri
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
10/11/2014 amministrazione al personale e relativi oneri
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
10/11/2014 amministrazione al personale e relativi oneri
10/11/2014 Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS
10/11/2014 Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS
10/11/2014 Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS
12/12/2014 Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC
12/12/2014 Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC
12/12/2014 Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC
10/12/2014 Telpress - Rassegna stampa
30/12/2014 Aruba pec - Posta certificata
30/12/2014 Franco Angeli - Abbonamento a Minori e Giustizia
28/03/2014 Collegio revisori dei conti - Compensi 2014
08/09/2014 Sintesi - Gestione integrata sicurezza sul lavoro
24/11/2014 Albano Clelia - Presentazione evento del 23/11
18/04/2014 Maggioli - Modulo valutazione e governance
Totale 2014
08/01/2015 Indennità di carica del Garante
01/12/2015 Servizio ncc del 13/11
— 82 —
IMPORTO
4.791,76
1.341,37
377,30
4,08
6.514,51
2.821,24
295,76
239,89
3.346,64
632,86
4,84
77,80
802,64
793,90
6.277,41
0,04
7,58
2.856,00
2.912,00
34.980,07
21.700,00
1.210,00
0,01
488,00
439,20
829,60
36,48
80.751,96
2.791,36
286,84
237,34
16.117,53
2.544,80
1.617,48
1.552,04
22,43
131,83
3.307,06
4,88
6,10
20.700,00
1.971,36
1.000,00
2.719,94
55.010,99
521,02
139,50
20-5-2016
2015
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2015
2015
2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
104
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112
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114
118
122
123
124
125
126
127
130
131
131
131
132
133
133
133
134
134
134
136
137
137
137
138
141
141
141
153
154
170
170
170
170
170
170
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170
170
170
170
174
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
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01/12/2015
01/12/2015
02/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
29/12/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
10/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
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03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
02/12/2015
30/04/2015
15/12/2015
21/12/2015
05/03/2015
17/06/2015
03/11/2015
21/12/2015
27/03/2015
19/05/2015
30/07/2015
24/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
29/12/215
09/02/2015
07/08/2015
02/12/2015
04/09/2015
20/05/2015
19/03/2015
18/05/2015
11/09/2015
12/11/2015
12/11/2015
25/11/2015
27/11/2015
04/12/2015
21/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
22/12/2015
Servizio ncc del 15/10
Servizio ncc del 28/9
Servizio ncc del 21/9
Servizio ncc del 3/9
Servizio ncc del 7-8/8
Servizio ncc del 24/6
Servizio ncc del 9/7
Servizio ncc del 8/10
Servizio ncc del 22/12
Servizio ncc del 21/12
Servizio ncc del 11/12
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di
Buoni pasto al personale
Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC
Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC
Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC
Provincia di Latina per personale comandato
Provincia di Latina per personale comandato
Provincia di Latina per personale comandato
Servizio ncc del 16/10
Cancelleria
Toner stampante multifunzione
Biglietti da visita Pizzolla
Niccolai per vignette
Manutenzione e gestione sito web
Conservazione digitale documenti
Intervento sistemistico in sede
Servizio fotografico del 30/3
Servizio fotografico del 15/5
Servizio fotografico del 22/6
Pubblicazioni sul sito
Spedizioni novembre
Servizio poste easy-full luglio-novembre
Servizio pick-up full giugno-novembre
Canone 1° bimestre 2016
Convenzione AGIA -TdH
Convenzione AGIA -TdH
Convenzione Unicef
Gestione integrata sicurezza sul lavoro
Avvocato Profeta
Inserzione su La Repubblica del 23-29 marzo
Stampa 30000 libri Geronimo Stilton sulla Costituzione
Servizio fotografico del 20/09
Concessione contributo
Contributo assoc. Centro per la salute del Bambino Onlus
Convenzione Radio Sarai
Convenzione radio Sarai
Servizi fotografici del 26/10 e 11/11
Convenzione Piccolo Cinema America
Servizio mensa per il 2-3 ottobre per il Kick-off meeting
Libri per biblioteca plesso Grazioli
Impegno per scuole Catania, Gioia Tauro e Taranto per il 10/12
Totale 2015
TOTALE COMPLESSIVO
— 83 —
Serie generale - n. 117
304,50
277,00
249,50
194,50
334,00
165,00
194,50
112,00
165,00
261,25
110,00
4.921,50
923,33
418,42
0,96
11.997,34
790,46
1.368,13
7.316,08
1.298,93
621,86
139,50
0,07
3.037,80
91,50
1.680,00
4.514,00
3.416,00
768,60
305,00
305,00
305,00
520,00
284,93
347,11
61,00
1.146,12
6.050,64
8.266,06
108.651,80
4.460,68
2.500,00
0,61
31.200,00
305,00
3.500,00
3.000,00
1.500,00
1.150,00
610,00
10.000,00
936,00
500,00
140,40
232.377,60
374.655,06
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— 84 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— 85 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— 86 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— 87 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— 88 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
16A03853
— 89 —
Serie generale - n. 117
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 2 maggio 2016.
Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2015 (art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 17/SEZAUT/2016/INPR).
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
Nell’adunanza del 2 maggio 2016;
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni
riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dall’art. 33, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai
sensi del quale il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo una relazione
sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie e sui
controlli effettuati nell’anno;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1952 del 26 aprile 2016 di convocazione della Sezione delle
autonomie per l’odierna adunanza;
Uditi i relatori consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello e Adelisa Corsetti;
Delibera:
di approvare l’unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le «Linee
guida per la relazione annuale del Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati
nell’anno 2015 (art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213)».
La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 2 maggio 2016.
Il Presidente
FALCUCCI
I Relatori
GRASSELLI - UCCELLO - CORSETTI
Depositata in Segreteria il 6 maggio 2016.
