codice antitrust
Transcript
codice antitrust
CODICE ANTITRUST Manuale di comportamento del gruppo Edison per il rispetto della normativa a tutela della concorrenza Nell’ambito della propria missione Edison rispetta rigorosamente i principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza al fine di aumentare la competitività dell’industria italiana ed europea. La salvaguardia ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza sono parte integrante della strategia di Edison al fine di incrementare la propria presenza sui mercati energetici offrendo professionalità e servizi più competitivi. PREFAZIONE Ho il piacere di presentarvi il Codice Antitrust, espressione della ferma volontà del nostro Gruppo di evitare ogni tipo di violazione delle norme a tutela della concorrenza. Il documento fa seguito al Codice Etico e ne elabora, in particolare, la sezione relativa all’Etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali con specifico riguardo alla disciplina nazionale ed europea in materia di tutela della concorrenza e dei mercati. I valori etici della nostra società in tale area, già peraltro radicati nella cultura aziendale, vengono cristallizzati nel Codice Antitrust, riferimento costante del nostro agire quotidiano dentro e fuori l’azienda, in coerenza con i più avanzati standard internazionali. Il Codice Antitrust, elaborato collegialmente dal vertice aziendale ed approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. in data 6 dicembre 2006, contiene altresì un’indicazione di massima delle condotte vietate e di quelle, invece, rispettose della disciplina antitrust. Come è noto, tale disciplina ha lo scopo di assicurare una corretta dinamica competitiva dei mercati e di promuoverne l’efficienza e la qualità, quali chiavi di successo dei partecipanti agli stessi. Lo svolgimento dell’attività aziendale nel pieno rispetto di una sana concorrenza è parte integrante della cultura e della strategia di Edison nella conquista di nuovi mercati e nello sviluppo in quelli su cui la società già opera. Tutti gli amministratori ed il personale del Gruppo sono tenuti ad osservare e ad implementare i principi e le indicazioni contenute nel Codice Antitrust nella conduzione degli affari e nella gestione delle relazioni con gli altri operatori promuovendone la divulgazione e dando esempio di concreta applicazione di tali fondamentali principi. Nel ribadire che un comportamento coerente e rispettoso della disciplina a tutela della concorrenza è essenziale per la realizzazione della missione di Edison e costituisce un contributo alla piena liberalizzazione dei mercati, invito tutti i destinatari a leggere attentamente il Codice Antitrust e a rispettare rigorosamente ed in ogni circostanza le disposizioni in esso contenute. Umberto Quadrino Amministratore Delegato Edison Spa codice antitrust 1 2 codice antitrust Al fine di fornire tutta l’assistenza necessaria ed opportuna nell’applicazione del Codice Antitrust, o anche solo per chiarire eventuali dubbi, viene istituito presso la Direzione General Counsel, il Presidio Antitrust Compliance che può essere contattato per qualsiasi esigenza inviando un e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Se un amministratore, un dipendente o chiunque, in virtù di specifici mandati o procure, rappresenti presso terzi società del gruppo Edison, venisse a conoscenza di una situazione che configuri una violazione anche solo potenziale del Codice Antitrust, dovrà darne immediata notizia al Presidio Antitrust Compliance. Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti, supporto o assistenza è sufficiente utilizzare l’indirizzo di posta elettronica [email protected] limitandosi a scrivere esclusivamente: il Sig. ... tel. interno ..., chiede di essere contattato - necessaria opinione legale. Il Presidio Antitrust Compliance provvederà tempestivamente a ricontattare l’interessato. codice antitrust 3 Il Codice Antitrust assicura che i valori fondamentali del gruppo Edison in materia di rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza siano chiaramente definiti e costituiscano un elemento base della cultura aziendale ed uno standard di comportamento per tutto il personale del Gruppo nella conduzione degli affari. 4 codice antitrust INDICE INTRODUZIONE 7 CAPITOLO I LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA 9 A. Gli accordi illeciti e le pratiche concertate 12 B. L’abuso di posizione dominante 15 CAPITOLO II LE CONDOTTE PROIBITE 16 A. Gli scambi di informazioni tra concorrenti 16 B. Gli scambi di informazioni tra concorrenti (continua) - Le riunioni delle associazioni di categoria 16 C. Gli accordi illeciti 17 D. I trattamenti discriminatori 19 CAPITOLO III LA DOCUMENTAZIONE ED IL LINGUAGGIO DA UTILIZZARE 24 A. La documentazione della società 24 B. Le comunicazioni con i legali esterni 24 C. Archivio della documentazione 25 CAPITOLO IV LE ISPEZIONI DEI FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ ANTITRUST 26 A. Come si svolgono gli accessi 26 B. Decalogo in caso di accesso da parte di funzionari della Autorità Antitrust 27 C. Perquisizioni di abitazioni private 28 ALLEGATI 30 Il Codice Antitrust contiene i principi e le norme di condotta del gruppo Edison in materia di tutela della concorrenza. Esso si propone di illustrare, in modo semplice ed accessibile, i contenuti della normativa posta a tutela della concorrenza e di fornire una serie di indicazioni pratiche su come affrontare situazioni concrete che possono essere causa di potenziali violazioni o di disapplicazione della normativa antitrust. 