Allegato A SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI

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Allegato A SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI
Allegato A
E.R.S.U.
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
SASSARI
SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI INCARICO
recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori per “Il
recupero funzionale ed architettonico degli immobili della ex Fondazione Brigata Sassari
finalizzati alla realizzazione di nuova casa dello studente”
ARTICOLO 1 - Oggetto dell'incarico
L’ERSU di SASSARI , nella persona del __________________________________conferisce a
____________________________ iscritto a ______________________________Codice Fiscale
________________________Partita
IVA
________________________,
l'incarico
per
l’espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori relative all’intervento di “Il
recupero funzionale ed architettonico degli immobili della ex Fondazione Brigata Sassari
finalizzati alla realizzazione di nuova casa dello studente”
come di seguito indicate:
1. PROGETTAZIONE:
1.1 progettazione definitiva;
1.2 progettazione esecutiva;
2. DIREZIONE LAVORI:
2.1 direzione lavori;
2.2 contabilità dei lavori;
2.3 accertamento della regolare esecuzione;
3. PRESTAZIONI SPECIALI:
3.1 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (predisposizione piano di
sicurezza e fascicolo)
3.2 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
All’esito della progettazione definitiva l’Ente si riserva di realizzare soltanto un lotto
funzionale delle opere di cui trattasi; in tal caso la progettazione esecutiva e la direzione dei
lavori saranno riferite al primo lotto.
Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dal
Regolamento Generale, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554, nonché quelle
impartite dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 93 del D. Legisl. 163/2006
e dell’art. 8 L. R. (Regione Sardegna) n. 5/2007.
ARTICOLO 2 - Disciplina applicabile
La presente convenzione definisce le modalità di espletamento dell'incarico, dei tempi dello
stesso per quanto riguarda l'attività di progettazione e per la determinazione dell'importo degli
onorari e compensi da corrispondere.
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Per quanto non espressamente previsto la presente convenzione è inoltre soggetta alle norme
del codice civile e ad ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto
dell'incarico.
ARTICOLO 3 - Oneri dell'incaricato
Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non
potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
presente convenzione né, per quanto riguarda l'attività di direzione lavori, determinare
un'alterazione della consistenza e delle funzioni dell'Ufficio di direzioni lavori.
Il soggetto incaricato dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli
uffici e dagli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono
a questi ultimi.
ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Amministrazione
L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a sua
disposizione inerente l’intervento di cui trattasi ed, in particolare, copia del progetto
preliminare e di tutti gli elaborati allegati allo stesso.
ARTICOLO 5 - Attività di progettazione
L'incaricato si impegna a produrre, su supporto cartaceo e su CD-Rom, n° 6 (sei) copie di
ogni elaborato di progetto e di ogni altro atto connesso, come di seguito elencati:
Progetto definitivo, in tale fase dovranno prodursi i seguenti elaborati:
a) relazione descrittiva
b) relazioni tecniche specialistiche
c) elaborati grafici
d) calcoli preliminari di impianti e strutture
e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
f) rilievi
g) computo metrico estimativo
h) quadro economico
Progetto esecutivo, in tale fase dovranno prodursi i seguenti elaborati:
a) relazione generale
b) elaborati grafici
c) computo metrico estimativo
d) quadro economico
e) cronoprogramma
f) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
g) quadro dell'incidenza percentuale della quantità della mano d’opera per le diverse categorie
di cui si compone l'intervento
h) schema di contratto
i) capitolato speciale di appalto
l) piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n°
494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e di seguito indicato Piano di Sicurezza
m) Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi
cui sono esposti i lavoratori (articolo 4 –comma 1, lettera b) - del Decreto Legislativo n°
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494/1996 e successive modifiche ed integrazioni), tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
L’ERSU di Sassari diventerà proprietario di tutti gli elaborati progettuali e degli atti ad essi
connessi e potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.
ARTICOLO 6 - Varianti al progetto
L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i
perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento
dell'incarico e che non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa
impartite, nonché quelli necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati senza che ciò dia diritto in nessun
caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi, in particolare trattandosi di bene
di interesse storico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 quelle necessarie ai fini dell’approvazione
della Soprintendenza Regionale del Ministero per i Beni Culturali.
