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CODICE
ANTITRUST
Manuale di comportamento del gruppo Edison
per il rispetto della normativa a tutela della concorrenza
Nell’ambito della propria missione
Edison rispetta rigorosamente i
principi di un’economia di mercato
aperta e in libera concorrenza al fine
di aumentare la competitività
dell’industria italiana ed europea.
La salvaguardia ed il rispetto dei
principi di tutela della concorrenza
sono parte integrante della strategia
di Edison al fine di incrementare la
propria presenza sui mercati
energetici offrendo professionalità
e servizi più competitivi.
PREFAZIONE
Ho il piacere di presentarvi il Codice Antitrust, espressione della ferma volontà del nostro
Gruppo di evitare ogni tipo di violazione delle norme a tutela della concorrenza.
Il documento fa seguito al Codice Etico e ne elabora, in particolare, la sezione relativa
all’Etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali con specifico riguardo
alla disciplina nazionale ed europea in materia di tutela della concorrenza e dei mercati.
I valori etici della nostra società in tale area, già peraltro radicati nella cultura aziendale,
vengono cristallizzati nel Codice Antitrust, riferimento costante del nostro agire quotidiano
dentro e fuori l’azienda, in coerenza con i più avanzati standard internazionali.
Il Codice Antitrust, elaborato collegialmente dal vertice aziendale ed approvato all’unanimità
dal Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. in data 6 dicembre 2006, contiene altresì
un’indicazione di massima delle condotte vietate e di quelle, invece, rispettose della
disciplina antitrust.
Come è noto, tale disciplina ha lo scopo di assicurare una corretta dinamica competitiva
dei mercati e di promuoverne l’efficienza e la qualità, quali chiavi di successo dei
partecipanti agli stessi.
Lo svolgimento dell’attività aziendale nel pieno rispetto di una sana concorrenza è parte
integrante della cultura e della strategia di Edison nella conquista di nuovi mercati
e nello sviluppo in quelli su cui la società già opera.
Tutti gli amministratori ed il personale del Gruppo sono tenuti ad osservare e ad
implementare i principi e le indicazioni contenute nel Codice Antitrust nella conduzione
degli affari e nella gestione delle relazioni con gli altri operatori promuovendone la
divulgazione e dando esempio di concreta applicazione di tali fondamentali principi.
Nel ribadire che un comportamento coerente e rispettoso della disciplina a tutela della
concorrenza è essenziale per la realizzazione della missione di Edison e costituisce
un contributo alla piena liberalizzazione dei mercati, invito tutti i destinatari a leggere
attentamente il Codice Antitrust e a rispettare rigorosamente ed in ogni circostanza
le disposizioni in esso contenute.
Umberto Quadrino
Amministratore Delegato Edison Spa
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Al fine di fornire tutta l’assistenza necessaria ed opportuna
nell’applicazione del Codice Antitrust, o anche solo per
chiarire eventuali dubbi, viene istituito presso la Direzione
General Counsel, il Presidio Antitrust Compliance che può
essere contattato per qualsiasi esigenza inviando un e-mail
al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
Se un amministratore, un dipendente o chiunque, in virtù di
specifici mandati o procure, rappresenti presso terzi società
del gruppo Edison, venisse a conoscenza di una situazione
che configuri una violazione anche solo potenziale del Codice
Antitrust, dovrà darne immediata notizia al Presidio Antitrust
Compliance.
Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti, supporto
o assistenza è sufficiente utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica [email protected] limitandosi a scrivere
esclusivamente: il Sig. ... tel. interno ..., chiede di essere
contattato - necessaria opinione legale.
Il Presidio Antitrust Compliance provvederà tempestivamente
a ricontattare l’interessato.
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Il Codice Antitrust assicura che i valori fondamentali
del gruppo Edison in materia di rispetto delle regole poste
a tutela della concorrenza siano chiaramente definiti e
costituiscano un elemento base della cultura aziendale
ed uno standard di comportamento per tutto
il personale del Gruppo nella conduzione degli affari.
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INDICE
INTRODUZIONE
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CAPITOLO I
LE NORME A TUTELA
DELLA CONCORRENZA
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A. Gli accordi illeciti e le pratiche concertate
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B. L’abuso di posizione dominante
15
CAPITOLO II
LE CONDOTTE PROIBITE
16
A. Gli scambi di informazioni tra concorrenti
16
B. Gli scambi di informazioni tra concorrenti
(continua) - Le riunioni delle associazioni
di categoria
16
C. Gli accordi illeciti
17
D. I trattamenti discriminatori
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CAPITOLO III
LA DOCUMENTAZIONE
ED IL LINGUAGGIO DA UTILIZZARE
24
A. La documentazione della società
24
B. Le comunicazioni con i legali esterni
24
C. Archivio della documentazione
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CAPITOLO IV
LE ISPEZIONI DEI FUNZIONARI
DELLE AUTORITÀ ANTITRUST
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A. Come si svolgono gli accessi
26
B. Decalogo in caso di accesso da parte
di funzionari della Autorità Antitrust
27
C. Perquisizioni di abitazioni private
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ALLEGATI
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Il Codice Antitrust contiene i principi e le norme
di condotta del gruppo Edison in materia di tutela
della concorrenza. Esso si propone di illustrare, in modo
semplice ed accessibile, i contenuti della normativa posta
a tutela della concorrenza e di fornire una serie
di indicazioni pratiche su come affrontare situazioni
concrete che possono essere causa di potenziali
violazioni o di disapplicazione della normativa antitrust.
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INTRODUZIONE
Destinatari del Codice Antitrust sono gli
amministratori, i dipendenti del gruppo Edison
e coloro che, in virtù di specifici mandati
o procure, rappresentano società del gruppo
Edison verso i terzi.
