Sulle pagine di Italia Oggi
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RAPPORTI FIDUCIARI E CONTRATTI COLLEGATI Nella risposta ai quesiti del 22/12/2011 pare di capire che per le imprese edili, di impiantistica idro-elettrica, di imbiancatura ecc. che effettuano acquisti ripetuti nel corso dell’anno presso lo stesso fornitore e per le imprese che operano per conto terzi che hanno frequenti rapporti con pochi committenti si è in presenza di contratti collegati e quindi la comunicazione è obbligatoria se l’importo complessivo dei contratti supera il limite indicato dalla legge. È da intendersi, nel caso di società che operano per conto terzi e acquistano durante l’anno con più fatture materiale di consumo o servizi superiori alla soglia con lo stesso fornitore, l’invio come contratti collegati anche se non c’è un contratto scritto? Nell’incertezza, è sanzionabile il comportamento di inserire un’operazione nell’invio nonostante non ne sussista l’obbligo? Grazie. Manuel Nicola Bacchetti ACQUISTI PRESSO LO STESSO FORNITORE In relazione a un commerciante che acquista in più riprese dallo stesso fornitore merce destinata alla vendita senza formalizzare per iscritto gli ordini, si chiede se, non essendoci un contratto di fornitura sottostante, devo verificare il superamento dei 25 mila euro per ogni singola fattura o devo considerare il totale annuo ed inviare tutte le fatture anche se singolarmente inferiori a tale importo. Mara Berto Risposta Sulla risposta richiamata dal lettore va segnalata un’importante integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate, che in documento datato 13 gennaio 2012 ha precisato, in sostanza, che la circostanza che vengano poste in essere regolarmente operazioni tra le stesse parti non è di per sé idonea a ritenere che si tratti di operazioni collegate nel senso dello «spesometro». A tal fine è infatti necessario un elemento di collegamento, che potrebbe essere la fattura riepilogativa, oppure una commessa o un’ordinazione (dalla quale discendono poi più operazioni), oppure un contratto formalizzato o un ordine di valore prestabilito. In particolare, precisa l’Agenzia, riguardo agli acquisti dell’impresa edile, dell’impiantista, dell’idraulico, effettuati presso lo stesso fornitore di fiducia, occorre che le forniture siano collegate da un contratto. Diversamente. non si può parlare di contratti collegati e la comunicazione dovrà essere resa con riferimento a ciascuna operazione di importo superiore alla soglia di rilevanza. Quanto all’eventualità che nello spesometro vengano incluse anche operazioni non dovute, la violazione (inesattezza della comunicazione) non è sicuramente sanzionabile in presenza di obiettiva Risposta Il quesito, similmente al precedente, solleva una questione rientrante nella complessa area delle operazioni collegate. Se si tratta di singoli acquisti, distinti ed autonomi, sia pure effettuati presso lo stesso fornitore di fiducia, la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicazione, con riferimento alla soglia di rilevanza, deve essere verificata distintamente per ciascuna operazione. In presenza di elementi di collegamento, invece, occorrerà considerare la somma delle operazioni collegate: questa ipotesi si realizza, ad esempio, nel caso di un unico ordine di acquisto che il fornitore abbia eseguito in più soluzioni e fatturato separatamente, o, viceversa, nel caso di plurime cessioni autonome che abbiano formato oggetto di una fatturazione cumulativa da parte del fornitore. COMUNICAZIONE DI DATI NON DOVUTI Può essere in qualche modo sanzionato il comportamento del contribuente che ai fini dello spesometro invia un file contenente tutte le operazioni con tutti i clienti e fornitori indipendentemente dall’importo sopra/sotto i 3/25 mila euro e includendo eventualmente anche operazioni che potrebbero teoricamente essere escluse dalla comunicazione? Si ritiene che tale comportamento possa essere ritenuto corretto in quanto non si vede in base a quale norma possa essere comminata una sanzione in caso in cui si trasmettano più informazioni rispetto a quelle richieste. Saccullo Francesco Risposta La conclusione del lettore non è condivisibile. Va pre- messo che l’invio di una comunicazione contenente anche operazioni che non vi dovevano essere incluse configura comunque l’inesattezza della comunicazione stessa, anche se può fondatamente escludersi che una simile irregolarità sia finalizzata all’evasione. La questione che si pone è se tale inesattezza sia o meno sanzionabile, dovendosi a tal fine verificare se sussista o meno negligenza del contribuente (e vi sia quindi, nella violazione, l’elemento soggettivo della colpa). In quest’ottica, pertanto, si dovrebbe distinguere l’inesattezza causata da incertezza circa l’obbligo o meno di comunicare una data operazione, rispetto all’inesattezza causata dalla (pur comprensibile, ma negligente) determinazione del contribuente di «semplificarsi la vita», segnalando tutte le operazioni. Si aggiunge che una tale violazione non potrebbe essere considerata meramente formale ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, dlgs n. 472/97, perché, causando verosimilmente il disallineamento delle informazioni acquisite dall’Agenzia delle entrate e una possibile segnalazione di anomalia da verificare, finisce per arrecare pregiudizio all’azione di controllo. PARCELLE S.A.L. Professionista emette e incassa parcelle per stati di avanzamento lavori: due sopra i 25 mila euro e due per 1.500 euro. Si conferma che tutte e quattro vanno incluse nello spesometro in scadenza il 31/1/2012? Carlo Colombino Risposta La risposta è affermativa. Trattandosi di parcelle (presumibilmente emesse nel 2010) riferibili tutte al medesimo contratto il cui valore complessivo è superiore alla soglia di rilevanza, andranno segnalate tutte nella comunicazione da trasmettere entro il prossimo 31 gennaio. Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che in relazione al suddetto contratto dovranno essere comunicate, con riferimento al periodo d’imposta di registrazione, anche tutte le altre parcelle eventualmente emesse in anni successivi, ancorché di singolo importo inferiore alla soglia di rilevanza. RAPPORTI CONTINUATIVI Si chiede come deve essere interpretata la diciassettesima risposta del comunicato 22/12/2011. Se in tale risposta il concetto di contratti collegati è stato esteso fino a ricomprendere un po’ tutti i «rapporti continuativi» tra contribuenti, di fatto è come dire che se il totale annuale delle fatture registrate supera la soglia, si devono comunicare tutte le operazioni dell’anno, senza stare a valutare se c’è un reale collegamento tra un’operazione e l’altra. Deve essere inteso così, senza equivoci? Allora bastava dirlo subito, e ripristinare gli «elenchi» telematici di Visco. Daniele Menciassi Risposta La risposta alla quale fa riferimento il lettore va letta alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti sul punto dall’Agenzia delle entrate nel documento del 13 gennaio 2012, ove viene precisato che, affinché si possa parlare di operazioni collegate, è necessario che sussista un elemento di collegamento che potrebbe essere la fattura riepilogativa, una commessa, un’ordinazione, un contratto formalizzato, un ordine di valore prestabilito. In assenza di simili elementi oggettivi, dunque, la mera coincidenza soggettiva delle parti non vale a realizzare il collegamento delle operazioni ai fini dello spesometro. CONTRATTI DI LOCAZIONE All’inizio di pag. 9 delle risposte del 22/12/2011, nel fare l’elenco delle operazioni escluse dalla comunicazione, si parla di «contratti di locazione e compravendita» senza specificare quali. Si deve intendere «di immobili», visto che sono soggetti a registrazione, oppure si voleva dire altro? Monica Geri Risposta La fattispecie di esclusione dallo «spesometro» affermata nel documento del 22/12/2011 deve ritenersi circoscritta, come correttamente ipotizza la lettrice, ai contratti di locazione e compravendita di immobili. Per quanto concerne le locazioni immobiliari, il citato documento amplia quindi i casi di esclusione indicati nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e nella circolare n. 24/2011, decisione che si spiega, effettivamente, con la conoscibilità dell’operazione, da parte dell’amministrazione, attraverso il contratto registrato. Si deve però ricordare che non sono soggetti a registrazione, se non sono formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, i contratti di locazione e di affitto di immobili di durata fino a 30 giorni complessivi nell’anno. risposte a cura di Roberto Rosati © Riproduzione riservata r"OOP/VNFSP€ 2,504QFEJ[JPOFJOBQBSUDMFHHF%$#.JMBOPLunedì 23 Gennaio 2012r t/&--*/4&3505655&-&4$"%&/;&%&-.&4&%*'&##3"*01&3'*4$0&-"7030t DPOHVJEBj-BNBOPWSB.POUJvBõJOQJÜDPOHVJEBj-FTPDJFUÆEJDPNPEPvBõJOQJÜDPOHVJEBj-BSJGPSNBEFMMFQFOTJPOJvBõJOQJÜDPOHVJEBj-BNBOPWSBàTDBMFEJ.POUJvBõJOQJÜDPOHVJEBj-FNBOPWSFEFMMBàOBO[JBSJBEFMvBõJOQJÜDPOj(VJEBBHMJTUSVNFOUJàOBO[JBSJEFSJWBUJvBõJOQJÜ www.italiaoggi.it IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE Sette .JOJNJJTUSV[JPOJQFSMVTP *MSFHJNFTVQFSBHFWPMBUPÍHJÆJOQJTUBEBMQSJNPHFOOBJP.BNBODBOPMF SFHPMFBUUVBUJWF&DDPDIJQVÖCFOFGJDJBSOFFDPNFOPOTCBHMJBSFBQQSPDDJP MARINO LONGONI [email protected] DI IN EVIDENZA C ome Alice nel paese delle meraviglie. Chi avvia una nuova attività e valuta la possibilità di entrare nel regime fiscale dei nuovi minimi rischia di trovarsi di fronte un mondo fantastico, ma un po’ irreale. Fantastico, perché mai si era vista prima la possibilità di versare a titolo di imposta solo il 5% del reddito, senza obblighi di versamento dell’Iva e con una semplificazione contabile estrema. Un po’ irreale perché in realtà si tratta di un regime mai sperimentato, di cui mancano però tutte le istruzioni applicative. Non è un caso se più dell’80% dei quesiti giunti dai lettori di ItaliaOggi nel corso del videoforum del 18 gennaio facevano riferimento proprio a questo regime speciale partito teoricamente dal primo gennaio, ma che ora deve essere calato dall’astrattezza delle norme alla prassi completa dell’azienda. Le prime pagine di questo numero di ItaliaOggi Sette sono perciò dedicate a riassumere la disciplina dei nuovi minimi nel tentativo di dare una risposta ai quesiti più frequenti. Intanto qualche certezza. Non c’è nessun limite di età. Può accedere al regime dei nuovi minimi previsto dal decreto legge n. 98 del 2011 anche chi ha più di 35 anni. Il dato anagrafico è importante solo perché fino a quel limite di età è possibile restare nel regime agevolato anche oltre il quinto anno dall’inizio dell’attività. Chi ha più di 35 anni, invece, dopo il quinto anno entra automaticamente nel regime ordinario. Possono entrare tutti coloro che hanno perso il lavoro, quindi (per estensione) anche chi non ha avuto il rinnovo del cont tt t i d l t tt *** Primo piano/1 - Strada in discesa per chi sceglie la «via spagnola» per diventare avvocato. I paletti degli ordini nel mirino della Cassazione e dell’Antitrust 7FOUVSBBQBH Primo piano/2 - Il fallimento civile raddoppia. La commissione Giustizia del Senato approva il ddl che si sovrappone al decreto legge 212/2011 in conversione $JDDJBBQBH Fisco - Scade il 31 gennaio il termine per la trasmissione dello Spesometro 2010. Istruzioni last minute dal fisco 3JDDBEBQBH Spendere meglio - Imposta di bollo sul conto titoli, tassazione rimodulata in base al prodotto bancario e limitazione al contante. I contribuenti fanno i calcoli 1BEBBQBH Affari in Piazza - Agenzie di rating sotto esame. Contestati errori e conflitti di interesse -VJBQBH Documenti - La sentenza della Cassazione sull’ex marito professionista JU MJ J JUE J in edicola da lunedì Minimi, ecco le istruzioni per l’uso Il regime superagevolato è già in pista dal primo gennaio. Ma mancano le regole attuative. Ecco chi può beneficiarne e come non sbagliare approccio M&a, la crisi dimezza l’attività Secondo l’ultimo rapporto Mergermarket il settore ha subito una contrazione del 54% nel 2011 Fuga di cervelli Il biglietto è di sola andata Non funzionano i piani di rientro dei migranti dell’intelletto. Solo uno su dieci riesce a stabilizzarsi Per gli abogados crollano gli ostacoli I controlli degli ordini forensi sulla «via spagnola» nel mirino di Cassazione e Antitrust. Il titolo costa anche 20 mila euro E IN PIÙ L’inserto con tutte le scadenze del mese di febbraio per fisco e lavoro E IL QUESITARIO Giovedì 19 Gennaio 2012 Diritto & Fisco 23 IN EDICOLA A SOLI € 7,90* CON * oltre il prezzo del quotidiano VIDEOFORUM 2012/ Il direttore delle Entrate è intervenuto alla teleconferenza ItaliaOggi-Ipsoa Dati finanziari a prova di privacy Befera: ad accedere saranno non più di tre o quattro persone DI VALERIO STROPPA I numeri del videoforum «I dati sulle movimentazioni finanziarie dei contribuenti serviranno solo per selezionare i soggetti a rischio evasione. Lo screening avverrà a livello centrale e all’archivio avranno accesso non più di tre o quattro persone. La privacy dei cittadini sarà pienamente tutelata». Ad affermarlo è Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate, intervenuto ieri al videoforum ItaliaOggi-Ipsoa sulle novità fiscali e in materia di lavoro registrate negli ultimi mesi con il succedersi delle diverse manovre del governo. L’iniziativa, trasmessa in diretta tv da Class/Cnbc e sui siti internet di ItaliaOggi, Ipsoa e Agenzia delle entrate, ha visto partecipare circa 42 mila professionisti: 30 mila nelle oltre 200 sedi collegate degli ordini territoriali di commercialisti e consulenti del lavoro, più altri 12 mila che hanno assistito ai lavori via web. Quello che è stato ribattezzato il «grande fratello fiscale», vale a dire l’obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere le operazioni all’Archivio rapporti, sarà selettivo. E, come anticipato da ItaliaOggi del 3 gennaio 2012, non sarà «aperto» agli uffici, ma solo ai piani alti di via Cristoforo Colombo. Befera ribadisce che il monitoraggio dei conti correnti in vigore dal 1° gennaio 2012 sarà Oltre 200 sedi collegate 30 mila professionisti presenti in sala 12 mila contatti dai siti di ItaliaOggi e Ipsoa 4 ore di diretta televisiva 19 risposte ufficiali dall’Agenzia delle entrate 11 risposte dal ministero del lavoro Un momento del Videoforum implementato con estrema cautela. «Gestiremo i dati in stretta collaborazione con il garante della privacy», conferma il direttore delle Entrate, «siamo già al lavoro per dare operatività alla norma». Sulla novità introdotta dall’articolo 11, comma 2 del dl n. 201/2011 si sono tuttavia registrate numerose preoccupazioni. Una fra tutte quelle che la trasmissione di una così imponente mole di informazioni abbia un costo per gli intermediari (soprattutto banche), i quali potrebbero traslare l’onere sui clienti finali. «È una visione che non condivido», spiega