INsintesi UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
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INsintesi UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
INsintesi UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO Il 5 Giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n.76, cd Cirinnà, che disciplina le UNIONI CIVILI tra due persone dello stesso sesso e le CONVIVENZE DI FATTO. Nonostante la vigenza di detta legge sono ancora molti i nodi irrisolti. La circolare n. 7/2016 del Ministero dell’Interno ha dettato, almeno per le convivenze di fatto, le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici da seguire: - la facoltà di registrazione della convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o da unione civile, ma coabitanti. Si potrà inviare la dichiarazione all’ufficio di anagrafe del comune di residenza, sia attraverso fax, posta o telematicamente. La registrazione dovrà essere eseguita entro due giorni lavorativi dalla richiesta, alla quale seguirà una fase istruttoria relativa all’accertamento dei requisiti di legge. 1 - L’inserimento del Contratto di convivenza che potrà essere costituito sotto forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato e dovrà disciplinare i rapporti patrimoniali della coppia. Alcuni diritti, poi, derivano dalla stessa legge istitutiva: vale a dire, il diritto di visita in struttura sanitaria, essere designato rappresentante del partner, etc. Il professionista redigente il contratto di convivenza sarà assoggettato all’obbligo di trasmissione della copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe, a cura dell’ufficiale responsabile del procedimento. La eventuale risoluzione del contratto dovrà essere notificata all’ufficio anagrafe, per la registrazione, dal professionista e potrà avvenire per le seguenti ragioni: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi; morte di uno dei contraenti. 2 La nuova legge ha introdotto anche l’istituto della UNIONE CIVILE tra persone dello stesso sesso, definita formazione sociale specifica perché caratterizzata dagli stessi diritti del matrimonio - come la possibilità di usare il cognome dell’altro partner, di percepire la pensione di reversibilità o il tfr dello stesso, di esserne l’erede - ma anche dagli stessi doveri, quali la coabitazione, l’assistenza morale e materiale. Non è richiesta, però, la fedeltà. Per la formalizzazione dell’unione civile non occorrono le pubblicazioni ma solo una dichiarazione rilasciata davanti ad un ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni. Detto ufficiale registrerà l’unione con i dati anagrafici dei partner, il regime patrimoniale scelto e la residenza. Chi fosse ancora sposato o chi avesse commesso omicidio o tentato omicidio non potrà scegliere l’Unione civile. Le regole per lo scioglimento di una Unione civile riprendono quelle del divorzio. Inoltre la Legge 20 maggio 2016 n°76 ha equiparato i benefici a favore delle parti a quelli già riservati ai coniugi, con tutti i relativi effetti anche sul piano giuslavoristico. Pertanto, in occasione di unione civile, così come già avviene in caso di matrimonio, si potrà fruire di un periodo di congedo retribuito della durata di 15 giorni di calendario, di prassi, secondo le seguenti tempistiche: - celebrazione in un giorno non lavorativo: il periodo inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo - celebrazione in un giorno lavorativo: il periodo inizierà dalla giornata stessa. Eccezionalmente e per particolari esigenze, l'inizio del congedo potrà essere posticipato al massimo di un mese. Il congedo in parola non è frazionabile, né differibile ma potrebbe essere abbinato a un periodo di ferie, ex festività, ecc... 3 Se si contraesse matrimonio o si costituisse un’unione civile sarà necessario informare con anticipo - almeno 1 mese prima - il rispettivo Responsabile e ESSSC comunicando la data delle nozze/unione. Inoltre: nel Portale di Gruppo si dovranno segnalare i giorni di assenza, agendo su HR Gate Italia al percorso: Employee Self-Service> Gestione Presenze/Assenze> Permessi e assenze> CONGEDO MATRIMONIALE (COM). ATTENZIONE! I comuni rilasciano l'atto di costituzione dopo qualche mese dall’evento, pertanto in fase di inserimento del permesso occorrerà procedere ad un’autocertificazione e produrre successivamente copia dell'atto di costituzione da inviare a ES-SSC. Una volta in possesso del certificato di matrimonio/attestazione costituzione unione civile , spedire via posta interna a ES SSC: ES SSC – Document Management – Viale Tupini, 180 00144 Roma - Italia. Al rientro dall’eventuale viaggio di nozze, ci si dovrà collegare a HR Gate Italia al fine di: registrare i dati del coniuge/parte dell'unione in HR Gate: Employee Self-Service> Dati Personali> Gestione Familiari; variare lo stato civile in HR Gate: Employee Self-Service> Dati Personali> Stato civile; segnalare l'eventuale cambio di residenza in HR Gate: Employee Self-Service> I miei Documenti> Dati Personali> Indirizzi. Contraendo matrimonio o costituendo un’unione civile sarà possibile: estendere al coniuge/parte dell'unione la stessa copertura sanitaria integrativa, aprendo un HR WebTicket entro al massimo 90 giorni dalla data dell'evento al percorso Employee Self-Service> HR WebTicket; addivenire alle deduzioni previste dalla normativa fiscale, mediante la compilazione della dichiarazione su HR Gate: Employee Self-Service> I miei Documenti> Dichiarazioni detrazioni spettanti; in caso di disabilità del coniuge/parte dell'unione, fruire di un contributo economico da parte dell'Azienda. A tal proposito rimandiamo alla pubblicazione “INscadenza – contributo familiari disabili” del 12/09/2016 per ulteriori dettagli sul contributo; In presenza di alcuni requisiti reddituali, avere diritto all'assegno per il nucleo familiare. A tal proposito rimandiamo alla pubblicazione “INsintesi - Assegno Nucleo Familiare 2016” del 06/07/2016 per ulteriori dettagli. L’informativa sul portale aziendale è reperibile al percorso Servizi ai colleghi> HR Info Regulations> Flessibilità> Lunghe assenze> Congedo per matrimonio/unione civile. 27 Febbraio 2017 La Segreteria FIRST CISL di UniCredit Group 4