6 codice antitrust INTRODUZIONE Destinatari del Codice Antitrust sono gli amministratori, i dipendenti del gruppo Edison e coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano società del gruppo Edison verso i terzi. Il Codice Antitrust non ha lo scopo di trasformare gli amministratori e i dipendenti del Gruppo in esperti in tema di tutela della concorrenza. Lo scopo del Codice Antitrust è, invece, quello di: • definire in maniera chiara le azioni o i comportamenti che possono essere in contrasto con la disciplina in materia di tutela della concorrenza; • identificare le aree d’attività del Gruppo dov’è possibile che si manifestino eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela della concorrenza al fine di prevenirle e di consentire, se del caso, il pronto intervento del Presidio Antitrust Compliance. Il Codice Antitrust si compone di quattro parti: • Le norme a tutela della concorrenza • Le condotte proibite • La documentazione e il linguaggio da utilizzare • Le ispezioni dei funzionari delle autorità antitrust. Si applica a tutte le società del gruppo Edison in Italia e all’estero (Edison SpA e società controllate), ed è quindi vincolante per i comportamenti degli amministratori e del loro personale (di seguito denominati “personale” del Gruppo). Il mancato rispetto del Codice Antitrust rischia di mettere seriamente a repentaglio la reputazione ed il successo del nostro Gruppo e può essere causa di sanzioni molto gravi che possono arrivare fino al 10% del suo fatturato. Per tale ragione le società del Gruppo hanno deciso di assumere i seguenti impegni in merito alla diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice Antitrust: • assicurare la tempestiva divulgazione del Codice Antitrust rendendolo accessibile a tutti e attuando adeguati programmi di formazione; • assicurare la periodica revisione e l’aggiornamento del Codice Antitrust al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile, delle condizioni ambientali e delle normative applicabili; • predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all’interpretazione ed all’attuazione delle disposizioni del Codice Antitrust; • prevedere l’elaborazione di un sistema di sanzioni appropriato per colpire eventuali violazioni; • adottare adeguate procedure per la segnalazione, l’investigazione ed il trattamento di eventuali violazioni; codice antitrust 7 • assicurare la riservatezza dell’identità e la tutela professionale di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge; • verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza del Codice Antitrust. Al contempo è fatto obbligo al personale del Gruppo di rispettare il Codice Antitrust ed in particolare di: • agire e comportarsi in linea con quanto in esso indicato; • segnalare tutte le violazioni del Codice Antitrust al Presidio Antitrust Compliance non appena se ne venga a conoscenza; • cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne predisposte per dare attuazione al Codice Antitrust; • consultare il proprio responsabile o il Presidio Antitrust Compliance in relazione alle parti del Codice Antitrust che necessitano di interpretazione o di indicazioni. 8 codice antitrust CAPITOLO I LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA Le imprese operanti nell’Unione Europea (“UE”) 1 e nello Spazio Economico Europeo (“SEE”) 2, sono soggette alle norme del Trattato che istituisce la Comunità Europea (“Trattato CE”) in materia di tutela della concorrenza. Si tratta principalmente delle disposizioni contenute nell’articolo 81 (relativo agli accordi e alle pratiche anticoncorrenziali) e nell’articolo 82 (relativo all’abuso di posizione dominante) del Trattato 3. Le norme a tutela della concorrenza dell’ordinamento giuridico italiano di cui alla legge del 10 ottobre 1990, n. 287 (la “Legge Antitrust Italiana”), sono di contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle norme europee. Sia la Commissione Europea sia le autorità antitrust nazionali – in Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – sono incaricate di investigare e punire le violazioni di tali norme. I funzionari di entrambe le autorità hanno, inoltre, il potere di presentarsi senza preavviso negli uffici di qualunque società e di richiedere, prendere visione e copiare documenti o files elettronici (per un maggiore dettaglio vedi il Capitolo IV “Le ispezioni dei funzionari delle autorità antitrust”). Inoltre, i funzionari delle autorità antitrust possono richiedere colloqui individuali con il personale del Gruppo. Se le autorità antitrust stabiliscono con propria decisione che una determinata condotta tenuta da una società viola le norme a tutela della 1 2 3 4 concorrenza, esse hanno il potere di comminare una sanzione per un valore che può arrivare fino al 10% del fatturato consolidato di Gruppo dell’impresa interessata 4. La Commissione Europea ha anche il potere di richiedere alle società destinatarie del provvedimento l’adozione di cambiamenti strutturali o comportamentali che la stessa ritenga necessari per eliminare gli ostacoli alla libera concorrenza. In Italia, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il potere di comminare ammende e di ordinare l’eliminazione di condotte anticompetitive. In alcuni paesi come gli Stati Uniti di America la condotta anticoncorrenziale, anche se posta in essere all’estero, è un reato punito con il carcere. Una società responsabile di avere violato le norme a tutela della concorrenza può essere anche soggetta ad azioni di risarcimento danni da parte di concorrenti o di consumatori davanti ai tribunali nazionali competenti. Inoltre, tutti i contratti o gli accordi