Befera, «in primo luogo perché non chiederemo tutte le operazioni presenti negli estratti conto, ma solo una sintesi delle movimentazioni. E poi perché le infrastrutture informatiche sia nostre sia degli istituti di credito sono in grado di sopportare l’adempimento senza particolari aggravi o difficoltà». Sulla stessa lunghezza d’onda Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro. «Suscita un amaro sorriso vedere le banche lamentarsi dei costi per la trasmissione dei dati, minacciando di scaricarli sul cliente», evidenzia Calderone, che è anche al vertice del Cup nazionale, «soprattutto agli occhi di centinaia di migliaia di professionisti che da anni sono investiti di tali oneri e che hanno sempre adempiuto senza percepire alcun tipo di compenso. Questa forma di controllo svolto per conto della p.a. è solo uno degli elementi che ci danno la consapevolezza di come le professioni, specialmente ora che ci apprestiamo alla loro riforma, possono rivelarsi utili al paese per uscire dalla crisi. Obiettivo che non si può raggiungere solo con manovre repressive e in alcuni tratti recessive». Befera ha parlato an- che del nuovo redditometro, assicurando che «stiamo tuttora raccogliendo i dati della sperimentazione attraverso la Sose ed entro la fine del mese di febbraio chiuderemo la fase di test». Il discorso si allaccia alla crisi economica e alla cosiddetta «evasione di necessità». «La legge è uguale per tutti, come pure il principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione», chiosa il numero uno dell’Agenzia. «Tuttavia, lo abbiamo ripetuto più volte, quando andremo ad applicare il redditometro pescheremo le grandi differenze. L’evasione è un fenomeno così grande che colpire i piccoli scostamenti sarebbe poco significativo, oltre che scarsamente etico». Proprio in tema di correttezza, commentando i dati 2010 del contenzioso tributario, i commercialisti chiedono maggiore attenzione da parte dei verificatori in sede di ac- certamento. «Nel 40% dei casi il contribuente risulta vittorioso», commenta Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, «ciò significa che è stato costretto dal Fisco ad anticipare delle somme non dovute. In periodi di congiuntura negativa come quello attuale ciò può rivelarsi pesantissimo. Auspichiamo rigore nella lotta all’evasione, attraverso rettifiche derivanti preferibilmente da controlli piuttosto che da presunzioni. Frutto di un lavoro svolto a tavolino, in maniera silenziosa, senza spettacolarizzazioni. Così come è giunto il momento, parallelamente a tutte le nuove tasse introdotte in questi mesi, di intervenire anche con tagli alla spesa pubblica». Le risposte dell’Agenzia delle entrate e gli approfondimenti da pag. 24 a pag. 30 Paolo Pennesi Attilio Befera Marina Calderone Claudio Siciliotti 24 VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 I gestori di carte di credito e bancomat dovranno segnalare solo le transazioni over 3.600 € Lo spesometro con via di fuga Il pagamento Pos non abbina le operazioni frazionate DI C FRANCO RICCA on i pagamenti Pos, lo spesometro «perde» i collegamenti negoziali: gli operatori finanziari, tenuti a comunicare gli acquisti fatti da privati consumatori e pagati con carta di credito, si limiteranno infatti a segnalare le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, in quanto non sono in grado di verificare eventuali legami di più operazioni di singolo importo «sotto soglia». Per le operazioni soggette al regime del margine sui beni usati, si potrà considerare (e comunicare nello spesometro) l’intero corrispettivo della vendita, e non soltanto il margine, peraltro non calcolabile nel caso di applicazione del metodo globale. Sono alcune risposte in materia di comunicazione telematica delle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, ai sensi dell’art. 21 del dl n. 78/2011, fornite dall’agenzia delle entrate ieri, nel corso del Videoforum ItaliaOggi-Ipsoa. Operazioni nel regime del margine Nella circolare n. 24 del 31 maggio 2011, illustrando a tutto campo l’adempimento istituito dall’art. 21 del dl n. 78/2010 e attuato con il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010, è stato chiarito che, nel caso di operazioni rientranti nel regime del margine per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 36, dl 41/95), deve essere indicata nello «spesometro» la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta, restando non rilevante la quota parte fuori campo Iva. In ordine alla precisazione della circolare, si è però osservato che, da un lato, così procedendo, la spesa non viene rilevata per l’effettivo ammontare, ma solo per una parte, spesso di gran lunga inferiore; dall’altro, che nel caso di applicazione del metodo globale, il margine non è calcolato analiticamente per ciascuna operazione, ma periodicamente, raffrontando la massa delle vendite e degli acquisti del periodo, sicché non è possibile rispettare l’indicazione. Riconoscendo fondate queste osservazioni, l’agenzia ha risposto ieri di ritenere condivisibile la soluzione di far comunicare l’intero corrispettivo, senza distinguere la parte imponibile, non imponibile o non soggetta, percepito per ciascuna operazione, nel presupposto della rilevanza dell’operazione stessa, nel suo complesso, ai fini dell’Iva. Pertanto, l’agenzia ri- tiene che non sia in contrasto con la norma «la comunicazione dell’intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene usato, se di importo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 per il 2010), indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale) e, sulla base dei medesimi criteri, di estendere l’obbligo di comunicazione dell’intero importo anche agli acquisti superiori ai predetti limiti se effettuati da soggetti passivi Iva». Al di là del tenore letterale della precisazione, che parrebbe ammettere, in via facoltativa, la comunicazione dell’intero importo (in luogo del solo margine), è da ritenere che si tratti di una soluzione necessaria, alla luce delle considerazioni di cui sopra. Pagamenti Pos Con il dl 98/2011, la norma istitutiva dello spesometro è stata integrata al fine di stabilire che l’obbligo di comunicazione delle operazioni «sopra soglia», effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell’Iva, quando il pagamento dei corrispettivi sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 del dpr 605/73, è adempiuto, anziché dagli esercenti, dagli stessi operatori finanziari, con le modalità successivamente stabilite con il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 29 dicembre 2011. Questa disposizione introduce una situazione peculiare nei riflessi dell’adempimento, caratterizzata da oggettive difficoltà di applicare la disciplina generale. È il caso delle c.d. operazioni collegate, che secondo il provvedimento dell’agenzia delle entrate devono essere comunicate quando il loro ammontare complessivo risulta superiore alla soglia di rilevanza, ancorché ciascuna operazione, isolatamente considerata, non superi la soglia. È evidente, infatti, che se l’obbligo è posto a carico di un soggetto estraneo all’operazione, qual è l’operatore finanziario, questi non sarà in grado di apprezzare le circostanze e verificare l’esistenza di un eventuale collegamento fra singole operazioni «sotto soglia», al fine di darne comunicazione ove l’ammontare complessivo sia invece superiore. L’Agenzia delle entrate ha confermato ieri che, in questo caso, l’operatore finanziario, non essendo in grado di rilevare gli eventuali collegamenti in base all’estratto conto, comunicherà solo le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 euro. Di conseguenza, le singole transazioni «sotto soglia», ad esempio il pagamento di un acconto di 2.000 euro e il successivo saldo di 2.000 euro, non saranno segnalate, ancorché collegate. Va da sé che le modalità di pagamento tracciabili consentono comunque all’amministrazione, per altra via, di risalire alle operazioni. Sempre in merito ai pagamenti Pos, l’Agenzia ha inoltre chiarito che, indipendentemente dall’emissione o meno della fattura, gli acquisti fatti da privati e pagati con carta di credito devono essere comunicati solo dagli operatori finanziari al raggiungimento della soglia di 3.600 euro. © Riproduzione riservata LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti nell’ambito del Videoforum 2012 ItaliaOggi-Ipsoa. Accertamento e riscossione 1. Domanda: A fronte della nuova disciplina degli accertamenti esecutivi, non sarebbe il caso di abbandonare la prassi, in parte avallata anche dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l’intermediazione di un agente della notificazione? Risposta. La possibilità per gli uffici finanziari di provvedere «direttamente» alla notificazione degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, a mezzo della posta è prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982, nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge. Il vigente ordinamento prevede che la notificazione degli atti tributari possa avvenire anche con altre modalità, contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche, l’art. 60 del dpr n. 600, non escludendo comunque l’uso del mezzo postale per le notifiche, previsto espressamente oltre che dalla richia- mata legge n. 890 del 1982 anche da diverse altre disposizioni, con riguardo a specifici atti tributari. Il principio di ecoPierluigi Magnaschi nomicità dell’azione amministrativa, che necessariamente deve orientare l’operatività degli uffici, impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica in questione, la quale, analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. Nel caso concreto, tuttavia, spetta all’ufficio scegliere la modalità della notifica dell’atto preferibile tra quelle consentite, cercando di contemperare le diverse esigenze contingenti, quali celerità, efficacia ed anche, come detto, economicità e verificando, comunque, il buon esito della notifica. 2. D: Perché alcune Direzioni provinciale avviano richieste di misure cautelari pro fisco (in specie ipoteche e sequestri conservativi, anche d’azienda) davanti alle Commissioni tributarie, ex art. 22 d. lgs. n. 472/1997. anziché procedere alle iscrizioni a ruolo straordinarie, ove ancora possibili, o agli affidamenti in carico straordinari ex art. 29, comma 1, lett. c, del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, sempre che ne sussistano i presupposti? R: In via preliminare, occorre sottolineare che, sebbene il presupposto comune sia il pericolo per la riscossione, trattasi di istituti aventi finalità diverse: le misure cautelari ex art. 22 dlgs 472/97 hanno lo scopo di preservare l’integrità del patrimonio contro il rischio di eventuali atti dispositivi del debitore garantendo il soddisfacimento della pretesa erariale; l’iscrizione a ruolo straordinario o l’affidamento del carico straordinario consentono all’Agente del- Uno dei tavoli del Videoforum la Riscossione di procedere direttamente alla riscossione coattiva del credito. I due istituti, pertanto, non sono alternativi e possono essere adottati entrambi. Tenuto conto, infatti, dei tempi tecnici necessari per la consegna del ruolo o affidamento del carico e per l’inizio della procedura esecutiva da parte dell’Agente della Riscossione, il procedimento di adozione delle misure cautelari ai sensi del citato art. 22, essendo attivabile immediatamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento o anche precedentemente sulla base del processo verbale di constatazione, anticipa la tutela del credito erariale in funzione della successiva attività di recupero coattivo. Detrazioni 36% e 55% 3. D: Stante le modifiche intervenute, si chiede se a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende ancora necessaria la conservazione delle dichiarazioni ICI, come indicato dal provvedimento direttoriale 2/11/2011 n. 149646. R: Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Novembre 2011. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell’ICI se dovuta. Nel provvedimento non sia fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito. Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del pa- VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 25 Per effetto dell’estensione delle norme sulla vendita, la stessa regola si applica pure alla permuta Detrazione del 36% trasferibile Scelta alle parti. Anche in presenza di atti a titolo gratuito DI FABRIZIO G. POGGIANI L a detrazione del 36% potrà essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo gratuito, come la donazione, o in caso di permuta, assimilabile alla cessione. Questa una delle attese risposte ai quesiti posti dagli esperti, fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum 2012. È noto che la lettera c), del comma 1, dell’art. 4, dl n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 ha inserito all’interno del testo unico delle imposte dirette, di cui al dpr n. 917/1986, l’art. 16-bis, mettendo a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, a partire dal 1° gennaio scorso. Numerosi i quesiti posti alle Entrate sul tema, su cui spicca quella inerente al trasferimento del bonus in capo all’acquirente dell’unità immobiliare; in effetti, la locuzione inserita al comma 8, del nuovo articolo dispone che, in caso di vendita dell’unità immobiliare, «… la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica …». Pertanto, il tenore letterale delle nuove disposizioni, che facevano riferimento alla vendita e I CHIARIMENTI SUL BONUS 36% I contribuenti devono conservare ed esibire le ricevute di pagamento Ici, naturalmente ove dovuta La detrazione può essere trasferita anche se non si tratta di compravendita (cessione), ma anche in presenza di atti a titolo Trasferimento gratuito (donazione) e di permute. In assenza di accordo espresso nell’atto, la detrazione è trasferita all’acquirente La detrazione si trasferisce anche in presenza di cessione pro-quota ma solo Cessione quando il diritto di proprietà, per effetto pro-quota della cessione, si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo (100%) dell’unità immobiliare Ici all’acquirente, sembrava escludere tutti quei trasferimenti diversi dalla compravendita, come la donazione o la permuta. Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha fornito un indirizzo evolutivo partendo dalle indicazioni rilevabili dalla relazione illustrativa del medesimo decreto che, confermando gli ambiti di applicazione del bonus, soggettivo e oggettivo, di cui all’art. 1, legge n. 449/1997, ha confermato in toto le indicazioni ministeriali già fornite con i precedenti documenti di prassi. Di conseguenza, con particolare riferimento agli atti di trasferimento a titolo «non» oneroso, le Entrate hanno richiamato una datata circolare ministeriale (Ministero delle finanze, circolare 24/02/1998 n. 57) confermando che, con l’espressione «vendita», si devono intendere tutte quelle ipotesi di trasferimento dell’unità abitativa, con cui «… si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito …»; di conseguenza, in presenza di un atto di dona- zione, le parti potranno stabilire che la detrazione rimanga in capo al donante. Sulla medesima falsariga la «permuta», per effetto dell’estensione dell’applicazione delle norme stabilite per la vendita, per quanto compatibili, come stabilito dall’art. 1555 del codice civile. Inoltre, altra precisazione opportuna, le Entrate confermano che, sulla base delle modifiche intervenute alle disposizioni che identificano i beneficiari del bonus, dal 17/09/2011, data di entrata in vigore della legge n. 148/2011 che è intervenuta ulteriormente sull’agevolazione in commento, in caso di vendita dell’unità immobiliare, sulla quale il contribuente ha eseguito ristrutturazioni agevolabili, è possibile mantenere la quota residua di detrazione in capo al venditore, ma «… in presenza di un espresso accordo delle parti nell’atto di vendita …»; al contrario, è confermato l’automatismo mediante il quale la detrazione è trasferita in capo all’acquirente. Con riferimento al trasferimento del bonus del 36%, l’Agenzia delle entrate conferma quanto a suo tempo già precisato (risoluzione n. 77/E/2009) ovvero che, in caso di cessione pro-quota dell’unità immobiliare, il trasferi- mento è possibile ma solo se, per effetto del consolidamento del diritto di proprietà, l’acquirente diventa il proprietario esclusivo; è il caso, indicato anche dall’Agenzia, del comproprietario del 50% che acquista l’ulteriore 50%. Nella risoluzione del 2009, infatti, le Entrate avevano precisato che «… la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa …». Infine, ai fini del riconoscimento della detrazione, l’Agenzia ha confermato la validità dei contenuti del provvedimento direttoriale dello scorso 2 novembre, con il quale s’impone al contribuente la conservazione ed esibizione delle ricevute di versamento dell’imposta comunale (Ici), confermando che dette ricevute potranno essere controllate in presenza di soggetto debitore e fruitore della detrazione del 36% coincidenti. © Riproduzione riservata trimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell’ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell’imposta. IVA Spesometro: operazioni esenti in regime di dispensa 4. D: Secondo la circolare n. 24/2011, l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni esenti effettuate in regime di dispensa ex art. 36bis, dpr 633/72. Considerato che, in tal caso, non sussistono gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni, si chiede di sapere quali basi documentali e criteri temporali debbano assumersi, sia da parte del fornitore che del destinatario, ai fini dell’adempimento. R: La circolare n. 24/2011 specifica che nel campo «data dell’operazione» del tracciato record allegato al provvedimento del 22 dicembre 2010 va indicata la data di registrazione dell’operazione effettuata nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 Spesometro: regime del margine globale 5. D: Nella circolare n. 24/2011 è stato chiarito che, per le operazioni rientranti nel regime del margine per i beni usati, dovrà essere comunicata solo la base imponibile cui è riferibile l’imposta, mentre non si deve tenere conto della quota fuori campo Iva. Nel rappresentare che, così procedendo, la spesa sostenuta dall’acquirente viene assunta in misura inferiore a quella reale, si chiede se l’indicazione valga anche nel caso di applicazione del regime del margine globale, nel quale la base imponibile non è individuata analiticamente, e potrebbe addirittura mancare qualora, nel periodo di effettuazione, gli acquisti siano superiori alle vendite. Rosamaria Di Palma Agenzia delle entrate Luigi Stefanucci Agenzia delle entrate R: Con riferimento alle operazioni effettuate da coloro che applicano il regime del margine globale, sembra condivisibile la soluzione di far comunicare l’intero corrispettivo (senza riferirsi a parte imponibile, non imponibile o non soggetta) percepito per ciascuna operazione, nel presupposto che trattasi di un’operazione nel suo complesso rilevante ai fini IVA, così come definita dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Posto infatti che le cessioni di beni usati soggette al regime del margine devono comunque essere fatturate – sia pure senza separata indicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 38 del D.L. n. 41 del 1995 – ne discende la rilevanza ai fini IVA dell’intero importo pagato dal cessionario. Pertanto, anche al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che non sia in contrasto con il suddetto art. 21, la comunicazione dell’intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene usato, se di importo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 per il 2010), indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfettario o globale), e, sulla base dei medesimi criteri, di estendere l’obbligo di comunicazione dell’intero importo anche agli acquisti superiori ai predetti limiti se effettuati da soggetti passivi IVA Spesometro: operazioni con pagamento Pos Marino Longoni 6. D: Acquisti di importo netto Iva superiore a 3.000 euro, effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito. Qualora sia stata emessa fattura, l’operazione dovrà essere comunicata dall’esercente, dall’operatore finanziario o da entrambi? Per l’operatore finanziario, che non è in grado di sapere se sia stata emessa fattura, la soglia è di 3.000 euro o di 3.600 euro? R: L’operazione dovrà essere comunicata dall’operatore finanziario che ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la transazione, per il quale la soglia di Continua a pagina 26 26 VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 Le rassicurazioni ai contribuenti date dal direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera Scostamenti elevati colpiti prima Redditometro, software in tempo per la scadenza di Unico I DI ANDREA BONGI l nuovo redditometro colpirà i contribuenti che presentano maggiori scostamenti fra il reddito complessivo dichiarato e quello sinteticamente accertabile. Il nuovo software di calcolo sarà pronto e messo a disposizione degli utenti prima del termine di scadenza dei pagamenti di Unico 2012. Sono queste, in estrema sintesi, le principali rassicurazioni che il direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha ritenuto di fornire di ieri durante i lavori del Videoforum 2012 organizzato da ItaliaOggi in collaborazione con Ipsoa. Conscio delle preoccupazioni che assillano i contribuenti in vista dell’imminente debutto del nuovo strumento di accertamento sintetico, il direttore delle entrate ha voluto dunque precisare come gli accertamenti verranno mirati proprio nei confronti di quei soggetti che presentano anomalie elevate fra tenore di vita e redditi dichiarati. Di contro, interpretando al contrario il pensiero del direttore si può quindi ritenere che, almeno nella prima fase di applicazione del nuovo accertamento sinteti- co, tutti coloro che risulteranno sostanzialmente in linea con il nuovo strumento di calcolo sintetico o presenteranno scostamenti modesti, potranno dormire sonni tranquilli. Anche sulla tempistica di diffusione del software di calcolo Befera ha tenuto a rassicurare i partecipanti alla giornata di aggiornamento fiscale precisando che lo stesso sarà sicuramente disponibile prima della stagione dei prossimi dichiarativi. La fase sperimentale, ha proseguito Befera, avrà termine alla fine di febbraio dopodiché il software di calcolo verrà rilasciato e potrà essere utilizzato dai contribuenti per verificare la tenuta del loro reddito complessivo da dichiarare al fisco per il periodo d’imposta 2011. In questo momento, ha ricordato il numero uno delle Entrate, sta proseguendo in maniera utile e proficua la collaborazione con le categorie professionali e le associazioni che rappresentano i vari settori economici. Sono stati infatti inviate a Sose numerose simulazioni che verranno utilizzate per affinare e testare ulteriormente l’applicativo di calcolo del nuovo reddito sinteticamen- te accertabile. La possibilità di avere entro termini ragionevoli la versione definitiva del nuovo software di calcolo rappresenta infatti un elemento di grande importanza per i contribuenti ed i loro professionisti. Solo così sarà infatti possibile avere contezza del livello di reddito sinteticamente determinato dal software e dell’eventuale scostamento con il reddito del contribuente e del suo nucleo familiare. Solo grazie a tale comparazione sarà infatti possibile decidere eventuali adeguamenti ed i comportamenti dichiarativi conseguenti. Durante la presentazione del nuovo strumento di accertamento sintetico lo scorso 25 ottobre le entrate avevano infatti precisato come nel redditometro, così come avviene per gli studi di settore, i risultati del software finiranno per individuare essenzialmente tre categorie di scostamenti: quelli molto elevati, quelli elevati e quelli minimi. Le ulteriori precisazioni fornite ieri da Befera lasciano dunque intravedere un maggior rischio di selezione e successivo accertamento sintetico da nuovo redditometro solo nei confronti di quelle posizioni che presentano scostamenti elevati. Solo in questi casi, ha infatti precisato Befera, l’azione del fisco potrà trovare una sua giustificazione anche in termini di recupero per le casse dell’erario. Perseguire i soggetti con scostamenti minimi, oltre ad avere minor appeal in termini di recupero dell’evasione, potrebbe anche avere un effetto deterrente al contrario. Potrebbe infatti esserci il rischio che i soggetti più fedeli al fisco avvertano una sorta di accanimento nei loro confronti a favore dei soggetti a maggior rischio evasione. Del resto che il fisco punti i suoi fari sulle posizioni a più alto rischio di evasione è principio sacrosanto al quale nemmeno il nuovo redditometro può assolutamente sfuggire. Sugli altri temi caldi del momento il direttore delle Entrate ha ulteriormente puntualizzato i risultati raggiunti ad oggi dalla struttura dallo stesso guidata. Particolare soddisfazione è stata espressa da Befera in or- dine ai risultati raggiunti dalle Entrate nel contenzioso tributario. Secondo il direttore infatti la percentuale dei risultati favorevoli all’amministrazione finanziaria nei procedimenti presso le commissioni tributarie provinciali e regionali è in continuo aumento ed ha raggiunto risultati significativi soprattutto nelle vertenze tributarie di maggior valore. Uno degli elementi attraverso i quali tali risultati possono essere spiegati è l’investimento in termini di uomini e mezzi che l’amministrazione finanziaria ha effettuato in tale settore. Da oltre due anni, ha ricordato infatti Befera, all’interno dell’organigramma dell’agenzia delle entrate, è operativa un a struttura appositamente dedicata allo studio ed all’esame del contenzioso tributario. Grazie ad essa l’amministrazione finanziaria sta fornendo assistenza specializzata e puntuale alle sue strutture periferiche consentendo alle stesse di intervenire nel processo tributario con maggior preparazione e puntualità. ©Riproduzione riservata Segue da pagina 25 riferimento è di 3.600 €. Spesometro: contratti collegati con pagamento Pos 7. D: Per gli acquisti «sopra soglia» effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito, l’obbligo della comunicazione ricade sull’operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le disposizioni del provvedimento del 29 dicembre 2011. Si chiede conferma che, in tal caso, l’operatore dovrà comunicare soltanto le singole transazioni sopra soglia, non essendo in grado di verificare eventuali collegamenti contrattuali di quelle «sotto soglia». R: Poiché l’operatore finanziario non è in grado di verificare, in base all’estratto conto relativo allo strumento di pagamento, gli eventuali collegamenti contrattuali, l’obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 €. Effettuazione di operazioni intraUe in assenza di autorizzazione 8. D: Nella circolare n. 39/2011 è stato chiarito che le operazioni intracomunitarie eventualmente poste in essere in assenza di autorizzazione non possono fruire del regime proprio di tali operazioni, nei riflessi delle quali il soggetto non autorizzato deve considerarsi privo della sogget- Marina Ferraro Agenzia delle entrate Felicia Sommese Agenzia delle entrate tività passiva. E’ corretto, pertanto, ritenere che il soggetto passivo italiano non autorizzato possa legittimamente acquistare servizi assoggettati ad Iva in altro Stato membro da parte del fornitore ivi stabilito? L’imposta, in questo caso, potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis1, dpr 633/72? R: La Circolare 39/2011 ha chiarito che l’assenza dall’archivio VIES determina il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie. Pertanto, eventuali acquisti di servizi in altro Stato UE da parte di un soggetto escluso dall’archivio VIES devono ritenersi effettuati in qualità di privato consumatore e, pertanto, assoggettati ad IVA nell’altro Stato Membro. Al riguardo, si precisa che, trattandosi di un’operazione intercorsa tra un soggetto passivo UE ed un privato consumatore italiano, il soggetto italiano non incluso nel VIES non può chiedere il rimborso dell’IVA pagata ai sensi dell’art. 38-bis 1 del DPR 633/1972, in quanto il medesimo non è un soggetto passivo d’imposta in relazione all’operazione di cui trattasi. L’art. 38 –bis 1, infatti, prevede che l’istanza di rimborso dell’IVA assolta possa essere presentata esclusivamente dai soggetti passivi. Inoltre, tra i requisiti previsti per il rim- Franco Ricca borso, vi è quello che il soggetto che chiede il rimborso indichi nell’istanza, il proprio pro-rata di detrazione, requisito impossibile da soddisfare per un soggetto che ha agito in qualità di privato consumatore». Studi di settore e varie 9. D: Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del dl 201/2011, seppur inserite nel contesto di una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore. R: Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge n. 146 del 1998. 