condizione di reciprocità – permesso e carta di soggiorno

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condizione di reciprocità – permesso e carta di soggiorno
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA
Area anagrafica
registro delle imprese – abilitazioni all'esercizio di attività
economiche
Prontuario
per la presentazione di istanze da parte di
cittadini comunitari e stranieri o contenenti
atti e documenti formati all’estero o da far
valere all’estero
X edizione
maggio 2013
Il Conservatore
del registro delle imprese
Antonio d'Azzeo
Il funzionario
Paolo Marianacci
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
INDICE
CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA (U.E.) E
ADERENTI ALL’AREA DI LIBERO SCAMBIO (E.F.T.A)
pag. 4
Documenti e titoli di soggiorno (ex carta di soggiorno)
IMPRESA COMUNITARIA CHE OPERA IN ITALIA
Direttiva servizi (2006/123/CE)
Libera prestazione di servizi
Diritto (libertà) di stabilimento
Attività regolamentate
Mediazione immobiliare
Agenti di commercio – Rappresentanti
CITTADINO COMUNITARIO CHE INTENDE OPERARE IN ITALIA
Requisiti professionali
Requisiti di onorabilità (morali)
Requisiti di capacità finanziaria
Requisiti professionali e di onorabilità acquisiti in Italia, da far valere in
dell’Unione
Stabile organizzazione - "Centro di attività stabile"
Servizio di orientamento per i cittadini (CSS) - “Guida alle qualifiche”
“Solvit” - IMI (Internal Market Information) – Punti di contatto
pag. 5
pag. 7
pag. 7
pag. 11
pag. 13
pag. 13
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. 19
uno Stato
pag. 20
pag. 20
pag. 23
pag. 24
CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)
pag. 25
Il visto d’ingresso
pag. 25
Permesso e Carta di soggiorno (“Lungo soggiorno CE”, “Carta blu UE”) pag. 27
Comunicazioni alla Questura e all’Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri (c.d.
extracomunitari) costituito presso l’I.N.P.S.
pag. 33
La condizione di reciprocità
pag. 33
Adempimenti a cura del notaio - (Ufficio notarile del Consolato)
pag. 35
I parametri finanziari
pag. 36
Il nulla osta
pag. 38
Soggiorni di breve durata – Area Schengen
pag. 39
APOLIDI, ASILO POLITICO, RIFUGIATI
pag. 41
CERTIFICAZIONE E LEGALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI
pag. 42
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori
Legalizzazione di firme di atti formati all’estero (L)
Ufficio notarile del Consolato
Riconoscimento provvedimenti giudiziari (Exequatur)
L’Apostille (A)
Dispensa dalla legalizzazione e dall’Apostille (D)
Tabella riassuntiva
Riconoscimento di titoli di studio stranieri
Dichiarazione di equipollenza
Dichiarazione di corrispondenza
Riconoscimento dei requisiti professionali
pag. 42
pag. 42
pag. 43
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
NOTIFICAZIONI
ALL’ESTERO
AMMINISTRAZIONE
DEGLI
ATTI
DELLA
PUBBLICA
pag. 51
IMPRESE STRANIERE e IMPRESE ITALIANE ALL’ESTERO
pag. 52
(Casi descritti dal “prontuario Comune” della Lombardia)
(Procedure disciplinate dalla Consulta dei Conservatori della Lombardia)
Fusioni transfrontaliere tra società di capitali
pag. 52
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G.e.i.e. - (Gruppi europei di interesse economico)
Sedi secondarie – Unità locali
Trasferimenti sede all'estero e dall'estero
Trasferimenti intra-U.E.
Trasferimenti extra-U.E.
CASI RIFERITI A SETTORI E ATTIVITA’ PARTICOLARI
OGGETTI PREZIOSI
GAS NATURALE
AUTOTRASPORTATORI
Patente di guida: cittadini comunitari
Patente di guida: cittadini stranieri (c.d. extracomunitari)
Carta (tachigrafica) del conducente
Carta di qualificazione del conducente (CQC) - Codice comunitario
Scheda di trasporto
Patente internazionale
INTERNET POINT
ESERCIZIO DI TELEFONIA (C.D. PHONE CENTER)
pag. 57
pag. 60
pag. 63
pag. 63
pag. 66
pag. 69
pag. 69
pag. 69
pag. 70
pag. 70
pag. 71
pag. 72
pag. 73
pag. 74
pag. 75
pag. 75
pag. 75
RIFERIMENTI NORMATIVI
pag. 77
Cittadini comunitari
pag. 77
Cittadini c.d. «Extracomunitari»
pag. 78
Norme comuni (stranieri)
pag. 80
Accordi e Convenzioni internazionali
pag. 81
Norme relative a settori e attività particolari
pag. 81
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CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE
EUROPEA (U.E.) E ADERENTI ALL’AREA DI LIBERO
SCAMBIO (E.F.T.A.)
I cittadini comunitari hanno libero ingresso sul territorio nazionale e
hanno il diritto di stabilirsi o di soggiornare nel territorio della Repubblica,
nonché di esercitare attività di impresa (lavoro autonomo).
I ventisette paesi dell’Unione Europea sono:
Austria
Grecia
Portogallo
Belgio
Irlanda (EIRE)
Regno Unito
(Gran Bretagna / Inghilterra)
Bulgaria
Cipro (parte greca)
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda (Paesi bassi)
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria.
(Boemia)
Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari o dei loro
familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con
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apposito provvedimento, solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi
imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
Si definisce “cittadino comunitario” (o dell'Unione) qualsiasi persona
avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (U.E.).
I cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi aderenti
all’area di libero scambio, per effetto dell’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo (SEE), sono assimilati a quelli comunitari.
La Svizzera, quarto paese aderente all’E.F.T.A., non ha ratificato
l’accordo, quindi i suoi cittadini non sono assimilati a quelli comunitari,
anche se (rispettando procedure amministrative diverse) godono
comunque dello stesso trattamento, poiché la Confederazione svizzera
ha sottoscritto, il 21 giugno 1999, con la Comunità europea e i suoi Stati
membri, un accordo sulla libera circolazione delle persone 1 . L'accordo si
applica pienamente, per quanto riguarda la parificazione ai cittadini
comunitari, in relazione alla “libertà di stabilimento”, mentre, per quanto
riguarda la “libera prestazione di servizi”, non può applicarsi pienamente
finché nell'accordo stesso, in via di rinegoziazione in sede U.E., non
verranno inserite anche le nuove disposizioni contenute nella direttiva
2005/36/CE.
I cittadini della Repubblica di San Marino godono dello stesso
trattamento di quelli comunitari, in virtù della “Convenzione di amicizia e
buon vicinato” stipulata con l'Italia fin dall’anno 1939.
Il Principato di Monaco, Andorra e Vaticano (Santa sede) non
avendo aderito al trattato di Maastricht, sono assimilati ai Paesi cosiddetti
extracomunitari.
Documenti e titoli di soggiorno (ex carta di soggiorno)
Il cittadino comunitario in possesso di documento d'identità valido per
l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi famigliari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma in possesso di un
passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per
recarsi in un altro Stato dell'Unione.
In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino
comunitario o il suo famigliare può presentarsi ad un ufficio di polizia per
dichiarare la propria presenza nel territorio italiano. Qualora non sia stata
effettuata tale “dichiarazione di presenza”, si presume che il soggiorno
si sia protratto da oltre tre mesi.
Dopo tre mesi di soggiorno nel territorio nazionale (condizionato al
solo possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio) il cittadino
comunitario è tenuto (si tratta di un diritto/dovere) ad iscriversi presso
l'Anagrafe del Comune ove ha stabilito la propria residenza. A
seguito dell'iscrizione il Comune rilascia, immediatamente, un'attestazione
contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente nonché la
data della richiesta e, successivamente, la carta d'identità.
1
ratificato dall'Italia con legge 15 novembre 2000, n. 364 ed entrato pienamente in vigore il 1° giugno 2002
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Una delle condizioni che danno diritto al cittadino comunitario di
soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è quella di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano. In quest'ultimo
caso la dimostrazione è data dal certificato del registro delle imprese,
rilasciato dalla locale Camera di commercio, e/o dall'attestazione di
attribuzione di partita I.V.A.
Dall'11 aprile 2007 il "titolo abilitante al soggiorno" (ovviamente,
dopo i primi tre mesi di permanenza) per il cittadino comunitario è
costituito, in sostanza, da un documento probante la sua iscrizione
all'anagrafe della popolazione residente, consistente nell'attestato o nella
carta d'identità (rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato); anche
se l'attestato non può essere definito come il documento che autorizza il
soggiorno, avendo il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento
da parte del cittadino comunitario dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe.
Al cittadino comunitario, pertanto, dalla medesima data, la questura
non rilascia più la “carta di soggiorno”, che, invece, attualmente, continua
ad essere rilasciata ai soli familiari del cittadino dell’Unione non aventi
cittadinanza comunitaria, per soggiorni superiori a tre mesi.
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa per cinque anni in Italia ha diritto al “soggiorno permanente”
non più subordinato a condizioni come quella, già esemplificata, di essere
lavoratore subordinato o autonomo. A richiesta dell'interessato il Comune,
entro trenta giorni dalla richiesta, rilascia un attestato che,
eventualmente, può essere sostituito da una istruzione contenuta nel
microchip della carta d'identità elettronica, secondo le regole tecniche
stabilite dal Ministero dell'interno.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività
che la legge, conformemente ai trattati dell'Unione europea ed alla
normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
L'Ufficio 2 , nel caso di istanze non provenienti da notai 3, verifica la
regolarità del soggiorno in Italia del cittadino comunitario e assimilati
(cittadini dei paesi EFTA e Svizzera) mediante la richiesta di esibizione, in
alternativa, dei seguenti documenti:
1) documento d'identità o passaporto rilasciato dal Paese d'origine o
provenienza integrato da copia/ricevuta della "dichiarazione di
presenza" (se l'istanza R.I. è presentata nel periodo di tempo
anteriore alla scadenza dei 3 mesi di permanenza in Italia);
2) “attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini U.E.” 4 ;
2
Per Ufficio s’intende l’“Ufficio sportelli anagrafici telematici” e l'Ufficio “Sportelli anagrafici e sul territorio”
della Camera di commercio di Brescia, ovvero gli sportelli, anche delle sedi staccate di Breno, Lonato e Salò, cui
si presentano tutte le istanze dirette all’area anagrafica.
3
Il notaio, nel caso roghi o autentichi un atto può trasmettere l’istanza correlata al registro delle imprese.
Le istanze trasmesse da notaio sono soggette solo a controlli formali, poiché ai notai, che sono pubblici
ufficiali, compete la verifica di ogni condizione di legittimità che costituisce condizione di legge per la
presentazione delle stesse. Il notaio sottoscrive, infatti, l’istanza in prima persona con la propria firma digitale
“professionale”, assumendosi la responsabilità della correttezza della medesima.
4
rilasciata dal Comune di residenza in Italia, ai sensi degli articoli 7, 9 e 13 del d. lgs n. 30/07
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3) carta d'identità italiana (se già rilasciata dal Comune).
Nel primo caso, l'Ufficio verifica che, trascorsi i canonici 3 mesi, il
cittadino comunitario abbia effettuato l'iscrizione presso l'Anagrafe del
Comune di residenza in Italia, richiedendone l'attestazione o il riscontro
d'ufficio 5.
IMPRESA COMUNITARIA CHE OPERA IN ITALIA
“Direttiva servizi” - Libera prestazione di servizi - Diritto di
stabilimento
Il trattato istitutivo della Comunità Europea impedisce di frapporre
ostacoli o barriere alla libera circolazione dei cittadini comunitari, anche al
fine dell’esercizio di attività di impresa.
La “Direttiva servizi” (2006/123/CE), entrata in vigore il 28
dicembre 2006 (con termine di recepimento fissato al 28 dicembre 2009),
persegue l'obiettivo di stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati e i
popoli europei e favorire il progresso economico e sociale in un sistema di
mercato fondato sulla libertà d'impresa e sulla libera concorrenza;
essa propone, quindi, un quadro giuridico generale teso a garantire
l'effettiva libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità,
sulla base di principi di non discriminazione, necessità e
proporzionalità, mirando ad eliminare o attenuare i regimi di
autorizzazione attualmente presenti nell'ordinamento degli Stati
membri.
Scaduto il termine di recepimento, dal 29 dicembre 2009 la parte
precettiva della direttiva, cioè quella incondizionata e sufficientemente
dettagliata nelle sue statuizioni, assume piena efficacia determinando il
passaggio da un mercato unico ad un mercato interno, che comporta
uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera
circolazione dei servizi (e la libertà di stabilimento, a norma degli articoli
43 e 49 del Trattato) e una maggiore competitività delle imprese e del
mercato dei servizi, inducendo gli Stati membri ad eliminare le
restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi e
incrementare, al tempo stesso, la trasparenza e l'informazione dei
consumatori, consentendo agli stessi una più ampia facoltà di scelta e
migliori servizi a prezzi inferiori 6.
Per comodità operativa, è opportuno inviare la richiesta di riscontro (via telematica, P.E. o fax), al Comune
di competenza, già al momento stesso della ricezione dell'istanza di iscrizione R.I. e/o r.e.a.
5
6
La parte più programmatica della direttiva prevede, attraverso un processo di valutazione e di costante
monitoraggio, il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali che disciplinano l'attività di servizi
per garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello ottimale di tutela degli obiettivi
d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori.
La direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico (attività
non salariate; tenendo presente, inoltre, che il pagamento di una tassa non costituisce retribuzione) e
unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio (sia in termini
di libera prestazione di servizi transfrontalieri che di libertà di stabilimento; i prestatori devono poter scegliere
tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro).
Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, la pianificazione urbana e rurale,
le regolamentazioni edilizie, nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che
non disciplinano o non influenzano specificamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori
nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato. Essa
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La nozione di luogo di stabilimento del prestatore (secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia) implica l'esercizio effettivo di
un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante
l'insediamento
in
pianta
stabile.
Lo
stabilimento
non
deve
necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o
rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del
prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base
permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza.
La direttiva prescrive che le informazioni pertinenti siano facilmente
accessibili ai prestatori e destinatari attraverso un sito web accessibile al
non armonizza e non incide sul diritto penale; gli Stati membri, però, non dovrebbero poter limitare la libertà di
fornire servizi applicando disposizioni di carattere penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività
di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella stessa direttiva.
Dal campo di applicazione della direttiva sono altresì esclusi i servizi finanziari (disciplinati da normativa
comunitaria specifica), l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, la consulenza nel settore degli investimenti,
i servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani e i taxi, i servizi sanitari e farmaceutici, e i servizi e le reti di
comunicazione elettronica (per i quali esistono già una serie di atti normativi specifici adottati a livello
comunitario).
La direttiva riguarda questioni diverse da quelle relative alla qualifiche professionali, ed è, quindi,
coerente con la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (vedi seguito
pagine: da 16 a 18, da 47 a 49 e note 38 e 39) e non pregiudica tale direttiva.
Tra i servizi oggetto della direttiva rientrano, ad esempio: i servizi degli agenti commerciali, i servizi
collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari (mediatori), l'edilizia, il noleggio di auto, le
agenzie di viaggi, i servizi nel settore del turismo, anche quando gli stessi servizi possono essere prestati a
distanza (via internet).
La Nozione di prestatore comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro
U.E., o persona giuridica (o “personne morale”, come tali si intendono tutte le entità costituite conformemente
al diritto di uno Stato membro o da esse disciplinate, a prescindere dalla forma giuridica) che esplica un'attività
di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione di servizi.
La nozione di prestatore non dovrebbe coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi (extra UE) in
uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del Trattato, la libertà di stabilimento e la libera
circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della
Comunità (UE).
Il concetto di “destinatario” (inteso come destinatario di servizi) dovrebbe coprire, invece, anche i cittadini
dei paesi terzi (extra UE) che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari, come quelli relativi allo
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (dimostrato con il possesso di
permesso di soggiorno così titolato).
La nozione di “regime di autorizzazione” dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure
amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo per poter
esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere
convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa
non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio,
dal silenzio (assenso) dell'autorità competente, o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di
ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.
La nozione di “motivi imperativi di interesse generale” (cui fanno riferimento alcune disposizioni della
direttiva, e che possono giustificare deroghe alle sue statuizioni di liberalizzazione delle attività di servizi) come
riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, comprende almeno i seguenti motivi: L' ordine
pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica (ai sensi degli articoli 46 e 55 del Trattato), il mantenimento
dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari dei servizi, la tutela dei consumatori,
la prevenzione della concorrenza sleale, la prevenzione della frode, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente
urbano, il benessere degli animali, la sicurezza stradale, il mantenimento del pluralismo della stampa e la
politica di promozione della lingua nazionale.
La direttiva stabilisce principi di Semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione
dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio della
tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine (silenzioassenso). Questa azione di modernizzazione della direttiva, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di
aggiornamento delle informazioni relative agli operatori (prestatori), ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli
effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e
onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti,
dall'abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente
lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati.
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pubblico (vedi il portale www.impresainungiorno.it, il sito della camera di
commercio di Brescia www.bs.camcom.it o il sito di altra CCIAA).
La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi dovrebbe
essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità
competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non
discriminazione, di necessità e di proporzionalità.
La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe
applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività
sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica (ad
esempio, qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza
giuridica da parte degli avvocati)
Nell'ambito di quest'opera di semplificazione della direttiva, come obiettivo comune di tutti gli Stati membri,
si inseriscono le disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le
procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Ai fini della
semplificazione non è opportuno imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di
documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato
obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale come la protezione dei consumatori. Occorre
inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su
tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente
un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri
commerciali, o per una parte specifica del territorio nazionale.
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni
prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità mediante
l'istituzione dello sportello unico. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le
competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. Quando la competenza spetta a diverse
autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività
con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma
anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai
quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un
ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti
necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità
direttamente competenti.
La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure
e formalità espletate.
La realizzazione di un sistema di procedure e formalità esplicate per via elettronica costituisce la conditio
sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi. Da tale obbligo restano
escluse le procedure e le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza; ai fini del
rilascio di licenze per talune attività di servizi l'autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente
al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere l'attività in questione.
La direttiva non riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un
servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione, né incide sulla
determinazione degli Stati membri in merito all'esistenza di un rapporto di lavoro e alla distinzione tra
lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i “falsi lavoratori autonomi”. A tale proposito la
caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del Trattato dovrebbe essere il fatto
che per un determinato periodo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in
cambio di una remunerazione (salario); qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un
rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli
articoli 43 e 49 del Trattato. A tal proposito, inoltre, Occorre tenere presente che il diritto comunitario classifica
ogni attività autonoma semplicemente come attività economica senza operare alcuna distinzione tra attività
d'impresa (imprenditore) e attività professionale (professionista).
Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a
verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal
fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
La direttiva prevede che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottino misure di
accompagnamento volte ad incoraggiare l'elaborazione di Codici di condotta a livello comunitario (che non
dovrebbero essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli stati
membri), specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la
prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto
del diritto comunitario.
La disciplina/normativa comunitaria, dettata dai regolamenti e dalle direttive come la direttiva servizi,
impegna alla sua applicazione e rispetto non solo lo Stato ma tutta la Pubblica amministrazione (anche la
CCIAA), tenendo presente che l'applicazione e il rispetto della disciplina/normativa comunitaria prescindono
dall'organizzazione interna dei singoli Stati membri, nelle loro varie articolazioni: regioni, province, comuni, etc.
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La direttiva non si applica agli atti per i quali la legge prescrive
l'intervento di un notaio.
Requisiti vietati: non possono essere imposti, in particolare,
requisiti fondati sulla nazionalità o cittadinanza, residenza (o anche
domicilio, etc), sull'ubicazione della sede legale (per quanto riguarda le
società), di garanzia finanziaria rilasciata dallo Stato membro nel quale ci
si vuole stabilire, di iscrizione per un determinato periodo di tempo
nei registri nazionali.
Poiché le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla
direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei
prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte
dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori gli Stati
membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano
l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un
altro
Stato
membro,
in
particolare:
l'obbligo
di
ottenere
un'autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una
dichiarazione presso di esse o limiti discriminatori alla concessione di aiuti
finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato
membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.
Restrizioni, in particolare per la libera prestazione di servizi, sono
ammesse solo se conformi ai principi di non discriminazione, di necessità e
di proporzionalità (ad una società, ad esempio, non può essere imposta
una determinata forma giuridica, come, ad esempio, avveniva in passato
per il rilascio dell'autorizzazione al commercio ambulante o in forma
itinerante, dal quale erano escluse le società di capitali).
Gli operatori/prestatori che prestano servizi che presentano un rischio
diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per
il destinatario/consumatore o terzi dovrebbero il linea di principio essere
coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale
o da un'altra forma di garanzia equivalente o comparabile. L'assicurazione
o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio;
potrebbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione faccia parte delle
regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi professionali, senza
che sia necessaria una norma di legge.
Gli stati membri provvedono affinché, in linea generale, i prestatori
non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare
Lo Stato italiano procede all'attuazione delle direttive e al periodico adeguamento alle disposizioni
comunitarie con l'emanazione della c.d. “Legge comunitaria” (solitamente di cadenza annuale) e di varie
norme legislative o regolamentari che, di volta in volta, adeguano al dettato comunitario la disciplina contenuta