Il Codice Antitrust non ha lo scopo di trasformare
gli amministratori e i dipendenti del Gruppo in
esperti in tema di tutela della concorrenza.
Lo scopo del Codice Antitrust è, invece, quello di:
• definire in maniera chiara le azioni o i
comportamenti che possono essere in contrasto
con la disciplina in materia di tutela della
concorrenza;
• identificare le aree d’attività del Gruppo dov’è
possibile che si manifestino eventuali violazioni
della disciplina in materia di tutela della
concorrenza al fine di prevenirle e di consentire,
se del caso, il pronto intervento del Presidio
Antitrust Compliance.
Il Codice Antitrust si compone di quattro
parti:
• Le norme a tutela della concorrenza
• Le condotte proibite
• La documentazione e il linguaggio
da utilizzare
• Le ispezioni dei funzionari delle autorità
antitrust.
Si applica a tutte le società del gruppo Edison
in Italia e all’estero (Edison SpA e società
controllate), ed è quindi vincolante per i
comportamenti degli amministratori e del loro
personale (di seguito denominati “personale” del
Gruppo). Il mancato rispetto del Codice Antitrust
rischia di mettere seriamente a repentaglio la
reputazione ed il successo del nostro Gruppo
e può essere causa di sanzioni molto gravi che
possono arrivare fino al 10% del suo fatturato.
Per tale ragione le società del Gruppo hanno
deciso di assumere i seguenti impegni in merito
alla diffusione, applicazione e aggiornamento
del Codice Antitrust:
• assicurare la tempestiva divulgazione del Codice
Antitrust rendendolo accessibile a tutti e
attuando adeguati programmi di formazione;
• assicurare la periodica revisione e
l’aggiornamento del Codice Antitrust al fine di
adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile, delle
condizioni ambientali e delle normative applicabili;
• predisporre appropriati strumenti di supporto per
fornire chiarimenti in merito all’interpretazione
ed all’attuazione delle disposizioni del Codice
Antitrust;
• prevedere l’elaborazione di un sistema di
sanzioni appropriato per colpire eventuali
violazioni;
• adottare adeguate procedure per la
segnalazione, l’investigazione ed il trattamento
di eventuali violazioni;
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• assicurare la riservatezza dell’identità e la tutela
professionale di chi segnala eventuali violazioni,
fatti salvi gli obblighi di legge;
• verificare periodicamente il rispetto
e l’osservanza del Codice Antitrust.
Al contempo è fatto obbligo al personale del
Gruppo di rispettare il Codice Antitrust ed in
particolare di:
• agire e comportarsi in linea con quanto in esso
indicato;
• segnalare tutte le violazioni del Codice Antitrust
al Presidio Antitrust Compliance non appena
se ne venga a conoscenza;
• cooperare nella definizione e nel rispetto
delle procedure interne predisposte per dare
attuazione al Codice Antitrust;
• consultare il proprio responsabile o il Presidio
Antitrust Compliance in relazione alle parti
del Codice Antitrust che necessitano di
interpretazione o di indicazioni.
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CAPITOLO I
LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Le imprese operanti nell’Unione Europea (“UE”) 1
e nello Spazio Economico Europeo (“SEE”) 2, sono
soggette alle norme del Trattato che istituisce la
Comunità Europea (“Trattato CE”) in materia di
tutela della concorrenza.
Si tratta principalmente delle disposizioni
contenute nell’articolo 81 (relativo agli accordi e
alle pratiche anticoncorrenziali) e nell’articolo 82
(relativo all’abuso di posizione dominante) del
Trattato 3.
Le norme a tutela della concorrenza
dell’ordinamento giuridico italiano di cui alla legge
del 10 ottobre 1990, n. 287 (la “Legge Antitrust
Italiana”), sono di contenuto sostanzialmente
coincidente con quello delle norme europee.
Sia la Commissione Europea sia le autorità
antitrust nazionali – in Italia, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato – sono
incaricate di investigare e punire le violazioni di
tali norme. I funzionari di entrambe le autorità
hanno, inoltre, il potere di presentarsi senza
preavviso negli uffici di qualunque società e di
richiedere, prendere visione e copiare documenti
o files elettronici (per un maggiore dettaglio vedi
il Capitolo IV “Le ispezioni dei funzionari delle
autorità antitrust”). Inoltre, i funzionari delle
autorità antitrust possono richiedere colloqui
individuali con il personale del Gruppo.
Se le autorità antitrust stabiliscono con propria
decisione che una determinata condotta tenuta
da una società viola le norme a tutela della
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concorrenza, esse hanno il potere di comminare
una sanzione per un valore che può arrivare fino
al 10% del fatturato consolidato di Gruppo
dell’impresa interessata 4. La Commissione
Europea ha anche il potere di richiedere alle
società destinatarie del provvedimento l’adozione
di cambiamenti strutturali o comportamentali che
la stessa ritenga necessari per eliminare gli
ostacoli alla libera concorrenza.
In Italia, anche l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha il potere di
comminare ammende e di ordinare l’eliminazione
di condotte anticompetitive.
In alcuni paesi come gli Stati Uniti di America la
condotta anticoncorrenziale, anche se posta in
essere all’estero, è un reato punito con il carcere.
Una società responsabile di avere violato le
norme a tutela della concorrenza può essere
anche soggetta ad azioni di risarcimento danni
da parte di concorrenti o di consumatori davanti
ai tribunali nazionali competenti.
Inoltre, tutti i contratti o gli accordi contrari alle
leggi a tutela della concorrenza sono nulli.