10. D: L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del comma 9 dell’articolo 10 del dl 201/2011 si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi? R: Il comma 9 dell’articolo 10 del DL n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia «Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accerta- VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 27 Il chiarimento riguarda le operazioni intracomunitarie dopo il regime autorizzatorio Il Vies stabilisce la tassazione Fuori all’archivio si paga l’Iva al fornitore, senza rimborso I DI FRANCO RICCA l soggetto passivo che effettua acquisti intracomunitari senza essere iscritto nell’archivio Vies paga l’Iva nel paese di origine, ma non può chiederla a rimborso. Sono queste le sole conseguenze che derivano dall’assenza dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, secondo quanto si evince dalla risposta resa dall’agenzia delle entrate durante il Videoforum fiscale 2012 ItaliaOggi-Ipsoa, che si è svolto ieri, 18 gennaio 2012. Conseguenze che, invero, era lecito desumere dalle indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 41 del 1° agosto 2011, sulle quali tuttavia persistevano incertezze di fondo, legate ai principi informatori della tassazione degli scambi intracomunitari nel regime transitorio, che la risposta dell’agenzia viene ora a fugare. Per lo meno, sotto il profilo della chiarezza della posizione dell’amministrazione, mentre restano ferme le riserve di ordine sistematico. A questo proposito, occorre infatti considerare che gli scambi intracomunitari “b2b” sono soggetti, in via di principio, all’applicazione dell’Iva nel paese di destinazione, mentre quelli “b2c” nel paese di origine. Pertanto, il soggetto passivo italiano che effettua, in tale veste, acquisti di beni o di servizi in altri stati membri, è tenuto a tassarli in Italia, con il meccanismo dell’inversione contabile, per cui non si vedrà addebitare l’imposta dal fornitore comunitario. Fanno eccezione a questo principio gli acquisti intracomunitari di beni di importo fino a 10.000 euro annui, effettuati da soggetti senza diritto a detrazione (o da enti non soggetti passivi): in tal caso, gli acquisti sono infatti tassati nel paese di origine, salvo opzione dell’acquirente per l’applicazione dell’Iva nel paese di destinazione (nessuna eccezione è invece prevista per gli acquisti di servizi). Con l’introduzione del regime autorizzatorio ad opera dell’art. 27 del dl n. 78/2010, i soggetti passivi nazionali, per poter effettuare operazioni intracomunitarie (attive o passive) tassabili a destinazione, secondo il principio proprio di tali operazioni “b2b”, devono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati (ar- mento basato sugli studi di settore». In particolare, alla lettera c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Tanto premesso, dall’analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito posto. Infatti, dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata lettera c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. 11. D: Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci: come si deve comportare la società in presenza di società fiduciaria socia e bene sociale concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria? (stessa questione si pone con il Trust e godimento bene al disponente)? R: Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, prot. n. 166485, al punto 1.1 dispone che «I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa …». Pertanto, nel caso prospettato, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote. 12. D: Comunicazione beni dei soci: in ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni l’obbligo sussiste solo se tali operazioni sono strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci o a prescindere da tale circostanza? R: I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano chivio Vies). In assenza di iscrizione, secondo la relazione del dl 78/2010, ripresa dalla citata circolare 41/2011 dell’agenzia, non sussiste soggettività passiva per le operazioni intracomunitarie; di conseguenza, ove fossero effettuate ugualmente, non potrebbero essere assoggettate al regime loro proprio, ma: a) le operazioni attive (cessioni e prestazioni fatte da soggetti nazionali verso soggetti comunitari) sarebbero assoggettate all’Iva in Italia b) le operazioni passive (acquisti di beni e servizi fatti da soggetti nazionali presso fornitori comunitari) sarebbero assoggettate all’Iva nel paese di origine, come se il destinatario fosse un privato consumatore. L’ipotesi sub a) è certamente poco frequente, giacché il cliente comunitario non gradisce l’addebito dell’Iva italiana. Altrettanto non può dirsi, però, dell’ipotesi sub b), perché, soprattutto per i soggetti che effettuano poche transazioni con altri paesi Ue, il fatto di pagare l’Iva al fornitore, anche se l’imposta non potrà poi essere chiesta a rim- Carmela Petrone Agenzia delle entrate borso secondo quanto precisato ieri dall’agenzia delle entrate, si traduce in una semplificazione degli adempimenti (e a volte in un risparmio di costi). Si pensi al professionista italiano che acquista via internet un software del costo di poche decine di euro da un fornitore francese: se iscritto al Vies, il professionista dovrebbe applicare l’Iva, previa integrazione della fattura del fornitore, e presentare il modello Intrastat servizi; se non iscritto, invece, si limiterebbe a pagare l’Iva francese al proprio fornitore. Ma ce di più. Se l’operatore nazionale non ha diritto alla detrazione, ad esempio un medico che effettua esclusivamente operazioni esenti, potrebbe anche conseguire un effettivo risparmio di Iva localizzando i propri acquisti nei paesi con le aliquote più basse. Lo spostamento del luogo “naturale” dell’imposizione e i possibili effetti distorsivi del mercato e della concorrenza suscitano perplessità, ma la risposta dell’agenzia mette comunque l’operatore al riparo da sorprese in ordine agli effetti interni della mancata iscrizio- Cristiana Usai Agenzia delle entrate strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. 13. D: Perché non vengono nuovamente sintonizzati, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 39 del d. lgs. n. 13 aprile 1999, n. 112, i rapporti tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia ai fini di un migliore, complessivo esercizio della funzione impositiva e di quella esattiva in pendenza di giudizio? ne al Vies. Quanto alla preclusione della possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva pagata nello stato membro di origine ai sensi delle disposizioni dell’art. 38-bis1 del dpr 633/72, motivata dall’agenzia in considerazione della carenza di soggettività passiva nell’operazione intracomunitaria, è da osservare che questa posizione parrebbe trovare conforto, per lo meno con riguardo agli acquisti di beni, nell’art. 4 della direttiva 2008/9/ CE, concernente la disciplina del rimborso dell’Iva assolta in uno stato membro diverso da quello di residenza. Questa disposizione, infatti, stabilisce che detta disciplina non si applica agli importi dell’Iva che sono stati indebitamente fatturati, nonché agli importi dell’Iva che sono stati fatturati in relazione a cessioni di beni che “siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE”, e dunque in relazione anche alle cessioni intracomunitarie. ©Riproduzione riservata Duilio Liburdi in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». 14. D: Come, nel prossimo futuro, si pensa di regolare, a livello operativo, mancando sul punto una chiara presa di posizione del legislatore, le relazioni tra accertamento con adesione e la c.d. mediazione fiscale obbligatoria? R: L’art. 39, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art. 17-bis, concernente l’istituto della mediazione. Tale disposizione ha introdotto, per le controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, uno R: I rapporti fra Uffici dell’Agenzia delle entrate ed Agenti della riscossione sono improntati ai principi di collaborazione e coordinamento. Per quanto riguarda il contenzioso, il debitore che intenda impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere Continua a pagina 28 contro la competente Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. stessa, vale a dire motivi di ricorso concerVia L. Montaldo, 2 - 16137 GENOVA Tel. 010-5582.242 nenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a FFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI dire motivi di ricorso che riguardano l’attività Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 16:00 del 27 gennaio 2012. svolta successivamente alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione. In materia, l’art. La partecipazione alla gara d’appalto avverrà secondo le modalità previste nel Bando presente sul sito internet di AMT S.p.A. www.amt.genova.it ¼ Fornitori ed Appalti 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, Chiarimenti o informazioni possono essere richieste a AMT S.p.A. – Settore Gare e Contratti, via in riferimento ai rapporti interni fra Ente im- L.Montaldo 2 – 16137 GENOVA o a mezzo fax, al n° 010-5582.239, o all’indirizzo di posta elettronica positore ed Agente della riscossione dispone [email protected] citando l’oggetto della gara, il nominativo e l’indirizzo completo del richiedente. che quest’ultimo, «nelle liti promosse contro Si invitano i soggetti partecipanti, nel loro diretto interesse, a prendere visione e visitare di lui che non riguardano esclusivamente la questo sito periodicamente, al fine di recepire eventuali “errata corrige” e/o chiarimenti e/o regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve informazioni relativi all’appalto. L’Amministratore Delegato chiamare in causa l’ente creditore interessato; A Dott. Paolo Cervetti 28 VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 Informazioni dal fiduciante se la partecipazione societaria è detenuta tramite fiduciaria Filo diretto tra i soci e le Entrate Finanziamenti comunicati anche senza acquisto di beni DI ANDREA BONGI E DUILIO LIBURDI T utti i finanziamenti effettuati dai soci andranno comunicati all’Agenzia delle entrate anche se non sono stati strumentali per l’acquisizione dei beni utilizzati poi dai soci stessi. Inoltre, laddove alla figura del socio si «sommi» quella del dipendente, le regole di tassazione sono quelle già previste dal testo unico delle imposte sui redditi senza che, in capo alla persona fisica, possa generarsi reddito diverso. Infine, laddove la partecipazione nella società sia detenuta per il tramite di una fiduciaria, la comunicazione riguarderà comunque il fiduciante trattandosi, nel caso di specie, di detenzione indiretta della partecipazione societaria. Sono questi alcuni dei chiarimenti emersi in occasione del forum di ieri organizzato da ItaliaOggi ed al quale ha partecipato l’agenzia delle entrate che, tra le risposte fornite, si è anche occupata della disposizione introdotta dalla legge n. 148 del 2011 in base alla quale, entro il prossimo 2 aprile, dovrà formare oggetto di comunicazione il fatto che beni dell’impresa siano utilizzati dai soci. Tale comunicazione, come noto, andrà effettuata utilizzando il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate dello scorso 16 novembre 2011. La norma di riferimento. L’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies della legge n. 148 del 2011 dispongono in merito a: - L’identificazione di un reddito diverso in capo al socio destinatario di un bene della società come utilizzatore, reddito pari alla differenza tra il valore normale del bene e quanto corrisposto dal socio stesso - In relazione a tale ipotesi i costi afferenti il bene sono indeducibili nella determinazione del reddito di impresa - Al fine di garantire l’attività di controllo della fattispecie regolamentata dalla legge, previsto l’obbligo di effettuare una comunicazione entro il 2 aprile 2011 - È inoltre previsto che l’agenzia delle entrate attivi una sistematica attività di controllo in capo alle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della applicazione del redditometro, si tiene conto, in particolare, di qualunque forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società stessa - Le norme in questione si applicano, in generale, dal periodo di imposta 2012. Il caso dei finanziamenti dei soci. La ratio della disposizione normativa lasciava intendere come il rapporto tra finanziamento effettuato dal socio e bene utilizzato dal socio stesso dovesse essere nella sostanza diretto. Il ragionamento, in base alla lettera della legge, pareva dunque essere quello in base al quale a fronte dell’afflusso di denaro da parte di un socio all’interno della società, il bene poi utilizzato dal socio derivasse da quel denaro. Tale previsione, peraltro, sembrava già in parte messa in dubbio dal contenuto delle specifiche tecniche di trasmissione delle notizie richieste contenute nel provvedimento dell’agenzia delle entrate. Ora, in occasione del forum, l’amministrazione finanziaria conferma questa impostazione estremamente rigorosa e che lascia più di una perplessità. In altri termini si fissa un principio di indipendenza tra quanto affluito in società ad opera del socio ed i beni utilizzati dal socio stesso. Letteralmente, inoltre, la risposta dell’amministrazione finanziaria appare andare addirittura oltre le indicazioni contenute nelle stesse specifiche tecniche in quanto si afferma che oggetto della comunicazione dovranno essere i versamenti ed i finanziamenti (quindi sembrerebbe poste di capitale e poste debitorie), effettuati o anche ricevuti dai soci, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali alla acquisizione dei beni poi concessi in godimento. Questo starebbe a significare, ad esempio, che anche un afflusso di denaro in grado di fruire dell’agevolazione ACE dovrebbe formare, a prescindere, oggetto della comunicazione annuale all’agenzia delle entrate. Se questa indicazione verrà confermata (e questo non è da auspicare), si chiederebbero dati già in possesso dell’agenzia gravando le imprese ed i contribuenti di un adempimento che diventerebbe estremamente complesso e da attuare in forma ripetitiva, ogni anno. Ci si augura, dunque, che l’agenzia delle entrate possa meglio ponderare l’indicazione emersa ieri. Socio dipendente. Una delle problematiche operative emerse in previsione della prima applicazione della norma è quella legata alla coincidenza possibile tra la figura del socio e quella del dipendente. Analogamente, peraltro, si può ragionare sull’ipotesi del socio amministratore. Su questo aspetto, l’amministrazione finanziaria assume invece una posizione del tutto condivisibile affermando come la previsione in merito all’ipotesi di reddito diverso in capo alla persona fisica si applica solo nel caso in cui il testo unico delle imposte sui redditi non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo all’utilizzatore. Quindi, nel caso in cui un automezzo sia concesso in uso ad un amministratore socio che sia anche dipendente della società, si configura un fringe benefit che non rientra nell’ambito applicativo della nuova fattispecie di reddito diverso ma resta as- soggettato alla disciplina di cui all’articolo 51 del TUIR. Nella sostanza, dunque : - Se l’auto è concessa in uso promiscuo al socio – dipendente si genera un fringe benefit pari al 30 per cento di 15 mila chilometri ed una deducibilità del costo auto pari al 90 per cento; - Se l’auto è concessa in uso promiscuo al socio amministratore si genera un fringe benefit pari al 30 per cento di 15 mila