nelle norme del diritto nazionale; come quelle in materia di diritto societario e quelle in materia di libera
prestazione di servizi/diritto di stabilimento contenute, ad esempio, nella legge 18 giugno 2009, n. 69 (c.d.
“decreto competitività”) e/o nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione, con modifiche e integrazioni, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78) che, modificando ulteriormente l'articolo 19 della legge 241/90, tra l'altro,
dispone: “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge... l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione di una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'amministrazione competente”.
Rimarrebbe, comunque, l'obbligo del possesso dei requisiti a carico dei prestatori per l'esercizio di “attività
regolamentate” e il conseguente onere della loro verifica a carico delle autorità competenti (ad esempio, l'Ufficio
del registro delle imprese); sempre se questi requisiti sono ancora previsti e se sono conformi ai principi e al
dispositivo della direttiva, in particolare, e a quello del diritto comunitario, in generale.
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esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino
l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.
Poiché la Cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del
concreto funzionamento del mercato interno dei servizi, la direttiva
prescrive che gli Stati membri si prestino assistenza reciproca e si
adoperino per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il
controllo dei prestatori e dei loro servizi. A questo fine gli Stati
membri designano uno o più punti di contatto (attualmente, per l'Italia,
il Portale impresainungiorno.gov.it) comunicandone i dati agli altri Stati
membri e alla Commissione, la quale pubblica e aggiorna regolarmente
l'elenco dei punti di contatto (vedi anche pagine 23-25).
Le autorità competenti (amministrazioni statali, regionali o locali e
gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di
servizi, tra le quali è inclusa anche la Camera di commercio), per le
richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini,
inerenti le attività di competenza, utilizzano il sistema telematico di
assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione
europea istituito dalla Commissione europea denominato “IMI-Internal
Market Information” (vedi anche seguito pagine da 23 a 25) previa
registrazione nel sistema stesso convalidata dalla Presidenza del
Consiglio–Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie (DCPC) che provvede anche all'accredito presso la
Commissione europea dei soggetti abilitati ad operare.
Gli Stati membri provvedono affinché i registri (ad esempio, il registro
delle imprese/r.e.a.) nei quali i prestatori sono iscritti e che possono
essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì
consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe
degli altri Stati membri.
-o“Libera prestazione di servizi” vuol dire avere la possibilità di
prestare la propria attività in un altro Stato membro dell'Unione alle stesse
condizioni dei cittadini o delle imprese residenti, ma senza un
insediamento permanente.
I "servizi" comprendono in particolare:
- attività di carattere industriale;
- attività di carattere commerciale;
- attività artigiane;
- attività delle libere professioni.
Gli Stati membri non possono limitare per ragioni attinenti alle
qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato
membro:
a)
se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro
(detto anche “Stato di stabilimento”) per esercitarvi la stessa
professione/attività economica;
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b)
in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato
tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni
nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi (in Italia),
se in tale Stato membro la professione/attività economica non è
regolamentata. La condizione anzidetta non si applica se la
professione/attività economica o la formazione a questa propedeutica è
regolamentata.
-oIl riconoscimento (vedi seguito pagine: 16-18, da 47 a 49 e note 38 e
39) delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante
permette al beneficiario di accedere in tale stato membro alla stessa
professione/attività economica per la quale è qualificato nello Stato
membro di cittadinanza (di stabilimento) e di esercitarla alle stesse
condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
Ad esempio, lo spedizioniere con sede in uno Stato membro
dell'Unione Europea può liberamente prestare la propria attività sul
territorio italiano, anche senza stabilirvi una sede, purché sia abilitato a
svolgere l'attività in base alle leggi del proprio Stato.
Gli spedizionieri comunitari, che esercitano in Italia l'attività di
spedizione in qualità di prestatori di servizi, non sono soggetti all'obbligo
di iscrizione nel registro delle imprese, né all'obbligo di iscrizione all'elenco
autorizzato istituito presso le Camere di commercio.
Le imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione, aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea, possono
liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza
stabilirvi una sede secondaria o unità locale.
In questi casi, e per la “libera prestazione (o circolazione) di servizi”
in genere, le imprese non sono tenute a presentare alcuna denuncia,
istanza o segnalazione (SCIA) al registro delle imprese o alla commissione
provinciale per l’artigianato e, quindi, a dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dalla legge.
La “libera prestazione di servizi” sul territorio nazionale non può
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, sempre
che l'esercizio della professione, o dell'impresa, in Italia sia temporaneo e
occasionale. Il prestatore di servizi che per la prima volta si sposta
da un altro Stato membro sul territorio italiano per fornire servizi è
tenuto ad informare in anticipo l'autorità competente (attualmente
Ministero per lo Sviluppo Economico o Regione, in futuro potrebbe essere
la Camera di commercio, per le rispettive attività di competenza). Le
Autorità possono così procedere, eventualmente, ad una verifica delle
qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di
servizi. La verifica preliminare è finalizzata ad evitare danni gravi per la
salute e la sicurezza del destinatario per la mancanza di qualifica
professionale del prestatore (si pensi, ad esempio, all'installazione di
impianti negli immobili o, in particolare, nelle case di cura o negli
ospedali).
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L'elemento chiave per delimitare il rispettivo campo di
applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla "libertà di
stabilimento" e alla "libera prestazione di servizi" consiste nella
questione se l'operatore economico interessato (impresa) sia o
meno stabilito nello Stato membro nel quale offra il servizio in
questione (lo Stato membro ospitante). Se è stabilito in tale Stato
membro a titolo principale o secondario, la sua situazione è ricompresa
nella sfera di applicazione del principio di "libertà di stabilimento". In caso
contrario deve essere qualificato come "prestatore transfrontaliero" e
ricade nel principio della "libera prestazione di servizi".
-o“Libertà (diritto) di stabilimento” vuol dire avere libero accesso
alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché alla costituzione e alla
gestione di imprese ed in particolare di società, alle stesse condizioni
definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini.
A tal fine, le società costituite conformemente alla legislazione di uno
Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il
centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate alle
persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
In generale, in omaggio al principio fissato dalla carta europea, le
imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che intendono
aprire sedi secondarie o unità locali in Italia per svolgere una attività
economica/professionale possono essere iscritte nel registro delle imprese
(e/o nel repertorio economico amministrativo "r.e.a.") qualora sussistano i
requisiti prescritti dalla normativa dello Stato membro di stabilimento per
lo svolgimento dell'attività stessa, se in questo stesso Stato la medesima
attività è regolamentata; se l'attività è regolamentata solo nello Stato
ospitante e non anche in quello di stabilimento, si ricorre alla procedura di
riconoscimento delle qualifiche professionali che il prestatore interessato
deve svolgere presso il Ministero competente (in genere, attualmente, il
Ministero dello sviluppo economico).
Deroghe a questo principio sono possibili solo se dovute a motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica (o motivi di interesse
generale, come, ad esempio, la tutela dei consumatori).
-oLe attività economiche "regolamentate" si definiscono tali tutte le
attività il cui esercizio è subordinato al possesso di determinati requisiti:
morali e/o tecnico-professionali e/o qualificazioni professionali
specifiche (in termini di: titolo di studio, attestati di competenza, corsi
professionali e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame
abilitante e/o precedente esperienza lavorativa e/o capacità finanziaria e/o
copertura assicurativa) e/o all'iscrizione in albi, elenchi, registri o ruoli.
Le attività "regolamentate" per cui la procedura di abilitazione o
autorizzazione all'esercizio si svolge presso la Camera di commercio
(registro imprese) mediante la presentazione di una segnalazione
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certificata di inizio attività (SCIA) al r.e.a. 7, sono, in particolare, le attività
di:
- pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di
impianti
elettrici,
elettronici,
antenne,
riscaldamento
e
climatizzazione, idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione di gas,
impianti di sollevamento, montacarichi, ascensori, scale mobili e
simili e impianti di protezione antincendio;
- meccatronica ( = ex “autoriparazione meccanica e motoristica +
elettrauto”), gommista e carrozziere;
- facchinaggio e movimentazione merci;
per queste attività le imprese e/o le persone interessate devono
dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
dello Stato di cittadinanza per il loro svolgimento e/o, nei casi in cui è
prescritto, esibire un "decreto di riconoscimento" rilasciato dall'autorità
italiana competente in materia (Ministero per lo sviluppo economico, negli
esempi citati. (Vedi seguito pagine: 16-18, da 47 a 49 e note 38 e 39).
Il principio fissato dalla carta europea si applica, quindi, a tutte le
imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che intendano
a) trasferire la sede legale in Italia, pur mantenendo la natura
giuridica del Paese di cittadinanza;
b) aprire sedi secondarie o unità locali in Italia;
c) per l’esercizio di ogni attività per la quale la legge italiana prevede
il possesso di requisiti particolari o l’iscrizione in albi, ruoli e
registri.
L’Ufficio, prima dell’iscrizione nel registro delle imprese o di acquisire
la segnalazione (SCIA) al r.e.a., accerta che sussistano i requisiti prescritti
dalla normativa dello Stato di cittadinanza (ad esempio, se il Paese di
provenienza è la Francia, mediante l'acquisizione agli atti del certificato
d'iscrizione al “R.C.S.- registre du commerce et des societès”, che è
l'equivalente francese del nostro registro delle imprese).
I documenti o certificati attestanti il possesso dei requisiti, ai fini del
loro utilizzo in Italia, devono essere rilasciati direttamente dall'autorità
diplomatica del Paese comunitario di cittadinanza presente in Italia, o
dall'autorità diplomatica italiana presente nel medesimo Paese, oppure,
previa traduzione, non obbligatoriamente asseverata 8, devono essere
legalizzati (vedi seguito, pagine da 43 a 50).
La normativa europea fissa le condizioni per poter esercitare
determinate professioni (attività regolamentate) in Paesi europei diversi
da quelli di cui la persona ha la cittadinanza, e in cui ha svolto i propri
studi o la propria esperienza professionale, disciplinando in modo
articolato e differenziato il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio
delle specifiche attività, a seconda che queste siano o meno
Il r.e.a., repertorio delle notizie economico amministrative, annesso al registro delle imprese, è tenuto dalla
Camera di commercio
8
vedi pagina 15 (nota 10 a piè di pagina)
7
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regolamentate in entrambi i Paesi interessati (quello di provenienza e
quello ospitante) o in uno solo di essi.
L'attività di "Mediazione immobiliare": in Italia si qualifica come
un'attività "professionale" esercitata in forma d'impresa (si rammenta,
come già detto, che il diritto comunitario non distingue le attività
professionali e le attività d'impresa, ma le qualifica tutte come attività
economiche tout court) per il cui legittimo esercizio è previsto il possesso
di determinati requisiti morali e professionali, da dimostrare con
certificazioni o autocertificazioni allegate a una segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) da presentare alla Camera di commercio
(registro delle imprese) per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio (SUAP). La Camera di commercio, verificato il
possesso dei requisiti, iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se
l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA), con l'assegnazione ad essi della
qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività
distintamente previste dalla legge.9
La “SCIA”, se contestuale alla “ComUnica”, corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
prescritti, può essere presentata direttamente al registro delle imprese
della Camera di commercio.10
Le iscrizioni dei soggetti diversi dalle imprese (ad esempio, i
mediatori occasionali o per un singolo affare) sono effettuate in una
apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei
requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
Secondo i principi e le regole, già citate, dettate dalla normativa
europea, un cittadino comunitario, già abilitato in quanto esercente
l'attività di mediazione nel settore immobiliare nel Paese di cittadinanza
(ad es. la Germania), dovrebbe poter esercitare liberamente la medesima
attività in Italia, senza essere obbligato alla preventiva dimostrazione del
possesso di requisiti prescritti dalla normativa nazionale (italiana),
iscrivendosi direttamente nel registro delle imprese (o nel R.e.a.)
mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio di
attività, nell'esercizio del suo "diritto di stabilimento".
Questo però è uno di quei settori per i quali la stessa Corte di
giustizia europea si è pronunciata, su casi concreti, ammettendo qualche
possibilità di deroga alla disciplina comunitaria, in ragione della
particolarità del settore e della tutela del cittadino-consumatore a cui,
di norma, tende la regolamentazione nazionale.
9
La normativa di riferimento è contenuta nella legge 3 febbraio 1989, n. 39 nella versione modificata dalla
successiva normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie come la “direttiva servizi” 2006/123/CE
(per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
10
La normativa di riferimento per i requisiti richiesti è contenuta nella legge 3 maggio 1985, n. 204 nella
versione modificata dalla successiva normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie come la
2006/123/CE (“direttiva servizi”).
15
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La stessa normativa contenuta nelle direttive comunitarie ammette
che, per quanto riguarda le professioni "il cui esercizio richiede una
conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o
l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dell'attività" lo Stato ospitante può prescrivere un
tirocinio di adattamento o una prova attitudinale (anche di tipo tecnicolinguistico).
Dal cittadino (o dall'impresa) comunitaria, pertanto (nell'esempio
tedesco), è lecito pretendere, in sede di richiesta di iscrizione nel registro
delle imprese/r.e.a. (o della presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività “SCIA” - “ComUnica”), la dimostrazione del possesso dei
requisiti, richiesti in Italia per il legittimo esercizio dell'attività di
mediazione, mediante, la semplice esibizione e/o autocertificazione del
"decreto di riconoscimento" rilasciato dal Ministero per lo sviluppo
economico “M.s.e.” (e, per ora, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, in seguito anche dalle altre Regioni) che dispone, eventualmente,
anche in merito alle eventuali "prove compensative" da effettuarsi presso
la Camera di commercio, come, ad esempio, esami e/o tirocinio.
Si badi bene, il cittadino (o l'impresa) comunitario accede all'attività
di intermediazione, in Italia, con gli stessi diritti e doveri (requisiti) del
cittadino italiano, tenendo presente che l'esercizio dell'attività di
mediazione immobiliare si configura anche nel caso del semplice
utilizzo di un sito internet (Web) attraverso il quale siano posti in offerta
immobili situati in Italia, e che l'obbligo di dimostrare il possesso dei
requisiti sussiste anche nel caso dello svolgimento di un singolo
affare.
Attualmente, per la disciplina vigente in Italia, nessun titolo di studio
è, di per se stesso, ritenuto abilitante, tale da consentire la diretta
abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare; pertanto,
non dovrebbero esistere casi di rilascio di decreti di riconoscimento
ministeriali che prescindano dalla dimostrazione degli ulteriori requisiti
richiesti o dall'effettuazione di prove compensative (come, d'altronde, per
i cittadini italiani).
Per l'attività di “Agente e rappresentante di commercio” si segue
una procedura analoga a quella dei mediatori immobiliari: si presenta una
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) alla Camera di
commercio per il tramite dello sportello unico (SUAP) del comune
competente per territorio (o, se contestuale alla “ComUnica”, direttamente
alla Camera di commercio) corredata delle autocertificazioni e delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 11
11
La normativa di riferimento per i requisiti richiesti è contenuta nella legge 3 maggio 1985, n. 204 nella
versione modificata dalla successiva normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie come la
2006/123/CE (“direttiva servizi”).
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CITTADINO COMUNITARIO CHE INTENDE OPERARE IN ITALIA
Requisito professionale
Le conoscenze e le competenze professionali, acquisite da cittadini
appartenenti alla Comunità Europea, attestate da diplomi, certificazioni e
altri titoli rilasciati da uno Stato dell’Unione Europea, sono riconosciute
in Italia per l’accesso ad attività “regolamentate” per il cui esercizio è
richiesta l’iscrizione in albi, ruoli, registri ed elenchi, tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, la segnalazione certificata di inizio attività
(in sigla: “SCIA”), che presuppongono il possesso di determinati requisiti o
competenze generali, commerciali o professionali. Si ricordano, in
particolare, le attività di meccatronica (ex “autoriparazioni+elettrauto),
impiantistica,
disinfestazione,
derattizzazione,
parrucchieri
(ora
“acconciatori”), istituti di bellezza (estetisti) ed attività di manicure, agenti
d’affari in mediazione, periti ed esperti, bar e ristoranti.
Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto
motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della
documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato
sul sito-internet del Ministero competente alla sua emanazione (es., per
“estetista”, www.lavoro.gov.it).
Fino a quando le Regioni (tranne le Province autonome di Trento e
Bolzano che già provvedono in proprio) non avranno individuato l’autorità
competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del possesso
dei requisiti, il cittadino comunitario dovrà richiedere l’attestato di
riconoscimento della capacità professionale al Ministero italiano che segue
la disciplina della specifica materia12.
In particolare il Ministero del lavoro13 e delle politiche sociali mantiene
la competenza per l’attività di estetista, mentre il Ministero dello Sviluppo
economico per tutte le altre attività di pertinenza della Camera di
commercio.
Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di
accedere alla professione e di esercitarla, ma non lo esime dal rispetto
delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana, diverse dal
requisito professionale.
12
Il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell’esercizio effettivo e continuato dell’attività in un altro Stato della
Unione Europea (se si tratta di società si fa riferimento alla sede sociale, all’amministrazione centrale o al centro dell’attività
principale all’interno della Unione Europea).
Ai fini del riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale, è necessario aver svolto, in qualità di lavoratore autonomo,
dirigente d’azienda e/o lavoratore dipendente, un periodo di lavoro consecutivo che va da un minimo di due anni ad un
massimo di otto anni complessivi, in relazione alla specifica attività richiesta e alla sua eventuale combinazione o meno con una
precedente formazione professionale di almeno due anni, certificata da un organismo professionale competente (albi, ordini
professionali, istituti scolastici o di formazione professionale, etc. dello Stato di appartenenza).
In alcuni casi, come ad esempio per i mediatori ed i commissionari, è necessario che, alla data della presentazione della
domanda di riconoscimento, l’attività in questione non sia cessata da più di due anni, in altri casi, come ad esempio
meccatronica (autoriparazioni), panetteria, industria dei grassi vegetali (margarine) e animali, imprese di pulizie, agenzie viaggi
e turismo, parrucchieri (ora “Acconciatori”), istituti di bellezza e manicure, bar-ristoranti, alberghi e simili, che non sia cessata
da più di dieci anni.
Il riconoscimento del requisito può essere subordinato a un periodo di tirocinio o a una prova attitudinale a scelta
dell’interessato. Il Ministero competente con proprio decreto indica all’interessato l’ente presso il quale sostenere la prova,
definisce la composizione della commissione e individua le materie oggetto d’esame.
- Informazioni e istruzioni più complete, i modelli da utilizzare per l'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione da
produrre sono reperibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico .gov.it
13
Al Ministero del lavoro spetta la competenza, residuale, per tutte le attività la cui decisione non è stata attribuita
specificamente ad alcun Ministero o altra pubblica autorità.
17
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Il possesso del decreto di riconoscimento relativo alle suddette
competenze e conoscenze professionali può essere attestato anche
presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non può
costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva, viceversa, il possesso del
requisito professionale (in pratica: non si può, con un atto notorio,
effettuare una sorta di “auto-riconoscimento”).
Quando a dimostrazione del possesso dei requisiti professionali è
richiesta l'esperienza lavorativa combinata con un titolo di studio, e la
prima è stata svolta in Italia mentre il secondo è stato conseguito
all'estero (o anche, nel caso l'esperienza lavorativa sia stata svolta in un
Paese extracomunitario e il titolo conseguito in Italia), l'interessato dovrà
prima richiedere e ottenere il riconoscimento ministeriale.
In alternativa al riconoscimento del solo titolo (di studio)
professionale (es. diploma o laurea) si può ricorrere alla certificazione di
corrispondenza (o di equipollenza) del titolo stesso effettuata dalla
competente Autorità (es. Ministero della pubblica istruzione o Università),
a seconda del livello del titolo.
Per le “attività regolamentate” di competenza delle Camere di
commercio, nel caso in cui il requisito professionale è basato sulla sola
esperienza lavorativa, eventualmente in forma specializzata o
qualificata, l'interessato può rivolgersi direttamente al competente
ufficio camerale (registro delle imprese) senza necessità di rivolgersi
preventivamente ad altra autorità (Ministero) per vedersi riconosciuto il
titolo o i requisiti. Il cittadino comunitario, in questo caso, compilerà la
relativa modulistica – “SCIA” - al pari dei cittadini italiani. L'ufficio,
eventualmente, verificherà le dichiarazioni rese in autocertificazione anche
per il tramite dell'autorità diplomatica italiana presente nello Stato
comunitario di cittadinanza dell'interessato.
Parimenti il cittadino comunitario non deve richiedere il
riconoscimento nell'ipotesi (come prevista, ad esempio, nella disciplina
dell'impiantistica) in cui sia richiesto un titolo di studio abbinato ad un
periodo di formazione (esperienza) professionale in impresa del settore,
ove quest'ultima sia stata esercitata in un Paese membro della Unione
europea, e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia.
Pertanto, se il cittadino comunitario ha acquisito i titoli professionali o
maturato i periodi di lavoro in Italia è soggetto alle stesse regole previste
per i cittadini italiani.
Requisito di onorabilità
Nei casi in cui, per l’ammissione all’esercizio di una “attività o
professione regolamentata”, siano richiesti requisiti morali o di onorabilità
(ad esempio, assenza di dichiarazione di fallimento o assenza di sanzioni a
carattere penale), o l'esercizio di tali attività o professioni possa essere
sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o in presenza di
carichi pendenti, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da
documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di
cittadinanza del cittadino comunitario.
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Qualora il Paese comunitario di cittadinanza non contempli il rilascio
dei documenti e certificati richiesti ovvero se tali documenti non
contengono tutti i dati richiesti, l’interessato può presentare una
dichiarazione giurata14 o, se questa figura giuridica non fosse prevista
nello Stato comunitario di cittadinanza, una dichiarazione solenne15 resa
dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o,
eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato
membro di cittadinanza dell'interessato.
I requisiti morali o di onorabilità possono essere dimostrati anche
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre, in
allegato, all’atto della presentazione delle istanze o denunce all’Ufficio.
Requisito di capacità finanziaria
Se l'esercizio di una professione o di un'impresa è subordinato al
possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i
danni da responsabilità professionali, tali requisiti si considerano
dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di
assicurazioni con sede in uno Stato membro.
- Le attestazioni e i documenti prodotti a dimostrazione dei suddetti
requisiti (professionali, di onorabilità e di capacità finanziaria) possono, in
generale, anche essere sostituiti o completati da “dichiarazioni sostitutive
di atto notorio o di “auto-certificazione” in tutti i casi in cui queste sono
consentite ai cittadini italiani, da parte dei cittadini comunitari (e anche,
da parte dei cittadini “extracomunitari”, se appartenenti a Stati con cui
