fisco, lavoro, società e impresa la disciplina fiscale
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fisco, lavoro, società e impresa la disciplina fiscale
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 6 del 30 agosto 2004 NEWS FISCO Revisione periodica registratore di cassa – Obbligo annuale Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 23/10/2003 è diventata obbligatoria la revisione annuale del Registratore di cassa. Ogni Registratore deve essere munito di targhetta di verifica periodica nella quale deve essere indicata la data entro cui deve essere effettuata la verifica successiva (entro 365 giorni dalla precedente). Manovra correttiva di finanza pubblica: aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo Un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2004 ha chiarito, in via di interpretazione autentica, l’ambito di applicazione della nuova aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo (art. 1-bis comma 6, d.l. 12 luglio 2004, n. 168). L’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento (art. 18 D.P.R. n. 601/1973) si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione, o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le seguenti condizioni (nota II bis, all’art. 1 della tariffa I annessa al Testo Unico sull’Imposta di Registro: • che l’immobile sia acquistato come prima casa nel territorio italiano; • che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza, o si trasferisce entro diciotto mesi dall’acquisto, o in cui svolge la propria attività lavorativa, o in cui ha sede il datore di lavoro nel caso si tratti di cittadino italiano emigrato all’estero. (D.L. 3 agosto 2004, n. 220, G.U. 20 agosto 2004, n. 195) Locazione di immobili ad uso turistico: trattamento ai fini IVA delle somme riscosse dalle agenzie di intermediazione immobiliare L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire il trattamento ai fini IVA delle somme riscosse dalle agenzie di intermediazione immobiliare in presenza di mandato senza rappresentanza alla locazione di immobili ad uso turistico. In particolare si è pronunciata in merito ai seguenti punti: il trattamento IVA delle somme pagate dai terzi conduttori alle agenzie di intermediazione in base al contratto di locazione immobiliare con le stesse concluso; il trattamento IVA delle somme riversate dalle agenzie medesime (agenti, come detto, in qualità di mandatarie) ai proprietari dei beni immobili; il trattamento IVA delle provvigioni spettanti alle agenzie (ad esse corrisposte, unitamente al prezzo della locazione, dai terzi conduttori); il trattamento, ai fini delle imposte dirette, delle somme complessivamente pagate dai terzi conduttori alle agenzie. (Agenzia Entrate, Ris. 10 agosto 2004, n. 117/E) Rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate Circolare n. 6 del 30 agosto 2004 - L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, da effettuarsi mediante pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004. I chiarimenti riguardano i seguenti punti: redazione della perizia di stima; determinazione dell’imposta sostitutiva e termini di pagamento; indicazione dei nuovi valori nei quadri del modello UNICO Persone fisiche; la rivalutazione delle partecipazioni ricevute in seguito a donazione; il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. (Agenzia Entrate, Circ. 4 agosto 2004, n. 35/E) LAVORO Orario di lavoro: ferie retribuite godibili entro 18 mesi dall'anno di maturazione Sono state introdotte modifiche alla disciplina sull’apparato sanzionatorio dell' orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003). In particolare si segnalano le novità apportate in materia di utilizzo delle ferie retribuite e di lavoro notturno. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell' anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l' assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. (D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, G.U. 17 agosto 2004, n. 192) SOCIETÀ E IMPRESA Immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione: nasce lo sportello telematico dell'automobilista In attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, è stato istituito lo sportello telematico dell'automobilista, Diritto societario: in vigore i regolamenti sul registro per la conciliazionedi semplificare i procedimenti relativi all' immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. (D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224, G.U. 24 agosto 2004, n. 198) Diritto societario: in vigore i regolamenti sul registro per la conciliazione Entrano in vigore oggi i due decreti ministeriali che costituiscono un' ulteriore attuazione del diritto societario. I decreti prevedono l' istituzione presso il ministero della Giustizia del registro degli organismi di conciliazione, stabilendo le caratteristiche di composizione e le relative tariffe degli organismi, e consentiranno di velocizzare la conciliazione stragiudiziale ed evitare la paralisi delle controversie. (D.L. 23 luglio 2004, n. 222-223, G.U. 23 agosto 2004, n. 197) Circolare n. 6 del 30 agosto 2004 - DCCIAA di Bologna - Informatizzazione dei