Il dirigente
PROZZO
— 90 —
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
ALLEGATO
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI
CONTROLLI EFFETTUATI NELL’ANNO 2015 (ART. 1, COMMA 6, DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213).
1. Il sistema dei controlli interni, orientato al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità, costituisce un momento nevralgico
dell’azione amministrativa. La concretizzazione di tali obiettivi è possibile solo in presenza di un sistema in grado di monitorare costantemente le
attività e di restituire in tempo utile le informazioni necessarie per l’adozione di idonee misure correttive.
Si tratta di un profilo che non riguarda il solo controllo di quanto direttamente gestito dalla regione, ma che investe anche il governo e la gestione di fenomeni organizzatori in cui i servizi sono resi per il tramite di enti muniti di autonomia e/o personalità giuridica distinta, nei confronti dei
quali l’ente territoriale deve svolgere una funzione di indirizzo: è il caso degli enti del servizio sanitario e degli organismi partecipati, i cui risultati
incidono pesantemente sui conti delle regioni.
In ragione di questa cruciale importanza, il legislatore ha posto in capo ai Presidenti delle regioni l’onere di riferire annualmente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sul sistema dei
controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno.
Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal menzionato art. 1 del decreto-legge n. 174/2012, la relazione intestata all’Organo
di vertice della Regione si pone in coerenza con l’obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l’indispensabile supporto
per le scelte decisionali e programmatiche dell’Ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento.
2. Come per le precedenti edizioni, al fine di agevolare l’adempimento richiesto dalla legge, le presenti Linee guida si compongono di uno
schema di relazione in forma di questionario a risposta sintetica (aperto, comunque, a un libero apporto da parte dei compilatori), mediante il quale
sarà possibile registrare la presenza di eventuali criticità del sistema organizzativo regionale e stimolare l’adozione di misure correttive.
Quanto ai contenuti, il questionario si pone in sostanziale continuità con quello approvato lo scorso anno con deliberazione n. 7/2015/SEZAUT/INPR e, alla luce dell’avviata operatività del processo di armonizzazione degli enti territoriali, i quesiti sono tendenzialmente allineati fermi restando ovviamente gli specifici contesti istituzionali - alle linee guida già elaborate per gli analoghi documenti riferiti ai Presidenti delle
Province e dei Sindaci (deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR).
Nell’intento di ridurre l’onere informativo e di cogliere gli aspetti essenziali dei temi trattati, le domande sono state ridotte (da 79 a 67). Resta
ferma la possibilità, per le Sezioni regionali, di svolgere ulteriori approfondimenti laddove ritenuti necessari.
Le risposte di tipo aperto, in coerenza con il ruolo istituzionale del Presidente, consentono di rilevare gli aspetti che attengono alla programmazione strategica e al controllo del ciclo di bilancio, alle modalità di sorveglianza e di autocorrezione interna, al contenuto dei report, al sistema
degli indicatori, alla valutazione dei risultati.
Lo schema di relazione si articola in quattro distinte Sezioni, la prima delle quali assolve ad una funzione essenzialmente ricognitiva dei profili
caratteristici trattati in modo più diffuso dalle altre.
La prima Sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni) è diretta a registrare le tipologie di controllo interno e gli
atti organizzativi, programmatici e strumentali, che ne sono a fondamento o a supporto.
La seconda Sezione (Il sistema dei controlli interni) tocca aspetti che attengono al concreto funzionamento dei controlli interni, in una dimensione dinamico-operativa che rappresenta il naturale sviluppo delle questioni delineate nella prima Sezione con riferimento all’assetto dei controlli
interni. A tal fine, la Sezione riguarda le seguenti tipologie: a) Controlli di regolarità amministrativa e contabile; b) Controlli di gestione; c) Valutazione del personale con incarico dirigenziale; d) Controllo strategico.
La terza Sezione (Controllo sugli organismi partecipati) è dedicata a monitorare i controlli in materia di esternalizzazione dei servizi in società
e altri organismi partecipati, nonché l’impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari.
La quarta Sezione (Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale) è diretta, infine, ad evidenziare la presenza di eventuali criticità
nell’assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario regionale. Il peso assunto dalla spesa sanitaria nei bilanci regionali ed il rilevante
impatto sociale del servizio erogato richiedono, infatti, uno specifico spazio di approfondimento, considerata anche la rilevanza sul quadro della
finanza pubblica nazionale.
Sul piano applicativo, la relazione dovrà essere inviata entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente, e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, avendo a riferimento i dati relativi all’esercizio precedente
(anno 2015), con aggiornamenti alla data di compilazione. La relazione dovrà essere inviata tramite il sistema ConTe (Contabilità territoriale),
avvalendosi dei soggetti accreditati sul sistema con il profilo RSF (Responsabile dei servizi finanziari). Mediante la funzione «Invio Documenti»
presente nel menù «Documenti» possono essere trasmessi vari tipi di documenti, tra cui la relazione in questione. Ai fini della corretta acquisizione
occorre nominare il file secondo il seguente criterio: Relazione_Presidente_Regione_anno (esempio: Relazione_Presidente_Abruzzo_2015).
Le Linee guida costituiscono ausilio anche per le Sezioni regionali di controllo delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nel
rispetto degli specifici regimi di disciplina.
Nel rispetto dei tempi previsti, i contenuti della relazione annuale del Presidente della regione potranno essere utilizzati dalle Sezioni regionali
della Corte nell’esame del bilancio e del rendiconto, anche ai fini del giudizio di parificazione (art. 1, commi 3-5, decreto-legge n. 174/2012).