l'Italia ha sottoscritto delle specifiche convenzioni internazionali).
Sussiste, in ogni caso, l'obbligo da parte dell'interessato
dell'indicazione dell'autorità o ente straniero presso il quale si possono
svolgere, eventualmente, le verifiche delle dichiarazioni da parte
dell'ufficio.
Tutte le attestazioni e i documenti richiesti, all'atto della loro
presentazione, non devono essere di data anteriore ai tre mesi e devono
essere prodotti con traduzione in lingua italiana16. La traduzione
doveva essere asseverata17 fino al 28 dicembre 2009, quindi con l'entrata
in vigore della direttiva “servizi” 2006/123/CE, art. 5, comma 3, basta la
traduzione semplice.
14
La dichiarazione giurata consiste nell’attestazione, sotto giuramento e con l’assunzione delle relative responsabilità penali da
parte dell’interessato, che quanto dichiarato corrisponde alla verità. La dichiarazione viene resa avanti ad autorità giudiziaria o
amministrativa o a un notaio che redige apposito verbale.
Qualora l’ordinamento giuridico non contempli la formula del giuramento, si procede alla dichiarazione solenne che consiste
nell’attestazione, senza giuramento ma con assunzione delle relative responsabilità penali da parte dell’interessato, che quanto
dichiarato corrisponde alla verità.
La dichiarazione viene resa avanti ad autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio che redige apposito verbale. La
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione è una dichiarazione solenne resa con procedura semplificata.
15
Vedi sopra (nota 7)
16
L'ufficio si riserva di accertare presso l'autorità diplomatica italiana la veridicità del contenuto della stessa , nonché
l'attestazione relativa alla veridicità del contenuto della stessa.
17
Asseverare:attestare che la traduzione sia corretta e corrispondente al testo originario. Può asseverare una traduzione chi
eserciti un servizio di pubblica utilità:
un pubblico ufficiale (autorità diplomatica italiana);
un professionista che eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato (in Italia non
esiste un albo dei traduttori);
il privato quando adempia ad un servizio dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione. Il privato rende pubblica la
propria funzione giurando innanzi all’autorità giudiziaria o ad un notaio.
19
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Requisiti professionali e di onorabilità acquisiti in Italia, da far
valere in uno Stato dell’Unione
Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell’Unione Europea
delle conoscenze e capacità generali o professionali acquisite in Italia, per
le attività di lavoro autonomo, l’attestato riguardante il tipo e la durata
della relativa attività (cosiddetto “certificato di esperienza”) è rilasciato
dalle Camere di commercio su apposito modello 18.
Le Camere di commercio rilasciano anche l’attestazione riguardante il
requisito dell’assenza di sanzioni a carattere professionale o
amministrativo (sanzioni amministrative, disciplinari, professionali,
protesti cambiari) relativamente alle attività di stimatore, intermediari del
commercio e delle attività che prevedono l’iscrizione in registri, ruoli,
elenchi o albi.
Per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente le stesse
competenze spettano alle direzioni provinciali del lavoro.
I requisiti di onorabilità (sanzioni penali e carichi pendenti) e assenza
di dichiarazione di fallimento sono attestati, ai fini del riconoscimento in
altri Stati membri dell’Unione Europea, da una Procura d’Italia anche se
l’interessato è nato fuori dai confini dello Stato italiano.
(N.B. sui certificati, anche camerali, rilasciati per l'estero non si
applica la dicitura prevista dall'articolo 40, comma 2, del d.P.R. 445/2000
”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” - v. anche seguito a
pag. 50)
Stabile organizzazione - "Centro di attività stabile"
L'importanza di definire il concetto di "stabile organizzazione" è
determinata dall'esigenza di stabilire con esattezza il luogo ove il reddito
prodotto (dall'impresa) debba essere assoggettato a tassazione. Infatti sia
per le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che per quelle di
non residenti si pone il problema della corretta imputazione - alla casa
madre o alla stabile organizzazione - delle componenti di reddito comuni.
La scelta di operare in un mercato straniero comporta numerose
valutazioni: il rischio Paese, le opportunità di investimento, la pressione
fiscale.
La scelta della struttura da impiantare è un aspetto conseguenziale
delle suddette valutazioni. Le alternative per l'imprenditore possono
essere le seguenti:
•
una controllata (subsidiary);
•
una filiale - o sede secondaria - (branch);
•
un ufficio di rappresentanza;
•
una rete di agenti indipendenti.
18
L’attestato può essere rilasciato sulla falsariga dello schema contenuto nell’allegato B al decreto legislativo 20 settembre
2002, n. 229 (ora abrogato dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206) oppure, più semplicemente, come già in uso presso la Camera
di commercio di Brescia, mediante un certificato (o visura) storico del registro delle imprese.
20
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
La controllata è una entità completamente distinta dalla struttura
originaria, dotata di una sua completa autonomia giuridica, costituita e
controllata dalla società madre. La filiale è una sede secondaria con
rappresentanza stabile ma priva di autonomia giuridica; il risultato che
questa struttura conseguirà sarà evidenziato in una contabilità separata
da quella della casa madre. L'ufficio di rappresentanza ha unicamente
funzioni preparatorie o ausiliarie (attività promozionali, di ricerca, etc.) e
non configura l'esistenza di una stabile organizzazione, salvo che la
normativa dei singoli Paesi non lo preveda espressamente. La rete di
agenti indipendenti non è mai configurabile come stabile organizzazione in
quanto gli agenti sono del tutto autonomi nei confronti della società
(impresa) per la quale operano.
Le linee guida per arrivare ad una definizione di stabile
organizzazione sono state tracciate da due modelli elaborati dall'OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dall'ONU
e come tale viene individuata in generale "una sede fissa di affari in cui
l'impresa esercita in tutto o in parte le sue attività".
N.B. il semplice acquisto di un immobile da parte di una società
estera non è di per sé idoneo a configurare l'esistenza di una stabile
organizzazione, ma occorre l'effettiva costituzione di un'autonoma e
funzionale struttura nazionale rispetto alla società estera.
Le fattispecie specifiche elencate dal modello OCSE sono: sedi di
direzioni, di succursali, uffici, officine, laboratori, miniere, cave, o altri
luoghi di montaggio quali ad esempio i cantieri (la cui durata oltrepassi i
dodici mesi).
Si è in presenza di una stabile organizzazione anche quando, pur
mancando un'installazione fissa, l'imprenditore straniero si serva di
persone che svolgano l'attività in suo nome (agenti, etc.) disponendo ed
esercitando abitualmente il potere di concludere contratti in nome e per
conto dell'impresa. Anche l'agente, quindi, non dovrà essere considerato
come un agente avente uno status indipendente qualora le sue attività
siano compiute interamente in nome e per conto dell'impresa.
Nell'ordinamento italiano manca una precisa definizione legislativa
di "stabile organizzazione" per cui si utilizza quella contenuta in una
circolare
ministeriale (n. 7/1496 del 30 aprile 1977) che recepisce
integralmente il modello OCSE.
La principale differenza nei trattati sottoscritti dall'Italia rispetto al
modello OCSE riguarda gli "agenti indipendenti" relativamente ai quali è
previsto che una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato contraente, diversa da un'agente indipendente,
è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di
concludere contratti a nome dell'impresa.
21
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
La disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di
giustizia europea hanno concepito una nozione parallela di "centro di
attività stabile" e, nel frattempo, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha elaborato una serie di elementi utili alla individuazione delle
stabili organizzazioni "occulte" e "plurime".
Anche se nelle lingue degli altri Stati comunitari (UE) le due
espressioni tendono a coincidere, è bene precisare che non sempre il
"centro di attività stabile" coincide con la "stabile organizzazione".
Secondo la giurisprudenza europea, il centro di attività stabile deve
presentare tre caratteristiche basilari:
•
un grado sufficiente di permanenza in un luogo fisso
nello Stato (ospitante) di non residenza;
•
la presenza di elementi tecnici e anche umani;
•
l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA).
Invece il modello OCSE, la giurisprudenza e la disciplina tributaria e
fiscale italiana prevedono, in determinati casi, la possibilità di esistenza di
una stabile organizzazione costituita da macchine automatiche anche in
assenza del fattore "umano".
La sussistenza di una "stabile organizzazione" nello Stato, come
centro di imputazione di situazioni giuridiche (definito sovente come
"installazione") costituito da soli elementi materiali (locali in cui si esercita
l'impresa, uffici, macchinari, etc.) in grado di funzionare senza la necessità
della contemporanea presenza nel territorio dello stato di alcun
dipendente, costituisce uno dei punti più controversi in materia di
disciplina (tributaria) del "commercio elettronico".
La maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
stabilisce che per "stabile organizzazione" si deve intendere una sede fissa
d'affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività, e in
particolare: una sede di direzione, una succursale (filiale), o un ufficio. Si
configura, quindi, quando l'imprenditore (o la società) ha un collegamento
non occasionale con luoghi del territorio del Paese ospitante e con persone
ivi operanti, con l'effettivo impiego di beni ed attività lavorative coordinati
per la produzione e lo scambio di beni e servizi e da un'effettiva anche se
limitata autonomia funzionale.
Non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
di deposito, di esposizione, o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa;
22
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
e) una sede fissa d'affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio e ausiliario.
Con questi criteri, anche nel caso si abbia una "rappresentanza", ad
esempio una persona dotata dei poteri necessari per impegnare la società
madre nei confronti dei terzi, non si configura necessariamente l'esistenza
di una "stabile organizzazione"; anzi potrebbe essere più corretto il
contrario, cioè che alcune sedi secondarie con rappresentanza stabile non
vengano considerate stabili organizzazioni. Non dà luogo all'insorgere di
una "stabile organizzazione" nemmeno, quindi, la presenza di intermediari
che godono di uno status indipendente (agenti, mediatori e
commissionari in genere) e che agiscono nel quadro ordinario della loro
attività come rappresentanti non esclusivi dell'impresa.
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PER I CITTADINI (CSS) SOLVIT - “GUIDA ALLE QUALIFICHE” - IMI (INTERNAL MARKET
INFORMATION)
Per tutti i professionisti (o imprenditori) qualificati ad esercitare
una professione/attività-economica nel proprio Stato e che intendono
esercitare la stessa professione/attività-economica (nei più vari settori e,
in particolare, dell'artigianato, dell'industria o del commercio, in un
altro Paese UE la Commissione europea mette a disposizione la “Guida
per l'utente alla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 sul
riconoscimento delle qualifiche professionali” reperibile sul sito:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm
La guida è suddivisa in sei sezioni: le prime due sono utili per
verificare se si può usufruire delle norme della direttiva 2005/36/CE
qualora si intendesse esercitare la propria professione/attività in un altro
Stato membro della UE in maniera permanente o temporanea, le altre
sono dedicate, invece, a dettagli pratici quali spese, ricorsi, requisiti
linguistici ed assistenza.
Il CSS è un servizio pubblico di consulenza dell'UE, attualmente
offerto da giuristi dell'European Citizen Action Service (ECAS)
un'organizzazione esterna che opera per conto della Commissione
europea. Il CSS opera in stretta collaborazione con SOLVIT, una rete per
la soluzione dei problemi tra cittadini o imprese e le autorità di un
altro paese, in caso di presunta errata applicazione del diritto europeo.
Il CSS fornisce consigli utili anche ai consumatori.
Sul sito si trovano le professioni coperte dalla direttiva 2005/36/CE,
e le liste delle professioni regolamentate negli Stati membri UE, nei paesi
dell'EFTA e in Svizzera.
Il servizio CSS accetta domande inviate da cittadini dell'Unione
europea, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein e anche da
cittadini extra-UE, se godono di diritti derivati a norma della legislazione
europea (ad. esempio, se sono famigliari di un cittadino dell'UE o di una
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
persona residente nell'UE, o se titolari di permesso di soggiorno che
consenta attività lavorativa).
Le domande devono essere relative a situazioni reali (non
ipotetiche), anche se si tratta della semplice intenzione di trasferirsi in un
altro paese UE, o ai diritti del cittadino (o del professionista/imprenditore
in uno o più paesi dell'UE in base alla legislazione europea).
Le domande possono essere inviate on line mediante l'apposito
modulo disponibile sullo stesso sito oppure chiamando il numero verde
– EUROPE DIRECT – 00800 6 7 8 9 10 11 (chiedendo del Citizens'
Signpost Service).
Al fine di garantire un surplus di informazioni sul reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali e il controllo dei prestatori di
servizi e dei servizi prestati la direttiva 2006/123/CE obbliga gli Stati
membri dell'UE ad assistersi reciprocamente e instaurare forme di
cooperazione amministrativa.
A tal proposito è stato realizzato il Sistema IMI (Internal Market
Information) come strumento elettronico multilingue di scambio di dati,
utilizzato dalle autorità dei 27 Stati membri dell'UE (nonché Norvegia,
Islanda e Liechtenstein) competenti per l'applicazione delle disposizioni
in materia di:
– qualifiche professionali, cfr. Direttiva 2005/36/CE;
– servizi nel mercato interno, cfr. Direttiva 2006/123/CE.
Attualmente al sistema informativo IMI possono accedere solo i
soggetti accreditati (in genere, autorità ministeriali e/o regionali). In
futuro il sistema IMI si estenderà anche ad altri settori legislativi del
mercato interno e, si prevede, la possibilità di accreditamento e accesso
verrà estesa alle autorità/enti competenti ad effettuare verifiche e controlli
relativi alla libera prestazione di servizi e/o di stabilimento come le camere
di commercio (Registro imprese).
Parallelamente al sistema IMI, i Punti nazionali di contatto offrono
a tutti i cittadini interessati ogni informazione per comprendere il
complesso sistema di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali
che regolano la libera circolazione dei professionisti/imprenditori
nell'Unione
europea,
specificamente
in
relazione
al
reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali.
L'elenco, con il recapito e il nominativo dei referenti, dei Punti di
Contatto di ciascun paese UE è disponibile sul sito del Dipartimento
delle Politiche Comunitarie:
http.//www.politichecomunitarie.it/attività/58/punti-nazionali-di-contatto.
N.B.: per l'Italia, attualmente, il Punto nazionale di contatto, per le
attività di cui alla direttiva 123/2006/CE (“Direttiva servizi”), è costituito
dal Portale impresainungiorno.gov.it
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)
Agli effetti delle norme giuridiche si definisce come “straniero”: il
cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea o l’apolide.
Nella prassi lo “straniero (c.d. extracomunitario)” viene identificato con il
termine “extracomunitario”.
Il visto d’ingresso19
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono:
adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, (N.B.
“inserimento nel mercato del lavoro” o "in attesa di occupazione", abolito
come tipologia di visto, rimane come motivazione del permesso di
soggiorno (rilasciato con scadenza a un anno) agli stranieri che restano
senza lavoro e sono in cerca di occupazione; vedi anche seguito pagine
28-29), invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi
familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio,
transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro,
volontariato.
Il visto per lavoro autonomo, rilasciato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana territorialmente competente 20 per il luogo
di residenza dello straniero con l’espressa indicazione dell’attività cui il
visto si riferisce, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di
breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato (in relazione
ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente),
allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a
carattere non subordinato.
L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle
frontiere esterne allo Spazio Schengen ("Area Schengen" vedi pagine 4041) è consentito soltanto allo straniero che:
a) si presenti attraverso un valico di frontiera (definito come il
perimetro esterno allo spazio Schengen);
b) sia in
possesso di un passaporto o di altro documento
equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
c) disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni
del soggiorno e dimostri di disporre di un alloggio e dei mezzi
finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del
soggiorno ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza;
d) sia munito, ove prescritto, di valido visto d'ingresso o di
transito;
19
Il 13 luglio 2009 è stato approvato il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).
Il Codice comunitario dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per
soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi (Visto Schengen) nel territorio degli
Stati membri. Il codice, che è in vigore dal 5 aprile 2010, vuole migliorare la trasparenza e la parità di
trattamento dei richiedenti il visto.
20
Il visto d’ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato, o negato, dall’autorità diplomatica competente entro
120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione che deve avere una data
di rilascio non anteriore a tre mesi. Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
25
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
e) non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema
Informativo Schengen;
f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti,
da disposizioni nazionali italiane o di altri Stati Schengen.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di
permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a tre
mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro
subordinato, autonomo o tirocinio.
Per l'ingresso, il soggiorno o il transito in Italia gli stranieri
devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di
viaggio riconosciuto valido dal Governo italiano. I documenti di
viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le condizioni stabilite
dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, attestino
debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza".
Oltre al passaporto (documento internazionalmente riconosciuto) vi
sono altri documenti di viaggio, considerati equivalenti al passaporto,
come, ad esempio:
● titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della
Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28
settembre 1954;
● titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della
convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio
1951;
● titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non
possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del
Paese di cui sono cittadini;
● lasciapassare delle Nazioni Unite (ONU);
● documento rilasciato da un Quartier generale della
NATO, al personale militare, civile e persone a loro carico (coniuge
e figli);
● carta d'identità degli Stati della U.E., valida anche per
l'espatrio per motivi di lavoro;
● lasciapassare o tessera di frontiera, rilasciato a chi non
dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen (o
solo per l'Italia) o concesso ai cittadini domiciliati in zone di
frontiera.
Il visto, che consta di un'apposita "vignetta (o "sticker") applicata sul
passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una
autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della
Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti l'Accordo di
Schengen per transito o per soggiorno. Di norma, quindi, non vi è da
parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un
semplice "interesse legittimo" (avverso il diniego si può presentare ricorso
al T.A.R. competente).
26
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Il visto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
o di altro Paese dell'area Schengen consente l'accesso, per transito o
per breve soggiorno (fino a 90 giorni) sia in Italia che negli altri Stati
della stessa area e assume la denominazione di "Visto Schengen"
-uniforme- (VSU).
Il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni)
consente invece l'accesso - e la possibilità di transito attraverso gli altri
Paesi Schengen - al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il
visto, assumendo la denominazione di "Visto Nazionale" (VN).
Esistono anche visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi
soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il
visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente
indicati, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al
territorio degli altri Stati Schengen).
I cittadini di San Marino, Santa Sede (Vaticano) e Svizzera
(Confederazione elvetica) sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque
caso.
Il “Visto (o timbro uniforme) Schengen” e la “Dichiarazione di
presenza” (vedi pagine 40 e 41) costituiscono titolo per il regolare
soggiorno in Italia.
Nel caso il cittadino straniero si presenti direttamente allo sportello
della Camera di commercio per svolgere pratiche o adempimenti per i
quali non è necessario munirsi preventivamente del permesso di soggiorno
(come, ad esempio, la domanda di rilascio di “parametri finanziari” e/o
“nulla-osta”; vedi seguito pagine da 37 a 40), l'ufficio verificherà il
possesso di uno dei sopra elencati documenti (o "Titoli di viaggio") validi,
acquisendolo in copia come allegato. Questo non costituisce titolo, invece,
per presentare istanze rivolte ad ottenere l'iscrizione in albi, ruoli, registri
ed elenchi o per l'iscrizione nel registro delle imprese (per le quali sarà
necessario essere in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno).
Il PERMESSO DI SOGGIORNO - “Carta di soggiorno” (o
“PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo”ove per “lungo periodo” si intende un periodo di almeno 5 anni).
Il permesso di soggiorno e il “permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo” (in breve: “Permesso di soggiorno CE”,
ex “carta di soggiorno”, ora rilasciato allo straniero “extracomunitario”
soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni), o il titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all’Unione Europea nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi (titolo di cui, comunque, dopo 3 mesi dall'ingresso e
stabilita la residenza in Italia, deve essere richiesta la conversione in
analogo titolo italiano alla questura competente), sono i documenti
rilasciati ai cittadini stranieri entrati regolarmente in Italia (quindi in
possesso di valido documento di riconoscimento e del visto d’ingresso),
27
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
che consentono, al cittadino straniero “extracomunitario” che ne risulti in
possesso, di soggiornare regolarmente nel territorio italiano.
Il “Permesso di soggiorno CE” (che sostituirà man mano tutte le
“carte di soggiorno”) viene rilasciato in formato elettronico secondo le
modalità indicate dal Ministero dell'interno, è a tempo indeterminato ed è
rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (N.B. quello rilasciato per “motivi
umanitari” può essere ancora in formato cartaceo).
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della
provincia in cui lo straniero (c.d. extracomunitario) si trova entro otto
giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato
per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
rinnovo deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in
cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi “umanitari”
(ottenuto previo il riconoscimento dello status di “rifugiato”), “familiari”,
di “lavoro subordinato”, "inserimento nel mercato del lavoro" o “in
attesa di occupazione” (con iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per
l’impiego della provincia competente in base al domicilio) e per “lavoro
autonomo”, può essere utilizzato, anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso, per tutte le attività
consentite allo straniero. Allo stesso scopo (svolgimento di attività
lavorativa) può essere utilizzato anche il permesso di soggiorno rilasciato:
1)
per “acquisto di cittadinanza” a coloro che sono in attesa
del riconoscimento della cittadinanza italiana (rilasciato per la durata del
procedimento di concessione o riconoscimento, solitamente almeno un
anno);
2)
ai titolari dello status di "rifugiato" (o "asilo politico", vedi
anche pag. 42 e nota 34);
3)
ai titolari dello status di "protezione sussidiaria" 21 o (per
motivi) di "protezione umanitaria";
4)
per “motivi di giustizia” (attenzione: permesso utilizzabile
solo se nel quadro “referenze in Italia” è riportata la dicitura
“ottemperanza ordinanza TAR nr...del...” oppure “ottemperanza ordinanza
Consiglio di stato nr...del...”; non è utilizzabile nel caso la dicitura
riportata sia “attesa procedimento penale”);
5)
per “assistenza minori” (permesso utilizzabile solo se nel
quadro “referenze in Italia” è contenuto il riferimento all'articolo 31 del d.
lgs. 286/98 “Testo unico” e al decreto del Tribunale dei minori che ha ne
ha autorizzato il rilascio, oppure, se vi è riportata la dicitura “autorizzato
lo svolgimento di attività lavorativa”, o dicitura equivalente, apposta dalla
questura;
6)
per “assistenza familiare” (v. nota questura-Bs 19/4/2012).
21
N.B. è ammesso alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio,
non vuole avvalersi della protezione di detto Paese
28
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Una volta in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei
suddetti motivi, quindi, lo straniero può esercitare tutte le attività
imprenditoriali consentite al cittadino italiano escluse solo quelle attività
per le quali il requisito della cittadinanza italiana (o di un Paese dell’Unione
Europea) sia previsto come imprescindibile.
- Da una direttiva emanata dal Ministro dell'Interno nel febbraio
2007, meglio precisata da una successiva direttiva contenuta nella
circolare n. 16 del 2 aprile 2007, si evince che il lavoratore straniero,
nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per
“lavoro subordinato”, può legittimamente esercitare i diritti correlati