chilometri ed una deducibilità del costo pari al 40 per cento; - Se l’auto è concessa in uso promiscuo al socio, si genera un reddito diverso ed una deducibilità del costo auto pari al 40 per cento. Nelle ipotesi sopra delineate, peraltro, si dovrà tenere conto anche degli eventuali riaddebiti che dovrebbero peraltro garantire la deducibilità dei costi sino a concorrenza dei riaddebiti medesimi come evidenziato dall’agenzia delle entrate nelle circolari 1 ed 11 del 2007. Partecipazione intestata fiduciariamente. L’agenzia delle entrate afferma che, in questo caso, la comunicazione dovrà riguardare comunque il fiduciante in quanto vi è una partecipazione detenuta in via indiretta proprio per il tramite di una società fiduciaria. Viene dunque eliminato, a questi fini, lo schermo fiduciario ai fini della detenzione della partecipazione. ©Riproduzione riservata Segue da pagina 27 strumento deflativo del contenzioso, il quale è preordinato ad anticipare, in pratica, con una determinazione amministrativa, l’esito ragionevolmente atteso del giudizio, evitando così un «rinvio» ai Giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa. La ratio del nuovo istituto è quella di prevedere sistematicamente un contraddittorio col contribuente prima dell’instaurazione del contenzioso, al fine di verificare sempre in via preventiva la possibilità di definire la lite potenziale senza le lungaggini e gli oneri del contenzioso giurisdizionale. Nella fase obbligatoria di mediazione l’Agenzia è tenuta ad esaminare l’istanza del contribuente e ad assumere, al riguardo, una motivata decisione di accoglimento o rigetto dell’istanza ovvero a formulare una proposta di mediazione. In definitiva, il procedimento amministrativo di mediazione consente al contribuente e all’Agenzia di illustrarsi le reciproche ragioni prima di incardinare la lite; e se le ragioni di una delle parti sono fondate e non vengono ragionevolmente accolte dall’altra, è prevedibile ed auspicabile che il Giudice tributario la condanni sempre alla rifusione sia delle spese di lite sia delle spese del procedimento di mediazione, forfetizzate dal legislatore nel 50% delle spese di lite, oltre ovviamente alle altre possibili conseguenze negative della soccombenza in una lite temeraria. In estrema sintesi, la mediazione è una parentesi di 90 giorni di riesame e ponderazione per entrambe le parti, parentesi che si dispiega fra due termini processuali, quello di 60 giorni per notificare il ricorso all’Agenzia e quello successivo di 30 giorni Stefania Trocini Agenzia delle entrate Assunta De Cesare Agenzia delle entrate che ha il ricorrente per depositare in Commissione tributaria il medesimo ricorso. La mediazione ha un ambito di applicazione più ampio e in parte diverso rispetto all’accertamento con adesione e agli altri istituti deflattivi del contenzioso, considerato, in particolare, che: - non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso; - obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente prima che lo stesso si rivolga al giudice; - la decisione che l’Agenzia deve adottare sull’istanza del contribuente si fonda, per espressa previsione normativa, sul grado di sostenibilità della pretesa, sull’incertezza della questione controversa e sul principio di economicità dell’azione amministrativa. La mediazione rappresenta infine una grande opportunità per ridurre ulteriormente il contenzioso tributario in misura consistente, con evidenti benefici per tutti ed allineamento con gli altri Paesi europei, presso i quali i rinvii alla fase giurisdizionale sono molto meno frequenti. Enrico Polella Agenzia delle entrate Tale sfidante obiettivo verrà raggiunto se nella fase di mediazione le Aree legali dell’Agenzia e i difensori dei contribuenti si comporteranno applicando concretamente i principi di collaborazione, buona fede, correttezza e ragionevolezza. Detrazioni 36% e 55% 15. D: Per effetto dell’utilizzo della locuzione «… in caso di vendita …», al comma 8, del nuovo articolo 16-bis, d.p.r. n. 917/1986, la detrazione del 36% non utilizzata può essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permute)? R: L’articolo 4, comma 1, lett. c) del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) ha inserito l’art. 16-bis nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1987 (di seguito TUIR), introducendo a regime la detrazione dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 29 Le regole previste dalla legge non possono essere derogate dall’amministrazione finanziaria Danni da (non) notifica risarcibili I contribuenti pignorati possono chiedere il risarcimento DI S CESARE GLENDI e la notifica non è valida e ha luogo il pignoramento, il contribuente potrà non solo rivolgersi al giudice tributario facendo valere la giuridica inesistenza dell’atto impoesattivo, ma potrà anche proporre opposizione agli atti esecutivi e potrà, infi ne, citare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, non già l’Agente della riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni per la lesione patrimoniale subita. Infatti, la possibilità di provvedere o meno alla c.d. notificazione diretta a mezzo posta degli atti dell’Amministrazione finanziaria non dipende da una libera scelta dell’Amministrazione stessa, ma da quanto disposto dalla legge, che, com’è noto, regola tutta l’azione impositiva, che è per definizione un’attività vincolata e nient’affatto discrezionale. Per quanto attiene in particolare alla notifica degli avvisi di accertamento l’art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 è assolutamente chiaro nello stabilire che «la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificato al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura», sia pure con alcune modifiche, tra le quali, per l’appunto, non già quella di poter fare a meno dell’in- termediazione dell’agente della notificazione tra l’autore dell’atto e il suo destinatario, bensì quella di considerare quali speciali figure di soggetti abilitati alla notificazione di tali atti tassativamente i messi comunali ovvero i messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte. La regola generale, espressa dall’art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, è dunque quella che le notifiche debbono essere necessariamente effettuate da questi soggetti i quali naturalmente possono anche servirsi del servizio postale. Gli agenti della notificazione debbono quindi, anche quando si servono del servizio postale, redigere apposita relata di notifica, che è atto che attesta il compiuto svolgimento delle attività notifi catorie poste in essere e fa prova di quanto attestato sino a querela di recupero del patrimonio edilizio. Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato art. 16-bis, restano confermati non solo l’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione – introdotta dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia. Il comma 8 dell’art. 16-bis prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, «la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare» Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57 del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che l’espressione «vendita» debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito. Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante. Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all’art. 1555 del codice civile, «le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili». L’articolo 4 del DL 201 del 2011 entra in vigore il 1° gennaio 2012. Al riguardo si fa presente che già i commi 12-bis e 12ter dell’art. 2 del DL n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione ad opera della legge n. 148 del 2011, hanno modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui falso, fornendo così un alto grado di porva, tanto per l’autore dell’atto, quanto per il suo destinatario riguardo all’effettuazione della notifica stessa. E’ ben vero che l’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel primo periodo del suo primo comma, espressamente prevede che «la notifi cazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» «può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffi cio fi nanziari» ed è quindi certamente consentito all’ufficio, ad es., di notificare direttamente a mezzo posta atti come inviti a comparire, richieste di questionari e così via. Ma è importante far rilevare che lo stesso 1° comma dell’art 14 l. cit., nel secondo periodo, espressamente stabilisce che Andrea Bongi «sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1972, n. 602 e 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600». Tutto ciò sta precisamente a significare che la possibilità della notifi ca diretta per posta non vale per atti come gli avvisi di accertamento, per i quali la legge espressamente richiede che la notifi cazione debba essere fatta sempre, anche per posta, tramite uno dei soggetti indicati dalla legge stessa quali agenti della notificazione, con l’obbligo da parte degli stessi di redigere la relata di notifica. La conferma dell’esattezza di quanto sopra rilevato è fornita oggi proprio dalla disciplina degli atti c.d. impoesattivi . L’art. 29 del d.l. n. 78/2010 conv. nella l. n. 122/2010 prevede, infatti, la possibilità per l’ente impositore della notifica diretta a mezzo posta, ma la consente espressamente solo per i c.d. atti impoesattivi secondari, cioè quelli posti in essere per le riliquidazioni susseguenti agli atti impoesattivi c.d. primari, per i quali, in tal modo, inequivocamente resta confermata e ribadita la necessità della sola vera e propria notifica effettuata da agenti della notificazione, magari a mezzo posta, sempre comunque con la redazione di Cesare Glendi compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002). Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, è consentito in presenza di un espresso accordo delle parti nell’atto di vendita il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore. Rimane fermo, anche in base al disposto del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all’acquirente. 16. D: Sempre con riferimento al trasferimento del bonus, se l’unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell’immobile, può mantenere in capo a se stesso o può trasferire al cessionario l’intera detrazione residuale? R: In merito alla questione prospettata, si conferma- apposita relata di notifica. La ratio è ben chiara. Nei casi degli atti impoesattivi secondari il contribuente è già stato notificato dell’atto impoesattivo primario e quindi si ritiene sufficiente la notificazione della riliquidazione con atto direttamente inviato per posta. Ma per gli atti impoesattivi primari, che incidono per la prima volta nella sfera patrimoniale del destinatario, la notifica deve essere fatta come di legge, cioè con l’intervento dell’agente della notificazione, e con la redazione d’apposita relata di notifica. Con i nuovi atti impoesattivi può non esservi dunque altro atto all’infuori del pignoramento. E’ la stessa amministrazione ad avere interesse che l’atto sia ben notificato e che di ciò sia data prova con la relata di notifica impugnabile solo con querela di falso. Perché, se la notifica non è valida e ha luogo il pignoramento, il contribuente potrà non solo rivolgersi al giudice tributario facendo valere la giuridica inesistenza dell’atto impoesattivo, ma potrà anche proporre opposizione agli atti esecutivi e potrà, infine, citare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, non già l’Agente della riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni per la lesione patrimoniale subita. ©Riproduzione riservata Fabrizio G. Poggiani no i chiarimenti forniti in via interpretativa da ultimo con la risoluzione n. 77 del 2009 in cui si è affermato che «la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa». Pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile (ad es. comproprietario per metà che acquista l’altra metà). Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente. 17. D. Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci: se la società concede in uso l’autoContinua a pagina 30 30 VIDEOFORUM 2012 Giovedì 19 Gennaio 2012 La risposta di Paolo Pennesi (ministero del lavoro) può disinnescare eventuali contenziosi Decontribuzione a maglie larghe Per gli apprendisti ciò che rileva è la data di assunzione P er la decontribuzione degli apprendisti rileva la data di assunzione. A confermarlo il Ministero del Lavoro al Forum di ItaliaOggi-Ipsoa di ieri. Ad intervenire in tal senso é stato il Direttore Generale delle Attività Ispettive Paolo Pennesi, rispondendo ad un quesito degli esperti di ItaliaOggi in cui si chiedeva la posizione del Ministero del Lavoro sull’esonero totale dei contributi nel caso di un datore di lavoro che all’atto dell’assunzione occupa fino a 9 lavoratori ma successivamente supera tale limite. In particolare, si chiedeva se lo stesso datore di lavoro, a seguito del superamento di tale limite nel corso del triennio agevolato, perde la possibilità di usufruire della decontribuzione totale. Secondo Paolo Pennesi, «quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto. Se ci fosse questa interpretazione restrittiva si ostacolerebbero anche i processi di sviluppo delle aziende che sono invece auspicabili, evi- dentemente.» In buona sostanza, quindi, rileva la situazione all’atto dell’assunzione: se il datore di lavoro aveva i requisiti, li mantiene per tutto il triennio. Di converso, se non li possedeva all’atto dell’assunzione ( datori di lavoro con piú di nove lavoratori che scendono nel corso del triennio al di sotto di tale soglia) non potrà usufruire dell’incentivo neanche successivamente. Si tratta di una conferma importante nella logica della deflazione del contenzioso che potrebbe derivare da una interpretazione diversa da parte degli organi ispettivi. Giova infatti ricordare che, ai sensi del comma 1 dell’art.22 della legge 183/2011, solo i datori di lavoro che occupano al massimo nove lavoratori possono godere dell’esonero contributivo di tre anni per le assunzioni effettuate dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Gli altri, invece, dovranno continuare a versare il 10%. Invero, analoga posizione era stata assunta anche dall’IN- PS nella circolare n.22/2007. In quella occasione, l’Istituto aveva espressamente ritenuto che «...il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di lavoro”. Altro punto sui cui é intervenuto il Ministero é il criterio di computo dei nove lavoratori. A tal proposito, ha ricordato che « valgono i criteri generali di quantificazioni dei limiti dimensionali delle imprese. «, ciò perché la norma non dispone nulla e quindi occorre riferirsimalle disposizione che regolano i singoli istituti contrattuali. Vanno quindi esclusi gli apprendisti, i contratti di inserimento e di reinserimento; i