I Presidenti destinatari delle presenti Linee guida potranno integrare tale schema informativo con gli opportuni elementi di approfondimento
necessari ad una migliore illustrazione dei profili esaminati.
— 91 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2015
SCHEMA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SUL
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL’ANNO 2015
SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI (salva diversa indicazione, i quesiti si riferiscono ad atti e attività posti in essere
dalla Regione nel 2015 o che hanno prodotto effetti sulle attività dell’esercizio 2015).
1.1
Indicare le tipologie di controllo interno esercitate dalla Regione nel 2015:
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
SI ٝ
NO ٝ
Controllo di gestione
SI ٝ
NO ٝ
Valutazione del personale con incarico dirigenziale
SI ٝ
NO ٝ
Controllo strategico
SI ٝ
NO ٝ
Altre tipologie di controllo (ad es. controllo sulla qualità dei servizi, controllo sulla qualità
della legislazione) (indicare se esistenti):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2
Indicare e illustrare brevemente gli atti organizzativi e/o le strutture che raccordano tra
loro i singoli controlli e che attribuiscono loro caratteristiche di “sistema di controllo
interno”, nel quale gli esiti dei riscontri complessivi sono esaminati ai fini dell’adozione di
misure correttive.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.3
La Regione, nel 2015, ha dato seguito alle osservazioni formulate sull’adeguatezza e sul
funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
— 92 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2015
1.4
La Regione ha adottato il bilancio consolidato con aziende, organismi strumentali od altre
società da essa controllate e partecipate?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, precisando, in particolare, se esistono
comunque forme di consolidamento o di raccordo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.5
Sono attivate forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti
richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal d.lgs. 33/2013 come successivamente
modificato e integrato?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa descrivere brevemente l’organizzazione dell’attività di
verifica:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.6
Sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi
dell’art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli
obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt.
23 e 26 del medesimo decreto legislativo?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente le azioni adottate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.7
Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
— 93 —
20-5-2016
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Serie generale - n. 117
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2015
SEZIONE II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
2.1 – Controlli di regolarità amministrativa e contabile
2.1.1 Indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo o successivo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.2 Su quali tipologie di atti è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e
contabile?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.3 È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, indicare la frequenza, l’oggetto e i risultati delle verifiche:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.4 Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli
atti che abbiano rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
— 94 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2015
2.1.5 La Regione ha escluso la necessità di svolgere controlli, ispezioni o indagini rivolte ad
accertare la presenza di determinate situazioni di irregolarità amministrativa e contabile
nell’ambito degli uffici e servizi, nell’attuazione di programmi e progetti o nello
svolgimento degli appalti?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.6 Sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile quali misure,
anche di carattere normativo, sono state adottate dalla Regione?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.7 Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile, gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate
tecniche di campionamento?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, indicare le tecniche di campionamento adottate; nel caso
di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.8 Con quale periodicità è prevista ed è stata effettivamente attuata l'attività di controllo
di regolarità amministrativa e contabile?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.9 Con riferimento alle singole tipologie di atti emessi, quanti sono percentualmente gli atti
per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o
contabile?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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In relazione al precedente quesito, indicare se e a quali condizioni, tali atti hanno
comunque ricevuto attuazione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In relazione ai due quesiti precedenti e in caso di controllo successivo, quali sono state le
misure adottate dalla Regione?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.10 A quali organi sono state trasmesse le risultanze del controllo di regolarità
amministrativo-contabile?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
La periodicità delle suddette comunicazioni è differenziata in base ai destinatari?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.11 La Regione ha esercitato il controllo di regolarità contabile e amministrativa nei confronti
di enti o gestioni autonome regionali?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa indicare gli enti o gestioni interessati dal controllo, gli esiti
dei controlli e le eventuali misure adottate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.12 Nell’ordinamento regionale esistono forme di garanzia in caso di revoca ingiustificata
dell’incarico di Responsabile del servizio finanziario della Regione?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, indicare le forme di garanzia adottate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.13 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.2 – Controlli di gestione
2.2.1 La Regione ha adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.2 È stato adottato un piano di gestione (o altro piano comunque denominato) che
traduce le strategie in obiettivi operativi?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.3 Gli obiettivi operativi sono chiaramente individuati e quantificati o quantificabili?
SI ٝ
NO ٝ
IN PARTE ٝ
In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.4 Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia di indicatori
utilizzati; nel caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.2.5 Il piano di gestione, comunque denominato, suddivide le risorse tra i centri di
responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e
raggiungimento degli obiettivi operativi?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia utilizzata; nel caso
di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.6 Quanti report del controllo di gestione relativi all’esercizio 2015 sono stati prodotti?
___________________________________________________________________________
Specificare con quale periodicità e a quali soggetti sono stati comunicati:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.7 Quanto tempo intercorre tra la chiusura dell’esercizio e la pubblicazione dei relativi
report di consuntivazione?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.8 Il controllo di gestione ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione
dell’azione dell’amministrazione regionale?
SI ٝ
NO ٝ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.9 Nel caso di risposta positiva al precedente quesito, il controllo di gestione si è concluso
con l’indicazione di misure correttive e/o integrative?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.2.10 Nel caso in cui il controllo di gestione abbia individuato criticità o necessità di
adeguamento e integrazione dell’azione dell’amministrazione regionale, indicare
brevemente quali sono state le misure, anche di carattere normativo, adottate dalla
Regione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.11 La quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza è frutto di analisi sulla
gestione da parte degli organi di controllo interno?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, indicare le modalità operative ed i relativi metodi di
quantificazione; nel caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2.12 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.3 – Valutazione del personale con incarico dirigenziale
2.3.1 L’organismo di valutazione (o altro organo comunque denominato) si è espresso sulle
prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di
gestione, che alla qualità dei comportamenti professionali?