alla regolarità della posizione di soggiorno. L'interessato non può
esercitare attività autonoma né iscriversi al registro delle imprese.
Presso gli uffici camerali potrebbe solo presentare, eventualmente, la
domanda di rilascio dell'attestazione dei "parametri-finanziari" o di "nullaosta" (vedi seguito, pagg. da 37 a 40) esibendo la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata
dall'Ufficio postale abilitato e/o il passaporto con regolare visto d'ingresso
(da acquisire in ogni caso agli atti, in copia).
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato stagionale,
ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 268/98, consente di effettuare solo un
lavoro di tipo subordinato e solamente presso il datore di lavoro che ha
richiesto nominativamente lo straniero tramite il decreto flussi, per la
durata indicata nel contratto 22.
Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno del tipo che
consente l'attività lavorativa in Italia (come da precedente
elencazione), pertanto, può presentare domanda di iscrizione in albi,
ruoli e registri abilitanti, richiedere il rilascio di licenze o
autorizzazioni nonché l’iscrizione nel registro delle imprese, come
imprenditore individuale, o costituire, amministrare e prestare la propria
opera in società di persone o di capitali, senza dover richiedere,
preventivamente, il rilascio dello specifico permesso per “lavoro
autonomo”. L’interessato è tenuto, in occasione del primo rinnovo, a
richiederne la conversione alla Questura.
Lo straniero, inoltre, non può generalmente iscriversi a corsi
abilitanti, ad albi, ruoli ed elenchi, ad esami o corsi professionali se non ha
un titolo idoneo per l'ingresso nel nostro Paese, né detti corsi, se non
supportati da un idoneo permesso di soggiorno, possono costituire titolo
per assumere la qualità di socio-amministratore, legale rappresentante o
preposto. È, altresì, esclusa la possibilità, per il cittadino straniero
sprovvisto di permesso di soggiorno, di preposizione institoria,
presupponendo questa sempre un rapporto di lavoro tra impresa e
institore.
Il permesso di soggiorno deve essere esibito in originale e prodotto in
copia, ovvero, spedito come documento allegato alla pratica inviata con
modalità telematica con utilizzo del dispositivo di firma digitale.
22
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, indipendentemente dalle dizioni utilizzate dalle singole Questure,
si riconosce poiché ha validità da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi.
29
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Il permesso di soggiorno (quello “normale”, non di tipo CE) è sempre
accompagnato dal documento di identificazione per stranieri; quest’ultimo
rilasciato dal Comune di residenza su “modello conforme”, usualmente
non valido per l’espatrio, in conformità ai regolamenti comunitari, contiene
l’indicazione del codice fiscale.
Il “Permesso di soggiorno CE” ai fini dell’esercizio di una attività
autonoma d’impresa, attribuisce, a tutti gli effetti, al cittadino straniero
che ne è in possesso lo stesso trattamento riservato al cittadino italiano,
quindi con piena facoltà d’accesso. Anche lo straniero in possesso di un
permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro
dell'Unione europea può esercitare un'attività economica in qualità
di lavoratore subordinato o autonomo (in quest'ultimo caso,
ovviamente, se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge).
Le suddette disposizioni, relative agli stranieri “lungo soggiornanti”
non trovano applicazione, attualmente, nei confronti dei cittadini di paesi
terzi “lungo soggiornanti” nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca e non
trovano, altresì applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri
soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che hanno acquisito detto status
solo dal 1° gennaio 2007 (Romania e Bulgaria), poiché la qualifica di
“lungo soggiornante” si acquisisce a seguito di un soggiorno di 5 anni nel
territorio di uno Stato membro.
Il permesso di soggiorno CE, se rilasciato con data di scadenza a 5
anni, costituisce anche documento di identificazione personale dello
straniero (ovviamente, per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o
del rinnovo). Se il permesso CE, rilasciato in formato elettronico (o
"biometrico", vedi pagg. 29 e 32), non riporta una data di scadenza non è,
viceversa, utilizzabile anche come documento d'identità.
Alla scadenza (se apposta) dei cinque anni (o, adesso 10 anni), il
permesso di soggiorno CE resta comunque valido, come tale, a tempo
indeterminato. Chi volesse continuare ad utilizzarlo anche come
documento d'identità deve rinnovarlo per altri 5 anni (o, adesso 10 anni),
come per la carta d'identità (N.B. dal 2008 il periodo di validità della carta
d'identità in Italia è stato portato a 10 anni).
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno l’ufficio verifica che siano
stati rilasciati per uno dei cinque motivi summenzionati e che siano in
corso di validità al momento dell’adozione del provvedimento. Se scadono
nel corso dell’istruttoria devono pertanto essere presentati rinnovati.
Per rinnovare il permesso di soggiorno scaduto, l’interessato
presenta domanda alla Questura, anche per il tramite del Comune di
residenza, qualora il Comune stesso risulti essere stato autorizzato a
fungere da “Sportello decentrato” della Questura (o da “Centro esterno”
per l’immigrazione). Nell’attesa del rinnovo, la Questura (o il Comune)
rilascia all’interessato una ricevuta (o “talloncino” con impresso il nome, la
data e il numero di protocollo) che deve essere esibita, su richiesta, agli
organi della pubblica amministrazione (possibilmente, unita ad una copia
del permesso di soggiorno in scadenza) e che, temporaneamente, ai fini
della dimostrazione della regolarità della presenza del cittadino straniero
30
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
in Italia, sostituisce il permesso di soggiorno, fino alla definizione della
procedura di rinnovo 23; il rinnovo del permesso deve essere richiesto
60 giorni prima della scadenza.
Il possesso del permesso di soggiorno deve essere sempre, a
richiesta dell’ufficio, adeguatamente documentato, mediante produzione
dell’originale o della copia, eventualmente conforme, e non può essere
dimostrato (come peraltro per i documenti d’identità in generale) con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di certificazione 24.
Avvertenza: per un certo periodo, i permessi di soggiorno rilasciati
in formato elettronico - dal 2008, anche "biometrico", su "modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi"
dagli Stati U.E., dotati di un miscrochip con degli indicatori biometrici
(impronte digitali e immagine del viso) integrati in futuro da altri indicatori
come, ad esempio, quelli relativi al DNA - alla Questura non hanno
riportato, né all'evidenza né sotto forma di codice alfa-numerico, la
motivazione del rilascio. In genere i permessi in formato elettronico
vengono rilasciati, quasi esclusivamente, per motivi di lavoro e similari
(un indizio in tal senso è rilevabile anche dal fatto che la loro durata è in
genere superiore ad un anno). Ad ogni modo, nei casi dubbi, è opportuno
che l'ufficio effettui una verifica presso la locale Questura o, anche,
mediante dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato sulla
base di uno schema di modello indicato dal Ministero dell'Interno (N.B.
ora, almeno dal 2010, anche questi permessi riportano la motivazione).
L’ufficio verifica che il cittadino straniero, quando residente in Italia,
sia in possesso del permesso di soggiorno (di cui verifica anche il motivo
del rilascio) qualora:
a) presenti domanda di iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri,
compresa la domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane “AIA”
in qualità di collaboratore familiare o di socio lavorante/prestatore
d'opera (anche in S.r.l. e cooperative).
b) da titolare di impresa individuale richieda l’iscrizione della medesima
nel registro delle imprese o successivamente la variazione dell’attività;
c) sia socio a responsabilità illimitata o amministratore di società per cui
venga richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese;
d) sia amministratore di società e richieda l’iscrizione della propria nomina
nel registro delle imprese;
e) sia socio a responsabilità illimitata o amministratore di società per cui
presenti denuncia di inizio o variazione di attività;
f) sia preposto, delegato, responsabile tecnico, direttore tecnico e ogni
altra carica o qualifica di tipo tecnico-professionale, necessaria ai fini
23
L’ufficio (come convenuto con la locale Questura di Brescia) comunica, utilizzando l’apposita casella di posta elettronica, alla
Questura gli estremi identificativi della pratica e del cittadino straniero (c.d. extracomunitario) interessato, chiedendo riscontro
dell’esito della procedura di rinnovo.
L’esito verrà comunicato dalla Questura solo se negativo e, in questo caso, comporterà, da parte dell’ufficio, l’avvio della
procedura di cancellazione dell’impresa costituita dal cittadino straniero (c.d. extracomunitario), con l’applicazione delle
eventuali sanzioni previste dalla legge.
24
La verifica del permesso o della carta di soggiorno si considera assolta qualora l’ufficio sia già in possesso del documento
ancora in corso di validità, acquisito per altra istanza, e l’interessato indichi in modo univoco gli estremi della stessa nel quadro
note del modello (data di presentazione, protocollo, tipologia).
31
Camera di commercio di Brescia
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maggio 2013
dell’abilitazione all’esercizio dell’attività d’impresa, per cui si richieda
l’iscrizione nel r.e.a.;
g) sia socio di cooperativa di lavoro o di servizi, anche se non
amministratore, poiché necessariamente deve risiedere in Italia.
Non è necessario effettuare alcuna verifica di regolarità del soggiorno
nel caso che il cittadino straniero, non residente in Italia, assuma
partecipazioni finanziarie (quote o azioni) in società di capitali o cariche
che non attribuiscano responsabilità illimitata e/o poteri di gestione e
amministrazione di società (es. socio-accomandante). Non è d'obbligo, in
questo caso, essere in possesso di un permesso di soggiorno;
all'occorrenza, sarebbe sufficiente, infatti, anche solo un visto d'ingresso
per affari ed eventualmente, nei casi previsti (vedi seguito, pag 34), il
riscontro della condizione di reciprocità.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione
professionale può essere convertito, prima della sua scadenza, in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, previa stipula
del cosiddetto “contratto di soggiorno per lavoro”, ovvero, per il lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione attestante i requisiti richiesti
e, in particolare, l’attestazione dei parametri finanziari rilasciata dalla
Camera di commercio.
Per ottenere il “Permesso di soggiorno CE” è sufficiente la titolarità,
all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in
corso di validità. Non può essere rilasciato allo straniero titolare di
permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione
temporanea, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno di breve
durata.
N.B. dal 8 agosto 2012, in base alle norme attuative della direttiva
comunitaria 2009/50/CE, è stata introdotta la “Carta blu UE” riservata
all'ingresso e al soggiorno (al di fuori delle quote stabilite) di cittadini
stranieri denominati “Lavoratori stranieri altamente qualificati”. La
“Carta blu UE” è un documento di soggiorno equivalente al permesso di
soggiorno per lavoro, ma con qualche limitazione come, ad esempio,
quella che consente al suo titolare, limitatamente ai primi due anni di
occupazione legale sul territorio nazionale, di esercitare esclusivamente
attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste e
limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta stessa. Al
cittadino straniero, pertanto, sarebbe consentito di svolgere altra attività,
come quella autonoma d'impresa solo dopo due anni dal rilascio.
Se lo straniero è in possesso di Carta blu rilasciata da altro stato UE
può fare ingresso in Italia, senza necessità del visto, per lo svolgimento
sempre di attività lavorativa altamente qualificata, dopo 18 mesi di
soggiorno legale in quello stato membro che ha rilasciato la carta.
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Comunicazione alla Questura e all’Archivio anagrafico dei
lavoratori stranieri (c.d. extracomunitari) costituito presso
l’I.N.P.S.
In tutti i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo
diverso da quello riportato nel documento (per es. permesso di soggiorno
rilasciato per “lavoro subordinato” utilizzato per “lavoro autonomo”)
l’ufficio comunica l’evento alla Questura e all’Archivio anagrafico dei
lavoratori stranieri costituito presso l’I.N.P.S, per le annotazioni di
competenza25.
La condizione di reciprocità
La verifica della “condizione di reciprocità” comporta il riscontro che
al cittadino italiano sia riservato (nel nostro caso, in tema di lavoro
autonomo d'impresa e/o di partecipazione societaria) nel Paese di
origine o di provenienza (di nazionalità e/o cittadinanza) del
cittadino straniero interessato, il medesimo trattamento a cui il
cittadino straniero richiede di essere ammesso in Italia.
Si prescinde, in ogni caso, dalla verifica della condizione di reciprocità
per i cittadini (e le imprese) dei Paesi aderenti alla Unione Europea e per
quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia).
La condizione di reciprocità non viene considerata al solo fine di
verificare se la stessa sussista per l’esercizio dell’attività economica o la
possibilità di costituire società, ma anche per verificare se un cittadino
straniero residente all’estero possa ricoprire una data carica all’interno di
una società.
Come già accennato, per la costituzione societaria non è richiesta la
residenza del soggetto interessato (straniero) in Italia. La funzione di
socio, sia di società di persone che di società di capitali, prescinde dal
requisito della presenza sul nostro territorio e, quindi, dall'obbligo di
permesso di soggiorno. Questo vale anche per il socio-amministratore o
legale-rappresentante, per i quali gli artt. 2295 e 2328 c.c. non richiedono
la residenza in Italia, ma semplicemente l'indicazione (anche tramite
elezione) del domicilio. In questi casi, pertanto, è necessario verificare
solo la sussistenza della condizione di reciprocità.
Ad esempio: la condizione di reciprocità non è verificata per
l’assunzione della carica di amministratore unico nelle S.p.A. quando si
tratti di cittadino svizzero. Parimenti non è verificata nei confronti del
cittadino svizzero che ricopra la carica di amministratore di s.r.l., se
almeno uno degli amministratori non sia domiciliato in Italia. La
condizione di reciprocità risulterebbe, invece, verificata, in ogni caso, per il
cittadino cinese (Repubblica popolare cinese) in virtù dell'accordo tra il
25
La comunicazione, fino a quando gli uffici interessati non saranno in possesso di casella di posta elettronica certificata,
verranno rese a mezzo fax (I fax vanno inviati all’Ufficio immigrazione della Questura di Brescia al n. 030/3744742 e alla
Direzione dell’I.N.P.S al n. 030/2987314.).Con la comunicazione verranno trasmessi copia della eventuale visura estratta dal
registro delle imprese e copia dello stesso permesso di soggiorno.
Il responsabile del procedimento cura la trasmissione della comunicazione, dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e nel
R.e.a., all’albo imprese artigiane o in altro albo, ruolo, elenco o registro.
33
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare
cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli
investimenti firmato il 28 gennaio 1985, e ratificato con L. 3 marzo 1987,
n. 109.26 (Si può notare che, per questo aspetto, è più favorevole, il
trattamento riservato ai cittadini cinesi rispetto a quello riservato ai
cittadini svizzeri, essendo, peraltro, la Svizzera un paese di confine,
aderente all'Area Schengen, con il quale la UE ha in essere rapporti
“privilegiati” in virtù dei vari accordi stipulati; anche se si deve constatare
che, stranamente, tra l'Italia e la Svizzera non esiste attualmente un
accordo bilaterale sulla promozione e sulla reciproca protezione degli
investimenti analogo a quello esistente con la Cina e l'India.
E Infatti, sulla valenza attuale dell'accordo italo-cinese non vi è totale
uniformità né di giurisprudenza né di vedute tra, ad esempio, il Consiglio
nazionale del notariato e il competente Ministero degli Esteri-Servizio del
contenzioso diplomatico, per il quale, “attesa la sussistenza della
condizione di reciprocità tra i due Paesi, il suddetto accordo tuttavia non
garantisce la sua concreta applicazione nella realtà pratica, che pertanto
va verificata di volta in volta e caso per caso” e che, allo scopo, suggerisce
di effettuare la verifica della condizione di reciprocità contattando
l'Ambasciata italiana a Pechino attraverso il sito istituzionale
www.ambpechino.esteri.it presso cui, alla sezione “Fare affari in Cina”, è
disponibile anche una lista di studi legali, oltreché utili informazioni a
carattere economico-commerciali).
Ad ogni buon conto, è utile precisare che: in vigenza di accordo sulla
promozione e protezione degli investimenti, stipulato sulla falsariga di
quelli esistenti con la Cina o l'India, la condizione di reciprocità può
ritenersi verificata solo quando la carica/qualifica societaria che il cittadino
straniero extracomunitario vuole assumere (e, quindi, iscrivere nel
registro imprese) è legata ad un investimento effettuato in Italia dallo
stesso cittadino straniero (assunzione di partecipazioni/quote societarie,
acquisto d'azienda, etc.). Se la carica/qualifica da assumere fosse slegata
da un investimento tale aspetto non sarebbe coperto dall'accordo. Questo
perché l'esistenza di simili accordi, dal punto di vista della reciprocità,
giustifica e copre solo le cariche/qualifiche connesse agli investimenti
effettuati in Italia.
Il cittadino straniero può, pertanto, esercitare attività imprenditoriale
in Italia nella forma della ditta individuale, o costituire società ed altri
organismi anche in forma cooperativa, a condizione che il cittadino italiano
abbia la medesima opportunità nel Paese di origine o provenienza (intesi
come il Paese di cittadinanza e stabile residenza) del soggetto straniero.
La c.d. clausola della “nazione più favorita” inserita negli accordi internazionali, come quelli stipulati
dall'Italia con la Cina e l'India, comporta, per gli aspetti contemplati negli accordi stessi, l'applicazione ai
cittadini stranieri (o imprese) cinesi e/o indiani di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli
investimenti (e, quindi, alle cariche/qualifiche a questi connesse) effettuati in Italia da investitori di uno Stato
Terzo. Stato terzo che però, generalmente e per le previsioni contenute solitamente negli stessi accordi, non
può identificarsi con uno Stato comunitario (UE) o con uno Stato Terzo con il quale l'Italia ha in essere accordi o
trattati di Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o accordi per evitare la doppia
tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera (come potrebbe essere, ad esempio, nel caso della Svizzera).
26
34
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
L’accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto
per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno (o permesso
di soggiorno CE), oppure titolari di un permesso di soggiorno per
motivi di “lavoro subordinato”, di “lavoro autonomo”, di “famiglia”,
“umanitari”, di “studio”, e per i relativi familiari in regola con le norme sul
soggiorno, poiché il possesso dei predetti documenti li equipara ai
cittadini italiani.
L’ufficio verifica la condizione di reciprocità:
a) quando un’impresa straniera (c.d. extracomunitaria) con sede all’estero
presenti istanza di iscrizione di sede secondaria o denunci l’apertura di
unità locale;
b) quando si chieda l’iscrizione nel registro delle imprese di un cittadino
straniero, residente all’estero e che non sia intestatario di permesso o
di carta di soggiorno;
c) in tutti i casi in cui un cittadino straniero, residente all’estero e che non
sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chieda la propria
iscrizione in qualità di amministratore di società o di institore (anche in
impresa individuale);
d) quando il cittadino straniero, residente all'estero e non in possesso di
permesso di soggiorno, assuma partecipazioni (o quote) in società
italiane e/o la qualifica di socio-unico (in s.r.l. o in S.p.a.).
Il responsabile del procedimento amministrativo, che ammette lo
straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, verifica27 la condizione di reciprocità ogni qual volta non
intervenga nel procedimento un notaio o qualora il notaio ritenga di
non dichiarare in forma espressa e non equivoca nell’atto, nell’istanza o
nell'attestazione che accompagna la domanda, di aver compiuto
l’accertamento.
Attenzione! Un atto, anche di costituzione societaria, che trovasse
tra i soci un cittadino straniero che non potesse esercitare quel diritto, in
assenza di reciprocità con il suo Paese d'origine (nazionalità), sarebbe da
considerarsi nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (V. nota
Ministero degli Affari Esteri “Ufficio legislativo” n. 3801 del 6 febbraio
2004).
L’Ufficio può comunque verificare a campione la condizione di
reciprocità anche per i soggetti in possesso del permesso di soggiorno.
Adempimenti a cura del notaio
In sede di redazione degli atti costitutivi o modificativi di società il
notaio procede all’identificazione dei contraenti. Nel caso fra questi vi
siano cittadini stranieri residenti in Italia, provvede ad accertare che siano
27
La condizione di reciprocità si verifica consultando gli elenchi inviati dal Ministero degli Esteri (Servizio del
contenzioso
diplomatico)
tramite
l’Unioncamere
o
il
sito
internet:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm.
35
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
in possesso del “permesso di soggiorno” o del “permesso di soggiorno CE ”
(o ex “carta di soggiorno”).
Se il notaio riporta tutti gli estremi del permesso di soggiorno
(Questura che lo ha rilasciato, data di rilascio, motivo del rilascio, data di
scadenza) o della carta di soggiorno (Questura che l’ha rilasciata, data di
rilascio) nell’atto o nell’istanza o in dichiarazione allegata alla domanda,
l’interessato non è tenuto ad allegare la copia del documento. In caso
contrario l’Ufficio è tenuto ad acquisire il documento stesso.
I notai che assistono la redazione di un atto sono tenuti, altresì, a
verificare la condizione di reciprocità. Se danno conto dell’esito positivo
dell’accertamento con forma espressa nell’atto o nell’istanza o in
dichiarazione allegata alla domanda, l’Ufficio non procede ad ulteriori
verifiche.
Si ricorda, peraltro, che, indipendentemente dalle previsioni
contenute nelle leggi speciali che disciplinano l’immigrazione e le
condizioni di reciprocità, il notaio che trasmette una istanza al registro
delle imprese, sia quale soggetto obbligato che facoltizzato, verifica la
sussistenza di tutte le condizioni di legge necessarie alla corretta iscrizione
dell'atto28.
(Vedi anche pag. 44, II° capoverso, “Ufficio notarile del Consolato”).
I parametri finanziari
Il cittadino straniero, che intende esercitare una qualunque attività
imprenditoriale o la professione di perito ed esperto o di stimatore e
pesatore pubblico, per ottenere il visto d’ingresso (conseguentemente, il
permesso di soggiorno per “lavoro autonomo”) deve richiedere
l’attestazione dei parametri di riferimento, riguardanti la disponibilità
delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività
prescelta (cosiddetto “parametro-finanziario”)
La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per
territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all’Ufficio utilizzando l’apposito
modello “PAF/EX”.
La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore 29.
L’attestazione deve essere richiesta anche nel caso di conversione del
permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelli che
consentono l’esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per
“lavoro autonomo” (ad oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai
casi di “studio” e “formazione-lavoro”).
Le Camere di commercio hanno il compito di indicare nell’attestazione
del parametro finanziario le risorse economiche necessarie all’avvio
dell’attività e di cui l’interessato dovrà risultare in possesso al momento
del suo ingresso in Italia.
28
vedi pagina 6 (nota 2 a piè di pagina)
La procura è l’atto unilaterale mediante il quale un soggetto attribuisce ad un altro, detto procuratore, il
potere di rappresentarlo; in questo caso sarebbe sufficiente una procura speciale, non institoria, un atto, cioè,
che conferisce un potere di rappresentanza specifico e limitato alla presentazione della richieste anzidette e di
quelle conseguenti e collegate presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione; l’atto di procura deve
contenere la firma autenticata del preponente.
29
36
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Le disponibilità finanziarie da parte del richiedente l’attestazione
dei parametri dovranno essere d'importo comunque superiore al triplo
della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo
dell’assegno sociale (nel 2012 = € 429,00 mensili, importo rivalutato e
aggiornato annualmente con l'approvazione della legge finanziaria – V.
anche pag. 39, nota 34).
Il termine previsto dalla deliberazione adottata dalla Camera di
commercio di Brescia per la conclusione del procedimento è di sessanta
giorni30.
Alla verifica dell’effettivo possesso delle relative risorse economiche
da parte del cittadino straniero provvederà il Ministero degli affari esteri
d’accordo con il Ministero degli interni.
L’attestazione dei parametri finanziari non è richiesta nei casi di
lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in
società e cooperative già in attività e per coloro che sono già in possesso
di regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività
lavorativa rilasciato per uno dei motivi suesposti per i quali, peraltro, non
è richiesta, ovviamente, neanche la dichiarazione di “nulla-osta”.
L’attestazione non è richiesta e non è dovuta, inoltre, nel caso dei
consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
o altre forme similari (cosiddette “atipiche”)31.
30
Si veda la deliberazione n. 160 del 18 luglio 2000 della Giunta camerale di Brescia.
Alla determinazione del parametro concorrono, in tutto o in parte, i seguenti elementi di costo connessi
all’esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:
a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
b) macchinari e impianti;
c) attrezzature;
d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte;
e) altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte);
f) eventuali oneri per l’avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento
per tutto il periodo necessario a che l’attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non
sono considerate nel caso in cui l’interessato usufruisca di ospitalità gratuita).
31
Per le attività autonome che non hanno né l’obbligo né la possibilità di iscrizione nel registro delle imprese e
