regolamento di polizia urbana
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 30.11.2006 INDICE pag. TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art.1: Scopo del regolamento Art.2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni Art.3: Ambito di applicazione 4 4 4 TITOLO II° SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art.4: Delle occupazioni Art.5: Addobbi, striscioni e drappi e distribuzione di volantini Art.6: Luminarie Art.7: Occupazione di sede stradale-ponteggi e accantieramenti Art.8: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri Art.9: Atti vietati su suolo pubblico Art.10: Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico6 4 4 4 5 5 5 TITOLO III° NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO Art.11: Patrimonio pubblico e arredo urbano Art.12 Utilizzo degli impianti sportivi 6 7 TITOLO IV° NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI Art.13 Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere Art.14: Sgombero neve Art.15: Nettezza del suolo pubblico Art.16: Panni e tappeti su finestre e balconi 7 7 7 7 TITOLO V° TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA Art.17: Prevenzione incendi ed infortuni Art.18: Emissione di odori, gas, vapori e fumo Art.19: Detenzione di materiale infiammabile Art.20: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione sul suolo pubblico Art.21: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via Art.22: Segnalazioni per verniciature Art.23: Lotta agli insetti nocivi o molesti 8 8 8 8 9 9 TITOLO VI° DELLA QUIETE PUBBLICA Art.24: Tutela della quiete Art.25: Attività nei cantieri Art.26: Petardi Art.27: Uso di dissuasori sonori e cannoncini antigrandine Art.28: Uso di macchine da giardino Art.29: Altoparlanti 9 10 11 11 11 11 TITOLO VII° POLIZIA ANNONARIA Art.30: Commercio all'ingrosso ed al dettaglio Art.31: Commercio su area pubblica in forma itinerante e non: prescrizioni ed obblighi Art.32: Produttori agricoli 11 11 12 Art.33: Occupazione per esposizione di merce Art.34: Vendita dei propri prodotti da parte di artigiani Art.35: Esposizione dei prezzi Art.36: Somministrazione al domicilio del consumatore Art.37: Somministrazione di bevande alcoliche Art.38: Divieto di vendita per asporto di bottiglie di vetro Art.39: Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate Art.40: Insediamento di sexy shops Art.41: Accattonaggio e questue Art.42: Raccolta fondi Art.43: Raccolta di indumenti,stracci,carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici Art.44: Suonatori ambulanti, girovaghi Art.45: Distributori di carburante 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 TITOLO VIII° CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI Art.46: Esercizio dell’attività di phone center, interpoint e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip. Art.47: Custodia e tutela degli animali Art.48: Circolazione dei cani Art.49: Volatili Art.50: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione,vendita e somministrazione di generi alimentari o altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione 14 15 15 15 16 TITOLO IX° ATTIVITA’ AGRICOLE E TENUTA GIARDINI Art.51: Concimazioni e diserbanti Art.52: Pulizia fossati e terreni 16 16 TITOLO X° SPETTACOLI VIAGGIANTI Art.53: Spettacoli viaggianti Art.54: Carovane 16 17 TITOLO XI° SANZIONI Art.55: Sanzioni amministrative pecuniarie principali Art.56: Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione Art.57: Sanzione accessoria dell’obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata attività Art.58: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose Art.59: Determinazione delle sanzioni Art.60: Abrogazioni Art.61: Entrata in vigore 17 17 17 18 18 21 21 TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI 1Art.1: Scopo del regolamento 1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del patrimonio pubblico. 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. 2Art.2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni 1. Le funzioni amministrative relative alla materia “ polizia urbana “ concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali. 2. Della vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento sono incaricati i componenti dei Corpi/Servizi di Polizia Municipale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli organi e dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega dei predetti controlli. Art. 3: Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica all’interno del Comune di Cavezzo, nelle aree pubbliche o private secondo previsto nelle singole norme. TITOLO II° SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art.4: Delle occupazioni 1. Per spazio pubblico, ai fini del presente Regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico. 2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso ai sensi del vigente Regolamento COSAP. 3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, lanterne, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità. 4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione, e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza. Art.5: Addobbi, striscioni e drappi e distribuzione di volantini 1. E' vietato, collocare striscioni, addobbi, drappi e similari che riportino messaggi pubblicitari commerciali salvo casi espressamente autorizzati dall’ufficio competente. 2. E’ vietato distribuire volantini od altro materiale con l’apposizione ai tergicristalli dei veicoli in sosta eccetto le comunicazioni di carattere istituzionale. 3. E’ vietato affiggere manifesti, locandine od altri messaggi pubblicitari fuori dagli appositi spazi. 4. E’ vietata la distribuzione a mano di volantini a carattere commerciale, ad eccezione delle iniziative delle associazioni di volontariato e della comunicazione politica e istituzionale. Art .6: Luminarie 1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6.5.40 n°635. 2. Chiunque sia incaricato dei lavori è tenuto a presentare all'Ufficio competente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza responsabilità Civile Azienda Industriale. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. 3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'Ufficio Polizia Amministrativa previo parere dell'ufficio tecnico solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici. 4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. 5. Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse. Art.7: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti 1. Chi esegue, su spazio pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.). 2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizione o rottami. Tale operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. 3. Gli accantieramenti allestiti nel centro devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con materiale idoneo previsto per legge. 4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche. Art. 8: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri 1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. 2. Tali operazioni, salvo casi di emergenza, devono eseguirsi nel centro storico dalle ore 8.00 alle ore 11.00 dalle ore 16.30 alle ore 22.00. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Polizia Municipale, per motivate esigenze di carattere igienico-sanitario. Art.9: Atti vietati su suolo pubblico 1. Sul suolo pubblico è vietato: a. lavare i veicoli; b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina e similari, schiume ed altre sostanze imbrattanti); c. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici: in tali casi sarà indispensabile utilizzare sistemi di somministrazione che permettano di rimuovere con facilità eventuali residui alimentari; d. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti; e. lanciare o disperdere volantini o altro materiale divulgativo e pubblicitario che, disseminato per la città, comprometta la pulizia della stessa; f. il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle predette aree; g. lo scarico di acqua e liquidi derivanti da pulizia e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche; h. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare le acque per lavarsi o per l'abbeveraggio di animali; i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, qualora si rechi intralcio o disturbo; j. soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; k. percorrere con mezzi motorizzati sommità arginali e relativi accessi, carraie sott' argine, rampe di salita ed altre pertinenze dei corsi d'acqua e dei canali di proprietà o in uso ad enti pubblici, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Il limite non vale quando su argini e loro accessi esistano strade pubbliche, ad uso pubblico o gravate da servitù di passaggio; dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, nonché quelli appositamente autorizzati dalla Polizia Municipale o dall'ente proprietario; l. Salvo previsto dall’articolo 726 del Codice Penale, circolare o/e sostare con parti intime lasciate scoperte; m. Sputare a terra o in qualsiasi altro luogo esposto o aperto al pubblico. Art.10: Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico. 1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti: a. circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati dalla Polizia Municipale; b. transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione della Polizia Municipale; c. collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione. d. asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso; e. accendere fuochi; f. abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi, oltre a rifiuti di qualunque genere; g. utilizzare senza averne titolo le strutture da gioco riservate ai bambini o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio; h. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico; i. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune. TITOLO III° NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO Art.11: Patrimonio pubblico e arredo urbano 1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635,639 e 733 del Codice Penale, è vietato compiere atti i quali arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione. 3. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando l'accesso sia espressamente vietato da segnaletica; possono essere esclusi da tale divieto le persone con gravi difficoltà motorie o che comunque comprovino particolari necessità: l'autorizzazione relativa viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale. 4. La sosta dei veicoli non può comunque effettuarsi su aree verdi o su aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio. Art.12: Utilizzo degli impianti sportivi 1. Sono vietati l'ingresso e l'uso degli impianti sportivi, se non accedendo dagli ingressi previsti e con l'autorizzazione del personale responsabile. 2. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto. TITOLO IV° NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI Art.13: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere 1. Fatto salvo quanto dettato dal regolamento urbanistico edilizio (RUE) e quanto dettato dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili 2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante. 3. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione ripristino ed eventuale pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc. Art.14: Sgombero neve 1. Fermo il principio che il Comune si assume il compito di provvedere alla pulizia del suolo pubblico, i proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. 2. Gli stessi devono tempestivamente rimuovere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata. 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso delle siepi o dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada. Art.15: Nettezza del suolo pubblico 1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o materiali di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone interessate al carico, allo scarico od al trasporto, devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia. 2. I titolari di negozi, bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili, devono provvedere, a fine giornata, o nel corso della stessa secondo necessità, a raccogliere e conferire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività e non abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi né in luoghi impropri. 