SI ٝ
NO ٝ
Sì, solo obiettivi del controllo di gestione ٝ
Sì, solo comportamenti professionali ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3.2 A quali esercizi si riferiscono le valutazioni espresse nel 2015 dall’organismo di
valutazione?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3.3 L’organismo di valutazione utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle
verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3.4 Quante fasce di premialità sono previste ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3.5 Qual è la distribuzione percentuale dei dirigenti in ciascuna fascia?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3.6 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.4 – Controllo strategico
2.4.1 Il sistema di controllo strategico è integrato con il controllo di gestione?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente i fattori di integrazione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4.2 Di quali strumenti operativi si avvale il controllo strategico per poter valutare la
corretta attuazione delle politiche regionali?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4.3 Il controllo strategico ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione
dell’azione dell’amministrazione regionale?
SI ٝ
NO ٝ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.4.4 Nel caso di risposta positiva al precedente quesito, il controllo strategico si è concluso
con l’indicazione di misure correttive e/o integrative?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4.5 Nel caso in cui il controllo strategico abbia individuato criticità o necessità di adeguamento
e integrazione dell’azione regionale, indicare brevemente quali sono state le misure,
anche di carattere normativo, adottate dalla Regione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.4.6 Esistono
nell’ordinamento
regionale
disposizioni
che
prevedono
strumenti
di
informativa dell’amministrazione all’organo legislativo circa lo stato di attuazione delle
leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, indicare brevemente gli strumenti e descrivere l’attività
svolta nel 2015, precisando quantità e oggetto di tale reportistica e gli effetti prodotti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4.7 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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SEZIONE III – CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI
3.1
La Regione si è dotata di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli
organismi partecipati?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta positiva, indicare:
-
la collocazione nell’organigramma della Regione ______________________
-
il numero di personale mediamente impiegato nella struttura ____________
-
il numero di report periodici effettuati dalla struttura ___________________
3.2
Illustrare i contenuti del controllo svolto sulle società partecipate non market (ossia che
non operano in condizioni di mercato):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.3
Illustrare i contenuti del controllo analogo svolto sulle società a partecipazione pubblica
totalitaria affidatarie dirette di un servizio regionale (società “in house”):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.4
Sono previste misure di razionalizzazione degli enti e organismi strumentali della
Regione rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2015?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta positiva, indicare quali:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.5
Sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli enti strumentali
controllati dalla Regione?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta positiva, indicare il numero dei budget approvati:
_______________________________________________________________________
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3.6
È stato organizzato lo svolgimento in ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica, ai sensi dell’art. 3-bis, del d.l. n. 138/2011?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta positiva, indicare i casi nei quali sono stati posti in essere nuovi
affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.7
Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali
tra la Regione e le sue società partecipate?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione
dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e
patrimoniali)?
SI ٝ
3.8
NO ٝ
Si effettua la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi
partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta positiva, la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta
corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?
SI ٝ
3.9
NO ٝ
Sono stati definiti gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascun organismo
partecipato, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
— 104 —
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3.10
Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai
profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da
altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli standard
qualitativi e quantitativi attesi di cui al quesito precedente?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.11
Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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SEZIONE IV – CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
4.1
La Regione ha dato attuazione alle prescrizioni di cui all’art. 4, d.l. n. 158/2012 in materia
di dirigenza sanitaria e governo clinico?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, illustrare sinteticamente le misure adottate; in caso di
risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.2
Nell’ultimo esercizio, la Regione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi specifici
assegnati ai Direttori generali delle Aziende sanitarie (dare anche indicazione dell’organo
deputato alla valutazione di tali verifiche)?
SI ٝ
NO ٝ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.3
Nell’ipotesi in cui durante l’ultimo esercizio sia stato verificato il mancato raggiungimento
degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali delle Aziende sanitarie, fornire
indicazioni sulle misure adottate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.4
Nell’esercizio dell’attività di controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie sono state
rilevate anomalie di rilievo?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta positiva, illustrare le anomalie rilevate e le misure conseguenzialmente
adottate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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4.5
La Regione effettua un monitoraggio sistematico dei rilievi dei collegi sindacali degli enti
sanitari e delle azioni correttive intraprese dagli enti stessi:
SI ٝ
NO ٝ
Riportare sinteticamente gli esiti dei monitoraggi effettuati:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.6
La Regione ha verificato l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo ed al
sistema informativo nazionale compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione
telematica delle ricette mediche (art. 1, d.l. n. 158/2012)?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.7
La Regione monitora le attività libero professionali svolte presso gli enti del servizio
sanitario al fine di verificare il corretto equilibrio dei volumi e dei tempi di attesa rispetto
all’attività istituzionale, nonché la copertura dei costi, diretti ed indiretti, con i ricavi (art.
1, l. n. 120/2007)?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta affermativa, riportare in sintesi gli esiti dei monitoraggi effettuati; in
caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.8
La Regione ha concluso le procedure per l’accreditamento istituzionale definitivo (art.
2, co. 35, d.l. n. 225/2010)?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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4.9
La Regione programma ed effettua controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza
delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-octies, co. 1,
d.lgs. n. 502/92)?
SI ٝ
NO ٝ
Fornire le informazioni richieste nella tabella che segue:
Numero totale
cartelle cliniche
Numero cartelle
cliniche analizzate
Percentuale di prestazioni erogate
in condizioni di inappropriatezza
Eventuali chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.10
La Regione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture
sanitarie accreditate, ha adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del budget
economico concordato a preventivo?
SI ٝ
NO ٝ
In caso di risposta positiva, illustrare brevemente la tipologia e gli esiti dei controlli
effettuati:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.11
Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
16A03851
— 108 —
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Riastap».