contrari alle leggi a tutela della concorrenza sono nulli. A partire dal 1990 l’Unione Europea ha posto in essere una serie di iniziative destinate a promuovere una graduale liberalizzazione dei settori energetici al fine di abolire le situazioni di monopolio ed i diritti esclusivi per quanto riguarda la produzione, distribuzione e vendita di energia nei vari Stati membri dell’Unione europea. Tali iniziative comprendono l’elaborazione di un La UE è composta da 27 Stati Membri: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Filanda, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Romania e Bulgaria. La SEE comprende, oltre ai paesi dell’UE, l’Islanda, Liechtenstein e la Norvegia. Vedi Allegato 1. Per tutte le società del gruppo Edison, il fatturato di riferimento ai fini della determinazione di un’eventuale sanzione è il fatturato consolidato di Edison S.p.A., in quanto capoGruppo. Tale fatturato per il 2005 è stato di 6.650 milioni di Euro. codice antitrust 9 articolato corpo normativo a livello nazionale ed europeo che mette in competizione i diversi soggetti operanti nel campo della produzione, della distribuzione e della vendita di energia, allo scopo di garantire allo stesso tempo la sicurezza negli approvvigionamenti, la continuità della prestazione del servizio e la protezione dell’ambiente. Tra i principali elementi di questo corpo normativo troviamo: (a) l’abolizione dei monopoli nella produzione di energia e dei diritti esclusivi di importazione della stessa; (b) la separazione formale tra le attività di produzione, distribuzione e vendita all’interno dello stesso gruppo industriale (“unbundling”); (c) l’istituzione di procedure per la determinazione di tariffe; (d) dei meccanismi di allocazione delle risorse produttive ed infrastrutturali in modo non discriminatorio; (e) iI riconoscimento e la regolamentazione dei diritti degli operatori all’accesso alle infrastrutture in modo non discriminatorio. 10 codice antitrust La liberalizzazione dei settori energetici ha determinato la creazione di un vero e proprio mercato dell’energia ed ha permesso l’applicazione allo stesso della disciplina generale posta a tutela della concorrenza. Di conseguenza le norme che regolamentano il funzionamento del mercato elettrico e la disciplina a tutela della concorrenza sono divenute complementari ed è fatto obbligo a ciascuna società operante nel settore di rispettare entrambe. Nell’ambito della disciplina a tutela della concorrenza sono vietate tutte le condotte che determinino o possano determinare il comportamento di una impresa concorrente, limitando in qualche modo la sua autonomia decisionale o la sua libertà commerciale. codice antitrust 11 A. Gli accordi illeciti e le pratiche concertate L’articolo 81 del Trattato CE proibisce gli accordi e le pratiche concertate tra due o più società concorrenti 5 che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza all’interno della Comunità Europea. Se l’accordo o la pratica concertata hanno l’effetto di pregiudicare il commercio all’interno dello Stato italiano, tale accordo o tale condotta sono vietati anche dall’Articolo 2 della Legge Antitrust Italiana. Le principali caratteristiche dell’articolo 81 sono le seguenti: (a) esso si applica ad accordi e pratiche concertate tra almeno due società. La condotta di una sola società non può costituire violazione dell’articolo 81; (b) la semplice negoziazione e predisposizione di un accordo vietato costituisce di per sé una violazione dell’articolo 81; (c) affinché vi sia violazione dell’articolo 81 è sufficiente dimostrare l’esistenza di una volontà di restringere la concorrenza da parte di due o più società. Non è necessario dimostrare che vi è stato un reale impatto sui mercati interessati; l’articolo 81 è violato anche se non vi è alcuna restrizione su tali mercati; 5 (d) gli accordi e le pratiche concertate vietate non necessitano di forma particolare (orale, scritta, etc.); essi possono essere espressi o taciti e possono semplicemente desumersi dal comportamento mostrato dalle società coinvolte, senza necessità di una forma determinata; (e) la piena o parziale disapplicazione di un accordo vietato o la sua puntuale o sistematica violazione non esimono una società dalla responsabilità per aver violato l’articolo 81; per tale ragione, è irrilevante il fatto che le società interessate traggano vantaggio o meno dall’accordo; (f) la mancanza di un accordo formale non è sufficiente per evitare la violazione dell’art. 81, anche una semplice pratica concertata può essere contraria alla norma; (g) alcuni accordi costituiscono in ogni caso, ed indipendentemente da altre considerazioni, gravissime violazioni dell’articolo 81: si tratta in particolare di accordi per la fissazione dei prezzi, accordi per la ripartizione del mercato o delle fonti di approvvigionamento ed accordi per la fissazione di quote di produzione o degli investimenti. In questi casi, la violazione dell’articolo 81 ha luogo anche quando le parti hanno quote di mercato molto piccole ed anche quando, apparentemente, la concorrenza non viene danneggiata; Per concorrente del gruppo Edison s’intende un’impresa estranea al gruppo Edison che opera nello stesso mercato nel quale opera il gruppo Edison. A tal fine, sono società estranee al gruppo Edison anche le società collegate o partecipate, vale a dire, società che non sono controllate da una società del gruppo Edison (in linea di massima, in cui Edison non controlla il 50% o più dei diritti di voto). 