contratti a tempo parziale vanno invece considerati proporzionalmente sulla base dell’orario di lavoro concordato tra le parti, tenendo conto anche delle prestazioni di lavoro supplementare e di quelle per le clausole elastiche, e quello normale fissato dai contratti collettivi; analogo criterio va seguito per i lavoratori intermittenti per i quali, secondo quanto previsto dall’art.39 D.Lgs.276/2003, vanno considerate le prestazioni del semestre. Altro aspetto su cui é intervenuto il Direttore generale del Ministero durante il Forum, riguarda il dubbio se la decontribuzione riguarda tutti i tipi di contratto. Sul punto ha ritenuto che « Non ci sono motivi per escludere né quello di diritto-dovere né la tipologia dell’alta fritenuto i; l’ipotesi interpretativa più ragionevole porta a ritenere che valgano per tutte le forme di apprendistato.» Rimane il dubbio tuttavia se con tale affermazione abbia voluto ricomprendere anche la nuova ipotesi di apprendistato prevista nel nuovo testo unico approvato ad ottobre scorso, che consente l’assunzione anche per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’art.7, comma 4, del testo unico prevede che si applica il regime contributivo agevolato di cui all’art.25, comma 9, della legge 223/1991. Pertanto, pur ricordando che tale ultima norma rinvia alla contribuzione degli apprendisti, sembrerebbe applicabile l’aliquota già prevista per i lavoratori in mobilità assunti con altri istituti contrattuali che richiamano i medesimi incentivi. Ovvero la contribuzione degli apprendisti ma nella misura ordinaria, cioè quella del 10% (circ. Inps22/2007). Domani su ItaliaOggi le risposte del ministero del lavoro Segue da pagina 29 vettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della società l’utilizzo configura una fattispecie rientrante nell’art. 67, c. 1, lett. hter? R: L’art. 67, c. 1, lett. h-ter del TUIR dispone che costituisce reddito diverso «la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore». Al riguardo si osserva che tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Ciò premesso si ritiene che la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’ artt. 51 del TUIR. IVA Aliquota media rimborso IVA e canoni di leasing 18. D: Con risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007, meglio esplicitando il precedente orientamento, l’Agenzia ha affermato che la possibilità di considerare ammortizzabili, ai fini del diritto al rimborso, i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria riguarda solo l’impresa concedente e non l’impresa utilizzatrice. Si chiede di sapere se, coerentemente con tale posizione, l’impresa utilizzatrice possa, ai predetti fini, computare l’importo dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali nel calcolo dell’aliquota media. R: L’articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, dispone che «Agli effetti dell’articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l’aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle Annamaria Mangiarelli Agenzia delle entrate Sabina Costantino Agenzia delle entrate importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.» La norma esclude, quindi, dal computo dell’aliquota media gli «acquisti» e le importazioni aventi ad oggetto i beni ammortizzabili, nel presupposto che ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, lettera c), del dPR n. 633 del 1972, l’eccedenza detraibile «può essere chiesta a rimborso limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, …» Ciò posto, poiché il bene acquistato dalla società di leasing, per poi essere concesso in locazione finanziaria, può essere ammortizzato solo dalla concedente - che è, quindi, l’unica a poter invocare il presupposto di cui alla citata lettera c) - l’utilizzatore può computare nel calcolo dell’aliquota media, ai fini del calcolo dell’eccedenza rimborsabile ex lettera a), l’imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria. Revoca del rimborso IVA 19. D: L’art. 7, comma 2, lett. i), del dl n. 70/2011, ha aggiunto nel dPR n. 322/98 l’art. 8-ter, che prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap per modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Posto che la nuova disposizione non rientra fra quelle del dpr n. 322/98 applicabili anche all’IVA, si chiede di sapere quale sia il termine per presentare la dichiarazione integrativa diretta a revocare la richiesta di rimborso IVA. R: Dal 1° febbraio 2011, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 10, comma 1, lett. a), n. 3.1, Giuseppe Buscema del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), che ha sostituito l’ottavo ed il nono periodo del primo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso dell’eccedenza a credito IVA annuale non può più essere richiesto utilizzando l’apposito modello cartaceo (denominato Modello VR), bensì unicamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA, mediante la compilazione del Quadro VR. Alla luce di tali recenti modifiche normative e di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 maggio 2011, n. 17/E, in tema di rettifica nel caso di mancata prestazione della garanzia ai fini dell’erogazione di un rimborso IVA, si precisa che il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando - entro il termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo - una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX). Tale soluzione è, peraltro, in linea con le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011, punto 1.3., laddove prevede che «La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esecuzione del rimborso.» 22 VIDEOFORUM 2012 Venerdì 20 Gennaio 2012 La legge 183/2011 consente la possibilità di disciplinare le prestazioni a livello individuale Flessibilità fai-da-te nel part-time In assenza di ccnl, la regolamentazione spetta alle parti P er le clausole flessibili ed elastiche nel contratto part-time, non occorre necessariamente l’intervento del contratto collettivo. O quantomeno, in assenza di regolamentazione, basta l’accordo tra le parti. È questo il parere del ministero del lavoro dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2012 espresso in occasione del Videoforum 2012 - Fisco, Lavoro e previdenza organizzato da ItaliaOggi-Ipsoa il 18 gennaio scorso. Le novità in materia di contratto a tempo parziale sono contenute all’articolo 22, comma 4, della legge 183/2011 approvata nel mese di novembre 2011 ma che, per espressa previsione all’articolo 36, è entrata in vigore, per gli interventi di specie, solo dal 2012. Con tali disposizioni, il legislatore ha reintrodotto la medesima disciplina in vigore fino al 2007 che consentiva alle parti del contratto individuale di poter concordare le clausole flessibili ed elastiche in assenza di regolamentazione della con- trattazione collettiva. La legge 183/2011 abroga le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e pertanto riacquistano, lo indica espressamente il legislatore, efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Operativamente, è previsto ora che «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale» e non più «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative...», possono concordare le citate clausole anche se alle condizioni previste dalla stessa norma. Si tratta di aspetti tutt’altro che secondari in quanto consentono una migliore gestione della prestazione lavorativa nei contratti part-time che, altrimenti, risulta legata esclusivamente ad accordi che, di volta in volta, le parti debbono concordare. Esse, rispettivamente, danno la possibilità da un lato di spostare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (nel caso di clausola flessibile) ovvero richiedere una maggiore prestazione nei contratti di tipo verticale e misto (clausola elastica), senza la necessità di un consenso tra le parti. Sarà infatti sufficiente la richiesta del solo datore di lavoro in quanto il lavoratore lo ha già concesso in occasione della stipula del contratto ovvero successivamente concordando di introdurre le citate clausole. Il ministero del lavoro è intervenuto su alcuni quesiti degli esperti di ItaliaOggi attraverso il direttore generale delle attività ispettive Paolo Pennesi evidenziando che «Per i nuovi contratti che sorgono durante l’applicazione della nuova disciplina il problema non si pone, non è necessario l’intervento della contrattazione collettiva». Si tratta di una precisazione importante in quanto il legislatore, nonostante il chiaro intento di riaffidare alle parti la gestione di tali clausole, non ha reintro- dotto un’importante norma che consentiva espressamente tale possibilità in assenza di contrattazione collettiva. Infatti, non ha riproposto il comma 2 ter dell’articolo 8 decreto legislativo 61/2000, anch’esso abrogato dalla legge 247/2007, che prevedeva la possibilità di stipulare tali clausole a livello di contrattazione individuale in assenza di previsioni della contrattazione collettiva. Occorre infatti puntualizzare che la possibilità di stipularle a livello individuale riguarda i casi in cui i contratti collettivi non le abbiano regolamentate. Le stesse infatti, in ogni caso, sono comunque condizionate, di regola, alle previsioni della contrattazione collettiva che dovrà stabilire per esempio le condizioni e le modalità con cui il datore di lavoro può avvalersene. Solo in caso di assenza potrebbe sopperire la contrattazione individuale. Ma la mancata reintroduzione del citato comma 2 ter all’articolo 8 lascia qualche dubbio che dalla risposta fornita dal ministero non sembra emergere. © Riproduzione riservata LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO Non licenziabile chi sceglie di lavorare fino a 70 anni ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dal ministero del lavoro ai quesiti degli esperti nell’ambito del Videoforum 2012 ItaliaOggi-Ipsoa Decontribuzione apprendistato 1. Domanda. Una delle novità del 2012 è rappresentata dall’azzeramento dei contributi in caso di assunzione di apprendisti da parte di datori di lavoro che occupano fino a nove lavoratori. Considerando le sanzioni in caso di violazioni sulla formazione, si chiede: cosa si intende per «carenza di formazione pubblica». Vuol dire che se il datore di lavoro non riceve formalmente alcuna offerta si realizza tale presupposto? Può attivarsi a prescindere con la formazione interna? Risposta. L’apparato sanzionatorio per la mancanza dell’elemento formativo molto opportunamente fa riferimento a un’esclusiva responsabilità datoriale. Questo implica che la formazione pubblica è quella che dovrebbe essere data dal sistema formativo regionale. Quindi è evidente che se il sistema formativo regionale non ha materialmente previsto la possibilità per quel tipo di rapporto di fare una formazione pubblica in senso stretto, sarà difficile individuare una responsabilità totalmente ascrivibile al datore di lavoro. Quindi bisognerà vedere se la contrattazione collettiva prevede che cosa deve fare il datore di lavoro in assenza di questa offerta formativa pubblica, per cui se la contrattazione collettiva demanda al datore di lavoro anche questa parte sarà lui ad attivarsi in prima persona. Diversamente, se non c’è la delega nella contrattazione collettiva e né le regioni riescono a organizzarla, evidentemente non ci potrà essere una responsabilità del datore di lavoro. 2. D. Sempre in tema di formazione. Il datore di lavoro potrà anticipare la formazione tutta il primo anno o posticiparla alla fine? R. Non c’è dubbio che sia possibile una osmosi tra un anno e l’altro della durata formativa complessiva dell’apprendistato. Ipotizzando la durata triennale, le 40 ore annuali possono subire un’oscillazione o una diversificazione. Una concentrazione della formazione, in particolare tutta alla fine del periodo di apprendistato sembra però rischiosa perché è vero che c’è una oggettiva recuperabilità di una parte non svolta rispetto a una svolta (il piano formativo normalmente deve declinare anno per anno una sua scansione, che può essere soggetta a recuperi in caso di ritardi o anche ad accelerazioni se ve ne sono le condizioni), però sarebbe preferibile non aspettare la scadenza dei 36 mesi per concentrare tutto nella parte finale, perché in questo caso qualche problema ci potrebbe essere anche in sede di verifiche e di controlli 3. D. Qualora nel 2012 venga riassunto un apprendista il cui rapporto era stato risolto prece- dentemente con lo stesso datore di lavoro, poiché in alcuni casi è previsto che il periodo di apprendistato già compiuto debba essere decurtato da quello relativo al nuovo contratto, come deve essere considerato ai fini delle agevolazioni? R. Questa è un’altra questione sulla quale il testo unico 167 non declina più la possibilità prevista dalla legge 25/1955 e cioè la possibilità di sommare più spezzoni del periodo di apprendistato ove non fosse trascorso più di un arco temporale lungo 12 mesi. Quindi, la risposta può essere data solo immaginando una delega della contrattazione collettiva che riesca a reintrodurre quello che normativamente più non è e cioè la possibilità di cumulare sia i periodi dello stesso apprendistato, professionalizzante o di mestiere, o anche i vari tipi di apprendistato, quello diritto-dovere dell’istruzione o quello dell’alta formazione. Qui non è possibile prevedere altro che una delega della contrattazione collettiva che dovrà anche stabilire in che modo considerare i precedenti rapporti. 4. D. Le agevolazioni in materia di apprendistato riguardano tutti i tipi di contratto? R. Non ci sono motivi per escludere né quello di diritto-dovere né la tipologia dell’alta formazione: l’ipotesi interpretativa più ragionevole porta a ritenere che le agevolazioni valgano per tutte le forme di apprendistato. 5. D. Qualora un datore di lavoro all’atto dell’assunzione occupava fino a nove lavoratori, ma successivamente supera tale limite, perde la possibilità di usufruire della decontribuzione totale ? R. Quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto. Se ci fosse un’interpretazione restrittiva si ostacolerebbe anche i processi di sviluppo delle aziende che sono invece auspicabili, evidentemente. È il momento genetico che va considerato, ovvero se l’azienda aveva piò o meno quel limite al momento del contratto. 