Qualora le richieste dell'Amministrazione comportassero la necessità di variare l'impostazione
progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico l'Amministrazione indicherà il relativo
compenso o i criteri per il calcolo dello stesso, parametrati sui corrispettivi determinati nel
presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità.
Nel caso in cui le variazioni riguardassero i progetti esecutivi, anche se già elaborati e
presentati, ove derivasse da esse l'esigenza di modificare l'impostazione progettuale,
spetteranno ai progettisti le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera.
Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto,
l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso
(perizia di variante tecnica e suppletiva), l'incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che
sono richiesti a tale scopo. All'atto della richiesta di predisposizione degli elaborati,
l'Amministrazione indicherà i criteri per il calcolo del relativo compenso con riferimento alle
modalità previste dall’art. 29 del Capitolato d’Oneri Regionale di cui al D.P.G.R. 13 ottobre
1966 n° 54 e s.m.i. .
All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione, ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento
tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.
Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali
introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo
periodo, del D. Legisl. 163/2006 e per le varianti minori approvate dall'Amministrazione su
richiesta dello stesso direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli
ultimi due periodi del predetto articolo 25 - comma 3.
ARTICOLO 7 - Variazioni progettuali ed aumento delle competenze
Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso
d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato
dall'Amministrazione.
In mancanza di tale autorizzazione scritta, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o
altro pregiudizio derivante dall’esecuzione dei lavori .
Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere
un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni della presente convenzione,
l'incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione. L'incaricato non
potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a
quello previsto prima di aver ricevuto il benestare dell'Amministrazione.
In mancanza di tale benestare, l'Amministrazione non è tenuta al pagamento di onorari,
compensi od altri oneri aggiuntivi.
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ARTICOLO 8 - Tempi per la progettazione
I termini per l'espletamento dell'attività di progettazione decorrono dalla sottoscrizione della
presente convenzione.
I termini intermedi per l'espletamento delle attività di progettazione inerenti alle diverse fasi
sono così ripartiti:
a) Progetto definitivo: giorni _____ decorrenti dalla data di stipula della presente
convenzione;
b) Progetto esecutivo: giorni _____ decorrenti dall'approvazione del definitivo da parte
dell'Amministrazione, completo dei necessari pareri.
I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere interrotti solo con atto
scritto motivato dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente
segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra.
ARTICOLO 9 - Attività di direzione lavori
L'attività di direzione lavori comprende:
- direzione lavori
- assistenza al collaudo
- prove in officina
- liquidazione
- misura e contabilità lavori
- controllo aggiornamento elaborati di progetto
- coordinamento e supervisione dell'Ufficio di direzione lavori;
L'Ufficio di direzione lavori, sarà costituito, ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n° 554/1999,
dal direttore dei lavori con qualifica di architetto e da eventuali direttori operativi indicati
dall’affidatario in sede di offerta.
Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con l'Ufficio Tecnico della
Soprintendenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 124 del D.P.R. 21 dicembre
1999 n° 554.
Il direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola
d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività
di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
di questi.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal D. Legisl. 163/2006 o dal D.P.R. n° 554/1999.
ARTICOLO 10 - Attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'incaricato in tempo utile i dati relativi alle
Imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati
dovranno prevedere i nominativi dei responsabili della sicurezza e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle Imprese incaricate per l'esecuzione dell'opera, onde
permettere al coordinatore per l'esecuzione di espletare gli incarichi previsti dalla legge.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle
Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
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sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 12 del D. Legisl. n°494/1996 e successive
modifiche ed integrazioni, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 12 del
De. Legisl. n°494/1996 e successive modifiche ed integrazioni assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui
all'articolo 4 - comma 1, lettera b) - del citato Decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
- segnalare al Direttore dei Lavori, al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa
contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del D.Legisl. n° 494/1996 e successive modifiche ed
integrazioni, alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 12 del medesimo Decreto e proporre
la sospensione dei lavori l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, il Committente
o il Responsabile dei Lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente
competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese
interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del D. Legisl.
163/2006.
ARTICOLO 11 - Penale per i ritardi
Il mancato rispetto dei termini fissati dalla presente convenzione comporta l'applicazione di
una penale pari all’ un per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dei
compensi relativi alla singola attività.
I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività di progettazione hanno
carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette
prestazioni superi i 30 giorni l'Amministrazione potrà risolvere la presente convenzione, salvo
il diritto al risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti.