12 codice antitrust (h) inoltre, qualunque contatto tra operatori di società concorrenti tra loro, il cui oggetto o effetto sia quello di comunicare la condotta che si intende avere sul mercato, costituisce sempre una grave violazione dell’articolo 81; (i) per quanto riguarda altri tipi di accordi con concorrenti, è necessario effettuare un esame caso per caso al fine di determinare gli effetti di tale accordo sulla concorrenza in modo da determinare se esso costituisce una violazione dell’articolo 81 o meno; (j) l’esistenza di una eventuale violazione dipende, in ogni caso, dalla dimensione del mercato, dalla posizione delle parti dall’accordo su tale mercato, dalla natura stessa dell’accordo e da altri fattori che vanno di volta in volta esaminati. Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre la legittimità di eventuali accordi con il Presidio Antitrust Compliance. codice antitrust 13 Al fine di non violare la disciplina a tutela della concorrenza, le società del gruppo Edison devono in ogni momento definire e perseguire la propria politica commerciale in totale autonomia dai concorrenti presenti sul mercato, operando esclusivamente in base alle proprie scelte strategiche e commerciali. 14 codice antitrust B. L’abuso di posizione dominante L’articolo 82 del Trattato della Comunità Europea proibisce la condotta “abusiva” da parte di imprese che hanno una posizione dominante nel mercato. A differenza dell’articolo 81 che è destinato a regolare i rapporti tra i concorrenti, l’articolo 82 proibisce alcuni tipi di condotte unilaterali da parte della società interessata. Le caratteristiche essenziali dell’articolo 82 sono le seguenti: (a) l’articolo 82 è applicabile soltanto a società che hanno una posizione dominante sul mercato in cui operano; (b) benché l’articolo 82 non definisca il significato di “posizione dominante”, si ritiene che essa esista quando una società ha una posizione sul mercato tale da consentirgli di agire indipendentemente dai suoi clienti e concorrenti. In linea di massima, si presume che una impresa che detenga una quota del 40% o superiore su un determinato mercato possa essere considerata una impresa in posizione dominante; (d) la posizione dominante di una società è riferita a specifici mercati ed ogni mercato ha caratteristiche diverse. Occorre pertanto analizzare caso per caso con il supporto del Presidio Antitrust Compliance se una società effettivamente si trova in tale posizione; (e) l’articolo 82 non definisce in cosa possa consistere il comportamento abusivo di una determinata società in posizione dominante. Si può però sostenere che esso sussista in tutti i casi in cui una determinata società sfrutti tale situazione per determinare autonomamente le regole del mercato e distorcere la concorrenza; (f) la posizione dominante non deve necessariamente essere detenuta da un’impresa sola. È possibile che due o più imprese indipendenti siano, in specifici mercati, unite da vincoli economici e che, per tale motivo, esse detengano una posizione dominante collettiva rispetto ad altri operatori degli stessi mercati. (c) non è illegale di per sé avere una posizione dominante su un mercato. Tuttavia, una società in posizione dominante è soggetta a regole di comportamento più rigide rispetto a quelle applicabili ad una società che non beneficia di tale posizione; codice antitrust 15 CAPITOLO II LE CONDOTTE PROIBITE Nel capitolo che precede è stato esaminato il contenuto degli articoli 81 e 82 del Trattato della Comunità Europea. Scopo del presente capitolo è di fornire un’indicazione pratica del loro contenuto identificando, senza pretesa di essere esaustivi, quelle condotte che il personale del Gruppo deve astenersi dal porre in essere poiché costituiscono violazioni delle norme a tutela della concorrenza. A. Gli scambi di informazioni tra concorrenti Il personale del Gruppo non deve comunicare direttamente o indirettamente a concorrenti, attuali o potenziali 6: (a) informazioni relative al portafoglio di clienti di società del Gruppo; (b) prezzi, decisioni strategiche di società del Gruppo in merito alla loro politica su prezzi, sconti, criteri di determinazione dei prezzi, e altre informazioni relative alla politica commerciale di tali società; (c) informazioni relative alla partecipazione di società del Gruppo a borse dell’energia o ad altri organismi operanti con procedure competitive di determinazione dei prezzi; (d) costi e oneri per la produzione, per l’acquisto di forniture e per gli approvvigionamenti di società del Gruppo; (e) piani, volumi e strategie di produzione di società del Gruppo; 6 (f) condizioni di vendita o di acquisto di prodotti e servizi, termini e condizioni di eventuali rapporti con traders, distributori, clienti finali e fornitori di società del Gruppo; (g) politiche o strategie commerciali di società del Gruppo. L’assoluto divieto di comunicare informazioni sensibili ai propri concorrenti trova applicazione, per quanto riguarda il gruppo Edison, anche nei casi in cui tale informazione non sia più attuale o possa essere o apparire non rilevante, e si riferisce sia a contatti di tipo periodico sia a quelli sporadici di qualunque tipo. In caso di dubbi circa l’opportunità o meno di effettuare o mantenere un determinato contatto si raccomanda di consultare preliminarmente il Presidio Antitrust Compliance per ottenere i chiarimenti necessari. B. Gli scambi di informazioni tra concorrenti (continua) Le riunioni delle associazioni di categoria In linea di principio, la partecipazione a riunioni organizzate dalle associazioni di categoria (o a riunioni di ogni altro tipo con concorrenti attuali o potenziali) non costituisce, a priori, una violazione delle norme sulla tutela della concorrenza. Nel corso di tali riunioni i concorrenti possono sfruttare l’evento per discutere o concordare pratiche concertate o accodri vietati. Concorrente potenziale: un’impresa che non opera nei mercati in cui opera il gruppo Edison, ma che potrebbe ragionevolmente operare in tali mercati tenuto conto la sua strategia e capacità di investimento, in quanto attiva in mercati a monte o a valle dei mercati in questione o perché presente negli stessi mercati del prodotto, in un altro territorio. 