A partire dal 1990 l’Unione Europea ha posto
in essere una serie di iniziative destinate a
promuovere una graduale liberalizzazione dei
settori energetici al fine di abolire le situazioni di
monopolio ed i diritti esclusivi per quanto riguarda
la produzione, distribuzione e vendita di energia
nei vari Stati membri dell’Unione europea.
Tali iniziative comprendono l’elaborazione di un
La UE è composta da 27 Stati Membri: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Filanda, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Regno Unito, Romania e Bulgaria.
La SEE comprende, oltre ai paesi dell’UE, l’Islanda, Liechtenstein e la Norvegia.
Vedi Allegato 1.
Per tutte le società del gruppo Edison, il fatturato di riferimento ai fini della determinazione di un’eventuale sanzione è il fatturato
consolidato di Edison S.p.A., in quanto capoGruppo. Tale fatturato per il 2005 è stato di 6.650 milioni di Euro.
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articolato corpo normativo a livello nazionale
ed europeo che mette in competizione i diversi
soggetti operanti nel campo della produzione,
della distribuzione e della vendita di energia, allo
scopo di garantire allo stesso tempo la sicurezza
negli approvvigionamenti, la continuità della
prestazione del servizio e la protezione
dell’ambiente.
Tra i principali elementi di questo corpo normativo
troviamo:
(a) l’abolizione dei monopoli nella produzione di
energia e dei diritti esclusivi di importazione
della stessa;
(b) la separazione formale tra le attività di
produzione, distribuzione e vendita all’interno
dello stesso gruppo industriale (“unbundling”);
(c) l’istituzione di procedure per la determinazione
di tariffe;
(d) dei meccanismi di allocazione delle risorse
produttive ed infrastrutturali in modo non
discriminatorio;
(e) iI riconoscimento e la regolamentazione
dei diritti degli operatori all’accesso alle
infrastrutture in modo non discriminatorio.
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La liberalizzazione dei settori energetici ha
determinato la creazione di un vero e proprio
mercato dell’energia ed ha permesso
l’applicazione allo stesso della disciplina generale
posta a tutela della concorrenza.
Di conseguenza le norme che regolamentano il
funzionamento del mercato elettrico e la disciplina
a tutela della concorrenza sono divenute
complementari ed è fatto obbligo a ciascuna
società operante nel settore di rispettare entrambe.
Nell’ambito della disciplina a tutela della concorrenza
sono vietate tutte le condotte che determinino o possano
determinare il comportamento di una impresa
concorrente, limitando in qualche modo la sua autonomia
decisionale o la sua libertà commerciale.
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A. Gli accordi illeciti e le pratiche
concertate
L’articolo 81 del Trattato CE proibisce gli accordi
e le pratiche concertate tra due o più società
concorrenti 5 che possano pregiudicare il
commercio tra gli Stati membri e che abbiano per
oggetto o per effetto di restringere o falsare la
concorrenza all’interno della Comunità Europea.
Se l’accordo o la pratica concertata hanno
l’effetto di pregiudicare il commercio all’interno
dello Stato italiano, tale accordo o tale condotta
sono vietati anche dall’Articolo 2 della Legge
Antitrust Italiana.
Le principali caratteristiche dell’articolo 81 sono
le seguenti:
(a) esso si applica ad accordi e pratiche
concertate tra almeno due società.
La condotta di una sola società non può
costituire violazione dell’articolo 81;
(b) la semplice negoziazione e predisposizione di
un accordo vietato costituisce di per sé una
violazione dell’articolo 81;
(c) affinché vi sia violazione dell’articolo 81
è sufficiente dimostrare l’esistenza di una
volontà di restringere la concorrenza da parte
di due o più società.
Non è necessario dimostrare che vi è stato un
reale impatto sui mercati interessati; l’articolo
81 è violato anche se non vi è alcuna
restrizione su tali mercati;
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(d) gli accordi e le pratiche concertate vietate non
necessitano di forma particolare (orale, scritta,
etc.); essi possono essere espressi o taciti
e possono semplicemente desumersi dal
comportamento mostrato dalle società
coinvolte, senza necessità di una forma
determinata;
(e) la piena o parziale disapplicazione
di un accordo vietato o la sua puntuale
o sistematica violazione non esimono una
società dalla responsabilità per aver violato
l’articolo 81; per tale ragione, è irrilevante
il fatto che le società interessate traggano
vantaggio o meno dall’accordo;
(f) la mancanza di un accordo formale non è
sufficiente per evitare la violazione dell’art. 81,
anche una semplice pratica concertata può
essere contraria alla norma;
(g) alcuni accordi costituiscono in ogni caso, ed
indipendentemente da altre considerazioni,
gravissime violazioni dell’articolo 81: si tratta
in particolare di accordi per la fissazione dei
prezzi, accordi per la ripartizione del mercato
o delle fonti di approvvigionamento ed accordi
per la fissazione di quote di produzione o degli
investimenti. In questi casi, la violazione
dell’articolo 81 ha luogo anche quando le parti
hanno quote di mercato molto piccole ed
anche quando, apparentemente, la
concorrenza non viene danneggiata;
Per concorrente del gruppo Edison s’intende un’impresa estranea al gruppo Edison che opera nello stesso mercato nel quale opera il
gruppo Edison. A tal fine, sono società estranee al gruppo Edison anche le società collegate o partecipate, vale a dire, società che non
sono controllate da una società del gruppo Edison (in linea di massima, in cui Edison non controlla il 50% o più dei diritti di voto).