certificati di conformità La CCIAA di Bologna ha informatizzato i servizi per le imprese di installazione di impianti previsti dalla Legge 46/90; queste ultime, dal corrente anno, possono presentare per via telematica le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti. Per fare ciò è necessario richiedere una preventiva abilitazione al servizio accedendo al sito: http://web.telemaco.infocamere.it sottoscrivendole con firma digitale. Per informazioni contattare l’Uff. Dichiarazioni Conformità 051/6093236-316. LA DISCIPLINA FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE Non è soggetto ad IVA il rimborso delle spese sostenute dai professionisti o, più genericamente dai lavoratori autonomi, in nome e per conto dei loro clienti, nell’esecuzione degli incarichi da questi conferiti La disciplina del rimborso per le spese, che professionisti e lavoratori autonomi sostengono nell’esecuzione degli incarichi loro affidati dai clienti, in nome e per conto degli stessi, è disciplinata sia a livello comunitario, sia nazionale. La disciplina nazionale La disciplina nazionale è coincidente, nella sostanza, con quella comunitaria: per entrambe le norme, infatti, si escludono dalla base imponibile, alle condizioni da esse stabilite, le somme che un soggetto economico passivo riceve a rimborso delle spese da esso sostenute, in nome e per conto del mandante, nell’esecuzione del mandato. In ambito nazionale la norma generale che stabilisce le regole per la definizione della base imponibile è l’articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972: La base imponibile corrisponde all’ammontare dei corrispettivi dovuti – secondo le condizioni contrattuali – al cedente, o prestatore, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione, i debiti ovvero altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentati delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti In sostanza dalla lettura di tale articolo discende che gli elementi rilevanti al fine della individuazione della base imponibile sono rappresentati: • dai corrispettivi contrattualmente dovuti, • dalle integrazioni a carico di terzi, ove direttamente connesse con detto corrispettivo, • le spese e gli oneri di esecuzione del negozio, • gli oneri verso terzi accollati al cessionario o committente. Le spese e gli oneri sostenuti per consentire l’esecuzione del contratto non sempre concorrono alla formazione della base imponibile. In particolare, l’articolo 15, D.P.R. n. 633/1972, esclude dalla base imponibile le somme regolarmente documentate, che il professionista reclama a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente. Tra il professionista, pertanto, ed il cliente intercorre un vero e proprio rapporto di mandato in cui: Circolare n. 6 del 30 agosto 2004 - MANDANTE CLIENTE MANDATARIO PROFESSIONISTA In particolare, nel nostro caso, tra i due soggetti si sostanzia un contratto di mandato con rappresentanza. Il professionista, pertanto, agisce sostituendosi al committente e sostiene al suo posto delle spese, che , successivamente (al momento del pagamento della parcella) il cliente rimborserà. Affinché ricorra l’istituto dell’anticipazione di somme in nome e per conto di altro soggetto, occorre che il soggetto che materialmente sostiene la spesa agisca per nome e per conto e quindi in sostituzione del committente che originariamente vi sarebbe tenuto, il quale provvederà successivamente al relativo rimborso. Da quanto detto si evince che il rimborso delle spese anticipate nell’esecuzione del mandato viene considerato anticipazione, quando si è in presenza: • di una spesa sostenuta in nome e per conto della controparte (in pratica intestata al cliente); • e di regolare documentazione della spesa stessa sostenuta. Verificandosi le suddette condizioni, dunque, la somma corrispondente al rimborso è esclusa dalla base imponibile. Esempio Supponiamo che il professionista Rossi abbia curato una particolare pratica inerente a vari acquisti per il cliente Verdi. Il professionista ha sostenuto varie spese di cui: • alcune sono documentate da fattura; • altre sono documentate da ricevute o scontrini o da altri documenti idonei a rappresentare l’esborso Le fatture sono intestate al mandante, cioè il Sig. Verdi che è, pertanto, il soggetto che legittimamente potrà esercitare il diritto di detrazione dell’IVA in base all’art. 19, D.P.R. n. 633/1972. Gli altri documenti saranno giustificati in modo tale che sia chiaro che tale spesa si è sostenuta in nome e per conto del cliente Verdi. In sostanza, gli effetti legali e fiscali delle operazioni che il professionista Rossi ha eseguito si riflettono esclusivamente nella sfera giuridica del mandante (il sig, Verdi): siamo, dunque, in presenza di spese costituenti vere e proprie anticipazioni escluse dalla base imponibile. La parcella che il professionista, dottore commercialista, emetterà sarà la seguente: Compenso 10.000,00 Rimborso spese 3.000,00 Contributo 2% su 10.000,00 200,00 Iva 20% su 10.200,00 2.040,00 Totale lordo 15.240,00 Ritenuta 20% su 10.000,00 2.000,00 Totale netto a pagare 13.240,00 Dott. Bonvicini Circolare n. 6 del 30 agosto 2004 -