ARTICOLO 12 - Recesso e risoluzione del contratto
L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di
opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non
dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà
corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e
correttamente eseguite.
Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato
dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali
inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte
del competente organo dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza
negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l’ERSU potrà risolvere il
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contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il
compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del
competente organo dell'Amministrazione o che siano state validate positivamente.
ARTICOLO 13 - Determinazione del corrispettivo
I compensi verranno determinati , al netto del ribasso del ___% (calcolato sugli onorari e
rimborso spese) con riferimento alla Categoria Id della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti sul consuntivo lordo dell’opera con i criteri specificati nella perizia degli onorari che
viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale .
Le aliquote per le prestazioni parziali verranno determinate con riferimento alle tabelle B, B1
e B2 del D.M. 4 Aprile 2001 già citato .
Gli
onorari
ammontano
presuntivamente
a
455.917,27(quattrocentocinquantacinquemilanovecentodiciasette/27) così suddivisi:
a) Progettazione definitiva
€ 91.862,86
b) Progettazione esecutiva
€ 83.855,54
c) Direzione dei Lavori
€ 94.840,34
d) Misura e contabilità dei lavori
€ 45.743.20
e) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
€ 41.434,58
f) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 84.112,28
€
€ 441.848,80
Rimborso spese (a+b+c+d+e+f+g) 28,98%
TOTALE
Riduzione 20% per prestazioni a Pubblica Amministrazione
SOMMANO ONORARI E RIMBORSO SPESE
€ 128.047,78
€ 569.896,58
€ 113.979,31
€ 455.917,27
Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per la
progettazione e la direzione lavori. L'incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso,
indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza
del presente contratto.
Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed
assistenza e l'IVA come per legge.
L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.
I corrispettivi sono immodificabili. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi .
L’importo degli onorari può, tuttavia, essere rideterminato, con i criteri sopra specificati, ove
risulti variato l’importo effettivo dei lavori.
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ARTICOLO 14 - Pagamenti
I compensi sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
a) attività di progettazione:
- entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della relativa fase progettuale;
b) attività di direzione lavori:
- in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di
avanzamento dei lavori;
c) residuo
- entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaudo: saldo della direzione lavori, del
coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 della presente convenzione.
Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, l’approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo non dovesse verificarsi entro 180 (centoottanta) giorni dall'ultimazione della
relativa prestazione e dalla consegna all'Amministrazione della documentazione completa i
pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 (sessanta) giorni successivi.
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n° 79, convertito dalla Legge 28
maggio 1997 n° 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.
L’emissione del mandato di pagamento è subordinata all’emissione di fattura fiscale.
ARTICOLO 15 - Subappalto
Il subappalto è ammesso esclusivamente per prestazioni specialistiche che abbiano carattere
accessorio rispetto alle prestazioni oggetto di incarico.
ARTICOLO 16 - Responsabilità verso terzi e assicurazione
L'incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà
(compresi i dipendenti ed i beni dell'Amministrazione), che dovesse arrecare in conseguenza
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora
l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi dell'articolo 111 del D. Legisl. 163/2006, a far data dall’approvazione del progetto
esecutivo, lo stesso incaricato si dovrà munire di una polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'intervento in questione.
La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico esonera l'Amministrazione dal
pagamento di tutti i compensi professionali.
ARTICOLO 17 - Sospensione
L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati
motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’Affidatario del servizio, per
periodi non superiori a 6 mesi, senza che lo stesso abbia titolo ad alcun indennizzo.
ARTICOLO 18 – Norme in materi di sicurezza
Ai sensi dell’art. 52 L. R. n. 5/2007:
A) L’appaltatore è obbligato ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio
di esecuzione del contratto.
B) Le imprese sono obbligate a presentare la documentazione che attesti che l’impresa stessa è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
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C) La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono
subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la
dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo
ARTICOLO 19 - Riservatezza
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita dall’affidatario nell’espletamento dell’incarico
devono essere considerati riservati e pertanto e pertanto non possono essere divulgati senza
l’autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante.
ARTICOLO 20 - Controversie
Qualsiasi controversia che non sia stato possibile comporre in via amichevole è devoluta al
Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Sassari.
ARTICOLO 21 - Spese di contratto
Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell'incaricato.
________________(data)
________________(firma)
________________(firma)
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