16 codice antitrust Nel caso in cui un’associazione di categoria assuma iniziative, formuli proposte o prenda decisioni anche potenzialmente contrarie alle norme antitrust o alle regole di condotta formulate nel presente Codice Antitrust, i rappresentanti delle società del gruppo Edison in seno a dette Associazioni devono: (a) esprimere il loro voto contrario, facendo risultare per iscritto le ragioni del proprio dissenso nel caso in cui tali iniziative richiedano una delibera; e (b) qualora non sia richiesta una delibera, intraprendere tutte le azioni volte a prevenire tali azioni e, comunque, rendere esplicita la propria assoluta dissociazione da tali condotte. C. Gli accordi illeciti Nessun Collaboratore può stipulare, negoziare o discutere accordi che possano comportare la violazione delle norme a tutela della concorrenza. In particolare sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti: 1. Accordi sui prezzi ed altri elementi della politica commerciale di società del Gruppo È vietato al personale del Gruppo concludere qualsiasi tipo di accordo con concorrenti (sia attuali che potenziali), relativo ai prezzi da praticare sul mercato, ai piani di marketing di società del Gruppo, a sconti, ad aumenti e/o riduzioni di prezzi, a metodi di fissazione di prezzi, a costi delle produzione, ad impianti produttivi, a garanzie prestate a clienti, a costi di trasporto o a qualunque altro termine o condizione di vendita di prodotti. 2. Ripartizione dei mercati È vietato al personale del Gruppo concordare con concorrenti, siano essi reali o potenziali, la ripartizione tra società del Gruppo e loro concorrenti di vendite, clienti, territori, prodotti o servizi da fornire. È ad esempio vietato: (a) concordare con un concorrente di non farsi concorrenza in relazione ai rispettivi portfolio clienti; (b) concordare con un concorrente di cessare di operare in una determinata zona o di abbandonare un giacimento o dismettere una centrale elettrica al fine di cessare la produzione e le vendite in una determinata area; (c) concordare con un concorrente di investire in un specifico settore piuttosto che in un altro o di specializzarsi in una specifica area o aspetto di un mercato. 3. Contratti di collaborazione e/o di associazione con concorrenti È fatto obbligo di verificare, contattando il Presidio Antitrust Compliance, qualunque proposta che comporti la creazione di un’associazione o una collaborazione di qualunque tipo con un concorrente, in codice antitrust 17 particolare con riferimento ad attività di ricerca e sviluppo, studi di fattibilità, commercializzazione in comune di un prodotto, etc. È invece in linea di massima legittima la sottoscrizione di tali contratti con società che non sono concorrenti attuali o potenziali di società del Gruppo. 4. Contratti con grossisti o con clienti finali (“Resale Price Maintenance”) È vietato al personale del Gruppo concordare con grossisti i prezzi di rivendita di un prodotto, o limitare o imporre a tali soggetti condizioni di rivendita al cliente finale o ad un altro grossista. 5. Contratti di distribuzione o fornitura esclusiva Il personale del Gruppo è invitato a verificare preventivamente il contenuto di tutti i contratti di distribuzione o fornitura in esclusiva con il Presidio Antitrust Compliance. Tali accordi, infatti, possono essere ritenuti illeciti, in dipendenza di alcuni fattori come la posizione delle parti sul mercato in questione, il volume di mercato coinvolto o la durata del contratto. La problematica si pone in maniera analoga per i contratti con società collegate o partecipate, che debbono comunque, in quanto indipendenti, tenere un comportamento totalmente autonomo sul mercato rispetto alle società del Gruppo. 18 codice antitrust 6. La reciprocità fornitori e clienti Benché l’acquisto di beni o servizi da propri clienti o la vendita a propri fornitori non costituisca di per sé violazione delle norme a tutela della concorrenza, è vietato al personale del Gruppo condizionare la conclusione di tali accordi alla circostanza che tali soggetti accettino di operare in base ad un principio di reciprocità. È ad esempio vietato: (a) concordare di acquistare prodotti da un fornitore soltanto se accetta di acquistare altri determinati servizi da società del Gruppo; (b) richiedere ad un cliente di società del Gruppo di sottoscrivere un contratto di acquisto di un insieme di prodotti e servizi in cambio della fornitura di un determinato prodotto o servizio. 7. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale I diritti di proprietà intellettuale ed industriale (marchi, brevetti, know-how…) possono essere usati per limitare la libera concorrenza. Si tratta di una materia delicata che impone una preventiva verifica da parte del Presidio Antitrust Compliance degli accordi con concorrenti relativi a contratti di licenza, contratti per la ricerca e lo sviluppo di una determinata tecnologia ed altre intese di simile contenuto, prima della loro sottoscrizione. D. I trattamenti discriminatori Le imprese in posizione dominante devono, in generale, offrire identici termini e condizioni di vendita (ivi inclusi i prezzi) a tutti i clienti per operazioni dello stesso tipo. Eventuali differenze praticate sul prezzo o su altri termini e condizioni del contratto sono permesse soltanto se sono giustificabili in modo oggettivo (ad esempio nel caso in cui un cliente acquisti quantitativi di prodotto ingenti). (c) effettuare sconti soltanto al cliente che acconsente di aumentare sostanzialmente la propria richiesta di un determinato prodotto, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive; (d) praticare prezzi artificialmente alti o bassi (“predatory pricing”) con il solo scopo di eliminare eventuali concorrenti. È, pertanto, in linea di principio vietato al personale del Gruppo di: (a) obbligare un cliente ad acquistare prodotti e servizi di cui non ha bisogno per consentirgli di acquistare anche quelli di cui veramente necessita (“tying arrangements”). Ciò vale anche in mancanza di un vero e proprio obbligo contrattuale: la sola proposizione di una offerta di questo tipo può essere considerata come un accordo implicito quando il cliente non abbia in pratica la reale possibilità di scelta tra l’accettare o il respingere tale offerta. Nel caso di prodotti o di servizi diversi, non complementari o connessi, il consumatore dovrebbe poter avere la possibilità di negoziare separatamente i relativi accordi; (b) rifiutare di vendere ad un cliente o ad un consumatore un determinato prodotto se non sulla base di ragioni oggettive; codice antitrust 19 SONO ATTIVITÀ VIETATE • Telefonare ad un concorrente per verificare la sua disponibilità a praticare termini e condizioni sostanzialmente simili a quelli praticati da società del Gruppo. • Discutere con un concorrente il prezzo o le condizioni di acquisto di una fornitura. • Concordare il prezzo di rivendita di un prodotto con un distributore. • Imporre prezzi diversi ad un distributore in funzione dell’area ove egli esercita la sua attività. • Imporre ad un distributore il divieto di rivendere in una determinata zona, territorio o stato. • Discutere in riunioni di associazioni di categoria i prezzi da praticare, le condizioni di vendita, i piani strategici, la politica commerciale o di rapporti con clienti o fornitori. • Concordare con un concorrente l’introduzione simultanea di una novità tecnologica. • Comunicare ad un concorrente dati relativi alla produzione o ai prezzi praticati a clienti o fornitori. • Concordare con un concorrente di non partecipare a determinate procedure competitive in cambio della sua non partecipazione ad altre. • Concordare con un concorrente misure e iniziative da intraprendere per non permettere l’accesso al mercato di un nuovo soggetto. • Discutere con un concorrente gli investimenti previsti in un determinato Paese. • Concordare di boicottare un determinato cliente o fornitore. • Concordare con un concorrente la ripartizione di un territorio allo scopo di fare degli investimenti, costruire degli impianti produttivi o ripartirsi clienti o aree. 20 codice antitrust SONO ATTIVITÀ CONSENTITE • Offrire degli sconti ai consumatori in funzione del volume dei loro acquisti. • Raccomandare o consigliare prezzi da applicare al distributore, senza esercitare una pressione. • Assistere alle riunioni delle associazioni di categoria (previa verifica dell’agenda della riunione accertando l’assenza di materie la cui discussione è proibita tra concorrenti). • Comunicare informazioni sui prezzi e volumi di produzione praticati ad un terzo non concorrente che poi elabori tali informazioni insieme a quella di altri concorrenti per renderla pubblica. • Ottenere informazioni sui prezzi e volumi applicati dai propri concorrenti sui mezzi di informazioni di pubblico accesso o dai consumatori. codice antitrust 21 RAPPORTI CON I CONCORRENTI È assolutamente vietato partecipare a riunioni, conference calls o incontri di ogni tipo con concorrenti nel corso dei quali vengano discusse materie in contrasto con la normativa antitrust. Se in tali occasioni, venisse avviata una discussione vietata dalla normativa antitrust, il personale del Gruppo deve manifestare espressamente il proprio dissenso ed abbandonare immediatamente la riunione, conference call o incontro nonché informare tempestivamente il Presidio Antitrust Compliance per valutare eventuali iniziative da intraprendere. CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL PRESIDIO ANTITRUST COMPLIANCE NEI SEGUENTI CASI: • contatti con i concorrenti aventi ad oggetto materie relative alla politica commerciale o industriale di Edison (la cui discussione con concorrenti è vietata in ogni caso); • sottoscrizione di contratti o accordi di ogni tipo con un concorrente; • sottoscrizione di contratti di distribuzione con clausole di esclusiva o di licenza di tecnologia; • comunicazione ad un concorrente della possibile chiusura di una centrale, impianto o stabilimento; • comunicazione dei futuri piani di politica commerciale del Gruppo: produzione prevista, prezzi, costi di produzione, etc. 22 codice antitrust È altresì racomandato contattare preventivamente il Presidio Antitrust Compliance nel caso in cui il personale del gruppo Edison, nell’ambito di associazioni di categoria, partecipi a incontri o riunioni con concorrenti. IL PRESIDIO ANTITRUST COMPLIANCE È A DISPOSIZIONE PER: • verificare preventivamente se gli scopi o gli argomenti di tali riunioni siano o meno in conflitto con la normativa antitrust; • esaminare preliminarmente l’agenda di dettaglio di tali incontri al fine di verificarne la liceità; • fornire assistenza qualora nel corso di tali riunioni sorgessero