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(h) inoltre, qualunque contatto tra operatori di
società concorrenti tra loro, il cui oggetto o
effetto sia quello di comunicare la condotta
che si intende avere sul mercato, costituisce
sempre una grave violazione dell’articolo 81;
(i) per quanto riguarda altri tipi di accordi con
concorrenti, è necessario effettuare un esame
caso per caso al fine di determinare gli effetti
di tale accordo sulla concorrenza in modo da
determinare se esso costituisce una violazione
dell’articolo 81 o meno;
(j) l’esistenza di una eventuale violazione dipende,
in ogni caso, dalla dimensione del mercato,
dalla posizione delle parti dall’accordo su tale
mercato, dalla natura stessa dell’accordo
e da altri fattori che vanno di volta in volta
esaminati. Si raccomanda, pertanto, di
verificare sempre la legittimità di eventuali
accordi con il Presidio Antitrust Compliance.
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Al fine di non violare la disciplina a tutela della
concorrenza, le società del gruppo Edison devono
in ogni momento definire e perseguire la propria politica
commerciale in totale autonomia dai concorrenti presenti
sul mercato, operando esclusivamente in base alle proprie
scelte strategiche e commerciali.
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B. L’abuso di posizione dominante
L’articolo 82 del Trattato della Comunità Europea
proibisce la condotta “abusiva” da parte di
imprese che hanno una posizione dominante nel
mercato. A differenza dell’articolo 81 che è
destinato a regolare i rapporti tra i concorrenti,
l’articolo 82 proibisce alcuni tipi di condotte
unilaterali da parte della società interessata.
Le caratteristiche essenziali dell’articolo 82 sono
le seguenti:
(a) l’articolo 82 è applicabile soltanto a società
che hanno una posizione dominante sul
mercato in cui operano;
(b) benché l’articolo 82 non definisca il significato
di “posizione dominante”, si ritiene che essa
esista quando una società ha una posizione
sul mercato tale da consentirgli di agire
indipendentemente dai suoi clienti e
concorrenti. In linea di massima, si presume
che una impresa che detenga una quota del
40% o superiore su un determinato mercato
possa essere considerata una impresa in
posizione dominante;
(d) la posizione dominante di una società è riferita
a specifici mercati ed ogni mercato ha
caratteristiche diverse. Occorre pertanto
analizzare caso per caso con il supporto del
Presidio Antitrust Compliance se una società
effettivamente si trova in tale posizione;
(e) l’articolo 82 non definisce in cosa possa
consistere il comportamento abusivo di una
determinata società in posizione dominante.
Si può però sostenere che esso sussista
in tutti i casi in cui una determinata società
sfrutti tale situazione per determinare
autonomamente le regole del mercato
e distorcere la concorrenza;
(f) la posizione dominante non deve
necessariamente essere detenuta da
un’impresa sola. È possibile che due o più
imprese indipendenti siano, in specifici
mercati, unite da vincoli economici e che, per
tale motivo, esse detengano una posizione
dominante collettiva rispetto ad altri operatori
degli stessi mercati.
(c) non è illegale di per sé avere una posizione
dominante su un mercato. Tuttavia, una
società in posizione dominante è soggetta a
regole di comportamento più rigide rispetto
a quelle applicabili ad una società che non
beneficia di tale posizione;
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CAPITOLO II
LE CONDOTTE PROIBITE
Nel capitolo che precede è stato esaminato il
contenuto degli articoli 81 e 82 del Trattato della
Comunità Europea. Scopo del presente capitolo è
di fornire un’indicazione pratica del loro contenuto
identificando, senza pretesa di essere esaustivi,
quelle condotte che il personale del Gruppo deve
astenersi dal porre in essere poiché costituiscono
violazioni delle norme a tutela della concorrenza.
A. Gli scambi di informazioni
tra concorrenti
Il personale del Gruppo non deve comunicare
direttamente o indirettamente a concorrenti,
attuali o potenziali 6:
(a) informazioni relative al portafoglio di clienti di
società del Gruppo;
(b) prezzi, decisioni strategiche di società del
Gruppo in merito alla loro politica su prezzi,
sconti, criteri di determinazione dei prezzi, e
altre informazioni relative alla politica
commerciale di tali società;
(c) informazioni relative alla partecipazione di
società del Gruppo a borse dell’energia o ad
altri organismi operanti con procedure
competitive di determinazione dei prezzi;
(d) costi e oneri per la produzione, per l’acquisto
di forniture e per gli approvvigionamenti di
società del Gruppo;
(e) piani, volumi e strategie di produzione di
società del Gruppo;
6
(f) condizioni di vendita o di acquisto di prodotti e
servizi, termini e condizioni di eventuali rapporti
con traders, distributori, clienti finali e fornitori
di società del Gruppo;
(g) politiche o strategie commerciali di società
del Gruppo.
L’assoluto divieto di comunicare informazioni
sensibili ai propri concorrenti trova applicazione,
per quanto riguarda il gruppo Edison, anche nei
casi in cui tale informazione non sia più attuale o
possa essere o apparire non rilevante, e si
riferisce sia a contatti di tipo periodico sia a quelli
sporadici di qualunque tipo.
In caso di dubbi circa l’opportunità o meno di
effettuare o mantenere un determinato contatto si
raccomanda di consultare preliminarmente il
Presidio Antitrust Compliance per ottenere i
chiarimenti necessari.
B. Gli scambi di informazioni tra
concorrenti (continua) Le riunioni delle associazioni
di categoria
In linea di principio, la partecipazione a riunioni
organizzate dalle associazioni di categoria (o a
riunioni di ogni altro tipo con concorrenti attuali o
potenziali) non costituisce, a priori, una violazione
delle norme sulla tutela della concorrenza.
Nel corso di tali riunioni i concorrenti possono
sfruttare l’evento per discutere o concordare
pratiche concertate o accodri vietati.
Concorrente potenziale: un’impresa che non opera nei mercati in cui opera il gruppo Edison, ma che potrebbe ragionevolmente
operare in tali mercati tenuto conto la sua strategia e capacità di investimento, in quanto attiva in mercati a monte o a valle dei mercati
in questione o perché presente negli stessi mercati del prodotto, in un altro territorio.