3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante. Art.16:Panni e tappeti su finestre e balconi 1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio. TITOLO V° TUTELA AMBIENTE E SICUREZZA Art.17:Prevenzione incendi ed infortuni 1. Salvo quanto prescritto da normative specifiche, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature derivanti da frutteti e vigneti per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. E' vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare. 2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati. 3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente. 4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate. 5. E' altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di petardi (vedi art. 27) e di altri oggetti contundenti. 6. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti. 7. I rami delle alberature private che possono interferire, a causa delle sollecitazioni provocate dal vento o dalla neve, con elementi della pubblica illuminazione (sostegni, corpi illuminanti, linee elettriche di alimentazione) provocando rischi di caduta di impianto o di folgorazione, devono essere ridimensionati a cura dei proprietari e riportati a distanza di sicurezza. 8. Nel caso di danni provocati agli impianti di pubblica illuminazione delle alberature private, l’amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento dei relativi danni. Art.18: Emissione di odori, gas, vapori e fumo 1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi. Per le attività produttive, artigianali e commerciali, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene sanità ed inquinamento atmosferico. 2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi: aalimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia; balimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica; cogni qualvolta lo consenta l'Ufficio Ambiente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze; 3. E' comunque vietato in modo assoluto l'utilizzo di generatori autonomi di corrente sotto i portici. Art.19: Detenzione di materiale infiammabile 1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele. 2. E' vietato costituire depositi consistenti di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi. 3. Nei sotterranei delle abitazioni e nei cortili interni non è possibile detenere bombole di gas piene se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli inquilini del fabbricato. Art 20: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico 1. Salvo il dettato dell'art. 675 C.P., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta. 2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio. Art.21: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via 1. I rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica. 2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 2,70, al di sopra del marciapiede e a mt. 5,50, se sporgenti sopra la carreggiata, salvo quanto previsto all’art.17 commi 7 e 8. 3. Le siepi ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale. 4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati. Art.22: Segnalazioni per verniciature 1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. Art.23: Lotta agli insetti nocivi o molesti 1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. 2. E' vietato tenere scoperti contenitori, di ogni forma, natura e dimensione, ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. 3. Sono comunque fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia. TITOLO VI° DELLA QUIETE PUBBLICA Art. 24:Tutela della quiete 1. E’ vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo. 2. Fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia di inquinamento acustico, e salvo espresse deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, l'uso di apparecchi di diffusione sonora, di apparecchi radio televisivi e strumenti musicali in pubblici esercizi, scuole di ballo, circoli privati e palestre è vietato dalle ore 24 alle ore 8.00. 3. Chiunque detenga, all'esterno di locali di ritrovo, giochi (biliardini, flipper, videogames e similari) ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24 e sino alle ore 9.00 del giorno successivo. 4. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art.3, comma 1, lett. G della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a cinque minuti per un tempo massimo complessivo di 25 minuti. 5. Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno, correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo ed alle attività umane, cioè all'alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita. 7. Chiunque eserciti un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Le attività produttive si attengono a quanto previsto nella vigente pianificazione acustica. L’ARPA, su reclamo o d’ufficio, accerta la natura delle emissioni sonore che eccedono i predetti limiti, dandone comunicazione all’amministrazione comunale che adotterà i provvedimenti necessari. 8. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di livelli delle emissioni sonore lo svolgimento di attività lavorative dalle ore 23 alle 7 nelle zone classificate dal PSC come ambiti residenziali (ambiti AC1, AC2, AC3), di riqualificazione (ambiti AR), e urbanizzabili (ambiti AN1 ed AN2), è esercitata nel rispetto del diritto dei residenti a godere delle normali condizioni che consentono il riposo notturno. 9. Pertanto devono essere evitati tutti i comportamenti che rechino molestia alla quiete pubblica e in particolare: a) lo svolgimento di attività lavorative di qualsiasi genere all’esterno degli ambienti produttivi; b) l’utilizzo di attrezzature rumorose senza adeguato isolamento acustico (ad esempio mantenendo aperte porte o finestre); c) lo svolgimento all’aperto di giochi ed altre attività rumorose; d) l’utilizzo di strumenti per la riproduzione sonora all’esterno dei fabbricati. 