che siano esenti dall’obbligo di licenze e autorizzazioni, da segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), o
dall’iscrizione in albi, registri od elenchi abilitanti (per es. l’amministratore di condominio), e per le quali
pertanto non è individuabile l’Amministrazione competente a rilasciare l’attestazione, gli stranieri devono essere
in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, da certificato di iscrizione
nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, da attestazione analoga vidimata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente
italiano o dal legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione
del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o
dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di
committente non imprenditore, da cui risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a
garantire il compenso di cui al punto c).
Per tali attività, la documentazione sopra elencata deve essere prodotta alla Questura competente per
territorio, in sostituzione dell’anzidetta attestazione dei “parametri finanziari”.
Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in
attività, in sostituzione dell’attestazione dei parametri finanziari, lo straniero socio prestatore d’opera o
soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità preventivamente rilasciata o inviata dal legale
rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio
ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun
rapporto di lavoro subordinato;
37
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In caso di possesso di “titolo” di subentro in un’attività già avviata,
la Camera di commercio, in luogo dell’indicazione dei “parametri
finanziari”, rilascia una specifica attestazione in merito alla validità ed
idoneità di detto “titolo” (ad esempio: atto di acquisto o locazione
d’azienda) per il sub-ingresso nell’esercizio dell’attività indicata.
Il nulla-osta
Se il permesso per lavoro autonomo riguarda una delle attività per le
quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o di una licenza o
l’iscrizione in apposito registro, ruolo, elenco o albo, oppure la
presentazione di una dichiarazione o comunicazione di inizio attività, il
cittadino straniero dovrà preventivamente richiedere la dichiarazione che
non sussistono motivi ostativi (cosiddetto “nulla-osta”).
La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per
territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all’Ufficio utilizzando l’apposito
modello “NO/EX”.
La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore 32.
La Camera di commercio può rilasciare il nulla osta solo per:
agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio,
perito o esperto, mediatore pubblico, spedizioniere, , impiantista,
verificatore di impianti, autoriparatore, impresa di pulizia, sanificazione,
derattizzazione e disinfestazione, facchinaggio o movimentazione merci,
delegato (preposto) alla somministrazione di alimenti e/o bevande quando
sia ancora dovuta l’iscrizione nel registro esercenti il commercio
fabbricanti e importatori di oggetti preziosi se soggetti all’iscrizione nel
registro degli assegnatari del marchio di identificazione.
Le Camere di commercio sono, comunque, “competenti” al rilascio
delle dichiarazioni di “nulla-osta” anche per tutte le attività “libere” (se,
ovviamente, svolte in forma d’impresa), per il cui esercizio, come risulterà
specificato nelle dichiarazioni stesse, non sono previste abilitazioni,
licenze, autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività.
Per rilasciare il cosiddetto “nulla-osta”, l’Ufficio accerta il possesso
dei requisiti e titoli professionali, necessari per l’esercizio
c)
una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d’opera o per
il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o
dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l’entità dei proventi
derivanti dall’attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
Le attestazioni e le dichiarazioni (di data non anteriore a tre mesi), o la documentazione sostitutiva,
sopra indicate devono essere presentate alla Questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla
osta provvisorio e, successivamente, alla rappresentanza diplomatico - consolare italiana ai fini del rilascio del
visto d’ingresso, dimostrando, in tutti i casi, il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo (mediante
l’esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile; mediante una dichiarazione resa dallo
straniero stesso, ovvero da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, con le modalità
di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti la disponibilità, a favore del richiedente il visto,
di un alloggio idoneo) e il requisito reddituale minimo (di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria) che si ritiene soddisfatto in presenza di una
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero
in presenza di una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società che assicuri,
rispettivamente, per il lavoratore autonomo o per il socio prestatore d’opera e per il soggetto che riveste
cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo anzidetto.
326
Vedi pagina 37 (nota 19 a piè di pagina).
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dell’attività richiesta, mediante idonea certificazione rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di
provenienza (di origine o di stabile residenza) del cittadino straniero.
Negli altri casi la dichiarazione di “nulla-osta” deve essere richiesta
all’Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio33.
Il cittadino straniero che, ad esempio, intendesse richiedere il visto
d’ingresso per l’esercizio dell’attività di “commercio, in tutte le sue forme,
di generi alimentari” dovrebbe richiedere, preventivamente, il rilascio della
dichiarazione di “nulla-osta” al Comune/S.u.a.p.
Il “nulla osta” deve essere richiesto anche nel caso di conversione del
permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelli che
consentono l’esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per
“lavoro autonomo” (ad oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai
casi di “studio” e “formazione-lavoro”).
La dichiarazione della insussistenza dei motivi ostativi all’esercizio
dell’attività (nulla-osta) e l’attestazione dei parametri di riferimento sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri (c.d. extracomunitari) che intendono
operare come soci prestatori d’opera34 presso società, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
Soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio –
Area Schengen
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio
per periodi non superiori a tre mesi non devono richiedere il permesso di
soggiorno. Gli stessi hanno però l'obbligo di rendere una “dichiarazione
di presenza” sul territorio italiano.
Lo straniero proveniente da Paesi che non applicano l'accordo di
Schengen assolve l'obbligo di rendere la “dichiarazione di presenza”
all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato italiano presentandosi ai
valichi di frontiera (Autorità di frontiera) ove viene apposto il “timbro
uniforme Schengen” sul documento di viaggio (passaporto).
Lo straniero proveniente da Paesi che applicano l'accordo di
Schengen, che alloggia in struttura privata, rende la “Dichiarazione di
presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al questore della
provincia in cui si trova; per lo straniero che alloggia in una struttura
ricettiva (albergo, pensione, etc.) costituisce “dichiarazione di presenza”
copia della dichiarazione resa dall'albergatore e sottoscritta dal cittadino
straniero.
Gli accordi di Schengen, firmati nel 1985 (ai quali l'Italia ha aderito
nel 1990), prevedono: abolizione dei controlli sistematici delle persone alle
33
Ad esempio: il cittadino straniero che intende svolgere l’attività di “tassista” si rivolgerà alla Camera di commercio (e per suo
tramite alla Provincia) per l’iscrizione nell’apposito ruolo e al Comune interessato per l’autorizzazione; nel caso di attività di
commercio all’ingrosso (da luglio 2010), di commercio al minuto e somministrazione alimenti e bevande, il cittadino straniero si
rivolgerà al Comune (o al SUAP) competente a ricevere la previa segnalazione (SCIA) o al rilascio dell’autorizzazione (e alla
Camera di commercio per il rilascio dell'attestazione dei soli parametri-finanziari).
34
La Camera di commercio di Brescia ha individuato, con riferimento all'anno 2012, nella cifra di € 16.731,00 la disponibilità di
risorse finanaziarie (parametri fin.) occorrenti per un socio d'opera (somma equivalente al triplo della capitalizzazione su base
annua (2012) dell'importo dell'assegno sociale.
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frontiere interne dello spazio-Schengen; rafforzamento dei controlli alle
frontiere esterne; coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità
internazionale; integrazione delle banche dati delle forze di polizia.
Stati aderenti:
AUSTRIA
SVEZIA
BELGIO
NORVEGIA*
DANIMARCA
ISLANDA*
FINLANDIA
POLONIA
dal 21 dicembre 2007
FRANCIA
ESTONIA
“
GERMANIA
LETTONIA
“
GRECIA
LITUANIA
“
ITALIA
SLOVACCHIA
“
LUSSEMBURGO
SLOVENIA
“
OLANDA
UNGHERIA
“
PORTOGALLO
MALTA
“
SPAGNA
REP. CECA
“
SVIZZERA*
dal 12 dicembre 2008
*Non sono paesi membri della Unione europea.
Dal 21 dicembre 2007 sono state abolite le frontiere terrestri e
marittime, dal 30 marzo 2008 anche quelle aeree.
Dall'area-Schengen restano fuori, per ora, Cipro, Irlanda (Eire), Gran
Bretagna (Regno Unito), e Romania e Bulgaria (paesi entrati nella U.E. dal
1 gennaio 2007), per i quali non è ancora fissata la data di adesione.
I c.d. “micro-stati”: Repubblica di San Marino, Città del Vaticano
(Santa Sede), Principato di Monaco e Principato di Andorra, non hanno
aderito agli accordi di Schengen ma, indirettamente, li applicano per
effetto di accordi con i Paesi confinanti o di cui costituiscono enclave
(rispettivamente: Italia, Francia e Spagna).
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APOLIDI E RIFUGIATI (ASILO POLITICO)
Lo status di "rifugiato" può essere richiesto dal cittadino straniero (o
"apolide") che sia stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi
sociali o per le sue opinioni politiche o che abbia fondato e provato motivo
di ritenere che potrebbe essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in
base alla Convenzione di Ginevra).
In base alle convenzioni internazionali sottoscritte e/o recepite dallo
Stato italiano, i rifugiati e gli apolidi godono dello stesso trattamento degli
altri cittadini stranieri (c.d. extracomunitari) già regolarmente soggiornanti
nel territorio italiano e degli stessi diritti, in materia civile, dei cittadini
italiani. L’Ufficio, pertanto, verifica il possesso del regolare permesso di
soggiorno, rilasciato in seguito al decreto di riconoscimento dello status di
“rifugiato” o di “apolide” o al decreto di concessione di “asilo-politico” 35, ai
fini dell’esercizio di “lavoro autonomo” e/o della richiesta di iscrizione in
albi, ruoli e registri abilitanti o della richiesta di autorizzazioni o licenze.
Allo stesso tempo l'ufficio verifica che il cittadino straniero sia in
possesso, oltre che del permesso di soggiorno o del tesserino attestante il
riconoscimento dello status (in genere di durata biennale, triennale o
quinquennale), del documento (d'identità) personale rilasciato dalla
Questura e/o della carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza.
Gli apolidi, nati in Italia, sono esentati dalla verifica della condizione
di reciprocità, mentre per i rifugiati o per coloro ai quali è stato concesso
l’asilo politico l’esenzione vige solo dopo tre anni di regolare residenza in
Italia.
Per l’esercizio di attività imprenditoriale agli apolidi si applica un
trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle
stesse circostanze, agli stranieri in generale.
Il documento di identità (o di viaggio o passaporto) che include il
riconoscimento dello status di “rifugiato” o “asilo politico” rilasciato ad un
cittadino straniero da uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che
abbia ratificato l’adesione alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo statuto dei rifugiati, è da ritenersi valido e direttamente
utilizzabile anche in Italia ai fini dell'esercizio di un lavoro autonomo o
d’impresa e per quanto riguarda la costituzione di società commerciali o
industriali.
Sul documento di viaggio è specificato se il Paese che ha rilasciato il
documento stesso abbia aderito alla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951.
35
La Questura che riceve la domanda di asilo rilascia all’interessato, entro tre giorni dalla presentazione della domanda stessa,
un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di “richiedente asilo”. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda
rilascia il permesso di soggiorno per “richiesta di asilo”.
L’attestazione anzidetta non certifica l’identità del richiedente asilo.
Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo
non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per “richiesta di asilo” è rinnovato per la durata di sei mesi.
Il permesso di soggiorno per “richiesta di asilo” (così come quello rilasciato in attesa di riconoscimento di altro status o per
"cure mediche") non consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso in
cui, pur non essendo stata accolta la domanda di asilo, la Questura dovesse rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di
"protezione sussidiaria" o "protezione umanitaria" (con la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza) questo consentirebbe
l'attività lavorativa (anche autonoma).
Il permesso di soggiorno, rilasciato con le suddette modalità, non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
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CERTIFICAZIONE E LEGALIZZAZIONE ATTI E
DOCUMENTI
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori
I cittadini comunitari hanno la facoltà di utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio ai fini della dimostrazione di stati, fatti e qualità
personali che trovano riscontro in un Paese dell’Unione Europea (U.E.).
I cittadini stranieri (c.d. extracomunitari) possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o quelle sostitutive dell’atto di
notorietà limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli suindicati sono
documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano
diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato)
italiana che ne attesta la conformità all’originale e la competenza
dell’autorità che l’ha rilasciata.
Qualora gli anzidetti stati, fatti e qualità personali non possano essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o
della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, le
rappresentanze diplomatiche o consolari (italiane) provvedono al rilascio
di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a
spese degli interessati.
Legalizzazione di firme - Atti formati all’estero (L)
Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e
da valere in Italia sono legalizzate dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti
organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
La legalizzazione rappresenta un onere posto a carico della parte
interessata che voglia far valere l’atto in Italia.
La legalizzazione dei documenti prodotti all’estero, per essere validi in
Italia, consiste nell’attestazione che conferma la carica rivestita da chi
sottoscrive l’atto e l’autenticità della firma apposta dallo stesso sul
documento. La disciplina della legalizzazione risponde all’esigenza pratica
di rendere accettabile un documento da parte di soggetti diversi da coloro
che lo hanno emanato. La legalizzazione ha la natura giuridica di un atto
di certificazione.
Le firme sugli atti e documenti formati in Italia rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato
italiano, sono legalizzate a cura delle prefetture.
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Gli atti pubblici e le scritture private autenticate in Stato estero
prima di farne uso nel territorio italiano devono essere depositati presso
un notaio esercente in Italia o nell'archivio notarile distrettuale (presso
l'archivio notarile si possono depositare solo le scritture private). Se si
tratta di atti pubblici per cui è prevista la pubblicità nel registro delle
imprese, questi devono essere depositati obbligatoriamente presso un
notaio, che deve effettuare il necessario controllo di legalità; i termini
di legge decorrono dalla data del suddetto deposito, ma il deposito per
l'iscrizione deve avvenire, comunque, entro il 45° giorno successivo al
compimento dell'atto (cioè, dalla data di stipula o di redazione dell'atto
all'estero).
L'Ufficio notarile del Consolato (italiano) è deputato a ricevere gli
atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito ed a
rilasciarne copie ed estratti.
Il servizio notarile è sempre dovuto ai cittadini italiani che si trovino
all'estero in via permanente o temporanea. Lo stesso servizio è facoltativo
allorché:
• siano
parti dell'atto contemporaneamente cittadini italiani e
stranieri;
• siano parti dell'atto esclusivamente cittadini stranieri;
• sia previsto da accordi internazionali;
• l'atto debba essere fatto valere in Italia.
Il cittadino italiano all'estero può, in alternativa, formalizzare l'atto
presso un pubblico “notaio” (o pubblico ufficiale deputato o figura
equivalente)
ufficialmente
accreditato
nel Paese
di residenza.
Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961
per l'abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul
documento l”apostille” da parte dell'autorità preposta nel paese di
residenza (vedi seguito pagine da 45 a 47). Se il Paese non ha aderito alla
Convenzione suddetta, dovrà far legalizzare la firma del “notaio” a cura
delle autorità consolari italiane 36 .
Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini
le funzioni di notaio, attenendosi alla legislazione nazionale (normativa:
art. 19 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 “Disposizioni sulle funzioni e sui
poteri consolari”).
I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un ufficio consolare
sono:
• procure;
• testamento pubblico;
• atti pubblici;
• attività di autenticazione.
36
Una differenza sostanziale tra il notaio in Italia e l'Autorità consolare è che quest'ultima deve limitare il
suo consiglio, se richiesto, al campo giuridico, con speciale riguardo alla validità degli atti che le si
domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti e non alla loro utilità
economica.
44
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In ogni caso, agli atti e documenti formati all'estero, ai fini del loro
utilizzo in Italia, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (a mente
dell'art. 33, c. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Per il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi
dall'autorità giudiziaria di un altro Paese si ricorre alla procedura della
"delibazione" o "exequatur".
In Italia, quando si tratti di sentenze o atti giudiziari, la procedura si
svolge presso la Corte d'Appello territorialmente competente e tende ad
accertare che il procedimento straniero si sia svolto nel rispetto delle
regole del contraddittorio, che la sentenza sia passata in giudicato, non sia
contraria ad un'altra sentenza emanata in Italia e non contenga
disposizioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento
italiano.
L'exequatur (sinonimo di concessione, permesso) è il procedimento
mediante il quale, su richiesta di una o di entrambe le parti interessate,
un'autorità governativa emette un decreto o una dichiarazione per dare
esecuzione (in Italia) ad un atto straniero; per atti anche diversi da quelli
giudiziari come, ad esempio, quelli ecclesiastici relativi ai procedimenti
civili per scioglimento di matrimonio e quelli svolti nell'ambito del diritto
consolare e dei rapporti diplomatici (a cura del Ministero degli Esteri, che
così autorizza un console straniero all'esercizio delle funzioni a lui proprie
sul territorio dello Stato italiano).
L’Apostille (A)
La Convenzione dell’Aja del 1961 ha affrancato gli Stati aderenti dalla
necessità della legalizzazione, sostituendola con un’altra formalità
chiamata “Apostille”, da apporsi sui documenti provenienti dallo Stato in
cui sono stati formati e da valere in Italia; quindi i pubblici ufficiali di Stati
esteri possono certificare la provenienza del documento semplicemente
con l’apposizione dell’Apostille.
Con la Convenzione dell’Aja del 1961 sull’Apostille è stata soppressa
la necessità del controllo esterno (Consolato) anche per gli atti notarili,
cosicché basta il controllo della sola autorità interna svolto attraverso la
certificazione solenne che si manifesta con l’Apostille.
L’Apostille può essere redatta o nella lingua francese o nella lingua
ufficiale dell’autorità che l’ha rilasciata.
La Convenzione non si applica ai documenti compilati da agenti
diplomatici o consolari e ai documenti amministrativi concernenti
direttamente operazioni commerciali o doganali.
E’ importante precisare che il contenuto dell’Apostille deve essere
esattamente conforme al modello allegato.
Modello d’Apostille annesso alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961
45
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APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Stato .................................................
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da ...............................
3. operante in qualità di ..........................
4. è munito del sigillo/bollo di ..............…..
L’Apostille avrà la
forma
di
un
riquadro
di
9
centimetri di lato
minimo.
Attestato
in .......................................……………….
il................................................……….
da …………………………………………………………….
col numero ..................................……..
sigillo/bollo……………………………………………….
10. Firma
……….
…………….
5.
6.
7.
8.
9.
In Italia le autorità competenti a postillare (cioè a procedere
all’apposizione della formalità dell’Apostille) sono:
 per gli atti giudiziari e notarili: la Procura della Repubblica presso il
Tribunale nella cui giurisdizione gli atti sono stati redatti. La stessa è
competente a legalizzare le firme dei dipendenti degli uffici giudiziari e
dei notai del circondario della provincia;
 per tutti gli altri atti amministrativi, compresi quelli dello stato civile,
previsti dalla Convenzione: i Prefetti competenti per territorio, con le
eccezioni del Presidente della Regione per la Valle d’Aosta e il
Commissario del Governo per le Province di Trento e Bolzano. Gli stessi
sono competenti a legalizzare le firme dei dipendenti degli uffici
pubblici, compreso lo stato civile, del circondario della provincia.
Dispensa dalla legalizzazione e dall’Apostille (D)
Una ulteriore categoria è costituita dai documenti provenienti da Stati
esteri con i quali esiste accordo bilaterale che dispensa da qualsiasi
legalizzazione.
Tabella riassuntiva37
(L) Paesi per i quali vige il regime della legalizzazione
(A) Paesi aderenti alla convenzione dell’Aia dell’Apostille
(D) Paesi con cui esistono convenzioni sulla dispensa da qualsiasi forma di
legalizzazione
Gli atti e i documenti provenienti da Paesi non compresi nel suddetto
elenco sono soggetti in ogni caso alla legalizzazione (L).
37
Aggiornata al gennaio 2004.
L’elenco viene aggiornato con grave ritardo a causa della difficoltà a reperire informazioni tempestive sulle convenzioni e gli
accordi internazionali stipulati fra Italia e altri Paesi in materia di particolari formalità di legalizzazione o dispensa.
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ALBANIA
A
ANDORRA
A
ANTIGUA E BARBUDA
A
ARGENTINA
A
ARMENIA
A
AUSTRALIA
A
AUSTRIA
D
BAHAMAS
A
BARBADOS
A
BELGIO
D
BELIZE
A
BIELORUSSIA
A
BOSNIA ERZEGOVINA
A
BOTSWANA
A
BRUNEI
A
BULGARIA
A
CHINA HONK KONG
A
CHINA MACAU
A
CIPRO
A
COLOMBIA
A
CROAZIA
A
DANIMARCA
D
EL SALVADOR
A
ESTONIA
A
FEDERAZIONE RUSSA
A
FIGI
A
FINLANDIA
A
FRANCIA
D
GERMANIA
D
GIAPPONE
A
GRAN BRETAGNA
A
GRECIA
A
GRENADA
A
IRLANDA
D
ISOLE MARSHALL
A
ISRAELE
A
ITALIA
A
KAZAKHISTAN
A
UCRAINA
A
LESOTHO
A
LETTONIA
D
LIBERIA
A
LIECHTENSTEIN
A
LITUANIA
A
LUSSEMBURGO
A
MACEDONIA
A
MALAWI
A
MALTA
A
MAURITIUS
A
MESSICO
A
MONACO
A
NAMIBIA
A
NUOVA ZELANDA
A
NIUE
A
NORVEGIA
A
OLANDA
A
PANAMA
A
POLONIA
A
PORTOGALLO
A
REPUBBLICA CECA
A
REP.CA DOMINICANA
A
ROMANIA
A
SAMOA
A
S. CHRISTOPHER E N.
A
SAN MARINO
A
SANTA LUCIA
A
S. VINCENZO GRANADA A
SERBIA MONTENGRO
A
SEYCHELLES
A
SLOVACCHIA
A
SLOVENIA
A
SPAGNA
A
STATI UNITI (U.S.A.)
A
SUD AFRICA
A
SURINAME
A
SVEZIA
A
SVIZZERA
A
SWAIZILAND
A
TONGA
A
TRINIDAD E TOBAGO
A
TURCHIA
A
UNGHERIA
A
VENEZUELA
A
Riconoscimento di titoli di studio stranieri
Dichiarazione di equipollenza
Presupposto essenziale per ottenere la dichiarazione di equipollenza
di titoli di studio conseguiti all’estero è il possesso della cittadinanza
italiana.
La stessa, pertanto, può essere richiesta solamente da:
a) lavoratori italiani all’estero/emigranti e loro congiunti;
b) cittadini italiani per matrimonio;
c) cittadini italiani per naturalizzazione.
L’istanza, con l’allegata documentazione richiesta, va inoltrata agli
uffici locali del Ministero della pubblica istruzione (Uffici scolastici regionali
per la Lombardia – Centro servizi amministrativi) che, accertata la
sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano,
considerato l’esito positivo delle prove integrative eventualmente
sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro
maturate dallo stesso, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.
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Dichiarazione di corrispondenza
La dichiarazione di corrispondenza di titoli di studio stranieri di
istruzione secondaria (anche diplomi di laurea), utili ai fini del
riconoscimento dei requisiti e delle abilitazioni professionali all’esercizio di
determinate attività (ad esempio: diploma di “ragioniere” per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante e l'iscrizione, come
tale, nel registro delle imprese) gli interessati devono presentare domanda
in carta semplice al Ministero della pubblica istruzione 38.
Il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni può
essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. L’autorità
competente (il Ministro) che procede al riconoscimento può stabilire, con
proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura
compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di
un tirocinio di adattamento.
Nel caso si debba dimostrare, come titolo culturale o di studio, il solo
assolvimento dell’obbligo scolastico (come, ad esempio, per l’accesso ai
corsi professionali regionali abilitanti e/o agli esami di idoneità all’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), è necessario
produrre una apposita certificazione rilasciata, direttamente o mediante la
convalida della traduzione di attestazioni già rilasciate dalle competenti
autorità locali, dall’autorità diplomatica o consolare italiana presso il
Paese di appartenenza del cittadino straniero.
Riconoscimento requisiti professionali
Quando, ai fini dell’esercizio di una attività regolamentata o
professionale (attività per le quali, cioè, è prescritta la verifica del
possesso di specifici requisiti professionali e/o l’iscrizione in albi, ruoli,
elenchi e registri) è necessaria una valutazione complessiva di uno o più
dei seguenti titoli:
- studio (lauree, diplomi, ecc.);
- formazione professionale (corsi professionali e similari);
- esperienza lavorativa (in genere qualificata o specializzata);
- tirocinio di formazione professionale;
- superamento esami di idoneità o di abilitazione;
- altri eventualmente richiesti da specifiche norme di settore,
38
Gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale degli
scambi culturali – Divisione II, viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA oppure al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione
generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, via Sallustiana 53 – 00187 ROMA, allegando la seguente
documentazione:
a)
titolo di studio in copia autentica, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio ovvero dall’Autorità diplomatica o consolare del
Paese ove il titolo è stato conseguito, operante in Italia ovvero mediante giuramento reso presso un Tribunale civile (o
presso un Giudice di Pace), dalla persona che ha eseguito la traduzione (traduzione giurata);
b) dichiarazione di valore, rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese ove è stato conseguito,
concernente: la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta), l’ordine e il grado degli studi ai quali il
titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese ove è stato conseguito, le materie insegnate nel corso
degli studi, gli anni complessivi di scolarità, gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o dell’assunzione a posti di
lavoro;
c)
permesso di soggiorno in copia autentica.
Occorre, altresì, tenere presente che in alcuni paesi (ad es. Russia, Romania) all’atto di contrarre matrimonio le donne
acquisiscono abitualmente il cognome del marito (c.d. “patrizzazione” del cognome per cui, ad esempio, il cognome della moglie
di Gorbaciov è mutato in Gorbaciova) per cui potrebbe essere necessario, ai fini della dimostrazione del possesso di titoli
acquisiti antecedentemente al matrimonio, richiedere l’esibizione di ulteriore documentazione o certificazione, idonea alla prova
e all’effettiva verifica dell’identità della cittadina straniera interessata.
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la valutazione deve essere effettuata dal Ministero dello sviluppo
economico, o dal Ministero competente per la specifica materia, al quale
deve essere richiesta l'emanazione di un decreto di riconoscimento che,
attualmente, è pubblicato sul sito internet del rispettivo Ministero (o
autorità) emanante. 39.
A differenza delle dichiarazioni di equipollenza e di corrispondenza, il
decreto di riconoscimento, poiché finalizzato all’espressione di un
completo e diretto giudizio sul possesso dei requisiti professionali richiesti
per l’esercizio delle attività regolamentate o professionali, comporta una
valutazione più pregnante e complessiva dei titoli conseguiti all’estero
39
Il Ministero può stabilire che il suddetto riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel
superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di
svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi ( solitamente le Camere di
Commercio, almeno per le prove attitudinali) presso le quali la stessa formazione deve essere acquisita.
La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la
capacità all’esercizio della professione.
Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio dell’attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il
riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato. Il tirocinio può essere accompagnato da una
formazione professionale ed è oggetto di valutazione finale, con possibilità di ripetizione in caso di esito negativo.
Le domande di riconoscimento possono essere presentate (direttamente al Ministero dello Sviluppo economico) – Direzione
generale commercio, assicurazioni e servizi - Ufficio B4 – via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA o per il tramite della Camera di
commercio, se presentate in occasione della contemporanea richiesta di rilascio della dichiarazione di “Nulla-osta”), utilizzando
gli appositi schemi di domanda, reperibili sul sito dello stesso Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it. (ove, sullo specifico
argomento, sono reperibili tutte le informazioni utili, complete e aggiornate).
Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta che, se redatta in lingua straniera, deve essere sempre
accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti.
I documenti da allegare consistono in:
1)
2)
dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana;
documentazione circa l’eventuale esperienza professionale acquisita, nello specifico settore di attività, nel Paese c.d.
extracomunitario di origine o di provenienza;
3)
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, circa l’eventuale esperienza professionale acquisita,
nello specifico settore di attività, in Italia.
La dichiarazione di valore in loco è il documento sintetico attestante l’autenticità e legittimità dei titoli e dei certificati di
formazione e abilitazione professionale e il loro valore locale ai fini professionali.
È il documento centrale nella procedura di riconoscimento dei titoli acquisiti in Paesi c.d. extracomunitari e, pertanto,
conformemente alle indicazioni ministeriali, dovrebbe contenere i seguenti dati:
specificazione della natura dell’istituto che ha rilasciato il titolo (statale, privato legalmente riconosciuto, ecc.), tenendo
presente che le Rappresentanze diplomatiche rilasciano le dichiarazioni di valore solo nel caso di titoli legalmente
riconosciuti;
indicazione del livello dell’istituto (scolastico, universitario, ecc.);
la durata del corso di studi preordinato al rilascio del titolo per cui la dichiarazione di valore è richiesta;
i titoli di studio propedeutici o presupposti e la durata dei relativi corsi;
la specificazione se l’attività per cui il riconoscimento è richiesto è regolamentata anche nel Paese in cui il titolo di studio è
stato conseguito;
in caso di risposta positiva alla domanda precedente, il valore (abilitante o meno) del titolo ai fini dell’accesso in loco a tale
attività;
sempre in caso di risposta positiva, quali sono le norme del Paese in cui il titolo è stato conseguito, che disciplinano
l’attività professionale;
quali sono le autorità locali che vigilano sulla stessa;
alla dichiarazione di valore saranno uniti, con timbri contestuali:
a)
la copia conforme del titolo in lingua originale, a sua volta già legalizzato (la legalizzazione è sostituita, nei Paesi aderenti
alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, dall’”Apostille”);
b) la copia conforme del certificato in lingua originale, a sua volta già legalizzato, attestante (ove già non risultino dal titolo)
le materie affrontate per ciascuno degli anni di corso o gli esami sostenuti durante il corso medesimo,
c)
traduzione del titolo e dell’eventuale certificato di cui al punto b) eseguita direttamente dalla Rappresentanza diplomatica
italiana (o da un traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza stessa).
L’eventuale esperienza professionale (normalmente indispensabile nel caso in cui l’attività non sia regolamentata nel Paese
in cui il titolo è stato conseguito) dovrà essere attestata mediante dichiarazione proveniente dalla competente pubblica
amministrazione del Paese in cui detta esperienza è stata maturata redatta, per quanto possibile, secondo lo schema riprodotto
nella documentazione (ed esemplificato sul modello di attestazione di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 229/2002 – ora soppresso
dal D.Lgs. 206/2007 - predisposto per la redazione dei cosiddetti “certificati di esperienza”).
La sottoscrizione di tale attestazione dovrà, a sua volta, essere legalizzata oppure corredata di “Apostille”.
L’attestazione, se redatta in lingua straniera, sarà accompagnata da traduzione eseguita dalla Rappresentanza diplomatica
italiana (o da traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza stessa).
Nel caso dei titoli conseguiti in Paesi comunitari la sottoscrizione della dichiarazione resa dalla competente autorità del Paese
membro, circa l’esperienza professionale ivi maturata, non dovrà essere legalizzata ma solo tradotta dalla Rappresentanza
diplomatica italiana o da un traduttore ufficiale.
L’interessato dovrà, inoltre, se regolarmente presente sul territorio italiano, allegare copia del permesso o della carta di
soggiorno, o documento analogo, in corso di validità. Ove, invece, l’interessato non sia presente in Italia e sia privo di permesso
o carta di soggiorno, dovrà allegare alla domanda un certificato di cittadinanza oppure una copia autentica del passaporto. I
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Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
, che non si limita solo ad attestarne la corrispondenza nominale ad
analoghi titoli conseguibili in Italia.
La valutazione finalizzata al riconoscimento tende a verificare anche
se l’attività rientri tra quelle regolamentate in loco, tale da poter essere
esercitata soltanto a seguito di riscontro del possesso di specifici titoli o
requisiti formativi e professionali, da effettuarsi da parte della competente
autorità all’atto della richiesta di autorizzazione per il suo avvio, ovvero,
se l’attività sia tale da poter essere esercitata liberamente e
legittimamente anche in assenza dei predetti titoli o requisiti.
Il decreto di riconoscimento, pubblicato sul sito internet dell'autorità
competente, attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla
professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla
normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della
formazione e delle qualifiche professionali.
Il procedimento di riconoscimento non ha tempi certi. I quattro mesi
previsti dalle norme vigenti decorrono, infatti, dal momento in cui
l’interessato presenta la documentazione completa.
D’altronde, l’efficacia del decreto con cui si conclude la procedura di
riconoscimento può essere condizionata dall’espletamento di una misura
compensativa, al cui esito è direttamente connesso l’accesso all’attività.
Ne discende che non è possibile accettare dichiarazioni d’inizio di
attività o domande d’iscrizione al registro delle imprese, o in altri albi,
ruoli e registri abilitanti, presentate da soggetti in possesso di titoli
professionali conseguiti all’estero per i quali non sia stato positivamente
completato il procedimento di riconoscimento.
Anche i cittadini italiani che, ai fini dell’esercizio delle attività
regolamentate o professionali, intendano far valere esperienze e/o titoli
professionali acquisiti all’estero, sono tenuti a richiedere il decreto di
riconoscimento al Ministero competente.
40
cittadini comunitari, compresi gli italiani, nel caso in cui la domanda sia inoltrata per via postale, e comunque in tutti i casi in
cui la domanda non sia presentata personalmente dall’interessato, allegano alla stessa fotocopia semplice di un documento
d’identità in corso di validità.
La domanda di riconoscimento e la documentazione allegata sono assoggettate, a norma di legge, all’imposta di bollo (dal 1°
giugno 2005 l’importo della marca da bollo è stato fissato in euro 14,62 da applicare ogni quattro facciate ) salvo, ovviamente, il
caso in cui la predetta imposta sia stata già assolta (ad esempio, documenti sui quali sia stata già apposta la marca consolare).
Vedi anche pagina 6, note n. 4 e 5.
40
La verifica è effettuata dal Ministero anche attraverso l’acquisizione, tra l’altro, della dichiarazione di valore rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica italiana presso il Paese nel quale è stato conseguito il titolo, dalla quale, pertanto, dovrà risultare se
il titolo posseduto è abilitante o meno all’esercizio dell’attività in loco.
Il ministero, inoltre, effettua anche il riscontro della reciprocità di trattamento: verifica, cioè, che il cittadino Italiano, a parità di
titoli, abbia la medesima opportunità nel Paese di origine o provenienza dell’interessato.
Esempio 1): se per accedere al riconoscimento dei requisiti corrispondenti all’ex iscrizione al “ruolo agenti e rappresentanti” si
volesse far valere il possesso del solo titolo di studio, come il diploma di “ragioniere” o la laurea in “economia e commercio”, è
sufficiente la dichiarazione di equipollenza o di corrispondenza a detti titoli dell’analogo titolo di studio conseguito all’estero.
(essendo, in questo caso, il diploma o la laurea sufficienti di per se stessi, senza necessità di compiere ulteriori valutazioni) . Ma
se, diversamente, si volesse, allo stesso scopo, far valere “l’esperienza lavorativa qualificata” (lavoro qualificato svolto per due
anni negli ultimi cinque anni nell’ambito di un’impresa attiva nel settore del commercio o della produzione di beni e/o servizi )
abbinata, necessariamente, alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, è necessario ottenere il riconoscimento dei
titoli (esperienza lavorativa più studio o anni di frequenza scolastica) maturati all’estero, attraverso la richiesta del decreto di
riconoscimento da presentarsi al Ministero competente (MSE).
Esempio 2): per la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti per l’accesso alle attività di “ disinfestazione” o
“derattizzazione”, la dichiarazione di equipollenza o di corrispondenza è sufficiente, se utilizzata per dimostrare il possesso dell a
“laurea in chimica” (titolo specifico già di per se sufficiente). Diversamente, se si volesse far valere un titolo di studio non
specifico in materia, o l’esperienza lavorativa, bisognerebbe ricorrere, obbligatoriamente, alla richiesta del decreto di
riconoscimento ministeriale (poiché i titoli devono essere valutati nel merito delle materie oggetto del corso di studi e nel
merito dell’esperienza lavorativa maturata, quindi, andando oltre il puro valore nominale dei titoli stessi).
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maggio 2013
Certificazioni per l'estero
La normativa italiana sulla documentazione e certificazione
amministrativa contenuta nel d.P.R. 445/2000 (in particolare, v. il nuovo
comma 2 introdotto all'articolo 40) tesa ad evitare che le pubbliche
amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati
rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, non si applica alle
certificazioni rilasciate per l'estero.
Su questi certificati (tipo, ad esempio, il c.d. “Certificato di
esperienza” e/o i certificati camerali del registro delle imprese destinati ad
essere utilizzati all'estero), quindi, non si deve applicare la dicitura “il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
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maggio 2013
NOTIFICAZIONI ALL’ESTERO DEGLI ATTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La notificazione all'estero si svolge e si perfeziona nel rispetto delle
convenzioni internazionali. Le procedure ivi stabilite sono reperibili sul sito
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/Normativa_consol
are/ServiziConsolari/Notifiche/.
La notificazione degli atti amministrativi si effettua a mezzo servizio
postale mediante l’utilizzo della cartolina (di colore rosso) CN07 Cod.
008300 in busta bianca (senza finestra).
In tema di notificazioni all’estero vige il cosiddetto “principio di
sufficienza” secondo il quale gli effetti di decadenza non possono
discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al
notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale)
e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del
notificante.
L’ufficio, pertanto, rispetta i termini a esso imposti dalla legge (ad
esempio i sessanta giorni previsti per il formarsi del silenzio assenso) se
consegna il plico da notificare in tempo utile all’ufficio postale.
Sull’atto notificato, in modo che sia inscindibile dallo stesso, viene
apposta la cosiddetta “relata di notifica” che rispetta la seguente
formulazione:
<<<
RELAZIONE DI NOTIFICA
Il presente plico viene notificato a mezzo del servizio postale con
consegna in data gg mmmmmmmm aaaa del piego raccomandato con
avviso di ricevimento al Centro Meccanizzato Poste di Bbbbbb, via
vvvvvvvvvvv n. 00
>>>
Per il destinatario resta, invece, fermo il principio del
perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto,
attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da
quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
In caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o
assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si
perfeziona per il notificante alla data di deposito del piego presso l’ufficio
postale (o alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) e, per il
destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza
del termine di compiuta giacenza.
In deroga alle norme generali non è obbligatorio notificare il verbale
di accertamento (violazione amministrativa) ai residenti all’estero, qualora
la residenza, il domicilio o la dimora non siano noti.
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maggio 2013
IMPRESE STRANIERE e
IMPRESE ITALIANE ALL’ESTERO
Casi descritti dal “Prontuario comune” della Lombardia
PARTE TERZA
CAPITOLO 6 – FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRA
SOCIETA’ DI CAPITALI
(Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108)
6.1 ISCRIZIONE
PROGETTO
COMUNE
DI
TRANSFRONTALIERA
(DELLA
SOCIETA’
PARTECIPANTE)
Art. 6 d. lgs. 30 maggio 2008 n. 108; art. 2501-ter c.c
FUSIONE
ITALIANA
TERMINE: NESSUNO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore
-
Modello S2 (compilato al riquadro 11) (codice atto A16)
Distinta Fedra firmata digitalmente secondo le modalità indicate
nel Prontuario regionale lombardo
Allegati – Copia del progetto comune di fusione (in formato .PDF/A)
redatto secondo quanto previsto dall’art. 2501 ter c.c. e dall’art.
6 del d. lgs. 30 maggio 2008 n. 108.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
N.B. Per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del d. lgs. 30 maggio 2008 n. 108, nel caso in
cui la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di
acquisizione non sia una società italiana, non si applica l’art. 2501 bis
c.c. In particolare, non va pertanto allegata la relazione della società
di revisione incaricata della relazione contabile della società obiettivo
o della società acquirente (vedi massima 108 della Commissione
massime societarie del Consiglio notarile di Milano).
6.2 ISCRIZIONE
DELLA
DECISIONE
DI
FUSIONE
TRANSFRONTALIERA
(artt. 8, 9, 10 e 18 d. lgs. 30 maggio 2008 n. 108, artt. 2502, 2502
bis c.c.)
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
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maggio 2013
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio
-
-
Modello S2 (compilato al riquadro 11) (codice atto A16)
Modello NOTE contenente gli estremi di deposito dei bilanci
dell’ultimo triennio e del progetto di fusione nonché gli estremi
della G.U. riportante le informazioni sulla fusione transfrontaliera
(art. 7 d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108); gli estremi di deposito del
progetto e gli estremi della GU dovranno essere indicati solo ove
non risultino già dalla delibera
Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
Allegati – Copia autentica della deliberazione di fusione transfrontaliera in
formato .PDF/A firmata digitalmente dal notaio.
Copia autentica della relazione dell’organo amministrativo, della
relazione degli esperti (ove alla stessa non abbiano rinunziato i
soci di entrambe le società), della situazione patrimoniale (ove
non sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio) tutte in
formato .PDF/A e firmate digitalmente dal notaio.
Gli allegati di cui sopra non devono essere nuovamente prodotti
nel caso di loro allegazione formale alla delibera.
La relazione degli esperti e la relazione degli amministratori, se
già depositate precedentemente con il progetto di fusione,
possono non essere allegate, purché sia presente apposita
dichiarazione (che attesti il precedente deposito) all’interno
dell’atto oppure all’interno del Modello Note formato digitalmente
dal notaio.
Inoltre, in base all’art. 9 c. 4 del d. lgs. 30 maggio 2008 n. 108 i
soci possono rinunciare all’unanimità alla relazione degli esperti a
condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società
partecipanti alla fusione: tale condizione deve risultare nell’atto o
deve essere dichiarata dal notaio nel Modello Note.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
Fusione transfrontaliera “semplificata” (art. 18 d. lgs. 30 maggio 2008 n.
108)
Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute non è richiesta,
in capo alla società italiana incorporata, l’approvazione del progetto di fusione da parte
dell’assemblea dei soci, ferma restando la necessità dell'approvazione del progetto di
fusione da parte dell'organo di gestione (vedi massima 111 della Commissione massime
societarie del Consiglio notarile di Milano). Nel caso di fusione per incorporazione di
società possedute al 90% può essere omessa l’allegazione della relazione degli esperti,
nei casi indicati dall’art. 2505 bis comma 1 c.c.
6.3. ISCRIZIONE DELL’ATTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA
(artt. 12 e 14 d. lgs. 30 maggio 2008 n. 108, art. 2504 c.c.)
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maggio 2013
A) LA SOCIETA’ RISULTANTE DALLA FUSIONE E’ ITALIANA
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio
-
-
Modello S2 (compilato al riquadro 11 e ai riquadri relativi alle
eventuali modifiche statutarie che hanno effetto contestualmente
alla fusione) (codice atto A16 e A05)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
Allegati – Copia autentica dell’atto pubblico di fusione in formato .PDF/A
firmata digitalmente dal notaio.
Copia autentica (in formato .PDF/A) dei certificati preliminari alla
fusione transfrontaliera, relativi a ciascuna delle società
partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento degli
atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
Copia autentica dell’attestazione (in formato .PDF/A), da parte
del notaio, del controllo di legittimità ai sensi dell’art. 13 del d.
lgs. 30 maggio 2008 n. 108.
I certificati e l'attestazione di cui sopra non devono essere
nuovamente prodotti nel caso di loro allegazione formale all'atto
di fusione.
Costi – Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
N.B. Se la fusione viene attuata prima del termine di cui all’art. 2503 c.c.,
il notaio deve dichiarare, nell’atto o nel Modello Note, la sussistenza
delle condizioni previste nel citato articolo.
B) LA SOCIETA’ RISULTANTE DALLA FUSIONE E’ SOCIETA’ DI
ALTRO STATO COMUNITARIO.
N.B. Non tutti gli ordinamenti comunitari prevedono l'atto di fusione o la
redazione dell'atto di fusione in forma pubblica.
b.1) Iscrizione dell’atto pubblico di fusione (redatto dal Notaio
straniero o dalla competente autorità straniera)
TERMINE: 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell’art. 13
comma 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108. Il termine decorre dalla
data dell’ avvenuto deposito negli atti del Notaio italiano dell'atto di
fusione ricevuto dal notaio/autorità straniera.
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio italiano presso il quale è stato
depositato l'atto pubblico di fusione straniero.
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maggio 2013
-
Modello S2 compilato al riquadro 20 (codice atto A16)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
Allegati – Copia autentica dell’atto di fusione depositato, con la relativa
traduzione asseverata in lingua italiana, presso il notaio
italiano, in formato .PDF/A e firmato digitalmente dal notaio.
Copia autentica, con traduzione giurata, dell’attestazione
dell’avvenuto controllo di legittimità effettuato dall’autorità
competente dello Stato comunitario, ai sensi dell’art. 13,
comma 2 del d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in formato
.PDF/A).
Costi – Bollo € 65,00; diritti di segreteria € 90,00.
b.2) Iscrizione dell’atto pubblico di fusione
italiano quando l’ordinamento straniero non
dell’atto, o dell’atto pubblico, di fusione; v.
Commissione massime societarie del Consiglio
(redatto dal notaio
prevede la stipula
massima 105 della
notarile di Milano)
TERMINE: 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell’art. 13
comma 2 del d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108.
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio
-
Modello S2 compilato al riquadro 20 (codice atto A16)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
Allegati – Copia autentica dell’atto pubblico di fusione in formato
.PDF/A firmato digitalmente dal notaio.
Copia autentica, con traduzione giurata, dell’attestazione
dell’avvenuto controllo di legittimità effettuato dall’autorità
competente dello Stato comunitario, ai sensi dell’art. 13,
comma 2 del d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in formato
.PDF/A).
N.B. L’autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la
società risultante dalla fusione deve comunicare al registro delle
imprese italiano che la fusione ha avuto effetto (art. 13 della
Direttiva 2005/56/CE). Ciò può avvenire:
(i) prima che venga materialmente chiesta l’iscrizione dell’atto di
fusione da parte del notaio italiano ed in tal caso gli uffici del
registro delle imprese pubblicano comunque la notizia che la
fusione ha avuto effetto (art. 15 c. 3 d.lgs. 30 maggio 2008, n.
108); Il notaio, in questa ipotesi, può
chiedere l’iscrizione
dell’atto di fusione e contestualmente
la cancellazione della
società dal registro delle imprese utilizzando il modello S3
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maggio 2013
(compilato al riquadro 6A codice causale ‘IN’, indicando al
riquadro 8 l’impresa incorporante e il titolo ‘FI’; codice atto A16).
(ii) dopo che sia stata materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto
di fusione da parte del notaio italiano ed in tal caso il notaio
italiano dovrà depositare l'atto come atto sottoposto a condizione
sospensiva inserendo nel riquadro 20 del modello S2 che gli effetti
dell'atto decorrono dalla data indicata nella comunicazione
dell’autorità straniera.
6.4
CANCELLAZIONE
IMPRESE
DELLA
SOCIETA’
DAL
REGISTRO
DELLE
La cancellazione può intervenire con apertura di un protocollo d’ufficio a seguito della
comunicazione, da parte della competente autorità straniera che gestisce il registro in cui
è iscritta la società risultante dalla fusione, che essa ha avuto efficacia per l’ordinamento
straniero, ferma restando, comunque, l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle
imprese italiano (v. art. 15 comma 4 d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108).
In alternativa il notaio può presentare richiesta di cancellazione mediante:
-
Modello S3 (compilato al riquadro 6A) (codice atto A16)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
Allegati – Copia autentica del certificato del registro delle imprese
straniero attestante quanto sopra (in formato .PDF/A) con
traduzione giurata ed eventuale apostille.
N.B. E’ comunque necessaria l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese.
Costi – Imposta di bollo (€ 65,00). Nessun diritto di segreteria.
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PARTE SESTA
G.E.I.E.
(Gruppi Europei di Interesse Economico)
1.1
ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO
ART. 3 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 6 e 7
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/amministratore