16 codice antitrust
Nel caso in cui un’associazione di categoria
assuma iniziative, formuli proposte o prenda
decisioni anche potenzialmente contrarie alle
norme antitrust o alle regole di condotta
formulate nel presente Codice Antitrust, i
rappresentanti delle società del gruppo Edison in
seno a dette Associazioni devono:
(a) esprimere il loro voto contrario, facendo
risultare per iscritto le ragioni del proprio
dissenso nel caso in cui tali iniziative
richiedano una delibera; e
(b) qualora non sia richiesta una delibera,
intraprendere tutte le azioni volte a prevenire
tali azioni e, comunque, rendere esplicita la
propria assoluta dissociazione da tali condotte.
C. Gli accordi illeciti
Nessun Collaboratore può stipulare, negoziare o
discutere accordi che possano comportare la
violazione delle norme a tutela della concorrenza.
In particolare sono assolutamente vietati i
seguenti comportamenti:
1. Accordi sui prezzi ed altri elementi della
politica commerciale di società del Gruppo
È vietato al personale del Gruppo concludere
qualsiasi tipo di accordo con concorrenti (sia
attuali che potenziali), relativo ai prezzi da
praticare sul mercato, ai piani di marketing di
società del Gruppo, a sconti, ad aumenti e/o
riduzioni di prezzi, a metodi di fissazione di
prezzi, a costi delle produzione, ad impianti
produttivi, a garanzie prestate a clienti, a costi
di trasporto o a qualunque altro termine o
condizione di vendita di prodotti.
2. Ripartizione dei mercati
È vietato al personale del Gruppo concordare
con concorrenti, siano essi reali o potenziali, la
ripartizione tra società del Gruppo e loro
concorrenti di vendite, clienti, territori, prodotti
o servizi da fornire.
È ad esempio vietato:
(a) concordare con un concorrente di non farsi
concorrenza in relazione ai rispettivi portfolio
clienti;
(b) concordare con un concorrente di cessare di
operare in una determinata zona o di
abbandonare un giacimento o dismettere una
centrale elettrica al fine di cessare la
produzione e le vendite in una determinata
area;
(c) concordare con un concorrente di investire in
un specifico settore piuttosto che in un altro o
di specializzarsi in una specifica area o
aspetto di un mercato.
3. Contratti di collaborazione e/o
di associazione con concorrenti
È fatto obbligo di verificare, contattando il
Presidio Antitrust Compliance, qualunque
proposta che comporti la creazione di
un’associazione o una collaborazione di
qualunque tipo con un concorrente, in
codice antitrust 17
particolare con riferimento ad attività di ricerca
e sviluppo, studi di fattibilità, commercializzazione
in comune di un prodotto, etc.
È invece in linea di massima legittima la
sottoscrizione di tali contratti con società
che non sono concorrenti attuali o potenziali
di società del Gruppo.
4. Contratti con grossisti o con clienti finali
(“Resale Price Maintenance”)
È vietato al personale del Gruppo concordare
con grossisti i prezzi di rivendita di un
prodotto, o limitare o imporre a tali soggetti
condizioni di rivendita al cliente finale o ad
un altro grossista.
5. Contratti di distribuzione o fornitura
esclusiva
Il personale del Gruppo è invitato a verificare
preventivamente il contenuto di tutti i contratti
di distribuzione o fornitura in esclusiva con il
Presidio Antitrust Compliance. Tali accordi,
infatti, possono essere ritenuti illeciti, in
dipendenza di alcuni fattori come la posizione
delle parti sul mercato in questione, il volume
di mercato coinvolto o la durata del contratto.
La problematica si pone in maniera analoga
per i contratti con società collegate o
partecipate, che debbono comunque, in
quanto indipendenti, tenere un comportamento
totalmente autonomo sul mercato rispetto alle
società del Gruppo.
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6. La reciprocità fornitori e clienti
Benché l’acquisto di beni o servizi da propri
clienti o la vendita a propri fornitori non
costituisca di per sé violazione delle norme a
tutela della concorrenza, è vietato al personale
del Gruppo condizionare la conclusione di tali
accordi alla circostanza che tali soggetti
accettino di operare in base ad un principio
di reciprocità.
È ad esempio vietato:
(a) concordare di acquistare prodotti da un
fornitore soltanto se accetta di acquistare altri
determinati servizi da società del Gruppo;
(b) richiedere ad un cliente di società del Gruppo
di sottoscrivere un contratto di acquisto di un
insieme di prodotti e servizi in cambio della
fornitura di un determinato prodotto o servizio.
7. Diritti di proprietà industriale
ed intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale ed industriale
(marchi, brevetti, know-how…) possono
essere usati per limitare la libera concorrenza.
Si tratta di una materia delicata che impone
una preventiva verifica da parte del Presidio
Antitrust Compliance degli accordi con
concorrenti relativi a contratti di licenza,
contratti per la ricerca e lo sviluppo di una
determinata tecnologia ed altre intese di simile
contenuto, prima della loro sottoscrizione.
D. I trattamenti discriminatori
Le imprese in posizione dominante devono, in
generale, offrire identici termini e condizioni di
vendita (ivi inclusi i prezzi) a tutti i clienti per
operazioni dello stesso tipo. Eventuali differenze
praticate sul prezzo o su altri termini e condizioni
del contratto sono permesse soltanto se sono
giustificabili in modo oggettivo (ad esempio
nel caso in cui un cliente acquisti quantitativi
di prodotto ingenti).