Estratto determina V&A n. 719/2016 del 20 aprile 2016
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
16A03839
È autorizzata la seguente variazione: C.I.4) Modifica dei paragrafi
2 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 6.2, 6.3, 9 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo.
Relativamente al medicinale «RIASTAP», nelle seguenti forme e
confezioni: 040170019 - «20 mg/ml polvere per soluzione per iniezione
o infusione» 1 flaconcino da 1 gr.
Procedure: DE/H/1936/001/II/028.
Titolare A.I.C.: CSL Behring GMBH.
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina
Hikma».
Estratto determina V&A n. 721/2016 del 20 aprile 2016
Aggiornamento del Risk Management Plan sulla base della Question 4 12 della guideline CMDh 132 2009 Rev 34 relativamente alla
specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in
commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Procedura: UK/H/2154/001/II/019.
Titolare A.I.C.: Hikma farmaceutica (Portugal) S.A.
Tipologia: C.I.z.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
16A03840
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03838
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Esopral»
Estratto determina V&A n. 720/2016 del 20 aprile 2016
È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del Risk Management Plan relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Procedura: SE/H/0262/001-003/II/101.
Titolare A.I.C.: Bracco S.P.A.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tavanic»
Estratto determina V&A/722 del 20 aprile 2016
Autorizzazione della variazione: C.I.4)
Relativamente al medicinale: TAVANIC.
Numero procedura europea: UK/H/0203/001-003/II/072
Titolare A.I.C.: SANOFI S.P.A.,
È autorizzata la modifica della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con l’inserimento dell’effetto indesiderato:
Uveite e del corrispondente paragrafo 4 del foglio illustrativo, con inserimento dell’effetto indesiderato: infiammazione degli occhi.
Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono
incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del
prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni
o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Serie generale - n. 117
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono
incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del
prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni
o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03842
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Agrippal S1»
Estratto determina V&A /724 del 20 aprile 2016
16A03841
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Prixar»
Estratto determina V&A /723 del 20 aprile 2016
Autorizzazione della variazione: C.I.4).
Relativamente al medicinale: PRIXAR.
Numero procedura europea: UK/H/0203/001-003/II/072.
Titolare A.I.C.: Sanofi S.P.A.
È autorizzata la modifica della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con l’inserimento dell’effetto indesiderato:
Uveite e del corrispondente paragrafo 4 del foglio illustrativo, con inserimento dell’effetto indesiderato: infiammazione degli occhi.
Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
Autorizzazione della variazione: B.I.a.3.c).
Relativamente al medicinale: AGRIPPAL S1.
Numero procedura europea: IT/H/0102/001/II/102.
Titolare A.I.C.: Seqirus S.R.L.
È autorizzata la seguente variazione:
da: definizione della dimensione del lotto di DS: 450.000 uova
che consentono la raccolta di circa 420.000 uova al giorno.
a: definizione della dimensione del lotto di DS: 532.000 uova
che consentono la raccolta di circa 500.000 uova al giorno.
Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
16A03843
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Fluad»
Estratto determina V&A/725 del 20 aprile 2016
Autorizzazione della variazione: B.I.a.3.c).
Relativamente al medicinale: FLUAD.
Numero procedura europea: IT/H/0104/001/II/120.
Titolare A.I.C.: SEQIRUS S.R.L.
È autorizzata la seguente variazione:
da: definizione della dimensione del lotto di DS: 450.000 uova
che consentono la raccolta di circa 420.000 uova al giorno.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 117
a: definizione della dimensione del lotto di DS: 532.000 uova
che consentono la raccolta di circa 500.000 uova al giorno.
Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di mutuo riconoscimento.
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Implicor»
Smaltimento scorte
Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e; B.II.f).1.b).1
Relativamente al medicinale: IMPLICOR
Numero procedura europea: NL/H/3037/002,004/II/002/G.
Titolare AIC: Les Laboratoires Servier.
È autorizzata la seguente variazione: modifica dei parametri e/o
dei limiti di specifica del prodotto finito: I limiti di specifica, alla fine
del periodo di validità del prodotto finito, per i seguenti parametri, sono
modificati come segue:
Impurezza Y 1016: da ≤ 0.5 % a ≤ 1.0 %
Impurezza Y 1021: da ≤ 0.5 % a ≤ 1.0 %
Impurezze totali: da ≤ 3.0 % a ≤ 4.0 %
Titolo del principio attivo Ivabradina: da 95-105% a 94-105%
Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Estensione della durata di conservazione del
prodotto finito - Così come confezionato per la vendita (sulla base di
dati in tempo reale) per il Blister in alluminio/PVC/PVDC contenuto in
scatole di cartone: 30 mesi, per il flacone di polietilene ad alta densità
con tappo in polipropilene, contenente un essiccante: 18 mesi.
Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
Smaltimento scorte: I lotti già prodotti possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta
ai sensi dell’art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile
2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03844
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lisinopril EG»
Estratto determina V&A/726 del 20 aprile 2016
Autorizzazione della variazione: B.II.b.5 z).
Relativamente al medicinale: LISINOPRIL EG.
Numero procedura europea: DK/H/0176/001-004/II/048.
Titolare AIC: EG S.p.a.
È autorizzata la seguente variazione: Modifica al di fuori dei limiti
autorizzati per il controllo in process «spessore» nella fase di produzione del prodotto finito
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura decentrata.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Estratto determina V&A/730 del 20 aprile 2016
16A03847
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Fenpatch»
16A03845
Estratto determina V&A/731 del 20 aprile 2016
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Nanoalbumon»
Estratto determina V&A/728 del 20 aprile 2016
Autorizzazione della variazione: C.I z).
Relativamente al medicinale: NANOALBUMON.