nuovi argomenti di discussione in contrasto con la normativa antitrust. codice antitrust 23 CAPITOLO III LA DOCUMENTAZIONE E IL LINGUAGGIO DA UTILIZZARE La mancata attenzione in merito alle espressioni linguistiche utilizzate dal personale nelle comunicazioni commerciali o nelle note interne potrebbe danneggiare le società del Gruppo, creando la falsa impressione che siano in corso condotte illecite. Ciò è particolarmente vero nel caso di una investigazione da parte di una autorità antitrust o dell’avvio di una procedura amministrativa o giudiziaria in materia di tutela della concorrenza. Anche se l’uso di un’appropriata terminologia non servirà a proteggere le società del Gruppo nel caso in cui l’attività descritta sia effettivamente illecita, l’adozione di un linguaggio impreciso potrebbe fare sembrare illecite anche condotte che in realtà non lo sono. A. La documentazione della società (b) consultare preventivamente il Presidio Antitrust Compliance nel caso in cui il contenuto di una comunicazione scritta ricada nell’ambito di applicazione del presente Codice Antitrust; (c) considerare ogni bozza di documento come se dovesse diventare di pubblico dominio e come se fosse in ogni caso un documento definitivo; (d) considerare tutte le e-mails come se fossero documenti ufficiali e pubblici, tenendo presente che anche se un e-mail o un file elettronico viene eliminato, è possibile rintracciarlo e riprodurlo nel corso di un’investigazione o di una procedura amministrativa o giudiziaria; (e) evitare di speculare se una determinata condotta è illecita o meno; Al fine di evitare che sorgano dubbi circa il contenuto di alcune comunicazioni, si riportano di seguito le principali regole che il personale del Gruppo dovrà seguire in tutte le comunicazioni interne o destinate a terzi: (f) evitare di dare l’impressione che le decisioni delle società del Gruppo siano prese per ragioni diverse dal perseguimento dell’interesse aziendale. (a) evitare di usare un linguaggio ambiguo nei documenti che contengono informazioni sui concorrenti. L’uso di espressioni non chiare potrebbe dare la falsa impressione che tali informazioni sono state ottenute da, o con il consenso di, un concorrente. L’origine lecita di tale informazione deve risultare chiaramente dal documento; B. Le comunicazioni con i legali esterni 24 codice antitrust I documenti che formano parte della corrispondenza tra un avvocato esterno ed il suo cliente, sono protetti dalla riservatezza propria di tale rapporto professionale. Su questa base, in caso di indagini da parte dei funzionari di una autorità antitrust, le società del Gruppo possono evitare di produrre nel corso di tale attività ispettiva i documenti relativi al rapporto con i legali esterni. Si raccomanda, pertanto: (a) di apporre su tutti i documenti inerenti la corrispondenza con gli avvocati esterni la dicitura: “Informazione privilegiata e riservata – Richiesto parere legale”; (b) di archiviare tale documentazione in armadi dedicati in modo che la stessa possa essere facilmente individuata in caso di ispezioni o altro. C. Archivio della documentazione Se viene notificato l’inizio di un’indagine e nei casi di ispezione da parte delle Autorità Antitrust competente, è vietato distruggere qualsiasi documento, sia esso riferibile a potenziali condotte con rilevanza antitrust o meno. Tale divieto resterà in vigore fino a quando non sia notificata la fine dell’attività investigativa. È comunque sempre vietato distruggere documenti o files elettronici soltanto perché si ritiene che possano contenere delle informazioni dannose o pericolose. Tale distruzione può aggravare ulteriormente la posizione del gruppo Edison nei suoi rapporti con le Autorità Antitrust. codice antitrust 25 CAPITOLO IV LE ISPEZIONI DEI FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ ANTITRUST Per implementare le proprie politiche di prevenzione di accordi anticoncorrenziali, le autorità antitrust si avvalgono di numerosi poteri. In particolare, queste hanno il potere di: (a) formulare richieste scritte di informazione; (b) ispezionare i locali della società interessata senza preavviso; (c) esaminare i libri sociali e qualunque altra informazione della società interessata; (d) ottenere copie di tutta la documentazione pertinente all’oggetto dell’indagine; (e) interrogare i dipendenti della società, nel corso di una ispezione, chiedendo immediate spiegazioni in merito a fatti o documenti pertinenti all’oggetto delle indagini; di essere in visita ufficiale. Di norma, i funzionari non forniscono altre notizie fino all’arrivo di un amministratore o di un dirigente; (c) all’arrivo di questi ultimi il funzionario comunica privatamente la finalità della visita ed è obbligato a consegnare la copia della decisione dell’autorità competente con la quale viene autorizzata l’ispezione in corso; (d) i funzionari non hanno il potere di fare uso della forza per entrare o accedere ai locali della società ma possono farsi assistere dalle autorità competenti; (e) la società ha il diritto di contattare i propri legali esterni, i quali potranno essere presenti durante le indagini; (f) durante gli accertamenti, i funzionari possono: (f) ispezionare altri locali, incluse le abitazioni di amministratori e dipendenti della società interessata. • Controllare i libri sociali e ogni altro documento relativo, pertinente e/o presente presso la società, su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, informatico, etc); A. Come si svolgono gli accessi • fare od ottenere, in qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti documenti senza