(c) effettuare sconti soltanto al cliente che
acconsente di aumentare sostanzialmente
la propria richiesta di un determinato prodotto,
a meno che ciò non sia giustificato da ragioni
oggettive;
(d) praticare prezzi artificialmente alti o bassi
(“predatory pricing”) con il solo scopo di
eliminare eventuali concorrenti.
È, pertanto, in linea di principio vietato al
personale del Gruppo di:
(a) obbligare un cliente ad acquistare prodotti e
servizi di cui non ha bisogno per consentirgli
di acquistare anche quelli di cui veramente
necessita (“tying arrangements”). Ciò vale
anche in mancanza di un vero e proprio
obbligo contrattuale: la sola proposizione
di una offerta di questo tipo può essere
considerata come un accordo implicito quando
il cliente non abbia in pratica la reale
possibilità di scelta tra l’accettare o il
respingere tale offerta. Nel caso di prodotti
o di servizi diversi, non complementari o
connessi, il consumatore dovrebbe poter avere
la possibilità di negoziare separatamente i
relativi accordi;
(b) rifiutare di vendere ad un cliente o ad un
consumatore un determinato prodotto se
non sulla base di ragioni oggettive;
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SONO ATTIVITÀ
VIETATE
• Telefonare ad un concorrente per verificare la sua disponibilità a
praticare termini e condizioni sostanzialmente simili a quelli praticati
da società del Gruppo.
• Discutere con un concorrente il prezzo o le condizioni di acquisto
di una fornitura.
• Concordare il prezzo di rivendita di un prodotto con un distributore.
• Imporre prezzi diversi ad un distributore in funzione dell’area ove
egli esercita la sua attività.
• Imporre ad un distributore il divieto di rivendere in una determinata
zona, territorio o stato.
• Discutere in riunioni di associazioni di categoria i prezzi da praticare,
le condizioni di vendita, i piani strategici, la politica commerciale
o di rapporti con clienti o fornitori.
• Concordare con un concorrente l’introduzione simultanea di una novità
tecnologica.
• Comunicare ad un concorrente dati relativi alla produzione o ai prezzi
praticati a clienti o fornitori.
• Concordare con un concorrente di non partecipare a determinate
procedure competitive in cambio della sua non partecipazione ad altre.
• Concordare con un concorrente misure e iniziative da intraprendere
per non permettere l’accesso al mercato di un nuovo soggetto.
• Discutere con un concorrente gli investimenti previsti in un
determinato Paese.
• Concordare di boicottare un determinato cliente o fornitore.
• Concordare con un concorrente la ripartizione di un territorio allo
scopo di fare degli investimenti, costruire degli impianti produttivi
o ripartirsi clienti o aree.
20 codice antitrust
SONO ATTIVITÀ
CONSENTITE
• Offrire degli sconti ai consumatori in funzione del volume
dei loro acquisti.
• Raccomandare o consigliare prezzi da applicare al distributore,
senza esercitare una pressione.
• Assistere alle riunioni delle associazioni di categoria (previa verifica
dell’agenda della riunione accertando l’assenza di materie la cui
discussione è proibita tra concorrenti).
• Comunicare informazioni sui prezzi e volumi di produzione praticati
ad un terzo non concorrente che poi elabori tali informazioni insieme
a quella di altri concorrenti per renderla pubblica.
• Ottenere informazioni sui prezzi e volumi applicati dai propri
concorrenti sui mezzi di informazioni di pubblico accesso o dai
consumatori.
codice antitrust 21
RAPPORTI CON I CONCORRENTI
È assolutamente vietato partecipare a riunioni, conference calls
o incontri di ogni tipo con concorrenti nel corso dei quali vengano
discusse materie in contrasto con la normativa antitrust.
Se in tali occasioni, venisse avviata una discussione vietata dalla
normativa antitrust, il personale del Gruppo deve manifestare
espressamente il proprio dissenso ed abbandonare
immediatamente la riunione, conference call o incontro nonché
informare tempestivamente il Presidio Antitrust Compliance
per valutare eventuali iniziative da intraprendere.
CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL PRESIDIO
ANTITRUST COMPLIANCE NEI SEGUENTI CASI:
• contatti con i concorrenti aventi ad oggetto materie relative alla politica
commerciale o industriale di Edison (la cui discussione con concorrenti
è vietata in ogni caso);
• sottoscrizione di contratti o accordi di ogni tipo con un concorrente;
• sottoscrizione di contratti di distribuzione con clausole di esclusiva
o di licenza di tecnologia;
• comunicazione ad un concorrente della possibile chiusura di una
centrale, impianto o stabilimento;
• comunicazione dei futuri piani di politica commerciale del Gruppo:
produzione prevista, prezzi, costi di produzione, etc.
22 codice antitrust
È altresì racomandato contattare preventivamente il Presidio Antitrust
Compliance nel caso in cui il personale del gruppo Edison, nell’ambito
di associazioni di categoria, partecipi a incontri o riunioni con
concorrenti.
IL PRESIDIO ANTITRUST COMPLIANCE
È A DISPOSIZIONE PER:
• verificare preventivamente se gli scopi o gli argomenti di tali riunioni
siano o meno in conflitto con la normativa antitrust;
• esaminare preliminarmente l’agenda di dettaglio di tali incontri al fine
di verificarne la liceità;
• fornire assistenza qualora nel corso di tali riunioni sorgessero nuovi
argomenti di discussione in contrasto con la normativa antitrust.
codice antitrust 23
CAPITOLO III
LA DOCUMENTAZIONE
E IL LINGUAGGIO DA UTILIZZARE
La mancata attenzione in merito alle espressioni
linguistiche utilizzate dal personale nelle
comunicazioni commerciali o nelle note interne
potrebbe danneggiare le società del Gruppo,
creando la falsa impressione che siano in corso
condotte illecite. Ciò è particolarmente vero nel
caso di una investigazione da parte di una
autorità antitrust o dell’avvio di una procedura
amministrativa o giudiziaria in materia di tutela
della concorrenza.