Numero procedura europea: DK/H/1523/001/II/002.
Titolare AIC: Radiopharmacy Laboratory LTD.
È autorizzata la seguente variazione: Implementazione del piano
di gestione dei rischi.
Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Smaltimento scorte
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03846
Autorizzazione della variazione: C.I z); C.I.4); C.I.3z
Relativamente al medicinale: FENPATCH.
Numero procedura europea: DE/H/0634/001-005/II/038/G;
DE/H/0634/001-005/IB/041
Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.
È autorizzata la modifica delle sezioni: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e
5.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei relativi paragrafi
del Foglio illustrativo e delle etichette.
Adeguamento alla procedura di PSUR (NL/H/PSUR/0030/002).
Adeguamento
alla
procedura
EMEA/H/C/
PSUSA/00001369/201304.
Relativamente al medicinale «FENPATCH», nelle forme e
confezioni:
037563018 - «25 MCG/H cerotti transdermici» 3 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563020 - «25 MCG/H cerotti transdermici» 5 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563032 - «25 MCG/H cerotti transdermici» 10 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563044 - «25 MCG/H cerotti transdermici» 20 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563057 - «50 MCG/H cerotti transdermici» 3 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563069 - «50 MCG/H cerotti transdermici» 5 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
037563071 - «50 MCG/H cerotti transdermici» 10 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563083 - «50 MCG/H cerotti transdermici» 20 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563095 - «75 MCG/H cerotti transdermici» 3 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563107 - «75 MCG/H cerotti transdermici» 5 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563119 - «75 MCG/H cerotti transdermici» 10 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563121 - «75 MCG/H cerotti transdermici» 20 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563133 - «100 MCG/H cerotti transdermici» 3 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563145/M - «100 MCG/H cerotti transdermici» 5 cerotti in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563158/M - «100 MCG/H cerotti transdermici» 10 cerotti in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563160 - «100 MCG/H cerotti transdermici» 20 cerotti in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563172 - «25 MCG/H cerotti transdermici» 4 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563184 - «50 MCG/H cerotti transdermici» 4 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563196/M - «75 MCG/H cerotti transdermici» 4 cerotti in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563208 - «100 MCG/H cerotti transdermici» 4 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563210 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 2 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563222 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 3 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563234 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 4 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563246 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 5 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563259 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 8 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563261 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 10 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563273 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 16 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563285 - «12 MCG/H cerotti transdermici» 20 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563297 - «25 MCG/H cerotti transdermici» 16 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563309 - «50 MCG/H cerotti transdermici» 16 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563311 - «75 MCG/H cerotti transdermici» 16 cerotti in bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn
037563323 - «100 MCG/H cerotti transdermici» 16 cerotti in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn.
Serie generale - n. 117
Tutela brevettuale
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio
del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03848
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Seacor»
Estratto determina V&A n. 789 del 3 maggio 2016
Autorizzazione delle variazioni:
Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale SEACOR;
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale SEACOR, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC n. 027616010 - «500 mg capsule molli» 30 capsule
AIC n. 027616022 - «1 g capsule molli» 20 capsule
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a. (codice fiscale 00747030153) con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8,
20143 - Milano (MI) Italia;
Stampati
Stampati
1. Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
1. Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
— 112 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03849
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Acthib»
Serie generale - n. 117
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Estratto determina V&A n. 788 del 3 maggio 2016
Autorizzazione della variazione.
Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale
ACTHIB;
È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.0, nella sezione
1.8.2 del dossier, relativamente al medicinale ACTHIB, nella forma e
confezione sottoelencata:
AIC n. 028473015 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.
Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC con sede legale e domicilio in 162 Avenue Jean Jaures, 69007 - Lione (Francia).
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03850
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Eskim»
16A03860
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «X Prep»
Estratto determina V&A n. 791 del 3 maggio 2016
Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità,
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale X
PREP;
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale X PREP, nella forma e confezione sottoelencata:
AIC n. 024514022 - «2 mg/ml polvere e solvente per soluzione
orale» flacone 75 ml con tappo serbatoio.
Estratto determina V&A n. 790 del 3 maggio 2016
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Autorizzazione delle variazioni:
Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e Variazione di tipo IB: C.I.z) Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability user test ed adeguamento
dell’RCP e delle etichette al QRD template, relativamente al medicinale
ESKIM.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale Eskim, nelle forme e confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 027618038 - «500 mg capsule molli» 30 capsule;
A.I.C. n. 027618040 - «1000 mg capsule molli» 20 capsule.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.
(codice fiscale n. 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in
Viale Shakespeare n. 47, 00144 - Roma (RM) Italia.
Titolare AIC: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152)
con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 - Milano (MI) Italia.
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
— 113 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lamictal»
Estratto determina V&A n. 717/2016 del 20 aprile 2016
16A03861
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Amitiza»
Estratto determina V&A n. 792 del 3 maggio 2016
Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità,
preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.3.z) Una o più modifiche
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del
foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le
conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di
aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei
medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della
valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45
o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006; C.I.11.z) Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il piano di gestione dei
rischi, relativamente al medicinale AMITIZA;
Numero di procedura: n. UK/H/5509/001/II/002/G.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale AMITIZA, nelle forme e confezioni sottoelencate:
043833019 - «24 microgrammi capsule molli» 28 capsule in flacone HDPE
043833021 - «24 microgrammi capsule molli» 56 capsule in flacone HDPE
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Sucampo Pharma Europe LTD., con sede legale e
domicilio fiscale in 99 Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY, Regno Unito (UK).