6. D. Come si computa il limite dei nove lavoratori ai fi ni della decontribuzione? R. Valgono i criteri generali di quantifi cazioni dei limiti dimensionali delle imprese. Per esempio non vanno considerati gli apprendisti, non vanno conteggiati i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori part-time sono quantificati pro quota così come gli intermittenti. Insomma occorre rifarsi alle regole ordinarie che sono puntualmente descritte nelle circolari Inps per i criteri di computo dei lavoratori dipendenti. Part-time 1. Domanda. Non è più necessaria dal 2012 la convalida della VIDEOFORUM 2012 Venerdì 20 Gennaio 2012 23 Le regole introdotte dalla manovra estiva valgono per chi riveste unicamente la figura di socio Vecchie regole per l’auto aziendale A dipendenti e amministratori si applica la tassazione del Tuir DI N DUILIO LIBURDI essuna modifica per la tassazione dei redditi in capo ai dipendenti e agli amministratori che utilizzano gli automezzi aziendali: saranno applicabili, in questo caso, le norme conosciute del Testo unico delle imposte sui redditi nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro dipendente. Solo nei confronti del socio che non è amministratore o dipendente risulteranno applicabili le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 148 del 2011. Sono queste le conclusioni alle quali appare possibile giungere in relazione alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum organizzato da ItaliaOggi-Ipsoa lo scorso 18 gennaio concernenti le nuove regole previste in materia di assegnazione dei beni in godimento ai soci. La tassazione in capo alla persona fisica. La norma prevede che il bene di impresa in godimento ai soci generi un reddito diverso pari alla differenza tra il valore normale del bene stesso e quanto corrisposto dal socio. La problematica che si era posta, una volta analizzato il tenore letterale della disposizione normativa era comprendere se tale nuova regola andasse a superare le disposizioni già conosciute all’interno del Testo unico delle imposte sui redditi in materia di fringe benefit. Tale ipotesi si verifica quando un bene aziendale viene concesso in uso promiscuo al dipendente ovvero all’amministratore e, in questo caso, l’articolo 51 del Tuir prevede una ferrettizzazione del reddito imponibile nel caso in cui il bene in uso promiscuo sia un automezzo casistica che appare senz’altro la più frequente. Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. In occasione del Videoforum l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di confermare che, laddove esistano già delle disposizioni normative che prevedono un regime di tassazione specifico con riferimento ai beni di impresa utilizzati dai soci, questo regime continua a essere applicabile. Conseguentemente, laddove sia attribuita un auto in uso promiscuo al dipendente trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. In tal caso è prevista alcuna comunicazione della trasformazione mediante l’UniLav, è giusto? Risposta. In realtà non esiste questa previsione però le circolari ministeriali danno come indicazione ai datori di lavoro, ove possibile, di effettuare questa comunicazione. 2. D. In materia di clausole flessibili ed elastiche si chiede se, in presenza di un contratto in cui era stato stabilito che il datore di lavoro poteva avvalersene qualora previsto dai ccnl, ma il ccnl nulla disponeva, può ora variare ad esempio la collocazione temporale della prestazione visto che tale materia è stata riaffidata alle parti. R. Per i nuovi contratti che sorgono durante l’applicazione della nuova disciplina il problema non si pone, non è necessario l’intervento della contrattazione collettiva. Ma anche per quei rapporti sorti quando la questione era demandata alla contrattazione, ma la contrattazione nulla diceva, anche lì il problema non si pone: bisogna vedere cosa è scritto nel contratto individuale. Da un punto di vista normativo questo sarà attualizzabile anche per i rapporti già sorti Inserimento 1. Domanda. La legge di stabilità modifica il contratto di inserimento per le donne. Viene previsto che il decreto individui, oltre alle aree in cui sarà possibile procedere all’assunzione, anche i settori in cui vi sia una minore occupazione femminile rispetto alla media. Si chiede se le agevolazioni spettino per le lavoratrici che, pur non essendo occupate in settori che risulteranno agevolati, versino in una condizione di svantaggio per altri ovvero all’amministratore, continuerà a trovare applicazione il meccanismo impositivo di cui all’articolo 51 con conseguente tassazione per un importo pari al 30% di 15 mila chilometri. L’applicabilità della nuova previsione. Come diretta conseguenza, dunque, appare possibile sostenere che le nuove regole introdotte dalla manovra estiva si rendano applicabili unicamente nei confronti delle persone fisiche che rivestono, all’interno della società, unicamente la figura di socio. In questo caso, a partire dal periodo di imposta 2012, si renderà necessario assoggettare a tassazione Irpef un importo come reddito diverso pari alla differenza tra valore normale del bene e quanto corrisposto dal socio. In effetti, e questa indicazione può essere utilizzata anche in relazione alle posizioni del dipendente e dell’amministratore, un ruolo importante può essere rivestito dal meccanismo del riaddebito per l’utilizzo del bene. Di fatto, con tale meccanismo, l’utilizzatore remunera la parte di utilizzo del bene che attiene alla sfera personale diminuendo, nel con- motivi. Risposta. Se sussistono i presupposti perché la stessa lavoratrice sia benefi ciaria di altre agevolazioni (per esempio, quelle previste dalla legge 407 per assunzioni di lavoratori disoccupati da più di due anni) non ci sono ostacoli per ritenere applicabili le altre disposizioni agevolative, non quella relativa al contratto di inserimento. Licenziamento 1. Domanda. È possibile licenziare il dipendente che raggiunge il requisito pensionistico anche se lo stesso intende continuare a lavorare? Risposta. Per come sono scritte le norme del decreto Monti si può dire che esiste un diritto potestativo del lavoratore a continuare a lavorare fino a 70 anni. In questo caso trovano applicazione le regole generali, e cioè quelle che il lavoratore, siccome è costituzionalizzato il principio della giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, che intende rimanere fino a 70 anni può essere licenziato solo con queste motivazioni e non certo con recesso ad nutum non motivato. 2. D. La possibilità per il lavoratore di continuare a lavorare fino a 70 anni che rende applicabile l’articolo 18 riguarda solo i datori di lavoro per i quali si applica la tutela reale ? R. Il riferimento normativo è espressamente all’articolo 18 e dunque relativo alle aziende con più di 15 dipendenti gli si applicherà anche il regime della stabilità reale. Per gli altri lavoratori, dipendenti da datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, troverà applicazione il principio indennitario della legge 604/1966. tempo, la base imponibile Irpef. Sulla fattispecie relativa ai riaddebiti, peraltro, appare interessante andare a rivedere quanto precisato dall’amministrazione finanziaria nelle circolari n. 1 e 11 del 2007 nelle quali l’Agenzia aveva affermato come il riaddebito rappresenta un elemento positivo di reddito da assoggettare a tassazione a fronte del quale, però, deve essere correlato un componente negativo sino a concorrenza del riaddebito stesso. Per l’eccedenza, invece, trovano applicazione le normali regole in materia di deducibilità dei costi auto. Le conseguenze sulle imprese. Dal tenore letterale della risposta fornita dall’amministrazione finanziaria, apparirebbero confermate anche le disposizioni in materia di deducibilità dei costi auto contenute nell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi. In altri termini, la norma che disciplina la completa indeducibilità dei costi in caso di assegnazione in godimento ai soci di beni dell’impresa, potrebbe di fatto non produrre effetti pratici in quanto, si deve ritene- re che la presunzione di utilizzo, seppure parziale nell’ambito del reddito di impresa possa consentire comunque la deduzione di una parte dei costi in questione. Proprio con riferimento agli automezzi, dunque, dovrebbe essere conservata la disciplina prevista dall’articolo 164 del Tuir in base alla quale a fronte della concessione in uso promiscuo di un auto al dipendente, il costo in questione è deducibile per il 90%. Il meccanismo di completa indeducibilità dovrebbe dunque scattare in caso di attribuzione al solo uso personale del bene di impresa, fattispecie peraltro che già in precedenza avrebbe dovuto comportare tale conseguenza in virtù dell’assenza di inerenza del costo del bene rispetto allo svolgimento della attività di impresa. Pertanto, la vera novità rappresentata dalla norma introdotta con la legge n. 148 del 2011 appare essere la tassazione in capo al socio che non riveste la figura né di amministratore né di dipendente di una quota di reddito corrispondente all’utilizzo del bene formalmente di impresa e riferibile alla sfera personale. Troppe distonie nel sistema delle misure cautelari pro fisco L’attuale sistema di misure cautelari pro fisco presenta vistose distonie. Sotto certi aspetti è insufficiente per lo stesso ente creditore. Sotto altri aspetti si presenta eccessivamente gravoso per il contribuente. In astratto è corretto ritenere che la via dell’iscrizione straordinaria a ruolo (o, in oggi, dell’affidamento straordinario in carico all’agente della riscossione) possa essere praticato anche cumulativamente all’adozione di misure cautelari come quelle previste dal dlgs n. 472/1997 o dal dpr n. 602/1973. Difetta però una chiara linea di demarcazione fra le diverse misure cautelari astrattamente previste dal legislatore. Si faccia il caso delle iscrizioni ipotecarie. Possono essere effettuate dall’ufficio e dall’agente della riscossione. È profondamente irrazionale che per ottenere un’iscrizione ipotecaria l’ente impositore ex art. 22 dlgs n. 472/1997, debba soggiacere a una previa sentenza da parte della Commissione tributaria provinciale, mentre l’agente della riscossione può provvedere a tanto direttamente, salvo darne comunicazione al contribuente che resta poi onerato di proporre impugnazione, in base a quanto disposto dall’art. 77 decreto del presidente della repubblica n. 602/1973 e dall’art. 19, comma 1, lett. e-bis del dlgs n. 546/1992. Ma è ancor meno spiegabile che, magari dopo che all’ente impositore sia stata negata l’autorizzazione all’iscrizione ipotecaria, questa possa essere invece effettuata dall’agente della riscossione. Infine, è semplicemente assurdo che su di uno stesso immobile vengano iscritte ipoteche per lo stesso credito, da parte dell’ente impositore e da parte dell’agente della riscossione, come purtroppo è accaduto e accade, costringendo il debitore a costose procedure di liberazione dai relativi vincoli. Resta quindi evidente l’esigenza di una riforma di tutta la disciplina in materia che stabilisca procedure chiare e linee di demarcazione nette, quanto ad ambiti di operatività, tempi di attuazione e ripartizioni di competenze. Cesare Glendi 24 Venerdì 20 Gennaio 2012 VIDEOFORUM 2012 Le risposte di ItaliaOggi ai quesiti di telespettatori e lettori sulla nuova imposta sugli immobili Casa ai parenti con l’Imu piena Non più permessa l’assimilazione all’abitazione principale ItaliaOggi pubblica le risposte ai quesiti sul tema della nuova imposta municipale propria (Imu) posti dai telespettatori al videoforum ItaliaOggi-Ipsoa. FABBRICATO CONCESSO A PARENTI Vorrei capire come viene tassato dall’Imu un immobile utilizzato per intero (posseduto al 100% senza alcun atto) come abitazione principale da un soggetto proprietario per 1/3 e come viene tassato per gli altri familiari proprietari per 2/3; segue le stesse regole dell’Ici? Grazia Siano Risposta Posto che per verificare il reale impatto dell’Imu si deve attendere l’emanazione dei regolamenti dei singoli comuni e i necessari chiarimenti ministeriali e che l’aliquota dello 0,76% dovrà essere applicata anche all’immobile concesso in uso gratuito a parenti del proprietario (immobili che, in vigenza dell’Ici, godevano dell’esenzione dal tributo in presenza di un regolamento comunale che prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale), si ritiene che l’imposta possa essere determinata come di seguito indicato, trattandosi di unità immobiliare inserita nella categoria «A»: - proprietario (1/3), dimorante e residente: utilizzare la rendita catastale vigente al 1° gennaio 2012, da rivalutare del 5% e moltiplicando il prodotto ottenuto per il moltiplicatore 160, applicando all’ulteriore valore l’aliquota ridotta dello 0,4%. Ottenuta l’imposta, applicare la totale detrazione pari a 200 euro e l’eventuale maggiorazione di quest’ultima; - familiari proprietari: stesso calcolo per ottenere la base imponibile (rendita x 1,05 x 160) utilizzando, però, l’aliquota dello 0,76% senza decurtare alcuna detrazione. RENDITA FABBRICATI STRUMENTALI Per quei fabbricati che, alla data del 16 giugno 2012, si troveranno ancora censiti al catasto terreni, la manovra prevede che il contribuente debba utilizzare la rendita attribuita a fabbricati similari e, in presenza di scostamenti tra la rendita presunta e quella proposta dal contribuente e accettata dall’Agenzia del territorio sarà il comune a effettuare le operazioni di conguaglio. Sul punto si chiedono chiarimenti in merito al fatto che evidenziare che, per esempio, il nuovo tributo, ancorché con aliquota ridotta (0,4%), si rende applicabile anche sull’abitazione principale, impattando sulla totalità dei contribuenti italiani. Inoltre, l’Imu introduce nuovi moltiplicatori ai fini della determinazione della base imponibile che comportano, a decorrere dal 2012, un aumento medio del 60% dei valori catastali degli immobili, ancorché gli stessi siano utilizzati esclusivamente per la determinazione del tributo locale quota dello 0,4%, riferita all’abitazione principale e quella dello 0,2% per le costruzioni rurali strumentali che, insieme alle unità abitative rurali, erano esenti ai fini Ici, se classate nelle categorie specifiche «A/6» (abitazioni) e «D/10» (strumentali). Infine, si nota un depotenziamento della potestà legislativa dei comuni e, nonostante la definizione «municipale», il 50% dell’introito derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,76% è destinato alle casse dello stato. IN EDICOLA ESENZIONI ESE TERRENI AGRICOLI TER Vor Vorrei sapere se l’esenzione prevista dalla normati mativa Ici per i terreni agric agricoli in zone montane è con confermata anche dalla disc disciplina dell’Imu. Carlo Cadeddu la rendita presunta debba essere utilizzata anche per i fabbricati strumentali o se invece, per tali immobili, purché interamente posseduti da imprese agricole e distintamente contabilizzati, si debba fare riferimento ai valori contabili, stante il fatto che il comma 3, dell’articolo 13, dl n. 201/2011 richiama espressamente il comma 3, dell’art. 5, del dlgs 504/1992. Francesco Bonfanti Risposta Il quesito è stato inoltrato all’Agenzia delle entrate ancor prima che il gentile lettore lo avesse prodotto, essendo un problema ricorrente e già evidenziato dalla più attenta dottrina. Purtroppo, però, l’Agenzia delle entrate non ha fornito un chiarimento preciso, permanendo allo sta-a to attuale