10. Le attività di cui sopra in occasione di particolari ricorrenze o di eccezionali esigenze lavorative debbono essere previamente autorizzati dall’amministrazione pubblica. Art.25: Attività nei cantieri 1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. 2. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 3. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi ( ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru,ecc), sono svolti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nelle giornate di sabato pomeriggio (dalle 13.00 in poi), domenica e festivi è interdetto l'utilizzo di tali strumenti o attrezzi, salvo espressa deroga rilasciata dall’Ufficio Ambiente in caso di particolari esigenze tecnologiche, o per lavori di breve durata o che vengono a svolgersi non in prossimità di abitazioni. Le sopradescritte attività sono soggette ad autorizzazione Le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione in nonchè i valori limite di rumorosità per tali attività sono fissati dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2002/45 del 21.01.2002; 4. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività, che venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio nonchè sulla data di inizio e fine lavori. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applicano i limiti di cui al punto 3), comma 6° della deliberazione della Giunta Regionale n. 2002/45 del 21.01.2002; 5. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa implicita deroga ed agli adempimenti amministrativi previsti nel presente regolamento. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette, di cui al DPCM 14.11.1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. 6. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere con le modalità stabilite al punto 3), comma 10°, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2002/45 del 21.01.2002; 7. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei citati limiti di rumore di cui al punto 3), commi 5°,6° e 7°, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2002/45 del 21.01.2002 possono chiedere specifica deroga mediante presentazione di apposita domanda con le modalità stabilite al punto 3), comma 11°, della deliberazione della Giunta Regionale stessa; 8. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere. Art.26: Petardi 1.E’ vietato l’uso di petardi, botti e simili su tutto il territorio comunale. Ne è consentito l’uso, limitatamente alle tipologie consentite dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza, in occasione delle festività natalizie, del capodanno, limitatamente al periodo dal 14 Dicembre al 16 Gennaio, dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 0re 16,30 alle 23,00 (esclusa la notte di Capodanno) e nella giornata di sfilata di carnevale. Art.27: Uso di dissuasori sonori e cannoncini antigrandine 1. Per l'utilizzo dei cannoncini antistorno e dei cannoni antigrandine si applica la normativa statale e regionale vigente previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente che disporrà, in base al contesto territoriale ed allo stato dei luoghi, eventuali prescrizioni del caso. Art.28: Uso di macchine da giardino 1. L'uso di macchine ed impianti per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali e festivi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nei periodi di applicazione dell’orario legale e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nei restanti. Art.29:Altoparlanti, pubblicità fonica 1. L'uso di altoparlanti, ai sensi 59 del regolamento del codice della strada e dell’autorizzazione comunale è consentito a)in centro abitato: ?Invernale dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00; ?Estivo dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00; b)Fuori dal centro abitato ?Dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,00; Il periodo estivo coincide con quello di applicazione dell’ora legale. TITOLO VII° POLIZIA ANNONARIA Art.30: Commercio all'ingrosso ed al dettaglio 1. Salvo deroghe stabilite dalla Regione, ed in linea con il dettato del D.Lgs. 114/98, nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio. 2. Compatibilmente con quanto previsto nelle norme in materia urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto alle seguenti condizioni: ?Se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura in grado di separare gli accessi ai distinti locali o a parti di locali che comunque devono risultare ben distinte; ?Se vi sono aperture che rendono i locali intercomunicanti, occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela. Art.31: Commercio su area pubblica in forma itinerante e non:prescrizioni ed obblighi. 1. Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, occorre che si rispettino le seguenti prescrizioni: ?a salvaguardia della quiete e per il rispettivo dovuto ai luoghi, l'attività in forma itinerante non può esercitarsi ad una distanza inferiore a 150 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e scuole; ?limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, devono rispettarsi le prescrizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della salute 03.04.2002 e comunque la normativa vigente; ?gli esercenti il commercio su aree pubbliche hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione originale alla vendita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; ?non si può esercitare la vendita della merce fuori dai posteggi autorizzati; ?è vietato attirare la clientela ad alta voce e fare uso di mezzi sonori o altri sistemi analoghi di richiamo della clientela; ?nei mercati settimanali sussiste l'obbligo di conferire i rifiuti derivanti dalla attività esercitata negli appositi cassonetti, è fatta salva l'applicazione della normativa statale e comunale in materia di smaltimento rifiuto; ?colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo; ?