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03862
Serie generale - n. 117
Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4 e C.I.1.z Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti
sezioni del foglio illustrativo, con l’aggiunta di nuovi effetti indesiderati; aggiornamento del paragrafo relativo alla gravidanza e adeguamento
dei testi al nuovo formato QRD relativamente al medicinale «LAMICTAL», nelle seguenti forme e confezioni:
027807054 - «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28
compresse
027807066 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in Blister Pvc/Pvdc/Foglio di alluminio
027807078 - «100 mg compresse masticabili/dispersibili» 56
compresse
027807080 - «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56
compresse
027807092 - «200 mg compresse masticabili/dispersibili» 56
compresse
027807130 - «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 42
compresse Confezione starter per monoterapia
027807142 - «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 21
compresse Confezione starter per terapia aggiuntiva con Valproato
027807155 - «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 42
compresse Confezione starter per terapia aggiuntiva senza Valproato
027807179 - «2 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse In Flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino
027807181 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 14 compresse in flacone hdpe
027807193 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in flacone hdpe
027807205 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in flacone hdpe
027807217 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in flacone hdpe
027807229 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in flacone hdpe
027807231 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in flacone hdpe
Procedura : NL/H/xxxx/WS/158
Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a.
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
— 114 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03863
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Oralair»
Estratto determina V&A n. 718/2016 del 20 aprile 2016
È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dei paragrafi
3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 7 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto
e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo
Relativamente al medicinale «ORALAIR», nelle seguenti forme
e confezioni:
039857014 - «100 IR & 300 IR compresse sublinguali» 31 compresse in blister PA/AL/PVC
039857026 - «300 IR compresse sublinguali» 30 compresse in
blister PA/AL/PVC
039857038 - «300 IR compresse sublinguali» 90 compresse in
blister PA/AL/PVC
Procedura: DE/H/1930/II/025/G.
Titolare AIC: Stallergenes.
Stampati
1. Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03864
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Losartan Teva»
Serie generale - n. 117
A.I.C. n. 038112203 - «25 mg compresse rivestite con film» 100
compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112215 - «25 mg compresse rivestite con film» 250
compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112227 - «50 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112239 - «50 mg compresse rivestite con film» 100
compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112241 - «50 mg compresse rivestite con film» 250
compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112254 - «100 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112266 - «100 mg compresse rivestite con film»
100 compresse in flacone hdpe;
A.I.C. n. 038112278 - «100 mg compresse rivestite con film»
250 compresse in flacone hdpe.
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo: 25 mg, 50 mg, 100 mg di losartan.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Losartan
Teva è la seguente:
per le confezioni da 30 e 100 compresse
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
per le confezioni da 250 compresse
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
16A03865
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Propofol Kabi»
Estratto determina n. 661/2016 del 4 maggio 2016
Medicinale: LOSARTAN TEVA.
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.
Piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano
Confezioni:
A.I.C. n. 038112191 - «25 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in flacone hdpe;
Estratto determina n. 662/2016 del 4 maggio 2016
Medicinale: PROPOFOL KABI.
Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala, Verona
— 115 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Confezione:
A.I.C. n. 036849192 -10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita 6 siringhe preriempite in coc da 20 ml
Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita.
Composizione: ogni ml di emulsione contiene:
Principio attivo: 10 mg di Propofol.
Serie generale - n. 117
L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
«Loratadina Teva» è rinnovata con durata illimitata.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale
in Milano, piazzale Luigi Cadorna, 4 - C.A.P. 20123 - Italia - Codice
fiscale 11654150157.
Stampati
Classificazione ai fini della rimborsabilità
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Propofol
Kabi è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP).
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Stampati
Smaltimento scorte
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura
16A03868
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Breakyl»
16A03866
Estratto determina V&A n. 794 del 3 maggio 2016
Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Vfend»
Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 23,
24 e 25 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente
vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata: medicinale per uso
umano «Vfend» profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad
alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, Hematopoietic Stem Cell Transplant).
16A03867
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Loratadina Teva»
Estratto determina V&A n. 793 del 3 maggio 2016
Autorizzazione delle variazioni: rinnovo dell’autorizzazione, variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito
a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB, relativamente al medicinale LORATADINA TEVA.
Numeri di procedura:
n. UK/H/0582/001/R/001;
n. UK/H/0582/001/II/002;
n. UK/H/0582/001/IB/024/G;
n. UK/H/0582/001/IB/029.
Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità,
preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.11.a) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso
umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad
un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate; C.I.3.a) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario «Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura
o del foglio illustrativo dei medicinali, e la variazione di tipo IA»; C.I.3)
Adeguamento dei testi alle conclusioni della procedura EMEA/H/C/
PSUSA/00001369/201404, relativamente al medicinale BREAKYL.
Numeri di procedura:
n. DE/H/1660/001-006/II/008/G;
n. DE/H/1660/001-006/IA/012.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale «Brakyl», nelle forme e confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 041164031 - «200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164221 - «Start 200, 400, 600, 800 microgrammi
film buccale» 1 bustina in PAN/AL/PA/Carta monodose per dosaggio;
A.I.C. n. 041164233 - «200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164245 - «200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
— 116 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
A.I.C. n. 041164258 - «400 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164260 - «400 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164272 - «400 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164284 - «600 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164296 - «600 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164308 - «600 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164310 - «800 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164322 - «800 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164334 - «800 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164346 - «1200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164359 - «1200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164361 - «1200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164385 - «200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164397 - «200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164423 - «400 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164435 - «400 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164462 - «600 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164474 - «600 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164500 - «800 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164512 - «800 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164548 - «1200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164551 - «1200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164575 - «200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164587 - «400 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164599 - «600 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164601 - «800 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164613 - «1200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/Carta monodose;
A.I.C. n. 041164625 - «Start 200,400,600,800 microgrammi
film buccale» 1 bustina in PAN/AL/PET/Carta monodose.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Milano, via Felice Casati, 20 - C.A.P. 20124 - Italia - Codice
fiscale 00846530152.