l’incertezza o evidenziata e dovendo e fornire un’indicazione nbasata esclusivamenni te sulle disposizioni vigenti. ti, Si ricorda, infatti, uche le costruzioni ruto rali censite al catasto terreni, ai sensi del rticomma 14-ter, dell’arti11, colo 13, dl n. 201/2011, va, nella stesura definitiva, site dovranno essere censite al catasto fabbricati entro il 30/11/2012 e che Imu (comma 14-quater) l’Imu sta, deve essere corrisposta, ulla a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Nel caso specifico, però, per quanto concerne in particolare i fabbricati classificabili nella categoria «D», se interamente posseduti da imprese agricole e distintamente contabilizzati, fino al momento del richiesto accatastamento, la base imponibile si ritiene debba essere quantificata con riferimento ai «valori contabili» indicati nel comma 3, dell’art. 5, dlgs n. 504/1992, poiché espressamente richiamato dal comma 3, dell’art. 13, del dl n. 201/2011. DIFFERENZE TRA IMU E ICI Quali sono le differenze principali tra Imu e Ici, oltre a quella di dover pagare L’Imu nel caso di abitazione principale e non con l’Ici. Adolfo Santoni Risposta Per quanto richiesto, si può Ri Risposta C Come indicato direttamen mente in sede di Video Forum 2012, i terreni agricoli coll collocati nelle aree montane o di collina, delimitate ai ssensi dell’articolo 15 della legge n. 984 del 1977, res restano esenti dall’imposiz sizione. Si aggiunge, inoltre, che l’e l’elenco dei comuni è rileva vabile all’interno della ci circolare n. 9/249 del 14 g giugno 1993 (sul tema, r risoluzione 17/09/2003 n. 5 5/DPF e Suprema Corte d cassazione, sentenza di 2 29/10/2010 n. 22125). gi.it www.italiaog (resta esclusa l’applicazione, per esempio, per determinare il valore catastale ai fini dell’imposta di registro e delle donazioni e successioni). La nozione di abitazione principale ricalca quella dell’Imu a regime ma è diversa rispetto da quella dell’Ici, poiché occorre la coincidenza della dimora abituale con la residenza anagrafica e che sia presente un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, mentre le pertinenze devono essere collocate nelle specifiche categorie (C/2, C/6 e C/7) con assegnazione dell’agevolazione per l’abitazione principale a una soltanto di esse (due posti auto, uno solo agevolato). Saltano alcune agevolazioni, quella più nota prescritta dall’art. 59, dlgs n. 446/1997 che prevedeva la possibilità di equiparare all’abitazione principale le unità abitative concesse in uso gratuito (comodato) a parenti e talune esenzioni prescritte dall’art. 7, della legge n. 504/1992. Del tutto nuove sono l’ali- FABBRICATI IN CATEGORIA E I fabbricati accatastati in categoria «E» sono soggetti all’Imposta Municipale Propria sperimentale? Fabrizio Mei Risposta Le disposizioni inerenti all’imposta municipale propria «sperimentale» fanno espresso rinvio alle disposizioni indicate negli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 23/2011, concernente le disposizioni in materia di «Federalismo fiscale». Nel rispetto del comma 8, dell’articolo 9, del citato decreto sul federalismo fiscale, richiamato espressamente dai commi 1 e 13 delle disposizioni sull’imposta municipale, come appena indicato, sono esenti dal pagamento del tributo i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da «E/1» a «E/9»; trattasi di tutti quegli immobili a destinazione particolare come le stazioni per servizi di trasporto (terrestri, marittimi e aerei), ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, con esclusione dei colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia e gli edifici a destinazione particolare (categoria residuale). ESENZIONI IMU PER DISABILI È ancora attuale l’esenzione Imu per la prima casa abitata da disabile grave? Eugenio Risposta Sul punto non si può che ricordare che il comma 8, dell’articolo 9, del dlgs n. 23 del 2011, espressamente richiamato dal comma 13, dell’art. 13, del dl. n. 201/2011 dispone che «… sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del citato decreto legislativo 504/1992…». Inoltre, il comma 10, dell’art. 13 in commento ha esteso determinati benefici (aliquota ridotta e detrazione d’imposta) alle fattispecie indicate nel comma 3-bis, dell’art. 6, dlgs n. 504/1992 (casa coniugale o ex coniugale, unità abitative possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi assegnati dagli Iacp), mentre è possibile applicare l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari utilizzate da «anziano» o «disabile», con residenza acquisita in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, purché non locato. Rientra, però, nella potestà regolamentare dei comuni di estendere le agevolazioni previste per l’abitazione principale agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ai sensi del comma 10, dell’articolo 13. Non si riscontra, almeno nella disciplina Imu una specifica esenzione per la prima casa abitata da disabile grave, se dallo stesso utilizzata in assenza di ricovero permanente. risposte a cura di Fabrizio G. Poggiani VIDEOFORUM 2012 Venerdì 20 Gennaio 2012 25 Ma la maggior franchigia (pari a un terzo) non si estende ai soci delle società trasparenti Studi di settore, premi fedeltà I soggetti congrui e coerenti evitano gli accertamenti DI ANDREA BONGI remi ai fedelissimi agli studi di settore per tutti ad eccezione della maggior franchigia da redditometro che sarà preclusa ai soci delle società trasparenti. Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra Monti in materia di studi di settore hanno infatti una portata generale ma la franchigia di un terzo da accertamenti sintetici non proteggerà i soci delle società congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore. Anche se le disposizioni della manovra che interessano gli studi di settore sono collocate all’interno dell’articolo 10 che prevede il nuovo regime premiale del tutoraggio, le novità e i benefici per i «fedelissimi» agli studi di settore si applicheranno, a decorrere dall’esercizio 2011, a tutti i soggetti ai quali si applica tale strumento induttivo di accertamento. Principio questo che però è allo stesso tempo soggetto, secondo le Entrate, a una discutibile limitazione per quanto riguarda appunto la citata maggior franchigia da accertamenti sintetici. P Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti delle due risposte in materia di studi di settore fornite dall’agenzia delle entrate durante i lavori del Videoforum 2012 organizzato da ItaliaOggi in collaborazione con Ipsoa tenutosi a Milano lo scorso 18 gennaio (si vedano le risposte delle Entrate pubblicate su ItaliaOggi di ieri). Le due risposte sono, almeno sotto certi punti di vista, in contrasto l’una con l’altra. Se infatti la nuova norma premiale che consente ai soggetti congrui, anche per adeguamento in dichiarazione, coerenti agli indicatori e fedeli nella compilazione dei modelli dati rilevanti di poter beneficiare della protezione totale da accertamenti basati su mere presunzioni semplici, del minor termine di decadenza dell’attività di accertamento per gli uffici e della franchigia allargata a un terzo per gli accertamenti sintetici, si applicano a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore, indipendentemente dal regime contabile dagli stessi prescelto, non si capisce perché tali disposizioni di favore siano contemporaneamente affievolite quando il contribuente ai quali DOMANDE E RISPOSTE DOMANDE Le nuove disposizioni in tema di studi di settore contenute nell’articolo 10 del dl 201/2011 hanno portata generale? L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto a un terzo vale anche per i soci persone fisiche delle società congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore? si applicano gli studi sia una società trasparente. La conseguenza della risposta fornita dalle entrate finisce dunque per creare, di fatto, due tipologie di regimi premiali concessi dalla manovra Monti ai soggetti congrui, coerenti e fedeli alle risultanze di Gerico. Una prima tipologia di soggetti costituiti da imprenditori indi- RISPOSTE AGENZIA ENTRATE SI. Le stesse si applicano a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. NO. Tale beneficio è riferibile solo ai contribuenti ai quali si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito (persone fisiche). viduali e liberi professionisti operanti non in forma associata, ai quali si applicheranno tutti e tre i benefici previsti nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge n.201/2011 e che saranno, in ultima analisi, i veri fruitori del nuovo regime premiale introdotto dalla stessa norma. Una seconda categoria di soggetti, costituiti da tutte le forme so- cietarie e associative trasparenti che, seppur congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore, potranno beneficiare unicamente di due dei tre premi concessi dalla manovra Monti nel suddetto comma 9 dell’articolo 10: la preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici e la riduzione di un anno nei termini di decadenza per l’attività di accertamento degli uffici. Il terzo requisito, la maggior franchigia da accertamenti ex articolo 38 del dpr 600/73, sarà infatti ad essi precluso trattandosi di tipologie di contribuenti che non soddisfano contemporaneamente la condizione di soggezione al regime di accertamento basato sugli studi di settore e di determinazione sintetica del reddito complessivo. Forse, con una interpretazione più coraggiosa, si sarebbe potuto estendere questo terzo beneficio anche ai soci persone fisiche delle società trasparenti fedeli agli studi di settore magari prevedendo l’allargamento della franchigia da accertamenti sintetici limitatamente alla quota di reddito attributo agli stessi dalla società trasparente. ©Riproduzione riservata LE PRECISAZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI IVA Per la revoca dichiarazioni integrative entro un anno Tra le operazioni passive anche le fatture relative ai canoni di leasing di beni strumentali L a revoca, totale o parziale, del rimborso Iva richiesto nel quadro VR della dichiarazione annuale può essere manifestata con una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Tra le operazioni passive da considerare ai fini del presupposto del rimborso basato sull’aliquota media rientrano anche le fatture relative ai canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Queste le precisazioni in tema di rimborso Iva che l’Agenzia delle entrate ha fornito in occasione del video forum fiscale di ItaliaOggi del 18 gennaio 2012. Vediamole più in dettaglio. Revoca del rimborso Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011, sono state dettate disposizioni dirette a disciplinare l’erogazione dei rimborsi annuali Iva, in conseguenza delle novità entrate a regime nel 2011 con riferimento al credito Iva del 2010, ossia la soppressione dell’autonomo modello VR (che si presentava all’agente della riscossione) e il ripristino della dichiarazione annuale, quadro VR, quale mezzo per richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione stessa. Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, che la rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale Iva o di una dichiarazione unificata integrativa, precisando che, in tale eventualità, l’esecuzione del rimborso è rimessa alla valutazione del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (in sostanza, l’agente della riscossione non potrà rimborsare di propria iniziativa, seguendo la procedura in conto fiscale, ma dovrà attendere l’input dell’ufficio dell’Agenzia). Considerato che l’art. 7, comma 2, lett. i), del dl n. 70/2011, ha aggiunto nel dpr n. 322/98 l’art. 8-ter, nel quale viene prevista la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap per modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, e che tale nuova disposizione, all’esito dei collegamenti e dei rinvii normativi, non risulta applicabile al settore dell’Iva, è sorta incertezza in ordine al termine entro il quale occorre presentare la dichiarazione integrativa diretta a modificare la richiesta di rimborso dell’Iva. La risposta dell’Agenzia fuga questa incertezza, chiarendo che tale dichiarazione può essere presentata nel termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del dpr 322/98 per la dichiarazione integrativa «a favore», ovverosia entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. In tale dichiarazione, il ripensamento in ordine alla precedente richiesta di rimborso si concretizzerà indicando nel quadro VX, in tutto o in parte, l’eccedenza chiesta a rimborso come credito da utilizzare nell’anno successivo. Per effetto della modifica della scelta, dovrebbe ammettersi che la dichiarazione integrativa contenga anche il visto di conformità eventualmente non presente in quella originaria, atteso che viene presentata proprio per modificare la scelta in ordine all’utilizzo del credito. Rimborso basato sull’aliquota media La lettera a) del terzo comma dell’art. 30, dpr 633/72, riconosce il diritto al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; al riguardo, l’art. 3 del dl n. 250/95 ha stabilito che tale presupposto si realizza quando l’aliquota media d’imposta sulle Videoforum in replica Oggi alle 23,20 su Class/Cnbc (canale 507 di Sky) sarà trasmessa la replica integrale del videoforum di ItaliaOggi-Ipsoa operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni. Dal calcolo dell’aliquota media devono essere escluse le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili. Sul punto, era dubbio se dovessero essere escluse anche le spese inerenti i beni strumentali acquisiti in base a contratti di locazione finanziaria, in considerazione del fatto che, con la risoluzione n. 392/2007, con riferimento al diritto al rimborso dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, terzo comma, lett. c), è stato precisato che non è rimborsabile l’Iva sui canoni di leasing di beni strumentali, non trattandosi, per l’utilizzatore, di beni ammortizzabili. Anche questo dubbio è stato risolto dall’Agenzia, che ha osservato che la citata disposizione dell’art. 3 del dl 250/95 esclude dal calcolo «gli acquisti di beni ammortizzabili»; poiché il bene acquistato dalla società di leasing per essere concesso in locazione finanziaria può essere ammortizzato solo dalla società stessa e non dall’utilizzatore, quest’ultimo potrà computare nel calcolo dell’aliquota media, «ai fini del calcolo dell’eccedenza rimborsabile ex lettera a), l’imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria». Nonostante faccia riferimento soltanto all’imposta relativa ai canoni e al calcolo dell’eccedenza detraibile, il senso della risposta sembra indubbiamente quello di ritenere computabile l’importo dei canoni di leasing nel calcolo finalizzato alla verifica del presupposto per il rimborso del credito ai sensi della lettera a) dell’art. 30, dpr 633/72. Roberto Rosati