INsintesi UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

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INsintesi UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
INsintesi
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Il 5 Giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n.76, cd Cirinnà,
che disciplina le UNIONI CIVILI tra due persone dello stesso sesso e le
CONVIVENZE DI FATTO.
Nonostante la vigenza di detta legge sono ancora molti i nodi irrisolti.
La circolare n. 7/2016 del Ministero dell’Interno ha dettato, almeno per le
convivenze di fatto, le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici da
seguire:
-
la facoltà di registrazione della convivenza tra due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non
vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o da unione civile, ma
coabitanti. Si potrà inviare la dichiarazione all’ufficio di anagrafe del
comune di residenza, sia attraverso fax, posta o telematicamente.
La registrazione dovrà essere eseguita entro due giorni lavorativi dalla
richiesta, alla quale seguirà una fase istruttoria relativa
all’accertamento dei requisiti di legge.
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-
L’inserimento del Contratto di convivenza che potrà essere costituito
sotto forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da un avvocato e dovrà disciplinare i
rapporti patrimoniali della coppia. Alcuni diritti, poi, derivano dalla
stessa legge istitutiva: vale a dire, il diritto di visita in struttura
sanitaria, essere designato rappresentante del partner, etc.
Il professionista redigente il contratto di convivenza sarà assoggettato
all’obbligo di trasmissione della copia entro dieci giorni al comune di
residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe, a cura
dell’ufficiale responsabile del procedimento.
La eventuale risoluzione del contratto dovrà essere notificata all’ufficio
anagrafe, per la registrazione, dal professionista e potrà avvenire per le
seguenti ragioni: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o
unione civile tra i conviventi; morte di uno dei contraenti.
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La nuova legge ha introdotto anche l’istituto della UNIONE CIVILE tra
persone dello stesso sesso, definita formazione sociale specifica perché
caratterizzata dagli stessi diritti del matrimonio - come la possibilità di usare
il cognome dell’altro partner, di percepire la pensione di reversibilità o il tfr
dello stesso, di esserne l’erede - ma anche dagli stessi doveri, quali la
coabitazione, l’assistenza morale e materiale.
Non è richiesta, però, la fedeltà.
Per la formalizzazione dell’unione civile non occorrono le pubblicazioni ma
solo una dichiarazione rilasciata davanti ad un ufficiale di stato civile in
presenza di due testimoni.
Detto ufficiale registrerà l’unione con i dati anagrafici dei partner, il regime
patrimoniale scelto e la residenza.
Chi fosse ancora sposato o chi avesse commesso omicidio o tentato omicidio
non potrà scegliere l’Unione civile.
Le regole per lo scioglimento di una Unione civile riprendono quelle del
divorzio.
Inoltre la Legge 20 maggio 2016 n°76 ha equiparato i benefici a favore delle
parti a quelli già riservati ai coniugi, con tutti i relativi effetti anche sul
piano giuslavoristico.
Pertanto, in occasione di unione civile, così come già avviene in caso di
matrimonio, si potrà fruire di un periodo di congedo retribuito della durata
di 15 giorni di calendario, di prassi, secondo le seguenti tempistiche:
- celebrazione in un giorno non lavorativo: il periodo inizierà a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo
- celebrazione in un giorno lavorativo: il periodo inizierà dalla giornata
stessa.
Eccezionalmente e per particolari esigenze, l'inizio del congedo potrà essere
posticipato al massimo di un mese.
Il congedo in parola non è frazionabile, né differibile ma potrebbe essere
abbinato a un periodo di ferie, ex festività, ecc...
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Se si contraesse matrimonio o si costituisse un’unione civile sarà necessario
informare con anticipo - almeno 1 mese prima - il rispettivo Responsabile e ESSSC comunicando la data delle nozze/unione.
Inoltre:
 nel Portale di Gruppo si dovranno segnalare i giorni di assenza, agendo
su HR Gate Italia al percorso: Employee Self-Service> Gestione
Presenze/Assenze> Permessi e assenze> CONGEDO MATRIMONIALE
(COM).
ATTENZIONE! I comuni rilasciano l'atto di costituzione dopo qualche
mese dall’evento, pertanto in fase di inserimento del permesso
occorrerà
procedere ad
un’autocertificazione e
produrre
successivamente copia dell'atto di costituzione da inviare a ES-SSC.
 Una
volta
in
possesso
del
certificato
di
matrimonio/attestazione costituzione unione civile , spedire via posta
interna a ES SSC: ES SSC – Document Management – Viale Tupini, 180 00144 Roma - Italia.
 Al rientro dall’eventuale viaggio di nozze, ci si dovrà collegare a HR
Gate Italia al fine di:
 registrare i dati del coniuge/parte dell'unione in HR Gate:
Employee Self-Service> Dati Personali> Gestione Familiari;
 variare lo stato civile in HR Gate: Employee Self-Service> Dati
Personali> Stato civile;
 segnalare l'eventuale cambio di residenza in HR Gate: Employee
Self-Service> I miei Documenti> Dati Personali> Indirizzi.
Contraendo matrimonio o costituendo un’unione civile sarà possibile:
 estendere al coniuge/parte dell'unione la stessa copertura sanitaria
integrativa, aprendo un HR WebTicket entro al massimo 90 giorni dalla
data dell'evento al percorso Employee Self-Service> HR WebTicket;
 addivenire alle deduzioni previste dalla normativa fiscale, mediante la
compilazione della dichiarazione su HR Gate: Employee Self-Service> I
miei Documenti> Dichiarazioni detrazioni spettanti;
 in caso di disabilità del coniuge/parte dell'unione, fruire di un contributo
economico da parte dell'Azienda. A tal proposito rimandiamo alla
pubblicazione “INscadenza – contributo familiari disabili” del
12/09/2016 per ulteriori dettagli sul contributo;
 In presenza di alcuni requisiti reddituali, avere diritto all'assegno per il
nucleo familiare. A tal proposito rimandiamo alla pubblicazione
“INsintesi - Assegno Nucleo Familiare 2016” del 06/07/2016 per
ulteriori dettagli.
L’informativa sul portale aziendale è reperibile al percorso Servizi ai colleghi>
HR Info
Regulations> Flessibilità> Lunghe assenze> Congedo per
matrimonio/unione civile.
27 Febbraio 2017
La Segreteria FIRST CISL di UniCredit Group
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