è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa. Art.32: Produttori agricoli: 1. I produttori agricoli che intendano esercitare la vendita al dettaglio su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, o in locali aperti al pubblico, devono osservare le disposizioni di cui al D.lgs 18.05.01 n°228 e dalle norme comunali in materia. Gli stessi hanno l'obbligo di esibire la comunicazione rilasciata dal comune di competenza, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 2. Per quanto compatibili, si applicano agli stessi le prescrizioni di cui agli artt.32 e 36 del presente regolamento. Art.33:Occupazione per esposizione di merce 1. L'esposizione di merce su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, nel rispetto delle norme d'igiene urbanistiche e del C.d.S. è consentita limitatamente ai prodotti alimentari per una profondità massima di metri uno e previo rilascio del prescritto titolo abilitativo, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. 2. I generi alimentari (confezioni e non) devono essere collocati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. 3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in orario di apertura dell'esercizio commerciale, dovendosi rimuovere le strutture alla chiusura dello stesso. Art.34:Vendita dei propri prodotti da parte di artigiani 1. Ai sensi della normativa vigente, nei locali di produzione o in quelli a questi adiacenti, le imprese artigianali e industriali possono effettuare la vendita dei beni di propria produzione nonché la fornitura di beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazioni dei servizi. Nei locali di produzione è consentito il consumo immediato di prodotti alimentari, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico – sanitarie. A tal fine è consentito l’utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. 2. L'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla normativa attualmente vigente. 3. Le gelaterie, gastronomie, pasticcerie e tutti gli artigiani che vendano prodotti alimentari nei propri locali di produzione devono osservare orari di apertura e di chiusura determinati con ordinanza del Sindaco ( fatte salve specifiche normative di settore). Art.35: Esposizione dei prezzi 1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merce al dettaglio, e la cui attività non risulti disciplinata dal decreto legislativo 31.03.98 n°114, qualora espongano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo. 2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico. 3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura. Art.36: Somministrazione al domicilio del consumatore. 1. Ai fini dell'applicazione della L.R. 14/03, per attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore devono intendersi quelle attività nelle quali il consumatore fruisce, oltre del servizio di consegna degli alimenti e bevande al proprio domicilio o nei locali ove si trovi, anche temporaneamente per motivi di svago, anche di ulteriori servizi quali forniture di tovaglie, posateria, bicchieri, servizio al tavolo e non, a mezzo di personale addetto e comunque in tutti quei casi ove la somministrazione di alimenti e bevande implichi servizi ulteriori alla mera consegna degli stessi. Art.37: Somministrazione di bevande alcoliche. 1. E' fatto divieto negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento e spettacolo, di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi specie a prezzi differenziati a seconda dell'ora o del giorno. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si intende per bevanda alcolica, quella avente il contenuto in alcol pari o superiore al 21 per cento del volume. 2. Nei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 3. Per motivi di pubblico interesse, è interdetta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei pubblici esercizi ubicati negli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive e musicali, a partire dalle 3 ore precedenti allo svolgimento delle medesime sino all'ora successiva al termine delle stesse. Art.38: Divieto di vendita per asporto di bottiglie di vetro. 1. In tutti i locali ove è autorizzata la vendita per asporto di alimenti e bevande, ivi compresi i pubblici esercizi, è fatto divieto di vendere per asporto bottiglie in vetro oltre le ore 22.00. Art.39: Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate. 1. Ai sensi dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. RD 635/1940, si individua il valore esiguo nel valore massimo di Euro 250,00. Art.40: Insediamento di sexi-shops. 1. I sexi-shops e gli altri esercizi che pongono in vendita materiale e contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari. 2. Tutti i sexi-shops o gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno. Art.41: Accattonaggio e questue. 1. E' vietato l’impiego di minori di anni 14 e di non imputabilli nell’attività di accattonaggio. 2. E’ vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, cuccioli lattanti o da svezzare, animali femmine gravide o in allattamento, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. 3. E' sempre vietato l'accattonaggio o la questua negli incroci o quando o questi, in generale, arrechino disturbo o intralcio alla viabilità. Art.42: Raccolta fondi 1. Le raccolte di fondi e le vendite di beneficienza sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontario o all'associazionismo o da rappresentanze politiche e sindacali regolarmente riconosciute; le stesse, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte ad essa. Nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione ed i dati anagrafici del presidente o responsabile. 2. Sono in ogni caso vietate le raccolte di fondi in prossimità di scuole e in luoghi di cura. 3. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione del documento equipollente. Art.43: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici 1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo regolarmente riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite negli elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato. 2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice. 3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente. Art.44: Suonatori ambulanti e girovaghi 1.I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di una situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità. 2.Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente. Nel centro, come definito dall’art. 32 del presente regolamento, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dalla Polizia Amministrativa ( in cui potranno essere indicate prescrizioni). Art.45:Distributori di carburante 1. Gli orari di apertura, turnazione e riposo settimanale dei distributori di carburante sono disciplinati dal sindaco, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale. 2. I titolari delle autorizzazioni di distribuzione di carburanti hanno l'obbligo di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio effettuato e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali. I cartelli devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza. 3. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Art.46 Esercizio dell’attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip. 1. Le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico centri di telefonia meglio noti come “phone center” non possono erogare il servizio mediante l’impiego di apparecchiature cordless, ovvero telefoni cellulari. 2. Qualora i locali in cui si svolgono le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminale utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, detti “internet point”, centri di telefonia meglio noti come phone center e servizi trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), siano dotati di finestre, portafinestre o di aperture di arieggiamento che immettano su aree private, tali aperture; a. Devono essere dotato di inferriate inamovibili; b. Non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o quant’altro sia utile a limitare la visibilià dall’esterno. 3. La distanza tra le attività deve essere almeno di mt.50. Le distanze si calcolano rispetto agli esercizi preesistenti esercenti lo stesso tipo di attività. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata da un numero civico principale ad altro numero civico principale seguendo il percorso pedonale più breve. L’attraversamento delle strade deve essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore. 4. Qualora l’attività di phone center si svolga in abbinamento con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che non adotti gli orari previsti per le attività di vendita, il titolare deve disporre di due locali nettamente separati fra di loro e aventi accessi separati dalla pubblica via. 5. Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono tenute ad adeguarsi agli stessi nel caso di: ? Inserimento di ulteriori attività (compresa l’aggiunta di settore merceologico) ? Ampliamento dei locali ? Trasferimento dell’attività in altri locali. TITOLO VIII° CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI Art.47:Custodia e tutela degli animali 1. Salvo il dettato dell'art.672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono e del vicinato, e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato. 2. E' vietato: ?consentire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini, le aiuole pubbliche o spartitraffico o altri spazi in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; ?tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche, ad uso pubblico ed aperte al pubblico; ?lasciare vagare gli animali su arre pubbliche; ?esercitare l'apicultura nel centro abitato; ?condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade. ?somministrare alimenti agli animali allo stato libero 3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del servizio di Polizia amministrativa del Comune, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. 4. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. Art.48: Circolazione dei cani 1. Ai cani accompagnati dal proprietario e condotti al guinzaglio è consentito l’accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico, compreso parchi e giardini. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti ( aree di sgambamento ), i cani da caccia nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine ed i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio. 2. L’uso della museruola è sempre obbligatorio per i cani le cui razze siano individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa; sono inoltre tenuti all’uso della museruola i cani di grossa taglia in luoghi affollati (fiere, mercati, manifestazioni pubbliche, ecc.) e i cani, di qualunque taglia, il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. 2. I cani trovati vaganti, potranno essere catturati e trasportati presso il canile comunale. Trascorsi 15 giorni senza che i legittimi proprietari li reclamino e ritirino, verranno affidati a chi ne faccia richiesta. Art.49: Volatili 1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico. 2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove nidificano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedite lo stazionamento o la nidificazione dei volatili all'interno o all'esterno degli immobili stessi, qualora arrechino danni al vicinato. 3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo ad evitare che ciò si verifichi. Art.50: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari 1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha l'obbligo di escludere l'accesso degli animali nei locali di produzione, vendita, somministrazione di alimenti e bevande. 