Modello S1 (codice atto A01, A06)

Modelli Int. P relativi agli amministratori senza indicazione della data
notifica conferimento

Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/amministratore
Allegati – Copia autentica del contratto di gruppo in formato PDF/A.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale €
200,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola
Camera di Commercio.
1.2
VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI GRUPPO
ART. 3 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/amministratore

Modello S2 (compilato esclusivamente nei riquadri corrispondenti
all’oggetto della modifica) (codice atto A04, eventuali A06 e A07)

Modelli Int. P se la modifica riguarda gli amministratori

Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/amministratore
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo del contratto di gruppo in
formato PDF/A.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
LIQUIDAZIONE DEL G.E.I.E.
ART. 3 e 8 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7
e 35
La liquidazione è regolata dagli artt. 2275 e seguenti C.C. (società
semplici)
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/liquidatore
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
Modello S3 (compilato al riquadro 1 – selezionando la casella B1)
(codice atto A13, A09)

Modelli Int. P relativi alla cessazione degli amministratori e alla
nomina del liquidatore

Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/liquidatore
Allegati - Copia autentica in formato PDF/A dell’atto di scioglimento e
messa in liquidazione del gruppo oppure copia del Decreto del
Presidente del Tribunale in formato PDF/A .
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
CANCELLAZIONE DEL G.E.I.E. A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE
ART. 3 e 8 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7
e 35
Si rinvia al punto 1.5 – PARTE SETTIMA del presente Prontuario
avvertendo però che i diritti di segreteria ammontano ad € 90,00.
1.5
TRASFERIMENTO DEL G.E.I.E. IN ALTRO STATO
ART. 3 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7 e
14
a) Deposito del progetto di trasferimento
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL PROGETTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore
 Modello S2 (compilato al riquadro 20 "tipo Atto/Fatto selezionando
"ALTRI ATTI e FATTI" e inserendo nello spazio "Descrizione Atto/Fatto"
la seguente dicitura "deposito progetto di trasferimento") (codice atto
A99)
 Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo
Sottoscrizione della distinta Fedra delle “Avvertenze”
Allegati – Copia del progetto di trasferimento redatta seguendo le
“Avvertenze” del presente prontuario.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
b) Deposito dell’atto di trasferimento e contestuale cancellazione
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/amministratore
 Modello S3 (compilato al riquadro 6A - selezionando la casella “altri
motivi”) (codice atto A14)
 Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/amministratore
Allegati – Copia autentica dell’atto di trasferimento del gruppo.
Documento comprovante l’avvenuta iscrizione nel registro della
nuova sede.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
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maggio 2013
1.6
ISCRIZIONE DI DIPENDENZA DI G.E.I.E. SITUATO IN ALTRO
STATO
ART. 3 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7 e
10
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/amministratore
 Modello S1 (compilato ai riquadri relativi alla denominazione, sede e
durata) (codice atto A03)
 Modello UL (compilato ai riquadri B, A1, A2 e A4)
 Un modello Int. P per il rappresentante in Italia
 Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/amministratore
Allegati - Copia autentica dell’atto istitutivo di sede secondaria, redatto in
lingua italiana o corredato da una traduzione in lingua italiana
eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale, scansionata e
firmata digitalmente dal rappresentante.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale €
200,00 (importo minimo dovuto) più eventuale importo aggiunto in
relazione al fatturato dell'impresa o diverso importo eventualmente
stabilito dalla singola Camera di commercio.
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maggio 2013
PARTE OTTAVA
SEDI SECONDARIE
CAPITOLO 2 - SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA
2.1
ISCRIZIONE
ART. 2508 C.C.
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO UN
NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA
DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio
 Modello S1 (compilato ai riquadri relativi alla denominazione, sede e
durata della società estera) (codice atto A03)
 Modello UL (selezionando l’opzione “apertura”)
 Un modello Int. P per il rappresentante stabile in Italia
 Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell’atto
istitutivo di sede secondaria e dello statuto della società estera e
dell’atto stesso.
Nel caso di stato membro della Comunità Europea lo statuto può
essere sostituito da un certificato dell’ente estero preposto alla
tenuta del Registro Imprese con traduzione in lingua italiana,
eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale, scansionato e
firmato digitalmente dal Notaio.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria 90,00; Diritto annuale € 110,00
o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di
commercio.
2.2
ISCRIZIONE ATTO MODIFICATIVO DELLA SEDE SECONDARIA
ART. 2508 C.C.
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO UN
NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA
DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio
 Modello UL (selezionando l’opzione “modifica”)
 Un modello Int. P solo nel caso in cui la modifica riguarda il
rappresentante stabile in Italia
 Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell’atto
modificativo di sede secondaria della società estera e dell’atto
stesso.
Costi - Bollo € 65,00, Diritti di segreteria € 90,00.
61
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maggio 2013
2.3
ISCRIZIONE TRASFERIMENTO DELLA SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO
DELLO
STESSO
COMUNE
ART 2508 C.C., ART. 111 – TER disp. att. c.c.
Le modalità di trasferimento della sede secondaria nell'ambito dello stesso
comune previste dal presente paragrafo sono applicabili salvo che al
registro delle imprese risulti depositato lo statuto della società estera
contenente l'indirizzo completo della sede secondaria. In tale ultimo caso,
occorre applicare il paragrafo precedente relativo alla modifica statutatria.
2.4
ISCRIZIONE ATTO MODIFICATIVO DEI DATI ESSENZIALI
RELATIVI
ALLA
SOCIETA’
ESTERA
(DENOMINAZIONE,
DURATA, SEDE)
ART. 2508 C.C.
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO UN
NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA
DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio
 Modello S2 (compilato ai riquadri oggetto della modifica) (codice atto
A05)
 Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell’atto
modificativo e dello statuto aggiornato della società estera e
dell’atto stesso
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
2.5
ISCRIZIONE
ATTO
DI
CANCELLAZIONE
DELLA
SEDE
SECONDARIA
ART. 2508 C.C.
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO UN
NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA
DATA DELL’ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio
 Modello UL (selezionando l’opzione “cessazione”)
 Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell’atto
di soppressione della sede secondaria di società estera e dell’atto
stesso.
Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.
2.6
APERTURA DI UNITA' LOCALI DA PARTE DI SOCIETA'
COSTITUITE ALL'ESTERO
Apertura della prima unità locale in Italia
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DI APERTURA DELL’UL
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante della società estera
 Modello R (compilato esclusivamente ai riquadri obbligatori e al campo 6
SCOPO e OGGETTO DELL'IMPRESA ESTERA)
 Un modello Int. P relativo al legale rappresentante
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maggio 2013
 Modello UL (selezionando l'opzione "apertura")
 Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo
Sottoscrizione della distinta Fedra delle “Avvertenze”
Allegati – Certificato dell’ente estero preposto alla tenuta del Registro
Imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito ed
asseverata in Tribunale scansionato e firmato digitalmente
dall’obbligato oppure, per i paesi extra comunitari, dichiarazione di
esistenza della società rilasciata dall’Ambasciata italiana
scansionata e firmata digitalmente dall’obbligato.
Costi – Bollo: esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuale €
110,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola
Camera di commercio.
2.7
APERTURA DI UNITA' LOCALE ALL'ESTERO DA PARTE DI
SOCIETA' ITALIANA
TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DI APERTURA DELL'UL
OBBLIGATO AL DEPOSITO: UN AMMINISTRATORE
●
●
●
Modello UL di apertura
Modello S5 compilato al riquadro BC se, con l'apertura dell'unità
locale, viene attivata la società o modificata l'attività prevalente
esercitata dall'impresa
Distinta fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo
sottoscrizione della distinta fedra delle “Avvertenze”.
Allegati – Copia del certificato con traduzione asseverata dell'ente
estero preposto alla tenuta del registro delle imprese, se esistente;
se non esistente, occorre allegare la dichiarazione dell'autorità
diplomatica o consolare italiana all'estero relativa alla apertura di
UL.
Costi – Bollo: esente; Diritti di segreteria € 30,00.
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maggio 2013
PARTE DECIMA
TRASFERIMENTI DI SEDE ALL'ESTERO E DALL'ESTERO
CAPITOLO 1 - TRASFERIMENTI INTRA UE
1.1 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI
SOCIETÀ CHE NON INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE
ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
A) Iscrizione dell’atto di trasferimento
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di
persone)


Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che
la società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese UE
di destinazione (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le
società di capitali)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in
formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive
la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di
capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede)
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
B) Successivamente, adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti
dal paese di destinazione, il Notaio/l’amministratore dovrà
presentare:


Modello S3 (codice atto A14)
Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato
Allegati
- Copia del certificato o dell’attestazione che comprova
l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese del
paese di destinazione o, comunque, l'avvenuto trasferimento
della sede nel paese di destinazione.
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maggio 2013
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di
capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non
depositato con la delibera.
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
1.2 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI
SOCIETÀ
CHE
INTENDE
MANTENERE
LA
SOGGEZIONE
ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di
persone)


Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che
la società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico
italiano) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società
di capitali)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in
formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive
la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
N.B. la società che, pur trasferendo la sede all’estero, intende mantenere la soggezione
all’ordinamento giuridico italiano, resta iscritta nel Registro delle imprese della provincia
presso cui aveva fissato l’ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese
assolverà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie,
rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.)
1.3 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE
UE IN ITALIA
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’ARCHIVIO
NOTARILE
OVVERO
PRESSO
UN
NOTAIO
ITALIANO,
COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell’archivio
notarile
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maggio 2013
Ove la società assuma tipologia capitalistica, il deposito dell'atto
estero, e la conseguente iscrizione nel registro delle imprese italiano,
potrà essere effettuato esclusivamente da notaio.


Modello S1, Modelli Int. P, Modello Int. S (compilati seguendo le
istruzioni previste per le società (codice atto A01)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore
dell’archivio notarile
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in
formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive
la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali.
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00); Diritto annuale (vedere i
corrispondenti paragrafi relativi all'iscrizione delle società e/o del G.E.I.E.).
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maggio 2013
CAPITOLO 2 - TRASFERIMENTI EXTRA UE
2.1 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI
SOCIETÀ CHE NON INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE
ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
A) Iscrizione dell’atto di trasferimento (se la normativa del paese
prescelto ammette il trasferimento dall'Italia)
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di
persone)


Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che
la società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese
extra UE di destinazione (codice atto A04 per le società di persone, A05
per le società di capitali)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in
formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive
la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di
capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede)
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
N.B. il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con la
normativa del paese extra UE prescelto.
B)


Adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese di
destinazione, il Notaio/l’amministratore dovrà presentare:
Modello S3 (codice atto A14)
Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato
Allegati
- Copia del certificato o dell’attestazione che comprova
l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese del
paese di destinazione o, comunque, l'avvenuto trasferimento
della sede nel paese di destinazione.
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di
capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non
depositato con la delibera.
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
N.B. Se la normativa del paese prescelto impone la costituzione della
società secondo le leggi del paese di destinazione, il notaio avvia una
normale procedura di scioglimento. Conclusa la fase di scioglimento e
liquidazione, secondo le procedure già individuate dal “Prontuario
comune per la presentazione degli atti con modalità telematica della
Lombardia” il Notaio/l’amministratore dovrà presentare la consueta
domanda di cancellazione.
2.2 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI
SOCIETÀ CHE INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE
ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di
persone)


Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che
la società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico
italiano) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società
di capitali)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in
formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive
la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
N.B. a) il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con la normativa del
paese extra UE prescelto;
b) la società che, pur trasferendo la sede all’estero, intende mantenere la soggezione
all’ordinamento giuridico italiano, resta iscritta nel registro imprese della provincia presso
cui aveva fissato l’ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo
cariche, deposito bilancio, ecc.).
68
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
2.3 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE
EXTRA UE IN ITALIA
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’ARCHIVIO
NOTARILE OVVERO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO
45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell’archivio
notarile
Ove la società assuma una tipologia capitalistica, il deposito dell'atto
estero e la conseguente iscrizione nel registro delle imprese italiano
potrà essere effettuata esclusivamente da Notaio.