Anche se l’uso di un’appropriata terminologia non
servirà a proteggere le società del Gruppo nel
caso in cui l’attività descritta sia effettivamente
illecita, l’adozione di un linguaggio impreciso
potrebbe fare sembrare illecite anche condotte
che in realtà non lo sono.
A. La documentazione della società
(b) consultare preventivamente il Presidio
Antitrust Compliance nel caso in cui il
contenuto di una comunicazione scritta ricada
nell’ambito di applicazione del presente
Codice Antitrust;
(c) considerare ogni bozza di documento come se
dovesse diventare di pubblico dominio e come
se fosse in ogni caso un documento definitivo;
(d) considerare tutte le e-mails come se fossero
documenti ufficiali e pubblici, tenendo
presente che anche se un e-mail o un file
elettronico viene eliminato, è possibile
rintracciarlo e riprodurlo nel corso di
un’investigazione o di una procedura
amministrativa o giudiziaria;
(e) evitare di speculare se una determinata
condotta è illecita o meno;
Al fine di evitare che sorgano dubbi circa il
contenuto di alcune comunicazioni, si riportano
di seguito le principali regole che il personale del
Gruppo dovrà seguire in tutte le comunicazioni
interne o destinate a terzi:
(f) evitare di dare l’impressione che le decisioni
delle società del Gruppo siano prese
per ragioni diverse dal perseguimento
dell’interesse aziendale.
(a) evitare di usare un linguaggio ambiguo nei
documenti che contengono informazioni sui
concorrenti. L’uso di espressioni non chiare
potrebbe dare la falsa impressione che tali
informazioni sono state ottenute da, o con il
consenso di, un concorrente. L’origine lecita di
tale informazione deve risultare chiaramente
dal documento;
B. Le comunicazioni con i legali
esterni
24 codice antitrust
I documenti che formano parte della
corrispondenza tra un avvocato esterno ed il suo
cliente, sono protetti dalla riservatezza propria di
tale rapporto professionale. Su questa base, in
caso di indagini da parte dei funzionari di una
autorità antitrust, le società del Gruppo possono
evitare di produrre nel corso di tale attività
ispettiva i documenti relativi al rapporto con i
legali esterni.
Si raccomanda, pertanto:
(a) di apporre su tutti i documenti inerenti la
corrispondenza con gli avvocati esterni la
dicitura: “Informazione privilegiata e riservata
– Richiesto parere legale”;
(b) di archiviare tale documentazione in armadi
dedicati in modo che la stessa possa essere
facilmente individuata in caso di ispezioni
o altro.
C. Archivio della documentazione
Se viene notificato l’inizio di un’indagine e nei
casi di ispezione da parte delle Autorità Antitrust
competente, è vietato distruggere qualsiasi
documento, sia esso riferibile a potenziali
condotte con rilevanza antitrust o meno.
Tale divieto resterà in vigore fino a quando non
sia notificata la fine dell’attività investigativa.
È comunque sempre vietato distruggere
documenti o files elettronici soltanto perché si
ritiene che possano contenere delle informazioni
dannose o pericolose.
Tale distruzione può aggravare ulteriormente la
posizione del gruppo Edison nei suoi rapporti
con le Autorità Antitrust.
codice antitrust 25
CAPITOLO IV
LE ISPEZIONI DEI FUNZIONARI
DELLE AUTORITÀ ANTITRUST
Per implementare le proprie politiche di
prevenzione di accordi anticoncorrenziali, le
autorità antitrust si avvalgono di numerosi poteri.
In particolare, queste hanno il potere di:
(a) formulare richieste scritte di informazione;
(b) ispezionare i locali della società interessata
senza preavviso;
(c) esaminare i libri sociali e qualunque altra
informazione della società interessata;
(d) ottenere copie di tutta la documentazione
pertinente all’oggetto dell’indagine;
(e) interrogare i dipendenti della società, nel corso
di una ispezione, chiedendo immediate
spiegazioni in merito a fatti o documenti
pertinenti all’oggetto delle indagini;
di essere in visita ufficiale. Di norma, i
funzionari non forniscono altre notizie fino
all’arrivo di un amministratore o di un dirigente;
(c) all’arrivo di questi ultimi il funzionario comunica
privatamente la finalità della visita ed è
obbligato a consegnare la copia della
decisione dell’autorità competente con la
quale viene autorizzata l’ispezione in corso;
(d) i funzionari non hanno il potere di fare uso
della forza per entrare o accedere ai locali
della società ma possono farsi assistere dalle
autorità competenti;
(e) la società ha il diritto di contattare i propri
legali esterni, i quali potranno essere presenti
durante le indagini;
(f) durante gli accertamenti, i funzionari possono:
(f) ispezionare altri locali, incluse le abitazioni
di amministratori e dipendenti della società
interessata.
• Controllare i libri sociali e ogni altro
documento relativo, pertinente e/o presente
presso la società, su qualsiasi tipo di
supporto (cartaceo, informatico, etc);
A. Come si svolgono gli accessi
• fare od ottenere, in qualsiasi forma, copie o
estratti dei suddetti documenti senza però
potere trattenere gli originali;
(a) i funzionari dell’autorità antitrust si presentano
di norma durante l’orario d’ufficio senza
preavviso, ed in alcuni casi accompagnati da
altri pubblici ufficiali (di regola la Guardia di
Finanza);
(b) al loro arrivo, i funzionari, di regola, richiedono
di poter parlare con un amministratore o un
dirigente della società. Essi si identificano
fornendo nome e funzione e devono dichiarare
26 codice antitrust
• domandare alle autorità competenti (di
regola la Guardia di Finanza) di apporre sigilli
a vari locali, a libri o documenti aziendali per
la durata degli accertamenti e nella misura
necessaria al loro espletamento;
• esaminare tutto ciò che è pertinente
all’oggetto delle indagini, inclusi eventuali
data-base informatici.