2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra (nonché nei pubblici uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quanto utilizzati per motivi di servizio. TITOLO IX° ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI Art.51: Concimazioni e diserbanti 1. L'effettuare la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente. 2. E' vietata l' eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali. Art.52: Pulizia fossati e terreni 1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade. 2. Gli stessi devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dal 15 aprile al 15 maggio e dal 1 settembre al 30 ottobre e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione. 3. I proprietari, locatari o concessionari di terreni e luoghi privati aperti al pubblico o anche semplicemente in vista al pubblico devono tenere costantemente sgombri e puliti i luoghi di cui sopra. Giardini e terreni, anche privati, all’interno dei centri abitati devono essere oggetto di periodiche manutenzioni al fine di evitare l’insediamento di animali o il formarsi di condizioni di insalubrità. TITOLO X° SPETTACOLI VIAGGIANTI Art.53: Spettacoli viaggianti 1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati come prescritto nel regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti. 2. Le emissioni sonore prodotte da spettacoli viaggianti come sopra individuati, devono cessare entro le 24.00, salvo espresse deroghe concesse dall'Ufficio preposto. 3. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente determinate. 4. Il concessionario o comunque colui cui viene assegnato un posteggio per l'effettuazione di uno spettacolo viaggiante, deve svolgere la propria attività esclusivamente nell'area a lui concessa. 5. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari. 6. E' fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti. Art.54: Carovane 1. Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ufficio preposto, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per la sola durata dello spettacolo. 2. E' vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali. TITOLO XI° SANZIONI Art.55: Sanzioni amministrative pecuniarie principali 1. L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente Regolamento, è stabilita in base alle leggi vigenti in materia. Gli importi delle sanzioni sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo edittale, sulla base di quanto prescritto nella normativa vigente in materia. 2. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 Legge 689/81 è il Dirigente della Polizia Municipale. 3. I proventi confluiscono nel bilancio del Comune. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, sono aggiornate ogni due anni, con delibera della Giunta Comunale, tenendo conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti, e comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa (con arrotondamento all'unità di euro inferiore o superiore, qualora la cifra decimale sia inferiore o superiore a 50 centesimi). Art.56: Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione 1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo. 2. L’applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente. 3. Il ricorso all’autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. 4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione. 5. Quando il trasgressore o l’obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l’ufficio o il comando cui appartiene l’agente accertatore, trasmette senza indugio all’autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione che disponga l’esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore ed obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo. 6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in: a)obbligo di compiere una determinata attività ( rimessa in pristino dello stato dei luoghi, interventi obbligatori su aree verdi o alberature, rimozione di manufatti o oggetti); b)obbligo di sospendere o cessare una determinata attività; c)confisca. Art.57: Sanzione accessoria dell'obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata attività 1. Qualora dall’accertata violazione di norme del presente Regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare il compimento, la sospensione o la cessazione un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, salvo in caso di attività particolarmente complesse e il cui rinvio non pregiudichi la sicurezza delle persone e delle cose, non venga autorizzata su richiesta una proroga limitata. 2. In caso di inerzia del privato e qualora sussistano ragioni di pubblico interesse all’immediata esecuzione dell’intervento, il competente servizio comunale, previa diffida ad adempiere in un breve termine se compatibile con l’urgenza dello stesso, provvede in via sostitutiva ponendo in capo all’inadempiente le relative spese dirette e indirette. 3. La procedura da applicare per tali sanzioni accessorie è quella prevista dall'art. 58 del presente regolamento, per quanto compatibile. Art.58: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose. 1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13,19 e 20 della L.689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è giunto il pagamento. 2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione. 3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate. 4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18,19 e 20, della L 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporne la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza. Art.59: Determinazione delle sanzioni 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente Regolamento viene determinata per ogni singolo articolo così come di seguito: ?Art.4: la violazione alle disposizioni dell'art. 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.5: la violazione alle disposizioni dell'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a euro 300,00 nonché nei casi previsti dai commi 3,4,5 e 6, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.6: la violazione alle disposizioni dell'art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a euro 300,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. ?Art.7: la violazione alle disposizioni dell'art. 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso previsto dal comma 2, anche l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.8: la violazione alle disposizioni dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.9: la violazione alle disposizioni dell'art. 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.10: la violazione alle disposizioni di cui alle lettere a), b), e), h), i) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. La violazione alle lett. c), d), f), g), comporta una sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.11: la violazione all'art. 