Modello S1, Modelli Int. P, Modello Int. S (compilati seguendo le
istruzioni previste per l'iscrizione delle società) (codice atto A01)
Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore
dell’archivio notarile
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in
formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive
la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di
persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00); Diritto annuale (vedere i
corrispondenti paragrafi relativi all'iscrizione delle società.
69
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
CASI RIFERITI A SETTORI E ATTIVITÀ PARTICOLARI
OGGETTI PREZIOSI
Gli agenti, i rappresentanti, i commessi viaggiatori e i piazzisti,
nonché gli institori ed i rappresentanti di case estere, qualora siano
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, per ottenere
l’iscrizione nel registro delle imprese, producono copia della licenza
relativa all’attività di fabbricazione e commercio di oggetti preziosi
concessa alla ditta rappresentata.
Gli stessi provano la loro qualità professionale mediante certificato
rilasciato dalle competenti autorità (potrebbe essere un ente o ufficio
analogo al nostro registro delle imprese) del luogo dove ha sede la ditta.
I cittadini extracomunitari allegano all’istanza gli stessi documenti
vistati dall’autorità consolare italiana.
GAS NATURALE
Le attività esercenti importazione, esportazione, trasporto e
dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua
forma e comunque utilizzato, sono libere.
L’attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero
dello Sviluppo economico. Dell’eventuale provvedimento di diniego al
rilascio dell’autorizzazione (che si intende comunque concessa qualora il
diniego non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta) è data
informazione alla Commissione delle Comunità europee.
L’attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi
appartenenti all’Unione Europea è soggetta alla comunicazione entro
sessanta giorni al Ministero dello Sviluppo economico e all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.
L’attività di prospezione geofisica e di coltivazione (ricerca ed
estrazione) di idrocarburi e gas naturale è riservata ai titolari di permessi
di ricerca o di concessioni governative (Ministero dello Sviluppo
economico).
L’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità
geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non
superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico ai
richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed
organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse,
un regolare programma di stoccaggio.
L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.
Il servizio è affidato mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere
attività di vendita del gas naturale a clienti finali (il consumatore che
acquista gas per uso proprio) devono essere autorizzate dal Ministero
dello Sviluppo economico (le stesse imprese sono quindi esenti dalla
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
presentazione del modello Scia (ex “COMM/1”)
al Comune/S.u.a.p.
competente e dall’applicazione della normativa di riforma del commercio).
Le domande devono essere presentate sei mesi prima dell’inizio
dell’attività e l’autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre
mesi dalla data della richiesta. L’eventuale rifiuto deve essere motivato e
comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle
Comunità europee.
Condizioni di reciprocità: le imprese del gas aventi sede in Italia
hanno il diritto di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di
fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei 41 in altri Paesi membri
dell’Unione Europea.
Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell’Unione
Europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate
direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi
membri della U.E. hanno il diritto di concludere contratti di vendita con
clienti dichiarati idonei solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia
stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese
che le controllano, hanno sede.
Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri della U.E. hanno
diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati
idonei, a condizione che l’accesso al sistema nazionale del gas sia stato
loro motivatamente rifiutato.
AUTOTRASPORTATORI
Si definisce "Attività di autotrasporto" la prestazione di un servizio,
eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività,
consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante
autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Patente di guida: cittadini comunitari
I cittadini provenienti da un Paese membro della Unione europea, in
possesso di valida patente di guida, possono circolare in Italia senza
obblighi di alcun tipo.
I cittadini comunitari possono, dopo aver acquisito la residenza in
Italia, richiedere il riconoscimento della propria patente di guida al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento Trasporti terrestri,
già "Motorizzazione civile"). Per la documentazione necessaria possono
avvalersi della possibilità dell’autocertificazione
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea
sono equiparate ai documenti di guida italiani, pertanto il titolare di
patente di guida comunitaria ha la facoltà, e non l’obbligo, di chiedere il
riconoscimento (che consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla
patente estera) o la conversione della propria patente, che comporterebbe
il rilascio di una nuova patente italiana.
41
È “cliente idoneo” la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, ed ha il diritto di accesso al sistema; dal
1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.
71
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Il riconoscimento è possibile per le patenti rilasciate da tutti i 27 Stati
appartenenti all’Unione Europea42.
Patenti di guida: cittadini stranieri (c.d. extracomunitari)
Ai fini del riconoscimento della propria patente di guida i cittadini
stranieri dovranno produrre copia, ed esibire contestualmente l’originale,
del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità,
tanto al momento della richiesta quanto al momento del rilascio del
provvedimento.
Possono, inoltre, richiedere, nei casi in cui è prevista, la conversione
della propria patente di guida entro un anno di residenza in Italia, ovvero,
sempre entro l’anno di residenza, richiedere l’ammissione agli esami di
guida.
I soggetti legittimati alla presentazione della domanda sono:
 il diretto interessato, esibendo un documento di identità in corso di
validità;
 la persona delegata, con documento di identità in corso di validità
munita di apposita delega redatta su carta semplice, sottoscritta
dal titolare della domanda, più fotocopia del documento di identità
del delegante in corso di validità;
 l’autoscuola o lo studio di consulenza automobilistica, munito di
fotocopia del documento di identità del delegante in corso di
validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,
l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento
equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di
altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana asseverata (tranne i casi in cui esistano
esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali).
Non è possibile convertire patenti rilasciate da Paesi stranieri (c.d.
extracomunitari) per i quali non sussista la condizione di reciprocità. Per la
stessa ragione il rinnovo, il riconoscimento o la conversione della patente
non è possibile anche se la stessa sia già stata convertita da altro Paese
comunitario.
42
La documentazione richiesta a corredo delle domande di riconoscimento è:
domanda redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione civile (Ministero dei Trasporti);
attestazione dei versamenti, di 9,00 euro e di 29,24 euro, effettuati, rispettivamente, sui c/c n. 9001 e n. 4028;
dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello, specificando la data
(giorno/mese/anno) e il Comune della residenza in Italia;
4) fotocopia completa e leggibile della patente estera in corso di validità e patente originale in corso di validità in visione;
5) se, tra la data di acquisizione della residenza in Italia e quella di presentazione della richiesta di riconoscimento all’ufficio
territoriale del Ministero dei trasporti, intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità della patente
di guida previsto dal Codice della Strada per la specifica categoria, occorre anche il certificato medico in bollo (con data
non anteriore a sei mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico sanitario (medico appartenente all’Azienda Sanitaria Locale “ASL” ,
medico militare, medico delle Ferrovie dello Stato).
1)
2)
3)
6)
Due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne i casi in cui la
copertura del capo sia imposto da motivi religiosi.
7)
Traduzione integrale della patente di guida effettuata da un traduttore e asseverata davanti a un cancelliere giudiziario (o
notaio) o dal Consolato (estero in Italia) con firma dei funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
N.B. per aggiornamento v. sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Motorizzazione civile) e/o www.
dgtnordovest .it.
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maggio 2013
Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono
essere convertite43:
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRI. DI MONACO
REP. CECA
COREA DEL SUD
REP. SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
Le richieste di riconoscimento o di conversione devono essere
presentate, in ogni caso, presso gli sportelli del Dipartimento Trasporti
terrestri del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (o Ufficio provinciale
della Motorizzazione civile).
Carta del conducente (carta tachigrafica conducente)
É personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal
regolamento (CE) 3820/85. É in formato tessera (smart card) di fondo
bianco e deve essere inserita (nel "tachigrafo digitale") dall'autista del
veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati:
tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
É rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della
domanda, dalla Camera di commercio della provincia in cui il richiedente
ha la propria residenza. Il richiedente deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 titolarità di una patente di guida valida e di categoria
appropriata al mezzo da condurre;
 non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
 residenza nello Stato italiano.
La "carta del conducente" sostituisce, temporaneamente, la patente
di guida. Viene rilasciata dagli uffici del Dipartimento Trasporti terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e trasporti (già Motorizzazione civile) all’atto
della richiesta di riconoscimento o di conversione della propria patente di
guida. Il cittadino straniero deve esserne in possesso per poter esercitare
legittimamente l’attività di autotrasportatore nell’ambito del territorio
italiano.
43
Elenco aggiornato al 1 gennaio 2006.
73
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Carta di qualificazione del conducente (CQC)
La carta di qualificazione del conducente è un documento (titolo)
abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.
É necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente
l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la
patente delle categorie C, CE, D e D+E; l'attività di conducente
professionale è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed
all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente (CQC).
Il nuovo titolo abilitante (CQC) sostituirà il certificato di abilitazione
professionale (CAP) del tipo "KC" e "KD" e può qualificare i conducenti per
la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o
ad entrambi.
La carta di qualificazione del conducente è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di
autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro
attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano.
I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi
sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il
titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini
extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n.
484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Non è richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente
per i conducenti di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci
a fini privati e non commerciali e per quelli che trasportano materiale o
attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a
condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del
conducente.
N.B. le suddette esenzioni (veicoli adibiti ad uso proprio) non si
applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alle
dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti,
non v'è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere
professionale.
Non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di
scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività
esercitata in conto proprio che di attività in conto terzi.
La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della
frequenza di specifico corso di formazione e previo superamento di un
esame di idoneità (v. sito internet www.dgtnordovest.it).
Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al
rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato
obbligatoriamente un corso di formazione.
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Decorrenza dell'obbligo di condurre veicoli con la CQC
Hanno l'obbligo di munirsi della CQC i conducenti che alla data del:
➢ 10 settembre 2008 effettuano professionalmente autotrasporto
di persone per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD;
➢ 10 settembre 2009 effettuano professionalmente autotrasporto
di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE.
La richiesta di rilascio della CQC è presentata all'ufficio provinciale
della "Motorizzazione civile" (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri).
Codice comunitario
L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente (CQC)
rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo.
Il rilascio della CQC è subordinato al possesso della patente di guida
in corso di validità.
I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono
guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di
guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n.
484/2002 del 1° marzo 2002 del parlamento europeo e del
Consiglio.
I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono
guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con
il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida.
Scheda di trasporto
La "scheda di trasporto" è un documento da compilare a cura del
committente e conservare a bordo del veicolo adibito all'attività di
autotrasporto di merci per conto di terzi, a cura del vettore.
La scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto (di
trasporto) in forma scritta o da altra documentazione equivalente, che
contenga tutte le indicazioni prestabilite per la scheda di trasporto relative
al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce,
nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed
ai luoghi di carico e scarico della stessa.
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
Queste disposizioni non si applicano al trasporto di merci a collettame
(così come definito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con
proprio decreto, che specificherà anche il contenuto della scheda di
trasporto e individuerà i documenti di trasporto previsti dalle norme
comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali da
considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto).
A carico di coloro che non compilano, o alterano, o compilano in
modo incompleto o non veritiero, e/o non portano a bordo la scheda di
trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra
documentazione equivalente, si applicano sanzioni amministrative e la
disposizione del fermo amministrativo del veicolo. Le stesse sanzioni si
applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori
stranieri.
Patente internazionale
La patente internazionale è documento di guida, redatto in diverse
lingue, che viene rilasciato dall’autorità competente (in Italia, gli uffici del
Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e
trasporti, già Motorizzazione civile), esclusivamente, per essere
accompagnato alla patente di guida nazionale ai fini del suo possibile
utilizzo all’estero.
La patente (o permesso) internazionale di guida, conforme alla
Convenzione di Vienna, ha validità 3 anni (coincidente, comunque, con la
scadenza della patente).
La patente italiana è di per sé sufficiente - senza alcun permesso
internazionale - per guidare all'estero nei seguenti Paesi:
•
tutti gli Stati europei;
•
Algeria;
•
Turchia.
INTERNET POINT
Chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve presentare una
Scia (segnalazione certificata di inizio attività) al Suap/Comune
competente per territorio.
Alla Scia deve essere allegato il modello “Dichiarazione per l'offerta al
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica”, di cui all'allegato 9
del Codice delle Comunicazioni (v. articolo 25 del d.lgs. 259/2003),
destinato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
Comunicazioni.
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
ESERCIZIO DI TELEFONIA (C.D. PHONE CENTER)
Coloro che intendono aprire un pubblico esercizio di telefonia (vocale)
a pagamento, cosiddetto “phone-center”, devono presentare una Scia
(segnalazione certificata di inizio attività) al Suap/Comune competente per
territorio.
Alla Scia deve essere allegato il modello “Dichiarazione per l'offerta al
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica”, di cui all'allegato 9
del Codice delle Comunicazioni (v. articolo 25 del d.lgs. 259/2003),
destinato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale
del Dipartimento Comunicazioni.
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Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
RIFERIMENTI NORMATIVI
CITTADINI COMUNITARI
-
Trattato CE (Roma 1957, e successive modificazioni e integrazioni).
-
Trattato sull'Unione europea (Maastricht 1992).
-
Trattato di Lisbona che “modifica il Trattato sull'Unione europea e il
Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con
atto finale, protocolli e dichiarazioni” fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007; in vigore sul piano internazionale dal 1° dicembre 2009 (dopo il
deposito dello strumento di ratifica dell'ultimo Stato firmatario).
-
Legge 2 agosto 2008, n. 130 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di
Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007".
-
"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (adottata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 14 dicembre 2007; v. in particolare gli articoli:
15 "Libertà professionale e diritto di lavorare", 16 "Libertà d'impresa",
17 "Diritto di proprietà", 18 "Diritto di asilo", 45 "Libertà di circolazione
e di soggiorno").
-
Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 “Attuazione della direttiva
2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche professionali…- omissis – “
(vedi per le attività che interessano: “periti ed esperti” – “promotori
finanziari” – “guida turistica”).
-
Direttiva
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
n.
2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno (prevista entrata in vigore: dal 28 dicembre 2009).
-
Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” - In
particolare, vedi articolo 38 “Impresa in un giorno” (...disposizioni in
applicazione della direttiva 2006/123/CE). - Legge 6 agosto 2008
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112...”.
-
Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile” (v. in particolare articolo 9, che modifica l'articolo 19
della L. 241/90 anche in relazione all'attuazione della direttiva
2006/123/CE).
-
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
78
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
-
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri”.
-
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania”.
-
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 "Attuazione della
direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società
di capitali".
-
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223 “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
-
Circolare 6 aprile 2007, n. 19, del Ministero degli interni
(Dipartimento degli affari interni e territoriali) - Decreto
legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della direttiva
2004/38/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le dir.
64/221/CEE, Dir 68/360/CEE, Dir. 72/194/CEE, Dir 73/148/CEE, Dir.
75/34/CEE, Dir. 75/35/CEE, Dir. 90/364/CEE, Dir. 90/365/CEE e Dir.
93/96/CEE.
-
Circolare 19 aprile 2007, n. 3608/C del Ministero dello sviluppo
economico “Modalità di identificazione dei cittadini comunitari per
l’iscrizione al registro delle imprese e al REA – decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30”.
-
Circolare 8 agosto 2007, n. 45 del Ministero degli interni
“Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione europea”.
CITTADINI C.D. EXTRACOMUNITARI
-
Art. 16 “Trattamento dello straniero” - “preleggi” del Codice civile.
-
Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito in legge, con
modificazioni, con L. 28 febbraio 1990, n. 39) “Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini c.d.
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato” (N.B.
gli articoli 2 e seguenti sono stati abrogati dal D.Lgs. 286/98 “Testo
unico..”); Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del
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Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"; dal
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 3
ottobre 2008, n. 159.
-
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”.(vedi, in particolare, artt. 5 e 6 “Permesso
di soggiorno”, 9 “Carta di soggiorno” e 26 “Ingresso e soggiorno per
lavoro autonomo”).
-
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286“.(vedi, in particolare, gli artt. 14, 2° comma,
“Conversione del permesso di soggiorno” – per le comunicazioni alla
Questura, 39 “Disposizioni relative al lavoro autonomo” e 41 “Archivio
anagrafico dei lavoratori c.d. extracomunitari” – per le comunicazioni
all’INPS”).
-
Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo” c.d. legge “Bossi-Fini” (vedi, in particolare, gli
artt. 5 “Permesso di soggiorno”, 9 “Carta di soggiorno” e 18 “Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro
autonomo”).
-
Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n 334
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione” (vedi, in particolare, gli artt. 1 “Accertamento della
condizione
di
reciprocità”,
2
“Rapporti
con
la
pubblica
amministrazione”, 4 “Rilascio dei visti d’ingresso”, 9-11 “Richiesta e
rilascio del permesso di soggiorno”, 14 “Conversione del permesso di
soggiorno” – per le comunicazioni alla Questura, 16 “Rilascio e rinnovo
della carta di soggiorno”, 25 “Nulla osta dello Sportello unico e visto
d’ingresso” 36 “Disposizioni relative al lavoro autonomo” che modifica
l’art. 39 del regolamento di cui al D.P.R. 394/99, 38 “Archivio
anagrafico dei lavoratori c.d. extracomunitari” per le comunicazioni alla
Questura e all’INPS, 43 “Riconoscimento titoli abilitanti all’esercizio
delle professioni”.
-
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 “Attuazione della
direttiva
2003/9/CE
che
stabilisce
norme
minime
relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”.
80
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
-
Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti
di lungo periodo”.
-
Legge 28 maggio 2007, n. 68 “Disciplina dei soggiorni di breve
durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.
-
Decreto 11 maggio 2011 del Ministero degli affari Esteri.(Decreto
“visti”, vedi, in particolare, allegato A “Requisiti e condizioni”: punto 7
“Visto per lavoro autonomo – V.S.U. o V.N.).
-
Decreto 26 luglio 2007 del Ministero degli interni “Modalità di
presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per
soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla
legge 68/2007”.
-
Circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000 del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato “Decreto
legislativo . 268/98, art. 26 e D.P.R. n. 394/99 – Lavoro autonomo da
parte di cittadini stranieri c.d. extracomunitari”, (contenente
l’indicazione, alle Camere di Commercio, di criteri comuni per
l’individuazione e la definizione dei parametri finanziari).
-
Deliberazione n. 160 del 18 luglio 2000 della Giunta camerale di
Brescia “Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri c.d.
extracomunitari. Parametri di riferimento per l’esercizio dell’attività
autonoma iscrivibile nel registro delle imprese”.
-
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” (contiene modifiche al Testo unico sull'immigrazione e
introduce il “reato” di “immigrazione clandestina”).
-
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 “Attuazione della direttiva
2009/50/CE” sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi
terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati” (Carta Blu
UE).
NORME COMUNI
-
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 “Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili” (in particolare: v. articolo 106 “Atti ricevuti e
autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro
delle imprese...”).
-
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
“Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari” (vedi, in particolare,
l'articolo 19).
-
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” (in particolare, v. articolo 18 “Autocertificazione” e
articolo 19, “Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA).
81
Camera di commercio di Brescia
Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
-
Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato” (in particolare, v. articolo 25
“...trasferimenti di sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con
sede in Stati diversi...).
-
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” (vedi, in particolare, gli
artt. 3 “Soggetti” e 33 “Legalizzazione di firme di atti da e per
l’estero”).
-
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Legge 20 novembre 1982, n.
890 - Legge 3 agosto 1999, n. 265 e Sentenza n. 477-anno 2002
della
Corte
Costituzionale
della
Repubblica
italiana
“..Notificazioni all’estero degli atti della pubblica amministrazione..”;
Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 (relativa alla procedura civile),
Convenzione dell'Aja
del 15
novembre 1965.
Regolamento (CE) n. 1393 del 13 novembre 2007 (in vigore dal 13
novembre 2008).
-
Circolare dell'8 giugno 2007, n.3610 del Ministero dello sviluppo
economico “Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in paese
straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di
installazione
di
impianti,
autoriparazioni,
disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione”.
-
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario
dei visti (codice dei visti).
ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
-
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 “Convenzione relativa
allo status dei rifugiati”.
-
Convenzione di New York del 28 settembre 1954.”Convenzione
relativa allo status degli apolidi”.
-
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con
legge 20 dicembre 1966, n. 1253 “Ratifica della Convenzione
riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri,
adottata all’Aja il 5 ottobre 1961”.
-
Legge 15 novembre 2000, n. 364 “Ratifica ed esecuzione
dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione svizzera , dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a
Lussemburgo il 21 giugno 1999”.
-
Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 “Convenzione
relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri
delle Comunità Europee” - ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990,
n. 106.
82
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maggio 2013
NORME relative a SETTORI e ATTIVITÀ PARTICOLARI
-
Articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e
articolo. 127 del Testo Unico delle leggi di P.S. di cui al R.D. n.
773/1931 (agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori, piazzisti,
institori e rappresentanti di case estere nel settore “oggetti preziosi”).
-
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n.
14”.
-
Decreto 29 dicembre 2011 del Ministero dello Sviluppo
Economico “Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e
di biogas ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 93/2011”.
-
Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 “Attuazione delle direttive
2009/72/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica...”.
-
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della strada” Art. 1 della direttiva n. 91/439/CE – Decreto Ministero dei
Trasporti. del 14 novembre 1997 (norme relative alla equiparazione
delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea
ai documenti di guida italiani) e Circolare prot. n. 1274/M340 del
10 marzo 2005 (contiene l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di
guida che possono essere convertite in un analogo documento di guida
italiano).
-
Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attività di autotrasportatore" - Capo II "attuazione Direttiva
2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri"
-
Decreto 20 marzo 2008 del Ministero dei Trasporti "Modifiche al
decreto 7 febbraio 2007 relativo al rilascio della carta di qualificazione
del conducente".
-
Decreto 29 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti "recepimento della direttiva 2008/65/CE - Modello
comunitario di patente di guida".
-
Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 "Modifiche ed
integrazione al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286..." (v. art.
1 "Istituzione della scheda di trasporto").
-
Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, (modificato con legge di
conversione 31 luglio 2005, n. 155) recante “Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale” v. in particolare l’articolo 7
83
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Antonio d’Azzeo - Paolo Marianacci
maggio 2013
“Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet” e l’articolo 11 “Permesso di soggiorno
elettronico”.
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Decreto legislativo del 1 agosto 2003, n.259, v. in particolare
articolo 25 “Autorizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica”.
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Delibera della Giunta regionale (Lombardia) 22 dicembre 2008, n.
8778 “Riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare specifici profili
incidenti la difesa della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica”.
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