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
Serie generale - n. 117
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C.
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03869
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Enapren»
Estratto determina V&A n. 795 del 3 maggio 2016
Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ENAPREN.
Numero di procedura: n. SE/H/0404/001-004/II/036.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Enapren», nelle forme e confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 025682028 - «20 mg compresse» 14 compresse;
A.I.C. n. 025682042 - «5 mg compresse» 28 compresse;
A.I.C. n. 025682079 - «20 mg compresse» 28 compresse.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited, con sede legale e
domicilio fiscale in Hertfordshire, Hertford Road - Hoddesdon, Regno
Unito (UK).
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C.
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
— 117 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03870
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Inspra e Eplerenone Pfizer»
Estratto determina V&A n. 796 del 3 maggio 2016
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di
farmacovigilanza, relativamente ai medicinali INSPRA e EPLERENONE PFIZER.
Numero di procedura: n. NL/H/xxxx/WS/130.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali
«Inspra» e «Eplerenone Pfizer», nelle forme e confezioni autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo, 71 - C.A.P. 04100, Italia - Codice fiscale
06954380157.
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C.
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
16A03871
Serie generale - n. 117
Annuncio di una richiesta di referendum
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
19 maggio 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione
resa da 11 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all’art. 138 della Costituzione: «Approvate voi il testo,
diviso per parti separate e omogenee, della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Senato della
Repubblica in seconda deliberazione nella seduta del 20 gennaio 2016
e dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie generale n.88 del 15 aprile 2016.?»
Dichiarano di eleggere domicilio presso l’associazione Radicali
Italiani, in via di Torre Argentina n.76 – 00186 ROMA.
16A03944
Annuncio di una richiesta di referendum
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
19 maggio 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione
resa da 11 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno
500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all’art. 138 della Costituzione: «Approvate voi il testo della
legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”,
approvata dal Senato della Repubblica in seconda deliberazione nella
seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati nella seduta del
12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale n.88 del 15 aprile 2016, nella
parte in cui, all’articolo 15, modifica l’articolo 75 della Costituzione
relativo al Referendum abrogativo?»
Dichiarano di eleggere domicilio presso l’associazione Radicali
Italiani, in via di Torre Argentina n.76 – 00186 ROMA.
16A03945
Annuncio di una richiesta di referendum
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
19 maggio 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione
resa da 11 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di
referendum di cui all’art. 138 della Costituzione: «Approvate voi il testo
della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Senato della Repubblica in seconda deliberazione
nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n.88 del 15 aprile 2016,
nella parte in cui, all’articolo 2, 4, 5, 7, 21 comma 1, lettera a), 22, 23,
24, 38 comma 1, 38 comma 3, 38 comma 7 lettera a), 38 comma 11, 39
commi da 1 a 6, modifica l’articolo 57 della Costituzione, relativo alla
composizione e all’elezione del Senato, e le disposizioni connesse?»
Dichiarano di eleggere domicilio presso l’associazione Radicali
Italiani, in via di Torre Argentina n.76 – 00186 ROMA.
16A03946
— 118 —
20-5-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Avviso relativo al bando per l’ammissione dei medici alle
Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l’a.a.
2015/2016.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 maggio 2016, (prot. n. 313), è stato emanato il bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per
l’a.a. 2015/2016.
Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili sul
sito www.istruzione.it e sul sito www.universitaly.it
Serie generale - n. 117
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV,
Via XX settembre n. 20, Roma - (e-mail: [email protected];
Pec: [email protected]), entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata
decisione.
16A03876
16A03970
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Domanda di registrazione della denominazione «Oriel Sea
Minerals».
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C n. 155 del 30 aprile 2016 - a norma
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione
di origine protetta della denominazione «Oriel Sea Minerals», presentata dall’Irlanda ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il
prodotto entrante nella categoria «Sale», contenente il documento unico
ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende
rilasciata alla società «Gestioni Fiduciarie S.r.l.», in Udine.
Con D.D. 2 maggio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di
organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto
interministeriale 4 febbraio 1984 modificato in data 12 giugno 2000,
alla società «Gestioni fiduciarie S.p.A.», con sede legale in Udine (UD),
C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01066610302, deve
intendersi riferita alle «Gestioni fiduciarie S.r.l.» a seguito della variazione giuridica da «S.p.A.» «S.r.l.».
16A03835
L OREDANA C OLECCHIA , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2016-GU1-117) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
— 119 —
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ3PNB
06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: [email protected]
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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8)),&,$/(
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione 257,04)
(di cui spese di spedizione 128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione 19,29)
(di cui spese di spedizione 9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione 41,27)
(di cui spese di spedizione 20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione 15,31)
(di cui spese di spedizione 7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione 50,02)
(di cui spese di spedizione 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione 383,93)*
(di cui spese di spedizione 191,46)
CANONE DI ABBONAMENTO
- annuale
- semestrale
438,00
239,00
- annuale
- semestrale
68,00
43,00
- annuale
- semestrale
168,00
91,00
- annuale
- semestrale
65,00
40,00
- annuale
- semestrale
167,00
90,00
- annuale
- semestrale
819,00
431,00
56,00
N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
1,00
1,00
1,50
1,00
6,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione 129,11)*
(di cui spese di spedizione 74,42)*
- annuale
- semestrale
302,47
166,36
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione 40,05)*
(di cui spese di spedizione 20,95)*
- annuale
- semestrale
86,72
55,46
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
1,01 (€ 0,83 + IVA)
Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIFJOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNBHMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
190,00
180,50
18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ
BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
*45-410100160520*
€ 1,00