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. ?Art.12: la violazione alle disposizioni dell'art. 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.13: la violazione alle disposizioni dell'art. 13 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.14: la violazione alle disposizioni dell'art. 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessora della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.15: la violazione alle disposizioni dell'art. 15 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. ?Art.16: la violazione alle disposizioni dell'art. 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e la sanzioni accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.17: la violazione alle disposizioni dell'art. 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e la sanzione accessorie della cessazione dell'attività. ?Art.18: la violazione alle disposizioni dell'art. 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. ?Art.19: la violazione alle disposizioni dell'art. 19 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e della sanzione accessorie del ripristino dei luoghi. ?Art.20: la violazione alle disposizioni dell'art. 20 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.21: la violazione alle disposizioni dell'art. 21 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e la sanzione accessorie del ripristino dei luoghi. ?Art.22: la violazione alle disposizioni dell'art.22 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.23: la violazione alle disposizioni dell'art. 23 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.24: la violazione alle disposizioni dell'art.24 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.25: la violazione alle disposizioni dell'art. 25 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.26: la violazione alle disposizioni dell'art.26 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.27: la violazione alle disposizioni dell'art.27 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e cessazione dell'attività. ?Art.28: la violazione alle disposizioni dell'art.28 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.29: la violazione alle disposizioni dell'art.29 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.30: la violazione alle disposizioni dell'art.30 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.31: la violazione alle disposizioni dell'art.31 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività fino al ripristino. ?Art.32: la violazione alle disposizioni dell'art.32 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. ?Art.33: la violazione alle disposizioni dell'art.33 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. ?Art.34 : la violazione alle disposizioni dell'art. 34 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e la cessazione dell’attività. ?Art.35: la violazione alle disposizioni dell'art.35 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 nonché l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino. ?Art.36: la violazione alle disposizioni dell'art.36 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e cessazione dell’attività. ?Art 37: la violazione alle disposizioni dell'art.37 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 e cessazione dell’attività. ?Art.38: la violazione alle disposizioni dell'art.38 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. ?Art.40: la violazione alle disposizioni dell'art.40 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. ?Art.41: la violazione alle disposizioni dell'art.41 comma 1 comporta la denuncia ai sensi dell’art.671 del c.p.; la violazione alle disposizoni dell’art.41 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. Per la violazione prevista dal comma 2 si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. ?Art.42: la violazione alle disposizioni dell'art.42 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.43: la violazione alle disposizioni dell'art.43 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.44: la violazione alle disposizioni dell'art.44 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.45: la violazione alle disposizioni dell'art.45 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. ?Art.46: Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 e con l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività fino all’adeguamento entro i termini assegnati. L’inottemperanza all’ordinanza di adeguamento comporta l’adozione di ordinanza di cessazione dell’attività e la segnalazione al Questore per la revoca dell’autorizzazione di Polizia. ?Art.47: la violazione alle disposizioni dell'art.47 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.48: la violazione alle disposizioni dell'art.48 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.49: la violazione alle disposizioni dell'art.49 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.50: la violazione alle disposizioni dell'art. 50 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00. ?Art.51: la violazione alle disposizioni dell'art.51 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. ?Art.52: la violazione alle disposizioni dell'art.52 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. ?Art.53: la violazione alle disposizioni dell'art.53 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività. ?Art. 54: la violazione alle disposizioni dell'art.54 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività. Art.60: Abrogazioni 1. Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sia in contrasto con lo stesso. 2. Eventuali specificazioni al presente Regolamento, ove non disciplinate nello stesso, sono richiamabili ed applicabili, con riferimento a provvedimenti previgenti non in contrasto e non abrogati. 3. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Art.61:Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2007, dopo la compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio e dopo un periodo transitorio dedicato alla divulgazione e informazione alla popolazione a cura del Corpo di P.M.