I funzionari delle autorità antitrust non hanno il
potere di ispezionare le abitazioni private del
personale del Gruppo senza una espressa
decisione al riguardo. Allo stesso modo il potere
di ispezionare non viene esteso ai locali degli
avvocati, consulenti finanziari ed altri consulenti
(anche se l’ispezione di tali locali può essere
oggetto di una separata decisione).
B. Modalità di intervento in caso
di accesso da parte di funzionari
delle autorità antitrust
1. all’arrivo dei funzionari, informare
immediatamente il General Counsel
e il Presidio Antitrust Compliance;
2. rispondere alle domande del funzionario e
consegnare eventuali documenti solo dopo
aver ricevuto l’assenso di un rappresentante
del Presidio Antitrust Compliance o della
Direzione General Counsel, che dovrà essere
presente durante tutto il periodo
dell’ispezione;
3. evitare che durante l’accertamento il
funzionario sia lasciato solo. Assicurarsi che
lo stesso sia continuamente accompagnato
da una persona del Presidio Antitrust
Compliance o della Direzione General
Counsel (o altre persone designate dal
General Counsel, se i funzionari sono
più di uno);
4. evitare di avere colloqui con il funzionario
senza il previo l’assenso di un rappresentante
del Presidio Antitrust Compliance o della
Direzione General Counsel presente
all’ispezione;
5. evitare di ostacolare l’ispezione; ove venga
richiesto uno specifico documento, esso deve
essere ricercato immediatamente e
consegnato al rappresentante del Presidio
Antitrust Compliance (o al funzionario
dell’autorità, se in presenza di tale legale
interno) presente all’ispezione;
6. documenti elettronici: durante l’ispezione è
necessario permettere l’accesso ad ogni tipo
di file informatico. Non è obbligatorio rivelare
la “Password” per accedere a tali documenti,
ma è necessario permettere l’accesso ai files
elettronici ed ai database. Ciò deve avvenire
sempre alla presenza di un rappresentante del
Presidio Antitrust Compliance. Soltanto la
corrispondenza con i legali esterni o i
documenti di legali interni che facciano
riferimento a pareri ricevuti da legali esterni
possono essere sottratti all’ispezione;
7. documenti cartacei: ogni documento va
fotocopiato in doppia copia (di cui una da
trattenere da parte delle società). Prima di
consegnare una copia al funzionario è necessario
mostrarla al rappresentante del Presidio
Antitrust Compliance o della Direzione
General Counsel presente all’ispezione;
8. non modificare al termine dell’ispezione la
posizione o l’ordine dei documenti oggetto
della stessa, fino a quando non si sia tenuta
una riunione interna di valutazione
dell’accertamento.
codice antitrust 27
9. è assolutamente vietato, nel corso di
un’ispezione rimuovere o distruggere
documenti cartacei ed elettronici;
10. dopo l’accertamento si raccomanda di
convocare con urgenza una riunione per
fissare le linee di condotta, tenuto conto che
molto spesso nuovi e successivi accertamenti
seguono il primo. Si dovrà inoltre decidere se
si ritiene necessario completare o precisare le
informazioni fornite alle autorità antitrust.
C. Perquisizioni di abitazioni private
Nel caso di ispezioni di abitazioni private occorre:
1. contattare immediatamente il General Counsel
e/o il Presidio Antitrust Compliance;
2. chiedere di prendere visione del documento di
identificazione dei funzionari coinvolti
nell’ispezione, richiedere i loro biglietti da visita
e prendere nota dei loro nomi;
3. attendere l’arrivo di un rappresentante del
Presidio Antitrust Compliance o di altra
persona indicata dal General Counsel prima
di consentire l’inizio dell’ispezione;
4. i funzionari delle autorità antitrust non hanno il
diritto di mettere sigilli ai locali o a qualunque
documento rinvenuto nell’abitazione;
5. i funzionari delle autorità antitrust non
possono chiedere spiegazioni su fatti o
documenti senza l’accordo dell’interessato
il quale non è tenuto a rispondere ad alcuna
domanda senza l’assistenza di un legale
interno o esterno del gruppo Edison.
28 codice antitrust
codice antitrust 29
ALLEGATI
L’articolo 81 e l’Articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea
Il Trattato CE contiene le regole fondamentali in materia antitrust dell’Unione. Le norme
contenute nel Trattato CE hanno priorità sulle norme degli ordinamenti giuridici nazionali.
Articolo 81 del Trattato Istitutivo
della Comunità Europea:
1. Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare
il commercio tra Stati membri e che abbiano
per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato comune ed in
particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli
sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli
altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare
per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari,
che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con
l’oggetto dei contratti stessi;
30 codice antitrust
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto;
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1
possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi
fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni
di associazioni di imprese; e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria
di pratiche concordate, che contribuiscano
a migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli
utilizzatori una congrua parte dell’utile che
ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate
restrizioni che non siano indispensabili
per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di
eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 82 del Trattato Istitutivo
della Comunità Europea:
È incompatibile con il mercato comune e vietato,
nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento
abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su
una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente
prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni
di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con
gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, determinando così per
questi ultimi uno svantaggio per la
concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l’oggetto dei
contratti stessi.
codice antitrust 31
Edison Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel +39 02 6222.1
Pubblicato nel marzo 2007
www.edison.it