però potere trattenere gli originali; (a) i funzionari dell’autorità antitrust si presentano di norma durante l’orario d’ufficio senza preavviso, ed in alcuni casi accompagnati da altri pubblici ufficiali (di regola la Guardia di Finanza); (b) al loro arrivo, i funzionari, di regola, richiedono di poter parlare con un amministratore o un dirigente della società. Essi si identificano fornendo nome e funzione e devono dichiarare 26 codice antitrust • domandare alle autorità competenti (di regola la Guardia di Finanza) di apporre sigilli a vari locali, a libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento; • esaminare tutto ciò che è pertinente all’oggetto delle indagini, inclusi eventuali data-base informatici. I funzionari delle autorità antitrust non hanno il potere di ispezionare le abitazioni private del personale del Gruppo senza una espressa decisione al riguardo. Allo stesso modo il potere di ispezionare non viene esteso ai locali degli avvocati, consulenti finanziari ed altri consulenti (anche se l’ispezione di tali locali può essere oggetto di una separata decisione). B. Modalità di intervento in caso di accesso da parte di funzionari delle autorità antitrust 1. all’arrivo dei funzionari, informare immediatamente il General Counsel e il Presidio Antitrust Compliance; 2. rispondere alle domande del funzionario e consegnare eventuali documenti solo dopo aver ricevuto l’assenso di un rappresentante del Presidio Antitrust Compliance o della Direzione General Counsel, che dovrà essere presente durante tutto il periodo dell’ispezione; 3. evitare che durante l’accertamento il funzionario sia lasciato solo. Assicurarsi che lo stesso sia continuamente accompagnato da una persona del Presidio Antitrust Compliance o della Direzione General Counsel (o altre persone designate dal General Counsel, se i funzionari sono più di uno); 4. evitare di avere colloqui con il funzionario senza il previo l’assenso di un rappresentante del Presidio Antitrust Compliance o della Direzione General Counsel presente all’ispezione; 5. evitare di ostacolare l’ispezione; ove venga richiesto uno specifico documento, esso deve essere ricercato immediatamente e consegnato al rappresentante del Presidio Antitrust Compliance (o al funzionario dell’autorità, se in presenza di tale legale interno) presente all’ispezione; 6. documenti elettronici: durante l’ispezione è necessario permettere l’accesso ad ogni tipo di file informatico. Non è obbligatorio rivelare la “Password” per accedere a tali documenti, ma è necessario permettere l’accesso ai files elettronici ed ai database. Ciò deve avvenire sempre alla presenza di un rappresentante del Presidio Antitrust Compliance. Soltanto la corrispondenza con i legali esterni o i documenti di legali interni che facciano riferimento a pareri ricevuti da legali esterni possono essere sottratti all’ispezione; 7. documenti cartacei: ogni documento va fotocopiato in doppia copia (di cui una da trattenere da parte delle società). Prima di consegnare una copia al funzionario è necessario mostrarla al rappresentante del Presidio Antitrust Compliance o della Direzione General Counsel presente all’ispezione; 8. non modificare al termine dell’ispezione la posizione o l’ordine dei documenti oggetto della stessa, fino a quando non si sia tenuta una riunione interna di valutazione dell’accertamento. codice antitrust 27 9. è assolutamente vietato, nel corso di un’ispezione rimuovere o distruggere documenti cartacei ed elettronici; 10. dopo l’accertamento si raccomanda di convocare con urgenza una riunione per fissare le linee di condotta, tenuto conto che molto spesso nuovi e successivi accertamenti seguono il primo. Si dovrà inoltre decidere se si ritiene necessario completare o precisare le informazioni fornite alle autorità antitrust. C. Perquisizioni di abitazioni private Nel caso di ispezioni di abitazioni private occorre: 1. contattare immediatamente il General Counsel e/o il Presidio Antitrust Compliance; 2. chiedere di prendere visione del documento di identificazione dei funzionari coinvolti nell’ispezione, richiedere i loro biglietti da visita e prendere nota dei loro nomi; 3. attendere l’arrivo di un rappresentante del Presidio Antitrust Compliance o di altra persona indicata dal General Counsel prima di consentire l’inizio dell’ispezione; 4. i funzionari delle autorità antitrust non hanno il diritto di mettere sigilli ai locali o a qualunque documento rinvenuto nell’abitazione; 5. i funzionari delle autorità antitrust non possono chiedere spiegazioni su fatti o documenti senza l’accordo dell’interessato il quale non è tenuto a rispondere ad alcuna domanda senza l’assistenza di un legale interno o esterno del gruppo Edison. 28 codice antitrust codice antitrust 29 ALLEGATI L’articolo 81 e l’Articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea Il Trattato CE contiene le regole fondamentali in materia antitrust dell’Unione. Le norme contenute nel Trattato CE hanno priorità sulle norme degli ordinamenti giuridici nazionali. Articolo 81 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea: 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi; 30 codice antitrust 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto; 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese; e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Articolo 82 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea: È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. codice antitrust 31 Edison Spa Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Tel +39 02 6222.1 Pubblicato nel marzo 2007 www.edison.it