7. Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive

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7. Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive
22.6.2001
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
C 178/279
Giovedì 5 ottobre 2000
7. Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive
A5-0258/2000
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Studio sul controllo
parentale delle emissioni televisive» (COM(1999) 371 ' C5-0324/1999 ' 1999/2210(COS))
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 371 C5-0324/1999),
vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (nel seguito:
«Direttiva televisione senza frontiere») (1),
vista la raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità
umana (2),
vista la decisione del Consiglio 1999/297/CE, del 26 aprile 1999, volta a istituire un’infrastruttura di
informazione statistica comunitaria riguardante l’industria e i mercati dell’audiovisivo e dei settori connessi (3),
vista la sua risoluzione del 6 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione su principi e
orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale (COM(1999) 657 C5-0324/1999) (4),
visto l’articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e
lo sport (A5-0258/2000),
A. considerando che occorre fronteggiare drasticamente il dilagare della violenza e di altri contenuti
nocivi ai giovani nei programmi televisivi e nei servizi audiovisivi trasmessi via rete, a tutela dell’equilibrio psicologico dei minori,
B.
considerando che sarebbe auspicabile che gli operatori stabilissero, per i meccanismi di controllo
parentale delle trasmissioni, un sistema efficace di autoregolamentazione, all’interno del quadro legislativo e conforme ai diversi valori culturali, sociali e giuridici degli Stati membri,
C. considerando che occorre potenziare, a livello nazionale e regionale, le campagne di sensibilizzazione
sulla tutela mediatica dei minori, coinvolgendo le famiglie e il mondo dell’istruzione,
D. considerando che le conclusioni dello studio della Commissione (5) indicano chiaramente quali siano in
Europa le opportunità riguardanti l’applicazione di tecnologie di filtraggio dei programmi televisivi,
E.
considerando che gli aspetti tecnologici e commerciali saranno trattati nell’ambito del Digital Video
Broadcasting (DVB) e che spetta agli Stati membri garantire che tutte le famiglie possano acquisire a
prezzi accessibili apparecchi di filtraggio dei programmi televisivi,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60 e GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.
GU L 117 del 5.5.1999, pag. 39.
«Testi approvati» in tale data, punto 11.
Study on Parental Control of Television Broadcasting (Studio relativo al controllo dei genitori sulle trasmissioni
televisive) del marzo 1999, elaborato dall’Oxford University Centre for Socio-legal Studies, disponibile sul World
Wide Web: http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/parental_control/index.html.
C 178/280
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
Giovedì 5 ottobre 2000
F.
considerando che la creazione di un Gruppo di esperti, composto da personalità di livello nominate
dagli Stati membri, potrebbe contribuire a definire parametri minimi di tutela mediatica dei minori,
G. considerando che la disponibilità tecnica di sistemi di filtraggio non può e non deve sostituire la
responsabilità per i programmi e l’offerta delle imprese e degli altri operatori del settore,
H. considerando che tutte le misure di tutela dei minori non vanno limitate solo alla programmazione
televisiva tradizionale, ma estese anche alla crescente offerta multimediale e via Internet,
1.
constata con disappunto la crescente ondata di violenza riversata quotidianamente sui minori dai
programmi televisivi; è fortemente preoccupato per le conseguenze nonché per gli effetti sociali derivanti;
2.
ritiene urgente che sia stabilito, da tutti gli operatori televisivi europei, un codice di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori;
3.
si congratula con la Commissione per avere mantenuto l’impegno derivante dall’articolo 22 della
direttiva «Televisione senza frontiere» in merito alla promozione di uno studio sui sistemi di controllo
parentale dei programmi televisivi; apprezza la qualità e la ricchezza di dati dello studio sui sistemi di
controllo parentale;
4.
chiede alla Commissione di continuare l’attività di analisi sul campo e di includere, nel programma
statistico comunitario per il settore audiovisivo, la raccolta di dati specifici in materia di controllo parentale, laddove detta raccolta non deve limitarsi alla programmazione televisiva tradizionale, ma essere estesa
anche alle altre offerte multimediali;
5.
sollecita la Commissione e gli Stati membri, dato soprattutto il crescente volume dell’offerta multimediale e via Internet, a evidenziare in tutte le iniziative legislative la responsabilità dei programmatori e
degli offerenti delle imprese multimediali e di altro tipo e a prevedere misure adeguate per la repressione
delle violazioni ove il quadro giuridico in vigore non fosse sufficiente;
6.
considera utile distinguere gli aspetti tecnologici da quelli di ordine giuridico/culturale relativi al controllo parentale dei programmi televisivi e ritiene auspicabile che, in questo ambito, gli Stati membri
mirino a conseguire il consenso nella valutazione dei contenuti nocivi per la tutela dei minori dato il
carattere transfrontaliero dell’offerta;
7.
prende atto delle conclusioni sui sistemi televisivi europei (analogico e digitale) contenute nello studio
promosso dalla Commissione e auspica che i lavori del Digital Video Broadcasting possano dare ricadute
positive nel prossimo futuro nell’interesse delle imprese e delle famiglie;
8.
sostiene la necessità di garantire a tutte le famiglie la possibilità di disporre a prezzo accessibile di
apparecchi di filtraggio dei programmi televisivi e impegna gli Stati membri a realizzare tale obiettivo, con
priorità per le fasce della popolazione meno abbienti o nelle aree dove è più forte il disagio sociale;
9.
reputa necessario che gli aspetti morali e giuridici della tutela mediatica dei minori siano l’oggetto di
una riflessione ampia e approfondita, che coinvolga il mondo della scuola, le associazioni delle famiglie, gli
addetti alle attività della comunicazione e dello spettacolo, le collettività locali, le comunità civili e religiose;
10. ritiene indispensabile favorire l’autonomia di giudizio mirata a una fruizione responsabile dell’offerta
multimediale per bambini, adolescenti ed adulti e invita pertanto la Commissione a elaborare un ulteriore
studio in materia che indichi le modalità con cui poter sviluppare presso persone di ogni età la capacità di
gestire consapevolmente la gamma crescente dell’offerta nell’epoca digitale;
11.
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
22.6.2001